Definizione di Proprio

Proprio il mancato rispetto del principio di lega- lità veicolato dalla Convenzione è stato accertato dalla Corte europea quale motivo di violazione del- la Cedu da parte del meccanismo di espropriazione illegittima posto in essere dalle autorità italiane se- condo il paradigma giurisprudenziale dell’occupa- zione acquisitiva e usurpativa: le sue applicazioni contraddittorie nella giurisprudenza nazionale e la possibilità per il privato di ottenere concreto risto- ro del pregiudizio subito solo agendo giudizialmen- te (ed entro un termine di prescrizione non chiara- mente individuato dalla giurisprudenza), di modo che la sicurezza giuridica per il proprietario si pro- duceva solo con la constatazione di illegalità da parte del giudice e non con un atto formale che di- chiarasse il trasferimento della proprietà contestual- mente alla trasformazione del bene, conducevano ad un risultato imprevedibile o arbitrario capace di privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti, risolvendosi, in sintesi, nella assenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibi- li, precise e prevedibili nell’applicazione, la cui esi- stenza dà invece dimensione concreta al principio di legalità (7). Ma anche l’entrata in vigore del meccanismo dell’acquisizione sanante disegnato dall’art. 43 del T.U. espropri non è sembrato risolvere la proble- matica del rispetto del principio di legalità conven- zionale (8): benché l’art. 43 sia stato valutato dal Comitato dei ministri come un passo avanti per ri- durre a conformità con la Convenzione il sistema dell’espropriazione indiretta, pur rilevando la ne- cessità di portare a più ampi sviluppi gli sforzi dello Stato italiano per garantire il requisito della legali- tà richiesto dalla Cedu (v. R isoluzione CM/ResDH(2007)3 del 14 febbraio 2007, richia- mata dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1438/2012 per sostenere la manifesta infonda- tezza dei dubbi di legittimità dell’art. 42 bis), infat- ti, la Corte EDU ha continuato nella sua disposi- zione fortemente critica nei confronti del meccani- smo in parola. Dapprima con la decisione Scordino (n. 3) (9) la Corte EDU ha rilevato che l’esistenza in quanto tale di una base legale non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di legalità, dovendosi piut- tosto considerare la questione della “qualité de la loi”; per questo, nonostante la trasposizione norma- tiva dell’espropriazione indiretta, la Corte ha espresso preoccupazione per le contraddizioni ...
Proprio l’interesse del mandatario ad assumere la dispo- nibilità di fatto del credito e della somma, al momento della riscossione e per una finalità solutoria, caratterizza il mandato come irrevocabile e questo si differenzia dal- la cessione di credito, in quanto non trasferisce la tito- larità del credito, che resta in capo al mandante, ma so- lo la legittimazione a riscuoterlo, con la conseguenza che, fin quando l’incasso ed il soddisfacimento dei pre- gressi crediti del mandatario non si realizzi, persiste la titolarità distinta, sempre in testa al mandante, sia della situazione creditoria verso il terzo debitore, sia della si- tuazione debitoria verso il mandatario e gli atti solutori conseguiti all’esecuzione del mandato sono revocabili autonomamente, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato (Cass. n. 1391 del 2003; n. 16261 (del 2001; n. 5061 del 2001) e dall’esistenza di un rap- porto di conto corrente. Da questa ricostruzione, come pure ha precisato questa Corte, consegue che, a seguito dell’esecuzione del succi- tato mandato, non si verifica la compensazione, «in quanto la banca, nel riscuotere la somma, non diveniva debitrice della società mandante per l’equivalente im- porto, ma la tratteneva in pagamento diretto del pro- prio credito ex mutuo ancora scoperto verso la società mandante» (Cass. n. 3951 del 1983) . Ed è appunto l’i- nesistenza di un’autonoma obbligazione ex art. 1713 c.c. della mandataria verso la mandante che, «da un la- to, esclude la possibilità di configurare secondo lo sche- ma della compensazione (che quell’autonoma obbliga- zione presupporrebbe) la vicenda estintiva del credito ex mutuo della stessa banca, dall’altro, consente di qua- lificare tale vicenda estintiva in termini di atto soluto- rio» effettuato dalla mandante alla banca, e ciò anche nel caso di mandato in rem propriam all’incasso, ed an- che qualora manchi il riferimento ad un rapporto di conto corrente (Cass. n. 3951 del 1983). Infine, è infondato anche il profilo della censura con cui è stata denunciata la contraddittorietà della motiva- zione, in quanto la sentenza avrebbe esaminato anche la revocabilità delle rimesse nel caso fossero stati ritenu- ti perfezionati negozi di cessione del credito. In questa sola parte, nonostante la qualificazione formale data al vizio di diritto denunciato (violazione e falsa applicazio- ne di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.), l’istante ha, comun- que, esposto puntualmente le ragioni della impugnazio- ne, che valgono...
Proprio la valutazione delle prestazioni assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse. La valutazione non va intesa solo come un sistema di misurazione a posteriori dei risultati raggiunti, ma anche come un sistema che consenta di intercettare le capacità, manifeste e potenziali, dei singoli, i loro punti di forza e di debolezza, in un’ottica di sviluppo professionale e organizzativo. L’Agenzia ha introdotto fin dalla sua nascita sistemi di valutazione della performance, dedicati ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative e di responsabilità e utilizzate anche nei tirocini finalizzati all’assunzione. L’utilizzo di modelli di competenze, disegnati in coerenza con la missione, i valori e i principi organizzativi dell’Agenzia, ha consentito la diffusione di una cultura della valutazione che sarà ulteriormente incrementata con iniziative che diffondano il valore dello strumento e i vantaggi gestionali che possono derivarne.

