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Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 al documento ALLEGATO10 B - OFFERTA TECNICA LOTTI DI SUPPORTO 5 E 6 si riporta a pagine 2 quanto segue: L’Offerta tecnica è costituita da una RELAZIONE TECNICA che dovrà contenere una descrizione completa e 120 laddove è stabilito dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico; - l’allegato “Schede Esperienze Pregresse Lotti Supporto - l'allegato “Schede Business case Lotti Supporto si riporta inoltre che La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine. si riporta infine che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1le schede esperienze pregresse Lotti Supporto e le schede Business Case Lotti Supporto, 4.2conformi alle previsioni di cui, 4.3rispettivamente, 4.4all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’Oneri, 4.5 possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione, in una sezione dedicata e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso identificabile. In tali casi, il numero massimo di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere pagine previsto nell’Allegato 10 E, quello previsto nell’Allegato 10 F e, se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."del caso, quello previsto nel presente documento si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si intenderanno cumulati" Si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand il numero di aziende acquisite da altre società o 40 pagine riguardi la sola relazione tecnica e che quindi il numero di aziende cessate non devono pagine degli allegati 10 E e 10 F debba essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria sommato alle 40 della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicarelazione tecnica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ Quindi nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti il concorrente presenti gli apparati allegati 10 E e 10 F in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, documento separato: - la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire relazione tecnica avrà un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase pagine pari a 40 (escluso copertina, indice, descrizione offerente e documentazione coperta di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, riservatezza) - l'allegato 10 E avrà un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli pagine massimo pari a 5 per ciascuna scheda (totale 10) - l'allegato 10 F dovrà presentare una nuova certificazione, contenere il business case per un massimo di 5 pagine. Il tutto per un nuovo brand, per totale massimo di 55 pagine Non si conferma. La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile“Schema di risposta” e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine comprensiva delle schede esperienze pregresse e delle schede Business Case. Si veda comunque l’Errata Corrige.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e 120 laddove è stabilito del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1“le Amministrazioni, 4.2con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione potranno richiedere il rispetto di tutti i certificati posseduti dal personale requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in corso ottemperanza al principio di validità non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (ossia DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a prescindere se il brand consegnare all’Amministrazione la documentazione a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chepertanto, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di aziende acquisite da altre società o Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità Gara e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertadal Capitolato Tecnico; quindi, in quanto come già riportato nella analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di gara le Amministrazioni adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di avrà validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore non dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipdarvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.incluso l’impegno

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Samples: Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi, Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Si chiede conferma che la partecipazione e/o l’aggiudicazione dei lotti e/o la successiva stipula di ordini di acquisto da parte di una società facente parte di un network, da intendere quali società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto, determina l’insorgere, per tutte le società facenti parte del network stesso, di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 facenti parte dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."lotti aggiudicati. Risposta In disparte la poca chiarezza del quesito posto, si rappresenta precisa quanto segue. Come previsto dal par. 6 del Capitolato d’Oneri, “Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”. L’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora […]m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la circostanza nota sul mercato secondo situazione di controllo o la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non relazione comporti che le offerte sono conseguibili da molto tempo e attengono imputabili ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiun unico centro decisionale”. Pertanto, non è consentita ab origine la partecipazione al medesimo lotto, di “società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”. Del pari, non è consentita la partecipazione delle medesime società su lotti diversi finalizzata ad aggirare il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri, “Partecipazione a più lotti”. Da ultimo, si chiede chiarisce che la circostanza per la quale le società siano “identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrocomunicazione, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di garapresentandosi al mercato quale unico soggetto”, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto rileva anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a della verifica di incompatibilità di cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza al par. 25 del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileCapitolato d’Oneri.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Riferimento Art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e 120 laddove professionale”. • Alla lett. a) dell’articolo citato è stabilito riportato: Si chiede di confermare che "Ai ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1del soddisfacimento del requisito, 4.2possono essere considerati “servizi analoghi”, 4.3contratti, 4.4anche iniziati in data antecedente al periodo indicato (dal 30/03/2012), 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale di durata comunque superiore ad un anno, sia già conclusi o ancora in corso di validità (ossia non scaduti) esecuzione alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se dell’ offerta, che comprendano tra gli altri anche il brand a servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, il cui perimetro di gestione (numero di punti luce gestiti) sia almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto; • Alla lett. b) dell’articolo citato è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati riportato: Tenuto conto altresì di quanto riportato nell’esempio (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. PertantoXxxxxxx n. 8), si chiede di confermare che: a) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i certificati riferiti lotti c.d. “Enti Piccoli” (nn. da 1 a brand 21) è sufficiente il possesso di aziende acquisite qualificazione SOA per categoria OG10 in class. I; b) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Grandi” (nn. da altre società 22 a 30) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. VII; In riferimento al primo punto del quesito, si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 7.3 lett. a) del Capitolato d’Xxxxx, assumono rilevanza anche i contratti la cui esecuzione sia stata avviata antecedentemente al periodo di riferimento, purché gli stessi risultino in tale periodo eseguiti per almeno un anno. Tali contratti, conclusi o ancora in corso di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate esecuzione alla data di presentazione dell’offertadell’ offerta, devono avere ad oggetto, tra gli altri, il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, ed il numero di punti luce gestiti deve essere almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto. In caso di partecipazione a più lotti si veda quanto indicato al sottoparagrafo “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”. In riferimento al secondo punto del quesito, si conferma quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scadutiindicato alle lettere a) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileb).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Con Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 è rubricato: [“b) - Obbligo di contabilità separata e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione di rendicontazione specifica dei punteggi tecnici risultati economici e finanziari relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici fornitura oggetto dei servizi di gara, spetta da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al Concorrente valore soglia di 0,70”]. Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la presentazione richiesta di un’offerta conforme rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al quesito precedente, non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: a) Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con quelle che questa locuzione? b) Quali sono le tecnologie ancora supportate alla data scritture che viene chiesto di presentazione dell’offertaavere in forma separata? c) L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in quanto come già riportato appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella documentazione fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di gara separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le Amministrazioni modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera o beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte di CONSIP. Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura. Alla pagina 41 del Capitolato Tecnico si legge: [“Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”]. Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della “quota dei costi operativi” da considerare per la determinazione del “risultato operativo di commessa”. Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70. Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non potranno inserire nel comparatore apparati è ottenibile, o perché la commessa è in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicifase di avvio o perché la medesima è al suo termine. Ma, a prescindere se da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle modalità gestionali di incasso da parte della società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle disponibilità liquide dell’impresa, si correrebbe il brand rischio di non soddisfare l’indice di 0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della concorrente. Per tutto quanto sopra, si invita Codesta CONSIP a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàvoler meglio definire: a. Significato e portata della locuzione “contabilità separata”; b. Contenuto del prospetto di “Rendicontazione Specifica”; c. Modalità di determinazione della “quota dei costi operativi”; d. Indicazioni relative alla gestione finanziaria della commessa, verranno presi in considerazione poste le segnalate difficoltà a separare i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e flussi relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine tipologie diverse di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data Buoni Pasto; e. Elementi che compongono il numeratore ed il denominatore per la determinazione dell’indice di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile0,70.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 L’art. 3 del capitolato d’oneri fissa un vincolo di partecipazione tra i lotti “Grandi Autorità di Audit” (Lotti 1 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 2) e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso lotti “Piccole Autorità di validità Audit” (ossia non scaduti) alla data Lotti 3 e 4). È nota l’esistenza di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti “networks” che, con seppur costituiti da diverse società, rappresentano un unico centro di interesse. Sul punto il Consiglio di Stato (cfr. sent. CdS 05900/2020 del 06/10/2020), respingendo le tesi difensive che puntavano a dimostrare un’indipendenza e autonomia tra le varie società, ha chiarito che “ciascun network è composto da società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione..(omissis).. condividono varie funzioni aziendali, tra cui l’ufficio gare, che evidentemente si pone quale snodo tra le società del network al fine della partecipazione alle procedure competitive”. L’Organo Giudicante ha inoltre rammentato che “In ogni probabilitàcaso, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentideve ribadirsi che il comportamento di più imprese può rientrare nella definizione elaborata dalle corti nazionali ed europee (di unica entità economica) qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tali soggetti non determinino in modo autonomo la propria linea di condotta sul mercato, ma definiscano congiuntamente il proprio operato, in considerazione, segnatamente, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (Corte di Giustizia 20 gennaio 2011, General Química e a./Commissione, C 90/09; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C 521/09). Pertanto, Alla luce di quanto sopra si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertantochiarire, laddove l’inserimento a Sistema di offerte per entrambe le tipologie di lotti avvenisse da parte di due società appartenenti allo stesso network, se, come previsto dall’art. 3 del Capitolato d’oneri, si terrà conto solo dell’offerta presentata sul Lotto “Grandi Autorità di Audit” e l’offerta presentata sul lotto “Piccole Autorità di Audit” non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileverrà aperta/esaminata.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 In merito al punto 9.1.4.1del Capitolato Tecnico (pag. 21) laddove è stabilito scritto che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti “l’Amministrazione resterà l’unica proprietaria di tale database al termine del contratto di concessione” si intende che il consenso alla privacy per gli acquisti effettuati tramite il sito WEB ufficiale on line debba essere rilasciato soltanto a favore dell’Amministrazione? E’ possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario? Sarà quindi l’Amministrazione a gestire i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato dati secondo la quale detti certificati normativa sulla privacy ? Chi sarà il Titolare del trattamento dei dati da indicare nell’informativa? Andrà richiesto il consenso soltanto per gli acquisti tramite il sito WEB di vendita oppure anche per gli acquisti on site o per gli acquisti off site su canali diversi dal sito WEB di vendita? Si rappresenta che il consenso è dato nei confronti del Titolare del trattamento e pertanto non è possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario. Si ribadisce che il Titolare del trattamento (specificatamente indicati nella seguente tabellaMiBACT) non sono conseguibili da molto tempo ha nominato Responsabile del trattamento le Gallerie che a loro volta nomineranno, al momento della stipula, il Concessionario sub-responsabile del trattamento (si vedano a tal proposito gli art. 33 e attengono ad apparati ormai obsoleti 34 dell’Appendice 2 – Schema di Contratto di Concessione); tali informazioni dovranno essere riportate nell’informativa resa dal Concessionario agli interessati. Xxxxx restando che il Ministero è titolare dei dati personali, il concessionario sub-responsabile del trattamento è tenuto a trattare i dati per conto del titolare nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli in materia di privacy. Si specifica infine che, con ogni probabilitàoltre ai dati richiesti tramite i canali off site (sito web e contact center), verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentipotrà essere richiesto dall’Amministrazione al Concessionario di richiedere dati comuni necessari alla profilazione degli utenti anche presso la biglietteria fisica, così come riportato nel Capitolato Tecnico, par. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono 9.1.1 lettera f); in tal caso il consenso al trattamento dei dati dovrà essere presi richiesto anche in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione occasione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista acquisti presso la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilebiglietteria fisica.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 In merito alla seguente frase: “Si precisa che relativamente all’Appalto Specifico sarà facoltà del Fornitore rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione che includa caratteristiche complementari come definite al Capitolato tecnico speciale [vedasi 2.5 Caratteristiche complementari ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE], solo ed esclusivamente nel caso in cui il Fornitore non disponga nel suo listino pubblico di servizi con le caratteristiche citate. La rinuncia dovrà essere presentata mediante apposito atto, sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore. Dovrà quindi trasmetterne copia all’Amministrazione, a Consip S.p.A. ed all’Organismo di coordinamento e 120 laddove è stabilito controllo. Restano salvi i poteri di ciascun ente sopra descritto.” Si chiede di precisare cosa si intenda con “listino pubblico di servizi”. Si chiede altresì di precisare come debba comportarsi un Fornitore che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione non disponga di un listino pubblico al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i certificati posseduti Concorrenti, nonché di chiarire come possa essere attuata la verifica del possesso di una caratteristica complementare in assenza di un listino pubblico. Si osserva infatti che non tutti i potenziali Fornitori offerenti possiedono un listino pubblico dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito quale evincere la presenza o meno delle eventuali caratteristiche “complementari” richiedibili da un’altra società..."una Stazione Appaltante in un Appalto Specifico; non si ritiene equiparabile ad esso neanche il Marketplace Agid, dal momento che le caratteristiche tecniche ivi pubblicate si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) presentano in forma di testo libero e non sono conseguibili da molto tempo univocamente e attengono ad apparati ormai obsoleti che, puntualmente comparabili e/o pienamente riconducibili alle caratteristiche complementari richieste. In definitiva l’applicazione della prescrizione su richiamata non sembra coerente in termini di parità di condizioni tra gli offerenti e come unica discriminante alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all’Appalto Specifico con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiriapertura del confronto competitivo in caso di definizione di caratteristiche complementari. Pertanto, si Si chiede di confermare che i certificati riferiti la facoltà di rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione possa essere esercitata anche a brand fronte di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrocircostanze ostative attinenti ai rapporti commerciali tra il Fornitore ed il produttore, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe quali a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzionetitolo esemplificativo, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa mancanza di un brand dal mercatoaccordo di rivendita per la caratteristica complementare, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove condizioni economiche non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento compatibili con la certificazione non più rinnovabilebase d’asta fissata dall’Amministrazione.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Domanda. Con All’art. 15, a pag. 42 di 104 del Capitolato d’Oneri è prescritto che “[...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a ciascuna classe di flusso di cui alla tabella n. 15 [...]”. Si chiede conferma del fatto che si possa inserire una scheda tecnica per ogni corpo illuminante previsto per ciascuna classe di flusso. Infatti, anche in base a quanto indicato al cap. 4.2.3 dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica di cui al D.M. 27/09/2017 (CAM apparecchi), a seconda della destinazione d’uso si possono avere diverse tipologie di apparecchio illuminante (stradali, artistici, di arredo, ecc.), anche per la stessa classe di flusso. Se fosse possibile presentare più prodotti per classe di flusso, quale efficienza sarà considerata valida per il calcolo dell’efficienza globale del corpo illuminante di cui al criterio 8 di aggiudicazione? Si conferma che “[...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a ciascuna classe di flusso di cui alla tabella n. 15 [...]” relativa ad una tipologia di apparecchio illuminante tra quelle oggetto del servizio (stradali, artistici, di arredo, ecc.). Tale scheda dovrà risultare rappresentativa di tutte le tipologie di apparecchi appartenenti alla medesima classe di flusso luminoso con riferimento alle Risposte relative caratteristiche minime di cui al par. 6.1.1. e alle Domande n. 18 grandezze migliorative offerte in relazione ai criteri tecnici 8, 9 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", 10. Infine si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare sottolinea che i certificati riferiti a brand valori di aziende acquisite da altre società o Efficienza luminosa, Parametro di aziende cessate non devono essere presi funzionamento e Tasso di guasto che saranno oggetto di valutazione e relativa attribuzione di punteggio tecnico, nonché di impegno in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertantoesecuzione contrattuale, laddove non abbia già presentatosono quelli offerti all’interno del Sistema nella sezione “Scheda – Componente tecnica” e le Schede tecniche di prodotto (una per classe di flusso luminoso), in tale faseinserite nell’apposita sezione del Sistema “Schede tecniche prodotti”, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, saranno utilizzate per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileverifica dei suddetti valori offerti.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 In caso di partecipazione in RTI, nell’art. 5, a pag. 15 di 104 del Capitolato d’Xxxxx, è prescritto che “L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione [...]”. Proseguendo nella lettura, è altresì previsto che “Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.” Si chiede pertanto conferma che con la locuzione “medesima composizione” si intenda la medesima composizione soggettiva, e 120 laddove è stabilito non già medesima composizione soggettiva di oggetto e percentuale. In altre parole si chiede conferma del fatto che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi il RTI debba essere composto dagli stessi soggetti in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand lotti a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."si intenda partecipare ma che non si debba presentare per tutti i lotti con la medesima composizione percentuale, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaandando poi, in quanto come già riportato nella documentazione caso di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicivincita di più lotti, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàcostituire un RTI differente per ogni lotto, verranno presi in considerazione i certificati in corso formato dagli stessi soggetti ma con percentuali di validità (ossia temporalmente non scaduti) ripartizione dell’oggetto e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, ruoli diversi per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileogni lotto.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e 120 laddove è stabilito polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1il par. 15 del Capitolato d’oneri, 4.2nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, 4.3a pena di esclusione, 4.4i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso al netto di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società Iva e/o di aziende cessate altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non devono essere presi in considerazione né anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroOdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine Ordinativo di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileFornitura”»).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento al capitolo 25) Ordini di Acquisto ed alle Risposte relative condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni ed in particolare con riferimento all’incompatibilità ove viene richiesto a ciascuna Amministrazione di verificare la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da: A. l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; per garantire l’assenza di conflitti di interesse, l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; B. lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; C. lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto. Si chiede di sapere in relazione alle Domande n. 18 fattispecie di seguito indicate se tali situazioni siano suscettibili di potenziali conflitti di interesse o meno ai sensi del disciplinare o se invece l’interpretazione riportata dalla scrivente sia consentita: 1. qualora un proponente abbia svolto assistenza tecnica all’ADA di una Regione Italiana, ad esempio per un programma CTE, o per un programma POR nelle more della Gara in oggetto, e 120 laddove che questa assistenza sia stata finanziata dall’Asse di Assistenza tecnica del programma POR, in questo caso la Regione si configura come Beneficiaria delle attività di assistenza tecnica del programma ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Questa attività produrrebbe una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato per come è stabilito stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 2. qualora un proponente abbia svolto un servizio di assistenza su un settore diverso da quello interessato dai fondi europei, ad esempio una consulenza nel settore sanitario ad una Regione Italiana, essendo la Regione al contempo anche Beneficiaria di programmi Comunitari FESR ed FSE sia per le attività di Assistenza Tecnica sia per le operazioni a Titolarità Regionale, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato, pur tuttavia non lo sarebbe da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 3. qualora un proponente abbia svolto un servizio di consulenza o di revisione contabile ad una Società che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi è stata anche beneficiaria di programmi comunitari FESR od FSE perché ad esempio ha ricevuto un aiuto de minimis su un POR FESR Regionale per l’acquisto di un macchinario o altri casi similari per importi molto più rilevanti, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sub criteri 4.1sensi del punto B sopra menzionato per come è stato formulato, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione ma non da un punto di vista sostanziale. Questo perché da un lato non si può conoscere puntualmente l’esistenza di simili fattispecie (si dovrebbero conoscere tutti i certificati posseduti dal personale beneficiari dei fondi) dall’altro non si può escludere che ne sussisteranno in corso futuro. Nella pratica operativa queste fattispecie si identificano soltanto qualora l’operazione relativa alla società beneficiaria di validità (ossia contributi venisse estratta ad esempio per una verifica in loco; in questo caso il proponente dovrebbe evidenziare l’incompatibilità e la Regione dovrebbe determinarsi in conseguenza della sopraggiunta incompatibilità. 4. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica all’ADG o all’AdC nella programmazione comunitaria 14/20 ed una Regione intenda acquisire servizi per l’ADA esclusivamente per il periodo di programmazione 21/27, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non scaduti) alla data da un punto di presentazione dell’offerta vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 5. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica ad esempio nei primi due anni di programmazione 14/20 per attività di controlli di primo livello, in relazione al fatto che ogni anno contabile viene certificato e chiuso, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento qualora lo stesso proponente venisse chiamato a prescindere se il brand fornire un servizio di assistenza tecnica all’ADA per la chiusura della programmazione; 6. le condizioni di incompatibilità nel caso di Società appartenenti a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."network internazionali, si rappresenta devono intendere rispetto alle attività svolte da singole società oppure, indipendentemente dalle singole ragioni sociali (anche formalmente indipendenti tra loro) che hanno svolto i servizi, dal network nel suo complesso? Ad esempio se la circostanza nota sul mercato secondo società di consulenza ABC S.p.A. appartenente ad un network XYZ avesse svolto assistenza tecnica all’autorità di gestione di un programma nel 14/20, la quale detti certificati società di revisione DEF S.p.A. appartenente al medesimo network XYZ ma in nessun modo collegata alla società ABC S.p.A. (specificatamente indicati nella seguente tabellaamministratori e soci differenti) non sono conseguibili da molto tempo risulterebbe incompatibile per fare assistenza all’ADA per lo stesso programma nello stesso periodo di programmazione similarmente a quanto accade nell’ambito dell’Audit degli Enti di Interesse Pubblico (es società quotate nei mercati regolamentati)? 7. Il termine “lo svolgimento” di cui ai punti B e attengono C soprariportati si deve leggere in relazione ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, incarichi in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata o anche incarichi pregressi (aver svolto)? 8. Con riferimento a causa della sopravvenuta scomparsa quanto previsto per il punto C ad esempio nel caso del programma Pon Iog-Xxxxxxxx Xxxxxxx, il programma ha l’ANPAL come Autorità di Gestione e Certificazione, mentre tutte le Regioni Italiane costituiscono Organismi Intermedi che svolgono le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione ed il Ministero del Lavoro l’Autorità di Audit, si chiede di sapere se: • un concorrente che svolga assistenza tecnica all’Autorità di Gestione di un brand POR Regionale FSE sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG, se la struttura che gestisce il POR Regionale FSE sia anche la stessa che gestisca l’OI del PON IOG; • un concorrente che svolga assistenza tecnica ad un OI Regionale del PON IOG sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG ancorché non prevista dalla formulazione del Capitolato d’Oneri che non cita anche gli Organismi Intermedi. 9. Con riferimento a quanto previsto per il punto C, costituisce incompatibilità ad esempio ai fini dell’aggiudicazione del lotto 1 FSE aver svolto sulla regione Campania, attività di assistenza tecnica al POR FESR trattandosi di medesima Regione ma di programmi diversi? La verifica di indipendenza che deve operare ciascuna Amministrazione dei lotti dall’1 al 4 al fine di individuare il fornitore destinatario dell’ordine deve essere svolta puntualmente in relazione al dettato del capitolato, oppure ciascuna Amministrazione può determinarsi sulla base della propria valutazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi sulle singole fattispecie previste dal mercatocapitolato? Inoltre questa verifica su quali basi viene effettuata? Sulla base dell’Autocertificazioni fornite dal Fornitore? Nel caso rappresentato dal quesito n. 1, l’incompatibilità sussiste in quanto nell’esempio riportato la società di assistenza tecnica ha svolto incarichi a favore di beneficiari finanziati con i fondi oggetto della presente iniziativa. Nel caso rappresentato dal quesito n. 2, non sussiste incompatibilità né in senso formale né sostanziale: la normativa di gara individua, infatti, tra le ipotesi di conflitto di interesse il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione caso di “svolgimento di incarichi a Consipfavore di beneficiari di fondi […] oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto”, fornendo adeguata documentazione quindi relativi a supportofondi europei FEAMP, FESR e FSE e, non anche ad altri fondi/settori. Resta fermo Nel caso rappresentato dal quesito n. 3, sussiste il conflitto di interesse. Nel caso rappresentato dal quesito n. 4, non sussiste incompatibilità qualora i servizi che l’Autorità di Audit intende acquisire siano afferenti esclusivamente il periodo di programmazione 2021/2027, senza alcuna possibilità di interferenza con la programmazione 2014/2020. Nel caso rappresentato dal quesito n. 5, sussiste conflitto di interessi in quanto, ai fini della incompatibilità non rileva il tempo entro il quale sono stati svolti gli incarichi ovvero si è stati beneficiari di fondi. Nel caso rappresentato dal quesito n. 6, non sussistono condizioni di conflitto di interesse qualora le due società, pur appartenenti al medesimo network, non risultino né controllate né collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo indici rilevatori di un collegamento formale e/o sostanziale tra le stesse. Con riferimento al quesito n. 7, si precisa che le situazioni di conflitto di interessi indicate nel par. 7.1 (per il lotto 5) e par. 25 (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6) del Capitolato d’Xxxxx, vanno intese sia con riferimento al momento della presentazione dell’offerta (per il lotto 5) ovvero della richiesta dell’Ordine di Acquisto (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6), sia con riferimento al passato, senza alcun limite temporale. Pertanto, l’“essere beneficiari” va inteso anche come “essere stati beneficiari”, con riferimento alla prima ipotesi di conflitto di interessi, e “lo svolgimento di incarichi” va inteso anche come “l’aver svolto incarichi”, con riferimento alla seconda e terza ipotesi di conflitto di interessi. Con riferimento al quesito n. 8, si rappresenta che entrambi i casi rappresentati costituiscono fattispecie di incompatibilità e che, ove con riferimento agli Organismi Intermedi si verifichi tale eventualitàrimanda al quesito n. 12. Con riferimento al caso rappresentato al quesito n. 9, il Fornitore dovrà garantire si rappresenta che non sussiste incompatibilità in quanto pur essendo le attività di assistenza tecnica svolte nei confronti del medesimo beneficiario (regione Campania), afferiscono a due fondi differenti. Con riferimento all’ultimo quesito, si conferma che per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6, la verifica sui conflitti di interesse viene effettuata dalle singole Amministrazioni sulla base di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, al par. 25, nello Schema di Accordo Quadro, art. 3 co. 5, e nel Capitolato Tecnico, parr. 2 e 6. Le Amministrazioni verificheranno la suddetta incompatibilità sulla base delle autodichiarazioni che i fornitori dovranno rilasciare ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine a tutte le attività di assistenza tecnica svolte sui programmi 2014/2020 e/o 2021/2027 nei confronti delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione e/o di Organismi Intermedi, secondo un numero modello di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dichiarazione che verrà eventualmente fornito agli operatori all’atto della stipula dell’Accordo Quadro. PertantoSarà onere delle Amministrazioni effettuare controlli, laddove non abbia già presentatoanche a campione, in tale fasesulle dichiarazioni rilasciate, un numero con tutte le conseguenze, civilistiche (cfr. art. 14 co. 1 dello Schema di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenutoAccordo Quadro) e penali, egli dovrà presentare una nuova certificazione, relative al rilascio di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabiledichiarazioni mendaci.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 pagina 36 Capitolato Tecnico. Premesso che in tale articolo, viene indicato che: “in caso di buoni pasto cartacei, il Fornitore dovrà, per tutta la durata dell’Accordo quadro e 120 laddove è stabilito dei singoli Contratti di fornitura, prevedere anche la dematerializzazione dei buoni pasto cartacei al fine di consentire l’automatica lettura del buono pasto cartaceo (ad es. tramite il codice a barre), permettendo in questo modo all’Esercente di non dover consegnare fisicamente i titoli di legittimazione in formato cartaceo all’Emettitore. Si precisa che "Ai fini dell’attribuzione i costi per la strumentazione necessaria per la dematerializzazione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1buoni sono ricompresi nella Commissione applicata all’esercente”. Si chiede di conoscere se, 4.2nel caso l’esercente non voglia usufruire del servizio di dematerializzazione così come sopra descritto, 4.3se sia possibile, 4.4in maniera alternativa, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso strutturare un processo di validità (ossia non scadutiraccolta/collettazione dei buoni pasto cartacei attraverso per poi la successiva spedizione fisica dei buoni al Fornitore? Alla lettera d) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand del paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico, a cui si rimanda, è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questioneriportato quanto segue: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel “[…] Nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitànon fosse possibile la dematerializzazione presso l’esercizio, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportoi costi relativi all’eventuale spedizione dei buoni alla sede dell’emettitore o ad altre modalità concordate sono anch’essi ricompresi nella Commissione. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il inteso che nel caso l’esercente utilizzi per la dematerializzazione società differenti dal Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove e/o strumenti non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il resi disponibili dal Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già tali costi restano in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.capo all’esercente”.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande Il punto 2.2, ultimo capoverso, del capitolato tecnico “LOTTI” prevede che “il prezzo dei farmaci offerti dovrà ricomprendere tutti gli eventuali dispositivi necessari alla somministrazione non inclusi nel confezionamento primario e/o secondario”. Il prodotto che si intende offrire in gara per il lotto n. 18 7 “Infliximab” non necessita obbligatoriamente di particolari device per la somministrazione del medicinale. In alcuni casi, peraltro, a seconda dell’apprezzamento del medico curante, può rendersi opportuna l’erogazione del farmaco tramite filtri o deflussori. Vi chiediamo, pertanto, una cortese conferma in ordine al fatto che il punto 2.2 del capitolato tecnico non si applichi al caso di specie e 120 laddove è stabilito che, dunque, le aziende concorrenti per l’affidamento della fornitura di cui al lotto n. 7 non siano costrette a garantire nel prezzo offerto anche la fornitura dei suddetti filtri o deflussori o, in generale, di altri device. Si rappresenta, per completezza e in spirito di leale collaborazione con codesta Spett.le stazione appaltante, che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1qualora la suddetta previsione venisse ritenuta applicabile anche al caso di specie, 4.2la stessa sarebbe illegittima in quanto costringerebbe l’azienda ad offrire compresi nel prezzo di aggiudicazione device che non sono strettamente necessari alla somministrazione del farmaco e che appartengono a un differente canale distributivo, 4.3aggravando irragionevolmente la partecipazione alla procedura di gara. Sulla questione ha avuto, 4.4invero, 4.5 modo di esprimersi anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha in passato disposto l’annullamento di una lex specialis nella parte in cui veniva richiesta la fornitura gratuita di dispositivi facenti parte di un canale produttivo e 4.6 verranno presi commerciale distinto rispetto al farmaco oggetto dell’appalto in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia anche del fatto che le imprese concorrenti si troverebbero così costrette a sopportare un costo che non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertapotrebbero riversare nell’offerta economica, in quanto come già riportato nella documentazione detta offerta non potrebbe comunque superare il prezzo massimo di gara le Amministrazioni cessione del farmaco al SSN definito in esito alla negoziazione condotta in applicazione della delibera CIPE n. 3/2001, finendo con l’addossare sui partecipanti un costo non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicirecuperabile (TAR Umbria, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàSez. I, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti26 aprile 2013, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilen. 256).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici

Domanda. Con riferimento comunicazioni pubblicate rispettivamente in data 27.1 e 31.1. xx.xx., codesta Consip ha apportato, tramite “Errata Corrige”, modifiche ed integrazioni della disciplina di gara in competizioni di rilevantissimo valore, le cui offerte tecniche e economiche sono ormai di prossima scadenza (7, 8 e 14 febbraio). Per quanto qui interessa, con le citate integrazioni è stato disposto, per le imprese che occupano oltre 50 dipendenti, l’obbligo di produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle Risposte relative alle Domande n. 18 rappresentanze sindacali aziendali e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici alla Consigliera e al Consigliere regionale di parità. Come noto, l’art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 maggio 2018 prevede che, per i rapporti relativi ai sub criteri 4.1bienni successivi a 2016/2017 l’invio debba avvenire entro il 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ogni biennio, 4.2con la conseguenza che, 4.3in linea generale, 4.4entro il 30 aprile 2022 dovrà essere inviato il prospetto relativo al biennio 2020/2021. Ai sensi dell’art. 1 comma 6 del D.M. “La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera di parità regionale. Una copia del rapporto, 4.5 unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematica anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine di cui all’articolo 3”. La sottoscritta società, che solo di recente ha in carico (tra risorse a tempo indeterminato e 4.6 verranno presi in considerazione tutti determinato) 51 dipendenti, si è immediatamente attivata per redigere il rapporto e per trasmetterlo telematicamente per il tramite del portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come indicato da sito ufficiale (link: portale xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx/Xxxxxx/xxxxxxx.xxxx). Tuttavia, la procedura non può essere completata e non si può procedere all’inoltro, considerato che il portale non accetta i certificati posseduti dal personale in corso di validità rapporti relativi al biennio 2020/2021, essendo prevista l’opzione esclusivamente per i due bienni precedenti (ossia non scaduti2016/2017 e 2018/2019) alla data con termine di presentazione dell’offerta ormai scaduto (30/06/2020). In conclusione, la stessa pagina del Ministero del Lavoro non ha ad oggi recepito le modifiche normative, pubblicate in G.U. il 30.12.2021, continuando a prescindere se riportare che l’obbligo di trasmissione sussiste unicamente in carico agli operatori che impiegano più di 100 dipendenti. Perché codesta Consip possa avere evidenza del problema bloccante si riportano in calce le schermate del portale (all. 1 – 3) In definitiva, non è possibile ottenere l’apposita certificazione dell’invio del rapporto e prova della sua trasmissione al consigliere regionale di parità. Non appena riscontrato il brand problema, la sottoscritta società ha inviato una tempestiva richiesta al Ministero (all. 4), affinché aggiorni al più presto il proprio portale, consentendo l’invio dei Rapporti per gli anni 2020-2021 anche alle società che impiegano un numero di dipendenti superiore a 50 unità. Tuttavia, non risultando possibile la trasmissione per il tramite del Portale del Ministero del Lavoro ed essendo ormai prossima la scadenza per la presentazione delle offerte, i cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."termini interverranno rispettivamente in data 7 febbraio (ID Sigef 2457), 8 febbraio (ID Sigef 2297) e 14 febbraio (ID Sigef 2371) ed alla luce delle oggettive e documentate incertezze sorte a seguito della recente modifica alla disciplina di gara, si rappresenta chiede a Codesta Consip di disporre un rinvio del termine per la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella presentazione delle offerte nelle gare in oggetto fino a quando il portale del Ministero del Lavoro non verrà aggiornato. Si chiede inoltre di fornire il seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chiarimento che, alla luce della situazione descritta, ancor più a seguito della recentissima modifica della disciplina di gara, appare ammissibile. Considerato: · che gli Errata corrige prevedono che il concorrente debba presentare copia dell’ultimo Rapporto redatto, con ogni probabilitàattestazione della sua conformità a quello “eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali”. · che gli artt. 19 e 35 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) prevedono che la presenza di rappresentanze aziendali sia facoltativa. Si chiede di chiarire se, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiin assenza di rappresentanze sindacali interne, sia sufficiente l’invio del Rapporto al Ministero del Lavoro e alla Consigliera regionale per le pari opportunità. PertantoIn caso di risposta negativa, si chiede di confermare che i certificati riferiti indicare a brand di aziende acquisite da altre società quali rappresentanze sindacali debba essere inviato il Rapporto (es. OSL maggiormente rappresentative provinciali o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileregionali).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Domanda. Nel capitolato d’oneri, il requisito 7.3 di Capacità Tecnica e professionale prevede che “Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, almeno tre delle seguenti prestazioni: i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati, ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL, iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi, iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza. Ciascuna delle tre prestazioni eseguite, tra quelle indicate alle precedenti lettere i., ii., iii. e iv., dovrà essere stata svolta a favore del medesimo cliente (Committente privato o Amministrazione Pubblica), potendo altresì aver svolto più di una delle suddette prestazioni in favore del medesimo cliente”. In caso di partecipazione a più lotti è previsto inoltre che “Con riferimento alle Risposte condizioni minime di partecipazione di cui al precedente paragrafo 7.3, per la partecipazione a più lotti è sufficiente che il requisito di capacità tecnico- professionale sia posseduto per un solo lotto per il quale si presenta offerta. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenticome sopra meglio specificato”. Pertanto, si Si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand il concorrente, che si sia aggiudicato due o più lotti, dovrà dimostrare di aziende acquisite da altre società aver eseguito, nell’ultimo triennio, almeno tre tra le prestazioni di cui ai punti i, ii, iii, iv per ciascuno dei lotti aggiudicati con referenze diverse per cliente e/o di aziende cessate contratto A titolo esemplificativo e non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroesaustivo, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui concorrente A è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàrisultato aggiudicatario di quattro lotti (Lotto1, verranno presi in considerazione i Lotto2, Lotto3, Lotto4) dovrà presentare almeno quattro certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di regolare esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata distinti per ciascun lotto, che dimostrino che abbia erogato almeno tre delle prestazioni di cui ai punti i, ii, iii, iv a causa della sopravvenuta scomparsa favore di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilealmeno quattro distinti clienti.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro

Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 120 laddove è stabilito 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo ciò tenendo conto della forma con la quale detti certificati il soggetto partecipa (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti cheimpresa singola, con ogni probabilitàimpresa mandataria, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiimpresa mandante, ecc.). Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel Nel caso in cui l’eventualità il concorrente che abbia richiesto di Brand partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con tutti gli apparati la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in EoS sopravvenga successivamente (base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in esecuzione): “Posto ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che le certificazioni devono essere sempre mantenute il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in corso possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di validitàminor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, qualoranel caso di partecipazione a più Lotti, in corso al fine di esecuzionesoddisfare correttamente il requisito, la certificazione l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilelotto.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria Al punto “15 – Contenuto della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi offerta economica” del Disciplinare di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme è scritto: Il concorrente, inoltre, con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, riferimento a prescindere se il brand ciascun singolo lotto a cui è legato intende partecipare, dovrà inviare tramite il certificato sia stato acquisito Sistema, nell’apposita sezione denominata “Dichiarazione domicilio ed accesso agli atti”, la dichiarazione di cui all’”allegato dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” con cui: - indica i seguenti dati < omissis >; - autorizza o meno da un’altra società< omissis >. Si evidenzia che: • Tali informazioni non sono relativi all’offerta economica ma alle dichiarazioni; • Il punto “- indica i seguenti dati < omissis >“ è presente anche al punto 16 del documento “allegato 1 – domanda di partecipazione” (dove peraltro è sempre stato posizionato in tutte le gare precedenti); • Nel documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” non è presente uno spazio per l’indicazione del lotto e si domanda: a) È corretto che delle “dichiarazioni” vengano inserite nell’offerta economica? b) Se sì: il punto 16 del documento “allegato 1 – domanda di partecipazione” deve essere eliminato, verranno presi dovendo dichiarare tali dati in considerazione un altro documento / altra sezione del portale? c) Ed inoltre… occorre inserire un documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” per ogni lotto cui si partecipa (per un massimo di nr. 3 documenti) con l’indicazione del numero del lotto oppure è sufficiente un unico documento cha valga per tutti e tre i certificati in corso lotti? Si rammenta che nella presente procedura trova applicazione l’art. 133 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, pertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di validità (ossia temporalmente non scaduti) cui ai paragrafi 14.1, 14.2 e relativi a brand i cui prodotti14.3 del Disciplinare, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brandverrà effettuata, per lo stesso ambito tecnologico ciascun lotto, solo sul concorrente risultato primo in graduatoria. Per tale ragione è richiesto a tutti i concorrenti di produrre, per ciascun lotto cui fa riferimento la certificazione si intende partecipare, l’allegato “dichiarazione di domicilio e accesso agli atti” fornendo tutte le informazioni ivi previste (cfr. par. 15 del Disciplinare di gara). Si confermano altresì le informazioni richieste nell’Allegato 1 – domanda di partecipazione per cui il punto 16 non più rinnovabiledovrà essere eliminato.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli, Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Si rileva che la tabella relativa ai costi di manodopera presente nell’allegato 15.1 con il titolo “Dettaglio costi Assistenza e 120 laddove Manutenzione” è stabilito di fatto replicata nella tabella di cui all’allegato 15.2 intitolata “Costi dei servizi Connessi” che "Ai fini dell’attribuzione differisce per la sola richiesta di indicare anche i costi delle parti di ricambio. Nell’allegato 15.2 è però presente un’ulteriore tabella, intitolata “Costi ulteriori Gestioni Commessa” che riporta, tra le voci da valorizzare, anche il “trasporto e consegna apparecchiature”, voce già presente nella precedente tabella denominata “Costi dei punteggi tecnici relativi servizi Connessi” sotto la voce “Consegna” .Con riguardo alla voce “trasporto e consegna apparecchiature” è però inserita una nota del seguente tenore Se ritenuto opportuno, valutare l'opportunità di indicare analiticamente tali costi come costi del personale, fermo restando che tali costi NON afferiscono ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi Costi della manodopera; in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."tal caso, si rappresenta suggerisce di utilizzare uno schema analogo a quello proposto per i costi del servizio di assistenza e manutenzione. In alternativa, illustrare il metodo di calcolo utilizzato nella colonna Note o nella Dichiarazione. Poiché la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellavoce “Consegna”, come da istruzioni al punto 3°) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chedell’allegato 15, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantocostituisce un costo della manodopera, si chiede prega di confermare che la voce “Trasporto e consegna apparecchiature” non riguarda il costo di manodopera, ma esclusivamente i certificati riferiti a brand costi aziendali in funzione del trasporto (es.: noleggio veicolo, carburante, pedaggi, spese di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. vitto e alloggio ecc.) Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta rimanda alla risposta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilechiarimento n. 24.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi

Domanda. Con 1. In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito a quanto prescritto all’art.16 del Capitolato d’Oneri, considerato che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi l’offerta viene espressa su degli sconti unitari riferiti a singola prestazione senza indicare la consistenza numerica delle stesse si chiede in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente che forma debbano essere indicati nella seguente tabellasezione “Offerta economica” del portale i seguenti valori: a) non sono conseguibili stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro b) la stima dei costi della manodopera. 2. Considerato che nel file “Schema di Anomalia_NEW” relativo all’Allegato 14 al Capitolato d'Oneri - Schema di Anomalia viene richiesto di esprimere uno sconto (es. Rmq,1) da molto tempo applicare a più attività remunerate in €/mq/mese ed erogate nella medesima area omogenea (ad es. Area tipo 1 – Uffici) ed uno sconto (es. Xx.xx,1) da applicare a più attività remunerate in €/x.xx/xxxx ed erogate nella medesima area omogenea e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato vista la Risposta n. 96 della seconda tranche di chiarimenti che ha confermato che il dato da utilizzare per la congruità verrà determinato nella media delle Amministrazioni aderenti. Pertantosomma dei valori risultanti, si chiede di confermare se la congruità dell’offerta verrà valutata, per singola area omogenea (ad esempio Area tipo 1 – Uffici), dalla la somma dei ricavi generati da tutte le 5 attività in rapporto alla somma dei monte ore per tutte le 5 attività. 3. In riferimento al quesito precedente, in caso di risposta negativa, ove la congruità dell’offerta fosse invece determinata sul complessivo di tutte le aree omogenee, si chiede di definire le consistenze (mq da trattare, punti da trattare sulla colonna H del file excel) su cui basare la compilazione dell’Allegato 14 al Capitolato d’Xxxxx, al fine di rendere comparabili le offerte presentate dai vari concorrenti. Tale specifica è necessaria in quanto a parità di prezzi unitari (colonna L) e di rese orarie (colonna P), in funzione della distribuzione delle consistenze (colonna H) stimate dal singolo concorrente, il parametro €/mq mese complessivo potrebbe subire importanti variazioni tali da rendere “congrue” o “non accettabili” offerte con analoghi ribassi. 4. Dall’analisi delle formule inserite nel file “Schema di Anomalia_NEW” relativo all’Allegato 14 al Capitolato d'Oneri - Schema di Anomalia, più specificatamente in riferimento al foglio “APNP”, si rileva che, anche a seguito delle varie Errata Corrige pubblicate, la colonna Q (e di conseguenza le colonne R ed S) produce dei valori errati. Nello specifico si evidenzia che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi la formula inserita in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente colonna Q divida erroneamente per 12 il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicamonte ore mensile. Si riporta chiede quindi di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista rettificare la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate formula riportata dalla cella Q7 alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se cella Q53 eliminando il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità parametro divisore (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile/12).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia, Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia

Domanda. Con riferimento In relazione alle Risposte relative previsioni di cui alle Domande pp. 35 ss. del Capitolato Tecnico [lettere c) e d)] e più in generale al tema dei c.d. “servizi aggiuntivi”, vietati dalla legge (art. 144 d.lgs. n. 18 e 120 laddove è stabilito 50/2016) oltre che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso dalla disciplina di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantogara, si chiede di confermare che: a) la nozione di servizi aggiuntivi è quella contenuta nelle rilevanti previsioni del d.m. n. 122/2017, per cui essi coincidono con i servizi “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara”; b) il mancato rispetto del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada ricondotto al mancato rispetto degli impegni sulla commissione sanzionato con una penale di euro 30.000; c) la ipotesi di violazione del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada sanzionata con la summenzionata penale solo per il caso in cui sia riscontrata una sola violazione, mentre per la ipotesi di più di una violazione, reiterazione della stessa, ecc., troverà applicazione la previsione per cui “In caso di oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di Consip, ove ne ricorrano i certificati riferiti presupposti, risolvere di diritto l’Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte”; d) che la ipotesi di cui al precedente quesito c (ossia la necessità che l’Amministrazione e/o codesta Stazione Appaltante risolvano il contratto tramite clausola risolutiva espressa) ricorra anche quando, all’atto di una unica e singola ispezione, siano state riscontrate non una sola ma più violazioni del limite in discorso; e) che l’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto - a brand fronte di aziende acquisite gravi inadempimenti come quello in discorso (violazione del divieto dei servizi aggiuntivi per volte superiore ad una) - costituisce da altre società parte di codesta Stazione Appaltante e/o di aziende cessate non devono essere presi delle Amministrazioni un atto dovuto, in considerazione della evidenza pubblica e del necessario rispetto del buon andamento della P.A. Con riferimento ai servizi aggiuntivi si rappresenta quanto riportato al paragrafo 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico: “Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroofferta. Si rammenta che ai sensi dell’art.144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti: “[…] Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti” (lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022), pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale”. A ciò si aggiunga quanto riportato sul punto nell’allegato 7 al Capitolato d’oneri: “Pertanto per dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti (Cfr. par.16 del Capitolato d’oneri). Si precisa infine che i progetti tecnici, eventualmente offerti in gara, sono remunerati dalla commissione applicata agli esercenti (cfr. Criterio PT6) e pertanto non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita di tali progetti”. Infine si rammenta che: “nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di pagamenti offerti in gara” (paragrafo 5.2 lett. e) del Capitolato tecnico). In sede di esecuzione contrattuale, nell’ambito delle Verifiche ispettive relative al rispetto degli impegni assunti in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine offerta relativamente alla percentuale di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaCommissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti (cfr. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente 8.2.3 Capitolato tecnico) viene richiesta la presentazione di un’offerta conforme una “dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, con quelle la quale il legale rappresentante attesti: […] iii) che con riferimento a codesto appalto non sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa fronte di un brand dal mercatocorrispettivo ulteriore rispetto alla commissione applicata, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipnel rispetto di quanto previsto all’art. 144, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo checomma 6, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.lettera

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande al Capitolato d’oneri, § 21: “La comprova tecnica dei prodotti offerti avverrà su base documentale ed il Fornitore dovrà caricare nell’apposita area del Sistema i documenti utili a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle Funzionalità Base ed Avanzate offerte, referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di comprova (Allegato n. 18 5), e 120 laddove quelle richieste nel Capitolato Tecnico Speciale. La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di cui sopra, è stabilito sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che "tutte le caratteristiche del bene siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1della sanatoria, 4.2verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a dieci giorni In riferimento a quanto sopra riportato, 4.3poiché la mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova atta a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle funzionalità base ed avanzate offerte, 4.4referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di comprova (Allegato n. 5), 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di quelle richieste nel Capitolato Tecnico Speciale è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del bene siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantodell’offerta, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società (o di aziende cessate chiarire) che: 1. sia da considerarsi un refuso quanto riportato nel paragrafo 21 del Capitolato d’oneri: “La non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrocorrispondenza tecnica delle Funzionalità Base nel Bundle “All Inclusive” – Fornitore con la corrispondente Funzionalità richiesta nel Capitolato Tecnico Speciale, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura e l’adozione dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaprovvedimenti conseguenti.” 2. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza Siano da escludere tutti i bundle che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle comprendano feature aggiuntiva che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileadeguatamente comprovata dopo soccorso istruttorio.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro, Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito In relazione al punto 2.1 dello Schema di relazione tecnica [“2.1) Soluzioni organizzative atte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, nell'ambito del territorio del lotto (Subcriterio 8.1). Il concorrente dovrà rappresentare delle soluzioni organizzative volte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, in termini di esercizi convenzionati nell'ambito del territorio del lotto, oltre la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo … A puro titolo esemplificativo di seguito si rappresentano alcune possibili soluzioni: i) impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi ubicati oltre 1 km dalla sede di utilizzo/n° utilizzatori distribuito nei comuni che "Ai fini dell’attribuzione saranno indicati dall'Amministrazione; ii) impegno a convenzionare un determinato numero esercizi che erogano il servizio a domicilio (cd. E-merchant)”], atteso l’elevato punteggio (3 punti) riconosciuto per il soddisfacimento di tale criterio, onde assicurare equa partecipazione alla totalità dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1concorrenti senza preferire quelli che ante gara già vantino una maggior capillarità della rispettiva rete, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti nonché al fine di comprendere i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) limiti alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno valutazione da un’altra società..."svolgere da parte della Commissione, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede chiede: di confermare che i certificati riferiti l’impegno previsto a brand titolo d’esempio in termini solamente quantitativi dal riportato punto 2.1 cpv. lett. i) (“impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi …”): a) non rappresenta un impegno necessario, potendo il punteggio di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono 3 punti essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, attribuito anche a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente esso e dalla sua indicazione; b) essendo l’enfasi del criterio posta sulle “soluzioni organizzative” e non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): sul Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatorapporto n° esercizi ubicati”, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipnumero eventualmente indicato non sarà né potrà essere comparativamente ed in alcun modo rilevante; c) in ogni caso, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo cheanche laddove indicato un “rapporto n° esercizi ubicati” non rileverà in termini quantitativi (ovvero, ove si verifichi tale eventualità, preferendo in automatico nel confronto il Fornitore dovrà garantire concorrente che abbia assunto l’impegno ad un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilemaggior rapporto n° esercizi).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito Considerato che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scadutii) alla il par. 4 del Capitolato tecnico prevede quale elemento migliorativo il “possesso – sin dalla data di presentazione dell’offerta – da parte del Concorrente della certificazione, in corso di validità, del Sistema di Gestione dei Servizi IT, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 20000 da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, costituirà un elemento migliorativo oggetto di valutazione e garantirà l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’oneri (subcriterio di valutazione ID 1.1)”, considerato inoltre che il par. 17.1.1 del Capitolato d’oneri attribuisce un punteggio tabellare per il possesso della certificazione da parte del Concorrente e considerato altresì che (ii) l’art. 47 comma 2 bis, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”, si rappresenta chiede di confermare: a) che in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo soddisfi il possesso del criterio migliorativo richiesto nel caso in cui una delle consorziate indicata come esecutrice possieda la circostanza nota sul mercato secondo certificazione ISO/IEC 20000; b) che non sussiste la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellanecessità di procedere con un’autonoma certificazione da parte dell’ente di certificazione accreditato a favore del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, qualora una delle consorziate possegga la certificazione; c) che anche altra/e consorziata/e esecutrice/i non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chein possesso della certificazione ISO/IEC 20000 possa eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in virtù del rapporto mutualistico tipico dei consorzi stabili, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento d) si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand il possesso della certificazione ISO/EC/20000 da parte di aziende acquisite da altre società o una delle imprese del Consorzio stabile di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroconcorrenti, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenutodi cui al subcriterio di valutazione ID 1.1., egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilesia indipendente dalla tipologia e dall’entità delle prestazioni che saranno in concreto eseguite dalle imprese del Consorzio.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che Il paragrafo 12. “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA" del Capitolato d'Oneri stabilisce quanto segue: "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici Tutti i documenti relativi ai sub criteri 4.1alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, 4.2in formato elettronico ed essere sottoscritti, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso ove richiesto a pena di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti cheesclusione, con ogni probabilitàfirma digitale di cui all'art. 1, verranno comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005." La regola citata si applica anche, nel caso di avvalimento, alla documentazione richiesta all'impresa ausiliaria (DGUE, allegato 8, contratto di avvalimento e eventuale ulteriore documentazione ritenuta pertinente) (paragrafo 8). Quanto sopra premesso, la previsione della richiesta a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentipena di esclusione di firma digitale di cui all'art. Pertanto1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 si chiede profila particolarmente onerosa, e persino escludente, nei confronti di imprese ausiliarie aventi sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione Europea che non hanno adottato procedure telematiche su larga scala o non si sono adeguati alla pertinente Direttiva. Quanto sopra premesso e considerato, Voglia Codesta Amministrazione confermare che nel caso di concorrente che si avvalga di un'impresa ausiliaria straniera con sede in un paese dell'UE, le dichiarazioni e i certificati riferiti documenti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono firma dell'impresa ausiliaria (ivi compresi le dichiarazioni e i documenti relativi alla comprova dei requisiti) potranno essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologicoformato elettronico attraverso il Sistema, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del termine D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale è attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di presentazione dell’offertafirma digitale, nell'ipotesi di cui all'art. Quanto sopra vale alla data 22, comma 1, del D. Lgs. n. 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di presentazione dell'offerta ed è coerente autenticità sottoscritta con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Detta documentazione sarà inviata a Consip sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, attraverso il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata Sistema nella sezione dedicata "Eventuale documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilerelativa all'avvalimento".” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Con DOCUMENTO: Capitolato D’oneri, Cap. 24, § Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, pag. 62. DOMANDA: con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 a quanto riportato nel capitolato d’oneri ed in particolare: funzionalità aggiuntive richieste possono essere solo quelle per le quali sono associati i requisiti migliorativi AS 1.1…….AS 1.8. Come previsto dal Capitolato Tecnico parte Speciale, in fase di AS l’Amministrazione potrà richiedere funzionalità aggiuntive per i beni offerti in prima fase, che sono tutte e 120 laddove è stabilito sole quelle già dichiarate ed elencate nel Capitolato Tecnico Parte Speciale (a tal proposito si vedano tabelle 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31 del suddetto Capitolato). Come riportato inoltre al par. 24 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione determinerà autonomamente le basi d’asta delle funzionalità e dei servizi aggiuntivi, con il vincolo che "Ai fini dell’attribuzione il valore complessivo delle suddette basi d’asta non potrà essere superiore al 40% della base d’asta complessiva dell’Appalto Specifico. E’ compito dell’Amministrazione indicare i requisiti migliorativi di seconda fase premianti fra quelli previsti dal Capitolato Tecnico parte Speciale, sulla base delle regole stabilite alla sezione criterio di aggiudicazione dell’appalto specifico di cui al par. 24 del Capitolato d’oneri: “l’Amministrazione stabilisce autonomamente il valore di PTAS tra il valore minimo (4) e il valore massimo (50) in base ai requisiti migliorativi previsti nell’Appalto Specifico selezionati, sulla base dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1beni e servizi richiesti, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso accordo a quanto previsto nella successiva tabella “Punteggi di validità AS”;”. Per quanto riguarda la funzionalità aggiuntiva citata nell’esempio (ossia non scadutifunzionalità del prodotto SIEM di Disponibilità della soluzione su cloud privato) alla data si ribadisce che comunque si tratta di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo una funzionalità aggiuntiva per la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo l’Amministrazione determinerà la relativa base d’asta nel rispetto dei vincoli sopracitati e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilitàseppure non risulti associabile a tale funzionalità un criterio migliorativo specifico, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso rimane valido che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione meta-prodotto SIEM nel suo complesso sarà premiato ricorrendo ai requisiti migliorativi di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto AS di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.alla tabella 5.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta dichiarazione integrativa a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."corredo dell'offerta indicata al punto 14.3.1 del Capitolato, si rappresenta richiede quanto segue: - è necessario inserire la circostanza nota sul mercato secondo dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente" oppure se è possibile andare a "dichiarare" senza apporre la quale detti certificati suddetta frase? - per indicare i dati identificativi (specificatamente indicati nella seguente tabellanome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, è possibile richiamare la visura camerale? - essendo di proprietà di una società con sede in un Paese differente dall'Italia, ma all'interno della Comunità Europea, è necessario che il DG dichiari per il direttore della controllante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, oppure è necessario fare una dichiarazione a parte? - suddetta dichiarazione è richiesta anche a pag.47 del Capitolato, è necessario allegarla col DGUE? - il punto 9 a pag.48 del Capitolato è riferito solo ai non sono conseguibili da molto tempo residente e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati privi di stabile organizzazione in Italia? In merito alla richiesta si chiarisce quanto segue: 1) ferma la doverosità di produrre la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta nel rispetto di tutte le modalità previste dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. PertantoCapitolato d’Oneri, si chiede evidenzia che non è richiesto l’inserimento della dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente"; 2) si conferma. Così come previsto al paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, il concorrente è tenuto a dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di confermare che nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono medesimi possono essere presi ricavati in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3) nell’evidenziare che, ai sensi del paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in quanto come già riportato nella documentazione caso di gara società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti, il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicidichiarazioni di cui al DGUE e alla dichiarazione integrativa – da allegare necessariamente al DGUE medesimo - relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.); 4) il punto 9 è riferito a prescindere se il brand a cui è legato il certificato tutti i concorrenti quale che sia lo stato acquisito di residenza e la presenza o meno da un’altra società, verranno presi di stabile organizzazione in considerazione i certificati Italia. Il medesimo punto 9 attribuisce ai concorrenti aventi sede in corso altri Stati membri la possibilità di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, indicare un indirizzo di posta elettronica in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa luogo della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileposta certificata.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito Nr. 2 Rif. Capitolato tecnico - Servizi Connessi Par. 5 Pag. 16 In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si richiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di ordinativi che "Ai fini dell’attribuzione presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso: A. viene richiesta l’imposta di bollo B.viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità C.viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80 D. viene richiesto DGUE E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia F. viene richiesta la certificazione antimafia G. viene richiesta la tracciabilità dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità flussi H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante I. viene indicato un pagamento a 60 GG (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto K.ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[…]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è legato irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo precisa quanto segue: 1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e attengono ad apparati ormai obsoleti cheL del quesito, con ogni probabilitàl’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, verranno a breve eliminati dal parco installato comma 11, delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciCondizioni Generali, a prescindere se il brand a dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàsi dirà di seguito, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso dal momento in cui l’eventualità ciò si realizzerà in concreto; 2. in presenza di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di validitàFornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, qualorastante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, in corso analogamente a quanto avviene nei casi di esecuzionecui all’art. 3, la certificazione comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; 3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportotal fine al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti negli schemi di convenzione relativi ai vari lotti. Resta fermo Si precisa in ogni caso che, nell’ambito del solo lotto 4, è previsto che l’Ordinativo sia corredato da apposita “Distinta d’Ordine” (art. 4, comma 3, dello Schema di Convenzione). In tal caso, l’incompletezza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali. In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: • con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione; • con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove si verifichi richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale eventualitàconto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore dovrà garantire un numero non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione; • con riferimento alle condizioni di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertantocui alle lettere K e L del quesito, laddove non abbia già presentatoresta ferma la possibilità, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazioneper le Amministrazioni, di un nuovo brandesercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione qualora gli impegni di spesa o i decreti attuativi non più rinnovabilefossero approvati.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Multibrand Di Licenze Sw

