RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE Clausole campione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concedente e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 44 41. REVOCA DELLA CONCESSIONE 45 42. RECESSO 46
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. In analogia rispetto a quanto previsto in favore del Concedente, il Contratto disciplina altresì la facoltà del Concessionario di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concedente, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente il termine in essa fissato. Il Contratto contiene la definizione della fattispecie che consente al Concessionario l’esercizio del diritto (ma non l’obbligo) di risolvere il Contratto. Tale fattispecie ricorre nei soli casi di inadempimenti gravi del Concedente, tali da compromettere la stessa esecuzione del Contratto da parte del Concessionario. In linea con le prassi europee, l’inadempimento può considerarsi grave e autorizzare la facoltà da parte del Concessionario di risolvere il Contratto nei casi di: mancato e/o prolungato ritardato pagamento da parte del Concedente degli importi dovuti al Concessionario tali da pregiudicare la stessa capacità di quest’ultimo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali; altri inadempimenti contrattuali da parte del Concedente idonei a pregiudicare la stessa performance del Concessionario; violazione da parte del Concedente del divieto di trasferire il Contratto; raramente e a determinate condizioni, variazione della natura giuridica del Concedente. Va precisato che è fondamentale intendere la casistica degli inadempimenti gravi del Concedente come restrittiva. In ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concessionario può attivare solo quando l’inadempimento non solo non sia rimediabile, ma sia tale da pregiudicare la stessa capacità del Concessionario di riuscire ad adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte. Ad esempio, il mancato o prolungato ritardato pagamento deve essere necessariamente contestualizzato con riferimento al valore complessivo e alla durata della Concessione per essere definito grave e per poter effettivamente essere ritenuto idoneo a pregiudicare la capacità del Concessionario di adempiere il Contratto. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. Va opportunamente osservato che le clausole che definiscono le fattispecie che autorizzano il Concessionario a risolvere il Contratto in ragione dei gravi inadempimenti del Concedente e che individuano la possibi...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. Si avrà risoluzione della concessione per inadempimento del Concedente in caso di:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. Qualora il Concedente si renda inadempiente agli obblighi previsti nel contratto di Concessione, il Concessionario, esperita la procedura di contestazione di cui ai precedenti art. 38, e qualora persista l’inadempimento ulteriormente contestato, potrà richiedere la risoluzione del contratto di Concessione, ai sensi dell’art. 1453 c.c.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [•] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica certificata [•].
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia inadempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a [60] giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata all’ufficio che gestisce la concessione, all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx.xx Nei casi di cui al comma 1 la controversia sarà risolta in sede giudiziale, forocompetente di Roma
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE pag. 38-39
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. 29.1 Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti in virtù del presente Contratto nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti art. 13 e 21, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indirizzo di posta elettronica [•].
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE. La risoluzione per inadempimento ascrivibile al concedente è prevista: