Oggetto e scopo del regolamento. Il presente regolamento definisce i termini della collaborazione tra Associazioni di volontariato (di seguito denominate “Associazioni” e singolarmente “Associazione”) e ASUR Marche / Area Vasta 2 (di seguito denominata “Azienda Sanitaria”). Al fine di accreditarsi presso l’Azienda Sanitaria e di operare al suo interno, a favore dei pazienti, le Associazioni di volontariato dovranno stipulare apposita convenzione. Per poter sottoscrivere convenzioni con l’Azienda Sanitaria, le Associazioni devono essere iscritte nel Registro Regionale del Volontariato (DGR Marche n. 884 dell’11 giugno 2013).
Oggetto e scopo del regolamento. Art. 2) Oggetto è la zona artigianale situata nella frazione di Peccia di proprietà del Comune di Lavizzara. Terreni acquistati appositamente per permettere a piccole e medie imprese o a artigiani locali di trovare una sistemazione soddisfacente.
Art. 3) Lo scopo è anche quello di predisporre un piano di utilizzo razionale e di portare ordine sul territorio giurisdizionale.
Art. 4) La delimitazione della zona risulta dal piano allegato al presente regolamento, che comprende le particelle 107, 1154, 1155 e parzialmente la 105 di proprietà comunale.
Art. 5) Il presente regolamento fissa le norme e disciplina le procedure di assegnazione delle aree e degli immobili destinati a insediamenti produttivi, a servizi nonché eventualmente a ogni attività, che a giudizio del Municipio, risponda a requisiti compatibili con lo scopo nel rispetto delle norme di PR.
Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’art. 125 del codice dei contratti pubblici emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito definito “Codice dei contratti”) e alla Parte II, artt. 16, comma 1 - 32, comma 3 - 42, comma 3, lett. b) - Titolo VIII, Capo III Lavori in economia - Titolo IX Contabilità dei lavori, Capo I Scopo e forma della contabilità, artt. 178 e 179 - Titolo IX Contabilità dei lavori, Capo II Contabilità dei lavori in economia, artt. da 203 a 210, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (di seguito definito “Regolamento attuativo del codice”), il sistema delle procedure per l’affidamento e l’esecuzione (acquisizione) dei lavori in economia.
2. Qualora un contratto sia da affidare in economia, mediante cottimo fiduciario e si componga di lavori, forniture e servizi, ovvero di lavori e forniture, ovvero di lavori e servizi, ovvero di forniture e servizi, troverà applicazione la disciplina per i contratti misti prevista dall’art. 14 del Codice dei contratti.
3. Per l’acquisizione di servizi e beni in economia, trovano applicazione gli specifici ulteriori regolamenti comunali, a cui si rimanda.
Oggetto e scopo del regolamento a) Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (1) disciplina in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività amministrativa.
b) Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e il sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
c) Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle basi imponibili dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le specifiche disposizioni legislative nonché i relativi regolamenti.
d) Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed, in particolare, le disposizioni del regolamento provinciale di contabilità.
Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza e attuazione delle norme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
2. Ai sensi dell’art. 152 del D. Lgs. n. 267/2000, il comune applica i principi contabili stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e l’uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del comune in applicazione dello statuto approvato con deliberazione consiliare in data 29.09.2004, n. 53, e successive modificazioni.
4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
Oggetto e scopo del regolamento. Il presente regolamento disciplina l’acquisizione in economia di lavori, che può essere effettuata:
a) mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche costituito ai sensi dell’Art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.e i., per incentivare le funzioni svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, tenendo conto delle responsabilità assunte dalle figure tecniche ivi indicate e dei loro collaboratori.
2. Rientrano nell’ambito delle attività suddette le forniture di beni e servizi che richiedano la nomina del Direttore della Esecuzione del Contratto (DEC) e, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria, solo qualora gli stessi siano di natura complessa e richiedano pertanto la redazione di un apposito progetto e la nomina del Direttore dei Lavori.
3. Al finanziamento del fondo incentivante per funzioni tecniche di cui al comma precedente l'Ente dovrà provvedere nei modi espressi dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016, ossia il finanziamento del fondo farà carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell’Ente.
4. Per le funzioni tecniche connesse alle procedure di realizzazione di lavori per i quali gli stanziamenti previsti derivino da erogazioni diversi dagli stanziamenti di Xxxxxxxx e che contengano clausole di esclusione di riconoscimento delle spese per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente dell’Ente (es. contributi o mutui erogati con tali clausole), le somme costituenti il predetto fondo dovranno comunque essere reperite nell’ambito del Bilancio di Previsione di riferimento ed individuate, qualora possibile, all’interno del quadro economico di spesa relativo.
Oggetto e scopo del regolamento. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l’istituzione e l’applicazione, nel Comune di Letojanni, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
Oggetto e scopo del regolamento. 1. Il presente regolamento disciplina l’ordinamento contabile dell’Istituto, nel rispetto dei principi generali dei decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992, n. 270 del 30 giugno 1993, n. 106 del 28 giugno 2012 e delle leggi regionali e provinciali di approvazione dell’Accordo interregionale per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “Accordo interregionale o Accordo e Istituto”), della legge regionale del Veneto n. 55 del 14/09/1994, nonché del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e dello Statuto.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione consentendo l’analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il profilo economico, finanziario e patrimoniale.
Oggetto e scopo del regolamento. Il presente regolamento disciplina il procedimento finalizzato all’acquisizione di beni mobili in comodato d’uso gratuito. Scopo del presente regolamento è dettare linee guida aziendali omogenee e codificare le procedure amministrative nel rispetto dei principi di trasparenza e di tracciabilità dei processi aziendali di acquisto. Il presente regolamento disciplina unicamente le procedure relative al comodato di beni mobili, con esclusione quindi dei beni immobili e dei beni mobili registrati.