Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti di tali conti correnti ed integrazioni al fine i soggetti abilitati ad operare su di assicurare essi dovranno essere comunicati in sede di stipula del contratto. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa a tali conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltoprescritti dalla citata legge. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti L’aggiudicataria trasmetterà tali contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti verifica imposto alla Stazione Appaltante dall’art. 3 della 3, comma 9, Legge 13 agosto 2010, n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto136. L’aggiudicataria darà immediata comunicazione, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - – Ufficio Territoriale territoriale del Governo territorialmente competente competente, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Disciplinary and Contract Conditions for Public Procurement, Disciplinary and Contract Conditions for Public Procurement, Disciplinary and Contract Conditions for Public Procurement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Service Agreement, Disciplinary and Contract Conditions, Fornitura Di Kit Multimediali
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in seguito all’aggiudicazione. Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Il fornitore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Consegna Di Materiali Di Consumo, Accordo Quadro Per Servizio Di Manutenzione, Collaudo E Revisione Decennale Di Bombole
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di gara (CIG) conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o il CUPincompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva Il mancato adempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve all’appalto comporta la risoluzione di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo artcontratto. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in In occasione di ogni pagamento alla Società e con all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società si impegna Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.presente contratto..
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Contract for Supply and Installation of It Equipment
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 finanziari, ai sensi dell’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto articolo 3, comma 9, della legge n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltodel 2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Il fornitore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136 e successive modifiche modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed integrazioni eventualmente le relative modifiche. Sulle fatture da trasmettere al fine Comune di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltoVentasso dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G. riferito all’affidamento; - Numero e data della determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’artrisoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge L. 13/08/2010 n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3136 smi. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data si verifica di risoluzione, restando quindi immutato diritto quando il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaclausola risolutiva.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l’operatore economico affidatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’operatore economico affidatario deve comunicare all’Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, a far data dalla prima operazione finanziaria relativa all’appalto in oggetto, comunicando contestualmente le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzidetti, queste dovranno essere comunicate entro sette giorni. L’operatore economico affidatario deve riportare lo specifico codice CIG assegnato all’appalto in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione contrattuale, ed in particolare nelle fatture. L’operatore economico affidatario, inoltre, deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 alla legge sopra richiamata. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine propria controparte agli obblighi di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed all’Amministrazione contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di Cagliari. L’Amministrazione contraente può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’operatore economico affidatario con raccomandata a.r., nel caso in cui le transazioni siano effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero senza analoghi strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziariadelle operazioni.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all’articolo al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al fine Governo in materia di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della normativa antimafia), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso l’istituto bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora tali strumenti comporterà la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve risoluzione di diritto ai del contratto. Ai sensi del dell’art. 3, comma 8 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. articolo 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione dovranno comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di tracciabilità finanziariaconti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, dovranno, altresì, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo all’art. 3 della legge Legge 13 agosto Agosto 2010, n. n° 136 e successive modifiche ed integrazioni modifiche. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, comunicherà al fine Comune di assicurare Maracalagonis gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore dovrà inserire, nei contratti sottoscritti con gli eventuali subcontraenti, una apposita clausola con la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUPcui alla Legge 136/2010. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente governo della provincia di Cagliari, ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 136/2010, che l’inadempimento agli obblighi di cui sopra, comporterà la risoluzione di diritto del contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora. Rimangono ferme le conseguenze delle responsabilità per inadempimento imputabile all’appaltatore e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria di ogni lotto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Potenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità integrazioni. L’appaltatore si impegna a comunicare all’Amministrazione committente, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, gli estremi identificativi dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare su di gara essi, entro 7 (CIGsette) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla giorni lavorativi decorrenti dalla data di risoluzionestipulazione del presente contratto. L’appaltatore, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativosotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Amministrazione committente, per quanto di propria competenza, le variazioni intervenute in ordine alle modalità di accredito dei pagamenti. L’Ente Contraente verifica In difetto di tale comunicazione, anche se le predette variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’appaltatore non potrà sollevare eccezioni in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimentoordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, da parte dello stessoné in ordine ai pagamenti già effettuati. L’appaltatore, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Amministrazione committente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti ed i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in seguito all’aggiudicazione. Il fornitore dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il fornitore è obbligato ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/2010. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Il fornitore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Conduzione E Manutenzione Impianti Antincendio
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Compagnia, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’Agenzia, al più tardi, entro 5 giorni dalla presente. La Compagnia dovrà, inoltre, comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. La Compagnia è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. La Compagnia trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Compagnia darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura prefettura - Ufficio Territoriale ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Insurance Policy Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Il fornitore darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Servizio Di Reception
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Disciplinary and Contract Conditions for Language Courses
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 136/10, il Progettista dovrà utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sarà comunicato prima della stipula del contratto unitamente all’indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. Il Progettista dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Il Progettista dovrà, altresì, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltofinanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a Il Progettista dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubaggiudicatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il Progettista dovrà, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10. L’inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituirà ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Appaltatore assume tutti gli obblighi obblighi, anche nei confronti dei subappaltatori e subcontraenti, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’artall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art136/2010. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società L’Appaltatore si impegna a dare comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. Nel caso di conti correnti già esistenti, l’Appaltatore si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel citato art. 3 della Legge 136/2010 costituirà causa di immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale risoluzione del Governo territorialmente competente rapporto contrattuale. I pagamenti del compenso spettante all’appaltatore, subappaltatore e subcontraenti, saranno corrisposti, previo nulla osta del Direttore Tecnico del Consorzio, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, entro 30 giorni dal ricevimento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi fattura e fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016 verrà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura presentata dalla ditta appaltatrice. Il CIG relativo al presente contratto è il seguente: 7678228231. Il codice univoco di tracciabilità finanziariafatturazione elettronica è UF48IB.