Examples of Proprio in a sentence

  • Proprio al fine di accordare e garantire ai consumatori la massima tutela, il dipartimento legal indica dettagliatamente gli accorgimenti e le misure che ogni rappresentante commerciale è tenuto ad adottare, a partire dalla fase di negoziazione con il Partner fino alla pubblicazione online del deal, per assicurare che l’offerta predisposta sia assolutamente veritiera e corrisponda in tutti i suoi elementi al servizio che verrà concretamente prestato a favore del consumatore finale.

  • Proprio quest’ultima disciplina è assai utile per legittimare e regolamenta- re il potere dell’escrow holder nel caso in cui gli fosse richiesto di compiere in cor- so di destinazione una valutazione di merito o equitativa che incide sull’utilizzo del bene in escrow.


More Definitions of Proprio

Proprio la ratio di tutela della persona sottesa alla manifestazione del consenso al trattamento, quale strumento di esercizio di autodeterminazione informativa dell’interessato, giustifica l’espressa previsione normativa di diversi e più stringenti requisiti di validità, che appare opportuno ripercorrere sinteticamente in questa sede. L’art. 4 n. 1) del GDPR descrive il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Quanto alla forma di manifestazione, la norma richiede che si tratti di un atto positivo inequivocabile, che può tradursi sia in dichiarazioni espresse che in fatti concludenti, senza la necessaria adozione di una specifica forma ai fini della sua validità. L’approccio orientato al principio di libertà della forma trova conferma nel Considerando 3243, che elenca una serie di atti compiuti durante la navigazione in rete, idonei ad indicare l’accettazione al trattamento da parte dell’interessato. È stata inoltre eliminata la necessità di documentare per iscritto il consenso: sarà il titolare del trattamento a dover fornire la prova dell’avvenuta prestazione dello stesso ex art. 7 comma 1 GDPR. 42 Cfr. Cass. n. 17278/2018 cit., secondo la quale è particolarmente avvertita “l’esigenza di tutelare la pienezza del consenso, in vista dell’esplicazione del diritto di autodeterminazione dell’interessato, attraverso la previsione di obblighi di informazione contemplati in favore della parte ritenuta più debole”.
Proprio l’Agenda 2030, oltre ad offrire un quadro strategico integrato dove le dimensioni economiche, sociali e ambientali contribuiscono in maniera sinergica a definire un modello di sviluppo sostenibile, permette attraverso un sistema di target e indicatori di evidenziare il posizionamento di ogni Paese rispetto alle ambizioni descritte dagli SDGs. Al fine di meglio comprendere il contributo che gli interventi contrattualizzati nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti sono in grado di produrre in termini di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riduzione della distanza rispetto agli altri Paesi europei e tra i diversi contesti territoriali nazionali, si riporta nella seguente matrice intervento-impatto (Tabella 1 - "Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs (Agenda 2030)") la valutazione di impatto atteso sugli SDGs. Ad ogni classe tipologica di intervento sono associati gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030, ai quali potrà contribuire in termini di sviluppo sostenibile. Le associazioni ‘classe tipologica vs obiettivo’ indicate con simbolo verde (√) che vengono approfondite nella tabella successiva (Tabella 2 - "Indicatori relativi all'obiettivo di sviluppo sostenibile").
