Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo. 2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”. 3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi. 4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Disposizioni generali. Art. 1 (Oggetto dei servizi di conservazione)
1. Le clausole contrattuali che disciplinano Il presente Accordo disciplina il trattamento economico si applicano ai dirigenti rapporto fra la Regione Marche – Polo Marche DigiP in qualità di prima Conservatore accreditato dall’Agid per i servizi di conservazione dei documenti informatici e di seconda fascial’Ente Produttore classificato, ai sensi dell’artper quanto attiene alla quantità dei documenti prodotti, nella Fascia indicata all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo7 della presente convenzione.
2. In attuazione L’Ente produttore affida la conservazione dei principi propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati a essi associati, nel rispetto delle norme di cui al citato art. 24legge, commi 2 a Regione Marche – Polo Marche DigiP, individuandolo come responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alle specifiche definite nella presente convenzione e 3nei suoi allegati, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”parte integrante della stessa.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti L’attività di prima fasciaconservazione svolta da Regione Marche – Polo Marche DigiP si ispira ai principi indicati dall’art. 29 del D.Lgs. 42/2004 di coerente, l’applicazione del richiamato art. 24coordinata e programmata attività di studio, comma 2,prevenzione e manutenzione, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004ritiene in grado di soddisfare gli obblighi in capo all’Ente produttore di conservazione di documenti informatici ed in prospettiva di conservazione ed ordinamento dell’archivio nella sua organicità. La presente convenzione ha le seguenti finalità:
Art. 2 (Finalità)
a. Creare le condizioni giuridico-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo organizzative per la retribuzione conservazione dei documenti informatici dell’Ente produttore, nel rispetto delle finalità istituzionali degli enti;
b. Garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di posizione conservazione dei documenti informatici;
c. Garantire una elevata qualità nei livelli di servizio anche a favore di eventuali utenti esterni per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e del decreto legislativo n.196 del 2003, recante il “Codice in materia di risultato protezione dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazionidati personali” o, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentifuturo, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLricerche storiche.
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Samples: Convenzione Per Servizi Di Conservazione Dei Documenti Informatici, Convenzione Per I Servizi Di Conservazione Dei Documenti Informatici
Disposizioni generali. 114.1 Ogni clausola e disposizione del presente Contratto è da considerarsi distinta rispetto al resto del Contratto e l’invalidità o la nullità di una o più clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso piena efficacia.
14.2 Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Richiesta di Servizi, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Le clausole contrattuali Resta inteso che disciplinano in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.
14.3 Borsa Italiana ed il trattamento economico si applicano ai dirigenti Centro Servizi assumono tutti gli Obblighi di prima e Tracciabilità.
14.4 Il Centro Servizi, qualora rientri nella definizione di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione 50/2016 (Codice dei principi contratti pubblici) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Borsa Italiana il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) tramite il modulo allegato al citato art. 24contratto..
14.5 In particolare, commi 2 e 3in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Centro Servizi: • gli estremi identificativi dei conti correnti o dei sistemi di pagamento da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per i dirigenti corrispettivi pagati dal Centro Servizi ai sensi del presente Contratto; • le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri essi, con indicazione di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa ruolo e di gestionepoteri, ed i relativi importi”entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso), entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Centro Servizi.. Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx 0 (xxxxx) giorni. Il Centro Servizi, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà a Borsa Italiana gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte di Borsa Italiana.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti 14.6 Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di prima fasciacui alla L. 136/2010, l’applicazione il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiContratto.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti 14.7 Borsa Italiana si impegna ad informare il Centro Servizi e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 la Prefettura/Ufficio territoriale del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta Governo della provincia dove ha sede il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza Centro Servizi qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di cui al presente CCNLproprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.
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Samples: Condizioni Generali
Disposizioni generali. 1. La presente scrittura privata viene sottoscritta ed accettata nel pieno rispetto di tutti gli atti amministrativi citati in premessa, nonché dal contratto n. 6.569 di Raccolta Scritture Private del Comune di Parma in data 28.12.2001 e dal contratto n. 18431 di Raccolta Scritture Private del Comune di Parma in data 30/03/2017 e dai documenti in essi citati e allagati, quivi da intendersi tutti integralmente richiamati pur omettendone l’allegazione per concorde volontà delle parti;
2. Le clausole contrattuali parti concordano che disciplinano in caso di eventuali discordanze fra i contenuti degli elaborati tecnici ed amministrativi e contratto, prevalgono gli atti tecnico-amministrativi.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto sono a carico della Società contraente;
4. La Società si impegna al rispetto della normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di riservatezza e trattamento dei dati;
5. La Società si impegna a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, come integrato dal Codice di Comportamento del Comune di Parma, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 720 del 18.12.2013 e successivamente modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 30.06.2014, per quanto compatibili, pena la risoluzione o decadenza del presente rapporto;
6. Per quanto non previsti dal presente atto si rinvia, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile ed al contratto rep. n. 6.569 del 28/12/2001 e del contratto rep. n. 18431 del 30/03/2017 e relativi allegati, stipulati tra il trattamento economico si applicano ai dirigenti Comune e la Società;
7. La Società è tenuta comunque all’osservanza di prima tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e di seconda fasciain genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto;
8. Il presente atto, stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente è registrabile in caso d’uso ai sensi dell’art. 19 5, secondo comma, del d.lgsD.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.;
9. n. 165 Ogni controversia inerente e conseguente la stipulazione e l’esecuzione del 2001 nel rispetto presente contratto rientrerà nella competenza esclusiva del principio dell’artforo di Parma. 24Letto, comma 3 del medesimo decreto legislativoapprovato e sottoscritto digitalmente.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Proroga Del Contratto Di Raccolta Scritture Private
Disposizioni generali. 1. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro nonché delle peculiarità dei lavori di manutenzione e delle condizioni che attengono all’esecuzione degli interventi manutentivi.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto. L’accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono disciplinati dalla normativa provinciale sui lavori pubblici costituita da: - Legge Provinciale n. 2 del 16.03.2016 e ss. mm. e ii.; - Legge Provinciale n. 26 del 10.09.1993 e ss. mm. e ii. recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti; - D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. regolamento di attuazione della L.P. 26/1993; Per quanto non previsto dalle suddette disposizioni provinciali trovano applicazione le seguenti norme nazionali in materia per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale: - D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.; - D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm. e ii.; - D.M. del MIT n. 248 del 10.11.2016; - Linee guida in materia; - Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e ss. mm. e ii.; - Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.; - D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. Le clausole contrattuali suddette normative formano parte integrante dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, quantunque non vengano ad esso allegate. Si precisa altresì che disciplinano l’Appaltatore e le ditte esecutrici sono tenuti alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato e dalle suddette normative, anche di ulteriori leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc.. sebbene non espressamente citati.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’Appaltatore, a pena di nullità dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii..
5. L’Appaltatore deve inserire in tutti i contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche: “Art. (…)(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…) identificato con il trattamento economico C.I.G. “derivato” n. (…)/C.U.P. n. (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
2. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
6. L’Appaltatore si applicano ai dirigenti impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di prima Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario dei lavori ed i subappaltatori ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di seconda fasciadiritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010 e ss. mm. e ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’art. 19 2041 del d.lgscodice civile.
9. n. 165 L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Detta comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del 2001 nel conto alle commesse pubbliche. E’ onere dell’Appaltatore comunicare eventuali variazioni dei dati sopra indicati;
10. Nel rispetto del principio degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 243 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il C.I.G. “derivato” ed il Codice Unico del Progetto (C.U.P.) indicati negli atti contrattuali. Ciascun contraente s’impegna ad inserire in tutti i documenti contabili i codici CIG derivato e CUP e gli estremi del conto corrente dedicato.
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente i contratti attuativi rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. E’ comunque fatta salva ogni successiva integrazione o variazione normativa in materia sopravvenuta.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del medesimo decreto legislativocontratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
213. In attuazione dei principi Xxxxx restando l'obbligo di cui al citato art. 24denuncia all'Autorità Giudiziaria, commi 2 e 3l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, per i dirigenti nonché ogni tentativo di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri intimidazione o condizionamento di base natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto individuale nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che determinerà intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “gli istituti Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del trattamento economico accessorio collegati al livello contratto nei confronti di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestioneun proprio rappresentante, ed i relativi importidipendente o agente.”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Accordo Quadro
Disposizioni generali. Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Le clausole contrattuali che disciplinano Il presente contratto si applica a tutto il trattamento economico si applicano ai dirigenti personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica Istituto Comprensivo “F. DE SANCTIS” di prima e di seconda fasciaXxx Xxxxxxx, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoXxxxxx (XX).
2. In attuazione dei principi La contrattazione integrativa di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti Istituto non può in ogni caso prevedere impegni di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e spesa superiori ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”fondi a disposizione della scuola.
3. In relazione alle Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2022/2025 fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiche sono negoziati con cadenza annuale.
4. Il personale delle amministrazionipresente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
5. La contrattazione integrativa, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001questo caso, è collocato avviata entro il successivo mese di settembre.
6. L’ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
7. Il Contratto integrativo d’Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso apposita sez “ albo sindacale”.
8. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF, o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti o finanziarie di competenza del Consiglio d’Istituto, non possono essere oggetto di trattativa, se non relativamente all’impiego del personale ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLai relativi compensi.
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Samples: Contratto Integrativo
Disposizioni generali. 1Le presenti condizioni generali sono valide esclusivamente tra Sapori di Bacco Srl, con sede legale in Thiene (VI), Viale Europa n. 71, P.IVA 03315690242 di seguito denominata “Vino Quotidiano” e qualsiasi persona fisica maggiore d’età, che effettui acquisti on line sul sito internet xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx di seguito denominata “Cliente”. Le clausole contrattuali che presenti condizioni disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti gli acquisti effettuati sul sito xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx, di prima seguito denominato “Sito”, conformemente alle disposizioni degli artt. 50 e di seconda fascia, ai sensi dell’artss. 19 del d.lgsD.Lgs. n. 165 206/2005, cd. “Codice del 2001 Consumo” e del D.Lgs. n. 70/2003 in materia di commercio elettronico. Le presenti condizioni generali di vendita, così come fornite da Vino Quotidiano e riportate nel rispetto del principio dell’artSito, rimarranno valide ed efficaci finché non saranno modificate e/o integrate da Vino Quotidiano. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito Eventuali modifiche e/o integrazioni alle Condizioni Generali saranno efficaci con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL decorrenza immediata e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto applicheranno alle vendite effettuate a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimidecorrere da detta data. L’ultima versione aggiornata delle Condizioni Generali è quella reperibile sul Sito.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni generali. 11.1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico presenti Condizioni Generali di Vendita (o anche solo “Condizioni Generali”) si applicano ai dirigenti all'offerta e alla vendita di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoprodotti attraverso il sito web xxx.xxxxxxx.xx (“Sito”).
