Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. Con riferimento al capitolo 25) Ordini di Acquisto ed alle condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni ed in particolare con riferimento ai “Requisiti in caso all’incompatibilità ove viene richiesto a ciascuna Amministrazione di partecipazione verificare la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da:
A. l’essere beneficiario di fondi a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto più alto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; per il quale si presenta offertagarantire l’assenza di conflitti di interesse, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente l’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini;
B. lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che abbia richiesto richiede l’Ordine di partecipare Acquisto;
C. lo svolgimento di incarichi a più lotti non dichiari favore di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura Autorità di gara (impresa singola, RTI Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione 2021/2027 oggetto del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa lotto di riferimento e afferenti all’ADA che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i richiede l’Ordine di minor valore tra quelli aggiudicati”Acquisto. Si chiede di voler precisare sapere in relazione alle fattispecie di seguito indicate se tali situazioni siano suscettibili di potenziali conflitti di interesse o meno ai sensi del disciplinare o se invece l’interpretazione riportata dalla scrivente sia consentita:
1. qualora un proponente abbia svolto assistenza tecnica all’ADA di una Regione Italiana, ad esempio per un programma CTE, o per un programma POR nelle more della Gara in oggetto, e chiarire meglio i contenuti dell’estratto che questa assistenza sia stata finanziata dall’Asse di Capitolato d’Xxxxx Assistenza tecnica del programma POR, in questo caso la Regione si configura come Beneficiaria delle attività di assistenza tecnica del programma ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Questa attività produrrebbe una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
2. qualora un proponente abbia svolto un servizio di assistenza su un settore diverso da quello interessato dai fondi europei, ad esempio una consulenza nel settore sanitario ad una Regione Italiana, essendo la Regione al contempo anche Beneficiaria di programmi Comunitari FESR ed FSE sia per le attività di Assistenza Tecnica sia per le operazioni a Titolarità Regionale, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato, pur tuttavia non lo sarebbe da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
3. qualora un proponente abbia svolto un servizio di consulenza o di revisione contabile ad una Società che è stata anche beneficiaria di programmi comunitari FESR od FSE perché ad esempio ha ricevuto un aiuto de minimis su un POR FESR Regionale per l’acquisto di un macchinario o altri casi similari per importi molto più rilevanti, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra menzionato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale. Questo perché da un lato non si può conoscere puntualmente l’esistenza di simili fattispecie (si dovrebbero conoscere tutti i beneficiari dei fondi) dall’altro non si può escludere che ne sussisteranno in futuro. Nella pratica operativa queste fattispecie si identificano soltanto qualora l’operazione relativa alla società beneficiaria di contributi venisse estratta ad esempio per una verifica in loco; in questo caso il proponente dovrebbe evidenziare l’incompatibilità e la Regione dovrebbe determinarsi in conseguenza della sopraggiunta incompatibilità.
4. qualora un proponente abbia operato servizi di confermare seassistenza tecnica all’ADG o all’AdC nella programmazione comunitaria 14/20 ed una Regione intenda acquisire servizi per l’ADA esclusivamente per il periodo di programmazione 21/27, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento;
5. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica ad esempio nei primi due anni di programmazione 14/20 per attività di controlli di primo livello, in relazione al fatto che ogni anno contabile viene certificato e chiuso, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento qualora lo stesso proponente venisse chiamato a fornire un servizio di assistenza tecnica all’ADA per la chiusura della programmazione;
6. le condizioni di incompatibilità nel caso di partecipazione Società appartenenti a più Lottinetwork internazionali, si devono intendere rispetto alle attività svolte da singole società oppure, indipendentemente dalle singole ragioni sociali (anche formalmente indipendenti tra loro) che hanno svolto i servizi, dal network nel suo complesso? Ad esempio se la società di consulenza ABC S.p.A. appartenente ad un network XYZ avesse svolto assistenza tecnica all’autorità di gestione di un programma nel 14/20, la società di revisione DEF S.p.A. appartenente al medesimo network XYZ ma in nessun modo collegata alla società ABC S.p.A. (amministratori e soci differenti) risulterebbe incompatibile per fare assistenza all’ADA per lo stesso programma nello stesso periodo di programmazione similarmente a quanto accade nell’ambito dell’Audit degli Enti di Interesse Pubblico (es società quotate nei mercati regolamentati)?
7. Il termine “lo svolgimento” di cui ai punti B e C soprariportati si deve leggere in relazione ad incarichi in corso di esecuzione, o anche incarichi pregressi (aver svolto)?
8. Con riferimento a quanto previsto per il punto C ad esempio nel caso del programma Pon Iog-Xxxxxxxx Xxxxxxx, il programma ha l’ANPAL come Autorità di Gestione e Certificazione, mentre tutte le Regioni Italiane costituiscono Organismi Intermedi che svolgono le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione ed il Ministero del Lavoro l’Autorità di Audit, si chiede di sapere se: • un concorrente che svolga assistenza tecnica all’Autorità di Gestione di un POR Regionale FSE sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG, se la struttura che gestisce il POR Regionale FSE sia anche la stessa che gestisca l’OI del PON IOG; • un concorrente che svolga assistenza tecnica ad un OI Regionale del PON IOG sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG ancorché non prevista dalla formulazione del Capitolato d’Oneri che non cita anche gli Organismi Intermedi.
9. Con riferimento a quanto previsto per il punto C, costituisce incompatibilità ad esempio ai fini dell’aggiudicazione del lotto 1 FSE aver svolto sulla regione Campania, attività di assistenza tecnica al POR FESR trattandosi di medesima Regione ma di programmi diversi? La verifica di indipendenza che deve operare ciascuna Amministrazione dei lotti dall’1 al 4 al fine di soddisfare correttamente individuare il requisitofornitore destinatario dell’ordine deve essere svolta puntualmente in relazione al dettato del capitolato, l’Operatore Economico deve dichiarare oppure ciascuna Amministrazione può determinarsi sulla base della propria valutazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi sulle singole fattispecie previste dal capitolato? Inoltre questa verifica su quali basi viene effettuata? Sulla base dell’Autocertificazioni fornite dal Fornitore? Nel caso rappresentato dal quesito n. 1, l’incompatibilità sussiste in quanto nell’esempio riportato la società di assistenza tecnica ha svolto incarichi a favore di beneficiari finanziati con i fondi oggetto della presente iniziativa. Nel caso rappresentato dal quesito n. 2, non sussiste incompatibilità né in senso formale né sostanziale: la normativa di gara individua, infatti, tra le ipotesi di conflitto di interesse il caso di “svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi […] oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto”, quindi relativi a fondi europei FEAMP, FESR e FSE e, non anche ad altri fondi/settori. Nel caso rappresentato dal quesito n. 3, sussiste il conflitto di interesse. Nel caso rappresentato dal quesito n. 4, non sussiste incompatibilità qualora i servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo l’Autorità di Audit intende acquisire siano afferenti esclusivamente il periodo di programmazione 2021/2027, senza alcuna possibilità di interferenza con la programmazione 2014/2020. Nel caso rappresentato dal quesito n. 5, sussiste conflitto di interessi in quanto, ai fini della incompatibilità non può costituire requisito rileva il tempo entro il quale sono stati svolti gli incarichi ovvero si è stati beneficiari di capacità tecnica e professionale per più fondi. Nel caso rappresentato dal quesito n. 6, non sussistono condizioni di conflitto di interesse qualora le due società, pur appartenenti al medesimo network, non risultino né controllate né collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo indici rilevatori di un lottocollegamento formale e/o sostanziale tra le stesse. Con riferimento al quesito n. 7, si precisa che le situazioni di conflitto di interessi indicate nel par. 7.1 (per il lotto 5) e par. 25 (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6) del Capitolato d’Xxxxx, vanno intese sia con riferimento al momento della presentazione dell’offerta (per il lotto 5) ovvero della richiesta dell’Ordine di Acquisto (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6), sia con riferimento al passato, senza alcun limite temporale. Pertanto, l’“essere beneficiari” va inteso anche come “essere stati beneficiari”, con riferimento alla prima ipotesi di conflitto di interessi, e “lo svolgimento di incarichi” va inteso anche come “l’aver svolto incarichi”, con riferimento alla seconda e terza ipotesi di conflitto di interessi. Con riferimento al quesito n. 8, si rappresenta che entrambi i casi rappresentati costituiscono fattispecie di incompatibilità e che, con riferimento agli Organismi Intermedi si rimanda al quesito n. 12. Con riferimento al caso rappresentato al quesito n. 9, si rappresenta che non sussiste incompatibilità in quanto pur essendo le attività di assistenza tecnica svolte nei confronti del medesimo beneficiario (regione Campania), afferiscono a due fondi differenti. Con riferimento all’ultimo quesito, si conferma che per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6, la verifica sui conflitti di interesse viene effettuata dalle singole Amministrazioni sulla base di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, al par. 25, nello Schema di Accordo Quadro, art. 3 co. 5, e nel Capitolato Tecnico, parr. 2 e 6. Le Amministrazioni verificheranno la suddetta incompatibilità sulla base delle autodichiarazioni che i fornitori dovranno rilasciare ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine a tutte le attività di assistenza tecnica svolte sui programmi 2014/2020 e/o 2021/2027 nei confronti delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione e/o di Organismi Intermedi, secondo un modello di dichiarazione che verrà eventualmente fornito agli operatori all’atto della stipula dell’Accordo Quadro. Sarà onere delle Amministrazioni effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate, con tutte le conseguenze, civilistiche (cfr. art. 14 co. 1 dello Schema di Accordo Quadro) e penali, relative al rilascio di dichiarazioni mendaci.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxPremesso che: - nel campo previsto per l’inserimento obbligatorio della documentazione amministrativa, all’artil portale ammette l’inserimento di uno o più documenti; - la documentazione amministrativa è composta da numerosi documenti, tutti elencati nella tabella riportata al prg. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 14 del Capitolato d’oneri, d’xxxxx; si chiede di confermare che il concorrente che intenda partecipare partecipante a più lotti dovrà possedere i requisiti in forma singola senza ricorso all’avvalimento e senza trovarsi in concordato preventivo, possa allegare: • un Allegato 1 “Domanda di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertae dichiarazioni integrative”, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa sottoscritto digitalmente; • un Allegato 2 “DGUE”, sottoscritto digitalmente; • un file ZIP, sottoscritto digitalmente dal concorrente, contenente tante garanzie provvisorie quante sono i lotti a cui partecipa, tutte sottoscritte digitalmente dal fideiussore e dal concorrente; • un unico documento (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti certificazione/i) per la partecipazione ai predetti lottiriduzione delle garanzie provvisorie; • un file ZIP, tenendo conto della forma sottoscritto digitalmente dal concorrente, contenente tante ricevute di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC quante sono i lotti a cui partecipa, tutte sottoscritte digitalmente dal concorrente; • un documento attestante il pagamento del bollo Nella sezione Documentazione amministrativa è possibile allegare 1 o più documenti, di qualsiasi formato con la quale il l’unico limite relativo al peso del singolo file (doc, pdf, zip, etc.) che non può superare i 13 mb. Rimane in capo al concorrente stesso partecipa alla procedura l’onere di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/individuare correttamente tutti i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore documenti da produrre tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di indicati nella Tabella del paragrafo 14 del Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottod’Oneri.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Domanda. Nel Considerato che (i) il par. 4 del Capitolato d’Xxxxxtecnico prevede quale elemento migliorativo il “possesso – sin dalla data di presentazione dell’offerta – da parte del Concorrente della certificazione, all’artin corso di validità, del Sistema di Gestione dei Servizi IT, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 20000 da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, costituirà un elemento migliorativo oggetto di valutazione e garantirà l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’oneri (subcriterio di valutazione ID 1.1)”, considerato inoltre che il par. 7.317.1.1 del Capitolato d’oneri attribuisce un punteggio tabellare per il possesso della certificazione da parte del Concorrente e considerato altresì che (ii) l’art. con riferimento 47 comma 2 bis, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che “La sussistenza in capo ai “Requisiti consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”, si chiede di confermare:
a) che in caso di partecipazione consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo soddisfi il possesso del criterio migliorativo richiesto nel caso in cui una delle consorziate indicata come esecutrice possieda la certificazione ISO/IEC 20000;
b) che non sussiste la necessità di procedere con un’autonoma certificazione da parte dell’ente di certificazione accreditato a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime favore del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, qualora una delle consorziate possegga la certificazione;
c) che anche altra/e consorziata/e esecutrice/i non in possesso della certificazione ISO/IEC 20000 possa eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in virtù del rapporto mutualistico tipico dei consorzi stabili, senza necessità di partecipazione stipulare un contratto di avvalimento
d) si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO/EC/20000 da parte di una delle imprese del Consorzio stabile di concorrenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto 7.2 subcriterio di valutazione ID 1.1., sia indipendente dalla tipologia e 7.3 dall’entità delle prestazioni che saranno in concreto eseguite dalle imprese del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, eccConsorzio.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Domanda. Nel Con riferimento al par. 16 del Capitolato d’Xxxxxd’oneri (“Contenuto dell’offerta economica”), all’arta pagina 38 è riportata la seguente dicitura: Per ciascun Lotto il ribasso unitario per ciascuna voce economica v-esima (Ruv) è calcolato come segue: dove BAuv sono i prezzi unitari a base d’asta e Puv sono i prezzi unitari offerti per ciascuna voce economica v-esima. 7.3Il ribasso medio ponderato (Rm) del lotto generato dal Sistema in base ai prezzi unitari offerti (per i lotti Applicativi) sarà pertanto calcolato come segue: dove Wuv sono i pesi percentuali di ciascuna voce economica v-esima come sopra riportati. con “n”= numero di voci (v) indicato in ciascuna tabella in funzione del lotto di riferimento Il ribasso medio ponderato del lotto generato dal sistema in base ai “Requisiti in prezzi unitari offerti (per i lotti Applicativi) sarà l’elemento dell’offerta su cui verrà applicata la formula per l’attribuzione del PE. Il concorrente deve inserire, a pena d’esclusione, ogni singolo prezzo unitario (per i lotti Applicativi) richiesto per ciascuna voce economica come riportate nel paragrafo 3. In caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime mancato inserimento di partecipazione un prezzo unitario/valore unitario il Sistema dà immediata evidenza di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneritale carenza/formulazione. Al riguardo, il concorrente si chiede conferma che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti le modalità di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto calcolo previste per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa ribasso medio ponderaro-Rm (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – ribasso medio ponderato generato dal sistema in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione ai prezzi unitari offerti, che sarà l’elemento dell’offerta su cui verrà applicata la formula per l’attribuzione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed PE) sono applicabili anche ai Lotti di supporto e non esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoai Lotti applicativi.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxCon riferimento alla determinazione del canone IF, all’artsi rileva un’incongruenza tra quanto indicato nei documenti a base di gara (capitolato tecnico e capitolato d’oneri) e quanto indicato nei chiarimenti n. 24 e n. 25. 7.3Secondo quanto indicato nei chiarimenti n. 24 e n. 25, il prezzo applicato per la definizione del canone IF, dovrebbe essere determinato utilizzando il corpo illuminante di nuova installazione [chiamiamo questa eventualità, approccio 1]. con Invece, nei documenti a base di gara (capitolato tecnico e capitolato d’oneri) il prezzo applicato per la definizione del canone IF, sembrerebbe essere determinato utilizzando il corpo illuminante esistente [chiamiamo questa eventualità, approccio 2]. Infatti nel capitolato tecnico, pag. 54, nella definizione di IF, la modalità di determinazione del canone IF fa riferimento ai “Requisiti punti luce oggetto di sostituzione”, che sembrerebbe intendere quindi il corpo illuminante esistente. Anche il successivo esempio di pag.55/56, per la determinazione del canone IF sembrerebbe far riferimento al corpo illuminante esistente, infatti: ai 25 punti luce esistenti da 243W vapori di mercurio, viene attribuito un flusso pari 243 x 52.5 = 12750 lumen (come da efficienza indicata in caso tab.22 Capitolato d'Oneri) e viene conseguentemente associato il prezzo PFC3 relativo alla classe “11625 lumen < flusso < 00000 xxxxx”; di partecipazione fatto, per la determinazione del prezzo, viene preso a più lottiriferimento il flusso dell’apparecchio esistente e non quello del nuovo apparecchio; infatti, i 25 nuovi apparecchi led previsti in sostituzione sono da 98W ed avrebbero un flusso pari a 98 x 95 = 9310 lumen (come da efficienza indicata in tab.22 Capitolato d'Oneri) e rientrerebbero nella classe “8136 lumen < flusso < 00000 xxxxx” cui è scrittosarebbe associato il prezzo PFC2. Anche nel Capitolato d’Oneri, art. 25.1, pag.77, per l’attribuzione della classe di flusso (e la conseguente applicazione del prezzo componente il canone) si fa riferimento all’apparecchio esistente: “Con il tool, sulla base dei dati inseriti dall’Amministrazione, determina il flusso luminoso per ogni tipologia di punto luce censito e lo associa alla classe di flusso di cui alla tabella n. 15, attraverso le seguenti assunzioni (di cui alla successiva tabella n. 22)”. Peraltro l’approccio 1 sarebbe anche in contrasto con la rideterminazione dei punteggi economici attribuiti agli operatori aggiudicatari dell’Accordo Quadro (criteri economici 1 e 2) operata dal tool “Matrice dei fabbisogni” in “fase II^ senza riapertura del confronto competitivo”. Il tool infatti (come indicato nel Capitolato d’Oneri, art. 25.1) determina il flusso luminoso per ogni tipologia di punto luce esistente e lo associa alla classe di flusso di cui alla tabella n. 15; la formula per la determinazione del “Prezzo Offerto” ∑Qsost,j x PFCofferto,j • Qsost,j = è la quantità di punti luce per ogni classe di flusso presente nell’Ente locale (così come riportata nel Censimento di livello 1) oggetto di sostituzione • PFCofferto,j = “prezzi unitari fornitura corpi illuminanti offerti in I^ fase dall’aggiudicatario i-esimo” per la specifica classe di flusso • j = indice che va da 1 a m (numero delle classi di flusso presenti nell’Ente locale) Stante la formula appena riportata, il prezzo PFCofferto,j non può fare riferimento alle condizioni minime al flusso luminoso del corpo illuminante di partecipazione nuova installazione in quanto, per una data classe di flusso j, la quantità Qsost,j calcolata dal tool, fa invece riferimento al flusso luminoso dell’apparecchio esistente; un apparecchio esistente di classe di flusso j, non è detto che venga sostituito da un nuovo apparecchio led appartenente alla stessa classe di flusso j, ma per rispettare i requisiti illuminotecnici di norma potrebbe essere sostituito con un nuovo apparecchio led appartenente ad una classe di flusso diversa; infine, in questa fase (fase II^ senza riapertura del confronto competitivo) il progetto esecutivo non è ancora stato redatto, e di conseguenza ancora non esiste un corpo illuminante di nuova installazione, disponibile per essere utilizzato dal tool “Matrice dei fabbisogni”. Stante quanto appena esposto, a parere di questo operatore economico, sembrerebbe più logico l’approccio 2, ovvero che il prezzo applicato per la definizione del canone IF, sia determinato utilizzando il corpo illuminante esistente. Peraltro, quanto finora esposto, vale anche per la componente Gc del canone (allegato 13, tabella 2) associata alla gestione dei corpi illuminanti. Si chiede quindi di specificare quale approccio deve essere utilizzato. Al fine di meglio comprendere la volontà di Xxxxxx, si chiede di far riferimento al seguente esempio, di un apparecchio esistente SAP 150, che venga sostituito con un nuovo apparecchio led: APPARECCHIO ESISTENTE (ANTE OPERAM) tipo sorgente W sorgente [W] W sistema, compresi accessori [W] flusso emesso apparecchio, come da scheda tecnica produttore [lumen] flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sistema [lumen] flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sorgente [lumen] SAP 000 000 000 00000 000 x 00 = 00000 000 x 00 = 11250 classe flusso n.7 classe flusso n.6 classe flusso n.5 APPARECCHIO NUOVO (POST OPERAM) tipo sorgente W sorgente [W] W sistema, compresi accessori [W] flusso emesso apparecchio, come da scheda tecnica produttore [lumen] flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sistema [lumen] flusso emesso apparecchio, come da tab.22 Capitolato d'Oneri, con riferimento la potenza sorgente [lumen] Nel caso in esempio di sostituzione apparecchio, quale è il prezzo associato al canone IF (e parallelamente al canone Gc)? Nel confermare quanto riportato nelle risposte ai chiarimenti n. 24 e n. 25 pubblicati in data 3 aprile u.s., si sottolinea che non vi è alcuna contraddizione tra quanto indicato nei suddetti chiarimenti e quanto riportato in documentazione di gara. La dizione “punti luce oggetto di sostituzione” riportata a pag. 54 del Capitolato Tecnico nella definizione di IF, è da intendersi riferita ai “punti luce che saranno impiegati nella sostituzione” (i punti luce di nuova installazione), così come descritto in maniera più estesa ed inequivocabile nel sotto-paragrafo 8.1.1 del Capitolato Tecnico. In tale sotto-paragrafo la componente I del Canone è infatti definita come la “componente relativa agli Investimenti data dal prodotto del prezzo unitario offerto per punto luce per la fornitura ed installazione dei corpi illuminanti con flusso luminoso indicato nel progetto esecutivo moltiplicato per il relativo numero di punti luce oggetto di sostituzione presenti nel progetto stesso, a cui va sommata la quota relativa agli interventi di Manutenzione Straordinaria valorizzata applicando la percentuale di ribasso offerto sui listini di cui al punto 7.2 par. 8.3. Il valore risultante dovrà essere diviso per 9 (ovvero gli anni di durata contrattuale).” Tale approccio (approccio n. 1 riportato nel quesito) è anche illustrato nell’esempio riportato alle pagine 55 e 7.3 56 del medesimo Capitolato d’oneriTecnico, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti è nuovamente esplicitato come i prezzi per la partecipazione formazione del Canone siano riferiti ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura corpi illuminanti di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.nuova installazione:
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. Sempre con riferimento ai alla fideiussione a favore della singola Amministrazione contraente, se il calcolo dell’importo fideiussorio viene aumentato di tanti punti percentuali rispetto al ribasso effettuato dal fornitore, cosa viene considerato come xxxxxxx xxxxxxx? La media risultante dalla somma dei ribassi effettuati in gara dal fornitore per ogni singolo servizio? In Capitolato d’oneri al paragrafo 23 – Garanzie definitive – punto 2 (garanzie in favore di ciascuna Amministrazione contraente) viene specificato che “Requisiti l’importo della garanzia fideiussoria prestata in caso favore di partecipazione a più lottiogni singola Amministrazione contraente (quindi con riferimento agli Ordinativi di Fornitura), sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% se il Ribasso (R) Offerto in sede di AQ rispetto alla base d’asta dell’AQ sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di Ribasso Offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima.” è scrittoInoltre, sempre nel medesimo paragrafo, viene specificata la modalità di calcolo del Ribasso R: “Con riferimento alle condizioni minime il Ribasso (R) offerto in sede di partecipazione AQ sarà determinato mediante la formula R = 1 - P/BA, dove BA è il valore della quota di fornitura, di cui al punto 7.2 par. 3, spettante all'aggiudicatario e 7.3 P è il prezzo complessivo offerto relativamente a tale quota. Detto prezzo complessivo sarà a sua volta calcolato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario per le rispettive quantità annuali stimate, di cui al par. 4.1 del Capitolato d’oneriTecnico, il concorrente che intenda partecipare moltiplicate per i 3 anni di durata del contratto e considerando solo le quantità relative alle Amministrazioni Beneficiarie corrispondenti alla quota aggiudicata. Il ribasso così determinato, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es. R pari a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno 0,12345, pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertaa 12,345%, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, eccsarà arrotondato a 12,35%)”.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Accordo Quadro Multifornitore, Accordo Quadro Multifornitore
Domanda. Nel Conn riferimento al Capitolato d’Xxxxxd’Oneri – Art. 15.2 “Documentazione a Comprova delle Caratteristiche Tecniche” – pag. 39, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scrittosi riporta: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione Esclusivamente per il “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” di cui al punto 7.2 e 7.3 alle tabelle del par. 17.1 del presente Capitolato d’onerid’Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertaove offerto, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel nel caso in cui il concorrente Concorrente abbia dichiarato in sede di Offerta Tecnica di aver già adottato una o più delle misure indicate al criterio sopra richiamato, dovrà inserire a Sistema, nell’apposita sezione “Documenti a comprova” idonea documentazione aziendale ufficiale, come ad es. contratto integrativo, policy/regolamenti interni, etc, con riferimento alle misure messe in atto per ciascuna voce offerta”. Visto che abbia richiesto l’assegnazione del punteggio prevede anche di partecipare adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, come si riporta: “L’offerente ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure: ❑ Assicurazione sanitaria: C=0,4; ❑ Asilo nido presso la sede dell’impresa per i figli dei dipendenti o contributo mensile di importo superiore a più lotti non dichiari € 100 per l’accesso all’asilo nido: C=0,4; ❑ Miglioramento condizioni di essere in possesso dei requisiti richiesti maternità/paternità obbligatoria: estensione della maternità e della paternità obbligatoria e erogazione di un contributo una tantum per la partecipazione ai predetti lottinascita di ciascun figlio: C=0,2. Verrà attribuito un coefficiente C pari alla somma dei sub coefficienti indicati in relazione a ciascuna delle misure adottate, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura fino a un massimo di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicatiC=1”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e richiede a codesta Spettabile Azienda di confermare seche per l’attribuzione del punteggio si ritenga sufficiente un’autodichiarazione della società che si impegni ad adottare tali misure entro i primi 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro Risposta Si conferma che il punteggio di cui al “CRITERIO EX ART. 47 COMMI 4 e 5 LETT. B) DL 77/2021” delle tabelle del par. 17.1 del Capitolato d’Xxxxx, è assegnato anche nel caso di partecipazione dichiarazione di “mero impegno”. Non è necessario a più Lottital fine, tuttavia, produrre un’autodichiarazione in tal senso, posto che al fine concorrente sarà consentito opzionare a Sistema, nell’ambito della “Scheda offerta tecnica” di soddisfare correttamente il requisitocui al par. 15.1 del Capitolato Tecnico, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - la soluzione offerta. In caso di “impegno”, troverà applicazione, in sede di esecuzione, l’art. 8 comma 3 dell’Accordo Quadro, e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottola previsione delle relative penali (art. 14 comma 18).
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ecotomografi
Domanda. Nel In relazione alle previsioni di cui alle pp. 35 ss. del Capitolato d’XxxxxTecnico [lettere c) e d)] e più in generale al tema dei c.d. “servizi aggiuntivi”, all’artvietati dalla legge (art. 7.3144 d.lgs. n. 50/2016) oltre che dalla disciplina di gara, si chiede di confermare che: a) la nozione di servizi aggiuntivi è quella contenuta nelle rilevanti previsioni del d.m. n. 122/2017, per cui essi coincidono con riferimento i servizi “che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara”; b) il mancato rispetto del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada ricondotto al mancato rispetto degli impegni sulla commissione sanzionato con una penale di euro 30.000; c) la ipotesi di violazione del limite relativo ai servizi aggiuntivi vada sanzionata con la summenzionata penale solo per il caso in cui sia riscontrata una sola violazione, mentre per la ipotesi di più di una violazione, reiterazione della stessa, ecc., troverà applicazione la previsione per cui “Requisiti in In caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime oggettivi, gravi e reiterati inadempimenti posti in essere dal Fornitore, nei confronti degli Esercenti, delle Amministrazioni Contraenti e della Consip stessa, sarà facoltà di partecipazione Consip, ove ne ricorrano i presupposti, risolvere di diritto l’Accordo Quadro anche in mancanza di esecuzione in tutto o in parte delle verifiche ispettive sopra descritte”; d) che la ipotesi di cui al precedente quesito c (ossia la necessità che l’Amministrazione e/o codesta Stazione Appaltante risolvano il contratto tramite clausola risolutiva espressa) ricorra anche quando, all’atto di una unica e singola ispezione, siano state riscontrate non una sola ma più violazioni del limite in discorso; e) che l’esercizio del diritto alla risoluzione del contratto - a fronte di gravi inadempimenti come quello in discorso (violazione del divieto dei servizi aggiuntivi per volte superiore ad una) - costituisce da parte di codesta Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni un atto dovuto, in considerazione della evidenza pubblica e del necessario rispetto del buon andamento della P.A. Con riferimento ai servizi aggiuntivi si rappresenta quanto riportato al paragrafo 5.2 lett. c) del Capitolato tecnico: “Resta inteso che la predetta Commissione sarà omnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e di quelli assunti in sede di offerta. Si rammenta che ai sensi dell’art.144, comma 6, lettera c) del Codice degli appalti: “[…] Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti” (lettera così modificata dall'art. 26-bis, comma 1, lettera b), legge n. 91 del 2022), pertanto, la richiesta agli esercenti di un corrispettivo per eventuali servizi aggiuntivi offerti costituisce violazione della richiamata normativa, nonché del disposto contrattuale”. A ciò si aggiunga quanto riportato sul punto 7.2 e 7.3 nell’allegato 7 al Capitolato d’oneri: “Pertanto per dimostrare la congruità dell’offerta economica presentata da ciascun offerente non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita dei cd. servizi aggiuntivi/varianti (Cfr. par.16 del Capitolato d’oneri). Si precisa infine che i progetti tecnici, eventualmente offerti in gara, sono remunerati dalla commissione applicata agli esercenti (cfr. Criterio PT6) e pertanto non saranno ammessi ricavi derivanti dalla vendita di tali progetti”. Infine si rammenta che: “nessun vincolo deve essere posto all’esercente al fine di ottenere il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti riconoscimento della Commissione ed il rispetto dei termini di partecipazione pagamenti offerti in misura almeno pari gara” (paragrafo 5.2 lett. e) del Capitolato tecnico). In sede di esecuzione contrattuale, nell’ambito delle Verifiche ispettive relative al valore rispetto degli impegni assunti in sede di offerta relativamente alla percentuale di Commissione e ai termini di pagamento verso gli Esercenti (cfr. 8.2.3 Capitolato tecnico) viene richiesta la presentazione di una “dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del lotto più alto per il quale si presenta offertaDecreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente legale rappresentante attesti: […] iii) che abbia richiesto con riferimento a codesto appalto non sono stati venduti servizi aggiuntivi agli esercenti convenzionati a fronte di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa un corrispettivo ulteriore rispetto alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare secommissione applicata, nel caso rispetto di partecipazione a più Lottiquanto previsto all’art. 144, al fine di soddisfare correttamente il requisitocomma 6, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.lettera
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxAl punto “15 – Contenuto della offerta economica” del Disciplinare di gara, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto a cui intende partecipare, dovrà inviare tramite il Sistema, nell’apposita sezione denominata “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione Dichiarazione domicilio ed accesso agli atti”, la dichiarazione di cui all’”allegato dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” con cui: - indica i seguenti dati < omissis >; - autorizza o meno < omissis >. Si evidenzia che: • Tali informazioni non sono relativi all’offerta economica ma alle dichiarazioni; • Il punto “- indica i seguenti dati < omissis >“ è presente anche al punto 7.2 e 7.3 16 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti documento “allegato 1 – domanda di partecipazione partecipazione” (dove peraltro è sempre stato posizionato in misura almeno pari al valore tutte le gare precedenti); • Nel documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” non è presente uno spazio per l’indicazione del lotto più alto e si domanda:
a) È corretto che delle “dichiarazioni” vengano inserite nell’offerta economica?
b) Se sì: il punto 16 del documento “allegato 1 – domanda di partecipazione” deve essere eliminato, dovendo dichiarare tali dati in un altro documento / altra sezione del portale?
c) Ed inoltre… occorre inserire un documento “allegato 16 – dichiarazione domicilio ed accesso agli atti” per il quale ogni lotto cui si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singolaper un massimo di nr. 3 documenti) con l’indicazione del numero del lotto oppure è sufficiente un unico documento cha valga per tutti e tre i lotti? Si rammenta che nella presente procedura trova applicazione l’art. 133 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, impresa mandatariapertanto le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui ai paragrafi 14.1, impresa mandante14.2 e 14.3 del Disciplinare, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti verrà effettuata, per la partecipazione ai predetti lotticiascun lotto, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il solo sul concorrente risultato primo nelle graduatorie relative in graduatoria. Per tale ragione è richiesto a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/tutti i lotto/i concorrenti di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare seprodurre, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - cui si intende partecipare, l’allegato “dichiarazione di domicilio e che quindi uno stesso servizio analogo accesso agli atti” fornendo tutte le informazioni ivi previste (cfr. par. 15 del Disciplinare di gara). Si confermano altresì le informazioni richieste nell’Allegato 1 – domanda di partecipazione per cui il punto 16 non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottodovrà essere eliminato.
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Samples: Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli, Gara Per l'Appalto Di Fornitura Di Veicoli
Domanda. Nel In caso di partecipazione in RTI, nell’art. 5, a pag. 15 di 104 del Capitolato d’Xxxxx, all’artè prescritto che “L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione [...]”. 7.3. con riferimento ai Proseguendo nella lettura, è altresì previsto che “Requisiti Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime , di partecipazione presentarsi, a pena di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriesclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto rispetto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione ai predetti dalla documentazione di gara.” Si chiede pertanto conferma che con la locuzione “medesima composizione” si intenda la medesima composizione soggettiva, e non già medesima composizione soggettiva di oggetto e percentuale. In altre parole si chiede conferma del fatto che il RTI debba essere composto dagli stessi soggetti in tutti i lotti a cui si intenda partecipare ma che non si debba presentare per tutti i lotti con la medesima composizione percentuale, andando poi, in caso di vincita di più lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, a costituire un RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti differente per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati lotto, formato dagli stessi soggetti ma con percentuali di ripartizione dell’oggetto e ruoli diversi per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un ogni lotto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. Nel Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato d’Xxxxxtecnico §3.1.1, all’artpag. 7.37 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 Nell’ambito del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura disciplinare di gara (impresa singola§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, RTI con riguardo a contratti finanziati in tutto o Consorzioin parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), verrà ammesso ivi incluso l’impegno a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ragione ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso rispetto dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicatisuddetti requisiti”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e chiede, pertanto, di confermare seche:
1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, nel caso in analogia con quando previsto dal contratto di partecipazione Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a più Lotticontratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al fine principio di soddisfare correttamente il requisitonon arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - suddetti requisiti”
2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e che quindi uno stesso servizio analogo ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di arrecare un lotto.danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno
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Samples: Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi, Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di partecipazione validità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriè legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, con ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. Pertanto, si chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il soggetto partecipa principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. Si riporta di seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (impresa singolaossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, impresa mandatariain riferimento allo specifico ambito tecnologico, impresa mandante, ecc.)non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Nel Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le certificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a causa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, il concorrente Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, fornendo adeguata documentazione a supporto. Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in tale fase, un numero di certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, egli dovrà presentare una nuova certificazione, di un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel senso che abbia richiesto il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di partecipare a più lotti acclarata non dichiari rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.EoS.
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Domanda. Nel Documento: ALL3 - Offerta tecnica, cap. 6 “Competenze tecnologiche”, Xxxxxxx A e Tabella B; Capitolato d’Xxxxxd’oneri par. 17.2, all’artpar. 7.325 pag. 93 Domanda: con riferimento ai “Requisiti subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 si chiede di confermare che i punteggi ottenuti in caso Accordo Quadro e quelli ottenuti in Appalto specifico siano attribuiti solo in funzione dei certificati ritenuti validi, indipendentemente dalla rappresentazione richiesta nelle tabelle A e B dell’Offerta Tecnica. Appare infatti incomprensibile la necessità di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 compilare due tabelle separate per AQ e 7.3 del Capitolato d’oneriAS, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto quanto per il quale si presenta offertapunteggio di AQ, ciò tenendo conto dovrebbero essere esaminati tutti i brand (inclusi i superflui) ritenuti validi e utili per il conseguimento del massimo punteggio ottenibile. La compilazione di due tabelle separate appare come una suddivisione artificiosa, in quanto effettuata a priori dal concorrente, che non potendo conoscere l’esito della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singolaverifica sui certificati proposti, impresa mandatariapotrebbe incorrere nel mancato conseguimento del punteggio a causa di una ripartizione preventiva dei brand fra le due tabelle. Nell’esempio che segue, impresa mandante, ecc.). Nel nel caso in cui i certificati n. 13 e 14 fossero ritenuti non validi, non verrebbe assegnato il concorrente punteggio massimo in AQ per il subcriterio 4.2, nonostante la disponibilità dei certificati n. 15 e 16 (“Ulteriore brand 2”) presenti nella Tabella B, che, se fossero stati inseriti nella Tabella A, avrebbero permesso il conseguimento del punteggio massimo. Tabella B – Ulteriori certificati che abbia richiesto potrebbero concorrere all’attribuzione di partecipare a più lotti non dichiari punteggi tecnici in fase di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. Appalto Specifico In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a risposta negativa, e quindi di conferma dell’obbligo di compilare le specifiche tabelle A e B, si chiede conferma che sia lecito elencare nella tabella B uno o più Lottibrand già presenti nella Tabella A in modo che tali brand, al fine se effettivamente risultanti superflui per il conseguimento del punteggio di soddisfare correttamente cui ai subcriteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, risultino validi per il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoconseguimento del punteggio 𝑃𝑇𝑖4.𝑏𝑝𝑙𝑢𝑠 in Appalto Specifico.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento al documento ALLEGATO10 B - OFFERTA TECNICA LOTTI DI SUPPORTO 5 E 6 si riporta a pagine 2 quanto segue: L’Offerta tecnica è costituita da una RELAZIONE TECNICA che dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico; - l’allegato “Schede Esperienze Pregresse Lotti Supporto - l'allegato “Schede Business case Lotti Supporto si riporta inoltre che La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” (comprese le schede esperienze pregresse e le schede Business Case) di seguito riportato e dovrà essere contenuta entro le 40 pagine. si riporta infine che "le schede esperienze pregresse Lotti Supporto e le schede Business Case Lotti Supporto, conformi alle condizioni minime previsioni di partecipazione di cui cui, rispettivamente, all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al punto 7.2 Capitolato d’Oneri, possono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione, in una sezione dedicata e 7.3 del Capitolato d’oneriidentificabile. In tali casi, il concorrente numero massimo di pagine previsto nell’Allegato 10 E, quello previsto nell’Allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento si intenderanno cumulati" Si chiede di confermare che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti il numero di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per 40 pagine riguardi la sola relazione tecnica e che quindi il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto numero di pagine degli allegati 10 E e 10 F debba essere sommato alle 40 della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)relazione tecnica. Nel Quindi nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto presenti gli allegati 10 E e 10 F in documento separato: - la relazione tecnica avrà un numero di partecipare pagine pari a più lotti non dichiari 40 (escluso copertina, indice, descrizione offerente e documentazione coperta di riservatezza) - l'allegato 10 E avrà un numero di pagine massimo pari a 5 per ciascuna scheda (totale 10) - l'allegato 10 F dovrà contenere il business case per un massimo di 5 pagine. Il tutto per un totale massimo di 55 pagine Non si conferma. La Relazione Tecnica dovrà rispettare lo “Schema di risposta” e dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6contenuta entro le 40 pagine comprensiva delle schede esperienze pregresse e delle schede Business Case. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoveda comunque l’Errata Corrige.
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Domanda. Nel Chiarimento Assicurazione Capitolato d’Xxxxx, all’artparagrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. 7.3E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui Come prescritto al punto 7.2 e 7.3 par. 21.1.4 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti Concorrente risultato aggiudicatario dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto produrre ai fini della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dallastipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e graduatoriacopertura/e delassicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di voler precisare e chiarire meglio esclusione, i contenuti dell’estratto seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lottiofferta, al fine netto di soddisfare correttamente il requisitoIva e/o di altre imposte e contributi di legge, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati singola offerta, e non anche degli oneri per ciascun lotto - la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito il par. 3 del Capitolato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di capacità tecnica OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e professionale contributi di legge, nonché degli oneri per più la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in sede di un lottoOrdinativo di Fornitura”»).
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi
Domanda. Nel Riferimento Art. 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”. • Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato: Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito, possono essere considerati “servizi analoghi”, contratti, anche iniziati in data antecedente al periodo indicato (dal 30/03/2012), di durata comunque superiore ad un anno, sia già conclusi o ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, che comprendano tra gli altri anche il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, il cui perimetro di gestione (numero di punti luce gestiti) sia almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto; • Alla lett. b) dell’articolo citato è riportato: Tenuto conto altresì di quanto riportato nell’esempio (Xxxxxxx n. 8), si chiede di confermare che:
a) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Piccoli” (nn. da 1 a 21) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. I;
b) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Grandi” (nn. da 22 a 30) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. VII; In riferimento al primo punto del quesito, si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 7.3 lett. a) del Capitolato d’Xxxxx, all’artassumono rilevanza anche i contratti la cui esecuzione sia stata avviata antecedentemente al periodo di riferimento, purché gli stessi risultino in tale periodo eseguiti per almeno un anno. 7.3Tali contratti, conclusi o ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, devono avere ad oggetto, tra gli altri, il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, ed il numero di punti luce gestiti deve essere almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto. con riferimento ai In caso di partecipazione a più lotti si veda quanto indicato al sottoparagrafo “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti”. In difetto sarà escluso dalla/riferimento al secondo punto del quesito, si conferma quanto indicato alle lettere a) e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottob).
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. Nel Con riferimento alla documentazione di offerta tecnica dei Lotti 5 e 6, all’interno dell’Allegato 10 B – Schema offerta tecnica Lotti Supporto è riportata la seguente dicitura: “le schede esperienze pregresse – Lotti supporto e le schede Business Case – Lotti supporto, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente all’Allegato 10 E e all’Allegato 10 F al Capitolato d’Xxxxxd’oneri, all’artpossono essere contenute in appositi documenti distinti, in un unico documento congiunto oppure all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in una sezione dedicata e identificabile. 7.3. con riferimento ai “Requisiti In tali casi, il numero massimo di pagine previsto nell’allegato 10 E, e quello previsto nell’allegato 10 F e, se del caso, quello previsto nel presente documento, si intenderanno cumulati.” Al riguardo – in caso di partecipazione a più lottipredisposizione di tre documenti distinti per ciascun Lotto di supporto (primo documento: Relazione tecnica; secondo documento: Allegato Schede Esperienze pregresse; terzo documento: Allegato Scheda Business Case) – si chiede conferma che • Il documento di “Relazione tecnica” è scrittodovrà essere contenuto entro 40 pagine, al netto di: - Copertina - Indice - Premessa - Sezione relativa alla “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 presentazione e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa descrizione dell’offerente” - Sezione relativa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati“documentazione coperta da riservatezza”. Si chiede di voler precisare - Schede Esperienze Pregresse e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare seBusiness Case, nel caso di partecipazione a più Lottiprodotte in documenti distinti; • l’allegato “Scheda Esperienze pregresse” dovrà essere contenuto entro 10 pagine, al fine netto di soddisfare correttamente il requisitocopertina e indice dell’allegato; • l’allegato “Scheda Business Case”, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto dovrà essere contenuto entro 5 pagine, al netto di una copertina dell’allegato. • Il numero cumulato di pagine di offerta tecnica soggetto a valutazione sarà pertanto dato da: - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto 40 pagine relative al capitolo “3. Criteri di valutazione tecnica” del documento di Relazione tecnica - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto10 pagine relative alle schede Esperienze pregresse presentate in apposito documento; - 5 pagine relative alla scheda business case presentato in apposito documento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui In relazione al punto 7.2 2.1 dello Schema di relazione tecnica [“2.1) Soluzioni organizzative atte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, nell'ambito del territorio del lotto (Subcriterio 8.1). Il concorrente dovrà rappresentare delle soluzioni organizzative volte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, in termini di esercizi convenzionati nell'ambito del territorio del lotto, oltre la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo … A puro titolo esemplificativo di seguito si rappresentano alcune possibili soluzioni: i) impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi ubicati oltre 1 km dalla sede di utilizzo/n° utilizzatori distribuito nei comuni che saranno indicati dall'Amministrazione; ii) impegno a convenzionare un determinato numero esercizi che erogano il servizio a domicilio (cd. E-merchant)”], atteso l’elevato punteggio (3 punti) riconosciuto per il soddisfacimento di tale criterio, onde assicurare equa partecipazione alla totalità dei concorrenti senza preferire quelli che ante gara già vantino una maggior capillarità della rispettiva rete, nonché al fine di comprendere i limiti alla valutazione da svolgere da parte della Commissione, si chiede: di confermare che l’impegno previsto a titolo d’esempio in termini solamente quantitativi dal riportato punto 2.1 cpv. lett. i) (“impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi …”): a) non rappresenta un impegno necessario, potendo il punteggio di 3 punti essere attribuito anche a prescindere da esso e 7.3 dalla sua indicazione; b) essendo l’enfasi del Capitolato d’onericriterio posta sulle “soluzioni organizzative” e non sul “rapporto n° esercizi ubicati”, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione numero eventualmente indicato non sarà né potrà essere comparativamente ed in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertaalcun modo rilevante; c) in ogni caso, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa anche laddove indicato un “rapporto n° esercizi ubicati” non rileverà in termini quantitativi (impresa singolaovvero, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso preferendo in cui automatico nel confronto il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzioassunto l’impegno ad un maggior rapporto n° esercizi), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn riferimento all’allegato 9A (ma la considerazione è valida anche per l’allegato 9B e 9C), all’art. 7.3. con riferimento ai nel foglio “Requisiti in caso di partecipazione a più lottiConfigurazioni disponibili” è scrittoriportato “Solo per i prodotti principali offerti, segnalare le configurazioni eventualmente NON disponibili". Supponendo per semplificazione ed a puro titolo di esempio che si intenda offrire una sola configurazione, ad esempio il PC portatile da 15", sembrerebbe quindi possibile poter non offrire tutte le 72 configurazioni previste (ad esempio non offrire le configurazioni con Windows 11 Pro Education). Questa possibilità di “segnalare le configurazioni eventualmente NON disponibili" è però in palese contraddizione con quanto riportato nel successivo foglio “PC 15” prezzi”, dove si richiede obbligatoriamente di riportare tutti i prezzi delle opzioni che generano le 72 configurazioni possibili. Analogamente nel Capitolato Tecnico Generale, paragrafo 1.1 Definizioni, pag. 4, nella definizione di “Configurazioni” è riportato: “Con riferimento alle condizioni minime Costituisce in ogni caso requisito minimo dello specifico Prodotto Principale offerto la necessità che ciascuna delle Opzioni di partecipazione Prodotto Standard risulti disponibile in almeno una Configurazione”. Non si comprende il significato di cui questa frase, in relazione a quanto sopra indicato e si prega di dare ulteriori chiarimenti al punto 7.2 e 7.3 riguardo. Inoltre nel capitolato d’oneri al paragrafo 15 Contenuto dell’offerta economica è riportato: “Si precisa che: • la mancata indicazione nell’ambito del Catalogo Prodotti di uno o più prezzi richiesti per uno degli elementi “a quotazione obbligatoria” (cfr. Tabella 1 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.Tecnico Generale); …… comporteranno l’invalidazione dell’intero Foglio relativo allo specifico Prodotto Principale cui tali situazioni afferiscono. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisitoQualora tale Prodotto Principale sia l’unico offerto, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti sarà escluso”. Questa indicazione di fatto esclude la possibilità di indicare nel foglio “Configurazioni disponibili” per ogni singolo una delle 72 configurazioni possibili la risposta “NO”, in quanto tutto il foglio relativo allo specifico Prodotto Principale verrebbe invalidato. Ritornando all’esempio sopra riportato si chiede quindi di voler spiegare perché nella casella “G8” del foglio “Configurazioni disponibili” esiste la possibilità di indicare “NO” per il Prodotto Principale in configurazione base, ma con sistema operativo “Windows 11 Pro Education”, quando nel Capitolato Tecnico Speciale a pag. 18 è riportato: “Sistema operativo: Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati 1: per ciascun lotto - Prodotto Principale dovranno essere offerte, in via obbligatoria, le seguenti licenze d’uso a tempo indeterminato del sistema operativo: …….. • Microsoft Windows 11 Pro Education”. Vi chiediamo di voler dare ulteriori indicazioni per la compilazione dei fogli di cui sopra, possibilmente con esempi pratici, e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottovoler chiarire i dubbi sopra riportati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime al Capitolato d’Oneri, par. 22, laddove è previsto che eventuali variazioni – per esclusioni (es: mancato superamento dell’eventuale verifica di partecipazione anomalia; esito negativo della verifica documentale e funzionale; esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali) o mancate conferme dell’offerta – che dovessero intervenire dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe) per ciascuna offerta, non avranno effetto sul numero degli aggiudicatari di ciascuno dei lotti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo Quadro, che resterà pertanto immutato, potendo, al più, determinarsi uno scorrimento della relativa graduatoria, con la conseguenza, in quest’ultimo caso, di far acquisire lo status di aggiudicatario ad un concorrente che ne era originariamente sprovvisto. In particolare: • qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario in pectore non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari come risultante dall’applicazione della tabella di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’onerisopra, lo scorrimento della graduatoria, senza procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara. Subentrerà, pertanto, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti segue nella graduatoria formulata dalla Commissione al momento dell’assegnazione dei punteggi totali; • qualora l’eventuale non conferma offerta o esclusione riguardi, invece, offerenti non aggiudicatari, resterà invariata, oltre al numero degli aggiudicatari come determinato dalla tabella di partecipazione cui sopra, anche l’individuazione nominativa degli stessi. Non opererà, cioè, alcun scorrimento, trattandosi per l’appunto di concorrenti in misura almeno pari posizione non utile per l’aggiudicazione. Anche, in tal caso, non si procederà “revisione” dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara, Si evidenzia al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel riguardo che nel caso in cui - invece - queste o circostanze analoghe si verificassero nella fase che precede l’attribuzione dei punteggi totali determinando l’esclusione di un concorrente, è prevista la modifica di detti punteggi e non solo lo scorrimento della graduatoria (pag. 78 del Capitolato d’oneri). Atteso che (i) la metodologia di calcolo dei punteggi introduce un’interdipendenza tra le diverse offerte in quanto i punteggi vengono riparametrati (es. all’offerta con il concorrente Punteggio tecnico più alto in graduatoria vengono assegnati 70 pti e alle altre offerte punteggi tecnici proporzionalmente più bassi); (ii) che abbia richiesto la revisione dei punteggi tecnici ed economici a seguito della modifica della la graduatoria in occasione dell’esclusione di partecipare un aggiudicatario, può determinare gap diversi sui punteggi conseguiti dagli altri aggiudicatari rimanenti; (iii) che il punteggio Tecnico di Accordo Quadro viene ereditato in fase di Appalto Specifico (a più lotti non dichiari di essere in possesso meno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorziopunteggi relativi alle competenze tecnologiche che vengono ricalcolati), verrà ammesso a partecipare unicamente al/il diverso gap tra i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2punteggi degli aggiudicatari può avere effetto determinante nell’aggiudicazione dell’Appalto Specifico, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, che effettivamente non debba procedersi alla preventiva “revisione” dei punteggi tecnici ed economici attribuiti alle offerte rimaste in gara anche nel caso di partecipazione a più Lottiesclusione, al fine di soddisfare correttamente il requisitointervenuta dopo l’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice dei punteggi totali (Pt+Pe), l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoconcorrente che rivesta la posizione di aggiudicatario in pectore.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxSi chiede conferma che, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 aggiudicazione del Capitolato d’onerilotto 1, il concorrente valore massimo spettante all’aggiudicatario (70%) si riferisce al lotto nel suo complesso e non invece alle singole Amministrazioni che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere rientrano nello stesso lotto, sicché una Amministrazione che, per propria scelta e/o per incompatibilità sopraggiunta dell’aggiudicatario e/o per altre cause, non dovesse erodere tutto il suo plafond non impedirebbe ad altra Amministrazione di poter impegnare e/o consumare oltre il 70% del valore dei propri servizi previsti. Al fine di mero chiarimento del quesito si declina di seguito un esempio: • L’Amministrazione A ha stanziato un budget di € 3 milioni di servizi per il lotto 1 • l’Amministrazione B ha stanziato un budget di € 5 milioni di servizi per il lotto 1 • Le altre Amministrazioni hanno stanziato il valore rimanente del budget previsto per i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore servizi del Lotto 1 • Il RTI C è risultato primo aggiudicatario del lotto più alto per 1 ed ha diritto a consumare fino a € 5,6 milioni • L’Amministrazione A decide di impegnare e consumare € 600.000 • L’Amministrazione B impegna e consuma € 5 milioni • Le Altre Amministrazioni impegnano e consumano il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto 70% di partecipare quanto previsto a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”budget. Si chiede conferma che l’Amministrazione B possa impegnare e consumare l’intero valore a budget dei servizi senza che ciò pregiudichi il limite del 70% previsto nella lex specialis di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto gara per il lotto 1. Come precisato nel par. 25 del Capitolato d’Oneri, la quota massima di Capitolato d’Xxxxx erosione (variabile a seconda del numero di offerte valide) è una percentuale che potrà essere assegnata anche ad un operatore non risultato primo in graduatoria, in considerazione del meccanismo delle incompatibilità: è, infatti, previsto che “La quota massima sopra riportato e di confermare seindicata, quindi, non è assegnata ex ante ad alcuno dei Fornitori risultati aggiudicatari del singolo lotto dell’Accordo Quadro, ma rappresenta una soglia massima che, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, non potrà essere superata complessivamente da nessun Fornitore, per ciascun lotto”. Per tale ragione, nell’esempio riportato, non sussiste alcun diritto del RTI C, primo aggiudicatario del lotto 1, “a consumare fino a € 5,6 milioni”. Il posizionamento in graduatoria, pertanto, rileva solo ai fini della scelta prioritaria da parte delle Amministrazioni; in caso di partecipazione a più Lottiincompatibilità dell’operatore, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottole Amministrazioni dovranno scorrere la graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui In merito al punto 7.2 9.1.4.1del Capitolato Tecnico (pag. 21) laddove è scritto che “l’Amministrazione resterà l’unica proprietaria di tale database al termine del contratto di concessione” si intende che il consenso alla privacy per gli acquisti effettuati tramite il sito WEB ufficiale on line debba essere rilasciato soltanto a favore dell’Amministrazione? E’ possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario? Sarà quindi l’Amministrazione a gestire i dati secondo la normativa sulla privacy ? Chi sarà il Titolare del trattamento dei dati da indicare nell’informativa? Andrà richiesto il consenso soltanto per gli acquisti tramite il sito WEB di vendita oppure anche per gli acquisti on site o per gli acquisti off site su canali diversi dal sito WEB di vendita? Si rappresenta che il consenso è dato nei confronti del Titolare del trattamento e 7.3 pertanto non è possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Capitolato d’oneriConcessionario. Si ribadisce che il Titolare del trattamento (MiBACT) ha nominato Responsabile del trattamento le Gallerie che a loro volta nomineranno, al momento della stipula, il concorrente Concessionario sub-responsabile del trattamento (si vedano a tal proposito gli art. 33 e 34 dell’Appendice 2 – Schema di Contratto di Concessione); tali informazioni dovranno essere riportate nell’informativa resa dal Concessionario agli interessati. Xxxxx restando che intenda partecipare il Ministero è titolare dei dati personali, il concessionario sub-responsabile del trattamento è tenuto a più lotti dovrà possedere trattare i requisiti dati per conto del titolare nel rispetto di partecipazione tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertamateria di privacy. Si specifica infine che, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa oltre ai dati richiesti tramite i canali off site (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorziosito web e contact center), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – potrà essere richiesto dall’Amministrazione al Concessionario di richiedere dati comuni necessari alla profilazione degli utenti anche presso la biglietteria fisica, così come riportato nel Capitolato Tecnico, par. 9.1.1 lettera f); in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti tal caso il consenso al trattamento dei dati dovrà essere richiesto anche in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per occasione degli acquisti presso la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottobiglietteria fisica.
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Samples: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn riferimento alla dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta indicata al punto 14.3.1 del Capitolato, si richiede quanto segue: - è necessario inserire la dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente" oppure se è possibile andare a "dichiarare" senza apporre la suddetta frase? - per indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 7.380, comma 3, è possibile richiamare la visura camerale? - essendo di proprietà di una società con sede in un Paese differente dall'Italia, ma all'interno della Comunità Europea, è necessario che il DG dichiari per il direttore della controllante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. con riferimento 80, commi 1 e 2, oppure è necessario fare una dichiarazione a parte? - suddetta dichiarazione è richiesta anche a pag.47 del Capitolato, è necessario allegarla col DGUE? - il punto 9 a pag.48 del Capitolato è riferito solo ai “Requisiti non residente e privi di stabile organizzazione in Italia? In merito alla richiesta si chiarisce quanto segue:
1) ferma la doverosità di produrre la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta nel rispetto di tutte le modalità previste dal Capitolato d’Oneri, si evidenzia che non è richiesto l’inserimento della dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente";
2) si conferma. Così come previsto al paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, il concorrente è tenuto a dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3) nell’evidenziare che, ai sensi del paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di partecipazione società con numero di soci pari o inferiore a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti, il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni di cui al punto 7.2 DGUE e 7.3 alla dichiarazione integrativa – da allegare necessariamente al DGUE medesimo - relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)Codice e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.);
4) il punto 9 è riferito a tutti i concorrenti quale che sia lo stato di residenza e la presenza o meno di stabile organizzazione in cui il concorrente che abbia richiesto Italia. Il medesimo punto 9 attribuisce ai concorrenti aventi sede in altri Stati membri la possibilità di partecipare a più lotti non dichiari indicare un indirizzo di essere posta elettronica in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto luogo della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoposta certificata.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi
Domanda. Nel Il Capitolato d’XxxxxD’oneri prevede al paragrafo “Documenti per la Stipula”, all’artpagg. 7.386 e seguenti, quanto segue. con riferimento “Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare: 1) (…); 2) una garanzia definitiva, ai “Requisiti sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro, per una quota proporzionale al numero di aggiudicatari, così come di seguito indicato: • 50% in caso di partecipazione 2 aggiudicatari • 33,33% in caso di 3 aggiudicatari • 25% in caso di 4 aggiudicatari, in favore delle Amministrazioni Beneficiarie”. (…) Qualora, in corso di esecuzione, a più lotti” è scrittoseguito degli Ordinativi di Fornitura ricevuti, venga raggiunta da parte di ciascun singolo Fornitore aggiudicatario: “Con riferimento alle condizioni minime • la quota del 47% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di partecipazione 2 aggiudicatari • la quota del 30% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di cui al punto 7.2 e 7.3 3 aggiudicatari • la quota del Capitolato d’oneri22% dell’importo massimo stabilito in Accordo Quadro in caso di 4 aggiudicatari, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti tale Fornitore sarà richiesto di partecipazione estendere la garanzia in misura almeno pari al favore delle Amministrazioni per l’importo residuo, necessario a coprire l’intero valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecccontratto al netto delle quote dell’Accordo quadro già eseguite.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. ” Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto confermare che l’estensione della garanzia venga richiesta a ciascun aggiudicatario in modo proporzionale al numero degli stessi, in coerenza a quanto disposto per la garanzia definitiva iniziale, ogni qual volta uno degli aggiudicatari raggiunga una o più volte la quota di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e ordinato indicata (47%, 30%, 22%). Infatti, diversamente, l’obbligo di confermare seestensione della garanzia iniziale all’importo massimo del Accordo Quadro, nel caso determinerebbe in capo all’aggiudicatario che raggiunge per primo la suddetta quota un’esposizione economico-finanziaria manifestamente sproporzionata ed illogica, tale da determinare un’eccessiva restrizione del numero di operatori in grado di partecipare alla gara in corso, con evidente impatto negativo in termini di garanzia di massima partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottonell’interesse delle amministrazioni.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione
Domanda. Nel DOCUMENTO: Capitolato d’XxxxxD’oneri, all’artCap. 7.324, § Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, pag. 62. DOMANDA: con riferimento ai “Requisiti a quanto riportato nel capitolato d’oneri ed in caso particolare: funzionalità aggiuntive richieste possono essere solo quelle per le quali sono associati i requisiti migliorativi AS 1.1…….AS 1.8. Come previsto dal Capitolato Tecnico parte Speciale, in fase di partecipazione AS l’Amministrazione potrà richiedere funzionalità aggiuntive per i beni offerti in prima fase, che sono tutte e sole quelle già dichiarate ed elencate nel Capitolato Tecnico Parte Speciale (a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui tal proposito si vedano tabelle 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31 del suddetto Capitolato). Come riportato inoltre al punto 7.2 e 7.3 par. 24 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione determinerà autonomamente le basi d’asta delle funzionalità e dei servizi aggiuntivi, con il concorrente vincolo che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere il valore complessivo delle suddette basi d’asta non potrà essere superiore al 40% della base d’asta complessiva dell’Appalto Specifico. E’ compito dell’Amministrazione indicare i requisiti migliorativi di partecipazione seconda fase premianti fra quelli previsti dal Capitolato Tecnico parte Speciale, sulla base delle regole stabilite alla sezione criterio di aggiudicazione dell’appalto specifico di cui al par. 24 del Capitolato d’oneri: “l’Amministrazione stabilisce autonomamente il valore di PTAS tra il valore minimo (4) e il valore massimo (50) in misura almeno pari al valore base ai requisiti migliorativi previsti nell’Appalto Specifico selezionati, sulla base dei beni e servizi richiesti, in accordo a quanto previsto nella successiva tabella “Punteggi di AS”;”. Per quanto riguarda la funzionalità aggiuntiva citata nell’esempio (funzionalità del lotto più alto prodotto SIEM di Disponibilità della soluzione su cloud privato) si ribadisce che comunque si tratta di una funzionalità aggiuntiva per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’Amministrazione determinerà la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in relativa base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente d’asta nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - vincoli sopracitati e che, seppure non risulti associabile a tale funzionalità un criterio migliorativo specifico, rimane valido che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito il meta-prodotto SIEM nel suo complesso sarà premiato ricorrendo ai requisiti migliorativi di capacità tecnica e professionale per più AS di un lottocui alla tabella 5.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Domanda. Nel All’art. 15, a pag. 42 di 104 del Capitolato d’Xxxxxd’Oneri è prescritto che “[...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a ciascuna classe di flusso di cui alla tabella n. 15 [...]”. Si chiede conferma del fatto che si possa inserire una scheda tecnica per ogni corpo illuminante previsto per ciascuna classe di flusso. Infatti, all’artanche in base a quanto indicato al cap. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso 4.2.3 dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di partecipazione apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica di cui al punto 7.2 e 7.3 D.M. 27/09/2017 (CAM apparecchi), a seconda della destinazione d’uso si possono avere diverse tipologie di apparecchio illuminante (stradali, artistici, di arredo, ecc.), anche per la stessa classe di flusso. Se fosse possibile presentare più prodotti per classe di flusso, quale efficienza sarà considerata valida per il calcolo dell’efficienza globale del Capitolato d’oneri, corpo illuminante di cui al criterio 8 di aggiudicazione? Si conferma che “[...] il concorrente che intenda partecipare deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a più lotti dovrà possedere i requisiti ciascuna classe di partecipazione in misura almeno pari al valore flusso di cui alla tabella n. 15 [...]” relativa ad una tipologia di apparecchio illuminante tra quelle oggetto del lotto più alto per il quale si presenta offertaservizio (stradali, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singolaartistici, impresa mandataria, impresa mandantedi arredo, ecc.). Nel caso Tale scheda dovrà risultare rappresentativa di tutte le tipologie di apparecchi appartenenti alla medesima classe di flusso luminoso con riferimento alle caratteristiche minime di cui al par. 6.1.1. e alle grandezze migliorative offerte in cui il concorrente relazione ai criteri tecnici 8, 9 e 10. Infine si sottolinea che abbia richiesto i valori di partecipare a più lotti non dichiari Efficienza luminosa, Parametro di essere funzionamento e Tasso di guasto che saranno oggetto di valutazione e relativa attribuzione di punteggio tecnico, nonché di impegno in possesso dei requisiti richiesti fase di esecuzione contrattuale, sono quelli offerti all’interno del Sistema nella sezione “Scheda – Componente tecnica” e le Schede tecniche di prodotto (una per classe di flusso luminoso), inserite nell’apposita sezione del Sistema “Schede tecniche prodotti”, saranno utilizzate per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei suddetti valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoofferti.
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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIl disciplinare di gara cita al punto 1.6: “In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 7.348, comma 5 del D.lgs. con riferimento ai “Requisiti n. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati aggregati in caso rete o consorziati o da soggetto diverso, purchè munito della delega di tutti i detti operatori.”Tutte le imprese del nostro costituendo raggruppamento temporaneo, formato dalle imprese A, B e C, hanno effettuato il sopralluogo nelle date indicate dal xxxxxxxxxxxx.Xx si è accorti che l’impresa C del raggruppamento non ha i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, e quindi essa sarà sostituita dalla impresa D, che ha tutti i requisiti richiesti, ma non ha effettuato il sopralluogo nelle date indicate dal disciplinare di gara. Dato che il costituendo raggruppamento di imprese ha comunque assolto all’obbligo di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto sopralluogo (per il quale è stata rilasciata apposita attestazione, che sarà allegata alla documentazione di gara), si presenta offertachiede tale raggruppamento, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa formato dalle imprese A, B e D (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui A e B hanno effettuato il concorrente che abbia richiesto di sopralluogo e D non ha effettuato il sopralluogo) possa comunque partecipare alla gara in xxxxxxx.Xx caso contrario, si chiede a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotticodesto Ente, tenendo conto della forma con la quale una data aggiuntiva entro cui poter effettuare il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lottisopralluogo, al fine di soddisfare correttamente il requisitopoter permettere, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito alla data di capacità tecnica e professionale per consegna dell’offerta, la più ampia partecipazione alla gara di un lottoraggruppamento in possesso di tutti i requisiti richiesti.
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Samples: Gara Di Appalto
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione 1) In merito a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 quanto riportato a pagina 7 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione D'Oneri relativamente alla distinzione degli immobili in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa "piccoli" (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc<5000 mq.) e "grandi" (>5.000 mq.). Nel caso in cui , si richiede se la definizione "superficie lorda degli immobili" si riferisca solamente a superfici attive (quindi conteggiando solo le superfici di aree nelle quali si esegue il concorrente che abbia richiesto servizio di partecipare pulizia) o se comprenda anche superfici dell'immobile non soggette al servizio.
2) In merito a più lotti non dichiari quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al"immobili/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si compendi immobiliari" si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso ad esempio, un’amministrazione composta da 4 immobili distaccati, situati in indirizzi differenti, i 4 immobili costituiscano un singolo compendio immobiliare la cui superficie sarà quindi la somma delle aree presenti nei 4 immobili.
3) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di partecipazione "immobili/compendi immobiliari" ed alla successiva applicazione della convenzione, si chiede se un’amministrazione debba cambiare fornitura qualora, ad esempio, venga convenzionato un immobile minore di 5.000 mq. presso il quale, durante il periodo di esecuzione del servizio in convenzione, venga realizzato un ampliamento che comporti il superamento dei 5.000 mq.
4) In riferimento a più Lotti, al fine quanto previsto all'art. 9 del Capitolato d'Oneri leggiamo che comporta il divieto di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più subappalto l’indicazione di un lottosubappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara; a tal proposito si chiede conferma dell'interpretazione per cui, con tale dicitura, si intenda che è acconsentito il subappalto a un operatore economico che ha partecipato in proprio alla gara ma per altri lotti diversi da quello per cui viene indicato come subappaltatore.
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Domanda. Disciplinare 9.4.2 Verifica tecnica Nel Capitolato d’Xxxxxpresente paragrafo, all’artcapoverso 3, viene indicato che “Nella convocazione si richiederà al concorrente di mettere a disposizione il/i veicolo/i per l’esecuzione della verifica tecnica di comprova del possesso dei requisiti entro 40 (quaranta) giorni solari dalla data di convocazione e di precisare il luogo di svolgimento del collaudo.” Poiché da come si evince dal paragrafo 9.4.2.1 Modalità di esecuzione della verifica tecnica, stante la tabella di controllo riportata alla pagina 251 del Disciplinare (che normalmente viene utilizzata nella fase di collaudo di accettazione della fornitura già effettuata), le tipologie di prove riguarderanno il controllo di un veicolo che di fatto è costruito ed equipaggiato in una configurazione i cui accessori sono specifici per le esigenze del Vostro capitolato (ad esempio Sistema ESC, Rabbocco automatico olio motore, porte Sliding, 2 e 3 porte, ecc), e pertanto il fornitore dovrà produrre uno o più veicoli (in relazione al numero di lotti in cui risulterà primo in graduatoria) configurati come da offerta, in assenza di un contratto di fornitura. 7.3Inoltre, le tempistiche di eventuale produzione di questi veicoli campione e di conseguenza l’esecuzione delle prove, non potranno essere inferiori rispetto a quelle indicate in offerta alla voce “tempi di consegna” (tempi dovuti a consegna dei materiali da parte dei sub-fornitori ed alla programmazione della produzione). con riferimento ai “Requisiti Infine, non conoscendo il destinatario finale del veicolo utilizzato per le prove di cui sopra, si precisa che tali veicoli rimarranno in caso carico al fornitore in quanto diversi a livello di partecipazione personalizzazione (colori sedili, colorazione esterna, colore pavimento, cabina conducente ecc). Pertanto, per le verifiche di cui sopra e come di consueto accettato in altre gare di appalto analoghe, si richiede l’accettazione di un veicolo, le cui personalizzazioni ed optionals siano diverse da quelle offerte, ma identiche per quanto riguarda le seguenti caratteristiche tecniche: configurazione (architettura, numero porte di servizio); autotelaio (motore, trasmissione, sterzo, sospensioni); comparto passeggeri, ad eccezione dell’impianto delle relative opzioni di prodotto(kit trasporto disabili) e degli allestimenti degli interni (tessuti e colori); carrozzeria, potendo essere difforme relativamente alla colorazione, a più lotti” è scritto: “tutte le relative opzioni di prodotto (es. caratterizzazione cromatica e livrea, numero posti a sedere, tipologia sedili, numero posti in piedi, installazione dei sistemi ITS, tipologia sistema di climatizzazione, cabina e layout posto guida, predisposizioni per dispositivi terzi ed altri componenti marginali) Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione a tutti i lotti, la verifica tecnica di cui al punto 7.2 par. 9.4.2 del Disciplinare di gara ha il fine di comprovare il possesso delle caratteristiche minime e 7.3 migliorative offerte in sede di Offerta Tecnica riportate nell’allegato 13 dello stesso disciplinare. A tal proposito si precisa che il Concorrente dovrà mettere a disposizione il/i veicolo/i in possesso delle caratteristiche essenziali del Capitolato d’oneriveicolo/i offerto/i ovvero di quelle almeno di seguito elencate: • configurazione (architettura, il concorrente che intenda partecipare numero porte di servizio); • autotelaio (motore, trasmissione, sterzo, sospensioni); • comparto passeggeri (numero posti a più lotti dovrà possedere i requisiti sedere, posti in piedi) ad eccezione dell’impianto delle relative opzioni di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa prodotto (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandantekit trasporto disabili) e degli allestimenti degli interni (tessuti e colori); • carrozzeria (finestrature, ecc.)) potendo essere difforme relativamente alla colorazione, alle relative a tutte le opzioni di prodotto (es. Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso caratterizzazione cromatica e livrea, istallazione dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorziosistemi ITS), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i alle predisposizioni per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2dispositivi terzi ed altri componenti marginali (p.e. parabrezza, Lotto 1tipologia finestrini, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicatietc.)”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. All’art 17 del disciplinare di gara: “contenuto dell’offerta economica” si esplicita che con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’onerialla presente procedura, il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, a pena di esclusione, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione seguono, in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale particolare si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative dovrà presentare, a più lotti potrà aggiudicarseli solo pena d’esclusione, un “Piano Economico Finanziario” (PEF), come di seguito: • Redatto sulla base del Piano Economico e Finanziario di massima (allegato D al capitolato tecnico) e quindi contenere al minimo le voci in esso presenti, • Dovrà essere coerente rispetto a quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta tecnica ed esclusivamente qualora risulti economica nonché quanto previsto dalla lex specialis • Garantire l’equilibrio economico e finanziario, inteso come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. • Si precisa altresì che il nel proprio PEF il concorrente dovrà tenere conto del flusso visitatori stimati al paragrafo 5 dell’Appendice 1 al progetto -Capitolato Tecnico; e degli incassi totali derivanti dalla vendita dei biglietti stimati allo stesso paragrafo e che non potranno essere modificati. Alla luce di quanto sopra esposto si chiedono i seguenti chiarimenti:
x. Xx fa presente che la somma complessiva dei valori indicati è diversa da quanto dichiarato in possesso gara, così come di seguito dimostrato: VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma corretta incassi vendita dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,00 00.000.000,00 VALORE STIMATO CONCESSIONE anno 1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 Totale somma atti di gara non corretta incassi vendita dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. biglietti 3.203.469,00 3.239.656,00 3.271.269,00 3.304.266,00 3.335.879,00 00.000.000,32 Si chiede di voler precisare indicare pertanto i valori corretti da utilizzare pena l’esclusione.
b. Specificare cosa si intenda in merito al fatto che il PEF vada redatto sulla base del Piano Economico e chiarire meglio i contenuti dell’estratto Finanziario di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato massima (allegato D al capitolato tecnico) e quindi debba contenere al minimo le voci in esso presenti, ossia se siano da rispettare oltre le voci di costo e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei ricavi anche i valori minimi indicati per ciascun lotto - economici relativi e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottole eventuali modifiche potranno essere fatto solo in aumento.
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Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso Tabelle dei canoni mensili di partecipazione a più lotti” è scritto: “manutenzione ordinaria (Lotto 1 e Lotto 2) Con riferimento alle condizioni minime tabelle dei canoni mensili di partecipazione manutenzione ordinaria per le diverse famiglie di cui al punto 7.2 apparati (dei Lotti 1 e 7.3 2), si rileva che alcuni dati non sono coerenti con quanto specificato nel Capitolato Tecnico Parte II, ed in particolare: · nel campo “tipologia sistemi” la scelta multipla disponibile (menu a tendina) risulta contemplare le sole voci “stampanti, PC Desktop, Server”, escludendo tutte le altre tipologie di apparati · il campo “Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx – Copertura giorni intervento” propone la scelta tra le 3 voci seguenti: Xxx-Xxx 0X, Xxx-Xxx 8H + Sab 4H, H24, ma nessuno di questi 3 profili corrisponde a quanto specificato per gli apparati di Classe A, B o C (rif. Cap. Tecnico Parte II, pag. 19 di 44) · non è chiara la necessità di dover operare una scelta per i campi “Manutenzione Correttiva – Copertura giorni intervento” e “Manutenzione Correttiva – Copertura orario intervento”, poiché tali parametri sono vincolati ai valori indicati nel Capitolato Tecnico Parte II, alla pag. 19 di 44 per ciascuna classe di appartenenza (A, B o C) Si chiede infine di specificare il significato dei diversi tempi di ripristino proposti nelle tabelle (TRxA e TRxB), in quanto il valore del tempo di ripristino dovrebbe essere univoco e valido nel 100% dei casi, come risulta dall’esame del Capitolato d’onerid’Oneri (cfr in particolare gli SLA di pag. 30 di 48, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i identificati nei requisiti ID4, ID5 e ID6 della Tabella di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.Valutazione dell’Offerta Tecnica). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i " ID 2088 – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6Manutenzione HW periferico – Errata corrige e Chiarimenti La piattaforma è stata opportunamente modificata. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti la Commissione effettuerà la valutazione sugli impegni presentati in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e Relazione tecnica sia sui criteri tabellari che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottosui criteri discrezionali.
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Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxLa domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene: − nome, all’artcognome, data e luogo di nascita, residenza, xxxxxxxxx, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante; − denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; − esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali); − sede del servizio. 7.3Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: - il possesso dei requisiti degli spazi indicati nella nell’Allegato A della presente Direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti; - i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con riferimento relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale); - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi; - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente Direttiva; - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza;
b) dichiarazione sostitutiva ai “Requisiti sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02;
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000,n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente Xxxxxxxxx, in caso base alla tipologia del servizio che si intende attivare;
e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare: - superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio; - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni ; - piano di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime evacuazione dell'edificio con individuazione delle vie di partecipazione fuga e di sicurezza;
f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i servizi che prevedono il pasto;
g) piano di autocontrollo, di cui al punto 7.2 D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 7.3 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del Capitolato d’oneri2000, il concorrente per i servizi che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione somministrano alimenti. In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica, edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, eccvigore successivamente.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Procedure Per L’autorizzazione Al Funzionamento Dei Servizi Educativi Per La Prima Infanzia
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, Si chiede se bisogna calcolare il fatturato specifico medio annuo nel biennio considerando il fatturato per “data fattura” (usando solo fatture con data rientrante nel biennio) o per competenza (usando solo fatture la cui attività è stata svolta nel biennio anche se la data della fattura è successiva al medesimo).4. Si chiede di confermare che in fase di partecipazione alla gara è sufficiente indicare il fatturato realizzato in servizi analoghi a quelli oggetto di gara così come descritti all’art. 7.3III.1.2) del bando, senza dover elencare e descrivere i servizi medesimi e che tale descrizione (unitamente alla documentazione richiesta dall’art. con riferimento ai “Requisiti in 9.4 del disciplinare) sarà richiesta solo nella successiva fase di comprova dei requisiti.5. In caso di partecipazione a più lotti è possibile presentare un unico contratto di avvalimento valevole per più lotti” ? In caso di risposta positiva, la quota di fatturato oggetto dell’avvalimento che verrà spesa sui singoli lotti deve essere indicata nel contratto di avvalimento (concordato tra concorrente ed ausiliaria) o il concorrente può riservarsi di dichiararlo solo nel DGUE? Con riguardo al primo quesito si precisa che l’importo che può essere validamente speso ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica prescritto dal Bando è scritto: “quello che deriva da prestazioni che siano state fatturate negli esercizi finanziari ivi indicati. Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui riguardo al punto 7.2 secondo quesito si conferma l’interpretazione proposta. Con riguardo al terzo e 7.3 quarto quesito, fermo restando che le dichiarazioni e la documentazione relativa all’avvalimento è puntualmente indicata al par. 5.5 del Capitolato d’onerid’Xxxxx, qualora il concorrente che intenda fare ricorso a tale istituto per sopperire alla carenza dei requisiti con la medesima impresa, per partecipare a più lotti, si conferma che potrà produrre l’anzidetta documentazione una sola volta. In particolare, a tal fine il concorrente indicherà, nell’unico proprio DGUE, il requisito complessivo di cui si avvale e il nominativo dell’ausiliaria e l’ausiliaria (oltre a compilare il proprio DGUE) renderà la corrispondente dichiarazione nell’Allegato 7 – “Modello di dichiarazione di avvalimento”, mentre entrambe le imprese sottoscriveranno il contratto di avvalimento che potrà essere, pertanto, unico. Esso dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti oggetto di avvalimento. L’indicazione della quota parte di fatturato, oggetto di avvalimento, che verrà messa a disposizione dall’ausiliaria (e sarà spesa dal concorrente avvalente) sui singoli lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel è richiesta solo nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere l’operatore economico parteci alla gara in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara associata (impresa singola, RTI o Consorzioovvero Consorzio Ordinario), verrà ammesso a partecipare unicamente al/rendendosi necessario, in tale evenienza, verificare il rispetto della maggioranza in senso relativo in capo alla mandataria. Al verificarsi di tale fattispecie il summenzionato contratto di avvalimento dovrà riportare, separatamente, i lotto/i per il/i quale/i – in base mezzi e le risorse ricondotte alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i quota parte di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati requisito per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxAll’art. 19 comma 3 dello “Schema di Convenzione” e all’Art. 3.1 dell’Allegato A “Flussi dati commissione” in merito alle rettifiche o integrazioni del “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore"", all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti è riportato che: ∙ entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di partecipazione riduzione degli importi inizialmente dichiarati; ∙ entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.” Si chiede di confermare che l’inciso “imputabili al semestre precedente” faccia riferimento esclusivamente all’ipotesi di dichiarazione integrativa o rettificata per “riduzione degli importi inizialmente dichiarati”, visto che il termine di 12 mesi “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” non fa riferimento alla “dichiarazione semestrale oggetto di integrazione” bensì ai “12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” e che pertanto la rettifica o integrazione “in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati” può essere relativa a più lottitutti i semestri precedenti purché sia effettuata “entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore” è scritto: Risposta L’inciso “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui importi sopravvenuti ma imputabili al punto 7.2 semestre precedente” vale per entrambe le casistiche e 7.3 del Capitolato d’onerista a significare che sia se emergono nuovi importi da dichiarare, il concorrente che intenda partecipare sia se emergono importi da stornare riferiti a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto un semestre passato per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con è stata già trasmessa la quale dichiarazione (e la stessa non è più editabile perché decorso il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorziotermine), verrà ammesso a partecipare unicamente alla dichiarazione precedentemente resa può essere rettificata/i lottointegrata. Ciò che cambia è il termine entro il quale è possibile trasmettere la rettifica/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordineintegrazione: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, ∙ nel caso di partecipazione a più Lottirettifiche in diminuzione, al fine il termine è dato dalla data di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.trasmissione della dichiarazione da rettificare;
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Samples: Telecommunications
Domanda. ALLEGATO 5, CAPITOLATO TECNICO, 3.3.2 Sostituzione parti principali Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai presente paragrafo indicate che “Requisiti Pertanto nel caso in caso cui durante il periodo di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione garanzia (di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneripar.4.2.2) o, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti qualora previsto, di partecipazione in misura almeno pari Full Service (di cui al valore del lotto più alto par. 5.2.1), si rendessero necessari interventi per il quale la sostituzione di parti principali non previsti nella lista degli interventi per la sostituzione parti principali o si presenta offertariscontrasse la mancanza delle relative informazioni (es. scadenze, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singolacosti/quantità materiali, impresa mandataria, impresa mandantemanodopera, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del l’Amministrazione Ordinante si comporterà nel seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. modo….” Si chiede cortesemente di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare sespecificare se viene fatto riferimento a specifiche parti principali non presenti nella lista della SCHEDA LCC_MP_B. Premesso che la domanda non è chiara, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati si ricorda che per ciascun lotto per cui il Fornitore risulti aggiudicatario, quest’ultimo dovrà presentare in fase di stipula le Schede LCC_MP_A, LCC_MP_B, LCC_CP, LCC_Consumi e LCC_TOT per ogni veicolo offerto e per ogni profilo di missione previsto, secondo la metodologia di calcolo definita al capitolo 7 del Capitolato Tecnico ed utilizzando i fac-simile riportati nel file denominato “Appendice E all'Allegato 5 - Costo attività manutenzione LCC_def.xls” presente e messo a disposizione nella documentazione di gara. Con specifico riferimento alle voci di costo relative alla sostituzione delle parti principali si ricorda che quindi uno stesso servizio analogo la scheda da compilare è quella denominata LCC_CP del suddetto file che è compilato da Consip con un elenco di componenti che ha valenza solo esemplificativa e non può costituire requisito esaustiva. Sarà compito del Fornitore, per ciascun lotto per cui risulti aggiudicatario, compilare e/o modificare le voci contenute nel suddetto fac-simile, anche eliminando o inserendo componenti classificabili come parte principale, secondo le modalità di capacità tecnica cui al par. 7.3.2 del Capitolato Tecnico per ogni veicolo offerto e professionale per più ogni profilo di un lottomissione previsto.
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Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione In relazione alla dichiarazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta all’Allegato 1: - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa chiede conferma che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative legale rappresentante, oltre al documento di partecipazione, deve rilasciare sempre e comunque anche la dichiarazione sub Allegato 1; - si chiede conferma del fatto che qualora il legale rappresentante di una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, tali soggetti non devono rendere tale dichiarazione; - qualora il legale rappresentante di una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, dovranno essere rilasciati dal legale rappresentante tanti allegati 1 quanti sono i soggetti per cui tale dichiarazione viene resa o basta rilasciare un’unica dichiarazione riferita a più lotti potrà aggiudicarseli tutti i soggetti? - Al contrario, qualora il legale rappresentante intenda rilasciare tale dichiarazione solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare sesé, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine società per azioni si prega di soddisfare correttamente confermare che tale dichiarazione deve essere resa anche da:
1) Ciascun amministratore munito di potere di rappresentanza
2) Se esistenti procuratori muniti di particolari poteri
3) Tutti i soggetti sub 1 e 2 cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: - confermare che la dichiarazione non debba essere resa in caso di amministratore delegato cessato dalla carica nell’agosto 2014 - confermare che nel caso di socio unico persona giuridica il requisito, l’Operatore Economico legale rappresentante di tale socio non deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito rendere la dichiarazione di capacità tecnica e professionale per più di un lottocui all’Allegato 1.
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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxChi intende ottenere in concessione un’area e l’autorizzazione per l’esercizio dell’attrazione deve presentare domanda in bollo al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti almeno 90 giorni prima della data di inizio della manifestazione, specificando, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle implicazioni di ordine penale in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 dichiarazione falsa, quanto segue:
a) generalità complete dell’interessato o del legale rappresentante, nonché la residenza o il domicilio e 7.3 del Capitolato d’oneril’eventuale recapito postale, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per numero telefonico e il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari codice fiscale;
b) di essere in possesso dei requisiti richiesti morali previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per il rilascio delle licenze;
c) il numero e la partecipazione ai predetti lottidata di iscrizione al Registro Imprese (ex Registro Ditte) della Camera di Commercio ed il numero di partita iva;
d) denominazione esatta dell’attrazione, tenendo conto descrizione e dimensione della forma con stessa, così come indicato nell’elenco di cui all’art. 4 della legge n. 337/68. Per le rotonde “tiri vari” e le altre attrazioni ludiche dovrà essere precisato il tipo di gioco;
e) il numero, i dati identificativi e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
f) il periodo esatto di inizio e termine dell’occupazione e l’inizio e termine dell’attività, nonchè il luogo per cui si chiede la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura concessione dell’area;
g) gli estremi della licenza per l’esercizio dell’attività dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Sindaco del Comune di gara (impresa singolaresidenza, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto se diverso dal Comune di Mira; All’istanza vanno allegati:
1. la fotocopia di un documento di riconoscimento;
2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, fotografia dell’attrazione nel caso di partecipazione prima richiesta o di sostituzione della struttura precedente;
3. i dati relativi alla polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi in corso di validità per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante che intende svolgere;
4. la copia del collaudo statico dell’attrazione in corso di validità rilasciato da un tecnico abilitato. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007, la registrazione dell’attività e l’assegnazione del codice identificativo della stessa con indicazione dell’anno di rilascio. Il gestore dovrà inoltre tenere a più Lottidisposizione delle autorità di vigilanza e di controllo la documentazione tecnica illustrativa e certificativa, al fine nonché copia del manuale di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - uso e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito manutenzione dell’attività e copia del libretto dell’attività;
5. la dichiarazione di capacità tecnica e professionale per più conformità dell’impianto elettrico dell’attrazione a firma di un lottotecnico abilitato e lo schema generale unifilare in corso di validità;
6. la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione dovrà invece essere presentata al Servizio Sviluppo Economico-Lavoro, in sede istruttoria, entro e non oltre il giorno antecedente la data di inizio attività. Dall’entrata in vigore del D.M. 18/05/2007 il corretto montaggio di ciascuna attività dovrà essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, xxxxxx abbia frequentato, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, oppure da professionista abilitato. Essa riguarderà tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. Per le domande inviate con il servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione. Comporteranno il rigetto dell’istanza i seguenti casi:
1. le domande che perverranno fuori del termine indicato al comma 1;
2. la mancanza di uno dei requisiti suindicati alle lett. b), c), d), e g);
3. la mancanza della documentazione tecnica prevista ai punti 3.,4.,5.e 6.
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Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn riferimento alla gara in oggetto, all’artdall’analisi della Documentazione di gara solleviamo le seguenti perplessità: in fase di aggiudicazione bisogna presentare: - 1 cauzione definitiva di € 600.000 che garantisca la convenzione principale (che in teoria ha durata 24 mesi) - Numero “X” di definitive derivanti dalla conclusione dei singoli contratti nascenti in forza della Convenzione principale. 7.3Ogni singolo contratto ha una durata che va dai 6 ai 9 anni. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti Sia per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa cauzione principale che per le singole applicative viene precisato che cessano alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”esatta esecuzione delle obbligazioni. Si chiede di voler precisare chiarire
1) Relativamente alla durata principale: Partendo dal presupposto che si possono stipulare singoli contratti all’interno dei 24 mesi, ognuno dei quali viene emesso con separata cauzione, siamo certi che la definitiva principale non sia legata alla durata dei singoli contratti applicativi?
2) Relativamente alla durata degli applicativi: 6 o 9 anni. La cauzione che viene accesa per i singoli contratti deve avere validità iniziale di 6/9 anni o può essere emessa garanzia con proroghe? Questo anche in virtù del fatto che è previsto lo svincolo progressivo fino all’80%.
3) Relativamente alla possibilità di escussione. Riporto a quanto indicato a pag. 80 del disciplinare: La Cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte in convenzione e chiarire meglio i contenuti dell’estratto cessa di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di confermare se, nel fornitura. La domanda è: quanto dura? 24 mesi oppure 24 mesi + 6/9 per gli applicativi? In caso di partecipazione inesatto adempimento di uno dei singoli contratti si escute solo la definitiva di riferimento o anche quella a più Lottifavore di Xxxxxx? Si riportano di seguito le risposte ai singoli punti.
1) La garanzia definitiva in favore di Xxxxxx durerà fino all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, in particolare come riportato nella documentazione di gara: • al fine paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di soddisfare correttamente il requisitogara: “Ai fini della stipula della Convenzione, l’Operatore Economico l’Aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, una garanzia fideiussoria pari a euro 600.000,00 (seicentomila/00), in favore di Consip S.p.A. valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.”; • alla lett. b MOD. 1. nell’allegato 6 al Disciplinare di gara “con efficacia sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di fornitura”.
2) La cauzione che viene accesa per i singoli contratti attuativi deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti avere validità iniziale di 6 o 9 anni (in ragione della scelta della singola Amministrazione) come si evince dal paragrafo 8.1 “Cauzione definitiva” del Disciplinare di gara: “Il Fornitore di ciascun Xxxxx è altresì obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle con i singoli Contratti di Fornitura e per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto tutta la durata di questi ultimi”. Lo svincolo progressivo fino all’80% è previsto per legge in ragione e misura dell'avanzamento dell'esecuzione, così come previsto al medesimo paragrafo del Disciplinare di gara.
3) In merito alla durata della cauzione rilasciata a favore di Xxxxxx si veda la risposta di cui al x.xx 1. In caso di inesatto adempimento di uno dei valori minimi indicati per ciascun lotto - singoli contratti si escute solo la garanzia definitiva relativa a tale contratto; restano ferme le eventuali conseguenze che da tale inesatto adempimento possono derivare sull’esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito sulla eventuale possibilità di capacità tecnica e professionale per più escutere anche la cauzione definitiva in favore di un lottoConsip.
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Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn merito alla documentazione aggiuntiva da caricare a sistema, all’artriferita alle singole dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui ex art. 7.338 comma 1 lett. con riferimento ai “Requisiti in caso b), c) e m-ter) dei soggetti diversi da chi ha sottoscritto il documento di partecipazione a più lotti” (compresi i cessati), è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime necessario che tali documenti siano firmati digitalmente da ciascuno dei relativi sottoscrittori, quindi che tutti siano dotati di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’onerifirma digitale, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con oppure è corretta l’interpretazione secondo la quale ciascuno firmerà la propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 allegando quindi la copia del proprio documento di riconoscimento valido, dopodichè sarà creato un file “.pdf” da caricare a sistema che sarà firmato solo dal soggetto che ha sottoscritto il soggetto partecipa (impresa singoladocumento di partecipazione? Il Disciplinare di gara, impresa mandatariaal paragrafo 4.4.1.1, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa prevede che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative possa presentare, in aggiunta alla dichiarazione denominata “Documento di partecipazione”, nell’apposito spazio del Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di gara quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Disciplinare di gara, firmate digitalmente da ciascuno dei relativi sottoscrittori. Non sono previste pertanto modalità alternative quali quelle rappresentate nella richiesta di chiarimento. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte di detti soggetti sono previste a più lotti potrà aggiudicarseli pena di esclusione solo ed esclusivamente qualora risulti il soggetto che sottoscrive il “Documento di partecipazione” renda le dichiarazioni in possesso dei requisiti richiesti esso contenute esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di partecipazione” renda le dichiarazioni in esso contenute anche per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/tutti i lotto/i soggetti titolari delle cariche elencate al paragrafo 4.4.1.1 del Disciplinare di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede gara, le dichiarazioni di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo cui all’Allegato 1 non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottodovranno essere prodotte.
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Samples: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn premessa, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso si sottolinea che, pur considerando le indicazioni di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui contesto presenti al punto 7.2 e 7.3 paragrafo 2.1 del Capitolato d’oneriTecnico (documento: ID 1598· MS EA Sogei ·Allegato 4 ·Capitolato tecnico.pdf) che descrivono i ruoli, i rapporti e le attività del Committente e della Stazione Appaltante, a far data dal 16 dicembre 2015, data antecedente alla pubblicazione della gara in oggetto. è attiva la convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" avente come oggetto analoga fornitura, a cui Sogei può aderire. Come noto, tale convenzione è disponibile per tutte le Amministrazioni Pubbliche. In relazione proprio a questa convenzione attiva, non si giustifica come. nonostante sia mantenuto sostanzialmente il concorrente medesimo oggetto di fornitura, da un lato vengono peggiorati elementi economici essenziali (termini di fatturazione e pagamento, tempi di fornitura, etc.), che intenda partecipare aumentano i costi, e dall'altra si Impone un abbattimento del perimetro del corrispettivi. Infatti, Il listino a base d'asta della gara in oggetto (documento: XX 0000- MS EA Sogei – listino di gara) riporta valori economici che sono più lotti dovrà possedere i requisiti bassi del 28% rispetto al listino consigliato al pubblico di partecipazione Microsoft. Invece, nell'analoga procedura di gara per la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" il listino a base d'asta della gara coincideva esattamente con il listino consigliato al pubblico di Microsoft. Sempre la procedura di gara per la Convenzione recentemente attivata Imponeva uno sconto minimo sul listino di gara del 21,70% che ha determinato la sua aggiudicazione con uno sconto del 26%. Inoltre, l'impianto della procedura di gara in misura oggetto impone un ulteriore sconto sulla base d'asta almeno pari al valore 15%, come è riportato al paragrafo 6 del lotto più alto per Disciplinare (documento: ID 1598· MS EA Sogei -Disciplinare.pdf), a pena esclusione. Dalle considerazioni precedenti è evidente che il quale combinato disposto dello sconto del 28% sul listino consigliato al pubblico e del requisito di un ulteriore sconto del 15% determina una richiesta di sconto complessivo almeno pari al 38,8% di gran lunga superiore al migliore sconto che è stato possibile ottenere nell'analoga gara che ha generato la Convenzione Consip "Microsoft Enterprise Agreement 3" la quale, si presenta offertaribadisce, ciò tenendo conto prevede, in particolar modo, termini di fatturazione e pagamento allineati alle normativa in essere. Pertanto, in prima Istanza, si richiede: • di innalzare la base d'asta al valori del listino consigliato al pubblico da Microsoft, come peraltro effettuato da codesta Amministrazione nel caso dell'espletamento della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singolarelativa alla convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3"; • e/o di eliminare la condizione, RTI o Consorzio)a pena esclusione, verrà ammesso di applicare uno sconto almeno pari al 15%, presente al paragrafo 6 del Disciplinare; • di adottare i termini di fatturazione e pagamento, i tempi di fornitura previsti nella convenzione "Microsoft Enterprise Agreement 3" Anche In relazione a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – quanto precedentemente esposto. si riportano qui di seguito le richieste di chiarimento: Premesso che - la fornitura in base oggetto risponde ad esigenze diverse e afferenti un unico soggetto, ossia Sogei S.p.A. e non un numero indefinito di “utenti” come nel caso delle Convenzione, - la presente procedura di gara è finalizzata all’affidamento di un contratto d’appalto e non alla regola sopra esposta stipulazione di una Convenzione, - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto la fornitura oggetto della presente procedura non trova esatta corrispondenza con quanto oggetto della convenzione Microsoft Enterprise Agreement 3, Lotto 4- le condizione economiche previste nella presente procedura si collocano in continuità con forniture precedenti che si sono susseguite a partire dal 2009, Lotto 5- lo sconto previsto del 28% sul listino consigliato al pubblico da Microsoft è stato confermato da Agid che, Lotto 6in aggiunta, ha richiesto un ulteriore sconto del 15%. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per L’entità dello sconto previsto trova la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i sua motivazione nella presenza di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede una componente fissa di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più rilevante entità con un minimo effort organizzativo necessario alla gestione di un lottounico cliente, contesto, quest’ultimo, che si differenzia sostanzialmente dalle Convenzioni caratterizzate, per loro stessa natura, dalla indeterminatezza delle quantità che saranno effettivamente oggetto di acquisto e dalla eterogeneità dei clienti. Alla luce di quanto suesposto, si ritiene di non accogliere alcuna delle richieste avanzate nella presente richiesta di chiarimenti poiché inconferenti rispetto alla presente procedura di gara. Relativamente alle modalità di fatturazione, si considerino comunque le modifiche apportate in sede di errata corrige.
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Samples: Licensing Agreements
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. In riferimento alla risposta al quesito n.65 che conferma la necessità di rispettare la quota di ripartizione dei servizi tra i componenti del RTI a consuntivo con riferimento ai “Requisiti alla somma del valore dei diversi Appalti Specifici eventualmente aggiudicati nel corso della durata dell’Accordo Quadro si rappresenta quanto segue. In virtù della fase di confronto competitivo che si sviluppa su ogni singolo AS, non essendo possibile sapere chi sarà l’aggiudicatario, la previsione sopra riportata è, di fatto, inapplicabile ove si proceda a rimodulare sul singolo Appalto Specifico le quote indicate in caso fase di partecipazione AQ, possibilità questa espressamente prevista dalla risposta al chiarimento. Quello che potrebbe essere possibile, assumendo l’impiego totale del massimale, è rispettare le percentuali dichiarate in AQ considerando la totalità degli AS fermo restando che a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’onericonsuntivo, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2numero di AS effettivamente aggiudicati, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6potrebbero esserci variazioni rispetto alle percentuali comunicate in AQ. Si precisa che riporta un esempio utile a spiegare il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative meccanismo: Dichiarazione effettuata in sede di AQ: - impresa A: tutti i servizi svolti per il 50%:- impresa B: tutti i servizi svolti per il 30%;- impresa C: tutti i servizi svolti per il 20%.Ripartizione in sede di AS:- AS1: Perso: ripartizione A: 60% - B: 33% - C: 7%;- AS2: Vinto: ripartizione A: 56% -B: 24% - C: 20%;- AS3: Perso: ripartizione A: 34% -B: 33% -C: 33%.L’esempio sopra conferma il rispetto delle percentuali dichiarate in AQ sulla totalità degli AS lanciati (la media rispetto a più lotti potrà aggiudicarseli quanto indicato in sede di AQ è: A:50%; B:30%; C:20%) ma evidenzia variazioni se vengono considerate solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti quelle dell’AS aggiudicato (AS 2: Vinto: A: 56% -B: 24% - C: 20%).Si chiede pertanto se, come sopra evidenziato, invece del momento della consuntivazione possa essere considerato come momento utile per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso verifica del rispetto delle percentuali indicate in fase di partecipazione all’Accordo Quadro quello della sottomissione delle offerte per gli AS; questo anche quando le percentuali degli AS aggiudicati differiscano rispetto a più Lotti, al fine quelle comunicate in sede di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - Accordo Xxxxxx.Xx chiede altresì conferma che tale ragionamento sia applicabile ad entrambe le tipologie di iniziative previste da tale gara (AS e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoappalti aggiudicati mediante l’utilizzo del comparatore).
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Applicativi Di Data Management E Servizi Di Pmo
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’artNella “Parte I” del documento “Allegato 1 – D.G.U.E.” (pagina 1) è presente un riquadro nel quale vengono richieste informazioni relativamente alla pubblicazione dell’avviso e/o del bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” e/o altre informazioni/pubblicazioni. 7.3. con riferimento ai “Requisiti A tale proposito si richiede: • se tale riquadro debba essere compilato dall’operatore economico partecipante alla gara; • in caso affermativo, se sia stato pubblicato un avviso e/o il bando di partecipazione a più lottigara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” (questo in quanto nella documentazione scaricata dal portale è scritto: presente un file denominato “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriProtette 2_Bando_GUUE_1779.pdf.p7m”, il concorrente cui nome farebbe pensare ad un bando pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” mentre il documento sembra invece un bando pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”); • in caso affermativo, si chiede di fornire il riferimento della pubblicazione, la data e la/e pag. da riportare nella stringa “GU UE S numero [], data [], pag. []”, nonché – se presenti ‐ gli estremi da indicare nella stringa “Numero dell’avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]‐[][][][][][][]” • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto:” necessiti – dopo i “due punti” – dell’inserimento di una qualche informazione, e quale (fermo restando che intenda partecipare parrebbe essere un’operazione da effettuarsi – come il periodo stesso dice ‐ a più lotti dovrà possedere i requisiti cura dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore); • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non sussiste obbligo di partecipazione pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto modo da permettere l’individuazione univoca della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara appalto (impresa singolaad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]” necessiti – dopo i “due punti” – dell’inserimento di una qualche informazione, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i e quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa evidenzia che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative riquadro in questione non deve essere compilato a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottocura del concorrente.
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Samples: Gara Per La Fornitura Di Autoveicoli E Servizi Connessi
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con In riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 paragrafo 22.2 Verifica Tecnica del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertapagina 49, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). alla frase “Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto possesso di partecipare a una o più lotti caratteristiche minime e migliorative non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lottisia dimostrabile tramite prova pratica o riscontro visivo sull’apparecchiatura o dispositivo opzionale, tenendo conto della forma con la quale ed il concorrente stesso partecipa alla procedura non abbia in precedenza comprovato il possesso della/e caratteristica/he tramite la “Documentazione tecnica a comprova” (di gara (impresa singola, RTI o Consorziocui al paragrafo 15.2), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta il concorrente sarà escluso dalla gara.”, si chiede di confermare che, così come stabilito nel Capitolato d’oneri al paragrafo 15.2, pagina 33, e nell’ALLEGATO 4 - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto Capitolato Tecnico, paragrafo 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto pagina 4, Lotto 5equivalentemente “Nel caso in cui il possesso di una o più caratteristiche minime e migliorative non sia dimostrabile tramite prova pratica o riscontro visivo sull’apparecchiatura o dispositivo opzionale, Lotto 6. Si precisa che ed il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti non abbia in precedenza comprovato il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalladella/e graduatoriacaratteristica/he tramite la “Documentazione tecnica a comprova” (di cui al paragrafo 15.2)” comporta:- L’esclusione dalla gara nel caso di caratteristica di minima - L’assegnazione di punteggio 0 (zero) nel caso di caratteristica migliorativa Non si conferma. Come riportato al paragrafo 15.2 del Capitolato d’Xxxxx, la mancata comprova in fase di valutazione delle offerte tecniche e, nello specifico, di analisi della documentazione tecnica a comprova delle caratteristiche minime e del/i lotto/i migliorative comporta: • l’esclusione del concorrente dalla gara nel caso di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede caratteristica di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto minima • l’assegnazione di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare sepunteggio pari a zero, ovvero mancata assegnazione del relativo punteggio, nel caso di partecipazione a più Lotticaratteristica migliorativa. Come indicato invece al paragrafo 22.2 del Capitolato d’oneri medesimo, al fine l’esito negativo della verifica tecnica, ovvero la mancata comprova in fase di soddisfare correttamente il requisitoverifica tecnica (dopo l’apertura delle offerte economiche), l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente che sarà svolta esclusivamente sulle apparecchiature dei potenziali aggiudicatari dell’Accordo Quadro contestualmente alla verifica funzionale, comporta l’esclusione dalla gara sia nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito caso di capacità tecnica e professionale per più caratteristica di un lottominima sia nel caso di caratteristica migliorativa.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mammografi Digitali
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxSi chiede di specificare se, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in nel caso l'azienda "x" presenti domanda di partecipazione congiuntamente ad altre aziende in RTI per il lotto "n" e tale RTI ammesso a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneripresentare offerta, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore non risulti aggiudicatario del lotto più alto per il quale si presenta offerta"n", ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di l'azienda "X" può essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara indicata dall'aggiudicatario del lotto "n" (impresa singola, RTI costituendo o costituito, Consorzio costituendo o costituito) come subappaltatore? Nel caso l'aggiudicatario del lotto "n" sia un consorzio costituendo o costituito l'azienda "X" può entrare a far parte del Consorzio? Non è precluso il subappalto in favore di un concorrente non aggiudicatario (e, in caso di RTI, ciascuna impresa raggruppanda). Tuttavia, si rammenta che saranno esclusi dalla procedura i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte, nonché, comunque, qualora fosse accertata la realizzazione di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Nel caso di Consorzi di cui all‟art. 34, comma 1, lettera e), verrà ammesso del D.Lgs. n. 163/2006, non è consentita la modificazione soggettiva in senso additivo la propria struttura organizzativa così come dichiarata in sede di offerta, per il rispetto di quanto stabilito all‟art. 37, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 che prevede: “Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – quella risultante dall'impegno presentato in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i sede di minor valore tra quelli aggiudicatiofferta”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Procedura Di Affidamento
Domanda. Nel Al paragrafo 15 “Contenuto della Offerta Tecnica” del Capitolato d’Xxxxxd’Xxxxx è riportato quanto segue: “[…] Lotti Supporto: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, all’art. 7.3. che contiene una proposta tecnico- organizzativa che illustra, con riferimento ai “Requisiti in caso criteri e sub-criteri di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 7.2 e 7.3 17.1, sulla base di quanto stabilito nell’allegato 10 B al presente Capitolato d’Oneri, gli elementi ivi indicati; invio attraverso il Sistema del documento Schede esperienze pregresse, firmato digitalmente, che contiene gli elementi indicati nell’allegato 10 E al presente Capitolato d’onerid’Oneri. invio attraverso il Sistema del documento Business case, il concorrente firmato digitalmente, che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari contiene gli elementi indicati nell’allegato 10 F al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)presente Capitolato d’Oneri. Nel […]” Nell’“Allegato 10 A - Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi” è riportato quanto segue: “[…] Si precisa che: nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto numero di partecipare pagine, tanto con riferimento alla Relazione Tecnica, tanto con riferimento ai relativi allegati, sia superiore a più lotti quelli stabiliti nel presente documento e negli Allegati 10C e 10D al Capitolato d’Oneri, le pagine eccedenti non dichiari verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta; le schede esperienze pregresse – Lotti Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente, all’Allegato 10C e all’Allegato 10D al Capitolato d’Oneri, in caso di presentazione, devono essere contenute all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – una sezione dedicata e identificabile. Vale in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6ogni caso quanto previsto al precedente punto. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. […]” Si chiede di voler precisare chiarire se le Schede esperienze pregresse e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato le schede Business Case siano da considerare incluse nell’unico documento “Relazione Tecnica” o siano da considerare documenti ulteriori allegati alla Relazione Tecnica e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottogestiti singolarmente anche relativamente alla firma digitale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Nel In relazione a quanto indicato: - nel Capitolato d’Xxxxxd'Xxxxx, all’artparagrafo 1 "Informazioni generali" (pag. 7.35): "A quanto fin qui brevemente esposto, si aggiunga che, al fine di incentivare la partecipazione in forma associata alla gara da parte degli operatori economici del mercato di riferimento e, conseguentemente, di favorire anche la partecipazione delle piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara viene incentivata la partecipazione di RTI o Consorzi. A tal fine, tra l'altro, non è prescritto, per la partecipazione alla gara in forma di RTI, il possesso da parte delle relative Imprese Mandanti di percentuali minime del requisito di fatturato specifico in questione ." e - nel Capitolato d'Xxxxx, paragrafo 3.3 “Requisiti necessari per la partecipazione” sotto punto a) pago 12: “con riferimento ai “Requisiti alla capacità economica e finanziaria di cui al punto 111.2.2, lettera a), del Bando di gara: (i) al RTI o Consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime in RTI o Consorzio ordinari di partecipazione concorrenti di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriall'articolo 34, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertacomma 1, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorziolettera e), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2D. Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, Lotto 1comunque, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i dichiarazione di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare secui all'Allegato 1 relativamente al proprio fatturato; (ii) dal Consorzio, nel caso di consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163 del 2006. Inoltre, l'impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo. Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo." In considerazione a quanto sopra esposto e considerando che non è stata fissata una percentuale minima di fatturato specifico per le società mandanti, viene richiesto se nel caso di partecipazione a più Lottiad una gara in RTI di tipo verticale, il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria può essere così soddisfatto: la mandataria deve possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo e le mandati per la restante parte. Ad esempio la società mandataria può possedere una quota percentuale di fatturato specifico pari al fine di soddisfare correttamente 60% e la società mandante del 40%, cosicché la mandataria deve possedere il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghirequisito del fatturato con una quota in una qualsivoglia misura superiore al 50% e la/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - le mandante/i nella/e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.restante/i parte/i?
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime alla preparazione dell’offerta tecnica, che rimanda per la descrizione dei contenuti da proporre alla griglia di partecipazione valutazione al capitolato d’oneri par. 8.3, si chiede chiarimento rispetto a quanto segue relativamente alla griglia di valutazione per i lotti 3,4,5 e 7:
1. Ai Punti uno e due della griglia, c’è scritto di presentare una proposta a livello di program management di AQ che dimostri la capacità di copertura nei futuri AS negli ambiti Enti Locali e Sanità/Enti. Per entrambi il punteggio si ottiene a fronte della copertura tematica e tecnologica ed inoltre per la concreta applicabilità della soluzione proposta negli ambiti suddetti. Si chiede di chiarire:
x. Xx fine della preparazione della proposta tecnica cosa si intende per “Proposta di Program Management di AQ”. E’ corretta l’interpretazione che si debba presentare un modello organizzativo e metodologico del fornitore che faccia riferimento a standard di Program Management per la conduzione dei progetti di AQ? In caso contrario si chiede di chiarire il concetto.
b. Cosa si intende per “concreta applicabilità della soluzione proposta” riguardo a due progetti per differenti ambiti? E’ corretta l’interpretazione di descrivere casi concreti di progetti realmente realizzati in termini di contenuti, pianificazione, qualità raggiunta etc.e come questi possano essere riutilizzati per un AS ? In caso contrario si chiede di chiarire il concetto.
2. Al punto sette della griglia si chiede, per ciascuna delle tipologie di iniziative progettuali di cui al punto 7.2 6, di descrivere l’iniziativa più rappresentativa. Segue la griglia di punteggio negli ambiti (a), (b), (c) e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.d). Nel caso in cui il concorrente Nella prima parte della lettura si evince che abbia richiesto si debba descrivere una sola iniziativa per tipologia di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lottiambito, tenendo conto mentre dalla lettura della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara singolo ambito (impresa singola, RTI o Consorzioes: (a)), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i l’attribuzione del punteggio viene dato per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”“ciascuno” …. Si chiede di voler precisare chiarire se per ciascuno degli ambiti si debba descrivere una sola iniziativa o più iniziative. Risposta Relativamente al punto 1 lettera a) e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato b) si vedano risposte ai chiarimenti nr. 50, 51, 69, 77, 80, 81, 153, 175, 218 Relativamente al punto 2 si veda errata corrige nr. 3 e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e la risposta alla domanda 56 che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.fornisce una rappresentazione grafica
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Samples: Accordo Quadro
Domanda. Si vuole porre alla Vostra attenzione le difformità rispetto quanto previsto dal Codice Appalti, che pone in essere il Bando in questione, in particolare: al punto 19.1 circa i criteri di aggiudicazione dell’offerta tecnica (pag. 00/00 x xxxxxxxxxx) xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx, si specifica che la relazione sarà valutata in modo discrezionale. Se i criteri in base ai quali valutare le offerte, sono soggetti ad una certa discrezionalità ad opera della Stazione Appaltante, non lo è anche il procedimento di assegnazione dei punti. Nel Capitolato d’Xxxxxdisciplinare di gara non è individuata in maniera determinata la griglia precisa cui a determinati livelli corrispondono determinati punteggi, all’arto quanto meno una loro classifica in termini di importanza decrescente. 7.3. E pertanto si pone in difformità con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scrittoquanto previsto dall’articolo 83, comma 2 del Codice Appalti e da quanto previsto dal parere AVCP n. 137 del 19 novembre 2009 che recita: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriAl contrario, il concorrente capitolato ed il progetto debbono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere compongono la prestazione in modo chiaro e definendo, in maniera altrettanto chiara, i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale livelli qualitativi ai quali corrispondono i punteggi, affinché la commissione si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con limiti ad accertare la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecccorrispondenza tra un punteggio ed un livello predefinito.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti”. In difetto sarà escluso dalla/merito, l’Autorità ha evidenziato che “un capitolato d’appalto che citi gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio [...] indicandoli, però, in maniera approssimata e graduatoria/generica e del/i lotto/i senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di minor valore tra quelli aggiudicatipunteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili, [...] consegna indebitamente un notevole potere discrezionale alla commissione giudicatrice”. Si chiede richiede, pertanto, una riformulazione più precisa e conforme a quanto sopraesposto, dei criteri di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoaggiudicazione dell’Offerta Tecnica.
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Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx(1) [Luogo del deposito] Le domande devono essere depositate presso l’Ufficio internazionale.
(2) [Deposito della domanda da parte dell’autorità competente] Fatto salvo il paragrafo 3, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti la domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica deve essere depositata dall’autorità competente a nome:
(i.) dei beneficiari; o
(ii.) di una persona fisica o giuridica legittimata, in caso virtù della legislazione del paese contraente di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime origine, ad agire per far valere i diritti dei beneficiari e altri diritti correlati alla denominazione di partecipazione origine o all’indicazione geografica.
(3) [Domanda depositata direttamente]
a) Xxxxx salve le disposizioni di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneriparagrafo 4, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti se la legislazione della parte contraente di partecipazione in misura almeno pari origine lo consente, la domanda può essere depositata dai beneficiari o da una persona fisica o giuridica di cui al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto paragrafo 2, Lotto 1punto ii).
b) La lettera a) si applica subordinatamente al rilascio di una dichiarazione della parte contraente che la sua legi slazione consente il deposito diretto. La dichiarazione può essere rilasciata dalla parte contraente al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo. Se la dichiara zione è rilasciata al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, Lotto 3essa avrà efficacia dalla data dell’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente. Se è rilasciata dopo l’entrata in vigore del presente atto nei confronti della parte contraente, Lotto avrà efficacia dopo tre mesi dalla data della sua ricezione da parte del Direttore generale.
(4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i ) [Possibilità di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, domanda congiunta nel caso di partecipazione una zona geografica transfrontaliera] Nel caso di una zona geografica di origine costituita da una zona geografica transfrontaliera, le parti contraenti limitrofe possono, conformemente al loro accordo, depositare una domanda congiunta tramite un’autorità competente designata di comune accordo.
(5) [Contenuti obbligatori] Il regolamento di esecuzione specifica le informazioni che devono essere obbligatoriamente incluse nella domanda, in aggiunta a più Lottiquelle indicate all’articolo 6, al fine paragrafo 3.
(6) [Contenuti facoltativi] Il regolamento di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e esecuzione può specificare le informazioni che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottopossono essere facoltativa mente incluse nella domanda.
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Samples: Accordo Di Lisbona Sulle Denominazioni Di Origine E Le Indicazioni Geografiche
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxLa domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene: - nome, all’artcognome, data e luogo di nascita, residenza, xxxxxxxxx, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante; - denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; - esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l’autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 3 (Procedure per i servizi sperimentali); - sede del servizio. 7.3Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: – il possesso dei requisiti degli spazi indicati nell’Allegato A della presente direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, in relazione al numero di bambini accolti; – i requisiti organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e numero massimo di bambini previsto, numero di educatori con riferimento relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale); – per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi; – la rispondenza degli arredi e dei giochi all’età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.5 dell’Allegato A della presente direttiva; – la quota dell’orario di lavoro del personale destinata all’aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; – la copertura assicurativa del personale e dell’utenza;
b) dichiarazione sostitutiva ai “Requisiti sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi;
c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del Testo Unico approvato con DPR 28/12/2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02, nonché il possesso delle certificazioni richieste nel caso concreto da altre norme;
d) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in caso scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare: – superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio; – organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni; – piano di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime evacuazione dell’edificio con individuazione delle vie di partecipazione fuga e di sicurezza;
e) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell’AUSL per i servizi che prevedono il pasto;
f) piano di autocontrollo, di cui al punto 7.2 DLgs 26 maggio 1997, n. 155 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 7.3 96/3/ CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1869/2008;
g) dichiarazione di impegno, da parte del Capitolato d’onerisoggetto gestore, il concorrente a non avvalersi di personale, sia educativo che intenda partecipare ausiliario, che si trova nella situazione indicata agli articoli 5 e 8 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, eccmezzo Internet”.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn riferimento al paragrafo 6.6. del capitolato tecnico “Obblighi a contenuto innovativo” , all’artnella parte in cui prevede che “la Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. 7.3. Sociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario”, considerato che l’appalto ha ad oggetto il servizio di buoni pasto e che eventuali attività ulteriori devono essere ad esso oggettivamente connesse, si chiede di confermare che:
1) tali iniziative potranno avere come beneficiari diretti solo i dipendenti ai quali è destinato il servizio di buono pasto elettronico, con riferimento ai “Requisiti in caso esclusione di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 soggetti diversi e 7.3 del Capitolato d’onerinon dipendenti delle PA (quali, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertaad esempio, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singolasoggetti svantaggiati, impresa mandataria, impresa mandante, studenti ecc.);
2) tali iniziative comportano l’utilizzo della rete allestita per l’espletamento del servizio dei buoni pasto e non consentono l’utilizzo di una rete diversa; Premesso che come indicato nel paragrafo 6.6 del Capitolato tecnico: ✓ la Consip potrà valutare la realizzazione di eventuali limitate iniziative di Sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Nel caso in Sociali), previamente concordate tra Amministrazione e Fornitore aggiudicatario, fino al raggiungimento di ordini di acquisto di buoni pasto per un importo complessivo pari al 10% del massimale di ciascun Lotto. ✓ A tali iniziative potranno accedere solo le Amministrazioni che abbiano emesso almeno un Ordine d'acquisto di Buoni pasto, senza oneri aggiuntivi nei confronti del Fornitore dei Buoni pasto, ritenendosi quest’ultimo soddisfatto dal contratto a cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso la Sperimentazione è collegata. ✓ La somma dei requisiti richiesti valori nominali dei Voucher moltiplicata per la partecipazione ai predetti lotticommissione richiesta all’esercente determinerà l’importo massimo percepibile dall’aggiudicatario per ciascuna iniziative di Sperimentazione. Tale importo non potrà in ogni caso essere superiore al 15% dell’importo complessivo dell’Ordine di acquisto di Buoni pasto emesso dall’Amministrazione; si precisa:
1) con riferimento alla prima richiesta, tenendo conto della forma che è responsabilità dell’Amministrazione interessata ad avviare una sperimentazione di gestione di altri Voucher (es. Sociali) selezionare i beneficiari di dette iniziative;
2) con la quale il concorrente stesso partecipa riferimento alla procedura seconda richiesta, che l’unico vincolo imposto al Fornitore con riferimento al network di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti esercenti convenzionati per la partecipazione a ciascuno spendita del contributo erogato dall’Amministrazione è l’applicazione di una commissione che non potrà superare la percentuale offerta agli esercenti per il ritiro dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoBuoni pasto nell’ambito del presente appalto.
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Samples: Confidentiality Agreement
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxI partecipanti alla selezione dovranno far pervenire una specifica istanza entro e non oltre il giorno 18 settembre 2019 alle ore 12.00, all’artin una delle seguenti modalità: - consegna diretta al Servizio Protocollo del Comune di Sommariva del Bosco, Piazza Seyssel n. 1; - a mezzo posta elettronica certificata, utilizzando un indirizzo PEC intestato al candidato, all’indirizzo: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx (non saranno prese in considerazione le istanze inviate da un indirizzo PEC non intestato al candidato); - a mezzo del servizio postale o corriere. 7.3A tal proposito si precisa che non saranno prese in considerazione le istanze che, pur se spedite nei termini, non perverranno al protocollo generale dell’Ente entro la data di scadenza fissata dal presente avviso.
1) curriculum personale contenente tutte le indicazioni utili a valutare l’attività professionale, di studio, di lavoro e ogni altro elemento che il candidato ritenga utile comunicare, per la valutazione della sua attività, sotto forma di autocertificazione;
2) eventuali altri titoli e documenti che il candidato ritenga utile produrre, in copia autentica o in autocertificazione;
3) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
1) la domanda non sottoscritta;
2) la domanda che perverrà oltre il termine di scadenza previsto per la presentazione;
3) la domanda cui non risulti allegata copia del documento di identità;
4) la mancanza di uno dei requisiti prescritti. con riferimento La valutazione dell’idoneità degli aspiranti verrà effettuata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sommariva del Bosco mediante la valutazione complessiva del curriculum di ciascun candidato, eventualmente seguita dall’effettuazione di un colloquio. L’assessore si potrà avvalere, a tal fine, del supporto del Segretario Generale, o di altre professionalità presenti nell’Ente, che lo stesso ritenga utili ai “Requisiti in caso fini del buon esito della selezione del candidato più adatto per l’affidamento dell’incarico. L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione alla presente procedura selettiva sono raccolti presso l’ufficio Personale del Comune di Sommariva del Bosco. L’Amministrazione si impegna a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 rispettare il carattere riservato delle informazioni raccolte e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere trattare tutti i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto dati solo per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa le finalità connesse alla procedura selettiva e all’eventuale stipula e gestione del contratto di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6lavoro. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoIl presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.
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Domanda. Nel Rif. Capitolato d’Xxxxxtecnico – Par 3.1 Servizio di consegna, installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi (pag. 31)
A. viene richiesta l’imposta di bollo
B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità
C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 80
D. viene richiesto DGUE
E. richiesta dell’emissione di nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia
F. viene richiesta la certificazione antimafia
G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi
H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante
I. viene indicato un pagamento a 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti
J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del contratto
K. ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti
L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi Risposta Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. In particolare, considerato che, come previsto all’art. 7.33, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti […]. con riferimento ai “Requisiti Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordinativo di Fornitura”, si precisa quanto segue:
1. in caso presenza di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle condizioni minime di partecipazione ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di dare corso alla richiesta, di cui si dirà di seguito, e dal momento in cui ciò si realizzerà in concreto;
2. in presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto a quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; In merito al precedente punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: quelle richieste nella lex specialis di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in misura almeno pari al valore favore delle stesse ai sensi del lotto più alto per il quale si presenta offertaparagrafo 23.2, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzion. 2), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i Disciplinare di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.Gara;
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Samples: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Tecnologie Server
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxAllegato 5:PG.92 relativo alle proposte da effettuare (Cio’ vale per tutti i servizi richiesti) Negli schemi precedenti, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente era indicato che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel nel caso in cui il concorrente viaggiatore richieda uno specifico volo, la TMC non dovrebbe proporre alternative, ma procedere con l’emissione. In queste pagine viene invece indicato di procedere con le proposte alternative che dovranno essere circa almeno 7 per ogni richiesta e fino a 12 proposte per le prenotazioni hotel. Dopo che il viaggiatore ha scelto o annullato la richiesta di viaggio , il consulente operativo deve emettere un preventivo/modulo a consuntivo indicante oltre al servizio richiesto , il codice ID, se la prenotazione e’ andata a buon fine oppure no e con quale motivazione , tutti i dettagli della prenotazione incluso il time- limit. Ci confermate che abbiamo ben compreso? Risposta Nei paragrafi inerenti le varie “Prescrizioni specifiche per i Servizi Base relative all’emissione di Documenti di viaggio”, l’operatore del BTC/Inplant, ricevuta una Richiesta di trasferta, dovrà verificare, oltre alla completezza, correttezza e coerenza dei dati ricevuti, se il Richiedente ha espresso o meno di “Emettere il Documento di viaggio richiesto senza l’invio delle altre soluzioni previste da contratto”. Ciò premesso, qualora il Richiedente abbia appositamente espresso nella Richiesta di trasferta di “Emettere il Documento di viaggio richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti senza l’invio delle altre soluzioni previste da contratto”, fornendo obbligatoriamente alcune informazioni (es. per una prenotazione aerea il Richiedente dovrà indicare obbligatoriamente la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale “Compagnia Aerea” e il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio“Numero volo”), verrà ammesso a partecipare unicamente all’Operatore del BTC/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione Inplant non dovrà proporre alternative, ma procedere con l’emissione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/Documento di viaggio nei termini e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottomodalità stabilite.
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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro
Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxIn merito alla gara in oggetto, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scrittorichiediamo i seguenti chiarimenti: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 all’Art. 13 “Appalti specifici” del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Nella Richiesta di offerta sarà precisato anche: come il Fornitore, che si sia riservato la possibilità di ricorrere al subappalto, debba indicare le prestazioni da subappaltare, la terna dei subappaltatori e le dichiarazioni che questi ultimi debbano rendere ai sensi dell’art. 80 del Codice”, nonché all’Art. 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri, laddove è previsto che “Il concorrente deve: - aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro di voler ricorrere al subappalto; - indicare, in sede di offerta per l’Appalto Specifico, le attività e/o i servizi che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere intende subappaltare e la Terna dei subappaltatori in sedi presentazione dell’offerta i requisiti quali dovranno rendere le prescritte dichiarazioni”; si chiede di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offertaconfermare che non sussiste l’obbligo di indicazione delle attività e/o dei servizi da subappaltare, ciò tenendo conto né l’obbligo di indicazione della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso terna dei requisiti richiesti subappaltatori nell’Offerta per la partecipazione ai predetti lottistipula dell’Accordo Quadro. Quesito 2Con riferimento all’Art. 14 “Subappalto” del Capitolato d’oneri, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto confermare, che in fase di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare seOfferta per l’Accordo Quadro, nel caso DGUE, Parte II, Sezione D, relativa al subappalto, vada indicata la sola volontà di partecipazione a più Lotti, ricorrere al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare subappalto e la relativa percentuale delle attività e/o dei servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoda subappaltare.
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Samples: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di System Management
Domanda. Relativamente alle Modalità di presentazione della Cauzione provvisoria (Disciplinare di Gara Art. 4.4.1.3.1), in caso di invio cartaceo e di partecipazione a più Lotti deve essere presentata un’unica busta all’interno della quale devono esserci tante buste contenenti le singole fideiussioni o le stesse possono essere inserite liberamente nella busta generale? Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” lotti e di invio cartaceo della cauzione provvisoria, è scrittopossibile inserire le cauzioni provvisorie di ciascun lotto, all’interno di un’unica busta, che dovrà riportare la seguente dicitura: “Con riferimento alle condizioni minime “Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di partecipazione mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni (ed.1) – ID SIGEF 1665 – Cauzione provvisoria: lotto 1 e/o lotto 2 e/o lotto 3…”(cfr. paragrafo 4.4.1.3.1 del Disciplinare di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.gara). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente chiarimento: Capitolato Tecnico, rif paragrafo 2.4.1 emissione e invio della richiesta di gara approvvigionamento off‐line: poiché il paragrafo riguarda le modalità di emissione di invio offline della richiesta, specificare meglio cosa si intende con: Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (impresa singolaentro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con specifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, RTI o Consorziodelle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc..), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso caricamento dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente ‐ Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto ‐ Importo dell’ordine) nel Software non sarà escluso dallaonere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente e/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoo dell’Unità Approvvigionante.
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Samples: Confidentiality Agreement
Domanda. Nel Capitolato d’Xxxxx, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 Il Capitolo 4 del Capitolato d’oneriTecnico disciplina le “caratteristiche dei Buoni pasto e delle card”. Il Capitolo 4.1 disciplina le “caratteristiche delle card” ed evidenzia alcune contraddizioni probabilmente riconducibili ad una sovrapposizione della disciplina “tipica” dei Buoni Pasto cartacei alle caratteristiche intrinseche dello strumento elettronico (come sembra testimoniare l’inciso per cui le cards “dovranno possedere, ai sensi del comma 6, dell’art. 285 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Buono pasto stesso”). Più specificamente si segnala quanto segue:
1) Alla lettera e) si chiede di riportare “l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi dell’art. 285 comma 9 lett. e) del Regolamento richiamato) entro il concorrente quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate”.
2) Alla lettera f) chiede di riportare sulle cards lo sconto incondizionato ed i termini di pagamento riconosciuti in sede di gara agli esercenti. Al proposito, si osserva che intenda partecipare tali diciture: ‐ a norma dell’art. 285, comma 9, lett. d) ed e) del D.P.R. 207/2010, debbono essere apposte nell’Accordo di convenzionamento, e non sul Buono; ‐ se riportate sul documento di legittimazione, indurrebbero confusione nell’Utenza e non aumenterebbero la trasparenza nei confronti dell’Affiliato, tenuto conto del fatto che egli non trattiene la card dopo l’utilizzo; ‐ genererebbero significativi problemi nell’utilizzo dello spazio estremamente limitato per la personalizzazione delle cards. Sicché, sarebbe probabilmente più lotti dovrà possedere i requisiti utile riportare queste informazioni nella sede loro propria dell’Accordo con l’Affiliato; si chiede pertanto l’espunzione di partecipazione tali richieste.
3) Alla lettera g), riteniamo che l’elaborato contenga un refuso, in misura almeno pari al valore del lotto più alto quanto, contrariamente a quanto accade per il quale si presenta offertabuono pasto cartaceo, ciò tenendo conto non è possibile inserire sulla card elettronica “uno spazio riservato all’apposizione della forma con la data di utilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato, presso il quale il soggetto partecipa (impresa singolabuono viene utilizzato”, impresa mandataria, impresa mandante, ecctenuto conto del fatto che la transazione è integralmente gestita in via elettronica. Vorrete gentilmente confermarci l’espunzione di tale richiesta.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lotto.
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Samples: Confidentiality Agreement
Domanda. Documento descrittivo, Par. 3.1, Pag. 9 Nel Capitolato d’Xxxxxdocumento descrittivo, all’artpag. 7.39/24, è specificato - coerentemente con l‟art. con riferimento ai “Requisiti 275 del dPR n. 207/2010 - che "In caso di partecipazione nelle forme di cui all‟art. 34, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria." Vista anche la risposta di Xxxxxx alla richiesta di chiarimento n.12 (sub ii) pubblicata in data 30/01/2014- nella quale si afferma che "il RTI offerente dovrà essere composto, per tutti i lotti per i quali presenta offerta, dalle medesime imprese raggruppate o raggruppande, fermo restando la possibilità che qui si ammette di una diversa percentuale di ripartizione dell‟oggetto contrattuale tra i diversi Lotti per i quali il RTI presenta offerta." – e considerato il vincolo della esecuzione in misura maggioritaria delle prestazioni da parte della mandataria, si chiede di confermare:
1) che in caso di ripartizioni differenti nei diversi lotti di gara, il ruolo di mandataria dovrà essere comunque assunto dalla impresa tra le raggruppate che nello specifico lotto esegue la prestazione in misura maggioritaria.
2) che, conseguentemente, il mandato con rappresentanza potrà essere conferito per ciascun lotto a diverse imprese componenti il RTI, fermo restando che quest‟ultimo sarà composto dai medesimi operatori economici. In caso di risposta negativa ai punti precedenti si chiede di precisare come debba essere gestita l'eventualità che il medesimo RTI costituito o costituendo possieda complessivamente tutti i requisiti necessari alla partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente lotti ma che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione gli stessi siano posseduti in misura almeno pari al valore del lotto più alto maggioritaria, per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti i singoli lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI da diverse raggruppande o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottoraggruppate.
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Samples: Procedura Di Affidamento
Domanda. Nel Al paragrafo 15 “Contenuto della Offerta Tecnica” del Capitolato d’Xxxxxd’Xxxxx è riportato quanto segue: “[…] Lotti Supporto: - invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, all’art. 7.3. che contiene una proposta tecnico- organizzativa che illustra, con riferimento ai “Requisiti in caso criteri e sub-criteri di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 7.2 e 7.3 17.1, sulla base di quanto stabilito nell’allegato 10 B al presente Capitolato d’Oneri, gli elementi ivi indicati; - invio attraverso il Sistema del documento Schede esperienze pregresse, firmato digitalmente, che contiene gli elementi indicati nell’allegato 10 E al presente Capitolato d’onerid’Oneri. - invio attraverso il Sistema del documento Business case, il concorrente firmato digitalmente, che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari contiene gli elementi indicati nell’allegato 10 F al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.)presente Capitolato d’Oneri. Nel […]” Nell’“Allegato 10 A - Schema Offerta tecnica Lotti Applicativi” è riportato quanto segue: “[…] Si precisa che: - nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto numero di partecipare pagine, tanto con riferimento alla Relazione Tecnica, tanto con riferimento ai relativi allegati, sia superiore a più lotti quelli stabiliti nel presente documento e negli Allegati 10C e 10D al Capitolato d’Oneri, le pagine eccedenti non dichiari verranno prese in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta; - le schede esperienze pregresse – Lotti Applicativi e le schede Business Case – Lotti Applicativi, conformi alle previsioni di cui, rispettivamente, all’Allegato 10C e all’Allegato 10D al Capitolato d’Oneri, in caso di presentazione, devono essere contenute all’interno del medesimo documento contenente la Relazione Tecnica, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – una sezione dedicata e identificabile. Vale in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6ogni caso quanto previsto al precedente punto. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”. […]” Si chiede di voler precisare chiarire se le Schede esperienze pregresse e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato le schede Business Case siano da considerare incluse nell’unico documento “Relazione Tecnica” o siano da considerare documenti ulteriori allegati alla Relazione Tecnica e di confermare se, nel caso di partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottogestiti singolarmente anche relativamente alla firma digitale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto
Domanda. Nel Per quanto concerne il Lotto 5, avente per oggetto “DES autoespandibili”, segnaliamo quanto segue: La descrizione contenuta nel Capitolato d’XxxxxTecnico, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti ed in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere particolare i requisiti minimi ivi previsti, non consente di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto comprendere a quale distretto di utilizzo (femoro-popliteo o iliaco) sia destinato lo stent richiesto per il quale si presenta offertalotto in questione. Si chiede, ciò tenendo conto della forma con la quale quindi, di precisare se il soggetto partecipa lotto abbia per oggetto:
(impresa singolai) lo stent per l’arteria femorale ovvero
(ii) per l’arteria iliaca ovvero ancora
(iii) entrambi gli stent. Sia nell’ipotesi (i), impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il concorrente lotto abbia per oggetto lo stent per l’arteria femorale, sia nell’ipotesi (iii), ossia che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti il lotto stesso si riferisca ad entrambi gli stent, segnaliamo che le misure massime previste quali “caratteristiche minime” per la partecipazione ai predetti lotti“gamma di lunghezze” e la “gamma di diametri” - più precisamente 150mm per la lunghezza e 10mm per il diametro - risultano incompatibili con lo stent destinato al trattamento dell’arteria femorale, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i disponibile – in base alla regola sopra esposta relazione alle ordinarie misure dell’arteria - possiede i requisiti in ragione solo con lunghezza fino a 140mm e diametro fino a 8mm. Chiediamo, pertanto, se tale fosse l’evenienza, di modificare il punto 2.5 del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto Capitolato Tecnico eliminando la dicitura “estremi inclusi” contenuta nella Tabella 5, Lotto 6onde consentire la più ampia partecipazione ed evitare illegittime limitazioni della concorrenza. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’oneri si prevede l’attribuzione di 10 punti - peraltro a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti titolo discrezionale - per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e graduatoria/e del/i lotto/i “percentuale di minor valore tra quelli aggiudicatiischemia critica in studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al dispositivo offerto in gara”. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto se verrà valutata
(i) la percentuale dei pazienti inclusi nello studio con ischemia critica o
(ii) la percentuale di pervietà del sotto gruppo di pazienti con ischemia critica. Nei criteri di valutazione previsti nel Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e d’oneri si prevede l’attribuzione di confermare se, nel caso 10 punti - peraltro a titolo discrezionale - per la “percentuale di partecipazione a più Lotti, occlusioni riscontrata in studi pubblicati su riviste con IF≥1 relativi al fine dispositivo offerto in gara”. Si chiede di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito precisare se verrà valutata
(i) la percentuale di capacità tecnica e professionale per più lesioni definite come “occlusioni totali” incluse nello studio o
(ii) la percentuale di un lottopervietà del sotto gruppo di pazienti con lesioni definite come “occlusioni totali”.
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Domanda. Nel Capitolato d’XxxxxSchema di Convenzione, Art. 9 c.3 Con riferimento all’art.. 9 c.3 dello Schema di Convenzione, che recita “Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.”, si richiedono maggiori dettagli relativamente all’applicazione dei termini indicati per le fatture emesse in forma elettronica dal Fornitore ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi. In particolare, considerato quanto previsto all’art. 7.35 c. 1 e c.4 dello Schema di Convenzione – Condizioni Generali, e l’imprevedibilità dei costi di investimento che il Fornitore potrebbe sostenere per la modifica della struttura del tracciato di fatturazione elettronica, a fronte di richieste particolari che dovessero pervenire da singole Amministrazioni Contraenti, si richiede un parere relativamente ai seguenti elementi:
1. con riferimento ai “Requisiti il Fornitore sarà tenuto ad inserire informazioni aggiuntive in caso di partecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel fattura solo nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto le stesse siano rese mandatorie dalla Normativa, i cui riferimenti dovranno essere condivisi all’atto della richiesta di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lottiintegrazione da parte dell’Amministrazione contraente. In difetto sarà escluso dalla/caso contrario il Fornitore potrà negare l’implementazione aggiuntiva senza che l’Amministrazione abbia nulla a pretendere;
2. l’Amministrazione non potrà procedere con il rifiuto delle fatture emesse dal Fornitore qualora le stesse riportino tutti i dettagli previsti dalla Convenzione e graduatoria/e del/i lotto/i di minor valore tra quelli aggiudicati”dalla Normativa
3. Si chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’Xxxxx sopra riportato e di confermare sequalora il Fornitore si rendesse disponibile ad implementare, nel caso proprio tracciato di partecipazione a più Lottifatturazione, al fine informazioni integrative identificabili come opzionali ai sensi della vigente Normativa, l’Amministrazione Contraente non avrà discrezionalità sulla sezione della fattura elettronica nella quale sarà riportata l’informazione;
4. eventuali pareri o comunicazioni di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel rispetto rilievo in materia di fatturazione elettronica da parte di Enti competenti saranno recepiti dalla Convenzione e applicabili dal Fornitore nell’ambito dei valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di capacità tecnica e professionale per più di un lottocontratti attuativi.
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