Regolamentazione Clausole campione

Regolamentazione. Le Informazioni Riservate SAP sono soggette alle leggi sull'esportazione di vari paesi, comprese le leggi degli Stati Uniti e della Germania. Il Cliente si asterrà dal presentare le Informazioni Riservate SAP ad una qualsivoglia agenzia governativa per finalità di licenza o altra approvazione regolatoria e non esporterà le Informazioni Riservate SAP in paesi e a persone fisiche e giuridiche vietate dalle suddette leggi.
Regolamentazione. Gli appalti da affidare all’aggiudicatario saranno regolati dall’accordo quadro (il cui schema fa parte del progetto) e dal capitolato speciale.
Regolamentazione. L’appalto è regolato da: • Capitolato speciale d'appalto; • Offerta progettuale; • Disposizioni nazionali e regionali relative ai servizi oggetto d'appalto; • Atti e norme richiamati nei predetti documenti.
Regolamentazione. L’appalto è disciplinato dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016).
Regolamentazione. 5.1.1 Non esiste una regolamentazione specifica al di là di una definizione generica.
Regolamentazione. E’ parte integrante e inscindibile del presente accordo commerciale l’allegata “Regolamentazione dei rapporti tra E-Week e l’AdV”
Regolamentazione. L’erogazione delle prestazioni in oggetto è regolata unicamente dal presente contratto e pertanto si esclude, salvo quanto espressamente previsto, ogni possibilità di accordi tra il Collaboratore e il Direttore/Responsabile dell’U.O. presso il quale svolge l’attività, diretti a modificare le condizioni ivi previste. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si richiamano le disposizioni di cui agli artt. da 2222 e segg. del Codice Civile. L’ASST si riserva, comunque, la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle di cui al presente contratto sulla base di cogenti disposizioni nazionale e/o regionali.
Regolamentazione. Con la stipula del presente accordo le parti hanno inteso regolamentare la materia sulla base sia di mutate condizioni organizzative che di riferimenti più generali dell’impiego dei lavoratori in breve trasferta e /o missione nonché di riferimenti sull’utilizzo delle auto personali. Quanto convenuto costituisce un trattamento migliorativo delle precedenti normative intervenute nelle Cooperative e con il quale, le parti, hanno inteso dare pratica attuazione di quanto disposto dal CCNL in materia. La presente normativa si applica a tutti i dipendenti che per necessità aziendali sono comandati a prestare la propria attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale, comunque più distante dalla propria residenza, sempre che questo avvenga fuori del territorio comunale. Al lavoratore inviato in breve trasferta o missione temporanea saranno riconosciuti i trattamenti di seguito descritti: Ai lavoratori inviati in trasferta o missione temporanea saranno rimborsate le maggiori spese effettivamente sostenute in occasione ed in connessione dello spostamento, tramite rimborso a piè di lista delle stesse opportunamente documentate. I lavoratori impiegati nelle casistiche di cui al presente titolo avranno diritto al rimborso delle spese a piè di lista nel caso in cui il lavoratore sia costretto a consumare il pasto o pernottare fuori sede. I lavoratori saranno tenuti alla consumazione dei pasti ed a pernottare presso ristoranti e/o alberghi convenzionati con la Cooperativa la quale provvederà a darne notizia ai lavoratori interessati. Qualora non sia possibile stabilire convenzioni i limiti di spesa dovranno mantenersi nella normalità.
Regolamentazione. E’ demandata alla contrattazione collettiva ed in assenza si applica la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la par- ticolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Regolamentazione. Il quinto comma del medesimo art. 21 dispone che il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso contratti collettivi aziendali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, i quali dovranno stabilire una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedente la stipula del contratto di solidarietà. Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale. Gli accordi aziendali di solidarietà devono specificare le modalità attraverso le quali l’impresa, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, nei limiti del normale orario di lavoro, l’orario ridotto. Il maggior lavoro prestato comporta una corrispondente riduzione del trattamento di inte- grazione salariale. Le quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro sono a carico dell’Inps, ad eccezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenzia- mento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di Paghe Integrazione salariale ordinaria Contribuzione addizionale integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente. Relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione sala- riale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva, di cui all’art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 148/2015, la durata dei trattamenti di integrazione salariale per la causale di c...