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Anche in questo capitolato inserite a livello contabile, la fatturazione elettronica per le fee e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1l'EC per i servizi Il 90% delle PA ed il 100% degli Enti centrali dichiara e vuole la fatturazione elettronica per entrambi, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi altrimenti non paga a. C'è un parere dell'Agenzia delle Entrate in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel merito? b. In caso in cui l’eventualità l'Amministrazione insista su questo punto, va considerata come fatturazione diversa e quindi soggetta ad eventuale costo aggiuntivo? c. Si può chiarire meglio il limite dell'applicabilità di Brand con tutti gli apparati una fatturazione aggiuntiva? Nella gestione corrente ci sono vari casi di personalizzazione: - Richiesta di Fatturazione provvisoria ( ed in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto caso di fatturazione provvisoria, come vengono gestite le dead lines dei report? ) - Inserimento di capitoli di spesa dopo la chiusura del programma di viaggio ed invio dei biglietti - Possibilità dell'inserimento dei capitoli di spesa, dopo la chiusura del programma di viaggio ed invio dei biglietti - Emissione di fattura per singola trasferta Riguardo alla fatturazione si richiama quanto disciplinato al comma 9 dell’art. 11 dello Schema di Accordo Quadro e a quanto previsto dall’art. 15 del DPR 633/72. I casi di personalizzazione della struttura della Fatturazione, che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa danno luogo all’applicazione di un brand dal mercatoulteriore corrispettivo (come disciplinato al par. 9.1 nel Capitolato Tecnico), il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipsono quelli che comportano una modifica/integrazione di informazioni/dati rispetto al “tracciato record” previsto dalla fatturazione STANDARD (vedi par. 6.1.8) che potrebbero anche avere un’incidenza sulla numerosità delle fatture/estratti conti da emettere mensilmente. Non rientrano nei casi di personalizzazione della struttura della Fatturazione, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, che danno luogo all’applicazione di un nuovo brandulteriore corrispettivo (come disciplinato al par. 9.1 nel Capitolato Tecnico): − le Richieste di fatturazione provvisoria; − le Richieste di fatturazione che prevedano l’inserimento, successivo alla chiusura del programma di viaggio ed invio dei biglietti, dei capitoli di spesa; − le Richieste di fatturazione distinta per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione singola trasferta; ovvero tutte le richieste che non più rinnovabilecomportano una modifica/integrazione di informazioni/dati rispetto al “tracciato record” previsto dalla fatturazione STANDARD (vedi par. 6.1.8).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Riguardo all’Allegato 13 “Basi d’Asta Hotel Program” si richiedono le seguenti specifiche: - è possibile poter distinguere tra il Lotto 1 e il Lotto 2 il numero minimo di strutture per cui presentare offerta? Esempio: Città MILANO con numero Strutture pari a 31 di cui 20 per il Lotto 1 e 11 per il Lotto 2; - a pag. 60 del Capitolato Tecnico nel paragrafo “Prezzi offerti e Ribasso medio ponderato per le tariffe alberghiere dell’Hotel Program” viene indicato come importo complessivo a base d’asta € 2.610.600,00 sul quale calcolare il Ribasso medio ponderato. Chiediamo verifica dell’importo in quanto da nostri calcoli la base d’asta risulta pari ad € 2.586.986; - il valore offerto per Hotel Program è da considerarsi quale valore che in automatico, date le risultanze dell’allegato 13, va a popolare la cella di riferimento della griglia economica? - Come previsto nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 7, “Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà inviare e 120 laddove fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica inserendo, nell’apposita sezione del Sistema, i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente”. Il contenuto dell’Offerta economica è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1poi riportato al paragrafo 8.4 per entrambi i Lotti. Per ogni Lotto per il quale si presenta offerta il concorrente dovrà indicare le tariffe offerte per le strutture presenti nella diverse città come descritte nell’Allegato 13, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se nel rispetto deli limiti prescritti per l’attribuzione del punteggio con riferimento ad ogni Città. Le strutture offerte per il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) Lotto 1 non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chepertanto cumulabili con quelle offerte per il Lotto 2 in quanto le due offerte sono tra loro indipendenti. Tuttavia, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentile strutture che il concorrente intende offrire per il Lotto 1 possono essere le stesse offerte per il Lotto 2. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate - Il calcolo della base d’asta presente nella lex specialis è corretto. - Il quesito non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaè chiaro. Si riporta di seguito l’elenco precisa che il concorrente dovrà inserire a Sistema la tariffa offerta per ogni Struttura nel rispetto dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire limiti previsti dalla lex specialis. Il Sistema esegue automaticamente i calcoli descritti nel comparatore apparati in EoS. Pertanto Capitolato d’Oneri ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilepunteggio.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove Nella “Parte I” del documento “Allegato 1 – D.G.U.E.” (pagina 1) è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1presente un riquadro nel quale vengono richieste informazioni relativamente alla pubblicazione dell’avviso e/o del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” e/o altre informazioni/pubblicazioni. A tale proposito si richiede: • se tale riquadro debba essere compilato dall’operatore economico partecipante alla gara; • in caso affermativo, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito pubblicato un avviso e/o meno da un’altra società..."il bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” (questo in quanto nella documentazione scaricata dal portale è presente un file denominato “Protette 2_Bando_GUUE_1779.pdf.p7m”, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati il cui nome farebbe pensare ad un bando pubblicato nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto“Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” mentre il documento sembra invece un bando pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”); • in caso affermativo, si chiede di confermare fornire il riferimento della pubblicazione, la data e la/e pag. da riportare nella stringa “GU UE S numero [], data [], pag. []”, nonché – se presenti ‐ gli estremi da indicare nella stringa “Numero dell’avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]‐[][][][][][][]” • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto:” necessiti – dopo i “due punti” – dell’inserimento di una qualche informazione, e quale (fermo restando che parrebbe essere un’operazione da effettuarsi – come il periodo stesso dice ‐ a cura dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore); • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]” necessiti – dopo i certificati riferiti a brand “due punti” – dell’inserimento di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrouna qualche informazione, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicae quale. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso evidenzia che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi riquadro in questione non deve essere compilato a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.cura del concorrente.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Autoveicoli E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Per gli attuali fornitori delle pubbliche amministrazioni (Telecom Italia e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione Fastweb), a seguito dell'aggiudicazione della precedente convenzione fonia 2010, la conoscenza dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1fabbisogni di ciascuna Amministrazione, 4.2nonché della consistenza attuale delle linee in esercizio, 4.3, 4.4, 4.5 rappresenta un indubbio vantaggio competitivo sia In termini di valutazione puntuale dell'offerta economica sia in termini di definizione di possibili investimenti. Al fine di non creare asimmetrie Informative e 4.6 verranno presi in considerazione offrire pari condizioni a tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoconcorrenti, si chiede di confermare fornire, relativamente a ciascuna Amministrazione aderente alla precedente convenzione, i dati concernenti l'utilizzo della stessa In termini di linee e traffico suddivisi per tipologia (RTG, ISDN BRA e ISDN PRA, VOI P), e per sede con la relativa ubicazione geografica. A tal proposito si ricorda che i certificati riferiti a brand tali dati sono già In possesso di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi codesta Amministrazione in considerazione né in sede dell'obbligo posto a carico dell'aggiudicatario di aggiudicazione dell’Accordo quadrocomunicarli su base quadrimestrale, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione si veda Capitolato Tecnico di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicidel 2010, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàparagrafo 9.2 pag. 86 "Flusso Dati per L'Amministrazione aggiudicatrice", verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodottiche redta: "Il Fornitore assegnatario dovrà, in riferimento allo specifico ambito tecnologicoinoltre, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitàprevedere l'invio, qualorasu base quadrimestrale, in corso di esecuzioneall'Amministrazione aggiudicatrice, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazionesu sua richiesta, di un nuovo branddato di dettaglio In formato .xls o .csv che riporti per ciascuna Unità Ordinante e per ciascuna sede dell'Amministrazione: • il numero di canali, per lo tipologia RTG, BRA, PRA attivi ed appartenenti all'area Primaria o Secondaria; • eventuali successive informazioni richieste dall'Amministrazione Aggiudicatrice durante la vigenza della Convenzione"· Qualora i dati sopra richiesti, per qualsiasi motivo, non fossero attualmente disponibili nella forma necessaria a consentire a tutti i concorrenti una analisi omogenea, si ricorda che nello stesso ambito tecnologico paragrafo del Capitolato appena citato, la Consip si era correttamente riservata la facoltà di poterli richiedere agli aggiudicatari della convenzione in qualsiasi momento, come si evince chiaramente a cui fa riferimento pag. 86 del Capitolato citato, che recita testualmente: "L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso di richiedere copia, anche su supporto elettronico, del Progetti Preliminari, del Progetti Esecutivi e delle Offerte Economiche (come di seguito definiti) associati agli Ordinativi di Fornitura emessi". Infine si evidenzia come il possesso di tali informazioni, che costituirebbero una base comune a tutti i concorrenti per la certificazione non più rinnovabileredazione delle proprie offerte, rappresenta, di conseguenza, anche un elemento fondamentale per codesta Amministrazione In caso di eventuale valutazione di congruità di offerte anomale.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Telefonia Fissa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove all'Allegato 6 Schema di Accordo Quadro, art.3, dove è stabilito previsto che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, 4.2i quali, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."con la sottoscrizione del presente atto, si rappresenta impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta. " e all'art. 16 comma 1, lettera n) dove è previsto che "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta e/o la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, stessa venga considerata inidonea per più di un Appalto Specifico" si chiede di confermare che: (i) il Fornitore ha la facoltà di non presentare offerta per più di un Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a partecipare; (ii) rispetto a sub (i), sono considerate valide motivazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato possesso dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a quelli richiesti nell’Accordo Quadro, oppure il mancato possesso di requisiti oggetto di valutazione tecnica, oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del singolo Appalto Specifico che i certificati riferiti a brand impediscano oggettivamente la partecipazione del Fornitore. Risposta Fermo restando che nel presente Accordo Quadro non è previsto un obbligo generalizzato di aziende acquisite partecipazione, purché la mancata presentazione dell’offerta da altre società o parte degli aggiudicatari dell’Accordo quadro non sia finalizzata ad alterare la concorrenza, si conferma che: i) Consip, senza bisogno di aziende cessate assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto con il Fornitore che non devono essere presi in considerazione né in sede presenti motivatamente offerta oppure se la stessa offerta venga considerata inidonea per più di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaun Appalto Specifico. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicirammenta, a prescindere se tal fine che, ai sensi dell’art. 7 comma 10, del Contratto: “il brand Fornitore, con riguardo all’ipotesi di cui all’art. 16 Risoluzione, comma 1, lettera n), si obbliga a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàdare comunicazione a Consip, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offertadelle offerte dell’AS, della mancata presentazione della propria offerta e delle relative motivazioni”. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitàLa Consip si riserva ogni più ampia valutazione sulle motivazioni, qualoracome comunicatele, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentatomerito alla mancata presentazione dell’offerta per l’appalto specifico avuto riguardo, in tale faseparticolare, un numero tanto agli espressi e vincolanti impegni assunti dal Fornitore con la stipula dell’Accordo Quadro tanto a quanto richiesto dall’Amministrazione nella propria Richiesta di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileOfferta e precisato nei chiarimenti eventualmente forniti.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Cosa si intende per “procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso riferiti ad una pluralità di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti oggetti cosi che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori”? Ad es. può essere considerato tale: 1) un procuratore che ha poteri prevalentemente nell’area economico finanziaria (es. potere di richiedere e ricevere ed effettuare pagamenti, esigere crediti, rinunziarvi e transigere sugli stessi. Disporre utilizzi relativi a contratti di finanziamento bancari già esistenti, sottoscrivere nuovi contratti finanziari sottoscrivere contratti di cash pooling, richiedere finanziamenti ed affidamenti in genere e stipulare e disdettare i relativi contratti, garantirli, anche ipotecariamente e con costituzione di pegni. Sottoscrivere e disdettare convenzioni, contratti di fornitura, di somministrazione, di assicurazione, di concessione in uso di licenze, di locazione, anche finanziari e ancora partecipare alla costituzione di società e consorzi, acquistare vendere partecipazioni, anche azionarie, aziende e rami aziendali, sottoscrivere quote di capitale, effettuare e assumere conferimenti e finanziamenti ma solo ed esclusivamente nell’ambito di operazioni infragruppo; presentare ricorsi e reclami, rappresentare la società in Italia e all'estero, innanzi all'Autorità Garante e qualsiasi altro ufficio o Ente Pubblico o privato, in particolare, avanti all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alle Direzioni Regionali delle Entrate, agli Uffici Distrettuali delle Imposte, agli Uffici della Cassa Depositi e Prestiti, alle Tesorerie di Province e Comuni e presso ogni altro ufficio tributario, con facoltà di firmare le dichiarazioni previste dalle vigenti norme in materia fiscale, presentando istanze, memorie, ricorsi, richiedere concessioni o rinnovi delle stesse, stipulare convenzioni o atti d'obbligo, rappresentare la società in qualsiasi procedimento da instaurare o instaurato in materia fiscale e tributaria, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, nominando consulenti e rappresentanti tecnici per le relative attività; richiedere ad Enti o uffici, pubblici o privati, permessi, autorizzazioni e provvedimenti autorizzativi o concessioni in genere, sottoscrivendo istanze, rendendo dichiarazioni ed assumendo obblighi, rappresentando la società presso qualsiasi autorità amministrativa); 2) un procuratore con poteri esclusivamente in area economico finanziaria limitati ad importo di 60.000 euro a titolo esemplificativo a operare su conti correnti, richiedere e ricevere ed effettuare pagamenti, rilasciando le relative quietanze, concedere dilazioni, esigere crediti, rinunziarvi e transigere sugli stessi; disporre utilizzi relativi a contratti di finanziamento bancari già esistenti, sottoscrivere nel corso della loro durata le richieste irrevocabili di erogazione e i relativi mandati di pagamento, emettere assegni e titoli di credito in genere, girarli e richiedere il protesto, disporre trasferimenti di denaro tra conti intestati alla stessa società; rappresentare la società in Italia e all'estero, innanzi all'Autorità Garante e qualsiasi altro ufficio o Ente Pubblico o privato, in particolare, avanti all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, alle Direzioni Regionali delle Entrate, agli Uffici Distrettuali delle Imposte, agli Uffici della Cassa Depositi e Prestiti, alle Tesorerie di Province e Comuni e presso ogni altro ufficio tributario, con facoltà di firmare le dichiarazioni previste dalle vigenti norme in materia fiscale, presentando istanze, memorie, ricorsi, richiedere concessioni o rinnovi delle stesse, stipulare convenzioni o atti d'obbligo; rappresentare la società, tanto quale attore che quale convenuto, in qualsiasi procedimento da instaurare o instaurato in materia fiscale e tributaria, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi sede e grado di giudizio, nominando consulenti e rappresentanti tecnici per le relative attività; richiedere ad Enti o uffici, pubblici o privati, permessi, autorizzazioni e provvedimenti autorizzativi o concessioni in genere, sottoscrivendo istanze, rendendo dichiarazioni ed assumendo obblighi, rappresentando la società presso qualsiasi autorità amministrativa; rappresentare la società presso gli uffici postali, ferroviari, doganali e marittimi, sottoscrivendo, ritirando, svincolando e prendendo in consegna pacchi, raccomandate, lettere, assicurate e spedizioni in genere, sottoscrivendo registri 3) un procuratore con poteri limitati all’area legale (es. stare in giudizio attivamente e passivamente avanti i giudici conciliatori, i Giudici di Pace, Tribunali e Corti, le commissioni Tributarie ed i Tribunali Amministrativi, nonchè le Giurisdizioni Speciali e comunque in ogni sede e grado di giurisdizione, conferendogli ogni necessario potere compresa la facoltà, a titolo esemplificativo, di promuovere ricorsi, citazioni, procedimenti esecutivi, azioni conservative e cautelari far chiedere decreti ingiuntivi, promuovere espropriazioni ed esecuzioni forzate, facendo intimare precetti ed anche rinunziando alle stesse, promuovere giudizi di opposizione, di appello, ricorsi e gravami in genere, ordinari o straordinari, impugnazioni, reclami anche avanti ad Autorità Amministrative; rappresentare la società mandante, sia in Italia che all'estero, nei rapporti con ogni probabilitàamministrazione, verranno Autorità Indipendente quali, a breve eliminati dal parco installato titolo esemplificativo, l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (AEEGSI) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (ACGM), Ente pubblico e privato, Camere di Commercio, Registri Imprese, Uffici Doganali e Collegi peritali, con facoltà di rendere dichiarazioni, presentare richieste, fare opposizioni, ricorsi anche contro i ruoli e ricorsi attinenti qualsiasi imposizione diretta o indiretta; richiedere nell'interesse della società da qualsiasi Autorità, Ente, istituzione, ufficio pubblico o privato, documenti, attestati o certificazioni; affidare incarichi e consulenze in campo legale, anche extragiudiziale, senza tuttavia facoltà di istituire rapporti a carattere continuativo); 4) un procuratore con poteri in ambito gestionale del personale, sicurezza e saluto sul lavoro; ambientale, legale, e con poteri di stipulare e disdettare ogni e qualsiasi contratto, anche atipico, finalizzato all'acquisizione o successiva dismissione di beni (anche immateriali), diritti (reali o personali), o servizi strumentali per l'esercizio delle Amministrazioni aderenti. Pertantoattività aziendali e così, si chiede a mero titolo esemplificativo: acquistare e vendere beni mobili - anche registrati - ed immobili (solo se strumentali alla realizzazione di confermare che i certificati riferiti cabine), impianti, macchinari, attrezzature, materiali di consumo, materie prime; sottoscrivere e disdettare convenzioni, contratti di fornitura, di somministrazione, di assicurazione, di leasing e noleggio a brand lungo termine di aziende acquisite da altre società veicoli a motore, di concessione in uso di licenze, di locazione, anche finanziaria; affidare consulenze, incarichi professionali o di aziende cessate non devono essere presi assistenza, anche tecnica; curare la riscossione, richiedere e ricevere pagamenti, sottoscrivere e firmare fatture, quietanze o bollette ed ogni e qualsiasi documento contabile o fiscale inerente i rapporti con la clientela; sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per consentire alla Società di partecipare e/o indire gare, anche private, aventi ad oggetto la fornitura e/o acquisizione di beni e/o servizi e/o lavori; costituire servitù attive o passive per consentire la realizzazione di opere relative a immobili, convenendone i corrispettivi, riscuotendoli o pagandoli; richiedere ad Enti o uffici, pubblici o privati, permessi, autorizzazioni e provvedimenti autorizzativi o concessioni in considerazione né genere, sottoscrivendo istanze, rendendo dichiarazioni ed assumendo obblighi, rappresentando la società presso qualsiasi autorità amministrativa; rappresentare la società presso gli uffici postali, ferroviari, doganali e marittimi, sottoscrivendo, ritirando, svincolando e prendendo in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroconsegna pacchi, raccomandate, lettere, assicurate e spedizioni in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe genere, sottoscrivendo, anche, registri e bollette. 5) un procuratore con poteri limitati a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicachiedere decreti ingiuntivi e provvedimenti d’urgenza ex art. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta700 anche per accessibilità forzosa e, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicigenerale, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati atti giudiziali e non giudiziali e qualsiasi ed ulteriore documento ad essi connessi; sottoscrivere gli atti di costituzione in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso mora ed i solleciti di validitàpagamento; promuovere citazioni, qualorapignoramenti e altri procedimenti esecutivi, in corso azioni conservative e cautelari, promuovere giudizi di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazioneopposizione, di appello, ricorsi e gravami in genere, ordinari o straordinari, impugnazioni, reclami anche avanti ad Autorità Amministrative, provocare dichiarazioni di fallimento, rappresentando la società nei giudizi relativi, affermare la verità di crediti, accettare concordati ed opporsi ad essi, esperire qualunque azione e proporre qualunque eccezione per fatti illeciti, chiedere risarcimenti danni, presentare querele, denunzie e procedere alla costituzione di parte civile, sottoscrivere e compilare la dichiarazione richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e qualunque ulteriore atto e/o comunicazione ivi previsti, nonché adempiere a tutti gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalla suddetta Legge 136/2010; 6) un nuovo brandprocuratore con poteri limitati all’area informatica(es. stipulare e disdettare i contratti di utenza telefonica, per lo negoziare gli accordi e le clausole contrattuali relative, sottoscrivere ogni e qualsiasi documento dallo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende ritenuto necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura o opportuno per il fatto perfezionamento dei contratti di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti innanzi; affidare consulenze, incarichi professionali o di assistenza, anche tecnica; curare la riscossione, richiedere e ricevere pagamenti, rilasciando le relative quietanze, concedere dilazioni, diffidare e costituire in EoS.mora, esigere crediti, rinunziarvi e transigere sugli stessi, anche concedendo sconti, abbuoni, sgravi o rateizzazioni.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. 1) Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 a quanto indicato a pagina 28 del capitolato d'oneri sezione "Modalità di pagamento del bollo" si riscontra che il campo "descrittivo" all'interno di un F23 può contenere solo 27 caratteri. Si chiede se si possa utilizzare la dicitura "Imposta bollo.ID2020AppRad" oppure se sia possibile applicare una marca da bollo sulla domanda di partecipazione e 120 laddove procedere alla generazione e firma digitale del pdf scansionato. 2) Con riferimento ai "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" si chiede conferma che la dichiarazione sostitutiva mensile debba essere presentata solo se nel mese in questione vi è stabilito stata fatturazione di qualche elemento riconducibile alla procedura di gara mentre la fatturazione semestrale è obbligatoria indipendentemente dall'avvenuta fatturazione; 3) Si chiede conferma che il codice concorrente formato da 8 caratteri alfanumeri da abbinare alla ragione sociale di cui all'Allegato 15 debba essere di pura fantasia ed inventato dall'operatore economico 4) Al fine di garantire anonimanità del CD / DVD delle immagini si chiede se sia consentito l'invio, tramite corriere privato, di un plico in cui come emittente vi sia il nominativo di un privato (dipendente della società che invia il CD) che non risulti però come titolare di carica e/o qualifica all'interno della visura camerale. In caso contrario non si riesce ad inviduare come si possa anonimizzare l'invio di un plico tramite corriere privato in virtu del fatto che deve essere indicato obbligatoriamente sulla lettera di vettura la persona / società che opera come mittente 5) Con riferimento a quanto indicato a pagina 23 del Capitolato Tecnico "Ai fini dell’attribuzione in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature di cui ai lotti 1, 2 e 3 e dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione dispositivi opzionali di tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità lotti: sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 5 (ossia non scaduticinque) alla giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...ricezione della “Richiesta di intervento”, pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Accordo Quadro", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista chiede se la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ sostituzione dell'apparecchiatura debba essere garantita entro 5 giorni nel caso in cui l’eventualità non sia possibile più riparare l'apparecchiatura originale o se si debba sostituire l'apparecchiatura entro 5 giorni nel caso in cui l'operatore economico non riesca entro tale termine a riparare l'apparecchiatura ma possa riuscirci nei giorni seguenti. 6) Con riferimento a quanto indicato a pagina 16 del capitolato d'oneri " L'offerta economica contiene a pena di Brand con tutti gli apparati esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta… omissis" si chiede di specificare quale documento o tabella debba intendersi come "Schema di offerta". 7) Con riferimento alla quotazione de "servizio opzionale di “smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" si chiede conferma che sia obbligatorio l'inserimento di tale importo nell'offerta economica anche se non espressamente indicato nel paragrafo 16 "Contenuto dell'offerta economica" del capitolato d'oneri. Si chiede inoltre conferma che vi sia un campo all'interno del portale in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata cui sia possibile quantificare tale importo. 8) Con riferimento a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione quanto indicato a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, pagina 22 del capitolato tecnico "In particolare il Fornitore dovrà garantire un numero la fornitura di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi opzionali .... omissis per i difetti di affidamento dell’Accordo Quadrocostruzione e per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo". Pertanto, laddove Si chiede conferma che siano esclusi dalla copertura dei danni accidentali di cui al punto precedente la sostituzione dei detettori nel caso in cui l'Amministrazione non abbia già presentato, in provveduto ad acquistare il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi di tale fase, un numero detettore che si configura come elemento opzionale di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileaggiudicazione.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia Generale

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 al paragrafo 6.6. del capitolato tecnico “Obblighi a contenuto innovativo” , nella parte in cui prevede che “la Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali), previamente concordate tra Amministrazione e 120 laddove è stabilito Fornitore aggiudicatario”, considerato che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 l’appalto ha ad oggetto il servizio di buoni pasto e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono che eventuali attività ulteriori devono essere ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoesso oggettivamente connesse, si chiede di confermare che: 1) tali iniziative potranno avere come beneficiari diretti solo i dipendenti ai quali è destinato il servizio di buono pasto elettronico, con esclusione di soggetti diversi e non dipendenti delle PA (quali, ad esempio, soggetti svantaggiati, studenti ecc.); 2) tali iniziative comportano l’utilizzo della rete allestita per l’espletamento del servizio dei buoni pasto e non consentono l’utilizzo di una rete diversa; Premesso che i certificati riferiti a brand come indicato nel paragrafo 6.6 del Capitolato tecnico: ✓ la Consip potrà valutare la realizzazione di aziende acquisite da altre società o eventuali limitate iniziative di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede Sperimentazione di aggiudicazione dell’Accordo quadrogestione di altri Voucher (es. Sociali), né in sede previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, fino al raggiungimento di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine ordini di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaacquisto di buoni pasto per un importo complessivo pari al 10% del massimale di ciascun Lotto. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara ✓ A tali iniziative potranno accedere solo le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione che abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Fornitore dei punteggi tecniciBuoni pasto, a prescindere se il brand ritenendosi quest’ultimo soddisfatto dal contratto a cui la Sperimentazione è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàcollegata. ✓ La somma dei valori nominali dei Voucher moltiplicata per la commissione richiesta all’esercente determinerà l’importo massimo percepibile dall’aggiudicatario per ciascuna iniziative di Sperimentazione. Tale importo non potrà in ogni caso essere superiore al 15% dell’importo complessivo dell’Ordine di acquisto di Buoni pasto emesso dall’Amministrazione; si precisa: 1) con riferimento alla prima richiesta, verranno presi in considerazione che è responsabilità dell’Amministrazione interessata ad avviare una sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali) selezionare i certificati in corso beneficiari di validità (ossia temporalmente dette iniziative; 2) con riferimento alla seconda richiesta, che l’unico vincolo imposto al Fornitore con riferimento al network di esercenti convenzionati per la spendita del contributo erogato dall’Amministrazione è l’applicazione di una commissione che non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, potrà superare la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura percentuale offerta agli esercenti per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.ritiro dei Buoni pasto nell’ambito del presente appalto.

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Samples: Confidentiality Agreement

Domanda. Con riferimento Rif: Capitolato Tecnico allegato 5 paragrafo 3.1.1 Conformità e garanzia della fornitura: “Il Fornitore Aggiudicatario di ciascun Lotto della presente gara dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale, ovvero dovrà subappaltare (nei limiti e alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1modalità stabilite per il subappalto nel Disciplinare di gara) ad un soggetto in possesso di detto Xxxxx Xxxx, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso ciò per far fronte agli Ordinativi di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato fornitura delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare Contraenti che i certificati riferiti hanno diritto a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto richiedere l’esecuzione dei servizi di garainstallazione, spetta al Concorrente la presentazione assistenza e manutenzione, da parte di un’offerta conforme con quelle soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilascito dalle competenti autorità” a) E’ possibile subappaltare delle attività relative ad Amministrazioni che non prevedono il NOS ad aziende che non lo possiedono? b) Secondo le direttive che regolamentano il N.O.S. deve essere posseduto dall’azienda, oppure è da considerarsi implicito che tale nulla osta dovrà essere anche in possesso a livello personale di tutti gli addetti che opereranno direttamente sulle attività oggetto del presente capitolato? In caso negativo, quali sono le tecnologie ancora supportate alla data variazioni rispetto le disposizioni vigenti e quali sono le relative motivazioni formali in linea con le attuali disposizioni? a) Si. b) Laddove specifiche Amministrazioni richiedano l’esecuzione di presentazione dell’offertaOrdinativi di Fornitura da soggetti in possesso del N.O.S. questo dovrà essere posseduto – al momento dell’esecuzione contrattuale – sia a livello aziendale sia a livello personale; in ogni caso, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso consideri che il cambio si rende tempo necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione per l’ottenimento di acclarata detto requisito non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.giustifica eventuali ritardi nell’adempimento.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Telefonici

Domanda. Con riferimento alle Risposte L’Allegato 2 bis, Sezione II, “Progetto tecnico ‐ Variante Ammessa”, recita che “Il progetto di cui alla Variante 1 intende valorizzare l’offerta di uno o più strumenti che consentano agli esercizi […] di promuovere, attraverso attività di fidelizzazione in favore degli utilizzatori dei Buoni pasto, il proprio esercizio e la propria offerta attraverso azioni tese ad incrementare il potere di spesa degli utenti stessi e/o a migliorare la qualità delle prestazioni rese sia in termini di servizio che di rispetto delle diverse abitudini di consumo A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresentano alcune possibili azioni promozionali: sconti aggiuntivi per i dipendenti che pagano con Buono pasto, aree riservate per la consumazione/pagamento dei pasti, messaggi promozionali e informazioni nutrizionali relative alle Domande n. 18 varie preparazioni gastronomiche e 120 laddove è stabilito ad una corretta alimentazione, relative alla vendita di prodotti particolari (es. biologici o per celiaci, a Km 0), fidelity card (attività di fidelizzazione promossa dagli Esercenti presenti nell’elenco che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1consenta a coloro che utilizzano il Buono pasto presso il proprio esercizio anche l’accesso a servizi/prodotti che hanno l’obiettivo di accrescere il potere di spesa degli utenti e/o di generare ulteriori vantaggi economici per gli utenti stessi)”. Nella descrizione degli strumenti/servizi di fidelizzazione ricompresi nella prima variante si indicano, 4.2a titolo esemplificato, 4.3, 4.4, 4.5 gli sconti aggiuntivi e 4.6 verranno presi in considerazione tutti le fidelity card che accrescono il potere di spesa dell’utente. Poiché i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoservizi previsti dalla variante 1 devono essere direttamente connessi all’oggetto dell’appalto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand chiarire se l’aumento del potere di aziende acquisite da altre società spesa dell’utente all’interno della rete sia riferito solo al servizio di ristorazione (quindi ai prodotti alimentari/gastronomici) oppure se possa riguardare servizi distinti (ad es. promozioni per prodotti per la casa o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure similia) venduti sempre dall’esercente convenzionato (ad evidenza pubblicaes. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilesupermercato).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Confidentiality Agreement

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 AVVALIMENTO: La scrivente società, ai sensi di quanto previsto nel bando di gara, possiede autonomamente i requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. Considerata però l'indeterminatezza, l'eventuale estensione geografica dell'intervento e 120 laddove è stabilito la molteplicità delle capacità richieste, al fme di aumentare la propria capacità organizzativa, e far fronte in maniera compiutamente più adeguata ad ogni eventuale situazione di emergenza, intenderebbe avvalersi della CAPACITA' ORGANIZZATIVA (intesa complessivamente in termini di sedi, mezzi e personale) che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1potrebbe essere messa a disposizione, 4.2in caso di carenza, 4.3dalla propria controllante società, 4.4titolare del maggioranza assoluta delle azioni della scrivente. A tal riguardo, 4.5 infatti, il bando di gara non prevede una CAPACITA' ORGANIZZATIVA MINIMA e 4.6 verranno presi pertanto il ricorso all'avvalimento in considerazione tutti i certificati posseduti tali termini non integrerebbe un requisito formale espressamente previsto dal personale bando di gara quanto un requisito sostanziale implicito nel CAPITOLATO D'ONERI e nel CAPITOLATO TECNICO o, più generalmente, nelle peculiarità specifiche dell' appalto di che trattasi. Alla luce di quanto precede, considerata l'atipicità dell'accordo quadro di cui in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."oggetto, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati chiede: a) se sia ammesso il ricorso all’AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei termini prospettati (specificatamente indicati nella seguente tabellaavvalimento capacità organizzativa in termini di sedi, personale e mezzi); b) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti chein caso positivo, con ogni probabilitàcome ci si deve regolare relativamente ai Fac-simili predisposti dalla stazione appaltante che prevedono, verranno a breve eliminati in tal caso, l'indicazione specifica dei requisiti previsti dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantobando di gara di cui ci si avvale; c) in caso negativo, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadropredetti mezzi, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità risorse e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertasedi, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciappartenenti alla controllante, possano essere utilizzati dal concorrente a prescindere se dai vincoli legati al subappalto. A sostegno di tale conclusione deporrebbe l'impossibilità di qualificare i suddetti subcontratti come subappalto, considerata la possibilità per la scrivente di avvalersi della rete di distribuzione della controllante sulla base di accordi pregressi e a prescindere, dunque, dalla specifica procedura selettiva, venendo quindi meno il brand nesso di derivazione delle prestazioni svolte dalla controllante rispetto a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) quelle eventualmente appaltate alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilescrivente.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Soluzioni Abitative in Emergenza

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande Si chiedono delucidazioni in merito al requisito di capacità economica e finanziaria per il “servizio di biglietteria” (lotto n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.11) di cui all’art. 7.2, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scadutilett. b) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi del disciplinare di gara, spetta al Concorrente alla luce della “risposta” n. 5 fornita con la presentazione “II tranche” di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertachiarimenti. Dal tenore letterale dell’art. 7.2, in quanto come già riportato nella documentazione lett. b), del disciplinare di gara le Amministrazioni non potranno inserire emerge infatti che l’importo di € 6.500.000,00 richiesto per partecipare alla gara vada riferito al fatturato del rivenditore di servizi di biglietteria sull’ “aggio” ricavato da incassi per biglietti venduti. Depone in tal senso quanto indicato nella motivazione riportata nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicidisciplinare di gara (pag. 13), a prescindere se il brand a cui giustificazione della richiesta di fatturato, ove è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso detto che “con riferimento al servizio di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatobiglietteria, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione requisito è stato commisurato al valore della produzione medio annuo generato dal servizio di biglietteria stimato nel PEF della stazione appaltante e calmierato di circa il 50%”. Ebbene, nel PEF il “valore della produzione” del servizio di biglietteria è calcolato in circa 14 milioni di euro l’anno, determinati sulla base dell’“aggio derivante dalla vendita di biglietti”. Cosicché l’importo di 6.500.000 euro richiesto quale requisito di partecipazione (pari appunto a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportocirca il 50% di 14 milioni) è riferito all’“aggio derivante dalla vendita di biglietti” (e cioè alla quota parte fatturata dal rivenditore quale percentuale di remunerazione sul monte incassi generato dal valore complessivo dei biglietti venduti). Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualitàIn secondo luogo, il Fornitore dovrà garantire requisito in parola si riferisce al “fatturato”, che corrisponde necessariamente con l’aggio, mentre il “valore complessivo di biglietti venduti” dal rivenditore esercente il servizio di biglietteria non rientra certo nel “fatturato” di quest’ultimo. Ciò posto, con il chiarimento n. 5 Codesta Centrale di committenza ha affermato che “per fatturato si può intendere il valore complessivo di biglietti venduti” e non, invece, il valore del “aggio”, per come stabilito dal disciplinare. Per fare un numero di certificazioni tale da conservare esempio: a. alla luce del chiarimento n. 5, il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertantosuddetto requisito è integrato laddove la società Y abbia erogato, laddove non abbia già presentato, in tale fasenegli ultimi tre esercizi, un numero “valore complessivo di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.bigliettiTale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originariapari ad € 7.000.000,00, pur avendo ancora poi incassato e fatturato quale percentuale (aggio) il 10% di tale importo, vale a dire 700.000,00 euro; b. alla luce dell’art. 7.2, lett. b) del disciplinare di gara, il requisito sarebbe invece integrato laddove la società Y abbia erogato, negli ultimi tre esercizi, un orizzonte temporale innanzi “valore complessivo di biglietti” a 70.000.000,00 di euro, versa già avendo quindi incassato e fatturato quale percentuale (aggio) il 10% di tale importo, vale a dire 7.000.000,00 di euro. Ciò posto, poiché il chiarimento non può essere modificativo, si ritiene opportuno che venga chiarito che possono partecipare alla gara solo operatori che abbiano un fatturato in una condizione aggio per servizi di acclarata non rinnovabilità futura biglietteria per euro 6.500.000 nell’ultimo triennio, ovvero che si proceda alla pubblicazione di un avviso di rettifica necessario alla modifica del requisito, con riapertura dei termini per il fatto sopralluogo (che la scrivente società non ha richiesto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti effettuare entro nel termine previsto, non essendo in EoS.possesso del requisito per come ricavabile dalla lex specialis).

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Con riferimento La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene: − nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, xxxxxxxxx, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;‌ − denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; − esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali);‌ − sede del servizio. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: - il possesso dei requisiti degli spazi indicati nella nell’Allegato A della presente Direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti; - i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale); - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle Risposte previsioni dell’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle Domande procedure di acquisto degli stessi; - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente Direttiva; - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 18 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi; c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla la data di presentazione dell’offerta rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a prescindere se procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02; d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000,n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente Xxxxxxxxx, in base alla tipologia del servizio che si intende attivare; e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare: - superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il brand a servizio; - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni ;‌ - piano di evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza; f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i servizi che prevedono il pasto; g) piano di autocontrollo, di cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."al D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.‌ In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica, edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo intende qui prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare locali che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi entreranno in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilevigore successivamente.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Procedure Per L’autorizzazione Al Funzionamento Dei Servizi Educativi Per La Prima Infanzia

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 A. Oltre alla conoscenza della lingua italiana ed inglese, saranno necessarie o richieste la conoscenza di ulteriori lingue da parte dell’offerente? E se sì, quali? B. I materiali informativi da distribuire, o altro materiale, tipo segnaletica, menu etc, saranno richiesti solo nelle lingue italiana e 120 laddove è stabilito Inglese? Od anche in altre lingue, e quali? C. Nel caso di materiale informativo da distribuire, sarà sufficiente produrre un unico materiale / documento in entrambe le lingue, ovvero sarà richiesto che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1ogni documento / materiale sia in una sola lingua? D. Le traduzioni simultanee saranno richieste solo Italiano Inglese e Inglese Italiano od anche in altre combinazioni di lingue, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione quali? In tutti i certificati posseduti dal personale casi citati, le lingue richieste sono quelle indicate nell’Allegato 5A Capitolato Tecnico lotti 1, 2 e 3 e pertanto la lingua italiana e inglese. Con specifico riferimento alla domanda C, il documento da produrre è unico in corso entrambe le lingue. Qualora l’Amministrazione manifestasse l’eventuale necessità di validità (ossia ulteriori conoscenze linguistiche per i punti sopra richiesti, il fornitore è tenuto a rispettare la disciplina dettata nel paragrafo 13 dell’Allegato 5A Capitolato Tecnico Lotti 1, 2 e 3 di cui si riporta un breve estratto: ”Per materiali/ricambi/componenti/servizi non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatopresenti nei suddetti listini, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione presentare almeno 3 specifici preventivi allegati al Piano delle Attività (PdA) e/o nell’Ordine di Attività da sottoporre ad approvazione all’Amministrazione, la quale a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, tal fine potrà avvalersi della consulenza tecnico-estimativa dei competenti uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate alle cui risultanze di stima il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadrosarà tenuto ad attenersi. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini A seguito della definizione del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli prezzo lo stesso Xxxxxxxxx dovrà presentare una nuova certificazione, regolare fattura di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, acquisto corrispondente al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura preventivo approvato per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.rimborso della stessa. Si precisa che la mancata presentazione della fattura comporta il mancato pagamento del corrispettivo relativo all’attività straordinaria richiesta”.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Progettazione E Gestione Eventi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande Documento descrittivo, Par. 3.1, Pag. 9 Nel documento descrittivo, pag. 9/24, è specificato - coerentemente con l‟art. 275 del dPR n. 18 e 120 laddove è stabilito 207/2010 - che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai In caso di partecipazione nelle forme di cui all‟art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria." Vista anche la risposta di Xxxxxx alla richiesta di chiarimento n.12 (sub criteri 4.1ii) pubblicata in data 30/01/2014- nella quale si afferma che "il RTI offerente dovrà essere composto, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione per tutti i certificati posseduti dal personale lotti per i quali presenta offerta, dalle medesime imprese raggruppate o raggruppande, fermo restando la possibilità che qui si ammette di una diversa percentuale di ripartizione dell‟oggetto contrattuale tra i diversi Lotti per i quali il RTI presenta offerta." – e considerato il vincolo della esecuzione in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno misura maggioritaria delle prestazioni da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoparte della mandataria, si chiede di confermare confermare: 1) che i certificati riferiti a brand in caso di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi ripartizioni differenti nei diversi lotti di gara, spetta al Concorrente il ruolo di mandataria dovrà essere comunque assunto dalla impresa tra le raggruppate che nello specifico lotto esegue la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaprestazione in misura maggioritaria. 2) che, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatoconseguentemente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione mandato con rappresentanza potrà essere conferito per ciascun lotto a Consipdiverse imprese componenti il RTI, fornendo adeguata documentazione fermo restando che quest‟ultimo sarà composto dai medesimi operatori economici. In caso di risposta negativa ai punti precedenti si chiede di precisare come debba essere gestita l'eventualità che il medesimo RTI costituito o costituendo possieda complessivamente tutti i requisiti necessari alla partecipazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, più lotti ma che gli stessi siano posseduti in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brandmisura maggioritaria, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilei singoli lotti, da diverse raggruppande o raggruppate.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Procedura Di Affidamento

Domanda. Si richiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del requisito di capacità tecnica per il “servizio di biglietteria” (lotto n. 1) di cui all’art. 7.3, lett. c) del disciplinare di gara, anche alla luce della “risposta” n. 3 fornita con la “II tranche” di chiarimenti.Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 tale ultimo chiarimento è stato infatti precisato che nell’ipotesi di “RTI misto con sub- associazione di tipo orizzontale per l’attività principale, il requisito di capacità tecnica e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi professionale di cui all'art. 7.3 lett c) del disciplinare di gara deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso misura maggioritaria dalla mandataria”.Alla luce di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."tale chiarimento, si rappresenta dovrebbe quindi ritenere che il requisito in questione sia frazionabile tra mandataria e mandante, altrimenti non avrebbe senso la circostanza nota sul mercato precisazione – peraltro riportata anche nel disciplinare di gara – secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo cui il requisito debba essere posseduto “sia dalla mandataria sia dalle mandanti” e attengono ad apparati ormai obsoleti che“in misura maggioritaria dalla mandataria”.Tuttavia, nel disciplinare di gara il requisito in parola è declinato nel senso di aver eseguito “servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un unico committente, pubblico o privato, con ogni probabilitànumero di biglietti annui emessi pari almeno a 700.000”, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantolasciando intendere la non frazionabilità del requisito stesso, che però non si concilierebbe con il chiarimento n. 3 sopra citato.Alla luce di quanto sopra, si chiede dunque di confermare che i certificati riferiti chiarire se il requisito di capacità tecnica, in linea con il citato chiarimento n. 3, possa essere soddisfatto frazionandolo tra mandataria e mandante, fermo il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria. Ad esempio, la mandataria X in possesso di “servizi di biglietteria e controllo accessi, a brand favore di aziende acquisite da altre società o un unico committente, con numero di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe biglietti annui emessi” pari a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità 600.000 e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei mandante Y in possesso di “servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicibiglietteria e controllo accessi, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa favore di un brand dal mercatounico committente, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un con numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico biglietti annui emessi” pari a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile200.000.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito Il Disciplinare di Gara a pag. 11 prescrive che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi “Ciascun aggiudicatario dovrà essere in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso possesso del Nulla Osta di validità Sicurezza (ossia non scadutiN.O.S.) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute abilitazione preventiva in corso di validità, qualorarilasciato dalle competenti autorità, o, in corso difetto, subappaltare (nei limiti sotto stabiliti) ad individuata impresa in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di esecuzioneFornitura/Contratti delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.” A riguardo, si osserva che numerose attività che un operatore telefonico deve svolgere per erogare i servizi oggetto di gara non prevedono la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, infatti il modello di business di un brand dal mercatoqualsiasi operatore telefonico anche in possesso del NOS prevede che per erogare i servizi oggetto di gara siano esternalizzate numerose attività e siano acquisiti in subfornitura o subappalto numerose tipologie di beni e servizi. Si evidenzia che l’ipotesi di una eventuale immotivata richiesta del possesso del NOS per la totalità delle attività necessarie per erogare i servizi oggetto di gara, ossia anche per quelle che non prevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori che non sono in possesso del Nulla Osta di Sicurezza. Ciò premesso, si chiede di indicare per l’esecuzione di quali specifiche attività è richiesto il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero Nulla Osta di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il FornitoreSicurezza, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione fine di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi valutare meglio l’incidenza economica dell’eventuale subappalto di servizi a sé, versa già fornitori terzi in una condizione possesso del Nulla Osta di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.Sicurezza e limitarne l’incidenza economica.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Telefonia Fissa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Premesso e 120 laddove considerato che nella domanda di partecipazione alla gara, punto 16, il concorrente deve dichiarare di accettare “ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. In particolare, il Fornitore è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione in possesso dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1requisiti di esperienza, 4.2capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, 4.3ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, 4.4è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, 4.5 e 4.6 verranno presi ed è consapevole che, in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale caso di aggiudicazione della gara ed in corso di validità esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (ossia non scadutiUE) alla data 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito seguito anche “Regolamento UE” o meno da un’altra società..."“GDPR”), si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR ….”; Premesso che, con ogni probabilitàa nostro modo di vedere sussistono al contrario tutti i requisiti previsti dal GDPR affinché il Fornitore effettui i trattamenti dei dati personali in qualità di Titolare Autonomo, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoin caso di Vs accettazione/condivisione della possibilità per il concorrente di porsi come di “Titolare autonomo”, si chiede conferma di confermare che i certificati riferiti a brand poter modificare e/o integrare il punto 16) del Modello di aziende acquisite da altre società Domanda, ad esempio barrando la frase: “…potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o di aziende cessate non devono “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ……” AGGIUNGENDO COME ALTERNATIVA “…..potrà essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio nominato dalle Amministrazioni contraenti “Titolare autonomo” del trattamento dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicadati personali ai sensi dell’art. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza 24 del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo Regolamento…” Premesso che, ove si verifichi tale eventualitàcome indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, l’eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti (cfr. risposta alla domanda n. 27), con riferimento al quesito relativo alla possibilità di modificare e /o integrare il Fornitore dovrà garantire un numero punto 16) della Domanda di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa partecipazione nel senso che il cambio indicato nel quesito medesimo: non si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.conferma

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Samples: Gara d'Appalto Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1Conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2.1 Copertura nazionale, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso il Concorrente potrà garantire la copertura sia con l’utilizzo di validità (ossia non scaduti) alla data una propria infrastruttura di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato rete sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, attraverso accordi con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiun operatore di rete mobile licenziatario. PertantoIn quest’ultimo caso, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono confermare: A. Che l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere presi già stato stipulato in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate data anteriore alla data di scadenza per la presentazione dell’offertadelle offerte, in quanto come già riportato nella documentazione dovendo il Concorrente, ai sensi della lex-specialis: 1. garantire tutte le coperture dichiarate ed attuali per l’intera durata dei Contratti di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla Fornitura sin dalla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema della propria Offerta (cfr par. 2.1 del Capitolato Tecnico); 2. rispondere di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitàeventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, qualoraanche parziale, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario territorio anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto dell’operatore licenziatario, quest’ultimo inteso quale controparte dell’accordo di cui sopra (cfr Disciplinare par. 21 BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE, Capitolato Tecnico sezione 9.1); 3. specificare la data di scadenza del contratto con l’operatore di rete mobile licenziatario, dovendo aver già pattuito un impegno compatibile con la data di scadenza più remota tra tutte le scadenze dei Contratti di Fornitura sottoscritti con le Amministrazioni contraenti. B. Che, con riferimento a quest’ultimo punto e stante l’attuale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la data di scadenza del contratto con l’operatore licenziatario non potrà essere associata anteriore al 17/01/2027. Ciò in quanto una data anteriore non sarebbe compatibile con il rispetto del requisito mandatorio di cui al punto 1 sopra richiamato e previsto dal Capitolato Tecnico. C. Che l’accordo sottoscritto con l’operatore licenziatario debba contenere una specifica clausola di impegno da parte di quest’ultimo a un Brand i cui apparati sono tutti mantenere invariata la Copertura così come rappresentata nel “Piano dettagliato della Copertura” (rif. par. 9), che costituirà il documento di riscontro anche ai fini delle successive verifiche da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o delle Amministrazioni Contraenti, nonché una esplicita dichiarazione che la copertura resa disponibile a queste ultime (dichiarata in EoS.Tabella 3 – Piano della Copertura) non potrà essere inferiore a quella resa disponibile al resto della clientela dell’operatore. D. Che la Copertura dichiarata in Tabella 3 – Piano della Copertura debba riferirsi alla rete radiomobile sulla quale il Concorrente intenderà attivare le utenze/SIM di tutte le Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione.

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Samples: Telecommunications

Domanda. È possibile rifiutare la PA che non dà garanzia sulla morosità del Default? Ai sensi dell’art. 9, comma 12 “In conformità all’art. 39 bis dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione”. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."all’Art.7 dell’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, si rappresenta prevede la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati possibilità di offrire per il prezzo variabile quattro spread (specificatamente indicati nella seguente tabellaV var) non sono conseguibili da molto tempo differenziati per Categoria d’Uso (Termica e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scadutiNon Termica) e relativi a brand i cui prodottiCluster di Consumo ( <= 200.000 Smc e > 200.000 Smc). Per quanto invece attiene alla costruzione del prezzo fisso, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine confermate la previsione di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data uno spread unico e indifferenziato per categoria d’uso e cluster di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto consumo? Per il Prezzo Fisso si conferma che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportooffrire uno spread VFIX unico e indifferenziato per Categoria d’Uso e cluster di consumo. Resta fermo Si segnala inoltre che, ove si verifichi tale eventualitàa differenza di quanto indicato nella presente richiesta di chiarimento, per il Prezzo Variabile il Fornitore dovrà garantire un numero deve offrire tre spread: VVAR,1 per Categoria d’Uso Termica e cluster di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase consumo annuo < =200.000 smc; VVAR,2 per Categoria d’Uso Termica e cluster di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, consumo annuo > 200.000 smc; VVAR,3 per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileCategoria d’Uso Non Termica.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 1.Per ottenere il rilascio della licenza di trasporto di cose in conto proprio, le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti privati e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici pubblici se residenti, ovvero aventi la sede unica o la sede principale nella provincia di La Spezia, devono presentare domanda in carta legale al competente ufficio dell’Ente utilizzando apposito modulo reperibile anche sul sito Internet della Provincia. 2. L’ istanza deve contenere: - i dati anagrafici relativi ai sub criteri 4.1al titolare dell’impresa o al legale rappresentante della stessa; - i dati dell’impresa e, 4.2in particolare, 4.3la denominazione, 4.4la forma giuridica/ragione sociale, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla la sede, l’indicazione dell’iscrizione al registro imprese con specificazione dell`attività per cui l’impresa ha ottenuto l’iscrizione; - per le società la data di presentazione dell’offerta a prescindere se inizio attività (art. 7 par. 2 lett. b) D.P.R. 783/77); - gli estremi del veicolo per il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito quale si intende ottenere la licenza; - l’indicazione delle cose o meno da un’altra società..."classi di cose che si intendono trasportare (codici ISTAT o descrizione) ex art. 32, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) comma 3, Legge n. 298\74; - dichiarazione relativamente all’insussistenza in capo al titolare, ai soci illimitatamente responsabili, all’amministratore unico, all’amministratore delegato o ai componenti del consiglio di amministrazione, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i., e che gli stessi non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno sottoposti a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede misure di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società sicurezza personale/o di aziende cessate prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956; - dichiarazione relativa al titolo giuridico in forza del quale si ha la disponibilità del veicolo (art. 4 D.P.R. n. 783/77); - dichiarazione relativa alla disponibilità di addetti alla guida in misura congrua rispetto al numero di veicoli in disponibilità all’impresa così come disposto dall’art. 6 del presente Regolamento; - dichiarazione che il trasporto di merci non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroè l’attività prevalente rispetto alle altre attività svolte dall’impresa; - qualora l’impresa abbia già ottenuto delle licenze, né in sede di aggiudicazione l’indicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ estremi delle stesse; - nel caso in cui l’eventualità il trasporto richieda autorizzazioni speciali rilasciate da altri enti, dichiarazione del possesso dell’autorizzazione con indicazione dell’ente che l’ha rilasciata, del tipo di Brand autorizzazione con tutti gli apparati la specificazione dell’ attività consentita. - iscrizione nel ruolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa ovvero certificato negativo di iscrizione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione relativamente a tale reddito (istanza); - dichiarazione sostitutiva attestante la disponibilità da parte dell’impresa dimacchine operatrici; - dichiarazione sostitutiva relativa alle specifiche autorizzazioni provinciali per le attività di recupero e smaltimento rifiuti o in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso mancanza copia delle fatture di validitàacquisto e vendita dei rifiuti; - dichiarazione da cui risulti l’indicazione della persona nominata come consulente ADR ed X.Xxx. 4 febbraio 2000, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso n. 40; - dichiarazione attestante che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione conducente del veicolo adibito al trasporto di acclarata non rinnovabilità futura merci pericolose ha conseguito il relativo certificato di abilitazione (patente A.D.R.) (secondo le disposizioni dell’Accordo per il fatto trasporto internazionale di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.merci pericolose su strada); - dichiarazione attestante il possesso del Certificato prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37.

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Samples: Regolamento Provinciale Per Il Rilascio E La Gestione Delle Licenze Per L’autotrasporto Di Cose in Conto Proprio

Domanda. Con riferimento La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene: - nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, xxxxxxxxx, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante; - denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; - esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l’autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 3 (Procedure per i servizi sperimentali); - sede del servizio. Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: – il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell’Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti; – i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale); – per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle Risposte previsioni dell’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle Domande procedure di acquisto degli stessi; – la rispondenza degli arredi e dei giochi all’età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell’Allegato A della presente direttiva; – la quota dell’orario di lavoro del personale destinata all’aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; – la copertura assicurativa del personale e dell’utenza; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 18 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi; c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla la data di presentazione dell’offerta rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a prescindere se procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02, nonché il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato possesso delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite certificazioni richieste nel caso concreto da altre società o norme; d) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare: – superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio; – organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni; – piano di aziende cessate evacuazione dell’edificio con individuazione delle vie di fuga e di sicurezza; e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell’AUSL per i servizi che prevedono il pasto; f) piano di autocontrollo, di cui al DLgs 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/ CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008; g) dichiarazione di impegno, da parte del soggetto gestore, a non devono essere presi avvalersi di personale, sia educativo che ausiliario, che si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in considerazione né in sede materia di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio lotta contro lo sfruttamento sessuale dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità bambini e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, pedopornografia anche a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilemezzo Internet”.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Direttiva in Materia Di Requisiti Strutturali Ed Organizzativi Dei Servizi Educativi Per La Prima Infanzia

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande Chi intende ottenere in concessione un’area e l’autorizzazione per l’esercizio dell’attrazione deve presentare domanda in bollo al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di dichiarazione falsa, quanto segue: a) generalità complete dell’interessato o del legale rappresentante, nonché la residenza o il domicilio e l’eventuale recapito postale, il numero telefonico e il codice fiscale; b) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze; c) il numero e la data di iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte) della Camera di Commercio ed il numero di partita iva; d) denominazione esatta dell’attrazione, descrizione e dimensione della stessa, così come indicato nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 18 337/68. Per le rotonde “tiri vari” e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione le altre attrazioni ludiche dovrà essere precisato il tipo di gioco; e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei punteggi tecnici carriaggi e delle carovane di abitazione; f) il periodo esatto di inizio e termine dell’occupazione e l’inizio e termine dell’attività, nonchè il luogo per cui si chiede la concessione dell’area; g) gli estremi della licenza per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, se diverso dal Comune di Mira; All’istanza vanno allegati: 1. la fotocopia di un documento di riconoscimento; 2. la fotografia dell’attrazione nel caso di prima richiesta o di sostituzione della struttura precedente; 3. i dati relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità (ossia non scaduti) alla data per l’esercizio dell’attività di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta spettacolo viaggiante che intende svolgere; 4. la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati copia del collaudo statico dell’attrazione in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) rilasciato da un tecnico abilitato. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, la registrazione dell’attività e relativi l’assegnazione del codice identificativo della stessa con indicazione dell’anno di rilascio. Il gestore dovrà inoltre tenere a brand i cui prodottidisposizione delle autorità di vigilanza e di controllo la documentazione tecnica illustrativa e certificativa, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza nonché copia del termine manuale di presentazione dell’offertauso e manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività; 5. Quanto sopra vale alla data la dichiarazione di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello conformità dell’impianto elettrico dell’attrazione a firma di un tecnico abilitato e lo schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute generale unifilare in corso di validità, qualora; 6. la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione dovrà invece essere presentata al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, in sede istruttoria, entro e non oltre il giorno antecedente la data di inizio attività. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007 il corretto montaggio di ciascuna attività dovrà essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, xxxxxx abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di esecuzioneformazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato. Essa riguarderà tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la certificazione non possa dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere rinnovata accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a causa firma di tecnico abilitato. Per le domande inviate con il servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione. Comporteranno il rigetto dell’istanza i seguenti casi: 1. le domande che perverranno fuori del termine indicato al comma 1; 2. la mancanza di uno dei requisiti suindicati alle lett. b), c), d), e g); 3. la mancanza della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante tecnica prevista ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilepunti 3.,4.,5.e 6.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Regolamento Per La Concessione Di Aree Per l'Esercizio Delle Attività Dei Circhi Equestri, Dei Parchi Divertimento Delle Attività Dello Spettacolo Viaggiante

Domanda. Con riferimento Allegato 6 A - Capitolato Tecnico Capitolo 3 - Specifiche dei Servizi di Telefonia Paragrafo 3.1 - Servizi di telefonia base pag. 25."Nel caso di accesso indiretto, il servizio dovrà essere inclusivo delle prestazioni aggiuntive quali utilizzo di numerazione ridotta per RPV e codici per selezione passante e post-selezione. In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a servizi di tipo generale (di Rete Intelligente o meno) forniti dall'Operatore Dominante (ON) ed eventualmente tariffati secondo il piano tariffario dell'Operatore Dominante quali il 412, i servizi di decade 1, i cosiddetti "numeri verdi" o ad addebito ripartito, in aggiunta ai veri e propri servizi di pubblica utilità quali il 112, il 113, ecc. I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo." Si chiedono chiarimenti su questo testo del capitolato in quanto l'accesso indiretto non consente la gestione del traffico destinato alle Risposte relative numerazioni non geografiche (quali i servizi di emergenza o i numeri verdi, ad es) che continuerà ad essere gestito e garantito dall'operatore di accesso. Infatti il cliente avrà un duplice rapporto giuridico con due fornitori distinti: il fornitore dell'accesso e del traffico destinato alle Domande n. 18 numerazioni non geografiche ed il fornitore della CPS o CS che garantirà la realizzazione del traffico telefonico geografico (ovvero quello distrettuale, interdistrettuale, internazionale e 120 laddove è stabilito quello destinato alle reti mobili). Pertanto il presente paragrafo va interpretato nel senso che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi la garanzia per l'accesso ai sub criteri 4.1servizi di tipo generale, 4.2i servizi in decade 1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso etc sarà fornita dall'operatore di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiaccesso. Pertanto, Inoltre si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate un chiarimento su cosa si intenda per "I servizi non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta gratuiti saranno addebitati al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertacosto", in quanto come già riportato nella documentazione il prezzo che la PA dovrà pagare per le chiamate destinate ai servizi erogati tramite numerazione non geografica non gratuiti (ad es servizi ad addebito ripartito) in modalità di gara accesso indiretto sarà fatturato dall'operatore d'accesso. In Italia non è previsto da un punto di vista regolamentare che il Fornitore dell' accesso indiretto possa prendersi carico in alcun modo di tutte le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se chiamate realizzate dal cliente tramite il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso codice di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodottiCarrier Selection, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza assenza dell'introduzione del termine servizio wholesale di presentazione dell’offerta"Wholesale Line Rental" ed anche da un punto di vista pratico l'applicazione dell'art. Quanto sopra vale alla data 24 bis delle condizioni generali di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema abbonamento di AQ Telecom Italia impedisce di fatto il subentro nel caso in cui l’eventualità contratto per la linea di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa accesso da parte di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileoperatore alternativo.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Telefonia E Connettività

Domanda. Con riferimento Allegato 5:PG.92 relativo alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione proposte da effettuare (Cio’ vale per tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scadutiservizi richiesti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."Negli schemi precedenti, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare era indicato che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzioneil viaggiatore richieda uno specifico volo, la certificazione TMC non possa dovrebbe proporre alternative, ma procedere con l’emissione. In queste pagine viene invece indicato di procedere con le proposte alternative che dovranno essere rinnovata circa almeno 7 per ogni richiesta e fino a causa della sopravvenuta scomparsa 12 proposte per le prenotazioni hotel. Dopo che il viaggiatore ha scelto o annullato la richiesta di un brand dal mercatoviaggio , il Fornitore consulente operativo deve emettere un preventivo/modulo a consuntivo indicante oltre al servizio richiesto , il codice ID, se la prenotazione e’ andata a buon fine oppure no e con quale motivazione , tutti i dettagli della prenotazione incluso il time- limit. Ci confermate che abbiamo ben compreso? Risposta Nei paragrafi inerenti le varie “Prescrizioni specifiche per i Servizi Base relative all’emissione di Documenti di viaggio”, l’operatore del BTC/Inplant, ricevuta una Richiesta di trasferta, dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipverificare, oltre alla completezza, correttezza e coerenza dei dati ricevuti, se il Richiedente ha espresso o meno di “Emettere il Documento di viaggio richiesto senza l’invio delle altre soluzioni previste da contratto”. Ciò premesso, qualora il Richiedente abbia appositamente espresso nella Richiesta di trasferta di “Emettere il Documento di viaggio richiesto senza l’invio delle altre soluzioni previste da contratto”, fornendo adeguata documentazione a supportoobbligatoriamente alcune informazioni (es. Resta fermo cheper una prenotazione aerea il Richiedente dovrà indicare obbligatoriamente la “Compagnia Aerea” e il “Numero volo”), ove si verifichi tale eventualitàl’Operatore del BTC/Inplant non dovrà proporre alternative, il Fornitore dovrà garantire un numero ma procedere con l’emissione del Documento di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileviaggio nei termini e modalità stabilite.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Schema di convenzione - Allegato 3 Art. 9. 1) la caratteristica richiesta dì "non più contestabilità" dei crediti di cui all'art. 9 comma 7, è di dubbia Interpretazione e Introduce un elemento di incertezza nella valutazione del rischio. Cosa si intende per credito "non più contestabile"? Si potrebbe dare una definizione precisa che circoscrive un perimetro di azione a carico del fornitore e dell'Amministrazione? 2) Con riferimento alle Risposte relative alle Domande all' art. 9 comma 12, si conferma che è facoltà del Fornitore, per un periodo non superiore ai n. 18 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, anche limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dal Fornitore di Ultima Istanza (FUI)? 3) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura anche se l'Amministrazione risulta in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012) o in dissesto (d.l. 66/1989 e 120 laddove successive modifiche)? 4) il Fornitore è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso l'Amministrazione è un Ente di Diritto Pubblico in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso procedura concorsuale o comunque giudicato rischioso per motivi di validità (ossia carattere finanziario? 1) Un credito si considera “non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere contestato” se il brand a cui debito non è legato il certificato mai stato fatto oggetto di contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale con idoneo atto formale comunicato/notificato per iscritto al creditore e in pendenza dei termini di impugnazione e prescrizione/decadenza fissati dalla normativa sostanziale e processuale vigente. Il credito si considera vieppiù non contestato e/o riconosciuto, allorquando: a) sia stato acquisito formalizzato un atto transattivo valido ed efficace avente ad oggetto il rapporto creditorio tra le parti; b) il debitore lo abbia espressamente riconosciuto con atto scritto avente forma di scrittura privata o meno da un’altra società..."atto pubblico. Ad ogni buon conto, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellarimanda anche a quanto prescritto dall’art. 3 del Reg. CE n. 805/2004. 2) No, non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaconferma, in quanto come già riportato nella documentazione è facoltà del Fornitore, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di gara fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default e non dal Fornitore di Ultima Istanza, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default. 3) La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il dissesto e, più in generale, le Amministrazioni procedure concorsuali, di per sé non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, legittimano la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatosospensione dell’esecuzione pertanto, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione non potrà sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura se non nei casi di cui all’art. 9 ai commi 6, 7, 8 e 12 dello Schema di Convenzione. 4) Si ribadisce che il Fornitore non inadempiente è legittimato a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportosospendere l’esecuzione della fornitura esclusivamente nel caso ricorresse rischio di insolvenza da parte di Organismi di diritto pubblico - da intendersi ai sensi dell’art. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e quali diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione -, il Fornitore dovrà garantire un numero tutto nel rispetto delle modalità e della disciplina di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase cui all’art. 9 comma 6 dello Schema di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileConvenzione.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 10 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi”. Premesso che l’articolo n. 18 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: “Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dal Regolamento UE sulla protezione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1dati da parte del Responsabile del trattamento, 4.2nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, 4.3, 4.4, 4.5 ispezioni e 4.6 verranno presi verifiche periodiche sull’attività posta in considerazione tutti i certificati posseduti essere dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. PertantoResponsabile del trattamento”, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicadal Responsabile. Si riporta chiede inoltre di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità confermare che gli audit, ispezioni e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di garaverifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme stante il rapporto contrattuale tra il responsabile e il sub responsabile del trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4): (i) si effettueranno dietro richiesta formulata con quelle che sono congruo preavviso verso entrambe le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaparti (responsabile e sub- responsabile), in quanto come già riportato nella documentazione forme compatibili con il normale svolgimento dell’attività aziendali di gara entrambe le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito strutture; (ii) alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto comunque che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico potrà essere messo a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileconoscenza degli esiti degli audit; (iii) gli audit, ispezioni e verifiche saranno limitati all’analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Telecommunications

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Bando di Gara d'Appalto: III.2.2. Il fatturato specifico deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto medesimo oppure si intende su tutto il territorio nazionale e 120 laddove non? Nel caso di risposta a tutti e tre i Lotti di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse? Per cui in caso di risposta a tutti e tre I Lotti l'ammontare complessivo del fatturato per forniture di servizi è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi di 1.600.000 euro negli ultimi 2 esercizi finanziari, corretto? Il fatturato deve essere esclusivamente legato a Servizi Professionali o può essere relativo anche alla fornitura Software? Risposta Il fatturato specifico non deve esser relativo ai sub criteri 4.1servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto prescelto. Nel caso di risposta a tutti e tre i Xxxxx di gara le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse In caso di partecipazione a più Lotti, 4.2il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Bando di gara in relazione a ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo ciò tenendo conto della forma con la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiil soggetto partecipa. Pertanto, si chiede in caso il concorrente voglia partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere, con riferimento al requisito di confermare che i certificati riferiti cui al punto III.2.2. del Bando di gara, un fatturato specifico in misura non inferiore a brand quello previsto al punto III.2.2. lett c) del Bando di aziende acquisite da altre società o gara. In caso di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né aggiudicazione a più lotti, come già espresso in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroCapitolato d’Xxxxx, invece, il concorrente dovrà risultare in sede possesso della somma dei requisiti economici - di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe cui al punto III.2.2 del Bando di gara - richiesti per la partecipazione a ledere fortemente il principio cardine ciascuno dei lotti oggetto di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta aggiudicazione, nonché del requisito tecnico di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi cui al punto III.2.3 del Bando di gara. Il fatturato deve essere esclusivamente legato unicamente a servizi legati al settore dell’Open Source. A riguardo, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto opportuno precisare che le certificazioni cd. “sottoscrizioni” delle distribuzioni OS Enterprise devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileintendersi ascrivibili tra i servizi .” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove Si chiede se bisogna calcolare il fatturato specifico medio annuo nel biennio considerando il fatturato per “data fattura” (usando solo fatture con data rientrante nel biennio) o per competenza (usando solo fatture la cui attività è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla stata svolta nel biennio anche se la data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui della fattura è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentisuccessiva al medesimo).4. Pertanto, si Si chiede di confermare che in fase di partecipazione alla gara è sufficiente indicare il fatturato realizzato in servizi analoghi a quelli oggetto di gara così come descritti all’art. III.1.2) del bando, senza dover elencare e descrivere i certificati riferiti servizi medesimi e che tale descrizione (unitamente alla documentazione richiesta dall’art. 9.4 del disciplinare) sarà richiesta solo nella successiva fase di comprova dei requisiti.5. In caso di partecipazione a brand più lotti è possibile presentare un unico contratto di aziende acquisite avvalimento valevole per più lotti? In caso di risposta positiva, la quota di fatturato oggetto dell’avvalimento che verrà spesa sui singoli lotti deve essere indicata nel contratto di avvalimento (concordato tra concorrente ed ausiliaria) o il concorrente può riservarsi di dichiararlo solo nel DGUE? Con riguardo al primo quesito si precisa che l’importo che può essere validamente speso ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica prescritto dal Bando è quello che deriva da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroprestazioni che siano state fatturate negli esercizi finanziari ivi indicati. Con riguardo al secondo quesito si conferma l’interpretazione proposta. Con riguardo al terzo e quarto quesito, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità fermo restando che le dichiarazioni e la dinamicità dell’obsolescenza documentazione relativa all’avvalimento è puntualmente indicata al par. 5.5 del Capitolato d’Xxxxx, qualora il concorrente intenda fare ricorso a tale istituto per sopperire alla carenza dei requisiti con la medesima impresa, per partecipare a più lotti, si conferma che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella potrà produrre l’anzidetta documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciuna sola volta. In particolare, a prescindere se tal fine il brand concorrente indicherà, nell’unico proprio DGUE, il requisito complessivo di cui si avvale e il nominativo dell’ausiliaria e l’ausiliaria (oltre a cui compilare il proprio DGUE) renderà la corrispondente dichiarazione nell’Allegato 7 – “Modello di dichiarazione di avvalimento”, mentre entrambe le imprese sottoscriveranno il contratto di avvalimento che potrà essere, pertanto, unico. Esso dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. L’indicazione della quota parte di fatturato, oggetto di avvalimento, che verrà messa a disposizione dall’ausiliaria (e sarà spesa dal concorrente avvalente) sui singoli lotti è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ richiesta solo nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati l’operatore economico parteci alla gara in EoS sopravvenga successivamente forma associata (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitàRTI ovvero Consorzio Ordinario), qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentatorendendosi necessario, in tale faseevenienza, un numero verificare il rispetto della maggioranza in senso relativo in capo alla mandataria. Al verificarsi di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenutotale fattispecie il summenzionato contratto di avvalimento dovrà riportare, egli dovrà presentare una nuova certificazioneseparatamente, i mezzi e le risorse ricondotte alla quota parte di un nuovo brand, requisito per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileciascun lotto.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento All’art. 19 comma 3 dello “Schema di Convenzione” e all’Art. 3.1 dell’Allegato A “Flussi dati commissione” in merito alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che rettifiche o integrazioni del “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti è riportato che: ∙ entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, con ogni probabilitàin caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati; ∙ entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.” Si chiede di confermare che l’inciso “imputabili al semestre precedente” faccia riferimento esclusivamente all’ipotesi di dichiarazione integrativa o rettificata per “riduzione degli importi inizialmente dichiarati”, visto che il termine di 12 mesi “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” non fa riferimento alla “dichiarazione semestrale oggetto di integrazione” bensì ai “12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” e che pertanto la rettifica o integrazione “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” può essere relativa a tutti i certificati semestri precedenti purché sia effettuata “entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” Risposta L’inciso “importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente” vale per entrambe le casistiche e sta a significare che sia se emergono nuovi importi da dichiarare, sia se emergono importi da stornare riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente un semestre passato per il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista quale è stata già trasmessa la rapidità dichiarazione (e la dinamicità dell’obsolescenza stessa non è più editabile perché decorso il termine), la dichiarazione precedentemente resa può essere rettificata/integrata. Ciò che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi cambia è il termine entro il quale è possibile trasmettere la rettifica/integrazione: ∙ nel caso di gararettifiche in diminuzione, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla il termine è dato dalla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno trasmissione della dichiarazione da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.rettificare;

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Samples: Telecommunications

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Per quanto riguarda la firma digitale dei documenti da caricare specifichiamo che, come da CCIAA, il nostro Amministratore Delegato (Utente iscritto al portale) può firmare gare fino ad un massimo di 10.000.000 di euro; per importi superiori invece può procedere con firma congiunta. In presenza di firma congiunta di coamministratori, la compilazione dei campi a video, e 120 laddove la pubblicazione dell’offerta telematica mediante sottoscrizione del documento riepilogativo generato dal sistema potrebbe essere effettuata da parte di uno solo degli amministratori (nel caso l'AD) con la firma digitale, a ciò appositamente delegato dall’altro amministratore mediante rilascio di un mandato (contenente nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché carica sociale, dati identificativi della gara, firmato digitalmente da entrambi) ad inviare l’offerta telematica ed a compilare gli appositi campi sul portale. Tale documento, come detto sottoscritto digitalmente, dovrà essere allegato nella documentazione amministrativa. Tutti i documenti di offerta elencati in gara (amministrativi, tecnici ed economici, invece, dovranno essere sottoscritti digitalmente da entrambi i soggetti e poi caricati a portale. Ci confermate questa procedura? Oppure è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 sufficiente presentare un mandato dove il nostro Presidente del CdA delega il nostro Amministratore Delegato alla compilazione degli appositi campi sul portale Acquisti in Rete PA e 4.6 verranno presi in considerazione a firmare singolarmente e digitalmente tutti i certificati posseduti dal personale in corso documenti di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno Xxxx? Risposta E’ onere del concorrente presentare un’offerta sottoscritta da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti un soggetto che, con in virtù dei poteri conferiti, possa vincolare l’Impresa per il valore dell’offerta presentata per ogni probabilitàlotto. L’Offerta (intesa come documentazione amministrativa, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede offerta tecnica ed economica) per ogni lotto deve essere sottoscritta da un soggetto munito di confermare idonei poteri che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi attestati dal certificato di iscrizione alla CCIAA oppure da apposita procura o da documento attestante comunque tali poteri, prodotto in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono gara secondo le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza modalità del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileCapitolato d’Oneri.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, In merito al punto 9.2.1 sui Gruppi si chiede di confermare conferma che i certificati riferiti visitatori individuali possano acquistare solo un massimo di 7 biglietti nominativi, (dopo di che scatta il concetto di “Gruppo). Poiché è possibile che esistano familiari o amici in numero superiore ai 7 visitatori, cosa debbono fare in questo caso, due acquisti distinti ognuno per un massimo di 7 biglietti oppure possono acquistare anche un numero di biglietti superiore a brand t come fossero un Gruppo? E in questo secondo caso -non esistendo né il nome di aziende acquisite da altre società o un Organizzatore né un vero e proprio Capogruppo/accompagnatore, cosa bisogna rilasciare ai visitatori come titolo riassuntivo? La frase “è consentita una tolleranza del 5% sul numero totale di aziende cessate non devono essere presi componenti del gruppo” vuol dire che il numero massimo può arrivare a 26 partecipanti, ovvero al 5% in considerazione né più rispetto al “massimo” di 25? Nel numero di 25 va ricompreso anche il Capogruppo/Accompagnatore? Come si spiega il limite massimo di 25 persone per i Gruppi quando invece è fissato un limite massimo di 30 persone per le attività didattiche (pag. 45) e per le visite guidate ordinarie (pag. 47)? i. I visitatori in sede un numero superiore alle 7 unità che vogliano accedere ai siti del Parco assieme potranno acquistare un biglietto gruppi indicando come capogruppo un membro del gruppo. ii. Per i gruppi è consentita una tolleranza del 5% sia in eccesso che in difetto sul numero già prenotato di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza membri del gruppo fermo restando che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se superare il brand a cui numero massimo consentito. iii. Nel numero di 25 componenti del gruppo è legato da ricomprendere anche il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione capogruppo/accompagnatore. iv. Il limite massimo di 30 persone per le visite guidate e per i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) laboratori e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ le attività didattiche potrà essere raggiunto nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire Concessionario raccolga un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase prenotazioni di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove visitatori singoli (che quindi non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare hanno prenotato come gruppo) che richiedono una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilevisita guidata erogata dal Concessionario stesso.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1“In relazione al conteggio del numero egli esami, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantovedasi Capitolato Tecnico punto “6.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI”, si chiede di precisare la modalità di conteggio degli esami, ad esempio: 1-Paziente X registrato per svolgere un esame RM dell’addome e viene realizzato uno studio comprensivo di: Addome Superiore (codice DRG 88951) e Addome Inferiore e Scavo Pelvico (codice DRG 88955); 2-Paziente Y registrato per svolgere un esame RM della colonna cervicale: RM della colonna ( codice DRG 8893 che identifica alternativamente esame della colonna cervicale, toracica, lombosacrale); al paziente Y viene scansionato sia il tratto cervicale che quello toracico; Si chiede di confermare per gli esempi sopra proposti, così come in situazioni analoghe, come vengano conteggiati gli esami: un solo esame o tanti esami quanti i DRG costituenti l’esame stesso o tanti esami quanti i tratti alternativi scansionati.” In relazione alla modalità di conteggio degli esami, si precisa che occorre considerare tanti esami quanti sono i tratti anatomici effettivamente scansionati. Si precisa, pertanto, che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che DRG costituenti l’esame sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante irrilevanti ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileconteggio. Ad es.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura : per il fatto di essere associata a Paziente A, sottoposto ad un Brand i cui apparati sono tutti esame RM del rachide cervicale, verrà conteggiato un unico esame; per il Paziente B, sottoposto ad un esame RM del rachide cervicale e ad un esame RM del rachide dorsale, verranno conteggiati due esami; per il Paziente C, sottoposto ad un esame RM della colonna in EoS.toto, verrà conteggiato un unico esame.