21.2. In attuazione dei principi Per acquistare prodotti attraverso il Sito i Consumatori-Acquirenti devono: (a) aver compiuto il diciottesimo anno d'età; (b) essere consumatori, intesi come le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività commerciale, artigianale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (c) essere registrati sul Sito; (d) possedere una carta di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”credito valida.
31.3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fasciaIl contratto con Clarins Italia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,come più avanti definito, è avviata concluso in lingua italiana ed è disciplinato dalla legge italiana, incluso il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”) aggiornato con Decreto Legislativo del 21 febbraio 2014 n. 21, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (“Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 mercato interno, con particolare riferimento al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimicommercio elettronico” - “Decreto Ecommerce”).
41.4. Il personale delle amministrazioniGli acquisti effettuati su xxx.xxxxxxx.xx sono regolamentati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, che possono essere modificate in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiogni momento da Clarins Italia, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 con efficacia dalla pubblicazione sul sito. Ad ogni singolo contratto d'acquisto si applicheranno le Condizioni Generali di Xxxxxxx pubblicate sul Sito al momento dell'invio dell'ordine di acquisto stesso da parte del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLCliente.
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano I prospetti con le diverse fasce di oscillazione qui convenuti saranno adeguati annualmente al costo della vita applicando ad essi l’aumento ISTAT nella misura del 75% a partire dall’inizio del mese successivo a quello di stipula del presente Accordo e adottando come riferimento il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoterzo mese precedente la stipula.
2. In attuazione dei principi Le Organizzazioni stipulanti si impegnano, ai soli fini di cui al citato art. 24semplificare i conseguenti adempimenti delle parti private e senza nessun pregiudizio sulla immediata applicabilità della presente clausola in caso di mancata emanazione, commi 2 e 3, per i dirigenti a diffondere comunicato stampa congiunto sulle fasce di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri oscillazione rivalutate di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”anno in anno.
3. Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino all’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8 febbraio 1999. Alla predetta scadenza e fino alla stipula di un nuovo Accordo, continuerà ad applicarsi il presente Accordo. In relazione alle risorse finanziarie disponibili ogni caso, il presente Accordo, potrà, di comune intesa fra tutte le organizzazioni stipulanti, formare oggetto di revisione allorché vengano deliberate aliquote Ici specifiche per gli immobili locati sulla base del presente Accordo o sia modificato il regime fiscale per il locatori e/o per i dirigenti di prima fasciaconduttori o, l’applicazione del richiamato art. 24comunque, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e quando lo si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiritenga necessario.
4. Il personale delle amministrazioniLe parti contrattuali private potranno, in possesso a loro richiesta, farsi assistere nella stipula dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza contratti di locazione di cui al presente CCNLaccordo dalle rispettive Organizzazione Sindacali. Le Organizzazioni stipulanti si impegnano ad effettuare ogni opportuna attività di divulgazione del presente accordo e a favorire il buon funzionamento della Commissione di Conciliazione di cui all’art. 6 del D.M. 30.12.02. Costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati: A.P.E. -Associazione Proprietà Edilizia -CONFEDILIZIA Como-, con sede in Como, Via Xxxx n. 91 (tel. 000-000000), il Presidente avv. Xxxxxxxx Xxxxx, i Consiglieri Delegati all’Accordo avv. Xxxxxx Xxxx’Xxx e avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; A.C.P.E. -Associazione Comasca Proprieta’ Edilizia- FEDERPROPRIETA’ Como-, con sede in Como, Via Porta n. 10 (tel. 000-000000), il Presidente avv. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, il Consigliere Delegato all’Accordo Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx; A.S.P.P.I. -Como, Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari-, con sede in Como, Via Dante n. 95 (tel. 000-000000), il Presidente avv. Roberto Dalla Bona; U.P.P.I.-Como, Unione Piccoli Proprietari Immobili-, con sede in Como, Via Giulini n. 10 (tel. 000-000000), in persona del Presidente avv. Xxxxxx Xxxxxxx; A.P.P.C. -Associazione Piccoli Proprietari di Casa-, con sede in Como, Via Odescalchi n. 30 (tel 000-000000), in persona del Presidente avv. Xxxxxx Xxxxxxxx. SICET-Como -Sindacato Inquilini Case e Territorio-, con sede in Como, via Rezzonico n. 43 (tel. 000-000000), in persona del Segretario Territoriale sig. Xxxxx Xxxxxxxxxx; SUNIA-Como -Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari-, con sede in Como, via Grossi n. 4 (tel. 000- 000000), in persona del Delegato all’Accordo sig.ra Xxxxx Xxxxxx; UNIAT-Como -Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio-, con sede in Como, via Torriani n. 27 (tel. 000- 000000), in persona del Segretario Territoriale sig. Xxxxxxx Xxxxxx; C.O.N.I.A. -Confederazione Azionale Inqulini Associati-, con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx n. 7/9, in persona del Presidente Provinciale sig. Xxxxxx Xxxxxxxx. il Presidente rag. Xxxxx Xxxxxxxx Sottoscrive per ricevuta di una copia dell’accordo il Sindaco del Comune di Como, dr. Xxxxxxx Xxxxx. Per l'individuazione delle fasce di oscillazione (fascia minima-fascia media-fascia massima) si tiene conto dei seguenti parametri, usufruibili dal conduttore:
1. autorimessa e/o posto auto coperto e/o posto auto scoperto;
2. sottotetto e/o soffitta e/o cantina in uso esclusivo;
3. impianto di riscaldamento con almeno una unità radiante per ogni locale;
4. impianto TV canalizzato;
5. serramenti e infissi a perfetta tenuta per gli agenti atmosferici;
6. ascensore;
7. doppi servizi;
8. area verde e/o cortile comune, di almeno mq. 30 complessivi usufruibili;
9. impianto di condizionamento;
10. impianto elettrico a norma di legge;
11. appartamento sito in immobile con non più di 6 unità;
12. terrazza e/o balcone;
13. impianto del gas.
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Samples: Accordo Territoriale
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che disciplinano da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il trattamento economico si applicano personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai dirigenti lavori di prima ispezione in fogne e di seconda fasciagalleria), ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi alle disposizioni di cui al citato art. 24D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., commi 2 e 3alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per i dirigenti le terre di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione scavo e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestionerifiuti speciali, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza disposizioni di cui al presente CCNL.D. Lgs. n. 22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 8 giugno1982, nonché del D. Lgs n. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare:
a. I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore
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Samples: Appalto
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano Il presente Disciplinare ha per oggetto il trattamento economico si applicano ai dirigenti rapporto, in funzione della gestione del Servizio Idrico Integrato come definito e regolato dalla vigente normativa, tra l'Autorità d’Ambito n° 2 “Biellese Vercellese Casalese” (di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’artseguito A.ATO2) ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato S.P.A. COMUNI RIUNITI. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoEsso concorre con gli altri documenti Convenzionali a regolare il rapporto tra le parti.
2. In attuazione dei principi caso di cui riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente Disciplinare e quelle della Convenzione, del Piano Stralcio Triennale, del Piano d’Ambito o di altri documenti allegati al citato art. 24medesimo, commi 2 e 3si conviene espressamente che verrà applicata l’interpretazione che risulterà più favorevole all’A.ATO2, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestioneagli Enti locali, ed i relativi importi”agli Utenti.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti I Gestori si impegnano ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di prima fasciaqueste, l’applicazione relativamente alla gestione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiServizio Idrico Integrato.
4. Il personale I Gestori si impegnano in particolare a raggiungere e mantenere i livelli minimi di servizio così come definiti dal citato D.P.C.M. 4/3/96, che qui si considera trascritto per intero, nonché a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti norme in materia di qualità delle amministrazioniacque destinate agli usi potabili e dei reflui restituiti nell’ambiente.
5. Gli oneri derivanti da tale ottemperanza si intendono interamente compensati dalla tariffa del Servizio Idrico Integrato riconosciuta dalle previsioni della Convenzione e dai suoi allegati, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza null’altro avendo titolo i Gestori di cui al presente CCNLpretendere.
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Samples: Convenzione
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che disciplinano da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il trattamento economico si applicano ai dirigenti personale dell'Appaltatore, o di prima eventuali subappaltatori e di seconda fasciacottimisti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24che per quello dell’Ente), comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi alle disposizioni di cui al citato art. 24D.P.R. 10.09.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., commi 2 e 3alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., ISPESL, Vigili del Fuoco, I.S.O. e, per i dirigenti le terre di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione scavo e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestionerifiuti speciali, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999. Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 08.06.1982 nonché del D.Lgs. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, e del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991. In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Ente e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente CCNLappalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano 7.1 Il mancato esercizio di un diritto da parte di WARDA non costituirà rinuncia all’esercizio di tale diritto in futuro e non porterà all’inefficacia della relativa disposizione contrattuale.
7.2 Se il trattamento economico si applicano ai dirigenti Cliente omette di prima e di seconda fasciacomunicare cambi d’indirizzo, i documenti ad esso destinati saranno considerati regolarmente ricevuti se inviati all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente.
7.3 Tutte le notifiche od altre comunicazioni ai sensi dell’artdel presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto. 19 del d.lgsSi potrà rinunciare a questo requisito solamente per iscritto. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoEventuali accordi collaterali orali saranno inefficaci.
27.4 Il Cliente può compensare crediti di WARDA unicamente con propri crediti in contropartita liquidati da un tribunale o riconosciuti espressamente per iscritto da WARDA. In attuazione dei principi Il Cliente non avrà il diritto di cui rifiutare le proprie prestazioni contrattuali al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti fine di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri ottenere o garantirsi le prestazioni di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”WARDA.
37.5 Le Parti resteranno parti contrattuali indipendenti in relazione alla fornitura di servizi professionali. In relazione alle risorse finanziarie disponibili Ciascuna Parte si impegna a non sottrarre ed a non assumere personale dell’altra Parte per i dirigenti il periodo di prima fasciaun anno dopo la completa fornitura dei servizi.
7.6 Se una disposizione del Contratto è invalida, l’applicazione del richiamato artsi intenderà concordata una disposizione che si avvicini il più possibile al contenuto della disposizione invalida. 24Per il resto, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua Contratto continuerà ad essere posto efficace senza cambiamenti, a carico del fondo meno che l’adesione al Contratto non sia di un’onerosità inaccettabile per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiuna Parte, a causa della sua invalidità parziale.
47.7 Il presente contratto sarà soggetto al diritto italiano ed alla giurisdizione Italiana. Il personale delle amministrazioni, Qualsiasi controversia o azione derivante dal od in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui relazione al presente CCNLcontratto sarà di competenza del Tribunale di Venezia.
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Samples: Professional Services
Disposizioni generali. 1Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. – EN ISO- (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normal Ed. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standadization), e per le terre speciali e rifiuti di prima scavo: Decreto legislativo 22 del 1997 e limiti di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi accettabilità di cui al citato artD.M. 471 del 1999. 24Per quanto riguarda le opere in c.a., commi 2 c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 5-XI-1971, n° 1086 e le conseguenti norme di attuazione, di cui ail D.M. del 14.2.1992 e D.M. 9-1-1996 e 16-1-1996 (S.O. G.U. n° 29 del 5-2-1996), D.M. LL.PP. del 5 agosto 1999 e D.M. 11-3-1988 successivi aggiornamenti e circolari in materia del Ministero LL.PP. nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. Per quanto riguarda le opere in fondazione: Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, per stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione criteri generali e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo prescrizioni per la retribuzione progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale sostegno delle amministrazioni, in possesso dei requisiti terre e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiopere di fondazione e successive modificazioni, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgsintegrazioni e circolari applicative. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare: Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano. 2)I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria ( Art. 650 C.P.). Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente CCNLappalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti La funzione di prima e di seconda fasciagestione della collaborazione con i Cittadini è prevista, nell’ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 19 118, ultimo comma, della Costituzione. L’organizzazione di detta funzione deve essere tale da garantire la prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativosuo esercizio.
2. In attuazione Il Comune gestirà le proposte di collaborazione dei principi Cittadini assegnandole ai Servizi comunali di cui al citato artriferimento in base alle tematiche delle singole proposte. 24Il singolo Servizio diverrà, commi 2 e 3quindi, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base l’interlocutore unico del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”Comune in ordine alla proposta presentata dai Xxxxxxxxx.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti Per garantire che gli interventi dei Cittadini, in materia di prima fasciabeni comuni, l’applicazione avvengano in armonia con l’insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il preventivo consenso del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiComune.
4. Il personale delle amministrazioniIn particolare, in possesso dei requisiti relazione agli interventi di cura e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza rigenerazione di cui al presente CCNLall’art. 28 comma 1, il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. In tali ipotesi i Xxxxxxxxx, accettando le regole previste, possono intraprendere gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
5. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
6. Il Comune pubblica periodicamente l’elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i Cittadini.
7. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l’integrazione tra le stesse; qualora ciò non risulti possibile, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.
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Samples: Regolamento Per La Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani
Disposizioni generali. Articolo 1 Ai fini dell’applicazione del presente accordo amministrativo:
1. Le clausole contrattuali che disciplinano ) Il termine «convenzione» designa la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo7 dicembre 1984.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”) Il termine «accordo» designa il presente accordo amministrativo.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili ) I termini definiti dall’articolo 1 della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Articolo 2 Le autorità competenti per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione della convenzione e del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL accordo sono: per l’Italia: il Ministro del lavoro e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo previdenza sociale e il Ministro della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo sanità; per la retribuzione Tunisia: il Ministro degli affari sociali.
Articolo 3 Le istituzioni competenti per l’applicazione della convenzione e del presente accordo sono:
A. Per l’Italia:
1) L’istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori indipendenti (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di posizione assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti di risultato dei dirigenti medesimiparticolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all’assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso I.N.P.S.; gli assegni familiari; le prestazioni in danaro per malattia.
2) L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie.
3) Le Unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso ) Ogni altro organismo che gestisce uno dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza regimi di cui al presente CCNL.all’articolo 2, paragrafo 1, lettere
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Disposizioni generali. 11 Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 31 lettera a), della Convenzione, In Svizzera
a) la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa sviz- zera») per conto dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
b) l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, le malattie professionali, e gli infortuni non professionali,
c) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie e gli assegni familiari. Le clausole contrattuali che disciplinano In Francia
a) il trattamento economico si applicano ai dirigenti «Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants», in Parigi (detto in seguito il «Centro»),
b) tuttavia, alla «Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines» in Parigi spetta il ruolo di prima organismo di collegamento per quanto ri- guarda gli assicurati del sistema minerario in materia di trasferta, di rendite d’invalidità e di seconda fasciavecchiaia, ai sensi dell’artd’indennità di decesso. 19 del d.lgsRU 1977 1667
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’artfranc. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativodella presente Raccolta. 2 RS 0.831.109.349.1
2 Le autorità competenti svizzere e francesi si riservano il diritto di designare altri organismi di collegamento; esse si informano reciprocamente.
2Art. In attuazione dei principi 2 Le autorità competenti oppure, con il loro assenso, gli organismi di cui al citato art. 24, commi 2 collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per l’applicazione della Con- venzione e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”presente Accordo.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Accordo Amministrativo
Disposizioni generali. Art. 1 Ai fini dell’applicazione del presente Accordo am ministrativo: 1. il termine “convenzione” indica la convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979; 2. il termine “accordo” indica il presente Accordo amministrativo; 3. i termini definiti all’articolo 1 della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.
Art. 2 Le clausole contrattuali autorità competenti per l’applicazione della convenzione e del presente accordo sono: per l’Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della sanità. Per l’Uruguay: il Ministero del lavoro e della sicurezza sociale.
Art. 3 Le istituzioni com petenti per l’applicazione della convenzione e del presente accordo sono:
a) nella Repubblica italiana, oltre agli organism i che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti gestiscono le assicurazioni sociali per particolari categorie di prima lavoratori:
1. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; i regimi speciali di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, gestiti dallo stesso I.N.P.S.; l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; gli assegni familiari; le prestazioni economiche per m alattia (ivi compresa la tubercolosi) e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativomaternità.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “quanto riguarda l’assicurazione contro gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione infortuni sul lavoro e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa le malattie professionali, ivi compresa l’erogazione delle protesi e di gestionedei presidi ausiliari, ed i relativi importi”ad eccezione delle altre prestazioni sanitarie.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili Le unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per i dirigenti territorio, in generale o per talune categorie di prima fascialavoratori, l’applicazione del richiamato art. 24il Ministero della sanità, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione per quanto riguarda le prestazioni sanitarie in caso di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per malattia (ivi compresa la retribuzione di posizione tubercolosi) e di risultato maternità e per le prestazioni curative in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, ad eccezione delle protesi e dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza presidi ausiliari di cui al precedente punto 2;
b) nella Repubblica orientale dell’Uruguay: Gli organi e gli organismi statali e le istituzioni parastatali rispettivamente com petenti per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche la malattia, gli infortuni comuni, quelli sul lavoro e le m alattie professionali.
Art. 4 Le autorità competenti dei due stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni com petenti di ciascuno Stato contraente:
a) per l’Italia:
1. L’istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) Sede centrale per quanto riguarda le prestazioni a carico dei regimi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelle a carico dei regimi speciali di assicurazione, nonché le altre prestazioni di cui all’art. 3, lettera a), punto 1) del presente CCNLaccordo.
2. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativam ente alle prestazioni di cui all’articolo 3 lettera a), punto 2) del presente accordo.
3. Il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie e curative di cui all’articolo 2, lettera a), punto 3) del presente accordo.
b) Per l’Uruguay:
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Samples: Accordo Amministrativo
Disposizioni generali. Art. 1 (Obiettivo e campo di applicazione)
1. Le clausole contrattuali Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - esclusi i dirigenti amministrativi ed i ricercatori e tecnologi - dipendente dalle Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il personale che disciplinano presta la propria attività nelle predette istituzioni ed Enti con le modalità previste dall’art.13 comma 3, del D.P.C.M. 593/93, nonchè, in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del D. Lgs. 29/93, il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima personale delle stesse amministrazioni destinatarie degli artt. 60 e di seconda fascia61 del DPR n. 748 del 1972, ai sensi e successive modificazioni, e dell’art. 19 15 della legge n. 88 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo1989.
2. In attuazione dei principi di cui Il riferimento al citato artdecreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base n.29 del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”1993.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i dirigenti processi di prima fasciaprivatizzazione, l’applicazione del richiamato art. 24si applica il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, comma 2,, è avviata data dalla quale decorre il contratto vigente nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione comparto di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimidestinazione.
4. Il presente contratto si applica, altresì, al personale delle amministrazionidipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione istituiti, in possesso dei requisiti anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiriordini, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 dopo l’adozione del d.lgsDPCM 593/93.
5. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza Sperimentazione di cui al comma 1 é riportato nel testo del presente CCNLcontratto come: Enti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Disposizioni generali. (Artt. 70-74, 63 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Sanità n. 24/1993)
1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Sono a tumulazione le sepolture di prima e feretri (loculi), cassette di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoresti mortali (ossarini) o urne cinerarie (nicchie cinerarie) in opere murarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l’intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo (solo per concessioni rilasciate anteriormente al 9 febbraio 1976) le spoglie mortali.
2. In attuazione dei principi Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”presente regolamento.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti A partire dall’entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di prima fasciatumulazione deve avere dimensioni minime interne adeguate alla collocazione del feretro, l’applicazione secondo le prescrizioni tecniche di cui all’art. 76 commi 8 e 9 del richiamato artD.P.R. n. 285/1990. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL La costruzione in ogni modo deve essere impermeabile ai gas e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiai liquidi.
4. Il personale delle amministrazioniI loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti, in possesso dei requisiti sia fuori terra, sia entroterra, tanto dal Comune, quanto dai privati concessionari di sepolcreti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenticappelle gentilizie, cui venga conferito e devono essere riconosciuti agibili dall’Ufficiale Sanitario o da un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLsuo delegato.
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Samples: Regolamento Comunale Per I Servizi Di Polizia Mortuaria E La Gestione Dei Cimiteri Comunali
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico a) I termini e le condizioni qui di seguito riportate (di seguito, “Condizioni Generali”o “CGV”) si applicano ai dirigenti a tutte le vendite/forniture di prima beni e servizi oggetto di seconda fasciaOrdini pervenuti ed accettati da WIKA Italia S.r.l. & C. S.a.s., ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24con sede legale in Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, comma 3 del medesimo decreto legislativo8 - 20020 Arese (MI), laddove non espressamente derogate da specifico Accordo scritto e/o da Contratto concluso tra il Venditore e l’Acquei, preretanntto, eco,stituiscono parte integrante di detti Ordini, Accordi o Contratti.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24b) Il Venditore e l’Acqudianrnoeanttotcehe con la sottoscrizione delle presenti CGV hanno preso piena e completa conoscenza del contenuto delle stesse, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”approvano espressamente.
3c) Le presenti CGV si intendono accettate dall’Acqanuchie rseedniffotrmei ,da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dall’Acsqteussio.rQeuenstte eultime non impegneranno in alcun modo il Venditore se non accettate espressamente per iscritto da WIKA Italia S.r.l. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti & C. S.a.s.. Pertanto, l’accetdetgali Ozridinoi nnoen potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di prima fascia, l’applicazione del richiamato artWIKA Italia S.r.l. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione & C. S.a.s. di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimicondizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali.
4. d) Il personale delle amministrazioniVenditore si riserva il diritto di modificare, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiintegrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.iscritto all’Acquirente
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Samples: Condizioni Generali Di Vendita
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano Il concessionario, ai dirigenti fini dell’esercizio dell’attività di prima somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all’interno dei locali oggetto della concessione, disciplinata dal presente atto, dovrà presentare al competente Servizio Attività Economiche e Produzione, denuncia di seconda fasciainizio attività (D.I.A.), ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 2468, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
23, della Legge Regionale n. 29 dd 5.12.2005 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”; alla D.I.A. dovrà essere allegata copia della notifica all’Azienda Sanitaria per la registrazione di nuova impresa alimentare ovvero copia della notifica di variazione di impresa alimentare esistente. In attuazione dei principi La concessione in parola è sottoposta alla condizione sospensiva in attesa che il concessionario presenti la D.I.A (denuncia di inizio attività) per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché la notifica all’Azienda Sanitaria. La concessione decade in assenza di presentazione della documentazione citata. Il concessionario riconosce che alla cessazione della concessione, a qualsiasi causa dovuta, verrà a cessare, altresì, la validità della D.I.A. di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL sopra e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto impegna a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4non vantare in proposito alcun diritto o pretesa. Il personale delle amministrazioniconcessionario è obbligato ad iniziare la propria attività nel medesimo momento in cui vengono consegnate le strutture, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentipreventivamente ed adeguatamente predisposte per l’immediato avvio dell’esercizio, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgsfatto salvo per il bar di via Xxxxxxx che dovrà essere opportunamente allestito. n.165/2001Al mancato rispetto di tale termine l’Amministrazione Comunale è legittimata a risolvere il rapporto concessorio, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza salvo ogni diritto risarcitorio. La consegna di cui al presente CCNLsopra potrà essere differita solo dall’Amministrazione Comunale e solo per l’ipotesi di comprovate ragioni tecniche che sono di ostacolo alla consegna dei locali.
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Samples: Concessione Contratto
Disposizioni generali. 11 Sono designati organismi di collegamento secondo l’articolo 31 lettera a), della Convenzione, In Svizzera
a) la Cassa svizzera di compensazione, in Ginevra (detta in seguito: «Cassa svizzera») per conto dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità,
b) l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, in Lucerna (detto in seguito «Istituto nazionale») per l’assicurazione contro gli infortuni professionali, le malattie professionali, e gli infortuni non professionali,
c) l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali in Berna, per quanto concerne l’assicurazione contro le malattie e gli assegni familiari. Le clausole contrattuali che disciplinano In Francia
a) il trattamento economico si applicano ai dirigenti «Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants», in Parigi (detto in seguito il «Centro»),
b) tuttavia, alla «Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines» in Parigi spetta il ruolo di prima organismo di collegamento per quanto RU 1977 1667
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. 2 RS 0.831.109.349.1 riguarda gli assicurati del sistema minerario in materia di trasferta, di rendite d’invalidità e di seconda fasciavecchiaia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativod’indennità di decesso.
2. In attuazione dei principi 2 Le autorità competenti svizzere e francesi si riservano il diritto di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti designare altri organismi di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”collegamento; esse si informano reciprocamente.
3Art. In relazione alle risorse finanziarie disponibili 2 Le autorità competenti oppure, con il loro assenso, gli organismi di collegamento compilano di comune accordo i moduli necessari per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione della Con- venzione e del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiAccordo.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Accordo Amministrativo
Disposizioni generali. 1. Le Ai sensi degli artt. 19 e 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, le clausole contrattuali del presente contratto che disciplinano il trattamento economico si applicano ai consiglieri, referendari ed dirigenti di prima I e II fascia di seconda fascia, ai sensi dell’artcui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, 1 comma 3 del medesimo decreto legislativo1.
2. In attuazione dei principi di cui al del citato art. 24, commi 2 e 3, per i consiglieri e dirigenti di prima I fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i consiglieri e dirigenti di prima I fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a del carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Disposizioni generali. 111.1 Tutti i lavori di manomissione del suolo pubblico dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla presente Convenzione e Alfa S.r.l. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti impegna a far rispettare all’esecutore dei lavori e/o dei servizi appaltati a terzi tutte le norme tecniche di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoseguito descritte ed elencate.
211.2 Quando gli scavi sono in attraversamento, in mezzo o in fiancheggiamento del corpo stradale, l’esecutore deve provvedere a proprie cura e spese alla posa ai lati del cantiere di opportuna delimitazione e segnaletica. In attuazione dei principi Lo stesso deve altresì adottare qualsiasi altro accorgimento sia necessario per evitare danni a persone e cose. Dovrà inoltre essere scrupolosamente rispettato quanto contenuto nel "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al citato artDECRETO 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre "2002- Suppl. 24Straordinario e alle relative ss.mm.ii.
11.3 Se i lavori sono programmati, commi 2 prima dell’effettuazione dell’intervento, lungo il tratto di strada interessato dai lavori deve essere posta la specifica segnaletica, secondo le tempistiche e 3, per i dirigenti modalità previste dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 (e s.m.i.) e dal relativo Regolamento di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa esecuzione e di gestioneattuazione (DPR n.495/1992 e s.m.i.), ed i relativi importi”che riporti la data dei lavori, l’ora presunta di inizio e di fine lavori, il tratto di strada interessato dall’intervento.
3. 11.4 Prima della chiusura della via devono essere avvisati i cittadini che non hanno altra possibilità di accedere o uscire alla loro abitazione al fine di consentire agli stessi la possibilità di parcheggiare l’automobile in zone non interessate dal cantiere.
11.5 In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti caso di prima fasciaistituzione di senso unico alternato, l’applicazione del richiamato art. 24sia esso regolato da semaforo o no, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione la parte di posizione parte fissa carreggiata adibita alla circolazione dei veicoli non deve essere inferiore a m. 2,60.
11.6 Deve essere sempre consentito il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione transito dei mezzi di posizione polizia e di risultato dei dirigenti medesimisoccorso, di cui agli artt. 12 e 177 del D.lgs. 285/92, in caso di impossibilità di altri accessi per raggiungere la loro destinazione.
411.7 Deve essere garantito il transito dei pedoni senza rischi alle persone.
11.8 Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare, al di fuori dell’area di cantiere opportunamente recintata e autorizzata, materiali di qualsiasi genere sulla banchina o sulla carreggiata stradale.
11.9 Nel caso in cui i lavori si protraessero per diverso tempo è obbligatorio nottetempo mantenere efficienti le segnalazioni luminose del cantiere.
11.10 Gli scavi sono autorizzati a cielo libero. Il Gli scavi in attraversamento devono essere eseguiti per metà carreggiata alla volta e lo scavo della seconda metà deve essere iniziato solo dopo il riempimento di quello eseguito nella prima, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 9.
11.11 Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti il più possibile ortogonalmente rispetto all’asse stradale.
11.12 Prima dell’apertura del cantiere deve essere posizionata la segnaletica stradale in ottemperanza a tutte le indicazioni previste dal Nuovo codice della strada D Lgs. 285/92 e smi e quelle relative alla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili come previsto dal D. Lgs. 81/08, sino al completo ripristino della sede stradale: in caso di chiusura totale della carreggiata deve essere indicato il percorso alternativo.
11.13 Prima della riapertura al transito del tratto di strada interessato dai lavori, la sede stradale deve essere pulita e ripristinata in modo tale da non creare pericolo all’incolumità pubblica.
11.14 Copia dell’autorizzazione rilasciata dall’Ente competente dovrà essere sempre presente in cantiere e dovrà essere esibita a richiesta del personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui addetto al presente CCNLcontrollo.
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Samples: Convenzione
Disposizioni generali. 1Nello svolgimento dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali a quanto previsto dal nuovo codice dell’ambiente D. legislativo 3-4-2006 n°152. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.v., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di prima cui alla legge n. 1086/1971 e le conseguenti norme di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato artD.M. del 14.2.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. 24, commi 2 Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui D. Lgs 81 / 2008 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazionisuccessive integrazioni, in possesso materia di sicurezza sul posto di lavoro e per quanto concerne l'uso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso macchinari ed accessorio della dirigenza attrezzature di cui al presente CCNLcantiere.
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Samples: Project Financing Agreement
Disposizioni generali. 1. Le Ai sensi degli artt. 19 e 24, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001, le clausole contrattuali del presente contratto che disciplinano il trattamento economico si applicano ai consiglieri, referendari ed dirigenti di prima I e II fascia di seconda fascia, ai sensi dell’artcui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, 1 comma 3 del medesimo decreto legislativo1.
2. In attuazione dei principi di cui al del citato art. 24, commi 2 e 3, per i consiglieri e dirigenti di prima I fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i consiglieri e dirigenti di prima I fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano Nei cimiteri sono previsti: - campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, fatti salvi periodi più lunghi in caso si riscontrasse un’incompleta mineralizzazione; - campi definiti “cimitero parco” destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali, fatti salvi periodi più lunghi in caso si riscontrasse un’incompleta mineralizzazione;
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima cimitero ha anche aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e di seconda fasciaper collettività, ai sensi e nei limiti dell’art. 19 22 e seguenti del d.lgsReg. Reg. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 246/2004, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese così come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”elencate all’art.24.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per Il presente regolamento, tenuto conto della zonizzazione prevista nel vigente Piano regolatore cimiteriale, determina i dirigenti diversi tipi di prima fasciaopera, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione le relative caratteristiche tecniche e di risultato dei dirigenti medesimistruttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi e di sepoltura per il cimitero esistente mentre per le aree inserite nell’ampliamento del Cimitero del capoluogo e della frazione Olcella si rimanda ai relativi progetti che verranno approvati dalla Giunta Comunale.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Regolamento Dei Servizi Funerari
Disposizioni generali. 1Per quanto non esplicitamente riportato nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Monza ed alla normativa nazionale per quanto compatibile. Le clausole contrattuali che disciplinano Contro il trattamento economico presente avviso è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l’esclusione dei candidati/delle candidate dall’interpello, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. L’Amministrazione si applicano ai dirigenti riserva analoga facoltà disponendo di prima e non procedere all’assunzione o di seconda fasciarevocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione all’interpello. L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell’art. 19 71 del d.lgsD.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 165 del 2001 nel rispetto del principio 198 e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 2457 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, comma 3 n. 165, il Comune garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 si informa che il responsabile del medesimo decreto legislativo.procedimento relativo all’interpello in oggetto è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, Responsabile del Settore Personale, Organizzazione. I candidati e le candidate interessati, potranno ritirare la documentazione prodotta ad avvenuto espletamento dell’interpello e comunque preferibilmente non oltre i sei mesi successivi. Per eventuali chiarimenti e informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Selezione e Gestione contrattuale risorse umane del Comune di Monza (tel. 039/0000 000 - 000-000-000). Il presente avviso, l’allegato A (preferenze), l’allegato B (informativa Privacy) e il link per accedere alla procedura di compilazione della domanda di ammissione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale all’indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx sezione Comune / Lavora con noi /Concorsi pubblici. Monza, 27 febbraio 2023
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. In attuazione dei principi i mutilati ed invalidi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.guerra ex combattenti;
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i dirigenti mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di prima fasciaguerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, l’applicazione del richiamato artnonché i capi di famiglia numerosa;
10. 24i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, comma 2,i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori xxxxxx non risposati, è avviata i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli xxxxxx o non sposati dei caduti per servizio nel presente CCNL settore pubblico o privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole xxxxxxxx0 a qualunque titolo, per non meno
18. i coniugati e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 i non coniugati con riguardo al numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiferma o rafferma.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di prima e firma digitale delle Parti. Il presente contratto, i cui oneri di seconda fasciabollo sono assolti in modo virtuale a cura del Conservatorio, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’artdell'art. 19 del d.lgs. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo131).
2. In attuazione dei principi L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione n. 55496/17 dd. 22.06.2017 della Agenzia delle Entrate di Trento, per l’importo complessivo di Euro ……… inerente al presente atto. Il presente atto è redatto in un unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto. Conservatorio di musica “F.A. Bonporti” Provincia Autonoma di Trento Il Presidente Il Presidente Con la riforma di cui alla legge n. 508 del 21 dicembre 1999 i Conservatori di musica sono stati individuati quali soggetti di Alta Formazione di specializzazione, di ricerca e produzione nel settore musicale. Alla luce di tale normativa anche il Conservatorio di musica Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, istituito formalmente nel 1980 ma che fonda le sue radici nelle istituzioni musicali trentine dell’800, è stato elevato ad istituzione accademica di rango universitario. Il D.lgs. 25 luglio 2006, n. 250 “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige” affida l’esercizio delle funzioni amministrative statali relative al citato artConservatorio alla Provincia autonoma di Trento che assume, inoltre, nei confronti dell’istituzione un fondamentale ruolo di sostegno e promozione. 24Nell’ambito del quadro normativo richiamato il Conservatorio, commi 2 sostenuto da un fattivo affiancamento della Provincia, ha potuto articolare al meglio la propria struttura, differenziando gli insegnamenti, promuovendo nuove iniziative e 3garantendo anche sul territorio una produzione culturale e musicale di rilievo. Ciò è avvenuto operativamente attraverso l’Accordo di programma che è lo strumento previsto dalla legge provinciale per stabilire i rapporti di collaborazione tra la Provincia ed il Conservatorio e, a tal fine, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa quantificare il cui onere continua ad essere posto finanziamento a carico del fondo bilancio della Provincia autonoma di Trento. In particolare la legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29, in quanto modificata dall’art. 75 della legge provinciale 29 dicembre 2006 n. 11, che provvede all’attuazione delle disposizioni del D.lgs. n. 250/2006, a decorrere dal 2007, individua nell’Accordo di programma lo strumento attraverso il quale le previsioni del decreto legislativo prendono una forma organizzata, strategicamente fondata, in una condivisione di obiettivi tra le due Istituzioni. Si tratta di un’intesa tra Provincia e Conservatorio per la retribuzione condivisione del programma pluriennale delle attività di posizione formazione, produzione e ricerca in campo musicale e delle connesse necessità logistiche, nonché per la definizione delle risorse finanziarie complessive che sono messe a disposizione per l’attuazione del programma stesso. Il primo Accordo di programma tra la Provincia e il Conservatorio è stato sottoscritto nel novembre 2007, mentre nel 2010, per il quinquennio 2009-2013, è stato approvato il secondo Accordo. Con l’avvio della XV legislatura provinciale è stato attivato il terzo Accordo di programma per il periodo 2014-2018 mentre, nel corso dello scorso anno, è stato stipulato da ultimo l’Accordo di programma stralcio per l’anno 2019, giunto a scadenza il 31.12.2019. La legge provinciale n. 13 di data 23 dicembre 2019 ha modificato nuovamente la legge provinciale 2 novembre 1993 n. 29, stabilendo in tre anni la durata di un nuovo accordo di programma fra la Provincia ed il Conservatorio “per il finanziamento dell’attività didattica, di produzione artistica e di risultato dei dirigenti medesimi.
4ricerca in ambito musicale nonché per l’edilizia”. Nel presente documento, relativo al periodo 2020-2022, prodromo di un prossimo Accordo, vengono indicate le strategie e gli obiettivi posti come traguardi di sviluppo del Conservatorio per l’arco temporale sopra indicato, ben consapevoli che l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, influirà inevitabilmente anche sull’attività dell’Ente ad ogni livello, dalla didattica alla produzione e diffusione artistica, alla gestione amministrativa, solo per citare alcuni esempi. Ne consegue che sarà necessario individuare nuove metodologie didattiche per assicurare il mantenimento degli obiettivi di alta qualità da sempre perseguiti dal Conservatorio e per sostenere la motivazione degli studenti; introdurre cambiamenti organizzativi affinché la struttura amministrativa possa operare anche in un nuovo contesto; pensare a nuove modalità di produzione artistica; ridefinire le azioni di reclutamento degli studenti; monitorare attentamente l’andamento delle spese e delle entrate. Il personale presente documento individua quindi delle amministrazionitraiettorie di sviluppo che dovranno essere adattate al contesto mutevole, mai come ora, che dovremo affrontare nei prossimi mesi e probabilmente anni. Con i piani attuativi, che annualmente devono essere definiti, gli obiettivi di massima qui delineati saranno tradotti in azioni concrete e, dove necessario, saranno aggiornati alla situazione reale del momento. Nella formazione musicale in provincia di Trento si determina una situazione peculiare, con la presenza sul territorio di diversi soggetti che operano nel settore della formazione musicale. Il Conservatorio riveste un ruolo centrale, poiché forma i musicisti professionisti che trovano impegno nelle dimensioni della produzione musicale: in ambito classico come solisti, in possesso dei requisiti gruppi da camera, in orchestre; in ambito jazz, come solisti e in formazioni jazzistiche; in ambito di popular music, dove la formazione è sviluppata da qualche anno, nei contesti di band, come cantautori ed altro. Non manca l’attenzione a formare figure professionali che possano essere attive nei campi dell’organizzazione musicale e della comunicazione relativa alla musica. Si tende, nel complesso, ad attivare una nuova coscienza del musicista professionista, capace di intervenire anche nella dimensione dell’organizzazione, programmando la propria professione, assumendo iniziative, facendo impresa del proprio essere musicista. A seguito dell’approvazione del decreto ministeriale n. 382 dell’11 maggio 2018, il Conservatorio interviene, inoltre, nella formazione di fascia pre-accademica, con l’organizzazione di corsi propedeutici di durata triennale e corsi di base. Lo fa nel contesto di scuole secondarie di primo e secondo grado innestando un intervento caratterizzato, utile ad una formazione musicale spiccatamente professionale, scandita nella relazione con l’obiettivo importante del raccordo con il livello dell’alta formazione musicale. Sul territorio svolge pertanto un ruolo fondamentale, in quanto con la propria azione sostiene alcune formule d’intervento nella filiera che conduce all’alta formazione. A livello locale vi sono alcune interessanti esperienze di formazione musicale, come quella cui presiede la realtà delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiscuole musicali rivolta alla formazione musicale di base. Essa poggia su numeri importanti ed è finanziata in buona parte, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgsa livello pubblico, dalla Provincia autonoma di Trento. n.165/2001, L’obiettivo che tali scuole si propongono è collocato in aspettativa senza assegni di produrre un’educazione che intercetti l’interesse diffuso per la durata dell’incarico musica, presente nelle comunità di riferimento. Altri soggetti che sono attivi in campo musicale, raccogliendo le istanze di conoscenza e ad esso spetta pratica della musica, sono le bande e i cori. Queste realtà, fortemente radicate sul territorio, si raccolgono in proprie organizzazioni, che sono la Federazione dei corpi bandistici del Trentino e la Federazione dei cori del Trentino. Queste ultime sviluppano anche attività di formazione, per sostenere la