Common use of Orario di lavoro Clause in Contracts

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale La durata dell'orario normale di lavoro ordinario è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 38 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10 dipendenti, l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs n. 66/2003. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore; l'orario giornaliero , comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare normalmente le 8 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 1.Orario standard E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. 2.Orario su nastro lavorativo ampio Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. L'articolazione degli orari Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXsettimana. al fine di conciliare3.Orario in turno Si considera lavoro in turno quello prestato, per quanto possibileanche a squadre, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei da più lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operativein modo programmato, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settoreciclico ed avvicendato, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi plurisettimanali anche di effettuazione dell'orario in fasce orarie differentiturno di tipo A di cui al successivo art. Nell'organizzazione 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario 1 (una) ora di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di durata superiore 2 (due) ore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprasettimana.

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Samples: Verbale Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Del CCNL Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa e comunque quando il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro. La durata normale del lavoro effettivo è fissata entro il limite di 40 (quaranta) ore settimanali, distribuiti su 5 (cinque) o 6 (sei) giorni lavorativi. Non sono considerati lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all'interno dell'Azienda che all'esterno, le soste previste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e le altre soste non giustificate o autorizzate durante il lavoro. Durante l’orario di lavoro, il lavoratore non potrà lasciare la postazione di lavoro senza autorizzazione o motivo legittimo. Il lavoratore non dovrà altresì trattenersi in azienda alla fine della giornata lavorativa e comunque il tempo eventualmente trascorso in azienda, oltre a quello previsto per l’eventuale svestizione dagli abiti di lavoro, non è considerato tempo di effettiva prestazione di lavoro. L’orario normale di lavoro può essere altresì stabilito nel limite di 40 ore medie, da calcolarsi in periodi composti fino a 12 mesi (orario multiperiodale), per esigenze tecnico produttive, meglio specificate nei comma successivi. La durata massima dell’orario di lavoro per ogni periodo di sette giorni è di 48 ore medie, che, per ragioni tecnico-produttive, in particolare per quelle aziende la cui produzione è caratterizzata dalla stagionalità della relativa domanda, può essere calcolata in un periodo massimo di 12 mesi. Il superamento di tale soglia comporta le comunicazioni previste dalla legge agli uffici competenti. Il computo della media della durata dell’orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari individuale ed è dato dalla divisione delle effettive ore di lavoro sarà discussa prestato per il numero di settimane di cui è composto il periodo, con la possibilità di fare slittare in avanti il termine del periodo a livello seguito di Istituzione interruzione imprevista dell’attività lavorativa che altrimenti comprometterebbe la possibilità di compensare i periodi di maggiore intensità lavorativa con le rappresentanze sindacali periodi di minore intensità, rendendo inapplicabile tale strumento di flessibilità. Il ricorso ai criteri della media è indispensabile per tutte quelle attività caratterizzate da oscillazioni produttive notevoli che altrimenti gestite, senza tale flessibilità, porrebbero l’azienda innanzi all’esigenza di attivare ore di lavoro straordinario, con i conseguenti costi, nei periodi di più intensa attività, per poi ricorrere a sospensioni parziali dell’attività negli altri periodi. Il ricorso alla flessibilità, è possibile anche per tutte quelle attività che pur non essendo caratterizzate da fenomeni fisiologici di stagionalità produttiva nell’arco dell’anno, sono invece caratterizzate da una oscillazione della produzione tipica del settore, quale, ad esempio, il settore alimentare del fresco altamente deperibile. Resta comunque inteso che l’attivazione della flessibilità oraria deve essere concordata con i lavoratori . L'orario normale dei dipendenti addetti a lavori discontinui o di semplice attesa, oppure non sottoposti ad alcun controllo, in quanto lavoratori in trasferta, tipo il personale viaggiante, o personale inviato a svolgere dei lavori fuori dalla sede aziendale in assenza di personale direttivo responsabile del cantiere o della prestazione, è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. In assenza di norme specifiche, per questa tipologia di lavoratori, la contrattazione aziendale, o individuale, potrà stabilire diverse modalità di computo delle ore lavorative effettive e retribuibili, che tengano conto della effettività, della modalità e della continuità della prestazione, nonché della possibilità degli stessi lavoratori di autodeterminare i parametri ( tempi, modi, pause) della prestazione stessa. La stessa possibilità, di contrattazione aziendale o individuale, in ordine alla determinazione dell’orario effettivo di lavoro e retribuibile vale per il personale direttivo e/o assimilabile le XX.XXcui attività si svolgono in piena autonomia con libertà di determinare tempi, modi e pause, anche se svolte all’interno della sede normale di lavoro. Si rimanda, in particolare all’art. 34. La distribuzione dell’orario di lavoro per le aziende che commercializzano merci altamente deperibili può essere variata, al fine di conciliareevitare i danni conseguenti al deperimento fisico delle merci, per quanto possibileimprevedibili e giustificate esigenze tecnico produttive, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei previa tempestiva comunicazione ai lavoratori. L'orario Eventuali altre clausole di cui sopra è riferito alle ore elasticità e flessibilità possono essere previste dalla contrattazione aziendale. La contrattazione aziendale può inoltre disciplinare i contratti di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario ripartito (job sharing) e di lavoro a chiamata (job on call) secondo quanto previsto dalla normativa vigente e per periodi plurisettimanali anche i quali, in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderàmancanza, per l’attivazione di tali modalità ed altre forme contrattuali eventualmente previste si richiamano le rispettive norme di legge. Per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista previsto dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore si rimanda alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale norme di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni , in particolare per i minorenni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraaltre categorie o situazioni particolari.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario La durata massima settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 viene fissata in 40 ore. L'articolazione degli orari Essa, al fine di meglio rispondere alle oscillazioni di mercato, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'art. 23 e dal comma 7 del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà discussa a livello esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXlegge. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestatesono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'art. 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono state assorbite nell’orario considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L'orario di lavoro di cui sopra.per il personale addetto a:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro ordinario è funzionale al presidio dei processi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di 38 oreproduttività, efficienza ed efficacia; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario • far fronte a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell'attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le XX.XXrelative deroghe ed eccezioni, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi – e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al fine precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di conciliareriduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto possibileprevisto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni – decorsi i quali le esigenze prioritarie parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei servizi con le aspirazioni rispettivi ruoli - nella realizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario articolazioni di orario di cui sopra è riferito alle ore può prevedersi l’utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario – anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapreavviso.

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Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per l'orario di lavoro ordinario valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. L'articolazione degli 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997 n. 196. Gli orari di lavoro sarà discussa da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a livello norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXcui all'art. al fine di conciliare20 del presente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25. Resta salvo quanto possibileprevisto dall'art. 10 in materia di recuperi. Il datore di lavoro deve esporre, le esigenze prioritarie dei servizi in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con le aspirazioni delle lavoratrici l'indicazione dell'ora d'inizio e dei lavoratoridi termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. L'orario Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative. Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra è riferito alle ore sarà effettuata con l'intervento delle rispettive organizzazioni territoriali. Le percentuali di lavoro effettivamente prestate. All'interno maggiorazione della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso retribuzione per lavoro straordinarioa turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL. L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, mentre per gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le settimane di durata inferiore stesse persone abbiano a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneprestare la loro opera sempre in ore notturne. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni Agli operai che eseguono i lavori preparatori (*) e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite complementari di cui alla Legge 5 marzo 1977 all'art. 6, RDL 15.3.23 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto. (*)La circolare del Ministero del lavoro n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.172/20948 del 17.9.56 dispone che:

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Samples: Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini, Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini

Orario di lavoro. L'orario settimanale La durata dell'orario normale di lavoro ordinario è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 38 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore; l'orario giornaliero , comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare normalmente le 8 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 1.Orario standard E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. 2.Orario su nastro lavorativo ampio Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. L'articolazione degli orari Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXsettimana. al fine di conciliare3.Orario in turno Si considera lavoro in turno quello prestato, per quanto possibileanche a squadre, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei da più lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operativein modo programmato, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settoreciclico ed avvicendato, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi plurisettimanali anche di effettuazione dell'orario in fasce orarie differentiturno di tipo A di cui al successivo art. Nell'organizzazione 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario 1 (una) ora di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di durata superiore 2 (due) ore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprasettimana.

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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture, Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture

Orario di lavoro. L'orario La durata massima settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 viene fissata in 40 ore. L'articolazione degli orari Essa, al fine di meglio rispondere alle oscillazioni di mercato, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto pre- visto dall’articolo 23 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’orario giornaliero di lavoro sarà discussa a livello esposto su apposita tabella da affiggersi secondo nor- me di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXlegge. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestatesono contate con l’orologio di stabilimento o reparto. All'interno della stessa IstituzioneLa ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, e/o nelle singole unità operativeprevio esame con le rappresentan- ze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni, potranno coesistere il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall’articolo 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale dell’orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più forme turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzio- ne dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno suc- cessivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclu- sivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario secondo le esigenze dell’orario stabilito, cureranno l’alternarsi dei servizilavoratori nei diversi turni. In relazione alla peculiarità del settoreQuando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una inno- vazione, potranno essere adottati sistemi sarà consentito al lavoratore di distribuzione dell'orario far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L’orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.personale addetto a:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.entebilateralemetalmeccanici.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per tutti i dipendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale è di fissato in 38 ore; l'orario giornaliero , da articolare di norma su sei giorni, e laddove la programmazione operativa dell'Organizzazione lo consenta, anche su cinque giorni. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro settimanale, comprese le ore di lavoro straordinario, non può superare normalmente le 8 oreil limite di 48 ore calcolate come media su un periodo di 12 mesi, calcolato a decorrere dal 1º aprile 2006. L'articolazione degli orari Ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza. Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede. L'orario di lavoro sarà discussa a livello e la relativa distribuzione sono fissati dall'Organizzazione con l'osservanza delle norme di Istituzione legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, d'intesa con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al territoriali; a tal fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi l'orario può essere programmato con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore calendari di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneplurisettimanali o annuali, e/con orari superiori o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme inferiori alle 38 ore con un minimo di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi 28 ore ed un massimo di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione44 ore nella settimana. I sistemi di distribuzione dell'orario calendari di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario normale riferito al primo comma. Conseguentemente Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane Le parti, così come previsto dal comma 1 dell’articolo 17 del D.lgs 66/2003 in materia di deroghe ai limiti ed alle disposizioni previste dagli articoli 7 e 13 del predetto D.lgs, convengono quanto segue: - Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro; - Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; Nell’attività di lavoro a turni tutte le quali è possibile effettuare prestazioni volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero; - Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL; - Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 38 12 ore; - Eventi di maxi emergenza; - Grandi eventi non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali. In presenza di uno dei casi sopraelencati è ammessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore settimanali consecutive. Nel caso in cui la prestazione in deroga si aggiunga all’orario settimanale verrà retribuita come lavoro straordinario secondo le maggiorazioni previste dall’articolo 47 del CCNL. Su richiesta del lavoratore le ore di straordinario potranno essere accantonate nella banca ore secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 47 e dall’articolo 48 del CCNL. Nel caso in cui la prestazione in deroga non comporti un aumento dell’orario d lavoro settimanale il riposo compensativo previsto dall’articolo 17 del d.lgs 66/2003 si intende usufruito. - Servizi di emergenza- urgenza che si protraggono oltre il normale turno di lavoro; - Prolungamenti del normale turno di lavoro per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; - Chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 46 del presente CCNL; - Trasferimenti a lunga percorrenza, intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore; - Eventi di maxi emergenza; - Grandi eventi, non programmabili, con interventi attivati o richiesti da Enti e/o organismi nazionali, regionali o provinciali. In presenza di uno dei casi sopraelencati l’orario di lavoro dei lavoratori notturni potrà superare le sei consecutive8 ore di media nelle 24 ore. Il periodo su cui va misurata la prestazione media del lavoratore è la settimana lavorativa. Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, fermo restando il diritto al in un giorno che normalmente coincide con la domenica. Nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale godimento del giornata di lavoro e la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal successivo art. 49. Il riposo settimanale è irrinunciabile. In caso di legge. Possono essere concordate durate dell'orario operatori turnisti, è considerata di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprariposo la giornata successiva a quella dello smonto dal turno.