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Samples: Fornitura Di Tomografi Computerizzati E Tomografi a Risonanza Magnetica

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 ALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 21 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione specifica che “Il Responsabile del Trattamento manleverà e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi costi subiti (anche in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale termini di danno reputazionale) in corso relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di validità Protezione dei Dati Personali e/o della disciplina sulla protezione dei dati personali contenuta nella Convenzione (ossia non scadutiinclusi gli Allegati) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito comunque derivata dalla condotta (attiva e/o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellaomissiva) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentisua e/o dei suoi agenti e/o subappaltatori e/o sub- contraenti e/o sub-fornitori”. Pertanto, si Si chiede di confermare che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. 82, 83 e 84 del Regolamento UE: (i) gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento; (ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile; (iii) i certificati riferiti a brand danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati; (iv) il Responsabile manleverà il Titolare in forza di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista un provvedimento giudiziale che accerti la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto violazione del Responsabile come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza causa del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso danno oppure nei casi in cui l’eventualità il Responsabile abbia accettato di Brand aver causato il danno e d’accordo con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che il Titolare abbia quantificato il risarcimento Risposta Si ribadiscono le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportoprescrizioni del citato art. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile21.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Telecommunications

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande Documento: Capitolato d’Oneri – Paragrafo n. 18 16 bis – Pagina pag. 39 Testo: Ciascun concorrente dovrà caricare a Sistema nella apposita sezione denominata “Documentazione tecnica a comprova” (Busta “D”), la documentazione necessaria a comprovare il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti o caratteristiche (nel seguito solo caratteristiche) tecniche e/o funzionali richieste ed offerte (minime e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1migliorative). In particolare, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso il concorrente dovrà allegare ogni documentazione ritenuta appropriata al fine di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare comprovare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroprodotti offerti rispettino le prestazioni e i requisiti tecnico funzionali prescritti come caratteristiche minime o, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicase offerte, migliorative. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questioneCostituiscono mezzo appropriato per la predetta comprova: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta• documentazione tecnica del produttore, in quanto come già riportato nella forma di: o dichiarazione circa il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte; e/o e/o e/o o scheda tecnica di prodotto; o documenti attestanti l’esecuzione di prove da parte del produttore che consentano di verificare il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte. La documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui l’eventualità si è effettuata la prova, le modalità di Brand con tutti verifica, gli apparati in EoS sopravvenga successivamente esiti attesi e i risultati ottenuti; o relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso quali i laboratori di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazioneprova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili). Come previsto al paragrafo 16-bis del Capitolato d’Oneri, costituisce mezzo adeguato per la comprova dei requisiti minimi e migliorativi, tra l’altro, una relazione sulle prove eseguite da un nuovo brandorganismo riconosciuto (quali i laboratori di prova, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione non più rinnovabileconformi alle norme europee applicabili) inerente al possesso di tali requisiti in capo alle apparecchiature offerte.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Centrali Telefoniche

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 In considerazione di quanto riportato al Paragrafo 2 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato tecnico in cui viene riportato che: “la fornitura comprende nell’ambito del prezzo d’appalto: a)... b)....” e 120 laddove che “...Fuori dal prezzo d’appalto sono previsti: • dispositivi opzionali a pagamento, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, qualora offerti in gara, secondo le ulteriori caratteristiche migliorative; • attività di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro delle apparecchiature da sostituire o trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il prezzo del servizio di smontaggio e trasporto (da intendersi riferito alla singola apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali di cui dovesse essere dotata la stessa), è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro nel successivo paragrafo 10;” in contrasto con quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo “4. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” in cui i dispositivi opzionali sono inclusi nel prezzo d’appalto e non si fa menzione dell’attività di smontaggio e trasporto al piano terra per la sostituzione delle apparecchiature e relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentidispositivi opzionali. Pertanto, si Si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di garasmontaggio e trasporto siano fuori dal prezzo d’appalto, spetta come regolamentato al Concorrente la presentazione par. 2 del Capitolato tecnico, mentre i dispositivi opzionali concorrano al prezzo d’appalto come disciplinato nel par. 4 del Capitolato d’oneri. Risposta Si conferma che i servizi di un’offerta conforme con quelle che smontaggio e trasporto sono fuori dal prezzo d’appalto e non rientrano tra le tecnologie ancora supportate alla data voci di presentazione dell’offerta, offerta economica in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati il relativo prezzo è determinato in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicimisura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro (cfr. par. 10 del Capitolato Tecnico). Diversamente, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) dispositivi opzionali costituiscono autonome voci dell’offerta economica e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) concorrono alla scadenza determinazione del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileprezzo complessivo offerto.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione Rif. Capitolato tecnico – Par 3.1 Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso sistemi (pag. 31) A. viene richiesta l’imposta di validità bollo B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80 D. viene richiesto DGUE E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia F. viene richiesta la certificazione antimafia G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante I. viene indicato un pagamento a 60 GG (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto K. ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi Risposta Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti […]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è legato irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordinativo di Fornitura”, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo precisa quanto segue: 1. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e attengono ad apparati ormai obsoleti cheL del quesito, con ogni probabilitàl’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, verranno a breve eliminati dal parco installato comma 11, delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciCondizioni Generali, a prescindere se il brand a dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàsi dirà di seguito, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso dal momento in cui l’eventualità ciò si realizzerà in concreto; 2. in presenza di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di validitàFornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, qualorastante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, in corso analogamente a quanto avviene nei casi di esecuzionecui all’art. 3, la certificazione comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione a Consipall’Amministrazione, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove si verifichi tale eventualitàrichiesto, il Fornitore dovrà garantire un numero copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 23.2, n. 2), del Disciplinare di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.Gara;

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Tecnologie Server

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito Laddove si chiariscono le modalità di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura. L’art. 3.7 chiarisce che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi il Fornitore “non dovrà in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso alcun modo dare seguito ad Ordinativi di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare Fornitura che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offertatrasmessi nel rispetto delle modalità….”. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto L’art. 3.8 prevede che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, qualora “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato dovrà, tempestivamente, informare l’Amministrazione Contraente e Xxxxxx, spiegando le ragioni del rifiuto. Domanda: se il sistema di e-Procurement è l’unico strumento utilizzabile, da quale altro sistema/fonte potrebbero arrivare al ricorrere fornitore le richieste di fornitura, e perché spetta al Fornitore l’onere di rispondere e segnalare le ragioni del rifiuto se le stesse non devono avere seguito? Si conferma quanto previsto all’articolo 3.7 delle condizioni ivi previsteCondizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, della produzione esso deve assumere la forma di un’ulteriore certificazione vaun documento informatico generato dal Sistema, infattisottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.” In particolare si precisa che: - come previsto al par. 3.1 del Capitolato Tecnico: “l’Amministrazione invia il Pre-ordine al Fornitore mediante fax e/o e-mail e/o piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” (…); - come previsto al par. 3.2 del Capitolato Tecnico: ”Il Fornitore risponde al Pre-ordine con un/i Preventivo/i inviandolo/i all’Amministrazione mediante fax e/o e-mail e/o piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.” - come previsto al par. 3.3 del Capitolato Tecnico: “L’Amministrazione potrà inviare l’Ordinativo di Fornitura (accettazione del o di uno dei Preventivo/i proposti dal Fornitore) solo mediante piattaforma Consip sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.”(...). Si conferma inoltre quanto previsto all’Articolo 3.8 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originariain base alla normativa vigente, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a séad utilizzare le Convenzioni, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.dovrà, tempestivamente, e comunque

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Samples: Service Agreement

Domanda. Schema di Convenzione, Art. 9 c.3 Con riferimento alle Risposte relative alle Domande all’art.. 9 c.3 dello Schema di Convenzione, che recita “Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 18 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e 120 laddove è stabilito dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."nei limiti delle disposizioni normative vigenti.”, si rappresenta richiedono maggiori dettagli relativamente all’applicazione dei termini indicati per le fatture emesse in forma elettronica dal Fornitore ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi. In particolare, considerato quanto previsto all’art. 5 c. 1 e c.4 dello Schema di Convenzione – Condizioni Generali, e l’imprevedibilità dei costi di investimento che il Fornitore potrebbe sostenere per la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili modifica della struttura del tracciato di fatturazione elettronica, a fronte di richieste particolari che dovessero pervenire da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle singole Amministrazioni aderenti. PertantoContraenti, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi richiede un parere relativamente ai seguenti elementi: 1. il Fornitore sarà tenuto ad inserire informazioni aggiuntive in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ fattura solo nel caso in cui l’eventualità le stesse siano rese mandatorie dalla Normativa, i cui riferimenti dovranno essere condivisi all’atto della richiesta di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, integrazione da parte dell’Amministrazione contraente. In caso contrario il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione potrà negare l’implementazione aggiuntiva senza che l’Amministrazione abbia nulla a Consip, fornendo adeguata documentazione a supportopretendere; 2. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, l’Amministrazione non potrà procedere con il rifiuto delle fatture emesse dal Fornitore qualora le stesse riportino tutti i dettagli previsti dalla Convenzione e dalla Normativa 3. qualora il Fornitore dovrà garantire un numero si rendesse disponibile ad implementare, nel proprio tracciato di certificazioni tale fatturazione, informazioni integrative identificabili come opzionali ai sensi della vigente Normativa, l’Amministrazione Contraente non avrà discrezionalità sulla sezione della fattura elettronica nella quale sarà riportata l’informazione; 4. eventuali pareri o comunicazioni di rilievo in materia di fatturazione elettronica da conservare il punteggio ottenuto nella fase parte di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileEnti competenti saranno recepiti dalla Convenzione e applicabili dal Fornitore nell’ambito dei contratti attuativi.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Domanda. Con Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 è: rubricato: “b) -Obbligo di contabilità separata e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione di rendicontazione specifica dei punteggi tecnici risultati economici e finanziari relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici fornitura oggetto dei servizi di gara, spetta da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, e un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al Concorrente valore soglia di 0,70.” Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la presentazione richiesta di un’offerta conforme rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al QUESITO n.6 [leggasi 42], non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: - Obbligo di contabilità separata. Xxxx si vuole intendere con quelle che questa locuzione? Quali sono le tecnologie ancora supportate alla data scritture che viene chiesto di presentazione dell’offertaavere in forma separata? L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in quanto come già riportato nella documentazione appositi conti (di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei punteggi tecnicipubblici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità CONSIP (ossia temporalmente non scadutinelle diverse edizioni) e relativi non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a brand i cui prodotticarico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa foriera di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero effettivo beneficio in termini di certificazioni tale “controllo dell’appalto” da conservare il punteggio ottenuto nella fase parte di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileCONSIP.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara d'Appalto Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che In relazione a quanto indicato: - nel Capitolato d'Xxxxx, paragrafo 1 "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità Informazioni generali" (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...pag. 5): "A quanto fin qui brevemente esposto, si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione ." e - nel Capitolato d'Xxxxx, paragrafo 3.3 “Requisiti necessari per la partecipazione” sotto punto a) pago 12: “con ogni probabilitàriferimento alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 111.2.2, verranno lettera a), del Bando di gara: (i) al RTI o Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinari di concorrenti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la dichiarazione di cui all'Allegato 1 relativamente al proprio fatturato; (ii) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che la mandataria dovrà, a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentipena di esclusione, possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo." In considerazione a quanto sopra esposto e considerando che non è stata fissata una percentuale minima di fatturato specifico per le società mandanti, viene richiesto se nel caso di partecipazione ad una gara in RTI di tipo verticale, il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria può essere così soddisfatto: la mandataria deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo e le mandati per la restante parte. Pertanto, si chiede Ad esempio la società mandataria può possedere una quota percentuale di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità fatturato specifico pari al 60% e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di garasocietà mandante del 40%, spetta al Concorrente cosicché la presentazione di un’offerta conforme mandataria deve possedere il requisito del fatturato con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già quota in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand qualsivoglia misura superiore al 50% e la/le mandante/i cui apparati sono tutti in EoS.nella/e restante/i parte/i?

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove Laddove si precisano i diritti di recesso per le Amministrazioni contraenti e/o la Consip Domanda: Nel documento, così come nello Schema di Convenzione non è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1presente il recesso per il Fornitore aggiudicatario. E’ ipotizzabile un recesso dalla Convenzione, 4.2a discrezione del Fornitore ed in quali termini/con quale preavviso? No, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso non è ipotizzabile un recesso dalla Convenzione a discrezione del Fornitore. Le ipotesi di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non recesso sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria quelle disciplinate nei pertinenti paragrafi della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara ed, in particolare, nello Schema di Convenzione e nelle Condizioni Generali ad esso allegate. Per quanto ivi non disposto, resta fermo l’ordine di applicabilità delle norme regolatrici in materia, quale esplicitato all’art. 2 delle Condizioni Generali che si riporta: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciContraenti, a prescindere se di cui il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra societàFornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, sebbene non siano già tutti materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in end of support (EoSmateria di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) alla scadenza del termine dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data contratti di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema diritto privato; g) dal Codice Etico della Consip S.p.A.; h) dal patto di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileintegrità.. ”.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Service Agreement

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 In relazione alla dichiarazione di cui all’Allegato 1: - Si chiede conferma che il legale rappresentante, oltre al documento di partecipazione, deve rilasciare sempre e 120 laddove è stabilito comunque anche la dichiarazione sub Allegato 1; - si chiede conferma del fatto che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1qualora il legale rappresentante di una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, 4.2tali soggetti non devono rendere tale dichiarazione; - qualora il legale rappresentante di una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione dovranno essere rilasciati dal legale rappresentante tanti allegati 1 quanti sono i soggetti per cui tale dichiarazione viene resa o basta rilasciare un’unica dichiarazione riferita a tutti i certificati posseduti dal personale in corso soggetti? - Al contrario, qualora il legale rappresentante intenda rilasciare tale dichiarazione solo per sé, nel caso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", società per azioni si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede prega di confermare che tale dichiarazione deve essere resa anche da: 1) Ciascun amministratore munito di potere di rappresentanza 2) Se esistenti procuratori muniti di particolari poteri 3) Tutti i certificati riferiti a brand soggetti sub 1 e 2 cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: - confermare che la dichiarazione non debba essere resa in caso di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza amministratore delegato cessato dalla carica nell’agosto 2014 - confermare che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in di socio unico persona giuridica il legale rappresentante di tale socio non deve rendere la dichiarazione di cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileall’Allegato 1.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che documento "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., a pag. 22, si rappresenta richiede di presentare tante dichiarazioni di cui all' "Allegato 1" sottoscritte con firma digitale quanti sono i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. Nel caso in cui i suddetti soggetti non avessero la circostanza nota sul mercato secondo firma digitale, come possiamo presentare la quale documentazione richiesta? Possiamo scannerizzare tutte le dichiarazioni e far sottoscrivere digitalmente i pdf al legale rappresentante? Risposta Si rinvia a quanto previsto nell’Errata Corrige al Capitolato d’oneri sub lettera B), sub lettera E) con riferimento all’Allegato 9 e sub lettera F) con riferimento all’Allegato 1. Si rileva in particolare che il "Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., prevede che il concorrente possa, in aggiunta al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, presentare, nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale, quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Capitolato d’Oneri. Non sono previste pertanto modalità alternative quali la scannerizzazione di tutte le dichiarazioni e la successiva sottoscrizione digitale delle medesime dichiarazioni da parte del solo legale rappresentante. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte dei detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non soggetti sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno previste a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentipena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni conformi al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le stesse esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, si chiede ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di confermare che partecipazione” e della “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le dichiarazioni contenute nei suddetti documenti anche per tutti i certificati riferiti a brand soggetti titolari delle cariche elencate al paragrafo 4.4.1.1. del Capitolato d’Xxxxx, le dichiarazioni di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate cui all’Allegato 1 non devono dovranno essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileprodotte.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte alla risposta di chiarimento n. 191 inerente il comma 14 dell’art. 105, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021, secondo cui “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle Domande n. 18 categorie prevalenti e 120 laddove siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale” codesta Spett.le stazione appaltante ha confermato che, per l’operatore economico offerente, in caso di avvenuta aggiudicazione, vi è stabilito l’obbligo di selezionare esclusivamente società subappaltatrici che "Ai fini dell’attribuzione applichino il medesimo CCNL dell’appaltatore. L’interpretazione fornita, tuttavia, non può ritenersi condivisibile alla luce delle seguenti circostanze: a) Le prestazioni oggetto di subappalto possono riguardare una pluralità di prestazioni, tutte previste all’interno della medesima procedura di gara e/o oggetto dell’appalto, che potrebbero coinvolgere aziende subappaltatrici che applicano un CCNL distinto da quello dell’appaltatore principale; b) La ratio della norma, così come modificata, tende a rafforzare la tutela del trattamento economico e normativo dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1lavoratori delle società subappaltatrici elemento che è ugualmente garantito dall’applicazione dei CCNL di settore distinti da quelli dell’appaltatore nonché’ dai molteplici controlli di idoneità e di natura previdenziale ed economica che l’Amministrazione già ordinariamente svolge sui subappaltatori che operano nelle commesse pubbliche; c) L’interpretazione restrittiva della norma, 4.2così come fornita, 4.3comporterebbe indirettamente e senza alcuna ragione di sorta, 4.4un meccanismo di ingerenza ingiustificato nella scelta imprenditoriale delle aziende operanti nel libero mercato in violazione di quanto previsto dall’art. 30, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta comma 4, D.Lgs. 50/2016 a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta fronte del quale risulta essere principio indiscusso la circostanza nota sul mercato secondo che “L’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti checoerenza del contratto nazionale applicato con l’oggetto dell’appalto posto in gara”(cfr. Tar Calabria, con ogni probabilitàCatanzaro, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentiSez. PertantoI, 31/ 07/ 2020, n.1404). Alla luce di quanto esposto, si chiede pertanto di confermare che i certificati riferiti a brand che, qualora l’attività oggetto di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrosubappalto investa attività e prestazioni che, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi pur se ricomprese nell’ambito di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, coinvolgano aziende operanti in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno settori diversi da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso quello in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validitàopera l’appaltatore, qualorasia ammessa la possibilità che, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatonel rispetto degli obblighi economici e normativi imposti dalla nuova modifica normativa, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione subappaltatore possa applicare ai suoi lavoratori un CCNL distinto rispetto a Consipquello dell’appaltatore principale. In caso contrario si chiede di esplicitare in che modo e che tipologia di CCNL dovranno detenere i subappaltatori eventualmente selezionati da un RTI costituendo composto da imprese che applicano CCNL di settori distinti (es. telecomunicazioni, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo chemetalmeccanico, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilecommercio).” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento Relativamente alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data Modalità di presentazione dell’offerta della Cauzione provvisoria (Disciplinare di Gara Art. 4.4.1.3.1), in caso di invio cartaceo e di partecipazione a prescindere se più Lotti deve essere presentata un’unica busta all’interno della quale devono esserci tante buste contenenti le singole fideiussioni o le stesse possono essere inserite liberamente nella busta generale? Nel caso di partecipazione a più lotti e di invio cartaceo della cauzione provvisoria, è possibile inserire le cauzioni provvisorie di ciascun lotto, all’interno di un’unica busta, che dovrà riportare la seguente dicitura: ““Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni (ed.1) – ID SIGEF 1665 – Cauzione provvisoria: lotto 1 e/o lotto 2 e/o lotto 3…”(cfr. paragrafo 4.4.1.3.1 del Disciplinare di gara). con riferimento alla procedura in oggetto si richiede il brand seguente chiarimento: Capitolato Tecnico, rif paragrafo 2.4.1 emissione e invio della richiesta di approvvigionamento off‐line: poiché il paragrafo riguarda le modalità di emissione di invio offline della richiesta, specificare meglio cosa si intende con: Il Fornitore si obbliga altresì a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno mettere a breve eliminati dal parco installato disposizione delle Amministrazioni aderenti. PertantoContraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrodelle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaetc..). Si riporta di seguito l’elenco precisa che il caricamento dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente ‐ Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto ‐ Importo dell’ordine) nel Software non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza sarà onere del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.ma dell’Amministrazione Contraente e/o dell’Unità Approvvigionante.

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Samples: Confidentiality Agreement

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso al Bookshop Largo Salara Vecchia (di validità (ossia non scaduticirca 50 mq) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."al capitolo 6 del Capitolato tecnico Appendice 1 al progetto – Lotto 2, si rappresenta richiede:- Se disponibili, la circostanza nota sul mercato secondo sezione e i prospetti di progetto, per visionare altezze e aperture del nuovo edificio.- In riferimento a quanto dichiarato al paragrafo 6 del capitolato tecnico, ovvero che “l’Amministrazione provvederà a fornire uno spazio sostitutivo”, si chiede:1. Per fornitura dello spazio si intende che verrà messo a disposizione del concessionario una struttura (ad es. un prefabbricato) e che questa dovrà essere arredata a carico del Concessionario? Oppure verrà individuata l’area dall’Amministrazione, mentre la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) costruzione, l’arredamento e l’allestimento del bookshop saranno a carico del Concessionario?2. È possibile avere una planimetria del Parco con indicazione dell’eventuale collocazione dello spazio sostitutivo? i. La sezione e i prospetti di progetto del Bookshop in Largo Salara vecchia non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicadisponibili. Si riporta veda anche risposta alla domanda n°9. ii. Si conferma che sarà cura dell’Amministrazione mettere a disposizione del Concessionario una struttura prefabbricata nella quale lo stesso potrà svolgere il servizio. L’arredo e l’allestimento di seguito l’elenco dei brand tale struttura sarà a carico del Concessionario; a tal proposito nel progetto di allestimento previsto in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi offerta tecnica (voce 15 della tabella n°2 del paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara) è richiesto che “Gli arredi proposti dovranno essere di tipo modulare in modo da essere riadattati in spazi differenti, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati cui, al momento dell’avvio delle attività, il locale in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualoraLargo Salara vecchia non fosse ancora disponibile.” iii. Lo spazio sarà collocato all’interno del Foro Romano, in corso prossimità della via Nova/Clivo Palatino e visibile dall’Arco di esecuzioneTito, la certificazione collocazione di dettaglio non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand è stata ancora definita dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileParco.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito Si vuole porre alla Vostra attenzione le difformità rispetto quanto previsto dal Codice Appalti, che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub pone in essere il Bando in questione, in particolare: al punto 19.1 circa i criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità aggiudicazione dell’offerta tecnica (ossia non scadutipag. 00/00 x xxxxxxxxxx) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx, si rappresenta specifica che la circostanza nota sul mercato secondo relazione sarà valutata in modo discrezionale. Se i criteri in base ai quali valutare le offerte, sono soggetti ad una certa discrezionalità ad opera della Stazione Appaltante, non lo è anche il procedimento di assegnazione dei punti. Nel disciplinare di gara non è individuata in maniera determinata la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili griglia precisa cui a determinati livelli corrispondono determinati punteggi, o quanto meno una loro classifica in termini di importanza decrescente. E pertanto si pone in difformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 2 del Codice Appalti e da molto tempo quanto previsto dal parere AVCP n. 137 del 19 novembre 2009 che recita: “Al contrario, il capitolato ed il progetto debbono essere estremamente dettagliati e attengono ad apparati ormai obsoleti cheprecisi, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare descrivendo i singoli elementi che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi compongono la prestazione in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità modo chiaro e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertadefinendo, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto maniera altrettanto chiara, i livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi, affinché la commissione si limiti ad accertare la corrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito.”. In merito, l’Autorità ha evidenziato che “un capitolato d’appalto che citi gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnicidel punteggio [...] indicandoli, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodottiperò, in riferimento allo specifico ambito tecnologicomaniera approssimata e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili, non siano già tutti in end of support (EoS) [...] consegna indebitamente un notevole potere discrezionale alla scadenza del termine commissione giudicatrice”. Si richiede, pertanto, una riformulazione più precisa e conforme a quanto sopraesposto, dei criteri di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileaggiudicazione dell’Offerta Tecnica.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Concessione Servizio Di Gestione Bar Caffetteria

Domanda. Si chiede conferma che la copertura sanitaria operi in forma volontaria per i familiari NON Fiscalmente a carico dei Dipendenti non Dirigenti, come quanto riportato nell’art. 5.2 del Capitolato di gara. In merito si chiede conferma circa il funzionamento del pagamento del premio negli esempi riportati di seguito: a) Se un Dipendente non Dirigente entra in copertura con coniuge NON fiscalmente a carico, il premio annuo lordo del Dipendente non Dirigente è confermato pari a € 700, 00? Qual è il premio annuo lordo per il coniuge non fiscalmente a carico del Dipendente? b) Se un Dipendente non Dirigente entra in copertura con coniuge NON fiscalmente a carico e figlio NON fiscalmente a carico, il premio annuo lordo del Dipendente non Dirigente è confermato pari a € 700, 00? Qual è il premio annuo lordo a carico del Dipendente per il nucleo non fiscalmente a carico? Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito sia al sub quesito a) che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai al sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."quesito b), si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare conferma che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né l’importo offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadrogara si riferisce esclusivamente al Dipendente non dirigente. Mentre, per i familiari non fiscalmente a carico, si precisa che il premio sarà pari a ciò che viene offerto in sede gara, per ogni familiare non fiscalmente a carico, e che rientra nella fattispecie 2) “corrispettivo pro capite, annuo, lordo per ciascun familiare non fiscalmente a carico, di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe Sogei e Consip con massimali condivisi” o 3) ”corrispettivo pro capite, annuo, lordo per ciascun familiare non fiscalmente a ledere fortemente il principio cardine carico, di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaSogei e Consip con massimali autonomi” di cui al par. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi 15 “Contenuto dell’offerta economica” del Disciplinare di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Assistenza Sanitaria

Domanda. Disciplinare di gara - Polizza assicurativa - Paragrafo 23.2. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 al paragrafo 23.2 del Disciplinare di Xxxx nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest’ultimo segnala che sono in essere e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e i relativi ai sub criteri 4.1massimali, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand descritti: a) una polizza assicurativa definita "General Liability" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel ogni caso in cui l’eventualità derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Xxxxxxxxx assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; b) una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo; Si chiede conferma che: 1. Tali polizze assicurative e i relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di Brand con gara; 2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l’intera polizza; 3. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand elementi richiesti dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilecontratto.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per l'Affidamento Dei Servizi Sistemistici

Domanda. In caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, già costituito, in qualità di mandante di RTI costituendo, si richiede cortesemente in merito alla documentazione amministrativa che deve essere caricata nell’apposita sezione della procedura sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx se il suddetto consorzio costituito debba caricare direttamente nei propri slot la propria documentazione e quella delle consorziate esecutrici oppure se le singole consorziate debbano essere abilitate dalla mandataria nella sezione della procedura in qualità di ulteriori mandanti e debbano pertanto singolarmente caricare nei propri slot la rispettiva documentazione. Nel caso fosse il suddetto consorzio stabile a dover caricare nei propri slot della sezione della procedura anche la documentazione delle consorziate esecutrici, in quali slot dovrebbe caricare la documentazione di queste ultime? In merito alla documentazione amministrativa delle consorziate esecutrici si chiede conferma che le stesse debbano produrre la stessa documentazione richiesta per il suddetto Consorzio ovverosia: Allegato 5 – DGUE Allegato 6 – Istanza di partecipazione Allegato 7 – Dichiarazioni integrative Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", al primo quesito si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti precisa che, con ogni probabilitàriguardo alla fase di inserimento della documentazione amministrativa sul Sistema, verranno a breve eliminati dal parco installato è il consorzio stabile che agisce sul Sistema medesimo per conto delle Amministrazioni aderenticonsorziate esecutrici. PertantoIn particolare, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non documenti delle consorziate esecutrici devono essere presi in considerazione né in sede caricati nelle sezioni del sistema dedicate agli specifici documenti (es. “Istanza di aggiudicazione dell’Accordo quadropartecipazione e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria”, né in sede “DGUE – Documento di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblicaGara unico europeo dell’impresa concorrente”, “Dichiarazione integrativa”). Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta Con riferimento al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertasecondo quesito si conferma che, in conformità rispetto a quanto come già riportato nella documentazione previsto nel Capitolato d’Oneri, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici devono produrre il DGUE, l’Istanza di gara partecipazione e le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileDichiarazioni integrative.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Applicativi Di Data Management E Servizi Di Pmo

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 previsioni di cui all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto – condizioni generali e 120 laddove dell’art. 12 del Capitolato si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è stabilito quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, 4.2in concreto, 4.3nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, 4.4quindi, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta sotto la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, con ogni probabilitàin qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, verranno è tenuta ai sensi della normativa privacy a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentinominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, assumendosi anche la responsabilità in tema di riservatezza dei dati medesimi. PertantoPer definizione (art. 4, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadropar.1, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblican.8 e art. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile28 Reg.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione vaUE 2016/679), infatti, intesa il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel senso controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che il cambio si rende necessario dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche quando la certificazione originariain tema di data protection. Quindi, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, versa già in una condizione nella sua qualità di acclarata titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non rinnovabilità futura per il fatto troveranno applicazione le previsioni di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.all’art. 16 G, comma 5, dello Schema di Contratto– condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato.

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Samples: Gara Di Appalto Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 1) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla distinzione degli immobili in "piccoli" (<5000 mq.) e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità grandi" (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...">5.000 mq.), si rappresenta richiede se la circostanza nota sul mercato secondo definizione "superficie lorda degli immobili" si riferisca solamente a superfici attive (quindi conteggiando solo le superfici di aree nelle quali si esegue il servizio di pulizia) o se comprenda anche superfici dell'immobile non soggette al servizio. 2) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di "immobili/compendi immobiliari" si chiede se, ad esempio, un’amministrazione composta da 4 immobili distaccati, situati in indirizzi differenti, i 4 immobili costituiscano un singolo compendio immobiliare la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellacui superficie sarà quindi la somma delle aree presenti nei 4 immobili. 3) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno In merito a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertantoquanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di "immobili/compendi immobiliari" ed alla successiva applicazione della convenzione, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, un’amministrazione debba cambiare fornitura qualora, ad esempio, venga convenzionato un immobile minore di 5.000 mq. presso il quale, durante il periodo di esecuzione del servizio in corso convenzione, venga realizzato un ampliamento che comporti il superamento dei 5.000 mq. 4) In riferimento a quanto previsto all'art. 9 del Capitolato d'Oneri leggiamo che comporta il divieto di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa subappalto l’indicazione di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo subappaltatore che, ove contestualmente, concorra in proprio alla gara; a tal proposito si verifichi chiede conferma dell'interpretazione per cui, con tale eventualitàdicitura, si intenda che è acconsentito il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata subappalto a un Brand i operatore economico che ha partecipato in proprio alla gara ma per altri lotti diversi da quello per cui apparati sono tutti in EoS.viene indicato come subappaltatore.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia

Domanda. Con riferimento Il Capitolo 4 del Capitolato Tecnico disciplina le “caratteristiche dei Buoni pasto e delle card”. Il Capitolo 4.1 disciplina le “caratteristiche delle card” ed evidenzia alcune contraddizioni probabilmente riconducibili ad una sovrapposizione della disciplina “tipica” dei Buoni Pasto cartacei alle Risposte relative alle Domande caratteristiche intrinseche dello strumento elettronico (come sembra testimoniare l’inciso per cui le cards “dovranno possedere, ai sensi del comma 6, dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 18 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scadutigarantire la tracciabilità del Buono pasto stesso”). Più specificamente si segnala quanto segue: 1) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabellaAlla lettera e) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che riportare “l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi dell’art. 285 comma 9 lett. e) del Regolamento richiamato) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate”. 2) Alla lettera f) chiede di riportare sulle cards lo sconto incondizionato ed i certificati riferiti a brand termini di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né pagamento riconosciuti in sede di aggiudicazione gara agli esercenti. Al proposito, si osserva che tali diciture: ‐ a norma dell’art. 285, comma 9, lett. d) ed e) del D.P.R. 207/2010, debbono essere apposte nell’Accordo di convenzionamento, e non sul Buono; ‐ se riportate sul documento di legittimazione, indurrebbero confusione nell’Utenza e non aumenterebbero la trasparenza nei confronti dell’Affiliato, tenuto conto del fatto che egli non trattiene la card dopo l’utilizzo; ‐ genererebbero significativi problemi nell’utilizzo dello spazio estremamente limitato per la personalizzazione delle cards. Sicché, sarebbe probabilmente più utile riportare queste informazioni nella sede loro propria dell’Accordo quadrocon l’Affiliato; si chiede pertanto l’espunzione di tali richieste. 3) Alla lettera g), riteniamo che l’elaborato contenga un refuso, in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe quanto, contrariamente a ledere fortemente quanto accade per il principio cardine di derivazione comunitaria buono pasto cartaceo, non è possibile inserire sulla card elettronica “uno spazio riservato all’apposizione della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previsteutilizzo, della produzione firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato, presso il quale il buono viene utilizzato”, tenuto conto del fatto che la transazione è integralmente gestita in via elettronica. Vorrete gentilmente confermarci l’espunzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.tale richiesta.

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Samples: Confidentiality Agreement

Domanda. Con riferimento In merito alla documentazione aggiuntiva da caricare a sistema, riferita alle Risposte relative alle Domande n. 18 singole dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui ex art. 38 comma 1 lett. b), c) e 120 laddove m-ter) dei soggetti diversi da chi ha sottoscritto il documento di partecipazione (compresi i cessati), è stabilito necessario che "Ai fini dell’attribuzione tali documenti siano firmati digitalmente da ciascuno dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1sottoscrittori, 4.2quindi che tutti siano dotati di firma digitale, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui oppure è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato corretta l’interpretazione secondo la quale ciascuno firmerà la propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 allegando quindi la copia del proprio documento di riconoscimento valido, dopodichè sarà creato un file “.pdf” da caricare a sistema che sarà firmato solo dal soggetto che ha sottoscritto il documento di partecipazione? Il Disciplinare di gara, al paragrafo 4.4.1.1, prevede che il concorrente possa presentare, in aggiunta alla dichiarazione denominata “Documento di partecipazione”, nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di gara quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Disciplinare di gara, firmate digitalmente da ciascuno dei relativi sottoscrittori. Non sono previste pertanto modalità alternative quali quelle rappresentate nella richiesta di chiarimento. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte di detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non soggetti sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno previste a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentipena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive il “Documento di partecipazione” renda le dichiarazioni in esso contenute esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, si chiede ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di confermare che partecipazione” renda le dichiarazioni in esso contenute anche per tutti i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi soggetti titolari delle cariche elencate al paragrafo 4.4.1.1 del Disciplinare di gara, spetta al Concorrente la presentazione le dichiarazioni di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni cui all’Allegato 1 non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono dovranno essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileprodotte.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 al P.to 2.2 Specifiche Tecniche degli autoveicoli e 120 laddove è stabilito precisamente alla richiesta che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1recita: “ Gli pneumatici, 4.2incluso quello di scorta, 4.3dovranno essere del tipo run flat e comunque tali da consentire una percorrenza di almeno 50 Km dopo la foratura, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti garantendo i certificati posseduti dal personale in corso di validità primi 5 Km a due terzi della velocità massima (ossia comunque non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta superiore a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, 150 km/h)” si chiede di confermare voler cortesemente rispondere ai due seguenti quesiti: a. Gli pneumatici Run Flat eventualmente utilizzati dovranno essere garantiti dal produttore degli pneumatici per rispondere alle prestazioni sopra riportate o il limite prestazionale garantito dal produttore (di norma viene garantita una percorrenza di massimo 80 Km ad una velocità massima di 80 Km/h) può essere inferiore alla richiesta formulata nel sopra citato punto? Ovvero può essere derogata la prestazione per cui è garantito dalla casa il pneumatico qualora il test venga superato correttamente? b. Premesso che trattasi di mezzi blindati per i certificati riferiti a brand quali è fondamentale garantire la mobilità (così da ridurre al massimo il rischio di aziende acquisite da altre società o colpi sovrapposti, molto probabili in caso di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaveicolo/bersaglio fermo, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scadutivanificherebbero la protezione balistica) e relativi richiamando per necessità di oggettivazione delle prestazioni l’unica norma in materia, ovvero la norma FINABEL A20A (20A.5), che fra le altre recita “..…Queste prestazioni devono poter essere mantenute solo se non più di 2 pneumatici sono stati forati, uno dei quali deve essere quello di trazione ed uno anteriore….” e che “…..5 colpi saranno sparati sul pneumatico e 2 sul battistrada in accordo a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine quanto specificato sotto: si chiede di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data voler cortesemente chiarire il numero di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzionefori per pneumatico, la certificazione non localizzazione (battistrada e spalla) ed il numero di pneumatici da forare, come parimenti, (immaginando ragionevolmente di utilizzare il calibro del proiettile previsto per lo specifico livello di blindatura) la dimensione dei fori, così che il test possa essere rinnovata a causa oggettivo e garantisca che in caso di attacco con armi da fuoco non venga pregiudicata la mobilità e quindi la sicurezza della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatoblindatura, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileovvero dei trasportati.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Gara Per La Fornitura Di Autoveicoli E Servizi Connessi

Domanda. Con In riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A, DEL D. LGS. N. 50/2016 Lotto 3 Follitropina Alfa, in virtù di quanto previsto dalla legge di stabilità, art. n.1 comma 407 a), che «le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggi e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub via di somministrazione », siamo a inviarvi le seguenti richieste di chiarimenti: - Quali saranno i criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadroper il lotto 3 (follitropina alfa) al quale potranno accedere massimo tre operatori? In particolare, né in sede nel rispetto di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine quanto stabilito dalla legge di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista stabilità 2016, quale sarà la rapidità differenza tra l’operatore nominato vincitore e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offertaquelli nominati aggiudicatari, in quanto un’ottica di accordo quadro? Tutti i Lotti oggetto della procedura saranno aggiudicati secondo il criterio del minor prezzo, come già riportato nella documentazione disciplinato nel paragrafo 7.2 del Capitolato d’Oneri. Relativamente al Lotto 3, il presente Accordo Quadro verrà stipulato: • con i Concorrenti “Vincitori”, il cui numero (V) sarà funzione delle offerte valide ricevute (N), secondo il seguente criterio: V = N - 1. • con i Concorrenti “Aggiudicatari”, ovvero tutti gli operatori economici posizionatisi in graduatoria di gara le merito a seguire rispetto ai Concorrenti “Vincitori”. Le Amministrazioni non contraenti potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto affidare l’Appalto Specifico ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ Fornitori “Aggiudicatari” dell’Accordo Quadro solo nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, il medico prescrittore ritenga necessario garantire la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilecontinuità terapeutica.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 previsioni di cui all’art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."16 S: PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO del contratto, si rappresenta rende necessario precisare che la circostanza nota sul mercato secondo caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la quale detti certificati direzione ed il controllo” di quest’ultima (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, con ogni probabilitàin qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, verranno è tenuta ai sensi della normativa privacy a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentinominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. PertantoPer definizione (art. 4, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadropar.1, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblican.8 e art. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile28 Reg.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione vaUE 2016/679), infatti, intesa il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel senso controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che il cambio si rende necessario dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche quando la certificazione originariain tema di data protection. Quindi, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, versa già in una condizione nella sua qualità di acclarata titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.responsabile dell’aggiudicatario.

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Samples: Servizi Di Somministrazione Di Lavoro

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Allegato 5 Schema di Accordo Quadro Art. 3 comma 5 Art. 14 comma 1 lettera n) Pag. 7 e 120 laddove pag. 25 "Il presente Accordo Quadro è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, 4.2i quali, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."con la sottoscrizione del presente atto, si rappresenta impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta. " E "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta o la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderentistessa venga considerata inidonea dall’Amministrazione per più di un Appalto Specifico". Pertanto, si Si chiede di confermare che i certificati riferiti che: (i) il Fornitore ha la facoltà di non presentare offerta per più di un Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadropartecipare; (ii) rispetto a sub (i), né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecniciconsiderate valide motivazioni, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente titolo esemplificativo ma non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercatoesaustivo, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione mancato possesso dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a Consipquelli richiesti nell’Accordo Quadro, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo cheoppure il mancato possesso di requisiti oggetto di valutazione tecnica, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del conseguimento singolo Appalto Specifico che impediscano oggettivamente la partecipazione del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabileFornitore.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di System Management

Domanda. Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 Sulla base del costo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al costo della manodopera si chiede conferma che il CCNL adottato dalla vincitrice dovrà essere quello delle Telecomunicazioni Per giurisprudenza amministrativa fortemente consolidata, la scelta del contratto collettivo da applicare all’appalto rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi nella libertà negoziale delle parti fatta in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società..."ogni caso salva la coerenza con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante. A questo proposito, si rappresenta evidenzia che sia nel Capitolato d’oneri (cfr. pagg. 28-29) sia nel facsimile documento “Schema delle spese relative al costo del personale” (cfr. Allegato n. 8) è precisato: «Per le figure di “operatore di contact center”, “team leader” e “supervisore”, qualora il concorrente non utilizzi il CCNL cui la circostanza nota stazione appaltante ha fatto riferimento nella stima indicata al par. 4 del presente Capitolato d’oneri (i.e. CCNL Telecomunicazioni), dovrà fornire evidenze circa la coerenza con quanto disposto dall’art. 30, comma 4, del Codice, secondo cui al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo piano nazionale e attengono ad apparati ormai obsoleti quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”». Inoltre, il par. 21 del Capitolato d’oneri stabilisce che, nell’ambito delle verifiche sul costo del personale espletate dalla Commissione sul primo classificato, essa “provvede anzitutto a verificare l’osservanza dei minimi retributivi e le eventuali evidenze fornite dal concorrente con ogni probabilitàriferimento all’art. 30, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenticomma 4, del Codice; fermo il rispetto dei minimi di riferimento, qualora dall’esame del documento emergano elementi specifici che possano rendere opportuna una verifica di anomalia ex art. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta 97 del Codice la Commissione lo segnalerà al Responsabile del procedimento come di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabilespecificato”.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in EoS.

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Samples: Appalto Specifico Per Il Servizio Di Contact Center