Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione. 2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. 3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale. 4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. 5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore. 6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. 7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Applicativi E Di Supporto in Sanità Digitale
Verifica di conformità. 1L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoE’ fatta salva la possibilità di effettuare, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare controlli a campione o altri controlli periodici con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttdell’esecuzione contrattuale, a discrezione dell’ERSU. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale La verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità verrà condotta nel corso dell’esecuzione del contratto ogni sei mesi. L’amministrazione si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche riserva inoltre di condurre la verifica di conformità sono a carico nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell’esecuzione del Fornitore.
3contratto. Nel caso di esito positivo Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di accettazione”conformità è redatto processo verbale. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Nel caso di esito negativo Il soggetto incaricato della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali quando risulti che l’esecutore abbia completamente e della normativa vigenteregolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In caso di mancata attestazione o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà: • di regolare esecuzionefar eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva ai sensi dell’art. 125 comma 6 lett. f del Codice dei contratti. In quest’ultimo caso la singola Amministrazione potrà risolvere stessa dovrà essere immediatamente integrata. E’ fatta salva altresì la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione; • di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pquale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1Ai sensi dell’art. Con riferimento 120 del D.Lgs. 163/2006 e del Titolo IV della Parte IV del D.P.R.207/2010, il contratto sarà soggetto a verifica di conformità al singolo Contratto Esecutivofine di accertarne la regolare esecuzione, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2contratto. Le verifiche attività di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La stazione appaltante attribuirà l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione all’oggetto del contratto (nel seguito per brevità definito “soggetto incaricato”). Entro i termini previsti dal contratto, previa notifica di avvenuto completamento inoltrata formalmente dall’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante e rilascio di tutta la relativa documentazione descrittiva da parte dell’Aggiudicatario, si provvederà ad avviare le operazioni di verifica di conformità. Il soggetto incaricato della verifica di conformità opererà in piena autonomia, comunicando all’impresa aggiudicataria e alla stazione appaltante le date previste per le visite in loco, i luoghi, le modalità, l’eventuale richiesta di specifica documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria allo svolgimento della verifica. Di tutte le operazioni di verifica di conformità sarà redatto apposito verbale dal quale dovrà risultare:
a) la descrizione delle operazioni di verifica svolte;
b) l’accertamento di avvenuto rilascio, da parte del fornitore, di tutta la documentazione giustificativa delle forniture e dei servizi resi e delle certificazioni ad essi associate;
c) il rispetto dei tempi contrattuali e/o la giustificazione dei fatti che - eventualmente - abbiano influenzato l’esecuzione ed i ritardi rispetto agli obblighi contrattuali;
d) la proposta di applicazione e quantificazione di eventuali penali;
e) la dichiarazione di verificabilità di quanto oggetto della verifica e l’esito finale;
f) l’attestazione di corretta esecuzione dell’appalto, in termini di corrispondenza alle specifiche richieste dal capitolato tecnico e dal contratto;
g) l’autorizzazione alla completa e definitiva presa in carico del Fornitore.
3da parte della stazione appaltante delle forniture e prestazioni sottoposte a verifica. I verbali di verifica di conformità dovranno essere obbligatoriamente sottoscritti dal soggetto incaricato, dai rappresentanti dell’impresa aggiudicataria e dai rappresentanti della stazione appaltante, anche quando trattasi di esito non favorevole. In essi si darà esplicitamente atto che l’Aggiudicatario garantisce la piena e conforme rispondenza ai requisiti contrattuali anche per tutte le singole apparecchiature necessarie all’espletamento dell’appalto che - a seguito di verifiche a campione o non esaustive, ovvero non direttamente eseguibili se non in termini distruttivi o tali da richiedere accesso alle componenti interne ed assemblate delle apparecchiature medesime - non siano state direttamente e singolarmente sottoposte a verifica. Nel caso di esito positivo accertamento della verifica di conformità“non verificabilità”, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso ovvero di esito non favorevole della verifica, l’Aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine perentorio stabilito dal soggetto incaricato a completare o ristabilire le condizioni di verificabilità, e/o a porre rimedio alle cause che hanno condizionato l’esito negativo della verifica. Il terzo esito negativo, riferito alla medesima prestazione sottoposta a verifica, costituisce motivo di risoluzione del contratto, con possibile richiesta di risarcimento del danno subito. Resta stabilito che l’Aggiudicatario rimarrà unico responsabile della perfetta riuscita dell’appalto e della piena rispondenza di esso alle condizioni di verifica, sia nei riguardi dei servizi resi che delle componenti necessarie. Gli esiti della verifica, comunque, non esonerano l’Aggiudicatario da responsabilità per difetti o imperfezioni che, anche se non palesemente emersi durante le operazioni relative, dovessero manifestarsi od essere accertati successivamente. Il soggetto incaricato della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali quando risulti che l’esecutore abbia completamente e della normativa vigenteregolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. In caso La verifica di mancata attestazione conformità dovrà essere completata entro 6 mesi dalla data di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pconclusione del progetto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Procurement Agreement, Procurement Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della La verifica di conformità e/o viene eseguita con periodicità annuale dal Dirigente Attività Riabilitative Psichiatriche del DSM per accertare: - il rispetto delle condizioni fissate dall’accordo contrattuale; - la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale; - la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità natura non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5documentale). Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito I risultati documentali della verifica, da parte dell'Amministrazione contraenteraccolti in una scheda riassuntiva, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura sono inviati all’Ente erogatore per l’accettazione e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigentela relativa sottoscrizione. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzioneEntro i successivi quindici giorni, la singola Amministrazione potrà risolvere scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale. Annualmente, entro il Contratto Esecutivo mese di febbraio di ciascun anno di vigenza dell'accordo, l'Ente erogatore dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pal Dirigente Attività Riabilitative Psichiatriche una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Contrattuale, Contract Agreement
Verifica di conformità. 1. Con In riferimento al singolo Contratto Esecutivoa ciascun mese di vigenza del Contratto, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità dei Servizi resi entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, il tutto s secondo i termini e con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttpreviste dall’art. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di accettazione”Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento. Si rinvia in ogni caso alle previsioni precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al Capitolato Tecnico Speciale.precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
43. Nel In caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaprestazioni, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatapotrà comunque emettere fattura, salvo decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in ogni caso l’applicazione delle penali riferimento a ciascun mese di cui oltrevigenza del Contratto.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Servizi Postali, Service Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali contrattuali; tale verifica verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta dell’Offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità dei servizi, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione del servizio”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaconformità, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreFornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A.Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilateraliunilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraentedell'Amministrazione, dell'avvenuta consegna della fornitura esecuzione dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura del Piano dei Fabbisogni e della conseguente verifica di conformità della fornitura predettadi tali servizi, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. Consip. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation, Accordo Quadro Per Servizi Di Digital Transformation
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli conformità ai sensi degli artt. 101 313 e 102 317 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché Regolamento è effettuata in corso di quanto previsto nei provvedimenti esecuzione con periodicità trimestrale Sono invitati ai controlli in corso di attuazione; tale verifica potrà esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere eseguita anche a campioneredatto apposito verbale.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le verifiche abbiano dato esito positivo osservazioni ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrosuggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoredirettore dell’esecuzione.
3. Nel caso di esito positivo della La verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Nel caso di esito negativo Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.. Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) comunica tempestivamente all’esecutore il giorno della verifica di conformità e/affinché quest’ultimo possa intervenire. Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C. (ovvero il R.U.P) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate difetti anche in corso d’operarelazione a parti, il Fornitore dovrà sostituire le componenti o funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verificabili in sede di verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltreconformità.
5. Conclusa positivamente Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. è confermato dal R.U.P. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e comunque entro un termine non superiore spesa, mette a sette giorni dalla conclusione disposizione del soggetto incaricato della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato verifica di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreconformità i mezzi necessari ad eseguirli.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche Nel caso in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitorecui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Responsabile D.E.C. (qualora non si identifichi con il R.U.P.) dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Successivamente all’emissione del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della fornitura predetta, nel rispetto cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pobbligazioni dedotte in contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi, Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell’esecuzione del Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettua la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttpreviste dall’art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante. In ogni caso, nonché il Punto Ordinante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di quanto previsto nei provvedimenti qualità resa e di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionerispetto delle clausole contrattuali. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto Aggiudicatore stesso.
2. Le verifiche L’esecuzione della verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se nonché le eventuali ulteriori verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le disposte dal Punto ordinante avvengono a spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Pertanto, tra l’altro, il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione di dette verifiche. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato varrà come Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso Accettazione dei Prodotti con riferimento alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialespecifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
4. Nel caso in cui dal controllo di esito negativo della corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operabase a prove e utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore dovrà sostituire attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le funzionalità pratiche di reso.
5. Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superataconforme, salvo concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui oltreal successivo articolo 11 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
57. Conclusa positivamente L’esito positivo dei controlli/verifica di conformità non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.
8. Le disposizioni del presente articolo possono essere, in parte, motivatamente derogate esclusivamente per i contratti la cui tipologia, per le particolari condizioni negoziali o la natura dei Prodotti, non consente di effettuare la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Fornitura Di Prodotti, Fornitura Di Prodotti
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoSuccessivamente alla consegna dei prodotti, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il RUP o il DEC effettua la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità dei prodotti consegnati, secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttpreviste dall’art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche L’esecuzione della verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se nonché le eventuali ulteriori verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le disposte dall’Agenzia avvengono a spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoredell’Aggiudicatario.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato varrà come Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso Accettazione dei prodotti con riferimento alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialespecifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dall’Aggiudicatario.
4. Nel caso in cui dal controllo di esito negativo della corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità e/o in base a prove e utilizzi successivi, l’Agenzia rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, l’Agenzia invierà una segnalazione scritta all’Aggiudicatario attivando le pratiche di esito negativo delle verifiche reso.
5. L’Aggiudicatario si impegna a ritirare, senza alcun addebito all’Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di funzionalità effettuate in corso d’operacui al comma 4 del presente articolo, il Fornitore dovrà sostituire la merce non conforme, concordando con l’Agenzia le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatamodalità di ritiro, salvo in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora l’Agenzia non provveda diversamente dandone notizia all’Aggiudicatario o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformitàal successivo articolo 7 - Penali ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, e comunque entro un termine non superiore l’Aggiudicatario è tenuto a sette giorni dalla conclusione della stessaprovvedere, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento contestualmente al ritiro, alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura esenti da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A.vizi, per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibilidifformità o difetti.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente eL’esito positivo dei controlli/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pnon esonera l’Aggiudicatario da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Fornitura Di Arredi E Complementi d'Arredo, Fornitura Di Beni E Servizi
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto di ciascun Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale, nonché, per i Contratti Esecutivi affidati a seguito del confronto competitivo, dalla documentazione relativa al singolo Appalto Specifico allegata alla Richiesta di Xxxxxxx. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnicadell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, nonché del Contratto Esecutivo; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi.
4. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
45. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
56. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibiliFornitore.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine dell’ordinativo di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi in Ottica Cloud, Accordo Quadro
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la Le attività di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono dirette a carico certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. L’Amministrazione provvederà con apposita Commissione ad effettuare verifiche in ordine all’esecuzione del contratto/Xxxxxxxx, con riferimento alle singole Azioni indicate al punto 2 per presente capitolato. La verifica di conformità sarà effettuata con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di ricevimento della prima fattura. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, avente il contenuto di cui all’art. 319 del DPR 207/2010. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàIl Fornitore, la data a propria cura e spesa, mette a disposizione del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo soggetto incaricato della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in corso d’opera, cui il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/ottemperi a siffatti obblighi, la Direzione dell’esecuzione del contratto o svolgere ogni il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore. La verifica in ordine all’esecuzione del contratto è finalizzata alla verifica che ciascun servizio, attività necessaria affinché o fornitura risponda a quanto previsto in sede di offerta e nei successivi documenti progettuali predisposti durante la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali sua realizzazione. In particolare la Commissione di cui oltre.
