ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ Clausole campione

ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. E’ a totale carico dell’affidatario, senza riserve od eccezioni, ogni onere e responsabilità, sia civile che penale, per danni che dovessero derivare agli utenti, all'operatore stesso, a terzi e a cose, in relazione all'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento o a cause ad esso connesse. L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, in relazione all’oggetto dell’appalto, per danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio, o a terzi, nel corso dello svolgimento dell’attività, ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, per un massimale unico non inferiore ad € 2.000.000,00, con estensione specifica ai danni causati a terzi da tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, inclusi volontari, attività per conto dell'impresa. La copertura R.C.T. dovrà inoltre comprendere i danni subiti da detti soggetti nell'espletamento della loro attività a favore dell'aggiudicatario. La succitata polizza dovrà espressamente contenere la copertura di responsabilità personale degli operatori dell'aggiudicatario che presteranno servizio.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. Il Concessionario assume ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della Concessione per danni a persone e/o cose subiti e/o causati a terzi (incluso il Comune) dai dipendenti, volontari, operatori, addetti o altri soggetti di cui il Concessionario si avvalga ed esonera espressamente il Comune per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in relazione alle attività dallo stesso promosse e/o gestite. Il Concessionario esonera altresì espressamente il Comune da ogni tipo di rischio, senza possibilità di rivalsa alcuna verso il Comune, a tal fine si obbliga, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, a stipulare adeguate polizze assicurative, rispondenti alla normativa di legge: polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità Civile verso Terzi (RCT), polizza assicurativa responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), nonché polizza infortuni in favore dei propri collaboratori. Il Concessionario si obbliga altresì a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, un’adeguata copertura assicurativa RCT e RCO. Il Concessionario esonera il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti ed è tenuto all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i..Il concessionario , infatti, dovrà predisporre il documento di valutazione rischi ai sensi del D.Lgs. 81/ 2008. Il Comune di Xxxx Xxxxxxx dovrà ricoprire espressamente la qualifica di “terzo”. Premesso che i locali, attrezzature, dotazione tecnica e altri beni affidati in concessione dal Comune di Zola Predosa sono assicurati a cura del Comune medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della concessione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti del Concessionario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa. Il Concessionario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Xxxx Predosa per danni a beni di proprietà del Concessionario, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da essa eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il...
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. E' fatto obbligo all'assuntore di provvedere, a proprie cure e spese, presso una Società Assicuratrice, all'assicurazione per la responsabilità civile derivante dai rischi connessi all'appalto (terzi in genere e cose), di cui al presente Capitolato. La polizza dovrà avere un massimale unico almeno pari a €. 5 (cinque) milioni, dovrà considerare terzo l’Amministrazione appaltante ed i suoi funzionari e dipendenti e dovrà inoltre tenerla indenne da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi eventuali errori di progettazione commessi dall’Assuntore. Comunque, indipendentemente dall'obbligo sopra citato, l'assuntore, in quanto Terzo Responsabile, assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata, all'atto della firma del contratto, presso il Committente.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, la ditta affidataria dovrà consegnare al Comune, prima della sottoscrizione del contratto: a) copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio dell’appaltante, con massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00) di durata annuale e con l’obbligo - a carico della ditta affidataria - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) del contratto, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale; b) copia di polizza assicurativa per danni cagionati da incendio ed eventi calamitosi alla struttura e/o a cose, compreso il patrimonio del Comune, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) di durata annuale e con l’obbligo - a carico della ditta affidantaria - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) del presente contratto, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale; La ditta appaltatrice dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa per infortuni subiti dal personale incaricato dell’espletamento del servizio. Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. E’ posta a carico della Ditta Aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale. La Ditta Aggiudicataria si impegna ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’Aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, sinistri e infortuni che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune. A garanzia di quanto sopra l’Impresa Aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, come indicato nei successivi commi. La Ditta Aggiudicatrice dovrà essere provvista di polizza RCA/CVT con massimale non inferiore a € 20.000.000,00 (euro venti milioni) per ogni sinistro per tutti gli automezzi. La polizza di cui al punto precedente dovrà contenere espressa clausola con la quale la Società Assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Conducente e/o Assicurato e/o Proprietario: • se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore; • nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione; • nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285. Per ogni automezzo la Ditta dovrà stipulare, con una compagnia di primaria importanza, apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile e assicurazione per trasportati, nonché polizza assicurativa per eventuali danni a terzi o a cose che dovessero verificarsi nello svolgimento del servizio. Prima dell’attivazione del servizio, la Ditta Appaltatrice documenterà al Comune l’adempimento del suindicato obbligo assicurativo. L’amministrazione Comunale rimane esonerata da qualsiasi responsabilità connessa al servizio medesimo. L’Appaltatore dovrà rispondere direttamente per danni a persone o a cose comunque ...
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. La responsabilità civile verso terzi per i danni eventualmente causati dal personale della AUSL TNO nell'espletamento delle attività previste nell’accordo presso l’Azienda Meyer è a carico della stessa Azienda Meyer, in quanto beneficiaria delle prestazioni, ad esclusione del dolo o della colpa grave. L’Azienda Meyer è sollevata da qualsiasi responsabilità per il rischio infortuni dei professionisti coinvolti nell’attività dedotta in convenzione.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. 1. Il Concessionario è l’unico soggetto Responsabile per qualsiasi responsabilità civile derivante dall’esecuzione dei servizi, nei confronti di terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della AOU Careggi e di Estar. 2. Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati a persone o cose durante l’attività oggetto della concessione, esonerando l’AOU Careggi e Estar da qualsiasi responsabilità connessa.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’. Il Concessionario è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a strutture e materiali derivanti dalla gestione affidata anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso, il Concessionario stesso provvede tempestivamente e a proprie spese al risarcimento degli oggetti danneggiati e alla riparazione o sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Il Concessionario tiene indenne altresì l'Amministrazione comunale da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla gestione del Teatro e dei relativi servizi. La polizza dovrà prevedere che la qualifica di terzo sia estesa anche a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro anche nel caso di partecipazione occasionale alle attività dell'Assicurato. A tal fine il Concessionario dovrà stipulare una Polizza c.d.“all risks” con formula “per conto di chi spetta” a copertura dei seguenti rischi - R.C.T./R.C.O. con massimale unico di euro 5.000.000,00 a copertura del rischio di gestione; - incendio con valore assicurato di euro 17.100.000,00 a copertura del rischio locativo; - elettronica con valore assicurato di euro 20.000,00. La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale del proprietario è a carico del Comune. Copia delle polizze, unitamente alle quietanze di avvenuto pagamento del premio, vengono depositate presso il Servizio comunale responsabile del contratto prima della sua stipula. Qualora le polizze vengano sottoscritte per periodi inferiori alla durata del contratto, le stesse dovranno essere rinnovate sino al termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro i termini della scadenza periodica delle polizze, pena la risoluzione del contratto.

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  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 11.1 I presupposti, le procedure e le tempistiche necessarie per utilizzare correttamente la Soluzione di firma sono dettagliatamente disciplinati nel Manuale operativo, al quale il Cliente garantisce sin d’ora di attenersi scrupolosamente. 11.2 E’ fatto dunque assoluto divieto al Cliente di utilizzare la Soluzione di firma con modalità e per scopi diversi da quelli indicati nel Contratto. 11.3 Le Regole tecniche stabiliscono gli obblighi gravanti sui soggetti che erogano servizi di FEA; in particolare, il Cliente è per legge tenuto all’adempimento di quanto indicato all’art.57 delle Regole tecniche e sue successive modifiche e integrazioni. 11.4 Il Cliente non può in alcun caso e per alcun motivo alterare o modificare la Soluzione di firma, ovvero, i singoli elementi hardware e software che la compongono e tutta la relativa documentazione, nonché rimuovere e/o modificare in alcun modo marchi, sigle, denominazioni e ogni altro simbolo ivi apposto da Namirial. 11.5 Il Cliente non potrà cedere in alcun caso a terzi il presente Contratto, nonché i relativi diritti e obblighi da esso nascenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di Namirial. 11.6 Il Cliente si obbliga, inoltre, ad informare senza indugio Namirial di ogni situazione di utilizzo illegittimo della Soluzione di firma di cui dovesse venire a conoscenza, anche solo indirettamente, fornendo a quest’ultima tutta la necessaria cooperazione e la documentazione in proprio possesso. 11.7 Il Cliente, eventualmente anche in solido con i propri incaricati deputati al compimento delle procedure contenute nel Manuale operativo, si assume ogni più ampia responsabilità nei confronti degli Utenti, di terzi e di Namirial, per ogni danno nascente dalla violazione delle obbligazioni da esso assunte con la sottoscrizione del Contratto. 11.8 In particolare, il Cliente si impegna sin d’ora a manlevare Namirial contro ogni azione, ragione o pretesa avanzata nei confronti di quest’ultima dagli Utenti o da terzi, in conseguenza di eventuali contestazioni relativamente all’uso della Soluzione di firma, ovvero, di violazioni o inosservanze delle obbligazioni assunte dal Cliente medesimo con la sottoscrizione del Contratto. 11.9 Namirial avrà facoltà di verificare in ogni momento la regolarità del processo di acquisizione di firma adottato dal Cliente, inviando propri incaricati presso gli uffici del medesimo, con un preavviso scritto di 5 (cinque) giorni lavorativi. Gli incaricati di Namirial avranno facoltà di visionare tutta la documentazione inerente alla Soluzione di firma; al termine della suddetta attività, sarà redatto il relativo verbale di verifica che il Cliente si impegna sin d’ora a sottoscrivere in segno di accettazione delle risultanze ottenute.

  • Limitazione di responsabilità 8.1 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile in alcun caso per l’uso di dati, consegnati e/o richiesti dal CLIENTE, che fossero, all’insaputa della stessa RAWFISH, coperti da diritto d’autore o altre normative che disciplinano il trattamento di dati sensibili ed il CLIENTE si impegna a tenere indenne RAWFISH rispetto a qualsiasi pretesa anche risarcitoria dovesse derivare da soggetti terzi per l’uso dei suddetti dati. 8.2 Il CLIENTE utilizza i Servizi ed il Software oggetto del Contratto ed eventualmente cede a terzi l'applicazione sviluppata dal RAWFISH e/o la facoltà di utilizzo della stessa a proprio esclusivo rischio. RAWFISH non è responsabile nei confronti del CLIENTE, né dei terzi ai quali il CLIENTE ha eventualmente ceduto l'applicazione sviluppata e/o la facoltà di utilizzo della stessa, per danni diretti, indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso d’impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, danni d’immagine, interruzioni dell’attività o simili), causati dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzare i Servizi e/o da eventuali vizi o difetti del Software e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso il cui RAWFISH sia stato avvisato della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal Contratto non abbia posto rimedio, salvo che ciò dipenda da dolo o colpa grave di RAWFISH. 8.3 È espressamente inteso che RAWFISH non ha alcun controllo su - e quindi non potrà essere considerato in alcun modo responsabile per - qualsiasi utilizzo del Software da parte del CLIENTE o dai suoi dipendenti. Pertanto il CLIENTE è l'unico responsabile per l'uso, la gestione operativa e per i contenuti e per le informazioni caricate sul Software. 8.4 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc. di sua proprietà o di società selezionate per offrire i servizi. 8.5 Non sono attribuibili a RAWFISH malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc. 8.6 RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per il malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il CLIENTE o terze parti sono dotati. 8.7 RAWFISH non garantisce in alcun modo al CLIENTE introiti sicuri derivanti dallo sfruttamento dei Servizi erogati dal Fornitore o dall’utilizzo del Software. 8.8 Nel caso in cui il CLIENTE operasse modifiche o alterazioni di qualsiasi tipo ai Servizi offerti e/o al Software (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche ai codici, alla disposizione di cartelle e/o file, ai loro nomi, ecc.), RAWFISH non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il CLIENTE richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Fornitore nel periodo in corso. 8.9 Le Parti espressamente concordano che qualsiasi responsabilità di RAWFISH per l’adempimento al Contratto sarà limitata all’ammontare del prezzo per il Servizi o per il Software oggetto del Contratto cui tali responsabilità si riferiscono.

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  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • REGIME DI RESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.