Common use of Domanda Clause in Contracts

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno

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Sources: Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi, Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi, Fornitura Di Licenze D’uso Microsoft Enterprise Agreement E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare Con riferimento alle Risposte relative alle Domande n. 18 e 120 laddove è stabilito che "Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai sub criteri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 verranno presi in considerazione tutti i certificati posseduti dal personale in corso di Garavalidità (ossia non scaduti) alla data di presentazione dell’offerta a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società...", § 4si rappresenta la circostanza nota sul mercato secondo la quale detti certificati (specificatamente indicati nella seguente tabella) non sono conseguibili da molto tempo e attengono ad apparati ormai obsoleti che, pagcon ogni probabilità, verranno a breve eliminati dal parco installato delle Amministrazioni aderenti. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Pertanto, pagsi chiede di confermare che i certificati riferiti a brand di aziende acquisite da altre società o di aziende cessate non devono essere presi in considerazione né in sede di aggiudicazione dell’Accordo quadro, né in sede di aggiudicazione degli Appalti specifici poiché una diversa interpretazione andrebbe a ledere fortemente il principio cardine di derivazione comunitaria della par condicio dei concorrenti posta a garanzia della massima concorrenza nelle procedure ad evidenza pubblica. 7 – Schema Si riporta di Convenzione Art.4 comma 6seguito l’elenco dei brand in questione: Vista la rapidità e la dinamicità dell’obsolescenza che caratterizza gli apparati tecnologici oggetto dei servizi di gara, pag.8. Nell’ambito del disciplinare spetta al Concorrente la presentazione di un’offerta conforme con quelle che sono le tecnologie ancora supportate alla data di presentazione dell’offerta, in quanto come già riportato nella documentazione di gara le Amministrazioni non potranno inserire nel comparatore apparati in EoS. Pertanto ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, a prescindere se il brand a cui è legato il certificato sia stato acquisito o meno da un’altra società, verranno presi in considerazione i certificati in corso di validità (§4ossia temporalmente non scaduti) e relativi a brand i cui prodotti, in riferimento allo specifico ambito tecnologico, non siano già tutti in end of support (EoS) alla scadenza del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato termine di presentazione dell’offerta. Quanto sopra vale alla data di presentazione dell'offerta ed è coerente con quanto disciplinato dall’art 8 dello schema di AQ nel caso in cui l’eventualità di Brand con tutti gli apparati in EoS sopravvenga successivamente (in esecuzione): “Posto che le Amministrazionicertificazioni devono essere sempre mantenute in corso di validità, con riguardo qualora, in corso di esecuzione, la certificazione non possa essere rinnovata a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRcausa della sopravvenuta scomparsa di un brand dal mercato, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione a Consip, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la fornendo adeguata documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”supporto. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “Resta fermo che, ove si verifichi tale eventualità, il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale dovrà garantire un numero di certificazioni tale da conservare il punteggio ottenuto nella fase di affidamento dell’Accordo Quadro. Pertanto, laddove non abbia già presentato, in ottemperanza al principio tale fase, un numero di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)certificati sovrabbondante ai fini del conseguimento del punteggio tecnico ottenuto, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertantoegli dovrà presentare una nuova certificazione, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema un nuovo brand, per lo stesso ambito tecnologico a cui fa riferimento la certificazione non più rinnovabile.” Tale previsione, nell’onerare il Fornitore, al ricorrere delle condizioni ivi previste, della produzione di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito un’ulteriore certificazione va, infatti, intesa nel Disciplinare senso che il cambio si rende necessario anche quando la certificazione originaria, pur avendo ancora un orizzonte temporale innanzi a sé, versa già in una condizione di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, acclarata non rinnovabilità futura per il fatto di essere associata a un Brand i cui apparati sono tutti in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoEoS.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza In relazione al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 punto 2.1 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare relazione tecnica [“2.1) Soluzioni organizzative atte a soddisfare l'esigenza di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindicapillarità del servizio, nell'ambito del territorio del lotto (Subcriterio 8.1). Il concorrente dovrà rappresentare delle soluzioni organizzative volte a soddisfare l'esigenza di capillarità del servizio, in analogia con quando previsto dal contratto termini di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artesercizi convenzionati nell'ambito del territorio del lotto, oltre la distanza di 1 Km dalla sede di utilizzo … A puro titolo esemplificativo di seguito si rappresentano alcune possibili soluzioni: i) impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi ubicati oltre 1 km dalla sede di utilizzo/n° utilizzatori distribuito nei comuni che saranno indicati dall'Amministrazione; ii) impegno a convenzionare un determinato numero esercizi che erogano il servizio a domicilio (cd. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRE-merchant)”], l’Amministrazione potrà richiedere atteso l’elevato punteggio (3 punti) riconosciuto per il rispetto soddisfacimento di tutti tale criterio, onde assicurare equa partecipazione alla totalità dei concorrenti senza preferire quelli che ante gara già vantino una maggior capillarità della rispettiva rete, nonché al fine di comprendere i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH limiti alla valutazione da svolgere da parte della Commissione, si chiede: di confermare che l’impegno previsto a titolo d’esempio in termini solamente quantitativi dal riportato punto 2.1 cpv. lett. i) (“impegno a convenzionare un definito rapporto n° esercizi …”): a) non rappresenta un impegno necessario, potendo il punteggio di 3 punti essere attribuito anche a prescindere da esso e dalla sua indicazione; b) essendo l’enfasi del vendorcriterio posta sulle “soluzioni organizzative” e non sul “rapporto n° esercizi ubicati”, l’Ordinativo di Fornitura il numero eventualmente indicato non avrà validità sarà né potrà essere comparativamente ed in alcun modo rilevante; c) in ogni caso, anche laddove indicato un “rapporto n° esercizi ubicati” non rileverà in termini quantitativi (ovvero, preferendo in automatico nel confronto il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare concorrente che abbia assunto l’impegno ad un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHmaggior rapporto n° esercizi), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Disciplinare di GaraIn riferimento al Capitolato d’oneri, § 421: “La comprova tecnica dei prodotti offerti avverrà su base documentale ed il Fornitore dovrà caricare nell’apposita area del Sistema i documenti utili a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle Funzionalità Base ed Avanzate offerte, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara comprova (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHAllegato n. 5), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione e quelle richieste nel Capitolato Tecnico Speciale. La mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova di cui sopra, è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del rispetto dei suddetti requisiti”bene siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un termine - non superiore a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)dieci giorni In riferimento a quanto sopra riportato, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione poiché la mancata produzione o la produzione parziale della documentazione a comprova atta a verificare la corrispondenza tra le caratteristiche tecniche delle funzionalità base ed avanzate offerte, referenziate in maniera puntuale all’interno della Documentazione di comprova (Allegato n. 5), e quelle richieste nel Capitolato Tecnico Speciale è sanabile mediante soccorso istruttorio, a condizione che tutte le caratteristiche del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiedebene siano già sussistenti al momento della presentazione dell’offerta, pertanto, si chiede di confermare (o di chiarire) che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce sia da considerarsi un refuso ed è corretto quanto definito riportato nel Disciplinare di Gara paragrafo 21 del Capitolato d’oneri: “La non corrispondenza tecnica delle Funzionalità Base nel Bundle “All Inclusive” – Fornitore con la corrispondente Funzionalità richiesta nel Capitolato Tecnico Speciale, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto l’adozione dei suddetti requisitiprovvedimenti conseguenti.” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH Siano da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di escludere tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnobundle che comprendano feature aggiuntiva che sia adeguatamente comprovata dopo soccorso istruttorio.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro, Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Di Un Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Con riferimento al capitolo 25) Ordini di GaraAcquisto ed alle condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro eseguirà le prestazioni ed in particolare con riferimento all’incompatibilità ove viene richiesto a ciascuna Amministrazione di verificare la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da: A. l’essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi operativi 2014-2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; per garantire l’assenza di conflitti di interesse, § 4, pagl’incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; B. lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto; C. lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema Si chiede di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito sapere in relazione alle fattispecie di seguito indicate se tali situazioni siano suscettibili di potenziali conflitti di interesse o meno ai sensi del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti se invece l’interpretazione riportata dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare chescrivente sia consentita: 1. l’ultimo qualora un proponente abbia svolto assistenza tecnica all’ADA di una Regione Italiana, ad esempio per un programma CTE, o per un programma POR nelle more della Gara in oggetto, e che questa assistenza sia stata finanziata dall’Asse di Assistenza tecnica del programma POR, in questo caso la Regione si configura come Beneficiaria delle attività di assistenza tecnica del programma ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Questa attività produrrebbe una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 2. qualora un proponente abbia svolto un servizio di assistenza su un settore diverso da quello interessato dai fondi europei, ad esempio una consulenza nel settore sanitario ad una Regione Italiana, essendo la Regione al contempo anche Beneficiaria di programmi Comunitari FESR ed FSE sia per le attività di Assistenza Tecnica sia per le operazioni a Titolarità Regionale, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra riportato, pur tuttavia non lo sarebbe da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 3. qualora un proponente abbia svolto un servizio di consulenza o di revisione contabile ad una Società che è stata anche beneficiaria di programmi comunitari FESR od FSE perché ad esempio ha ricevuto un aiuto de minimis su un POR FESR Regionale per l’acquisto di un macchinario o altri casi similari per importi molto più rilevanti, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto B sopra menzionato per come è stato formulato, ma non da un punto di vista sostanziale. Questo perché da un lato non si può conoscere puntualmente l’esistenza di simili fattispecie (si dovrebbero conoscere tutti i beneficiari dei fondi) dall’altro non si può escludere che ne sussisteranno in futuro. Nella pratica operativa queste fattispecie si identificano soltanto qualora l’operazione relativa alla società beneficiaria di contributi venisse estratta ad esempio per una verifica in loco; in questo caso il proponente dovrebbe evidenziare l’incompatibilità e la Regione dovrebbe determinarsi in conseguenza della sopraggiunta incompatibilità. 4. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica all’ADG o all’AdC nella programmazione comunitaria 14/20 ed una Regione intenda acquisire servizi per l’ADA esclusivamente per il periodo di programmazione 21/27, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento; 5. qualora un proponente abbia operato servizi di assistenza tecnica ad esempio nei primi due anni di programmazione 14/20 per attività di controlli di primo livello, in relazione al fatto che ogni anno contabile viene certificato e chiuso, questa fattispecie si configurerebbe in una incompatibilità ai sensi del punto C sopra Riportato, ma non da un punto di vista sostanziale ai sensi della normativa di riferimento qualora lo stesso proponente venisse chiamato a fornire un servizio di assistenza tecnica all’ADA per la chiusura della programmazione; 6. le condizioni di incompatibilità nel caso di Società appartenenti a network internazionali, si devono intendere rispetto alle attività svolte da singole società oppure, indipendentemente dalle singole ragioni sociali (anche formalmente indipendenti tra loro) che hanno svolto i servizi, dal network nel suo complesso? Ad esempio se la società di consulenza ABC S.p.A. appartenente ad un network XYZ avesse svolto assistenza tecnica all’autorità di gestione di un programma nel 14/20, la società di revisione DEF S.p.A. appartenente al medesimo network XYZ ma in nessun modo collegata alla società ABC S.p.A. (amministratori e soci differenti) risulterebbe incompatibile per fare assistenza all’ADA per lo stesso programma nello stesso periodo di programmazione similarmente a quanto accade nell’ambito dell’Audit degli Enti di Interesse Pubblico (es società quotate nei mercati regolamentati)? 7. Il termine “lo svolgimento” di cui ai punti B e C soprariportati si deve leggere in relazione ad incarichi in corso di esecuzione, o anche incarichi pregressi (aver svolto)? 8. Con riferimento a quanto previsto per il punto C ad esempio nel caso del programma Pon Iog-▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇, il programma ha l’ANPAL come Autorità di Gestione e Certificazione, mentre tutte le Regioni Italiane costituiscono Organismi Intermedi che svolgono le funzioni delegate dall’Autorità di Gestione ed il Ministero del Lavoro l’Autorità di Audit, si chiede di sapere se: • un concorrente che svolga assistenza tecnica all’Autorità di Gestione di un POR Regionale FSE sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG, se la struttura che gestisce il POR Regionale FSE sia anche la stessa che gestisca l’OI del PON IOG; • un concorrente che svolga assistenza tecnica ad un OI Regionale del PON IOG sia incompatibile con l’attività di ADA del Ministero del Lavoro sul PON IOG ancorché non prevista dalla formulazione del Capitolato d’Oneri che non cita anche gli Organismi Intermedi. 9. Con riferimento a quanto previsto per il punto C, costituisce incompatibilità ad esempio ai fini dell’aggiudicazione del lotto 1 FSE aver svolto sulla regione Campania, attività di assistenza tecnica al POR FESR trattandosi di medesima Regione ma di programmi diversi? La verifica di indipendenza che deve operare ciascuna Amministrazione dei lotti dall’1 al 4 al fine di individuare il fornitore destinatario dell’ordine deve essere svolta puntualmente in relazione al dettato del capitolato, oppure ciascuna Amministrazione può determinarsi sulla base della propria valutazione circa l’insussistenza di cause di conflitto di interessi sulle singole fattispecie previste dal capitolato? Inoltre questa verifica su quali basi viene effettuata? Sulla base dell’Autocertificazioni fornite dal Fornitore? Nel caso rappresentato dal quesito n. 1, l’incompatibilità sussiste in quanto nell’esempio riportato la società di assistenza tecnica ha svolto incarichi a favore di beneficiari finanziati con i fondi oggetto della presente iniziativa. Nel caso rappresentato dal quesito n. 2, non sussiste incompatibilità né in senso formale né sostanziale: la normativa di gara individua, infatti, tra le ipotesi di conflitto di interesse il caso di “svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi […] oggetto del lotto di riferimento e afferenti all’ADA che richiede l’Ordine di Acquisto”, quindi relativi a fondi europei FEAMP, FESR e FSE e, non anche ad altri fondi/settori. Nel caso rappresentato dal quesito n. 3, sussiste il conflitto di interesse. Nel caso rappresentato dal quesito n. 4, non sussiste incompatibilità qualora i servizi che l’Autorità di Audit intende acquisire siano afferenti esclusivamente il periodo di programmazione 2021/2027, senza alcuna possibilità di interferenza con la programmazione 2014/2020. Nel caso rappresentato dal quesito n. 5, sussiste conflitto di interessi in quanto, ai fini della incompatibilità non rileva il tempo entro il quale sono stati svolti gli incarichi ovvero si è stati beneficiari di fondi. Nel caso rappresentato dal quesito n. 6, non sussistono condizioni di conflitto di interesse qualora le due società, pur appartenenti al medesimo network, non risultino né controllate né collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, non sussistendo indici rilevatori di un collegamento formale e/o sostanziale tra le stesse. Con riferimento al quesito n. 7, si precisa che le situazioni di conflitto di interessi indicate nel par. 7.1 (per il lotto 5) e par. 25 (per i lotti 1, 2, 3, 4 comma 6 e 6) del Capitolato d’▇▇▇▇▇, vanno intese sia con riferimento al momento della presentazione dell’offerta (per il lotto 5) ovvero della richiesta dell’Ordine di Acquisto (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6), sia con riferimento al passato, senza alcun limite temporale. Pertanto, l’“essere beneficiari” va inteso anche come “essere stati beneficiari”, con riferimento alla prima ipotesi di conflitto di interessi, e “lo svolgimento di incarichi” va inteso anche come “l’aver svolto incarichi”, con riferimento alla seconda e terza ipotesi di conflitto di interessi. Con riferimento al quesito n. 8, si rappresenta che entrambi i casi rappresentati costituiscono fattispecie di incompatibilità e che, con riferimento agli Organismi Intermedi si rimanda al quesito n. 12. Con riferimento al caso rappresentato al quesito n. 9, si rappresenta che non sussiste incompatibilità in quanto pur essendo le attività di assistenza tecnica svolte nei confronti del medesimo beneficiario (regione Campania), afferiscono a due fondi differenti. Con riferimento all’ultimo quesito, si conferma che per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6, la verifica sui conflitti di interesse viene effettuata dalle singole Amministrazioni sulla base di quanto indicato nel Capitolato d’Oneri, al par. 25, nello Schema di Accordo Quadro, art. 3 co. 5, e nel Capitolato Tecnico, parr. 2 e 6. Le Amministrazioni verificheranno la suddetta incompatibilità sulla base delle autodichiarazioni che i fornitori dovranno rilasciare ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine a tutte le attività di assistenza tecnica svolte sui programmi 2014/2020 e/o 2021/2027 nei confronti delle Autorità di Gestione e/o di Certificazione e/o di Organismi Intermedi, secondo un modello di dichiarazione che verrà eventualmente fornito agli operatori all’atto della stipula dell’Accordo Quadro. Sarà onere delle Amministrazioni effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate, con tutte le conseguenze, civilistiche (cfr. art. 14 co. 1 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare Accordo Quadro) e penali, relative al rilascio di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnodichiarazioni mendaci.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Disciplinare di GaraDOCUMENTO: Capitolato D’oneri, Cap. 24, § 4Criterio di aggiudicazione dell’Appalto Specifico, pag. 10 - 62. DOMANDA: con riferimento a quanto riportato nel capitolato d’oneri ed in particolare: funzionalità aggiuntive richieste possono essere solo quelle per le quali sono associati i requisiti migliorativi AS 1.1…….AS 1.8. Come previsto dal Capitolato tecnico §3.1.1Tecnico parte Speciale, pagin fase di AS l’Amministrazione potrà richiedere funzionalità aggiuntive per i beni offerti in prima fase, che sono tutte e sole quelle già dichiarate ed elencate nel Capitolato Tecnico Parte Speciale (a tal proposito si vedano tabelle 4, 8, 12, 16, 19, 23, 27, 31 del suddetto Capitolato). 7 – Schema Come riportato inoltre al par. 24 del Capitolato d’oneri, l’Amministrazione determinerà autonomamente le basi d’asta delle funzionalità e dei servizi aggiuntivi, con il vincolo che il valore complessivo delle suddette basi d’asta non potrà essere superiore al 40% della base d’asta complessiva dell’Appalto Specifico. E’ compito dell’Amministrazione indicare i requisiti migliorativi di Convenzione Art.4 comma 6seconda fase premianti fra quelli previsti dal Capitolato Tecnico parte Speciale, pag.8sulla base delle regole stabilite alla sezione criterio di aggiudicazione dell’appalto specifico di cui al par. Nell’ambito 24 del disciplinare Capitolato d’oneri: “l’Amministrazione stabilisce autonomamente il valore di gara PTAS tra il valore minimo (§4) e il valore massimo (50) in base ai requisiti migliorativi previsti nell’Appalto Specifico selezionati, sulla base dei beni e servizi richiesti, in accordo a quanto previsto nella successiva tabella “Punteggi di AS”;”. Per quanto riguarda la funzionalità aggiuntiva citata nell’esempio (funzionalità del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato prodotto SIEM di Disponibilità della soluzione su cloud privato) si ribadisce che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto comunque si tratta di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione una funzionalità aggiuntiva per la documentazione a comprova del quale l’Amministrazione determinerà la relativa base d’asta nel rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema vincoli sopracitati e che, seppure non risulti associabile a tale funzionalità un criterio migliorativo specifico, rimane valido che il meta-prodotto SIEM nel suo complesso sarà premiato ricorrendo ai requisiti migliorativi di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio AS di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocui alla tabella 5.

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Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, In merito al punto 9.1.4.1del Capitolato Tecnico (pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.121) laddove è scritto che “l’Amministrazione resterà l’unica proprietaria di tale database al termine del contratto di concessione” si intende che il consenso alla privacy per gli acquisti effettuati tramite il sito WEB ufficiale on line debba essere rilasciato soltanto a favore dell’Amministrazione? E’ possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario? Sarà quindi l’Amministrazione a gestire i dati secondo la normativa sulla privacy ? Chi sarà il Titolare del trattamento dei dati da indicare nell’informativa? Andrà richiesto il consenso soltanto per gli acquisti tramite il sito WEB di vendita oppure anche per gli acquisti on site o per gli acquisti off site su canali diversi dal sito WEB di vendita? Si rappresenta che il consenso è dato nei confronti del Titolare del trattamento e pertanto non è possibile richiedere un consenso congiunto anche a favore del Concessionario. Si ribadisce che il Titolare del trattamento (MiBACT) ha nominato Responsabile del trattamento le Gallerie che a loro volta nomineranno, pagal momento della stipula, il Concessionario sub-responsabile del trattamento (si vedano a tal proposito gli art. 7 33 e 34 dell’Appendice 2 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6Contratto di Concessione); tali informazioni dovranno essere riportate nell’informativa resa dal Concessionario agli interessati. ▇▇▇▇▇ restando che il Ministero è titolare dei dati personali, pag.8. Nell’ambito il concessionario sub-responsabile del disciplinare di gara (§4) e trattamento è tenuto a trattare i dati per conto del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il titolare nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dai suddetti articoli in materia di privacy. Si specifica infine che, oltre ai dati richiesti tramite i requisiti tecnici canali off site (sito web e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHcontact center), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione potrà essere richiesto dall’Amministrazione al Concessionario di richiedere dati comuni necessari alla profilazione degli utenti anche presso la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)biglietteria fisica, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito così come riportato nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, par. 9.1.1 lettera f); quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati tal caso il consenso al trattamento dei dati dovrà essere richiesto anche in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione occasione degli acquisti presso la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnobiglietteria fisica.

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Sources: Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita, Affidamento in Concessione Dei Servizi Di Biglietteria, Bookshop E Assistenza Alla Visita

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - In merito alla seguente frase: “Si precisa che relativamente all’Appalto Specifico sarà facoltà del Fornitore rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione che includa caratteristiche complementari come definite al Capitolato tecnico §3.1.1speciale [vedasi 2.5 Caratteristiche complementari ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO SPECIALE], pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati solo ed esclusivamente nel caso in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “cui il Fornitore non disponga nel suo listino pubblico di servizi con le caratteristiche citate. La rinuncia dovrà essere presentata mediante apposito atto, sottoscritto dal legale rappresentante del Fornitore. Dovrà quindi trasmetterne copia all’Amministrazione, a Consip S.p.A. ed all’Organismo di coordinamento e controllo. Restano salvi i poteri di ciascun ente sopra descritto.” Si chiede di precisare cosa si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio intenda con “listino pubblico di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiservizi”. Si chiede, pertanto, chiede altresì di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema precisare come debba comportarsi un Fornitore che non disponga di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare un listino pubblico al fine di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto garantire la parità di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di trattamento per tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio Concorrenti, nonché di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione chiarire come possa essere attuata la documentazione a comprova verifica del rispetto dei suddetti requisiti” 2. possesso di una caratteristica complementare in assenza di adeguata documentazione comprovante un listino pubblico. Si osserva infatti che non tutti i potenziali Fornitori offerenti possiedono un listino pubblico dal quale evincere la presenza o meno delle eventuali caratteristiche “complementari” richiedibili da una Stazione Appaltante in un Appalto Specifico; non si ritiene equiparabile ad esso neanche il rispetto Marketplace Agid, dal momento che le caratteristiche tecniche ivi pubblicate si presentano in forma di testo libero e non univocamente e puntualmente comparabili e/o pienamente riconducibili alle caratteristiche complementari richieste. In definitiva l’applicazione della prescrizione su richiamata non sembra coerente in termini di parità di condizioni tra gli offerenti e come unica discriminante alla possibilità di rinuncia alla partecipazione all’Appalto Specifico con riapertura del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo confronto competitivo in caso di Fornitura non avrà validità definizione di caratteristiche complementari. Si chiede di confermare che la facoltà di rinunciare ad un AS bandito dall’Amministrazione possa essere esercitata anche a fronte di circostanze ostative attinenti ai rapporti commerciali tra il Fornitore ed il Fornitore produttore, quali a titolo esemplificativo, la mancanza di un accordo di rivendita per la caratteristica complementare, condizioni economiche non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocompatibili con la base d’asta fissata dall’Amministrazione.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Saas

Domanda. Disciplinare Si chiede conferma che la partecipazione e/o l’aggiudicazione dei lotti e/o la successiva stipula di Garaordini di acquisto da parte di una società facente parte di un network, § 4da intendere quali società identificate dallo stesso marchio, pagche condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto, determina l’insorgere, per tutte le società facenti parte del network stesso, di situazioni di conflitto di interessi nello svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Gestione/Certificazione a valere sui programmi operativi 2014/2020 e/o 2021/2027 facenti parte dei lotti aggiudicati. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Risposta In disparte la poca chiarezza del quesito posto, pagsi precisa quanto segue. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8Come previsto dal par. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e 6 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che d’Oneri, le AmministrazioniSono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice”. L’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice prevede che: “Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, con riguardo a contratti finanziati qualora […]m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in tutto una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in parte con fondi del PNRRuna qualsiasi relazione, potranno richiedere il rispetto anche di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio fatto, se la situazione di non arrecare controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiunico centro decisionale”. Nello Schema Pertanto, non è consentita ab origine la partecipazione al medesimo lotto, di Convenzione “società identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (art.4 comma 6 ultimo periodoquali sedi e risorse informative) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza ed adottano unitarie strategie di comunicazione, presentandosi al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitimercato quale unico soggetto”. Si chiedeDel pari, pertantonon è consentita la partecipazione delle medesime società su lotti diversi finalizzata ad aggirare il “vincolo di partecipazione” di cui al par. 3 del Capitolato d’Oneri, “Partecipazione a più lotti”. Da ultimo, si chiarisce che la circostanza per la quale le società siano “identificate dallo stesso marchio, che condividono risorse professionali e strutturali (quali sedi e risorse informative) ed adottano unitarie strategie di confermare che: 1comunicazione, presentandosi al mercato quale unico soggetto”, rileva anche ai fini della verifica di incompatibilità di cui al par. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal 25 del Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnod’Oneri.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Disciplinare di GaraIl punto 2.2, § 4ultimo capoverso, pag. 10 - Capitolato del capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant HarmLOTTI(DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato prevede che “il Fornitore si impegna a rispettare prezzo dei farmaci offerti dovrà ricomprendere tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di gli eventuali dispositivi necessari alla somministrazione non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiinclusi nel confezionamento primario e/o secondario”. Si chiedeIl prodotto che si intende offrire in gara per il lotto n. 7 “Infliximab” non necessita obbligatoriamente di particolari device per la somministrazione del medicinale. In alcuni casi, peraltro, a seconda dell’apprezzamento del medico curante, può rendersi opportuna l’erogazione del farmaco tramite filtri o deflussori. Vi chiediamo, pertanto, una cortese conferma in ordine al fatto che il punto 2.2 del capitolato tecnico non si applichi al caso di confermare specie e che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema , dunque, le aziende concorrenti per l’affidamento della fornitura di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito cui al lotto n. 7 non siano costrette a garantire nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiprezzo offerto anche la fornitura dei suddetti filtri o deflussori o, in analogia generale, di altri device. Si rappresenta, per completezza e in spirito di leale collaborazione con quando previsto dal contratto codesta Spett.le stazione appaltante, che qualora la suddetta previsione venisse ritenuta applicabile anche al caso di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artspecie, la stessa sarebbe illegittima in quanto costringerebbe l’azienda ad offrire compresi nel prezzo di aggiudicazione device che non sono strettamente necessari alla somministrazione del farmaco e che appartengono a un differente canale distributivo, aggravando irragionevolmente la partecipazione alla procedura di gara. 17 comma 2 – “Sulla questione ha avuto, invero, modo di esprimersi anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha in passato disposto l’annullamento di una lex specialis nella parte in cui veniva richiesta la fornitura gratuita di dispositivi facenti parte di un canale produttivo e commerciale distinto rispetto al farmaco oggetto dell’appalto in considerazione anche del fatto che le imprese concorrenti si troverebbero così costrette a sopportare un costo che non potrebbero riversare nell’offerta economica, in quanto detta offerta non potrebbe comunque superare il prezzo massimo di cessione del farmaco al SSN definito in esito alla negoziazione condotta in applicazione della delibera CIPE n. 3/2001, finendo con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRl’addossare sui partecipanti un costo non recuperabile (TAR Umbria, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHSez. I, 26 aprile 2013, n. 256), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Farmaci Biologici

Domanda. Disciplinare Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento è rubricato: [“b) - Obbligo di Garacontabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, § 4da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, page un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70”]. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, pagin primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al quesito precedente, non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. 7 – Schema Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di Convenzione Art.4 comma 6un bilancio semestrale approvato, pag.8si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: a) Obbligo di contabilità separata. Nell’ambito del disciplinare ▇▇▇▇ si vuole intendere con questa locuzione? b) Quali sono le scritture che viene chiesto di gara avere in forma separata? c) L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, mentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (§4di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di buoni pasto: pubblici e privati e, nell’ambito dei pubblici, CONSIP (nelle diverse edizioni) e non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che il convenzionato emette e sono pagati in unica soluzione. L’eventuale richiesta di separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di Buono Pasto darebbe luogo ad un appesantimento gestionale notevole. Si pensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, il tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera o beneficio in termini di “controllo dell’appalto” da parte di CONSIP. Ulteriore approfondimento merita il richiesto indice di 0,70 quale rapporto tra crediti e debiti generati dalla fornitura. Alla pagina 41 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato Tecnico si legge: [“Il prospetto di rendicontazione specifica, deve indicare il dettaglio di ricavi, costi (rimborso agli esercenti più quota parte dei costi operativi) e i correlati crediti e debiti generati dalla fornitura”]. Risulta utile che Codesta Consip fornisca istruzioni sulla determinazione della le Amministrazioniquota dei costi operativi” da considerare per la determinazione del “risultato operativo di commessa”. Risulta indispensabile comprendere quale sia la modalità di determinazione dell’indice di 0,70. Esistono momenti della commessa nei quali un tale valore non è ottenibile, con riguardo o perché la commessa è in fase di avvio o perché la medesima è al suo termine. Ma, a contratti finanziati in tutto o in prescindere da tali momenti, l’indice richiesto potrebbe non essere rispondente al dato richiesto per effetto delle modalità gestionali di incasso da parte con fondi del PNRRdella società emettitrice: si pensi alla cessione pro-soluto dei crediti della commessa. In un tale caso, potranno richiedere non prevedendo nella determinazione dell’indice la rilevanza delle disponibilità liquide dell’impresa, si correrebbe il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio rischio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)soddisfare l’indice di 0,70 malgrado ampie disponibilità sui conti correnti della concorrente. Per tutto quanto sopra, ivi incluso l’impegno si invita Codesta CONSIP a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare chevoler meglio definire: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema a. Significato e portata della locuzione “contabilità separata”; b. Contenuto del prospetto di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare “Rendicontazione Specifica”; c. Modalità di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindideterminazione della “quota dei costi operativi”; d. Indicazioni relative alla gestione finanziaria della commessa, in analogia con quando previsto dal contratto poste le segnalate difficoltà a separare i flussi relativi a tipologie diverse di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere Buoni Pasto; e. Elementi che compongono il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità numeratore ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto denominatore per la determinazione dell’indice di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno0,70.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa, Accordo Quadro Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Disciplinare In riferimento al § 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” ove è disposto che “conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di Garadue o più imprese che …. siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di partecipazione al singolo lotto o, § 4nel caso di partecipazione del RTI a più lotti, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1sulla base delle regole definite al successivo paragrafo 7.3, pag. 7 – Schema pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto.”, si rappresenta che la Gara de qua prevede una base d’asta complessiva particolarmente elevata (600 Milioni di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e le prestazioni oggetto del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato risultano complesse e ad alto tasso tecnologico. L’ AGCM (parere S3073/2017), l’ ANAC (Comunicato del Presidente del 3/09/2014 ) e la giurisprudenza amministrativa (ex multis Cds N° 1248/2021) sono concordi nel ritenere che l’esclusione dalla gara non consegue automaticamente alla partecipazione alla gara del RTI sovrabbondante ma alla conclusione di una specifica e completa indagine che la Stazione Appaltante deve valutare le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti motivazioni che hanno spinto una impresa che da sola possegga i requisiti tecnici di partecipazione ad associarsi in un c.d. RTI sovrabbondante. Si chiede pertanto di confermare che la partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti NON determina una automatica esclusione ma sarà oggetto di apposita valutazione da parte di Consip S.p.A. nei termini e ambientali modalità previsti dalla normativa europea nel Parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e nazionale del Mercato S3073 del 2017, secondo cui la stazione appaltante dovrà disporre una apposita valutazione, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, procedendo alla esclusione solo ove dimostri “la sussistenza di rischi concreti ed attuali di collusione delle imprese partecipanti in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harmraggruppamento” (DNSH)Cds n° 1248/2021) da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindidunque, in analogia contrasto con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artl’art. 17 comma 101 TFUE e/o l’art. 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnol. n. 287/90.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pagConsiderato che (i) il par. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e 4 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che prevede quale elemento migliorativo il le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto possesso – sin dalla data di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 presentazione dell’offerta “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendorConcorrente della certificazione, l’Ordinativo in corso di Fornitura non avrà validità ed validità, del Sistema di Gestione dei Servizi IT, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 20000 da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento, costituirà un elemento migliorativo oggetto di valutazione e garantirà l’acquisizione di un relativo punteggio tecnico secondo quanto previsto nel Capitolato d’oneri (subcriterio di valutazione ID 1.1)”, considerato inoltre che il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse par. 17.1.1 del Capitolato d’oneri attribuisce un punteggio tabellare per il rispetto possesso della certificazione da parte del Concorrente e considerato altresì che (ii) l’art. 47 comma 2 bis, D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce espressamente che “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di tutti i gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio capo ai singoli consorziati”, si chiede di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHconfermare: a) che in caso di consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), ivi incluso l’impegnoD.Lgs. n. 50/2016, quest’ultimo soddisfi il possesso del criterio migliorativo richiesto nel caso in cui una delle consorziate indicata come esecutrice possieda la certificazione ISO/IEC 20000; b) che non sussiste la necessità di procedere con un’autonoma certificazione da parte dell’ente di certificazione accreditato a favore del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, qualora una delle consorziate possegga la certificazione; c) che anche altra/e consorziata/e esecutrice/i non in possesso della certificazione ISO/IEC 20000 possa eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto in virtù del rapporto mutualistico tipico dei consorzi stabili, senza necessità di stipulare un contratto di avvalimento d) si chiede di confermare che il possesso della certificazione ISO/EC/20000 da parte di una delle imprese del Consorzio stabile di concorrenti, ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio di valutazione ID 1.1., sia indipendente dalla tipologia e dall’entità delle prestazioni che saranno in concreto eseguite dalle imprese del Consorzio.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione, Accordo Quadro Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Di Sistemi Ip E Postazioni Di Lavoro

Domanda. Disciplinare Nel Capitolato d’▇▇▇▇▇, all’art. 7.3. con riferimento ai “Requisiti in caso di Garapartecipazione a più lotti” è scritto: “Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.2 e 7.3 del Capitolato d’oneri, § 4il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari al valore del lotto più alto per il quale si presenta offerta, pagciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioniimpresa singola, con riguardo RTI o Consorzio), verrà ammesso a contratti finanziati partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i – in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti base alla regola sopra esposta - possiede i requisiti tecnici in ragione del seguente ordine: Lotto 2, Lotto 1, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6. Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In difetto sarà escluso dalla/e ambientali previsti dalla normativa europea graduatoria/e nazionale in ottemperanza al principio del/i lotto/i di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiminor valore tra quelli aggiudicati”. Si chiede, pertanto, chiede di voler precisare e chiarire meglio i contenuti dell’estratto di Capitolato d’▇▇▇▇▇ sopra riportato e di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema se, nel caso di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito partecipazione a più Lotti, al fine di soddisfare correttamente il requisito, l’Operatore Economico deve dichiarare servizi analoghi/fatturati differenti per ogni singolo Lotto - ovviamente nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza valori minimi indicati per ciascun lotto - e che quindi uno stesso servizio analogo non può costituire requisito di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo capacità tecnica e professionale per più di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnolotto.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica, Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto E Assistenza Tecnica

