Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita a Prestazioni Rivalutabili
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione da consegnare è la seguenterichiesta, devono essere: • consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente– indiriz- zate comunque a Aviva Vita S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx -; (formulata preferibilmente • inviate a Aviva Vita S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – a mezzo di lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato. Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazio- ne, corredata da tutta la documentazione necessaria. Per data di ricevimento della richiesta si intende: • la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, ripor- tata in calce al Modulo stesso; oppure • in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente alla Società la rete data di vendita ricevimento della rac- comandata con ricevuta di ritorno da parte della Società. La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per essere facilitati tipo di richiesta effettua- ta, dalla seguente documentazione: • l’Assicurato, al momento della presentazione della richiesta di liquidazione da parte del Beneficiario a scadenza, dovrà sottoscrivere nel fornire Modulo di richiesta di liquidazione – alla presenza del Soggetto Incaricato – la propria dichiarazione di esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita. Solo in caso di invio alla Società della richiesta di liquidazione a mezzo posta – lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, sarà necessario che il Beneficiario a scadenza invii, unitamente alla richiesta, anche il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione; • decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata; • per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte ver- ranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari desi- gnati o dei tutori, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di riconoscimento identità; * copia del Contraente o codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del rappresentante pro tempore se conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.; • il Contraente non è ha la possibilità – entro due mesi prima della scadenza contrattuale – di richiedere median- te una persona fisicacomunicazione scritta l’eventuale scelta di opzione di conversione del capitale a scadenza in ren- dita o di differire la scadenza del Contratto; • nel caso di scelta di conversione del capitale lordo a scadenza in una delle forme previste di rendita annua vitalizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l’Assicurato dovrà sotto- scrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la propria dichiarazione di esi- stenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione firmata dai a mezzo posta alla Società, sarà neces- sario che l’Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in vita o autocertificazione. • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio, in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: copia autenticata del testamento e/o verbale di pubblicazione dello stesso ed atto di notorietà ovvero dichiarazione auten- ticata sostitutiva dell’atto notorio in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi vali- do e non impugnato nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il tutore degli eventuali beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al paga- mento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata; • per ciascuno dei Beneficiari con una designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà sufficiente compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte ver- ranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari desi- gnati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di identificazione identità; * copia del codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il numero di ciascuno conto corrente banca- rio, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e C.I.N.. • il Contraente dovrà compilare il Modulo di essi (formulata preferibilmente presso la rete richiesta di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte liquidazione e le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, dichiarazioni sottoscritte verran- no direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione genericala richiesta di riscatto venga invia- ta a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: e che in ogni caso, attesti • * copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario valido documento di identità; * copia del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto correntecorrente Bancario, denominazione della banca, indirizzo, codice IBANIstituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B., A.B.I. e suo indirizzo)C.I.N..; • l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscat- to da parte del Contraente, oppure dovrà sottoscrivere nel modulo di liquidazione la propria dichiarazione di esi- stenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a domicilio mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche copia di assegno bancario non trasferibileun valido documento di identità dell’Assicurato; • nel caso di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l’importo che intende riscattare nel Modulo di richiesta di liquida- zione. In ogni casoSolo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, verificata tale indicazione dovrà esse- re inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovu- to entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasopraindicata. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a partire dal termine stesso a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Unit Linked Insurance Agreement, Unit Linked Insurance Agreement
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentePer i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono consegnarsi: • - richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso da tutti gli aventi diritto, compresi gli eventuali Vincolatari e Beneficiari accettanti del contratto, con la rete precisa indicazione del luogo di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione residenza ed indirizzo di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete essi; - originale di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)polizza ed eventuali appendici; • - certificato di morte dell’Assicurato; • - relazione sanitaria redatta dall’ultimo medico curante sull’apposito stampato fornito dalla Società e dichiarazione sostitutiva dell'atto del medesimo rilasciata su modulo del proprio ricettario, attestante la compilazione del predetto stampato; - copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di notorietà (il cui testo è disponibile degenza dell’Assicurato presso la rete Ospedali o Case di vendita della Cura; - ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • ; - copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • del verbale redatto dagli Organi di Polizia in caso di morte violenta, infortunio, suicidio, omicidio, o certificato della Procura o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; - atto notorio redatto davanti a Cancelliere o Notaio, previo giuramento di due testimoni, da cui risulti: - se il Contraente-Assicurato ha lasciato o meno testamento; - se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico od ultimo conosciuto, valido o non impugnato. Se in polizza risultano indicati quali Beneficiari gli eredi incapaci (minorilegittimi dell’Assicurato, interdettil’atto notorio dovrà altresì riportare: - l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius con l’indicazione delle generalità complete, ecc.)dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi, copia dell'autorizzazione all'incasso con esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono né esistevano alla morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto; - decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l’esercente la patria potestà od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo; • in caso di decesso - fotocopia di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario documento di identità e del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero tesserino fiscale di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibileciascun beneficiario. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e termine - ed a partire dal medesimo, medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento - sono dovuti riconosciuti ai Beneficiari gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato presso la Direzione o la competente Agenzia della Società contro rilascio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaregolare quietanza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per La Società esegue tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo entro 30 giorni dalla data di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentericevimento della lettera raccomandata A.R inviata alla Direzione della Società purché corredata dalla seguente documentazione: • in caso di scadenza o di riscatto: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal ContraenteContraente completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; (formulata preferibilmente presso - originale di polizza e delle eventuali appendici; in caso di decesso: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)prestazione; • copia di un valido - documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Contraente non Beneficiario è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessariediverso dal Contraente); • - originale di polizza e delle eventuali appendici; - certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto - atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete dal quale risulti chi sono gli eredi dell’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: deposito e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, non è stato impugnato da alcuno; - per verificare che i gli eventuali Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.)minorenni e/o incapaci, copia dell'autorizzazione all'incasso autenticata del decreto del Giudice TutelareTutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; • in caso - dichiarazione di decesso consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy). Decorso il termine di un beneficiario designatotrenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla Legge. Il pagamento dell’importo della prestazione aggiuntiva annua, la liquidazionecome calcolata al precedente articolo 7, in base all'art. 1412 Codice Civilederoga a quanto indicato nei punti precedenti, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienzaeffettuato, dopo senza la segnalazionepreventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: indicato nella proposta di assicurazione. È data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario su cui accreditare detto importo ricorrente, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione, alla quale detta comunicazione deve avere effetto. E' data altresì facoltà al Contraente, sin dall'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, di richiedere, in alternativa alla liquidazione di dette prestazioni aggiuntive a mezzo rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario, il pagamento delle stesse mediante bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste Italiane S.p.A. In tal caso, l'importo spettante verrà ridotto di 5,00 euro a titolo di spese per il servizio offerto. Il Contraente, all'atto della riscossione presso gli uffici postali, dovrà esibire il documento di riconoscimento, il codice fiscale ed il numero di conto corrente, denominazione polizza. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite la competente Agenzia della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaSocietà.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Mista, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Mista
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, a mezzo raccomandata A.R. - direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è , che dovranno presentare anche la seguente: • fotocopia di un documento d'identità valido, insieme alla richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente redatta secondo le indicazioni disponibili presso la rete di vendita le agenzie della Società. Per i pagamenti conseguenti alla morte dell’Assicurato, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • debbono consegnarsi: certificato di morte dell’Assicuratomorte; • dichiarazione sostitutiva dell'atto relazione medica sulla situazione sanitaria e sulle abitudini di notorietà vita dell’assicurato redatta su apposito modulo predisposto dalla società, nonché l’ulteriore documentazione che venisse eventualmente richiesta dalla società (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) cartelle cliniche, compresa quella del ricovero che indichicontenga l’anamnesi personale remota, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni casoesami clinici, attesti • copia dell'eventuale testamentoverbale del 118, valido ed efficaceverbale dell’autopsia ove eseguita; inoltre, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di decesso dovuto a causa diversa da malattia, verbale dell’autorità competente giunta sul luogo dell’evento e, in caso di apertura di procedimento penale, certificato di chiusa inchiesta e copia dei relativi atti); atto notorio dal quale risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento, ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e l’indicazione degli eredi incapaci legittimi; eventuale copia del testamento pubblicato. Per i pagamenti conseguenti all’invalidità dell’Assicurato, debbono consegnarsi: il certificato del medico curante, redatto su apposito modulo predisposto dalla Società, nonché l’ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (minoriin particolare: cartelle cliniche, interdetticompresa quella del primo ricovero contenente l’anamnesi personale remota, esami clinici, ecc.); la documentazione ricevuta dall’ INPS attestante l’avvenuto accertamento al diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità o all’atto del riconoscimento, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso da parte del….., di decesso invalidità di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'artorigine professionale. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti La Società esegue i pagamenti vengono effettuati agli aventi diritto, per il tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto correnteContraente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali legali, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Polizza Vita Dirigenti
Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste e allegando i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione può essere consegnata all’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx Ai fini del calcolo delle prestazioni viene considerata come data di richiesta di liquidazione la data in cui quest’ultima è stata consegnata alla Società completa di tutta la documentazione necessaria. La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato tramite l’Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato o direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario. C O N D I Z I O N I D I P O L I Z Z A TAR. 320K
a) Liquidazioni per riscatto Alla richiesta di riscatto sottoscritta dal ContraenteContraente vanno allegati i seguenti documenti: • nel caso si richieda il riscatto totale, l’originale di polizza o una dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici; (formulata preferibilmente presso la rete • in presenza di vendita della Societàpegno o vincolo, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)atto di assenso alla richiesta sottoscritta dal creditore o dal vincolatario; • copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente Contraente.
b) Liquidazioni per decesso Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti: • originale di polizza o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicadichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali appendici; • richiesta di liquidazione firmata dai qualora la designazione dei Beneficiari con una fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a identificare tali aventi diritto; • copia di un valido documento di identificazione riconoscimento in corso di ciascuno validità di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)ogni avente diritto; • certificato anagrafico di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichidecreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci. ed inoltre, solo nel caso in cui non Contraente ed Assicurato siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo la stessa persona: • atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, eccautentica.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Pagamenti della Società. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o uno dei Soggetti abilitati dalla Stessa, contro rilascio di regolare quietanza. Qualora il pagamento della liquidazione della cedola maturata avvenga mediante bonifico sul conto corrente intestato al Beneficiario, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento. Per tutti poter effettuare i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteSocietà richiede la seguente docu- mentazione: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraenteper i pagamenti conseguenti al riscatto: originale del contratto ed eventuali appendici; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento identità del Contraente Contraente; codice fiscale del Contraente. • per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato: originale del contratto ed eventuali appendici; certificato di morte dell’Assicurato; causa del decesso; originale dell’atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o del rappresentante pro tempore Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente l’Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest’ultimo, di cui dev’essere rimessa copia autentica, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non è una persona fisica; • richiesta impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’atto notorio dovrà altresì riportare l’elenco di liquidazione firmata dai Beneficiari tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con una copia l’indicazione delle generalità complete, dell’età e della capacità di un valido documento di identificazione agire di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso e dell’eventuale stato di gravidanza della ve- dova. Non è consentita la rete di vendita presentazione della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto dell’atto di notorietà (il notorietà, di cui testo è disponibile presso la rete di vendita all’Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha va- lidità unicamente tra privato e organi della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artpubblica amministrazione. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso Va inoltre prodotto l’originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l’Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguar- do; • per i pagamenti conseguenti la scadenza contrattuale: originale del contratto ed eventuali appendici; attestazione datata e sottoscritta dall’Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) compro- vante l’esistenza in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazionevita dello stesso alla scadenza del contratto; codi- ce fiscale del Beneficiario. La Società ha comunque diritto, in base all'art. 1412 Codice Civileconsiderazione di particolari esigenze istruttorie, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata a richiedere l’ulteriore documentazione da produrrenecessaria a verifica- re l’esistenza dell’obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione pagamento la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tut- ta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della sud- detta documentazione completa. Decorso tale termine, e ed a partire dal medesimo, sono dovuti riconosciuti ai Beneficiari gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che moratori calcolati secondo i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondavigore.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DEGLI IMPORTI RELATIVI AL PROVENTO DEL FONDO F REDDITO STARS Nel caso in cui il Contraente abbia investito nel Fondo F Reddito Stars, l’importo relativo al provento annuale viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tal fine designato, entro trenta giorni dal primo giorno lavorativo di ogni anno solare. La liquidazione viene effettuata - sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo, indicato in Proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in Proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, quest’ultima tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. La Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Samples: Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti con- segnati alla stessa, tramite i Soggetti Abilitati oppure presso l’Ufficio Liquidazioni della Società (ove espressamente specificato), unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è In particolare, la seguenteSocietà richiede la seguente documentazione: • per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal contratto: richiesta di liquidazione sottoscritta firmata dal Contraente; Contraente (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di polizza con eventuali appendici; • per i pagamenti conseguenti al riscatto: richiesta firmata dal Contra- ente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia polizza ed eventuali appendici contrattuali (solo in caso di riscatto totale); fotoco- pia di un valido regolare documento di identificazione identità del Contraente e codice fiscale dei soggetti che incassano le somme liquidabili. • per i pagamenti conseguenti il decesso dell’Assicurato: originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell’As- sicurato; originale dell’atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risul- tano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’atto notorio dovrà altresì riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’As- sicurato, con l’indicazione delle generalità complete, dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso e dell’eventuale stato di gravidanza della vedova. È consentita la rete di vendita presentazione della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto dell’atto di notorietà (il notorietà, di cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiall’Art. 47 del D.P.R. 45/2000, in luogo dell’atto notorio esclusivamente nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi la somma degli importi liquidabili per sinistro o per riscatto di tutti i contratti stipulati con Crédit Agricole Vita S.p.A., aventi come contraente e/o assicurato il de cuius ed in vigore alla data del decesso, sia solo una designazione genericaminore o uguale a: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • - Euro 50.000,00 in caso di eredi incapaci successione testamentaria. - Euro 100.000,00 nel caso di successione legittima (minori, interdetti, ecc.ossia senza testa- mento), copia dell'autorizzazione all'incasso . • per i pagamenti conseguenti l’esercizio di opzione in rendita: atte- stazione annuale datata e sottoscritta dall’Assicurato con firma non autenticata (autocertificazione) comprovante l’esistenza in vita dello stesso; codice fiscale del Beneficiario. Va inoltre prodotto l’originale del decreto del Giudice Tutelare; • in , se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l’Esercente la po- testà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Nel caso di pegno, per i pagamenti conseguenti a recesso, riscatto totale o parziale del contratto, decesso di un beneficiario designatodell’Assicurato, la liquidazioneè richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio, in base all'artdifetto del quale il paga- mento sarà effettuato a detto creditore solo dopo l’aver comunicato alla società la volontà di ricevere detti pagamenti. 1412 Codice CivileQualora vada perso l’originale del Modulo di polizza, verrà fatta secondo le norme sul diritto successoriodovrà essere conse- gnata alla Società una dichiarazione di smarrimento. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti Per tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario della Società è richiesto il codice fiscale dei Bene- ficiari. Per tutti i pagamenti della Società, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Società stessa, è richiesta copia del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero docu- mento d’identità del Contraente; in presenza di conto correnteprocura, denominazione della bancaè richiesta co- pia del documento d’identità del procuratore; analogamente, indirizzose il Con- traente è persona giuridica, codice IBAN, intestatario è richiesta copia del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibiledocumento d’identità del rappresentante legale. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso purché a tale data sia stata ricevuta tut- ta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della sud- detta documentazione completa. Decorso tale termine, e ed a partire dal medesimomedesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono dovuti riconosciuti ai Beneficiari gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori calcolati, secondo i criteri della capi- talizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Il Codice Civile (artOgni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati o pres- so l’Ufficio Liquidazioni della Società contro rilascio di regolare quietan- za. 2952) dispone Effettuato il pagamento conseguente all’evento che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si determina la risolu- zione del contratto, nulla è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondapiù dovuto dalla Società.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa o all□Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti necessari a verificare l’obbligo di seguito indicati. Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentein caso di vita dell□Assicurato: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i; qualora l□Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell□Assicurato firmata da quest□ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l□esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l□esistenza in vita dell□Assicurato (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. Per i pagamenti in caso di decesso dell□Assicurato: certificato di morte dell□Assicurato in originale, rilasciato dall□Ufficio di Stato Civile in carta semplice; certificato medico attestante la causa del decesso; qualora l□Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l□atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l□ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell□atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l□autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all□eventuale reimpiego della somma stessa. In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la liquidazioneSocietà si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell□Assicurato, quali ad esempio: relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato ricovero in base all'artospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di xxxxxxxx, relativa al primo ricovero subito dall□Assicurato; in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell□accaduto, e - appena possibile - copia del verbale dell□Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti. 1412 Codice CivileResta inteso che le spese relative all□acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, verrà fatta secondo le norme sul la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto successoriola restituzione dell□originale di polizza di spettanza del Contraente. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo dell□obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell□importo dovuto entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l□Agenzia interessata, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui la Società è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaentrata in possesso della documentazione completa.