5. Conclusa positivamente Collaudo verificherà la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilateralicorrispondenza, anche in corso d’operad’opera nei casi previsti dal codice degli appalti, per l’accertamento di ogni elemento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi fornitura ai requisiti richiesti (CESin quantità e qualità), coerentemente al modello e la funzionalità complessiva dei singoli progetti. Nel presente capitolato e nei documenti specifici di ogni singola azione: Azione_1, Azione_2, Azione_3 ed Azione_4 sono indicate le operazioni di verifica da effettuare. Le operazioni di verifica dovranno essere definite preventivamente in un Piano di verifica predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura dalla Ditta e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigenteaccettato dalla Commissione. In caso di mancata attestazione non superamento, anche parziale, di regolare esecuzionetale verifica, la singola Amministrazione Ditta dovrà provvedere entro ulteriori 10 (dieci) giorni solari a realizzare i servizi necessari e/o fornire quanto necessario per tale superamento. Trascorso tale termine l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano l’importo di Euro 80.000,00 l’Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione per il danno subito e di avviare contestualmente le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c., comma 2. Le operazioni di verifica dovranno concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione delle attività e delle forniture con l’invio all’Amministrazione appaltante della dichiarazione di conformità tecnico- amministrativo dell’appalto. La Commissione nell’espletamento delle proprie attività potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pavvalersi del supporto della Commissione di Direzione dell’esecuzione dell’appalto di cui al precedente punto 7.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Verifica di conformità. <da caratterizzare in ragione delle peculiarità dell’appalto; ATTENZIONE: l’articolo è formulato in ragione della presenza di INDICI di prestazione; qualora non siano presenti, l’articolo è da adeguare>
1. Con riferimento al singolo In corso di Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare l’Amministrazione effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, dei servizi erogati, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 tecnico AS e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle relative Appendici.
2. Le Tali verifiche verranno avviate: - (in caso di sviluppo o interventi di manutenzione considerati al pari di obiettivi/interventi di sviluppo) con riferimento al servizio di sviluppo ovvero manutenzione di cui all’art. 3 comma 1 lett (specificare lettere) del Contratto, e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico, entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione; ovvero obiettivi/interventi di sviluppo) relativamente al servizio di sviluppo ovvero manutenzione di cui all’art. 3 comma 1 lett (specificare lettere) del Contratto , e relativamente agli Indici di Prestazione come riportati nell’Appendice 3 al Capitolato tecnico al termine del periodo di rilevazione come indicato all’interno della suddetta Appendice 3. - (in caso di sviluppo o interventi di manutenzione considerati al pari di obiettivi/interventi di sviluppo) relativamente al servizio di sviluppo ovvero manutenzione di cui all’art. 3 comma 1 lett (specificare lettere) del Contratto, entro giorni dalla consegna del rispettivo intervento di cui all’art. 18 in conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/a quanto espresso nel Piano di Lavoro approvato; - (in caso di servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrodi manutenzione remunerati a canone) con riferimento al servizio di manutenzione di cui all’art.3 comma 1 lett. ( specificare lettere) del Contratto, entro il mese successivo (ovvero bimestre ovvero trimestre ovvero semestre di riferimento) decorrente dal termine del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnicamese. - (in caso di servizi remunerati a consumo) con riferimento ai servizi erogati a consumo di cui all’art. 3 comma 1 lett. <specificare lettere> del Contratto, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche entro il mese successivo a quello di conformità sono a carico del Fornitoreriferimento.
3. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 314 del D.P.R. 207/2010, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà avviata entro i termini indicati al comma 2, ai sensi e per gli effetti dell’art. 313 del D.P.R. 207/2010. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale.
5. (in caso di consegne differite) Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute con cadenza <inserire cadenza temporale>.
6. Nel caso di esito positivo della verifica Verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione del prodotto/fase/attività”, per la relativa prestazione contrattuale, da parte dell’Amministrazione.
7. Si rinvia Nel caso in ogni cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate <indicare la tipologia di sanzione ovvero applicazione penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati>.
8. Nel caso alle previsioni in cui, durante la Verifica di conformità, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui l’Amministrazione riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, saranno applicate <indicare la tipologia di sanzione ovvero applicazione penali e/o rilievi e/o perdita della quota sospesa in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati>.
9. Il Fornitore dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di Verifica di conformità, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato AS o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità.
10. <eventuale se previsti> Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice “Indicatori di Qualità” al Capitolato Tecnico SpecialeAS, l’Amministrazione, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
411. Nel caso di esito negativo della Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltresi intendono a carico del Fornitore.
512. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia L’Amministrazione rilascerà il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione verifica di conformità qualora risulti che il Fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l’Amministrazione potrà procedere alla svincolo della fattura da parte del fornitorecauzione prestata dal Fornitore.
613. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A.Il soggetto incaricato, per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi resi disponibilisi impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
714. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predettadelle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione di conformità verrà effettuata in contraddittorio con l’Impresa e delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto operazioni di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneverràredatto apposito processo verbale.
2. Le verifiche La Verifica di conformità si intendono intende positivamente superate superata solo se in caso le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi prestazioni contrattuali siano risultati conformi alle state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell’Accordo Quadro, del espresse nel Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoretecnico.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.Datadi
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di esito negativo delle verifiche verbale verifica di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché conformità. In tale ipotesi la verifica sia ripetuta e positivamente superatadi conformità verrà ripetuta, salvo in ogni caso ferma l’applicazione delle penali relative di cui oltreal successivo art. 13 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
5. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessala Committente, l’Amministrazione Contraente rilascia ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il certificato di pagamento o altro documento equivalente contratto ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoresensi dell’art. 20 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
6. Le Amministrazioni Contraenti e La Committente si riserva la Consip S.p.A., per quanto possibilità di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche controlli a campione o in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibiliforma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
8. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegnaa rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
9. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi delle forniture (CESCEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi beni oggetto dell’ordine di fornitura dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoAl momento della prestazione della fornitura/erogazione di beni/servizi, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare ovvero in corso di esecuzione nei casi previsti dall’art. 313 del D.P.R. 207/2010 e comunque entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione della prestazione, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica della corretta esecuzione di conformità/collaudo delle prestazioni contrattuali rese, secondo i termini e con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito previste dagli artt. 101 312 e 102 seguenti del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneD.P.R. 207/2010.
2. Le verifiche La verifica di conformità si intendono positivamente superate solo conformità/collaudo ha ad oggetto la verifica della corrispondenza delle prestazioni rese alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nel presente documento e, in generale, contenute nella RdO e nei relativi allegati. L’operatore economico Contraente ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità/collaudo. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore Contraente se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitorepresente.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità o collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data varrà come data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso accettazione delle prestazioni con riferimento alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialespecifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente.
4. Nel caso in cui dal controllo di esito negativo della corrispondenza tra verbale di consegna, ordine e prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità e/conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso o di esito negativo richiesta di intervento.
5. Il Fornitore contraente s’impegna a risolvere la non conformità, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta segnalazione, concordando con il Punto Ordinante le modalità e termini per l’esecuzione delle verifiche prestazioni. Nel caso di funzionalità effettuate in corso d’operaritiro della merce, l’operatore economico s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 4 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Fornitore dovrà sostituire Punto Ordinante le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatamodalità di ritiro, salvo in ogni caso da effettuare in orario d’ufficio, salvo diverso accordo fra le parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l’applicazione delle penali di cui oltreal successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggiore danno, l’operatore economico è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.
57. Conclusa positivamente Effettuati i suddetti interventi la fornitura potrà essere sottoposta ad un nuovo collaudo o, in alternativa, l’operatore economico, su richiesta del Punto Ordinante, rilascerà una dichiarazione sottoscritta che attesti l’avvenuta esecuzione degli interventi richiesti per eliminare le difformità riscontrate.
8. L’esito positivo dei controlli non esonera l’operatore economico contraente da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell’esecuzione della fornitura non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei controlli sopra citati.
9. Ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. 207/2010, qualora non si ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia ai sensi di quanto previsto dall’art. 337 del medesimo D.P.R., il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreregolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
610. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche L’operatore economico si farà carico dei Prodotti che venissero in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/qualche modo deteriorati o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo comunque non fossero più utilizzabili a seguito della verificadell’esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; l’operatore economico dovrà consegnare al Punto Ordinante prodotti sostitutivi, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura con le modalità previste dai precedenti commi 4 e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p5 riguardo ai resi.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Speciale
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni oggetto di appalto si realizza attraverso: ✓ verifica di conformità in corso di esecuzione, trattandosi di servizio con prestazioni continuative; ✓ verifica di conformità definitiva. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal Direttore dell’esecuzione del contratto o tramite suo assistente direttamente incaricato; tale attività è diretta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale, in conformità e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 delle condizioni, modalità, termini e 102 prescrizioni del D. Lgs. n. 50/2016contratto e delle procedure operative vigenti presso le strutture, nonché delle leggi di quanto previsto nei provvedimenti settore e del Manuale di attuazione; tale autocontrollo del Committente. Le attività di verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente capitolato. Le verifiche potranno essere effettuate in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di conformità si intendono positivamente superate solo se le seguito indicate. L’Appaltatore deve garantire l’accesso agli incaricati dell’Azienda in qualsiasi luogo ed ora per effettuare il controllo. Gli addetti alle verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrodovranno essere muniti di adeguato documento di identità e di riconoscimento che dovranno obbligatoriamente esibire prima dell’inizio del controllo al personale dell’Appaltatore e sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale dell’Appaltatore, ad eccezione del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche Responsabile o suo coadiutore. Il personale dell’Appaltatore non deve interferire sulle procedure di conformità sono a carico del Fornitore.
3controllo degli incaricati dell’Azienda. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della La verifica di conformità e/in corso di esecuzione si effettua attraverso verifiche a campione. L’Appaltatore verificherà a campione il corretto espletamento delle attività previste attraverso sopralluoghi “a vista” finalizzati a verificare la correttezza delle procedure di esecuzione dei servizi assegnati con particolare riferimento a: ✓ corretto uso degli impianti e delle attrezzature; ✓ efficacia dei trattamenti e delle attività svolte; ✓ corretta gestione dei rifiuti; ✓ modalità e tempi di impiego dei sanificanti; ✓ stato igienico-sanitario del personale addetto, degli ambienti ed attrezzature; ✓ organizzazione del personale; ✓ corretta applicazione del Manuale autocontrollo. Qualora i controlli effettuati forniscano risultati negativi, l’Appaltatore richiederà opportune azioni correttive. L’Appaltatore dovrà conformarsi alle prescrizioni e fornire, ove richieste, giustificazioni dell’accaduto. Per tutte le verifiche sopra indicate gli incaricati dell’Azienda dovranno redigere appositi verbali, in cui verrà indicata la sanzione da applicare. I verbali dovranno essere sottoscritti anche dal Responsabile del servizio, il quale avrà la facoltà di aggiungere proprie osservazioni in merito alle eventuali contestazioni fatte e fornire le motivazioni sulle irregolarità riscontrate. La mancata presenza del Responsabile, o di esito negativo persona da lui delegata, comporta l’accettazione tacita del verbale da parte dello stesso. Una copia del verbale sarà consegnata all’Appaltatore. L’Azienda potrà inoltre avvalersi di propri incaricati e degli organi delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché Autorità Sanitarie competenti per la verifica igienico-sanitaria dell’efficacia delle operazioni di pulizia, sia ripetuta e positivamente superatamediante metodi rapidi di rilevazione, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigenteche mediante analisi microbiologiche. In caso di mancata attestazione esito sfavorevole i costi delle analisi sono a carico dell’Appaltatore, oltre alle eventuali penali. La verifica di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere conformità definitiva per il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.prilascio del relativo certificato è effettuata dal Direttore dell’esecuzione in conformità alle disposizioni del DM 49/2018.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionetecnico.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico SpecialeDatadi Accettazione della Fornitura” da parte della Committente.
43. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di esito negativo delle verifiche verbale verifica di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché conformità. In tale ipotesi la verifica sia ripetuta e positivamente superatadi conformità verrà ripetuta, salvo in ogni caso ferma l’applicazione delle penali relative di cui oltreal successivo art. 8 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
4. Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 14 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
5. Conclusa positivamente La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoredell’esecuzione contrattuale.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibilisi intendono a carico dell’Impresa.
7. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegnaa rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
8. Qualora i requisiti non fossero rispettati l’Amministrazione provvederà a segnalare l’esito negativo della verifica al fornitore che dovrà correggere le difformità riscontrate entro il termine di 10 giorni solari dalla data di comunicazione. Qualora la soluzione proposta dal fornitore non rispetti comunque i vincoli imposti, l’Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo alla verifica
9. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi delle forniture (CESCEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi beni oggetto dell’ordine di fornitura dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Specific Contract for the Provision of Salesforce Licenses and Related Services
Verifica di conformità. 1. Con In corso di Contratto l’Amministrazione Contraente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche, con riferimento al singolo Contratto Esecutivoservizio di Supporto Tecnico Specialistico e relativamente alla verifica degli indicatori di qualità di cui all’Appendice 2 al Capitolato Tecnico AS, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica entro i termini previsti dal Capitolato Tecnico AS verranno avviate al termine dell’ultimo deliverable/artefatto del Piano e dell’ultimo periodo di rilevazione degli indicatori di qualità finalizzati alla misurazione della corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità dell’attività.
3. L’Impresa prende atto e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
26. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi e le attività siano risultati risultate conformi alle prescrizioni dell’Accordo QuadroQuadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e dell’offerta tecnica, ove migliorativadi AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
37. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione dell’intervento applicativo”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
48. Nel caso di esito negativo positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa, la data di esito negativo ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle verifiche attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di funzionalità effettuate interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emessa la sanzione prevista in corso d’opera, funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà sostituire le eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità non perfettamente funzionanti dei sistemi a proprie spese e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
512. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui la verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque entro un termine non superiore idonee a sette giorni garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla conclusione verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della stessaverifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D. Lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreattestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
717. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso positiva di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.ptutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Contratto Per Appalto Specifico
Verifica di conformità. 1La verifica di conformità, salvo diversa decisione motivata del responsabile del procedimento, è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione di conformità deve iniziare non oltre venti giorni dalla data di ultimazione delle forniture e dei lavori di posa in opera e deve terminare non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità contrattuali. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale delle relative cause il soggetto incaricato della verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrotrasmette formale comunicazione all’esecutore e al responsabile del procedimento, del Capitolato Tecnico con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese il completamento delle verifiche operazioni di conformità sono a carico del Fornitore.
3verifica di conformità. Nel caso di esito positivo ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, la data il responsabile del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaprocedimento, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro assegna un termine non superiore a sette quindici giorni dalla conclusione per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza. La verifica della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso accertamenti e riscontri che il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione soggetto incaricato della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predettaritenga necessari. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, nel rispetto oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prescrizioni prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della normativa vigenteverifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. In caso Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di mancata attestazione di regolare esecuzioneconformità, la singola Amministrazione potrà risolvere le singole operazioni e le verifiche compiute, il Contratto Esecutivo numero dei rilievi effettuati e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pi risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1L’attività è eseguita da una Commissione di verifica di conformità nominata dall’Amministrazione e individuata, nella sua composizione, sulla base delle capacità professionali e di giudizio richieste. Con La Commissione opera con autonoma responsabilità e secondo le prescrizioni della normativa di riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare e ha il compito di verificare che quanto realizzato dall’Aggiudicatario sia conforme ai requisiti richiesti. Le prove di verifica sono di regola eseguite nell’ambiente di pre-produzione dell’infrastruttura tecnologica dell’Amministrazione opportunamente configurati a cura dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario deve supportare la verifica della corretta Commissione nella esecuzione delle prestazioni contrattuali prove, nel rilevamento dei risultati e nella stesura dei verbali. Per svolgere le prove di verifica la Commissione può utilizzare, a titolo di guida, il Piano delle verifiche predisposto dall’Aggiudicatario, e può prendere visione delle specifiche dei test e dei risultati dei test interni eseguiti dall’Aggiudicatario nell’ambito del processo di produzione del software e di ogni altra utile informazione prodotta dall’Aggiudicatario secondo quanto specificato nel suo Piano della qualità. Le modalità di verifica, le modalità prove effettuate e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto loro risultanze devono essere formalizzate in appositi verbali di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità in corso d’opera e finale. La verifica si intendono positivamente superate solo se svolge in corso d’opera nel senso che la Commissione: ● segue l’andamento del lavoro fin dal suo inizio, eseguendo visite finalizzate a verificare l’osservanza delle prescrizioni operative. Il risultato è oggetto di apposito Verbale di visita; ● effettua le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadroin corso d’opera con il controllo dei deliverable che man mano vengono ultimati in ciascuna fase (corrispondente ad un SAL) e che, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnicaa questo scopo, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche vengono raggruppati in "partite" da presentare a verifica. Il risultato è oggetto di apposito Verbale di verifica di conformità sono a carico del Fornitore.
3in corso d’opera. Nel caso in cui durante la verifica in corso d’opera emergano non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali e/o a quanto richiesto oppure malfunzionamenti/difetti, l’Aggiudicatario, in accordo con il processo di esito positivo Risoluzione dei problemi, è tenuto a rimuovere le non conformità, a risolvere i malfunzionamenti/difetti e a presentare nuovamente le componenti rettificate a verifica, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Commissione. In questo caso all’Aggiudicatario verranno imputati, oltre agli oneri relativi ad un totale controllo e rettifica delle componenti difettose, anche gli oneri per la ripetizione della verifica di conformità, e le eventuali penali per i ritardi corrispondenti al periodo compreso fra la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data rifiuto e quella della riconsegna delle componenti stesse. La Commissione attiva le operazioni di accettazione”verifica in corso d’opera a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione. Si rinvia Le operazioni di verifica in ogni caso alle previsioni corso d’opera devono concludersi entro trenta giorni dalla data di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4ricevimento di detta comunicazione. Nel caso di esito negativo della ● effettua la verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate finale con il controllo conclusivo, alla conclusione dei servizi, anche in base ai controlli effettuati in corso d’opera, di tutti i deliverable dell’appalto. Il risultato è oggetto di apposito Verbale di verifica di conformità finale. Se la verifica finale ha esito positivo, la Commissione emette il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti Certificato di verifica di conformità che sancisce la conformità ai requisiti contrattuali della fornitura oggetto dell’appalto. L’accettazione da parte dell’Amministrazione dell’esito positivo della verifica, dà luogo all’accettazione definitiva della fornitura. Se la verifica finale ha esito negativo, in quanto emergono non-conformità rispetto ai requisiti contrattuali e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superataa quanto richiesto oppure malfunzionamenti/difetti, salvo l’Aggiudicatario, in ogni caso l’applicazione delle penali accordo con il processo di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di Risoluzione dei problemi, è tenuto a rimuovere le non-conformità, a risolvere i malfunzionamenti/difetti e comunque a presentare nuovamente le componenti rettificate a verifica, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Commissione. In questo caso all’Aggiudicatario verranno imputati, oltre agli oneri relativi ad un totale controllo e rettifica delle componenti difettose, anche gli oneri per la ripetizione della verifica e le eventuali penali per i ritardi corrispondenti al periodo compreso fra la data del rifiuto e quella della riconsegna delle componenti stesse. La Commissione attiva le operazioni di verifica finale a seguito di comunicazione da parte dell’Amministrazione. Le operazioni di verifica finale devono concludersi entro un termine non superiore a sette novanta giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato data di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitorericevimento di detta comunicazione.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1Secondo quanto previsto dall’art. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale il contratto è soggetto a verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo a cura del Responsabile del procedimento e/o Direttore dell’Esecuzione del contratto, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto stesso. Il Responsabile del procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione indicano se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi hanno riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione e assegnano un termine per adempiere alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle verifiche prestazioni contrattuali. Certificato di verifica di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in da rilasciare ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo 12 mesi quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali il soggetto incaricato della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della fornitura predettafirma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigentealle operazioni di verifica di conformità. In caso di mancata attestazione di regolare o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l’esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo facoltà: - di acquisire presso altri fornitori la prestazione non eseguita tempestivamente o contestata e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pnon eseguita entro i tempi stabiliti, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l’esecuzione mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata; - di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente Capitolato.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione di conformità verrà effettuata in contraddittorio con l’Impresa e delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto operazioni di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneverràredatto apposito processo verbale.
2. Le verifiche La Verifica di conformità si intendono intende positivamente superate superata solo se in caso le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi prestazioni contrattuali siano risultati conformi alle state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell’Accordo Quadro, del espresse nel Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoretecnico.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico SpecialeDatadi Accettazione della Fornitura” da parte della Committente.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o conformità, l’Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di esito negativo delle verifiche verbale verifica di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché conformità. In tale ipotesi la verifica sia ripetuta e positivamente superatadi conformità verrà ripetuta, salvo in ogni caso ferma l’applicazione delle penali relative di cui oltreal successivo art. 13 S “Penali”. Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell’Impresa.
5. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessala Committente, l’Amministrazione Contraente rilascia ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il certificato di pagamento o altro documento equivalente contratto ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoresensi dell’art. 19 G “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c.
6. Le Amministrazioni Contraenti e La Committente si riserva la Consip S.p.A., per quanto possibilità di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche controlli a campione o in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibiliforma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
7. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
8. Il soggetto incaricato dalla Committente, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegnaa rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
9. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi delle forniture (CESCEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi beni oggetto dell’ordine di fornitura dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1Le operazioni di verifica di conformità saranno eseguite da una specifica commissione, a tal fine designata formalmente dall’Amministrazione, che dovrà verificare la piena funzionalità di tutti i sistemi e la loro corrispondenza ai requisiti imposti. Con riferimento In generale, per dare avvio alle operazioni di collaudo, l’Amministrazione dovrà ricevere da parte del fornitore una formale comunicazione di approntamento al singolo Contratto Esecutivocollaudo entro 60 giorni solari dalla ricezione della notifica relativa alla registrazione del contratto, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare approvata preventivamente dai DEC, che in tal modo attesteranno la verifica della fornitura di tutto quanto necessario alla sua corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto (Piano dei Test Funzionali, Descrizione dell’Ambiente di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016Sistema, nonché Risultanze Test di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionecarico, etc.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3). Nel corso del collaudo, la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nella documentazione fornitagli a supporto. Inoltre, per facilitare le operazioni di collaudo, la Commissione potrà richiedere la presenza dei DEC e di personale inviato dal fornitore. All’atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto e sottoscritto dall’Amministrazione il verbale di collaudo ed accettazione, cui sarà allegato il documento rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attività svolte durante il collaudo stesso. La presenza di anomalie che, a giudizio dell’Amministrazione, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo provocherà la sospensione del collaudo stesso. La suddetta sospensione potrebbe comportare il mancato rispetto della verifica data prevista di conformitàfine collaudo, per cause imputabili al fornitore. La presenza di anomalie riscontrate durante la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data fase di accettazione”collaudo viene registrata ai fini della misurazione degli indicatori di qualità applicabili. Si rinvia in In ogni caso alle previsioni le anomalie emerse in fase di cui al Capitolato Tecnico Specialecollaudo devono essere rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Tecnico
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivodi Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Appalto Specifico/Ordinativo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico della normativa di gara e dell’offerta tecnica, ove migliorativadella documentazione prodotta dall’operatore; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità relativamente alla fornitura dei prodotti offerti, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione del della fornitura”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni , salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di cui al Capitolato Tecnico Specialeinizio dell’erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operad’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoredell’appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilateraliunilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi delle forniture rese disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi delle forniture (CESCEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigenteAnticorruzione.
8. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo contratto di fornitura e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.>
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Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare Durante il periodo di svolgimento del SERVIZIO verrà eseguita la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi del servizio stesso e la sua rispondenza alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico caratteristiche tecniche indicate nel Progetto e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico nell’Offerta del Fornitore.
