DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di avvio del servizio. A seguito di accordo, sottoscritto tra le parti, la durata del contratto potrà essere prorogata o rinnovata, sussistendone i presupposti ed entro i limiti della normativa che sarà vigente in materia di contratti pubblici alla scadenza del contratto. In ogni caso, ogni modificazione deve essere fatta in forma scritta. A fronte degli obblighi assunti con il presente contratto di concessione il Comune riconosce alla Ditta, come controprestazione, il diritto di gestire funzionalmente le Case dell’Acqua una volta realizzate e, quindi, il diritto ad incamerare i proventi derivanti dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico della stessa per la durata della concessione. Il valore della presente concessione determinato sulla base di una stima di prelievo medio ammonta ad euro 11.000,00 (undicimila), per ogni Casa dell’Acqua per un valore complessivo annuo di euro 33.000,00 (trentatremila) ed un valore complessivo per 5 anni di euro 165.000,00 (centosessantacinquemila). Il Concessionario si impegna, senza riserve, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Massa Carrara della notizia sull'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente, se autorizzato ai sensi dell'articolo 146, del Dec. Lgs. n.163/2006) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione della presente clausola comporta la risoluzione di diritto.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione è stabilita in anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Il valore presunto della presente concessione, per la durata contrattuale di cui al precedente comma, è stimato in euro 1.232.640,00 (unmilioneduecentotrentaduemilaseicentoquaranta/00), calcolato sulla base di una utenza media giornaliera di n. 240 unità, moltiplicato per il valore medio di uno scontrino pari ad euro 5,35 (cinque/35). L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., prevedendo la ripetizione dei servizi in concessione per un uguale periodo contrattuale. Detto importo è da intendersi al netto dei costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso e quantificati in euro 830,00 come indicato nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi allegato (in appendice al Capitolato).
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. La concessione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il Committente si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore ad anni 2 (due). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il Committente si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more dei controlli in ordine al possesso dei prescritti requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario e/o della stipula contrattuale. Nel caso di esito negativo dei suddetti controlli si procederà agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'aggiudicatario medesimo previsti dalla vigente normativa, ivi inclusa la segnalazione del fatto alle competenti Autorità. E’ autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, nelle more di verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. Il valore della concessione, alla luce della durata prevista, viene stimato, pertanto, ai sensi dell’art. 167 comma del D.Lgs. 50/2016, sulla base del canone di concessione in € 9.750,00 oltre IVA sulla base del numero di distributori che attualmente sono utilizzati. L’importo degli oneri e costi per la sicurezza è stimato pari a 0.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. 1. La durata della concessione è fissata in 3 anni decorrenti dalla data di avvio del servizio, con facoltà dell'Università di rinnovo fino ad un massimo di 5 anni. In caso di mancata proroga o rinnovo il contratto cesserà di avere efficacia tra le parti, decorsi i relativi termini, senza necessitò di disdetta.
2. Il Concessionario è tenuto comunque a garantire la continuazione del servizio, su semplice richiesta dell'Università, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 6 mesi dopo la scadenza del contratto nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva.
3. Il valore della concessione (inteso come corrispettivo versato all'Università) è stato stimato in €
4. Il valore complessivo della concessione è stato determinato, come previsto dal parere dell'AVCP (ora ANAC) del 26.11.2014, tenendo conto oltre che del suddetto importo anche del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione. La stima è stata effettuata sulla base di una ipotesi di redditività stimata sulla possibile percentuale di utilizzo da parte degli studenti In considerazione di quanto sopra esposto il valore complessivo della concessione è stato stimato in € 1.815.000,00 così suddiviso:
a. € 1.800.000,00 pari ai corrispettivi pagati dagli utenti nel corso della durata della concessione (3 anni) ipotizzando un utilizzo da parte del 66% dei potenziali utenti e un numero di stampe/copie non superiore a 600 per anno a studente;
b. € 15.000 pari alla somma complessiva da corrispondere da corrispondere all'Università nel corso della durata della concessione a titolo di corrispettivo e rimborso spese per energia elettrica;
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. La concessione ha durata di mesi 11 dall’ 1 novembre 2022 al 30 settembre 2023. In conformità a quanto stabilito ai sensi dell’ articolo 35, comma 4 e dell’articolo 167 comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Codice degli appalti), il valore presuntivo della concessione è di netti €.138.395,00.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. 1. Il contratto avrà la durata di n. 1 (uno) anni educativi con decorrenza dal 01 settembre 2015 o dalla data di sottoscrizione dello stesso qualora successiva e sino al 31/07/2016.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di affidare, alle stesse condizioni, al medesimo concessionario, l’uso degli spazi oggetto del presente capitolato per un periodo massimo di un anno, previa verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in materia.
3. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta, salvo che l’Amministrazione Comunale, con provvedimento adottato e notificato al concessionario almeno tre mesi prima della scadenza, non proroghi il rapporto per un periodo non superiore a sei mesi finalizzato all’espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara. Il concessionario è obbligato a continuare la gestione alle stesse condizioni per il periodo indicato nel provvedimento notificato.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. Per le caratteristiche del servizio e la durata del contratto si rimanda a quanto disposto dal Capitolato d’oneri. La stazione concedente stipulerà con l’aggiudicatario apposito contratto, secondo lo schema di contratto allegato al presente Avviso, con il quale, unitamente al Capitolato d’oneri verrà regolamentata la predetta concessione. Il valore della concessione come stimato al successivo art. 9 rientra nella soglia di cui all’art. 35 c. 1 lett. a) del codice e, pertanto, le modalità di affidamento sono quelle previste dell’art. 36 c. 2 lettera b) del codice per la parte applicabile.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. Come previsto dall’art. 3 del capitolato d’oneri, la concessione del servizio di gestione dell’edicola avrà la durata di 7 (sette) anni. Alla scadenza dei sette anni, la stazione concedente si riserva la facoltà di proseguire nella concessione per un periodo massimo di ulteriori 2 (due) anni. Il valore della concessione per il periodo di affidamento di 7 anni è così stimato: aggio 18,70% da vendite per 7 anni 168.168,00 Prezzo riconosciuto al concessionario (+ IVA se dovuta) soggetto a ribasso d’aggiudicazione 16.800,00 Valore complessivo della concessione per 7 anni 184.968,00 Il valore dell’eventuale esercizio dell’opzione di prosecuzione alla scadenza per ulteriori 2 anni è così stimato: aggio 18,70% da vendite per opzione prosecuzione 2 anni 48.048,00 Prezzo riconosciuto al concessionario (+ IVA se dovuta) soggetto a ribasso d’aggiudicazione 4.800,00 Valore complessivo della concessione per 7 anni 52.848,00 Il valore complessivo opzione compresa è il seguente: aggio 18,70% da vendite 216.216,00 Prezzo riconosciuto al concessionario (+ IVA se dovuta) soggetto a ribasso d’aggiudicazione 21.600,00 Valore complessivo della concessione per 7 anni 237.816,00
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. La durata della concessione e' stabilita in anni TRE a decorrere dal 01.01.2019 fino al 31.12.2021, al termine del quale scade di pieno diritto, senza obbligo di disdetta da parte del Comune. Il valore complessivo della concessione (per il Concessionario) è stimato in € 170.950,00 (IVA esclusa), salvo le risultanze di gara, di cui: − € 78.900 ( XXX xxxxxxx) per il periodo di tre anni dal 01/01/2019 al 31/12/2021; − € 78.900 ( IVA esclusa) per il periodo dell'eventuale rinnovo di tre anni dal 01/01/2022 al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs 50/2016; − € 13.150 ( IVA esclusa) per il periodo dell'eventuale proroga (massimo di 6 mesi) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, nelle more dell'espletamento dellla nuova gara. Alla scadenza il Comune si riserva la facoltà, qualora la normativa vigente lo consenta, di prorogare il contratto, per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste dal contratto in scadenza, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario si impegna ad accettare l’eventuale rinnovo e proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Qualora fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno rivedute in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo sulla misura degli adeguamenti, la determinazione di questi sarà demandata alla Commissione Arbitrale di cui al successivo articolo 25. Dopo la scadenza della concessione al Concessionario è comunque riconosciuto il diritto di procedere direttamente, mediante emissione di atti, al recupero delle partite non pagate riferite unicamente al periodo di propria gestione; tutti i costi relativi a tale gestione-stralcio, compresi quelli eventuali di costituzione in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie ovvero ai Tribunali competenti, sono interamente a carico del Concessionario.
DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE. 1. La presente concessione avrà una durata di 4 anni scolastici, con possibilità di rinnovo ai sensi di legge per ulteriori anni 4, previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Resta in ogni caso salva la facoltà per l’Amministrazione comunale di riservarsi la possibilità di espletare nuova procedura per l’individuazione dell’affidatario del servizio alla scadenza dei 4 anni.
2. La durata di cui sopra si intende riferita agli anni scolastici ed al periodo di funzionamento del servizio di ristorazione scolastica durante ciascun anno scolastico. Il servizio viene richiesto secondo il calendario scolastico degli Istituti Scolastici serviti con l’esclusione dei giorni che, pur previsti dal calendario scolastico, vedranno le lezioni sospese per una qualsiasi ragione.
3. L'importo stimato, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica ed il valore complessivo contrattuale, al netto di IVA, sono dettagliatamente riportati nell'allegato sub A).
4. Si riporta nell’allegato sub A) il valore della concessione con indicato il numero complessivo di pasti stimato per singolo anno scolastico e per tipologia di utenza, considerando, rispetto ai pasti indicati nell’allegato sub B): • stima per assenze per malattie degli utenti; • stima per assenze per scioperi;
5. Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 23 comma 16 si specifica che per i costi della manodopera si fa riferimento alle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del settore "Turismo - comparto pubblici esercizi ristorazione collettiva" di aprile 2013.
6. Ai sensi dell'art. 175, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le part i danno atto che nel corso del servizio, sulla base dei frequentanti la scuola, il numero dei pasti da produrre può variare in aumento o diminuzione, nel limite del +/-50% del valore complessivo della concessione;
7. AI termine del contratto, che coincide con l'ultimo giorno del servizio di ristorazione scolastica in ciascuna struttura, il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso, salvo rinnovo e/o proroga.
8. Su richiesta del Comune, qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell’erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, la ditta sarà obbligata a prorogare la fornitura dei servizi di cui alla presente concessione, fino ad un massimo di un ulteriore anno, alle medesime condizioni in vigore per l’ultimo anno previsto in contratto.