RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE Clausole campione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa. 2. Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario garantire le esigenze di continuità del Servizio, il Concessionario deve proseguire la gestione ordinaria dell’Opera, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, per un periodo non superiore a [12] mesi, con esclusione della realizzazione di investimenti e di interventi di manutenzione straordinaria, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili ai sensi dell’articolo 176, comma 5-bis, del Codice. Resta inteso che l’adempimento delle obbligazioni di cui al periodo precedente è subordinato al pagamento da parte del Concedente delle somme dovute al Concessionario. In ogni caso, in conformità con le previsioni del medesimo articolo 176 comma 5-bis del Codice, il Concessionario ha diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera fino alla data di effettivo incasso degli importi di cui al comma 3. 3. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario, oltre al pagamento degli importi eventualmente maturati ai sensi del Contratto e non ancora versati: a) il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti [e del Contributo ove non già dedotto]; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori ed effettivamente sostenuti dal Concessionario per l...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 44 41. REVOCA DELLA CONCESSIONE 45 42. RECESSO 46
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. Si avrà risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente in caso di: 1. ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 60 giorni; 2. Fatto del Concedente che dia luogo a sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 120 giorni; In caso di risoluzione ai sensi del presente paragrafo, o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario, i seguenti importi: il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse; un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nel contratto di Concessione, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui ai precedenti art. 38, e qualora persista l’inadempimento ulteriormente contestato, potrà richiedere la risoluzione del contratto di Concessione, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario può chiedere la risoluzione del Contratto per inadempimento del Concedente tramite richiesta scritta e motivata . 2. La richiesta scritta, indica i motivi dell’inadempimento derivanti dall’ordinamento giuridico applicabile. Sono fatte salve le ipotesi di avvio del contenzioso. 3. Alla risoluzione di cui al presente articolo si applica la disciplina di cui al successivo art. 30.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [60] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all’ufficio che gestisce la concessione, all’indirizzo di posta elettronica certificata [•]. Nei casi di cui al comma 1 la controversia sarà risolta in sede giudiziale, foro competente di Roma
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE pag. 38-39
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. La risoluzione per inadempimento ascrivibile al Concedente è prevista: a) fatto del Concedente che dia luogo a: 1. sospensione dei Lavori di durata superiore a 180 giorni; 2. sospensione nell’Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 180 giorni:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [60] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all’ufficio che gestisce la concessione, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx Nei casi di cui al comma 1 la controversia sarà risolta in sede giudiziale, forocompetente di Roma
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Concessionario, potrà risolvere la presente convenzione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 158 del D. Lgs. n. 163/2006, ed avrà diritto al pagamento di tutte le somme previste dal successivo art. 26 della presente Convenzione.