3, anche in merito ad eventuali servizi aggiuntivi offerti. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel In caso di esito negativo della verifica il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operacarenze riscontrati, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la ovvero alla sostituzione del personale inidoneo; successivamente si procederà ad una nuova verifica di conformità, che avverrà nei termini e comunque entro un termine non superiore con le modalità sopra descritte. Tutti gli oneri che IIT dovrà sostenere saranno posti a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta carico del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzioneulteriore esito negativo della verifica, la singola Amministrazione IIT potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere dichiarare risolto il presente Accordo Quadrocontratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte il servizio a terzi in danno del Fornitore, e il diritto di IIT a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti. Le operazioni di verifica circa la conformità dei servizi forniti saranno effettuate in contraddittorio con il Fornitore e riguarderanno, tra l’altro, le seguenti attività: verifica del possesso di tutti i requisiti tecnici minimi richiesti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dal Disciplinare di Gara, nessuno escluso; Verifica dei servizi migliorativi eventualmente offerti dal Fornitore in sede di gara, nessuno escluso. Per le verifiche e le finalità di cui presente articolo l’Aggiudicatario dovrà inviare al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, entro il 5 di ogni mese successivo, un report relativo alle ore di servizio e degli eventuali servizi aggiuntivi svolti nel mese precedente. Tali verifiche saranno effettuate sia nella fase iniziale del contratto che per tutta la fase esecutiva del contratto medesimo.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1L’art. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo102, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la comma 2, del Codice stabilisce che i contratti pubblici di servizi e forniture sono soggetti a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo conformità è svolta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in presenza del RUP e dando avviso all’esecutore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire. La stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6, una commissione composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le modalità e caratteristiche previste, possono essere nominati soggetti esterni con le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico procedure di cui all’art. 31, comma 8, nel rispetto di quanto stabilito dagli arttdisposto dall’ art. 101 102, comma 7. Il RUP o il Direttore dell’esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:
a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;
e) certificati delle eventuali prove effettuate;
f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato. giornale. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto, e 102 conclusa entro il termine ivi indicato, che non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta giorni nei casi di prestazioni complesse. Il contratto disciplina le cause e le relative conseguenze del D. Lgssuperamento del tempo limite per la conclusione dell’attività di verifica di conformità. n. 50/2016All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, nonché che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà competenza. Possono essere eseguita anche a campione.
2. Le previste verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed in corso di esecuzione del contratto in ragione di particolari caratteristiche delle forniture o dei servizi che impongano la verifica in corso di esecuzione ovvero nei casi di appalti di forniture o di servizi con prestazioni continuative, secondo la periodicità prevista nel contratto. L’esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Per i contratti pubblici di esito positivo della importo inferiore alla soglia europea il certificato di verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni nei casi espressamente individuati nel decreto di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4comma 8, art. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera102, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il può essere sostituito dal certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su regolare esecuzione rilasciato dal RUP su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.pdirettore dell’esecuzione se nominato.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Linee Guida Attuative Del Nuovo Codice Degli Appalti
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la Le attività di verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono dirette a carico certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. L’Amministrazione provvederà con apposita Commissione ad effettuare verifiche in ordine all’esecuzione del contratto/Xxxxxxxx, con riferimento alle singole Azioni indicate al punto 2 per presente capitolato. La verifica di conformità sarà effettuata con cadenza trimestrale, a decorrere dalla data di ricevimento della prima fattura. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, avente il contenuto di cui all’art. 319 del DPR 207/2010. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàIl Fornitore, la data a propria cura e spesa, mette a disposizione del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo soggetto incaricato della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in corso d’opera, cui il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/ottemperi a siffatti obblighi, la Direzione dell’esecuzione del contratto o svolgere ogni il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto al Fornitore. La verifica in ordine all’esecuzione del contratto è finalizzata alla verifica che ciascun servizio, attività necessaria affinché o fornitura risponda a quanto previsto in sede di offerta e nei successivi documenti progettuali predisposti durante la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali sua realizzazione. In particolare la Commissione di cui oltre.
5. Conclusa positivamente Collaudo verificherà la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilateralicorrispondenza, anche in corso d’operad’opera nei casi previsti dal codice degli appalti, per l’accertamento di ogni elemento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi fornitura ai requisiti richiesti (CESin quantità e qualità), coerentemente al modello e la funzionalità complessiva dei singoli progetti. Nel presente capitolato e nei documenti specifici di ogni singola azione: Azione_1, Azione_2, Azione_3 ed Azione_4 sono indicate le operazioni di verifica da effettuare. Le operazioni di verifica dovranno essere definite preventivamente in un Piano di verifica predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura dalla Ditta e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigenteaccettato dalla Commissione. In caso di mancata attestazione non superamento, anche parziale, di regolare esecuzionetale verifica, la singola Amministrazione Ditta dovrà provvedere entro ulteriori 10 (dieci) giorni solari a realizzare i servizi necessari e/o fornire quanto necessario per tale superamento. Trascorso tale termine l’Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 3.000,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano l’importo di Euro 80.000,00 l’Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione per il danno subito e di avviare contestualmente le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c., comma 2. Le operazioni di verifica dovranno concludersi entro trenta giorni dalla comunicazione di conclusione delle attività e delle forniture con l’invio all’Amministrazione appaltante della dichiarazione di conformità tecnico- amministrativo dell’appalto. La Commissione nell’espletamento delle proprie attività potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pavvalersi del supporto della Commissione di Direzione dell’esecuzione dell’appalto di cui al precedente punto 6.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Verifica di conformità. 1Al termine del lavoro o del blocco di lavoro la Ditta Aggiudicataria presenterà al Verificatore i files finali, nei formati previsti (vedi paragrafo precedente). Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoIl Verificatore, ciascuna Amministrazione Contraente procederà utilizzando tutto il materiale riguardante le precedenti fasi, provvederà per proprio conto ad effettuare esaminare i files, con un procedimento a campione che coinvolga almeno il 2% degli elementi costituenti il lavoro. In primo luogo, verificherà che il risultato finale si presenti qualitativamente omogeneo in termini di grafia, densità di informazione ecc.. In seguito, eseguirà il controllo della qualità generale del prodotto grafico, soprattutto riguardo alla eventuale carenza di toponomastica, di ricchezza di particolari (commisurata alla scala della cartografia) e ad ogni altro elemento che, a suo giudizio, sia rilevante per garantire la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto fruizione del prodotto. Infine, il Verificatore dovrà istituire sistemi di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche controllo sull’intero blocco (non a campione.
2) finalizzati a: ▪ individuazione di codici inesistenti; ▪ codici utilizzati con tipologie non conformi. Le verifiche Il Verificatore, oltre a queste prescrizioni minime, potrà utilizzare ogni strumento atto a meglio garantire la qualità finale del prodotto. La verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi consisterà nella verifica che quanto fornito sia conforme alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, specifiche del presente Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri a quanto proposto dalla Ditta Aggiudicataria in sede di gara e le spese delle verifiche di conformità sono a carico redazione del Fornitore.
3progetto esecutivo della fornitura e sua approvazione da parte della Regione Campania. Nel caso di esito positivo L’esito della verifica di conformità, la data del conformità sarà riportato nel relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”verbale. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel In caso di esito negativo sarà richiesta, a carico della Ditta Aggiudicataria l’implementazione o la correzione delle funzionalità tacitamente accettate e/o dichiarate nell’offerta, se l’esito negativo dipende dai programmi di gestione e/o dai dati; Resta inteso che, anche dopo la verifica di buon funzionamento, ogni intervento di manutenzione, prima della verifica finale, è a totale carico della Ditta Aggiudicataria. In caso di conformità esito favorevole, il Verificatore emetterà il certificato finale di verifica di conformità. In caso di esito negativo o con raccomandazioni/prescrizioni, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a proseguire a sue spese nella conduzione del sistema fino all’eliminazione completa di ogni vizio e all’emissione del certificato di verifica finale positiva. Resta inteso che, dopo l’emissione del certificato di verifica finale positivo, per qualunque malfunzionamento valgono le condizioni di garanzia e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltreassistenza.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Affidamento Del Servizio Di Aggiornamento Della Cartografia Tecnica Numerica
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Al momento della consegna dei Prodotti, e, comunque, entro il termine non perentorio di 20 (venti) giorni decorrenti da tale termine, il direttore dell’esecuzione del Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettua la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità dei Prodotti consegnati, secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttpreviste dall’art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante. In ogni caso, nonché il Punto Ordinante potrà disporre ulteriori verifiche unilaterali, anche durante l’esecuzione del Contratto, sulla efficacia dei Servizi in termini di quanto previsto nei provvedimenti qualità resa e di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionerispetto delle clausole contrattuali. La periodicità ed i tempi relativi alle attività di controllo saranno definiti da parte del Soggetto Aggiudicatore stesso.
2. Le verifiche L’esecuzione della verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se nonché le eventuali ulteriori verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le disposte dal Punto ordinante avvengono a spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Pertanto, tra l’altro, il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell’esecuzione di dette verifiche. Il Punto Ordinante dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di verifica; il Fornitore dovrà consegnare al Punto Ordinante Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi riguardo ai resi.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato varrà come Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso Accettazione dei Prodotti con riferimento alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialespecifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.
4. Nel caso in cui dal controllo di esito negativo della corrispondenza tra verbale di consegna, Contratto e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operabase a prove e utilizzi successivi, il Punto Ordinante rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinante invierà una segnalazione scritta al Fornitore dovrà sostituire attivando (ove compatibile con la natura del Prodotto fornito) le funzionalità pratiche di reso.
5. Il Fornitore s’impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinante, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superataconforme, salvo concordando con il Punto Ordinante le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
6. Qualora il Punto Ordinante non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformitàal successivo articolo 11 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, e comunque entro un termine non superiore il Fornitore è tenuto a sette giorni dalla conclusione della stessaprovvedere, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura esenti da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A.vizi, per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibilidifformità o difetti.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente eL’esito positivo dei controlli/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere non esonera il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pFornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità dei Prodotti che non fossero emerse all’atto dei controlli sopra citati.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Fornitura Di Prodotti
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche siano eseguite a campioneregola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Le Tali verifiche verranno avviate: - con riferimento ai servizi di Supporto Specialistico, Conduzione Progetti Tecnologici, servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente a consumo, entro 20 (venti) giorni lavorativi dall’ultimazione della prestazione; - con riferimento al servizio di Manutenzione Hardware a canone, al servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente a canone e relativamente alla verifica degli Indicatori di qualità come riportati nell’Appendice 2 al Capitolato tecnico entro il trimestre successivo a quello di riferimento.
3. La Committente si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
4. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell’art. 102 del d.lgs.50/2016. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intendono intende positivamente superate superata solo se in caso le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi prestazioni contrattuali siano risultati conformi alle state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell’Accordo Quadro, del espresse nel Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche tecnico.
5. Il Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità sono a carico del Fornitorequalora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
36. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, conformità la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazioneAccettazione della Fornitura” ovvero “Data di accettazione del servizio”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché per la verifica sia ripetuta e positivamente superatarelativa prestazione contrattuale, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibiliCommittente.
7. Su richiesta del FornitoreNel caso in cui, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di Consip S.pinterruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.A. emetterà
9. L’impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità di cui al precedente articolo 15.
10. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell’impresa
11. La Committente rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni e la Committente potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall’impresa.
12. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi/nno forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
13. Su richiesta dell’impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predettadelle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Construction Contract
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo In corso di Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione l’Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno eseguite in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Delle operazioni di verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
26. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi e le attività siano risultati risultate conformi alle prescrizioni dell’Accordo QuadroQuadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e dell’offerta tecnica, ove migliorativadi AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
37. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione dell’intervento applicativo”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
48. Nel caso di esito negativo positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa la data di esito negativo ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle verifiche attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di funzionalità effettuate interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso la sanzione prevista in corso d’opera, funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà sostituire le eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità non perfettamente funzionanti dei sistemi a proprie spese e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
512. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui la verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque entro un termine non superiore idonee a sette giorni garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla conclusione verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della stessaverifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreattestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
717. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'A.N.A.C. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso positiva di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.ptutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Specific Contract for Software Development and Maintenance Services
Verifica di conformità. 1. Con riferimento Le prestazioni oggetto del Contratto sono soggette a verifica di conformità al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare fine di accertare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneregolare esecuzione.
2. Le verifiche La verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche è svolta in corso di conformità sono a carico del Fornitoreesecuzione ogni 3 mesi in quanto il Contratto ha ad oggetto prestazioni continuative.
3. Nel caso di esito positivo della La verifica di conformità, conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La Committente ha la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data facoltà di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni affidare la verifica di cui al Capitolato Tecnico Specialeconformità a un soggetto diverso dal Direttore dell’Esecuzione.
4. Nel caso di esito negativo della La verifica finale di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità è avviata entro venti giorni dall’esecuzione dell’ultima prestazione ed è conclusa non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltreoltre sessanta giorni dalla stessa.
5. Conclusa positivamente la verifica Delle verifiche di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreconformità è redatto processo verbale.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto operazioni necessarie alla verifica di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibilisono svolte a spese dell’Appaltatore.
7. Su richiesta L’Appaltatore mette a disposizione del FornitoreDirettore dell’Esecuzione i mezzi e gli strumenti necessari. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi a tale obbligo, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/Direttore dell’Esecuzione dispone che si provveda d’ufficio, deducendo il costo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore.
8. Il Direttore dell’Esecuzione, o di Consip S.p.A. emetterà/nno altro soggetto incaricato, rilascia il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità quando accerta che l’Appaltatore ha integralmente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità emesso dal Direttore dell’Esecuzione è confermato dal RUP.
9. Il certificato di verifica di conformità contiene: - gli estremi del Contratto e degli eventuali atti integrativi; - l’indicazione dell’Appaltatore; - il nominativo del Direttore dell’Esecuzione; - il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; - le date di effettiva esecuzione delle prestazioni; - il richiamo agli eventuali verbali dei controlli intermedi svolti in corso di esecuzione; - il verbale del controllo finale; - l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’Appaltatore; - la certificazione di verifica di conformità.
10. Non è esclusa la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti del Servizio non verificabili in sede di verifica di conformità.
11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per l’accettazione all’Appaltatore che lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento.
12. L’Appaltatore ha la facoltà di aggiungere in calce al certificato di verifica di conformità le contestazioni che ritiene opportune.
11. Il saldo delle prestazioni è effettuato entro novanta giorni dalla redazione del certificato di verifica finale di conformità, secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice.
12. Al fine di consentire il pagamento della fornitura predettarata di saldo delle prestazioni svolte, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali l’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente la seguente documentazione:
a) dichiarazione, nei modi e della normativa vigentenelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, resa da ogni dipendente (sia dell’Appaltatore sia dell’eventuale Subappaltatore) che ha prestato la propria attività lavorativa per l’esecuzione del Contratto, così come risultante dai documenti contabili dell’appalto, nella quale dichiari di aver percepito regolarmente lo stipendio, di aver ottenuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha a pretendere dall’Appaltatore e dal Subappaltatore per la prestazione svolta. In caso Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di mancata attestazione identità del dichiarante;
b) dichiarazione resa nei modi e nelle forme di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo cui al D.P.R. n. 445/2000 e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. dal legale rappresentante dell’Appaltatore (nonché dal legale rappresentante dell’eventuale Subappaltatore) con la quale potrà risolvere attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il presente Accordo Quadroregolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1Appena ricevuti gli esiti delle analisi da parte di SomaLogic Operating Co., Inc., in conformità con quanto stabilito nel Collaboration Agreement, HT eseguirà le operazioni di verifica di conformità eventualmente anche in contradditorio con l’Appaltatore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato entro e non oltre 10 giorni lavoratividal ricevimento dei Deliverables. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la Per verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo di conformità s'intende il raffronto tra le modalità seguite per l’esecuzione dell’analisi e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro quelle promesse da SomaLogic Operating Co., Inc. e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 meglio descritte nella documentazione tecnica fornita alla Stazione Appaltante, anche in relazione al contenuto del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2correlativo SOW. Le verifiche verifiche/ispezioni di HT saranno dirette/i a verificare che gli Assay Data o Test Results (secondo quanto applicabile a seconda dell’SOW di riferimento) siano conformi alle specifiche definite all'interno del singolo SOW applicabile. Delle operazioni di verifica di conformità si intendono positivamente superate solo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore, se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi presente. Laddove non presente alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche operazioni di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale verrà considerata quale “Data all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di accettazione”verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel In caso di esito negativo della verifica di conformità e/o HT notificherà per iscritto a SomaLogic Operating Co., Inc. la non conformità e SomaLogic Operating Co., Inc. ripeterà qualsiasi servizio non conforme a quanto pattuito entro 90 giorni dalla suddetta notifica se
(a) i campioni ancora in possesso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaSomaLogic Operating Co., Inc. al completamento del SOW applicabile sono sufficienti per ripetere il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltreServizio.
5. Conclusa positivamente (b) HT/Owner fornisce quantità aggiuntive dei campioni interessati e SomaLogic Operating Co., Inc. dovrà effettuare il nuovo servizio di analisi nei tempi che saranno indicati nel nuovo SOW, appositamente predisposto così come i costi per la verifica spedizione di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato nuovi campioni per l’esecuzione di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigentenuove analisi. In caso di mancata attestazione indisponibilità di regolare esecuzionecampioni aggiuntivi o comunque di indisponibilità della Stazione Appaltante ad un nuovo invio, la singola Amministrazione potrà risolvere nessun corrispettivo sarà dovuto a SomaLogic Operating Co., Inc. per il Contratto Esecutivo e provvederà servizio non conforme. HT ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno che possa subire a dare comunicazione a Consip S.pcausa dei servizi non conformi resi dall’Appaltatore.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1Il servizio oggetto del presente capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoLe attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Per le prestazioni continuative del presente appalto, la verifica della corretta di conformità in corso di esecuzione sarà effettuata al termine di ogni mese entro 10 giorni dall’ultimazione delle relative prestazioni. Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l’Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell’Amministrazione appaltante, diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le modalità seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016coloro che, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrosebbene invitati, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità non sono a carico del Fornitore.
3intervenuti. Nel caso di esito positivo verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle le singole operazioni e le verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operacompiute, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta numero dei rilievi effettuati e positivamente superatai risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti. Il Direttore dell’esecuzione del contratto, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la quale incaricato della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti contratto e la Consip S.p.A.degli eventuali atti aggiuntivi, per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitorel'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali delle operazioni di verifica di conformità; la certificazione di conformità. Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di Consip S.pquindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell’esecuzione del contratto.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo1)Il servizio sarà soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità obiettivi e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro caratteristiche tecniche, economiche e nel Capitolato Tecnico qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di quanto stabilito dagli arttaggiudicazione, ai sensi dell’art. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i. conformemente alle attività di cui all’Art. 2 del presente contratto. 2)Durante lo svolgimento del servizio l’ITB CNR potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza del servizio di cui trattasi alle specifiche tecniche indicate negli atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte. 3)Le operazioni di quanto previsto nei provvedimenti verifica di attuazione; tale conformità risulteranno da apposito verbale, sottoscritto anche dal Contraente. 4)Qualora dagli accertamenti effettuati sul servizio non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale. 5)Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l’Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui le attrezzature e i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2),l’Ente applicherà le penali di cui all’Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione. 6)La verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono intende positivamente superate superata, con l’emissione del Certificato di cui all’Art. 102 del Codice, solo se nel caso in cui le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi prestazioni contrattuali siano risultati conformi alle state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dell’Accordo Quadroespresse negli atti e nei documenti di gara, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese nonché delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3eventuali migliorie offerte. Nel caso di esito 7)L’esito positivo della verifica di conformità, la data conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell’ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di efficacia del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialecontratto.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. La verifica di conformità delle prestazioni di cui al presente capitolato sono organizzate le due seguenti fasi: - Fase 1: verifica inventariale, volta ad accertare l’avven, delle licenze software, delle workstation e dei monitor di cui ai paragrafi 4, 5, 6, 6.1, 7.1, 7.2 uto e 7.3 . Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoTale verifica sarà eseguita dal Xxxxxx - Fase 2: verifica funzionale, ciascuna Amministrazione Contraente procederà volta ad effettuare accertare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità attività di cui al paragrafo 7.3, vale a dire la corretta installazione e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttpresa in carico delle telecamere fornite. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale Tale verifica potrà essere eseguita anche da una L’esecuzione delle fasi di verifica di confo all’Amministrazione le relative comunicazioni La comunicazione di approntamento alla verifica inventariale (Fase 1) dovrà essere corredata di: - elenco di tutte le telecamere di videosorveglianza sia di tipo PTZ, che di tipo fisso nonché di quelle di lettura targhe fornite, con i relativi numeri seriali. La comunicazione di approntamento alla verifica funzionale (Fase 2 ) dovrà essere corredata di: - elenco di tutte le telecamere installate specificando per ognuna il sito di installazione, il tipo di telecamera, il numero seriale e il tipo di installazione (a campione.
2. Le verifiche bordo palo ad hoc, o di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo palo dell’illumi)n; azione pubblica Realizzazione del sistema di videosorveglianza nel comune di Castel Volturno - Fornitura di telecamere di videosorveglianza e di lettura targhe con SERVIZI SISTEMISTICI DI CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE - piano dei test funzionali; - dichiarazione di installazione e mo7n.3)t, paergtugttii io sec sensori installati presso i siti di campo; - certificazione del cablaggio dati ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3elettrico realizzato. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo corso dalla Fase della verifica di conformità e/funzionale la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nei piani dei test funzionali. Durante l’esecuzione delvlràe metvteree raifdiispcosihzioene il dell’Amministrazione tutto quanto necessario La presenza di anomalie che, a giudizio del consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché collaudo determinerà la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte sospensione del fornitore.
6collaudo stesso. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.panomalie emerse in fase di collaudo devono essere rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Tecnico
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo In corso di Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione l’Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno eseguite in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
26. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed e le attività i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo QuadroQuadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e dell’offerta tecnica, ove migliorativadi AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
37. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione dell’intervento applicativo”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
48. Nel caso di esito negativo positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa la data di esito negativo ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle verifiche attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di funzionalità effettuate interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso la sanzione prevista in corso d’opera, funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà sostituire le eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità non perfettamente funzionanti dei sistemi a proprie spese i e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
512. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui la verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c. .
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque entro un termine non superiore idonee a sette giorni garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla conclusione verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della stessaverifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreattestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
717. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'X.X.XX. . Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso positiva di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.ptutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Appalto Specifico
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivodi Fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Appalto Specifico per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali contrattuali; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, conformità relativamente alle consegna dei prodotti offerti la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione della fornitura”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni , salvo diverso accordo tra l’Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di cui al Capitolato Tecnico Specialeinizio dell’erogazione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operad’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoredell’appaltatore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1. Con riferimento Laddove non diversamente previsto dalla normativa vigente, il direttore dell’esecuzione del contratto, al singolo Contratto Esecutivofine di accertare la regolare esecuzione del contratto, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell’oggetto dell’appalto non consentono la verifica della di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
3. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto dell’appalto non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, dette attività sono ammesse in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
4. Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole Aziende Sanitarie per quanto di rispettiva competenza, ESTAR, come centrale di committenza, può svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso Audit e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione alla singola acquisizione, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le modalità prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, ESTAR può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l’affidatario e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro procedere all’aggiudicazione dell’appalto al soggetto che segue in graduatoria, fatto salvo il buon esito delle preventive verifiche tecniche e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 idoneità del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionecontraente.
25. Le E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione:
a. nei casi in cui, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, sia possibile soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
b. nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.
6. Nei casi in cui sono previste verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadroin corso di esecuzione contrattuale, del Capitolato Tecnico gli atti di gara ne fissano la periodicità con cadenza almeno quadrimestrale. Gli atti di gara specificano la documentazione necessaria per la liquidazione delle singole fatture e dell’offerta tecnicagli accertamenti di conformità, ove migliorativa; tutti gli oneri qualora la frequenza delle fatturazioni e le spese dei pagamenti non corrisponda a quella delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitorein corso di esecuzione contrattuale. E’ fatta salva la facoltà di compensare gli importi riferiti ad eventuali contestazioni in fase di liquidazione dei corrispettivi contrattuali residui o di rivalersi sulla cauzione definitiva.
37. Nel caso Successivamente all’emissione del certificato di esito positivo della verifica di conformità, la data si procede al pagamento del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialecontratto.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Regolamento Dell’attività Contrattuale Per L’acquisizione Di Beni E Servizi
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La Fornitura sarà sottoposta a verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2norme vigenti. Le verifiche attività di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche verifica di conformità sono volte a carico certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Al termine delle annualità di Fornitura, verrà redatto entro 30 giorni un verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione. Il Direttore dell’esecuzione del contratto darà tempestivo avviso al Fornitore delle date in cui sarà avviata la verifica, alla quale sarà presente anche un rappresentante dell’Amministrazione appaltante diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore sarà presente con proprio incaricato. In caso di verifica con esito negativo, salva l’applicazione di penali di cui al precedente Art. 13, il Fornitore dovrà provvedere nel termine fissato dal Direttore dell’esecuzione del contratto ad adempiere alle prescrizioni impartite, o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento della Fornitura, necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e la completa eliminazione dei vizi e irregolarità. Oltre a una sintetica descrizione delle prestazioni contrattuali, il verbale dovrà contenere i dati formali sui presenti, o sugli assenti benché invitati, le singole operazioni e verifiche compiute, il numero dei rilievi e i risultati ottenuti. Il verbale è sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di verifica di conformità quando risulti che il Fornitore ha completamente e regolarmente eseguito la Fornitura e le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione del Fornitore.
3. Nel caso , il nome del Direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date di esito positivo della effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo ai verbali di verifica di conformità, l’importo a saldo, il risultato della verifica. E’ fatta salva la data responsabilità del relativo verbale verrà considerata quale “Data Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazioni a prestazioni o funzionalità non verificabili in sede di accettazione”verifica di conformità. Si rinvia in ogni caso alle previsioni Il certificato di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del essere trasmesso al Fornitore, il Responsabile quale dovrà sottoscriverlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell’esecuzione del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.pcontratto.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità I servizi e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche forniture oggetto d’appalto sono soggetti a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/volta a certificare che l’oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in presenza del RUP e dando avviso all’aggiudicatario della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire. La stazione appaltante si riserva di nominare, ai sensi dell’art. 102, comma 6, una commissione composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaaltra amministrazione, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta con qualificazione rapportata alla tipologia e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5caratteristica del contratto. Conclusa positivamente la La verifica di conformitàconformità è avviata entro quindici giorni dall’ultimazione della prestazione. All’esito dell’attività di verifica verrà redatto apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e comunque entro un termine non superiore trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza. In ragione delle caratteristiche dei servizi oggetto d’appalto, connotati da prestazioni continuative, si procederà a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato verifica di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, conformità anche in corso d’operadi esecuzione, secondo la periodicità che sarà ritenuta adeguata dal Direttore e comunque con cadenza non inferiore ad una verifica per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7ogni anno di servizio. Su richiesta del FornitoreResta inteso che, visto il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura carattere delicato dei servizi oggetto dell’ordine d’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di fornitura e della conseguente verifica procedere in qualsiasi momento al controllo di conformità della fornitura predettasulle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali previa richiesta di informazioni e della normativa vigentedocumentazione e tramite appositi sopralluoghi nelle strutture, anche senza preavviso. In caso L’Impresa Aggiudicataria ha l’obbligo di mancata attestazione di regolare esecuzionefornire, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo documentazione inerente la conduzione dei servizi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione del Libro unico del lavoro, DM10 e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pfoglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del contratto nazionale di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1La verifica di conformità, ai sensi dell’art. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i., nonché viene effettuata dal Fornitore in contraddittorio con l’Ente e deve riguardare la totalità dei dispositivi, oggetto dell’Ordine di Fornitura, o quanto previsto nei provvedimenti indicato dal Servizio Acquisti. Entro due giorni successivi alla consegna dei prodotti Il Servizio Acquisti verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore aggiudicatario che esegue la prestazione, avvalendosi del supporto del Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche Napoli, attraverso il controllo a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese campione delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3forniture. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità relativamente alle forniture richieste, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”accettazione della fornitura” sarà considerata quella relativa al secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione senza alcuna comunicazione da parte dell’Ente, salvo diverso accordo tra le parti. Si rinvia Nel caso in ogni caso alle previsioni cui il Servizio Acquisti rilevi che la quantità dei dispositivi conformi consegnati sia inferiore alla quantità ordinata (verifica di conformità quantitativa), il Fornitore dovrà provvedere ad integrare la fornitura entro 3 (tre) giorni solari. La consegna sarà considerata parziale, con conseguente applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico Specialepresente capitolato, fino al raggiungimento del quantitativo mancante. Eventuali quantità consegnate in eccesso non verranno accettate dall’Ente, salvo diverse indicazioni dello stesso. Nel caso in cui L’Ente rilevi una difformità qualitativa (verifica di conformità qualitativa) nei dispositivi forniti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: errata etichettatura, assenza di integrità dell’imballo e confezionamento, non corrispondenza con il prodotto richiesto, ecc.
4), il Fornitore dovrà procedere a ritirare e sostituire, senza alcun addebito per l’Ente, entro 3 (tre) giorni solari dalla ricezione della comunicazione di contestazione i beni non conformi a quanto offerto, indipendentemente dalla dichiarazione di accettazione della fornitura precedentemente disciplinata, e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la qualità del prodotto sia corrispondente a quanto offerto e richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità i beni non perfettamente funzionanti conformi a quanto offerto e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5al presente Capitolato. Conclusa positivamente la Resta salvo il diritto dell’Ente, a seguito di verifica di conformitàconformità con esito negativo, e comunque entro un termine di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle forniture non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessaaccettate, l’Amministrazione Contraente rilascia fatto salvo il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte risarcimento del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7maggior danno. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno Rup emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi delle forniture (CESCEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pAnticorruzione.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Tecnico
Verifica di conformità. 1Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. Il collaudo delle attrezzature di cui alla presente fornitura, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal completamento della stessa e certificato con apposito verbale. Il collaudo consisterà nell’accertamento finale della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità contrattuale e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro di attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto (art. 24 DPCM 06/08/1997 n. 452 I risultati del collaudo potranno avere esito:
a. Positivo e, quindi, di accettazione dei prodotti;
b. Negativo e, quindi, di rifiuto dei prodotti, con invito alla offerente a ritirarli e nel Capitolato Tecnico nel rispetto a riconsegnarne di quanto stabilito dagli artt. 101 nuovi e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadrorichieste contrattuali;
c. Rivedibilità, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnicaovvero di verificazione di vizi di modesta entità, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono tali da essere eliminati dalla offerente, con successiva nuova sottoposizione a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàcollaudo, la sempre entro dieci giorni dalla data del relativo verbale verrà considerata quale “Data primo. In occasione del collaudo si dovrà almeno: - verificare l’effettiva copertura delle aree elencate con l’utilizzo di accettazione”un dispositivo portatile; - effettuare l’attivazione di almeno due utenze verificando l’effettivo funzionamento delle politiche di accesso concordate; - verificare in almeno tre punti perimetrali di ogni area oggetto di copertura la presenza effettiva, della banda. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel In caso di esito negativo non sarà inoltre possibile fissare il collaudo successivo prima che siano trascorsi 7 giorni dal collaudo precedente. L’esito favorevole del collaudo non esonera il Fornitore da vizi o difetti non riscontrati durante le operazioni di collaudo. Qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della verifica di conformità merce pervenuta danneggiata e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaresa inservibile durante il trasporto, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché effettuare la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte sostituzione del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predettamateriale, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato – agli effetti di mancata attestazione di regolare esecuzione, eventuali ritardi – come tempo impiegato per la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pfornitura.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato d'Oneri
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se della fornitura sarà operata da Sardegna IT entro 30 giorni dalla data di completamento dei servizi professio‐ nali I) e II); Sardegna IT provvederà con formale comunicazione all’affidatario della data fissata per l’esecuzione dei test di verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili di Sardegna IT (incaricati dalla stazione appaltante per le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadroe il collaudo) e del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, del Capitolato Tecnico si procederà all’esame della conformità della fornitura e dell’offerta tecnicadelle presta‐ zioni, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3secondo legge. Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto od in parte l'esame di esito positivo conformità e pertanto non risulti perfettamente funzionante in ogni parte, l’aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto funzionamento della verifica fornitura entro 2 (due) giorni, periodo al termine del quale Sardegna IT provvederà all’esecuzione di nuovo esame di conformità. L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni collaudabilità ed il regolare funzionamento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione della fornitura e darà comunque adito all’applicazione delle penali di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
all’Art. 4. Nel caso di terzo esito negativo della verifica negativo, conseguente alle verifiche di conformità e/o e regolare funzionamento, Sarde‐ gna IT ha facoltà di esito negativo dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. Al termine delle verifiche sessioni di funzionalità effettuate verifica sarà redatto, in corso d’operacontraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali apposito verbale che ne conter‐ rà l’esito. Il verbale di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, con esito positivo, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di diritto al pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte tota‐ le del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.corrispettivo..
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Samples: Contratto Pubblico D’appalto
Verifica di conformità. 1Il Dipartimento verifica la regolare esecuzione dei servizi erogati, certificando che l’oggetto contrattuale è stato correttamente eseguito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la La verifica della corretta esecuzione delle si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano state eseguite a regola d’arte ovvero che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro caratteristiche tecniche, economiche e nel Capitolato Tecnico qualitative, è stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni documenti di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4all’art.1. Nel caso di esito negativo In vista della verifica di conformità e/o dei servizi erogati, alla scadenza di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaciascun trimestre, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni Contrente invia al Direttore dell’esecuzione del contratto un report dettagliato delle attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatasvolte, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5formato digitale. Conclusa positivamente Il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 4 giorni dalla ricezione del report, effettua la verifica di conformità, trasmettendo la relativa certificazione al RUP. Il RUP, ai sensi dell’art. 113 bis, comma 1 del Codice, entro i successivi 7 giorni e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione previa verifica della stessaregolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori, l’Amministrazione Contraente rilascia emette il certificato di pagamento pagamento, o altro documento equivalente equivalente, attestando la regolare esecuzione. Il RUP trasmette tali atti ai competenti uffici del Dipartimento e al Contraente, nonché ai subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, ai fini dell’emissione della fattura da parte ai sensi dell’art 113-bis, comma 5, nonché dello svincolo della cauzione definitiva ai sensi dell’art 103, comma 5 del fornitore.
6Codice. Le Amministrazioni Contraenti Eventuali penali potranno essere applicate nei certificati di pagamento trimestrali o documenti equivalenti. In base all’art 102 del Codice, al termine del contratto, la verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la Consip S.p.A.verifica di conformità si intende tacitamente approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il Dipartimento, per quanto nel caso di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente particolari condizioni e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità della fornitura predettaper la totalità delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso si riserva la possibilità di mancata attestazione di regolare esecuzione, effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pverifica dell’esecuzione contrattuale.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo In corso di Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione l’Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno eseguite in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
26. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi e le attività siano risultati risultate conformi alle prescrizioni dell’Accordo QuadroQuadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e dell’offerta tecnica, ove migliorativadi AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
37. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione dell’intervento applicativo”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
48. Nel caso di esito negativo positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa la data di esito negativo ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle verifiche attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di funzionalità effettuate interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso la sanzione prevista in corso d’opera, funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà sostituire le eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità non perfettamente funzionanti dei sistemi a proprie spese i e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
512. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui la verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque entro un termine non superiore idonee a sette giorni garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla conclusione verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della stessaverifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreattestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
717. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'X.X.XX.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso positiva di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.ptutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Ict
Verifica di conformità. 1. Con riferimento Il contratto è sottoposto a verifica di conformità affidata al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionedirettore dell’esecuzione.
2. Le verifiche attività di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche verifica di conformità sono dirette a carico certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Fornitorecontratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
3. Nel caso La FEM si riserva la facoltà di esito positivo procede, con cadenza adeguata per garantire un accertamento progressivo della regolare esecuzione del contratto, ad una verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data conformità in corso di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Specialeesecuzione.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate Il direttore dell’esecuzione, in corso d’operadi esecuzione del contratto, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la effettua i controlli che ritiene più opportuni invitando alle operazioni di verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali l’IMPRESA. Di dette operazioni di cui oltrecontrollo è redatto apposito verbale.
5. Conclusa positivamente la I verbali di verifica di conformitàconformità vengono trasmessi al responsabile del procedimento in fase di esecuzione entro 15 (quindici) giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoresul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente operazioni necessarie alla verifica di conformità della fornitura predettasono svolte a spese dell’IMPRESA che deve mettere a disposizione del direttore dell’esecuzione i mezzi eventualmente necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l’IMPRESA non ottemperi a tale obbligo, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzioneil direttore dell’esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pspesa dal corrispettivo contrattuale o dalla cauzione definitiva (ove richiesta).A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo In corso di Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione l’Amministrazione Contraente procederà ad effettuare effettuerà la verifica della corretta esecuzione di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali secondo le modalità siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. Tali verifiche constateranno il rispetto, nei servizi erogati, dei requisiti di AQ e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro di AS, dei livelli di servizio previsti nel Capitolato tecnico AS e nelle relative Appendici.