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire. Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Xxxxxxxxxxx ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese. Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi. Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Proprio la rilevata impossibilità di riconnettere ex post ad un certo storico svolgimento della vicenda contrattuale effetti che presuppongono un concreto atteggiamento della vicenda diverso da quello riscontrabile nella realtà, comporta che non si possa ritenere, a seguito della accerta e dichiarata nullità delle clausole di apposizione del termine e unificazione ex lege dei vari rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, che, alla scadenza di ciascuno dei rapporti a termine, permanesse, in difformità dalla concreta volontà delle parti come manifestatasi (sia pure contra legem) nei singoli contratti a tempo determinato, un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, ed il correlativo obbligo del datore di corrispondere la retribuzione. È quanto anche la più recente sentenza affermativa dell'obbligo retributivo negli intervalli lavorativi (la cit. Cassazione n. 960/89) finisce per riconoscere allorché, nel convenire che detto obbligo non è un effetto automatico della dichiarata unicità del contratto, osserva che il contratto di lavoro subordinato è un contratto sinallagmatico per cui la prestazione del datore di lavoro resta sempre legata da nesso d'interdipendenza con quella contrapposta dal lavoratore; con la conseguenza che nei contratti sinallagmatici l'una parte non è obbligata (articolo 1460 C.C.) ad effettuare la prestazione se l'altra nello stesso tempo non offre la propria. D'altronde la stessa sentenza rileva come la realtà di fatto indica soltanto una comune volontà per la fissazione del termine ed una ulteriore volontà comune per la cessazione del rapporto alla scadenza di quel termine con liberazione da ogni obbligo, ed appare con ciò contraddittorio quanto poi la sentenza stessa asserisce e cioè che il momento di scadenza di ciascun termine nullo va riguardato come un momento in cui il datore di lavoro decide di non utilizzare temporaneamente la prestazione del dipendente con riserva di farlo al momento da lui considerato il più opportuno e con il discendente obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione.
Proprio il graduale, ma sempre più deciso irrigidimento del regime di cambi fissi, caratteristico de- gli ultimi anni del Sistema Monetario Europeo, va considerato uno degli elementi che contribuì a mettere in crisi la vecchia struttura della contrattazione. A esso si accompagnava, con importanza via via crescente, il deterioramento dei conti della finanza pubblica, l’altro grande canale da cui erano affluite, negli anni precedenti, le risorse che avevano facilitato la composizione delle tensioni endemiche associate all’atteggiamento non cooperativo delle parti sociali. Da un lato il progressivo inaridimento di quel canale, dall’altro il crescente allarme sulle cifre del disavanzo e sulla dinamica tendenziale del debito pubblico (che era arrivato nella primavera del 1992 a una situazione che po- teva quasi essere definita di crisi latente), determinavano un quadro complessivo in cui tutti i nodi irrisolti del mercato del lavoro stavano arrivando rapidamente al pettine.
Proprio la circostanza che alla perdita di una parte corrisponda un, opposto, guadagno dell’altra porta a ricomprendere tali contratti nella categoria dei c.d. contratti simmetrici, al contrario di altre tipologie di derivati (ad es. le opzioni89) in cui i guadagni e le perdite delle due parti non sono speculari90.
Proprio la formazione professionalizzante strictu sensu ha subito la modifica più rilevante in quanto non è più finalizzata al conseguimento di una specifica qualifica contrattuale, come precedentemente previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, bensì piuttosto al conseguimento di una “qualificazione professionale”. Viene così meno il riferimento, stretto ed esclusivo, alla specifica classificazione utilizzata nei sistemi di inquadramento del personale previsti dai contratti collettivi, in favore di un concetto di “qualificazione” più generale, ampio, “trasversale”, la cui individuazione, pur consentendo di utilizzare le dette classificazioni come parametro di riferimento, è in ogni caso largamente rimessa alle parti del contratto di apprendistato, che potranno modularla e specificarla, nel piano formativo e nel contratto individuale, con ampia autonomia.