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Samples: Insurance Policy
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l’avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenterichiesta deve essere accompagnata da: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • ▪ copia di un documento d’identità in corso di validità ▪ copia del codice fiscale ▪ indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione. Qui di seguito la documentazione da produrre per ciascuna tipologia di liquidazione. ▪ richiesta sottoscritta dal contraente completa delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni); ▪ autocertificazione FATCA – CRS (ai sensi della Legge 18/6/2015 n. 95). ▪ richiesta sottoscritta da ciascun beneficiario completa delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni); ▪ autocertificazione FATCA – CRS (ai sensi della Legge 18/6/2015 n. 95) per ciascun beneficiario; ▪ certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice, rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso; ▪ certificato del medico che ha constatato il decesso ed attestante le cause; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta in conformità all’art.21 comma 2 del D.P.R 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati. ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace, ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ richiesta sottoscritta dall’assicurato completa delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni); ▪ autocertificazione FATCA – CRS (ai sensi della Legge 18/6/2015 n. 95); ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. Per la formalizzazione delle richieste di liquidazione sopra indicate l’avente diritto può avvalersi della modulistica predisposta e messa a disposizione dalla Società. Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni casodocumenti e, attesti • copia dell'eventuale testamentodi conseguenza, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'arttempi di liquidazione più lunghi. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari La Società si riserva di chiedere l’originale della polizza vita non siano stati modificati se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minoriad esempio: cartelle cliniche, interdettiverbale dell’Autorità competente giunta sul luogo dell’evento, ecccopia dei più significativi atti dell’eventuale giudizio penale, etc.). La Società, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatouna volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione. Qualora alla data di conto correnterichiesta della liquidazione siano in corso l’investimento di eventuali premi pagati o altre operazioni di riallocazione dell’investimento opzionate dal Contraente o determinate dalla Compagnia nell’ambito della Gestione Delegata, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio il suddetto termine è elevato fino a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaquarantacinque giorni. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (artOgni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari. 2952) dispone Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in due dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondafonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DELL’IMPORTO RELATIVO ALLA RIVALUTAZIONE ANNUALE Nel caso in cui il Contraente abbia aderito all’Opzione Cedola, l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale assicurato relativo alla Gestione Separata viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tal fine designato entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento. La liquidazione viene effettuata - ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente, indicato in Proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in Proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora il Soggetto designato risulti minorenne o incapace, dovrà essere fornito decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI DELL’IMPORTO RELATIVO AL RISCATTO PARZIALE PROGRAMMATO FISSO (CASH BACK) Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back), la relativa prestazione viene liquidata al Soggetto a tal fine designato entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento. La liquidazione viene effettuata - ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente, indicato in Proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in Proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora il Soggetto designato risulti minorenne o incapace, dovrà essere fornito decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a seguito di modifiche dei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, questa tiene l’importo a disposizione fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall’avente diritto complete delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Si segnala che allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DEI RISCATTI PARZIALI PROGRAMMATI FISSI Nel caso in cui l’Investitore-Contraente abbia aderito al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back), - e sempre che l’Assicurato sia in vita - la relativa prestazione viene liquidata al soggetto a verificare l’obbligo tal fine designato entro 30 giorni dal secondo mercoledì del mese di gennaio dell’anno di riferimento. La liquidazione viene effettuata mediante accredito sul conto corrente, indicato in Proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in Proposta. È necessario che l’Investitore-Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo, ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che l’Investitore-Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. La Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la società. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione del valore di riscatto in forma di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto; • qualora l’assicurato coincida con l’Investitore-Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; • in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se l’Investitore-Contraente ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario designatoindicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, la liquidazione, in base all'artecc…). 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorioLe spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto, ovvero la Società, sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Samples: Assicurazione
Pagamenti della Società. Per tutti La Società esegue i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo entro 30 giorni dal ricevi- mento della seguente documentazione. In caso di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteriscatto: • - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal ContraenteCon- traente completo, nel caso di liquidazione a mezzo boni- fico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; (formulata preferibilmente presso la rete - proposta e comunicazione di vendita accettazione della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)proposta; • copia - fotocopia del codice fiscale e di un valido documento d’identità in corso di validità del Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca av- venga: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da cia- scun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la presta- zione; - documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore (copia) e codice fiscale de- gli aventi diritto (se il Contraente non Beneficiario è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessariediverso dal Con- traente); • - proposta e comunicazione di accettazione della proposta; - certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi del- l’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testa- mento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indi- cante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, co- pia autenticata del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che au- torizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati perso- nali sottoscritta da ciascun Beneficiario (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della privacy). La Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati particolari esigenze istruttorie (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso sinistro, po- lizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di eredi incapaci (minori, interdettibe- neficio, ecc.)…) si riserva il diritto di richiedere, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completadei documenti inviati, ulteriori do- cumenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione. Decorso tale termine, e a partire il termine di trenta giorni dal medesimo, ricevimento della suddetta documentazione sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomorato- ri previsti dalla Legge. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato direttamente dalla So- cietà.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittopagamenti. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti. - domanda sottoscritta dal dalla Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • - certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita - relazione dell’ultimo medico sulla causa del decesso - copia della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • cartella clinica dell’ospedale in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelarericovero precedente il decesso o di decesso avvenuto in ospedale pubblico o privato; • - in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di Polizia, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso o dell’eventuale autopsia; - copia legalizzata dell’eventuale testamento valido e non impugnato o in mancanza dichiarazione sostitutiva di un beneficiario designatoatto notorio indicante che l’Assicurato non ha lasciato testamento (completa, la liquidazionese sono beneficiari gli eredi legittimi, delle loro generalità, età e capacità giuridica); - autorizzazione del Giudice Tutelare in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti caso di beneficiari minori o incapaci; - fotocopia del codice fiscale e del documento di ciascun avente diritto; - Stato di famiglia Per i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso conseguenti ad invalidità totale e permanente dell’Assicurato dovranno essere forniti presentati i necessari dati bancariseguenti documenti: numero - domanda sottoscritta dalla Contraente; - copia delle cartelle cliniche e di conto correnteogni altra documentazione sanitaria utile ad attestare lo stato di invalidità; - certificato del medico curante attestante lo stabilizzarsi della malattia o infortunio che ha comportato l’invalidità; - copia della dichiarazione INPS attestante il diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità da parte dell’Ente Previdenziale; La Società si riserva il diritto di richiedere, denominazione della bancaqualora lo ritenga necessario, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibileeventuale documentazione supplementare. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la La Società mette a disposizione la somma dovuta esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondadel Beneficiario.
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Samples: Assicurazione
Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni, o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, e allegando i documenti necessari a verificare l’obbligo l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all'Agenzia presso la rete di vendita cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a:
a) Liquidazioni per decesso dell'Assicurato derivante anche da infortunio Alla richiesta di liquidazione a seguito di decesso dell'Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti: • originale di xxxxxxx, o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali Appendici; • certificato anagrafico di morte dell'Assicurato; • relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso dell'Assicurato, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario per essere facilitati nel fornire verificare l'esattezza delle dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall'autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso; • qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in modo completo tutte le informazioni necessarie)forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare gli aventi diritto; • copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto; C O N D I Z I O N I D I P O L I Z Z A TAR. 130A • decreto del Contraente Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione di polizza, in caso di Beneficiari minorenni o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaincapaci; • in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)sottoscritta dal Creditore o dal Vincolatario; • certificato di morte dell’Assicurato; ed inoltre, solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona: • atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (contenente anche l'indicazione che il cui testo Contraente è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei esista un testamento è necessario fornire copia autentica di quest'ultimo.
b) Liquidazioni del capitale a scadenza La richiesta di liquidazione del capitale alla scadenza contrattuale viene effettuata dai Beneficiari ma vi sia solo una designazione genericadesignati allegando i seguenti documenti: e che • originale di xxxxxxx, o dichiarazione di smarrimento della stessa, con eventuali Appendici; • dichiarazione di esistenza in ogni caso, attesti vita dell'Assicurato; • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, documento di riconoscimento in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero corso di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondavalidità dei Beneficiari.
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti necessari a verificare l’obbligo elencati di pagamento e seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione. ▪ certificato di morte dell’Assicurato; ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ copia integrale ed autentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell’Assicurato; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: - Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. La documentazione In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da consegnare cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la seguente: • richiesta designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, l'atto di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di vendita della Societàciascun erede. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, l'atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. - Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di identità per ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso persona designata a riscuotere la rete di vendita della Società) che indichiprestazione, nel caso in di Beneficiario minorenne o incapace; ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui non siano specificate si desumano le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • precise circostanze del decesso; ▪ copia dell'eventuale testamentoreferto autoptico. ▪ relazione sanitaria del medico curante, valido redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause dell’invalidità permanente; ▪ copia integrale ed efficaceautentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, cioè pubblicato relativa al primo ricovero dell’Assicurato; ▪ copia dell’eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente dell’assicurato riconosciuto dall’Ente preposto; ▪ qualora le circostanze dell’invalidità permanente siano particolari, l’ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a a: • verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto. La In particolare, la Società intende richiamare l’attenzione dell’Assicurato sulle finalità che sottendono alla richiesta della documentazione da consegnare è sottoelencata: - la seguente: richiesta di acquisire la documentazione medico-sanitaria consente alla Società di verificare la sussistenza dei presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata. A tal fine si rammenta all’Assicurato l’importanza di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di rendere la stessa disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, la Società e il Beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione; - la richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (ove presenti) consente alla Società di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata. • comunicazione dell’avvenuto decesso e richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una accompagnata da copia di un valido documento di identificazione degli stessi. Al fine di ciascuno agevolare la presentazione di essi (formulata preferibilmente questa comunicazione la Società mette a disposizione sul proprio sito internet, nella sezione riservata al prodotto, e presso la rete i propri intermediari, un modulo di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)richiesta di pagamento utilizzabile a discrezione del Beneficiario stesso; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto in caso di notorietà (il cui testo è disponibile designazione generica della figura dei Beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi e/o testamentari: • in caso di designazione nominativa dei Beneficiari: • relazione medica sulle cause e le circostanze del decesso dell’Assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla sottoscrizione del contratto. Al fine di agevolare la presentazione di questa relazione la Società mette a disposizione del Beneficiario, sul proprio sito internet, nella sezione riservata al prodotto, e presso la rete i propri intermediari, un modulo utilizzabile dal medico curante. La Società si riserva di vendita della Società) che indichi, chiedere ulteriore documentazione sanitaria nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione genericaesaustivo: e che in ogni casocertificato necroscopico, attesti • copia dell'eventuale testamentocartelle cliniche, valido esami clinici, autopsia ove eseguita, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.esito delle eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso Beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad Amministrazione di un beneficiario designato, la liquidazionesostegno: originale o copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, in base all'artcapo al legale rappresentante, all’incasso delle somme dovute, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego delle somme stessa; • in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione sottoscritto dal creditore o dal vincolatario; • la Società si riserva di chiedere la produzione dell’originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Società o quando la Società stessa contesti l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere. 1412 Codice CivileIl Beneficiario può decidere di raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, verrà fatta secondo le norme sul diritto successoriose ha particolari difficoltà ad acquisirla, può scegliere di delegare la Società a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. In tale evenienzaSul sito internet della Società, dopo la segnalazionenella sezione titolata “in caso di sinistro”, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero è scaricabile una bozza di conto correntedelega, denominazione della bancareperibile, indirizzoin alternativa, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibileanche presso gli intermediari. In ogni casocaso il Beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, verificata se la stessa è già in suo possesso. La Società peraltro non assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se la Società non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il Beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente. Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completacompleta sopraelencata. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi. Decorso tale termine, e il termine di cui sopra - ed a partire dal medesimo, medesimo - sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo Per Il Caso Di Morte
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa o all□Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti necessari a verificare l’obbligo di seguito indicati. Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentein caso di vita dell'Assicurato: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i; qualora l□Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell□Assicurato firmata da quest□ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l□esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l□esistenza in vita dell□Assicurato (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. Per i pagamenti in caso di decesso dell'Assicurato: certificato di morte dell□Assicurato in originale, rilasciato dall□Ufficio di Stato Civile in carta semplice; certificato medico attestante la causa del decesso; qualora l□Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l□atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l□ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell□atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l□autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all□eventuale reimpiego della somma stessa. In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, la liquidazioneSocietà si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell□Assicurato, quali ad esempio: relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi è stato ricovero in base all'artospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di xxxxxxxx, relativa al primo ricovero subito dall□Assicurato; in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell□accaduto, e - appena possibile - copia del verbale dell□Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti. 1412 Codice CivilePer tutti i pagamenti, verrà fatta secondo le norme sul la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto successoriola restituzione dell□originale di polizza di spettanza del Contraente. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo dell□obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell□importo dovuto entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l□Agenzia interessata, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui la Società è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaentrata in possesso della documentazione completa.
