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Definizione di Proprio

Proprio l’interesse del mandatario ad assumere la dispo- nibilità di fatto del credito e della somma, al momento della riscossione e per una finalità solutoria, caratterizza il mandato come irrevocabile e questo si differenzia dal- la cessione di credito, in quanto non trasferisce la tito- larità del credito, che resta in capo al mandante, ma so- lo la legittimazione a riscuoterlo, con la conseguenza che, fin quando l’incasso ed il soddisfacimento dei pre- gressi crediti del mandatario non si realizzi, persiste la titolarità distinta, sempre in testa al mandante, sia della situazione creditoria verso il terzo debitore, sia della si- tuazione debitoria verso il mandatario e gli atti solutori conseguiti all’esecuzione del mandato sono revocabili autonomamente, indipendentemente dalla revocabilità o meno del mandato (Cass. n. 1391 del 2003; n. 16261 (del 2001; n. 5061 del 2001) e dall’esistenza di un rap- porto di conto corrente. Da questa ricostruzione, come pure ha precisato questa Corte, consegue che, a seguito dell’esecuzione del succi- tato mandato, non si verifica la compensazione, «in quanto la banca, nel riscuotere la somma, non diveniva debitrice della società mandante per l’equivalente im- porto, ma la tratteneva in pagamento diretto del pro- prio credito ex mutuo ancora scoperto verso la società mandante» (Cass. n. 3951 del 1983) . Ed è appunto l’i- nesistenza di un’autonoma obbligazione ex art. 1713 c.c. della mandataria verso la mandante che, «da un la- to, esclude la possibilità di configurare secondo lo sche- ma della compensazione (che quell’autonoma obbliga- zione presupporrebbe) la vicenda estintiva del credito ex mutuo della stessa banca, dall’altro, consente di qua- lificare tale vicenda estintiva in termini di atto soluto- rio» effettuato dalla mandante alla banca, e ciò anche nel caso di mandato in rem propriam all’incasso, ed an- che qualora manchi il riferimento ad un rapporto di conto corrente (Cass. n. 3951 del 1983). Infine, è infondato anche il profilo della censura con cui è stata denunciata la contraddittorietà della motiva- zione, in quanto la sentenza avrebbe esaminato anche la revocabilità delle rimesse nel caso fossero stati ritenu- ti perfezionati negozi di cessione del credito. In questa sola parte, nonostante la qualificazione formale data al vizio di diritto denunciato (violazione e falsa applicazio- ne di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.), l’istante ha, comun- que, esposto puntualmente le ragioni della impugnazio- ne, che valgono...
Proprio il mancato rispetto del principio di lega- lità veicolato dalla Convenzione è stato accertato dalla Corte europea quale motivo di violazione del- la Cedu da parte del meccanismo di espropriazione illegittima posto in essere dalle autorità italiane se- condo il paradigma giurisprudenziale dell’occupa- zione acquisitiva e usurpativa: le sue applicazioni contraddittorie nella giurisprudenza nazionale e la possibilità per il privato di ottenere concreto risto- ro del pregiudizio subito solo agendo giudizialmen- te (ed entro un termine di prescrizione non chiara- mente individuato dalla giurisprudenza), di modo che la sicurezza giuridica per il proprietario si pro- duceva solo con la constatazione di illegalità da parte del giudice e non con un atto formale che di- chiarasse il trasferimento della proprietà contestual- mente alla trasformazione del bene, conducevano ad un risultato imprevedibile o arbitrario capace di privare gli interessati di una protezione efficace dei loro diritti, risolvendosi, in sintesi, nella assenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibi- li, precise e prevedibili nell’applicazione, la cui esi- stenza dà invece dimensione concreta al principio di legalità (7). Ma anche l’entrata in vigore del meccanismo dell’acquisizione sanante disegnato dall’art. 43 del T.U. espropri non è sembrato risolvere la proble- matica del rispetto del principio di legalità conven- zionale (8): benché l’art. 43 sia stato valutato dal Comitato dei ministri come un passo avanti per ri- durre a conformità con la Convenzione il sistema dell’espropriazione indiretta, pur rilevando la ne- cessità di portare a più ampi sviluppi gli sforzi dello Stato italiano per garantire il requisito della legali- tà richiesto dalla Cedu (v. R isoluzione CM/ResDH(2007)3 del 14 febbraio 2007, richia- mata dalla citata decisione del Consiglio di Stato n. 1438/2012 per sostenere la manifesta infonda- tezza dei dubbi di legittimità dell’art. 42 bis), infat- ti, la Corte EDU ha continuato nella sua disposi- zione fortemente critica nei confronti del meccani- smo in parola. Dapprima con la decisione Scordino (n. 3) (9) la Corte EDU ha rilevato che l’esistenza in quanto tale di una base legale non è sufficiente a garantire il rispetto del principio di legalità, dovendosi piut- tosto considerare la questione della “qualité de la loi”; per questo, nonostante la trasposizione norma- tiva dell’espropriazione indiretta, la Corte ha espresso preoccupazione per le contraddizioni ...
Proprio il dibattito che sorge intorno a questa particolare figura contrattuale, intesa come vendita differita (la cui consegna è differita nel tempo) e nella quale il pagamento anticipato è effettuato per determinati beni che saranno consegnati successivamente, divide il consenso circa la permissibilità dell’accordo sul prezzo che le parti contraenti possono raggiungere. In una vendita differita infatti sarebbe lecito, secondo la prospettiva della šarī΄a “dare al tempo una quota nel prezzo”. Infatti ad esempio, sarebbe possibile che A vendesse un bene di commercio a B per un immediato pagamento di 10 o per un pagamento di 11 se dopo un anno. In altre parole, è permesso incrementare il prezzo in cambio di una dilazione del suo pagamento. E inoltre, come è possibile determinare il prezzo di un bene, che per la sua stessa natura è soggetto a valutazione in un mercato, prima della sua stessa esistenza, rispettando contemporaneamente i principi islamici che solo in alcune particolari eccezioni consentono che il tempo rilevi circa la determinazione del prezzo (Questo in relazione ad una vendita differita nella quale il prezzo è l’elemento differito)?. Riguardo invece ad una vendita differita nella quale è l’articolo scambiato ad essere l’elemento differito, sarebbe possibile scontare il prezzo in cambio di un pagamento anticipato? Secondo la visione di alcuni giuristi, se il compratore avanza una specifica quantità di denaro per la consegna di un bene in una specifica data futura (a condizione che alla data della consegna egli acquisterà il bene sulla base di un prezzo abbassato, rispetto a quello praticato correntemente sul mercato da uno specifico importo) allora la transazione sarebbe altrettanto valida, come quella dell’acquisto a prezzo di mercato. Questo riguardo a beni fungibili, che siano articoli di commercio possibili da descrivere accuratamente, il tutto per evitare che un certo grado di ignoranza possa dar luogo a controversie circa la natura dell’oggetto del contratto 87 . Interpretazioni del genere, apportate da diversi autori, sono volte a puntare l’attenzione sul ruolo del prezzo di mercato il quale rappresenta, l’ elemento discriminante nella distinzione tra una transazione usuraria ed una lecita, e quello decisivo nel riconoscimento della vendita salam come vendita lecita perché non usuraria.

Examples of Proprio in a sentence

  • Proprio con riguardo alle obbligazioni pecuniarie, poi, la divergenza si accentua a causa della regola espressa dall’art.

  • Proprio per la sua evidentissima consonanza con il paradigma jakobsiano, le tracce delle suddette operazioni di allontanamento rinvenute in Europa lanciano il segnale forse più allarmante in merito allo stato dell’arte del contrasto al terrorismo209.


More Definitions of Proprio

Proprio la valutazione delle prestazioni assume un ruolo fondamentale nello sviluppo delle risorse. La valutazione non va intesa solo come un sistema di misurazione a posteriori dei risultati raggiunti, ma anche come un sistema che consenta di intercettare le capacità, manifeste e potenziali, dei singoli, i loro punti di forza e di debolezza, in un’ottica di sviluppo professionale e organizzativo. L’Agenzia ha introdotto fin dalla sua nascita sistemi di valutazione della performance, dedicati ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative e di responsabilità e utilizzate anche nei tirocini finalizzati all’assunzione. L’utilizzo di modelli di competenze, disegnati in coerenza con la missione, i valori e i principi organizzativi dell’Agenzia, ha consentito la diffusione di una cultura della valutazione che sarà ulteriormente incrementata con iniziative che diffondano il valore dello strumento e i vantaggi gestionali che possono derivarne.
Proprio la previsione di mansioni dal contenuto eterogeneo - nondimeno esigibili -, all'interno della medesima categoria, lungi dal dimostrare l'adozione di un diverso criterio di equivalenza, comprova che è nuovo e diverso il concetto accolto dal contratto in base alla legge; si tratta cioè di riconoscere che in tal modo è stata adottata una concezione avanzata, flessibile e più dinamica della professionalità, una concezione che ha riguardo, più che, al patrimonio, alle capacità potenziali del lavoratore (alla sua abilità lavorativa) ed alla dignità professionale delle mansioni -in stretta coerenza con gli obiettivi dichiarati dalla riforma (di massima flessibilita e di valorizzazione della professionalità) ; obiettivi, che non sí perseguono assicurando la cristallizzazione del dipendente nello stesso posto o ìn mansioni similari, sine die, bensì prevedendone lo sviluppo, sollecítandone le potenziatità anche in mansioni differenti , ma altrettanto importanti, in rejazione alle indispensabili innovazioni da introdurre nel settore e garantendo idonei percorsi formativi. Nemmeno la constatazione - secondo cui alcune figure professionali previste nel CCNL all'interno di una medesima categoria, sono così specialistiche e differenti, che sarebbe impensabile poterne richiedere lo svolgimento ad uno stesso lavoratore - può provare alcunché ai fini in discorso ed inficiare la correttezza della premessa sulla identificazione del colicetto di equivalenza assunto dalla contrattazione; si tratta solo di riconoscere che, in questì In conclusione questo giudice non solo non condivide l'interpretazione della normativa in questione, adottata da coloro che ancora fanno riferimento ai fini del giudizio di equivalenza al c.d. patrimonio professionale, da conservare (essendo altresì possibile una lettura differente all'interno dello stesso art.2103 c.c valutato in prospettiva dinamica); ma non condivide nemmeno quell'interpretazione del CCNL enti locali secondo cui, lo stesso contratto, dopo aver affermato che ai fini della mobilità (" ai sensi dell'art.56 d.lgs n.29 del 1993") tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili, non abbia poi in concreto esercitato la delega rimessagli dal legislatore; e sottintenda, in mancanza di più stringenti indicazioni contenute nel contratto, un ulteriore sindacato dell'equivalenza rimesso alla valutazione giudiziale all'interno della quale il parametro di riferimento ritornerebbe nuovam...
Proprio l’Agenda 2030, oltre ad offrire un quadro strategico integrato dove le dimensioni economiche, sociali e ambientali contribuiscono in maniera sinergica a definire un modello di sviluppo sostenibile, permette attraverso un sistema di target e indicatori di evidenziare il posizionamento di ogni Paese rispetto alle ambizioni descritte dagli SDGs. Al fine di meglio comprendere il contributo che gli interventi contrattualizzati nei Contratti di Programma parte Servizi e parte Investimenti sono in grado di produrre in termini di raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riduzione della distanza rispetto agli altri Paesi europei e tra i diversi contesti territoriali nazionali, si riporta nella seguente matrice intervento-impatto (Tabella 1 - "Investimenti per le infrastrutture ferroviarie: contributo agli SDGs (Agenda 2030)") la valutazione di impatto atteso sugli SDGs. Ad ogni classe tipologica di intervento sono associati gli obiettivi ONU dell’Agenda 2030, ai quali potrà contribuire in termini di sviluppo sostenibile. Le associazioni ‘classe tipologica vs obiettivo’ indicate con simbolo verde (√) che vengono approfondite nella tabella successiva (Tabella 2 - "Indicatori relativi all'obiettivo di sviluppo sostenibile").
Proprio il fenomeno legato alla forte presenza sul territorio di risorse umane extracomunitarie pone l’urgenza, da un lato, di promuovere per questi lavoratori adeguati processi formativi al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro e, dall’altro di contribuire alla loro crescita professionale e sociale. Tale obiettivo potrà essere raggiunto anche attraverso processi formativi d’ingresso e di aggiornamento professionale nell’ambito di accordi a carattere sperimentale che prevedano forme premiali per le imprese che vorranno aderire. Favorire un'analisi dei fabbisogni formativi è quanto di più necessario e propedeutico per un serio programma di corsi di formazione rispondenti alle esigenze della domanda di mercato e per dare risposte alla domanda legata alla sostenibilità ed eco compatibilità. Attraverso la formazione continua è possibile, infatti, favorire la trasformazione dei processi e di prodotti in edilizia, e nell’intera filiera delle costruzioni, così da aumentare la produttività e la sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, le Parti rinnovano l’impegno ad aumentare la collaborazione con Xxxxxxxxxxx ed a promuoverne l’adesione da parte delle imprese. Attraverso il CFS, le Parti vogliono rafforzare l’impegno alla tutela della sicurezza dei lavoratori, mettendo a punto numerose iniziative volte a responsabilizzare sul tema sia i datori di lavoro che i lavoratori stessi. Attraverso il CFS, infatti, si punterà sempre di più alle attività di consulenza e assistenza alle imprese e ai lavoratori all’interno dei cantieri edili sulla sicurezza e sulla prevenzione in maniera capillare cercando, attraverso le visite in cantiere dei tecnici di individuare situazioni di possibile rischio, fornire suggerimenti per intervenire in modo adeguato e tempestivo ed aumentare il senso di responsabilità e partecipazione di tutti i soggetti che operano in cantiere.
Proprio la ratio di tutela della persona sottesa alla manifestazione del consenso al trattamento, quale strumento di esercizio di autodeterminazione informativa dell’interessato, giustifica l’espressa previsione normativa di diversi e più stringenti requisiti di validità, che appare opportuno ripercorrere sinteticamente in questa sede. L’art. 4 n. 1) del GDPR descrive il consenso come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento”. Quanto alla forma di manifestazione, la norma richiede che si tratti di un atto positivo inequivocabile, che può tradursi sia in dichiarazioni espresse che in fatti concludenti, senza la necessaria adozione di una specifica forma ai fini della sua validità. L’approccio orientato al principio di libertà della forma trova conferma nel Considerando 3243, che elenca una serie di atti compiuti durante la navigazione in rete, idonei ad indicare l’accettazione al trattamento da parte dell’interessato. È stata inoltre eliminata la necessità di documentare per iscritto il consenso: sarà il titolare del trattamento a dover fornire la prova dell’avvenuta prestazione dello stesso ex art. 7 comma 1 GDPR. 42 Cfr. Cass. n. 17278/2018 cit., secondo la quale è particolarmente avvertita “l’esigenza di tutelare la pienezza del consenso, in vista dell’esplicazione del diritto di autodeterminazione dell’interessato, attraverso la previsione di obblighi di informazione contemplati in favore della parte ritenuta più debole”.
Proprio l’espressa previsione dell’applicabilità della disciplina previgente induce a ritenere che sia possibile prorogare i contratti a progetto in essere così come accadeva, per l’appunto, durante la vigenza della precedente disciplina. Ciò non di meno dovranno ricorrere tutte le condizioni per procedere alla relativa proroga e, in particolare, la proroga dovrà essere funzionale al completamento del progetto definito al momento della stipulazione del contratto. La proroga, però, dovrà essere attuata con queste avvertenze:
Proprio l’indisponibilità delle situazioni giuridiche soggettive inerenti al diritto di famiglia consente, in definitiva, di osservare che un eventuale e legittimo rifiuto del coniuge di sottoporsi a tecniche di fecondazione medicalmente assistita ovvero di veder l’altro assoggettarsi a tale trattamento non possa trovare quale proprio limite il consenso originariamente espresso né la volontà dell’altro coniuge. Il rischio evidente sarebbe, infatti, quello di indurre a scelte coartanti la volontà del soggetto, ledendo il diritto alla libera esplicazione del proprio essere. In altre parole, in nome di quel precedente accordo stipulato in vista del futuro matrimonio, non può e non deve accettarsi un annichilimento delle proprie scelte alla volontà non condivisa dell’altro. BIBLIOGRAFÍA XX XXXXXXX, E.: “I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva di diritto italiano”, Fam. e dir., 2005, 5, pp. 542 ss. XXXXXXXX, G.: “Il tribunale per le relazioni familiari: una storia infinita”, Fam. e dir., 2010, 1, pp. 90 ss. XXXXXXXXX, X.: “La responsabilità genitoriale e l’interesse del minore, (tra norme e principi)”, in “Comunioni di vita e familiari tra libertà, sussidiarietà e inderogabilità”, Atti del 13° Convegno Nazionale SISIDC, 3-4-5 maggio 2018, a cura di PERLINGIERI, X., XXXXX, X., Xxx, Napoli, 2019, pp. 366 ss.