preparazione di quanti sono impegnati nei gruppi musicali. Occorre indicare, nell’ambito dell’istruzione pubblica, il trattamento economico fisso ruolo svolto dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale. Attualmente risultano presenti cinque sezioni a Trento ed accessorio una a Riva del Garda. Vista la loro peculiarità e soprattutto la loro struttura didattica sperimentata in ormai quaranta anni di presenza sul territorio nazionale si ritiene utile rinforzare questa presenza, in modo da incrementare le articolazioni date per la formazione musicale di base in provincia di Trento. Questa rapida panoramica indica l’esistenza di varie strutture che hanno a che fare con la formazione musicale, dove ciascuna presenta caratteristiche proprie conservando i propri tratti di specificità. Nel contempo risulta parimenti utile introdurre elementi di raccordo. Il Conservatorio può costituire un soggetto importante di riferimento e orientamento ed intende sviluppare questo ruolo, proponendo politiche attive di confronto e dialogo rispetto al più ampio sistema della dirigenza cultura, della formazione di cui è parte e rispetto a cui porta il bagaglio della propria storia, delle sue peculiari esperienze, anche della rinnovata condizione prodotta dal processo di riforma. Per promuovere la qualità e l’integrazione della formazione musicale occorre attivare un circuito positivo, che investa la formazione musicale a tutti i livelli, coinvolgendo tutti i soggetti che in provincia di Trento si occupano di formazione. La legge provinciale sulla scuola (LP 5/2006) stabilisce all’art. 8 ter l’istituzione di un tavolo provinciale di coordinamento, che assolva finalità di confronto e di proposta, anche al presente CCNLfine di elaborare linee di sviluppo per un sistema complessivo della formazione musicale e proponga azioni ed interventi volti a rendere uniformi e coordinate le offerte di formazione musicale per i giovani; la Giunta provinciale acquisisce il parere del tavolo sulle proposte e sulle indicazioni attuative in materia di offerta formativa musicale. Il tavolo è costituito dalla Giunta provinciale e prevede la partecipazione dei responsabili delle strutture provinciali coinvolte, di due dirigenti delle istituzioni scolastiche provinciali, di un rappresentante del Conservatorio di musica Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, di tre componenti espressi dalla rappresentanza unitaria delle scuole musicali e di un rappresentante di ciascuna delle federazioni delle bande e dei cori. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento del tavolo, la cui durata corrisponde a quella della legislatura provinciale. Si tratta di rispettare le storie, le identità, le esperienze, i rispettivi assetti. Nel contempo si tratta di mettere in campo una comune disponibilità a tessere rapporti virtuosi, con ricadute positive presso la comunità. Il Conservatorio intende concretizzare la funzione di Istituzione di riferimento nella formazione musicale anche all’interno dei nuovi ordinamenti didattici (base e propedeutico) per l’elaborazione di valutazione delle competenze maturate dagli studenti, secondo standard definiti che si inquadrino nel contesto di una formazione a pronuncia professionale, sviluppata in fascia pre-accademica. Il Conservatorio intende rafforzare il suo ruolo nei confronti dei soggetti dell’ambito musicale presenti sul territorio; già oggi è l’Istituzione riconosciuta che produce formazione per i docenti della scuola secondaria. Nel sistema peculiare della formazione musicale per il Trentino può ampliare questa funzione, occupandosi anche della formazione musicale dei docenti delle scuole musicali diffuse sul territorio. Il Conservatorio può costituire un soggetto coordinatore, di garanzia, di confronto, circa i livelli di qualità della didattica, della formazione e dell’aggiornamento dei docenti.
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Samples: Accordo Di Programma
Disposizioni generali. 23.1 Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 33.3 della L. 311 del 30/12/2004 e ss.mm.ii., il Cliente sarà tenuto a comunicare al Fornitore, per ogni Punto di Prelievo presso cui è attivata la fornitura, i dati catastali relativi all’immobile in cui è inserito il suddetto Punto. Le clausole contrattuali La comunicazione dei dati potrà avvenire anche tramite e-mail o PEC. Tali dati saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria. Ai sensi della circolare n. 44 del 19/10/2015 dell’Agenzia delle Entrate, nell’eventualità che disciplinano l’utente ometta di comunicare i dati catastali all’ente erogatore dei servizi o li comunichi in maniera inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00. Nell’ipotesi di mancata comunicazione del Cliente dei dati catastali, il trattamento economico si applicano Fornitore ne darà segnalazione all’Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell’utente.
23.2 Il Fornitore potrà emettere una o più fatture di conguaglio in corso d’anno. I conguagli saranno calcolati sulla base dei dati delle fatture di trasporto e o di distribuzione inviate dal Distributore al Fornitore, le sole facenti fede ai dirigenti di prima e di seconda fasciafini fiscali, ivi comprese le rettifiche ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativodelle Delibere ARERA.
2. In attuazione dei principi 23.3 Il Fornitore addebiterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della fornitura di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti energia elettrica e/o di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”gas naturale.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti 23.4 Il Fornitore potrà conguagliare altre voci di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimicosto eventualmente calcolate in acconto sulle fatture emesse in corso d’anno.
4. 23.5 Il personale delle amministrazioniFornitore avrà facoltà di richiedere importi a titolo di conguaglio anche successivamente alla cessazione della Fornitura, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 relativamente ad applicazione accise o dati di misura non inerenti la lettura finale del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLDistributore.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura
Disposizioni generali. 1. 17.1 Le clausole contrattuali presenti Condizioni Generali sono redatte e sottoscritte in duplice lingua, italiana e inglese, dandosi atto le Parti che disciplinano in caso di espressioni confliggenti e/o interpretazioni contrastanti tra le due versioni, prevarrà il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativotesto in lingua italiana.
2. In attuazione dei principi 17.2 Il Contratto, ivi incluse le presenti Condizioni Generali, sarà governato e interpretato in conformità alle leggi della Repubblica Italiana
17.3 Foro competente per qualsivoglia controversia inerente l’interpretazione, l’applicazione, l’esecuzione e/o comunque connessa e/o dipendente dal presente Contratto, è esclusivamente quello di cui al citato art. 24Genova, commi 2 e 3intendendo le parti derogare, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestioneconvenzionalmente, ed i relativi importi”agli altri fori alternativi.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per 17.4 Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di alcuna delle Parti nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti dell’altra parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle pattuizioni corrispondenti o come rinuncia della Parte non inadempiente a far valere i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimipropri diritti.
4. 17.5 Qualora qualsiasi disposizione del Contratto venga ritenuta invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comporterà l’invalidità o inefficacia delle rimanenti disposizioni del Contratto, che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
17.6 Il personale delle amministrazioniContratto supera e sostituisce integralmente qualsiasi altro accordo, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiscritto o orale, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.esistente tra le Parti con
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Samples: General Terms and Conditions of Sale
Disposizioni generali. Art. 1 (Obiettivo e campo di applicazione)
1. Le clausole contrattuali Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - esclusi i dirigenti amministrativi ed i ricercatori e tecnologi - dipendente dalle Istituzioni e Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, ivi compreso il personale che disciplinano presta la propria attività nelle predette istituzioni ed Enti con le modalità previste dall’art.13 comma 3, del D.P.C.M. 593/93, nonchè, in relazione a quanto previsto dall’art. 25, comma 4, del D. Lgs. 29/93, il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima personale delle stesse amministrazioni destinatarie degli artt. 60 e di seconda fascia61 del DPR n. 748 del 1972, ai sensi e successive modificazioni, e dell’art. 19 15 della legge n. 88 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo1989.
2. In attuazione dei principi di cui Il riferimento al citato artdecreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base n.29 del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”1993.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i dirigenti processi di prima fasciaprivatizzazione, l’applicazione del richiamato art. 24si applica il presente contratto sino alla data dell’inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, comma 2,, è avviata data dalla quale decorre il contratto vigente nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione comparto di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimidestinazione.
4. Il presente contratto si applica, altresì, al personale delle amministrazionidipendente dagli Enti di ricerca e sperimentazione istituiti, in possesso dei requisiti anche a seguito di soppressioni, fusioni, scorpori, trasformazioni e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentiriordini, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 dopo l’adozione del d.lgsDPCM 593/93.
5. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di Ricerca e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza Sperimentazione di cui al comma 1 é riportato nel testo del presente CCNLcontratto come: Enti.
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Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Il presente Accordo di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoProgramma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. In attuazione dei principi Previa approvazione del Comitato Istituzionale di Gestione, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui al citato artpartecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Accordo. 24, commi 2 e 3, per L’adesione successiva determina i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,L’Accordo ha durata fino al completamento delle opere previste, è avviata nel presente CCNL prorogabile e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti in conformità ai principi di verifica e aggiornamento dell’Intesa di cui all’articolo12 della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimistessa Intesa.
4. Il personale Qualora l’inadempimento di una o più delle amministrazioniparti sottoscrittrici comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo Quadro, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in possesso dei requisiti essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
5. Alla scadenza dell’Accordo, ovvero allorquando se ne presenti la necessità, il Comitato Paritetico di Attuazione, su segnalazione del Responsabile dell’Accordo, è incaricato della risoluzione delle eventuali incombenze derivanti dalla sussistenza di rapporti pendenti e di attività non ultimate. Roma, 19 Giugno 2002 Ministero dell’economia e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentifinanze Ministero per i beni e le attività culturali Regione del Veneto Come evidenziato nell’analisi SWOT del DOCUP Obiettivo 2 2000 – 2006, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui all’Allegato 2 si allega uno stralcio, le aree territoriali interessate dal presente accordo sono caratterizzate da un’economia locale specializzata in alcuni limitati settori produttivi. La presenza di risorse naturali e di beni ambientali ed architettonici non è al presente CCNLmomento pienamente valorizzata, mentre può favorire lo sviluppo di attività economiche diverse da quelle industriali di tipo distrettuale, con un’importante funzione di diversificazione. Con le risorse finanziarie che di volta in volta si rendono disponibili la Regione Veneto sta cercando di favorire investimenti fissi pubblici e privati nei così detti “attrattori turistici” nonché favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità ( es. nell’area del Cadore).
