Flessibilità dell’orario di lavoro Clausole campione

Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore ed anche allo scopo di contenere l'entità dei ricorsi allo straordinario ed a sospensioni del lavoro connessi a tale caratteristica, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 136 ore annue. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma nei sei mesi successivi ed in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Tale recupero può avvenire anche prima dell'effettuazione delle ore eccedenti l'orario normale previsto. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale. Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei periodi di superamento dei medesimi. Tale maggiorazione non è cumulabile con quanto previsto dall'art. 27. Le modalità attuative di quanto previsto al 2° comma del presente articolo, relative alla distribuzione delle ore di supero, alle forme, ai tempi di recupero delle riduzioni di orario compensative, saranno definite congiuntamente, e per iscritto, in tempo utile tra l'azienda ed i lavoratori. L'attuazione della flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori interessati, salvo deroghe individuali motivate. La presente normativa esclude prestazioni domenicali, salvo per le imprese del settore delle attività fotografiche ed affini. Il regime di flessibilità è incompatibile, per i lavoratori interessati, con contemporanee prestazioni individuali di lavoro straordinario. Qualora venga attuato dal singolo lavoratore un regime di flessibilità superiore alle 40 ore, allo stesso lavoratore, per l'anno in cui viene effettuata la flessibilità, vengono riconosciute 8 ore di permessi retribuiti aggiuntivi. Ferma restando la non cumulabilità di diverse normative in materia, diverse condizioni previste da contratti integrativi regionali, vigenti alla data di stipula del presente c.c.n.l., vanno salvaguardate e potranno essere armonizzate a livello regionale.
Flessibilità dell’orario di lavoro. Considerate le particolari caratteristiche del settore, allo scopo di realizzare obiettivi di maggiore produttività aziendale che possano anche favorire il potenziamento della produzione e lo sviluppo di iniziative di servizio sul territorio, di contenere l'entità del ricorso al lavoro straordinario e di assicurare il miglior utilizzo delle professionalità, viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni dell'attività e nell'intento di realizzare gli obiettivi di cui sopra, potranno essere adottati - avuto riguardo alle previsioni di cui all'art. 13 della legge n. 196/1997 - sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali, comunque non superiori alla stagione teatrale, intendendosi per tali sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano settimane lavorative a 40 ore settimanali e settimane lavorative a maggiore o minore orario sia per tutta l'azienda, che per reparti, uffici, aree di lavoro, gruppi di lavoratori, specifiche mansioni e singoli lavoratori, fermo restando il mantenimento della media delle 40 ore settimanali ed il non superamento delle 48 ore di lavoro per singola settimana. L'adozione della flessibilità e le conseguenti modalità applicative, secondo i criteri di cui appresso, dovranno essere concordate in sede di esame tra Direzioni aziendali e R.S.U. In assenza di queste ultime, le predette intese saranno definite tra le Direzioni aziendali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali stipulanti il c.c.n.l. A fronte del superamento dell'orario contrattuale sarà prevista: - una corrispondente entità di ore di riduzione in periodi di minore attività lavorativa. In tal caso i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale; - oppure la concessione di ferie aggiuntive o riposi compensativi per un numero di giorni rapportato all'entità di ore di superamento dell'orario contrattuale, restando inteso che i lavoratori percepiranno nei periodi di superamento la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale. Resta inteso che le ore prestate in eccedenza all'orario concordato saranno da considerare straordinarie a tutti gli effetti e, salvo diverse intese intervenute tra le parti, saranno retribuite in regime straordinario nel mese di competenza.
Flessibilità dell’orario di lavoro. Banca ore
Flessibilità dell’orario di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Flessibilità dell’orario di lavoro. Fermo restando quanto previsto dal CCNL all’art. 90, in ogni esercizio ciascun dipendente potrà prestare attività lavorativa ordinaria con superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro per un numero massimo di 16 settimane, per un totale di n. 40 ore complessive. Pertanto durante le settimane in cui è prevista la flessibilità potranno essere prestate ore lavorative ordinarie in eccedenza al normale orario di lavoro sino a 2,50 ore settimanali. La programmazione del superamento dell’orario contrattuale settimanale di lavoro, sarà attuata in armonia con quanto previsto dalla normativa del CCNL sulla materia e dal presente accordo aziendale. Per ogni mese di applicazione del programma di flessibilità, le prestazioni lavorative in eccedenza al normale orario di lavoro programmate nelle modalità stabilite, dovranno essere articolate in modo da evitare che ogni lavoratore svolga le prestazioni in flessibilità oraria in modo continuativo per oltre tre settimane. Le ore prestate in eccedenza nei periodi e nei limiti stabiliti non costituiscono lavoro straordinario e saranno recuperate dai lavoratori attraverso il godimento di permessi aggiuntivi di riduzione dell’orario di lavoro che verranno usufruiti con le modalità previste dal CCNL sulla materia. Si stabilisce che le ore di permesso da recuperare potranno essere cumulate e di norma recuperate con periodi di godimento non inferiori alle ore del turno di riposo salvo gli eventuali residui che saranno recuperati per l’esatta corrispondenza. Nei periodi in cui è prevista la prestazione lavorativa in eccedenza al normale orario, lo straordinario decorrerà dal superamento dell’orario contrattuale stabilito dal programma di flessibilità. Si conviene che le ore prestate in eccedenza nel primo semestre saranno recuperate entro il 31/12, mentre quelle svolte nel secondo semestre entro il 30/06 dell’anno successivo.
Flessibilità dell’orario di lavoro. A livello aziendale previo accordo con le RSA/RSU e/o XX.XX. territoriali è possibile (al fine di assicurare il miglioramento della produttività, nonché recuperi nella qualità del lavoro e del servizio) l’adozione di turni, nastri orari con distribuzione dell’orario disomogenea per un periodo di massimo 16 settimane per ogni anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre); in tali casi non potranno essere superati il limite minimo di 34 ore settimanali, né quello massimo di 46 ore da compensarsi tra loro.
Flessibilità dell’orario di lavoro. In relazione alle specifiche previste dall’art. 4 delle norme operai ed impiegati.
Flessibilità dell’orario di lavoro. (art. 17, c. 4, CCNL 6.7.1995)
Flessibilità dell’orario di lavoro ai sensi degli artt. 22 e 27 del CCNL del 21.05.2018 e art. 7, comma 4, lettera p) del CCNL, le parti disciplinano la flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare. La flessibilità deve essere agita nel corso del mese ed è così determinata: è consentito anticipare o posticipare l’orario di entrata e di uscita per mezz’ora, sia nell’orario mattutino che in quello pomeridiano per un massimo di un’ora al giorno. Il lavoratore ha l’obbligo di recuperare il debito orario e compensare la flessibilità entro il mese in corso, in accordo con il dirigente/responsabile di servizio. Il recupero può essere effettuato nel mese successivo a quello di maturazione soltanto nelle seguenti ipotesi: - Malattia insorta che si protrae per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito; - Ultimo giorno del mese (1 ora) Il debito orario non recuperato entro il mese di maturazione verrà trattenuto nella busta paga. Rimane la facoltà di giustificare l’eventuale debito orario dell’ultimo giorno del mese con il ricorso al permesso breve di cui all’art. 33-bis del CCNL 21/05/2018. Per tutto il personale le fasce orarie di flessibilità sono, quindi, definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata mattutina dalle ore 7.30 alle ore 8.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.30 alle ore 14.30 Nei giorni di rientro pomeridiano: - Fascia oraria di flessibilità in entrata pomeridiana dalle ore 14.30 alle ore 15.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 17:30 alle ore 18.30 Per il personale del Servizio Squadre Operative, nel rispetto dell’obbligo di contemporanea presenza in servizio nella fascia dalle 7.30 alle 13.00, le fasce orarie di flessibilità sono definite come segue: - Fascia oraria di flessibilità in entrata dalle ore 7.00 alle ore 7.30 - Fascia oraria di flessibilità in uscita pomeridiana dalle ore 13.00 alle ore 13.30 Il dirigente può autorizzare una maggiore flessibilità in entrata e in uscita, in relazione al disposto dell’art. 27, comma 4 del CCNL 21/05/2018.
Flessibilità dell’orario di lavoro. La complessità del mercato, la crisi della nostra economiå e la presenza di competitori richiedono grande rapidità di risposta alle esigenze delle imprese e, quindi, richiedono la necessità di utilizzare gli impianti e 1e prestazioni professionali con modalità elastiche che consentano all'Azienda di essere competitiva ed ai lavoratori di conseguire il premio di produttività. In tale ottica la flessibilità delle prestazioni lavorative costituisce uno degli elementi essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di competitività che le Aziende si pongono. In tal senso, a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, la flessibilità prevista dal CCNL all'art. 17 è aumentata fino a 132 ore all'anno. Per le ore prestate oltre la 120esima ora sarà corrisposta l'ulteriore maggiorazione del 4% oltre alla prevista maggiorazione del 10%. Per quanto non previsto dal presente Art. si applica la regolamentazione prevista dal CCNL di riferimento.