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Samples: Piano Di Risparmio Multiramo, Multifondo, Multipremio
Pagamenti della Società. Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, devono essere preventivamente consegnati tutti alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 45 - 37126 Verona (VR) - Italia, i documenti necessari a verificare l’obbligo in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A). Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento e ad individuare o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Contrattuali in relazione all’evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàcui all’art. 1224, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento 2° comma del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori. Resta inteso che, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione ai fini della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 10, deve essere anche trascorsa utilmente la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 data coincidente con i rispettivi giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale terminedi riferimento ed, e a partire dal medesimoinoltre, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondadisinvestimento quote.
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Samples: Piano Individuale Di Risparmio a Lungo Termine (Pir)
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a verificare l’obbligo verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione da consegnare è la seguenterichiesta, devono essere: • consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, ed indi- rizzate comunque a Aviva Life S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx -; • inviate a Aviva Life S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – a mezzo lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato. Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazio- ne, corredata da tutta la documentazione necessaria. Per data di ricevimento della richiesta si intende: • la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso; oppure • in caso di invio della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso direttamente alla Società la rete data di vendita ricevimento della rac- comandata con ricevuta di ritorno da parte della Società. La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte tipo di richiesta effettua- ta, dalla seguente documentazione: IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA RIVALUTAZIONE ANNUA Per il pagamento dell’importo relativo alla rivalutazione annua, è necessario che il Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato indichi sulla stessa, oltre ai dati anagrafici del Beneficiario a tale scopo individuato, le informazioni necessarie)seguenti informazioni: • codice fiscale del Beneficiario; • coordinate bancarie dove accreditare l’importo (numero di conto corrente bancario, intestatario del conto corrente bancario, nome dell’Istituto Bancario, con relativi codici CAB, ABI e CIN). La Società provvede alla liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua entro il 30° giorno dall’anniversario della data di decorrenza cui tale importo si riferisce. Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza an- nua, i nuovi estremi per la liquidazione che la Società dovrà utilizzare. Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l’importo relativo alla rivalutazione annua viene tenuto a disposizione dalla So- cietà, senza beneficiare di ulteriori rivalutazioni, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liqui- dazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la nuove coordinate bancarie. IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO • per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di riconoscimento identità; * copia del Contraente codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorie- tà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: verbale di pubbli- cazione e copia autenticata del rappresentante pro tempore se testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incari- cato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata. IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE • il Contraente non è una persona fisica; • dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)identità; * copia del codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto cor- rente bancario; • l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscat- to da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichia- razione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il certificato di morte esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Con- traente dovrà comunque indicare l’importo che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artintende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • Solo in caso di eredi incapaci (minoriinvio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di decesso riscatto totale; • il Contraente ha la possibilità di un beneficiario designatorichiedere mediante una comunicazione scritta l’eventuale scelta di op- zione di conversione del valore di riscatto totale in rendita; • nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vi- talizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l’Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la liquidazionepropria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l’Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in base all'artvita o autocertificazione. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo Resta inteso che le norme sul diritto successoriospese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aven- ti diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo do- vuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasopraindicata. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a partire dal termine stesso a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteseguito indicati: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi all’Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l’atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a Euro 10.000 potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei Beneficiari, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della polizza vita non siano stati modificati (arttSocietà da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso La Società si riserva di eredi incapaci (minorichiedere per particolari esigenze istruttorie, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatoulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la sede della Società.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa – a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’assicurato la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita esonero della Società, per essere facilitati nel fornire Società da ogni responsabilità in modo completo tutte le informazioni necessarie)ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • certificato di morte dell’Assicuratorelazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società; • dichiarazione sostitutiva dell'atto copia integrale della cartella clinica, completa di notorietà (il cui testo è disponibile presso anamnesi relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato e riportante la rete causa del decesso dell’Assicurato. La Società si riserva di vendita della Società) chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che indichi, nel caso in cui non siano specificate si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le generalità complete spese relative all’acquisizione dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artsuddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che Per i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatopagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: Per i pagamenti dell’importo relativo alla rivalutazione annuale: L’importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tale scopo designato – ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - il trentesimo giorno successivo l’anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente - indicato in proposta - ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO PARZIALE PROGRAMMATO FISSO (CASH BACK) Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back), la relativa prestazione viene liquidata al Soggetto a tal fine designato entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento. La documentazione da consegnare è la seguenteliquidazione viene effettuata - ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente, indicato in proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • richiesta dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente modifiche nei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la rete Società. Per i pagamenti in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); riscatto • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Per il pagamento in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); decesso dell’Assicurato: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il cui testo Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. • In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui parentela e capacità di agire. • Qualora non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei Beneficiari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioniriportante firma visibile, per verificare che nonché dei loro codici fiscali; • qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della polizza vita non siano stati modificati (arttSocietà da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso La Società si riserva di eredi incapaci (minorichiedere per particolari esigenze istruttorie, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatoulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari La Società esegue il pagamento a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento seguito del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta dell’As- sicurato entro 30 giorni dal ricevimento della seguente do- cumentazione: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, l’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - originale di polizza e delle eventuali appendici; - il certificato di morte; - una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l’ulteriore documentazione completadi carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessa- ria per verificare l’esattezza e la completezza delle dichia- razioni del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio (es. cartella clinica di eventuali ricoveri avvenuti nei 24 mesi precedenti il sinistro o relazione delle Autorità com- petenti in caso di incidenti o morti violente) - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell’As- sicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - per gli Assicurati Non Fumatori dovrà essere consegnata, al fine di accertare la veridicità dalle dichiarazioni da lui sot- toscritte, anche la relazione del medico curante sullo stato di salute e condizioni di vita dell’Assicurato prima del decesso; - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamen- to, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido e non è sta- to impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la So- cietà da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati persona- li sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy). Decorso tale termine, e a partire il termine di 30 giorni dal medesimo, ricevimento della sud- detta documentazione sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori pre- visti dalla Legge. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato direttamente dalla Dire- zione o tramite la competente Agenzia della Società.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Di Morte
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: Per i pagamenti dell’importo relativo alla rivalutazione annuale: L’importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tale scopo designato – ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - il trentesimo giorno successivo l’anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente - indicato in proposta - ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO PARZIALE PROGRAMMATO FISSO (CASH BACK) Nel caso in cui il Contraente abbia aderito al Piano Automatico di Riscatti Parziali Programmati Fissi (Cash Back), la relativa prestazione viene liquidata al Soggetto a tal fine designato entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento. La documentazione da consegnare è la seguenteliquidazione viene effettuata - ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente, indicato in proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • richiesta dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente modifiche nei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la rete Società. Per i pagamenti in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); riscatto • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Per il pagamento in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); decesso dell’Assicurato: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il cui testo Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. • In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui parentela e capacità di agire. • Qualora non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei Beneficiari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioniriportante firma visibile, per verificare che nonché dei loro codici fiscali; • qualora i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minoririsultino minorenni o incapaci, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice Tutelare; • Tutelare in caso originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di decesso di un beneficiario designatochiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti con- segnati alla stessa, tramite i Soggetti Abilitati al collocamento oppure presso l’Ufficio Liquidazioni della Società (ove espressamente specifi- cato), unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è In particolare, la seguenteSocietà richiede la seguente documentazione: • per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal contratto: richiesta di liquidazione sottoscritta firmata dal Contraente; Contraente (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridi- ca); originale del Modulo di Polizza, con eventuali appendici; • per i pagamenti conseguenti al riscatto: richiesta firmata dal Con- traente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia Xxxxxxx ed eventuali appendici contrattuali (solo in caso di riscatto totale); fo- tocopia di un valido regolare documento di identificazione di ciascuno di essi identità del Contraente. Inoltre, se l’Assicurato è diverso dal Contraente, attestazione datata e sottoscritta dall’Assicurato con firma non autenticata (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàautocertificazione), per essere facilitati nel fornire compro- vante l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita dello stesso; • per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato: originale del Modulo di Xxxxxxx ed eventuali appendici contrattuali; certificato di morte dell’Assicurato; • originale del Decreto del Giudice Tutelare se fra gli aventi diritto vi sono minori o incapaci, che autorizza l’esercente la potestà parentale o il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori o agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpie- go di tale somma ed esonerando la società da ogni responsabilità al riguardo; originale dell’atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest’ultimo, di cui dev’essere rimessa copia autentica, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risul- tano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’atto notorio dovrà altresì riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’As- sicurato, con l’indicazione delle generalità complete, dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell’eventuale stato di gravidanza della vedova. È consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto sosti- tutiva dell’atto di notorietà (il notorietà, di cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiall’Art. 47 del D.P.R. 45/2000, in luogo dell’atto notorio esclusivamente nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi la somma degli impor- ti liquidabili per sinistro o per riscatto di tutti i contratti stipulati con Crédit Agricole Vita S.p.A., aventi come contraente e/o assicurato il de cuius ed in vigore alla data del decesso, sia solo una designazione genericaminore o uguale a: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • Euro 50.000,00 in caso di eredi incapaci successione testamentaria. • Euro 100.000,00 nel caso di successione legittima (minoriossia senza testa- mento). Nel caso di pegno, interdettiper i pagamenti conseguenti a recesso, ecc.)riscatto to- tale o parziale o decesso dell’Assicurato, è richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio, in difetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore. Qualora vada perso l’originale del Modulo di Xxxxxxx, dovrà essere con- segnata alla Società una copia dell'autorizzazione all'incasso della relativa denuncia effettuata presso l’autorità di competenza. Per tutti i pagamenti della Società è richiesto il codice fiscale dei Bene- ficiari. Per tutti i pagamenti della Società, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Società stessa, è richiesta copia del Giudice Tutelaredocu- mento d’identità del Contraente; • in presenza di procura, è richiesta copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, se il Contra- ente è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità del rappresentante legale. In particolare, in caso di decesso sinistro, è richiesta copia del documento d’identità del denunciante e di un beneficiario designatotutti i Beneficiari, sia nel caso in cui la liquidazionerichiesta pervenga direttamente alla Società stessa, sia che essa pervenga alla Società tramite la rete distributiva; in presenza di procura, è richiesta copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, se il Beneficiario è persona giuridica, è richiesta copia del documento d’identità del rappresentante legale. La Società si riserva comunque il diritto, in base all'art. 1412 Codice Civileconsiderazione di particolari esigenze istruttorie, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata a richiedere l’ulteriore documentazione da produrrenecessaria a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette somma dovu- ta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso (considerando, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo, che deve anche essere trascorsa la data stabilita per deter- minare il valore della somma dovuta), purché a tale data sia stata rice- vuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, e ed a partire dal medesimomedesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono dovuti riconosciuti ai Beneficiari gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori calcolati, secondo i criteri della capi- talizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati al col- locamento o presso l’Ufficio Liquidazioni della Società contro rilascio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaregolare quietanza.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili E Di Tipo Unit Linked
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o al Promotore, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Per i pagamenti dell’importo relativo alla rivalutazione annuale: L’importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tale scopo designato il trentesimo giorno successivo l’anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente - indicato in proposta - ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, per modifiche dei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, questa tiene l’importo a disposizione fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno. La documentazione da consegnare è Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di giacenza presso la seguenteSocietà. PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro • qualora l’Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Per il pagamento in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); decesso dell’Assicurato: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il cui testo Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. • In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui parentela e capacità di agire. • Qualora non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei Beneficiari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioniriportante firma visibile, per verificare che nonché dei loro codici fiscali; • qualora i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minoririsultino minorenni o incapaci, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice Tutelare; • Tutelare in caso originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di decesso di un beneficiario designatochiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui la Società è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaentrata in possesso della documentazione completa.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Si segnala che allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; • in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se il Contraente ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario designatoindicati in Polizza e i documenti prodotti dallo stesso, la liquidazione, in base all'artecc…). 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorioLe spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da Allianz S.p.A. dovranno parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato, derivante anche da Infortunio, devono essere preventivamente consegnati tutti allegati i documenti necessari seguenti documenti:
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione medica utile a verificare l’obbligo l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto e che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad Infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del Beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
g) codice iban di ogni avente diritto;
h) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
i) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell'originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all’intermediario incaricato presso la rete cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di vendita della Societàritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc2 – 00000 Xxxxxx.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti necessari a verificare l’obbligo elencati di pagamento seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione. ▪ richiesta sottoscritta dall’/dagli avente/i diritto (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità; ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, se persona diversa dall’avente diritto; ▪ originali dei documenti contrattuali. ▪ richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità e, in caso di riscatto parziale, con esplicita indicazione dell’importo lordo richiesto; ▪ originali dei documenti contrattuali (in caso di riscatto totale). ▪ certificato di morte dell’Assicurato; ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. La documentazione In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da consegnare cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la seguente: • richiesta designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di vendita della Societàciascun erede. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun Beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. ▪ Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il Contraente sia solo persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti necessari a verificare l’obbligo elencati di pagamento seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione. ▪ richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità e, in caso di riscatto parziale, con esplicita indicazione dell’importo lordo richiesto; ▪ originali dei documenti contrattuali (in caso di riscatto totale). ▪ certificato di morte dell’Assicurato; ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo fornito dalla Società sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dellʹatto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. La documentazione In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da consegnare cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la seguente: • richiesta designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di vendita della Societàciascun erede. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. ▪ Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il Contraente sia solo persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno deve essere preventivamente consegnati tutti i presentata alla Società richiesta scritta accompagnata dai documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Inoltre, qualsiasi richiesta deve essere sempre accompagnata da un documento di identità e relativo codice fiscale dell’avente diritto, in aggiunta alla polizza originale comprensiva delle eventuali appendici. Le informazioni per la corretta redazione della richiesta sono disponibili presso le Agenzie. I documenti necessari per le richieste di liquidazione sono riportati di seguito. - idonea documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nel regime obbligatorio di appartenenza; - idonea documentazione attestante l’invalidità che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo o la cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; - per il pagamento della rendita vitalizia, che può essere eseguito mediante bonifico bancario alla scadenza delle rate convenute, indicazione delle coordinate e del conto corrente bancario sul quale accreditare gli importi. In caso di variazione degli estremi bancari l’Aderente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Società. Per bonifici eseguiti all’estero saranno addebitate le relative spese bancarie. Ad ogni ricorrenza annuale della data di inizio dell’erogazione della rendita, l’Aderente è tenuto ad inviare alla Società il certificato di esistenza in vita, fermo rimanendo che la Società si riserva la facoltà di richiedere il certificato di esistenza in vita anche in date non coincidenti con la ricorrenza annuale della data di erogazione della rendita. Per gli aderenti che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, i documenti da consegnare è la seguenteallegare sono: • richiesta Copia di liquidazione sottoscritta un documento di identità dell’associato; • Attestazione della cessazione dell’attività lavorativa e dello stato di inoccupazione alla data della richiesta; • Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza In quest’ultimo caso sono documenti utili: l’estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Contraentecasellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito Inps; (formulata preferibilmente presso la rete ECOCERT rilasciato dall’Inps o altro certificato dell’ente di vendita della Societàappartenenza. Alternativamente, per essere facilitati gli aderenti che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarieregime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi: • Copia di un documento di identità dell’associato; • Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (es. certificazione centro per l’impiego). Per maggiori dettagli sulla documentazione necessaria si rinvia al relativo modulo di richiesta (XXXX).
