Definizione di Proprio

Proprio le complesse, articolate e contrapposte deduzioni delle parti, tanto in fatto quanto anche in diritto, rendono infatti non immediatamente percepibile la ricorrenza del lamentato inadempimento. Ciò detto, v’è solo da chiarire, dunque, quale sia il soggetto sul quale incombe l’onere probatorio circa la sussistenza, ovvero l’insussistenza, dell’inadempimento (per di più connotato dal carattere della gravità). Com’è noto, infatti, in tema di inadempimento contrattuale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che per quanto attiene all'onere probatorio, la parte che agisce in giudizio deve provare il titolo costitutivo del rapporto mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria (Cassazione SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533). Se tale riparto può operare nei giudizi in cui la parte adempiente evoca in giudizio la controparte contrattuale, ossia il soggetto ritenuto inadempiente, v’è tuttavia da considerare che nel caso di specie convenuto è il solo ente finanziatore, potendo l’oggetto del procedimento consistere esclusivamente in una controversia in materia bancaria e finanziaria, cosicché il fornitore non partecipa e non può partecipare al giudizio. Ne consegue che l’onere probatorio deve trovare diversa regolamentazione. E tale regolamentazione – se si vuole ancora una volta evocando il principio di vicinanza della prova – non può che essere quella di ritenere che onerato di detta prova sia chi è parte del contratto, ossia il consumatore che ha ricevuto la fornitura, piuttosto che il terzo finanziatore, estraneo al rapporto di fornitura. Mancando la prova inequivoca dell’inadempimento del fornitore il ricorso non può trovare accoglimento.
Proprio il ruolo di quest’ultima opera merita, di conseguenza, un ulteriore approfondimento. Benché, evidentemente, il nucleo centrale 115 della nozione elaborata sulla base degli elementi forniti dal maestro di Heidelberg, non abbia trovato accoglimento in nessuna formulazione codici- stica ottocentesca, la dottrina del XIX secolo, come abbiamo già avuto modo di anticipare116, guar- dò con giusta ammirazione a questa definizione nella quale emergono non solo i tratti della koiné transattiva che abbiamo evidenziato come utilizzata dalle corti e dai giuristi (che la preferirono sen- za eccezioni invece di applicare ed interpretare l’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865), ma anche una precisa anticipazione, perfino nel tenore letterale, dell’art. 1965 cod. civ. it. (1942). Ed è addirittura possibile trarre un ulteriore spunto proprio da questo frutto dell’elaborazione dello Zachariae: infatti la tecnica definitoria del maestro di Heidelberg, del tutto involontariamente, rende evidente l’abuso della categoria contrattuale (così come concepita nel «Code Napoléon» e an- cora nel «Codice Civile Italiano» 1865) quando essa serva per farvi rientrare la transazione (cfr. infra, § 5). Dovendo concludere la fase di questa ricerca dedicata ai modelli definitori del legislatore ita- liano, ci pare di poter affermare che proprio l’accostamento delle definizioni di transazione del Vin- nio, appunto, del Xxxxxxx (in originale e nella tradizione del Bazzarini), dello Zachariae, del «Code civil des Français» (1804) e dell’art. 1764 «Codice Civile Italiano» 1865 rende evidenti le molteplici influenze che determinarono le scelte della commissione Xxxxxxxxx nel redigere quest’ultimo, contri- buendo a svelare i caratteri dell’archetipo sopravvissuto in dottrina e, di conseguenza, nelle corti, e ad evidenziare le crepe presenti nell’impianto dogmatico sotteso alla definizione ed alla disciplina adottate per la transazione, cui è ora opportuno volgere la nostra attenzione.
Proprio l’esemplificazione fornita induce ad escludere che il Collegio abbia inteso affermare la sussistenza di valutazioni tecniche insindacabili tout court, difficilmen- te sostenibile alla luce del dettato costituzionale, trattan- dosi di fattispecie in cui, come rilevato dalla piu` attenta dottrina, lo scrutinio giurisdizionale trova un limite nel- l’assoluta impossibilita` di discernere la valutazione tecni- ca dal giudizio di natura politica rimesso all’organo in funzione della tutela di interessi di ordine primario, a lo- ro volta garantiti da norme di rango costituzionale (ad es., pianificazione urbanistica, tutela della salute colletti- va, tutela paesistico-ambientale e storico-ambientale). Xxx` porta a concludere che anche in ipotesi norma- tive esplicitamente volte a fondare un potere riservato di valutazione alla pubblica amministrazione, l’interpre- te non sia affatto esonerato dal compito di distinguere, ove possibile e in ragione della fattispecie concreta, gli aspetti della valutazione legati al dato tecnico (sindaca- bili) da quelli invece involgenti apprezzamenti dell’in- teresse pubblico, fatta salva in ogni caso la piena sinda- cabilita` delle valutazioni che si sostanziano nella rico- Note: va destinazione con la conformazione urbanistica della zona ha chiesto che fosse esperita apposita istruttoria. Il Collegio ha ritenuto la richiesta istruttoria meritevole di accoglimento e ha disposto verificazione ai sensi dell’articolo 26 del R.D. n. 642 del 1907 dopo avere rilevato che la con- sulenza tecnica non poteva essere disposta, trattandosi di controversia ra- dicata anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 e quindi non attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministra- tivo dagli articoli 34 e 35 del cit. decreto 80. La verificazione, affidata a una amministrazione terza (docente universita- rio indicato dal Preside della Facolta` di architettura) ponendo a carico della parte ricorrente l’onere di anticipare al perito le spese, si basava su una serie di quesiti formulati al «perito» che, nonostante le premesse del Collegio, mettono in luce l’importanza dell’introduzione generalizzata nel processo amministrativo del ricorso alla consulenza tecnica. Ed invero il Consiglio di Stato dopo aver rilevato che alla cognizione del giudice adito e` devoluta la valutazione delle possibili incongruita` nella scelta pianificatoria dei terreni sotto il profilo della logica corrispondenza allo stato dei luoghi sia sotto ...

Examples of Proprio in a sentence

  • Proprio al fine di accordare e garantire ai consumatori la massima tutela, il dipartimento legal indica dettagliatamente gli accorgimenti e le misure che ogni rappresentante commerciale è tenuto ad adottare, a partire dalla fase di negoziazione con il Partner fino alla pubblicazione online del deal, per assicurare che l’offerta predisposta sia assolutamente veritiera e corrisponda in tutti i suoi elementi al servizio che verrà concretamente prestato a favore del consumatore finale.

  • Proprio quest’ultima disciplina è assai utile per legittimare e regolamenta- re il potere dell’escrow holder nel caso in cui gli fosse richiesto di compiere in cor- so di destinazione una valutazione di merito o equitativa che incide sull’utilizzo del bene in escrow.


More Definitions of Proprio

Proprio la valutazione delle prestazioni assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse. La valutazione non va intesa solo come un sistema di misurazione a posteriori dei risultati raggiunti, ma anche come un sistema che consenta di intercettare le capacità, manifeste e potenziali, dei singoli, i loro punti di forza e di debolezza, in un’ottica di sviluppo professionale e organizzativo. L’Agenzia ha introdotto fin dalla sua nascita sistemi di valutazione della performance, dedicati ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative e di responsabilità e utilizzate anche nei tirocini finalizzati all’assunzione. L’utilizzo di modelli di competenze, disegnati in coerenza con la missione, i valori e i principi organizzativi dell’Agenzia, ha consentito la diffusione di una cultura della valutazione che sarà ulteriormente incrementata con iniziative che diffondano il valore dello strumento e i vantaggi gestionali che possono derivarne.
Proprio la mancanza di trattative e di contatti diretti tra le parti comporta un elevato affidamento del consumatore nella comunicazione pubblicitaria, meritevole di tutela. L’emittente ha allora un obbligo particolarmente cogente, fondato sul principio di buona fede, di non predisporre clausole difformi dal messaggio pubblicitario. Quando così non è, la scorrettezza non sta allora tanto nell’aver predisposto un messaggio ingannevole, quanto nell’aver predisposto un contratto con clausole difformi dal contenuto del messaggio. Il richiamo, evidentemente, è al principio di tutela dell’affidamento incolpevole e dell’apparenza del diritto, su cui v. in ultimo Cass. 19 gennaio 2004, n 703. L’esigenza di base è quella di tutelare – in primo luogo con lo strumento risarcitorio- la incolpevole aspettativa di chi si trova di fronte ad una situazione ragionevolmente attendibile, anche se non conforme alla realtà, non altrimenti accertabile se non attraverso le sue esteriori manifestazioni. Nel caso dei contratti standard lo lo ius variandi è possibile esclusivamente se la modificazione sia dipesa da eventi imprevedibili, intervenuti tra l’emissione del messaggio e la predisposizione della clausola; in mancanza di sopravvenienze, deve presumersi che l’emittente intendeva predisporre clausole difformi da quelle che il destinatario poteva legittimamente attendersi in forza del messaggio . Ne segue che anche la comunicazione della difformità non esclude comunque la invalidazione della clausola difforme, ferma comunque la tutela risarcitoria.
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire. Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Xxxxxxxxxxx ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese. Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi. Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Proprio il dibattito che sorge intorno a questa particolare figura contrattuale, intesa come vendita differita (la cui consegna è differita nel tempo) e nella quale il pagamento anticipato è effettuato per determinati beni che saranno consegnati successivamente, divide il consenso circa la permissibilità dell’accordo sul prezzo che le parti contraenti possono raggiungere. In una vendita differita infatti sarebbe lecito, secondo la prospettiva della šarī΄a “dare al tempo una quota nel prezzo”. Infatti ad esempio, sarebbe possibile che A vendesse un bene di commercio a B per un immediato pagamento di 10 o per un pagamento di 11 se dopo un anno. In altre parole, è permesso incrementare il prezzo in cambio di una dilazione del suo pagamento. E inoltre, come è possibile determinare il prezzo di un bene, che per la sua stessa natura è soggetto a valutazione in un mercato, prima della sua stessa esistenza, rispettando contemporaneamente i principi islamici che solo in alcune particolari eccezioni consentono che il tempo rilevi circa la determinazione del prezzo (Questo in relazione ad una vendita differita nella quale il prezzo è l’elemento differito)?. Riguardo invece ad una vendita differita nella quale è l’articolo scambiato ad essere l’elemento differito, sarebbe possibile scontare il prezzo in cambio di un pagamento anticipato? Secondo la visione di alcuni giuristi, se il compratore avanza una specifica quantità di denaro per la consegna di un bene in una specifica data futura (a condizione che alla data della consegna egli acquisterà il bene sulla base di un prezzo abbassato, rispetto a quello praticato correntemente sul mercato da uno specifico importo) allora la transazione sarebbe altrettanto valida, come quella dell’acquisto a prezzo di mercato. Questo riguardo a beni fungibili, che siano articoli di commercio possibili da descrivere accuratamente, il tutto per evitare che un certo grado di ignoranza possa dar luogo a controversie circa la natura dell’oggetto del contratto 87 . Interpretazioni del genere, apportate da diversi autori, sono volte a puntare l’attenzione sul ruolo del prezzo di mercato il quale rappresenta, l’ elemento discriminante nella distinzione tra una transazione usuraria ed una lecita, e quello decisivo nel riconoscimento della vendita salam come vendita lecita perché non usuraria.
Proprio il graduale, ma sempre più deciso irrigidimento del regime di cambi fissi, caratteristico de- gli ultimi anni del Sistema Monetario Europeo, va considerato uno degli elementi che contribuì a mettere in crisi la vecchia struttura della contrattazione. A esso si accompagnava, con importanza via via crescente, il deterioramento dei conti della finanza pubblica, l’altro grande canale da cui erano affluite, negli anni precedenti, le risorse che avevano facilitato la composizione delle tensioni endemiche associate all’atteggiamento non cooperativo delle parti sociali. Da un lato il progressivo inaridimento di quel canale, dall’altro il crescente allarme sulle cifre del disavanzo e sulla dinamica tendenziale del debito pubblico (che era arrivato nella primavera del 1992 a una situazione che po- teva quasi essere definita di crisi latente), determinavano un quadro complessivo in cui tutti i nodi irrisolti del mercato del lavoro stavano arrivando rapidamente al pettine.
Proprio la circostanza che alla perdita di una parte corrisponda un, opposto, guadagno dell’altra porta a ricomprendere tali contratti nella categoria dei c.d. contratti simmetrici, al contrario di altre tipologie di derivati (ad es. le opzioni89) in cui i guadagni e le perdite delle due parti non sono speculari90.
Proprio la formazione professionalizzante strictu sensu ha subito la modifica più rilevante in quanto non è più finalizzata al conseguimento di una specifica qualifica contrattuale, come precedentemente previsto dal D. Lgs. n. 167/2011, bensì piuttosto al conseguimento di una “qualificazione professionale”. Viene così meno il riferimento, stretto ed esclusivo, alla specifica classificazione utilizzata nei sistemi di inquadramento del personale previsti dai contratti collettivi, in favore di un concetto di “qualificazione” più generale, ampio, “trasversale”, la cui individuazione, pur consentendo di utilizzare le dette classificazioni come parametro di riferimento, è in ogni caso largamente rimessa alle parti del contratto di apprendistato, che potranno modularla e specificarla, nel piano formativo e nel contratto individuale, con ampia autonomia.