Domanda. Disciplinare In riferimento alla dichiarazione integrativa a corredo dell'offerta indicata al punto 14.3.1 del Capitolato, si richiede quanto segue: - è necessario inserire la dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente" oppure se è possibile andare a "dichiarare" senza apporre la suddetta frase? - per indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di Garanascita, § 4Codice fiscale, pagcomune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 10 80, comma 3, è possibile richiamare la visura camerale? - Capitolato tecnico §3.1.1essendo di proprietà di una società con sede in un Paese differente dall'Italia, pagma all'interno della Comunità Europea, è necessario che il DG dichiari per il direttore della controllante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 680, pag.8. Nell’ambito commi 1 e 2, oppure è necessario fare una dichiarazione a parte? - suddetta dichiarazione è richiesta anche a pag.47 del disciplinare di gara (§4) e Capitolato, è necessario allegarla col DGUE? - il punto 9 a pag.48 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati è riferito solo ai non residente e privi di stabile organizzazione in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore Italia? In merito alla richiesta si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare chechiarisce quanto segue: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema ) ferma la doverosità di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito produrre la dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta nel Disciplinare rispetto di Gara e tutte le modalità previste dal Capitolato Tecnico; quindid’Oneri, si evidenzia che non è richiesto l’inserimento della dicitura "fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente"; 2) si conferma. Così come previsto al paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, il concorrente è tenuto a dichiarare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 3) nell’evidenziare che, ai sensi del paragrafo 14.3.1 del Capitolato d’Oneri punto 2, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in analogia caso di società con quando previsto dal contratto numero di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artsoci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti, il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni di cui al DGUE e alla dichiarazione integrativa – da allegare necessariamente al DGUE medesimo - relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 17 comma 2 – “80, commi 1 e 2, del Codice e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con riguardo poteri di rappresentanza etc.); 4) il punto 9 è riferito a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici concorrenti quale che sia lo stato di residenza e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale la presenza o meno di stabile organizzazione in ottemperanza al principio Italia. Il medesimo punto 9 attribuisce ai concorrenti aventi sede in altri Stati membri la possibilità di non arrecare indicare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. indirizzo di posta elettronica in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoluogo della posta certificata.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di GaraA seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 77 del 2021, § 4art. 49, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1comma 1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHlettera b), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”sub. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo2) viene invece specificato che secondo cui “il Fornitore subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazional di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale” si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio chiede di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di voler confermare chequanto segue: 1. l’ultimo periodo a) che il subappaltatore non debba necessariamente applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore; b) che le tariffe unitarie applicate al subappaltatore non debbano essere le medesime come risultanti dall’aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto Il comma 14 dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito 105, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021 stabilisce che: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artappalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 17 comma 2 – “Pertanto dalla lettura della norma ne segue l’obbligo di applicare il medesimo CCNL dell’appaltatore. Con riguardo al quesito di cui alla lett. b) invece si conferma quanto richiesto fermo restando che il subappaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto esecutivo e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocontraente principale.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Riferimento Art. 7.3 “Requisiti di Garacapacità tecnica e professionale”. • Alla lett. a) dell’articolo citato è riportato: Si chiede di confermare che ai fini del soddisfacimento del requisito, § 4possono essere considerati “servizi analoghi”, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1contratti, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara anche iniziati in data antecedente al periodo indicato (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHdal 30/03/2012), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”di durata comunque superiore ad un anno, sia già conclusi o ancora in corso di esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, che comprendano tra gli altri anche il servizio di gestione, conduzione e/o manutenzione di impianti di illuminazione pubblica, il cui perimetro di gestione (numero di punti luce gestiti) sia almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto; • Alla lett. Nello Schema b) dell’articolo citato è riportato: Tenuto conto altresì di Convenzione quanto riportato nell’esempio (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore ▇▇▇▇▇▇▇ n. 8), si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, chiede di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema a) in caso di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo concorrente che intende partecipare a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente lotti c.d. Do No Significant HarmEnti Piccoli” (DNSH)nn. da 1 a 21) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. I; b) in caso di concorrente che intende partecipare a tutti i lotti c.d. “Enti Grandi” (nn. da 22 a 30) è sufficiente il possesso di qualificazione SOA per categoria OG10 in class. VII; In riferimento al primo punto del quesito, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione si conferma che, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al par. 7.3 lett. a) del Capitolato d’▇▇▇▇▇, assumono rilevanza anche i contratti la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2cui esecuzione sia stata avviata antecedentemente al periodo di riferimento, purché gli stessi risultino in tale periodo eseguiti per almeno un anno. Tali contratti, conclusi o ancora in assenza corso di adeguata documentazione comprovante esecuzione alla data di presentazione dell’ offerta, devono avere ad oggetto, tra gli altri, il rispetto del DNSH da parte del vendorservizio di gestione, l’Ordinativo conduzione e/o manutenzione di Fornitura non avrà validità impianti di illuminazione pubblica, ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto numero di tutti i requisiti tecnici punti luce gestiti deve essere almeno pari al minimo richiesto per singolo contratto. In caso di partecipazione a più lotti si veda quanto indicato al sottoparagrafo “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti”. In riferimento al secondo punto del quesito, si conferma quanto indicato alle lettere a) e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHb), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Disciplinare Chiarimento Assicurazione Capitolato d’▇▇▇▇▇, paragrafo 21.1.4, “Polizza Assicurativa”. E' possibile andare in autoassicurazione, anzichè utilizzare ”La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di GaraAssicurazione, § 4autorizzata/e, pagai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.” ? Risposta Non si conferma. 10 - Come prescritto al par. 21.1.4 del Capitolato tecnico §3.1.1d’oneri, pagil Concorrente risultato aggiudicatario dovrà produrre ai fini della stipula dell’Accordo Quadro un’idonea/e copertura/e assicurativa/e stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Qualora il Concorrente sia già provvisto di polizza assicurativa, lo stesso potrà integrare la propria polizza assicurativa con i contenuti e le condizioni previste all’Allegato 8 al Capitolato d’Oneri. 7 – Schema Si chiede conferma che il par. 15 del Capitolato d’oneri, nella parte cui dispone che «L’“Offerta economica” contiene, a pena di Convenzione Art.4 comma 6esclusione, pag.8. Nell’ambito del disciplinare i seguenti elementi: a) prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; …», vada interpretato nella necessità della sola indicazione dei prezzi unitari per ogni singola offerta, e non anche degli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale (al pari di Iva e/o altri contributi imposte di legge), dal momento che il DVR di cui all’Allegato 9 della documentazione di gara (§4) non fornisce alcun elemento di specificazione economica utile ai predetti fini e che il par. 3 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato d’oneri stabilisce rinvia al DUVRI predisposto dalle singole Amministrazioni in sede di OdF («L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati saranno quantificati dalle singole Amministrazioni in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto sede di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio Ordinativo di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHFornitura”»), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Veicoli E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di GaraAll’art. 15, § 4, a pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema 42 di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e 104 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato d’Oneri è prescritto che “le Amministrazioni, con riguardo [...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto ciascuna classe di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio flusso di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiticui alla tabella n. 15 [...]”. Si chiedechiede conferma del fatto che si possa inserire una scheda tecnica per ogni corpo illuminante previsto per ciascuna classe di flusso. Infatti, pertantoanche in base a quanto indicato al cap. 4.2.3 dei Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica di cui al D.M. 27/09/2017 (CAM apparecchi), a seconda della destinazione d’uso si possono avere diverse tipologie di apparecchio illuminante (stradali, artistici, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiarredo, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHecc.), ivi incluso l’impegno anche per la stessa classe di flusso. Se fosse possibile presentare più prodotti per classe di flusso, quale efficienza sarà considerata valida per il calcolo dell’efficienza globale del corpo illuminante di cui al criterio 8 di aggiudicazione? Si conferma che “[...] il concorrente deve inserire una scheda tecnica per un corpo illuminante appartenente a consegnare all’Amministrazione ciascuna classe di flusso di cui alla tabella n. 15 [...]” relativa ad una tipologia di apparecchio illuminante tra quelle oggetto del servizio (stradali, artistici, di arredo, ecc.). Tale scheda dovrà risultare rappresentativa di tutte le tipologie di apparecchi appartenenti alla medesima classe di flusso luminoso con riferimento alle caratteristiche minime di cui al par. 6.1.1. e alle grandezze migliorative offerte in relazione ai criteri tecnici 8, 9 e 10. Infine si sottolinea che i valori di Efficienza luminosa, Parametro di funzionamento e Tasso di guasto che saranno oggetto di valutazione e relativa attribuzione di punteggio tecnico, nonché di impegno in fase di esecuzione contrattuale, sono quelli offerti all’interno del Sistema nella sezione “Scheda – Componente tecnica” e le Schede tecniche di prodotto (una per classe di flusso luminoso), inserite nell’apposita sezione del Sistema “Schede tecniche prodotti”, saranno utilizzate per la documentazione a comprova del rispetto verifica dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnovalori offerti.

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Sources: Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Accordo Quadro Per La Gestione E l'Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Domanda. Disciplinare Nella “Parte I” del documento “Allegato 1 – D.G.U.E.” (pagina 1) è presente un riquadro nel quale vengono richieste informazioni relativamente alla pubblicazione dell’avviso e/o del bando di Garagara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” e/o altre informazioni/pubblicazioni. A tale proposito si richiede: • se tale riquadro debba essere compilato dall’operatore economico partecipante alla gara; • in caso affermativo, § 4se sia stato pubblicato un avviso e/o il bando di gara nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” (questo in quanto nella documentazione scaricata dal portale è presente un file denominato “Protette 2_Bando_GUUE_1779.pdf.p7m”, il cui nome farebbe pensare ad un bando pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” mentre il documento sembra invece un bando pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”); • in caso affermativo, si chiede di fornire il riferimento della pubblicazione, la data e la/e pag. da riportare nella stringa “GU UE S numero [], data [], pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1[]”, pag. 7 nonché Schema se presenti ‐ gli estremi da indicare nella stringa “Numero dell’avviso nella GU S: [][][][]/S [][][]‐[][][][][][][]” • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non è pubblicato un avviso di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto:” necessiti – dopo i “due punti” – dell’inserimento di una qualche informazione, e quale (§4) fermo restando che parrebbe essere un’operazione da effettuarsi – come il periodo stesso dice ‐ a cura dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore); • in caso negativo, si richiede se il periodo “Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]” necessiti – dopo i “due punti” – dell’inserimento di una qualche informazione, e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”quale. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, evidenzia che il riquadro in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo questione non deve essere compilato a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi cura del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoconcorrente.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Autoveicoli E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di Garagara - Polizza assicurativa - Paragrafo 23.2. Con riferimento al paragrafo 23.2 del Disciplinare di ▇▇▇▇ nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, § 4quest’ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e i relativi massimali, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara seguito descritti: a) una polizza assicurativa definita "General Liability" (§4Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo danneggiamenti a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHcose), ivi incluso l’impegno derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a consegnare all’Amministrazione la documentazione copertura della responsabilità civile per danni a comprova terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “Fornitore e per i quali il Fornitore si impegna sia legalmente responsabile; ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; b) una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a rispettare tutti copertura della qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i requisiti tecnici rischi derivanti dall' attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. per anno assicurativo; Si chiede, pertanto, di confermare chiede conferma che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema Tali polizze assicurative e i relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante e possono considerarsi allineati alle previsioni della documentazione di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”gara; 2. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in assenza essere e non è necessario produrre l’intera polizza; 3. Non è necessario che i singoli tipi di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da parte del vendorun punto di vista sostanziale, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto sia garantita la copertura di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnogli elementi richiesti dal contratto.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per l'Affidamento Dei Servizi Sistemistici

Domanda. Disciplinare Rif: Capitolato Tecnico allegato 5 paragrafo 3.1.1 Conformità e garanzia della fornitura: “Il Fornitore Aggiudicatario di Garaciascun Lotto della presente gara dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara ovvero dovrà subappaltare (§4) nei limiti e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere alle modalità stabilite per il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito subappalto nel Disciplinare di Gara gara) ad un soggetto in possesso di detto ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇, ciò per far fronte agli Ordinativi di fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e dal Capitolato Tecnico; quindimanutenzione, da parte di soggetti in analogia con quando previsto dal contratto possesso del Nulla Osta di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo Segretezza (N.O.S.) aziendale rilascito dalle competenti autorità” a) E’ possibile subappaltare delle attività relative ad Amministrazioni che non prevedono il NOS ad aziende che non lo possiedono? b) Secondo le direttive che regolamentano il N.O.S. deve essere posseduto dall’azienda, oppure è da considerarsi implicito che tale nulla osta dovrà essere anche in possesso a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto livello personale di tutti i requisiti tecnici gli addetti che opereranno direttamente sulle attività oggetto del presente capitolato? In caso negativo, quali sono le variazioni rispetto le disposizioni vigenti e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale quali sono le relative motivazioni formali in ottemperanza al principio linea con le attuali disposizioni? a) Si. b) Laddove specifiche Amministrazioni richiedano l’esecuzione di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo Ordinativi di Fornitura da soggetti in possesso del N.O.S. questo dovrà essere posseduto – al momento dell’esecuzione contrattuale – sia a livello aziendale sia a livello personale; in ogni caso, si consideri che il tempo necessario per l’ottenimento di detto requisito non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnogiustifica eventuali ritardi nell’adempimento.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Sistemi Telefonici

Domanda. Disciplinare di Garadocumento "Capitolato d'Oneri", § 4paragrafo 4.4.1.1., a pag. 10 - 22, si richiede di presentare tante dichiarazioni di cui all' "Allegato 1" sottoscritte con firma digitale quanti sono i soggetti tenuti a presentare tale dichiarazione. Nel caso in cui i suddetti soggetti non avessero la firma digitale, come possiamo presentare la documentazione richiesta? Possiamo scannerizzare tutte le dichiarazioni e far sottoscrivere digitalmente i pdf al legale rappresentante? Risposta Si rinvia a quanto previsto nell’Errata Corrige al Capitolato tecnico §3.1.1d’oneri sub lettera B), pagsub lettera E) con riferimento all’Allegato 9 e sub lettera F) con riferimento all’Allegato 1. 7 – Schema Si rileva in particolare che il "Capitolato d'Oneri", paragrafo 4.4.1.1., prevede che il concorrente possa, in aggiunta al “Documento di Convenzione Art.4 comma 6partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione”, pag.8. Nell’ambito presentare, nell’apposito spazio del disciplinare Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di gara (§4) e cui all’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri sottoscritte con firma digitale, quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “d’Oneri. Non sono previste pertanto modalità alternative quali la scannerizzazione di tutte le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici dichiarazioni e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH successiva sottoscrizione digitale delle medesime dichiarazioni da parte del vendorsolo legale rappresentante. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte dei detti soggetti sono previste a pena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni conformi al “Documento di partecipazione” ed alla “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le stesse esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, l’Ordinativo ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto partecipazione” e della “Dichiarazione integrativa del Documento di Partecipazione” renda le dichiarazioni contenute nei suddetti documenti anche per tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza soggetti titolari delle cariche elencate al principio paragrafo 4.4.1.1. del Capitolato d’▇▇▇▇▇, le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnodovranno essere prodotte.

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Sources: Accordo Quadro Per La Prestazione Dei Servizi Di Gestione Integrata Delle Trasferte Di Lavoro

Domanda. Disciplinare di GaraIn riferimento alla GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER OGNI LOTTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI FARMACI BIOLOGICI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 54, § COMMA 4, pagLETT. 10 A, DEL D. LGS. N. 50/2016 Lotto 3 Follitropina Alfa, in virtù di quanto previsto dalla legge di stabilità, art. n.1 comma 407 a), che «le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo (ATC di V livello), i medesimi dosaggi e via di somministrazione », siamo a inviarvi le seguenti richieste di chiarimenti: - Capitolato tecnico §3.1.1Quali saranno i criteri di aggiudicazione per il lotto 3 (follitropina alfa) al quale potranno accedere massimo tre operatori? In particolare, pag. 7 – Schema nel rispetto di Convenzione Art.4 comma 6quanto stabilito dalla legge di stabilità 2016, pag.8. Nell’ambito quale sarà la differenza tra l’operatore nominato vincitore e quelli nominati aggiudicatari, in un’ottica di accordo quadro? Tutti i Lotti oggetto della procedura saranno aggiudicati secondo il criterio del disciplinare di gara (§4) e minor prezzo, come disciplinato nel paragrafo 7.2 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che d’Oneri. Relativamente al Lotto 3, il presente Accordo Quadro verrà stipulato: • con i Concorrenti le AmministrazioniVincitori”, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” cui numero (DNSHV) sarà funzione delle offerte valide ricevute (N), ivi incluso l’impegno secondo il seguente criterio: V = N - 1. • con i Concorrenti “Aggiudicatari”, ovvero tutti gli operatori economici posizionatisi in graduatoria di merito a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del seguire rispetto dei suddetti requisitiai Concorrenti “Vincitori”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che Le Amministrazioni contraenti potranno affidare l’Appalto Specifico ai Fornitori Aggiudicatari” dell’Accordo Quadro solo nel caso in cui il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione medico prescrittore ritenga necessario garantire la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocontinuità terapeutica.