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che disciplinano da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il trattamento economico si applicano ai dirigenti personale dell'Appaltatore, o di prima eventuali subappaltatori e di seconda fasciacottimisti, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24che per quello dell’Ente), comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi alle disposizioni di cui al citato art. 24D.P.R. 10.09.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., commi 2 e 3alle norme CEI, U.N.I., C.N.R., ISPESL, Vigili del Fuoco, I.S.O. e, per i dirigenti le terre di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione scavo e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestionerifiuti speciali, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza disposizioni di cui al D. Lgs. n.22/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/1999. Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e le conseguenti norme di attuazione di cui al D.M. del 14.02.1992 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01.03.1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni. In caso di violazione si procederà alla denuncia all’Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Ente e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente CCNLappalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti Il presente accordo di prima programma quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativosulle attività posti in essere in attuazione dell’accordo stesso sono successivi.
2. In attuazione Conformemente a quanto previsto dall’intesa istituzionale di programma l’accordo ha la durata di anni 5 è prorogabile e può essere modificato od integrato per concorde volontà dei principi partecipanti con la procedura di cui al citato artagli articoli 6, 9 e 11 della stessa intesa istituzionale di programma e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale di gestione. 24Alla scadenza dell’accordo il soggetto responsabile è incaricato delle eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 3.Conformemente a quanto previsto dall’Intesa istituzionale di programma successivamente alla stipula del presente accordo possono aderirvi, commi 2 e 3previo consenso unanime dei partecipanti, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base ed approvazione del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e comitato istituzionale di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fasciaaltri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il la cui onere continua ad essere posto a carico del fondo partecipazione sia necessaria per la retribuzione compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente accordo. 0.Xx presente Accordo di posizione e Programma Quadro assume come base tecnica di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza riferimento quanto contenuto nella nota di cui al presente CCNL.all’Allegato. Per il Ministero dell’Industria: Dott. U. La Xxxxxx; Direttore Generale energia e risorse minerarie. Per il Ministero del Tesoro, Bilancio e della P.E. – D.P.S. Servizio per le politiche di sviluppo territoriale: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx. Per la Regione Assessore Xxxxx Xxxxx Roma, 21 Aprile 1999
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Samples: Accordo Di Programma Quadro
Disposizioni generali. 1. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro nonché delle peculiarità dei lavori di manutenzione e delle condizioni che attengono all’esecuzione degli interventi manutentivi.
2. Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto. L’accordo quadro e i relativi contratti attuativi sono disciplinati dalla normativa provinciale sui lavori pubblici costituita da: - Legge Provinciale n. 2 del 16.03.2016 e ss. mm. e ii.; - Legge Provinciale n. 26 del 10.09.1993 e ss. mm. e ii. recante norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti; - D.P.P. n. 9-84/Leg del 11.05.2012 e ss. mm. e ii. regolamento di attuazione della L.P. 26/1993; Per quanto non previsto dalle suddette disposizioni provinciali trovano applicazione le seguenti norme nazionali in materia per quanto applicabili nell’ordinamento provinciale: - D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.; - D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss. mm. e ii.; - D.M. del MIT n. 248 del 10.11.2016; - Linee guida in materia; - Decreto Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e ss. mm. e ii.; - Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii.; - D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. Le clausole contrattuali suddette normative formano parte integrante dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, quantunque non vengano ad esso allegate. Si precisa altresì che disciplinano l’Appaltatore e le ditte esecutrici sono tenuti alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente capitolato e dalle suddette normative, anche di ulteriori leggi, decreti, regolamenti, circolari, ecc.. sebbene non espressamente citati.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
4. L’Appaltatore, a pena di nullità dell’accordo quadro e dei contratti attuativi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss. mm. e ii..
5. L’Appaltatore deve inserire in tutti i contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche: “Art. (…)(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…) identificato con il trattamento economico C.I.G. “derivato” n. (…)/C.U.P. n. (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii.;
2. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
3. l’Impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (…) s’impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
6. L’Appaltatore si applicano ai dirigenti impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della Provincia di prima Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
7. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra l’Affidatario dei lavori ed i subappaltatori ed i subcontraenti in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 9 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii. e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
8. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di seconda fasciadiritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. (art. 3 comma 8 L. 136/2010 e ss. mm. e ii.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Qualora in conseguenza della rilevata nullità, non fosse possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dell’opera eseguita, l’amministrazione corrisponderà unicamente le spese documentate nel limite dell’utilità accertata ai sensi dell’art. 19 2041 del d.lgscodice civile.
9. n. 165 L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Detta comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti correnti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del 2001 nel conto alle commesse pubbliche. E’ onere dell’Appaltatore comunicare eventuali variazioni dei dati sopra indicati;
10. Nel rispetto del principio degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici bancari o postali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 243 della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., il C.I.G. “derivato” ed il Codice Unico del Progetto (C.U.P.) indicati negli atti contrattuali. Ciascun contraente s’impegna ad inserire in tutti i documenti contabili i codici CIG derivato e CUP e gli estremi del conto corrente dedicato.
11. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente i contratti attuativi rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. E’ comunque fatta salva ogni successiva integrazione o variazione normativa in materia sopravvenuta.
12. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.P. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del medesimo decreto legislativocontratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto ed può costituire motivo, imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.
213. In attuazione dei principi Fermo restando l'obbligo di cui al citato art. 24denuncia all'Autorità Giudiziaria, commi 2 e 3l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, per i dirigenti nonché ogni tentativo di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri intimidazione o condizionamento di base natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto individuale nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che determinerà intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “gli istituti Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del trattamento economico accessorio collegati al livello contratto nei confronti di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestioneun proprio rappresentante, ed i relativi importidipendente o agente.”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Accordo Quadro
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fasciaSono soggette alla tassa comunale per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. Capo II del D. Lgs.15 novembre 1993, n. 165 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativoComune.
2. In attuazione Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito nel precedente 1° comma , con esclusione dei principi balconi, verande, bow- windows e simili infissi di cui al citato art. 24carattere stabile, commi 2 e 3nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, per i dirigenti comprese quelle poste in essere con conduttore ed impianti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri servizi pubblici gestiti in regime di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”concessione amministrativa.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di prima fasciaaree private sulle quali risulta costituita, l’applicazione del richiamato art. 24nei modi e termini di legge, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione la servitù di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimipubblico passaggio.
4. Il personale delle amministrazioniSono soggette all’imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, in possesso dei requisiti quanto questo Comune ha popolazione superiore a 10.000 abitanti.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentidella Provincia o al demanio statale.
6. E’ fatta comunque salva la facoltà del Comune di applicare alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l’occupazione, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNLda disciplinarsi con deliberazione consiliare.
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Disposizioni generali. ART. 1 (Campo di applicazione)
1. Le clausole contrattuali che disciplinano Il presente Contratto Collettivo Integrativo (CCI) si applica a tutto il trattamento economico si applicano ai dirigenti personale destinatario del Contratto Collettivo Nazionale di prima Lavoro del comparto Università stipulato il 09/08/2000 (CCNL), in servizio presso l’Azienda Policlinico dell’Università degli Studi di Cagliari, in seguito denominata “Amministrazione”, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato.
ART. 2 (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo)
1. L’Amministrazione provvede a costituire la delegazione di seconda fasciaparte pubblica abilitata alla trattativa ed alla stipulazione del contratto integrativo, ai sensi dell’art. 19 nonché a convocare la delegazione sindacale per l’avvio del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24negoziato, comma 3 del medesimo decreto legislativosecondo i tempi e le procedure definiti dal CCNL.
2. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24Il contratto integrativo si attua entro trenta giorni dalla stipulazione, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito si intende avvenuta con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”la sottoscrizione definitiva da parte delle delegazioni trattanti.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per Il contratto integrativo viene rinnovato con le medesime scadenze previste dal CCNL. Esso dispiega, comunque, pienamente i dirigenti suoi effetti giuridici ed economici fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Per le parti relative ad istituti aventi carattere annuale può essere rinnovato, previo accordo tra le parti, anche in assenza di prima fascia, l’applicazione rinnovo del richiamato artCCNL. 24, comma 2,, Il contratto integrativo è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione integrato con gli accordi di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimicontrattazione integrativa eventualmente intervenuti in successiva sequenza temporale.
4. Il personale delle amministrazionitesto del contratto integrativo viene affisso, in possesso dei requisiti entro tre giorni dalla stipulazione, all’Albo dell’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamentistrutture periferiche.
5. In caso di controversie sull’interpretazione del contratto integrativo, le parti si incontrano tempestivamente per definire consensualmente l’interpretazione autentica della clausola controversa, secondo le modalità previste dall’art. 12 del CCNL. La riunione per definire l’interpretazione di una clausola controversa deve essere convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Durante il periodo di attivazione delle procedure di interpretazione autentica, l’Amministrazione si astiene dall’adottare provvedimenti sulla materia oggetto della controversia che possano essere pregiudizievoli per la posizione dei dipendenti interessati.
ART. 3 (Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali)
1. I servizi considerati essenziali nell’Azienda Policlinico dell’Università di Cagliari e le relative prestazioni da garantire in occasione di sciopero sono esclusivamente quelli indicati rispettivamente dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 1, comma 2, lettere A), B), C), D), E) e F), delle "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali" per il comparto Università.
2. Per ogni unità funzionale interessata al funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 alle lettere A), B), C), D), E) e F) del d.lgscitato comma 2 dell’art. n.165/20011 delle "Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali" per il comparto Università, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta previsto un contingente di personale esonerato dallo sciopero, formato da una unità di personale appartenente alla categoria C o D e, ove necessario, da una unità appartenente alla categoria B.
3. Si conferma il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza regolamento approvato il 04/02/2004, con il quale sono state individuate le unità funzionali interessate al funzionamento dei servizi pubblici essenziali, di cui al presente CCNLprecedente comma 2.
4. L’Amministrazione comunica ai dipendenti interessati e alle XX.XX., sette giorni prima della data di effettuazione di uno sciopero, la composizione dei contingenti.
5. Nella composizione dei contingenti l’Amministrazione si attiene al principio della rotazione tra il personale in servizio nell’unità funzionale coinvolta. Dai contingenti sono esclusi i componenti delle Segreterie delle Organizzazioni Sindacali.