A) per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, - certificato del medico curante, nonché l’ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); • copia - la documentazione ricevuta dall’ente di un valido Previdenza a cui obbligatoriamente appartiene l’Aderente, attestante l’avvenuto accertamento del diritto alla pensione di inabilità o all’assegno di invalidità; - la documentazione attestante l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro in conseguenza dell’invalidità;
B) in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per la prestazione pensionistica, - libretto di lavoro o documento equipollente;
C) per l’acquisto della prima casa di riconoscimento abitazione per l’Aderente o per i figli, - atto notarile relativo all’acquisto;
D) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) primo comma dell'art. 3 del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaD.P.R. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato - documentazione prevista ai sensi dell'art. 620 Codice Civile 1, comma 3, della Legge 449/1997;
E) per spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche: - attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari, nonché preventivo di spesa redatto dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia e/o l’intervento, vistato dall’A.S.L.. - certificato di morte; - atto notorio, dal quale risulti se l’Aderente ha lasciato o meno testamento ovvero che il testamento pubblicato non sia stato impugnato, e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (arttl’indicazione degli eredi legittimi; - l’eventuale copia del testamento pubblicato. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso La Società si riserva la facoltà di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata indicare tempestivamente l’ulteriore documentazione da produrreche dovesse occorrere, qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie. Tutti La Società esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 trenta giorni dal ricevimento della di tutta la documentazione completa, fatti salvi il caso di trasferimento delle disponibilità derivanti da questo contratto verso altre forme di previdenza complementare e il caso di riscatto, per i quali è previsto dal Decreto un termine di sei mesi. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il Ogni pagamento viene effettuato a richiesta dell’avente diritto stesso si fondasul conto corrente a lui intestato ed indicato per iscritto alla Società al momento della consegna dei documenti sopra indicati o con assegno.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • ▪ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; Contraente (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • ▪ copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • . Ai fini del pagamento delle somme periodiche (Cedola annua), di cui all'articolo 1 delle presenti Condizioni contrattuali, all'atto della conclusione del Contratto, devono essere forniti dal Contraente alla Società gli estremi per l'accredito della prestazione a mezzo bonifico bancario, che viene effettuato automaticamente entro il termine massimo di 30 giorni da ogni ricorrenza annuale del Contratto. Il Contraente può modificare gli estremi di accredito della Cedola annua mediante comunicazione scritta alla Società od all'Agenzia di riferimento. In tal caso, il pagamento della Cedola annua sulla base dei dati aggiornati viene effettuata a partire dalla ricorrenza annuale immediatamente successiva alla data di ricevimento della suddetta comunicazione, a condizione che quest'ultima pervenga alla Società o all'Agenzia di riferimento con un preavviso di almeno novanta giorni. ▪ richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • ▪ certificato di morte dell’Assicurato; • ▪ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • ▪ copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • ▪ in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • ▪ in caso di decesso di un beneficiario Beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DELL’IMPORTO RELATIVO ALLA RIVALUTAZIONE ANNUALE Nel caso in cui il Contraente abbia aderito all’Opzione Cedola, l’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale assicurato relativo alla Gestione Separata viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tal fine designato entro trenta giorni dalla ricorrenza annuale di riferimento. La liquidazione viene effettuata - ad ogni ricorrenza annuale e sempre che l’Assicurato sia in vita - mediante accredito sul conto corrente, indicato in Proposta, ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in Proposta. È pertanto necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora il Soggetto designato risulti minorenne o incapace, dovrà essere fornito decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante del minorenne o incapace a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. La Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a a: • verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad pagamento; • individuare con esattezza gli aventi diritto. La In particolare, la Società intende richiamare l’attenzione dell’Assicurato sulle finalità che sottendono alla richiesta della documentazione da consegnare è sottoelencata: - la seguente: richiesta di acquisire la documentazione medico-sanitaria consente alla Società di verificare la sussistenza dei presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata. A tal fine si rammenta all’Assicurato l’importanza di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di rendere la stessa disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, la Società e il Beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione; - la richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (ove presenti) consente alla Società di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata. • comunicazione dell’avvenuto decesso e richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una accompagnata da copia di un valido documento di identificazione degli stessi. Al fine di ciascuno agevolare la presentazione di essi (formulata preferibilmente questa comunicazione la Società mette a disposizione sul proprio sito internet, nella sezione riservata al prodotto, e presso la rete i propri intermediari, un modulo di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)richiesta di pagamento utilizzabile a discrezione del Beneficiario stesso; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto in caso di notorietà (il cui testo è disponibile designazione generica della figura dei Beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi e/o testamentari: • in caso di designazione nominativa dei Beneficiari: • relazione medica sulle cause e le circostanze del decesso dell’Assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla sottoscrizione del contratto. Al fine di agevolare la presentazione di questa relazione la Società mette a disposizione del Beneficiario, sul proprio sito internet, nella sezione riservata al prodotto, e presso la rete i propri intermediari, un modulo utilizzabile dal medico curante. La Società si riserva di vendita della Società) che indichi, chiedere ulteriore documentazione sanitaria nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione genericaesaustivo: e che in ogni casocertificato necroscopico, attesti • copia dell'eventuale testamentocartelle cliniche, valido esami clinici, autopsia ove eseguita, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.esito delle eventuali indagini disposte dall’autorità giudiziaria), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso Beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad Amministrazione di un beneficiario designato, la liquidazionesostegno: originale o copia autentica dell’autorizzazione del Giudice Tutelare, in base all'artcapo al legale rappresentante, all’incasso delle somme dovute, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego delle somme stessa; • in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione sottoscritto dal creditore o dal vincolatario; • la Società si riserva di chiedere la produzione dell’originale della polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione Il Beneficiario può decidere di raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può scegliere di delegare la Società a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. 1412 Codice CivileSul sito internet della Società, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienzanella sezione titolata “in caso di sinistro”, dopo la segnalazioneè scaricabile una bozza di delega, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto correntereperibile, denominazione della bancain alternativa, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibileanche presso gli intermediari. In ogni casocaso il Beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, verificata se la stessa è già in suo possesso. La Società peraltro non assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se la Società non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il Beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente. Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completacompleta sopraelencata. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi. Decorso tale termine, e il termine di cui sopra - ed a partire dal medesimo, medesimo - sono dovuti gli interessi legali a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo
Pagamenti della Società. Per tutti La Società esegue i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo entro 30 giorni dal ricevi- mento della seguente documentazione: In caso di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteriscatto: • - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal ContraenteCon- traente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifi- co bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; (formulata preferibilmente presso la rete - proposta e comunicazione di vendita accettazione della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)proposta; • copia - fotocopia del codice fiscale e di un valido documento d’identità in corso di validità del Contraente. In caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca av- venga: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore (copia) e codice fiscale de- gli aventi diritto (se il Contraente non Beneficiario è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessariediverso dal Contraen- te); • - proposta e comunicazione di accettazione della proposta; - certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell’As- sicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testa- mento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indican- te che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido e non è stato impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione de- gli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati persona- li sottoscritta da ciascun Beneficiario (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della privacy). La Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati particolari esigenze istruttorie (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso sinistro, po- lizze cedute, vincolate o impegnate, casi particolari di eredi incapaci (minori, interdettibene- ficio, ecc.)…) si riserva il diritto di richiedere, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completadei documenti inviati, ulteriori documenti non compresi fra quelli sopra indicati, se ritenuti necessari per la liquidazione. Decorso tale termine, e a partire il termine di trenta giorni dal medesimo, ricevimento della sud- detta documentazione sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori pre- visti dalla Legge. Il Codice Civile (artpagamento dell’eventuale prestazione aggiuntiva ricorren- te, come calcolata al precedente articolo 7, in deroga a quan- to indicato nei punti precedenti, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna do- cumentazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto E’ data co- munque facoltà al Contraente di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto indicare un diverso conto corrente su cui addebitare detto importo ricorrente, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società entro il diritto stesso si fonda30 no- vembre precedente la data di calcolo della prestazione stessa. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Società.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l’avente diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 6 di 10 – Condizioni di Assicurazione PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA l'Agenzia Generale della Compagnia di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere facilitati nel fornire in modo completo tutte allegate le informazioni necessarie); • copia coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.
A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale: originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido documento di riconoscimento e fotocopia del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, codice fiscale.
B. Sinistro per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:
1) certificato di morte dell’Assicuratodell'Assicurato, con indicazione della data di nascita; • relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
2) a richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il cui testo deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamentol'unico conosciuto, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'arte non impugnato. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in Nel caso di eredi incapaci esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
4) originale di polizza e relativi allegati.
5) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell’avente diritto.
C. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato (minories. incidente stradale, interdettiomicidio, eccsuicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), copia dell'autorizzazione all'incasso da cui si desumano le precise circostanze del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondadecesso.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto - parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire è la seguente: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dalla Società dovranno essere preventivamente consegnati pervenire alla Società stessa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’intermediario che ha in gestione il contratto o comunque presso un qualsiasi intermediario della Società, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Ufficio Vita - Xxxxx Xxx Xxxxxx, 1 - 34123 Trieste. La documentazione da consegnare è la seguente:
a) in caso di riscatto, totale o parziale: • ▪ richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (Contraente unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità riportante firma visibile. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie);
b) in caso di decesso dell’Assicurato: ▪ certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • ▪ richiesta di liquidazione sottoscritta dai Beneficiari o dal rappresentante legale pro tempore, se uno dei Beneficiari non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione identità di ciascuno di essi (riportante firma visibile e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • ▪ dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà (in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il cui testo Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è disponibile presso l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato. Qualora la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete designazione dei Beneficiari ma vi in polizza sia solo una designazione generica: generica (ad esempio “gli eredi testamentari in parti uguali” oppure “gli eredi legittimi in parti uguali”) e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che l’eventuale testamento non abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i Beneficiari indicati in polizza vita non siano stati modificati in modo generico, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire. Qualora l’eventuale testamento abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i nuovi Beneficiari della polizza, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, l’atto di notorietà in originale o in copia autenticata redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale. Qualora il Contraente (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi riscatto) o uno dei Beneficiari (in caso di decesso dell’Assicurato) sia minore di età o incapace, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (minories. cartelle cliniche, interdettiverbale 118, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di un fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario designatoindicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, la liquidazionerelazione medica incompleta e non esaustiva, in base all'artetc.). 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto: ▪ entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasu indicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di riscatto, in caso di vita o di decesso dell’Assicurato. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui la Società è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaentrata in possesso della documentazione completa.
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Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da Allianz S.p.A. dovranno parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato, derivante anche da infortunio, devono essere preventivamente consegnati tutti allegati i documenti necessari seguenti documenti:
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione medica utile a verificare l’obbligo l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto e che hanno influito la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
g) codice iban di ogni avente diritto;
h) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
i) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Compagnia si riserva di chiedere la produzione dell'originale della polizza qualora il beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione della Compagnia o quando la Compagnia stessa contesti l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all’intermediario incaricato presso la rete cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di vendita della Societàritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se 2 – 00000 Xxxxxx. La Società esegue il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta pagamento dovuto entro 30 trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione completa di tutta la documentazione completaindicata nel presente articolo. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali moratori, a favore dell’avente partire dal termine stesso, calcolati in base al saggio di interesse legale. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato da ogni avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Eventuali modalità alternative potranno essere di assicurazione si prescrivono volta in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondavolta concordate con gli stessi.
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Le richieste di pagamento e la relativa documentazione da consegnare è la seguentedovranno essere inviate tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato dovranno essere presentati i seguenti documenti: • richiesta domanda sottoscritta da ciascuno degli aventi diritto, con indicazione delle generalità complete di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della ciascuno, o, in alternativa, apposito modulo predisposto dalla Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicuratodell’assicurato; • fotocopia fronte e retro di un documento d’identità e del codice fiscale dei beneficiari; • atto notorio da cui deve risultare se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento e, nell’affermativa se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autentica,èo no l’unico conosciuto, valido o impugnato. Dall’atto notorio dovrà risultare: - se non esiste testamento e il beneficio è a favore degli eredi legittimi, l’elenco di tutti i predetti eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi e con l’esplicita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichioltre a quelli elencati non esistono, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni casoné esistevano alla morte dell’Assicurato, attesti • copia dell'eventuale altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; - se esiste testamento, valido ed efficacel’elenco di tutti gli eredi testamentari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare nonché di coloro che i Beneficiari della polizza vita non siano sarebbero stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • gli eredi legittimi in caso di eredi incapaci successione (minorisenza testamento) con le stesse indicazioni di cui al precedente punto. • qualora il beneficio sia a favore di un minore o di un incapace, interdettiil decreto del giudice tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà o il tutore alla riscossione della somma spettante al minore o all’incapace, ecc.)con esonero della Società assicuratrice da ogni responsabilità circa il pagamento della somma stessa e da ogni ingerenza e responsabilità circa l’eventuale reimpiego; • relazione dell’ultimo medico curante da redigersi sul modello apposito da richiedere alla Compagnia; • cartelle cliniche dell’Ospedale, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelarerelative ai ricoveri inerenti e precedenti il decesso; • in caso di decesso morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio) a causa della quale sia intervenuta l’Autorità Giudiziaria: copia del verbale redatto dagli Organi di un beneficiario designatoPolizia, la liquidazioneo Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. • designazione beneficiaria, in base all'artoriginale, espressa dall’assicurato; qualora non fosse stata espressa, necessita una dichiarazione della Contraente che tale designazione non esiste. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorioEventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni casoLa Società provvede alla liquidazione dell’importo dovuto, verificata la sussistenza dell’obbligo l’esistenza di pagamentotale obbligo, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali legali, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Ogni pagamento viene effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondao presso la sede della Società.