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Samples: Contratto Collettivo Applicato

Orario di lavoro. L'orario settimanale normale di lavoro ordinario è fissato in 40 ore settimanali. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 la durata media dell'orario di 38 ore; l'orario giornaliero lavoro non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliarein ogni caso superare, per quanto possibileogni periodo di sette giorni, le esigenze prioritarie dei servizi con 48 ore, comprese le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione La durata media dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraal punto 1 deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L'arco temporale di riferimento per il predetto calcolo potrà essere variato dalla contrattazione collettiva di secondo livello fra le parti stipulanti il presente contratto, a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro da enunciarsi formalmente nei verbali di accordo. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. n. 66/2003, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti le aziende comunicano alla competente DPL il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ove intervenuto mediante ricorso al lavoro straordinario, alla scadenza del periodo semestrale di cui al punto sub 2) che precede. La durata massima per singola settimana dell'orario di lavoro non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, salvo diverso accordo di secondo livello fra le parti stipulanti il presente contratto. Fermo restando l'orario normale di lavoro come definito al comma 1, tutti i lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di permessi retribuiti. Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva. Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. Inoltre in via prioritaria, sarà possibile ricorrere alla fruizione collettiva dei permessi m luogo del ricorso agli ammortizzatori sociali, in caso di flessi dell'attività produttiva, previo confronto con le Rsu. Con decorrenza 1° settembre 1993, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui ali'art. 25. Da tali regimi di orario sono esclusi i Quxxxx x le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, o rendessero necessario che strutturahnente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali unitarie per la programmazione ed il godimento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 25. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di lavoro ordinario è sarà di 38 norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le Parti a livello aziendale potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 ore; . In applicazione dell' art. 13 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario giornaliero di lavoro dei lavoratori notturni non può superare normalmente le 8 otto ore in media nelle ventiquattro ore; è consentito il superamento del limite di cui sopra per un massimo di 2 ore, per situazioni non prevedibili o comunque eccezionali. L'articolazione degli orari Le suddette ore: • saranno recuperate mediante riposi compensativi possibilmente entro i 6 giorni lavorativi successivi e comunque entro i 12 giorni lavorativi successivi o nel maggiore periodo definito a livello aziendale o territoriale; • danno diritto alla sola maggiorazione prevista per l'orario straordinario. � Tali deroghe sono ammesse a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi i!V equivalenti di riposo compensativo, o in casi eccezionali, misure alternative di protezione come previsto dal comma 4 dell'art 17 D.Lgs. n. 66/2003. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini e infermieri è consentito il superamento dell'orario normale per loro previsto, al di fuori delle procedure di cui al presente articolo. Nota a Verbale Considerando le peculiarità delle aziende che operano nel settore al fine di salvaguardare l'igienicità e salubrità dei prodotti e la sicurezza degli impianti e dei lavoratori, le Parti convengono che, per portare a termine le produzioni avviate l'orario di lavoro possa variare giornalmente in relazione alla sua durata. L'eventuale scostamento per un massimo di 15 minuti giornalieri sia in un senso di superamento che di anticipazione dell'orario di lavoro, sarà discussa conteggiato come straordinario in caso di superamento su base settimanale delle 40 ore e sarà imputato in conto ore a completamento dell'orario settimanale in caso di mancato raggiungimento dell'orario contrattuale. Il calcolo sarà effettuato su base settimanale, la compensazione su base mensile. Le Parti a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale definiranno le modalità operative e applicative della clausola sopra descritta attraverso un'intesa preventiva. Al fine di Istituzione un monitoraggio congiunto l'azienda comunicherà alle RSU o X0.XX. di norma entro il trimestre, le modalità di ricorso alla presente clausola d'ora in poi denominata "microfressibilità", puntualmente il numero di ore utilizzate o frazione delle stesse ed il numero dei lavoratori interessati. La presente modalità operativa avrà carattere sperimentale, con decorrenza dalla data di sottroscrizione del presente e fino al 31 dicembre 2018. tale data le rappresentanze sindacali Parti si incontreranno per valutarne l'eventuale proroga. La clausola di microflessibilità si intende cedevole rispetto ad eventuali accordi di secondo livello in materia di flessibilità e/o le XX.XXaccordi di gestione dell'orario lavorativo ove compatibili. al fine Riducibilità del limite minimo di conciliareundici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore In applicazione degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, la riduzione del limite minimo di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sia per quanto la durata complessiva che per la consecutività di tale riposo, è possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni anche per singoli lavoratori o gruppi, nelle attività caratterizzate dalla necessità tecnica di assicurare la continuità del servizio o della produzione, quali situazioni : • di forza maggiore, come definita in diritto; • da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle lavoratrici persone, alla sicurezza o danni agli impianti, al materiale di stabilimento o di lavorazione; • a condizione che ai prestatori di lavoro siano: • garantite almeno 8 ore di riposo continuativo, decorrenti dalla fine della prestazione lavorativa e dei lavoratorinell'arco delle 24 ore dall'inizio della stessa; accordati periodi equivalenti di riposo compensativo, da godere di norma nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x, xx xxxx eccezionali, misure alternative di protezione, come previsto dal comma 4 dell'art 17 del D.Lgs. L'orario n. 66/2003. Chiarimento a verbale L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestateall'art. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione 25 (Riduzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi vari motivi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore assenza con diritto o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale meno alla retribuzione. Il Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero delle di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per le quali è possibile effettuare prestazioni ciascuna settimana con prestazione di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra39 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata dell'orario di lavoro ordinario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore; l'orario giornaliero non 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può superare normalmente essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le 8 orestesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. L'articolazione degli orari A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6º giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro sarà discussa a livello può essere articolata in non più di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratoridue turni. L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro effettivamente prestatesuperiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. All'interno della stessa IstituzioneL'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, potranno essere adottati sistemi entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per quanto possibilel'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneproprio domicilio. Il numero delle settimane tempo che il lavoratore impiega per le quali trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraconsiderato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro ordinario è funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di 38 oreproduttività, efficienza ed efficacia; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le XX.XXrelative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. al Al fine di conciliareomogeneizzare gli orari in azienda, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario l’orario di cui sopra è riferito alle ore al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo effettivo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale6 dell’art. Le quattro festività abolite 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del pre- sente CCNL. lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è defi- nita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attua- zione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le ini- ziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al DPR 28 servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui sopraal- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele-lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attua- zione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le ini- ziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. C) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale rite- nuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro‌‌

Orario di lavoro. L'orario La durata dell'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell'ipotesi di settimana corta. Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 orelavoro. L'articolazione degli orari A decorrere dall'1.1.91 la durata dell'orario di lavoro sarà discussa a livello contrattuale è ridotta di Istituzione 56 ore annue (somma delle riduzioni dell'orario di lavoro previste dall'art. 8, CCNL 29.4.87, con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXdecorrenze ivi previste). al fine Ulteriori 8 ore di conciliare, per quanto possibile, riduzione annua dell'orario di lavoro sono concesse con decorrenza 1.7.92. Le ore di riduzione annua dell'orario di lavoro prevista dai commi precedenti saranno assegnate dall'azienda con modalità da definire in sede aziendale tenute presenti le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici tecnico-produttive e dei lavoratoriorganizzative del servizio. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui sopra il lavoratore, ultimato il servizio, è riferito alle messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità. Durante la giornata e nelle ore di minore lavoro effettivamente prestateil lavoratore ha diritto almeno a 1 ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. All'interno della stessa IstituzioneL'azienda, e/nel fissare i turni di lavoro o nelle singole unità operativedi riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che, compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore d'ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario L'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche e i turni devono essere predisposti dall'azienda in fasce orarie differentimodo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario Nel caso di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello ordinario riferito al primo commadel turno successivo. Conseguentemente il maggior Dichiarazione a verbale. Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per e del lavoro straordinario, mentre non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto e ai sensi dell'art. 3, n. 2, RD 10.9.23 n. 955 (Regolamento per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutiveda considerare personale direttivo, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro settimanale medio diverse lavoro, quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio; personale, quindi, da 38 ore non identificare necessariamente con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite quello avente la qualifica di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopralivello 1.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero L'Appaltatore non può superare normalmente far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. In linea generale l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le 8 oremaggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al AI fine di conciliarerispettare i tempi di esecuzione dei lavori e per contenere maggiormente i disagi all’utenza ed al personale del palazzo municipale l’Appaltatore si rende disponibile ad effettuare le lavorazioni nei giorni di venerdì pomeriggio, per quanto possibilesabato e domenica nelle aree destinate ad uffici e con accesso di pubblico. E’ prevista la realizzazione nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica delle lavorazioni come individuate specificamente nel cronoprogramma (sono individuate le esigenze prioritarie dei servizi con settimane in cui le aspirazioni lavorazioni si svolgono in tali giorni, prevedendo nel prezzo d’appalto il riconoscimento delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario prefestivo e festivo per i lavoratori impiegati). All'interno Nelle rimanenti aree (esterne, seminterrati, locali attualmente non utilizzati, intercapedini, etc.) le lavorazioni potranno essere condotte anche negli altri giorni della stessa Istituzionesettimana, e/fatta eccezione per le lavorazioni rumorose, con produzione di polveri (anche se è prescritto l’uso di aspiratori per ogni foronomia da realizzare) o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizitali da arrecare particolare disagio allo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In relazione caso di segnalazione di particolare disagio da parte degli utenti o del personale della struttura, l’Appaltatore dovrà sospendere le lavorazioni apportatrici del disagio, senza acquisire alcun diritto a qualsivoglia compenso oltre i prezzi contrattuali. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla peculiarità realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti. Per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del settoreCoordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale la D.L. potrà derogare a quanto sopra e pertanto disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto, potranno essere adottati sistemi di distribuzione come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante. Se a richiesta dell'Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò l'Appaltatore non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà avrà diritto a compenso per lavoro straordinariood indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, mentre per le settimane oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopranuovi prezzi.

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Samples: atti.comune.collegno.gov.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 38 ore settimanali. L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni. A livello integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le R.S.A./R.S.U. di possibili forme di flessibilità giornaliera. Per i controlli zootecnici, fermo restano quanto previsto al 1º comma, l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. E' comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal 1º comma. E' facoltà del datore di lavoro, sentite le R.S.A./R.S.U., a fronte di obiettive necessità (Centri elaborazione dati e Centro stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7, nè cessare dopo le ore 21,30. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le R.S.A./R.S.U. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. L'articolazione degli orari Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXtrenta minuti. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le R.S.A./R.S.U. nell'ambito di quanto stabilito in sede di integrativi. Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale, anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la "Banca ore" in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi plurisettimanali anche di minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le R.S.A./R.S.U. Trascorso il periodo di 18 mesi le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento. Le parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa. In applicazione di quanto previsto all'art. 57 sono fatte salve le condizioni di miglior favore in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione materia di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione determinazione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato esistenti alla data dell'entrata in misura superiore o inferiore rispetto vigore del presente c.c.n.l. Per l'espletamento delle proprie mansioni il personale addetto in forma continuativa alle attività istituzionali mediante visite nelle aziende zootecniche, ove l'Associazione non metta a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente disposizione il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario mezzo, deve servirsi di lavoro di durata superiore automezzo del quale abbia la piena disponibilità e che sia coperto da assicurazione a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale norma di legge. Possono essere concordate durate dell'orario Per l'uso del proprio mezzo di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni trasporto, i dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per consumo di carburanti, per manutenzione e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualeper ammortamento nella misura fissata dalla Tabella ACI per Fiat Uno 60, 5 porte, Mod. Le quattro festività abolite 87 per 20.000 km/anno. Dal 1º gennaio 2008 l'autovettura di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 riferimento sarà la FIAT Grande Punto 1.3/16V MJ 90cv per 20.000 km/anno. Gli adeguamenti del rimborso avverranno il 1º gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro ogni anno successivo sulla base della Tabella ACI relativa all'autovettura di riferimento. Il rimborso chilometrico verrà corrisposto ai lavoratori nella misura riconosciuta dal comma precedente, ovvero sulla base di quanto stabilito dal contratto integrativo sottoscritto a norma dell'art. 44 del c.c.n.l. 21 luglio 1995. Ai fini del conteggio delle spese di cui sopra, i percorsi sono calcolati, all'atto della definizione delle zone da parte delle Associazioni o dell'assegnazione delle stesse al controllore, per tutte le stalle della zona, o dal Centro geografico della zona assegnata, previa verifica allo scopo con le R.S.A./R.S.U., o dalla residenza se risulta più vicina ai controlli. Agli addetti al controllo della produzione del latte dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese relative ad un solo viaggio andata e ritorno anche in caso di più stalle, per ogni mungitura giornaliera effettivamente controllata. Qualora gli addetti alle attività istituzionali mediante visite aziendali, per cause riconosciute dal datore di lavoro, debbano consumare un pasto fuori casa o pernottare nella località di controllo o di vigilanza, ad essi dovranno essere corrisposti a titolo risarcitorio per il pasto € 14,00 e per il pernottamento € 20,00. Nel caso di cui al comma precedente, a tali dipendenti sarà corrisposto il rimborso spese di trasporto relativo ad un solo viaggio andata e ritorno. Il costo del trasporto dei campioni di latte dal Centro geografico della zona assegnata, agli addetti al controllo delle produzioni, al laboratorio di analisi è a carico dei datori di lavoro. Qualora tale trasporto venga eseguito per ordine del datore di lavoro personalmente dall'addetto al controllo della produzione con automezzo proprio, a questi competerà il rimborso delle spese nella misura indicata dal 2º, 3º e 4º comma del presente articolo. I datori di lavoro sottoscriveranno una polizza Kasko destinata ai lavoratori che facciano abitualmente uso di auto propria nell'espletamento delle attività istituzionali. Tale polizza non verrà riconfermata dal momento in cui i datori di lavoro dotino i dipendenti di autovetture aziendali. L'AIA, entro sei mesi dalla stipula del c.c.n.l., si impegna ad attivare le necessarie iniziative rivolte a verificare e garantire l'applicazione della normativa contrattuale in materia di polizza kasko; in particolare ricercherà formule assicurative o soluzioni alternative che eliminino la franchigia sui rimborsi in caso di incidente intervenuto durante l'utilizzo dell'autovettura per motivi di lavoro. E' considerato notturno il lavoro compreso tra le ore 22 e le ore 6. E' definito "lavoratore notturno": - qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo giornaliero impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore che svolga il proprio orario giornaliero di notte per almeno quattro ore per un minimo di sessanta giorni lavorativi l'anno, riproporzionati in caso di lavoro a tempo parziale. Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 22 alle ore 6. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale La prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all’interno del periodo temporale giornaliero 8-19, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i venerdi c.d. “corti”) e nel rispetto delle seguenti regole: - Il lavoratore deve sempre assicurare la propria presenza lavorativa nelle seguenti fasce orarie: fascia mattutina 10-12 e fascia pomeridiana 14.15- 16.15; durante i venerdì corti, la presenza lavorativa deve essere assicurata nella sola fascia mattiniera. La mancata prestazione in tali fasce orarie dovrà essere adeguatamente giustificata e autorizzata. - Al di fuori delle fasce di presenza lavorativa e nel rispetto della durata media giornaliera prevista dagli accordi vigenti sull’orario di lavoro ordinario è applicati nei rispettivi Siti di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. appartenenza: ⮚ il lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa residua, rispetto l’orario contrattualmente stabilito, collocandola autonomamente, al fine di conciliarepoter conciliare i tempi di vita e di lavoro, per quanto possibile, nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 19.00. ⮚ il responsabile del lavoratore potrà richiedere di collocare l’esecuzione della prestazione lavorativa residua in ragione delle esigenze prioritarie dei servizi con aziendali qualora ricorrano motivi di urgenza ovvero fornendo un congruo preavviso in via del tutto eccezionale Non trova più applicazione la c.d. “flessibilità aggiuntiva SW” prevista nel verbale di accordo del 20.09.2019. Durante le aspirazioni delle lavoratrici giornate di lavoro in modalità agile non sono previste e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle autorizzate ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario né prestazioni di lavoro festivo e notturno. All'interno Il lavoratore è tenuto a collocare la pausa pranzo, nella misura prevista dagli accordi in essere, successivamente alle 12 e prima delle 14.15 Coerentemente a quanto previsto dall'art. 19, comma 1, della stessa Istituzionelegge 81/2017 in merito all’individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, le Parti condividono che tali misure trovino applicazione nel periodo temporale successivo alle 19 e antecedente alle 8 e nelle giornate di sabato e festivi. A tale riguardo, sono individuate, a titolo esemplificativo, le seguenti misure tecniche e regole di comportamento: • nel periodo di disconnessione, impostare lo stato off-line degli appositi applicativi informativi di messaggistica istantanea comunemente utilizzati (es. skype, microsoft teams); • evitare sempre nel periodo di disconnessione, salvo urgenze, l’invio di e- mail, l’effettuazione di telefonate, la pianificazione di riunioni; • utilizzare l’opzione di Xxxxxxxxx recapito nell’invio delle e-mail aziendali; • evitare nel weekend, salvo urgenze, l’invio di e-mail, l’effettuazione di telefonate. Più in generale come regole di comportamento: • pianificare gli impegni/riunioni comuni, attraverso il puntuale utilizzo dell’agenda del calendario outlook e calendari condivisi tenendo conto di eventuali festività nazionali o nelle singole unità operativeestere; • mantenere la durata degli incontri/riunioni nei tempi strettamente necessari alla realizzazione delle attività, potranno coesistere più forme nel rispetto dell’orario di distribuzione dell'orario lavoro; • rispettare l’orario della pausa pranzo. Rimarrà in vigore per tutti i lavoratori, secondo le esigenze ordinarie modalità, la fruzione dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni permessi previsti dalla legge e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopradalla contrattazione collettiva.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Orario di lavoro. L'orario La durata massima settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 viene fissata in 40 ore. L'articolazione degli orari La durata massima settimanale del lavoro ordinario, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto dall'art. 23 e dal 7º comma del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà discussa a livello esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXlegge. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestatesono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'art. 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono state assorbite nell’orario considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L'orario di lavoro di cui sopra.per il personale addetto a:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di 38 lavoro è fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/- 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentisu 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzioneC) del presente articolo. I sistemi di distribuzione La durata normale settimanale dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato potrà essere calcolata come media in misura un periodo non superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso la durata media dell'orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive48 ore settimanali, fermo restando comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il diritto al normale godimento sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo settimanale di leggenon superiore ad un'ora. Possono essere concordate durate istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale che svolge attività di Handling rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e successive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualesettimanali. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro di cui soprastraordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata dell'orario di lavoro ordinario si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore; l'orario giornaliero non 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 26. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può superare normalmente essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le 8 oreparti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con Con le rappresentanze sindacali e/o aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le XX.XXore lavorate, con la maggiorazione del 25 per cento, calcolata sulla retribuzione base. al fine La distribuzione giornaliera dell'orario di conciliarelavoro può essere articolata in non più di due turni. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22 comma 8° del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e 10° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorimaggiorazioni previste nel successivo art. 31 (lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio, potranno essere adottati sistemi se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per quanto possibilel'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al superamento degli orari spezzati fermo restando proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzioneposto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. I sistemi di distribuzione dell'orario Col primo gennaio 1986, l'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero sede aziendale tenendo conto delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualeesigenze tecnico-produttive ed organizzative. Le quattro festività abolite predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. Per i servizi di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario pulizia negli impianti industriali, a fronte di esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui sopraal presente articolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. L'attuazione di quanto sopra sarà realizzato previo confronto tra le parti. L'effettuazione di orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali. In tal caso per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% della retribuzione tabellare e indennità di contingenza erogata nel mese in cui dette ore vengono prestate. Le eventuali ore prestate oltre le 40 medie nell'arco del periodo prestabilito per il regime di flessibilità, saranno retribuite con la maggiorazione dovuta per le prestazioni straordinarie. Quanto sopra non è cumulabile con quanto previsto al comma 5 del presente articolo in tema di scorrimento del secondo giorno di riposo.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione: 42 ore - dipendenti da gestori di impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). La durata media dell'orario di lavoro ordinario è calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi in sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro. Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello possono essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive a norma dell’art. 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale: - 40 ore settimanali, realizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia comprende: custodi, guardiani diurni o notturni, portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXRiposo settimanale. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme prestate nei giorni di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che 30% da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della calcolare sulla normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di leggedomenica la sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale retribuzione. Possono essere concordate durate dell'orario Operatori di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore vendita. In sostituzione del riposo, all’operatore che, per ragioni di dislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un mese viene concessa una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di trasferirsi in famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraparti).

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Samples: www.mysolution.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, derivanti dalla legge e dal CCNL vigente, ivi incluse le previsioni in materia di riposo giornaliero e settimanale nonché di pause ed intervalli. Fermo restando quanto sopra, l’attività in modalità Agile potrà essere resa, anche in modo non continuativo, nell’intervallo temporale compreso tra le ore 8:00 (fatto salvo il caso in cui l’inizio della prestazione teorica si collochi prima di tale orario) e le ore 20:00 (le lavoratrici/i lavoratori dovranno altresì fruire dell’intervallo previsto dall’art. 29, comma VII, del vigente CCNL per la consumazione del pasto). L’eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa per periodi plurisettimanali temporali superiori ai 90 minuti dovrà essere preventivamente comunicata via email dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto. Le previsioni di cui al capoverso precedente non trovano applicazione nei confronti del personale operante su turni che, anche nelle giornate di svolgimento dell’attività in fasce orarie differentimodalità Agile, continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui è inserito nonché le pause e gli intervalli eventualmente previsti. Nell'organizzazione Nelle giornate di detti sistemi si tenderàLavoro Agile, per quanto possibileferma restando la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie o di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore supplementare; pertanto, il recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, II e III del vigente CCNL (o inferiore rispetto assimilati ai medesimi) avverrà nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso della presente Intesa le Parti approfondiranno le situazioni a quello ordinario riferito al primo commacarattere assolutamente eccezionale connesse a specifiche contingenti e limitate esigenze organizzative e produttive nelle quali si potrà fare ricorso a prestazioni supplementari o straordinarie. Conseguentemente Il personale operante su turni e, quindi, su orari predeterminati potrà svolgere prestazioni eccedenti il maggior lavoro effettuato nelle settimane con normale orario di lavoro al ricorrere delle relative condizioni organizzative e su autorizzazione dell’Azienda, con conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinarioeventuali permessi fruiti. Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di Lavoro Agile, mentre per le settimane questa verrà effettuata tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ferme restando eventuali caratteristiche di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraflessibilità oraria relative agli interessati.

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Samples: Verbale Di Accordo

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le Parti condividono l'esigenza di lavoro ordinario è estendere e semplificare l'adozione di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente soluzioni organizzative per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo, della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori. Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione prospettive occupazionali e professionali, compatibilmente, ove possibile, con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXfinalità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. al fine di conciliare, per quanto possibileA decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto, le Parti riconoscono che la qualità delle soluzioni organizzative, nella costante ricerca di un efficiente posizionamento competitivo del sistema imprese, si realizza, anche, attraverso l'individuazione di adeguate e specifiche articolazioni dell'orario lavorativo che tengano conto delle esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratorilavoratori e di quanto previsto dal CCNL di riferimento Le Parti riconoscono idonea l'adozione di: - altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; - un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'orario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi. L'orario Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro; - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti; -- sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative; - lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; - temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui sopra è riferito non sia possibile far fronte con il normale organico; - per far fronte alle ore variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa; - progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti; - calamità naturali. Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data informativa al rappresentante sindacale di bacino. Nell'ipotesi che il calendario di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/comportasse in fase di avvio o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme in corso di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore realizzazione o inferiore scostamenti rispetto a quello ordinario riferito al primo commaquanto comunicato, le variazioni dovranno essere rese note ai lavoratori interessati di norma il giorno precedente. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario proporzionato nel caso di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapart time.

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Samples: www.sportellolia.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale ordinario di lavoro ordinario è di stabilito in 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 oreore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a livello godere di Istituzione con un riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le rappresentanze sindacali e/o vigenti disposizioni di legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. A partire dal 1.10.2019, tutte le XX.XXlavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. al fine Ai sensi dell’art. 17, del d. lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di conciliareriposo consecutivo nell’arco delle 24 ore, per quanto possibile, laddove lo richiedano le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneorganizzazione del servizio, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità per: • prolungamenti del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario normale turno di lavoro per periodi plurisettimanali anche la mancata o tardiva presenza in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario servizio del lavoratore montante; • nell’attività di lavoro comportano a turni tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una compensazione tra orario settimanale effettuato squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei periodi di riposo giornaliero; • chiamata in misura superiore o inferiore rispetto servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai sensi dell’articolo 58 del presente CCNL; • trasferimenti a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinariolunga percorrenza, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni intendendosi quelli di durata superiore alle 12 ore; • grandi eventi non programmabili. Tali esigenze costituiscono oggetto di informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art.9 del presente CCNL. Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive(165). Agli operatori dei servizi all’infanzia, fermo restando di istruzione, e della continuità educativa è riconosciuto un impegno orario tra il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario 2% e il 6% dell’orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con per: - la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione; - la programmazione delle attività; - la progettazione dei percorsi di continuità educativa. La definizione delle singole percentuali applicabili per le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualedifferenti tipologie di servizio, anche in relazione alle previsioni normative, avviene all’interno della contrattazione di secondo livello così come definita dall’art.10 del CCNL. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraSono fatti salvi gli accordi già in essere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Regimi di orario Ruolo del personale amministrativo Sistema 5 Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro ordinario giornaliero è di 38 ore; l'orario 7 xxx.Xx settimana lavorativa si attua, per il personale tecnico operativo, mediante la concessione di un riposo ogni cinque giorni di xxxxxx.Xx tal caso e soltanto quanto l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5.I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori. Il sistema 5, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo.Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione normale salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.Sistema 6+1+1Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e 15 xxxxxx.Xx settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso. Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 54, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del giorno di riposo settimanale e di un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e con orario normale giornaliero di lavoro fissato, ai fini contrattuali, in 7 ore e 15 minuti.Nel caso di esigenze organizzative, dettate da eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di non poter usufruire, nella turnazione, del giorno di permesso di cui al comma precedente il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. 64, cadere all’ottavo giorno purché per ogni periodo di 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.Personale Servizi FiduciariLa durata dell’orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. In sede di contrattazione di secondo livello potranno essere concordate diversemodalità di distribuzione dell’orario di xxxxxx.Xx relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 e al comma 2 dell’art. 4 del D.lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell’orario di lavoro, comprese le ore di lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12. Il lavoratore del turno smontante non può superare normalmente le 8 lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore. L'articolazione degli orari Frequentare corsi di lavoro sarà discussa studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base allaL. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All’inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’Istituto.I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all’Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di Istituzione studio prescelto.Tali termini, di norma, non saranno inferiori al xxxxxxxxx.Xx ogni Istituto – e nell’ambito di questo per ogni singolo reparto – dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell’Istituto, d’accordo con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di conciliare, per quanto possibileservizio, le esigenze prioritarie caratteristiche dei servizi corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.I lavoratori dovranno fornire all’Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con le aspirazioni indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprarelative.

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Samples: www.unimpresa.it

Orario di lavoro. La durata massima dell'orario di lavoro è quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita in 40 ore settimanali medie, da calcolarsi in un periodo di un anno secondo quanto previsto alla lettera “A) - Orario normale di lavoro in regime di flessibilità” del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali medie. Pertanto, non è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora si tratti di compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui alla sopra citata lettera A). Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è viene distribuito su cinque giorni con riposo di 38 ore; l'orario giornaliero norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non può superare normalmente lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa lavorazioni a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/ciclo continuo o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibilesvolgentisi su più turni, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle 40 ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione settimanali dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di più settimane attraverso un’opportuna distribuzione dell'orario dei turni di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto e dei relativi riposi, che verrà portata a quello ordinario riferito al primo commaconoscenza delle maestranze mediante affissione. Conseguentemente Per il maggior personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro effettuato nelle settimane degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraapposite norme stabilite dall'azienda.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Orario di lavoro. La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore, ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro può essere diversamente distribuito. Resta confermato quanto previsto dall'art. 17 circa le competenze delle parti sociali. Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17. L'orario settimanale di lavoro ordinario è stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente paga in corso al 30 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico­produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di minor attività, in gruppi di 4 o di 8 ore. L'articolazione degli orari I permessi di lavoro sarà discussa cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti convengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.territoriale:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro ordinario è funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di 38 oreproduttività, efficienza ed efficacia; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le XX.XXrelative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. al Al fine di conciliareomogeneizzare gli orari in azienda, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario l’orario di cui sopra è riferito alle ore al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo effettivo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale6 del- l’art. Le quattro festività abolite 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla r.s.u. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla co- municazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio con- trattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al DPR 28 servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui sopraal- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele-lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. C) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale rite- nuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale La prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di lavoro, fermo restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali stabiliti dal CCNL secondo cui l’orario di lavoro ordinario settimanale è di 38 ore; l'orario 36 ore con un limite massimo giornaliero non può superare normalmente le 8 di 9 ore. L'articolazione degli orari di Il telelavoratore distribuisce in modo flessibile il suo lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali nell’arco della settimana lavorativa e/o le XX.XX. al fine di conciliaregiornata lavorativa con una fascia oraria che va dalle 00 alle 24, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare l’orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali. Il dipendente in telelavoro deve assicurare la reperibilità nella fascia oraria giornaliera indicata nel contratto. La persona che telelavora è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell’impossibilità di rendersi reperibile o delle eventuali variazioni alla reperibilità al responsabile della struttura, via mail o attraverso l’uso degli strumenti di telefonia mobile – fissa o informatica. Sono previsti rientri presso la struttura di appartenenza pianificati con il proprio o la propria responsabile sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento, con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo contratto individuale. L’Amministrazione potrà convocare il dipendente a riunioni e incontri specifici previo congruo preavviso. Durante le sei consecutive, fermo restando il giornate di telelavoro la persona non ha diritto al normale godimento buono pasto, la cui erogazione, ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura cui la persona afferisce, secondo le modalità di attribuzione del riposo settimanale buono pasto previste dall'Ateneo. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, nei giorni di telelavoro non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive, compensi per reperibilità. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sette ore e dodici minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali e in misura di sei ore in caso di orario articolato su sei giorni settimanali. Resta immutata la disciplina delle ferie e festività soppresse, della malattia, della maternità e della paternità, assenze e permessi previsti da specifiche disposizioni di legge. Possono essere concordate durate dell'orario Non sarà possibile utilizzare permessi orari ad esclusione di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni quelli previsti dalla L.104/92 e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualedei riposi giornalieri per allattamento previsti dall’art. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra39 del D. Lgs. 151/2001.

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Orario di lavoro. L'orario L' orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario l' orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione L' articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici necessità dei lavoratori e dei lavoratoridi garantire l’effettivo godimento del riposo settimanale. L'orario L' orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno All' interno della stessa Istituzioneistituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario dell' orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario dell' orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione Nell' organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzionel' istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario dell' orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario dell' orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 5/3/1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 D.P.R. 28/1/1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario nell' orario di lavoro ordinario di cui sopraal presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti, con un massimo di: - per periodi plurisettimanali i lavoratori conviventi: - 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa; - - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40 - per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al momento dell'assunzione; - per i lavoratori non conviventi: - 8 ore giornaliere, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 - Per i lavoratori di cui ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali: 12 ore, nel caso la sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori. - I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in fasce orarie differentiregime di convivenza - frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: - interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; - interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. Nell'organizzazione A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di detti sistemi si tenderàlavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, per quanto possibileuna retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, al superamento degli orari spezzati fermo restando che l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 16. - L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzioneatto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l'orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. I sistemi Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di distribuzione lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell'orario di lavoro comportano una compensazione concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa. - Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, come da accordi tra orario settimanale effettuato le parti. - Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in misura superiore più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge. - L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio pieno; mentre per il personale convivente con servizio ridotto o inferiore rispetto non convivente è concordata fra le parti. - Salvo quanto previsto in ordine alle prestazioni discontinue ed a quello ordinario riferito quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione. - Per I lavoratori conviventi la retribuzione della specifica tabella. - Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al primo commaservizio, saranno gestiti dallo stesso This page was exported from - Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro Export date: Wed Mar 15 23:08:09 2023 / +0000 GMT all'esterno dell'orario di lavoro. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con - Al lavoratore che svolge un orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata giornaliero pario o superiore alle 38 6 ore settimanali di presenza sul posto di lavoro, spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale. - La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non potrà superare le sei consecutivesarà conteggiata a fini retributivi, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di leggesalvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa. Possono essere concordate durate dell'orario - II datore di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualeche abbia assunto uno o più lavoratori a tempo pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il servizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori titolari dell'assistenza. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraTali prestazioni saranno retribuite sulla base delle apposite tabelle.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sulla Disciplina Del Rapporto Di Lavoro Domestico] Ii Presente Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Stipulato Dalle Parti Datoriali

Orario di lavoro. La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7ª, 6ª e 5ª, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e di collaborazione amministrativa, amministrativo- contabile, tecnica ed agraria, nonchè per il personale della 3ª fascia funzionale addetto a lavori di copia, fotocopia, dattilografia, stenografia o ad altre mansioni esecutive di ufficio. La durata del lavoro ordinario settimanale non può altresì superare le 38 ore per il personale inquadrato nella 2ª fascia funzionale che sia addetto esclusivamente a compiti di copia e fotocopia, di dattilografia e stenografia. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2ª, 3ª e 5ª non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonchè per il personale inquadrato nella 1° e nella 4ª fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero settimanale non può superare normalmente le 8 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane all'anno, da 50 a 44 ore. L'articolazione degli orari Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro sarà discussa continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a livello 44 ore. L'individuazione e la durata del periodo di Istituzione applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 10° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purchè abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perchè sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le rappresentanze sindacali e/o Amministrazioni consortili e le XX.XX. R.S.A. al fine di conciliare, per quanto possibilerispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le esigenze prioritarie dei servizi parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti l'Ufficio provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 23, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con le aspirazioni una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto dal precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle lavoratrici erbe e dei lavoratorimateriali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. L'orario La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui sopra è riferito al 12° comma, deve intendersi riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali il lavoratore è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento obbligato a restare effettivamente a disposizione del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed all’8° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra10° comma.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale La durata dell'orario normale di lavoro ordinario è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 38 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore; l'orario giornaliero , comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare normalmente le 8 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. L'articolazione degli orari Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXsettimana. al fine di conciliareSi considera lavoro in turno quello prestato, per quanto possibileanche a squadre, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei da più lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operativein modo programmato, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settoreciclico ed avvicendato, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi plurisettimanali anche di effettuazione dell'orario in fasce orarie differentiturno di tipo A di cui al successivo art. Nell'organizzazione 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario 1 (una) ora di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di durata superiore 2 (due) ore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprasettimana.

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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture

Orario di lavoro. L'orario settimanale Regimi di orario L’orario di lavoro ordinario è di 38 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite nei primi 5 giorni della settimana. Per migliorare la competitività delle imprese, le prospettive occupazionali, e per ridurre i costi per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l’adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, per outlet e showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell’impresa, o per gruppi di lavoratori - di: altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso. Riduzioni dell’orario di lavoro Fermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: giornalieri: 56 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le addetti alle squadre: 52 ore; addetti alle squadre se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. L'articolazione regimi particolari di orario:Nel caso di introduzione di un’organizzazione del lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli orari impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell’azienda e nei casi di ristrutturazione aziendale, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario.Orario di lavoro sarà discussa per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con prestazione lavorativa di cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a livello scorrimento): riduzione annua dell’orario di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. lavoro pari a 64 ore; riduzione annua di ulteriori 8 ore al fine raggiungimento di conciliarealmeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, per quanto possibilei turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le esigenze prioritarie dei servizi prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorila retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. L'orario I riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui sopra è riferito alle ai due commi precedenti le ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario prestate per manutenzione e inventario. All'interno Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Banca ore Festività I giorni di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione festività annuali sono: 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla peculiarità Pasqua; 25 aprile - anniversario della Liberazione; 1°maggio - Festa del settore, potranno essere adottati sistemi lavoro; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - Santo Stefano;ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopralavoro.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro ordinario è contrattuale viene fissato in 38 ore settimanali, di 38 oreregola distribuite su cinque giorni. Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale su cinque giorni, viene considerato giornata lavorativa a tutti gli effetti contrattuali e di legge. Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al lavoratore una pausa intermedia di un'ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e avrà inizio nel periodo compreso tra le ore 12 e le 14. La giornata lavorativa non potrà protrarsi per oltre sei ore continuative né prima né dopo la pausa. In caso di convocazione pomeridiana la pausa di un'ora dovrà essere concessa fra le 21 e le 23. Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 nell'estate (inverno: 1° ottobre- 31 marzo; estate: 1° aprile-30 settembre). Nelle riprese in interni l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello avrà inizio fra le 7 e le 10 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di Istituzione lavoro sia successivo alle ore 10 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto appresso, salvo i casi seguenti: - inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento); - lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo) e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le rappresentanze sindacali ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato ai sensi dell'accordo aggiuntivo relativo al sistema informativo prima dell'inizio delle riprese. - necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in stabilimento) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per un massimo di due volte nel corso delle riprese del film; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato con i lavoratori prima dell'inizio delle riprese. Nelle riprese per le quali sia previsto l'impiego di un elevato numero di attori e/o le XX.XXfigurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. al fine in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di conciliaretrucco, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, vestizione e/o nelle singole unità operativepreparazione, potranno coesistere più forme la parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a due ore dopo l'inizio dell'orario normale. La Produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei serviziregola, almeno 12 ore prima. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi Tra la fine di distribuzione dell'orario una giornata lavorativa e l'inizio di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraseguente dovranno intercorrere almeno 11 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999 Per Gli Addetti Alle Troupes (Tecnici E Maestranze) Per La Produzione Di Filmati Dipendenti Da Case Di Produzione Cineaudiovisiva

Orario di lavoro. Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della presente Parte II. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, o rendessero necessario che strutturalmente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali territoriali FAI FLAI UILA per la programmazione ed il godimento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 19, non utilizzate. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di lavoro ordinario sarà di norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore di cui all'art. 19 (Riduzione dell'orario di lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore. Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro. E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 38 ore; 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/stabilito o le XX.XX40 ore settimanali. Il ricorso al fine lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di conciliaredurata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festività. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, per quanto possibilefatta salva la maggiorazione. Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le esigenze prioritarie dei servizi seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale: - lavoro straordinario diurno: 30%; - lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%; - lavoro compiuto nei giorni festivi: 40%; - lavoro straordinario festivo e domenicale: 60%; - lavoro domenicale con le aspirazioni riposo compensativo: 10%; - lavoro notturno: 30%; - lavoro straordinario festivo notturno: 60%; - lavoro a turni in ciclo continuo notturno: 30%. Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzionestraordinario svolte, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme compresa la traduzione in termini di distribuzione dell'orario quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al presente articolo, se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il suddetto recupero può avvenire anche sulla base delle esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di straordinario accantonata ai fini del presente istituto. Trascorso il periodo dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile12 mesi, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non deve derivare un maggior onere economico ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione. Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nel presente articolo, una ulteriore quota oraria pari al 4%. Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro supplementare e straordinario di cui al presente articolo e, comunque, nel caso di costituzione di meccanismi di gestione di banca ore, tale recupero seguirà la regolamentazione e le modalità operative previste per l'istituzionela stessa banca ore. I sistemi Salvo revoca di distribuzione dell'orario una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il medesimo si intende tacitamente rinnovato. N.d.R.: L'ipotesi di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le settimane di durata inferiore imprese alimentari non artigiane fino a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.15 dipendenti:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge. La durata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge. Il limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale. Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è viene distribuito su cinque giorni con riposo di 38 ore; l'orario giornaliero norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non può superare normalmente lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro sarà discussa dovranno comunque mediamente essere realizzate, nell'arco di dodici mesi, attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a livello conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda. Resta per altro inteso che nessun lavoratore potrà sottrarsi dall'obbligo di Istituzione con le rappresentanze sindacali effettuare la registrazione, tramite apposita strumentazione indicata dall'azienda, delle ore lavorate e dovrà altresì garantire l'inizio dell'effettiva prestazione di lavoro all'ora stabilita dalla Direzione aziendale. L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le XX.XXR.S.U. così come specificato alla successiva lett. al fine B). Per quanto non espressamente normato dal presente c.c.n.l. in materia di conciliare, per quanto possibileorario di lavoro, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratoriparti rimandano al D.Lgs. L'orario di cui sopra è riferito n. 66 dell'8 aprile 2003 nonché alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraaltre leggi vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è fissato dalla Direzione. La durata normale dell'orario di 38 lavoro è fissata nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/- 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di 6 giorni la settimana; la distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentisu 6 giorni la settimana avverrà con le modalità previste al punto 3, par. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzioneC) del presente articolo. I sistemi di distribuzione La durata normale settimanale dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato potrà essere calcolata come media in misura un periodo non superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane 12 mesi, alternando periodi con orario diverso. In ogni caso, la durata media dell'orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive48 ore settimanali, fermo restando comprese le ore di lavoro straordinario, con riferimento ad un periodo di 12 mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il diritto al normale godimento sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per garantire la continuità del servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di riposo settimanale di leggenon superiore ad un'ora. Possono essere concordate durate istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Premesso che il personale delle gestioni aeroportuali rientra tra quello di cui all'art. 16, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003, con riferimento alle previsioni di cui al suddetto D.Lgs., ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia è fissata nella misura di 44 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualesettimanali. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro di cui soprastraordinario.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale L’orario di lavoro ordinario verrà distribuito in non meno di cinque giorni settimanali, compresi i periodi in cui non è attivo il servizio mensa. Di norma l’orario d’insegnamento non potrà essere superiore alle sei ore giornaliere, escludendo dal computo le eventuali ore a disposizione. L’orario verrà flessibilizzato, conformemente al CCNL in vigore, a seconda delle esigenze didattiche ed organizzative seguendo le linee delineate nel piano dell’Offerta formativa. I docenti sono tenuti a vigilare sugli allievi nel tempo intercorrente tra la fine delle lezioni e il momento in cui essi vengano affidati alla famiglia. In caso di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali chiusura della scuola per motivi legati alla sicurezza e/o a misure di profilassi o per espletare le XX.XXoperazioni relative alle elezioni politiche o amministrative con ordinanza dell’ente locale o in casi eccezionali con provvedimento del dirigente scolastico, si esplicita quanto segue: • I docenti non devono recuperare il servizio relativo alla giornate di chiusura • Nel caso in cui l’ordinanza venga emessa lo stesso giorno di chiusura i docenti espleteranno il servizio di vigilanza sugli allievi finché non vengano consegnati ai genitori. al fine L’eventuale servizio straordinario effettuato dai docenti dal momento in cui viene notificata l’ordinanza fino alla consegna degli allievi ai genitori verrà retribuito o, a scelta dei docenti, potrà essere utilizzato come recupero di conciliareore di permesso concesse in precedenza; • Nel caso in cui i docenti siano in località diverse da quella della sede di servizio e comunque in posti che non consentano agevolmente di raggiungere a piedi la scuola e non possano prendere servizio a causa di eventi straordinari (maltempo, guasti meccanici, incidenti..) che impediscano di raggiungere la sede scolastica, si esplicita quanto segue: ai docenti verrà concesso un giorno di permesso per quanto motivi personali o di ferie o, se possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno permesso breve fino ad un massimo della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò metà dell’orario giornaliero e comunque non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso due. Nel caso in cui siano esauriti i permessi, potrà essere concesso un giorno di aspettativa per lavoro straordinario, mentre per le settimane motivi di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale famiglia senza retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni Ai docenti incaricati a tempo determinato possono essere concessi al massimo sei giorni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapermesso senza retribuzione.

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Samples: www.comprensivopitigliano.it

Orario di lavoro. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, come previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 66 dell'8 aprile 2003, salve tutte le deroghe ed eccezioni di legge. La durata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge. Il limite di 55 ore settimanali può essere superato per accordo aziendale. Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è viene distribuito su cinque giorni con riposo di 38 ore; l'orario giornaliero norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non può superare normalmente lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro sarà discussa dovranno comunque mediamente essere realizzate, nell'arco di dodici mesi, attraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verrà portata a livello conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda. Resta per altro inteso che nessun lavoratore potrà sottrarsi dall'obbligo di Istituzione con le rappresentanze sindacali effettuare la registrazione, tramite apposita strumentazione indicata dall'azienda, delle ore lavorate e dovrà altresì garantire l'inizio dell'effettiva prestazione di lavoro all'ora stabilita dalla Direzione aziendale. L'introduzione di nuovi regimi di orario di lavoro settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con le XX.XXR.S.U. così come specificato alla successiva lett. al fine B). Per quanto non espressamente formato dal presente c.c.n.l. in materia di conciliare, per quanto possibileorario di lavoro, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito parti rimandano al D.Lgs n. 66 dell'8 aprile 2003 nonché alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraaltre leggi vigenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni. L'articolazione La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà discussa finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a livello prestazioni di Istituzione lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al comma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel terzo elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le rappresentanze sindacali esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o le XX.XXmaggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. al fine Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario usufruire della facoltà di cui sopra è riferito alle al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del monte ore individuale e di lavoro effettivamente prestate. All'interno fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprautilizzazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale L’orario di lavoro ordinario è di 38 ore36 ore settimanali e la sua articolazione è funzionale all’o- rario di servizio e di apertura al pubblico. • Le tipologie di articolazione oraria attualmente in vigore sono rappresentate da personale turnista e da personale non turnista; l'orario giornaliero non può superare normalmente per i primi è prevista un’articolazione su turni , per i secondi l’orario è costituito dall’effettuazione di 7 ore e 12’ distribuito su 5 giorni settimanali, oltre il periodo di fruizione della pausa mensa. • Soltanto con l’autorizzazione del coordinatore o del Responsabile di struttura l’o- rario aggiuntivo verrà contabilizzato come lavoro straordinario o compensazione, secondo le 8 oreregole concordate per lo specifico istituto, e potrà dare luogo al pagamento o al recupero. L'articolazione degli orari Pertanto, il tabu- lato di presenza dovrà essere debitamente sottoscritto dal Responsabile. • Resta invariata l’attuale disciplina relativa alla compresenza del personale turni- sta legato al passaggio delle competenze, precisando che i minuti aggiuntivi rispetto al debito orario saranno oggetto di riposo compensativo. • I dipendenti sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXcosì come sopra articola- to. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore • L’orario di lavoro effettivamente prestatedeve essere rilevato mediante gli appositi sistemi automatici di rilevamento delle presenze. All'interno della stessa IstituzioneQualunque interruzione del servizio non correlata a motivi di lavoro deve essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Responsabile e rilevata attraverso la tim- bratura elettronica. • I dipendenti hanno l’obbligo di utilizzare il rilevatore collocato più vicino alla propria sede di servizio, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizidisposizioni impartite dai Dirigenti Responsabili. In relazione alla peculiarità caso di guasto del settoresistema si ricorrerà all’inserimento manuale dell’orario lavoro o all’utilizzo della posta- zione in alternativa più vicina; l’inserimento manuale delle bollature riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata. • E’ prevista la flessibilità in ingresso tra le ore 8 e le ore 9 nei servizi che non ef- fettuano turnazione sulle 24 ore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche garantendo comunque un’adeguata apertura degli uffici nell’orario pomeridiano. Eventuali profili differenziati già in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraatto manterranno la loro operatività.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Orario di lavoro. L'orario Presso tutte le sedi dell’Azienda l’attività lavorativa sarà normalmente espletata dal lunedì al venerdì, secondo turni articolati in due fasce orarie standard: -la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 12.30; -la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.40. Nei mesi di luglio ed agosto tutti gli uffici osserveranno l’orario estivo, che comporta la chiusura di numero 6 (sei) venerdì pomeriggio. Premesso che la chiusura del venerdì pomeriggio è solo parzialmente recuperata con un orario settimanale prolungato per 20 minuti nelle articolazioni pomeridiane sopra indicate, le parti concordano che l’ulteriore recupero sarà effettuato nel seguente modo: - la fascia oraria antimeridiana, nei venerdì in cui si osserverà la chiusura pomeridiana, inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 13,00 Nel periodo di ferie collettive, di cui al successivo articolo 7) : - la fascia oraria antimeridiana inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 12,40 Ai dipendenti chiamati abitualmente a svolgere la propria attività anche nella giornata di sabato, si applicherà un orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 36 ore. L'articolazione degli I dipendenti chiamati a sostituire saltuariamente i colleghi che svolgono abitualmente la propria attività nella giornata di sabato, avranno diritto ad effettuare un riposo compensativo di una durata pari alle ore di servizio effettivamente svolte nella giornata del sabato, maggiorato del 30%. La Direzione aziendale stabilirà gli orari di lavoro apertura al pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l’accesso del pubblico agli uffici sarà discussa comunque consentito fino a livello dieci minuti prima del termine della fascia oraria pomeridiana. In presenza di Istituzione con le rappresentanze sindacali particolari modalità di organizzazione dell’attività commerciale e/o di specifiche esigenze di servizio presenti nelle diverse strutture aziendali, le XX.XX. Parti si incontreranno al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario verificare l’opportunità di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentiintroducendo, se del caso, forme mirate e temporanee di flessibilità. Nell'organizzazione Qualora tale differente distribuzione dell’orario di detti sistemi si tenderà, per quanto possibilelavoro comporti un intervallo tra la fascia oraria antimeridiana e quella pomeridiana pari o inferiore a un’ora e trenta, al superamento dipendente interessato sarà riconosciuta una maggiorazione del buono pasto giornaliero pari a 3 euro. Per motivate esigenze individuali e famigliari e nel rispetto della piena funzionalità degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzioneuffici, la Direzione aziendale, previa richiesta degli interessati, accorderà ai singoli dipendenti temporanee e limitate elasticità di orario. I sistemi di distribuzione dell'orario Nel caso in cui il C.C.N.L. prevedesse una riduzione dell’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso settimanale, le Parti si incontreranno per lavoro straordinario, mentre per valutare le settimane di durata inferiore a quella prevista eventuali implicazioni che tale riduzione potrà comportare su quanto previsto dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraarticolo.

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Samples: www.fisac-cgil.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione La durata massima dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentie` quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo Fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di distribuzione lavoro, la durata dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato normale contrattuale viene stabilita in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 40 ore settimanali medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare. Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale si tratti di legge. Possono essere concordate durate compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraalla lettera A) del presente articolo. Parimenti, sara` considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro. Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, in aggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrispondera`, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare piu` contingenza). Ai soli effetti della determinazione del lavoro straordinario contrattuale, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti, con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. L'orario settimanale contrattuale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su piu` turni, verra` concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di piu` settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, che verra` portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione e` direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

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Samples: www.fenealuil.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le aziende attuano una gestione dell‟orario di lavoro ordinario è funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all‟interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di 38 oreproduttività, efficienza ed efficacia; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell‟attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell‟orario di lavoro e le XX.XXrelative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell‟orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. al Al fine di conciliareomogeneizzare gli orari in azienda, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario l‟orario di cui sopra è riferito alle ore al comma precedente può essere realizzato attraverso l‟adozione di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo effettivo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale6 del- l‟art. Le quattro festività abolite 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell‟omogeneizzazione degli orari in azienda, l‟orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l‟orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l„assorbimento delle 68 ore di riduzione dell‟orario di lavoro previste dall‟art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al DPR 28 servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario 2007, la durata media dell‟orario di lavoro di cui sopraal- l‟art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l‟azienda e la R.S.U. potranno concordare l‟estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l‟art. 16, comma 1, lett. n) e l‟art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all‟ultimo comma dell‟art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l‟articolazione giornaliera dell‟orario vengono definite dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l‟orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L‟orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L‟azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nell‟ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell‟intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell‟art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l‟orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell‟articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell‟orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell‟art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l‟esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l‟utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell‟orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell‟anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall‟azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell‟orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L‟azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall‟art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario La durata massima settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 viene fissata in 40 ore. L'articolazione degli orari La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'articolo 21 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà discussa a livello esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di Istituzione legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali e/o unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le XX.XXattività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'articolo 21. al fine Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di conciliare7 giorni alla settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per quanto possibileprestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le esigenze prioritarie aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorilavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.personale addetto a:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Le Parti condividono l'esigenza di lavoro ordinario è estendere e semplificare l'adozione di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari soluzioni organizzati- ve per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di lavoro sarà discussa a livello specifiche articolazioni dell'orario lavorativo e l'adozione della flessibilità del lavoro, nell'ottica di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori. L'orario Tali strumenti di gestione possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e professionali. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, le Parti riconoscono idonea l'adozione di: - altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; - un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'o- rario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con orario diverso, come media in un periodo non superiore a 6 mesi. Tale periodo potrà essere esteso fino a 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro: - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; - sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative; - lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; - esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; - temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui sopra è riferito non sia possibile far fronte con il normale organico; - per far fronte alle ore variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa; - progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti; - calamità naturali. Le relative modalità attuative sono definite a livello aziendale tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data preventivamente informativa al rappresentante sindacale di bacino. Nell'ipotesi che il calendario di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzionecomportasse, e/in fase di avvio o nelle singole unità operativein corso di realizzazione, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore scostamenti rispetto a quello ordinario riferito al primo commaquanto comunicato, le variazioni dovranno tempestivamente essere rese note ai lavoratori interessati. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapart-time.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Orario di lavoro. Si richiama la Legge del 17.02.1961 n° 7. L'orario settimanale di lavoro ordinario contrattuale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare 39 ore settimanali e viene normalmente le 8 oredistribuito nei primi 5 giorni della settimana, con il sabato vacanza. L'articolazione degli orari Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro sarà discussa verranno concordate a livello aziendale fra la Direzione e la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Al fine di Istituzione con le rappresentanze sindacali consentire il miglior svolgimento di alcune attività di servizio si concorda sulla possibilità di definire, tramite specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe dall'ambito di applicazione della normativa sull'orario di lavoro. Nei turni di lavoro che superano le XX.XX6 ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di 30 minuti. al fine Allo scopo di conciliaremeglio disciplinare l'inizio dell'orario di lavoro, per quanto possibileonde evitare eventuali contestazioni, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici aziende collocheranno alle portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e dei lavoratoripreannunceranno l'inizio dell'orario di lavoro mediante adeguato segnale acustico. Il dipendente che giunge al lavoro dopo l'orario di inizio sarà ammesso soltanto allo scadere della prima mezz'ora successiva dell'orario stesso. L'orario di lavoro per gli addetti a lavori discontinui o di attesa passerà dal 01.01.1999 da 48 a 47 ore settimanali, mentre dal 01.01.2001 passerà a 45 ore settimanali. Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla disciplina di cui sopra è riferito alle ore all'art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata delle prestazioni - straordinario), si concorda sulla corresponsione delle seguenti maggiorazioni: - 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività nazionale o religiosa; - 20% per il lavoro effettivamente prestateprestato nelle giornate domenicali. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell'orario di lavoro fino al limite di 50 ore settimanali; in tale caso le ore lavorate oltre le 48 e fino alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 10%. Xxxxx inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentiil lavoro straordinario. Nell'organizzazione di detti sistemi La retribuzione oraria si tenderàottiene dividendo la retribuzione mensile per 208 per l'anno 1998, per quanto possibile204 per gli anni 1999 - 2000 e per 195,5 per l'anno 2001. Premesso che: - i settori produttivi della Repubblica di San Marino, rappresentano una importante realtà economica e occupazionale del Paese; - tali settori industriali contribuiscono in maniera determinante al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare mantenimento del sistema paese, rappresentando un maggior onere economico fondamentale marchio di qualità per l'istituzione. I sistemi l'intera Repubblica di distribuzione San Marino; - le parti sociali firmatarie il presente accordo, intendono contribuire al mantenimento, e se possibile all'incremento, dell'attuale livello di competitività, rispetto al quale il tema dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane è uno degli aspetti gestionali ed organizzativi fondamentali; - è intendimento comune sviluppare l'occupazione e contestualmente migliorare le attuali condizioni generali di benessere dei lavoratori, con orario particolare riferimento, per essi, ai tempi di lavoro e ai tempi di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinariolavoro; - vi è la necessità comune di favorire programmi produttivi capaci di dare alle imprese, mentre per le settimane attraverso la flessibilità, elementi strategici di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.competitività; SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

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Samples: www.anis.sm

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è contrattuale è, di 38 ore; norma, di 40 ore settimanali e, di norma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Flessibilità dell'orario di lavoro" e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 31, 33 e 35. Le ore non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorate in dipendenza di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione raggiungimento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenticontrattuale. Nell'organizzazione Al fine di detti sistemi si tenderàmigliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per quanto incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzionelivello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. I sistemi di distribuzione La durata massima dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato è fissata in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario 48 ore medie settimanali, comprese le ore di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane calcolate su un periodo di 12 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate massima dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopragiornaliero è fissata dalla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale L’orario ordinario di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore36 ore settimanali ed è di norma suddiviso dall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, da parte degli utenti, nelle ore pomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento delle strutture. L'articolazione degli orari L’articolazione dell’orario di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali servizio è determinata dai dirigenti responsabili e/o le XX.XX. , negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le aspirazioni esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9. Le tipologie dell’orario di lavoro, nel rispetto della programmazione dei servizi e delle lavoratrici attività formulata dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere: utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dei lavoratoriservizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro; ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento; orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. L'orario In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza; turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario; priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente. L’adattamento delle tipologie dell’orario di cui sopra al comma 3 alle esigenze delle amministrazioni è riferito alle ore oggetto di lavoro effettivamente prestatecontrattazione integrativa. All'interno della stessa Istituzione, Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o nelle singole unità operativecomprendenti particolari gravosità, potranno coesistere più forme è applicata, a decorrere dalla data di distribuzione dell'orario secondo le esigenze entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differentistraordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario L’orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita a quello ordinario riferito al primo commaparticolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario La pausa dell’orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto giornaliero non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata può essere inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra30 minuti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Relativo Al Quadriennio Normativo 1998 – 2001 Ed Al Biennio Economico 1998 – 1999 Del Personale Del Comparto “Università”

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione La durata normale dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche è pari a 40 ore settimanali suddivise in fasce orarie differenti5 o 6 giorni lavorativi. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario L’orario di lavoro comportano una compensazione settimanale può essere suddiviso con modalità differenti a livello aziendale a seguito di accordi tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo commaimpresa e lavoratori e tra impresa e RSA, ove le stesse esistano. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario Per i minori di 18 anni l'orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto 8 ore giornaliere e le 40 ore settimanali. Per i lavoratori che prestino la propria attività al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario fuori dalla sede di lavoro settimanale medio diverse identificata contrattualmente, a cui è fatto obbligo di rientrare nella stessa al termine della propria giornata lavorativa, l'orario di lavoro si svilupperà dall’inizio della prestazione lavorativa per cessare al momento del rientro in sede. Nel lavoro effettivo non è mai considerato il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro né i riposi intermedi, né le soste. E' consentita al datore di lavoro la richiesta di una prestazione lavorativa che ecceda le 8 ore giornaliere o le 40 settimanali, ovvero ore di straordinario o supplementari, tranne nei casi di esplicito divieto posto da 38 norme di legge o dalla presente contrattazione. È facoltà del datore di lavoro fissare gli orari di lavoro sulla base delle proprie esigenze produttive e organizzative; gli orari di lavoro dovranno essere esposti visibilmente a tutti i lavoratori. La durata massima dell’orario di lavoro, come disciplinato dall’art. 4 del DLgs 66/2003, è pari a 48 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annualesettimanali; tale durata sarà determinata dal seguente calcolo: totale ore lavorate / totale settimane lavorate nel periodo gennaio-dicembre di ciascun anno. Le quattro festività abolite parti riconoscono che tale calcolo medio trovi le sue ragioni nelle obiettive peculiarità delle attività lavorative disciplinate dal presente contratto. In caso di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, comprese le ore di cui soprastraordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro è tenuto ad informare, entro 30 giorni, la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, anche a mezzo e- mail.

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Samples: Contratto a Tempo Determinato

Orario di lavoro. L'orario normale settimanale di lavoro ordinario del personale, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 36 ore e mezzo. A decorrere dal 1º maggio 2009, detto orario settimanale è di 36 ore. L'articolazione degli orari In deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro sarà discussa del personale turnista addetto a livello lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, resta confermato in 38 ore a decorrere dal 1º gennaio 2005; fermo restando quanto stabilito nella Nota a verbale in calce al presente articolo. Le nuove misure dell'orario normale di Istituzione lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore. L'orario giornaliero di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le rappresentanze Rappresentanze sindacali e/aziendali. A termini dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorisue funzioni. L'orario di lavoro giornaliero va conteggiato dall'ora fissata dall'azienda per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui sopra è riferito alle ore il lavoratore ha ultimato il servizio. L'orario giornaliero di lavoro effettivamente prestatepuò essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che da ciò la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non deve derivare un maggior onere economico retribuita per l'istituzionela consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore. I sistemi Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di distribuzione dell'orario smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato le diverse sedi in misura superiore cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero. In caso di comandi giornalieri o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo commadi breve durata, per motivi di carattere eccezionale, in località diverse dall'abituale posto di lavoro, l'eventuale maggior tempo impiegato per raggiungere dal predetto posto di lavoro, con gli abituali mezzi di trasporto, le località comandate e viceversa, è considerato come lavoro effettivo eccedente l'orario normale di lavoro regolato dalle disposizioni di cui all'art. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con 19, sempreché sia stato disposto oltre l'orario di lavoro. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7º, 8º e Q, in materia di orario di lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane un prestabilito orario di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzionelavoro. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto Con riguardo al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite personale turnista di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.comma 2 del presente articolo, le parti stipulanti si danno atto che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata dell'orario di lavoro ordinario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore; l'orario giornaliero non 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può superare normalmente essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le 8 orestesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. L'articolazione degli orari A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro sarà discussa a livello può essere articolata in non più di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratoridue turni. L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro effettivamente prestatesuperiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. All'interno della stessa IstituzioneL'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, potranno essere adottati sistemi entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per quanto possibilel'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneproprio domicilio. Il numero delle settimane tempo che il lavoratore impiega per le quali trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraconsiderato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale Fermo restando che l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 giornaliere, la riduzione di orario di 1 ora rispetto alle 40 ore lavorative settimanali, pari a 52 ore annue, sarà utilizzata sotto forma di permessi individuali retribuiti. La flessibilità prevista dall'art. 28 del vigente C.C.N.L., vale per il periodo della raccolta della frutta e della vendemmia, cioè dallo 01 settembre al l0 Novembre di ciascun anno, durante il quale, per un periodo massimo di 70 giornate, potrà essere aumentato di 3 ore settimanali l'orario ordinario è di 38 ore; lavoro, ricuperandolo in altro, corrispondente periodo dell' anno. Agli operaio addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne. In base alIe vigenti norme di Xxxxx, l'orario giornaliero di lavoro per i fanciulli liberi da obblighi scolastici, non può superare normalmente le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 oreore giornaliere e le 40 settimanali. L'articolazione degli orari Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 41, è prevista una riduzione dell' orario di lavoro sarà discussa lavoro, a livello parità di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine retribuzione e di conciliarequalifica, di 2 ore e 20 minuti per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ogni otto ore di lavoro effettivamente prestateesposizione al rischio. All'interno della stessa IstituzioneIl rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la normativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, e/nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o nelle singole unità operativel' intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente C.C.P.L., specifici accordi aziendali potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità prevedere l'automatico allineamento del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione salario e dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane dei dipendenti di ruolo pubblico impiegati con orario la mansione di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraoperaio Agricolo presso la stessa Azienda.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli

Orario di lavoro. La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7a, 6a e 5a, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3a fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2a, 3a e 5a non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1a e nella 4a fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro resta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di quei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero settimanale non può superare normalmente le 8 50 ore e la durata giornaliera di lavoro ordinario non può superare le ore 10. L'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l'anno, da 50 a 43 ore. L'articolazione degli orari Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro sarà discussa continuo. Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a livello 44 ore. L'individuazione e la durata del periodo di Istituzione applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di orario previste nei commi precedenti, purché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per ferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. La durata, la distribuzione e l'ora iniziale e finale dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le rappresentanze sindacali eAmministrazioni consortili e le RSA/o le XX.XX. RSU al fine di conciliare, per quanto possibilerispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le esigenze prioritarie dei servizi parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di due ore sull'orario giornaliero ordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con le aspirazioni una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle lavoratrici erbe e dei lavoratorimateriali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. L'orario CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, distribuite secondo le intese di cui sopra è riferito al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali il lavoratore è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento obbligato a restare effettivamente a disposizione del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario 9° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro di cui soprasvolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11°.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario normale è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneistituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento ovvero al contenimento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario normale riferito al primo comma. Conseguentemente Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate al livello di istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con le adeguate compensazioni e compensazioni, anche attraverso l'utilizzo delle ore di riduzione orario di cui all'ultimo paragrafo del presente articolo, ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di lavoro medio è di dodici mesi. Allo stesso livello di istituzione, per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato in via eccezionale, che qualora il lavoratore non possa usufruire del riposo settimanale, dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo. Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i sette giorni successivi. Sono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere. Le quattro festività abolite di cui alla Legge legge 5 marzo 1977 1977, n. 54 ed al DPR D.P.R. 28 gennaio 1985 1985, n. 792 sono state assorbite nell’orario nel normale orario di lavoro di cui sopraal presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario La durata settimanale di del lavoro ordinario è di 38 40 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi. L'articolazione degli orari La ripartizione dell'orario di lavoro sarà discussa a livello giornaliero e settimanale viene stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le ore di Istituzione lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti e periodi di tempo. Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la mezz'ora retribuita per la refezione potrà essere collocata a fine del turno, previa verifica tra le parti. Xxxxx restando i sistemi di orario di lavoro già in uso nelle diverse unità produttive a 10,15, 17, 18 turni o altre turnazioni, in caso di necessità tecnico organizzativa e produttiva che comporti il cambiamento dello schema di turnazione/orario, l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame con le rappresentanze sindacali Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e/o la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Lavoratori per illustrare le XX.XX. motivazioni che impongono, valutato anche il ricorso al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo. Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 .giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda. Qualora la produzione, a partire dagli stabilimenti di carrozzeria, si dovesse realizzare con l'utilizzo degli impianti di produzione per le settimane 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali, l'attività lavorativa degli addetti alla produzione e collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata inferiore media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane rotazione, secondo i seguenti orari: • primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.la refezione dalle ore

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Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. L'articolazione La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà discussa finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a livello prestazioni di Istituzione lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1º comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3º elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le rappresentanze sindacali esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o le XX.XXmaggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. al fine modalità di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici utilizzazione. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano può avere una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 24 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto salvo le eccezioni previste dalla legge. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al normale godimento lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopracompensativo in altro giorno della settimana.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al posto assegnatogli e deve iniziare il lavoro stesso; egli ha l'obbligo di non abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la cessazione. Nel caso di lavoro a turno ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il suo posto di lavoro e le sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale, i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed esposti in apposito quadro sul luogo del lavoro. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è di 38 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 1990, la durata dell'orario di lavoro viene fissata in 39 ore settimanali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia ed in 45 ore settimanali di effettiva disponibilità per gli autisti e le guardie notturne. Le ore effettivamente richieste e prestate in eccedenza alle 39 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. Le eventuali pause intermedie, richieste e concesse per la refezione, sono escluse dall'orario di lavoro e dovranno essere restituite con prestazioni di pari durata. In mancanza di tale restituzione si procederà alla trattenuta della corrispondente quota di retribuzione nel mese di gennaio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Nella scelta delle giornate si cercherà di evitare il giorno domenicale. Per esigenze di lavoro particolari, diversi accordi potranno essere concordati localmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Gli orari settimanali di lavoro sono dalla Società articolati di norma in orari giornalieri costanti od in modo che siano osservati, comunque nella media, i limiti delle prestazioni effettive sopra specificate. Resta inoltre inteso che, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro ordinario è sia concentrato in un numero di 38 ore; l'orario giornaliero giornate inferiore a sei, saranno considerati "lavorativi" - a tutti gli effetti contrattuali - i giorni non può superare normalmente le 8 orefestivi della settimana. L'articolazione degli orari Nel quadro del comune impegno di realizzare articolazioni dell'orario di lavoro sarà discussa a livello funzionali alle esigenze del servizio ed al suo miglioramento, le parti concordano sulla necessità che siano attuate soluzioni corrispondenti ai fini predetti; i nuovi schemi di Istituzione con le rappresentanze sindacali orario e/o di turnazioni e le relative modalità di attuazione, costituiranno oggetto di confronto con le strutture delle XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, stipulanti secondo le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario procedure di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestateall'art. All'interno della stessa Istituzione3, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapunto 3) dell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Della Societa' Italcable

Orario di lavoro. Ai soli fini contrattuali la durata, anche come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del singolo lavoratore è fissata in 40 ore. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della presente Parte II. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, o rendessero necessario che strutturalmente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali territoriali FAI FLAI UILA per la programmazione ed il godimento delle ore di riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 19, non utilizzate. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di lavoro ordinario è sarà di 38 norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore di cui all'art. 19 (Riduzione dell'orario di lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di 39 ore; l'orario giornaliero . Calcolo della durata media settimanale dell'orario di lavoro Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, la durata media dell'orario di lavoro non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliarein ogni caso superare, per quanto possibileogni periodo di sette giorni, le esigenze prioritarie dei servizi con quarantotto ore, comprese le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzionestraordinario, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione La durata media dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario6 mesi. Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite n. 66 i contratti collettivi di cui alla Legge 5 marzo 1977 all'articolo 51 del D.Lgs. n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro 51/2015, possono elevare i limiti di cui sopra, a fronte di ragioni obiettive inerenti l'organizzazione del lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario La durata media del lavoro effettivo per la generalità dell'azienda è fissata 40 ore settimanali distribuito su cinque lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. Nel caso di prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in vigore del presente CCNL, negli accordi di secondo livello le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell'orario contrattuale individuale di lavoro ordinario è concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 oresuccessiva riduzione dell'orario concordato. L'articolazione degli orari La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro sarà discussa a livello può essere articolata in non più di Istituzione due frazioni. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione (prestazione nel 6o giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliaremaggiorazioni previste per lavoro straordinario, per quanto possibilenotturno, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorifestivo. L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio, potranno essere adottati sistemi se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per quanto possibilel'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneproprio domicilio. Il numero delle settimane tempo che il lavoratore impiega per le quali trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraconsiderato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è contrattuale è, di 38 ore; norma, di 40 ore settimanali e, di norma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Flessibilità dell'orario di lavoro" e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 31, 33 e 35. Le ore non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorate in dipendenza di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione raggiungimento dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenticontrattuale. Nell'organizzazione Al fine di detti sistemi si tenderàmigliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per quanto incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: ­ distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; ­ articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzionelivello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. I sistemi di distribuzione La durata massima dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato è fissata in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario 48 ore medie settimanali, comprese le ore di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane calcolate su un periodo di 12 mesi, così come previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66/2003. La durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate massima dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopragiornaliero è fissata dalla legislazione vigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale La durata dell'orario normale di lavoro ordinario è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 38 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10 dipendenti, l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 del d.lgs n. 66/2003. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore; l'orario giornaliero , comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art.31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare normalmente le 8 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. L'articolazione degli orari Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXsettimana. al fine di conciliareSi considera lavoro in turno quello prestato, per quanto possibileanche a squadre, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei da più lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operativein modo programmato, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settoreciclico ed avvicendato, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi plurisettimanali anche di effettuazione dell'orario in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione turno di detti sistemi si tenderàtipo A di cui al successivo art.38 i lavoratori interessati fruiscono, per quanto possibilea compensazione del maggior disagio, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi della riduzione di distribuzione dell'orario 1 (una) ora di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è di durata superiore 2 (due) ore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprasettimana.

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Samples: fp.cisl.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario normalmente è di 38 ore; 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli art. 28, 28­bis, 29, 30. Le ore non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà discussa possibile: ­ distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; ­ articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. Per il Settore Chimica, Gomma­Plastica, Vetro Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di Istituzione intervallo retribuito. Con riferimento a quanto previsto per i lavoratori turnisti le parti concordano che sono fatti salvi, a tutti gli effetti, eventuali trattamenti difformi verificatisi prima del 25 luglio 2011. Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXriferimento ad un periodo di 6 mesi. al fine In presenza di conciliare, per quanto possibileparticolari esigenze organizzative e produttive, le esigenze prioritarie dei servizi con parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi. Ferme restando le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario disposizioni di cui sopra è riferito alle legge, verranno considerate come ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario Verranno considerate come ore di lavoro per periodi plurisettimanali anche notturno quelle lavorate fra le 22 e le 6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in fasce orarie differentinecessità aziendali di carattere imprescindibile. Nell'organizzazione Qualora si presenti l'esigenza di detti sistemi si tenderàeffettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, per quanto possibileladdove esistano, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzionealle Rappresentanze sindacali aziendali. I sistemi Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di distribuzione dell'orario impedimento, di effettuare il lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore supplementare o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo commastraordinario. Conseguentemente Per il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di cottimo per le settimane i cottimisti, sulla retribuzione oraria di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane fatto per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.i lavoratori ad economia:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata normale dell'orario di lavoro ordinario è si fa riferimento alle norme di legge (7,33 ore giornaliere) ed alle relative deroghe ed eccezioni. In caso di prestazioni lavorative che vadano oltre la 5ª giornata consecutiva, il 6° giorno verrà retribuito, per la parte eccedente le 38 ore; ore settimanali, con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. In considerazione delle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro della produzione cineaudiovisiva, le parti convengono nella necessità di effettuare in aggiunta all'orario normale di lavoro una prestazione lavorativa che non superi le 1,466 ore giornaliere o 7 settimanali, che saranno retribuite con le maggiorazioni di cui all'art. 2 della presente Parte Specifica " B ", dette di preparazione e smontaggio. Sarà concessa 1 ora di pausa che non sarà retribuita e che di regola avrà luogo a metà della giornata lavorativa. Nel caso di adozione dell'orario continuato (cioè senza pausa) l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione 6,33 ore giornaliere con retribuzione per ,7,33 ore. Sia nel caso previsto dal 3° comma che nel caso previsto dal 5° comma la 1,466 ora oltre l'orario normale sarà forfetizzabile. Peraltro nel caso in cui il datore di lavoro, che abbia adottato l'orario continuato, debba prolungare il lavoro per il periodo previsto come forfetizzabile o far eseguire ulteriore lavoro straordinario, dovrà concedere al lavoratore 1 ora di pausa non retribuita al termine della 7ª ora Per la prima ora di prolungamento del lavoro è in tal caso dovuta la quota oraria con la maggiorazione del 25% escluse le rappresentanze sindacali e/o maggiorazioni di cui al successivo art. 2 della presente Parte Specifica "B". Nella giornata lavorativa e salvo il caso di lavorazione notturna l'orario giornaliero sarà normalmente compreso fra le XX.XX7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 in estate (inverno: 1° ottobre31 marzo; estate: 1° aprile - 30 settembre). al Nelle riprese in teatri di posa quando non ostino particolari esigenze l'orario di lavoro avrà di regola inizio alle ore 8. La produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro di regola almeno 12 ore prima. Tra la fine di conciliareuna giornata lavorativa e l'inizio di quella seguente dovranno intercorrere almeno 10 ore. Qualora detto intervallo non venisse rispettato, per quanto possibile, al lavoratore spetterà una maggiorazione del 100% sulla retribuzione base tabellare più contingenza su tutte le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestateeffettivo che cadono nel predetto intervallo di 10 ore. All'interno della stessa IstituzionePer le lavorazioni che abbiano avuto inizio nella mattinata (prima delle ore 12) qualora il lavoro si protragga oltre le ore 21, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme ai lavoratori sarà data una seconda ora di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui soprapausa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999

Orario di lavoro. L'orario La durata settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 rimane confermata in 40 ore. L'articolazione degli orari Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. L’orario giornaliero di lavoro sarà discussa esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei tutti i lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestatesono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. All'interno Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, per le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in sede aziendale potranno concordare diverse modalità di regolazione della stessa Istituzionemezz’ora retribuita per la refezione. Nel caso di più turni, e/o nelle singole unità operativeper prestazioni che richiedono continuità di presenza, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità il lavoratore del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per periodi plurisettimanali le ore che eccedono l’orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Quando l’assegnazione a turni SI svolge anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione ore notturne costituisca un’ innovazione, sarà consentito al lavoratore di detti sistemi si tenderàrichiedere l’accertamento sanitario, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopranotturne.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini

Orario di lavoro. L'orario settimanale Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro ordinario è contrattuale viene fissato in 38 ore settimanali, di 38 oreregola distribuite su cinque giorni. Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale su cinque giorni, viene considerato giornata lavorativa a tutti gli effetti contrattuali e di legge. Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al lavoratore una pausa intermedia di un'ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e avrà inizio nel periodo compreso tra le ore 12 e le 14. La giornata lavorativa non potrà protrarsi per oltre sei ore continuative né prima né dopo la pausa. In caso di convocazione pomeridiana la pausa di un'ora dovrà essere concessa fra le 21 e le 23. Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 nell'estate (inverno: 1° ottobre- 31 marzo; estate: 1° aprile-30 settembre). Nelle riprese in interni l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello avrà inizio fra le 7 e le 10 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di Istituzione lavoro sia successivo alle ore 10 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto appresso, salvo i casi seguenti: - inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento); - lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo) e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le rappresentanze sindacali ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato ai sensi dell'accordo aggiuntivo relativo al sistema informativo prima dell'inizio delle riprese. - necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in stabilimento) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per un massimo di due volte nel corso delle riprese del film; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato con i lavoratori prima dell’inizio delle riprese. Nelle riprese per le quali sia previsto l'impiego di un elevato numero di attori e/o le XX.XXfigurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. al fine in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di conciliaretrucco, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, vestizione e/o nelle singole unità operativepreparazione, potranno coesistere più forme la parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a due ore dopo l'inizio dell'orario normale. La Produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei serviziregola, almeno 12 ore prima. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi Tra la fine di distribuzione dell'orario una giornata lavorativa e l'inizio di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraseguente dovranno intercorrere almeno 11 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999 Per Gli Addetti Alle Troupes (Tecnici E Maestranze) Per La Produzione Di Filmati Dipendenti Da Case Di Produzione Cineaudiovisiva

Orario di lavoro. L'orario settimanale Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro ordinario è contrattuale viene fissato in 38 ore settimanali, di 38 oreregola distribuite su cinque giorni. Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale' su cinque giorni, viene considerato a tutti gli effetti contrattuali e di legge giornata lavorativa. Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al lavoratore una pausa intermedia di un'ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e avrà inizio nel periodo compreso tra le ore 12 e le 14. La giornata lavorativa non potrà protrarsi per oltre sei ore continuative nè prima nè dopo la pausa. In caso di convocazione pomeridiana la pausa di un'ora dovrà essere concessa fra le 21 e le 23. Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 nell'estate (inverno: 1° ottobre- 31 marzo; estate: 1° aprile-30 settembre). Nelle riprese in interni l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello avrà inizio fra le 7 e le 10 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di Istituzione lavoro sia successivo alle ore 10 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto appresso,salvo i casi seguenti: -inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento); -lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo) e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le rappresentanze sindacali ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato ai sensi dell'accordo aggiuntivo relativo al sistema informativo prima dell'inizio delle riprese. -necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in stabilimento) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per un massimo di due volte nel corso delle riprese del film; nel caso di riprese di programmi televisi il numero di queste giornate potrà essere determinato con i lavoratori prima dell’inizio delle riprese. Nelle riprese per le qual sia previsto l'impiego di un elevato numero di attori e/o le XX.XXfigurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. al fine in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di conciliaretrucco, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, vestizione e/o nelle singole unità operativepreparazione, potranno coesistere più forme la parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a due ore dopo l'inizio dell'orario normale. La Produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei serviziregola, almeno 12 ore prima. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi Tra la fine di distribuzione dell'orario una giornata lavorativa e l'inizio di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraseguente dovranno intercorrere almeno 11 ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario normalmente è di 38 ore; 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli art. 28, 28-bis, 29, 30. Le ore non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà discussa possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di Istituzione intervallo retribuito. Con riferimento a quanto previsto per i lavoratori turnisti le parti concordano che sono fatti salvi, a tutti gli effetti, eventuali trattamenti difformi verificatisi prima del 25 luglio 2011. Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 4, la durata media dell'orario di lavoro, ai fini del citato decreto legislativo, è calcolata con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXriferimento ad un periodo di 6 mesi. al fine In presenza di conciliare, per quanto possibileparticolari esigenze organizzative e produttive, le esigenze prioritarie dei servizi con parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi. Ferme restando le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario disposizioni di cui sopra è riferito alle legge, verranno considerate come ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario tutte le ore lavorate al di sopra delle 40 ore settimanali. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario Verranno considerate come ore di lavoro per periodi plurisettimanali anche notturno quelle lavorate fra le 22 e le 6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in fasce orarie differentinecessità aziendali di carattere imprescindibile. Nell'organizzazione Qualora si presenti l'esigenza di detti sistemi si tenderàeffettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, per quanto possibileladdove esistano, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzionealle Rappresentanze sindacali aziendali. I sistemi Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di distribuzione dell'orario impedimento, di effettuare il lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore supplementare o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo commastraordinario. Conseguentemente Per il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di cottimo per le settimane i cottimisti, sulla retribuzione oraria di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane fatto per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopra.i lavoratori ad economia:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione La durata massima dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale viene stabilita in fasce orarie differenti40 ore settimanali. Nell'organizzazione Al di detti sistemi si tenderàfuori delle deroghe ed eccezioni, e in particolare a quelle di cui al capitolo successivo "orario normale in regime di flessibilità", per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario ogni ora di lavoro comportano prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e sino a 48 ore settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una compensazione tra maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). Ai soli effetti del trattamento economico del lavoro straordinario le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, ferie e permessi retribuiti - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. L'orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario contrattuale di lavoro viene distribuito su 5 giorni con riposo di durata superiore norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a quello prescritto non dà diritto ciclo continuo o svolgentesi su più turni verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a compenso per lavoro straordinariociclo continuo o svolgentesi su più turni, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 40 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere realizzate nell'arco di legge. Possono essere concordate durate dell'orario più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con le adeguate compensazioni il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 la cessazione del lavoro sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopradisciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.

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Samples: www.fenealuil.it

Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 orenorma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. L'articolazione degli orari I criteri per la formulazione dei turni di lavoro sarà discussa a livello servizio sono stabiliti, di Istituzione regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali e/o di cui all'art. 77, sempre fatte salve le XX.XX. al fine attribuzioni di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici legge del Direttore sanitario e dei lavoratorila salvaguardia della assistenza del malato. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui sopra è riferito all'art. 77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77. La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro effettivamente prestatestraordinario di cui all'art. All'interno 59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di 12 mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della stessa Istituzionederoga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, e/svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o nelle singole unità operativecategorie di lavoratori, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione mediante particolari articolazioni dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutiveservizio, fermo restando il diritto al normale godimento debito orario. Agli effetti del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario presente articolo sono considerate ore di lavoro settimanale medio diverse da 38 quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 7, art. 59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a 11 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di lavoro di cui sopracontrattazione aziendale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata dell'orario di lavoro ordinario si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 38 ore; l'orario giornaliero non 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può superare normalmente essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto a livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSA o RSU, ove le 8 orestesse esistano e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. L'articolazione degli orari A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSA o RSU, ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di presta zione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20%, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, EDR). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro sarà discussa può essere articolat a livello in non più di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori2 turni. L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamene fissata dalla impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalie ra, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor l avoro, il lavoratore con rapporto di lavoro effettivamente prestatesuperiore alle 5 ore giornaliere ha diritto almeno a 1 ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. All'interno della stessa IstituzioneL'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime quali fiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, potranno essere adottati sistemi entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosi tà nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazion e giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il po sto di lavoro, per quanto possibilel'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzioneproprio domicilio. Il numero delle settimane tempo che il lavoratore impiega per le quali trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraconsiderato come prestazione lavo rativa a tutti gli effetti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario di lavoro. L'orario settimanale Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale, è previsto un sistema di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario flessibilità dell’orario giornaliero non può superare normalmente le che permette l’entrata dalle ore 8 ore. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore 9, fatte salve le diverse prassi in atto per gli addetti non direttamente collegati alla produzione. Per quanto concerne le Contrazioni dell’orario di lavoro effettivamente prestatelavoro, si possono utilizzare ferie e PAR per la loro copertura. All'interno della stessa IstituzionePer quanto, e/invece, concerne i Recuperi produttivi, questi possono essere effettuati nelle giornate di sabato o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei serviziin altri turni aggiuntivi ed entro i sei mesi successivi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati Fermo restando i sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro già in uso negli stabilimenti, il cambiamento dello schema di durata superiore turnazione orario sarà preceduto da un periodo di consultazione con le RSA pari a 15 giorni. Nel caso particolare di adozione dello schema dei 18 turni, lo stesso sarà articolato in modo tale che si abbiano 1 settimana a 6 giorni lavorativi ed una settimana a 4 giorni (in tal modo nelle settimane a 4 giorni sarà possibile fruire di 2 giorni consecutivi di riposo oltre la domenica); il diciottesimo turno, cadente tra le 22 del sabato e le 6 della domenica, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 novembre, con una o due festività cadenti di domenica, con i permessi spettanti ai lavoratori addetti al terzo turno (xxxx’ora lavorata sul terzo turno con la relativa retribuzione accantonata per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari ad 8 ore) e con la fruizione di PAR fino a concorrenza. Infine, la mezz’ora retribuita per la refezione potrà essere collocata a fine turno, previa verifica tra le Parti; qualora la sua fruizione sia impedita da esigenze tecniche o di servizio, ai lavoratori verranno corrisposti 30 minuti di retribuzione ulteriore a regime ordinario. Per quanto riguarda i PAR, si segnala la possibilità per i lavoratori di mantenere il diritto alla loro fruizione per 42 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fatta salva la possibilità di chiederne la monetizzazione al termine dei 24 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione. Lo straordinario da effettuarsi al sabato o nella giornata libera è elevato a 120 ore annue pro capite, ma l’azienda “terrà conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite personale volontario”; inoltre la relativa maggiorazione viene elevata al 60%. Non è ripreso l’istituto della Banca ore, né quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinariodell’Orario plurisettimanale, mentre la cui vigenza contrattuale è quindi da considerarsi superata. L’istituto della Reperibilità è oggetto di un sostanziale rinvio alla sede aziendale; analoghe considerazioni valgono per le settimane di durata inferiore Trasferte, che saranno trattate secondo le prassi in atto a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopralivello aziendale.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; ore settimanali. L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni. A livello di integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA/RSU di possibili forme di flessibilità giornaliera. Per i controllori zootecnici, fermo restando quanto previsto al primo comma, l'orario giornaliero di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può superare normalmente contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma. E’ facoltà del datore di lavoro, sentite le 8 RSA/RSU, a fronte di obiettive necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7, né cessare dopo le ore 21,30. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. L'articolazione degli orari Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXtrenta minuti. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le RSA/RSU nell'ambito di quanto stabilito in sede di integrativi. Le Parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale, anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la «Banca ore» in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi plurisettimanali anche di minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU. Trascorso il periodo di 18 mesi le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento. Le Parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa. In applicazione di quanto previsto all'articolo 57 sono fatte salve le condizioni di miglior favore in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione materia di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione determinazione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato esistenti alla data dell'entrata in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal vigore del presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopraCCNL.

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Orario di lavoro. L'orario settimanale Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 34. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può superare normalmente essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le 8 oreparti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con Con le rappresentanze sindacali e/o aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le XX.XXore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. al fine La distribuzione giornaliera dell'orario di conciliarelavoro può essere articolata in non più di 2 turni. Fermo restando le situazioni in atto, per quanto possibilecon decorrenza 2.5.80, è abolita la possibilità di concordare un 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del CCNL 13.12.77. Le ore prestate oltre le esigenze prioritarie dei servizi 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui ai commi 8 e 10 (prestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratorimaggiorazioni previste nel successivo art. 39 (lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di cui sopra è riferito alle lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzioneo di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo curerà che compatibilmente con le esigenze dei servizidell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. In relazione alla peculiarità L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del settoreturno cessante non può lasciare il servizio, potranno essere adottati sistemi se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di distribuzione impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera – comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, anche in fasce orarie differentise rientranti fra quelli abituali – sono rimborsate dall'impresa. Nell'organizzazione Sono escluse dal rimborso le spese di detti sistemi si tenderàviaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. Col 1° gennaio 1986 l'orario di lavoro sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. Per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione concerne l'articolazione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo commasu base multiperiodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, si applica il successivo art. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario 33, fatte salve le condizioni di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono state assorbite nell’orario di lavoro di cui sopramiglior favore esistenti.

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Orario di lavoro. L'orario Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19, la durata massima settimanale di del lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 viene fissata in 40 ore. L'articolazione degli orari Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro sarà discussa a livello esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XXlegge. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle Le ore di lavoro effettivamente prestatesono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività di cui al comma 12 del presente articolo e quanto previsto dall'articolo 21. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 settimana, la durata normale dell'orario di lavoro potrà risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali. Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al DPR 28 gennaio 1985 n. 792 lavoro di altri lavoratori, in via eccezionale, il termine di cui innanzi potrà essere prolungato per tutta la durata del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono state assorbite nell’orario considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di evitare che una parte delle maestranze abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di far accertare dal medico la sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne. L'orario di lavoro di cui sopra.per il personale addetto a:

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