Inadempienze e cause di risoluzione Clausole campione

Inadempienze e cause di risoluzione. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. E’causa di risoluzione della presente convenzione la sopravvenuta cancellazione dall’Albo regionale delle cooperative sociali. Tale risoluzione ha effetto immediato, previa la presa d’atto da parte dell’affidante del provvedimento di cancellazione emanato dalla Regione del Veneto.
Inadempienze e cause di risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., il contratto può essere risolto in qualsiasi momento in caso di mancato adempimento ad una delle obbligazioni in esso contenute. E’ facoltà del Comune, in particolare, risolvere il contratto nei seguenti casi: − nel caso in cui siano venute a mancare le condizioni previste in capitolato per la partecipazione alla gara ovvero ne sia stata accertata successivamente l’assenza; − ingiustificata sospensione di una delle attività oggetto del contratto protratta per più di tre giorni; − mancata acquisizione dell’autorizzazione per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, ex L.R. n. 21/2006, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitva dell’appalto, fatti salvi i motivi non addebitabili alla condotta della Cooperativa; − mancata acquisizione delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività di intrattenimento vario, eventualmente organizzate ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato, ex artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931); − gravi disfunzioni nello svolgimento dell’attività di gestione della struttura affidata in gestione; − mancato rispetto circa le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio concesso in appalto; − revoca dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali; − mancato pagamento dei costi relativi alle utenze ( gas, energia elettrica, acqua) che sono a carico della Cooperativa aggiudicataria, entro i termini stabiliti; − pagamento di penali per un importo complessivo superiore al 30% del valore della concessione. Qualora si verifichi uno dei casi di risoluzione contrattuale di cui sopra, l’Amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva di cui all’art. 16 del presente capitolato fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori. In ogni caso la risoluzione del contratto comporta la decadenza dell’affidamento e l’Ente procederà all’aggiudicazione in favore della Cooperativa immediatamente seguente in graduatoria, semprechè sussista una graduatoria valida di concorrenti ritenuti idonei. In caso contrario l’Amministrazione non procederà ad alcuna nuova aggiudicazione. Saranno a carico della Cooperativa aggiudicataria ma decaduta tutte le spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione e dalla nuova Cooperativa aggiudicataria se connesse e/o derivanti dalla decadenza della prima aggiudicazione; sarà trattenuta...
Inadempienze e cause di risoluzione. Il contratto per l’affidamento del Servizio è risolto di diritto con eventuale risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali quali la sospensione del servizio; -sospensioni, abbandono o mancata effettuazione da parte degli operatori del servizio affidato; Il contratto in tali casi s’intende risolto quando le inadempienze contestate non vengono superate nei termini della diffida scritta, rimanendo l’Ente debitore delle sole prestazioni regolarmente eseguite fino alla data della risoluzione. Nel caso in cui l’Ente proceda alla risoluzione del contratto, l’Aggiudicataria si impegna a proseguire l’intervento fino al nuovo affidamento del servizio da parte dell’Ente. ART.15‌
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso di eventuali inadempienze alla presente convenzione, l'Amministrazione contesterà per iscritto le inadempienze stesse assegnando, in relazione al tipo di inadempienza, un termine per la rimozione delle medesime; trascorso tale termine, qualora l’Associazione non abbia provveduto a sanare le inadempienze contestate, l'Amministrazione potrà dichiarare risolta la convenzione. In caso di ingiustificata e grave inosservanza di disposizioni di servizio impartite dalla Centrale Operativa o per gravi omissioni o negligenze nell'esecuzione del soccorso e trasporto del paziente da parte degli operatori dell’Associazione, l’Amministrazione provvederà a contestare le medesime con le stesse modalità di cui al capoverso precedente. L’Associazione dovrà, quindi, precedere immediatamente all’accertamento delle relative cause e dell’eventuale responsabile a cui l’inosservanza e/o omissione e/o negligenza siano ascrivibili sulla base di concreti riscontri oggettivi, adottando i necessari provvedimenti e dando comunicazione degli stessi all’Amministrazione. In caso di reiterazione dei comportamenti di cui al precedente capoverso da parte del medesimo operatore o in caso di particolare gravità e/o inescusabilità degli stessi, l’Associazione dovrà sostituire tempestivamente detto operatore dal servizio afferente al 118 con altra unità idonea. L’Azienda, in seguito a contestazione formale delle eventuali inadempienze contrattuali, avrà facoltà di applicare una penale, come segue: 1. non effettuazione di un trasporto richiesto, per motivi dipendenti dalla ditta stessa: € 200,00; 2. ritardo non giustificabile rispetto ad una chiamata o mancato rispetto degli orari: € 200,00; 3. mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell’equipaggio: € 300,00; 4. mancato rispetto degli obblighi in termini di sicurezza o del codice della strada: € 1.000,00; 5. mancato rispetto della composizione quali/quantitativa dell’equipaggio o degli obblighi relativi alla formazione del personale: € 1.000,00 oltre all’esclusione dal servizio del dipendente fuori norma; 6. mancato rispetto delle dotazioni previste per gli automezzi: € 500,00 ad ispezione con contestazione; 7. comportamento inappropriato nei confronti dei pazienti/accompagnatori trasportati: € 1.000,00. L’Associazione è tenuta comunque, in ogni caso, a risarcire l’Amministrazione per ogni eventuale danno derivante da inadempienze ascrivibili all’Associazione medesima. Pertanto, qualora l’Associazione non corrispondesse p...
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso in cui l’Amministrazione, a seguito dei controlli effettuati, rilevi che l’andamento delle attività progettuali, oggetto del presente Accordo di Collaborazione, non è conforme a quanto sottoscritto, potrà inoltrare per iscritto le osservazioni, le eventuali contestazioni, prescrizioni alle quali l’ente dovrà rispondere per iscritto e rispetto alle quali dovrà uniformarsi entro il termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza del contributo concesso. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura di risoluzione del presente Accordo: − per gravi inosservanze della vigente normativa; − a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con il presente Accordo; − per interruzioni non concordate/cambiamento delle modalità di realizzazione delle attività progettuali. Per il perdurare di situazioni difformi a quanto stabilito dal presente Accordo, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di recedere dal rapporto di collaborazione in relazione alle azioni progettuali, dandone comunicazione scritta all’Associazione beneficiaria del contributo.
Inadempienze e cause di risoluzione. Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui al comma successivo, saranno applicate le seguenti penalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………… La convenzione è risolta nei seguenti casi: a) violazioni da parte della Cooperativa sociale, non eliminate in seguito a diffida formale dell’Ente, anche di uno soltanto degli obblighi contenuti negli articoli della convenzione; b) grave inadempimento da parte della Cooperativa sociale nella esecuzione delle prestazioni; c) ritardato pagamento da parte dell'Ente superiore a giorni ; d) Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo le seguenti modalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………… In conformità all’articolo 24, comma 7, della legge regionale 20/2006, la cancellazione della Cooperativa sociale dall’Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
Inadempienze e cause di risoluzione. Qualora l’Associazione non corrispondesse pienamente agli obblighi previsti nella presente convenzione ovvero si riscontrassero deficienze nell’esecuzione delle attività convenzionate tali da non consentire la prosecuzione della collaborazione sarà facoltà dell’A.S.U.I.Ts di risolvere in qualsiasi momento la convenzione. L’A.S.U.I.Ts avrà facoltà di risolvere il rapporto oggetto della presente convenzione in qualunque momento, qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti motivi: 1. inefficienza nell’attività oggetto della presente convenzione; 2. mancato rispetto dei termini di cui al presente atto, impregiudicata restando l’azione rivalsa per eventuali danni; In particolare, potrà essere causa di risoluzione immediata del contratto l’inosservanza anche parziale dell’art. 7 della presente convenzione. In caso di risoluzione, l’Associazione non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto al pagamento delle spese giustificate e documentate fino a quel momento, impregiudicata restando l’azione di rivalsa dell’A.S.U.I.Ts per eventuali danni cagionati dall’Associazione stessa. L’Associazione avrà facoltà di richiedere la risoluzione della presente convenzione per gravi e fondati motivi, da comunicare all’A.S.U.I.Ts, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata A/R o PEC. L’A.S.U.I.Ts si riserva, comunque, di valutare la gravità e/o la fondatezza dei motivi addotti, comunicando all’Associazione la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
Inadempienze e cause di risoluzione. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: -per inosservanza alla vigente normativa; -a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.
Inadempienze e cause di risoluzione. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti con la presente convenzione ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti utilizzando la forma scritta. Alla terza inadempienza grave si darà corso alla risoluzione anticipata della convenzione.
Inadempienze e cause di risoluzione. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. Nel caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso il recesso dalla presente convenzione con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.