Regolamentazione Clausole campione

Regolamentazione. Le Informazioni Riservate SAP sono soggette alle leggi sull'esportazione di vari paesi, comprese le leggi degli Stati Uniti e della Germania. Il Cliente si asterrà dal presentare le Informazioni Riservate SAP ad una qualsivoglia agenzia governativa per finalità di licenza o altra approvazione regolatoria e non esporterà le Informazioni Riservate SAP in paesi e a persone fisiche e giuridiche vietate dalle suddette leggi.
Regolamentazione. Gli appalti da affidare all’aggiudicatario saranno regolati dall’accordo quadro (il cui schema fa parte del progetto) e dal capitolato speciale.
Regolamentazione. L’appalto è regolato da: • Capitolato speciale d'appalto; • Offerta progettuale; • Disposizioni nazionali e regionali relative ai servizi oggetto d'appalto; • Atti e norme richiamati nei predetti documenti.
Regolamentazione. Con la stipula del presente accordo le parti hanno inteso regolamentare la materia sulla base sia di mutate condizioni organizzative che di riferimenti più generali dell’impiego dei lavoratori in breve trasferta e /o missione nonché di riferimenti sull’utilizzo delle auto personali. Quanto convenuto costituisce un trattamento migliorativo delle precedenti normative intervenute nelle Cooperative e con il quale, le parti, hanno inteso dare pratica attuazione di quanto disposto dal CCNL in materia. La presente normativa si applica a tutti i dipendenti che per necessità aziendali sono comandati a prestare la propria attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale, comunque più distante dalla propria residenza, sempre che questo avvenga fuori del territorio comunale. Al lavoratore inviato in breve trasferta o missione temporanea saranno riconosciuti i trattamenti di seguito descritti: A) Rimborsi Spese.
Regolamentazione. SE CI SONO CCNL CHE REGOLAMENTANO L’ISTITUTO. Nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva (di qualsiasi livello) ed entro i limiti dell’orario normale di lavoro, previsto per il tempo pieno dall’art. 3, D.Lgs. n. 66/2003, il datore di lavoro, sia privato che pubblico, può chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari (per singole giornate, settimane o mesi), eseguite oltre l'orario di lavoro (part time) concordato fra le parti (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 81/2015).
Regolamentazione.  SE CI SONO CCNL CHE REGOLANO L’ISTITUTO. Le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite dai contratti collettivi (art. 5, co. 2, X.Xxx. n. 66/2003).  SE I CCNL MANCANO. In difetto di disciplina collettiva applicabile, lo svolgimento delle prestazioni straordinarie è ammesso entro un limite massimo di 250 ore annuali e soltanto previo accordo tra le parti, vale a dire con il consenso del lavoratore (art. 5, co. 3, D. Lgs. n. 66/2003).
Regolamentazione. Il quinto comma del medesimo art. 21 dispone che il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, i quali dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali di solidarietà devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di inte- grazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico dell’Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenzia- mento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di Paghe Integrazione salariale ordinaria Contribuzione addizionale integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione sala- riale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, di cui all’art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale per la causale di c...
Regolamentazione. L’erogazione delle prestazioni in oggetto è regolata unicamente dal presente contratto e pertanto si esclude, salvo quanto espressamente previsto, ogni possibilità di accordi tra il Collaboratore e il Direttore/Responsabile dell’U.O. presso il quale svolge l’attività, diretti a modificare le condizioni ivi previste. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2222 e segg. del Codice Civile. L’ASST si riserva, comunque, la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle di cui al presente contratto sulla base di cogenti disposizioni nazionale e/o regionali.
Regolamentazione. L’appalto è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016).
Regolamentazione. All’interno di tale ambito si ritiene possa, come segue, essere regolato l’esercizio dell’occupazione delle aree pubbliche a fini commerciali. Per quanto riguarda la piazza Arringo, che potrebbe essere definita la piazza delle istituzioni, con la presenza del palazzo comunale, del vescovado, della cattedrale, del battistero e del museo archeologico statale, che nella loro distribuzione continua occupano due lati e mezzo della piazza, l’eventuale occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali potrà essere consentita solo sul lato opposto (in prossimità del marciapiede) con arredi mobili composti da ombrelloni, sedie e tavolini, e piccoli elementi di servizio quali cestini portarifiuti, tabelle prezzi, elementi di illuminazione. Eventuali elementi destinati, solo nel periodo autunnale ed invernale, al riparo da eventi atmosferici e vento potranno essere realizzati con elementi leggeri, completamente trasparenti e non più alti di cm.150, quali elementi verticali puntuali, non continui; nel medesimo periodo potranno essere collocati elementi puntuali destinati al riscaldamento, di forma semplice e colore, preferibilmente, neutro. Per quanto riguarda la piazza del Popolo, caratterizzata su tre lati dal cinquecentesco porticato e sul quarto dal prospetto laterale della chiesa di San Xxxxxxxxx con l’attigua loggia, potranno essere consentiti nei mesi estivi solo ombrelloni, tavoli e sedie e piccoli elementi di servizio quali cestini portarifiuti, tabelle prezzi, elementi di illuminazione. Si esclude qualsiasi tipo di perimetrazione fatta eccezione per le fioriere, non continue, prevalentemente permeabili (si pensi alla storicizzata tipologia del Meletti). Anche in questo caso si ritiene che, per la stagione autunnale ed invernale, la piazza, per la sua monumentalità, sia incompatibile con eventuali strutture semi-fisse in qualsiasi materiale esse vengano costruite; eventuali elementi destinati al riparo da eventi atmosferici e vento potranno essere quindi realizzati con elementi leggeri, completamente trasparenti e non più alti di cm.150, quali elementi verticali puntuali, non continui; nel medesimo periodo potranno essere collocati elementi puntuali destinati al riscaldamento, di forma semplice e colore, preferibilmente, neutro. Si segnala che la piazza del Popolo nel secolo XX era caratterizzata dalla presenza di tende che chiudevano, in parte, lo spazio dei porticati perimetrali. Tali elementi d’arredo, come risulta facile riscontrare dalla documen...