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Laddove si chiariscono le modalità di Garaaccettazione dell’Ordinativo di Fornitura. L’art. 3.7 chiarisce che il Fornitore “non dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità….”. L’art. 3.8 prevede che il Fornitore, § 4qualora “ritenga di non poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un soggetto non legittimato dovrà, pagtempestivamente, informare l’Amministrazione Contraente e ▇▇▇▇▇▇, spiegando le ragioni del rifiuto. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Domanda: se il sistema di e-Procurement è l’unico strumento utilizzabile, pag. 7 – da quale altro sistema/fonte potrebbero arrivare al fornitore le richieste di fornitura, e perché spetta al Fornitore l’onere di rispondere e segnalare le ragioni del rifiuto se le stesse non devono avere seguito? Si conferma quanto previsto all’articolo 3.7 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che Convenzione: le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, Affinché l’Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità. Il Fornitore prende atto e accetta che non avrà validità ed dovrà in alcun modo dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che non siano trasmessi nel rispetto delle modalità di cui sopra.” In particolare si precisa che: - come previsto al par. 3.1 del Capitolato Tecnico: “l’Amministrazione invia il Pre-ordine al Fornitore mediante fax e/o e-mail e/o piattaforma Consip sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.” (…); - come previsto al par. 3.2 del Capitolato Tecnico: ”Il Fornitore risponde al Pre-ordine con un/i Preventivo/i inviandolo/i all’Amministrazione mediante fax e/o e-mail e/o piattaforma Consip sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.” - come previsto al par. 3.3 del Capitolato Tecnico: “L’Amministrazione potrà inviare l’Ordinativo di Fornitura (accettazione del o di uno dei Preventivo/i proposti dal Fornitore) solo mediante piattaforma Consip sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇.”(...). Si conferma inoltre quanto previsto all’Articolo 3.8 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione: “Ove il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio ritenga di non arrecare poter dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura provenienti da un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)soggetto non legittimato, ivi incluso l’impegnoin base alla normativa vigente, ad utilizzare le Convenzioni, dovrà, tempestivamente, e comunque

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Sources: Service Agreement

Domanda. Disciplinare Schema di GaraConvenzione, § 4Art. 9 c.3 Con riferimento all’art.. 9 c.3 dello Schema di Convenzione, pagche recita “Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 10 - Capitolato tecnico §3.1.120 febbraio 2004 n. 52, pagdal ▇.▇▇▇. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.”, si richiedono maggiori dettagli relativamente all’applicazione dei termini indicati per le fatture emesse in forma elettronica dal Fornitore ai sensi della Legge 244 del 24 dicembre 2007 e s.m.i. e dei relativi Decreti attuativi. In particolare, considerato quanto previsto all’art. 5 c. 1 e c.4 dello Schema di Convenzione Art.4 comma 6– Condizioni Generali, pag.8. Nell’ambito del disciplinare e l’imprevedibilità dei costi di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato investimento che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore potrebbe sostenere per la modifica della struttura del tracciato di fatturazione elettronica, a fronte di richieste particolari che dovessero pervenire da singole Amministrazioni Contraenti, si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare richiede un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare cheparere relativamente ai seguenti elementi: 1. l’ultimo periodo dell’artil Fornitore sarà tenuto ad inserire informazioni aggiuntive in fattura solo nel caso in cui le stesse siano rese mandatorie dalla Normativa, i cui riferimenti dovranno essere condivisi all’atto della richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione contraente. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo In caso contrario il Fornitore potrà negare l’implementazione aggiuntiva senza che l’Amministrazione abbia nulla a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”pretendere; 2. l’Amministrazione non potrà procedere con il rifiuto delle fatture emesse dal Fornitore qualora le stesse riportino tutti i dettagli previsti dalla Convenzione e dalla Normativa 3. qualora il Fornitore si rendesse disponibile ad implementare, nel proprio tracciato di fatturazione, informazioni integrative identificabili come opzionali ai sensi della vigente Normativa, l’Amministrazione Contraente non avrà discrezionalità sulla sezione della fattura elettronica nella quale sarà riportata l’informazione; 4. eventuali pareri o comunicazioni di rilievo in assenza materia di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH fatturazione elettronica da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Enti competenti saranno recepiti dalla Convenzione e applicabili dal Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnonell’ambito dei contratti attuativi.

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Sources: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Il Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindia pag. 11 prescrive che “Ciascun aggiudicatario dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (N.O.S.) o abilitazione preventiva in corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità, o, in analogia con quando previsto dal contratto difetto, subappaltare (nei limiti sotto stabiliti) ad individuata impresa in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo Fornitura/Contratti delle Amministrazioni che hanno diritto a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto l’esecuzione dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH servizi da parte di soggetti in possesso del vendornulla osta stesso.” A riguardo, l’Ordinativo si osserva che numerose attività che un operatore telefonico deve svolgere per erogare i servizi oggetto di Fornitura gara non avrà validità ed prevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, infatti il Fornitore modello di business di un qualsiasi operatore telefonico anche in possesso del NOS prevede che per erogare i servizi oggetto di gara siano esternalizzate numerose attività e siano acquisiti in subfornitura o subappalto numerose tipologie di beni e servizi. Si evidenzia che l’ipotesi di una eventuale immotivata richiesta del possesso del NOS per la totalità delle attività necessarie per erogare i servizi oggetto di gara, ossia anche per quelle che non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse prevedono la trattazione di informazioni con la classifica di segretezza, penalizzerebbe ingiustificatamente gli operatori che non sono in possesso del Nulla Osta di Sicurezza. Ciò premesso, si chiede di indicare per l’esecuzione di quali specifiche attività è richiesto il rispetto Nulla Osta di tutti i requisiti tecnici Sicurezza, al fine di valutare meglio l’incidenza economica dell’eventuale subappalto di servizi a fornitori terzi in possesso del Nulla Osta di Sicurezza e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnolimitarne l’incidenza economica.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Telefonia Fissa

Domanda. Disciplinare Laddove si precisano i diritti di Gararecesso per le Amministrazioni contraenti e/o la Consip Domanda: Nel documento, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – così come nello Schema di Convenzione Art.4 comma 6non è presente il recesso per il Fornitore aggiudicatario. E’ ipotizzabile un recesso dalla Convenzione, pag.8a discrezione del Fornitore ed in quali termini/con quale preavviso? No, non è ipotizzabile un recesso dalla Convenzione a discrezione del Fornitore. Nell’ambito del disciplinare Le ipotesi di recesso sono quelle disciplinate nei pertinenti paragrafi della documentazione di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazionied, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRparticolare, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodoe nelle Condizioni Generali ad esso allegate. Per quanto ivi non disposto, resta fermo l’ordine di applicabilità delle norme regolatrici in materia, quale esplicitato all’art. 2 delle Condizioni Generali che si riporta: a) viene invece specificato dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici relativamente alle attività e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)prestazioni contrattuali, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del rispetto dei suddetti requisiti”D.Lgs. Si chieden. 50/2016; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pertantononché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di tutti i requisiti tecnici Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale dalle altre disposizioni normative in ottemperanza al principio vigore in materia di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocontratti di diritto privato; g) dal Codice Etico della Consip S.p.A.; h) dal patto di integrità.. ”.

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Sources: Service Agreement

Domanda. Disciplinare In relazione alla dichiarazione di Garacui all’Allegato 1: - Si chiede conferma che il legale rappresentante, § 4oltre al documento di partecipazione, pag. 10 deve rilasciare sempre e comunque anche la dichiarazione sub Allegato 1; - Capitolato tecnico §3.1.1si chiede conferma del fatto che qualora il legale rappresentante di una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, pag. 7 – Schema tali soggetti non devono rendere tale dichiarazione; - qualora il legale rappresentante di Convenzione Art.4 comma 6una società per azioni renda la dichiarazione ex Allegato 1 sia per sé che per tutti gli altri soggetti citati nell’elenco, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 dovranno essere rilasciati dal legale rappresentante tanti allegati 1 quanti sono i soggetti per cui tale dichiarazione viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo resa o basta rilasciare un’unica dichiarazione riferita a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio soggetti? - Al contrario, qualora il legale rappresentante intenda rilasciare tale dichiarazione solo per sé, nel caso di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore società per azioni si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, prega di confermare cheche tale dichiarazione deve essere resa anche da: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema ) Ciascun amministratore munito di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare potere di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”rappresentanza 2. ) Se esistenti procuratori muniti di particolari poteri 3) Tutti i soggetti sub 1 e 2 cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando: - confermare che la dichiarazione non debba essere resa in assenza caso di adeguata documentazione comprovante amministratore delegato cessato dalla carica nell’agosto 2014 - confermare che nel caso di socio unico persona giuridica il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo legale rappresentante di Fornitura tale socio non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto deve rendere la dichiarazione di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocui all’Allegato 1.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare Conformemente a quanto riportato nel Capitolato Tecnico al paragrafo 2.1 Copertura nazionale, il Concorrente potrà garantire la copertura sia con l’utilizzo di Garauna propria infrastruttura di rete sia attraverso accordi con un operatore di rete mobile licenziatario. In quest’ultimo caso, § 4si chiede di confermare: A. Che l’accordo con l’operatore licenziatario debba essere già stato stipulato in data anteriore alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1dovendo il Concorrente, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare cheai sensi della lex-specialis: 1. l’ultimo periodo dell’artgarantire tutte le coperture dichiarate ed attuali per l’intera durata dei Contratti di Fornitura sin dalla data di presentazione della propria Offerta (cfr par. 4 comma 6 dello Schema 2.1 del Capitolato Tecnico); 2. rispondere di Convenzione costituisce refuso ed è corretto eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto dell’operatore licenziatario, quest’ultimo inteso quale controparte dell’accordo di cui sopra (cfr Disciplinare par. 21 BIS. VERIFICA TECNICA E DOCUMENTALE, Capitolato Tecnico sezione 9.1); 3. specificare la data di scadenza del contratto con l’operatore di rete mobile licenziatario, dovendo aver già pattuito un impegno compatibile con la data di scadenza più remota tra tutte le scadenze dei Contratti di Fornitura sottoscritti con le Amministrazioni contraenti. B. Che, con riferimento a quest’ultimo punto e stante l’attuale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, la data di scadenza del contratto con l’operatore licenziatario non potrà essere anteriore al 17/01/2027. Ciò in quanto definito nel Disciplinare una data anteriore non sarebbe compatibile con il rispetto del requisito mandatorio di Gara cui al punto 1 sopra richiamato e previsto dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia . C. Che l’accordo sottoscritto con quando previsto dal contratto l’operatore licenziatario debba contenere una specifica clausola di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – impegno da parte di quest’ultimo a mantenere invariata la Copertura così come rappresentata nel con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant HarmPiano dettagliato della Copertura” (DNSHrif. par. 9), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza che costituirà il documento di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH riscontro anche ai fini delle successive verifiche da parte del vendordell’Amministrazione Aggiudicatrice e/o delle Amministrazioni Contraenti, l’Ordinativo nonché una esplicita dichiarazione che la copertura resa disponibile a queste ultime (dichiarata in Tabella 3 – Piano della Copertura) non potrà essere inferiore a quella resa disponibile al resto della clientela dell’operatore. D. Che la Copertura dichiarata in Tabella 3 – Piano della Copertura debba riferirsi alla rete radiomobile sulla quale il Concorrente intenderà attivare le utenze/SIM di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnotutte le Amministrazioni contraenti che aderiranno alla Convenzione.

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Sources: Telecommunications

Domanda. Disciplinare Stante quanto riportato nel Bandi di GaraGara a pagina 5:(…)III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Per tutti i lotti: a) certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto la «progettazione, § 4produzione, paginstallazione e manutenzione di software, supporto specialistico, gestione applicativa» rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016. Solo per i lotti 1 e 2 oltre al requisito di cui alla precedente lettera a) b) Certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto «servizi di consulenza organizzativa, pagchange management, Demand Management e consulenza per i sistemi informatici» (per le imprese che svolgono il relativo servizio) rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. 7 – Schema Si applica quanto previsto all’art.87 D. Lgs. n. 50/2016.(…) la scrivente è a richiedere quanto segue: la certificazione EN ISO 9001 per le attività: “Progettazione ed erogazione di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito servizi informatici” è da ritenersi corretta per il soddisfacimento del disciplinare di gara (§4requisito al punto a) e anche del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti punto b)? Il bando indica i requisiti tecnici di capacità professionale e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza tecnica al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)paragrafo III.1.3. L’oggetto della certificazione fa riferimento diretto ai servizi richiesti dall’Accordo Quadro, ivi incluso l’impegno come meglio indicati nel capitolato tecnico. L’equivalenza tra oggetto della propria certificazione ed oggetto della certificazione richiesta è a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova cura del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”concorrente. Si chiede, pertanto, rammenta che in fase di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed comprova è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando necessario disporre della dichiarazione dell’ente certificatore come previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati capitolato d’oneri 9.4 che in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH particolare dovrà attestare che lo scopo ricomprende tutte le attività richieste da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoConsip S.p.A.

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Sulla base del costo stimato dalla Stazione Appaltante relativo al costo della manodopera si chiede conferma che il CCNL adottato dalla vincitrice dovrà essere quello delle Telecomunicazioni Per giurisprudenza amministrativa fortemente consolidata, la scelta del contratto collettivo da applicare all’appalto rientra nelle prerogative di Garaorganizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti fatta in ogni caso salva la coerenza con l’oggetto dell’attività affidata dalla stazione appaltante. A questo proposito, § si evidenzia che sia nel Capitolato d’oneri (cfr. pagg. 28-29) sia nel facsimile documento “Schema delle spese relative al costo del personale” (cfr. Allegato n. 8) è precisato: «Per le figure di “operatore di contact center”, “team leader” e “supervisore”, qualora il concorrente non utilizzi il CCNL cui la stazione appaltante ha fatto riferimento nella stima indicata al par. 4 del presente Capitolato d’oneri (i.e. CCNL Telecomunicazioni), dovrà fornire evidenze circa la coerenza con quanto disposto dall’art. 30, comma 4, pagdel Codice, secondo cui al personale impiegato dalle imprese appaltatrici “è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”». 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Inoltre, pagil par. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e 21 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che d’oneri stabilisce che, nell’ambito delle verifiche sul costo del personale espletate dalla Commissione sul primo classificato, essa provvede anzitutto a verificare l’osservanza dei minimi retributivi e le Amministrazionieventuali evidenze fornite dal concorrente con riferimento all’art. 30, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi comma 4, del PNRR, potranno richiedere Codice; fermo il rispetto dei minimi di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza riferimento, qualora dall’esame del documento emergano elementi specifici che possano rendere opportuna una verifica di anomalia ex art. 97 del Codice la Commissione lo segnalerà al principio Responsabile del procedimento come di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiseguito specificato. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Appalto Specifico Per Il Servizio Di Contact Center

Domanda. Disciplinare Con riferimento all'Allegato 6 Schema di GaraAccordo Quadro, § art.3, dove è previsto che "Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, paglett. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1c) del D. Lgs n. 50/2016, pag. 7 – Schema dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)relativi allegati, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta. Nello Schema di Convenzione (art.4 " e all'art. 16 comma 6 ultimo periodo1, lettera n) viene invece specificato dove è previsto che "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore non presenti motivatamente offerta e/o la stessa venga considerata inidonea per più di un Appalto Specifico" si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, chiede di confermare che: 1(i) il Fornitore ha la facoltà di non presentare offerta per più di un Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a partecipare; (ii) rispetto a sub (i), sono considerate valide motivazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il mancato possesso dei requisiti tecnici aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a quelli richiesti nell’Accordo Quadro, oppure il mancato possesso di requisiti oggetto di valutazione tecnica, oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del singolo Appalto Specifico che impediscano oggettivamente la partecipazione del Fornitore. l’ultimo periodo Risposta Fermo restando che nel presente Accordo Quadro non è previsto un obbligo generalizzato di partecipazione, purché la mancata presentazione dell’offerta da parte degli aggiudicatari dell’Accordo quadro non sia finalizzata ad alterare la concorrenza, si conferma che: i) Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il contratto con il Fornitore che non presenti motivatamente offerta oppure se la stessa offerta venga considerata inidonea per più di un Appalto Specifico. Si rammenta, a tal fine che, ai sensi dell’art. 4 7 comma 6 dello Schema 10, del Contratto: “il Fornitore, con riguardo all’ipotesi di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare cui all’art. 16 Risoluzione, comma 1, lettera n), si obbliga a dare comunicazione a Consip, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di Gara presentazione delle offerte dell’AS, della mancata presentazione della propria offerta e dal Capitolato Tecnico; quindidelle relative motivazioni”. La Consip si riserva ogni più ampia valutazione sulle motivazioni, come comunicatele, in analogia merito alla mancata presentazione dell’offerta per l’appalto specifico avuto riguardo, in particolare, tanto agli espressi e vincolanti impegni assunti dal Fornitore con quando previsto dal contratto la stipula dell’Accordo Quadro tanto a quanto richiesto dall’Amministrazione nella propria Richiesta di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici Offerta e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoprecisato nei chiarimenti eventualmente forniti.

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Premesso e considerato che nella domanda di Garapartecipazione alla gara, § 4punto 16, pagil concorrente deve dichiarare di accettare “ai sensi dell’art. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1100, pagcomma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario. 7 – Schema In particolare, il Fornitore è in possesso dei requisiti di Convenzione Art.4 comma 6esperienza, pag.8capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. Nell’ambito 28 del disciplinare di gara Regolamento (§4UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche le AmministrazioniRegolamento UE” o “GDPR”), con riguardo nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR ….”; Premesso che, a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto nostro modo di vedere sussistono al contrario tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale dal GDPR affinché il Fornitore effettui i trattamenti dei dati personali in ottemperanza al principio qualità di non arrecare un danno significativo all’ambiente Titolare Autonomo, in caso di Vs accettazione/condivisione della possibilità per il concorrente di porsi come di Do No Significant HarmTitolare autonomo”, si chiede conferma di poter modificare e/o integrare il punto 16) del Modello di Domanda, ad esempio barrando la frase: “…potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabileo “Sub Responsabile” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento ……” AGGIUNGENDO COME ALTERNATIVA “…..potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Titolare autonomo” del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 24 del Regolamento…” Premesso che, come indicato nell’art. 21, comma 6 delle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione, l’eventuale nomina a Responsabile del Trattamento dei dati è rimessa alle singole Amministrazioni contraenti (DNSHcfr. risposta alla domanda n. 27), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema con riferimento al quesito relativo alla possibilità di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodomodificare e /o integrare il punto 16) viene invece specificato che “il Fornitore della Domanda di partecipazione nel senso indicato nel quesito medesimo: non si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoconferma

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Sources: Gara d'Appalto Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Disciplinare In relazione all’art. 3 “Utilizzazione della convenzione e modalità di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiticonclusione. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto particolare ai commi 11 e 12, posta la condizione che l’Ordinativo di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH Fornitura è irrevocabile trascorsi 4 gg lavorativi successivi alla ricezione da parte del vendorFornitore si richiede di chiarire: A) Se entrambe le parti possano esercitare facoltà di revoca, l’Ordinativo limitandosi tale facoltà per il Fornitore al disposto del medesimo articolo 3, comma 8 e cioè nel caso di ricezione di Ordinativi di Fornitura da “soggetto non avrà validità ed legittimato”. In proposito, si chiede di meglio individuare i “soggetti non legittimati” ad utilizzare la Convenzione ma ai quali è comunque consentito di accedere al Sistema. B) Trascorsi 4 gg senza che alcuna delle parti abbia esercitato facoltà di revoca e dunque il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse contratto attuativo debba ritenersi concluso, secondo quanto disposto dal comma 11, la facoltà di revocare il rispetto contratto attuativo/Ordinativo di tutti Fornitura sia estesa alle successive 24 ore per le Amministrazioni Contraenti (V. comma 12) C) ▇▇▇▇▇ pertanto da ritenersi irrevocabili gli Ordinativi di Fornitura - e perciò conclusi i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)relativi contratti attuativi - trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti trascorsi complessivamente 5 gg lavorativi successivi alla ricezione degli stessi da parte del Fornitore, ivi incluso l’impegnosenza che quest’ultimo entro il medesimo arco temporale abbia formalmente riscontrato la ricezione dell’ordinativo.

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Sources: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare 1) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla distinzione degli immobili in "piccoli" (<5000 mq.) e "grandi" (>5.000 mq.), si richiede se la definizione "superficie lorda degli immobili" si riferisca solamente a superfici attive (quindi conteggiando solo le superfici di Garaaree nelle quali si esegue il servizio di pulizia) o se comprenda anche superfici dell'immobile non soggette al servizio. 2) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di "immobili/compendi immobiliari" si chiede se, § 4ad esempio, pagun’amministrazione composta da 4 immobili distaccati, situati in indirizzi differenti, i 4 immobili costituiscano un singolo compendio immobiliare la cui superficie sarà quindi la somma delle aree presenti nei 4 immobili. 3) In merito a quanto riportato a pagina 7 del Capitolato D'Oneri relativamente alla definizione di "immobili/compendi immobiliari" ed alla successiva applicazione della convenzione, si chiede se un’amministrazione debba cambiare fornitura qualora, ad esempio, venga convenzionato un immobile minore di 5.000 mq. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1presso il quale, pag. 7 – Schema durante il periodo di Convenzione Art.4 comma 6esecuzione del servizio in convenzione, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§venga realizzato un ampliamento che comporti il superamento dei 5.000 mq. 4) e In riferimento a quanto previsto all'art. 9 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato d'Oneri leggiamo che “le Amministrazionicomporta il divieto di subappalto l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara; a tal proposito si chiede conferma dell'interpretazione per cui, con riguardo tale dicitura, si intenda che è acconsentito il subappalto a contratti finanziati un operatore economico che ha partecipato in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) proprio alla gara ma per altri lotti diversi da quello per cui viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoindicato come subappaltatore.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia

Domanda. Disciplinare di GaraDocumento descrittivo, § 4Par. 3.1, Pag. 9 Nel documento descrittivo, pag. 10 9/24, è specificato - Capitolato tecnico §3.1.1coerentemente con l‟art. 275 del dPR n. 207/2010 - che "In caso di partecipazione nelle forme di cui all‟art. 34, pagcomma 1, lettere d), e), del D.Lgs. 7 n. 163/2006, a pena di esclusione, la mandataria dovrà eseguire la prestazione in misura maggioritaria." Vista anche la risposta di ▇▇▇▇▇▇ alla richiesta di chiarimento n.12 (sub ii) pubblicata in data 30/01/2014- nella quale si afferma che "il RTI offerente dovrà essere composto, per tutti i lotti per i quali presenta offerta, dalle medesime imprese raggruppate o raggruppande, fermo restando la possibilità che qui si ammette di una diversa percentuale di ripartizione dell‟oggetto contrattuale tra i diversi Lotti per i quali il RTI presenta offerta." Schema e considerato il vincolo della esecuzione in misura maggioritaria delle prestazioni da parte della mandataria, si chiede di Convenzione Art.4 comma 6confermare: 1) che in caso di ripartizioni differenti nei diversi lotti di gara, pag.8il ruolo di mandataria dovrà essere comunque assunto dalla impresa tra le raggruppate che nello specifico lotto esegue la prestazione in misura maggioritaria. 2) che, conseguentemente, il mandato con rappresentanza potrà essere conferito per ciascun lotto a diverse imprese componenti il RTI, fermo restando che quest‟ultimo sarà composto dai medesimi operatori economici. Nell’ambito del disciplinare In caso di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato risposta negativa ai punti precedenti si chiede di precisare come debba essere gestita l'eventualità che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto il medesimo RTI costituito o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di costituendo possieda complessivamente tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale necessari alla partecipazione a più lotti ma che gli stessi siano posseduti in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)misura maggioritaria, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti per i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)singoli lotti, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto da diverse raggruppande o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoraggruppate.

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Sources: Procedura Di Affidamento

Domanda. Disciplinare È possibile rifiutare la PA che non dà garanzia sulla morosità del Default? Ai sensi dell’art. 9, comma 12 “In conformità all’art. 39 bis dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di GaraDefault, § 4per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default, pagrichiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. 10 - Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione”. Con riferimento all’Art.7 dell’Allegato 4 del Capitolato tecnico §3.1.1Tecnico, pag. 7 – Schema si prevede la possibilità di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara offrire per il prezzo variabile quattro spread (§4V var) differenziati per Categoria d’Uso (Termica e Non Termica) e Cluster di Consumo ( <= 200.000 Smc e > 200.000 Smc). Per quanto invece attiene alla costruzione del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato prezzo fisso, confermate la previsione di uno spread unico e indifferenziato per categoria d’uso e cluster di consumo? Per il Prezzo Fisso si conferma che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici dovrà offrire uno spread VFIX unico e ambientali previsti dalla normativa europea indifferenziato per Categoria d’Uso e nazionale in ottemperanza al principio cluster di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”consumo. Si chiedesegnala inoltre che, pertantoa differenza di quanto indicato nella presente richiesta di chiarimento, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere per il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed Prezzo Variabile il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto deve offrire tre spread: VVAR,1 per Categoria d’Uso Termica e cluster di tutti i requisiti tecnici consumo annuo < =200.000 smc; VVAR,2 per Categoria d’Uso Termica e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio cluster di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoconsumo annuo > 200.000 smc; VVAR,3 per Categoria d’Uso Non Termica.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione, art. 9 Con riferimento al comma 3, per le Amministrazioni Contraenti soggette all’obbligo di fatturazione elettronica, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l’Amministrazione non fornisca i dati e le informazioni (Codice Ufficio, Codice CIG) necessarie a tale modalità di fatturazione? Secondo quanto previsto all’art. 3, comma 15 delle Condizioni Generali: “Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, al momento dell’emissione del singolo Ordinativo di Fornitura: i) […] ; ii) […] ; iii) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo Ordinativo di Fornitura del CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione Art.4 comma 6, pag.8e da esse richiesto nonché del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti11 della L. 16 gennaio 2003 n. 3”. Nello Schema Tale informazione è pertanto un “elemento necessario” dell’Ordinativo di Convenzione (art.4 Fornitura in assenza del quale vale quanto prescritto ai sensi del comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che 9 del medesimo articolo. In merito al Codice Ufficio il fornitore aggiudicatario ha facoltà di rendere obbligatoria la compilazione di tale campo all’interno dell’allegato all’Ordinativo di fornitura, Elenco dei punti di prelievo” obbligatorio per il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio perfezionamento dell’ordine di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”acquisto per le Amministrazioni soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e ricorda peraltro che il CUU può essere acquisito dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoanche tramite l’Indice della Pubblica Amministrazione - IPA.

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Sources: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare In caso di Garapartecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 45, § 4comma 2 lett. c) del Codice degli Appalti, paggià costituito, in qualità di mandante di RTI costituendo, si richiede cortesemente in merito alla documentazione amministrativa che deve essere caricata nell’apposita sezione della procedura sul sito ▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ se il suddetto consorzio costituito debba caricare direttamente nei propri slot la propria documentazione e quella delle consorziate esecutrici oppure se le singole consorziate debbano essere abilitate dalla mandataria nella sezione della procedura in qualità di ulteriori mandanti e debbano pertanto singolarmente caricare nei propri slot la rispettiva documentazione. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1Nel caso fosse il suddetto consorzio stabile a dover caricare nei propri slot della sezione della procedura anche la documentazione delle consorziate esecutrici, pag. in quali slot dovrebbe caricare la documentazione di queste ultime? In merito alla documentazione amministrativa delle consorziate esecutrici si chiede conferma che le stesse debbano produrre la stessa documentazione richiesta per il suddetto Consorzio ovverosia: Allegato 5 – DGUE Allegato 6 – Istanza di partecipazione Allegato 7 – Schema Dichiarazioni integrative Con riferimento al primo quesito si precisa che, riguardo alla fase di Convenzione Art.4 comma 6inserimento della documentazione amministrativa sul Sistema, pag.8è il consorzio stabile che agisce sul Sistema medesimo per conto delle consorziate esecutrici. Nell’ambito In particolare, i documenti delle consorziate esecutrici devono essere caricati nelle sezioni del disciplinare sistema dedicate agli specifici documenti (es. “Istanza di gara (§4) partecipazione e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria”, le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare DGUE – Documento di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiunico europeo dell’impresa concorrente”, “Dichiarazione integrativa”). Con riferimento al secondo quesito si conferma che, in analogia con quando conformità rispetto a quanto previsto dal contratto nel Capitolato d’Oneri, sia il consorzio sia le consorziate esecutrici devono produrre il DGUE, l’Istanza di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici partecipazione e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnole Dichiarazioni integrative.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Servizi Applicativi Di Data Management E Servizi Di Pmo

Domanda. Disciplinare Rif. Capitolato tecnico – Par 3.1 Servizio di Garaconsegna, § 4installazione, configurazione, avvio operativo dei sistemi (pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag31) A. viene richiesta l’imposta di bollo B. viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità C. viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. 7 – Schema 80 D. viene richiesto DGUE E. richiesta dell’emissione di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia F. viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione richiesta la certificazione antimafia G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante I. viene indicato un pagamento a comprova 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del rispetto dei suddetti requisiti”contratto K. ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi Risposta Premesso che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. Nello Schema In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti […]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta entro il termine indicato nell’Ordinativo di Fornitura”, si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare cheprecisa quanto segue: 1. l’ultimo periodo dell’artin presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 4 3, comma 6 dello Schema 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare dare corso alla richiesta, di Gara cui si dirà di seguito, e dal Capitolato Tecnico; quindi, momento in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati cui ciò si realizzerà in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”concreto; 2. in assenza presenza di adeguata documentazione comprovante il eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto del DNSH da parte del vendora quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: quelle richieste nella lex specialis di gara, il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHfavore delle stesse ai sensi del paragrafo 23.2, n. 2), ivi incluso l’impegnodel Disciplinare di Gara;

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Tecnologie Server

Domanda. Disciplinare AVVALIMENTO: La scrivente società, ai sensi di Garaquanto previsto nel bando di gara, § 4possiede autonomamente i requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di che trattasi. Considerata però l'indeterminatezza, pagl'eventuale estensione geografica dell'intervento e la molteplicità delle capacità richieste, al fme di aumentare la propria capacità organizzativa, e far fronte in maniera compiutamente più adeguata ad ogni eventuale situazione di emergenza, intenderebbe avvalersi della CAPACITA' ORGANIZZATIVA (intesa complessivamente in termini di sedi, mezzi e personale) che potrebbe essere messa a disposizione, in caso di carenza, dalla propria controllante società, titolare del maggioranza assoluta delle azioni della scrivente. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1A tal riguardo, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6infatti, pag.8. Nell’ambito del disciplinare il bando di gara non prevede una CAPACITA' ORGANIZZATIVA MINIMA e pertanto il ricorso all'avvalimento in tali termini non integrerebbe un requisito formale espressamente previsto dal bando di gara quanto un requisito sostanziale implicito nel CAPITOLATO D'ONERI e nel CAPITOLATO TECNICO o, più generalmente, nelle peculiarità specifiche dell' appalto di che trattasi. Alla luce di quanto precede, considerata l'atipicità dell'accordo quadro di cui in oggetto, si chiede: a) se sia ammesso il ricorso all’AVVALIMENTO ex art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nei termini prospettati (§4avvalimento capacità organizzativa in termini di sedi, personale e mezzi); b) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato in caso positivo, come ci si deve regolare relativamente ai Fac-simili predisposti dalla stazione appaltante che “le Amministrazioniprevedono, con riguardo a contratti finanziati in tutto o tal caso, l'indicazione specifica dei requisiti previsti dal bando di gara di cui ci si avvale; c) in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertantocaso negativo, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara che i predetti mezzi, risorse e dal Capitolato Tecnico; quindisedi, in analogia con quando previsto quanto appartenenti alla controllante, possano essere utilizzati dal contratto concorrente a prescindere dai vincoli legati al subappalto. A sostegno di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo tale conclusione deporrebbe l'impossibilità di qualificare i suddetti subcontratti come subappalto, considerata la possibilità per la scrivente di avvalersi della rete di distribuzione della controllante sulla base di accordi pregressi e a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRprescindere, l’Amministrazione potrà richiedere dunque, dalla specifica procedura selettiva, venendo quindi meno il nesso di derivazione delle prestazioni svolte dalla controllante rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoquelle eventualmente appaltate alla scrivente.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Soluzioni Abitative in Emergenza

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, Documento: Capitolato d’Oneri – Paragrafo n. 16 bis – Pagina pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.139 Testo: Ciascun concorrente dovrà caricare a Sistema nella apposita sezione denominata “Documentazione tecnica a comprova” (Busta “D”), pagla documentazione necessaria a comprovare il possesso da parte dei prodotti offerti dei requisiti o caratteristiche (nel seguito solo caratteristiche) tecniche e/o funzionali richieste ed offerte (minime e migliorative). 7 – Schema In particolare, il concorrente dovrà allegare ogni documentazione ritenuta appropriata al fine di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) comprovare che i prodotti offerti rispettino le prestazioni e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)tecnico funzionali prescritti come caratteristiche minime o, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione se offerte, migliorative. Costituiscono mezzo appropriato per la predetta comprova: • documentazione a comprova tecnica del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiproduttore, in analogia con quando previsto dal contratto forma di: o dichiarazione circa il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte; e/o e/o e/o o scheda tecnica di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto prodotto; o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto documenti attestanti l’esecuzione di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH prove da parte del vendorproduttore che consentano di verificare il possesso delle caratteristiche minime e delle caratteristiche migliorative delle apparecchiature offerte. La documentazione fornita dovrà descrivere l’ambiente in cui si è effettuata la prova, l’Ordinativo le modalità di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto verifica, gli esiti attesi e i risultati ottenuti; o relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di tutti prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili). Come previsto al paragrafo 16-bis del Capitolato d’Oneri, costituisce mezzo adeguato per la comprova dei requisiti minimi e migliorativi, tra l’altro, una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto (quali i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili) inerente al possesso di tali requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnocapo alle apparecchiature offerte.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Centrali Telefoniche

