Responsabilità civile verso terzi. In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la copertura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi, e degli altri lavoratori/lavoratrici particolarmente esposti al rischio medesimo.
Responsabilità civile verso terzi. Le Parti stipulanti convengono che in relazione a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 190 del 13.5.1985, le Aziende terranno a proprio carico l'onere per la copertura, anche con assicurazione, della responsabilità civile verso terzi - ivi comprese le eventuali connesse spese legali - conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei quadri direttivi e degli altri lavoratori particolarmente esposti al rischio medesimo.
Responsabilità civile verso terzi. Oggetto della garanzia Istruzioni in caso di sinistro
Responsabilità civile verso terzi. Per responsabilità civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all’appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dell’importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000). Tale polizza d’assicurazione dovrà comprendere inoltre anche la copertura per: - Danni alle proprietà di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini; - Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori; - Danni a condutture sotterranee. N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori, operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa dovrà essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
Responsabilità civile verso terzi. In adempimento all’obbligo sancito dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, i Consorzi debbono stipulare apposite polizze assicurative che sollevino i dipendenti con qualifica di quadro dalla responsabilità civi- le verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni con- trattuali. Analoghe polizze sono stipulate per gli altri dipendenti che, a causa del tipo di mansioni svolte, sono particolarmente esposti al rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa.
Responsabilità civile verso terzi. La SEZIONE E è valida per i prodotti Assicurazione Viaggio Singolo Assistenza Bagaglio, Assistenza Bagaglio Cancellazione e Assicurazione Annuale Multiviaggio.
Responsabilità civile verso terzi. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti nell’area quadri contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle funzioni svolte. Al quadro viene riconosciuta la copertura delle spese di assistenza legale in procedimenti civili e penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
Responsabilità civile verso terzi. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio cari- co, i propri dipendenti dell’area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali3. A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizza- te in apposito separato accordo tra le parti. Le parti si impegnano a formalizzare l’accordo di cui alla lettera d) del presente articolo entro il 31 dicembre 2008.
Responsabilità civile verso terzi. Assimoco tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni corporali (morte e lesioni personali) e di Danni materiali (distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati), involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per Danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’Assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge. L’Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) è estesa i Danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza dell’esercizio delle seguenti attività:
Responsabilità civile verso terzi. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, con onere a proprio carico, i propri dipendenti dell'area quadri, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali. A tal riguardo lo stesso datore di lavoro dovrà stipulare una polizza assicurativa entro un mese dalla stesura del nuovo CCNL, i cui massimali e le correlative quote di premi a carico della azienda saranno formalizzate in apposita separata convenzione.