2. Tali verifiche verranno eseguite in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico dell’Appalto Specifico.
3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dall’Amministrazione Contraente. La verifica di conformità verrà conclusa nei termini indicati nel Capitolato Tecnico di Appalto Specifico.
4. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico AS, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
5. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campionenelle Linee Guida dell’ANAC vigenti ratione temporis.
26. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi e le attività siano risultati risultate conformi alle prescrizioni dell’Accordo QuadroQuadro e dell’Appalto Specifico, in particolare di tutti i requisiti minimi del Capitolato Tecnico di AQ e dell’offerta tecnica, ove migliorativadi AS e delle offerte migliorative dell’aggiudicataria sia in AQ sia nell’offerta tecnica di AS; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
37. Nel caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità finale relativamente al singolo intervento progettuale di realizzazione/modifica software, la data del relativo verbale (comprensivo dei verbali di collaudo, di rilascio in esercizio, di difettosità residua in esercizio, ecc.) verrà considerata quale “Data di accettazioneaccettazione dell’intervento applicativo”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale, dal quale decorre la garanzia su eventuali malfunzionamenti e anomalie che dovranno essere rimossi senza oneri aggiuntivi.
48. Nel caso di esito negativo positivo della verifica di conformità relativamente all’ultima milestone degli interventi progettuali e/o relativamente alla milestone temporale delle attività erogate in modalità continuativa la data di esito negativo ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione”, relativamente alle attività verificate da parte dell’Amministrazione Contraente.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emessa la sanzione prevista dalla Committente in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati. In assenza di previsioni specifiche, valgono gli indicatori di AQ.
10. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo l’Amministrazione Contraente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle verifiche attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui l’Amministrazione Contraente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di funzionalità effettuate interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso la sanzione prevista in corso d’opera, funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
11. In ogni caso il Fornitore dovrà sostituire le eliminare ogni malfunzionamento, ripristinare la funzionalità non perfettamente funzionanti dei sistemi a proprie spese i e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
512. Conclusa positivamente Nell’ipotesi in cui la verifica di conformitàconformità dia esito negativo, e al punto da configurare grave inadempimento, l’Amministrazione Contraente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. “Risoluzione”, nonché dell’art. 1456 c.c..
13. L’Amministrazione Contraente nel caso di particolari caratteristiche dell’oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque entro un termine non superiore idonee a sette giorni garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla conclusione verifica di conformità si intendono a carico dell’Impresa.
15. In caso di esito positivo della stessaverifica di conformità finale, l’Amministrazione Contraente rilascia rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, D.Lgs. n. 50/2016.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreattestante l’avvenuta ultimazione delle stesse.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
717. Su richiesta del Fornitoredell'Impresa, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno l’Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione dall'X.X.XX. . Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso positiva di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.ptutte le prestazioni oggetto del presente Contratto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Appalto Specifico Per Servizi Di Sviluppo E Manutenzione Software
Verifica di conformità. 1Ai sensi dell’art. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo312 del DPR n. 207/2010, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 i servizi oggetto del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche presente appalto sono soggetti a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, al fine di accertarne la data regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e nel contratto. Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate nell'Ambiente di Certificazione, nel quale verrà esaminato il corretto funzionamento dei prodotti che, a seguito dell’esito positivo di tale esame, verranno attivati nell'Ambiente di Produzione. La verifica di conformità in corso di esecuzione, relativa a ogni prodotto a corpo quotato nella Tabella 1 del relativo verbale Dettaglio Economico, verrà considerata quale effettuata dal Direttore di Esecuzione e avrà inizio entro 10 giorni lavorativi dal rilascio del prodotto stesso e dovrà concludersi entro 20 giorni lavorativi. La verifica di conformità in corso di esecuzione, relativa ai prodotti realizzati utilizzando le giornate/uomo, quotati nella Tabella 2 del Dettaglio Economico, avrà inizio entro 10 giorni lavorativi dal rilascio dei prodotti stessi e verrà effettuata dal Direttore di esecuzione ai sensi dell’art. 314, comma 1, del DPR n. 207/2010 e dovrà concludersi entro 20 giorni lavorativi dal rilascio. La verifica in corso di esecuzione dei servizi a canone quotati nella Tabella 3 della parte prima e delle attività di assistenza e manutenzione seguiranno quanto previsto al contratto principale Qualora, durante l'esecuzione dell'appalto: • il personale indicato e/o fornito per lo svolgimento delle attività non abbia le caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nei curricula consegnati, Veneto Lavoro si riserva di richiederne la sostituzione con altro personale idoneo e che sia in possesso delle caratteristiche/competenze indicate nella parte C “Data Profili delle figure Professionali”, per lo specifico profilo professionale, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato; • il personale incaricato debba essere sostituito da parte dell’Appaltatore o su richiesta di accettazione”. Si rinvia Veneto Lavoro, l’Appaltatore dovrà garantire che i sostituti siano in ogni caso alle previsioni di cui possesso dei requisiti indicati nella parte C al Capitolato Tecnico Speciale.
4“Profili delle figure Professionali” per lo specifico profilo professionale e dovrà, a documentazione di questo, consegnare i curricula dei sostituti al momento della sostituzione. Nel caso in cui l'Ente accerti, in corso di esito negativo della esecuzione del contratto, che il personale incaricato non abbia le caratteristiche minime richieste, verrà dato un termine di 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del c.c., per la sostituzione del personale con altro che abbia le caratteristiche minime richieste; trascorso il suddetto termine senza che l'inadempienza venga risolta, il contratto sarà risolto di diritto. La verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni relativa alle attività a corpo e a giorni/persona avrà lo scopo di accertare la piena funzionalità e l’aderenza dei servizi (CES)prodotti forniti alle specifiche tecniche descritte nella parte seconda e a quanto proposto in sede di offerta, coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verificanonché il rispetto dei termini, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine delle condizioni e delle caratteristiche riportate nei Piani di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigenteLavoro o negli ordinativi. In caso di mancata attestazione verifica di regolare esecuzioneconformità in corso di esecuzione positiva, l’Ente provvederà al pagamento della prestazione soggetta a verifica, salvo la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pritenuta dello 0,50 per cento di cui all’art. 4, comma 3, del DPR 207/2010.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Decreto a Contrarre Per l'Affidamento Di Servizi Complementari
Verifica di conformità. 1L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivoda 313 a 324 del DPR 207/2010. Al termine dei singoli lavori sarà eseguita, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare in contraddittorio, una visita di constatazione delle prestazioni effettuate. Poiché le caratteristiche del servizio oggetto d’appalto non consentono la verifica della corretta esecuzione di conformità perla totalità delle prestazioni contrattuali secondo le contrattuali, potranno essere effettuati, in alcuni casi, controlli a campione con modalità idonee a garantire la regolare esecuzione del servizio stesso, così come previsto dall’art. 312, comma 3,del D.P.R. 207/2010 e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto s.m.i. Se, in sede di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l’operatore economico sarà invitato a dare dette prestazioni finite a regola d'arte entro un termine stabilito. In difetto, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”Stazione Appaltante farà eseguire da altra Impresa le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all’operatore economico, detraendolo dall'importo della liquidazione finale o dalla cauzione definitiva. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso d’operadi esecuzione o danni ad opere, il Fornitore dovrà sostituire l’operatore economico sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le funzionalità prestazioni od opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dalla Stazione Appaltante, qualora questa abbia preferito fare eseguire dette prestazioni di ripristino da altra Impresa. La Stazione Appaltante non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in resterà comunque gravata da onere alcuno. In ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine anche se favorevole, non superiore esonera l’operatore economico dalle responsabilità previste dalla normativa. Sono a sette giorni dalla conclusione della stessacarico dell’operatore economico gli oneri relativi alle operazione di verifica di conformità, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato ai sensi dell'art. 320 del DPR 207/2010. Successivamente all'emissione del verbale di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità dell’appalto si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pcauzione definitiva.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria
Verifica di conformità. 1Contestualmente al termine delle attività di installazione e collaudo secondo le tempistiche specifiche delle singole strumentazioni, presso HT saranno eseguite le operazioni di verifica di conformità in contradditorio con l’Appaltatore con l’emissione del relativo Certificato di conformità nei successivi 15 giorni. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare Per verifica di conformità s'intende la verifica di funzionamento della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità Fornitura e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro la sua rispondenza alle caratteristiche tecniche e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli arttfunzionalità indicate nella documentazione relativa alla procedura e nell’Offerta allegate e verificate durante il collaudo in fabbrica. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale La verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadroriguarderà la totalità dei prodotti consegnati, del Capitolato Tecnico dei montaggi effettuati e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche degli allacciamenti realizzati. Delle operazioni di verifica di conformità sono a carico del Fornitore.
3verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore se presente. Nel caso Laddove non presente alle operazioni di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale verrà considerata quale “Data all’Appaltatore a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di accettazione”verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel In caso di esito negativo della verifica di conformità l’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla data del verbale di verifica di conformità negativa, alla eliminazione dei difetti e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operacarenze riscontrati, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superataovvero alla sostituzione dei prodotti, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la dopodiché si procederà a una nuova verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore che avverrà con le modalità ed i termini di cui ai paragrafi precedenti; tutti gli oneri che HT dovrà sostenere saranno posti a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigentecarico dell’Appaltatore. In caso di mancata attestazione ulteriore esito negativo della verifica di regolare esecuzioneconformità, la singola Amministrazione HT potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere dichiarare risolto il presente Accordo Quadrocontratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando il diritto di fare eseguire in tutto o in parte la fornitura a terzi in danno dell’Appaltatore, e il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.
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Samples: Contract for the Supply of Sequencing Systems and Related Services
Verifica di conformità. 1. Con Ai sensi dell’art. 313 del D.P.R. n. 207/2010, in riferimento al singolo Contratto Esecutivoa ciascun mese di vigenza del Contratto, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali di conformità dei Servizi resi entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, il tutto secondo i termini e con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito previste dagli artt. 101 312 e 102 segg. del D. LgsD.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 50/2016207/2010, nonché qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia ai sensi di quanto previsto dall’art. 337 del medesimo D.P.R., il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei provvedimenti documenti contrattuali emettendo, in caso di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneesito positivo, sempre entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di accettazione”Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento. Si rinvia in ogni caso alle previsioni precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al Capitolato Tecnico Speciale.precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
43. Nel In caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaprestazioni, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatapotrà comunque emettere fattura, salvo decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in ogni caso l’applicazione delle penali riferimento a ciascun mese di cui oltrevigenza del Contratto.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Servizi Agreements
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoL’attività di verifica di conformità del servizio svolta ai sensi dell’art.102 del D.Lgs 50/2016 è finalizzata a far si che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità obiettivi e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro caratteristiche tecniche, economiche e nel Capitolato Tecnico qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 delle previsioni e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2delle pattuizioni contrattuali. Le verifiche e i controlli nel corso di conformità si intendono positivamente superate solo se esecuzione del servizio e/o in coincidenza delle consegne parziali previste saranno effettuate secondo quanto previsto al capitolo 12. Resta in ogni caso fermo l’obbligo per l’Affidatario di recepire tutte le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle osservazioni contenute nei verbali di verifica intermedi e finali. L’affidatario sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna degli elaborati. Le modifiche e le integrazioni richieste in sede di verifica del servizio non costituiscono varianti allo stesso. Non verranno computati nel termine stabilito dal contratto per la consegna, i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della SA o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi. Le verifiche di conformità sono a carico da parte della SA non sollevano l’O.E. dagli obblighi assunti con la firma del Fornitore.