Domanda. Disciplinare Con riferimento alla risposta di Garachiarimento n. 191 inerente il comma 14 dell’art. 105, § d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 49, D.L. n. 77/2021, secondo cui “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale” codesta Spett.le stazione appaltante ha confermato che, per l’operatore economico offerente, in caso di avvenuta aggiudicazione, vi è l’obbligo di selezionare esclusivamente società subappaltatrici che applichino il medesimo CCNL dell’appaltatore. L’interpretazione fornita, tuttavia, non può ritenersi condivisibile alla luce delle seguenti circostanze: a) Le prestazioni oggetto di subappalto possono riguardare una pluralità di prestazioni, tutte previste all’interno della medesima procedura di gara e/o oggetto dell’appalto, che potrebbero coinvolgere aziende subappaltatrici che applicano un CCNL distinto da quello dell’appaltatore principale; b) La ratio della norma, così come modificata, tende a rafforzare la tutela del trattamento economico e normativo dei lavoratori delle società subappaltatrici elemento che è ugualmente garantito dall’applicazione dei CCNL di settore distinti da quelli dell’appaltatore nonché’ dai molteplici controlli di idoneità e di natura previdenziale ed economica che l’Amministrazione già ordinariamente svolge sui subappaltatori che operano nelle commesse pubbliche; c) L’interpretazione restrittiva della norma, così come fornita, comporterebbe indirettamente e senza alcuna ragione di sorta, un meccanismo di ingerenza ingiustificato nella scelta imprenditoriale delle aziende operanti nel libero mercato in violazione di quanto previsto dall’art. 30, comma 4, pagD.Lgs. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito 50/2016 a fronte del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato quale risulta essere principio indiscusso la circostanza che “le AmministrazioniL’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, risultando sufficiente che sia rispettata la coerenza del contratto nazionale applicato con riguardo a contratti finanziati l’oggetto dell’appalto posto in tutto o in parte con fondi del PNRRgara”(cfr. Tar Calabria, potranno richiedere il rispetto Catanzaro, Sez. I, 31/ 07/ 2020, n.1404). Alla luce di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)quanto esposto, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, chiede pertanto di confermare che: 1, qualora l’attività oggetto di subappalto investa attività e prestazioni che, pur se ricomprese nell’ambito di gara, coinvolgano aziende operanti in settori diversi da quello in cui opera l’appaltatore, sia ammessa la possibilità che, nel rispetto degli obblighi economici e normativi imposti dalla nuova modifica normativa, il subappaltatore possa applicare ai suoi lavoratori un CCNL distinto rispetto a quello dell’appaltatore principale. l’ultimo periodo dell’artIn caso contrario si chiede di esplicitare in che modo e che tipologia di CCNL dovranno detenere i subappaltatori eventualmente selezionati da un RTI costituendo composto da imprese che applicano CCNL di settori distinti (es. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quinditelecomunicazioni, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRmetalmeccanico, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHcommercio), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e In riferimento ai seguenti articoli del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato Tecnico del Lotto 1, che recitano: - Art. 9.1.1: le AmministrazioniAttualmente non sono disponibili dei locali dell’Amministrazione destinati esclusivamente al servizio informazioni e accoglienza. Durante l’esecuzione del contratto il Parco si riserva la possibilità di individuare e arredare postazioni dedicate esclusivamente al servizio informazioni sulla piazza del Colosseo in occasione della costruzione del Centro servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in circa 3 unità.” - Art. 9.2.2: “Il Concessionario potrà prevedere l’apertura di tutte o di parte delle singole postazioni di biglietteria disponibili (con esclusione delle TVM che dovranno essere tutte sempre funzionanti) anche con orari differenziati in funzione del numero di visitatori atteso, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto fatto comunque salvo l’obbligo di tenere aperte tutti i requisiti tecnici giorni durante l’orario di apertura previsto, al minimo: - 3 postazioni di biglietteria presso la “biglietteria Unica” posizionata all’interno del Colosseo (3 postazioni di biglietteria nel futuro Centro Servizi)” - Art. 9.2.2: Si specifica che per il sito Colosseo il posizionamento e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale l’organizzazione delle postazioni di vendita potrebbero variare nel corso della concessione quando sarà disponibile il Centro Servizi. Il Concessionario è chiamato a mettere a disposizione personale aggiuntivo per il presidio di tali nuove postazioni che l’Amministrazione ha stimato in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”1 unità. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore Il Concessionario si impegna a rispettare garantire lo svolgimento del servizio trasferendo, dalla Biglietteria Unica del Colosseo al Centro Servizi, unicamente le attrezzature hardware necessarie allo svolgimento del servizio in quanto gli arredi delle nuove postazioni saranno a cura e onere dall’Amministrazione”, si chiede di: a) chiarire se le nuove postazioni presso il Centro Servizi siano da intendersi aggiuntive rispetto a quelle della Biglietteria Unica del Colosseo o se le nuove postazioni vadano a sostituire 3 postazioni della Biglietteria Unica; b) confermare che l’indicazione relativa al solo trasferimento delle attrezzature hardware dalla Biglietteria Unica del Colosseo al nuovo Centro Servizi è un refuso, in quanto il trasferimento di tali attrezzature implica anche lo spostamento degli operatori assegnati alle postazioni che vengono trasferite. c) confermare che presso il nuovo Centro Servizi dovranno essere presenti almeno 3 addetti (e non 1 solo) per garantire la copertura delle 3 postazioni previste; d) specificare la data e gli orari di apertura nel nuovo Centro Servizi, nei diversi periodi dell’anno. Tali informazioni sono necessarie per stimare correttamente il costo delle risorse da impiegare nei servizi, ai fini dell’analisi economica. a) b) e c) Preliminarmente si chiarisce che presso il nuovo Centro Servizi l’Amministrazione, fra gli altri servizi, si riserva di allestire e arredare postazioni dedicate sia al servizio di informazioni e accoglienza (di cui al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico del Lotto 1), sia al servizio di biglietteria fisica (par. 9.2.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1). Per il servizio informazioni e accoglienza l’Amministrazione ha stimato che il Concessionario sarà chiamato a mettere a disposizione circa 3 unità di personale aggiuntivo (rispetto al personale indicato alla tabella n° 4 del Capitolato Tecnico - lotto 1) per presidiare le nuove postazioni arredate dall’Amministrazione stessa all’interno del Centro Servizi. Per il servizio di biglietteria fisica, al momento dell’apertura del Centro Servizi, tutte le 11 postazioni di vendita presenti presso la “biglietteria unica” posizionata all’interno del Colosseo saranno trasferite all’interno del Centro Servizi. L’Amministrazione ha stimato inoltre che potrebbe essere richiesto al Concessionario di allestire e presidiare una postazione ulteriore di biglietteria presso il Centro Servizi, per un numero totale di 12 postazioni di vendita. Il Concessionario sarà tenuto a trasferire presso la nuova sede tutti i requisiti tecnici materiali hardware (casse, computer, schermi, cassetti denaro, ecc.) e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale anche il personale necessario per lo svolgimento dei servizi; l’Amministrazione consegnerà al Concessionario le postazioni presso il Centro Servizi già arredate. Per quanto concerne i livelli di servizio minimi per il presidio delle postazioni di biglietteria fisica, si chiarisce che il Concessionario potrà prevedere l’apertura di tutte o di parte delle singole postazioni di biglietteria disponibili (con esclusione delle TVM che dovranno essere tutte sempre funzionanti) anche con orari differenziati in ottemperanza al principio funzione del numero di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)visitatori atteso, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, fatto comunque salvo l’obbligo di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tenere aperte tutti i requisiti tecnici giorni durante l’orario di apertura previsto, al minimo: - 3 postazioni di biglietteria delle 11 presenti presso la “biglietteria Unica” posizionata all’interno del Colosseo (o, al momento del trasferimento delle postazioni presso il Centro Servizi, almeno 3 postazioni di biglietteria delle 11/12 presenti nel futuro Centro Servizi). - 1 postazione di biglietteria per ciascuna delle 3 biglietterie del Foro Romano-Palatino - 1 postazione di biglietteria presso la biglietteria della Domus Aurea nei giorni di apertura al pubblico. Fanno eccezione le “biglietterie Stern” che saranno aperte solo in occasione di eventi serali/visite speciali, concordando di volta in volta con l’Amministrazione i periodi e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio gli orari di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoapertura.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Disciplinare Con riferimento alle previsioni di Garacui all’art. 16 G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e 16 S: PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO del contratto, § si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, pagpar.1, n.8 e art. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH28 Reg.UE 2016/679), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione infatti, il Responsabile del Trattamento è “la documentazione a comprova persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del rispetto dei suddetti requisitititolare del trattamento”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiedeNon avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di Convenzione costituisce refuso lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia alla compliance con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nazionale nella gestione dell’utilizzatore in ottemperanza al principio qualità di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)titolare del trattamento, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. in assenza Quindi, i trattamenti, le procedure di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del vendortrattamento, l’Ordinativo di Fornitura con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnotroveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.

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Sources: Servizi Di Somministrazione Di Lavoro

Domanda. Disciplinare Bando di Gara, § 4, pagGara d'Appalto: III.2.2. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema Il fatturato specifico deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto medesimo oppure si intende su tutto il territorio nazionale e non? Nel caso di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare risposta a tutti e tre i Lotti di gara (§4) le forniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse? Per cui in caso di risposta a tutti e tre I Lotti l'ammontare complessivo del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “fatturato per forniture di servizi è di 1.600.000 euro negli ultimi 2 esercizi finanziari, corretto? Il fatturato deve essere esclusivamente legato a Servizi Professionali o può essere relativo anche alla fornitura Software? Risposta Il fatturato specifico non deve esser relativo ai servizi erogati su Clienti geograficamente collocati con sedi e/o sedi legali all'interno dell'area geografica del Lotto prescelto. Nel caso di risposta a tutti e tre i ▇▇▇▇▇ di gara le Amministrazioniforniture per la soddisfazione del requisito economico-finanziario devono esser tra loro diverse In caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente dovrà possedere i requisiti di partecipazione indicati nel Bando di gara in relazione a ciascun singolo Lotto per il quale intende partecipare, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa. Pertanto, in caso il concorrente voglia partecipare a tutti i lotti, dovrà possedere, con riguardo riferimento al requisito di cui al punto III.2.2. del Bando di gara, un fatturato specifico in misura non inferiore a contratti finanziati quello previsto al punto III.2.2. lett c) del Bando di gara. In caso di aggiudicazione a più lotti, come già espresso in tutto o sede di Capitolato d’▇▇▇▇▇, invece, il concorrente dovrà risultare in parte con fondi possesso della somma dei requisiti economici - di cui al punto III.2.2 del PNRRBando di gara - richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti oggetto di aggiudicazione, potranno richiedere il rispetto nonché del requisito tecnico di tutti cui al punto III.2.3 del Bando di gara. Il fatturato deve essere esclusivamente legato unicamente a servizi legati al settore dell’Open Source. A riguardo, è opportuno precisare che le cd. “sottoscrizioni” delle distribuzioni OS Enterprise devono intendersi ascrivibili tra i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoservizi .

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. Disciplinare Allegato 6 A - Capitolato Tecnico Capitolo 3 - Specifiche dei Servizi di Gara, § 4, Telefonia Paragrafo 3.1 - Servizi di telefonia base pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.125."Nel caso di accesso indiretto, pagil servizio dovrà essere inclusivo delle prestazioni aggiuntive quali utilizzo di numerazione ridotta per RPV e codici per selezione passante e post-selezione. 7 – Schema In ogni caso dovrà essere garantito l'accesso a servizi di Convenzione Art.4 comma 6tipo generale (di Rete Intelligente o meno) forniti dall'Operatore Dominante (ON) ed eventualmente tariffati secondo il piano tariffario dell'Operatore Dominante quali il 412, pag.8i servizi di decade 1, i cosiddetti "numeri verdi" o ad addebito ripartito, in aggiunta ai veri e propri servizi di pubblica utilità quali il 112, il 113, ecc. Nell’ambito I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo." Si chiedono chiarimenti su questo testo del disciplinare capitolato in quanto l'accesso indiretto non consente la gestione del traffico destinato alle numerazioni non geografiche (quali i servizi di gara (§4emergenza o i numeri verdi, ad es) che continuerà ad essere gestito e garantito dall'operatore di accesso. Infatti il cliente avrà un duplice rapporto giuridico con due fornitori distinti: il fornitore dell'accesso e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato traffico destinato alle numerazioni non geografiche ed il fornitore della CPS o CS che garantirà la realizzazione del traffico telefonico geografico (ovvero quello distrettuale, interdistrettuale, internazionale e quello destinato alle reti mobili). Pertanto il presente paragrafo va interpretato nel senso che la garanzia per l'accesso ai servizi di tipo generale, i servizi in decade 1, etc sarà fornita dall'operatore di accesso. Inoltre si chiede un chiarimento su cosa si intenda per "I servizi non gratuiti saranno addebitati al costo", in quanto il prezzo che la PA dovrà pagare per le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati chiamate destinate ai servizi erogati tramite numerazione non geografica non gratuiti (ad es servizi ad addebito ripartito) in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto modalità di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio accesso indiretto sarà fatturato dall'operatore d'accesso. In Italia non è previsto da un punto di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato vista regolamentare che il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale dell' accesso indiretto possa prendersi carico in ottemperanza al principio alcun modo di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, tutte le chiamate realizzate dal cliente tramite il codice di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiCarrier Selection, in analogia con quando previsto dal assenza dell'introduzione del servizio wholesale di "Wholesale Line Rental" ed anche da un punto di vista pratico l'applicazione dell'art. 24 bis delle condizioni generali di abbonamento di Telecom Italia impedisce di fatto il subentro nel contratto per la linea di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH accesso da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnooperatore alternativo.

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Sources: Gara Per l'Affidamento Di Servizi Di Telefonia E Connettività

Domanda. Disciplinare Relativamente alle Modalità di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara presentazione della Cauzione provvisoria (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara Art. 4.4.1.3.1), in caso di invio cartaceo e dal di partecipazione a più Lotti deve essere presentata un’unica busta all’interno della quale devono esserci tante buste contenenti le singole fideiussioni o le stesse possono essere inserite liberamente nella busta generale? Nel caso di partecipazione a più lotti e di invio cartaceo della cauzione provvisoria, è possibile inserire le cauzioni provvisorie di ciascun lotto, all’interno di un’unica busta, che dovrà riportare la seguente dicitura: ““Gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per le Pubbliche Amministrazioni (ed.1) – ID SIGEF 1665 – Cauzione provvisoria: lotto 1 e/o lotto 2 e/o lotto 3…”(cfr. paragrafo 4.4.1.3.1 del Disciplinare di gara). con riferimento alla procedura in oggetto si richiede il seguente chiarimento: Capitolato Tecnico; quindi, rif paragrafo 2.4.1 emissione e invio della richiesta di approvvigionamento off‐line: poiché il paragrafo riguarda le modalità di emissione di invio offline della richiesta, specificare meglio cosa si intende con: Il Fornitore si obbliga altresì a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti (entro un mese dalla stipula della Convenzione) un apposito software in analogia grado di gestire su file le Richieste di Approvvigionamento con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artspecifiche funzionalità (inserimento e aggiornamento dei nominativi dei dipendenti, delle relative presenze e del numero dei Buoni pasto, etc..). 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto Si precisa che il caricamento dei dati relativi all’Ordine diretto d’acquisto (Codice cliente ‐ Numero progressivo dell’Ordine diretto d’acquisto ‐ Importo dell’ordine) nel Software non sarà onere del Fornitore, ma dell’Amministrazione Contraente e/o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnodell’Unità Approvvigionante.

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Sources: Confidentiality Agreement

Domanda. Disciplinare di GaraIl Capitolo 4 del Capitolato Tecnico disciplina le “caratteristiche dei Buoni pasto e delle card”. Il Capitolo 4.1 disciplina le “caratteristiche delle card” ed evidenzia alcune contraddizioni probabilmente riconducibili ad una sovrapposizione della disciplina “tipica” dei Buoni Pasto cartacei alle caratteristiche intrinseche dello strumento elettronico (come sembra testimoniare l’inciso per cui le cards “dovranno possedere, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 ai sensi del comma 6, pag.8dell’art. Nell’ambito 285 del disciplinare Regolamento di gara (§4) esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e garantire la tracciabilità del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHBuono pasto stesso”), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore Più specificamente si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare chesegnala quanto segue: 1. l’ultimo periodo ) Alla lettera e) si chiede di riportare “l’indicazione del termine (non inferiore a sei mesi dalla scadenza per la spendibilità del Buono pasto, ai sensi dell’art. 4 285 comma 6 9 lett. e) del Regolamento richiamato) entro il quale l’esercente potrà validamente richiedere alla società di emissione il pagamento delle prestazioni effettuate”. 2) Alla lettera f) chiede di riportare sulle cards lo sconto incondizionato ed i termini di pagamento riconosciuti in sede di gara agli esercenti. Al proposito, si osserva che tali diciture: ‐ a norma dell’art. 285, comma 9, lett. d) ed e) del D.P.R. 207/2010, debbono essere apposte nell’Accordo di convenzionamento, e non sul Buono; ‐ se riportate sul documento di legittimazione, indurrebbero confusione nell’Utenza e non aumenterebbero la trasparenza nei confronti dell’Affiliato, tenuto conto del fatto che egli non trattiene la card dopo l’utilizzo; ‐ genererebbero significativi problemi nell’utilizzo dello Schema spazio estremamente limitato per la personalizzazione delle cards. Sicché, sarebbe probabilmente più utile riportare queste informazioni nella sede loro propria dell’Accordo con l’Affiliato; si chiede pertanto l’espunzione di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quinditali richieste. 3) Alla lettera g), riteniamo che l’elaborato contenga un refuso, in analogia con quando previsto dal contratto quanto, contrariamente a quanto accade per il buono pasto cartaceo, non è possibile inserire sulla card elettronica “uno spazio riservato all’apposizione della data di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artutilizzo, della firma dell’utilizzatore e del timbro dell’esercizio convenzionato, presso il quale il buono viene utilizzato”, tenuto conto del fatto che la transazione è integralmente gestita in via elettronica. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto Vorrete gentilmente confermarci l’espunzione di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnotale richiesta.

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Sources: Confidentiality Agreement

Domanda. Disciplinare Allegato 5 Schema di GaraAccordo Quadro Art. 3 comma 5 Art. 14 comma 1 lettera n) Pag. 7 e pag. 25 "Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, § i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a partecipare ai confronti competitivi che saranno avviati, ai sensi dell’art. 54, comma 4, paglett. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1c) del D. Lgs n. 50/2016, pag. 7 – Schema dall’Amministrazione per l’aggiudicazione di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) Appalti Specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)relativi allegati, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”incluse le condizioni indicate nel Capitolato d’Oneri, e nelle Richieste di offerta. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “" E "qualora, anche su segnalazione dell’Amministrazione, il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio non presenti motivatamente offerta o la stessa venga considerata inidonea dall’Amministrazione per più di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”Appalto Specifico". Si chiede, pertanto, chiede di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema : (i) il Fornitore ha la facoltà di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare non presentare offerta per più di Gara e dal Capitolato Tecnicoun Appalto Specifico, senza incorrere nella risoluzione dell'Accordo Quadro, purché motivi la rinuncia a partecipare; quindi(ii) rispetto a sub (i), in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo sono considerate valide motivazioni, a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRRtitolo esemplificativo ma non esaustivo, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i mancato possesso dei requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio aggiuntivi richiesti nel singolo Appalto Specifico rispetto a quelli richiesti nell’Accordo Quadro, oppure il mancato possesso di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)requisiti oggetto di valutazione tecnica, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione oppure altre condizioni strettamente correlate all'oggetto del singolo Appalto Specifico che impediscano oggettivamente la documentazione a comprova partecipazione del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoFornitore.

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Sources: Accordo Quadro Per La Prestazione Di Servizi Di System Management

Domanda. Disciplinare Si reputano necessari chiarimenti sugli adempimenti richiesti al paragrafo 5.7.b) del Capitolato Tecnico. Il paragrafo cui si fa riferimento è: rubricato: “b) -Obbligo di Garacontabilità separata e di rendicontazione specifica dei risultati economici e finanziari relativi alla fornitura oggetto di gara, § 4da cui deve risultare l’equilibrio tra costi e ricavi, page un rapporto tra crediti e debiti non inferiore al valore soglia di 0,70.” Nel paragrafo in commento Codesta CONSIP istituisce un ulteriore obbligo di rendicontazione e di rispetto di particolari indici finanziari che, in primo luogo, sembrano imporre un elevatissimo livello di dettaglio della contabilità ed in secondo luogo basano la richiesta di rendicontazione sul presupposto della necessaria esistenza di un bilancio semestrale che, come riportato al QUESITO n.6 [leggasi 42], non è invece obbligatorio a norma di legge per qualsivoglia soggetto. 10 Nel reiterare quindi l’eccezione relativa alla non obbligatoria esistenza di un bilancio semestrale approvato, si richiedono ulteriori dettagli in merito ai seguenti temi: - Capitolato tecnico §3.1.1Obbligo di contabilità separata. ▇▇▇▇ si vuole intendere con questa locuzione? Quali sono le scritture che viene chiesto di avere in forma separata? L’obbligo potrebbe essere assolto sulla base delle risultanze della contabilità “industriale”? Al riguardo si evidenzia che, pagmentre sotto il profilo costi-ricavi è normale prassi la contabilizzazione in appositi conti (di contabilità analitica o industriale) per il controllo dell’economicità della singola commessa, più complesso appare il mantenimento di separatezza contabile nell’area finanziaria. 7 – Schema Un singolo esercente convenzionato ritira varie tipologie di Convenzione Art.4 comma 6buoni pasto: pubblici e privati e, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara nell’ambito dei pubblici, CONSIP (§4nelle diverse edizioni) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato non CONSIP. I buoni ritirati dall’esercente vengono riepilogati nella fattura periodica che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati il convenzionato emette e sono pagati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto unica soluzione. L’eventuale richiesta di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio separazione dei flussi finanziari per singola tipologia di non arrecare Buono Pasto darebbe luogo ad un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”appesantimento gestionale notevole. Si chiedepensi che ogni fattura dovrebbe contenere un singolo tipo di buono e dare luogo ad un distinto bonifico bancario, pertantoil tutto con ulteriori oneri bancari a carico della società emettitrice di buoni pasto. Risulta pertanto indispensabile che Codesta CONSIP provveda a chiarire le modalità di separata contabilizzazione dei flussi finanziari, posto che qualsiasi richiesta sia fatta al concorrente deve essere economicamente sopportabile ed essere foriera di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema un effettivo beneficio in termini di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harmcontrollo dell’appalto(DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoCONSIP.

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Sources: Gara d'Appalto Per Servizio Sostitutivo Di Mensa

Domanda. Disciplinare 1) Con riferimento a quanto indicato a pagina 28 del capitolato d'oneri sezione "Modalità di Gara, § 4, pagpagamento del bollo" si riscontra che il campo "descrittivo" all'interno di un F23 può contenere solo 27 caratteri. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema Si chiede se si possa utilizzare la dicitura "Imposta bollo.ID2020AppRad" oppure se sia possibile applicare una marca da bollo sulla domanda di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito partecipazione e procedere alla generazione e firma digitale del disciplinare pdf scansionato. 2) Con riferimento ai "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" si chiede conferma che la dichiarazione sostitutiva mensile debba essere presentata solo se nel mese in questione vi è stata fatturazione di qualche elemento riconducibile alla procedura di gara mentre la fatturazione semestrale è obbligatoria indipendentemente dall'avvenuta fatturazione; 3) Si chiede conferma che il codice concorrente formato da 8 caratteri alfanumeri da abbinare alla ragione sociale di cui all'Allegato 15 debba essere di pura fantasia ed inventato dall'operatore economico 4) e Al fine di garantire anonimanità del CD / DVD delle immagini si chiede se sia consentito l'invio, tramite corriere privato, di un plico in cui come emittente vi sia il nominativo di un privato (dipendente della società che invia il CD) che non risulti però come titolare di carica e/o qualifica all'interno della visura camerale. In caso contrario non si riesce ad inviduare come si possa anonimizzare l'invio di un plico tramite corriere privato in virtu del fatto che deve essere indicato obbligatoriamente sulla lettera di vettura la persona / società che opera come mittente 5) Con riferimento a quanto indicato a pagina 23 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le AmministrazioniTecnico "in caso di impossibilità di ripristino della funzionalità delle apparecchiature di cui ai lotti 1, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto 2 e 3 e dei dispositivi opzionali di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti lotti: sostituzione dell’apparecchiatura/dispositivo affetti da malfunzionamento con un’apparecchiatura/dispositivo identico a quello malfunzionante entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio data di non arrecare un danno significativo all’ambiente ricezione della Do No Significant Harm” (DNSH)Richiesta di intervento”, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello pena l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione Accordo Quadro". Si chiede se la sostituzione dell'apparecchiatura debba essere garantita entro 5 giorni nel caso in cui non sia possibile più riparare l'apparecchiatura originale o se si debba sostituire l'apparecchiatura entro 5 giorni nel caso in cui l'operatore economico non riesca entro tale termine a riparare l'apparecchiatura ma possa riuscirci nei giorni seguenti. 6) Con riferimento a quanto indicato a pagina 16 del capitolato d'oneri " L'offerta economica contiene a pena di esclusione, i seguenti elementi: a) prezzi unitari per le voci indicate nello Schema di offerta… omissis" si chiede di specificare quale documento o tabella debba intendersi come "Schema di offerta". 7) Con riferimento alla quotazione de "servizio opzionale di “smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei RAEE (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" si chiede conferma che sia obbligatorio l'inserimento di tale importo nell'offerta economica anche se non espressamente indicato nel paragrafo 16 "Contenuto dell'offerta economica" del capitolato d'oneri. Si chiede inoltre conferma che vi sia un campo all'interno del portale in cui sia possibile quantificare tale importo. 8) Con riferimento a quanto indicato a pagina 22 del capitolato tecnico "In particolare il Fornitore si impegna dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a rispettare tutti mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i requisiti tecnici dispositivi opzionali .... omissis per i difetti di costruzione e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno riconducibili a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”dolo". Si chiede, pertanto, chiede conferma che siano esclusi dalla copertura dei danni accidentali di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema cui al punto precedente la sostituzione dei detettori nel caso in cui l'Amministrazione non abbia provveduto ad acquistare il servizio di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto tale detettore che si configura come elemento opzionale di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoaggiudicazione.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per L’affidamento Della Fornitura Di Apparecchiature Di Radiologia Generale

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pagNr. 10 - 2 Rif. Capitolato tecnico §3.1.1, pag- Servizi Connessi Par. 7 – Schema 5 Pag. 16 In relazione alla consegna degli ordinativi previsti per ciascun lotto della gara si richiede quale comportamento debba tenere il fornitore (es rifiutare l’ordine) in caso di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8ordinativi che presentano una o più delle seguenti condizioni nelle note all’ordinativo stesso: A. viene richiesta l’imposta di bollo B.viene richiesta la sottoscrizione patto di integrità C.viene richiesta la Dichiarazione sostitutiva Art. Nell’ambito del disciplinare 80 D. viene richiesto DGUE E. richiesta dell’emissione di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 nuove Polizze Fidejussorie oppure copia delle Polizze Fidejussorie già emesse a garanzia F. viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione richiesta la certificazione antimafia G. viene richiesta la tracciabilità dei flussi H. viene richiesta la documentazione per l’iscrizione nell’Albo Fornitori dell’Amministrazione ordinante I. viene indicato un pagamento a comprova 60 GG (a cui solo alcune Amministrazioni ne hanno diritto) o inseriti nelle note all’ordini termini di pagamento diversi da quelli previsti J. nelle note dell’ordine vengono indicate penali diverse da quelle del rispetto dei suddetti requisiti”contratto K.ordini condizionati all’approvazione di impegni di spesa da altri soggetti L. ordini condizionati all’approvazione di decreti attuativi M. ordini con consegne ripartite su più dipartimenti interni con piani di consegna mancanti o incompleti per poter eseguire l’ordinativo Tenuto conto che gli ordinativi di fornitura devono contenere “prezzi e condizioni” così come previsti e fissati nella Convenzione, i margini di eventuali interventi da parte delle Amministrazioni contraenti dovrebbero essere limitati all’eventuale presenza di condizioni normative. Nello Schema In particolare, considerato che, come previsto all’art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, “i singoli contratti attuativi della Convenzione si concludono il quarto giorno lavorativo successivo alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “Fornitura inviati dalle medesime Amministrazioni Contraenti[…]. Spirato il predetto termine, l’Ordinativo di Fornitura è irrevocabile per le Parti e, per l’effetto, il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta”, si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare cheprecisa quanto segue: 1. l’ultimo periodo dell’artin presenza di eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura corrispondenti alle ipotesi di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, K e L del quesito, l’Ordinativo si intenderà perfezionato decorso il termine di cui all’art. 4 3, comma 6 dello Schema 11, delle Condizioni Generali, a prescindere dalla possibilità per l’affidatario di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare dare corso alla richiesta, di Gara cui si dirà di seguito, e dal Capitolato Tecnico; quindi, momento in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati cui ciò si realizzerà in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”concreto; 2. in assenza presenza di adeguata documentazione comprovante il eventuali condizioni apposte all’Ordinativo di Fornitura inerenti all’introduzione di termini di pagamento difformi rispetto del DNSH da parte del vendora quelli di cui di cui alla normativa vigente e/o inerenti all’introduzione di penali ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella Convenzione, stante la difformità delle stesse rispetto alle regole contrattuali di cui alla Convenzione, analogamente a quanto avviene nei casi di cui all’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione, entro e non oltre quattro giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo stesso, e quest’ultima, in tal caso, potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura; 3. quanto all’ipotesi di cui alla lettera M del quesito, nell’ambito della presente iniziativa, avente ad oggetto la fornitura di software, non sono previsti piani di consegna. Si rinvia a tal fine al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e agli appositi articoli relativi alla consegna contenuti negli schemi di convenzione relativi ai vari lotti. Si precisa in ogni caso che, nell’ambito del solo lotto 4, è previsto che l’Ordinativo sia corredato da apposita “Distinta d’Ordine” (art. 4, comma 3, dello Schema di Convenzione). In tal caso, l’incompletezza della Distinta comporterà l’incompletezza dell’Ordinativo, con conseguente applicazione dell’art. 3, comma 9, delle Condizioni Generali. In merito al precedente punto 1., fermo restando quanto ivi previsto, si precisa altresì che: • con riferimento alla condizione di cui alla lettera A del quesito, come previsto all’art. 10, comma 1, delle Condizioni Generali “sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo”. A tal fine, il fornitore sarà tenuto al pagamento dell’imposta di bollo solo in caso d’uso, come rappresentato dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’Interpello 954-915/2015; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera B del quesito, ciascuna Amministrazione potrà chiedere al Fornitore di sottoscrivere il proprio patto di integrità, purché ciò non comporti l’introduzione di penali contrattuali o condizioni risolutive ulteriori e diverse rispetto a quelle disciplinate nella Convenzione; • con riferimento alle condizioni di cui alle lettere C e D del quesito, in conformità rispetto a quanto previsto all’art. 18 delle Regole del Sistema di eProcurement allegate alla lex specialis di gara, il fornitore sarà comunque tenuto a comunicare direttamente a Consip S.p.A., sul Sistema, qualsiasi mutamento dei requisiti oggettivi e/o soggettivi. Si rammenta altresì che la Consip S.p.A. effettua controlli nel corso della procedura di gara sul possesso da parte dell’operatore dei requisiti di legge il cui esito positivo è condizionante l’aggiudicazione; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera E del quesito, fermo restando che il Fornitore non sarà tenuto ad emettere Polizze Fidejussorie eventualmente richieste dalla PA ulteriori rispetto a quelle richieste nella lex specialis di gara, il medesimo potrà fornire alle PA, ove richiesto, copia della Polizza Fidejussoria emessa in favore delle stesse ai sensi del paragrafo 21.2, n. 2), del Disciplinare di Gara; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera F del quesito, ciascuna Amministrazione potrà svolgere le verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 in capo al Fornitore e, qualora un’amministrazione richiedesse l’accertamento dia esiti positivi (nel senso dell’accertamento di cause di decadenza, sospensione, divieto, ecc., in capo al Fornitore), l’Amministrazione potrà risolvere il singolo Contratto Attuativo come previsto all’art. 14, comma 2, lettera a), delle Condizioni Generali; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera G del quesito, il conto corrente dedicato e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente saranno quelli comunicati alla Consip S.p.A. prima della stipula della Convenzione. A tal fine troveranno applicazione le previsioni contenute nell’articolo rubricato “Corrispettivi e modalità di Pagamento” di ciascuno schema di Convenzione. Il fornitore inoltre sarà tenuto a garantire il rispetto delle previsioni di tutti cui all’art. 23 delle Condizioni Generali in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; • con riferimento alla condizione di cui alla lettera H del quesito, il Fornitore non sarà tenuto ad essere iscritto nell’Albo Fornitori della singola Amministrazione; • con riferimento alle condizioni di cui alle lettere K e L del quesito, resta ferma la possibilità, per le Amministrazioni, di esercitare il diritto di recesso nel rispetto dell’art. 15 delle Condizioni Generali, qualora gli impegni di spesa o i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di decreti attuativi non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnofossero approvati.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Multibrand Di Licenze Sw

Domanda. Disciplinare Si richiedono delucidazioni in merito alla corretta interpretazione del requisito di Garacapacità tecnica per il “servizio di biglietteria” (lotto n. 1) di cui all’art. 7.3, § 4lett. c) del disciplinare di gara, paganche alla luce della “risposta” n. 3 fornita con la “II tranche” di chiarimenti.Con tale ultimo chiarimento è stato infatti precisato che nell’ipotesi di “RTI misto con sub- associazione di tipo orizzontale per l’attività principale, il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito 7.3 lett c) del disciplinare di gara (§4) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria”.Alla luce di tale chiarimento, si dovrebbe quindi ritenere che il requisito in questione sia frazionabile tra mandataria e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che mandante, altrimenti non avrebbe senso la precisazione – peraltro riportata anche nel disciplinare di gara – secondo cui il requisito debba essere posseduto le Amministrazionisia dalla mandataria sia dalle mandanti” e “in misura maggioritaria dalla mandataria”.Tuttavia, nel disciplinare di gara il requisito in parola è declinato nel senso di aver eseguito “servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un unico committente, pubblico o privato, con riguardo numero di biglietti annui emessi pari almeno a contratti finanziati in tutto o in parte 700.000”, lasciando intendere la non frazionabilità del requisito stesso, che però non si concilierebbe con fondi del PNRRil chiarimento n. 3 sopra citato.Alla luce di quanto sopra, potranno richiedere si chiede dunque di chiarire se il rispetto requisito di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindicapacità tecnica, in analogia linea con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati il citato chiarimento n. 3, possa essere soddisfatto frazionandolo tra mandataria e mandante, fermo il possesso in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH misura maggioritaria da parte del vendordella mandataria. Ad esempio, l’Ordinativo la mandataria X in possesso di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto “servizi di tutti i requisiti tecnici biglietteria e ambientali previsti dalla normativa europea controllo accessi, a favore di un unico committente, con numero di biglietti annui emessi” pari a 600.000 e nazionale la mandante Y in ottemperanza al principio possesso di non arrecare “servizi di biglietteria e controllo accessi, a favore di un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harmunico committente, con numero di biglietti annui emessi(DNSH), ivi incluso l’impegnopari a 200.000.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Disciplinare In riferimento al Bookshop Largo Salara Vecchia (di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema circa 50 mq) di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e cui al capitolo 6 del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato Appendice 1 al progetto – Lotto 2, si richiede:- Se disponibili, la sezione e i prospetti di progetto, per visionare altezze e aperture del nuovo edificio.- In riferimento a quanto dichiarato al paragrafo 6 del capitolato tecnico, ovvero che “le Amministrazionil’Amministrazione provvederà a fornire uno spazio sostitutivo”, si chiede:1. Per fornitura dello spazio si intende che verrà messo a disposizione del concessionario una struttura (ad es. un prefabbricato) e che questa dovrà essere arredata a carico del Concessionario? Oppure verrà individuata l’area dall’Amministrazione, mentre la costruzione, l’arredamento e l’allestimento del bookshop saranno a carico del Concessionario?2. È possibile avere una planimetria del Parco con riguardo indicazione dell’eventuale collocazione dello spazio sostitutivo? i. La sezione e i prospetti di progetto del Bookshop in Largo Salara vecchia non sono disponibili. Si veda anche risposta alla domanda n°9. ii. Si conferma che sarà cura dell’Amministrazione mettere a contratti finanziati disposizione del Concessionario una struttura prefabbricata nella quale lo stesso potrà svolgere il servizio. L’arredo e l’allestimento di tale struttura sarà a carico del Concessionario; a tal proposito nel progetto di allestimento previsto in tutto o in parte con fondi offerta tecnica (voce 15 della tabella n°2 del PNRR, potranno richiedere il rispetto paragrafo 18.1 del Disciplinare di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodogara) viene invece specificato è richiesto che “Gli arredi proposti dovranno essere di tipo modulare in modo da essere riadattati in spazi differenti, nel caso in cui, al momento dell’avvio delle attività, il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale locale in ottemperanza al principio di Largo Salara vecchia non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova fosse ancora disponibile.” iii. Lo spazio sarà collocato all’interno del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindiForo Romano, in analogia con quando previsto prossimità della via Nova/Clivo Palatino e visibile dall’Arco di Tito, la collocazione di dettaglio non è stata ancora definita dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoParco.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Concessione Di Servizi Museali

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pagALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 – 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 21 dell’Allegato C allo Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato specifica che “le AmministrazioniIl Responsabile del Trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, con riguardo a contratti finanziati contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in tutto termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Protezione dei Dati Personali e/o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto della disciplina sulla protezione dei suddetti requisiti”. Nello Schema di dati personali contenuta nella Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodoinclusi gli Allegati) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti comunque derivata dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” condotta (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto attiva e/o omissiva) sua e/o dei suddetti requisitisuoi agenti e/o subappaltatori e/o sub- contraenti e/o sub-fornitori”. Si chiede, pertanto, chiede di confermare che: 1che in base alla normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dagli art. l’ultimo periodo dell’art82, 83 e 84 del Regolamento UE: (i) gli obblighi risarcitori in capo al Responsabile esterno del trattamento prevedono di rimborsare al Titolare del trattamento le somme eventualmente versate e pagate come risarcimento di danni qualora il Responsabile non abbia adempiuto agli obblighi del regolamento 679/2016 specificatamente propri o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento; (ii) il Responsabile è esonerato da responsabilità se provi che l’evento dannoso in questione non gli è in alcun modo imputabile; (iii) i danni reputazionali si riferiscono agli eventuali danni immateriali subiti dagli interessati e che saranno risarciti solo se oggettivi e comprovati; (iv) il Responsabile manleverà il Titolare in forza di un provvedimento giudiziale che accerti la violazione del Responsabile come causa del danno oppure nei casi in cui il Responsabile abbia accettato di aver causato il danno e d’accordo con il Titolare abbia quantificato il risarcimento Risposta Si ribadiscono le prescrizioni del citato art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno21.

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Sources: Telecommunications

Domanda. Disciplinare Con riferimento alle previsioni di Garacui all’art. 16 G, § comma 5, dello Schema di Contratto – condizioni generali e dell’art. 12 del Capitolato si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali, assumendosi anche la responsabilità in tema di riservatezza dei dati medesimi. Per definizione (art. 4, pagpar.1, n.8 e art. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH28 Reg.UE 2016/679), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione infatti, il Responsabile del Trattamento è “la documentazione a comprova persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del rispetto dei suddetti requisitititolare del trattamento”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiedeNon avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di confermare che: 1controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. l’ultimo periodo dell’artI dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. 4 Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni di cui all’art. 16 G, comma 6 5, dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara Contratto– condizioni generali e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artdell’art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi 12 del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoCapitolato.

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Sources: Gara Di Appalto Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro

Domanda. Disciplinare La domanda è presentata dal gestore o dal legale rappresentante al Comune nel cui territorio è collocato il servizio e contiene: − nome, cognome, data e luogo di Garanascita, § 4residenza, pag▇▇▇▇▇▇▇▇▇, recapito telefonico del gestore o del legale rappresentante;‌ − denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica; − esatta tipologia del servizio educativo per la prima infanzia per il quale è richiesta l'autorizzazione (in mancanza di una indicazione chiara, la richiesta non può essere accettata, salvo quanto indicato al paragrafo 10 (Servizi sperimentali);‌ − sede del servizio. 10 Alla domanda è allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ), firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica, attestante, in particolare: - Capitolato tecnico §3.1.1il possesso dei requisiti degli spazi indicati nella nell’Allegato A della presente Direttiva per la tipologia di servizio che si intende attivare, pag. 7 – Schema in relazione al numero di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti bambini accolti; - i requisiti tecnici organizzativi del servizio che si intende offrire (orari, età e ambientali previsti dalla numero massimo di bambini previsto, numero di insegnanti con relativo titolo di studio, numero di ausiliari, tipologia oraria del personale, contratto di lavoro applicato al personale); - per i soli servizi che prevedono la somministrazione di alimenti: conformità alle previsioni dell’art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale, relative alle procedure di acquisto degli stessi; - la rispondenza degli arredi e dei giochi all'età dei bambini e alle previsioni del paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente Direttiva; - la quota dell'orario di lavoro del personale destinata all'aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie; - la copertura assicurativa del personale e dell'utenza; b) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta che lo stato attuale degli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia è conforme all’ultimo stato legittimato, riportandone gli estremi; c) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, firmata dal soggetto gestore o dal legale rappresentante, che attesta il possesso di uno dei seguenti atti, riportandone gli estremi e la data di rilascio: certificato di conformità edilizia e agibilità (art. 21, L.R. 31/02) oppure dichiarazione di conformità contenuta nella scheda tecnica descrittiva (art. 20, L.R. 31/02) oppure altro atto analogo relativo a procedimenti conclusi secondo disposizioni normative previgenti alla L.R. 31/02; d) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del testo unico approvato con D.P.R. 28.12.2000,n. 445 resa da un tecnico abilitato che attesta che lo spazio interno ed esterno del servizio rispetta la normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)urbanistica, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)edilizia, ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertantoigienico-sanitaria, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindisicurezza, nonché antisismica vigente come previsto al paragrafo 1.3 dell’Allegato A della presente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, in analogia base alla tipologia del servizio che si intende attivare; e) planimetrie, piante, prospetti e sezioni dei locali e degli spazi interni ed esterni firmata da un tecnico abilitato, in scala idonea possibilmente non inferiore a 1/100, nella quale siano specificati in particolare: - superfici, altezze, destinazione d’uso dell’immobile, denominazione dei singoli spazi e locali da utilizzare per il servizio; - organizzazione e attrezzatura degli spazi esterni ;‌ - piano di evacuazione dell'edificio con quando previsto dal contratto individuazione delle vie di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -artfuga e di sicurezza; f) tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Ausl per i servizi che prevedono il pasto; g) piano di autocontrollo, di cui al D.Lgs. 17 comma 2 – 26 maggio 1997 n. 155 con riguardo a contratti finanziati Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”, anche redatto secondo le metodologie semplificate di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 717 del 2000, per i servizi che somministrano alimenti.‌ In considerazione del costante evolversi della normativa urbanistica, edilizia e relativa alla salute e alla sicurezza, si intende qui prevedere l'adeguamento automatico alle normative comunitarie, statali, regionali e locali che entreranno in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnovigore successivamente.

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Sources: Procedure Per L’autorizzazione Al Funzionamento Dei Servizi Educativi Per La Prima Infanzia

Domanda. Disciplinare In considerazione di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e quanto riportato al Paragrafo 2 “Oggetto dell’appalto” del Capitolato tecnico §3.1.1 in cui viene specificato riportato che: “la fornitura comprende nell’ambito del prezzo d’appalto: a)... b)....” e che “...Fuori dal prezzo d’appalto sono previsti: • dispositivi opzionali a pagamento, secondo le Amministrazionicaratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e, con riguardo a contratti finanziati qualora offerti in tutto gara, secondo le ulteriori caratteristiche migliorative; • attività di smontaggio e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi dispositivi opzionali usati ai fini del successivo ritiro delle apparecchiature da sostituire o in parte con fondi trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Il prezzo del PNRR, potranno richiedere il rispetto servizio di tutti i requisiti tecnici smontaggio e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio trasporto (da intendersi riferito alla singola apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHcui dovesse essere dotata la stessa), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione è determinato in misura fissa per tutta la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”durata dell’Accordo Quadro nel successivo paragrafo 10;” in contrasto con quanto indicato nel Capitolato d’oneri al paragrafo “4. Nello Schema OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI” in cui i dispositivi opzionali sono inclusi nel prezzo d’appalto e non si fa menzione dell’attività di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici smontaggio e ambientali previsti dalla normativa europea trasporto al piano terra per la sostituzione delle apparecchiature e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”relativi dispositivi opzionali. Si chiede, pertanto, chiede di confermare che: 1che i servizi di smontaggio e trasporto siano fuori dal prezzo d’appalto, come regolamentato al par. l’ultimo periodo dell’art2 del Capitolato tecnico, mentre i dispositivi opzionali concorrano al prezzo d’appalto come disciplinato nel par. 4 comma 6 dello Schema del Capitolato d’oneri. Risposta Si conferma che i servizi di Convenzione costituisce refuso ed smontaggio e trasporto sono fuori dal prezzo d’appalto e non rientrano tra le voci di offerta economica in quanto il relativo prezzo è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal determinato in misura fissa per tutta la durata dell’Accordo Quadro (cfr. par. 10 del Capitolato Tecnico; quindi). Diversamente, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi i dispositivi opzionali costituiscono autonome voci dell’offerta economica e concorrono alla determinazione del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoprezzo complessivo offerto.

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Sources: Accordo Quadro

Domanda. In merito alla documentazione aggiuntiva da caricare a sistema, riferita alle singole dichiarazioni sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui ex art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-ter) dei soggetti diversi da chi ha sottoscritto il documento di partecipazione (compresi i cessati), è necessario che tali documenti siano firmati digitalmente da ciascuno dei relativi sottoscrittori, quindi che tutti siano dotati di firma digitale, oppure è corretta l’interpretazione secondo la quale ciascuno firmerà la propria dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 allegando quindi la copia del proprio documento di riconoscimento valido, dopodichè sarà creato un file “.pdf” da caricare a sistema che sarà firmato solo dal soggetto che ha sottoscritto il documento di partecipazione? Il Disciplinare di Garagara, § 4al paragrafo 4.4.1.1, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1prevede che il concorrente possa presentare, pag. 7 – Schema in aggiunta alla dichiarazione denominata “Documento di Convenzione Art.4 comma 6partecipazione”, pag.8. Nell’ambito nell’apposito spazio del disciplinare Sistema denominato “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, tante dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Disciplinare di gara (§4) e quanti sono i titolari delle varie cariche societarie elencate nel medesimo paragrafo del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato Disciplinare di gara, firmate digitalmente da ciascuno dei relativi sottoscrittori. Non sono previste pertanto modalità alternative quali quelle rappresentate nella richiesta di chiarimento. Le dichiarazioni dell’Allegato 1 da parte di detti soggetti sono previste a pena di esclusione solo ed esclusivamente qualora il soggetto che sottoscrive il Documento di partecipazione” renda le Amministrazionidichiarazioni in esso contenute esclusivamente nei propri confronti. Pertanto, con riguardo a contratti finanziati ove il legale rappresentante sottoscrittore del “Documento di partecipazione” renda le dichiarazioni in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di esso contenute anche per tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza soggetti titolari delle cariche elencate al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova paragrafo 4.4.1.1 del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindigara, in analogia con quando previsto dal contratto le dichiarazioni di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di cui all’Allegato 1 non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnodovranno essere prodotte.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Gas Naturale E Servizi Connessi

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – Schema di Convenzione Art.4 convenzione - Allegato 3 Art. 9. 1) la caratteristica richiesta dì "non più contestabilità" dei crediti di cui all'art. 9 comma 7, è di dubbia Interpretazione e Introduce un elemento di incertezza nella valutazione del rischio. Cosa si intende per credito "non più contestabile"? Si potrebbe dare una definizione precisa che circoscrive un perimetro di azione a carico del fornitore e dell'Amministrazione? 2) Con riferimento all' art. 9 comma 12, si conferma che è facoltà del Fornitore, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all'Amministrazione la comprova dell'avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, anche limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dal Fornitore di Ultima Istanza (FUI)? 3) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura anche se l'Amministrazione risulta in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (d.l. 174/2012, convertito nella legge 213/2012) o in dissesto (d.l. 66/1989 e successive modifiche)? 4) il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso l'Amministrazione è un Ente di Diritto Pubblico in procedura concorsuale o comunque giudicato rischioso per motivi di carattere finanziario? 1) Un credito si considera “non contestato” se il debito non è mai stato fatto oggetto di contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale con idoneo atto formale comunicato/notificato per iscritto al creditore e in pendenza dei termini di impugnazione e prescrizione/decadenza fissati dalla normativa sostanziale e processuale vigente. Il credito si considera vieppiù non contestato e/o riconosciuto, allorquando: a) sia stato formalizzato un atto transattivo valido ed efficace avente ad oggetto il rapporto creditorio tra le parti; b) il debitore lo abbia espressamente riconosciuto con atto scritto avente forma di scrittura privata o atto pubblico. Ad ogni buon conto, si rimanda anche a quanto prescritto dall’art. 3 del Reg. CE n. 805/2004. 2) No, non si conferma, in quanto è facoltà del Fornitore, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default e non dal Fornitore di Ultima Istanza, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default. 3) La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, il dissesto e, più in generale, le procedure concorsuali, di per sé non legittimano la sospensione dell’esecuzione pertanto, il Fornitore non potrà sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura se non nei casi di cui all’art. 9 ai commi 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare 7, 8 e 12 dello Schema di gara (§Convenzione. 4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato Si ribadisce che “le Amministrazioni, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna non inadempiente è legittimato a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio sospendere l’esecuzione della fornitura esclusivamente nel caso ricorresse rischio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, insolvenza da parte di confermare che: 1. l’ultimo periodo Organismi di diritto pubblico - da intendersi ai sensi dell’art. 4 3 commi 26 e 27 D.Lgs. n. 163/2006 e quali diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione -, il tutto nel rispetto delle modalità e della disciplina di cui all’art. 9 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegnoConvenzione.

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Sources: Gara a Procedura Aperta Per La Fornitura Di Gas Naturale

Domanda. Disciplinare di Gara, § 4, pagALLEGATO “C” ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE (Ed. 9) PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/20001. L’art. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag. 7 – dell’Allegato C allo Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato specifica che “l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le Amministrazionigaranzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitisoggetti terzi”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato Premesso che l’articolo n. 19 della Nomina Responsabile del trattamento dei dati recita: il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara dalle presenti istruzioni e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto Regolamento UE sulla protezione dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH dati da parte del vendorResponsabile del trattamento, l’Ordinativo nonché a supervisionare l’attività di Fornitura non avrà validità ed trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dal Responsabile del trattamento”, si chiede di confermare che gli audit e le ispezioni saranno rivolti alle sole attività e alle sole misure tecniche e organizzative poste in essere dal Responsabile. Si chiede inoltre di confermare che gli audit, ispezioni e verifiche periodiche rivolte agli eventuali sub-Responsabili, stante il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse rapporto contrattuale tra il rispetto di tutti i requisiti tecnici responsabile e ambientali previsti dalla normativa europea il sub responsabile del trattamento (come previsto dall’art.28, comma 4): (i) si effettueranno dietro richiesta formulata con congruo preavviso verso entrambe le parti (responsabile e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSHsub- responsabile), ivi incluso l’impegnoin forme compatibili con il normale svolgimento dell’attività aziendali di entrambe le strutture; (ii) alle ispezioni potrà partecipare anche un rappresentante del Responsabile o comunque che lo stesso potrà essere messo a conoscenza degli esiti degli audit; (iii) gli audit, ispezioni e verifiche saranno limitati all’analisi del rispetto degli obblighi a carico del sub-responsabile nell’ambito delle attività di trattamento svolte per conto del Responsabile e quindi del Titolare.

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Sources: Telecommunications

Domanda. Disciplinare Relativamente al possesso dei requisiti di Garacapacità economica e finanziaria, § 4dei requisiti di capacità tecnica, pagdella prescritta iscrizione alla fascia di cui al D.M. 274/97 nonché del certificato ISO 9001/2000, richiesti ai fini della partecipazione alla gara medesima, voglia confermare codesta amministrazione che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile costituito da meno di cinque anni, gli stessi, se pur posseduti dalle società consorziate, si cumulano in capo al Consorzio e dallo stesso possano essere dichiarati così come previsto dalla vigente normativa e recepito dal regolamento di attuazione del D. Lgs. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1, pag163/2006 – D.P.R. 28 gennaio 2008 approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 21/12/07 oppure se i requisiti in questione possano essere posseduti e dimostrati dalle società consorziate indicate quali esecutrici del servizio e non necessariamente dal Consorzio. 7 – Schema di Convenzione Art.4 comma 6, pag.8In particolar modo il regolamento stabilisce all’art. Nell’ambito del disciplinare 286 co. 2 e co. 3 che : “La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara (§4) per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo alle singole imprese consorziate. Per i primi cinque anni dalla costituzione per la partecipazione del Capitolato consorzio alle gare, i requisiti economico – finanziari e tecnico §3.1.1 viene specificato - organizzativi posseduti dalle singole imprese vengono sommati.” Si rappresenta che lo scrivente ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ è costituito da meno di cinque anni. Inoltre giova rappresentare che l’assenza del regolamento di esecuzione, stante che il regolamento di cui sopra non è ancora vigente, arrechi dei problemi di natura interpretativa. E’ opportuno ricordare che l’art. 12 delle DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE contenute nel codice civile prevede testualmente che “le Amministrazionise una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”. A tal proposito si segnala che sino all’introduzione del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i consorzi stabili erano previsti esclusivamente nel settore dei lavori pubblici e disciplinati con riguardo un proprio regolamento. Il predetto regolamento – D.P.R. n. 554 del 1999-, ancora vigente sino alla pubblicazione di nuovo provvedimento, all’art. 97 co. 2 prevede espressamente che: “i consorzi stabili conseguono la qualificazione a contratti finanziati seguito di verifica dell’effettiva sussistenza in tutto o in parte con fondi capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti”. Il successivo 4 co. sancisce che: “ Per i primi cinque anni dalla costituzione ai fini della partecipazione del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti consorzio alle gare i requisiti tecnici economico – finanziari e ambientali tecnico- organizzativi previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate, vengono sommati. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiimprese”. Nello Schema di Convenzione (art.4 Stante che ad oggi l’unica disciplina che regolamenta la partecipazione dei consorzi stabili è il D.P.R. n. 554 del 1999 ad essa, secondo l’interpretazione della scrivente, bisogna riferirsi. Infine si segnala che anche l’art. 36 al comma 6 ultimo periodo) viene invece specificato 7 afferma che “il Fornitore consorzio stabile si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisitiqualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno.

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Sources: Facility Management Services Agreement

Domanda. Disciplinare In riferimento al P.to 2.2 Specifiche Tecniche degli autoveicoli e precisamente alla richiesta che recita: “ Gli pneumatici, incluso quello di Garascorta, § 4dovranno essere del tipo run flat e comunque tali da consentire una percorrenza di almeno 50 Km dopo la foratura, pag. 10 - Capitolato tecnico §3.1.1garantendo i primi 5 Km a due terzi della velocità massima (comunque non superiore a 150 km/h)” si chiede di voler cortesemente rispondere ai due seguenti quesiti: a. Gli pneumatici Run Flat eventualmente utilizzati dovranno essere garantiti dal produttore degli pneumatici per rispondere alle prestazioni sopra riportate o il limite prestazionale garantito dal produttore (di norma viene garantita una percorrenza di massimo 80 Km ad una velocità massima di 80 Km/h) può essere inferiore alla richiesta formulata nel sopra citato punto? Ovvero può essere derogata la prestazione per cui è garantito dalla casa il pneumatico qualora il test venga superato correttamente? b. Premesso che trattasi di mezzi blindati per i quali è fondamentale garantire la mobilità (così da ridurre al massimo il rischio di colpi sovrapposti, pag. 7 – Schema molto probabili in caso di Convenzione Art.4 comma 6veicolo/bersaglio fermo, pag.8. Nell’ambito del disciplinare di gara (§4in quanto vanificherebbero la protezione balistica) e del Capitolato tecnico §3.1.1 viene specificato richiamando per necessità di oggettivazione delle prestazioni l’unica norma in materia, ovvero la norma FINABEL A20A (20A.5), che fra le altre recita “..…Queste prestazioni devono poter essere mantenute solo se non più di 2 pneumatici sono stati forati, uno dei quali deve essere quello di trazione ed uno anteriore….” e che “le Amministrazioni…..5 colpi saranno sparati sul pneumatico e 2 sul battistrada in accordo a quanto specificato sotto: si chiede di voler cortesemente chiarire il numero di fori per pneumatico, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potranno richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici la localizzazione (battistrada e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Nello Schema di Convenzione (art.4 comma 6 ultimo periodospalla) viene invece specificato che “il Fornitore si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti”. Si chiede, pertanto, di confermare che: 1. l’ultimo periodo dell’art. 4 comma 6 dello Schema di Convenzione costituisce refuso ed è corretto quanto definito nel Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico; quindi, in analogia con quando previsto dal contratto di Convenzione Microsoft Enterprise Agreement edizione 7 -art. 17 comma 2 – “con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, l’Amministrazione potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti” 2. in assenza di adeguata documentazione comprovante il rispetto del DNSH da parte del vendor, l’Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore numero di pneumatici da forare, come parimenti, (immaginando ragionevolmente di utilizzare il calibro del proiettile previsto per lo specifico livello di blindatura) la dimensione dei fori, così che il test possa essere oggettivo e garantisca che in caso di attacco con armi da fuoco non dovrà darvi esecuzione qualora un’amministrazione richiedesse il rispetto di tutti i requisiti tecnici venga pregiudicata la mobilità e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH)quindi la sicurezza della blindatura, ivi incluso l’impegnoovvero dei trasportati.

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Sources: Gara Per La Fornitura Di Autoveicoli E Servizi Connessi