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Samples: Informativa Al Cliente Sull’uso Dei Suoi Dati E Sui Suoi Diritti
Pagamenti della Società. Per In caso di vita dell’assicurato ai fini dell’erogazione della rendita Le rate di rendite vengono pagate, alle scadenze previste dal contratto al beneficiario percettore della rendita sulle coordinate bancarie dello stesso, indicate al momento della sottoscrizione del contratto. La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l’Agenzia interessata, se anteriore) della documentazione richiesta o dalla data di scadenza della rata di rendita. Dal momento che il pagamento della rendita è subordinato all’esistenza in vita dell’Assicurato, la Società si riserva il diritto di verificare tale circostanza richiedendo un valido documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. In caso di decesso dell’Assicurato Nel ricordare che la prestazione in caso di decesso è dovuta se l’importo da liquidare, pari al premio unico versato diminuito del totale delle rate di rendita già erogate, risulti positivo, tutti i pagamenti effettuati della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da Allianz S.p.A. dovranno parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere preventivamente consegnati tutti allegati i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento seguito indicati:
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
c) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
g) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Standard; VITTORIA FORMULA RENDITA PLUS
h) codice iban di ogni avente diritto;
i) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
j) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta può essere consegnata all’intermediario incaricato presso di 12 C O N D I Z I O N I A S S I C U R A Z I O N E cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx. La Società esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita ricevimento della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia completa di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso tutta la rete di vendita della Societàdocumentazione indicata nel presente articolo. Decorso tale termine, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichisono dovuti gli interessi moratori, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni casoa partire dal termine stesso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, calcolati in base all'artal saggio di interesse legale. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato da ogni avente diritto. Eventuali modalità alternative potranno essere di volta in volta concordate con gli stessi. Per facilitare la trattazione del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero sinistro e garantire un processo di conto correnteliquidazione ordinato, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamentotempestivo ed efficiente, la Società mette a disposizione di chi ne volesse fruire un pratico modulo di richiesta allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e tutta la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento professionalità ed il supporto dell’intermediario incaricato presso cui è stato stipulato il contratto (è possibile che l’avente diritto possa dimenticare di fornire informazioni e documenti necessari ai fini della documentazione completaliquidazione della prestazione). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Le richieste di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondapagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti necessari a verificare l’obbligo elencati di pagamento seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione. ▪ richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità e, in caso di riscatto parziale, con esplicita indicazione dell’importo lordo richiesto; ▪ originali dei documenti contrattuali (in caso di riscatto totale). ▪ certificato di morte dell’Assicurato; ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo fornito dalla Società sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dellʹatto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. La documentazione In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da consegnare cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la seguente: • richiesta designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di vendita della Societàciascun erede. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. ▪ Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il Contraente sia solo persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società, debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente all’originale di polizza (ed eventuali appendici), i documenti necessari a verificare l’obbligo elencati di pagamento seguito. In caso di smarrimento degli originali di polizza, l’avente diritto dovrà fornire apposita dichiarazione. ▪ richiesta sottoscritta dal/dagli aventi diritto (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità; ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, se persona diversa dall’avente diritto; ▪ originali dei documenti contrattuali. ▪ richiesta sottoscritta dal Contraente (e dal creditore o dal vincolatario in caso di pegno o vincolo), completa di copia di un regolare documento d’identità; ▪ originali dei documenti contrattuali . ▪ certificato di morte dell’Assicurato; ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dellʹatto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. La documentazione In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da consegnare cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la seguente: • richiesta designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di vendita della Societàciascun erede. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun Beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. ▪ Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso; ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause dell’invalidità permanente; ▪ copia integrale ed autentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell’Assicurato; ▪ copia dell’eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente dell’assicurato riconosciuto dall’Ente preposto; ▪ qualora le circostanze dell’invalidità permanente siano particolari, l’ulteriore documentazione in relazione al sinistro stesso, anche di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il Contraente sia solo persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. La Società, informata del sinistro, potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la competente Agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo documenti, redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata, di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta Per i pagamenti delle prestazioni pensionistiche in caso di liquidazione sottoscritta dal Contraentevita dell'Aderente:
a) riscatto, ai sensi del successivo articolo 22; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • ▪ copia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento identità dell’Aderente; ▪ documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per il riscatto;
b) anticipazioni, ai sensi del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicasuccessivo articolo 23; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una ▪ copia fronte-retro di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàidentità dell’Aderente; ▪ documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per essere facilitati nel fornire in modo completo le anticipazioni;
c) trasferimento, ad altra forma pensionistica, ai sensi del successivo articolo 20; ▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Aderente; ▪ dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale, nonché autorizzazione a trasferire da parte del fondo cessionario comprensiva di tutte le informazioni necessarie)necessarie per il trasferimento stesso;
d) corresponsione della rendita di cui all’articolo 5 o del capitale assicurato, ai sensi dell’articolo 25; • ▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Aderente; ▪ documentazione attestante che l’Aderente ha maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza. Per i pagamenti della XXXX, ai sensi dell’articolo 24:
a) XXXX erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: ▪ modulo della richiesta; ▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Aderente; ▪ attestazione della cessazione dell’attività lavorativa; ▪ attestazione della data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni, rilasciata dall’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza; ▪ estratto contributivo dell’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, dal quale risultino almeno 20 anni di contribuzione;
b) XXXX erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: ▪ modulo della richiesta; ▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Aderente; ▪ attestazione della cessazione dell’attività lavorativa; ▪ attestazione della data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni, rilasciata dall’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza; ▪ attestato di disoccupazione, rilasciato dal centro per l’impiego presso il quale è registrato lo stato di inoccupazione (D. Lgs. N. 181/2000) ovvero, in caso di lavoratore autonomo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata e visura camerale per soggetto. Per i pagamenti in caso di decesso dell'Aderente, ai sensi dell’articolo 22: ▪ copia fronte-retro di un valido documento d’identità del beneficiario riportante firma visibile; ▪ copia fronte-retro di un valido documento d’identità dell’eventuale rappresentante legale pro tempore riportante firma visibile, nonché della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza; ▪ copia del certificato di morte dell’Assicuratodell’Aderente, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • ▪ copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto dell’atto di notorietà (con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il cui testo Tribunale che specifichi se l’Aderente abbia lasciato o meno testamento e quali siano gli eredi legittimi, loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità di agire; ▪ in caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali siano gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità di vendita della Società) che indichi, nel caso agire; ▪ per capitali assicurati complessivamente superiori a 150.000,00 euro o nei casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell'avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale; ▪ liberatoria al pagamento della liquidazione timbrata e firmata dalla/e società finanziaria/e (in caso di posizione vincolata da contratto di finanziamento); ▪ copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa (se il beneficiario è minore d’età o incapace); ▪ modulo antiriciclaggio Adeguata Verifica di Soggetto Persona Fisica o di Soggetto Persona Giuridica (da compilarsi per ciascun beneficiario). Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’Aderente avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati nel modulo di adesione e i documenti prodotti dallo stesso, etc.). Resta inteso che la Società si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamentoessere consegnati alla Società per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. La Società provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artuna volta cessata l’esigenza di trattenerli. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completa, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell’articolo 5, al termine del periodo di rateazione prescelto dall’Aderente. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo Fondo Pensione (Pip)
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa – a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’assicurato la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • relazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società; • copia integrale della cartella clinica, completa di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia anamnesi relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato e riportante la causa del decesso dell’Assicurato. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE: • fotocopia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàidentità del/i percipiente/i riportante firma visibile, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)nonché del suo codice fiscale; • certificato documentazione di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto cui all'Art.13 "DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE". La Società si riserva di notorietà (il cui testo è disponibile presso chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la rete di vendita della Società) liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete spese relative all’acquisizione dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artsuddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che Per i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatopagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termineOgni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza. ART.15 - TASSE ED IMPOSTE Le eventuali tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dei Beneficiari o degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteseguito indicati e, distintamente per tipologia di liquidazione, le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di decesso erogazione di rendita xxxxx xxxxxxxxx, documento comprovante l’esistenza in vita dell’assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: • certificato di morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’assicurato coincida con l’investitore-contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l’investitore-contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza dell’investitore-contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello dove è appoggiato il contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Samples: Financial Product Offering
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati e, distintamente per tipologia di liquidazione, le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'operazione. La documentazione da consegnare è la seguentePER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di decesso erogazione di rendita xxxxx xxxxxxxxx, documento comprovante l’esistenza in vita dell’assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: • certificato di morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’assicurato coincida con l’investitore-contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se l’investitore-contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di chiedere, per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza dell’investitore-contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso lo sportello dove è appoggiato il contratto o presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il contratto ovvero la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società sono entrati in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti con- segnati alla stessa, tramite i Soggetti Abilitati oppure presso l’Ufficio Liquidazioni della Società (ove espressamente specificato), unitamente alla richiesta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è In particolare, la seguenteSocietà richiede la seguente documentazione: • per i pagamenti conseguenti all’esercizio del diritto di recesso dal contratto: richiesta di liquidazione sottoscritta firmata dal Contraente; Contraente (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di Polizza con eventuali appendici; • per i pagamenti conseguenti al riscatto: richiesta firmata dal Con- traente (se il Contraente è persona fisica) o dal legale rappresentante (se il Contraente è persona giuridica); originale del Modulo di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia Xxxxxxx ed eventuali appendici contrattuali (solo in caso di riscatto totale); fotocopia di un valido regolare documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, identità del Contraente e codice fiscale dei soggetti che incassano le somme liquidabili. • per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)i pagamenti conseguenti il decesso dell’Assicurato: originale del contratto e delle eventuali appendici; • certificato di morte dell’Assicurato; • originale dell’atto di notorietà, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest’ulti- mo, di cui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico o l’ultimo cono- sciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell’Assicurato, l’atto notorio dovrà altresì riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l’indica- zione delle generalità complete, dell’età e della capacità di agire di cia- scuno di essi e dell’eventuale stato di gravidanza della vedova. È consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto dell’atto di notorietà (il notorietà, di cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiall’Art. 47 del D.P.R.445/2000, in luogo dell’atto notorio esclusivamente nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi la somma degli importi liquidabili per sinistro o per riscatto di tutti i contratti stipulati con Crédit Agricole Vita S.p.A., aventi come Contraente e/o Assicurato il de cuius ed in vigore alla data del decesso, sia solo una designazione genericaminore o uguale a: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • Euro 50.000,00 in caso di eredi incapaci successione testamentaria. • Euro 100.000,00 nel caso di successione legittima (minori, interdetti, ecc.ossia senza testa- mento), copia dell'autorizzazione all'incasso . Va inoltre prodotto l’originale del decreto del Giudice Tutelare; • in , se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l’Esercente la po- testà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. Nel caso di pegno e/o vincolo, per i pagamenti conseguenti a recesso, ri- scatto totale o parziale del contratto, decesso di un beneficiario designatodell’Assicurato, la liquidazioneè richiesto il benestare scritto dell’eventuale creditore pignoratizio e/o vincolatario, in base all'artdifetto del quale il pagamento sarà effettuato a detto creditore solo dopo l’aver comunicato alla società la volontà di ricevere detti pagamen- ti. 1412 Codice CivileQualora vada perso l’originale del Modulo di Xxxxxxx, verrà fatta secondo le norme sul diritto successoriodovrà essere con- segnata alla Società una copia della relativa denuncia effettuata presso l’autorità competente. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti Per tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario della Società è richiesto il codice fiscale dei Bene- ficiari. Per tutti i pagamenti della Società, qualora la richiesta di liquidazione pervenga direttamente alla Società stessa, è richiesta copia del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero docu- mento d’identità del Contraente; in presenza di conto correnteprocura, denominazione della bancaè richiesta copia del documento d’identità del procuratore; analogamente, indirizzose il Contra- ente è persona giuridica, codice IBAN, intestatario è richiesta copia del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibiledocumento d’identità del rappresentante legale. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso purché a tale data sia stata ricevuta tut- ta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della sud- detta documentazione completa. Decorso tale termine, e ed a partire dal medesimomedesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono dovuti riconosciuti ai Beneficiari gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori calcolati, secondo i criteri della capi- talizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale in vigore, con esclusione della risarcibilità dell’eventuale maggior danno. Il Codice Civile (artOgni pagamento viene effettuato presso uno dei Soggetti Abilitati o pres- so l’Ufficio Liquidazioni della Società contro rilascio di regolare quietan- za. 2952) dispone Effettuato il pagamento conseguente all’evento che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si determina la risolu- zione del contratto, nulla è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondapiù dovuto dalla Società.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Per i pagamenti dell’importo relativo alla rivalutazione annuale: L’importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Soggetto a verificare l’obbligo tale scopo designato entro il trentesimo giorno successivo all’anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente - indicato in proposta - ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, sempre riportato in proposta. È necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al Soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il Soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il Soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Soggetto designato per tale prestazione, per modifiche dei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, questa tiene l’importo a disposizione fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente giacenza presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); . PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro • qualora l’Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. Per il pagamento in caso di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); decesso dell’Assicurato: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il cui testo Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. • In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui parentela e capacità di agire. • Qualora non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei Beneficiari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioniriportante firma visibile, per verificare che nonché dei loro codici fiscali; • qualora i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minoririsultino minorenni o incapaci, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice Tutelare; • Tutelare in caso originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di decesso di un beneficiario designatochiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da Allianz S.p.A. dovranno parte degli aventi diritto. Alle richieste di liquidazione devono essere preventivamente consegnati tutti allegati i documenti necessari di seguito indicati. C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E TAR. 321G Riscatto anticipato
a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Contraente;
b) scheda di adeguata verifica della clientela del Contraente;
c) autocertificazione del Contraente ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Service;
d) codice iban del Contraente;
e) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Decesso dell’Assicurato
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l’obbligo l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie nonché l’indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari;
d) nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
e) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
g) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
h) autocertificazione di ogni avente diritto ai fini della normativa FATCA/CRS e Common Reporting Service;
i) codice iban di ogni avente diritto;
j) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
k) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all’intermediario incaricato presso la rete cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di vendita della Societàritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Direzione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc2 – 00000 Xxxxxx.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Assicurazione Caso Morte a Vita Intera Con Capitale Rivalutabile E Premio Annuo Costante
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo seguenti documenti: In caso di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentescadenza o di riscatto: • - originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; (formulata preferibilmente presso - originale della richiesta di liquidazione sottoscritta dall’Assicurato corredato, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la rete prestazione; - copia della polizza ed eventuali appendici; - in caso di vendita della Società, riscatto per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • perdita di qualifica eventuale copia di un valido documento attestante tale cessazione. In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica(copia) e codice fiscale degli aventi diritto; • richiesta - originale di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)polizza e delle eventuali appendici; • - certificato di morte dell’Assicurato; • - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi dell’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento (la Compagnia si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una dichiarazione sostitutiva dell'atto dell’atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete redatta davanti ad un Segretario Comunale); - copia del verbale di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: deposito e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, non è stato impugnato da alcuno; - per verificare che i gli eventuali Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.)minorenni e/o incapaci, copia dell'autorizzazione all'incasso autenticata del decreto del Giudice TutelareTutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; • in caso - dichiarazione di decesso consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy). Per tutti i pagamenti dovrà essere comunicata per iscritto, unitamente alla richiesta di un beneficiario designatoliquidazione, la liquidazione, in base all'artpercentuale corrispondente alla eventuale ritenuta d’acconto che il Contraente dovrà applicare. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti La Società esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso suddetta; decorso tale termine, termine e a partire dal medesimo, medesimo sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite l'Intermediario.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato devono essere preventivamente consegnati tutti alla Società, a mezzo posta o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteseguito indicati: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal morte del Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete /Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita esonero della Società, per essere facilitati nel fornire Società da ogni responsabilità in modo completo tutte le informazioni necessarie)ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • certificato di morte dell’Assicuratorelazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società; • dichiarazione sostitutiva dell'atto copia integrale della cartella clinica, completa di notorietà (il cui testo è disponibile presso anamnesi relativa al primo ricovero subito dal Contraente/Assicurato e riportante la rete causa del decesso. La Società si riserva di vendita della Società) chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che indichi, nel caso in cui non siano specificate si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le generalità complete spese relative all’acquisizione dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artsuddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che Per i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatopagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente/Assicurato. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della do- cumentazione necessaria a verificare l’obbligo l’esistenza effettiva dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della SocietàIn particolare, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, dovrà essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento presentata la se- guente documentazione:
1. Comunicazione del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato circa l’avvenuto decesso dell’Assicurato.
2. Certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è .
3. Relazione del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto.
4. Copia integrale ed autentica delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato, negli ultimi 24 mesi, presso ospedali o case di cura.