6. Il personale incluso nei contingenti può esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 5, la volontà di aderire allo sciopero e può chiedere la conseguente sostituzione. L’Amministrazione deve rispondere entro la giornata successiva, accogliendo, quando possibile, la richiesta del dipendente.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che disciplinano da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il trattamento economico si applicano personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai dirigenti lavori di prima ispezione in fogne e di seconda fasciagalleria), ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
2. In attuazione dei principi alle disposizioni di cui al citato art. 24D.P.R. 10/09/1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle AA.SS.LL., commi 2 alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normativa Ministero dei BBCC, ISO (International Organization for Standardization) e 3per le terre di scavo e rifiuti speciali, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza disposizioni di cui al D.Lgs: n. 22/97 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n. 471/99. Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 1086 del 1971 e D.M. Infrastrutture del 14/01/2008 e Circolare Infrastrutture del 02/02/2009, n. 617 e successivi aggiornamenti, nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 del 08/06/1982, nonché del D.L. 81/2008 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01/03/1991, sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive integrazioni, del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n. 151 del 21/01/1988 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare: I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo, misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato, salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano. I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.). Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione Capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente CCNLappalto, dovranno avvenire in lingua italiana.
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Samples: Appalto
Disposizioni generali. 114.1 Ogni clausola e disposizione del presente Contratto è da considerarsi distinta rispetto al resto del Contratto e l’invalidità o la nullità di una o più clausole del presente Contratto non comprometterà la validità delle rimanenti clausole che conserveranno in ogni caso piena efficacia.
14.2 Il testo in lingua inglese, disponibile sul sito internet, della Richiesta di Servizi, delle Condizioni Generali, ivi inclusi gli Allegati, costituiscono la traduzione della versione in lingua italiana. Le clausole contrattuali Resta inteso che disciplinano in caso di conflitto tra le due versioni prevale la versione italiana.
14.3 Borsa Italiana ed il trattamento economico si applicano ai dirigenti Centro Servizi assumono tutti gli Obblighi di prima e Tracciabilità.
14.4 Il Centro Servizi, qualora rientri nella definizione di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. n. 165 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Borsa Italiana il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24presente Contratto e, comma 3 del medesimo decreto legislativoove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) tramite il modulo allegato al contratto.
2. 14.5 In particolare, in attuazione degli Obblighi di Tracciabilità, Borsa Italiana comunicherà al Centro Servizi: • gli estremi identificativi dei principi conti correnti o dei sistemi di cui al citato art. 24pagamento da utilizzarsi, commi 2 e 3anche in via non esclusiva, per i dirigenti corrispettivi pagati dal Centro Servizi ai sensi del presente Contratto; • le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri essi, con indicazione di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa ruolo e di gestionepoteri, ed i relativi importi”entro 7 (sette) giorni dall’accensione di tali conti (o, in caso di conti esistenti o sistemi di pagamento già in uso), entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione in relazione ai pagamenti provenienti dal Centro Servizi.. Ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai paragrafi (i) e (ii) sopra sarà comunicata al Xxxxxx Xxxxxxx xxxxx 0 (xxxxx) giorni. Il Centro Servizi, nel caso di sistemi di pagamento che prevedono un addebito diretto sul conto del cliente, comunicherà a Borsa Italiana gli estremi del conto sul quale sarà addebitato il corrispettivo da parte di Borsa Italiana.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti 14.6 Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di prima fasciacui alla L. 136/2010, l’applicazione il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimiContratto.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti 14.7 Borsa Italiana si impegna ad informare il Centro Servizi e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 la Prefettura/Ufficio territoriale del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta Governo della provincia dove ha sede il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza Centro Servizi qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento di cui al presente CCNLproprie eventuali controparti contrattuali rispetto agli Obblighi di Tracciabilità.
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Samples: General Conditions
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano In applicazione dell'art. 208 del Decreto Legislativo n. 285/1992 ("Nuovo codice della strada"), di seguito denominato Codice della strada, viene istituita la previdenza integrativa per il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativopersonale della Polizia Municipale.
2. In attuazione dei principi La previdenza integrativa è finanziata, nei limiti consentiti dall'art. 208 del Codice della strada e nel rispetto delle vigenti norme in tema di cui al citato art. 24spese di personale, commi 2 e 3, per i dirigenti mediante destinazione a tal fine di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base quota del contratto individuale che determinerà “gli istituti fondo derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”Codice della strada medesimo.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili Si individua l'anno 2010 quale primo 'anno di riferimento per i dirigenti il quale viene messa a disposizione, come somma spettante per tale anno a fine di prima fasciaprevidenza integrativa per il personale della Polizia Municipale, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico una quota del fondo per la retribuzione derivante dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del Codice della strada. Per detto anno è riconosciuto in tale senso l'importo totale di posizione e Euro 52.000,00=(cinquantaduemila/OQ=) onnicomprensivi, ossia al lordo di risultato qualsiasi eventuale, onere carico dell'Ente e/o dei dirigenti medesimidipendenti.
4. Il personale Di anno in anno possono essere destinate ulteriori quote in sede di adozione della deliberazione della Giunta Comunale di ripartizione del fondo derivante dai proventi delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 sanzioni amministrative pecuniarie relative a violazioni del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio Codice della dirigenza di cui al presente CCNLstrada.
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Disposizioni generali. 11.1 Le presenti condizioni generali annullano e sostituiscono tutte le precedenti: sono reperibili e consultabili alla home page della I.E.C. S.r.l. Le clausole contrattuali che al seguente indirizzo web xxx.xxxxxxxxxxx.xxx e disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di subappalto tra le parti, salvo eventuali deroghe per il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24, comma 3 del medesimo decreto legislativocaso specifico puntualmente concordate per iscritto tra le stesse.
21.2 Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra I.E.C. S.r.l. In attuazione dei principi ed il proprio Subappaltatore valgono solo per il singolo contratto di subappalto cui al citato esse fanno riferimento e non privano di efficacia l’articolato nel suo complesso che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti, eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico.
1.3 Con l’approvazione specifica ex art. 241341/1342 c.c. del presente articolo il Subappaltatore rinuncia ad avvalersi nei confronti di I.E.C. S.r.l. delle proprie condizioni generali di contratto quand’anche successivamente approvate da I.E.C. S.r.l. ed accetta che I.E.C. S.r.l. medesima possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Subappaltatore.
1.4 Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del Contratto di subappalto e suoi allegati. Nel caso di comunicative e/o documenti contrattuali redatti sia in lingua italiana che estera, commi 2 e 3le parti convengono che nel caso di dubbio circa l’esatto significato da attribuirsi secondo una lingua piuttosto che l’altra a determinati termini, locuzioni e/o frasi utilizzate dalle parti medesime, debba farsi esclusivo riferimento al significato da esse ricavabile secondo la lingua italiana, da intendersi, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese l’effetto, come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, lingua prevalente ed i relativi importi”elettiva.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Subcontract Agreement
Disposizioni generali. 1Nello svolgimento dell'appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Impresa, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello dell'Amministrazione, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.82 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. – EN ISO- (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPESL, Vigili del Fuoco, Normal Ed. Le clausole contrattuali che disciplinano Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization), e per le terre speciali e rifiuti di scavo il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fascia, ai sensi dell’art. 19 del d.lgsD. Lgs. n. 165 152 del 2001 nel rispetto 3 aprile 2006 e il D.M. 471 del principio dell’art25 ottobre 1999. 24Per quanto riguarda le opere in c.a., comma 3 c.a.p., e acciaio dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Legge 5-XI-1971, n° 1086 e le conseguenti norme di attuazione, di cui al D.M. del medesimo decreto legislativo14.2.1992 e D.M. 9-1- 1996 e 16-1-1996 (S.O. G.U. n° 29 del 5-2-1996), D.M. LL.PP. del 5 agosto 1999 e D.M. 11-3-1988 e successivi aggiornamenti e circolari in materia del Ministero LL.PP.,la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati nonché le Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 17 Gennaio 2018. Per quanto riguarda le opere in fondazione: Ministero dei Lavori Pubblici. Decreto Ministeriale 11 marzo 1988: Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione e successive modificazioni, integrazioni e circolari applicative. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.Lgs. 81/08 in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, esposizione al rumore e uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare:
1) I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari e' vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
2) I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00 In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. In attuazione dei principi di cui al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”650 C.P.).
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza di cui al presente CCNL.
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Samples: Contract for Construction Services
Disposizioni generali. 1. Le clausole contrattuali che disciplinano il trattamento economico si applicano ai dirigenti di prima e di seconda fasciaL’Appalto è retto dal presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Particolare – Elenco Prezzi, dal Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, adottato dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 19 5 del d.lgsD. Lgs. 18 aprile 2016, dalla Legge 20 marzo 1865, n. 165 del 2001 nel rispetto del principio dell’art. 24248, comma 3 del medesimo decreto legislativoallegato F e dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In attuazione Nello svolgimento dell’Appalto dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da Leggi che da Decreti, Circolari e Regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei principi di cui cavi stradali, alle Norme sulla circolazione stradale, a quella sulla sicurezza ed igiene del lavoro, vigenti al citato art. 24, commi 2 e 3, per i dirigenti di prima fascia tali clausole vanno intese come parametri di base del contratto individuale che determinerà “gli istituti del trattamento economico accessorio collegati al livello di responsabilità attribuito con l’incarico di funzione e ai risultati conseguiti nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi”momento dell’esecuzione delle opere.
3. In relazione alle risorse finanziarie disponibili per i dirigenti di prima fascia, l’applicazione del richiamato art. 24, comma 2,, è avviata nel presente CCNL e si completerà nel secondo biennio economico 2004-2005 al termine della graduale rideterminazione dell’importo annuo della retribuzione di posizione parte fissa il cui onere continua ad Dovranno inoltre essere posto a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi.
4. Il personale delle amministrazioni, in possesso dei requisiti e delle qualifiche individuate dai rispettivi ordinamenti, cui venga conferito un incarico dirigenziale ai sensi dell’art.19 del d.lgs. n.165/2001, è collocato in aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico e ad esso spetta il trattamento economico fisso ed accessorio della dirigenza osservate le disposizioni di cui al presente CCNLD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto