Oggetto e principi Clausole campione

Oggetto e principi. 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, dello statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività negoziale dell’ente relativa alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Oggetto e principi. 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dal Codice dei contratti pubblici, disciplina l'attività negoziale del Comune/dell'Unione (d’ora in poi: dell’Ente) nelle sue varie articolazioni organizzative.
Oggetto e principi. SFERA con il presente Regolamento intende adottare una procedura per l’acquisto di prodotti farmaceutici e servizi occorrenti alle Farmacie gestite da S.F.E.R.A. S.r.l. L’acquisizione di prodotto farmaceutici e servizi occorrenti alle Farmacie avviene nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento. Il presente Regolamento è improntato, a tutela della concorrenza, al perseguimento di finalità di carattere generale ed in particolare ad: - assicurare un’adeguata partecipazione e la non discriminazione di operatori economici nelle procedure di acquisizione dei prodotti farmaceutici; - assicurare l’imparzialità nel trattamento degli operatori economici interpellati; - assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione; - assicurare la trasparenza nella gestione delle procedure di scelta dell’operatore economico da cui acquistare e fornire la motivazione dei provvedimenti adottati. Fermo restando quanto indicato nei successivi articoli, le modalità di acquisizione di cui al presente Regolamento sono dunque improntate alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei seguenti principi:
Oggetto e principi. Il presente regolamento detta le disposizioni circa i rapporti di lavoro a tempo parziale alla luce dei seguenti obiettivi:  preservare un equo bilanciamento tra le esigenze sociali, familiari ed individuali del personale che presta la propria attività all’interno dell’Azienda e le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dall’Azienda stessa  adeguare gli strumenti di programmazione della attività e dei servizi offerti all’utenza alle specificità dei diversi ambiti aziendali nell’ottica di introdurre, ove possibile, elementi di flessibilità che consentano nel rispetto delle esigenze organizzative e di servizio il migliore equilibrio delle posizioni lavorative dei dipendenti  tutelare con particolare attenzione i dipendenti che presentano gravi problemi di salute certificate o gravi problemi familiari, incrementando la considerazione delle esigenze derivanti da maternità e genitorialità In specifico, il presente regolamento disciplina, relativamente al personale dipendente delle categorie / livelli del comparto sanità, le modalità e le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa. Tale flessibilità risponde, di norma, ad un interesse legittimo del dipendente e si eleva a diritto soggettivo nei particolari casi, specificamente previsti dalla legge, nei quali viene riconosciuto al dipendente il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale Le condizioni per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la durata della prestazione lavorativa, la tipologia (orizzontale/verticale/misto) e l’articolazione degli orari di lavoro sono definite dall’Azienda. Si ritiene inoltre di specificare che questa Azienda intende ricorrere alla richiesta di lavoro supplementare/straordinario al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, solo ed esclusivamente nei casi di assoluta necessità, per comprovate esigenze e/o in presenza di situazioni di difficoltà organizzative derivanti anche da assenze di personale non prevedibili. Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal giorno successivo alla data di adozione dello stesso con formale provvedimento del Direttore Generale e verrà adeguato all’evoluzione legislativa e contrattuale, qualora necessario, con apposito provvedimento.
Oggetto e principi. 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente e in particolare dal Codice dei contratti pubblici, disciplina l'attività negoziale del Comune di Russi (d’ora in poi: dell’Ente) nelle sue varie articolazioni organizzative.
Oggetto e principi. Il codice disciplina i contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere delle stazioni appaltanti, degli Enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori. I principi nel cui rispetto è affidata l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, già sanciti dall’Unione, sono riconducibili a: • Economicità, subordinabile a criteri ispirati a esigenze sociali ed alla tutela della salute e dell’ambiente • Efficacia • Tempestività • Correttezza affiancati ai “classici” già ampiamente diffusi: • Libera concorrenza • Parità di trattamentoNon discriminazione • Trasparenza • Proporzionalità • Pubblicità Resta ferma l’osservanza delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 recentemente innovata e delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.
Oggetto e principi. 1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora innanzi, Codice), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti non abrogate, dello Statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano e dell’Unione europea, disciplina l'attività negoziale dell’Unione Reno Galliera e dei Comuni aderenti relativa alla stipulazione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con la denominazione di “Ente” ci si riferisce all’Ente che utilizzi il regolamento, sia esso Unione o Comune aderente.
Oggetto e principi. 1. Il presente Regolamento disciplina l’attività contrattuale della Provincia.
Oggetto e principi. TITOLO I
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