5. Per coperture relative a lavoratori dipendenti previste da contratti collettivi nazionali di lavoro, copia del modello INPS 01/M dal quale si rilevi la rete di vendita della Società) che indichi, nel qualifica del dipendente ed il CCNL applicato.
6. Fatto salvo il caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il beneficio della prestazione sia solo una designazione genericaattribuito in Convenzione al Contraente, deve inoltre essere consegnata la documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: e che Originale dell’atto di notorietà, redatto in ogni casoTribunale o presso un notaio, attesti • copia dell'eventuale da cui risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, occorre allegarne una copia autentica all’atto di notorietà, che deve inol- tre contenere la dichiarazione che il testamento allegato è l’unico od ultimo valido ed efficacee non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in po- lizza, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizionila stessa riporta “gli eredi testamentari”, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati nell’atto di notorietà occorre fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascuno; in caso contrario (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • ossia in caso di designa- zione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi incapaci (minoritestamentari”) come pure in assenza di testamento, interdettil’atto di notorietà deve declinare, eccper ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale. Nel caso di designazione beneficiaria agli eredi legittimi, tra i quali vi sia una vedova di età non su- periore ai 55 anni, la predetta documentazione deve comprendere anche una dichiarazione della medesima di non trovarsi in stato di gestante.)
7. In caso di presenza tra gli aventi diritto di minori od incapaci: originale del decreto del Giudice Tu- telare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, copia dell'autorizzazione all'incasso indicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, con esonero per la Società da ogni responsabilità.
8. Copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
9. Copia dell’eventuale referto autoptico. MOD. S11L-109 - ED. 09/09 La Società, informata del decesso, potrà fornire una richiesta di documentazione personalizzata e indi- care l’importo liquidabile da comunicare eventualmente al Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazionepotrà inoltre richiedere, in base all'art. 1412 Codice Civilepresenza di particolari esigenze istruttorie, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaulteriore documentazione.
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Samples: Assicurazione Temporanea Di Gruppo
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente preventi- vamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo l'effet- tiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione In caso di accettazione dell'indennizzabilità di malattia gra- ve deve essere consegnata la seguente documentazione: - originale di polizza e delle eventuali appendici; - denuncia, tramite lettera raccomandata R.R. da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita inviare alla Direzione della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso entro 90 giorni dalla data in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: stata diagnosticata la malattia grave; - relazione del medico curante e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artdocumentazione sanitaria (es. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • cartella clinica in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • eventuale ricovero in strut- tura ospedaliera) comprovante la diagnosi. In caso di decesso dell’Assicurato trascorso il periodo di un beneficiario designatoqua- lificazione di 30 giorni come indicato all'articolo 5, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti So- cietà esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - originale di polizza e delle eventuali appendici; - certificato di morte corredato dalla documentazione completadi ca- rattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria ad accertare la causa del decesso e il diritto alla prestazio- ne (es. cartella clinica di eventuali ricoveri in strutture ospedaliere e relazione del medico curante o rela- zione delle Autorità competenti in caso di incidenti e mor- ti violente); - atto di notorietà dal quale risulti chi sono gli eredi del- l’Assicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamen- to, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si conosca, è valido e non è sta- to impugnato da alcuno; - per gli eventuali Beneficiari minorenni e/o incapaci, copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione de- gli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la Società da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; - documento di riconoscimento (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Beneficiario è diverso dal Contraente); - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati persona- li sottoscritta da ciascun Beneficiario (privacy). Decorso tale termine, e a partire il termine di 30 giorni dal medesimo, ricevimento della sud- detta documentazione sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori pre- visti dalla Legge. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato direttamente dalla Dire- zione o tramite la competente Agenzia della Società.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Temporanea Per Il Caso Di Morte
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società debbono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione da consegnare è la seguenterichiesta, devono essere: • consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione, ed indi- rizzate comunque a Aviva Life S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx -; • inviate a Aviva Life S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx – a mezzo lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno - solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato. Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazio- ne, corredata da tutta la documentazione necessaria. Per data di ricevimento della richiesta si intende: • la data in cui il Contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso; oppure • in caso di invio della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso direttamente alla Società la rete data di vendita ricevimento della rac- comandata con ricevuta di ritorno da parte della Società. La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per essere facilitati tipo di richiesta effettua- ta, dalla seguente documentazione: IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO • per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori - qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire - sarà necessario compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel fornire caso in modo completo tutte le informazioni necessarie); • cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l’autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di riconoscimento identità; * copia del Contraente codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con indicati il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente bancario; • certificato di morte dell’Assicurato rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico indicante la causa del decesso; • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) NON ha lasciato testamento: atto di notorie- tà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incaricato), in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • se l’Assicurato (nel caso in cui coincida con il Contraente) HA lasciato testamento: verbale di pubbli- cazione e copia autenticata del rappresentante pro tempore se testamento ed atto di notorietà ovvero dichiarazione autenticata sostitutiva dell’atto notorio autenticata da un notaio, cancelliere, autorità comunali (funzionario incari- cato) in cui risulti che il testamento in questione è l’ultimo da ritenersi valido e non impugnato nel quale sono indicati l’elenco degli eredi testamentari e l’elenco dei suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire, il loro grado di parentela con l’Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici, e non vi sono altri soggetti a cui la legge attribuisca diritto o quote di eredità); • decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata. IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE • il Contraente non è una persona fisica; • dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione: * copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)identità; * copia del codice fiscale; * dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il codice IBAN e l'intestatario del conto cor- rente bancario; • l’Assicurato (se persona diversa dal Contraente) al momento della presentazione della richiesta di riscat- to da parte del Contraente, dovrà sottoscrivere nel Modulo di richiesta di liquidazione la propria dichia- razione di esistenza in vita. Solo in caso di invio di tale richiesta a mezzo posta, sarà necessario che il Contraente invii anche il certificato di morte esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e di richiesta di riscatto parziale, la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Con- traente dovrà comunque indicare l’importo che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artintende riscattare nel Modulo di richiesta di liquidazione. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • Solo in caso di eredi incapaci (minoriinvio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di decesso riscatto totale; • il Contraente ha la possibilità di un beneficiario designatorichiedere mediante una comunicazione scritta l’eventuale scelta di op- zione di conversione del valore di riscatto totale in rendita; • nel caso di scelta di conversione del valore di riscatto in una delle forme previste di rendita annua vi- talizia, ogni anno e per tutto il periodo di corresponsione della rendita, l’Assicurato dovrà sottoscrivere, presso il Soggetto Incaricato dove è stato stipulato il Contratto, la liquidazionepropria dichiarazione di esistenza in vita. Solo in caso di invio della richiesta di liquidazione a mezzo posta alla Società, sarà necessario che l’Assicurato invii ogni anno il proprio certificato di esistenza in base all'artvita o autocertificazione. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo Resta inteso che le norme sul diritto successoriospese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo do- vuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasopraindicata. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a partire dal termine stesso a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l’avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è richiesta deve essere accompagnata da: ▪ copia di un documento d’identità in corso di validità ▪ copia del codice fiscale ▪ dichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato (solo se figura diversa dal Contraente ed escluso il caso di morte) ▪ indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione Per la seguente: • formalizzazione della richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraentel’avente diritto può avvalersi del modulo predisposto e messo a disposizione dalla Società. Documentazione a corredo della richiesta: ▪ certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice, rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso; (formulata preferibilmente presso la rete ▪ relazione sanitaria del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di vendita della salute dell’Assicurato, redatto su apposito modulo fornito dalla Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo alternativa in forma libera purchè vengano integralmente riportate tutte le informazioni necessarie)richieste; • ▪ copia integrale ed autentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell’Assicurato riconducibile alla patologia che ha generato il decesso; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta in conformità dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati. ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause dell’invalidità permanente o in alternativa in forma libera purché vengano integralmente riportate tutte le informazioni richieste; ▪ copia integrale ed autentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell’Assicurato riconducibile alla genesi dell’invalidità; ▪ copia dell’eventuale documentazione comprovante lo stato di invalidità permanente dell’assicurato riconosciuto dall’Ente preposto. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. La Società si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo dell’evento, copia dei Beneficiari ma vi sia solo più significativi atti dell’eventuale penale, etc.). La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (artOgni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari. 2952) dispone Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in due dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondafonda (Art. 2952 del Codice Civile). Gli importi dovuti e non reclamati alla Società entro il suddetto termine vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e devoluti al Fondo di Solidarietà per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso lo stesso Ministero, ai sensi della Legge n. 266 del 23 Dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. Si segnala che allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER I PAGAMENTI DELLE PRESTAZIONI PERIODICHE RICORRENTI L’importo relativo alle prestazioni periodiche ricorrenti viene liquidato al soggetto a verificare l’obbligo tal fine designato entro il trentesimo giorno successivo alla data prevista per la corresponsione delle stesse mediante accredito sul conto corrente o deposito a risparmio nominativo ovvero mediante invio di assegno per traenza all’indirizzo dello stesso, in base a quanto indicato dall’Investitore-Contraente. È necessario che l’Investitore-Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, indichi sulla stessa, in riferimento al soggetto a tale scopo designato, le seguenti informazioni: • dati anagrafici e codice fiscale, qualora il soggetto designato sia persona fisica; • ragione sociale e partita IVA, qualora il soggetto designato sia persona giuridica; • coordinate bancarie complete dove accreditare l’importo, ovvero l’indirizzo dove recapitare l’assegno per traenza. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al soggetto designato per tale prestazione, a causa di modifiche nei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, la stessa tiene a disposizione l’importo fino a che l’Investitore-Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito, ovvero il nuovo indirizzo al quale inviare l’assegno per traenza. La Tale importo non subirà alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso la Società. PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: In caso di richiesta di riscatto – parziale o totale - la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di vendita della Società, per essere facilitati nel decesso dell’Assicurato la documentazione da fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); è la seguente: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso certificato medico attestante la rete di vendita della Società) che indichicausa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto; • qualora l’Assicurato coincida con l’Investitore-Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; • in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se l’Investitore-Contraente ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: impugnato e che in ogni casoindicando quali sono gli unici eredi testamentari, attesti • copia dell'eventuale loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei beneficiari riportante firma visibile, cioè pubblicato ai sensi dell'artnonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. 620 Codice Civile e senza opposizioniLa Società, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di eredi incapaci particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (minoria titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, interdettidiscordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art…) Le spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene effettuato dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Samples: Life Income 360
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa – a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione richiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: In caso di decesso dell’assicurato la documentazione da consegnare fornire è la seguente: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • relazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società; • copia integrale della cartella clinica, completa di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia anamnesi relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato e riportante la causa del decesso dell’Assicurato. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI MALATTIA GRAVE: • fotocopia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàidentità del/i percipiente/i riportante firma visibile, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)nonché del suo codice fiscale; • certificato documentazione di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto cui all'Art.13 "DENUNCIA DELL'INSORGENZA DELLA MALATTIA GRAVE". La Società si riserva di notorietà (il cui testo è disponibile presso chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la rete di vendita della Società) liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete spese relative all’acquisizione dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artsuddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che Per i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatopagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea in Caso Di Morte E Malattie Gravi
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l’avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è richiesta deve essere accompagnata da: ▪ copia di un documento d’identità in corso di validità ▪ copia del codice fiscale ▪ dichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato (solo se figura diversa dal Contraente ed escluso il caso di morte) ▪ indicazione del codice IBAN di un conto intestato o cointestato al beneficiario della prestazione Per la seguente: • formalizzazione della richiesta di liquidazione sottoscritta l’avente diritto può avvalersi del modulo predisposto e messo a disposizione dalla Società. Documentazione a corredo della richiesta: ▪ certificato di morte dell’Assicurato in carta semplice, rilasciato dall’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza o del Comune di morte, in cui siano indicati data e luogo di nascita e data di decesso; ▪ certificato del medico che ha constatato il decesso ed attestante le cause; ▪ documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: ▪ Nel caso in cui l'Assicurato deceduto coincida con il Contraente: originale dell'atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio, redatta in conformità all’art. 21 comma 2 del D.P.R. 445/2000 ossia con firma autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Contraente; (formulata preferibilmente presso Sindaco, da cui risulti se l'Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, una copia autentica dello stesso dovrà essere allegata all’atto di notorietà/dichiarazione sostitutiva, da cui risulti che il testamento allegato è l'unico od ultimo valido e non impugnato. Se il testamento non modifica la rete designazione beneficiaria attribuita in polizza e la stessa riporta “gli eredi testamentari”, lʹatto di vendita della Societànotorietà/ dichiarazione sostitutiva dovrà fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascun erede con la specifica che tali eredi sono testamentari e che non esistono altri eredi testamentari oltre quelli indicati. In assenza di testamento, oppure in caso di designazione beneficiaria attribuita in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi testamentari”, lʹatto di notorietà/dichiarazione sostitutiva deve inoltre contenere, per essere facilitati nel fornire ciascun beneficiario, le complete generalità e il codice fiscale e la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e non esistono altri eredi oltre quelli indicati. ▪ Nel caso in modo completo tutte cui l'Assicurato deceduto non sia anche Contraente: dichiarazione del Contraente riportante le informazioni necessarie); • complete generalità ed il codice fiscale degli aventi diritto, corredata di copia di un valido documento di identità per ciascuno di essi. ▪ decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione, nel caso di Beneficiario minorenne, interdetto o incapace. ▪ copia del verbale delle Forze dell'ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ copia dell'eventuale referto autoptico. ▪ fotocopia di un documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi dell’Assicurato riportante i dati anagrafici (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, solo nel caso in cui non siano specificate le generalità complete il Contraente sia persona diversa dall’Assicurato); ▪ certificato di esistenza in vita (o relativa autocertificazione) dell’Assicurato, consegnato ad ogni pagamento delle rate di rendita programmate o dietro specifica richiesta della Società. Le richieste di pagamento incomplete comportano la necessità di integrazione dei Beneficiari ma vi sia solo documenti e, di conseguenza, tempi di liquidazione più lunghi. La Società si riserva di chiedere l’originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto previsto nella documentazione in possesso della stessa, oppure venga contestata l’autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intenda far valere. La Società potrà richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione (ad esempio: cartelle cliniche, verbale dell’Autorità competente giunta sul luogo dell’evento, copia dei più significativi atti dell’eventuale penale, etc.). La Società, una designazione generica: e che in ogni casovolta ricevuta tutta la documentazione richiesta, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi dell'artdella normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 620 Codice Civile 231/2007 e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 successive modifiche e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.integrazioni), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione derivanti dai propri obblighi contrattuali entro trenta giorni dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o all’Intermediario assicurativo, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari di seguito indicati. PER I PAGAMENTI DELL’IMPORTO RELATIVO ALLA RIVALUTAZIONE ANNUALE: L’importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Contraente ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente - indicato in proposta. È necessario che il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento alla liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua, le coordinate bancarie complete dove accreditare tale importo. Le eventuali revoche o modifiche delle indicazioni riguardanti la liquidazione dell’importo relativo alla rivalutazione annua del capitale - affinché abbiano effetto già nel corso dell'anno a verificare l’obbligo cui l'importo si riferisce - devono pervenire alla Società entro e non oltre sessanta giorni prima dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto. Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Contraente per modifiche dei riferimenti di pagamento e ad individuare gli aventi dirittonon comunicate alla Società, questa tiene l’importo a disposizione fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l’accredito. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente giacenza presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); . PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro • qualora l’Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso attestare l’esistenza in vita del medesimo; • qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete di vendita somma dovuta con esonero della Società, per essere facilitati nel fornire Società da ogni responsabilità in modo completo tutte le informazioni necessarie); ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. PER IL PAGAMENTO IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: • certificato di morte dell’Assicuratodell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il cui testo Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. • In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è disponibile presso la rete l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui parentela e capacità di agire. • Qualora non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido ed efficacedocumento di identità dei Beneficiari, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioniriportante firma visibile, per verificare che nonché dei loro codici fiscali; • qualora i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minoririsultino minorenni o incapaci, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice Tutelare; • Tutelare in caso originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società si riserva di decesso di un beneficiario designatochiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per tutti i pagamenti, la liquidazioneSocietà si riserva inoltre, in base all'arta suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società è entrata in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz il pagamento della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato la documentazione richiesta al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare con esattezza gli aventi diritto deve essere preventivamente inoltrata alla Società, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. dovranno - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx) oppure allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto. Allo sportello bancario che ha in gestione il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere preventivamente consegnati tutti utilizzata dall’avente diritto per richiedere la liquidazione. E’ comunque consentito all’avente diritto di richiedere la liquidazione della prestazione in forma libera, purché siano riportate le modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza). Vengono di seguito indicati i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteunitamente alla richiesta scritta di liquidazione: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia e ad illustrare la causa del decesso nonché lo stato clinico del Contraente/Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dalla Società e allegato in fac-simile al presente Fascicolo Informativo, riportando nel dettaglio le informazioni cliniche richieste. Onde agevolare l’avente diritto, il modulo per la redazione della relazione sanitaria è disponile anche presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo. • nel caso il decesso avvenga a seguito di un valido documento infortunio o di identificazione infortunio da incidente stradale, la denuncia di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni e comprovare che il decesso è conseguenza dell’infortunio stesso. La Società, anche nell’interesse degli aventi diritto, può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per essere facilitati nel fornire una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, decesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Societàpolizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc….) che indichiIn particolare, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete il Contraente sia un’impresa individuale e l’Assicurato coincida col titolare dell’impresa stessa, la Società si riserva di richiedere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine di verificare l’esistenza di un testamento, onde accertare la possibile revoca o modifica dei Beneficiari ma vi effettuata tramite disposizione testamentaria (affinché sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artla clausola testamentaria deve far espresso e specifico riferimento alla polizza vita). 620 Codice Civile e senza opposizioniLa Società si farà carico dei costi che il richiedente si troverà a dover sostenere per l’eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (arttdei referti di esami sostenuti dall’Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, provvedendo a rimborsare al richiedente medesimo le spese sostenute fino ad un importo massimo di 150,00 Euro, dietro presentazione di idonea attestazione comprovante l’esborso sostenuto. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati dalla Società il Contraente dovrà far pervenire alla Società stessa tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Tali documenti possono essere consegnati alla re te di vendita (presso un intermediario della Società o, preferibilmente, presso l’intermediario che ha in gestione il Contratto), oppure inviati a mezzo posta a: Allianz S.p.A. Ufficio Vita Collettive - Xxxxxx Xxx Xxxxx,0 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx). La richiesta di liquidazione deve sempre pervenire alla Societàin originale. La documentazione da consegnare è la seguente: • - richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata liquidazione, preferibilmente presso la rete di vendita su apposito modulo della Società, per essere facilitati nel fornire debitamente compilato; - l’atto mediante il quale è stata sancita la fine del rapporto di collaborazione intercorrente tra Contraente e Assicurato; - copia del certificato di morte dell’Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • copia - richiesta di liquidazione, preferibilmente su apposito modulo della Società, debitamente compilato; - l’elenco dei soggetti a cui spetta la prestazione ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile; - fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente identità dei beneficiari; - copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o del rappresentante pro tempore presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copiaautenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è una persona fisica; • stato impugnato. - qualora uno dei Beneficiari sia minore di età o incapace, copia del decreto del Giudice Tutelare contenente l’autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la sommadovutacon esonero della Societàda ogni responsabilità in ordine al pagamento nonchéall’eventuale reimpiego della somma stessa. - richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia riscatto, preferibilmente su apposito modulo della Società, debitamente compilato; La Società, a fronte di un valido documento particolari esigenze istruttorie ed al fine di identificazione integrare le risultanze giàacquisite, si riserva la facoltà di ciascuno richiedere ulteriore documentazione. La Società provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti dal presente Contratto nel termine massimo di essi trentagiorni dal ricevimento, di tutta la documentazione necessaria, presso la propriasede (formulata preferibilmente ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita della Societàvendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessariese anteriore); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso decorso tale termine, e a partire dal medesimo31°giorno, sono dovuti dovuti, a favore degli aventi diritto, gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondalegali.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, su carta libera, sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La Si segnala che allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. Di seguito, distintamente per tipologia di liquidazione, oltre alla documentazione da consegnare è la seguenterichiesta vengono indicate anche le eventuali ulteriori informazioni necessarie all’operazione: PER I PAGAMENTI DEL VALORE DI RISCATTO: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei percipienti, riportante firma visibile nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia qualora l’Assicurato sia persona diversa da uno dei percipienti, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell’Assicurato firmata da quest’ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire attestare l’esistenza in modo completo tutte le informazioni necessarie)vita del medesimo; • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiqualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso decreto del Giudice TutelareTutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • in caso di erogazione di rendita annua vitalizia, documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. PER IL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso, solo nel caso in cui il decesso avvenga entro 6 mesi dalla decorrenza del Contratto; • qualora l’Assicurato coincida con l’Investitore-Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; • in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale e specificare se l’Investitore-Contraente ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario designatoindicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, la liquidazione, in base all'artecc…) Le spese per l’acquisizione dei suddetti documenti resteranno a carico degli aventi diritto. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (artGli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della documentazione necessaria a verificare l’obbligo l’esistenza effettiva dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della SocietàIn particolare, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, dovrà essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso presentata la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato seguente documentazione: ▪ Certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è ▪ Relazione sanitaria del medico curante, redatta su apposito modulo disponibile presso l’Agenzia che gestisce il contratto, sulle cause del decesso dell’Assicurato; ▪ Copia integrale ed autentica dell’eventuale cartella clinica completa di anamnesi, relativa al primo ricovero dell’Assicurato; ▪ Per coperture relative a lavoratori dipendenti previste da contratti collettivi nazionali di lavoro, copia del modello INPS 01/M dal quale si rilevi la rete di vendita della Società) che indichi, nel qualifica del dipendente ed il CCNL applicato. ▪ Fatto salvo il caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi il beneficio della prestazione sia solo una designazione genericaattribuito in Convenzione al Contraente, deve inoltre essere consegnata la documentazione necessaria ad individuare gli aventi diritto: e che originale dell’atto di notorietà, redatto in ogni casoTribunale o presso un notaio, attesti • copia dell'eventuale da cui risulti se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento. In presenza di testamento, occorre allegarne una copia autentica all’atto di notorietà, che deve inoltre contenere la dichiarazione che il testamento allegato è l’unico od ultimo valido ed efficacee non impugnato. Se il testamento non modifica la designazione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in polizza, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizionila stessa riporta “gli eredi testamentari”, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati nell’atto di notorietà occorre fornire indicazione delle complete generalità e del codice fiscale di ciascuno; in caso contrario (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • ossia in caso di designazione beneficiaria attribuita al momento dell’ingresso in polizza o attraverso il testamento diversa dagli “eredi incapaci (minoritestamentari”) come pure in assenza di testamento, interdettil’atto di notorietà deve declinare, ecc.)per ciascun beneficiario, copia dell'autorizzazione all'incasso le complete generalità e il codice fiscale. ▪ In presenza tra gli aventi diritto di minori od incapaci: originale del Giudice Tutelare; • in caso decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, indicando anche le modalità per il reinvestimento di decesso tale somma, con esonero per la Società da ogni responsabilità. ▪ Copia del verbale delle Forze dell’Ordine o certificato della Procura od altro documento rilasciato dall’Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso. ▪ Copia dell’eventuale referto autoptico. Per la liquidazione di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamentoprestazione contrattuale, la Società mette a disposizione potrà comunque richiedere, in presenza di particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione. La Società, una volta ricevuta tutta la somma dovuta documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l’adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 trenta giorni dal ricevimento dall’accertamento dell’evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della documentazione completaprestazione. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, termine sono dovuti gli interessi legali moratori, a partire dal termine stesso, a favore dell’avente dirittodei Beneficiari. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato presso la competente agenzia della Società, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente dei Beneficiari.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Puro Rischio
Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati della Società avvengono a seguito di espressa richiesta scritta da Allianz S.p.A. dovranno parte degli aventi diritto. di 11 C O N D I Z I O N I A S S I C U R A Z I O N E C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E TAR. 105A Alle richieste di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato, derivante anche da infortunio, devono essere preventivamente consegnati tutti allegati i documenti necessari seguenti documenti:
a) certificato anagrafico di morte dell’Assicurato;
b) relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario utile a verificare l’obbligo l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso;
c) solo nel caso in cui Contraente ed Assicurato siano la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente anche l’indicazione che il Contraente/Assicurato è deceduto senza lasciare testamento; nel caso in cui esista un testamento è necessario fornirne una copia autentica dello stesso (il codice civile - art. 1920, comma 2 - consente di poter variare la designazione del beneficiario anche attraverso il testamento);
d) qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea ad identificare tali aventi diritto;
e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di ogni avente diritto;
f) scheda di adeguata verifica della clientela di ogni avente diritto;
g) codice iban di ogni avente diritto;
h) decreto del giudice tutelare se uno o più aventi diritto alla liquidazione sono minorenni o incapaci;
i) in presenza di pegno o di vincolo, atto di assenso alla richiesta sottoscritto dal creditore pignoratizio o dal vincolatario. Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Società qualora quelli precedentemente indicati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e o ad individuare con esattezza gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all’intermediario incaricato presso la rete cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Società tramite raccomandata con ricevuta di vendita della Societàritorno al seguente indirizzo: Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Divisione Xxxx - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc2 – 00000 Xxxxxx.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea Capitale Decrescente E Premio Annuo Costante
Pagamenti della Società. Per tutti La Società esegue i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo entro 30 giorni dal ricevimen- to della seguente documentazione: in caso di pagamento scadenza e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentedi riscatto: • - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta dal Con- traente completo, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione; - l’originale di polizza e delle eventuali appendici; - fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità del Contraente; (formulata preferibilmente presso in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale: - modello di richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario completo, nel caso di liquidazione a mezzo bo- nifico bancario, dell’indicazione degli estremi del conto cor- rente bancario su cui accreditare la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie)prestazione; • copia di un valido - documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore (copia) e codice fiscale degli aventi diritto (se il Contraente non Beneficiario è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessariediverso dal Contraente); • - originale di polizza e delle eventuali appendici; - certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto - atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete dal quale risulti chi sono gli eredi dell’As- sicurato e se lo stesso ha lasciato testamento; - copia del verbale di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: deposito e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un notaio ed indicante che il te- stamento è l’ultimo che si conosca, è valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, non è stato im- pugnato da alcuno; - per verificare che i gli eventuali Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.)minorenni e/o incapaci, copia dell'autorizzazione all'incasso autenticata del decreto del Giudice TutelareTutelare che autorizzi l’esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione degli importi spettanti ai minori e/o incapaci, ed esoneri la So- cietà da ogni responsabilità in ordine al reimpiego di questi; • in caso - dichiarazione di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del ciascun Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero privacy). Decorso il termine di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittomoratori previsti dalla Legge. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaOgni pagamento viene effettuato direttamente dalla Direzione o tramite l’Intermediario.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Capitale Differito Con Controassicurazione
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari La Società esegue la liquidazione delle somme dovute a termini di contratto previa consegna della docu- mentazione necessaria a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi aven- ti diritto. La In particolare, è richiesta la presentazione della documentazione da consegnare è di seguito indicata.
a) Per la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • capitale maturato in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso riscatto:
b) Per la liquidazione del Giudice Tutelare; • capitale maturato in caso di decesso dell’Assicurato:
a) se l’Assicurato ha lasciato o meno testamento;
b) se il testamento stesso, di un beneficiario designatocui deve essere rimessa copia autentica, è l’unico od ultimo valido e non impugnato;
c) l’elenco di tutti gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato, con l’indicazione delle complete generalità, del codice fiscale, dell’età e della capacità di agire di ciascuno di essi;
d) in presenza di eredi legittimi, ricorrendone le circostanze, dichiarazione di non gestazione della vedo- va che non abbia superato il 55° anno di età;
e) in presenza fra gli aventi diritto di minori od incapaci, originale del decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la liquidazionepatria potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od incapaci, in base all'art. 1412 Codice Civileindicando anche le modalità per il reinvestimento di tale somma, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, con esonero per la Società mette di ogni responsabilità. Per la liquidazione di ogni prestazione contrattuale la Società può comunque richiedere ulteriore docu- mentazione in relazione a disposizione particolari esigenze istruttorie o situazioni di fatto. La Società esegue la somma dovuta liquidazione di quanto è contrattualmente dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, corredata della documentazione completa. Decorso tale termineQualora la documentazione sia incompleta, e il predetto termine di 30 giorni decorre dal ricevimento di tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo imputabile alla Società, saranno riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente dirittopredetto termine. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni Ogni pagamento viene effettuato mediante boni- fico bancario su conto corrente intestato all’avente diritto e da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondalui indicato per iscritto alla Società al momen- to della consegna dei documenti sopra indicati oppure con assegno.
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Pagamenti della Società. Per tutti Tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti della Società avvengono dietro espressa richiesta degli aventi diritto. La richiesta di liquidazione viene formulata compilando il corrispondente modulo allegato alle presenti condizioni o comunque fornendo le informazioni ivi richieste, allegando i documenti necessari a verificare l’obbligo l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente può essere consegnata all’Intermediario presso la rete di vendita cui è stato stipulato il contratto o essere inviata direttamente alla Direzione della Società. In ogni caso la richiesta deve essere indirizzata a: Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Direzione Vita/ Ufficio Liquidazioni Vita Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 2 – 00000 Xxxxxx La Società esegue il pagamento dovuto al più tardi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori calcolati a partire dal termine stesso in base al saggio legale di interesse. Il pagamento viene effettuato direttamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Beneficiario o tramite l’Intermediario presso il quale il contratto è stato stipulato. Alla richiesta di liquidazione a seguito di decesso dell’Assicurato devono essere allegati i seguenti documenti: • originale di xxxxxxx, o dichiarazione di smarrimento della stessa, ed eventuali appendici; • certificato anagrafico di morte dell’Assicurato; • relazione sanitaria del medico curante sulle cause del decesso dell’Assicurato, redatta su apposito modulo fornito dalla Società ed eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario per essere facilitati nel fornire verificare l’esattezza delle dichiarazioni dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influenzato la valutazione del rischio, oppure, se il decesso è conseguente ad infortunio, copia del documento rilasciato dall’autorità competente da cui si desumano le precise circostanze del decesso; • qualora la designazione dei Beneficiari fosse stata resa in modo completo tutte le informazioni necessarie)forma generica (ad esempio il coniuge, i figli, ecc.) la documentazione idonea a certificare gli aventi diritto; • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicain corso di validità di ogni avente diritto; • richiesta decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàpolizza, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.Beneficiari minorenni o incapaci;
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea Capitale Decrescente E Premio Unico
Pagamenti della Società. Per tutti La Società condiziona i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo delle prestazioni all’acquisizione dei seguenti documenti: - certificato di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • nascita o copia di un documento valido riportante i dati anagrafici dell'Assicurato; - copia del documento di riconoscimento identità e codice fiscale dell’avente diritto, qualora non siano già stati presentati o siano scaduti; - certificazione che attesti con certezza la qualità di Beneficiario laddove lo stesso non sia stato indicato univocamente. Inoltre, per i pagamenti conseguenti al riscatto occorre che siano consegnati: - domanda del Contraente o del rappresentante pro tempore se che contenga le indicazioni che permettano di identificare il Contraente non è una persona fisicacontratto; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • - certificato di morte dell’Assicuratoesistenza in vita dell’Assicurato se non coincidente con l’avente diritto; • - eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà necessaria ai fini dell’art. 5 del Regolamento Isvap n.38 (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artContraenza unica). 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti La Società esegue i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono essere consegnati: - domanda del Beneficiario che contenga la denuncia dell’evento e le indicazioni che permettano di identificare il contratto; - certificato di morte dell’Assicurato; - ove il Beneficiario non sia indicato univocamente: atto di notorietà attestante l’esistenza o meno di un testamento - l’ultimo noto non impugnato - con l’indicazione della data di stesura e pubblicazione, nonché l’indicazione di tutti gli eredi legittimi. Del testamento deve essere consegnata copia conforme all’originale; - nel caso in cui l’evento sia connesso ad ipotesi di reato, eventuale documentazione giudiziaria relativa allo stesso, ove tale terminedocumentazione si trovi nella disponibilità del Beneficiario. In caso contrario, il Beneficiario può sottoscrivere una richiesta alla Società di acquisire direttamente tale documentazione, in virtù della delega conferita alla Società dall’Assicurato; - autorizzazione del Giudice Tutelare rilasciata agli esercenti la potestà genitoriale per la riscossione di somme spettanti ai minori Beneficiari. La Società, maturato il diritto alla prestazione e a partire ricevuta la documentazione, esegue il pagamento entro 30 giorni dal medesimo, ricevimento della documentazione sopra indicata o dell'eventuale documentazione che la Società potrà richiedere per particolari esigenze istruttorie. Decorsi i termini sopra indicati sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondadei Beneficiari.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno il pagamento della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato devono essere preventivamente consegnati tutti alla Società, a mezzo posta o al Promotore che ha in carico il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione sottoscritta dall’avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguenteseguito indicati: • richiesta certificato di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire Stato Civile in modo completo tutte le informazioni necessarie)carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l’atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari) , loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita esonero della Società, per essere facilitati nel fornire Società da ogni responsabilità in modo completo tutte le informazioni necessarie)ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • certificato di morte dell’Assicuratorelazione sanitaria del medico curante, che potrà essere redatta su apposita modulistica fornita dalla Società; • dichiarazione sostitutiva dell'atto copia integrale della cartella clinica, completa di notorietà (il cui testo è disponibile presso anamnesi relativa al primo ricovero subito dall’Assicurato e riportante la rete di vendita della Società) che indichi, causa del decesso. • nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso il decesso avvenga a seguito di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designatoinfortunio, la liquidazionedenuncia di sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, in base all'artgiorno, ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’infortunio e comprovare che il decesso è conseguenza dell’infortunio stesso. 1412 Codice CivileLa Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, verrà fatta secondo ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell’importo spettante. Resta inteso che le norme sul spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. Per i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto successoriola restituzione dell’originale di polizza di spettanza del Contraente. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a disposizione favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento Società è entrata in possesso della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaassegno per traenza.
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa o all'Agenzia competente, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i documenti necessari a verificare l’obbligo di seguito indicati. Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di riscatto e per ogni altra forma di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguentein caso di vita dell'Assicurato: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una identità del/i percipiente/i; qualora l'Assicurato sia persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identificazione identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di ciascuno autocertificazione) allo scopo di essi attestare l'esistenza in vita del medesimo; in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (formulata preferibilmente presso la rete anche in forma di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. Per i pagamenti in modo completo tutte le informazioni necessarie); • caso di decesso dell'Assicurato: certificato di morte dell’Assicuratodell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di due testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati; fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari; qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la rete somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. In presenza di vendita della Società) che indichiparticolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, nel caso la Società si riserva di richiedere ulteriori documenti in relazione alle circostanze in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio: relazione del medico curante redatta su apposito modulo ovvero, se vi sia solo una designazione generica: e che è stato ricovero in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.)ospedale, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelareintegrale della cartella clinica, completa di xxxxxxxx, relativa al primo ricovero subito dall'Assicurato; • in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un beneficiario designatoarticolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accaduto, e - appena possibile - copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti. Per tutti i pagamenti, la liquidazione, in base all'artSocietà si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso l'Agenzia interessata, se anteriore). Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali moratori a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui la Società è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fondaentrata in possesso della documentazione completa.
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Samples: Piano Di Risparmio Multiramo, Multifondo, Multipremio
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno della Società devono essere preventivamente consegnati tutti alla stessa, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione, i documenti necessari a verificare l’obbligo documenti, redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata, di pagamento e ad individuare gli aventi dirittoseguito indicati. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta Per i pagamenti delle prestazioni pensionistiche in caso di liquidazione sottoscritta dal Contraentevita dell'Aderente:
a) riscatto, ai sensi del successivo articolo 22; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento identità dell’Aderente; documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per il riscatto;
b) anticipazioni, ai sensi del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicasuccessivo articolo 23; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia fotocopia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Societàidentità dell’Aderente; documentazione attestante i requisiti, stabiliti dal Decreto, per essere facilitati nel fornire in modo completo le anticipazioni.
c) trasferimento, ad altra forma pensionistica, ai sensi del successivo articolo 20; fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente; dichiarazione attestante la volontà di trasferimento della posizione individuale comprensiva di tutte le informazioni necessarie); • certificato necessarie per il trasferimento stesso;
d) corresponsione della rendita di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichiall’articolo 5 o del capitale assicurato, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'artdell’articolo 25; fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente; documentazione attestante che l’Aderente ha maturato il diritto all’esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza; in fase di erogazione della rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale. 620 Codice Civile e senza opposizioniPer i pagamenti della XXXX, ai sensi dell’articolo 24:
a) XXXX erogata con un anticipo di 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per verificare che i Beneficiari la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: modulo della polizza vita non siano stati modificati richiesta; fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente; attestazione della cessazione dell’attività lavorativa; attestazione della data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 5 anni, rilasciata dall’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza; estratto contributivo dell’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza, dal quale risultino almeno 20 anni di contribuzione.
b) XXXX erogata con un anticipo di 10 anni dalla maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza: modulo della richiesta; fotocopia di un valido documento di identità dell’Aderente; attestazione della cessazione dell’attività lavorativa; attestazione della data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro 10 anni, rilasciata dall’ente di previdenza obbligatoria di appartenenza; attestato di disoccupazione, rilasciato dal centro per l’impiego presso il quale è registrato lo stato di inoccupazione (arttD. Lgs. 1920 e 1921 Codice CivileN. 181/2000) • ovvero, in caso di eredi incapaci (minorilavoratore autonomo, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà autenticata e visura camerale per soggetto. Per i pagamenti in caso di decesso dell'Aderente, ai sensi dell’articolo 22: certificato di morte dell'Aderente in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in originale con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia autenticata o relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato. Qualora la designazione dei Beneficiari in polizza sia generica (ad esempio “gli eredi testamentari in parti uguali” oppure “gli eredi legittimi in parti uguali”) e l’eventuale testamento non abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i Beneficiari indicati in polizza in modo generico, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire. Qualora l’eventuale testamento abbia modificato i Beneficiari della polizza, la suddetta dichiarazione sostitutiva deve specificare esattamente quali sono i nuovi Beneficiari della polizza, riportando i loro dati anagrafici, il grado di parentela e la capacità di agire. Limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, la Società potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, l’atto di notorietà in originale o in copia autenticata redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale; fotocopia di un beneficiario designatovalido documento di identità degli aventi diritto; qualora gli aventi diritto risultino minori o incapaci, la liquidazione, decreto del Giudice Tutelare in base all'artoriginale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minori o incapaci a riscuotere l’importo dovuto con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego dell’importo medesimo. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo Resta inteso che le norme sul diritto successoriospese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completa, fatta eccezione per la corresponsione della rendita che verrà effettuata, ai sensi dell’articolo 5, al termine del periodo di rateazione prescelto dall’Aderente. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo
Pagamenti della Società. Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz il pagamento della prestazione in caso di decesso del Contraente/Assicurato la documentazione richiesta al fine di verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento ed individuare con esattezza gli aventi diritto deve essere preventivamente inoltrata alla Società, a mezzo posta (con lettera indirizzata a: CREDITRAS VITA S.p.A. - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx) oppure allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto. Allo sportello bancario che ha in gestione il Contratto nonché direttamente presso la Società è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto per richiedere la liquidazione. E’ comunque consentito all’avente diritto di richiedere la liquidazione della prestazione in forma libera, purché siano riportate le modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza). Vengono di seguito indicati i documenti da consegnare unitamente alla richiesta scritta di liquidazione: • certificato di morte dell’Assicurato in originale, rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile in carta semplice; • qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’avente diritto con firma autenticata; in alternativa verrà richiesto l’atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) limitatamente ai casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto. La dichiarazione sostitutiva e l’eventuale atto di notorietà dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente/Assicurato stesso ha lasciato o meno testamento. - In caso di pagamento esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e ad individuare l’atto dovrà riportarne gli aventi dirittoestremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. La documentazione da consegnare è la seguente: - Qualora non esista testamento, l’atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire. • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia fotocopia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisicaidentità dei beneficiari riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali; • qualora i percipienti risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l’autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all’eventuale reimpiego della somma stessa; • relazione del medico curante (medico di famiglia) contenente le informazioni utili a sostenere la richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso e ad illustrare la rete di vendita della Societàcausa del decesso nonché lo stato clinico del Contraente/Assicurato. Tale relazione potrà essere redatta su apposito modulo reso disponibile dalla Società e allegato in fac-simile al presente Set Informativo, per essere facilitati riportando nel fornire in modo completo tutte dettaglio le informazioni necessarie); cliniche richieste. Onde agevolare l’avente diritto, il modulo per la redazione della relazione sanitaria è disponile anche presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto. In alternativa, la relazione potrà essere predisposta da parte del medico curante anche in forma libera, purché vengano riportati i medesimi contenuti informativi del citato modulo. • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate sia stata sottoscritta la garanzia complementare facoltativa e il decesso avvenga a seguito di infortunio, la denuncia di sinistro deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora dell’evento, le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: cause che lo hanno determinato, le circostanze e gli eventuali testimoni dell’infortunio e comprovare che in ogni casoil decesso è conseguenza dell’infortunio stesso. La Società, attesti • copia dell'eventuale testamentoanche nell’interesse degli aventi diritto, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • può riservarsi di richiedere altresì ulteriore documentazione in caso di eredi incapaci particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (minoria titolo esemplificativo: relazione medica non esaustiva, interdettidecesso dell’Assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, decesso per infortunio o causa violenta, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, ecc….)) La Società si farà carico dei costi che il richiedente si troverà a dover sostenere per l’eventuale produzione in copia delle cartelle cliniche, copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso dei referti di decesso esami sostenuti dall’Assicurato e/o di ogni altro accertamento medico rilasciati dalle competenti strutture sanitarie, provvedendo a rimborsare al richiedente medesimo le spese sostenute fino ad un beneficiario designatoimporto massimo di Euro 150,00, la liquidazione, in base all'artdietro presentazione di idonea attestazione comprovante l’esborso sostenuto. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta provvede alla liquidazione dell’importo dovuto entro 30 trenta giorni dal dalla data di ricevimento della documentazione completasuindicata presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o presso la propria sede. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente degli aventi diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti Gli interessi sono calcolati a partire dal contratto di assicurazione si prescrivono giorno in due anni da quando si cui lo sportello bancario dove è verificato appoggiato il fatto su cui il diritto stesso si fondaContratto ovvero la Società sono entrati in possesso della documentazione completa.
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