FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente
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Samples: Mutuo Con Garanzia Ipotecaria, Mutuo Con Garanzia Ipotecaria
FATTO. La società Il ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimentoche si qualifica non consumatore, rappresenta deduce di aver stipulatosottoscritto con l’intermediario convenuto, in data 6 giugno 201716.12.2016, con la Banca resistente un contratto di mutuo leasing finanziario automobilistico con garanzia ipotecaria opzione finale di acquisto. La locazione finanziaria prevedeva, oltre al pagamento del prezzo dell’autovettura in 48 rate mensili, la corresponsione di commissioni e spese per la somma complessiva Euro 488,00 e di euro 195.000,00interessi passivi per Euro 1.629,10, per cui veniva accesa una ipoteca un totale di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie Euro 2.117,10 (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015all. b) al ricorso). Ciò premessoIl ricorrente deduce che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimento n. 27492/2018 del 20.12.2018 (prodotto sub all. c) al ricorso), ha accertato l’esistenza e l’attuazione, dal giugno 2003 all’aprile 2017, di un’intesa restrittiva della concorrenza tra svariate case automobilistiche e le loro captive banks, ivi compreso l’intermediario convenuto. Il provvedimento ha quindi comminato una sanzione nei confronti dell’intermediario convenuto per violazione del divieto di accordi tra imprese e di pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra gli Stati membri di cui all’art. 101 del TFUE. Deduce altresì che tale provvedimento sanzionatorio è stato impugnato dagli intermediari sanzionati, ivi compreso l’intermediario convenuto, davanti al Tar del Lazio che, con ordinanza n. 2047/2019, ne ha disposto la sospensione in via cautelare fino alla decisione del merito, per la quale è stata fissata l’udienza del 26 febbraio 2020. In data 26.02.2019 il ricorrente aveva proposto reclamo all’intermediario convenuto chiedendo la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi e costi del contratto di finanziamento (sul presupposto della nullità delle relative clausole del contratto di leasing per violazione del divieto di intese restrittive) nonché, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, il risarcimento del danno subito a causa della violazione del diritto della concorrenza imputata all’intermediario convenuto dalla decisione dell’AGCM. In seguito al riscontro negativo, in data 19.03.2019, dell’intermediario convenuto, che opponeva di aver ceduto il rapporto controverso ad altra società finanziaria del medesimo gruppo automobilistico, il ricorrente proponeva ricorso all’ABF in data 18.10.2019 nei confronti dell’intermediario cedente, senza convenire la finanziaria cessionaria. Il ricorrente concludeva chiedendo: “1. in via principale, la ricorrente assume che l’atto restituzione di costituzione tutte le commissioni, spese e interessi pagati in esecuzione del pegno contratto di finanziamento sottoscritto, previa dichiarazione di nullità delle relative clausole contrattuali, ovvero la liberazione dall’obbligo di pagare queste commissioni, spese e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamenteinteressi, nella misura in cui essi non siano ancora stati pagati; 2. in via alternativa, il risarcimento dell’intero danno subito a causa della violazione, in misura pari all’intero importo delle commissioni, spese e interessi pagati o dovuti in base al contratto di euro 9.000,00finanziamento; 3. Chiede quindi in via subordinata, il rigetto delle domande ricalcolo dei tassi applicati al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 TUB con eventuale rimborso della differenza per i finanziamenti già estinti; 4. in via ulteriormente subordinata, il risarcimento di un danno almeno pari al 20% di tutte le commissioni, spese e interessi previsti dal contratto o nella diversa misura ritenuta equa dal Collegio; 5. in ogni caso, con rivalutazione e interessi”. L’intermediario, costituitosi, eccepisce di aver ceduto in data 1.03.2019 ad altra finanziaria del medesimo gruppo automobilistico l’intero ramo di azienda dedicato al business del leasing finanziario, comprensivo dell’intero portafoglio prodotti, ivi incluso il contratto di leasing automobilistico perfezionato col ricorrente. Eccepisce conseguentemente l’improcedibilità del ricorso per suo difetto di legittimazione passiva ed indica come unico soggetto legittimato passivamente la finanziaria cessionaria. Conclude chiedendo di respingere il ricorso poiché improcedibile per difetto di legittimazione passiva.
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FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Il ricorrente lamenta la mancanza di aver stipulatochiarezza delle clausole contrattuali che regolano la restituzione delle spese anticipatamente versate, in data 6 giugno 2017ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato con l’intermediario resistente il 21.05.2009. Con reclamo del 02.07.2015 chiedeva il rimborso pro quota di detti oneri, con la Banca resistente per un contratto totale di mutuo con garanzia ipotecaria per euro 2.894,26. L’intermediario riconosceva come dovuta solo la somma complessiva di euro 195.000,001.759,01, ma, in ragione dell’esistenza di un ulteriore prestito intestato al ricorrente, con importo scaduto e non pagato di euro 13.507,03, rifiutava di provvedere al rimborso, eccependo la compensazione parziale tra i suddetti ammontare. Con ulteriore reclamo del 07.08.2015, il ricorrente, tramite il proprio legale, rifiutava la compensazione prospettata dalla convenuta, in quanto l’importo scaduto e non pagato, relativo all’ulteriore prestito, risulta oggetto di transazione tra le parti, con la quale è stato concordato un piano di rientro. Piano di rientro che il ricorrente oggi sta pagando regolarmente. Il comportamento dell’intermediario risulta, pertanto, ingiustificato, non essendosi verificata alcuna insolvenza e non risultando il ricorrente decaduto dal beneficio del termine. Peraltro, l’estinzione del finanziamento di cui è causa risale al 30.06.2013, mentre l’ulteriore prestito è successivo. Il ricorrente chiede oggi all’ABF la restituzione di euro 1.759,01, così come riconosciuto dalla resistente stessa. L’intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. In data 21.05.2009 il ricorrente sottoscriveva un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, per cui veniva accesa una ipoteca un montante di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,0031.8200,00, da rimborsarsi in n. 120 rate mensili da euro 265,00 cadauna. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteNel maggio 2013, veniva richiesto dalla Banca emesso un conteggio estintivo, calcolato al 30.06.2013, che rassegnava un saldo pari a euro 16.853,06. L’importo veniva corrisposto dal ricorrente con bonifico del 04.06.2013 e il contratto n. 800000200268 veniva estinto. In sede di estinzione anticipata, veniva rimborsata al ricorrente la somma di euro 519,33, a titolo di commissioni non maturate. Nel mese di agosto 2013, le Compagnie assicuratrici restituivano al ricorrente euro 69,98 ed euro 282,89, a titolo di oneri assicurativi non goduti. In data 02.07.2015, il ricorrente presentava formale reclamo per ottenere la restituzione dei costi non goduti e/o maturati e l’intermediario si mostrava disponibile a rimborsare euro 1.759,01, importo calcolato secondo il criterio pro rata temporis. Evidenziava, tuttavia, la presenza di un ulteriore finanziamento – il n. 890002181181 – in capo al cliente, che presentava un importo scaduto e non pagato. Invitava, pertanto, il ricorrente a contattare l’ufficio recupero stragiudiziale del credito, per individuare una soluzione bonaria alla vicenda, che tenesse conto della compensazione tra le somme a credito e a debito tra le parti. Il 07.08.2015, l’attore contestava il contenuto del riscontro al reclamo, stante l’intervenuto accordo transattivo relativamente all’importo scaduto e non pagato del prestito n. 890002181181. L’intermediario, allora, comunicava nuovamente l’impossibilità di poter procedere al ristoro e il ricorrente adiva l’ABF. Con le proprie controdeduzioni, la resistente riconosce nuovamente come dovuto l’importo di euro 1.759,01, a titolo di restituzione delle commissioni finanziarie e accessorie, al netto di quanto già restituito in sede di estinzione anticipata. Per quanto concerne gli oneri assicurativi, invece, sostiene che il rappresentante legale ricorrente abbia già ottenuto gli importi spettanti da parte delle Compagnie assicuratrici e, in ordine alla richiesta di restituzione della quota parte di spese di istruttoria, evidenzia che si tratta di spese up front e non recurring. Con riferimento alla compensazione tra le posizioni debitorie e creditorie delle parti, argomenta che la propria eccezione trova fondamento nell’art. 1241 c.c., ricorrendone tutti i presupposti; si tratta, invero, di crediti entrambi certi, liquidi ed esigibili. Già alla data del ricorso, infatti, il ricorrente aveva ricevuto comunicazioni di sollecito e decadenza dal beneficio del termine. In data 05.05.2015, veniva notificato anche un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (decreto ingiuntivo per l’importo di euro 46.000,00 circa)13.022,82, oltre a interessi moratori da 23.03.2015 fino al saldo. A seguito del decreto ingiuntivo, parte ricorrente formulava una proposta transattiva alla banca che accettava in data 25.05.2015. L’accordo prevedeva il versamento di n. 87 rate mensili, di cui n. 86 da euro 150,00 cadauna e l’ultima da euro 100,00, a garanzia partire dal 15.06.2015. Si precisava espressamente che l’accordo aveva meri fini transattavi e non aveva alcun effetto novativo ai sensi dell’art. 1230 c.c. Inoltre, in difetto di puntuale e rituale pagamento, anche di una soltanto delle rate, il cliente doveva intendersi automaticamente dichiarato dal beneficio del termine, con conseguente possibilità per la banca di agire in ogni più opportuna sede per il recupero del credito vantato. Xxxxxx, nonostante il ricorrente affermi di essere puntuale nella corresponsione delle mensilità e alleghi al proprio ricorso le contabili di pagamento delle rate di giugno e luglio 2015, l’intermediario afferma che l’attore non abbia rispettato l’accordo transattivo. Secondo quanto espressamente pattuito in sede di transazione, l’accordo non può più ritenersi valido, con conseguente automatica decadenza dal beneficio del termine del ricorrente. L’intermediario evidenza che il decreto ingiuntivo emesso in data 18.04.2015 , non opposto e passato in giudicato, prova l’effettivo ammontare del credito. Alla luce di tutto quanto esplicato, emerge, secondo la resistente, la sussistenza di tutti i presupposti necessari per l’operare della restituzione del capitale mutuatocompensazione, ricorrendo i requisiti della certezza, dell’esigibilità e della liquidità richiesti dall’art. 1243 c.c. La ricorrentebanca si impegna, considerata l’entità delle garanzie prestatepertanto, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste in un’ottica di svincolo totale trasparenza, a trasmettere al ricorrente l’indicazione aggiornata del pegno e delle fideiussionidebito residuo del finanziamento n. 890002181181, a seguito della compensazione con il credito di euro 1.637,58 vantati dal ricorrente nei confronti della convenuta per il rapporto di cui oggi è causa. Rappresenta, infine, che tuttavia venivano disatteseil contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio prevede, all’art. La ricorrente sottolinea 6, che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata cessionaria “è autorizzata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie trattenere e credito garantito determina l’illegittimità compensare dal netto ricavo della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio cessione tutte le somme corrisposte al cedente a titolo di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio anticipazione nonché nell’ipotesi di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa concorrenza con altri prestiti e/o difetto di meritevolezzapignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione”. La resistente chiede, in quanto via principale, di respingere la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia pretesa creditoria del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, per l’operare della compensazione legale con il maggior credito vantato dalla banca. In via subordinata, chiede di ridefinire l’entità dell’importo di cui il ricorrente chiede il rimborso, detraendovi tutti i rimborsi già ricevuti, con la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito conseguenza che l’eventuale importo residuo del mutuo di ammonterebbe a euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente1.873,06.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della corretta applicazione del regime delle commissioni da parte dell’intermediario in relazione ad un socio intervenuto contratto di factoring. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. In data 20 febbraio 2012 la società attuale ricorrente stipulava con l’intermediario odierno resistente un “contratto di finanziamento” per € 216.993,26, a fronte di cessione pro solvendo di un credito vantato nei confronti di un Comune per un importo di € 454.912,49 (successivamente incrementato nel procedimento, rappresenta suo valore a seguito della maturazione di aver stipulatoulteriori accessori e dell’emissione del lodo arbitrale di condanna). A seguito di accordi, in data 6 giugno 2017, con 23 luglio 2014 le parti decidevano di definire la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido “vertenza” con il Comune debitore principale fino all’importo massimo accettando un pagamento a stralcio di euro 390.000,00€ 550.000,00, da effettuarsi entro il termine improrogabile del 31 agosto 2014, oltre il quale l’accordo “era da considerarsi inefficace”. Sempre su richiesta della Banca Il Comune, in data 8 agosto 2014, provvedeva al pagamento di un acconto di € 50.000,00 in favore dell’intermediario (cessionario del credito); gli ordinativi di pagamento dei residui € 500.000,00, invece, venivano emessi dal Comune solo in data 1 ottobre 2014. Il resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ne accettava comunque il pagamento. Con bonifici del 6 ottobre 2014 l’intermediario versava quindi alla ricorrente strumenti finanziari (quote l’importo complessivo di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, € 242.326,33 sicché – sostiene la ricorrente assume che l’atto - “il costo complessivo dell’operazione di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste finanziamento di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo € 216.993,26 è stato accordato in data 25/5/2017 di € 90.680,41 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) il periodo dal 20.01.2012 al 1.10.2014, comprensivo di […] € 25.000,00 per l’acquisto spese legali e consulenza per recupero credito e di un’unità immobiliare, stimata alla data […] € 16.915,47 per commissioni di concessione euro 250.000,00 Plus Factoring”. Con reclami del 6 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo 9 ottobre 2014 la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenterivolta all’intermediario dolendosi:
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Samples: Factoring Agreement
FATTO. La Con reclamo dell’11/05/2015 la società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto titolare di diversi contratti IRS, contestava la violazione di quanto previsto nel procedimentoTUF e nei Regolamenti Consob e chiedeva copia della documentazione contabile, rappresenta finanziaria e contrattuale ai sensi dell’art. 119 TUB. A tal fine offriva il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi e nei limiti della normativa vigente, vista anche la delibera n. 14/2004 del garante per la privacy. Con mail del 20/08/2015 l’intermediario comunicava di aver stipulatopredisposto 96 fogli e preventivava un costo di € 10,00 a foglio per un totale di € 960,00. La società ricorrente presentava ricorso all’ABF rilevando che la richiesta era stata formulata non solo ai sensi dell’art. 119 TUB, in data 6 giugno 2017ma anche ai sensi dell’art. 7 c. 1 del codice della privacy. In particolare, con nel 2004 il Garante aveva sancito la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria possibilità per la somma complessiva banca di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00chiedere al cliente un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sostenuti e non superiore a € 20,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che Pertanto all’intermediario era dovuto solo un contributo spese e non già il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuatocosto previsto nei fogli informativi. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste pretesa di svincolo del pegno € 960,00 era eccessivamente onerosa e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattesenon giustificata perché non corrispondeva ai costi effettivamente sostenuti. La ricorrente sottolinea L’intermediario dichiarava che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata società aveva sottoscritto più contratti in strumenti derivati a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte partire dal cliente o comunque a questi più favorevoli2004. Con riguardo riscontro del 03/07/2015 l’intermediario confermava di aver sempre operato secondo canoni di trasparenza e correttezza e osservava che la richiesta di copia della documentazione sarebbe stata evasa ai sensi dell’art. 119 TUB poiché il codice della privacy si applicava alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma sole persone fisiche. Rilevava che la società ricorrente citava un non ha mai inviato ben identificato né allegato provvedimento del garante della privacy del 20/12/2012. Tuttavia il Garante stesso aveva circoscritto l’ambito dei soggetti che avevano facoltà di avanzare tale richiesta. Citava in particolare la documentazione indispensabile per poter aggiornare newsletter n. 390/2014 ai sensi della quale il codice della privacy non poteva essere invocato dalle persone giuridiche. L’intermediario evidenziava che la valutazione della sua reale capacità ricorrente è una società di capitali e precedentemente era una società di persone. Pertanto la richiesta di rimborso dei costi sostenuti era legittima e la richiesta quindi è rimasta inevasaquantificata sulla base dei fogli informativi. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioniDa ultimo l’intermediario contestava l’elencazione fornita dal ricorrente dei documenti richiesti: l’art. 119 TUB si riferiva esplicitamente a singole operazioni dalle quali esulavano, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020)via esemplificativa, non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originariole proiezioni sul mark to market e le indicazioni sui contratti mirror. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze società ricorrente vuole vedere riconosciuto il proprio diritto alla consegna della ricorrentedocumentazione già richiesta. L’intermediario chiede, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamentovia preliminare, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria di dichiarare inammissibile il ricorso per incompetenza per materia e, segnatamentenel merito, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenterespingere l’istanza.
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Samples: Contractual Dispute Resolution
FATTO. Il Consiglio di Amministrazione di ATAC, con deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2005, ha autorizzato l’indizione di una gara pubblica con procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del deposito tranviario “Centro Carni” e delle opere connesse. La società ricorrentegara, insieme ad un socio intervenuto nel procedimentocon deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATAC n. 81 del 14 novembre 2005, rappresenta di aver stipulatoè stata aggiudicata all’ATI composta da Consorzio Cooperative Costruttori (mandataria) e I.G.E.M.A.S. soc. cons. a r.l., Salcef Costruzioni Edili e Ferroviarie Spa, Project Automation Spa, Erregi Srl (mandanti), sicché, in data 6 giugno 201719 maggio 2006, è stato stipulato il relativo contratto di appalto. L’ATAC, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione provvedimento n. 80861 del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe4 giugno 2012, ha espresso disposto la revoca definitiva di tutti gli atti della procedura di gara, incluso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio provvedimento di garanzie ultronee e non necessarie (cfraggiudicazione. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoDi talchè, la ricorrente assume ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi: Il primo presupposto per l’esercizio del potere di revoca è quello che l’atto il provvedimento da rimuovere sia ad efficacia durevole; l’altro presupposto richiede la presenza di costituzione sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamenti della situazione di fatto tali da rivelare l’opportunità di una rimozione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulleprovvedimento in prime cure adottato. La ricorrenterevoca, quindiinoltre, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, dovrebbe essere adottata tenendo in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti specifica considerazione l’affidamento medio tempore effettuatiingenerato dal provvedimento che si vuole rimuovere, soprattutto nel caso in cui quest’ultimo sia stato adottato molto tempo prima. La revoca riguarderebbe un provvedimento di aggiudicazione che hanno ridotto da tempo ha esaurito i suoi effetti a seguito della stipula del contratto d’appalto, per cui, trattandosi di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuataprovvedimento già compiutamente eseguito, sarebbe insuscettibile di essere revocato ai sensi dell’art. - La Banca resistente, costituitasi, conferma 21 quinquies della l. n. 241 del 1990. Il provvedimento impugnato sarebbe stato adottato senza individuare alcuna sopravvenuta ragione di pubblico interesse o nuova circostanza di fatto che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto possa astrattamente giustificare la revoca di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 un’aggiudicazione disposta sette anni prima e che a garanzia ha definitivamente esaurito i propri effetti con la stipula del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto contratto di acquisto, la fideiussione appalto nel maggio 2006. Le motivazioni della revoca rivelerebbero un palese fraintendimento della situazione di fatto ed ometterebbero di evidenziare il diverso apprezzamento del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteconcreto interesse pubblico.
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FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel Col ricorso introduttivo del presente procedimento, rappresenta il ricorrente ha affermato che: - relativamente a un contratto preliminare di aver vendita di un immobile da costruire da lui stipulato, in data 6 l’intermediario resistente gli rilasciava la fideiussione di cui agli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 20172005, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria n. 122 (Disposizioni per la somma complessiva tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)immobili da costruire, a garanzia norma della restituzione del capitale mutuatol. 2 agosto 2004,n. La ricorrente210); - il 12 ottobre 2013, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste poiché la società promittente venditrice non aveva ottenuto il permesso di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo costruire l’edificio di cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattosi tratta, il rilascio ricorrente intimava all’intermediario resistente di garanzie ultronee provvedere al pagamento dell’indennità fideiussoria di € 42.000,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento dei danni, corrispondenti all’importo versato all’agenzia immobiliare, pari a € 5.250,00; - l’intermediario non necessarie (cfreseguiva il pagamento richiesto. ABF Ciò posto, il ricorrente chiede che l’intermediario resistente sia condannato al pagamento di € 42.000,00, oltre agli interessi legali e al risarcimento dei danni pari a € 5.250,00. L’intermediario non ha resistito al ricorso. * * * Il Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessonella riunione del 15 ottobre 2015, rilevata la ricorrente assume che l’atto difformità di costituzione orientamenti emersi nei Collegi ABF in ordine alla validità ovvero alla nullità del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione contratto di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca concluso da un confidi in violazione dei limiti che la disciplina di primo grado sull’immobilesettore pone alla sua operatività, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto rimetteva l’esame del ricorso al Collegio di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteCoordinamento.
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Samples: Fideicommissum
FATTO. La società Il ricorrente, insieme che nel ricorso si qualifica quale non consumatore, si duole di una segnalazione in Centrali Rischi comparsa nel dicembre 2014 in relazione ad una garanzia rilasciata nel luglio 2002 a favore di una certa società. In particolare questi i fatti posti a base dell’iniziativa. A seguito di un’interrogazione della Centrale Rischi della Banca d’Italia effettuata nel dicembre 2014, il ricorrente apprendeva di essere stato segnalato per una garanzia personale di importo pari ad € 546.272,00 rilasciata il 15 luglio 2002, nell’interesse di società terza, a favore di un socio intervenuto nel procedimentointermediario dal 2013 incorporato nell’odierna resistente. Il ricorrente ritiene che tale segnalazione sia illegittima per una molteplicità di ragioni. Anzitutto il ricorrente, rappresenta con raccomandata del 12 novembre 2007, aveva comunicato all’originaria banca garantita “il recesso con effetto immediato dalla garanzia” e quindi già dal novembre 2008 l’efficacia della garanzia doveva intendersi cessata per intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 1957 c.c. Difatti, l’intermediario aveva preso atto del recesso con raccomandata del 22 aprile 2008 (con la quale aveva quantificato in € 559.102,48 l’esposizione della società debitrice al data del recesso) e successivamente, con raccomandata del 21 maggio 2008, indirizzata alla debitrice e per conoscenza anche al ricorrente, aveva revocato le linee di aver stipulatocredito accordate alla società e la aveva costituita in mora, senza tuttavia intraprendere successivamente alcuna azione giudiziaria, né per il recupero del credito, salvo insinuarsi al passivo del fallimento dichiarato nei confronti della società garantita, né nei suoi confronti. In secondo luogo, tale segnalazione non risultava da una precedente verifica alla Centrale dei Rischi compiuta il 1 luglio 2011 e neppure era stata preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie e dall’art. 125 del T.U.B. Il ricorrente chiede quindi che l’intermediario “venga condannato a cancellare la segnalazione nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia nonché in qualsivoglia altra centrale dei rischi privata e a risarcire i danni patiti […] a causa di tale illegittima segnalazione da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese del presente giudizio”. L’intermediario, che già in fase di reclamo aveva contestato le argomentazioni del ricorrente, riferisce che (i) la segnalazione contestata origina dall’esposizione della società debitrice costituita dai saldi passivi di due conti correnti; (ii) con sentenza del 21 gennaio 2009 è stato dichiarato il fallimento della debitrice principale e, in data 6 giugno 201711 febbraio 2010, l’intermediario oggi incorporato nella convenuta, ha insinuato il proprio credito per complessivi € 531.218,31; (iii) a seguito del recesso ha comunicato l’ammontare dell’esposizione della società garantita e quindi ha intimato il pagamento di quanto dovuto al ricorrente, con precisazione dei rapporti generanti il credito reclamato; (iv) il reclamo del ricorrente è stato respinto in considerazione “sia del contenuto della lettera […] del 22/04/2008, sia per l’avvenuta insinuazione ed ammissione del credito della Banca al passivo del fallimento del debitore principale, tale atto configurandosi quindi come evento interruttivo della prescrizione”; (v) risultano pertanto rispettate le previsioni di cui all’art. 1957 C.C., anche tenuto conto della lettera di messa in mora del 21.05.2008 (all. 4 delle controdeduzioni); (vi) la Banca resistente un contratto di mutuo segnalazione effettuata è coerente con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00le esposizioni debitorie della società garantita, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale € 300.000,00 in linea capitale quanto al saldo del conto anticipi su contratti e ad € 259.163,69 in linea capitale quanto al saldo del conto corrente ordinario; ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca infine (vii) la segnalazione è intervenuta a seguito dell’incorporazione nell’odierna resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto originaria creditrice, intervenuta nell’aprile 2013, ed al “riallineamento tecnico degli archivi informatici” che “ha prodotto segnalazioni massive a sanatoria delle anomalie e a ripristino della sottoscrizione del contrattocorrettezza delle procedure che sono risultate visibili a sistema nel dicembre 2013”. Per l’intermediario, pertanto, il rilascio ricorso non merita di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteessere accolto.
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Samples: Not Specified
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulatoIl ricorrente stipulava, in data 6 giugno 201727.7.2012, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto pari a € 41.280,00, da rimborsare in 120 rate da € 344,00. Il contratto veniva estinto anticipatamente, nel mese di novembre 2016, dopo il pagamento della rata n. 49. Il ricorrente chiede, in via principale, la retrocessione integrale delle commissioni di intermediazione e la retrocessione pro quota (in applicazione del criterio proporzionale lineare) degli altri oneri commissionali, e così per complessivi € 3.769,45; in via subordinata, la somma complessiva retrocessione pro quota (in applicazione del criterio proporzionale lineare) di euro 195.000,00tutti gli oneri commissionali anticipatamente sostenuti, e così per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00complessivi € 2.842,37. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteL’intermediario resiste al ricorso, veniva richiesto dalla Banca affermando che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società all’atto dell’estinzione anticipata avrebbe retrocesso alla ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), € 757,91 a garanzia della restituzione del capitale mutuatotitolo di ratei non maturati. La Sostiene di aver offerto al ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestatein parziale accoglimento del reclamo, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste l’importo di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese€ 1.368,06. La ricorrente sottolinea Rileva che la giurisprudenza dell’ABFdi merito avrebbe recentemente affermato la legittimità della fattispecie contrattuale oggetto del presente procedimento e, chiamata comunque, che la sentenza c.d. Lexitor non può comportare il superamento della distinzione tra oneri recurring e oneri up-front, per come elaborata dalla giurisprudenza e dall’Autorità di vigilanza. Afferma l’infondatezza della domanda volta a pronunciarsi su situazioni analoghefar accertare la nullità della clausola relativa alle commissioni di intermediazione, ha espresso il principio posto che la procura rilasciata al mediatore creditizio sarebbe riferibile alle attività connesse e strumentali all’attività di intermediazione: si tratterebbe dunque di procura «concessa solo per ragioni strumentali legate ai processi di perfezionamento dei contratti» (richiama al riguardo Coll. di Xxxxxxxxxxxxx, n. 26526/19, secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e quale la clausola relativa alle provvigioni dell’intermediario del credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio può essere dichiarata nulla solo qualora sia dimostrato l’intervento di garanzie ultronee un soggetto avente qualifica di mediatore creditizio e non necessarie (cfranche in presenza – come nella specie – di un intermediario iscritto nell’elenco ex art. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015106 TUB). Ciò premessoIn altre parole, avrebbe «conferito al mediatore la ricorrente assume procura per la sottoscrizione dei contratti […] esclusivamente per facilitare il suddetto collocamento», senza che l’atto tale mandato potesse compromettere l’indipendenza del mediatore. Allega, al riguardo, fattura a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore. In merito alla domanda subordinata di costituzione del pegno e le fideiussioni richiesteretrocessione della quota non maturata delle commissioni di intermediazione, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzane eccepisce l’infondatezza, in quanto la funzione tale voce di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca costo remunera “una attività propedeutica all’erogazione dei finanziamenti da parte di primo grado sull’immobileun soggetto terzo”. Xxxxxx, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuatiperaltro, che hanno ridotto si tratterebbe di circa un terzo costi al più ristorabili con il debito residuo sulla somma mutuatadiverso criterio di calcolo del proporzionale agli interessi. - La Banca resistenteEccepisce, costituitasicomunque, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto proprio difetto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquistolegittimazione passiva, la fideiussione relativa domanda dovendo essere spiegata nei confronti del legale rappresentante della società nonché soggetto che ha materialmente percepito le somme. Afferma inoltre la natura up-front e la conseguente non ripetibilità in applicazione del criterio proporzionale lineare delle commissioni di altro socio attivazione “percepite dalla Banca a copertura delle prestazioni e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato degli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’amministrazione dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga quale il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevolicedente dipende”. Con riguardo alle commissioni di gestione, sostiene di averne rimborsato alla richiesta notificata dalla ricorrente la quota non maturata all’atto dell’anticipata estinzione per € 757,910. Deduce che tale importo è stato quantificato in data 31/12/2020applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS e, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrentedunque, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo criterio di euro 156.315,18 alla data calcolo ritenuto valido anche dalla giurisprudenza di merito. Xxxxxxx altresì l’offerta transattiva formulata in riscontro al reclamo. Infine, sostiene l’infondatezza della richiesta di retrocessione delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020)spese di istruttoria, non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine nonché della richiesta di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura rifusione delle spese di euro 9.000,00assistenza difensiva. Chiede quindi di respingere il rigetto delle domande della ricorrentericorso.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società Con ricorso del 6 Aprile 2011, la ricorrente, insieme un consumatore, rappresentata da uno «studio di consulenza stragiudiziale», ha esposto di avere stipulato con l’intermediario un’apertura di credito. Cessato il rapporto, nel Marzo 2010 l’intermediario aveva ottenuto decreto ingiuntivo contro la ricorrente per € 11.299,54, sulla base del quale nel Dicembre 2010 aveva ottenuto dal Giudice dell’Ufficio Tavolare presso il Tribunale di Rovereto decreto che ordinava l’intavolazione d’ipoteca su immobile della ricorrente. Il 18 Febbraio 2011 la ricorrente e l’intermediario addivenivano ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulatouna transazione, in data 6 giugno 2017forza della quale l’una era obbligata a pagare all’altro Euro 9.800, con in tre rate, la Banca resistente un contratto prima delle quali montava a Euro 8.000; al pagamento di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva tale somma, l’intermediario avrebbe dovuto provvedere senza indugio a depositare istanza di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)cancellazione dell’ipoteca, a garanzia proprie spese. Ricevuto il pagamento della restituzione prima rata, tuttavia, l’intermediario aveva presentato al conservatore del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste Libro Fondiario una richiesta di svincolo del pegno e delle fideiussionicancellazione con sottoscrizione non autenticata, che tuttavia perciò non veniva accolta. Solo il 9 Marzo 2011, «dopo numerosi solleciti» da parte dell’istante, l’intermediario faceva cancellare l’ipoteca, depositando richiesta ricevuta da notaio. Le relative spese, però, venivano disattesefatte pagare dalla ricorrente. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABFQuesta, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobileinoltre, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia causa del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamentoritardo nella cancellazione dell’ipoteca, si rende disponibile era «vista decadere la firma a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto Rogito della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura compravendita immobiliare di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente€ 280.000,00».
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Samples: Contratto Di Apertura Di Credito
FATTO. La società ricorrenteParte ricorrente contesta la liceità della segnalazione iscritta dall’intermediario presso Crif. In particolare, insieme ad lamenta la mancata ricezione della lettera di preavviso della segnalazione. Chiede la cancellazione presso ogni banca dati e il risarcimento del danno (quantificato in euro 500,00) essendo la segnalazione motivo di impedimento dell’accesso al credito. L’intermediario precisa quanto segue. Il ricorrente aveva stipulato un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta contratto di aver stipulato, prestito personale in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente 2.8.2011 per l’importo di euro 44.857,68 e in data 19.4.2007 un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00ipotecario, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)200.000,00. Per entrambi, i rapporti si è manifestata una situazione di sconfino rispetto al pagamento delle rate concordate: sin dal gennaio 2014 venivano, infatti, inviate lettere di sollecito con invito al pagamento delle rate scadute e alla regolarizzazione dell’esposizione debitoria; all’interno del testo di ciascuna comunicazione di sollecito è sempre stato accluso il paragrafo con il quale l’istituto preavvisava dell’obbligo di segnalare l’inadempimento presso i sistemi di informazioni creditizie. Dall’aprile 2014 al cliente venivano anche indirizzate comunicazioni di preavviso della segnalazione del nominativo alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. L’intermediario afferma di aver, in numerose occasioni, affidato incarico a garanzia della restituzione società esterne per il recupero del capitale mutuatoproprio credito, informando tempo per tempo il cliente mediante comunicazioni in cui si rinnovava sempre l’informativa circa l’obbligo di segnalare l’inadempimento nei SIC. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattoNel gennaio 2016, il rilascio mutuatario aveva chiesto ed ottenuto di garanzie ultronee poter sospendere il pagamento delle rate per un periodo di sei mesi, mediante accordo con il quale lo stesso ricorrente dichiarava espressamente di ritenere la banca autorizzata alla segnalazione del proprio nominativo presso le banche dati del sistema creditizio in caso di inadempimento agli obblighi di pagamento assunti. Non è pertanto imputabile alcun tipo di condotta negligente all’intermediario, avendo mantenuto un comportamento conforme alle disposizioni normative e regolamentari. In merito alla domanda risarcitoria, il ricorrente non necessarie (cfrha fornito documentazione che consentisse di stabilire l’esistenza del danno e il suo ammontare. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrenteChiede, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentedel ricorso.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Nel mese di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, marzo 2007 il ricorrente stipulava con la Banca l’intermediario odierno resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria finanziamento per la somma complessiva un importo lordo complessivo di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca 14.400,00 rimborsabile – mediante cessione pro solvendo di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero quote della retribuzione mensile – in solido con il debitore principale fino all’importo massimo quarantotto rate mensili di euro 390.000,00300,00 ciascuna. Sempre su richiesta Al momento della Banca resistente venivanostipula, altresìcorrispondeva le seguenti somme: euro 310,87 a titolo commissioni bancarie; euro 1.336,10 per commissioni di intermediazione ed euro 981,52 a titolo di oneri assicurativi. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente nel mese di giugno 2009, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote in corrispondenza della ventiseiesima rata di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (ammortamento, sulla base del conteggio estintivo redatto dall’intermediario. Con lettera di reclamo, inviata per l’importo il tramite di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste un’associazione di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattocategoria, il rilascio ricorrente chiedeva la restituzione di garanzie ultronee tutti gli oneri anticipatamente corrisposti e non necessarie (cfrmaturati afferenti il finanziamento. ABF Collegio di RomaRiscontrato negativamente il reclamo, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)il ricorrente adiva questo Arbitro – sempre per il tramite della medesima associazione – per reiterare le proprie richieste quantificate complessivamente in euro 1.204,28. Ciò premessoCostituitosi ritualmente, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o l’intermediario convenuto eccepiva il proprio difetto di meritevolezzalegittimazione passiva, sostenendo di avere ceduto il finanziamento, in quanto forza di accordi contrattuali intervenuti già nell’aprile 2004 ad altra società, cui è successivamente subentrato un istituto bancario; in forza dei richiamati accordi contrattuali, parte resistente avrebbe continuato a gestire gli incassi delle rate del finanziamento, ivi compreso l’incasso della somma richiesta per l’estinzione anticipata. Sosteneva peraltro di avere comunicato la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 cessione e che a garanzia l’altrui titolarità del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto rapporto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione sede di riscontro al reclamo. Chiedeva, pertanto, il rigetto del debito residuo e del regolare ammortamentoricorso. Alle controdeduzioni dell’intermediario replicava il ricorrente, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamentecon distinta memoria, nella misura quale obiettava di euro 9.000,00non avere mai ricevuto informazione dell’avvenuta cessione e sottolineava come, anzi, nello stesso conteggio estintivo, il resistente apparisse come il finanziatore nei confronti del quale procedere al versamento del capitale residuo ai fini dell’estinzione, nulla essendo precisato in ordine alla circostanza che l’incasso e la gestione del rapporto fosse operata in nome e per conto altrui. Chiede quindi Tanto premesso, dava atto di avere ricevuto dall’intermediario cessionario – successivamente alla presentazione del ricorso - una proposta di transazione, in esito alla quale avrebbe ottenuto il rigetto riconoscimento del rimborso delle domande della ricorrentecommissioni; tuttavia, insoddisfatto dalla proposta per il mancato ristoro delle spese assicurative, insisteva per l’accoglimento del ricorso, ovvero – in via subordinata – l’integrazione del contradditorio nei confronti del cessionario.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrenteIl ricorrente chiede all’Arbitro di condannare la resistente all’integrale restituzione delle commissioni di intermediazione, insieme pari ad un socio intervenuto nel procedimento€ 3.420,00, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente previste da un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato il rappresentante legale 9/5/2014 ed un socio si obbligassero ancora in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, oltre € 500,00 a titolo di assistenza tecnica. Al riguardo, lamenta la vessatorietà, ai sensi dell’art. 33, comma 1, d. lgs. n. 206/05 (Codice del consumo), della clausola relativa alle suddette commissioni, in ragione dell’ammontare spropositato delle medesime (di gran lunga più elevate rispetto al dato medio delle commissioni per i prestiti alle famiglie, diffuso trimestralmente dalla Banca d’Italia). Precisa, in proposito, che il carattere vessatorio di una clausola può anche attenere all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, laddove tale elemento – come nel caso di specie - non sia stato individuato in modo chiaro e comprensibile (art. 34 Cod. cons.). Contesta altresì, a tal proposito, la violazione dell’art. 125-novies TUB, rilevando che, contrariamente al disposto della norma (da leggere unitamente all’art. 34 cit.), nel caso di specie non sarebbe intervenuta tra consumatore e mediatore creditizio alcuna trattativa relativa al compenso spettante a quest’ultimo, né il cliente avrebbe mai ricevuto dall’intermediario alcuna informazione preventiva in merito (sicché non si rende disponibile potrebbe ritenere integrato il requisito dell’indicazione chiara e comprensibile del corrispettivo e della sua adeguatezza, di cui all’art. 34, comma 2, Cod. cons.). Rileva infine che la clausola in esame – presente su un modulo prestampato, fornito dall’intermediario al cliente - non sarebbe stata in alcun modo oggetto di trattativa individuale, idonea ad escluderne eventualmente il carattere vessatorio. Costituitosi, l’intermediario eccepisce: - che il cliente, in sede sia contrattuale che precontrattuale, era stato messo a valutare lo svincolo parziale conoscenza delle condizioni economiche applicate al prestito, dei relativi costi e della natura delle attività remunerate con le commissioni di intermediazione, in linea con gli obblighi di trasparenza richiesti dalla normativa di settore; - che nell’operazione in questione non è intervenuto alcun mediatore creditizio, bensì un agente in attività finanziaria, cui il ricorrente si sarebbe peraltro rivolto per sua libera scelta; - che le spese per assistenza difensiva non sono rimborsabili, attesa la facoltatività dell’assistenza da parte di un difensore o di altro consulente tecnico nel procedimento ABF, nonché la natura seriale del pegno nel rispetto della proporzione originaria ericorso. Le parti hanno ulteriormente precisato le proprie ragioni mediante repliche alle controdeduzioni e controrepliche, segnatamenteove, nella misura rispettivamente, parte ricorrente ribadisce come i costi commissionali previsti in contratto siano vessatori e poco trasparenti, sottolineandone in particolare la palese eccessività, mentre la resistente ribadisce di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteavere rispettato gli obblighi di informazione e di trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
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Samples: Commission Agreement
FATTO. La Le contestazioni e domande avanzate in ricorso sono integralmente fondate sulle risultanze di una perizia svolta da un esperto appositamente incaricato dalla società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta . Il perito riferisce innanzitutto che il contratto di aver stipulato, conto corrente oggetto dell’analisi è stato acceso in data 6 giugno 201720/12/2010 presso la banca resistente; in pari data, con la Banca resistente quest’ultima concedeva alla cliente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (fido ordinario per l’importo di euro 46.000,00 circa)€ 30.000,00, poi incrementato a € 35.000,00 a far data dal 5/6/2012. Afferma poi di avere svolto le proprie rilevazioni sulla base degli estratti conto, disponibili a far data dal IV trimestre 2010, e in assenza del contratto originariamente stipulato, non prodotto dalla banca resistente. Tanto premesso, il consulente rileva innanzitutto l’applicazione al rapporto di interessi in misura superiore al tasso soglia. Nella ripetuta indisponibilità del contratto, asserisce la mancata pattuizione del tasso ultralegale e propugna il ricalcolo degli interessi in linea con il rendimento dei BOT, ai sensi dell’art. 117 TUB. In subordine, il perito lamenta: - l’applicazione di interessi anatocistici. Consapevole, tuttavia, che il conto corrente è stato acceso in data successiva all’emanazione della Delibera CICR del 9 febbraio 2009, pare limitare le proprie contestazioni al periodo successivo al 1° gennaio 2014, quando - modificato l’art. 120 TUB – è stata de facto ripristinata “l’inderogabilità dell’art. 1283 c.c.”: l’esponente conclude pertanto per l’illegittimità della capitalizzazione periodica degli interessi passivi, a garanzia della restituzione del capitale mutuatofar data dal I° trimestre 2014. La ricorrente- l’applicazione di commissioni e costi ulteriori agli interessi, considerata l’entità delle garanzie prestatenon specificamente pattuiti nella misura e nella periodicità e che, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste in ogni caso, risultano privi di svincolo del pegno causa e delle fideiussioniindeterminati nelle modalità di calcolo. L’esponente si sofferma, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che in particolare, sulla commissione di istruttoria veloce, addebitata nel periodo in osservazione per un importo complessivo di € 20.850,00: richiama in proposito la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, che non ha espresso il principio secondo cui mancato di sottolineare come la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta CIV costituisca remunerazione di una specifica attività della banca finalizzata ad ottenere all’atto e debba quindi essere onere di quest’ultima dimostrare di avere compiuto l’istruttoria veloce per ogni singolo sconfinamento; - l’applicazione di “interessi” in misura eccedente le soglie vigenti trimestre per trimestre, fissate ai sensi della sottoscrizione del contrattolegge n. 108/1996. Al riguardo, il rilascio perito disserta sulle modalità di garanzie ultronee calcolo dell’indice di costo, rilevando come anche la Cassazione penale abbia ritenuto valida la formula che rapporta tutti gli oneri, interessi e non necessarie (cfr. ABF Collegio commissioni, all’utilizzato; nondimeno, dichiara di Romaavere adottato nelle verifiche eseguite, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoin relazione al conto corrente della società ricorrente, la metodologia indicata nelle istruzioni per la rilevazione del TEGM, dettate dalla Banca d’Italia, riportando a denominatore, per la parte commissioni, l’accordato, anziché i numeri debitori. L’analisi svolta ha certificato, in ogni caso, che, per tutti i trimestri dal 31/3/2012 al 31/12/2015, il rapporto è stato connotato da deficienze usurarie, con un “debordo” quantificato complessivamente in € 16.768,00. A comprova, l’esponente produce elaborazioni sintetiche effettuate su foglio di calcolo. Sulla base di ciò il ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno si rivolge all’Arbitro per ottenere la restituzione degli interessi e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuaticompetenze illecitamente addebitate, che hanno ridotto nella perizia quantifica in € 49.926,70. In sede di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuatacontrodeduzioni, la banca resistente si oppone, con ampie argomentazioni, alle contestazioni relative alla presunta violazione del divieto di anatocismo. - La Banca resistente, costituitasi, conferma Puntualizza innanzitutto che il mutuo è stato accordato contratto a suo tempo stipulato prevede espressamente una clausola in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (forza della quale i rapporti di dare e avere sono chiusi contabilmente alla fine di ogni trimestre e con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliarele medesime scadenze vengono liquidati e capitalizzati – in piena conformità alle norme dettate dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2009 – gli interessi attivi e passivi. Per il periodo successivo alla modifica dell’art. 120 TUB, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 intervenuta con legge n. 143/2013 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquistopoi emendata con legge n. 49/2016, la fideiussione resistente sostiene che la norma primaria non fosse immediatamente applicabile e necessitasse di attuazione con apposito provvedimento del legale rappresentante della società nonché di altro socio e cheCICR. In tale attesa, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come taleavrebbe dovuto, secondo pacifico orientamento dell’ABFquanto sostenuto nelle controdeduzioni, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABFtrovare applicazione ultrattiva la normativa secondaria dettata con la Delibera del 9 febbraio 2009, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevolisecondo quanto statuito dall’art. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa161 TUB. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta In merito agli ulteriori rilievi mossi dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza banca si limita a dichiarare di un debito residuo del mutuo non condividere le metodologie utilizzate dal perito di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originarioparte. La Banca resistente fa infine presente che, al fine chiede pertanto all’Arbitro di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi non accogliere il rigetto delle domande della ricorrentericorso.
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Samples: Contract of Current Account
FATTO. La società ricorrenteCon ricorso presentato il 19 ottobre 2013, insieme ad un socio intervenuto il ricorrente ha esposto di avere stipulato con l’intermediario resistente, nel procedimentofebbraio 2010, rappresenta di aver stipulatoessendo all’epoca dipendente dell’intermediario stesso, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per euro 300.000,00, a condizioni di tasso agevolate, come definite in un accordo sindacale. In particolare, il contratto prevede un tasso di interesse inizialmente stabilito nella misura dell’1,00%, pari al tasso BCE vigente; per la somma complessiva fase successiva, è previsto che tale tasso segua le variazioni in aumento o diminuzione, dell’indice di euro 195.000,00riferimento, con un tetto massimo pari al 6%. A seguito del licenziamento per cui veniva accesa una ipoteca giustificato motivo, il ricorrente mutuatario ha subito la variazione unilaterale del tasso di primo grado sull’immobile interesse con un incremento dello spread da 0 a 6 punti percentuali. Per effetto di tale modifica, nel terzo trimestre 2013 il tasso applicato al finanziamento risultava pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)all’8,5%, a garanzia fronte della restituzione soglia dell’8,6%; la rata invece è aumentata quasi del capitale mutuato100%, da euro 754,01 a euro 1.482,58, tanto che – come già preannunciato all’intermediario resistente – il ricorrente non riuscirà a onorare le prossime scadenze. Secondo quanto affermato dal ricorrente, la variazione è stata effettuata in applicazione dell’art. 4 dell’accordo sindacale, il quale prevede che, in caso di licenziamento o dimissioni volontarie, il mutuo prosegua alle condizioni di tasso in vigore per i mutui ipotecari ordinari. La ricorrentedisposizione, considerata l’entità delle garanzie prestateperò, successivamente avanzava specifica che la relativa clausola dovrà essere formalizzata nel contratto mutuo: ciò non è avvenuto nel contratto da cui scaturisce l’odierna controversia, il quale in nessuna parte prevede in capo alla Banca resistente richieste banca la possibilità di svincolo modificare le condizioni contrattuali ai danni del pegno e delle fideiussionidipendente licenziato. Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto che l’Arbitro dichiari l’illegittimità della variazione del tasso praticata dalla banca, anche alla luce dell’art. 118 t.u.b., che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione non consente modifiche unilaterali del contratto, senza preavviso e senza giustificato motivo. L’intermediario si è difeso opponendo che la variazione delle condizioni contrattuali non è avvenuta ai sensi dell’art. 118 t.u.b., che nell’attuale formulazione non consente la modifica unilaterale del tasso di interesse; la variazione è stata invece operata in applicazione dell’art. 4 dell’accordo sindacale pure richiamato dal ricorrente. L’accordo in oggetto è evocato all’art. 3 del contratto concluso per rogito notarile, ove il rilascio richiamo “è da intendersi riferito a tutte le disposizioni ivi contenute”. “La clausola inserita in contratto ha in realtà contenuto specifico, poiché – sostiene la resistente – richiamando quanto stabilito nell’accordo sulle condizioni agevolate ai rapporti bancari dei dipendenti BCC consente l’applicazione per relationem di garanzie ultronee e non necessarie (cfrquanto ivi espressamente regolamentato, vale a dire «la prosecuzione del rapporto avverrà alle condizioni di tasso in vigore per i mutui ordinari»”. ABF Collegio di RomaCon la comunicazione del 30 agosto 2013, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)l’intermediario resistente – in esecuzione dell’accordo – si è limitato a dare applicazione al tasso ordinario, quale pubblicizzato nel foglio informativo in quel momento vigente. Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzaNé in alcun modo conferente è il riferimento alle soglie anti-usura, in quanto il tasso applicato è in linea con le rilevazioni trimestrali. Dopo avere controdedotto come sopra riassunto, l’intermediario ha chiesto all’Arbitro di rigettare il ricorso. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente si è limitato a ribadire che la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuatadisposizione contenuta nell’art. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo 4 dell’accordo sindacale non è stata acquisitariprodotta nel testo del contratto concluso per rogito notarile, oltre che ipoteca sull’immobile e non può quindi trovare applicazione nel caso di specie. Ha poi fornito alcuni dettagli in merito alle circostanze del proprio licenziamento, tuttora oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteimpugnazione.
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Samples: Mutuo
FATTO. La società In relazione ad un rapporto di conto corrente con apertura di credito, acceso il 16/10/1986 e chiuso il 28/2/2021, il ricorrente, insieme ad assistito da un socio intervenuto nel procedimentoprocuratore di sua fiducia, rappresenta di aver stipulatodopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio, lamentando, in primo luogo, che la Banca convenuta, in assenza di apposito accordo scritto, gli aveva illegittimamente addebitato una commissione di disponibilità immediata fondi (DIF), pari allo 0,25 del fido concesso. Al riguardo, parte istante ha tenuto ad aggiungere che, ove in ipotesi si ritenesse he la Banca abbia introdotto tale commissione attraverso lo strumento di modifica unilaterale del contratto, previsto dall’art. 118 T.U.B., rimaneva, comunque, non provata la ricezione della missiva ex lege occorrente per comunicargli la modifica in parola. Indicata in complessivi euro 1.408,05, la somma delle prefate commissioni non pattuite e ciò nonostante addebitategli per il periodo compreso tra il primo trimestre 2012 e la data di chiusura del conto, il ricorrente ha, quindi, sul punto concluso chiedendo che sia accertata, ai sensi dell’art. 117 TUB e per effetto della mancata applicazione dell’art. 118 TUB, la nullità delle Commissioni Disponibilità Fondi e, conseguentemente, che sia dichiarato il suo diritto alla restituzione del sopra menzionato importo di euro 1.408,05. In secondo luogo, parte istante ha dedotto l’indeterminatezza del tasso debitore. Sul punto, ha premesso che il contratto prevedeva un tasso debitore variabile, ancorato al Tasso Ufficiale di Sconto e, in particolare, stabilito in misura pari all’8% in più dal saggio ufficiale di sconto, ogni qualvolta e dallo stesso giorno in cui il conto fosse uscito a debito del correntista. Ad avviso del ricorrente, poiché il Tasso Ufficiale di Sconto non era più quotato, la mancata previsione in contratto di un parametro alternativo si traduceva in una indeterminazione e indeterminabilità del tasso debitore, in violazione dell’art. 117, comma 4 e 6 giugno 2017e dell’art. 125 bis, comma 5, T.U.B.. Parte istante ha, sul punto, perciò, concluso chiedendo che, verificata siffatta indeterminatezza, sia disposta l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, comma 7 T.U.B., nel periodo di rilevazione dal 1° trimestre 2011 al 1° trimestre 2021, con il conseguente ricalcolo del saldo di conto corrente. In terzo luogo, il ricorrente ha esposto che il tasso creditore originariamente concordato in contratto era pari al 4% annuo e che l’intermediario, in assenza di ulteriori pattuizioni per iscritto e senza l’invio di alcuna missiva di modifica unilaterale del contratto, aveva modificato, nel periodo compreso tra il 1° trimestre 2011 e il 1° trimestre 2021 il superiore tasso d’interesse creditore. Ha, perciò, chiesto al Collegio che sia accertata la nullità delle contestate modifiche unilaterali al tasso d’interesse creditore con il conseguente ricalcolo del saldo di conto corrente applicando ai saldi creditori il tasso del 4%. Per ultimo, il ricorrente ha domandato il rimborso dell’importo equitativamente quantificato in euro 500,00 per l’intervento tecnico contabile resosi necessario dalla complessità delle richieste effettuate. Nelle sue controdeduzioni, l’intermediario ha preliminarmente eccepito, in relazione alle richieste di restituzione afferenti agli addebiti per commissioni DIF e gli interessi debitori conteggiati, l’intervenuta prescrizione di ogni pretesa dall’inizio del rapporto al giugno del 2011, data della richiesta. Ha, inoltre, eccepito, sempre in via preliminare l’irricevibilità del ricorso, in quanto, a suo dire, postulante un’inammissibile attività consulenziale in merito alla ricostruzione delle numerose variazioni contrattuali intervenute nell’arco di oltre dodici anni sul rapporto oggetto di vertenza. Su tale ultimo aspetto, l’intermediario ha, peraltro, difeso la legittimità delle dibattute modifiche, allegando delle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche trasmesse tramite la Banca Multicanale, di cui il ricorrente usufruisce, come evincibile dalla prodotta documentazione. Più nello specifico parte resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00ha affermato: a) che, per cui veniva accesa una ipoteca quanto attiene alla commissione di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00disponibilità immediata fondi, essa era stata introdotta con variazione unilaterale comunicata con lettera del 18/5/2009, b) che anche le diverse variazioni, succedutesi nel tempo relativamente ai tassi applicati ed all’utilizzo del fido erano state legittimamente comunicate mediante banca multicanale. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento Opponendosi, infine, anche all’avversa richiesta di pagamento delle obbligazioni assuntespese e competenze di lite, veniva richiesto dalla l’intermediario ha concluso chiedendo il rigetto dell’incoato ricorso in quanto irricevibile o, in subordine infondato. Con repliche del 13/9/2021, il ricorrente ha contestato le avverse controdeduzioni, segnalando, anzitutto, che le richieste da egli avanzate non implicherebbero alcuna attività consulenziale ma solo la verifica fra quanto pattuito e quanto applicato. Nel merito, parte istante, con specifico riferimento alla documentazione allegata dall’intermediario, ha replicato che non era stata prodotta la sua autorizzazione scritta all’invio delle modifiche unilaterali attraverso Banca che Multicanale e che, perciò, le comunicazioni inviate con tale ultimo canale non possono essere considerate valide ai fini di preavviso per il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00ricorrente. Sempre su richiesta della Banca resistente venivanoHa, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote dedotto di fondi comuni) che venivano costituiti non aver ricevuto neppure la comunicazione, ex adverso richiamata, datata 18/5/2009. Chiedendo, dunque, all’Arbitro di non tenere in pegno (per l’importo considerazione né le comunicazioni di euro 46.000,00 circa), modifica unilaterali inviate a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che mezzo home banking né la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso missiva inviatagli il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto18/5/2009 ma mai pervenutagli, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le ha insistito nelle richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, avanzate in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoliatto introduttivo. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020successive controrepliche del 21/9/2021, la Banca si è prontamente attivata per richiedere l’intermediario ha a sua volta l’aggiornamento documentale utile richiamato integralmente le proprie eccezioni e necessario per avviare difese, allegando, inoltre, relativamente al servizio di Banca Multicanale, la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione richiesta di recesso dal servizio sottoscritta dal cliente in occasione della sua reale capacità di rimborso chiusura del conto e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente chedisattivazione dell’invio documenti on line e segnalando, al fine di venire incontro alle esigenze riguardo che i detti documenti presupponevano chiaramente che il servizio in parola era attivo e ben conosciuto dal ricorrente e che era concordato l’invio della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi documentazione con il rigetto delle domande della ricorrentedetto canale autorizzato.
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Samples: Commission Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Nel mese di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, luglio 2009 il ricorrente stipulava con la Banca resistente l’odierno convenuto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria finanziamento per complessivi euro 31.800,00 da rimborsarsi – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate da euro 265,00 ciascuna. Al momento della stipula venivano detratte dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 1.036,86 a titolo di commissioni finanziarie; euro 2.623,50 a titolo di commissioni accessorie ed euro 457,91 a titolo di commissioni di intermediazione. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di luglio 2013, in corrispondenza della quarantottesima rata di ammortamento, in base al conteggio estintivo redatto dall’intermediario resistente, dal quale poteva evincersi l’abbuono delle commissioni bancarie per euro 268,07 e di quelle finanziarie per euro 602,89. Con lettera di reclamo il ricorrente, per il tramite di un legale di fiducia, chiedeva l’integrale restituzione delle voci commissionali, nonché il rimborso della quota non maturata del premio assicurativo; domandava inoltre la ripetizione della 166,93 addebitato in occasione del rilascio del conteggio estintivo. Il tutto oltre alla rifusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 400,00. Riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente – per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Arbitro per reiterare le proprie richieste restitutorie: chiedeva, in particolare, il rimborso integrale delle commissioni accessorie, per violazione della forma scritta del contratto di mediazione, prescritta a pena di nullità dell’art. 11 del provv. UIC dell’aprile 2005; la restituzione integrale di tutte le voci commissionali per indeterminatezza delle relative clausole contrattuali; in subordine ne chiedeva la restituzione in misura proporzionale, unitamente al rimborso pro quota del premio assicurativo, per un importo complessivo di euro 4.287,03, ovvero per la maggior o minore somma disposta dal Collegio; chiedeva altresì il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Il tutto oltre al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza difensiva. Costituitosi ritualmente, l’intermediario convenuto affermava di aver calcolato in sede di estinzione anticipata un “equo rimborso” determinando in misura proporzionale la restituzione di tutte le voci commissionali, ad esclusione delle spese di istruttoria, bollo e rivalsa; precisava altresì che – trattandosi di una voce complessiva corrisposta a titolo di euro 195.000,00corrispettivo per il servizio finanziario offerto – non aveva potuto che praticare un rimborso determinato unitamente al capitale, per cui veniva accesa secondo un piano di ammortamento alla francese, ed una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca curva che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido decresce con il debitore principale fino all’importo massimo rimborso delle rate. Con riferimento al premio assicurativo, eccepiva la propria carenza di euro 390.000,00legittimazione passiva, ritenendo che l’obbligo restitutorio incombesse esclusivamente sulla compagnia di assicurazioni: al riguardo richiamava la normativa vigente, in particolare all’art. Sempre su richiesta 22, comma 15-quater, della Banca resistente venivanolegge n. 221/2012 ed all’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea sostenendo che la giurisprudenza dell’ABFperfetta coincidenza della “lettera” della norma di legge con quella regolamentare Isvap denoterebbe la chiara intenzione del legislatore di elevare a rango di norma primaria il contenuto della disposizione regolamentare, chiamata a pronunciarsi su situazioni analogheoltre che sancire il definitivo superamento dell’accordo Xxx-Xxxx (il cui contenuto, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattoperaltro, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015aveva mai avuto portata cogente). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto “allo scopo evidente di costituzione porre fine ad interpretazioni tese a riversare l’onere del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nullerimborso dei premi su soggetti completamente estranei al rapporto assicurativo”. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste Si opponeva altresì alla domanda di svincolo del pegno e rifusione delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto spese di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza assistenza difensiva. Chiedeva pertanto di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo respingere il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentericorso.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrenteI ricorrenti, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta titolari di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo finanziamento personale in essere con garanzia ipotecaria l’intermediario, si dolgono dell’usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto. Lamentano, in particolare, la nullità del contratto stipulato con l’intermediario per la somma complessiva di euro 195.000,00inosservanza della forma scritta nonché per l’incomprensibilità del documento contrattuale rilevante ai sensi dell’art. 36, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00comma 2, lett. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circac), a garanzia della restituzione Cod. Cons. che ha impedito la formazione di un consenso consapevole in ordine alla stipula del capitale mutuatocontratto de quo. La ricorrenteContestano, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoinoltre, la ricorrente assume violazione dell’art. 125-bis TUB, atteso che l’atto mediante un unico modulo hanno sottoscritto tanto il contratto con la banca quanto quello con la finanziaria. Inoltre, con riferimento al tasso di costituzione interesse applicato, lamentano l’usurarietà del pegno e le fideiussioni richiestetasso di mora nonché l’applicazione di pratiche anatocistiche consistenti nella computazione degli interessi moratori non sulla sola quota capitale, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrentema sulle rate del prestito complessivamente considerate e, quindi, comprensive anche degli interessi corrrispettivi. Deducono, infine, la sussistenza di un conflitto di interessi tra la banca e la compagnia assicurativa. Chiedono, pertanto, che l’Arbitro disponga l’effettuazione del conteggio di estinzione ai fini della restituzione delle somme indebitamente versate nonché il risarcimento dei danni patiti. L’intermediario eccepisce, anzitutto, la piena legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto, atteso che le richieste ai fini della verifica del tasso soglia è preclusa la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistentemora. Precisa, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuatipoi, che hanno ridotto il contratto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo finanziamento è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliarevisionato ed accettato dai ricorrenti. Chiede, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisitaquindi, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentedel ricorso perché infondato.
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Samples: Contratto Di Finanziamento Personale
FATTO. La società ricorrenteCon ricorso presentato in data 11 gennaio 2021, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta il ricorrente esponeva di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, stipulato con la Banca l’odierna resistente un contratto di mutuo prestito con garanzia ipotecaria per cessione del quinto dello stipendio da restituire in centoventi rate mensili da 324,00 euro ciascuna. Nel maggio 2020, alla scadenza della quarantottesima rata, il ricorrente provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritenendo incongrua la somma complessiva liquidata in conteggio estintivo, inviava lettera di euro 195.000,00reclamo all’intermediario domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo restituzione della quota residua delle commissioni e degli oneri a vario titolo corrisposti al netto di quanto già retrocesso, calcolati secondo il criterio pro rata temporis, per un ammontare complessivo di 966,43 euro, oltre agli interessi legali. Costituendosi nel procedimento, l’intermediario resistente l’intermediario resistente si difendeva eccependo, in via preliminare, l’inapplicabilità della Dir. 2008/48/CE per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza dell’11 settembre 2019; nel merito eccepiva l’avvenuta sottoscrizione, da parte del cliente, di quietanza liberatoria, con cui veniva accesa una ipoteca egli ha dichiarato di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento aver ricevuto dall’intermediario il rimborso della quota non goduta delle obbligazioni assuntecommissioni ripetibili in conseguenza dell’estinzione anticipata, veniva richiesto dalla Banca che abdicando, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere ulteriori somme; deduceva infine la correttezza dei conteggi xxxxxxxxx, sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali e concludeva chiedendo all’Arbitro il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo rigetto di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che tutte le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente.
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Samples: Prestito Con Cessione Del Quinto
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Nel mese di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, novembre 2006 il ricorrente sottoscriveva con la Banca resistente uno dei due convenuti un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria finanziamento per la somma complessiva un importo lordo di euro 195.000,0024.096,00, rimborsabile – mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile – in novantasei rate da euro 251,00 ciascuna. Al momento della stipula del contratto venivano trattenute dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 615,63 per commissioni finanziarie (pari al 2,554900% del capitale lordo); euro 2.832,34 per commissioni di intermediazione, comprensive delle provvigioni per l’agente/mediatore (pari all’11,754400 % del capitale lordo) ed euro 974,11 per oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di febbraio 2009, in corrispondenza della ventisettesima rata di ammortamento. Con distinte lettere di reclamo, inoltrate per il tramite di un legale di fiducia ad entrambi gli intermediario odierni convenuti, il ricorrente lamentava il mancato rimborso di quota parte di queste voci di costo connesse al finanziamento, per complessivi euro 3.600,00 (di cui veniva accesa una ipoteca euro 2.440,00 per commissioni ed euro 689,00 per premio), comprensive di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00interessi legali, onorari e spese. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteInvocava, veniva richiesto al riguardo, il principio di equa riduzione del costo del finanziamento di cui all’art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla giurisprudenza di questo Arbitro, nonché dalle indicazioni rivenienti dai comunicati della Banca che d’Italia del 2009 e del 2011; richiamava altresì, quanto al premio assicurativo, l’accordo Abi-Ania del 2008 e il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido regolamento Isvap n. 35/2010. In riscontro al reclamo, rispondeva solo uno dei due intermediari (con il debitore principale fino all’importo massimo quale era stato sottoscritto il finanziamento), il quale deduceva di aver già provveduto all’abbuono di quota parte degli interessi corrispettivi non maturati, secondo quanto previsto dal contratto; quanto al premio, invitava il cliente a rivolgere la propria richiesta direttamente all’indirizzo della compagnia di assicurazioni con la quale era stata stipulata la relativa polizza. L’altro intermediario non riscontrava il reclamo. Nel mese di giugno 2007, lo stesso ricorrente stipulava con uno dei due intermediari convenuti, nella sua qualità di mandatario dell’altro, un contratto di finanziamento per un importo lordo di euro 390.000,0027.840,00 da rimborsare – mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro – in centoventi rate mensili da euro 232,00 ciascuna. Sempre su Al momento della stipula del contratto venivano trattenute dall’importo finanziato, tra le altre, le seguenti somme: euro 3.481,88 per commissioni di intermediazione (pari al 12,506746% del capitale lordo), comprensive delle provvigioni per l’agente/mediatore, ed euro 1.936,96 per oneri assicurativi. Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di dicembre 2010, in corrispondenza della quarantunesima rata di ammortamento. Con distinte lettere di reclamo, inoltrate per il tramite di un legale di fiducia ad entrambi gli intermediario odierni convenuti (evidentemente nella loro rispettiva qualità di mandante e mandatario), il ricorrente lamentava il mancato rimborso di quota parte di queste voci di costo connesse al finanziamento, per complessivi euro 4.500,00 (di cui euro 2.291,00 per commissioni ed euro 1.275,00 per premio), comprensive di interessi legali, xxxxxxx e spese, sostenendo le medesime motivazioni del reclamo relativo al precedente finanziamento. In riscontro al reclamo, l’intermediario mandatario deduceva di aver già provveduto all’abbuono di quota parte delle commissioni, come da conteggio estintivo, per un importo di euro 126,40 (oltre agli interessi corrispettivi non maturati); quanto al premio, invocava le disposizione della legge n. 221/2012, ritenendo così che l’unico soggetto tenuto all’obbligo di rimborso fosse la compagnia di assicurazioni, nei cui confronti invitava il ricorrente a rivolgere la domanda. L’intermediario mandante, invece, non riscontrava il reclamo. Insoddisfatto delle risposte ottenute, il ricorrente – sempre per il tramite del legale di fiducia – adiva questo Xxxxxxx. Quanto al primo contratto chiedeva il rimborso di quota parte non maturata degli oneri relativi: in particolare, euro 2.444,00 con riferimento alle commissioni ed euro 689,00 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre interessi legali. Quanto al secondo contratto chiedeva il rimborso di quota parte non maturata degli oneri relativi: in particolare, euro 2.291,00 con riferimento alle commissioni ed euro 1.275,00 con riferimento al premio assicurativo; il tutto oltre interessi legali. Chiedeva, inoltre, la rifusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 500,00. Si costituivano ritualmente entrambi gli intermediari convenuti. Con riferimento al primo contratto, uno dei due intermediari formulava in via preliminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso per violazione del termine di cui al par. 4, sez. 1 delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie” che statuisce l’impossibilità di sottoporre all’ABF “controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 01.01.2009”. Nel merito sosteneva di aver provveduto alla restituzione degli interessi corrispettivi non maturati, conformemente alle disposizioni contrattuali. In ordine alla domanda di restituzione del premio, rilevava che l’unico soggetto tenuto a detto obbligo fosse la compagnia con la quale era stata stipulata la relativa polizza assicurativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2012. A sostegno della propria tesi, invocava un precedente di questo Collegio. Da ultimo, sottolineava la trasparenza di tutta la documentazione contrattuale, ivi compresa la disposizione che prevedeva – in caso di estinzione anticipata – la restituzione dei soli interessi corrispettivi non maturati, conforme al testo dell’art. 125 t.u.b. allora vigente. Respingeva anche la richiesta delle spese legali. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso. L’altro intermediario, dal canto suo, eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, per non essere intervenuto ad alcun titolo nella vicenda negoziale; sempre in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio, in ragione delle disposizioni di cui alla legge n. 221/2102, la quale aveva imposto l’obbligo restitutorio esclusivamente in capo alle imprese di assicurazione; a sostegno della Banca resistente venivanopropria eccezione richiamava una pronuncia di questo Collegio. Con riferimento al secondo contratto, uno dei due intermediario, l’intermediario mandatario riproponeva le medesime eccezioni preliminari formulate con riferimento al primo contatto; nel merito sosteneva di aver provveduto all’abbuono degli interessi corrispettivi non maturati, nonché dell’ulteriore importo di euro 126,40, come risultava dal conteggio di estinzione, corrisposto a titolo di policy di rimborso. Reiterava, peraltro, le medesime deduzioni sia con riferimento all’obbligo restitutorio del premio in capo alla compagnia di assicurazioni ex lege n. 221/2012, sia con riferimento alla trasparenza delle condizioni economiche e contrattuali, coerenti con l’art. 125 t.u.b. all’epoca vigente. Opponendosi anche alla domanda di rifusione delle spese legali, chiedeva il rigetto del ricorso. Dal canto suo l’altro intermediario, che nella vicenda negoziale aveva assunto il ruolo di mandante, nel ricostruire i differenti ruoli assunti nell’operazione, deduceva che le commissioni di intermediazione fossero stati incamerati direttamente dalla società mandataria e che, in ogni caso, al ricorrente fosse già stato riconosciuto un abbuono delle stesse in occasione del conteggio di anticipata estinzione. Quanto alle commissioni bancarie, invece, sottolineava che l’accordo distributivo intercorso tra questa e la mandataria non prevedeva l’applicazione di alcun onere economico a carico del cliente, in quanto “la redditività della banca si basava esclusivamente sul TAN applicato al prestito”. Quanto al premio, anch’esso riteneva che la compagnia fosse l’unico oggetto tenuto all’obbligo restitutorio della quota non maturata, ai sensi del a legge n. 221/2012. Respingeva, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote la richiesta di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità rifusione delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, spese legali in quanto la funzione l’assistenza difensiva non è necessaria in un procedimento di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentenatura stragiudiziale.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in In data 6 giugno 2017, con 18.6.2013 la Banca resistente ricorrente stipulava un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria finanziamento per la somma complessiva complessivi 29.760,00 euro, da rimborsare mediante cessione pro solvendo del quinto della pensione in 120 rate di 248,00 euro 195.000,00ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente il 30.9.2018, per cui veniva accesa una ipoteca dopo il pagamento di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo 62 rate di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuatorimborso. La ricorrente, considerata l’entità proposto infruttuosamente reclamo, chiede che l’Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell’estinzione anticipata, delle garanzie prestatecommissioni versate, successivamente avanzava alla Banca per complessivi 1.158,32 euro, oltre ad interessi legali. L’intermediario resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioniha depositato le proprie controdeduzioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea chiedendo il rigetto della domanda della parte ricorrente, eccependo: - che la giurisprudenza dell’ABFsentenza cd. Lexitor “non è applicabile al caso di specie per plurime ragioni”, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghein particolare in quanto le direttive europee, ha espresso secondo la stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, non hanno efficacia tra privati; - che il principio secondo cui modulo del contratto in oggetto viene “costantemente riconosciuto dall’ABF e dal giudice ordinario come conforme alla legge”; - che, quanto alla provvigione dell’intermediario del credito, come si evince dalla “legenda esplicativa” contenuta nell’allegato al modulo Secci, l’attività espletata dall’intermediario del credito è sempre di natura up-front, in quanto sia nella veste di agente che in quella di intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., si concretizza in un’attività di proposizione o distribuzione dei prodotti finanziari ed eventuale sottoscrizione dei relativi contratti; - che la sproporzione genetica distribuzione del prodotto, anche qualora svolta da un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’O.A.M.; - che l’accordo distributivo tra garanzie la resistente e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione l’intermediario ex art. 106 T.U.B. intervenuto nel contratto in esame (allegato 4 alle controdeduzioni) circoscrive l’oggetto dell’attività alla mera promozione e collocamento del contratto, finanziamento e il rilascio relativo importo è stato oggetto di garanzie ultronee fatturazione da parte del soggetto terzo e non necessarie di relativa liquidazione da parte dell’intermediario (cfr. ABF Collegio di Romafattura, decisione n. 2359/2011allegato 5 alle controdeduzioni); decisione n. 7532/2015). Ciò premesso- che, quanto al premio assicurativo, l’intermediario ha provveduto a corrispondere alla ricorrente, a seguito del reclamo, la ricorrente assume che l’atto somma di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale385,30 euro, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto quanto comunicato dalla compagnia assicurativa alla luce delle condizioni contrattuali portati a conoscenza ex ante della ricorrente al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione momento della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data sottoscrizione delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentepolizze.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La ricorrente è una società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta che esercita attività di rivendita autoveicoli. Rappresenta di aver stipulato, effettuato in data 6 15 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,002016 due bonifici, per cui veniva accesa una ipoteca un importo complessivo di primo grado sull’immobile pari ad 24.850,00 euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte(11.600 euro l’uno, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di 13.250 euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circal’altro), a garanzia della restituzione favore di un abituale fornitore. Riferisce però che, a causa di un raggiro perpetrato da terzi, le è stato indicato un IBAN non corretto: pertanto, avrebbe in modo ignaro utilizzato per effettuare i suddetti pagamenti un identificativo unico errato. Di conseguenza, le somme bonificate non sono state accreditate sul conto del capitale mutuato. La ricorrentebeneficiario indicato nell’ordine di bonifico, considerata l’entità delle garanzie prestatebensì sul conto identificato dall’IBAN errato, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno intestato a ignoti e delle fideiussionicollegato ad una carta prepagata, dal quale i fondi sono stati prelevati in modo fraudolento senza che tuttavia venivano disattesesia stato possibile recuperarli. La ricorrente sottolinea si rivolge pertanto contro l’intermediario presso cui il bonifico è stato ricevuto. Sostiene che la giurisprudenza dell’ABFresistente non sia stata diligente poiché non ha rilevato, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghecome avrebbe potuto e dovuto fare, ha espresso la non coincidenza tra il principio secondo nome del beneficiario, correttamente indicato all’interno dell’ordine di bonifico, e l’identificativo unico. Inoltre, contesta la mancanza di idonee ed adeguate verifiche prima dell’apertura di qualsiasi rapporto da parte dell’intermediario degli ignoti beneficiari. L’estrema semplicità con cui esso concede la sproporzione genetica tra garanzie carta prepagata viola le normative di sicurezza e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione di trasparenza bancarie volte alla verifica dell’identità del contrattorichiedente, il rilascio essendo sufficiente soltanto l’esibizione di garanzie ultronee e non necessarie (cfrun documento d’identità ai fini del suo ottenimento. ABF Collegio Sulla base di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessociò, la ricorrente assume che l’atto chiede all’Arbitro di costituzione riconoscere il proprio diritto alla restituzione dell’importo di 24.850,00 euro, versato con due bonifici a vantaggio di ignoti truffatori, e non del pegno beneficiario voluto. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali conferma la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente. Sottolinea, però, come la ricorrente avesse effettuato in passato numerose operazioni di bonifico in favore del reale beneficiario e le fideiussioni richiestepoteva pertanto verificare agevolmente l’effettiva corrispondenza fra il numero di IBAN e il destinatario del trasferimento fondi. Quanto poi alla prova della presunta frode informatica, dovrebbero ritenersi nulleoperata mediante manipolazione della comunicazione contenente il codice IBAN a favore del quale disporre l’operazione di bonifico, l’intermediario osserva come la ricorrente non abbia prodotto la mail originaria, quella che, in base alla sua ricostruzione, conterrebbe l’IBAN corretto. E in ogni caso, la presunta consumazione di frode informatica sarebbe stata evidentemente resa possibile dalla mancata adozione di antivirus aggiornati e di appositi firewall per l’accesso al servizio di home banking. La ricorrenteresistente ribadisce la correttezza del proprio operato, quindi, atteso che le richieste ai sensi della vigente disciplina in tema di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto servizi di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzapagamento, in quanto la funzione base alla quale il prestatore di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca servizi di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di circa un terzo pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico. L’intermediario chiede pertanto all’Arbitro di respingere il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentericorso.
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FATTO. La Nel mese di gennaio 1997, la società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con odierna ricorrente apriva presso la Banca banca odierna resistente un contratto rapporto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)conto corrente, a garanzia dell’apertura di credito accesa sul quale essa costituiva successivamente in pegno a favore della restituzione resistente alcune quote di un fondo comune di investimento. Il 30 gennaio 2015, la ricorrente lamentava il contenuto di due comunicazioni ricevute l’una il 26 gennaio dalla resistente, nella parte in cui quest’ultima dichiarava di provvedere ad eseguire un certo ordine della ricorrente, l’altra il 29 gennaio dalla SGR gestore del capitale mutuatocitato fondo che dava conferma delle operazioni disposte dalla ricorrente. Quest’ultima, infatti, sottolineava di non aver impartito istruzione alcuna né alla resistente né al gestore e, data la pendenza della decisione del giudice circa la richiesta di concordato preventivo presentata a gennaio 2014 e ben nota alla resistente, la diffidava dall’effettuare qualsivoglia operazione che potesse compromettere lo stato patrimoniale del piano concordatario. La ricorrente, considerata l’entità inoltre, sollevava riserve sia con riguardo alle scelte di investimento effettuate dalla resistente nella gestione del citato deposito a garanzia, sia circa l’onerosità delle garanzie prestatecondizioni applicate al rapporto in essere, successivamente avanzava sia con riguardo alle “ragioni del mantenimento in essere della esposizione del c/c e dei conseguenti oneri”. Nel silenzio della resistente, in data 11 febbraio 2015 la ricorrente presentava ricorso in cui nuovamente contestava il contenuto delle due comunicazioni di cui sopra e domandava al Collegio la valutazione della legittimità del comportamento della resistente in merito al rapporto sia di conto corrente che di deposito a garanzia. Il 29 aprile 2015 la resistente depositava le controdeduzioni in cui preliminarmente eccepiva la genericità dell’istanza della ricorrente volta, a detta della banca, all’ottenimento di una mera valutazione da parte del Collegio. Nel merito della vicenda, la resistente evidenziava come l’art. 9 del contratto di pegno sottoscritto a dicembre 2001 stabilisse il diritto della banca a far vendere in tutto o in parte i titoli costituiti in pegno nell’ipotesi di inadempimento da parte del cliente delle obbligazioni garantite. In seguito alla Banca presentazione da parte della ricorrente, il 20 gennaio 2014, del ricorso per ammissione alla procedura di pre-concordato, la resistente richieste sospendeva vuoi gli affidamenti vuoi i correlati utilizzi dandone pronta comunicazione alla cliente. Inoltre, dopo il deposito del ricorso per ammissione alla procedura concordataria da parte della ricorrente ad agosto 2014, la resistente inviava a quest’ultima una dettagliata comunicazione della situazione debitoria complessivamente ammontante ad € 2.901.868,16 dovuti in parte allo scoperto di svincolo conto, in parte ad effetti insoluti ed in parte a rate impagate di finanziamenti chirografari. Nella dichiarazione resa al competente Tribunale in data 19 settembre 2014, la resistente notificava di essere creditrice della ricorrente in via chirografaria dell’importo di € 2.865.476,56 ed asseriva che l’esposizione sul conto corrente era garantita dal pegno rilasciato dalla ricorrente e così descritto: € 275.000 di valore nominale per 71.214,147 quote di un fondo comune, € 300.000 di valore nominale per obbligazioni oltre a € 195.000 “Netto Ricavo per titoli scaduti in conto infruttifero indisponibili rivenienti da rimborso titoli costituiti in pegno”. Con riguardo al contestato smobilizzo della garanzia, la resistente sottolineava di aver provveduto all’escussione del pegno e delle fideiussioni, in forza sia della legge che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio visto che l’art. 4 D.Lgs 170/2004 accorda facoltà al creditore pignoratizio di garanzie ultronee procedere all’utilizzo della somma oggetto di garanzia per l’estinzione dell’obbligazione garantita anche in caso di apertura di una procedura concorsuale. Quanto infine all’istanza circa l’addebito di oneri ed interessi, la resistente ne contestava la genericità e non necessarie (cfral contempo rivendicava la regolarità delle condizioni applicate. ABF Pertanto, chiedeva al Collegio la dichiarazione di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)inammissibilità del ricorso ed in subordine la reiezione dello stesso. Ciò premessoIl 19 maggio 2015, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca replicava alle controdeduzioni sostenendo come la resistente, chiede che sia dichiarata incurante del mandato ricevuto, avesse “artatamente” agito a danno della società da un lato immotivatamente mantenendo lo scoperto di conto senza compensarne il valore con la nullità dell’atto realizzazione delle garanzie, dall’altro progressivamente addebitando alla cliente oneri ed interessi calcolati sull’importo lordo, fino alla somma di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza€ 2.421.643,65. Inoltre, in quanto la funzione obiezione all’eccezione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca genericità mossa dalla resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari approfondiva i termini della propria istanza quantificando e capacità descrivendo i danni asseritamente patiti, tra cui, inter alia, il rimborso delle spese sostenute per l’elaborazione del piano di reddito consolidatirisanamento e per il ricorso di ammissione al concordato, seppur con ottime prospettive il rimborso di crescita interessi ed oneri addebitati sul conto corrente dal marzo 2011 all’aprile 2014 e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertantopari ad € 714.700,25, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio il risarcimento dei danni personali per “lesioni biologiche e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità stress da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentelavoro correlato”.
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Samples: Banking Agreement
FATTO. La società ricorrentequestione oggetto della controversia attiene all’accertamento del diritto del ricorrente alla liberazione dalla garanzia fideiussoria e alla cancellazione della segnalazione dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia. Con ricorso presentato il 2 ottobre 2015, insieme ad con l’assistenza di un socio intervenuto nel procedimentodifensore – preceduto da reclamo del 19 gennaio 2015, rappresenta di aver stipulatoriscontrato dall’intermediario il 10 febbraio 2015 - il ricorrente ha esposto che, in data 6 giugno 201728 luglio 2008, prestava – insieme ad altri due garanti - una fideiussione a favore della resistente per garantire l’esposizione debitoria di una s.r.l., di cui deteneva anche alcune quote. Successivamente, con atto del 15 luglio 2010, cedeva la Banca resistente propria partecipazione nella suddetta s.r.l. e, contestualmente, un contratto di mutuo con terzo si assumeva l’onere della fideiussione prestata dal ricorrente, obbligandosi a notificare all’intermediario l’avvenuto accollo della garanzia. Tuttavia, quest’ultimo non provvedeva a liberare il fideiussore, senza alcuna plausibile motivazione, e nonostante il fatto che la garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00non avrebbe comunque subito alcuna diminuzione, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca dato che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero patrimonio immobiliare dell’accollante risulta in solido costante aumento. L’intermediario, inoltre, non ha mai inviato comunicazioni relative al piano di ammortamento del debito garantito, né ha rispettato gli obblighi di informazione e trasparenza previsti dagli artt. 117 e 119 TUB; a causa di tale comportamento del creditore, in contrasto con la clausola generale di buona fede e correttezza, il fideiussore non è venuto a conoscenza dello stato di crisi della società debitrice e delle successive vicende che hanno poi condotto alla conclusione di una “transazione” con il debitore principale fino all’importo massimo principale. In particolare, poi, l’omessa comunicazione al garante dell’aggravamento del rischio ha determinato l’estinzione della fideiussione, ai sensi dell’art. 1956 cod. civ.. Il ricorrente ha contestato, infine, di euro 390.000,00. Sempre su richiesta essere stato iscritto nella Centrale dei Rischi della Banca resistente venivanod’Italia (stato del rapporto “garanzia non attivata”) senza aver ricevuto alcun preavviso di segnalazione; una iscrizione pregiudizievole che gli ha impedito di ottenere la concessione di una linea di credito. Insoddisfatto dell’esito del reclamo si è rivolto all’Arbitro bancario finanziario e ha chiesto di i) dichiarare la liberazione dalla fideiussione; ii) ordinare la cancellazione dalla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia della segnalazione pregiudizievole; iii) condannare l’intermediario al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 50.000,00; iv) disporre la refusione delle spese sostenute per la presentazione del ricorso. Nelle controdeduzioni, altresìpresentate l’11 novembre 2015, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)l’intermediario ha precisato, quanto al rapporto principale, che, a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrenteseguito di numerosi inadempimenti, considerata l’entità in data 14 aprile 2014 inviava atto di precetto alla società debitrice e ai fideiussori, con cui intimava il pagamento delle garanzie prestatesomme dovute entro dieci giorni; successivamente, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata perveniva a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso un accordo transattivo con il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, debitore il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)quale si obbligava a versare a saldo euro 1.220.000,00. Ciò premesso, la ricorrente assume resistente ha eccepito che l’atto di costituzione del pegno e l’accollo della garanzia ha avuto una efficacia soltanto interna tra le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindiparti, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzanon avere mai acconsentito alla liberazione dell’accollato. Nemmeno sussistono i presupposti dell’art. 1956 cod. civ., in quanto la funzione transazione conclusa con la società debitrice non ha aggravato il rischio cui è sottoposto il garante, come confermato dal fatto che l’accordo tende soltanto al recupero del credito, senza alcuna novazione del rapporto obbligatorio. Infine, per quanto concerne la segnalazione nella Centrale dei Rischia, l’intermediario ha precisato che la sua classificazione come “garanzia non attivata” non ha alcun effetto pregiudizievole, di guisa che è parimenti infondata la domanda di risarcimento dei danni, peraltro nemmeno allegati e provati. L’intermediario, infine, ha sostenuto di avere adempiuto agli obblighi informativi, sebbene, per quanto riguarda il ricorrente, le relative comunicazioni non sono andate a buon fine. L’istante ha depositato note di replica nelle quali, in riferimento a tale ultima circostanza, ha eccepito che le comunicazioni non gli erano inviate nell’indirizzo di residenza, bensì ad un recapito errato, con conseguente responsabilità dell’intermediario per negligenza. Ha, quindi, ribadito che la liberazione dalla fideiussione in conseguenza dell’accollo della garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 dovuta per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a la cospicua garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio patrimoniale offerta dall’accollante e che, su proposta dei clientiper altro profilo, l’accordo transattivo contiene clausole che rendono ben più gravosa la posizione del fideiussore. Ha insistito ancora per l’illegittimità della segnalazione, stante anche la violazione dell’obbligo di preavviso. L’intermediario ha riscontrato le deduzioni integrative con ulteriori note, nelle quali ha ulteriormente sottolineato che la liberazione dell’accollato non è stato altresì deliberato pegno su titoliconfigurabile come atto dovuto dal creditore, prestato dalla stessa società ricorrente e non è soggetto nemmeno ad un obbligo di motivazione del proprio rifiuto. Mentre, per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito quanto riguarda l’accordo transattivo, non si può dubitare che la dilazione nei pagamenti rappresenti un vantaggio anche per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa il fideiussore, atteso che alla data il creditore avrebbe potuto richiedere l’immediata restituzione delle somme dovute e – in caso di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di mancato pagamento – procedere all’escussione delle garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020Infine, la segnalazione, ai sensi della Circolare Banca si è prontamente attivata per richiedere d’Italia n. 139/91 Cap. 2, sez. 2, par. 3, deve essere effettuata automaticamente a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione seguito del rilascio della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentegaranzia.
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Samples: Fideicommissary Guarantee Release
FATTO. La società Il ricorrente, insieme ad titolare di un socio intervenuto nel procedimentoconto corrente presso la resistente, rappresenta lamenta l’omessa comunicazione ex art. 118 TUB di aver stipulato, in data 6 giugno 2017variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, con la Banca resistente un contratto quale sono state introdotte la commissione di mutuo scoperto di conto e la commissione di istruttoria veloce, nonché, con garanzia ipotecaria per la somma complessiva particolare riferimento alla commissione di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoistruttoria veloce, la ricorrente assume mancata indicazione degli addebiti che l’atto determinano l’applicazione di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulletale commissione. La ricorrenteChiede, quindi, atteso la restituzione di euro 1.918,46 a titolo di commissioni illegittimamente percepite dall’intermediario, oltre le spese di spedizione raccomandate per euro 25. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso, asserendo che dal 2009, previo invio della proposta di modifica unilaterale, è stata introdotta la CSC senza esercizio del recesso della controparte, con precisazione che tale commissione veniva regolarmente riportata ed annotata negli estratti conto oltre che nei documenti di sintesi. In data 17/07/12 la ricorrente veniva preavvisata dell’introduzione della CIV senza alcuna contestazione della controparte. Peraltro il 02/09/13 le richieste parti pattuivano consensualmente alcune modifiche delle condizioni economiche e in tale ambito la ricorrente dava atto dell’applicazione sin dal 01/10/12 della predetta commissione. Ciò posto in punto di svincolo fatto, la banca eccepisce la tardività delle contestazioni mosse da controparte, avvenute, rispettivamente, dopo 6 e 4 anni dall’introduzione delle stesse commissioni, ed invoca un precedente del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistenteCollegio di coordinamento, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuatidecisine n. 8226/2015, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare pronunciato nel senso di ritenere che l’assenza di contestazioni consente di considerare accetta la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasamodifica del precedente assetto negoziale. Con stretto Inoltre con specifico riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, CIV sostiene di aver adeguato le proprie procedure ed i propri processi operativi alle modifiche normative intervenute in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentemateria.
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Samples: Contractual Dispute Resolution
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Con ricorso pervenuto il 27 luglio 2015 il ricorrente espone di aver avere stipulato, in data 6 giugno 2017il 2 marzo 2011, con la Banca l’intermediario resistente un contratto di mutuo finanziamento con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00cessione del quinto dello stipendio, per cui veniva accesa una ipoteca un ammontare lordo di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00Euro 25.440,00, da rimborsare in n. 96 rate da Euro 265,00 ciascuna. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento Nel giugno 2014 il ricorrente estingueva anticipatamente il finanziamento, dopo il pagamento della rata n. 39, a fronte del rimborso, oltre agli interessi, dell’importo di Euro 939,93, quale parte delle obbligazioni assunte«commissioni gestione pratica», veniva richiesto dalla Banca e Euro 302,10 per «commissioni per gestione interna rischio credito». Il ricorrente contesta il conteggio estintivo, predisposto secondo un criterio difforme da quello pro rata temporis, e chiede che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo gli siano corrisposti Euro 3.149,31 a titolo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (commissioni e quote di fondi comuni) premi assicurativi per il periodo di finanziamento non goduto, e Euro 428,00 per n. 2 rate considerate insolute dall’intermediario resistente nel conteggio estintivo, oltre interessi al tasso legale. Chiede anche che venivano costituiti gli siano rimborsate, con determinazione in pegno (via equitativa, le spese affrontate per l’importo di euro 46.000,00 circa)l’assistenza professionale. Con le proprie controdeduzioni, a garanzia della restituzione l’intermediario chiede il rigetto del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzaricorso perché infondato nel merito, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati nel contratto erano chiaramente distinti i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo costi recurring e quelli up front nonché il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità criterio di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrentein caso di estinzione anticipata, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, precisando altresì che gli oneri assicurativi sono stati rimborsati dall’impresa assicurativa nella misura complessiva di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteEuro 1.461,88.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della nullità delle pattuizioni contrattuali riguardanti la definizione del tasso di interesse e della commissione di estinzione anticipata previste in relazione ad un mutuo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Dopo aver presentato reclamo in data 24 febbraio 2014, ricevuto ma non riscontrato dall’intermediario, la società ricorrente, insieme ad avvalendosi dell’assistenza di un socio intervenuto nel procedimentodifensore, rappresenta si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario, lamentando la nullità e comunque la non corretta applicazione di aver stipulatoalcune delle condizioni contrattuali disciplinanti il rapporto corrente inter partes. La ricorrente, società cooperativa costituita per la costruzione di unità immobiliari di edilizia popolare da assegnare ai soci, espone, in fatto, di avere stipulato con l’intermediario resistente in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente dicembre 2010 un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria edilizio per la somma complessiva l’importo di euro 195.000,00, € 2.500.000,00 da erogare in modo frazionato in relazione all’avanzamento dei lavori per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00i quali il finanziamento era richiesto. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivanoLa società espone, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote che il contratto prevedeva, fino all’erogazione finale dell’ultima tranche dell’importo concordato, una fase di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (preammortamento, nel corso della quale il debitore era tenuto al versamento, mese per l’importo di euro 46.000,00 circa)mese, a garanzia della restituzione solo degli interessi maturati, al tasso nominale annuo del capitale mutuato3,83%. La ricorrenteCon l’ultima erogazione, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione della quietanza finale, le parti avrebbero dovuto concordare il tasso di interesse da applicare in corso di ammortamento rateale, “in relazione all’andamento dei mercati finanziari, secondo i parametri stabiliti all’art. 6 del contrattoprecontratto e all’art. 3 del capitolato”. La società lamenta quindi che nell’atto di erogazione e quietanza, sottoscritto il rilascio 28 giugno 2012, con il quale si procedeva anche al “frazionamento delle quote del mutuo fra i soci pro quota … con relativo frazionamento dell’ipoteca sull’immobile a ciascuno assegnato”, veniva indicato un tasso di garanzie ultronee interesse in misura fissa di 6,39 punti percentuali, determinato tuttavia in maniera arbitraria e non necessarie (cfrdiscostandosi dalle indicazioni contenute nel contratto di mutuo. ABF Collegio La società rileva ancora che scostamenti tra quanto disposto nel contratto e quanto previsto nell’atto di Romaerogazione e quietanza si rinvengono pure in relazione alla penale di estinzione anticipata. Il contratto di mutuo, decisione n. 2359/2011infatti, prevedeva una penale omnicomprensiva, pari all’1% del capitale; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoil successivo atto di erogazione, la ricorrente assume misura della penale risulta, invece, incrementata fino al 3% del debito residuo. Tanto premesso in punto di fatto, la società procede ad illustrare in diritto le proprie argomentazioni. In primo luogo, con riferimento al tasso di interesse applicato in sede di ammortamento del finanziamento, osserva che il contratto di mutuo stipulato il 6 dicembre 2010 è l’unica valida fonte consensuale del rapporto; l’atto di costituzione erogazione e quietanza non dà origine ad una nuova obbligazione, ma “perfeziona (attraverso il frazionamento del pegno mutuo e dell’ipoteca in quote) l’obbligazione già esistente”. Tanto osservato, l’esponente sottolinea che non può ammettersi che la misura degli interessi corrispettivi sia fissata nell’atto di erogazione in maniera più onerosa e difforme rispetto ai criteri di determinazione indicati nell’originario contratto. Quest’ultimo espressamente statuiva che “la banca si riserva di fissare i termini e le fideiussioni richiestemodalità di definizione dell’operazione, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso … in relazione all’andamento del mercato finanziario e in ragione dell’acquisizione della provvista dei fondi”; specificava tuttavia che le richieste “con il suddetto atto di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma erogazione-quietanza finale potrà anche essere stabilito che il mutuo è venga regolato per l’intera durata o per parte della stessa a tasso fisso, la cui misura sarà determinata con l’atto medesimo”. Aggiunge ancora la ricorrente che nell’allegato capitolato si indicava che, qualora le parti avessero concordato che l’ammortamento del mutuo dovesse essere regolato da tasso fisso, questo sarebbe stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 determinato con riferimento al “parametro Interest Rate Swap lettera Euro (con IRS) pari alla durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla contrattuale risultante da il Sole24ore o da altro quotidiano equipollente rilevato il giorno antecedente la data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto stipula dell’atto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur erogazione finale con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteeventuali maggiorazioni stabilite dall’atto medesimo“.
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Samples: Mutuo
FATTO. La società ricorrenteCon ricorso pervenuto il 29/10/2015, insieme ad un socio intervenuto il ricorrente espone che, nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, 2009 stipulava con la Banca resistente un contratto di mutuo finanziamento finalizzato all’acquisto di un’autovettura con garanzia ipotecaria maxi rata finale. A tal fine compilava presso l’esercente convenzionato un apposito formulario, costituito da più fogli di carta carbone, dove veniva indicato l’importo del prestito, l’anticipo, il residuo da pagare, le spese di istruttoria e le garanzie personali. In tale sede, si impegnava a restituire l’importo del finanziamento in 48 rate costanti da € 317,50, da pagare entro il 15 di ogni mese mediante addebito RID in c/c, oltre alla maxi rata finale di € 14.948,25. Al termine del piano rateale (scaduto il 15.5.2013), l’intermediario effettuava d’iniziativa la rateizzazione della maxi rata da € 14.948,25 in quote da € 1.290,00, inviandole all’incasso, una volta venute a scadenza, in forza dell’autorizzazione permanente agli addebiti RID fornita dal ricorrente. Le modalità di rimborso di quest’ultima somma non sono state oggetto di specifica pattuizione nella predetta sede contrattuale. Il pagamento non andava a buon fine in ragione del differente e maggiore importo delle nuove rate - non individuate in sede contrattuale e quindi sconosciute - rispetto a quello concordato nell’iniziale piano di rimborso del prestito. Nel frattempo l’intermediario comunicava alla CRIF l’informazione relativa alla irregolarità dei pagamenti, come da visura in atti, aggiornata al mese di maggio 2015, che riporta n. 8 rate scadute e non pagate per un totale di € 13.340,00. Nel mese di febbraio 2015 veniva concordato con l’intermediario un piano di rientro a saldo e stralcio per complessivi € 9.900,00 da corrispondere in rate mensili da € 150,00 a partire dal 15 marzo 2015. Alla luce delle suesposte circostanze, con reclamo del 28 luglio 2015 il ricorrente chiedeva all’intermediario: - di provvedere alla cancellazione in CRIF dei dati relativi alle rate insolute, riservandosi di avanzare domanda di risarcimento dei danni subiti; - di consegnare, ai sensi dell’art. 119 T.U.B., rendicontazione dei flussi RID relativi alle suddette rate; - di valutare la definizione bonaria della vicenda anche al fine di evitare una declaratoria di invalidità del contratto de quo per indeterminatezza delle condizioni contrattuali. L’intermediario dava riscontro al reclamo in data 28.08.2015, affermando la veridicità dei fatti d’inadempimento segnalati, come deducibili dalle condizioni pattuite riportate sul modulo di richiesta originario; a tal fine produceva una copia “diversa” da quella in possesso del cliente in quanto compilata nella parte relativa alle modalità di pagamento della maxi rata (n. 12 rate mensili da € 1.290,00). Con il presente ricorso, ricevuto il 29.10.2015, eccepisce l’illegittimità della segnalazione a suo nome nei SIC, sostenendo a fondamento della propria tesi che: - il contratto al quale occorre fare riferimento ai fini della sussistenza dei presupposti per la segnalazione è quello in suo possesso, disconoscendo pertanto tutto quanto ulteriormente scritto in aggiunta rispetto a quest’ultimo; - il contratto di finanziamento è nullo per indeterminatezza dell’oggetto “posto che il totale indicato da rimborsare pari a € 30.720,00.= è differente da quello che emerge moltiplicando l’importo di ogni singola rata € 317,50 per il numero delle rate 48, sommato al costo della maxirata (317,5 x 48 + 14.948,25) = 30.188,25”; - stante la mancata indicazione del TAEG e del TAN, gli stessi debbano essere ricalcolati in applicazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 117 comma 7 del T.U.B. Con il ricorso chiede che l’Arbitro ordini alla resistente - di rettificare le segnalazioni in CRIF effettuate per il mancato pagamento di rate non concordate; - di provvedere a consegnare la rendicontazione dei flussi RID relativi alle rate segnalate; - di ricalcolare quanto dovuto ai sensi dell’art. 117, comma 7, del TUB, attesa la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e la mancata indicazione del TAEG e del TAN. Con controdeduzioni del 23.12.2015, l’intermediario contesta tutte le affermazioni contenute nel ricorso. Produce all’uopo una copia del contratto originale recante la data del 7/9/2009, completa delle indicazioni relative alle modalità di rimborso della maxi-rata finale e al TAN/TAEG. Sostiene che il ricorrente ha prodotto un documento incompleto (tra l’altro poco leggibile) che risulta mancante non solo di alcuni dati relativi alle modalità di rimborso, ma anche della data, della firma della coobbligata, nonché del timbro dell’agente convenzionato incaricato dell’identificazione dei contraenti. Pertanto, alla luce della comprovata completezza delle previsioni contrattuali, desumibile dal modulo originale a mani della resistente, controbatte le affermazioni di parte ricorrente chiarendo i contorni della vicenda, come segue: - il ricorrente sottoscriveva, unitamente a un coobbligato (la madre), un “Contratto di finanziamento con opzione carta di credito XXX” destinato all’acquisto di un’autovettura, da restituire tramite 48 rate mensili più un importo finale pari al debito residuo (c.d. maxi rata); - già nel corso dell’ammortamento ordinario del finanziamento risultava inadempiente nell’assolvere gli oneri assunti con il prestito ricevuto, tant’è che la banca inviava tre solleciti di pagamento con preavviso di segnalazione nei SIC per le rate, risultate insolute, di giugno e luglio 2010 e di maggio 2012; - al termine del piano rateale il cliente aveva la facoltà di estinguere il prestito avvalendosi dell’opzione per il pagamento in un’unica soluzione della maxi rata, da esercitarsi entro il termine di 15 giorni; - decorso tale termine, si sarebbe perfezionata, come da contratto, la rateizzazione di quest’ultima rata in 12 rate mensili da € 1.290,00; - una volta decorso il predetto termine di 15 giorni senza che il ricorrente provvedesse al versamento della maxi-rata, in data 15/06/2013 veniva richiesto tramite RID l’addebito della prima rata da € 1.290,50, tornata insoluta per insufficienza fondi; - a seguito del mancato buon fine per analoga causale delle successive 8 rate (sino a quella scadente il 15/02/2014), il 20/02/2014 veniva inoltrata al ricorrente la comunicazione di decadenza del beneficio del termine, con contestuale richiesta di pagamento del debito residuo di € 15.849,59; - a causa delle suddette difficoltà economiche il cliente avanzava già in data 8/01/2014 una proposta di pagamento a saldo e stralcio del debito residuo offrendo la somma di € 6.000,00, non accolta dalla banca che formalizzava la mancata accettazione con nota del 20/01/2014 nella quale si invitava il cliente a presentare una proposta migliorativa; - solo a distanza di un anno, precisamente in data 23/02/2015, su richiesta del cliente veniva concordato il piano di rientro per la somma complessiva di euro 195.000,00€ 9.900,00 iniziato il 15/03/2015, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuatoda corrispondersi mediante 66 versamenti mensili da € 150,00 ciascuno. La ricorrenteresistente afferma, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessopertanto, la legittimità della segnalazione operata a nome del ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezzanei SIC, in quanto la funzione le modalità di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca rimborso della maxi rata sono state regolarmente inserite nel contratto. Comunque, anche a voler ammettere l’inconsapevolezza del ricorrente, quest’ultimo era dichiaratamente a conoscenza dell’obbligo di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto versare l’intero importo alla scadenza del piano di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00ammortamento. Il pegno ricorrente è stato prima risultato insolvente nel pagamento delle rate del perfezionamento ridotto ed acquisito rifinanziamento della maxi rata prevalentemente per euro 44.000,00insufficienza fondi. La Banca resistente precisa che Nessuna limitazione nell’importo da addebitare tramite RID era prevista nel mandato a suo tempo conferito alla data propria banca. A tal fine - e ai soli fini probatori - viene prodotta la documentazione relativa ai flussi di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABFrendicontazione RID, non potendosi configurare un sussistendo alcun obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoliconsegna ai sensi dell’art. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta 119 TUB invocato dalla ricorrente, trattandosi di scritture contabili tra intermediari. Sono da respingere le eccezioni del ricorrente volte a sostenere la Banca resistente segnala chenullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, alla data posto che l’importo da rimborsare è stato correttamente riportato in € 30.720,00, giacché comprensivo dei costi di rateizzazione connessi al rifinanziamento della maxi rata, pure indicati nel contratto, pari a € 531,75 (non considerati invece dal ricorrente ai fini della ricostruzione effettuata in sede di ricorso). Inoltre, la richiesta di sostituzione legale delle controdeduzioniclausole asseritamente omesse, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 relative al 31/12/2020)TAEG e al TAN, oltreché infondata è inammissibile perché avanzata dal ricorrente per la prima volta nel ricorso, non risulta neanche estinta essendo state proposte dette domande nel reclamo. L’intermediario chiede al Collegio: - in via pregiudiziale, di dichiarare il ricorso improcedibile/inammissibile con riferimento alla contestazione relativa alla nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto, nonché a quella contenente la quinta parte del debito originariorichiesta di ricalcolo ai sensi dell’art. La Banca resistente fa infine presente che117, al fine comma 7, TUB per mancata indicazione di venire incontro alle esigenze della ricorrenteTAN e TAEG, per carenza di precedente reclamo; - in considerazione del debito residuo via principale, di rigettare tutte le richieste avanzate in quanto infondate in fatto e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentein diritto.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulatoricorrente afferma che, in data 6 giugno 201721/04/2017, le è stata rilasciata dall’intermediario convenuto una carta di credito revolving. Osserva che il contratto di credito posto alla base dell’emissione della carta deve ritenersi usurario, perché la commissione di anticipo contante non è stata conteggiata nel TAEG, indicato in contratto nella misura del 22,70%. La ricorrente dichiara di avere smesso di pagare le rate quando si è resa conto della natura usuraria del rapporto e rileva di essere stata segnalata nei SIC, per questa ragione, a partire dal novembre 2018, senza però il necessario preavviso. Nel corso della fase di reclamo l’intermediario resistente ha riferito di aver trasmesso un preavviso tramite raccomandata semplice del 5/11/2018, che la ricorrente nega di aver ricevuto. Quest’ultima aggiunge che la segnalazione è illegittima anche dal punto di vista sostanziale, contestando di essersi mai trovata in stato di insolvenza. Infine, osserva che il credito dell’intermediario è stato ceduto e sostiene di aver saldato il proprio debito presso il cessionario, come da liberatoria in atti. Pertanto, nel ricorso, chiede la cancellazione della segnalazione, «la restituzione di tutti gli oneri sostenuti dalla cliente in aggiunta al TAEG, in particolare delle commissioni per anticipo contanti», nonché il risarcimento di ogni danno subito, la cui quantificazione rimette all’ABF. L’intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, osserva che il 21/04/2017 la Banca resistente ricorrente ha sottoscritto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria carta di credito revolving, per la somma complessiva un importo disponibile di euro 195.000,003.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca da rimborsare in rate mensili pari a: - euro 75,00, in caso di primo grado sull’immobile pari saldo tra euro 75,00 ed euro 1,500,00; - euro 150,00, in caso di saldo tra euro 1.500,01 ed euro 3.000,00; - euro 250,00, in caso di saldo superiore ad euro 390.000,003.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteRileva poi che la carta di credito è stata concessa, veniva richiesto dalla Banca in origine, con TAN fisso del 19,20%, TAEG del 22,70% e TEG del 19,20% (rispetto a un tasso soglia, nel periodo di validità 01/04/2017 - 30/06/2017, del 24,30%). Afferma che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero TAEG e il TEG sono stati calcolati in solido con il debitore principale fino all’importo massimo conformità alle normative di euro 390.000,00trasparenza e antiusura applicabili. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea Osserva ancora che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e carta di credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto utilizzata dalla ricorrente a partire dal mese di acquisto, la fideiussione giugno del legale rappresentante della società nonché di altro socio 2017 e che, su proposta dei clientia partire dal settembre del 2018, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00ella ha interrotto arbitrariamente il rimborso del saldo dovuto. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che Sostiene ancora di aver tramesso alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione data 05/11/2018, il preavviso di imminente segnalazione nei SIC e di avere, in ogni caso, provveduto alla cancellazione di ogni segnalazione negativa. Aggiunge di aver trasmesso, in data 31/12/2018, a mezzo raccomandata, formale costituzione in mora e dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente obbligo di rimborso del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentein un’unica soluzione.
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Samples: Credit Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un Nel luglio 2010 il ricorrente estingueva anticipatamente il proprio contratto di mutuo finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio - con garanzia ipotecaria rata mensile di € 205,00 e durata 120 mesi - stipulato nel mese di maggio 2005. Il 17/12/2012 il cliente, per il tramite di Associazione dei Consumatori […], chiedeva all’intermediario il rimborso di € 2.552,66 - relativi alla quota non ancora maturata delle commissioni agente/mediatore per € 1.307,90, delle commissioni intermediario finanziario per € 689,62 e di oneri assicurativi per € 555,14. Al netto della somma già riconosciuta dall’intermediario in sede di estinzione anticipata, la somma ammonta a € 2.401,86. Nel ricorso il ricorrente – per il tramite della citata Associazione dei consumatori – reitera le medesime richieste formulate con il reclamo e svolge una serie di considerazioni; in particolare viene lamentata l’assenza di chiarezza e trasparenza delle clausole contrattuali, nonché l’inosservanza dell’art. 125, comma 2 TUB. Con riferimento al rimborso del premio assicurativo, vengono citati l’accordo ABI – ANIA del 22 ottobre 2008 e il Regolamento ISVAP n. 35/2010, all’art. 49. In materia di ripetizione della quota parte delle commissioni e degli oneri non goduti, sono state richiamate le comunicazioni della Banca d’Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011. Sulla base del criterio “proporzionale” in base alla residua durata contrattuale, è stato richiesto in rimborso un valore complessivo di € 2.401,86, al netto del rimborso già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, pari a € 150,80. L’intermediario, preliminarmente, eccepisce la non procedibilità ratione temporis del ricorso per essere il finanziamento stato stipulato antecedentemente al 1° gennaio 2009 (limite temporale individuato dalle disposizioni per la somma complessiva di euro 195.000,00possibile sottoposizione della controversia all’ABF). Nel merito, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che l’intermediario osserva come il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ricorso presentato dal cliente miri ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattol’invalidità di talune previsioni contrattuali, il rilascio di garanzie ultronee sebbene sottoscritte ai sensi e non necessarie (cfrper gli effetti degli artt. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)1341 e 1342 cc. Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto accertata l’irregolarità del conteggio di costituzione estinzione anticipata elaborato in conformità a dette pattuizioni. Delle due, l’una: se si contesta l’invalidità di talune previsioni contrattuali, allora “si contesta un vizio genetico del pegno e delle fideiussioni per mancanza rapporto contrattuale” talché il ricorso sarebbe “improcedibile”; se invece si contesta solo il conteggio di causa e/o difetto di meritevolezzaanticipata estinzione, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che ricorso sarebbe da rigettare perché “il mutuo ricorso è stato accordato elaborato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (base a previsioni contrattuali liberamente accettate e non contestate”. In particolare l’intermediario convenuto ha argomentato che la somma richiesta a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992 che prescrive la restituzione dei soli interessi al tasso indicato nel contratto; pertanto, secondo quanto sostenuto “le pattuizioni contrattuali che disciplinano l’estinzione anticipata non contrastano con durata 15 anni) per l’acquisto la normativa applicabile “ratione temporis” che non chiedeva né imponeva di un’unità immobiliaresuddividere i costi e gli oneri, stimata alla data ulteriori rispetto agli interessi, da restituire in caso di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisitaestinzione anticipata. Il nuovo articolo 125 sexies TUB, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clientiintrodotto dal D. Lgs. 141/2010, è stato altresì deliberato pegno su titoliapplicabile solo ai contratti stipulati dopo l’agosto 2010 anche in virtù del Decreto 3 febbraio 2011, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00art. Il pegno è stato prima 13, comma 4 “…. .Per i rimanenti aspetti, tali contratti rimangono disciplinati dal decreto del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00Ministro del tesoro 8 luglio 1992”. La Banca resistente precisa che Valutato alla data di concessione luce delle norme applicabili “ratione temporis” (ossia art. 125 TUB e la formula richiamata dall’art. 3, comma 2 del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga D.M. 8 luglio 1992) il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABFricorso non può essere accolto, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari applicare il concetto di concedere credito alle condizioni proposte “pura equità” introdotto dal cliente nuovo articolo 125 sexies TUB, integrato dalle successive disposizioni della Banca d’Italia. Il ricorrente chiede la restituzione delle commissioni e dei premi non goduti. L’intermediario insiste per l’improcedibilità o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenterigetto.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in In data 6 giugno 2017, 9/09/2015 il ricorrente stipulava con la Banca l’intermediario resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione mensile per l’importo finanziato lordo di Euro 29.160,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 243,00 ciascuna. Dopo la scadenza di n. 49 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 405,47 per rimborso delle commissioni per la somma complessiva di euro 195.000,00mandataria non maturate. Con reclamo datato 22/07/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi applicati al contratto, per cui veniva accesa una ipoteca complessivi Euro 2.475,78, oltre a due quote insolute per Euro 486,00. Il resistente vi riscontrava deducendo che null’altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura up front delle provvigioni per l’intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito (mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00natura recurring, era stata già abbuonata), l’inapplicabilità della decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11/09/2019 e la non rimborsabilità degli oneri assicurativi poiché non sostenuti dal ricorrente. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteCon ricorso del 31/07/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di rimborso di commissioni e premi non maturati, veniva richiesto oltre interessi legali maturati dalla Banca data di estinzione. Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; aggiunge che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero contratto e i moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione; precisa che le provvigioni sono dovute all’intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato in solido con il debitore principale fino all’importo massimo contratto nonché nell’accordo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussionidistribuzione, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso produce unitamente alla fattura da lui xxxxxx; conclude per il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione rigetto integrale del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00ricorso. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentevi replica insistendo nelle richieste.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema della correttezza dell’intermediario nell’esecuzione del rapporto di conto corrente e di contratti ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulatoesso collegati. Questi, in data 6 giugno 2017sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Insoddisfatta dell’esito del reclamo, presentato una prima volta il 25 febbraio 2014 e poi reiterato con la Banca resistente un nota del 2 settembre 2014, l’attuale ricorrente si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario lamentando una serie di inadempimenti dell’intermediario agli obblighi nascenti dal contratto di mutuo conto corrente. In particolare il ricorrente si duole della mancata chiusura del c/c da parte dell’intermediario, nonostante la puntuale richiesta indirizzatagli già il 18 gennaio 2013, e del fatto che l’intermediario abbia omesso di procedere alla vendita di n. 104 azioni, registrate nel conto di deposito titoli acceso a suo nome, e nonostante diverse sollecitazioni in tal senso. Il ricorrente si duole, infine, del “mancato accredito di € 1.082,82 cedole BTP” dal luglio 2012 al gennaio 2015, lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione volta a giustificare il mancato accredito. Sulla base di tale, per vero essenziale, esposizione in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo al Collegio di ordinare all’intermediario: (i) “la chiusura del c/c intestato con garanzia ipotecaria annullamento saldo negativo dal 18.01.2013”; (ii) di procedere alla “vendita immediata di n. 104 azioni di…” e di procedere al pagamento del controvalore realizzato; (iii) di procedere all’accredito della somma di € 1.082,82 per cedole BTP, oltre interessi “o alla diversa somma da accertarsi”. L’intermediario ha resistito depositando controdeduzioni con cui ha preliminarmente eccepito sia l’irricevibilità del ricorso per la somma complessiva sua sostanziale genericità in punto di euro 195.000,00allegazioni, sia, in ogni caso, l’incompetenza dell’ABF ratione materiae almeno per quanto concerne l’asserita mancata vendita delle azioni detenute dal ricorrente e il mancato accredito di cedole riferite a un BTP posto a pegno di un finanziamento. A tal proposito la resistente ha, infatti, richiamato l’art. 4 delle Disposizioni ABF in base al quale sono escluse dall’ambito di competenza le controversie attinenti ai servizi, alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U., ai sensi dell’art. 23, comma 4, del d. lgs. 58/1998. Quanto al merito del ricorso, il resistente ha proceduto innanzitutto a una più puntuale ricostruzione dei fatti alla base della controversia. Il resistente premette che il conto corrente per cui veniva accesa una ipoteca è causa è stato aperto il 9 dicembre 2009. Alla conclusione di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assuntetale contratto facevano seguito, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed giorno successivo, la stipulazione di un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (mutuo per l’importo di euro 46.000,00 circa)€ 30.000,00 e la sottoscrizione di un “contratto di pegno su strumenti finanziari, dallo stesso detenuti, ovvero BTP 01/08/2021 3,75% cod. ISIN IT0004009673” e in pari data nr. 100 azioni della banca. Tutti gli strumenti finanziari venivano gestiti in amministrazione dall’intermediario in un dossier titoli. Il resistente espone, quindi, che in data 9 giugno 2011 il ricorrente chiedeva un nuovo prestito, sempre dell’importo di € 30.000,00, garantito dal medesimo pegno, con cui estingueva anticipatamente il mutuo. I pagamenti di entrambi i finanziamenti risultavano regolari fino alla rata in scadenza nell’aprile 2012, onorata il mese successivo. Atteso che da quel momento il ricorrente non eseguiva più alcun pagamento, la posizione veniva classificata a garanzia della restituzione “collection” e affidata all’ufficio centrale per il recupero del capitale mutuatocredito. La ricorrenteTanto esposto in fatto, considerata l’entità e ferme le dispiegate eccezioni preliminari, l’intermediario sostiene, con riferimento alla richiesta di vendita delle garanzie prestateazioni, successivamente avanzava di aver esercitato “il diritto riconosciuto dall’art. 15 dello Statuto Sociale che prevede, in caso di inadempienza del Socio alle proprie obbligazioni verso la Società, che il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Banca resistente Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, possa escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell’art. 1252 c.c. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato… ai sensi dell’art. 6”. Rappresenta altresì che le richieste di svincolo del pegno vendita delle azioni non potevano trovare accoglimento, in quanto sin dal momento della prima richiesta, avanzata in data 19 luglio 2013, il ricorrente era in mora di 15 rate per un importo complessivo di € 11.575,75, oltre interessi e spese. Ricorda quindi che il debito residuo “ad oggi è di € 24.762,48, in sorte capitale e di € 4.562,90 a titolo di interessi, oltre interessi di mora e spese”. Per quanto concerne il mancato accredito “delle fideiussionicedole riferite a un BTP posto a pegno”, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente il resistente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattopegno il ricorrente ha approvato specificamente, ai sensi dell’art. 1341 co. 2 c.c., anche gli artt. 3 e 4, che rispettivamente dispongono l’estensione del pegno “agli interessi, ai dividendi, ai premi in natura o in denaro, azioni o obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant’altro possa spettare sui titoli” e il carattere omnibus del medesimo. Il resistente sottolinea, ancora, che “le cedole staccate in favore del – ricorrente – risultano accreditate sul c/c 018.12011086 infruttifero intestato al ricorrente e, di conseguenza, tali importi rientrano estensivamente, ai sensi dell’art. 3, c.1 del contratto di pegno, nella garanzia pignoratizia” e preannuncia che provvederà “ad escutere, quanto prima, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e a portare in compensazione del maggior credito vantato il netto ricavo, oltre le fideiussioni richiestesomme riferite alle cedole, dovrebbero ritenersi nulleprevia contabilizzazione a sofferenza della posizione”. La Infine, l’intermediario dichiara di aver accolto la richiesta di estinzione del c/c, sottolineando sul punto la cessata materia del contendere, e precisando che sebbene “le spese riferite al conto corrente ordinario, oramai non più movimentato, siano state da tempo cristallizzate, abbiamo provveduto ad estinguere, senza scalare e senza ulteriori costi a carico del ricorrente, quindi, atteso che il conto corrente in esame”. In proposito l’intermediario evidenzia di aver inviato al cliente un bonifico dell’importo di € 20,00 per le richieste spese di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, procedura “in considerazione del debito residuo parziale accoglimento del ricorso”. A valle del deposito delle controdeduzioni il ricorrente ha fatto pervenire articolate note di replica in cui - dopo aver ripercorso le vicende in fatto, e integrato per vero la sintetica narrativa contenuta nel ricorso - insiste sulla doglianza di non corretto comportamento dell’intermediario nella gestione della richiesta di chiusura del regolare ammortamentoconto, lamentando il ritardo della medesima che “potrebbe giustificare anche una pronuncia di indennizzo in via equitativa in favore dell’istante in ragione di tale pregiudizio subito da gennaio 2013 al mese di maggio 2015”. Il ricorrente si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale duole altresì dell’intervenuta escussione, senza previa comunicazione da parte della banca, del pegno su obbligazioni deducendo che l’intermediario avrebbe tenuto “un comportamento scorretto, non trasparente e negligente”. In riferimento alla richiesta di indennizzo per la mancata vendita di n. 104 azioni, sottolinea che il resistente ha omesso qualsiasi riscontro e non ha deliberato la vendita delle azioni, tenendo un atteggiamento “scorretto, non trasparente e negligente”. Anche l’intermediario ha fatto pervenire al Collegio note di replica in cui contesta che il ricorrente abbia richiesto l’estinzione del conto sin dal gennaio 2013, precisando che la raccomandata del 19 luglio 2013, richiamava una nota del 18 gennaio 2013 non provata e che non risulta agli atti della banca. Per quanto concerne poi l’asserito danno causato dal mancato riscontro a tale richiesta, il resistente insiste nel rispetto della proporzione originaria erilevare di aver “provveduto ad estinguere il conto senza scalare e senza alcun onere (seppur dovuto, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentecome dimostrato in precedenza) a carico del cliente”.
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Samples: Controversy Resolution Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in In data 6 giugno 2017, 28/07/2014 il ricorrente stipulava con la Banca l’intermediario resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio per l’importo finanziato lordo di Euro 33.120,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 276,00 ciascuna. Previa emissione di conteggio estintivo del 7/07/2020, dopo la scadenza di n. 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 417,60 per rimborso della commissione mandataria non maturata. Con reclamo datato 8/06/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso dei costi contrattuali non goduti. Il resistente vi riscontrava deducendo che null’altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura up front delle provvigioni per l’intermediario del credito e della commissione per la somma complessiva mandataria per il perfezionamento del prestito, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito, di euro 195.000,00natura recurring, per cui veniva accesa una ipoteca era stata già abbuonata, gli oneri assicurativi erano stati rimborsati dalle compagnie assicurative emittenti le polizze collegate al finanziamento e non vi erano quote insolute da restituire; contestava inoltre l’applicabilità al caso di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11/09/2019. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento Con ricorso del 23/07/2020 il ricorrente insiste nella richiesta di rimborso delle obbligazioni assuntecommissioni non maturate, veniva richiesto quantificate in complessivi Euro 2.281,38, oltre interessi legali maturati dalla Banca data di estinzione e spese legali. Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; aggiunge che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero contratto e i moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione; precisa che le provvigioni sono dovute all’intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato in solido con il debitore principale fino all’importo massimo contratto nonché nell’accordo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussionidistribuzione, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011produce unitamente alla fattura da lui xxxxxx; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni conclude per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenteintegrale del ricorso.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La società ricorrenteCon ricorso presentato in data 29 gennaio 2021, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta la ricorrente esponeva di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, stipulato con la Banca l’odierno resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria prestito contro cessione del quinto dello stipendio per la somma complessiva un montante di 14.880,00 euro 195.000,00da restituire in novantasei rate mensili da 155,00 euro ciascuna. Nel novembre 2016, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta alla scadenza della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessotrentanovesima rata, la ricorrente assume che l’atto provvedeva ad estinguere anticipatamente il finanziamento, ma ritendo incongrue le somme liquidate nel conteggio estintivo, inviava lettera di costituzione del pegno reclamo all’intermediario, domandando la restituzione della quota non maturata delle voci di costo connesse al finanziamento. Esperito infruttuosamente il reclamo, presentava quindi ricorso a questo Xxxxxxx chiedendo la restituzione della quota residua delle commissioni e le fideiussioni richiestedegli oneri a vario titolo corrisposti al netto di quanto già retrocesso, dovrebbero ritenersi nullecalcolati secondo il criterio pro rata temporis, per un ammontare complessivo di 296,87 euro, oltre interessi legali sulle somme richieste dalla data dell’estinzione anticipata al saldo. La ricorrenteCostituendosi nel procedimento, quindil’intermediario resistente deduceva la correttezza dei conteggi xxxxxxxxx, atteso che sosteneva di avere già rimborsato tutto quanto dovuto in base alle previsioni contrattuali, e concludeva chiedendo all’Arbitro il rigetto di tutte le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoliricorrente. Con riguardo alla richiesta notificata dalla successive memorie di replica il ricorrente in data 31/12/2020ribadiva le proprie posizioni, la Banca si è prontamente attivata insistendo per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo l’accoglimento del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentericorso.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulatoIl ricorrente ha affermato che, in data 6 10 aprile 2014, ha stipulato con l’intermediario resistente il contratto di finanziamento dietro cessione del quinto degli emolumenti n. ***513 per complessivi 35.400,00 euro, da rimborsare mediante cessione di quote della pensione in centiventi rate di 295,00 euro ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente al 30 giugno 20172018, dopo il pagamento di quarantotto rate di rimborso. Parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 17 dicembre 2019, ha chiesto all’ABF il rimborso di oneri e commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell’art. 125-sexies TUB per la somma di 4.114,79 euro. L’intermediario resistente, confermati i fatti, ha affermato che, in ordine alle commissioni di attivazione, sussiste una sostanziale differenza tra le commissioni di attivazione e le spese di istruttoria, entrambe percepite up front dalla banca. In particolare, le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso in quanto percepite up front dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all’attivazione del finanziamento. Nel corso di detta fase, pur essendo stato sottoscritto il contratto di finanziamento, non ha avuto ancora inizio l’ammortamento del finanziamento, e, infatti, solo conclusa tale fase, con l’erogazione del netto ricavo dell’operazione, inizia il successivo periodo di ammortamento, con la Banca resistente un conseguente attività volta alla vera e propria fase di gestione amministrativa del prestito, remunerata con la voce “commissioni di gestione”, aventi natura recurring e come tali soggette a restituzione pro quota. In ordine al riconoscimento delle commissioni di gestione non maturate, ha affermato che, a seguito di specifica richiesta in tal senso da parte del cliente, il contratto è stato estinto, e la banca ha riconosciuto al ricorrente la somma di 50,41 euro, a titolo di commissioni di gestione non maturate, calcolata secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. In ordine alle “commissioni di intermediazione”, ha evidenziato che sono state trattenute up front al momento dell’erogazione del finanziamento e successivamente versate al Mediatore creditizio per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva prestito, dallo stesso svolte in forza dell’incarico di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca mediazione conferito dal cliente; che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)mediatore creditizio, a garanzia della restituzione seguito del capitale mutuatoconferimento di specifico incarico da parte del cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti, come chiaramente stabilito dall’art. 128-sexies; che la non rimborsabilità dei relativi oneri è stata confermata in più occasioni dalla giurisprudenza dell’ABF e dalla giurisprudenza di merito. In ordine, infine, alle “spese di istruttoria”, l’intermediario ha affermato che le suddette spese fanno riferimento ad una mera attività di pre-analisi, prodromica alla concessione del finanziamento, e pertanto costituiscono un onere up front. La parte resistente ha, così, richiesto, in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx “l’avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di gestione e di attivazione, tenuto conto di quanto già rimborsato” pari a 50,41 euro; di rigettare “la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione”; di rigettare “l’avversa domanda di restituzione delle spese di istruttoria”. “In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l’importo a quello già offerto in sede di reclamo” pari a 527,03 euro rifiutati dal ricorrente. In via di ulteriore subordinata, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo “nella denegata ipotesi in cui la sproporzione genetica tra garanzie parte resistente fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contrattodiverse da quelle già offerte, il rilascio decurtare dall’importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, commissioni” pari a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente50,41 euro.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimentointestataria di una carta di pagamento rilasciatale dall’intermediario convenuto, rappresenta a seguito di aver stipulatoun’operazione effettuata on line da lei disconosciuta, lamenta l’insoddisfacente riscontro avuto dalla società di assicurazione che aveva emesso la polizza a copertura di eventi fraudolenti riguardanti la carta. Chiede, pertanto, all’Arbitro di disporre nei confronti dell’intermediario la restituzione della somma pari a 874,32 euro pari all’importo della operazione disconosciuta. Costituitosi, l’intermediario resistente eccepisce, in data 6 giugno 2017via pregiudiziale di rito, con l’irricevibilità del ricorso in assenza del preventivo reclamo nei confronti dell’istituto emittente la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00carta, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00unico legittimato passivo rispetto alle pretese avanzate dalla ricorrente. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivanoEccepisce, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote in via pregiudiziale di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessomerito, la ricorrente assume che l’atto propria carenza di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindilegittimazione passiva, atteso che le richieste la carta di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistentecredito de qua è stata emessa da altro intermediario con cui la resistente ha concluso un accordo di distribuzione di carte prepagate. Nel merito, chiede evidenzia che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto ricorrente aveva utilizzato la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata carta successivamente alla data di concessione euro 250.000,00 addebito dell’operazione disconosciuta e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto dunque era conoscenza di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato tale pagamento ben prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00suo formale disconoscimento. La Banca resistente precisa che alla data Sottolinea la propria correttezza di concessione comportamento nei limiti del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità proprio ruolo di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava collocatore di un presidio prodotto di garanzie. Pertantoterzi, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio essendosi attivato sia a raccogliere la richiesta di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata rimborso avanzata dalla ricorrente in data 31/12/2020, sia ad attivare la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma procedura finalizzata al rimborso interessando al riguardo la società di assicurazione e a trasmettere il ricorso all’istituto emittente. Nel merito, chiede, pertanto, il rigetto del ricorso per indeterminatezza della pretesa della ricorrente e per non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione aver quest’ultima provveduto tempestivamente ad un controllo della sua reale capacità movimentazione della propria carta in violazione degli obblighi contrattuali di rimborso custodia e la richiesta quindi è rimasta inevasabuona fede. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamentoTanto premesso, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrenterileva quanto segue in
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Samples: Not Specified
FATTO. La società ricorrenteCon ricorso del 22 luglio 2016, insieme l’istante – di professione medico – ha sollevato numerose questioni relative ad un socio intervenuto contratto di leasing di durata quinquennale, stipulato con l’intermediario resistente nel procedimento2011, rappresenta di aver stipulatoed avente per oggetto un’apparecchiatura diagnostica utilizzata nell’ambito della sua attività professionale. In particolare, riferisce l’istante che, in data 6 giugno 20172 agosto 2011, stipulava con la Banca l’intermediario resistente un contratto di mutuo leasing quinquennale, per un importo finanziato di € 38.600,00. Tale contratto – prosegue la parte ricorrente – in data 26 maggio 2016 veniva sottoposto a perizia da parte di un’associazione di tutela dei consumatori, che lo qualificava come leasing finanziario (anziché “operativo”) ed evidenziava la violazione della normativa di trasparenza, in ragione di alcune carenze contenutistiche e formali, nonché della normativa anti-usura, e segnatamente: - la mancata allegazione del documento di sintesi e del piano di ammortamento finanziario; - la mancata indicazione dell’ISC, calcolato secondo il metodo TAEG; - la previsione di una commissione di estinzione anticipata di ammontare non precisato; - la mancata indicazione del tasso degli interessi convenzionali; - l’avvenuta applicazione di tassi usurari. Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dedotto in diritto l’integrale nullità del contratto, ai sensi degli artt. 000 xxx x 000, xx. 0, XXX (xx relazione all’art. 1418 c.c.), in ragione delle sopradette mancate indicazioni/allegazioni, nonché la nullità parziale dello stesso, con garanzia ipotecaria riguardo alle clausole regolanti l’obbligo di pagamento degli interessi, adducendo: i) la violazione della disciplina anti-usura ex l.108/96 ed ex art. 1815 c.c.; ii) la violazione del divieto di abuso di dipendenza economica, ai sensi dell’art. 9, co. 3, l. 192/98; iii) nonché, più in generale, la violazione degli artt. 1325, 1346, 1418 e 1419 c.c. Sulla scorta di tali argomenti, dunque, l’istante ha concluso per la condanna della resistente al rimborso delle competenze illegittimamente addebitate a titolo di interessi e quantificate in complessivi € 9.581,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, nonché per la condanna dell’intermediario ai sensi dell’art. 2043 c.c. al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa e, in ogni caso, in misura non inferiore all’importo della somma complessiva oggetto di euro 195.000,00retrocessione. Nelle proprie controdeduzioni, in via preliminare la resistente ha dedotto l’inammissibilità del ricorso, sia per la mancata corrispondenza fra questo ed il reclamo (giacché quest’ultimo “non conteneva alcuna quantificazione delle somme richieste, né alcuna specifica descrizione delle supposte censure inerenti il contratto di leasing”), sia per la carenza di petitum e di causa petendi (giacché l’istante non avrebbe esposto “né le ragioni in fatto e in diritto a supporto del ricorso, né formula precise domande”). Ciò posto, nel merito l’intermediario ha rilevato come il contratto per cui è controversia non sarebbe stato un contratto di leasing finanziario, bensì “operativo”, posto che, alla scadenza del periodo di utilizzo, non era previsto in capo all’utilizzatore il diritto di esercitare l’opzione per il riscatto (ciò che varrebbe ad escludere la riconducibilità del concreto contratto allo schema negoziale del leasing finanziario). In conseguenza di ciò, prosegue la resistente, né vi sarebbe stata la necessità di prevedere alcun tasso d’interesse corrispettivo e di determinare l’entità della commissione per l’estinzione anticipata, né – ancora – avrebbe dovuto trovare applicazione la normativa sulla trasparenza, per cui veniva accesa una ipoteca non era richiesta l’indicazione dell’ISC/TAEG e del TAN (peraltro prescritta solo per i “contratti dei consumatori” e non prevista per i contratti di primo grado sull’immobile leasing), né – infine – potrebbe trovare applicazione la normativa anti-usura. Rilevato, inoltre, che l’istante non avrebbe dato atto di come il tasso corrispettivo indicato nel ricorso sia stato calcolato, e che – con riferimento agli interessi di mora – non sarebbe stata fornita la prova dell’effettiva applicazione, e che gli stessi – oltre a non rilevare ai fini del superamento del tasso soglia – erano stati concordati in misura pari a quanto previsto dall’art. 5 , d.lgs. 231/02 (e dunque, ipso facto, in misura legale), l’intermediario ha concluso per il rigetto della domanda. Alle controdeduzioni dell’istante ha replicato il ricorrente, resistendo alle eccezioni preliminari sollevate dall’intermediario e argomentando circa l’effettiva riconducibilità del contratto (a prescindere dal nomem iuris utilizzato) allo schema del leasing finanziario (posto nel rapporto trilatero tra utilizzatore-fornitore-finanziatore, il riscatto del bene era comunque previsto, ancorché da parte del fornitore). Ha inoltre richiesto l’istante per il rimborso delle spese sostenute per la perizia, pari ad euro 390.000,00€ 750,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteA tali repliche, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analogheinfine, ha espresso il principio secondo cui ulteriormente controdedotto la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto deducendo, tra l’altro, l’irrilevanza, ai fini della qualificazione del contratto di costituzione del pegno leasing, della facoltà di riscatto offerta al fornitore, terzo rispetto al contratto stipulato fra il ricorrente e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentel’intermediario.
