Inadempienze e cause di risoluzione Clausole campione

Inadempienze e cause di risoluzione. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E’causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da parte dell’affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.
Inadempienze e cause di risoluzione. Il contratto per l’affidamento del Servizio è risolto di diritto con eventuale risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali la sospensione del servizio; -sospensioni, abbandono o mancata effettuazione da parte degli operatori del servizio affidato; Il contratto in tali casi s’intende risolto quando le inadempienze contestate non vengono superate nei termini della diffida scritta, rimanendo l’Ente debitore delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino alla data della risoluzione. Nel caso in cui l’Ente proceda alla risoluzione del contratto, l’Aggiudicataria si impegna a proseguire l’intervento fino al nuovo affidamento del servizio da parte dell’Ente. ART.15‌
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso in cui l’Amministrazione, a seguito dei controlli effettuati, rilevi che l’andamento delle attività progettuali, oggetto del presente Accordo di Collaborazione, non è conforme a quanto sottoscritto, potrà inoltrare per iscritto le osservazioni, le eventuali contestazioni, prescrizioni alle quali l’ente dovrà rispondere per iscritto e rispetto alle quali dovrà uniformarsi entro il termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza del contributo concesso. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione del presente Accordo: − per gravi inosservanze della vigente normativa; − a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il presente Accordo; − per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di realizzazione delle attività progettuali. Per il perdurare di situazioni difformi a quanto stabilito dal presente Accordo, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione in relazione alle azioni progettuali, dandone comunicazione scritta all’Associazione beneficiaria del contributo.
Inadempienze e cause di risoluzione. Qualora l’Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell’esecuzione delle attività convenzionate tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione sarà facoltà dell’A.S.U.I.Ts di risolvere in qualsiasi momento la convenzione. L’A.S.U.I.Ts avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi:
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso di ritardi o carenze nello svolgimento dei servizi da parte della cooperativa sarà applica una penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità dell’inadempienza:
Inadempienze e cause di risoluzione. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.
Inadempienze e cause di risoluzione. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: -per inosservanza alla vigente normativa; -a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………… La convenzione è risolta nei seguenti casi:
Inadempienze e cause di risoluzione. L’Ente Committente con nota del nota del 19/4/2014 prot. gen.le 12896 ha inoltrato richiesta di informazioni antimafia ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 alla Prefettura di Roma; Le parti di comune accordo sottopongono il presente contratto alla condizione risolutiva di cui all’art. 1353 del C.C., dando atto che all’eventuale acquisizione di informativa negativa, L’Ente Committente recederà dal contratto, liquidando all’Appaltatore, esclusivamente il valore del servizio già eseguito ed il rimborso di eventuali spese sostenute, senza che questi possa vantare alcunché, essendo obbligo dell’Amministrazione comunale attivare il recesso immediato del contratto. È causa di risoluzione del presente contratto la sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali. È motivo di risoluzione la violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Inadempienze e cause di risoluzione. La ditta concessionaria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Amministrazione Comunale. Verificandosi abusi e deficienze gravi nell’adempimento degli obblighi contrattuali, il legale rappresentante del Comune ha facoltà di ordinare l’esecuzione d’ufficio (in modo che riterrà più opportuno e a spese della ditta) di quei lavori o prestazioni necessari per il regolare andamento del servizio. Verificandosi due volte Il Comune potrà inoltre, recedere dal contratto al verificarsi di gravi inadempienze, dopo almeno due contestazioni formali entro l’arco temporale di tre mesi, con preavviso minimo di due mesi. Sono considerate gravi inadempienze: