Indennità di disagio Clausole campione

Indennità di disagio. Premesso che tutte le sedi di lavoro dell’Azienda sono conformi a quanto disposto dalla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, ss.) è prevista una indennità di disagio di 3,70 € , ai sensi dell’art. 63 lett. c) del CCNL da corrispondere per un periodo di 5 mesi (dicembre-gennaio-febbraio- luglio-agosto) ai restauratori, ai custodi e ai coordinatori in servizio presso i siti Civiltà Romana, Mercati di Traiano, Territorio, Testaccio (padiglione 9/a vecchio), Circo di Massenzio, e piu’ in generale quei siti che non rispondono alle condizioni metereologiche di cui sopra., fino alla risoluzione della problematica. Verrà anche inoltre corrisposta anche agli addetti di biglietteria e libreria in servizio presso il Circo di Massenzio dove la postazione non è climatizzata e quindi potenzialmente disagiata dal punto di vista climatico ed al personale afferente all’Area conservazione che svolga attività di diserbo, depolveratura per l’intera giornata che comporti l’utilizzo di strumenti –quali aspirapolvere- con peso pari o superiore a 4 Kg. Viene inoltre, corrisposta al personale che lavori in situazioni di particolare pericolosità o difficoltà di seguito specificate (per esempio personale restauratore o personale afferente all’Area Progettazione, o personale, anche di custodia, che lavora in cantieri esterni, esposto a difficili situazioni climatiche): - lavori su impalcature fisse o mobili di altezza superiore a 2 m ( nuova normativa) - lavori presso ambienti sia al chiuso che all’aperto che presentino condizioni di umidità relativa superiore al 65% o di temperatura inferiore ai 15° o superiore ai 28° oppure particolari condizioni congiunte di temperatura e umidità tali che l’ambiente risulti eccezionalmente disagevole nonostante gli interventi attuati dall’Azienda finalizzati al miglioramento delle condizioni termoigrometriche - lavori svolti in un ambiente ipogeo - cantieri in cui le condizioni ambientali (inquinamento atmosferico o acustico) o lavorazioni particolari richiedano l’uso continuativo del D.P.I. - Al personale che lavora all’interno di strutture quali chioschi e autobus sprovvisti di servizi igienici quali Bibliobus, Biblioteche in Carcere, Bibliocafè in considerazione del disagio medio, verrà corrisposta una indennità giornaliera di 2 €. - In considerazione del disagio “minimo” verrà corrisposta, su presenza, una indennità di € 1,20 al personale di custodia in servizio presso le postazioni disagiate del metal detector, ...
Indennità di disagio. Le Parti convengono che le condizioni di disagio legate a situazioni locali collettive e/o individuali vanno superate con opportuni interventi tecnologici e/o di processo e non monetizzate. Tuttavia, per situazioni di oggettivo disagio legate a condizioni di tempo, luogo, materiali si definisce di istituire questa particolare indennità, al fine di compensare in termini equitativi, le condizioni di lavoro più sfavorevoli di alcuni lavoratori rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità. Questa indennità va definita nelle sue finalità e condizioni a livello aziendale, va attribuita esclusivamente su specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria e può essere graduata secondo diversi livelli correlati al grado e all’eventuale molteplicità dei disagi connessi alla prestazione. I tetti applicabili di attribuzione di questa indennità, rapportati ai livelli di disagio, sono di seguito riportati: – livello 1: euro 1,12/giorno; – livello 2: euro 2,25/giorno; – livello 3: euro 3,37/giorno.
Indennità di disagio. 1. L'indennità di disagio viene corrisposta al Personale che svolge formalmente mansioni di autista presso l’Amministrazione Generale al fine di compensare il disagio derivante dallo svolgimento di attività con esposizione al rischio, comportante la reperibilità nelle fasce orarie prestabilite, con un orario di lavoro articolato su turni e che si protrae in modo imprevedibile anche in ore notturne e/o festive. 2. L'importo dell'indennità è di € 240,00 mensili lordo dipendente e viene corrisposta sulla base dei giorni di effettiva presenza in servizio. Tale indennità assorbe tutte le altre indennità accessorie di cui al presente titolo escluse l’Indennità Mensile Accessoria e l’Incentivazione Performance Organizzativa; spetta in ogni caso al suddetto Personale la remunerazione delle prestazioni orarie aggiuntive rese rispetto all’ordinario orario di servizio. 3. È competenza del Responsabile della Struttura di afferenza del Personale di cui al precedente comma 1) organizzare le attività lavorative in modo da garantire la continuità del servizio mediante adeguata articolazione dell’orario di lavoro, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali in materia di orario di lavoro, di turni, reperibilità.
Indennità di disagio. 1. Ai sensi dell’art. 17, comma 2 lett. e) del CCNL 1/04/1999, l’indennità di disagio pari a € 30,00 mensili lordi si riconosce al personale educatore che per esigenze organizzative subisca un trasferimento temporaneo di sede per la sostituzione di altro personale, per il periodo di effettiva esposizione al disagio. 2. Nel caso in cui la Direzione attivi un progetto specifico di cui all'art. 15 tale performance per progetto sostituisce la presente indennità.
Indennità di disagio. Art. 159 – 175 Per le Aziende che occupino più di 15 dipendenti inclusi gli Apprendisti sono previste, caso per caso e secondo le occorrenze, alcune indennità che saranno pagate per dodici mensilità o pro rata in caso di frazioni utili di mese. Non ne avranno diritto i Lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità e sospensione disciplinare. Per le Aziende con meno di 15 dipendenti è possibile l’erogazione delle indennità previo accordo di secondo livello territoriale o aziendale, con assistenza delle parti da parte dell’En.Bi.C. Riepilogo indennità previste: 1. indennità di trasporto comuni con più di 1.000.000 di abitanti; 2. indennità di trasporto comuni con più di 400.000 di abitanti; 3. indennità di trasporto comuni con più di 120.000 di abitanti; 4. indennità di trasporto comuni con più di 15.000 di abitanti; 5. indennità sotterranei; 6. indennità di mensa; 7. indennità di mezzi pubblici; 8. indennità locali rumorosi; 9. indennità valori; 10. indennità di vestiario. Per la loro disciplina si rinvia al Titolo XLV del CCNL. Inoltre, sono previste azioni positive a favore dell’occupazione femminile e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, per genitori di portatori di handicap e tossicodipendenti.
Indennità di disagio. E' confermata una indennità di disagio per i lavoratori addetti all'imbrigliamento delle pareti rocciose nella misura del 22% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004., compreso l'E.D.R.. E' prevista inoltre una indennità di disagio per i lavoratori addetti ai lavori di posa in opera, rifacimento e manutenzione del manto stradale nella misura del 3,3% sugli elementi di cui sopra. Tale indennità è estesa ai lavoratori addetti alla lavorazione del bitume presso l’impianto. Le Parti concordano che le indennità per il personale addetto a lavori in galleria di cui all'art. 20 Gruppo B, lettere a), b) e
Indennità di disagio. (art. 17,comma 2, lett. e)
Indennità di disagio. Le parti convengono che le condizioni di disagio legate a situazioni locali collettive e/o individuali vanno superate con opportuni interventi tecnologici e/o di processo e non monetizzate. Tuttavia, per situazioni di oggettivo disagio legate a condizioni di tempo, luogo, materiali si definisce di istituire questa particolare indennità, al fine di compensare in termini equitativi, le condizioni di lavoro più sfavorevoli di alcuni lavoratori rispetto ad altri che operano in condizioni di normalità. Questa indennità va definita nelle sue finalità e condizioni a livello aziendale, va attribuita esclusivamente su specifica prestazione effettiva giornaliera od oraria e può essere graduata secondo diversi livelli correlati al grado e all'eventuale molteplicità dei disagi connessi alla prestazione. I tetti applicabili di attribuzione di questa indennità, rapportati ai livelli di disagio, sono di seguito riportati: - livello 1: lire 2.000/giorno (euro 1,03); - livello 2: lire 4.000/giorno (euro 2,06); - livello 3: lire 6.000/giorno (euro 3,09). N.d.R.: L'accordo 21 marzo 2005 prevede quanto segue: Tabella 4 Indennità in cifra fissa - Nuovi importi € 6,00 € 6,00 € 2,25 € 11,25 € 4,50 € 6,75 € 10,14 € 0,56 € 0,84 € 16,88 € 8,44 € 1,12 € 2,25 € 3,37 Indennità lavoro domenicale art. 36 Indennità di lavoro domenicale per servizio in turno - Art. 38 Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B diurno - Art. 38 Indennità giornaliera per lavoro in turno avvicendato di tipo B notturno - Art. 38 Indennità di reperibilità fino a 10 ore giornaliere - Art. 39 Indennità di reperibilità superiore a 10 e fino a 14 ore - Art. 39 Indennità di reperibilità superiore a 14 e fino a 24 ore - Art. 39 Indennità di cassa tipo A al giorno - Art. 63, lett. A) Indennità di cassa tipo B al giorno - Art. 63, lett. A) Indennità di trasferta - Periodo superiore a 24 ore - Art. 63, lett. B) Indennità di trasferta - Periodo superiore a 12 ore - Art. 63, lett. B) Indennità di disagio livello 1º - Art. 63, lett. C) Indennità di disagio livello 2º - Art. 63, lett. C) Indennità di disagio livello 3º - Art. 63, lett. C) N.d.R.: Il verbale correttivo 25 maggio 2005 prevede quanto segue:
Indennità di disagio. 1. Il lavoratore cui spetta l’indennità di trasferta ha diritto alla indennità di disagio di lire 1.800 per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni indennità di trasferta dovuta per l’assenza coincidente, anche in parte, con l’orario notturno. L’indennità di disagio ha natura retributiva e viene computata esclusivamente ai fini del T.F.R..
Indennità di disagio. 1. Trattasi di istituto contrattuale di carattere residuale destinato ad indennizzare i dipendenti delle categorie A, B e C, che operano per effettive ed inderogabili esigenze di servizio, in condizioni concretamente ed obiettivamente “disagiate”, che non siano destinatari di indennità di rischio. 2. In ogni caso, tale indennità non potrà essere corrisposta quando il “disagio” scaturisce unicamente dalla prestazione remunerata con altri istituti contrattuali (ad esempio indennità di turnazione, ore maggiorate, rischio etc…).