Stabilizzazione Clausole campione

Stabilizzazione. L’operazione di miscelazione, dovrà essere preceduta, da quella di frantumazione della terra in sito, ottenuta mediante passate successive di idonea attrezzatura (pulvimixer) fino ad ottenere una xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 0 UNI superiore al 63%.
Stabilizzazione. Mediobanca, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, si riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni fino ai 30 giorni successivi a tale data. Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
Stabilizzazione. CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE: L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente comunque: STABILIZZAZIONE CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10 dipendenti le due clausole si applica sempre quella legale.
Stabilizzazione. E’ prevista una nuova procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati . Accordo tra datore di lavoro e sindacati Vengono trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di apprendistato. La procedura si concluderà il 31.07.2014 presso INPS Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. responsabilità solidale ai contratti di appalto e subappalto: • il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore o subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. • in tutti i settori economici e non solo nell’edilizia; • solo in caso di appalto di opere e servizi (no per gli appalti di fornitura di beni, gli appalti di fornitura, il contratto d’opera ecc…); • a favore di lavoratori subordinati e autonomi; • non opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Stabilizzazione. Non applicabile
Stabilizzazione. Per realizzare l’obiettivo della maggiore occupazione, anche in termini della sua qualità, ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011, la società si impegna a incrementare il numero dei dipendenti a tempo indeterminato con un piano triennale di stabilizzazione che prevede la graduale trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, con le seguenti misure:
Stabilizzazione. La norma prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro privati che procedano all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godano di effetti positivi previsti al comma 2 dell’art. 48. Tuttavia, il comma 3, esclude dalla possibilità di stabilizzazione gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. Questa impostazione non si può condividere. In primo luogo, sarebbe opportuno fare riferimento agli illeciti “accertati e contestati”, questo nel rispetto della tutela del diritto di difesa e di regolare sviluppo del contraddittorio. In secondo luogo, la possibilità di sanatoria rilasciata è fissata ad un momento specifico (1.1.2016), creando una discriminazione non soddisfacente dal punto di vista della razionalità tra chi “sfugge” all'ispezione e chi vi ricade, che per ciò solo è escluso dalla possibilità di sanatoria, con un criterio del tutto casuale, inaccettabile. Pertanto, dovrebbe essere eliminato dal comma 2 dell’art. 48 l’inciso “fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”, dovendosi riconoscere a tutti i datori di lavoro interessati di accedere alla stabilizzazione, essendo, appunto, inammissibile assegnare in un contesto normativo sanzionatorio una posizione di rilievo all’alea di un eventuale accertamento. Il comma 1 dell’art. 48 prevede due condizioni ai fini della stabilizzazione: a) che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, codice civ. e di cui all’art. 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (commissioni di certificazione); b) che nei dodici mesi successivi alle assunzioni lo stesso datore non receda dal rapporto di lavoro, salvo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. Al riguardo, non si comprende il motivo per cui debba essere penalizzato il datore di lavoro che sia costretto a licenziare legittimamente per giustificato motivo oggettivo nei dodici mesi successivi all’assunzione. In questo modo si realizza una situazione di privilegio dei lavoratori così stabilizzati rispetto agli altri dipendenti del datore di lavoro. Ancora, si rit...
Stabilizzazione. Esclusivamente per i datori di la- voro che occupano almeno 50 di- pendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla pro- secuzione, a tempo indetermina- to, di almeno il 20% dei contratti di apprendistato (prima era il 50%) stipulati nei 36 mesi prece- denti la nuova assunzione. Sono fatte salve le eventuali pre- visioni dei Contratti collettivi nazio- nali di lavoro, che quindi prevalgo- no nell’individuare limiti diversi da quelli dettati dalla nuova legge. Per la qualifica e per il diploma professionale È l’apprendistato finalizzato al com- pletamento dell’obbligo scolastico. La principale novità riguarda la re- tribuzione delle ore di formazione che potranno essere retribuite solo in parte. Fatta salva l’autonomia della con- trattazione collettiva, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro ef- fettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella mi- sura del 35% del relativo monte ore complessivo. Vengono retribuite solo il 35% delle ore complessive di formazione. Di mestiere o professionalizzante e formazione pubblica L’apprendistato professionalizzan- te è un contratto a causa mista, in cui all’obbligo retributivo si affianca quello formativo. La formazione di base e trasversa- le (teorico formale), per previsione costituzionale, è di competenza re- gionale. I Contratti collettivi nazionali di la- voro disciplinano, invece, la for- mazione tecnico professionale e specialistica (pratica...), che può essere svolta in azienda o fuori.
Stabilizzazione. Il Coordinatore Globale si riserva di effettuare attività di stailizzazione in relazione alle Quote collocate, anche in nome e per conto dei Collocatori e dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di pubblicità ivi previsti, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Quote.
Stabilizzazione. Le figure professionali attualmente inquadrate con rapporto di lavoro a progetto e assegnatarie di funzioni e ruoli non più compatibili con il nuovo impianto normativo devono essere ricondotte ad un corretto inquadramento nell’ambito delle forme di lavoro dipendente. La trasformazione di questi rapporti di lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo, potrà avvenire anche tramite accordi di secondo livello entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’Accordo stesso (24 aprile 2013). ATTENZIONE il periodo transitorio previsto non costituisce periodo di moratoria nei confronti di azioni individuali avviate da singoli collaboratori, costituisce vincolo per azioni collettive.