REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI Clausole campione

REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Il rinnovamento degli impianti o di loro parti che per vetustà non siano più suscettibili di riparazioni e/o in grado di assicurare normali condizioni di sicurezza, e, la realizzazione di modifiche in seguito a sopravvenute diverse condizioni di lavoro o per l'impiego di tecniche più progredite, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni tecniche generali. Inoltre, si precisa che l'esecuzione di tutte le opere, nonché i materiali impiegati, devono essere conformi alle normative vigenti di cui alle prescrizioni tecniche generali più appresso riportate ed essere corredati di relativa certificazione di omologazione e di conformità. Per quanto non è precisato nel Capitolato Generale del Comune di Roma delibera C. C. del 18/01/1983 e nel Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP., approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145 e dal presente Schema di accordo quadro, l'Impresa nello svolgimento dell'appalto dovrà rispettare tutte le norme derivanti sia da Leggi, sia da Decreti, Regolamenti, Circolari etc. nonché le norme C.E.I., U.N.I., anche se emanate posteriormente alla stipula del contratto ed in particolare:  dalle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e da Circolari del C.N.R.;  dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996, n. 615: Attuazione delle direttive CEE relative alla Compatibilità Elettromagnetica;  dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50  del D.M 22/01/08 n. 37 "norme sulla sicurezza degli impianti".  dalla normativa di cui al Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;  dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttiva 2004/17CE e 2004/18/CE - per i soli articoli ancora vigenti nel regime transitorio  Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°145;  il presente Schema di accordo quadro;  DPR 222/2003;  gli elaborati di progetto;  Cronoprogramma indicativo dei lavori predisposto dall'Ente Appaltante  Decreto Legislativo 267/2000 T.U. ordinamento Enti Locali;  Dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con X.X. 00.0.0000, n. 350;  Xxxxx Xxxxxxx dei prezzi Amministrazione Comunale per le opere pubbliche - edizione 2012 –  Tariffe prezzi a) e b) allegate al presente...
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. I componenti degli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186, del D.M. 37/08. Le caratteristiche dei componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta e in particolare essere conformi: • alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); • alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; • alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia; • alle prescrizioni dei VVF e delle Autorità Locali. A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate in favore della sicurezza o per consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli impianti. In particolare saranno soggetti a collaudo in fabbrica i trasformatori di qualunque tipo, ed all’uopo l’impresa dovra’ mettere a disposizione i mezzi e le prestazioni necessarie. Art.89.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: - alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; - alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; - alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. (sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo l'art. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186). Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione dell’offerta.
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti ed i componenti devono essere realizzati a regola d'arte, conformemente alle prescrizioni della legge n° 186 del 1° marzo 1968, del DM n° 37 del 22 gennaio 2008. Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: alle norme UNI - CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); alle prescrizioni e indicazioni deII‟ENEL o dell'Azienda distributrice dell'energia elettrica; alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM; alle prescrizioni dei WF e delle Autorità locali; alle prescrizioni del D.M. 18/09/2002.
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti devono essere gestiti e realizzati a regola d'arte così come previsto dalla norma UNI 7396-1 e norma UNI 11100. Le caratteristiche degli impianti stessi nonché dei loro componenti devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di appalto ed in particolare essere conformi: - alle Norme UNI; - alle Norme CEI; - alle prescrizioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; - alle prescrizioni di Autorità Locali comprese quelle dei VV.FF.;
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. 44 57. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 44 58. DESCRIZIONE DEI LAVORI 45
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti, i materiali, i macchinari e le apparecchiature devono essere realizzati a regola d’arte, come prescritto dalla legge n°186 del 1/3/68 ed in conformità al D.M. 37/08 e al D.Lgs. 81/08. Le caratteristiche degli impianti e dei loro componenti, devono essere conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto ed in particolare devono ottemperare: - alle Norme CEI ed UNI; - alle prescrizioni dei VV.FF. e delle autorità locali; - alle prescrizioni ed alle indicazioni del o dei gestori dell’energia o dell’aziende distributrici, per quanto di loro competenza nei punti di consegna; - a tutte le disposizioni legislative e/o direttive europee in materia di componenti elettriche, macchine e impianti a pressione; - D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. - D.Lvo 29 dicembre 2006, n. 311 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia. - D.Lvo 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. - Decreto Legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE. - D.Lvo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. - X.Xxx 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. - Decreto Interministeriale 4 agosto 2011 - Integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE. - Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE - Regolamento delegato (UE) 2015...
REQUISITI DI RISPONDENZA A NORME, LEGGI E REGOLAMENTI. Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. (Sono da considerare eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati sulla base delle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) secondo l'art. 2 della Legge 1 marzo 1968, n. 186). Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere conformi: - alle prescrizioni delle norme CEI; - alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia elettrica; - alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM ITALIA; - alle prescrizioni dei VV.F. e delle autorità locali.

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  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Requisiti tecnici Dal punto di vista tecnologico, il servizio deve soddisfare almeno i seguenti requisiti: ▪ compatibilità del client Desktop con sistemi operativi Windows, Mac e Linux/GNU Variants o F/OSS (Mac OS X 10.7 Lion o versione successiva e Mac OS X 10.6 Snow Leopard o versione successiva per sistemi Macintosh); Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (o versione successiva) per i PC, famiglia di sistemi operativi Linux/GNU Variants o F/OSS); ▪ interoperabilità con i principali formati di produttività individuale più utilizzati (i.e. .doc, .docx, .pdf, .rtf …); ▪ compatibilità con principali e più diffusi dispositivi Mobile. ▪ replicazione dati su più siti per garantire rapidità di accesso e resilienza.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Requisiti per l'ammissione 1. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)