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Samples: Leasing Agreement
FATTO. Con determinazione prot. n. 212006/RU del 19 maggio 2022 l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli deliberava di indire una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di materiale di vestiario operativo, vestiario per climi rigidi e vestiario per climi caldi per le esigenze del proprio personale, per un periodo di 60 mesi consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. La società ricorrente, insieme gara veniva suddivisa in due lotti: - lotto 1 -CIG 9235300AA5 - vestiario operativo - vestiario per climi rigidi - vestiario per climi caldi di importo pari ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta € 17.732.500,00 di aver stipulato, cui costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero; - lotto 2 – CIG 9235342D4D - calzature operative - calzature per climi rigidi - calzature per climi caldi di importo pari ad € 3.416.000,00 di cui costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze pari a zero. Il bando di gara veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 58 del 20 maggio 2022 e spedito alla GUUE in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria 13 maggio 2022. Il termine per la somma complessiva di euro 195.000,00presentazione delle offerte, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteoriginariamente fissato al 27 giugno 2022, veniva richiesto dalla Banca che prorogato al 12 settembre 2022 a seguito di richiesta di alcuni operatori economici, Entro tale termine pervenivano due offerte per il rappresentante legale lotto 1 ed un socio si obbligassero in solido con un’offerta per il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00lotto 2. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione Con determinazione direttoriale prot. n. 434564/RU del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che 26 settembre 2022 veniva nominata la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premessoCommissione giudicatrice, la ricorrente assume che l’atto di costituzione cui composizione veniva integrata con determinazione direttoriale prot. n. 437861/RU del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrente28 settembre 2022.
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FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta di aver stipulato, in data 6 giugno 2017, con la Banca resistente un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per la somma complessiva di euro 195.000,00, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società Il ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), lamenta l’illegittima chiusura del conto corrente a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015). Ciò premesso, la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca sé intestato da parte dell’intermediario resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione sarebbe avvenuta senza un giustificato motivo. La chiusura del conto - avvenuta nell’agosto 2015 - era stata preceduta da una comunicazione nel mese di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobileluglio, nella quale l’intermediario resistente si limitava a riferire che, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuatiseguito di verifiche effettuate sulla “gestione del conto”, non era più possibile la prosecuzione del rapporto. Con una seconda nota, l’intermediario comunicava l’avvenuta chiusura del conto corrente. Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto all’ABF che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuatal’intermediario resistente comunichi le motivazioni della chiusura del conto corrente. - La Banca resistenteL’intermediario, costituitasinelle controdeduzioni, conferma afferma che il mutuo è stato accordato recesso sarebbe avvenuto per una giusta causa; in data 25/5/2017 particolare, fa presente che nello svolgimento della propria attività di analisi e monitoraggio, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 (normativa antiriciclaggio), aveva evidenziato una “gestione anomala” del conto corrente intestato al ricorrente, ostativa alla regolare prosecuzione del rapporto. In ogni caso, dichiara di aver comunicato la chiusura del conto corrente “con un congruo e ragionevole preavviso”, precisando anche le conseguenze da ciò derivanti (estinzione dei servizi aggiuntivi, revoca dei servizi per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto il pagamento di un’unità immobiliareutenze, stimata alla data accredito di concessione euro 250.000,00 stipendio, pensioni e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanziesimilari). Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio ritiene di aver operato secondo correttezza e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio buona fede nonché in conformità con i doveri di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile diligenza professionale e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originario. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria e, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi chiede il rigetto delle domande della ricorrentedel ricorso.
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Samples: Account Closure Dispute
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, Il ricorrente rappresenta di aver stipulatointrattenuto due distinti rapporti con l’istituto di credito resistente: un contratto di finanziamento stipulato il 03.08.2010, avente scadenza in data 03.08.2020, e una carta revolving. Nel marzo 2018, l’istante ha deciso di estinguere anticipatamente il finanziamento e in più occasioni si è recato presso la filiale dell’intermediario al fine di ottenere copia del relativo conteggio estintivo, senza mai ottenere riscontro. In data 06.05.2018 ha inviato alla banca, tramite il proprio legale, una PEC in cui ha richiesto copia del conteggio estintivo al 15.06.2018 del rapporto di finanziamento e copia del contratto relativo alla carta revolving, unitamente alla trasmissione di qualsivoglia documentazione relativa alla gestione di tale rapporto. In data 28.5.2018, l’istante, mediante il proprio avvocato, ha inviato un’ulteriore PEC all’istituto di credito reiterando la richiesta di conteggio estintivo al 15.06.2018. Successivamente, in data 6 giugno 201726.06.2018, l’istante ha inviato, tramite il proprio legale, una nuova PEC alla banca in cui ha contestato il mancato invio del conteggio estintivo del finanziamento e ha rappresentato che, in considerazione di una pretesa creditoria relativa alla carta di credito revolving, nel frattempo l’intermediario aveva bloccato il conto corrente sul quale venivano addebitate le rate del finanziamento. Proprio per questa ragione, l’istante ha chiesto lo spostamento dell’accredito della rata di pagamento su un altro conto corrente ma, anche a fronte di questa richiesta, non ha ottenuto risposta. Non avendo la banca dato seguito alla sua istanza, il ricorrente è stato esposto alle richieste di società di recupero crediti. Con la medesima comunicazione, l’istante lamentava la mancata consegna, da parte della banca, della documentazione relativa alla carta di credito revolving, riservandosi di saldare la pretesa creditoria avanzata dalla banca rispetto a tale carta all’esito dell’esame del contratto e della documentazione contabile ad essa relativi. L’istante conclude chiedendo la produzione del conteggio estintivo relativo al finanziamento citato e la produzione del contratto relativo alla carta revolving citata. In caso di mancata produzione del contratto, chiede l’accertamento della nullità ex art. 117 T.U.B. del medesimo, con conseguente determinazione della debenza nei limiti del solo capitale utilizzato. Xxxxxx, altresì, la Banca resistente un contratto condanna alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di mutuo con garanzia ipotecaria per la interessi dalla data della prima richiesta di conteggio estintivo e al pagamento in favore di una somma complessiva quantificata in euro 500,00 a ristoro delle ragioni di euro 195.000,00danno sofferte a seguito del comportamento dell’istituto di credito. Si è costituito l’intermediario resistente, per cui veniva accesa una ipoteca di primo grado sull’immobile il quale ha attestato quanto segue. Alla data del 19.10.2018, il suo credito nei confronti dell’istante era pari ad euro 390.000,0014.397,84, oltre accessori. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunteIl 14.02.2018 la posizione dell’istante è stata riclassificata ad “incaglio” e il 26.06.2018, veniva richiesto dalla Banca che stante il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa)perdurare dell’esposizione debitoria, a garanzia “sofferenza”. L’attività recuperatoria non ha avuto buon esito, per effetto di una proposta di rientro formulata dalla ricorrente in data 4 maggio 2018 non accettata dalla banca in quanto ritenuta incongrua. La richiesta del 16 maggio 2018, avanzata dall’istante con l’ausilio del suo legale, è stata esitata in data 30 maggio 2018, con invio delle coordinate bancarie utili per il pagamento delle rate. Il reclamo del 26 giugno 2018 è rimasto inevaso in attesa della restituzione documentazione contabile e contrattuale relativa alla carta di credito. In data 31 luglio 2018 la banca ha inviato all’istante una lettera (acclusa al ricorso) di preavviso di segnalazione in CRIF e in Centrale Rischi per effetto del capitale mutuatomancato pagamento di rate del prestito personale. La ricorrente, considerata l’entità consapevole delle garanzie prestatedifficoltà ad adempiere al regolare pagamento delle rate del prestito personale e conscia della esposizione relativa alla carta di credito, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste nel secondo trimestre del 2018 aveva richiesto una rinegoziazione del finanziamento al fine di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disatteseripianare anche l’insoluto della carta di credito. La banca non aveva accertato questa richiesta poiché il reddito della ricorrente sottolinea era insufficiente e poiché quest’ultima aveva dichiarato di non poter fornire significative garanzie a tutela del diritto di credito della banca. A seguito del diniego alla richiesta citata, l’istante ha richiesto la variazione della domiciliazione relativa al pagamento delle rate del finanziamento e ha provveduto ad effettuare un bonifico solo per la rata di maggio 2018. L’intermediario rileva che il credito è da ritenersi certo ed esigibile, poiché il ricorrente non ha contestato la legittimità dello stesso. Ritiene inoltre che la giurisprudenza dell’ABFrichiesta di produzione del conteggio estintivo possa essere avanzata presso la filiale di riferimento, chiamata e reputa verosimile che la ricorrente non abbia ritenuto percorribile tale strada a pronunciarsi su situazioni analogheseguito del diniego opposto dalla banca alla richiesta di rinegoziazione del finanziamento. Rappresenta, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità peraltro, come gli estratti conto relativi alla carta di credito, mai oggetto di precedente contestazione, siano stati spediti alla titolare all’indirizzo presente nei sistemi anagrafici della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)banca. Ciò premesso, l’istituto di credito ha allegato alle controdeduzioni copia del conteggio di estinzione anticipata del prestito personale, copia del contratto relativo alla carta di credito e gli estratti conto della carta di credito da ottobre 2007, precisando che la ricorrente assume che l’atto di costituzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulledocumentazione precedente non è più disponibile presso gli archivi della banca. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in Per quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti medio tempore effettuati, che hanno ridotto di circa un terzo concerne il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquistorisarcimento dei danni, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa banca ha affermato che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato patito alcun pregiudizio economico e non ha prodotto documentazione a sostegno della richiesta risarcitoria avanzata, né ha dimostrato il nesso causale tra la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso condotta dell’intermediario e la richiesta quindi è rimasta inevasaperdita di chance lamentata. Con stretto riferimento alla rimodulazione Conclude chiedendo che il Collegio respinga il ricorso nel merito oppure che dichiari la cessazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, in presenza di un debito residuo materia del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni (euro 158.183,20 al 31/12/2020), non risulta neanche estinta la quinta parte del debito originariocontendere. La Banca resistente fa infine presente che, al fine di venire incontro alle esigenze della Il ricorrente, in considerazione sede di repliche, ha contestato l’inutilizzabilità del debito residuo conteggio estintivo prodotto poiché le controdeduzioni sono state trasmesse quando questo era già scaduto, ritenendo peraltro che i limiti previsti dal conteggio estintivo in merito alle modalità di pagamento sono privi di giustificazione. Rileva che, contrariamente a quanto richiesto dalla banca, il ricorso non possa essere rigettato, poiché, nelle controdeduzioni, l’intermediario non ha fatto altro che giustificare il motivo per cui non ha consegnato in precedenza i documenti richiesti. Afferma, altresì, come non sia possibile ritenere cessata la materia del contendere, considerando che: la banca non ha prodotto tutti i documenti mancanti; il conteggio estintivo non è utilizzabile per estinguere il finanziamento; la richiesta risarcitoria è legata non alla perdita di chance ma alle spese sostenute dalla ricorrente che si è dovuta prima attivare agli sportelli e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria con le società di recupero e, segnatamenteinfine, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi presentando il rigetto delle domande della ricorrentereclamo e il ricorso.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. La società ricorrente, insieme ad un socio intervenuto nel procedimento, rappresenta Parte ricorrente premette di aver stipulatoavere sottoscritto, in data 6 giugno 201717 gennaio 2013, con la Banca resistente un contratto di mutuo credito preordinato a finanziare l’acquisizione di una serie di servizi odontotecnici, di cui a un distinto ma collegato contratto stipulato con garanzia ipotecaria per la somma complessiva un centro dentistico costituito in forma di euro 195.000,00s.r.l. Più precisamente, per cui veniva accesa una ipoteca si trattava di primo grado sull’immobile un finanziamento dell’importo di Euro 5.400,00, con un piano di ammortamento di n. 48 rate mensili (ciascuna di ammontare pari ad euro 390.000,00. Ad ulteriore garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, veniva richiesto dalla Banca che il rappresentante legale ed un socio si obbligassero in solido a Euro 124,44) e con il debitore principale fino all’importo massimo di euro 390.000,00. Sempre su richiesta della Banca resistente venivano, altresì, acquistati dalla società ricorrente strumenti finanziari (quote di fondi comuni) che venivano costituiti in pegno (per l’importo di euro 46.000,00 circa), a garanzia della restituzione del capitale mutuato. La ricorrente, considerata l’entità delle garanzie prestate, successivamente avanzava alla Banca resistente richieste di svincolo del pegno e delle fideiussioni, che tuttavia venivano disattese. La ricorrente sottolinea che la giurisprudenza dell’ABF, chiamata a pronunciarsi su situazioni analoghe, ha espresso il principio secondo cui la sproporzione genetica tra garanzie e credito garantito determina l’illegittimità della condotta della banca finalizzata ad ottenere all’atto della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie (cfr. ABF Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011; decisione n. 7532/2015)decorrenza dal successivo 28 febbraio. Ciò premessoposto, la ricorrente assume che l’atto l’esponente contesta all’intermediario il rifiuto di costituzione dare corso alla richiesta di risoluzione del pegno e le fideiussioni richieste, dovrebbero ritenersi nulle. La ricorrente, quindi, atteso che le richieste di svincolo del pegno e prestito – con correlativo rimborso delle fideiussioni sono state disattese dalla Banca resistente, chiede che sia dichiarata la nullità dell’atto di costituzione del pegno e delle fideiussioni per mancanza di causa e/o difetto di meritevolezza, in quanto la funzione di garanzia appare già integralmente assolta dall’ipoteca di primo grado sull’immobile, a maggior ragione considerati i pagamenti rate medio tempore effettuaticorrisposte e di ogni altro onere eventualmente addebitato -, che hanno ridotto di circa un terzo il debito residuo sulla somma mutuata. - La Banca resistente, costituitasi, conferma che il mutuo è stato accordato in data 25/5/2017 per euro 195.000,00 (con durata 15 anni) per l’acquisto di un’unità immobiliare, stimata alla data di concessione euro 250.000,00 e che a garanzia del mutuo è stata acquisita, oltre che ipoteca sull’immobile oggetto di acquisto, la fideiussione del legale rappresentante della società nonché di altro socio e che, su proposta dei clienti, è stato altresì deliberato pegno su titoli, prestato dalla stessa società ricorrente per euro 50.000,00. Il pegno è stato prima del perfezionamento ridotto ed acquisito per euro 44.000,00. La Banca resistente precisa che alla data di concessione del mutuo la ricorrente era una start up senza flussi finanziari e capacità di reddito consolidati, seppur con ottime prospettive di crescita e quindi necessitava di un presidio di garanzie. Pertanto, le garanzie richieste risultano proporzionate rispetto alla valutazione del merito creditizio e tale valutazione dell’intermediario che eroga il credito, come tale, secondo pacifico orientamento dell’ABF, sottratto al vaglio di congruità da parte dello stesso ABF, non potendosi configurare un obbligo generale degli intermediari di concedere credito alle condizioni proposte dal cliente o comunque a questi più favorevoli. Con riguardo alla richiesta notificata dalla ricorrente in data 31/12/2020, la Banca si è prontamente attivata per richiedere a sua volta l’aggiornamento documentale utile e necessario per avviare la relativa istruttoria ma la società ricorrente non ha mai inviato la documentazione indispensabile per poter aggiornare la valutazione della sua reale capacità di rimborso e la richiesta quindi è rimasta inevasa. Con stretto riferimento alla rimodulazione della garanzia ipotecaria richiesta dalla ricorrente, la Banca resistente segnala che, alla data delle controdeduzioni, pur in presenza di un debito residuo grave inadempimento del mutuo di euro 156.315,18 alla data delle controdeduzioni fornitore (euro 158.183,20 al 31/12/2020successivamente dichiarato fallito), il quale non risulta neanche estinta avrebbe portato a compimento i lavori precedentemente iniziati, astenendosi dal prestare ogni attività ulteriore a far tempo da gennaio 2014. A sostegno delle proprie doglianze, la quinta cliente allega una perizia attestante che il valore delle prestazioni compiute ammonterebbe a Euro 1.790,00, mentre quello delle attività non effettuate (realizzazione della protesi definitiva fissa in resina avvitata all’arcata superiore e della protesi definitiva inferiore) sarebbe pari a Euro 3.610,00. Nel produrre la formale costituzione in mora del fornitore, l’esponente segnala infine di avere interrotto – a fronte dell’inadempimento del centro dentistico - il rimborso delle rate a partire dal mese di novembre 2014. Invocando il disposto dell’art. 125 quinquies t.u.b., parte ricorrente chiede pertanto al Collegio di i) accertare e dichiarare l’esistenza del debito originario. La Banca resistente fa infine presente checollegamento tra il contratto di erogazione di servizi odontotecnici e quello di finanziamento; ii) accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento collegato; iii) condannare l’intermediario a rimborsare le rate del finanziamento già pagate per un ammontare complessivo di Euro 2.631,06, al ovvero in subordine a rimborsare la somma di Euro 1.790,00 (somma ricavata dal valore delle prestazioni non effettuate, di Euro 3.610,00 sottratte all’importo del finanziamento di Euro 5.400,00); iv) dichiarare che la ricorrente non è tenuta a corrispondere all’intermediario le restanti rate dal novembre 2014 alla fine del piano di venire incontro alle esigenze della ricorrente, in considerazione del debito residuo e del regolare ammortamento, si rende disponibile a valutare lo svincolo parziale del pegno nel rispetto della proporzione originaria ené che altra spesa è dovuta; v) condannare l’intermediario al rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente e quantificate in Euro 20,00, segnatamente, nella misura di euro 9.000,00. Chiede quindi il rigetto delle domande della ricorrentenonché le spese legali;
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