3Contratto e dagli obblighi propri professionali. Nel caso di esito positivo corso della verifica vengono analizzati i seguenti aspetti:
a) la completezza degli elaborati, in termini quantitativi e qualitativi, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente;
b) la rispondenza della verifica di vulnerabilità sismica alle NTC 2018, con le sue eventuali modificazioni e/o specificazioni intervenute qualora immediatamente vincolanti;
c) rispondenza del modello BIM a quanto richiesto negli specifici allegati al Capitolato e a quanto indicato nell’Offerta di gestione informativa in fase di gara, integrata dal successivo Piano di Gestione Informativa, oltre che alla normativa di settore. A conclusione dei procedimenti di verifica verrà redatto un documento riportante l’esito delle attività di verifica, che potrà essere: ▪ positiva; ▪ positiva con prescrizioni; ▪ negativa relativa; ▪ negativa assoluta. La conclusione “positiva con prescrizione” dovrà essere dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte dell’O.E. di rielaborare alcuni elaborati ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenute nel documento di cui sopra. La conclusione “negativa relativa”, adeguatamente motivata, comporterà la necessità da parte dell’aggiudicatario di rielaborare i documenti prodotti di modificare gli stessi conformemente alle indicazioni ed alle tempistiche assegnate dalla Commissione di Verifica attraverso l’ufficio del RUP, il quale nella comunicazione dell’esito all’Affidatario, assegnerà un termine congruo per ricondurre gli elaborati a conformità. Il RUP acquisiti gli esiti positivi della Verifica e le eventuali controdeduzioni dell’O.E, procederà con gli adempimenti consequenziali. La conclusione “negativa assoluta”, adeguatamente motivata, o la data mancata accettazione da parte del relativo verbale verrà considerata quale “Data Responsabile del Procedimento, comporterà la risoluzione del contratto con l’O.E ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. L’atto di accettazione”approvazione costituisce formale accettazione del servizio da parte della SA. Si rinvia Resta in ogni caso alle previsioni fermo l’obbligo per l’aggiudicatario di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché L’aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell’eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna. Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna i soli tempi per la verifica sia ripetuta e positivamente superataed approvazione da parte della SA o i tempi per l’ottenimento di autorizzazioni, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali provvedimenti, nulla osta di cui oltre.
5Enti terzi. Conclusa positivamente la verifica A seguito di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato richiesta di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura integrazione da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della soggetto deputato alla verifica, da parte dell'Amministrazione contraentel’Appaltatore ha l’obbligo di controdedurre/aggiornare gli elaborati progettuali entro il termine congruo assegnatogli, dell'avvenuta oltre i quali scatteranno le previste penali per ritardo nella consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pdegli elaborati.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Servizi Di Rilievo E Verifica
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoEntro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicatario, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare dovrà essere avviata la verifica della corretta esecuzione di conformità tecnica e gestionale del servizio e delle prestazioni contrattuali secondo le modalità relative procedure; al fine di verificare la rispondenza delle stesse alla Specifica tecnica dì Gara e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto all'Offerta tecnica di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 Gara del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneFornitore.
2. Le verifiche La verifica di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, tecnica verrà effettuata dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnicacontratto, ove migliorativa; tutti gli oneri già nominato, in presenza del Responsabile del servizio nominato dall’aggiudicatario, i quali predisporranno concordemente un programma teso all'accertamento della conformità rispetto alla Specifica tecnica di Gara e le spese delle verifiche all'Offerta tecnica di conformità sono a carico del Fornitore.Xxxx;
3. Nel caso La verifica di esito positivo della conformità tecnica verrà effettuata a cura dell'Amministrazione, mentre il Fornitore deve mettere a disposizione del Direttore dell'esecuzione del contratto la strumentazione, il personale e ogni altro mezzo necessario per eseguirla.
4. La verifica di conformità, la data effettuata nell’interesse dell'Amministrazione, non esonera il Fornitore dalla responsabilità anche per quelle parti del relativo verbale verrà considerata quale “Data servizio che presentassero difetti di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo qualità non riscontrati all’atto della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltretecnica.
5. Conclusa positivamente la Il certificato di verifica di conformitàconformità viene trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, e comunque entro un il quale deve firmarlo nel termine non superiore a sette di 5 (cinque) giorni dalla conclusione dal ricevimento dello stesso. All'atto della stessafirma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato rispetto alle operazioni di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitoreverifica di conformità effettuate.
6. Le Amministrazioni Contraenti Vengono considerate come non consegnate quelle parti del servizio rifiutate in sede di verifica di conformità tecnica per cause riconducibili direttamente o indirettamente al Fornitore; tali inadempienze saranno computate e assoggettate alle stesse penalità previste per la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibiliritardata consegna.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.pI tempi delle eventuali sospensioni della verifica tecnica per cause riconducibili direttamente od indirettamente al Fornitore saranno computati ed assoggettati alle stesse penalità previste per la ritardata consegna.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Service Agreement
Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica della corretta esecuzione di conformità dei Servizi resi al termine delle prestazioni contrattuali contrattuali, il tutto secondo i termini e con le modalità vigenti e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e nel Capitolato Tecnico nel rispetto regolamentari eventualmente applicabili al Comune di quanto stabilito dagli arttCorbetta. 101 e 102 La verifica di conformità/regolare esecuzione prevede necessariamente l’acquisizione del D. Lgsparere scritto del Dirigente scolastico o suo delegato in ordine allo svolgimento dei servizi. n. 50/2016, nonché Il parere reso dall’istituzione scolastica potrà influenzare il giudizio sulla possibilità di quanto previsto nei provvedimenti invitare il Fornitore a successive procedure di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche acquisizione di servizi identici o analoghi a campionequelli oggetto del Contratto.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3. Nel In caso di esito positivo della verifica di conformitàconformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo verbale verrà considerata quale “certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di accettazione”Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento. Si rinvia in ogni caso alle previsioni precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al Capitolato Tecnico Speciale.precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
43. Nel In caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo regolare esecuzione delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’operaprestazioni, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superatapotrà comunque emettere fattura, salvo decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in ogni caso l’applicazione delle penali riferimento a ciascun mese di cui oltrevigenza del Contratto.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoLe attività di verifica di conformità saranno svolte in contraddittorio con l’aggiudicatario, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni. Il responsabile del procedimento e il direttore dell’esecuzione metteranno a disposizione della Commissione tutta la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità documentazione e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016la strumentazione richieste, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campioneogni informazione ritenuta utile.
2. Le verifiche Ai fini delle verifiche, l'aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale tecnico e specialistico per l'esecuzione delle misure, delle prove e dei test di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitoreverifica.
3. Nel caso Tutte le spese necessarie per l’espletamento delle attività di esito positivo cui al comma 2 saranno a carico dell’aggiudicatario.
4. La verifica di conformità comprenderà anche l’esame delle eventuali richieste dell’aggiudicatario sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa.
5. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso, a motivo della particolare complessità della verifica, entro tre mesi dalla scadenza del termine finale di realizzazione dell’appalto e dovrà contenere la descrizione dettagliata delle verifiche e degli accertamenti compiuti, nonché le eventuali inadempienze riscontrate.
6. La verifica di conformità è verbalizzata; il verbale contiene le seguenti indicazioni: estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, la data del relativo sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”dovranno essere descritte le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico SpecialeI verbali saranno sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
47. Nel caso Al termine dell’esecuzione delle verifiche, in conformità a quanto disposto dall’art. 322 del regolamento appalti, sarà rilasciato il Certificato definitivo di esito negativo verifica di conformità che attesterà la completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato è trasmesso all’esecutore il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento; all’atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il soggetto incaricato della verifica di conformità e/riferisce al responsabile del procedimento delle contestazioni fatte. Successivamente all’emissione del certificato si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore.
8. Il contraente è tenuto a partecipare alle operazioni di verifica con la presenza del Capo progetto o di esito negativo propri rappresentanti, a fornire - a propria cura e spese - l’assistenza tecnica necessaria e a mettere a disposizione idonea strumentazione e quanto eventualmente occorrente allo svolgimento delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltreoperazioni.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Di Radiocomunicazioni DMR
Verifica di conformità. 1La verifica di conformità dovrà accertare: • il completamento delle attività; • la rispondenza del servizio reso all’oggetto dell’appalto a tutte le specifiche richieste e ai dimensionamenti minimi; • l’avvenuto rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione; • l'assenza di xxxxx. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare L’Aggiudicatario dovrà predisporre un Piano di test atto a riscontrare quanto sopra indicato. L’Amministrazione si riserva il diritto di integrare il Piano dei test con ulteriori controlli e verifiche. L’Amministrazione provvederà con formale comunicazione a indicare la data fissata per la verifica della corretta di conformità. In tale data si procederà all’esecuzione dei test e controlli, ai fini dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il servizio/fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di attuazione; tale conformità, l’Aggiudicatario è obbligato a provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto funzionamento della fornitura entro 2 (due) giorni, periodo al termine del quale si provvederà all’esecuzione di una nuova verifica di conformità. L’esecuzione d’interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità ed il regolare funzionamento della fornitura, non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il completamento e regolare esecuzione del servizio e potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese comunque comportare l’applicazione delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
3penali. Nel caso di nuovo esito positivo negativo della verifica di conformità, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare la data risoluzione di diritto del relativo verbale verrà considerata quale “Data contratto. L’attestazione di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di regolare esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna determina l’accettazione definitiva della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.pdiritto al pagamento del corrispettivo previsto.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Samples: Procurement Agreement
Verifica di conformità. 1Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità a norma degli artt. Con riferimento al singolo Contratto Esecutivo312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Le attività di verifica, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare svolte dal Direttore dell’esecuzione del contratto, sono dirette a certificare la regolare esecuzione rispetto alle condizioni, alle modalità, ai termini ed alle prescrizioni stabiliti nello stesso contratto. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative è obbligatoria:
a) sia la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche in corso di conformità sono a carico del Fornitore.esecuzione
3b) sia la verifica definitiva al termine dell’appalto. Nel caso di esito positivo verifica di conformità in corso d’esecuzione, alla fine di ciascun mese ed anche al termine delle pulizie di fondo (trimestrali o semestrali), il Direttore dell’esecuzione del contratto ad hoc incaricato, alla presenza dell’Esecutore e di un rappresentante dell’Ente Appaltante, previamente invitati, redige apposito verbale di controllo, da trasmettere al Responsabile del Procedimento entro quindici giorni, su cui vengono annotate sia notizie in merito all’andamento dell’esecuzione ed al rispetto dei termini contrattuali, sia osservazioni e suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze dell’Ente Appaltante. In caso di verifica definitiva al termine del contratto, il direttore dell’esecuzione, esaminati i documenti acquisiti afferenti l’appalto e trasmessi dal responsabile del procedimento (atti di gara, contratto, documenti contabili, …..) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del Procedimento e l’Esecutore, affinché possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale a norma degli artt. 319 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. Il soggetto incaricato della verifica rilascia il certificato di verifica di conformità, la data attenendosi alle prescrizioni dettate dall’art. 322 del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformitàD.P.R. n. 207/2010, e comunque lo trasmette all’esecutore per la conseguente sottoscrizione per accettazione, ed eventuale apposizione di contestazioni ritenute opportune, entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitorei successivi quindici giorni.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere il presente Accordo Quadro.
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Verifica di conformità. 1Le prestazioni affidate e oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Con riferimento al singolo Contratto EsecutivoTrattandosi di prestazioni continuative, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare ai sensi dell’art. 313 del DPR n. 207/2010 e smi, viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio. La verifica di conformità finale è avviata entro 20 giorni dall’ultimazione della corretta esecuzione prestazione; la stessa è conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico nel rispetto contrattuali. La verifica di quanto stabilito dagli arttconformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché Della verifica di quanto previsto nei provvedimenti di attuazione; tale verifica potrà essere eseguita anche a campione.
2conformità è redatto processo verbale. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a carico spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del Fornitore.
3soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore. Il soggetto incaricato della verifica di esito positivo conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. In merito alla verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione”. Si rinvia per tutto quanto non previsto e in ogni caso alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Speciale.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera, il Fornitore dovrà sostituire le funzionalità non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
5. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l’Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell’emissione della fattura da parte del fornitore.
6. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche unilaterali, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili.
7. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei servizi oggetto dell’ordine di fornitura e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione potrà risolvere il Contratto Esecutivo e provvederà a dare comunicazione a Consip S.p.A. la quale potrà risolvere contrasto con il presente Accordo Quadro.articolo, si applicano gli articoli da 312 a 324 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
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