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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Recupero/Smaltimento Dei Rifiuti
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume L’Assicuratore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Assicuratore s’impegna a comunicare ai sub-contraenti e sub-fornitori ed eventuali coassicuratori il codice unico di progetto (CUP), se previsto, e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Assicuratore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-fornitori, i sub-contraenti e i coassicuratori, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3136. La mancanza delle clausole di cui al comma 2 costituisce motivo di risoluzione del contratto non andrà comunque contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. A tal fine l’Assicuratore deve trasmettere copia dei suddetti contratti alla Città Metropolitana. L’Assicuratore è tenuto a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data risolvere i contratti di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica cui al comma 2 in occasione caso di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, violazione della controparte degli obblighi relativi alla di tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare finanziaria, dandone immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziariaprevisti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla presente convenzione comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Polizza Di Responsabilità Civile
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Contract for Works
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi L’aggiudicatario del servizio si assume, a pena di nullità del contratto, l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010L. 136 del 13/08/2010. La ditta, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai ai fini della tracciabilità regolarità dei flussi finanziari pagamenti, dovrà comunicare alla “Xxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli strumenti estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di pagamento devono riportare nella causale esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di servizi. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’artAi sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve L. 136 del 13/08/2010 costituisce causa di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque il fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariadelle operazioni.
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Samples: Servizi Fotografici Istituzionali
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti gli Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; - le generalità e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; - ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di gara (CIG) conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o il CUPincompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva Il mancato adempimento agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve all’appalto comporta la risoluzione di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo artcontratto. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in In occasione di ogni pagamento alla Società e con all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società si impegna Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapresente contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di offerta. La Società appaltatrice dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. La Società è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Spurgo, Smaltimento E Video Ispezione
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula. A tal fine è indispensabile inserire i dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, il quale provvederà a comunicarli all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume Ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136 e successive modifiche disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, adottando tutte le misure applicative ed integrazioni al fine di assicurare attuative conseguenti. In particolare la tracciabilità dei Ditta dovrà utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi all’appaltouno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, o utilizzati anche promiscuamente, conformemente a quanto previsto dall’art. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari 3, comma 1, Legge n. 136/2010. I pagamenti e le transazioni inerenti gli interventi del servizio oggetto del presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento devono riportare nella causale idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonchè quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il codice identificativo di gara (CIG) conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o il CUP. – CIG/CUP . Qualora postale purchè idonei a garantire la Società piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente riferibile in via esclusiva alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con realizzazione degli interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaaffidati.
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Samples: Contract for the Management Service of the Museum and Historical Archive
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 n.136 e successive modifiche modifiche. A tal proposito l’Appaltatore si impegna a comunicare alla Regione, nella persona del Responsabile dell’esecuzione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare su di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appaltoessi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla entro sette giorni dalla data di risoluzionestipulazione del presente atto. L’Appaltatore, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativosotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimentoL’Appaltatore, da parte dello stessoinoltre, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Contratto Di Servizi
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria di ogni lotto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura- ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Fornitura Di Bacheche E Cassette Raccolta Segnalazioni/Reclami
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati in sede di stipula dei contratti. Ogni aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. Ogni aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. Ogni aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare Ogni aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia delle Entrate ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Contract for Supply and Installation of Office Furniture
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari finanziari. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli strumenti estremi identificativi del conto dedicato entro sette giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di pagamento devono riportare nella causale esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che il codice identificativo fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito al soggetto affidatario di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve Città Metropolitana di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3Genova. La risoluzione segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività della Città Metropolitana sul conto precedentemente indicato. Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l’Appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell’inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l’esecuzione, anche non in via esclusiva, del contratto presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non andrà comunque a pregiudicare hanno le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativocaratteristiche per essere considerati sub-appalto. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, La violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariaprevisti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.
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Samples: Service Agreement
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, Legge n. 136 e successive modifiche ed integrazioni 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltoal presente appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’artsensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 per e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”: - i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni; - i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; - i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve finanziari. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariapresente contratto.
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Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice 1. Con riferimento al presente Contratto, la FUB assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della alla legge 13 agosto 2010, n. 136 136, “Piano straordinario contro le mafie” e successive modifiche s.m.i.
2. La FUB deve comunicare all’AgID gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione ovvero, se già accesi, entro 7 (sette) giorni dall’invio della prima fattura; inoltre, nello stesso termine, deve comunicare le generalità ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare su di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. essi.
3. La risoluzione del contratto cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata tramite PEC all’AgID. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi all’AgID per pagamenti a persone non andrà comunque autorizzate dall’appaltatore a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativoriscuotere.
4. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarias.m.i.
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Samples: Research and Development
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della previsti dalla legge 13 agosto 2010, 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appaltos.m.i, sia nei rapporti verso l’Ente sia nei rapporti con eventuali subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della L’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria ne dà immediata comunicazione all’Ente e alla Prefettura territorialmente competente La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L’appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
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Samples: Servizio Di Disinfezione
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume tutti Con la stipulazione del presente Accordo Quadro, l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’articolo all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni s.m.i. Si allega al fine di assicurare presente atto sotto la tracciabilità lettera “ ” la dichiarazione rilasciata dalla Soc. in data , indicante il conto corrente “dedicato” intestato all’Appaltatore medesimo. Preliminarmente all’emissione dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti certificati di pagamento devono riportare nella causale dovrà essere acquisito il codice identificativo Documento Unico di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società Regolarità Contributiva nei confronti dell’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, degli eventuali Subappaltatori da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna dell’Amministrazione. L’Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale ai sensi della L. 136/10 eventuali variazioni del Governo territorialmente competente della conto dedicato. AIPo procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall’attuazione dell’Accordo fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.finanziaria di cui sopra, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente di
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Samples: Contratto Di Appalto
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’inadempimento degli obblighi che seguono costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. Il Contraente riconosce espressamente a proprio carico l’obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto assume espressa obblighi di cui alla predetta Legge 136/2010. In applicazione dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Contraente deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; inoltre in tutti i pagamenti da effettuarsi con gli strumenti indicati dalla citata legge dovrà essere riportato il codice CIG relativo al presente affidamento. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti deve essere previsto, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 alla Legge 136/2010 e s.m.i. Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e/o della legge 13 agosto 2010normativa applicabile, n. 136 la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione unilaterale da eseguirsi con lettera A7R, ha diritto di risolvere il contratto d’appalto e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini procedere all’esecuzione d’ufficio del medesimo qualora le transazioni non siano state eseguite senza avvalersi di banche o della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’artsocietà Poste italiane Spa, nel rispetto dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziarias.m.i.
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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice L’aggiudicataria, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l’inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx prima di inviare l’offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all’Amministrazione contestualmente alla stipula. L’aggiudicataria dovrà, inoltre, a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’aggiudicataria è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria prescritti dalla citata legge. L’aggiudicataria trasmetterà i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna a dare L’aggiudicataria darà immediata comunicazione alla stazione appaltante all’Agenzia ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Samples: Fornitura Di Carta A4
Tracciabilità dei flussi finanziari. La Società appaltatrice assume L’appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010alla Legge 13.08.2010 n. 136. In particolare i pagamenti relativi ai singoli contratti specifici verranno effettuati a mezzo Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Banche o Poste Italiane SPA, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti a mezzo bonifico bancario/postale o altri mezzi di pagamento devono riportare nella causale idonei a garantire la tracciabilità. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice identificativo fiscale delle persone delegate ad operare su di gara (CIG) essi dovranno essere comunicati all’A.O.U.S. entro sette giorni dalla loro accensione e, o il CUPcomunque, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto specifico. – CIG/CUP . Qualora la Società non assolva agli L’appaltatore assicura di prevedere analoga condizione di tracciabilità, obblighi previsti dall’art. 3 ed adempimenti, nei sub-contratti, ai sensi della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve 136/2010. L’A.O.U.S. non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo arttale obbligo e adempimento. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo. L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari La Società si impegna L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Prefettura- Ufficio Territoriale territoriale del Governo territorialmente competente della Provincia di Firenze della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariatracciabilità. Nelle fatture l’appaltatore s’impegna ad inserire il numero di ordine o di contratto specifico ed il codice CIG di riferimento. In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l’appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto