Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’artl’obbligo di comunicazione di cui all’art. 4, comma 5 del Decreto non si applica a norma dell’art. 16, comma 1, lett. n) e l’artdell’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno Decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventointer- vento, anche in reperibilità; nonché al nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratorie dei tele-lavoratori.l Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppressesop- presse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi pe- riodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una gestione media di 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniivi disciplinate, la durata contrattuale dell’orario massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 1.Orario standard E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. 2.Orario su nastro lavorativo ampio Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro a settimana. 3.Orario in turno Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al successivo art. 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è fissata in 38 di 2 (due) ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla a settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture, Verbale Definitivo Di Accordo Di Rinnovo Quadriennale Normativo E Biennale Economico Del CCNL Federculture
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiprocessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva effettiva della forza lavoro all’interno all'interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; straordinario • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività dell'attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionieccezioni, la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - – e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda dall'azienda previa comunicazione alla R.S.U. RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buitoretribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore inferiore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori lavoratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - – decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - – anche su base giornaliera - -, in particolari periodi dell’anno dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: trasparenza.harnekinfo.it, www.anigas.it
Orario di lavoro. La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Essa, al fine di meglio rispondere alle oscillazioni di mercato, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto pre- visto dall’articolo 23 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo nor- me di legge. Le aziende attuano una gestione ore di lavoro sono contate con l’orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessisettimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in modo non uniforme, previo esame con le rappresentan- ze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore 13,00 del sabato, fatta eccezione in ogni caso per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario attività di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 12 del presente CCNLarticolo e quanto previsto dall’articolo 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione la durata normale dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite potrà risultare da una media plurisettimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzio- ne dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali regimi che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di orarioaltri lavoratori, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviin via eccezionale, decorsi i quali le parti sono libere il termine di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità cui innanzi potrà essere prolungato per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso tutta la durata della del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l’orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno suc- cessivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di ciascun periodo non può essere in- feriore evitare che una parte delle maestranze abbia a 3 ore; prestare la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresua opera esclu- sivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell’orario stabilito, cureranno l’alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una inno- vazione, sarà consentito al lavoratore di norma, superiore far accertare dal medico la sua idoneità a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleprestare lavoro in ore notturne. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario L’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addetto a:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.entebilateralemetalmeccanici.it
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per l'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi valgono le norme di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro legge con le eccezioni e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata relative. L'orario normale contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997 n. 196. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 20 del presente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore punto 3) dell'art. 25. Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di riduzione dell’orario recuperi. Il datore di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattotutti i dipendenti interessati, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora d'inizio e di cui al- l’art. 4 comma 3 termine del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di 12 mesi per riposo durante il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratorilavoro. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo Quando non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo possibile esporre l'orario nel posto di la- vorolavoro, le per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga. Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla RSU, di cui all'art. 101, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’artapplicative. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre cheNel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario verifica di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di serviziosarà effettuata con l'intervento delle rispettive organizzazioni territoriali. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 20 del CCNL. L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi avvicendati allo scopo di preavvisoevitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne. L’aziendaAgli operai che eseguono i lavori preparatori (*) e complementari di cui all'art. 6, nel fissare RDL 15.3.23 n. 692, vanno corrisposte le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di maggiorazioni previste dall'art. 20 del presente contratto. (*)La circolare del Ministero del lavoro o riposo n. 172/20948 del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto 17.9.56 dispone che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.:
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Samples: Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini, Verbale Di Accordo 29 Gennaio 2000 Di Rinnovo Del CCNL 5 Luglio 1995 Per I Dipendenti Delle Imprese Edili E Affini
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Essa, al fine di meglio rispondere alle oscillazioni di mercato, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'art. 23 e dal comma 7 del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativalegge. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Le ore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è fissata settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in 38 modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite13,00 del sabato, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari fatta eccezione in azienda, l’orario ogni caso per le attività di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 12 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione articolo e quanto previsto dall'art. 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui 7 giorni alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007settimana, la durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo potrà risultare da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali regimi che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di orarioaltri lavoratori, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviin via eccezionale, decorsi i quali le parti sono libere il termine di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità cui innanzi potrà essere prolungato per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso tutta la durata della del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di ciascun periodo non può essere in- feriore evitare che una parte delle maestranze abbia a 3 ore; prestare la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di norma, superiore far accertare dal medico la sua idoneità a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleprestare lavoro in ore notturne. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario L'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addetto a:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una La durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 38 ore per il personale appartenente alle fasce funzionali 7a, 6a e 5a, limitatamente per quest'ultima al personale che sia addetto a mansioni di ordine, di segreteria e collaborazione amministrativa, amministrativo-contabile, tecnica ed agraria, nonché per il personale della 3a fascia funzionale addetto a compiti di videoscrittura e di gestione dell’orario di programmi informatici. Per il restante personale inquadrato nelle fasce funzionali 2a, 3a e 5a non rientrante tra quello indicato ai precedenti commi, nonché per il personale inquadrato nella 1a e nella 4a fascia funzionale, l'orario ordinario contrattuale di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiresta fissato in 38 ore settimanali di media annua. La durata media dell'orario di lavoro non può, in ogni caso superare, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi ogni periodo di produttivitàsette giorni, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorole quarantotto ore, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario comprese le ore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionistraordinario. Ai fini della disposizione di cui al precedente comma, la durata contrattuale dell’orario media dell'orario di lavoro è fissata calcolata con riferimento all'anno per i lavoratori discontinui e per quelli addetti ai settori irrigazione e scolo delle acque. Per i lavoratori addetti alle altre attività consortili la durata media dell'orario di lavoro è calcolata con riferimento al quadrimestre. L'orario settimanale di lavoro di cui ai precedenti commi dovrà essere ripartito in 38 ore maniera da lasciare libero il pomeriggio del sabato. Qualora le esigenze organizzative e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo funzionali lo consentano si prevederà, d'intesa fra il Consorzio e le R.S.A./R.S.U., la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni lavorativi attraverso, occorrendo, l'istituzione di 12 mesi - e distribuite, appositi turni fra il personale che garantiscano il funzionamento di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanaquei servizi il cui espletamento è necessario anche nella giornata di sabato. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario In ogni caso la giornata del sabato non può considerarsi festiva. La ripartizione dell'orario di cui al 3° comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione del presente articolo nei vari mesi dell'anno in modo che sia rispettata la media ivi prevista, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. Nell'effettuare tale ripartizione, le parti potranno fissare per quattro mesi l'anno orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati durante gli altri mesi dell'anno, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore. Per i dipendenti addetti alle occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata giornaliera di lavoro effettivo settimanale di 38 ordinario non può superare le ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art10. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario L'orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale dipendenti di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 è ridotto, per un periodo massimo di 15 settimane l'anno, da 50 a 43 ore. Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante l'arco dell'anno, per alcuni mesi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di riduzione dell’orario svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro previste dall’artcontinuo. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate Nei periodi di retribuzione glo- bale fino svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a concorrenza della quarantesima ora 44 ore. L'individuazione e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 12° comma, saranno determinati d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U. I portieri e gli addetti alla custodia di stabilimento o di impianti che abbiano l'alloggio sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, sono esclusi dalle limitazioni di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi orario previste nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzatipurché abbiano la facoltà di farsi sostituire nella loro attività giornaliera da una o più persone designate d'accordo con l'Amministrazione consortile. La stessa Amministrazione deve provvedere, intendendosi con onere a suo carico, alla sostituzione del dipendente qualora rimanga assente dal lavoro per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buitoferie, riposo settimanale, malattia, infortunio, festività o perché sia comandato a prestare la propria opera presso altro impianto, con temporanea sussistenza dell'obbligo di custodia. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003La durata, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative distribuzione e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze l'ora iniziale e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie finale dell'orario ordinario giornaliero e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), settimanale per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per contemplato nel presente articolo, vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le RSA/RSU al fine di rispettare le esigenze di servizioidoneo funzionamento dei servizi consortili e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti. Nel caso Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma, le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti la Direzione provinciale del lavoro. Nelle giornate in cui vengano introdotti regimi i dipendenti siano adibiti a lavori considerati nocivi ai sensi del precedente art. 26, gli stessi hanno diritto alla riduzione di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario due ore sull'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto cheordinario, fermo restando l'importo della retribuzione. Gli operai possono essere adibiti a lavori in acqua e a lavori disagiati per non più di 4 ore giornaliere, con una pausa di 15 minuti dopo la prima ora e quarantacinque minuti di lavoro ed un'altra pausa di altri 15 minuti dopo una ulteriore ora e quarantacinque minuti di lavoro. Per il completamento dell'orario ordinario giornaliero dovranno essere adibiti ad altre attività. Agli effetti di quanto previsto negli articoli 24al precedente comma sono considerati lavori in acqua quelli che si effettuano con i piedi immersi nell'acqua; sono considerati lavori disagiati l'estirpazione manuale delle erbe e dei materiali dalle griglie site in prossimità degli impianti idrovori e degli impianti di sollevamento delle acque a scopo irriguo. CHIARIMENTO A VERBALE La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore, 25 e 27distribuite secondo le intese di cui al 15° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di articolazione del periodo cui al 9° comma, indipendentemente dalle ore di riposo di 11 ore giornaliereeffettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al comma 11°.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario di lavoro funzionale si fa riferimento alle norme di legge e alle relative deroghe ed eccezioni. La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al presidio dei pro- cessisuccessivo art. 26. La prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per permettere esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la concreta coincidenza programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le rappresentanze sindacali aziendali, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la disponibilità teorica retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25 per cento, calcolata sulla retribuzione base. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22 comma 8° del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui all'8° e quella ef- fettiva 10° comma (prestazione nel sesto giorno della forza settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 31 (lavoro all’interno straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del processo produttivo pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per concorrere a: • conseguire eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il miglioramento lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionalise rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima l'inizio della sua attuazioneprestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. A tale comunicazione segue Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneposto all'altro, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze tra l'inizio e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza il termine della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavoratoprestazione, è considerato lavorativo come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. L’orario medio Col primo gennaio 1986, l'orario di lavoro sarà ridotto di 40 ore annue, di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative. Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. Per i servizi di pulizia negli impianti industriali, a fronte di esigenze oggettive dell'attività produttiva, l'orario normale di lavoro di cui al presente articolo può realizzarsi attraverso la definizione essere realizzato anche come media su un arco di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese più settimane. L'attuazione di quanto sopra sarà realizzato previo confronto tra un massimo le parti. L'effettuazione di 48 ore settimanali ed un minimo orario flessibile non comporterà variazioni al trattamento retributivo mensilizzato fatta eccezione per le settimane nelle quali, in regime di 32 flessibilità, siano superate le 45 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata per le ore di lavoro prestate oltre le 40 settimanali sarà corrisposta una maggiorazione del 10% della prestazione retribuzione tabellare e indennità di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi contingenza erogata nel mese in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 dette ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003vengono prestate. Le Parti convengono inoltre cheeventuali ore prestate oltre le 40 medie nell'arco del periodo prestabilito per il regime di flessibilità, previo esame congiunto saranno retribuite con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario maggiorazione dovuta per le esigenze di servizioprestazioni straordinarie. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati Quanto sopra non è cumulabile con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità al comma 5 del presente articolo in tema di articolazione scorrimento del periodo secondo giorno di riposo di 11 ore giornaliereriposo.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività settimanali. L'orario settimanale viene di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso distribuito in 5 giorni. A livello di integrativo regionale e nazionale, il sesto giorno ferialesi dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ancorché non lavoratoed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario notturno, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso ferma restando la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendaleaziendale con le RSA/RSU di possibili forme di flessibilità giornaliera. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi Per i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto checontrollori zootecnici, fermo restando quanto previsto negli articoli 24al primo comma, 25 l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e 27tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal primo comma. E’ facoltà del datore di lavoro, sentite le RSA/RSU, a livello aziendale potranno fronte di obiettive necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7, né cessare dopo le ore 21,30. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti. La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate diverse modalità con le RSA/RSU nell'ambito di articolazione del quanto stabilito in sede di integrativi. Le Parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale, anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la «Banca ore» in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di riposo 18 mesi dall'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di 11 minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU. Trascorso il periodo di 18 mesi le ore giornaliereeventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento. Le Parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa. In applicazione di quanto previsto all'articolo 57 sono fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di determinazione dell'orario di lavoro esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente CCNL.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per le attività di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiquesti servizi sono previsti tre diversi orari di lavoro: • tutti i giorni compresi i festivi, 7 giorni su 7, H24, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica l’attività di “Gestione operativa”, che prevede le figure professionali di “operatore ” e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e di “sistemista”, • dal lunedì al venerdì di tutti i giorni non festivi dalle 7.30 alle 20.30, per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientelale figure professionali di “sistemista”, “DBA”, per le quali sono da prevedersi 2 turni di 8 ore; • realizzare recuperi dal lunedì al venerdì di produttivitàtutti i giorni non festivi, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale ordinario di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 8 ore, con il contestuale riconoscimento da erogare nella fascia oraria 8.00-18.00, per tutte le altre figure professionali previste. In particolare per questi servizi è previsto l’impiego di: • Project Manager senior. Mediamente 2 risorse che saranno di 24 ore annue supporto alla programmazione e pianificazione delle attività dei servizi; • Architetto IT senior. Mediamente 2 risorse che affiancheranno l’Istituto nel coordinamento, pianificazione e controllo delle attività relative alle architetture IT; • Architetto IT. Mediamente 3 risorse che si occuperanno degli aspetti architetturali; • Sistemista senior Mediamente 22 risorse che forniranno supporto nella progettazione ed integrazione, delle soluzioni/tecnologie dell’Istituto sulle diverse tecnologie; • DBA senior Mediamente 6 risorse che forniranno supporto nella progettazione e gestione delle banche dati dell’Istituto • Sistemista Mediamente 22 risorse presenti per ognuno dei 2 turni, che forniranno assistenza sistemistica e gestionale per la conduzione delle componenti tecnologiche presenti negli ambienti operativi e di riduzione 1 risorsa prevista per i servizi di orario“Gestione operativa”, da utilizzarsi secondo presente per ognuno dei 3 turni (7x7, h24) • DBA Mediamente 4 risorse presenti per ognuno dei 2 turni, che forniranno supporto nella conduzione e gestione delle banche dati dell’Istituto; • Operatore. Per i criteri servizi di “Gestione Operativa” 2 risorse contemporaneamente presenti per ognuno dei 3 turni (7x7, h24). Nel successivo paragrafo 4.1 sono riportate le caratteristiche generali delle figure professionali cui all’artsi fa riferimento. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale Per l’attività di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali “Gestione Operativa” le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico risorse saranno operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratoril’intera durata contrattuale. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali Per le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/altre attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto un inserimento progressivo nella fase iniziale della fornitura: • Per le figure professionali di “Project Manager senior” e di “Architetto IT senior” è prevista l’operatività fin dall’inizio per l’intera durata contrattuale; • Per la figura professionale di “Architetto IT” è previsto negli articoli 24l’inserimento di 2 risorsa fin dall’inizio e di 1 ulteriore risorsa a partire dalla prima metà del 2008; • Per la figura professionale di “Sistemista senior” è previsto l’inserimento di 7 risorse fin dall’inizio, 25 di ulteriori 9 risorse a partire dalla prima metà del 2008 e 27delle rimanenti 6 risorse a partire dalla seconda metà del 2008; • Per la figura professionale di “DBA senior” è previsto l’inserimento di 2 risorse fin dall’inizio e delle rimanenti 4 risorse a partire dalla prima metà del 2008; • Per la figura professionale di “Sistemista” è previsto l’inserimento fin dall’inizio di 5 risorse (per ognuno dei due turni) e di 1 risorsa (per ognuno dei tre turni) di ulteriori 8 risorse a partire dalla prima metà del 2008 e delle rimanenti 9 a partire dalla seconda metà del 2008 (per ognuno dei due turni), • Per la figura professionale di “DBA” è previsto l’inserimento di 3 risorse (per ognuno dei due turni) fin dall’inizio e di 1 ulteriore risorsa (per ognuno dei due turni) a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità partire dalla prima metà del 2008. Per questi servizi l’impegno globale è stato stimato dall’Istituto pari a 30860 giornate/persona, ripartite secondo il seguente mix di articolazione del periodo figure professionali: Project Manager senior 760 Architetto IT senior 760 Architetto IT 1.060 Sistemista Senior 6.440 DBA Senior 1.960 Sistemista 13.360 DBA 2.720 Operatore 3.800 Totale 30860 Nel compilare l’offerta economica il Fornitore dovrà considerare tale stima dimensionale minima in termini di riposo di 11 ore giornalieremix e giornate /persona.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere Ai soli fini contrattuali la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorodurata, anche al fine come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro singolo lavoratore è fissata in 38 40 ore. Inoltre in via prioritaria, sarà possibile ricorrere alla fruizione collettiva dei permessi m luogo del ricorso agli ammortizzatori sociali, in caso di flessi dell'attività produttiva, previo confronto con le Rsu. Con decorrenza 1° settembre 1993, la prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi settimanali, anche come media su un arco temporale massimo periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di 12 mesi - e distribuiteriduzione dell'orario di lavoro di cui ali'art. 25. Da tali regimi di orario sono esclusi i Quxxxx x le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di mercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario rendessero necessario che strutturahnente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali unitarie per la programmazione ed il godimento delle ore di un orario riduzione dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività lavoro, di cui all'art. 25. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai commi 5 e 6 del- l’artservizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione In relazione alla esigenza di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di 38 lavoro sarà di norma concentrato su 5 giorni. Fatte salve differenti situazioni già in atto, le Parti a livello aziendale potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e 30 minuti nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 ore. In applicazione dell' art. 13 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore; è consentito il superamento del limite di cui sopra per un massimo di 2 ore, per situazioni non prevedibili o comunque eccezionali. Le suddette ore: • saranno recuperate mediante riposi compensativi possibilmente entro i 6 giorni lavorativi successivi e comunque entro i 12 giorni lavorativi successivi o nel maggiore periodo definito a livello aziendale o territoriale; • danno diritto alla sola maggiorazione prevista per l'orario straordinario. � Tali deroghe sono ammesse a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi i!V equivalenti di riposo compensativo, o in casi eccezionali, misure alternative di protezione come previsto dal comma 4 dell'art 17 D.Lgs. n. 66/2003. Per gli autisti e loro eventuali accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini e infermieri è consentito il superamento dell'orario normale per loro previsto, al di fuori delle procedure di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento . Nota a Verbale Considerando le peculiarità delle condizioni aziende che operano nel settore al fine di miglior favore garantite salvaguardare l'igienicità e salubrità dei prodotti e la sicurezza degli impianti e dei lavoratori, le Parti convengono che, per effetto della suddetta norma transitoriaportare a termine le produzioni avviate l'orario di lavoro possa variare giornalmente in relazione alla sua durata. L'eventuale scostamento per un massimo di 15 minuti giornalieri sia in un senso di superamento che di anticipazione dell'orario di lavoro, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti sarà conteggiato come straordinario in caso di superamento su base settimanale con quote orarie non maggiorate delle 40 ore e sarà imputato in conto ore a completamento dell'orario settimanale in caso di retribuzione globale mancato raggiungimento dell'orario contrattuale. Il calcolo sarà effettuato su base settimanale, la compensazione su base mensile. Le Parti a livello territoriale o in alternativa a livello aziendale definiranno le modalità operative e senza riflessi sugli istituti indiretti applicative della clausola sopra descritta attraverso un'intesa preventiva. Al fine di un monitoraggio congiunto l'azienda comunicherà alle RSU o differiti oppure corrispondenti X0.XX. di norma entro il trimestre, le modalità di ricorso alla presente clausola d'ora in poi denominata "microfressibilità", puntualmente il numero di ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNLutilizzate o frazione delle stesse ed il numero dei lavoratori interessati. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono chemodalità operativa avrà carattere sperimentale, con decorrenza 1 gennaio 2007dalla data di sottroscrizione del presente e fino al 31 dicembre 2018. tale data le Parti si incontreranno per valutarne l'eventuale proroga. La clausola di microflessibilità si intende cedevole rispetto ad eventuali accordi di secondo livello in materia di flessibilità e/o accordi di gestione dell'orario lavorativo ove compatibili. Riducibilità del limite minimo di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore In applicazione degli artt. 7 e 17 del D.Lgs. n. 66/2003, la riduzione del limite minimo di undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sia per la durata media dell’orario complessiva che per la consecutività di lavoro tale riposo, è possibile, anche per singoli lavoratori o gruppi, nelle attività caratterizzate dalla necessità tecnica di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizioo della produzione, quali - situazioni : • di forza maggiore, come definita in diritto; • da cui possa derivare un pregiudizio alla incolumità delle persone, alla sicurezza o danni agli impianti, al materiale di stabilimento o di lavorazione; • a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventocondizione che ai prestatori di lavoro siano: • garantite almeno 8 ore di riposo continuativo, anche in reperibilitàdecorrenti dalla fine della prestazione lavorativa e nell'arco delle 24 ore dall'inizio della stessa; nonché al personale accordati periodi equivalenti di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiuntoriposo compensativo, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionegodere di norma nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x, decorsi i quali le parti sono libere xx xxxx eccezionali, misure alternative di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorniprotezione, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto come previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a dal comma 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 dell'art 17 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti Chiarimento a verbale L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore comporta l'assorbimento di un'ora alla settimana dalla quantità di ore di cui all'art. 25 (Riduzione dell'orario di lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Discende da quanto sopra che se si danno atto chedovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere39 ore.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessinon può superare le 38 ore settimanali. L'orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni. A livello integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di produttivitàorario notturno, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma ferma restando la disciplina legale dell’orario definizione a livello aziendale con le R.S.A./R.S.U. di possibili forme di flessibilità giornaliera. Per i controlli zootecnici, fermo restano quanto previsto al 1º comma, l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative deroghe ed ec- cezionimansioni. E' comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, la durata contrattuale dell’orario tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal 1º comma. E' facoltà del datore di lavoro, sentite le R.S.A./R.S.U., a fronte di obiettive necessità (Centri elaborazione dati e Centro stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale in turni di lavoro giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7, nè cessare dopo le ore 21,30. In caso di necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le R.S.A./R.S.U. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. Data la particolare natura del lavoro, è fissata concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti. La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le R.S.A./R.S.U. nell'ambito di quanto stabilito in 38 sede di integrativi. Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale, anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la "Banca ore" in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall'accumulo delle ore e 30 minuti set- timanali medi - delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le R.S.A./R.S.U. Trascorso il periodo di 18 mesi le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento. Le parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di flessibilità tenendo presente le esigenze di fornire servizi adeguati agli allevatori e di recuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa. In applicazione di quanto previsto all'art. 57 sono fatte salve le condizioni di miglior favore in materia di determinazione dell'orario di lavoro esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente c.c.n.l. Per l'espletamento delle proprie mansioni il personale addetto in forma continuativa alle attività istituzionali mediante visite nelle aziende zootecniche, ove l'Associazione non metta a disposizione il mezzo, deve servirsi di automezzo del quale abbia la piena disponibilità e che sia coperto da calcolarsi su assicurazione a norma di legge. Per l'uso del proprio mezzo di trasporto, i dipendenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per consumo di carburanti, per manutenzione e per ammortamento nella misura fissata dalla Tabella ACI per Fiat Uno 60, 5 porte, Mod. 87 per 20.000 km/anno. Dal 1º gennaio 2008 l'autovettura di riferimento sarà la FIAT Grande Punto 1.3/16V MJ 90cv per 20.000 km/anno. Gli adeguamenti del rimborso avverranno il 1º gennaio di ogni anno successivo sulla base della Tabella ACI relativa all'autovettura di riferimento. Il rimborso chilometrico verrà corrisposto ai lavoratori nella misura riconosciuta dal comma precedente, ovvero sulla base di quanto stabilito dal contratto integrativo sottoscritto a norma dell'art. 44 del c.c.n.l. 21 luglio 1995. Ai fini del conteggio delle spese di cui sopra, i percorsi sono calcolati, all'atto della definizione delle zone da parte delle Associazioni o dell'assegnazione delle stesse al controllore, per tutte le stalle della zona, o dal Centro geografico della zona assegnata, previa verifica allo scopo con le R.S.A./R.S.U., o dalla residenza se risulta più vicina ai controlli. Agli addetti al controllo della produzione del latte dovrà essere riconosciuto il rimborso delle spese relative ad un arco temporale massimo solo viaggio andata e ritorno anche in caso di 12 mesi - più stalle, per ogni mungitura giornaliera effettivamente controllata. Qualora gli addetti alle attività istituzionali mediante visite aziendali, per cause riconosciute dal datore di lavoro, debbano consumare un pasto fuori casa o pernottare nella località di controllo o di vigilanza, ad essi dovranno essere corrisposti a titolo risarcitorio per il pasto € 14,00 e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanaper il pernottamento € 20,00. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario Nel caso di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione precedente, a tali dipendenti sarà corrisposto il rimborso spese di trasporto relativo ad un orario solo viaggio andata e ritorno. Il costo del trasporto dei campioni di latte dal Centro geografico della zona assegnata, agli addetti al controllo delle produzioni, al laboratorio di analisi è a carico dei datori di lavoro. Qualora tale trasporto venga eseguito per ordine del datore di lavoro effettivo settimanale di 38 ore personalmente dall'addetto al controllo della produzione con automezzo proprio, a questi competerà il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 rimborso delle spese nella misura indicata dal 2º, 3º e 6 del- l’art. 29 4º comma del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario articolo. I datori di lavoro effettivo settimanale sottoscriveranno una polizza Kasko destinata ai lavoratori che facciano abitualmente uso di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo auto propria nell'espletamento delle attività istituzionali. Tale polizza non verrà riconfermata dal momento in cui i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale datori di lavoro dotino i dipendenti di 38 ore autovetture aziendali. L'AIA, entro sei mesi dalla stipula del c.c.n.l., si impegna ad attivare le necessarie iniziative rivolte a verificare e 30 minuti garantire l'applicazione della normativa contrattuale in materia di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria polizza kasko; in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti particolare ricercherà formule assicurative o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende soluzioni alternative che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, eliminino la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, franchigia sui rimborsi in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda incidente intervenuto durante l'utilizzo dell'autovettura per motivi di lavoro. E' considerato notturno il lavoro compreso tra le ore 22 e la R.S.U. potranno concordare l’estensione le ore 6. E' definito "lavoratore notturno": - qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto suo tempo giornaliero impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative svolga il proprio orario giornaliero di notte per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità almeno quattro ore per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orariosessanta giorni lavorativi l'anno, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal riproporzionati in caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda a tempo parziale. Dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti donne al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’artdalle ore 22 alle ore 6. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.notturno:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 34. La prestazione è distribuita in 38 ore 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitequelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di norma, su 5 o 6 giorni alla riposo può essere fruito nell'arco della settimana. Al fine L'attuazione di omogeneizzare gli orari quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e sarà portata a conoscenza dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in azienda6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, l’orario con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. La distribuzione giornaliera dell'orario di cui al comma precedente lavoro può essere realizzato attraverso l’adozione articolata in non più di 2 turni. Fermo restando le situazioni in atto, con decorrenza 2.5.80, è abolita la possibilità di concordare un orario 3° turno giornaliero ex art. 22, comma 8 del CCNL 13.12.77. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività maggiorazione di cui ai commi 5 8 e 6 del- l’art10 (prestazione nel 6° giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 29 del presente CCNL39 (lavoro straordinario, ovvero attraverso l’adozione di un orario notturno, festivo). L'orario di lavoro effettivo settimanale va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di 39 oredurata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il contestuale riconoscimento di personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artininterrotto riposo per ogni settimana. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di 38 ore lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e 30 minuti per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di cui al comma 2 ovvero quello lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di 39 ore lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima lavoro nel corso della sua attuazione. A tale comunicazione segue prestazione giornaliera – comprese quelle derivanti da spostamenti da un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere posto all'altro di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventolavoro, anche in reperibilità; nonché al personale se rientranti fra quelli abituali – sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima lavoro, per l'inizio della sua attuazioneprestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. A tale comunicazione segue Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un esame congiuntoposto all'altro, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze tra l'inizio e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavoratotermine della prestazione, è considerato lavorativo come prestazione lavorativa a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione Col 1° gennaio 1986 l'orario di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo lavoro sarà ridotto di 48 40 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essereannue, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti norma attraverso il riconoscimento di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi corrispondenti giornate di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo riposo ovvero con modalità da definire in sede aziendale tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive e di uscita del personaleorganizzative. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto Le predette riduzioni assorbono eventuali riduzioni concesse a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto su base multiperiodale per i servizi di la- voropulizia negli impianti industriali, le modalità operative e si applica il successivo art. 33, fatte salve le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccmiglior favore esistenti.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti nel successivo paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. L’orario giornaliero di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessisarà esposto in apposita tabella, da affiggersi in luogo accessibile a tutti i lavoratori. Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto. Ove per esigenze tecniche si renda necessario ripartire l'orario normale contrattuale su sei giorni, per permettere le ore di prestazione effettuate nel 6° giorno è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) calcolata sulla paga base. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 sua opera nelle ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. Tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di 12 mesi - e distribuite, mezz’ora retribuita per la refezione nelle ore di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari presenza in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A Da tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che operano consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Laddove se ne ravvisi l’esigenza, le parti in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello sede aziendale potranno essere concordate concordare diverse modalità di articolazione regolazione della mezz’ora retribuita per la refezione. Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del periodo turno cessante potrà lasciare il posto di riposo lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 11 un numero di ore giornalierecorrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione o al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui potrà essere in xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero saranno considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne. Quando l’assegnazione a turni SI svolge anche in ore notturne costituisca un’ innovazione, sarà consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario, in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro in ore notturne.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Addetti Al Settore Edile Ed Affini
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L' orario settimanale di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza ordinario è di 38 ore; l' orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. L' articolazione degli orari di lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi sarà discussa a livello di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o temporanee dell’attività lavorativale XX.XX. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al al fine di omogeneizzare gli orari in aziendaconciliare, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti le necessità dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita garantire l’effettivo godimento del personaleriposo settimanale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di L' orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva è riferito alle ore di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresselavoro effettivamente prestate. All' interno della stessa istituzione, riduzioni collettive dell’orario - e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell' orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell' orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)fasce orarie differenti. Nell' organizzazione di detti sistemi si tenderà, per tutto quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l' istituzione. I sistemi di distribuzione dell' orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il personale ri- tenuto dall’azienda maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non necessario dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le esigenze settimane di serviziodurata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Nel caso in cui vengano introdotti regimi Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto chesei consecutive, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno il diritto al godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell' orario di lavoro settimanale medio diverse modalità da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Le quattro festività abolite di articolazione del periodo cui alla Legge 5/3/1977 n. 54 ed al D.P.R. 28/1/1985 n. 792 sono state assorbite nell' orario di riposo lavoro ordinario di 11 ore giornalierecui al presente articolo.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L'orario normale di lavoro è fissata fissato in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, come previsto dall'art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 163, comma 1, lettdel D.Lgs. n) e l’art. 17n. 66 dell'8 aprile 2003, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio salve tutte le deroghe ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale eccezioni di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratorilegge. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionedurata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere Il limite di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 55 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresuperato per accordo aziendale. Per ogni ora di lavoro straordinario, di normal'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, superiore a 4 ore; • orari continuatiai soli effetti contrattuali, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita una maggiorazione del personale28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai sensi e per gli soli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di trattamento economico del lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnostraordinario, le Parti si danno attoore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51assenze dovute a malattia, comma 2infortunio, lett. c) T.U.I.R.gravidanza e puerperio, che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse- fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, riduzioni collettive dell’orario - anche fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su base giornaliera - più turni, verrà concordato in particolari periodi dell’anno (Pasquasede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, Ferragostole 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate, Natalenell'arco di dodici mesi, pontiattraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, ecc.), per tutto che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per le esigenze tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda. Resta per altro inteso che nessun lavoratore potrà sottrarsi dall'obbligo di servizioeffettuare la registrazione, tramite apposita strumentazione indicata dall'azienda, delle ore lavorate e dovrà altresì garantire l'inizio dell'effettiva prestazione di lavoro all'ora stabilita dalla Direzione aziendale. Nel caso in cui vengano introdotti L'introduzione di nuovi regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con almeno 2 giorni lavorativi di preavvisole R.S.U. così come specificato alla successiva lett. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere B). Per quanto non espressamente normato dal presente c.c.n.l. in materia di orario ed i turni di lavoro o riposo del personalelavoro, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori le parti rimandano al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere66 dell'8 aprile 2003 nonché alle altre leggi vigenti.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Regimi di orario Ruolo del personale amministrativo Sistema 5 Ai soli fini contrattuali, il limite dell’orario normale di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessigiornaliero è di 7 xxx.Xx settimana lavorativa si attua, per permettere il personale tecnico operativo, mediante la concreta coincidenza tra concessione di un riposo ogni cinque giorni di xxxxxx.Xx tal caso e soltanto quanto l’orario giornaliero nei cinque giorni lavorativi è quello di cui al comma precedente, verranno concessi sette giorni di permesso di conguaglio per ogni anno di servizio prestato sistema 5.I permessi di conguaglio sono commisurati ad un anno intero di servizio prestato e nei casi di inizio o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno determinati in proporzione ai mesi interi di servizio prestato. Il godimento dei permessi di conguaglio e dei giorni di riposo derivanti dal sistema 5, di cui al presente articolo, non comporta alcuna variazione della retribuzione. I permessi di conguaglio saranno concessi contemperando le esigenze aziendali con le richieste dei lavoratori. Il sistema 5, con i relativi permessi di conguaglio, decadrà se l’orario di lavoro settimanale sarà ridotto con provvedimenti legislativi o di altra natura al di sotto dei limiti previsti dal Contratto. In tal caso le parti si incontreranno per gli eventuali opportuni adattamenti.Fermo restando l’orario di lavoro del presente articolo, previo il consenso delle parti, si potrà applicare un sistema che preveda l’abbinamento di un giorno di permesso ad un giorno di riposo.Gli eventuali permessi non goduti nell’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la disponibilità teorica retribuzione normale salvo i casi di risoluzione del rapporto di lavoro in corso di anno.Sistema 6+1+1Il limite dell’orario normale di lavoro giornaliero è di 7 ore e quella ef- fettiva della forza 15 xxxxxx.Xx settimana lavorativa si attua mediante sei giorni di lavoro all’interno cui seguono il giorno di riposo settimanale ed il giorno di permesso. Poiché con tale sistema non si intende modificare il monte ore annuo di lavoro normale pro-capite previsto al precedente art. 54, la settimana lavorativa, ai fini contrattuali, si attua mediante la concessione del processo produttivo giorno di riposo settimanale e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario un giorno di permesso dopo sei giorni di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario con orario normale giornaliero di lavoro è fissata fissato, ai fini contrattuali, in 38 7 ore e 30 minuti set- timanali medi - 15 minuti.Nel caso di esigenze organizzative, dettate da calcolarsi su un arco temporale massimo eventi particolari e comunque con esclusione della turnazione ordinaria, ove vi fosse la necessità di 12 mesi - e distribuitenon poter usufruire, nella turnazione, del giorno di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario permesso di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione il riposo settimanale, stante la distribuzione dell’orario del presente articolo, potrà, senza compensi o maggiorazione alcuna, fatto salvo quanto previsto dall’art. 64, cadere all’ottavo giorno purché per ogni periodo di un orario 28 giorni vengano usufruiti 4 giorni di riposo.Nel sistema di distribuzione dell’orario di lavoro derivante dall’applicazione del presente articolo, restano assorbiti tutti i permessi previsti dal presente Contratto.Personale Servizi FiduciariLa durata dell’orario normale di lavoro è fissata ai fini contrattuali in 40 ore settimanali di effettivo settimanale lavoro distribuite su 5 o 6 giornate lavorative. In sede di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività contrattazione di cui secondo livello potranno essere concordate diversemodalità di distribuzione dell’orario di xxxxxx.Xx relazione ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.lgs. n. 66/2003 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello dell’art. 4 del D.lgs. n. 234/2007 si conviene che la durata massima dell’orario di 39 lavoro, comprese le ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche lavoro straordinario, non potrà superare le 48 ore ogni periodo di sette giorni, calcolate come media riferita ad un periodo di mesi 12. Il lavoratore del turno smontante non può lasciare il posto di lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle quote orarie stabilite dall’art. 11 per il lavoro straordinario. In caso di ritardo nella sostituzione il lavoratore avvertirà l’Azienda che provvederà alla sostituzione nei confronti tempi tecnici necessari, e comunque non superiori alle 2 ore. Frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base allaL. 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla L. 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All’inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 2019, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei rispettivi ruoli. Nelle aziende dipendenti occupati nell’Istituto.I lavoratori che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale contemporaneamente potranno assentarsi dall’Istituto per l’esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artcomma. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi I permessi retribuiti potranno essere richiesti per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 150 ore settimanali ed pro-capite per il triennio, utilizzabili anche in un minimo solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi doppio di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionequelle richieste come permesso retribuito. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all’Istituto nei 20 giorni successivitermini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, decorsi i quali le parti sono libere specificando comunque il corso di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esserestudio prescelto.Tali termini, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi non saranno inferiori al xxxxxxxxx.Xx ogni Istituto – e nell’ambito di questo per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti ogni singolo reparto – dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l’insorgere di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi situazioni contrastanti con le condizioni di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo cui al terzo e di uscita sesto comma del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003presente articolo, la pausa giornaliera non re- tribuitaDirezione dell’Istituto, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda d’accordo con le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative rappresentanze sindacali aziendali e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24nei precedenti 3° e 6° comma, 25 provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l’età, l’anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e 27, della relativa misura di ore assegnabili a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità ciascuno.I lavoratori dovranno fornire all’Istituto un certificato di articolazione del periodo iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di riposo di 11 effettiva frequenza con indicazione delle ore giornaliererelative.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e e` quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le stabilita dalla legge con relative deroghe ed ec- cezionieccezioni. Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale dell’orario di lavoro è fissata viene stabilita in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio medie da calcolarsi nell'ambito dell'anno solare. Si intende lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora non si tratti di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui al- l’artalla lettera A) del presente articolo. 4 comma 3 del D. LgsParimenti, sara` considerato lavoro straordinario contrattuale quello effettuato oltre il limite dell'impiego flessibile dell'orario di lavoro. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo Per ogni ora di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimilavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale medio sopra indicato, in caso di particolari esigenze organizzativeaggiunta alla normale retribuzione l'azienda corrispondera`, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un 28% sulla retribuzione base (minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaletabellare piu` contingenza). Ai sensi e per gli soli effetti dell’art. 8 della determinazione del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnostraordinario contrattuale, le Parti si danno attoore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51assenze dovute a malattia, comma 2infortunio, lett. c) T.U.I.R.gravidanza e puerperio, che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse- fatta eccezione per quelle coincidenti, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), con il giorno di riposo per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi riduzione di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio- saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero L'orario settimanale contrattuale di lavoro devono viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilita` di scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su piu` turni, verra` concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su piu` turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi realizzate nell'arco di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i piu` settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro o riposo e dei relativi riposi, che verra` portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione e` direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, puo` essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierelavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore settimanali di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriatabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo trovano applicazione i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni limiti di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva al 1º comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di ferie e legge in vigore. Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti derivanti da festività soppressedi 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3º elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per compatibilmente con le esigenze aziendali, di servizioriposi compensativi da attingere da un apposito monte ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Nel caso modalità di utilizzazione. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nei casi in cui vengano introdotti regimi di orario elasticocui, dagli stessi sono esclusi in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori che operano siano chiamati al lavoro in turnogiorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierealtro giorno della settimana.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario dell‟orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno all‟interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività dell‟attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario dell‟orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario dell‟orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario l‟orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artl‟art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione l‟adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artall‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione dell‟omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario l‟orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artall‟art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario l‟orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento l„assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario dell‟orario di lavoro previste dall’artdall‟art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario dell‟orario di lavoro di cui al- l’artl‟art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda l‟azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione l‟estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’artl‟art. 16, comma 1, lett. n) e l’artl‟art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo all‟ultimo comma dell’artdell‟art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione l‟articolazione giornaliera dell’orario dell‟orario vengono definite dall’azienda dall‟azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario l‟orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario L‟orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda L‟azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l‟esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito Nell‟ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo dell‟intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell‟art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario l‟orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione nell‟articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’artdell‟applicazione dell‟art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario dell‟orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’artdell‟art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito nell‟ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio l‟esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione l‟utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario dell‟orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno dell‟anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda dall‟azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario dell‟orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’aziendaL‟azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’artdall‟art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artdell’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente pre- sente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita defi- nita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazioneattua- zione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative ini- ziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele tele-lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazioneattua- zione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative ini- ziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto rite- nuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Artt. 108 - 117 (modificabilità dell’Istituto con la contrattazione di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva secondo livello) Definizione: qualsiasi periodo in cui il Lavoratore è a disposizione del Datore nell’esercizio della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/sua attività o temporanee dell’attività lavorativadelle sue funzioni. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, Normalmente la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 di 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Limiti: - Giornaliero: 12 ore, di cui 8 ore di lavoro ordinario e 30 minuti set- timanali medi 4 ore di lavoro straordinario e/o straordinario con riposo compensativo e/o Banca delle Ore; - da calcolarsi su un arco temporale Settimanale: 60 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite massimo di 2 settimane al mese; - Mensile: 216 ore (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore); - Semestrale: 1296 (ordinario + straordinario + straordinario con riposo compensativo + Banca delle Ore), purché entro il limite di 12 settimane a 60 ore settimanali e le restanti settimane a 48 ore; - Straordinario annuo: 300 ore; - Saldo continuo attivo o passivo nella Banca delle Ore: è fissato dalle Parti nel massimo di 160 ore. Quanto precede, fermo restando il rispetto negli ultimi 12 mesi della Media Mobile di lavoro ordinario, straordinario, saldi positivi dei riposi compensativi e della Banca delle Ore di 48 ore settimanali. Esemplificazione dei profili: - e distribuiteOrario giornaliero di lavoro su 5 (cinque) giorni, con turni “5 + 2”: Si realizza normalmente attraverso la prestazione di 5 giornate lavorative di 8 ore, da effettuarsi, di norma, dal lunedì al venerdì. - Orario giornaliero di lavoro su 5 6 (sei) giorni, con turni “6 + 1”: Si realizza normalmente attraverso la prestazione di 6 giornate lavorative di 6,66 ore. Criteri di computo: non si computano nell’orario di lavoro: - Gli eventuali riposi giornalieri intermedi concordati, della durata minima di 15 minuti. - Le soste calendarizzate per pausa pranzo di durata non inferiore a 15 minuti e non superiori a 1.5 ore. - Il tempo impiegato per recarsi dall’abitazione del Lavoratore alla sede abituale di lavoro o 6 per rientrare dal lavoro all’abitazione. Composizione multiperiodale dell’orario ordinario: si effettua mediante ricorso allo straordinario con riposo compensativo (nei casi individuali) e/o alla Banca delle Ore (nei casi collettivi). In tali casi, previa motivata comunicazione alla RSA, l’Azienda potrà stabilire regimi d’orario ordinario diversi in particolari periodi dell’anno, superando in regime ordinario, per il tempo previsto, le 40 ore settimanali, fino al massimo di 60, prevedendo poi una successiva corrispondente diminuzione dell’orario ordinario di lavoro in altri periodi dell’anno. Turni avvicendati: Nel caso d’istituzione di turni giornalieri di lavoro, i Xxxxxxxxxx non potranno rifiutarsi di effettuarli, salvo gravi e documentate condizioni ostative, Nei servizi di portineria, custodia, cassa e simili, tenuto conto delle esigenze di tutela dei beni, il Lavoratore, salvo gravi e documentati eventi di forza maggiore, non potrà lasciare il proprio posto di lavoro prima dell’arrivo del collega che lo sostituirà, pena la sanzione prevista per l’infrazione disciplinare dell’abbandono del posto di lavoro. Clausola elastica: In caso di temporanea necessità aziendale dovuta a ragioni tecniche o organizzative, nel tempo pieno sarà possibile variare per il singolo Lavoratore la collocazione dell’ordinario orario di lavoro, purché tale variazione sia richiesta con un preavviso di almeno una settimana lavorativa e sia contenuta nei limiti del 25% dell’orario e di 20 giorni alla settimanalavorativi per anno. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendafuori dei predetti accordi, l’orario di cui l’applicazione della presente Clausola Elastica determina il diritto all’Indennità per Clausola Elastica, per le sole ore variate, pari al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art5% della Retribuzione Oraria Normale quale ristoro del disagio causato al Lavoratore. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, Sospensione: in caso di particolari esigenze organizzativesospensione inferiore ai 30 minuti, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione per fatto indipendente dalla volontà del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16lavoratore, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed ha diritto alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilitànormale retribuzione; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 se invece pari o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi superiore i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni30 minuti, il sesto giorno ferialeDatore può porre in libertà il lavoratore con conseguente interruzione della retribuzione. Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia: per quelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, ancorché non lavoratoguardiani, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orarioportinai, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivifattorini, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, pontiuscieri, ecc.), la durata del contratto può essere fissata in 45 ore ordinarie, con retribuzione commisurata all’orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori sono esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina legale dell’orario normale di lavoro, ma soggetti alla durata massima settimanale. Una volta superato l’orario di lavoro normale (per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario esempio di 45 ore settimanali), decorrerà la qualificazione del lavoro straordinario con la maggiorazione del 15% per le esigenze prime 8 ore e del 17% per le ore eccedenti. Al pari di servizio. Nel tutti gli altri lavoratori, le percentuali di maggiorazione saranno incrementate in caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati straordinario, prolungato, tempestivo, urgente o in caso di straordinario spezzato con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro tempestivo o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierespezzato urgente.
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Samples: cisalterziario.it
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere Ai soli fini contrattuali la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorodurata, anche al fine come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro singolo lavoratore è fissata in 38 40 ore. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della presente Parte II. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di 12 mesi - e distribuitemercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario rendessero necessario che strutturalmente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali territoriali FAI FLAI UILA per la programmazione ed il godimento delle ore di un orario riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 19, non utilizzate. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro effettivo le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività lavoro sarà di cui ai commi norma concentrato su 5 e 6 del- l’artgiorni. 29 del presente CCNLFatte salve differenti situazioni già in atto, ovvero attraverso l’adozione di un orario le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro effettivo per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento ore comporta l'assorbimento di 24 un'ora alla settimana dalla quantità di ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artall'art. 29 comma 8 del presente CCNL19 (Riduzione dell'orario di lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello Discende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori settimane inferiore alle 52, l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto 39 ore. Calcolo della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base durata media settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario dell'orario di lavoro previste dall’artAi sensi dell'art. 17 4 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differitiD.Lgs. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto8 aprile 2003, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007n. 66, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata prendendo a con riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed ad un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale6 mesi. Ai sensi e per gli effetti dell’artdell'art. 4 del D.Lgs. 8 del D. Lgs. aprile 2003, n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi 66 i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario contratti collettivi di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 all'articolo 51 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che51/2015, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27possono elevare i limiti di cui sopra, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità fronte di articolazione ragioni obiettive inerenti l'organizzazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierelavoro.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, ore con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. r.s.u. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneco- municazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale con- trattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale globale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. rsu potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele tele-lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, giornaliere è normalmente normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cC) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003del Decreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - -, in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), ) per tutto il personale ri- tenuto rite- nuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione La prestazione del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali fermo restando la stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua attività nella sede e secondo i criteri generali stabiliti dal CCNL secondo cui l’orario di lavoro ordinario settimanale è di 36 ore con un limite massimo giornaliero di 9 ore. Il telelavoratore distribuisce in modo flessibile il suo lavoro nell’arco della settimana lavorativa e/o temporanee dell’attività lavorativagiornata lavorativa con una fascia oraria che va dalle 00 alle 24, fermo restando che non potrà superare l’orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali. Ferma restando Il dipendente in telelavoro deve assicurare la reperibilità nella fascia oraria giornaliera indicata nel contratto. La persona che telelavora è tenuta a dare tempestiva comunicazione dell’impossibilità di rendersi reperibile o delle eventuali variazioni alla reperibilità al responsabile della struttura, via mail o attraverso l’uso degli strumenti di telefonia mobile – fissa o informatica. Sono previsti rientri presso la struttura di appartenenza pianificati con il proprio o la propria responsabile sulla base del tipo di servizio svolto e sulla necessità della struttura di riferimento, con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel singolo contratto individuale. L’Amministrazione potrà convocare il dipendente a riunioni e incontri specifici previo congruo preavviso. Durante le giornate di telelavoro la persona non ha diritto al buono pasto, la cui erogazione, ove spettante, è prevista solo nei giorni di rientro presso la struttura cui la persona afferisce, secondo le modalità di attribuzione del buono pasto previste dall'Ateneo. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, nei giorni di telelavoro non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive, compensi per reperibilità. Eventuali assenze riferibili alla fruizione di permessi retribuiti vengono conteggiate in misura di sette ore e dodici minuti in caso di orario articolato su cinque giorni settimanali e in misura di sei ore in caso di orario articolato su sei giorni settimanali. Resta immutata la disciplina legale dell’orario delle ferie e festività soppresse, della malattia, della maternità e della paternità, assenze e permessi previsti da specifiche disposizioni di lavoro legge. Non sarà possibile utilizzare permessi orari ad esclusione di quelli previsti dalla L.104/92 e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite riposi giornalieri per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste allattamento previsti dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 39 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc151/2001.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaè fissato dalla Direzione. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la La durata contrattuale dell’orario normale dell'orario di lavoro è fissata in 38 nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti set- timanali medi per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni alla la settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario ; la distribuzione dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore su 6 giorni la settimana avverrà con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artle modalità previste al punto 3, par. 29 C) del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario articolo. La durata normale settimanale dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orepotrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artorario diverso. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, In ogni caso la durata media dell’orario dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a lavoro straordinario, con riferimento ad un pe- riodo periodo di 12 mesi mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare garantire la continuità del servizio ed servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di 6 mesi riposo non superiore ad un'ora. Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli altri lavoratorieffetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Con riferimento a questi ultimi, in caso Premesso che il personale che svolge attività di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’artHandling rientra tra quello di cui all'art. 16, comma 1, lett. n) di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’artsuccessive modificazioni con riferimento alle previsioni del suddetto D.Lgs. ed in particolare agli artt. 7, 8, 9 e 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si conviene che per il personale addetto alle aree ope- rative per turnista, in considerazione della necessità di assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del serviziocomma 4, quali - dell'art. 17 del citato decreto, a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratoriquanto disposto dai sopra richiamati articoli. La distribuzione su 5 durata normale dell'orario di lavoro per i lavoratori addetti a lavori discontinui o 6 giorni di semplice attesa e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere custodia è fissata nella misura di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 44 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue Le ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità compenso pari a quello previsto per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di il lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccstraordinario.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per quelle occupazioni che richiedono un lavoro funzionale discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al presidio controllo dei pro- cessibagnanti, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniinterpretazione contrattuale), la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è normale settimanale può essere fissata nel contratto d'assunzione in 38 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo p) del D.Lgs. 66/2003, sono esclusi dall'ambito d'applicazione della disciplina legale dell'orario normale di 12 mesi - e distribuitelavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al contrario, sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di norma, cui all'Art. 4. L'orario settimanale di lavoro può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di omogeneizzare gli orari in aziendaassunzione, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono fermo restando che, con decorrenza 1 gennaio 2007, quando la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità variazione è richiesta dalla natura del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - Lavoratore da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 effettuarsi 10 giorni prima della sua attuazionedell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. A tale comunicazione segue un esame congiuntoPer il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneuna volta superato l'orario di lavoro normale di 45 ore settimanali, decorsi i quali decorre la qualificazione straordinaria del lavoro con la maggiorazione del 15% per le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 prime 8 ore settimanali ed un minimo di 32 e del 20% per le ore eccedenti. Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione ) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.54° ora settimanale 20%
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione Per il 7° livello (Funzionari) vengono confermati gli attuali usi aziendali, nel rispetto dell’orario di lavoro funzionale al presidio dell’azienda, e le disposizioni in materia del vigente C.C.N.L. La Società riconosce l’importante ruolo dei pro- cessifunzionari e dei quadri nell’ambito della propria organizzazione anche sotto il profilo della professionalità connessa alle funzioni, ed intende, in ordine alle legittime aspettative della categoria, valorizzarne e svilupparne la crescita professionale. Si rende quindi sempre più indispensabile, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, un crescente coinvolgimento della categoria nella gestione dei processi aziendali. La Società, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere ail conseguimento di quanto indicato nei precedenti commi, individua in particolare i seguenti strumenti: • conseguire La partecipazione, intesa anche per i preposti ad uffici o reparti aziendali, a specifici corsi di formazione e aggiornamento professionale, compresi quelli orientati alla gestione delle risorse. • La Società a proprie spese, si riserva di inviare i funzionari a quei corsi che considererà opportuni per il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi conseguimento di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali una più elevata professionalità specifica e/o temporanee dell’attività lavorativagenerale. Ferma restando la disciplina legale dell’orario • Potranno inoltre essere concessi permessi retribuiti a quei funzionari che chiedessero di lavoro frequentare corsi di formazione, per propria scelta e le relative deroghe ed ec- cezionia proprie spese, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario che saranno giudicati utili al conseguimento dei fini di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione sopra. • L’individuazione condivisa di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto interventoobiettivi aziendali chiaramente predefiniti, anche in reperibilità; nonché termini di riconoscimenti collegati al personale raggiungimento dei risultati. Infine la Società fornirà semestralmente l’elenco nominativo aggiornato dei funzionari, dei quadri in servizio, suddiviso per gradi di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’artappartenenza. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi Per grandi interventi si intendono quelli per i quali la tariffa minima, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1965, n. 1763, prevede per il chirurgo operatore un onorario non inferiore a € 41,32. Sono inoltre comprese fra le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)le seguenti, per tutto le quali l’onorario del chirurgo operatore previsto dalla tariffa minima approvata dal decreto 1763/65 è inferiore a € 41,32 • Cateterismo cardiaco dx e sin; • Aortografia; • Cardioangiografia; • Pericardiotomia; • Tutta la chirurgia per la tbc, salvo il personale ri- tenuto dall’azienda pneumotorace, toracoscopia, l’aspirazione ed il drenaggio; • Toracotomia esplorativa; • Tumori bronchiali per via endoscopica; • Tumori maligni della sottomascellare; • Adenomi della tiroide; • Faringotomia ed esofagotomia; • Gastrotomia, gostrostomia, enterotomia; • Trapanazione cranica con puntura ventricolare; • Angiografia cerebrale; • Pneumoencefalografia; • Colostomia per Megacolon; • Amputazioni grandi segmenti (ortopedia); • Prelievo per trapianto (ortopedia); • Osteosintesi grandi segmenti; • Ricostruzione tetto cotiloideo. Per interventi non necessario indicati nella tariffa si farà riferimento ai casi analoghi o similari per le esigenze gravità di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereintervento.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Carige Assicurazioni s.p.A.
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale Fatto salvo quanto previsto al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativasuccessivo art. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni19, la durata contrattuale dell’orario massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro è fissata sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di legge. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in 38 modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite13,00 del sabato, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari fatta eccezione in azienda, l’orario ogni caso per le attività di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 12 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione articolo e quanto previsto dall'articolo 21. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui 7 giorni alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007settimana, la durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo potrà risultare da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali regimi che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di orarioaltri lavoratori, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviin via eccezionale, decorsi i quali le parti sono libere il termine di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità cui innanzi potrà essere prolungato per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso tutta la durata della del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di ciascun periodo non può essere in- feriore evitare che una parte delle maestranze abbia a 3 ore; prestare la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di norma, superiore far accertare dal medico la sua idoneità a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleprestare lavoro in ore notturne. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario L'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addetto a:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L'orario settimanale ordinario di lavoro è fissata stabilito in 38 ore settimanali. L'articolazione degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali dei servizi stabilite dalla direzione aziendale. L'orario normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa è distribuito in modo da concedere in ogni caso alla lavoratrice e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su al lavoratore 1 giornata di riposo cadente normalmente di domenica. Per il personale in turno il riposo settimanale è successivo alla giornata di smonto turno. Qualora in detta giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a godere di un arco temporale massimo riposo compensativo in un altro giorno feriale della settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di 12 mesi - legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D. Lgs 66/2003, si concorda che il periodo di riferimento, ai fini del calcolo della media della durata massima dell’orario di lavoro, è elevato a 8 mesi. A partire dal 1.10.2019, tutte le lavoratrici e distribuitetutti i lavoratori hanno diritto a 11 ore di riposo consecutive, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui fatto salvo quanto previsto al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione successivo. Ai sensi dell’art. 17, del d. lgs 66/2003, si concorda che il lavoratore turnista ha diritto ad almeno 8 ore di un orario riposo consecutivo nell’arco delle 24 ore, laddove lo richiedano le esigenze di organizzazione del servizio, per: • prolungamenti del normale turno di lavoro effettivo settimanale per la mancata o tardiva presenza in servizio del lavoratore montante; • nell’attività di 38 ore con lavoro a turni tutte le volte in cui il contestuale assorbimento lavoratore cambia squadra o turno e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva dei permessi ex-festività periodi di cui riposo giornaliero; • chiamata in servizio del lavoratore in turno di reperibilità ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 sensi dell’articolo 58 del presente CCNL; • trasferimenti a lunga percorrenza, ovvero attraverso l’adozione intendendosi quelli di un orario durata superiore alle 12 ore; • grandi eventi non programmabili. Tali esigenze costituiscono oggetto di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri informazione e confronto ai sensi e nelle modalità di cui all’art. 29 comma 8 all’art.9 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli Dalla data dell’1.1.1992 per quelle realtà aziendali dove siano in atto orari in azienda, l’orario contrattuale ordinari settimanali di lavoro inferiori alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra quelli esistenti e l’orario settimanale ordinario previsto dal presente CCNL a regime 38 ore rimarrà a titolo personale per le singole e i singoli lavoratori in forza alla data dell’1.1.92 e sarà goduta giornalmente, laddove l’organizzazione del lavoro lo consenta, o con diversa periodizzazione dei permessi individuali retribuiti. Pertanto, in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi retribuiti non incide sul computo della retribuzione mensile e sul relativo divisore connesso all'orario contrattuale di 38 ore settimanali (165). Agli operatori dei servizi all’infanzia, di istruzione, e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà continuità educativa è riconosciuto un impegno orario tra il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale 2% e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione il 6% dell’orario di lavoro previste dall’artper: - la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari all’espletamento della mansione; - la programmazione delle attività; - la progettazione dei percorsi di continuità educativa. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; La definizione delle singole percentuali applicabili per le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate differenti tipologie di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale relazione alle previsioni normative, avviene all’interno della contrattazione di secondo livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’artcosì come definita dall’art.10 del CCNL. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso Sono fatti salvi gli accordi già in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una Parti condividono l'esigenza di estendere e semplificare l'adozione di soluzioni organizzati- ve per un efficiente posizionamento competitivo delle imprese attraverso l'individuazione di specifiche articolazioni dell'orario lavorativo e l'adozione della flessibilità del lavoro, nell'ottica di interventi nell'interesse dell'impresa e dei lavoratori. Tali strumenti di gestione dell’orario possono anche offrire margini per innovare e ridurre i costi per unità di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiprodotto, per permettere assecondare la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica variabilità delle richieste del mercato, migliorare le prospettive occupazionali e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaprofessionali. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 A decorrere dalla sottoscrizione del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione Contratto Collettivo Regionale di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattoLavoro, le Parti stabiliscono chericonoscono idonea l'adozione di: - altre distribuzioni di orario nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; - un'articolazione plurisettimanale multiperiodale dell'orario contrattuale, in base alla quale l'o- rario viene realizzato in regime ordinario, alternando periodi con decorrenza 1 gennaio 2007orario diverso, la durata come media dell’orario di lavoro di cui al- l’artin un periodo non superiore a 6 mesi. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo Tale periodo potrà essere esteso fino a riferimento un pe- riodo di 12 mesi così come previsto dalle vigenti disposizioni, al verificarsi delle seguenti ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro: - operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; - sperimentazioni tecniche, produttive od organizzative; - lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; - esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; - temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di cliente- la cui non sia possibile far fronte con il normale organico; - per il personale turnista addetto far fronte alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo variazioni di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimiintensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di Parti di essa; - progetti temporanei di studio, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda ricerca e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesisviluppo prodotti; - calamità naturali. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono relative modalità attuative sono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno tra impresa e lavoratore. Di dette modalità sarà data preventivamente informativa al rappresentante sindacale di bacino. Nell'ipotesi che il calendario di lavoro comportasse, in fase di avvio o in corso di realizzazione, scostamenti rispetto a quanto comunicato, le variazioni dovranno tempestivamente essere concordate diverse modalità rese note ai lavoratori interessati. Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierepart-time.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. La durata massima settimanale del lavoro ordinario, può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi secondo quanto previsto dall'art. 23 e dal 7º comma del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativalegge. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Le ore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è fissata settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione aziendale anche in 38 modo non uniforme, previo esame con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite13,00 del sabato, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari fatta eccezione in azienda, l’orario ogni caso per le attività di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 12 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione articolo e quanto previsto dall'art. 23. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui 7 giorni alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007settimana, la durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo potrà risultare da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali regimi che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di orarioaltri lavoratori, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviin via eccezionale, decorsi i quali le parti sono libere il termine di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità cui innanzi potrà essere prolungato per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso tutta la durata della del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di ciascun periodo non può essere in- feriore evitare che una parte delle maestranze abbia a 3 ore; prestare la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di norma, superiore far accertare dal medico la sua idoneità a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleprestare lavoro in ore notturne. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario L'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addetto a:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi si fa riferimento alle norme di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riduzione dell’orario riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di lavoro previste dall’artattività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino In deroga a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle quanto sopra, per esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio programmazione dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto riposi avverrà previo confronto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaA livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione tabellare. La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del personaleturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, opera entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero corso dell'orario di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le Parti si danno atto chespese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, fermo restando quanto previsto negli articoli 24di lavoro, 25 anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e 27per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieretutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Le Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; - dipendenti da gestori di impianti (non autostradali) di distribuzione di carburanti: 45 ore; - dipendenti da aziende attuano una gestione dell’orario distributrici di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, carburante metano compresso per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere aautotrazione: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi 42 ore - dipendenti da gestori di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaimpianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali: 40 ore (con assorbimento di 24 ore dai permessi rol). Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la La durata contrattuale dell’orario media dell'orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su calcolata con riferimento a un arco temporale massimo di periodo non superiore a 6 mesi, elevabile fino a 12 mesi - e distribuitein sede di contrattazione integrativa territoriale/aziendale, a fronte di normaragioni obiettive, su 5 tecniche o 6 giorni alla settimanainerenti all'organizzazione del lavoro. Al fine Riposo giornaliero. Nell'ambito della contrattazione di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma livello possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori concordate modalità di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori deroga al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’artconsecutive a norma dell’art. 7 del 17, D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione prevista dalla disposizione citata, il riposo giornaliero può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte nelle seguenti ipotesi: cambio del turno/fascia; interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; manutenzione svolta presso terzi; attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; aziende il cui intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo sia inferiore alle 11 ore; inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. Nelle ipotesi elencate, le parti stipulanti convengono sull’adeguatezza di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore. Articolazioni dell’orario. L'azienda può ricorrere, anche in singole unità produttive, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale: - 40 ore settimanali, realizzate mediante concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale; - 39 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 36 ore di permessi rol; - 38 ore settimanali, realizzate mediante assorbimento di 72 ore di permessi (56 ore di permessi rol e 16 ore di permessi per ex festività). Grandi magazzini, supermercati e ipermercati: l’articolazione dell'orario medio di 38 ore viene realizzata utilizzando le 72 ore di permessi rol previste per le aziende con più di 15 dipendenti. Variazioni: le variazioni dell’articolazione sono comunicate con un preavviso di 30 giorni; l’articolazione prescelta ha di norma validità annuale, salvo diversa comunicazione del datore di lavoro da effettuarsi con il preavviso sopra indicato. Discontinui: 45 ore settimanali. Il personale discontinuo o di semplice attesa o custodia comprende: custodi, guardiani diurni o notturni, portieri, addetti alla estinzione degli incendi, uscieri, addetti al carico e allo scarico, commessi di negozio nei comuni fino a 5.000 abitanti, addetti alla sorveglianza degli impianti frigoriferi, addetti agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento. Flessibilità: l’azienda può realizzare regimi di orario diversi, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno fino a 44 ore settimanali per un massimo di 16 settimane. A fronte delle prestazioni aggiuntive vengono riconosciuti, nell’arco di 12 mesi dall’avvio del programma di flessibilità, corrispondenti riposi compensativi. Eventuali variazioni sono comunicate con un preavviso di 15 giorni. I riposi non fruiti al termine del programma di flessibilità sono liquidati con la maggiorazione per lavoro straordinario. Ipotesi aggiuntive di flessibilità nell’ambito del secondo livello di contrattazione: - A) da 45 fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 16 settimane, con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario; a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore; - B) fino a 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane, con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario) ovvero con superamento dell’orario contrattuale fino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane (con incremento dei permessi rol pari a 70 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario); a fronte delle ore aggiuntive viene riconosciuta una pari entità di riduzione dell’orario da recuperare per il 50% secondo il programma di flessibilità e per il restante 50% con accantonamento in banca ore. Riposo settimanale. Le Parti si danno atto cheore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale sono retribuite con la sola maggiorazione del 30% da calcolare sulla normale retribuzione, fermo restando quanto previsto negli articoli 24il riposo compensativo nel giorno successivo. Impianti di distribuzione di carburante esclusivamente autostradali che effettuino il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica: viene corrisposta per il lavoro ordinario prestato di domenica la sola maggiorazione del 10% da calcolare sulla normale retribuzione. Operatori di vendita. In sostituzione del riposo, 25 e 27all’operatore che, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità per ragioni di articolazione del periodo dislocazione, non può recarsi in famiglia per oltre un mese viene concessa una licenza corrispondente ai giorni di riposo non fruiti, con facoltà di 11 ore giornalieretrasferirsi in famiglia a spese dell'azienda (per gli operatori all’estero trovano applicazione accordi diretti tra le parti).
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessicontrattuale è, per permettere di norma, di 40 ore settimanali e, di norma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Flessibilità dell'orario di lavoro" e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 31, 33 e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi 35. Le ore non lavorate in dipendenza di produttività, efficienza festività nazionali ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le relative deroghe ed ec- cezioniprospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. La durata contrattuale dell’orario massima dell'orario di lavoro è fissata in 38 48 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitemedie settimanali, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 comprese le ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriastraordinario, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti calcolate su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi, così come previsto dall'art. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 164, comma 14, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero La durata massima dell'orario di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereè fissata dalla legislazione vigente.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La prestazione in Lavoro Agile dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessigiornaliero e settimanale della propria Struttura di appartenenza, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica derivanti dalla legge e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo dal CCNL vigente, ivi incluse le previsioni in materia di riposo giornaliero e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi settimanale nonché di produttivitàpause ed intervalli. Fermo restando quanto sopra, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorol’attività in modalità Agile potrà essere resa, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionaliin modo non continuativo, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario nell’intervallo temporale compreso tra le ore 8:00 (fatto salvo il caso in cui l’inizio della prestazione teorica si collochi prima di lavoro tale orario) e le relative deroghe ed ec- cezioniore 20:00 (le lavoratrici/i lavoratori dovranno altresì fruire dell’intervallo previsto dall’art. 29, comma VII, del vigente CCNL per la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 consumazione del pasto). L’eventuale indisponibilità a rendere la prestazione lavorativa per periodi temporali superiori ai 90 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanadovrà essere preventivamente comunicata via email dalla lavoratrice/dal lavoratore al proprio Responsabile diretto. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario Le previsioni di cui al comma capoverso precedente può essere realizzato attraverso l’adozione non trovano applicazione nei confronti del personale operante su turni che, anche nelle giornate di un svolgimento dell’attività in modalità Agile, continuerà a rispettare la collocazione e la durata del turno in cui è inserito nonché le pause e gli intervalli eventualmente previsti. Nelle giornate di Lavoro Agile, ferma restando la possibilità di fruire dei permessi orari previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali nel rispetto delle ordinarie modalità autorizzative, sarà escluso il ricorso a prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare; pertanto, il recupero di eventuali permessi fruiti ai sensi dell’art. 34, commi I, II e III del vigente CCNL (o assimilati ai medesimi) avverrà nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede di lavoro. Nell’ambito dell’Osservatorio di cui al quartultimo capoverso della presente Intesa le Parti approfondiranno le situazioni a carattere assolutamente eccezionale connesse a specifiche contingenti e limitate esigenze organizzative e produttive nelle quali si potrà fare ricorso a prestazioni supplementari o straordinarie. Il personale operante su turni e, quindi, su orari predeterminati potrà svolgere prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 al ricorrere delle relative condizioni organizzative e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 oresu autorizzazione dell’Azienda, con il contestuale riconoscimento conseguente applicazione delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi inclusa quella relativa al recupero di 24 ore annue eventuali permessi fruiti. Per quanto attiene l’attestazione della presenza nelle giornate di riduzione Lavoro Agile, questa verrà effettuata tramite Lettore Virtuale delle timbrature o altre modalità idonee ad attestare lo svolgimento dell’attività lavorativa, ferme restando eventuali caratteristiche di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccflessibilità oraria relative agli interessati.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Verbale Di Accordo
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale per le persone addette ad attività di autotrasporto è costituito da ogni periodo compreso fra inizio e fine del lavoro durante il quale il lavoratore si trova sul posto di lavoro stesso. La definizione assume, tuttavia, un diverso contenuto a seconda che si riferisca al presidio dei pro- cessilavoratore mobile, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza cioè al dipendente di un'impresa che effettua trasporti stradali ovvero a un autotrasportatore autonomo. Per il lavoratore mobile, questo periodo comprende il tempo che il lavoratore pone a disposizione del datore di lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere aed esercita le sue funzioni o attività sul posto di lavoro, cioè il periodo trascorso: • conseguire nel luogo in cui si trova lo stabilimento principale o secondario dell'impresa dalla quale il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientelalavoratore mobile dipende; • realizzare recuperi sul veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di produttività, efficienza ed efficaciaautotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni; • ottenere in qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con l'esecuzione del trasporto. L'orario di lavoro comprende: • attività di guida del veicolo; • altre operazioni di autotrasporto quali carico e scarico, supervisione della salita o della discesa di passeggeri dal veicolo, pulizia e manutenzione tecnica del veicolo; • ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza relativa a veicolo, carico e passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati allo specifico trasporto in corso; • sorveglianza delle operazioni di carico e scarico; • disbrigo delle formalità amministrative di polizia, dogana o altro. Sono compresi nell'orario di lavoro anche i periodi durante i quali il migliore utilizzo della forza lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte pronto a fluttuazioni stagionalisvolgere il suo lavoro normale, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata occupato in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze compiti connessi all'attività di servizio. Nel caso In particolare, sono considerati compresi nell'orario di lavoro i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in cui vengano introdotti regimi anticipo la durata probabile. • periodi di orario elasticointerruzione dalla guida (v. art. 7 regolamento (CE) n. 561/2006); • periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006; • riposi intermedi e riposi giornalieri previsti dal DLG n. 234/2007 • tempi di disponibilità cioè periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, dagli stessi sono esclusi durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere a eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; • tempo trascorso a fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo, per i lavoratori che operano guidano in turnosquadre. Nel caso di autotrasportatore autonomo, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze cioè di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero conducente titolare di impresa di trasporto (cosiddetto "padroncino") deve essere computato all'interno dell'orario di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati tutto il tempo compreso tra inizio e fine del lavoro, con almeno 2 giorni lavorativi l'eccezione del tempo dedicato alle attività amministrative generali dell'impresa. Sono comunque esclusi dall'orario di preavvisolavoro: • periodi di interruzione dalla guida (v. art. L’azienda7 regolamento (CE) n. 561/2006), nel fissare le articolazioni giornaliere • periodi di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. o settimanale previsti dal regolamento (CE) n. 66/2003. Le Parti si danno atto che561/2006, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 • riposi intermedi e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieregiornalieri previsti dal DLG n. 234/2007.
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Orario di lavoro. L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali e la sua articolazione è funzionale all’o- rario di servizio e di apertura al pubblico. • Le aziende attuano una gestione tipologie di articolazione oraria attualmente in vigore sono rappresentate da personale turnista e da personale non turnista; per i primi è prevista un’articolazione su turni , per i secondi l’orario è costituito dall’effettuazione di 7 ore e 12’ distribuito su 5 giorni settimanali, oltre il periodo di fruizione della pausa mensa. • Soltanto con l’autorizzazione del coordinatore o del Responsabile di struttura l’o- rario aggiuntivo verrà contabilizzato come lavoro straordinario o compensazione, secondo le regole concordate per lo specifico istituto, e potrà dare luogo al pagamento o al recupero. Pertanto, il tabu- lato di presenza dovrà essere debitamente sottoscritto dal Responsabile. • Resta invariata l’attuale disciplina relativa alla compresenza del personale turni- sta legato al passaggio delle competenze, precisando che i minuti aggiuntivi rispetto al debito orario saranno oggetto di riposo compensativo. • I dipendenti sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza così come sopra articola- to. • L’orario di lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità deve essere rilevato mediante gli appositi sistemi automatici di rilevamento delle presenze. Qualunque interruzione del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte non correlata a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario motivi di lavoro deve essere comunicata e preventivamente autorizzata dal Responsabile e rilevata attraverso la tim- bratura elettronica. • I dipendenti hanno l’obbligo di utilizzare il rilevatore collocato più vicino alla propria sede di servizio, secondo le disposizioni impartite dai Dirigenti Responsabili. In caso di guasto del sistema si ricorrerà all’inserimento manuale dell’orario lavoro o all’utilizzo della posta- zione in alternativa più vicina; l’inserimento manuale delle bollature riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata. • E’ prevista la flessibilità in ingresso tra le ore 8 e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 9 nei servizi che non ef- fettuano turnazione sulle 24 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artgarantendo comunque un’adeguata apertura degli uffici nell’orario pomeridiano. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali Eventuali profili differenziati già in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, manterranno la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccloro operatività.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Con riguardo al regime orario ordinario, il computo della prestazione lavorativa su base settimanale, con la previsione di una prestazione minima giornaliera, l’introduzione dell’arco orario di normale operatività, della flessibilità dell’intervallo pomeridiano e delle misure di presidio delle esigenze operative e il computo della durata delle assenze giornaliere decorrono dal 1° gennaio 2015. Le aziende attuano una gestione dell’orario fasce di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica flessibilità in ingresso decorrono dal 1° luglio 2014. Per turni e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionisfalsamenti, la misura della flessibilità in ingresso e la durata contrattuale dell’orario di dell’intervallo pomeridiano (salvi gli intervalli per turni e sfalsamenti in essere) decorrono dal 1° luglio 2014. L’orario concentrato e quello personalizzato decorrono dal 1° luglio 2014. L’orario multiperiodale decorre dal 1° gennaio 2015. Le nuove articolazioni orarie del part-time decorrono dal 1° settembre 2014. Il part- time in accompagnamento all’uscita dal 1° luglio 2015. Il lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitedelocalizzato decorre dal 1° luglio 2014. Con riguardo alla “banca delle ore”, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanala fruizione con permessi inferiori a un’ora decorre dal 1° luglio 2014. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi exL’ampliamento del monte-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori grado superiore, l’interruzione in corso d’anno, il versamento nella “banca del tempo” e l’estensione della fruizione al mese di cui all’ultimo comma dell’artgennaio dell’anno successivo decorrono dal 1° gennaio 2015. 27 L’alimentazione della “banca del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. tempo” con le prestazioni eccedenti decorre dal 1° gennaio 2015; il versamento del congedo eccedente i 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi riguarda i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo congedi maturati a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccfar tempo dal 1° gennaio 2014.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Accordo Sull’orario Di Lavoro
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza la preventiva autorizzazione del Direttore dei lavori: qualora l'approvazione sia data per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori. In linea generale l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo esso già comprensivo di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore della sicurezza. AI fine di rispettare i tempi di esecuzione dei lavori e per contenere maggiormente i disagi all’utenza ed al personale del palazzo municipale l’Appaltatore si rende disponibile ad effettuare le lavorazioni nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica nelle aree destinate ad uffici e con accesso di pubblico. E’ prevista la realizzazione nelle giornate di venerdì pomeriggio, sabato e domenica delle lavorazioni come individuate specificamente nel cronoprogramma (sono individuate le settimane in cui le lavorazioni si svolgono in tali giorni, prevedendo nel prezzo d’appalto il riconoscimento delle ore di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessistraordinario prefestivo e festivo per i lavoratori impiegati). Nelle rimanenti aree (esterne, seminterrati, locali attualmente non utilizzati, intercapedini, etc.) le lavorazioni potranno essere condotte anche negli altri giorni della settimana, fatta eccezione per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orelavorazioni rumorose, con produzione di polveri (anche se è prescritto l’uso di aspiratori per ogni foronomia da realizzare) o tali da arrecare particolare disagio allo svolgimento delle normali attività d’ufficio. In caso di segnalazione di particolare disagio da parte degli utenti o del personale della struttura, l’Appaltatore dovrà sospendere le lavorazioni apportatrici del disagio, senza acquisire alcun diritto a qualsivoglia compenso oltre i prezzi contrattuali. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti. Per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori. In presenza di comprovate e sopravvenute esigenze di pubblico interesse di carattere eccezionale la D.L. potrà derogare a quanto sopra e pertanto disporre l'esecuzione delle opere in un unico turno giornaliero senza che in conseguenza di ciò l'Appaltatore possa vantare diritti o pretese o apporre riserve. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell' Appaltante. Se a richiesta dell'Appaltatore la Direzione Lavori autorizzasse il contestuale riconoscimento prolungamento dell'orario l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di 24 ore annue sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di riduzione di assistenza. Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorniordine scritto all'Appaltatore, il sesto giorno ferialequale è obbligato ad uniformarvisi, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti salvo gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso eventuali indennizzi che possono competergli e salva la definizione eventuale formazione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccnuovi prezzi.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Regimi di orario L’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiè di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite nei primi 5 giorni della settimana con riposo di norma cadente il sabato. Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su 6 giorni il suddetto orario normale contrattuale, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica le ore in tal modo prestate nella giornata del sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi le ore normali contrattuali nella giornata di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativasabato potranno essere massimo 4. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Per ogni ora di lavoro prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale sopra indicato e le relative deroghe ed ec- cezionisino a 44 ore settimanali, la in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del 25% sulla retribuzione, globale di xxxxx.Xx durata contrattuale dell’orario massima dell'orario di lavoro è fissata in 38 48 ore medie settimanali, comprese le ore di straordinario, calcolate su un periodo di 4 mesi.Per il lavoro straordinario, notturno e 30 minuti set- timanali medi - festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi su un arco temporale massimo sulla retribuzione di 12 mesi fatto. - e distribuitelavoro straordinario: 28%; - lavoro notturno: 35%; - lavoro notturno a turni: 25%; - lavoro straordinario notturno: 50%; - lavoro festive: 40%; - lavoro straordinario festive: 50%; - lavoro straordinario festivo notturno: 60%.Le ore straordinarie effettuate, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario comprese quelle di lavoro effettivo settimanale supplementare verranno recuperate, nella misura di 38 1/3, con riposi compensativi di 8 ore non retribuite, computate semestralmente, con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività godimento nel semestre successivo. per far fronte alle variazioni di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNLintensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, ovvero attraverso l’adozione l'azienda potrà realizzare diversi regimi di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orein particolari periodi, con il contestuale riconoscimento superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 24 96 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionenell'anno. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionefronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed norma entro un periodo di 6 dodici mesi per gli altri lavoratoried in periodi di minore intensità produttiva, una pari entità di riposi compensativi. Con riferimento a questi ultimi, I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale settimanale sia nei periodi di superamento che in caso quelli di particolari esigenze organizzative, l’azienda e corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la R.S.U. potranno concordare l’estensione maggiorazione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto10%, da esaurirsi calcolarsi sulla retribuzione di fatto da liquidare nei 20 giorni successivi alla comunicazioneperiodi di superamento dei medesimi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 96 (novantasei) ore settimanali nell'anno; per le ore di flessibilità eccedenti le sessanta e fino al massimo delle novantasei ore, verrà riconosciuta una maggiorazione del 15%. Banca ore È istituita la banca ore individuale a gestione del singolo dipendente ed un minimo è composta da:- i permessi eventualmente non fruiti entro l'anno di 32 maturazione;- le ore settimanalimaturate di ex festività non fruite in corso d'anno; - eventuali ore di straordinario (riposo compensativo) fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni previste al momento della loro realizzazione. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali Nella contrattazione collettiva regionale le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, ne articoleranno le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccoperative.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un Per orario di lavoro effettivo settimanale si intende il periodo di 38 ore con tempo durante il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività quale ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell’ambito dell’orario di cui ai commi 5 e 6 del- l’artservizio. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario L’orario di lavoro effettivo settimanale può svolgersi con diverse articolazioni orarie di 39 orenorma distribuite su cinque giorni lavorativi secondo lo schema successivamente riportato. Per le esigenze di funzionalità dell’Ateneo, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendaparticolare riferimento alle strutture dei servizi all’utenza, l’orario contrattuale individuale può essere organizzato in turni di lavoro. Per turno di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti si intende la rotazione ciclica dei lavoratori di cui alla Norma transitoria dipendenti in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva lavoro prestabilite al fine di ferie garantire la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero per ben definiti tipi di servizi e permessi retribuiti derivanti da festività soppressestrutture. A tale tipologia di orario si fa ricorso di norma per le seguenti esigenze: • incremento dei servizi rivolti agli studenti (apertura biblioteche, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - laboratori e strutture dove si svolge attività didattica e di ricerca); • strutture che in particolari periodi dell’anno (Pasquaeccezionali necessitano di un aumento dell’efficienza dei servizi, Ferragostoquali apertura ininterrotta per scadenze improrogabili; • servizi ausiliari correlati alle esigenze degli Organi Centrali di Governo e della Direzione Generale; • strutture tecnico-informatiche, Natalelimitatamente a determinati servizi. Per la conferma o per l’attivazione ex novo dei turni, ponticiascun Responsabile di Struttura dovrà farne richiesta alla Ripartizione II Personale per la preventiva e necessaria autorizzazione, ecc.)indicando i profili professionali necessari per ciascun turno, per tutto le esigenze organizzative legate alla fruizione ed all’erogazione dei servizi all’utenza, che giustificano il lavoro in turnazione, le unità di personale soggette a turnazione e la conseguente calendarizzazione. Per il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario soggetto a turnazione è prevista per le esigenze prestazioni giornaliere di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elasticoeffettiva presenza, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 articolate su 5 giorni lavorativi di preavvisoa settimana, un’indennità corrispondente a €. L’azienda, nel fissare 18,00 pro die su 11 mesi e per le articolazioni prestazioni giornaliere di orario ed i effettiva presenza, articolate su 6 giorni lavorativi a settimana, un’indennità corrispondente a €. 13,50 pro die e limitatamente alla giornata del sabato pari a €. 21,00. Per il personale il cui turno viene espletato anche nelle ore che vanno dalle 22.00 alle 7.00 e limitatamente a tale fattispecie l’indennità di turno è fissata in €. 51.65 nella misura massima di n. 12 turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di mensili su 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieremesi.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L’orario di lavoro funzionale aziendale - con decorrenza 1° gennaio 2020 - sarà così definito: periodo ottobre – febbraio 39 ore settimanali lunedì – giovedì 8 ore lavorative ingresso uscita flessibilità 08.00/09.30 flessibilità 17.00/18.30 venerdì ingresso flessibilità 08.00/09.30 7 ore lavorative uscita flessibilità 16.00/17.30 periodo marzo – settembre 36 ore settimanali (orario ridotto) lunedì – giovedì 8 ore lavorative ingresso uscita flessibilità 08.00/09.30 flessibilità 17.00/18.30 venerdì ingresso flessibilità 08.00/09.30 4 ore lavorative uscita flessibilità 12.00/13.30 Ferma l’erogazione del ticket da parte dell’Azienda nelle giornate di venerdì nel periodo di applicazione dell’orario ridotto, in presenza di almeno 4 ore lavorate. Saranno stipulati accordi ad hoc per le Divisioni Customer Care, Healthcare/Medical Claims e Divisione Autorizzazioni. L'intervallo per la pausa pranzo (della durata di un’ora) dovrà essere effettuato nella fascia oraria 12.30 - 14.30. Tutti i dipendenti di qualsiasi livello contrattuale sono tenuti alla timbratura giornaliera in ingresso e uscita, anche nell’eventualità di uscite per servizio o per motivi personali. Non saranno invece richieste le timbrature relative alla pausa pranzo. Gli eventuali ritardi e le eccedenze giornaliere nell'ambito della flessibilità, nella misura massima di 8 ore mensili (limite da considerarsi per singolo contatore, positivo e negativo), devono essere riportati al presidio dei pro- cessimese seguente e recuperati entro il: • 31 gennaio 2020; • 31 marzo 2021; • 31 marzo 2022; • 31 marzo 2023. Ogni singolo contatore (flessibilità positiva e flessibilità negativa) si bloccherà al raggiungimento delle 8 ore mensili e l’eventuale parte eccedente relativa al contatore negativo sarà trattenuta dal cedolino paga. Es.: è possibile entrare in ufficio alle ore 09.00 ed uscire alle ore 17.30, recuperando i 30 minuti mancanti al raggiungimento delle 8 ore lavorative giornaliere in altra giornata lavorativa, entro le scadenze di cui sopra, e comunque nella fascia flessibile, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttivitàes. entrando alle ore 08.30 ed uscendo alle ore 18.00, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 lavorando quindi 8 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo minuti. Quanto previsto in tema di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie flessibilità non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché viene applicato al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori cui all'Art. 134 del vigente CCNL Commercio, fatto salvo quanto previsto dalla "norma di interpretazione autentica" di cui all’ultimo comma dell’artall'Art. 27 del presente 146 vigente CCNL - ed ai tele lavoratoriCommercio; resta fermo, comunque, l'obbligo al rispetto delle ore lavorative giornalmente previste. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera Gli eventuali ritardi in entrata eccedenti la fascia flessibile (quindi oltre le ore 09.30), nonché le uscite anticipate (quindi prima delle ore 17.00/ore 12.00 nel periodo di applicazione dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché ridotto) non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per recuperati; tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro assenze devono essere comunicate giustificate in maniera puntuale, utilizzando Ferie a frazioni di 15 minuti; altrimenti si procederà alla trattenuta di un importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo stesso, come stabilito dal vigente CCNL Commercio. Tale norma viene applicata ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi dipendenti di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 qualsiasi livello e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierecategoria.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata normale dell'orario di lavoro funzionale è quella concordata fra le parti, con un massimo di: - per i lavoratori conviventi: - 10 ore giornaliere intervallate da una o più pause di complessive ore 2 da poter godere sia in casa che fuori casa; - - ai fini contributivi e per i livelli B e Bs convivente saranno indicate 40 - per il CS e il DS saranno indicate 40 o 54 ore settimanali da concordare tra le parti al presidio dei pro- cessimomento dell'assunzione; - per i lavoratori non conviventi: - 8 ore giornaliere, per permettere un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 - Per i lavoratori di cui ai livelli Bs , Cs e Ds adibiti alla sostituzione di lavoratore convivente potranno essere assunti con orari che variano dalle 12 alle 16 ore settimanali: 12 ore, nel caso la concreta coincidenza sostituzione sia per le 24 ore 16 ore nel caso la sostituzione sia per le 36 ore Vedasi apposita tabella per la retribuzione di tali lavoratori. - I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super ? adeguare ai nostri LIVELLI- , nonché gli studenti fra i 16 e i 40 anni che svolgano corsi di studio volti all'ottenimento di titoli riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici italiani, possono essere assunti anche in regime di convivenza - frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: - interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; - interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; - interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l'orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l'obbligo di corresponsione dell'intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l'orario effettivo di lavoro concordato nell'atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la disponibilità teorica retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all'interno della tipologia di articolazione dell'orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall' art. 16. - L'assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario sottoscritto dal datore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionidal lavoratore, la durata contrattuale dell’orario da cui risultino l'orario effettivo di lavoro è fissata in 38 ore concordato e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco la sua collocazione temporale massimo di 12 mesi - nell'ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario sottoscritto dal datore di lavoro effettivo settimanale e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di 38 ore convivenza con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario durata normale dell'orario di lavoro effettivo settimanale concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti convivenza di cui al comma 2 ovvero quello e viceversa. - Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di 39 almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e un riposo giornaliero di 2 ore da poter usufruire all'interno o all'esterno dell'abitazione, come da accordi tra le parti. - Ove il lavoratore aderisca alla banca ore, le eventuali ora lavorate in più, saranno riposate successivamente come da rendicontazione specifica e fatti sempre salvi i limiti di legge. - L'orario di lavoro è determinato dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche 1, nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolodel personale convivente a servizio pieno; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi mentre per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del convivente con servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratoriridotto o non convivente è concordata fra le parti. Con riferimento a questi ultimi, - Salvo quanto previsto in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo ordine alle prestazioni discontinue ed a quelle di semplice attesa, il lavoro notturno così come definito dalla normativa nazionale è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare 20% della retribuzione globale di fatto oraria, mentre se straordinario, sarà maggiorato così come previsto dall'articolo dedicato a tale prestazione. - Per I lavoratori conviventi la continuità retribuzione della specifica tabella. - Le cure personali del lavoratore ovvero dei beni propri non connessi strettamente al servizio, quali saranno gestiti dallo stesso This page was exported from - a titolo esemplificativo non esau- stivo Studio Legale Tirrito | Diritto del lavoro Export date: Wed Mar 15 23:08:09 2023 / +0000 GMT all'esterno dell'orario di lavoro. - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue Al lavoratore che svolge un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le giornaliero pario o superiore alle 6 ore giornalieredi presenza sul posto di lavoro, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari spetta un pasto, ovvero, un'indennità pari al suo valore convenzionale. - La pausa pasto, della durata concordata tra le parti, non sarà conteggiata a fini retributivi, salvo che nella stessa non venga svolta specifica attività lavorativa. - II datore di lavoro che abbia assunto uno o più lavoratori a tempo pieno dedicati all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative servizio uno o più lavoratori- anche nei livelli CS o DS ? aventi il servizio di copertura dei periodi di riposo dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’arttitolari dell'assistenza. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione Tali prestazioni saranno retribuite sulla base delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccapposite tabelle.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano Presso tutte le sedi dell’Azienda l’attività lavorativa sarà normalmente espletata dal lunedì al venerdì, secondo turni articolati in due fasce orarie standard: -la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 12.30; -la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 15.00 e terminerà alle ore 18.40. Nei mesi di luglio ed agosto tutti gli uffici osserveranno l’orario estivo, che comporta la chiusura di numero 6 (sei) venerdì pomeriggio. Premesso che la chiusura del venerdì pomeriggio è solo parzialmente recuperata con un orario settimanale prolungato per 20 minuti nelle articolazioni pomeridiane sopra indicate, le parti concordano che l’ulteriore recupero sarà effettuato nel seguente modo: - la fascia oraria antimeridiana, nei venerdì in cui si osserverà la chiusura pomeridiana, inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 13,00 Nel periodo di ferie collettive, di cui al successivo articolo 7) : - la fascia oraria antimeridiana inizierà alle ore 8,30 e terminerà alle ore 12,40 Ai dipendenti chiamati abitualmente a svolgere la propria attività anche nella giornata di sabato, si applicherà un orario settimanale di 36 ore. I dipendenti chiamati a sostituire saltuariamente i colleghi che svolgono abitualmente la propria attività nella giornata di sabato, avranno diritto ad effettuare un riposo compensativo di una gestione dell’orario durata pari alle ore di lavoro funzionale servizio effettivamente svolte nella giornata del sabato, maggiorato del 30%. La Direzione aziendale stabilirà gli orari di apertura al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l’accesso del pubblico agli uffici sarà comunque consentito fino a dieci minuti prima del termine della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi fascia oraria pomeridiana. In presenza di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali particolari modalità di organizzazione dell’attività commerciale e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario specifiche esigenze di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnopresenti nelle diverse strutture aziendali, le Parti si danno attoincontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro introducendo, anche ai fini dell’applicazione dell’artse del caso, forme mirate e temporanee di flessibilità. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione Qualora tale differente distribuzione dell’orario di lavoro in funzione comporti un intervallo tra la fascia oraria antimeridiana e quella pomeridiana pari o inferiore a un’ora e trenta, al dipendente interessato sarà riconosciuta una maggiorazione del presidio ininterrotto del processo produttivo buono pasto giornaliero pari a 3 euro. Per motivate esigenze individuali e famigliari e nel posto rispetto della piena funzionalità degli uffici, la Direzione aziendale, previa richiesta degli interessati, accorderà ai singoli dipendenti temporanee e limitate elasticità di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizioorario. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee il C.C.N.L. prevedesse una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’aziendasettimanale, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando incontreranno per valutare le eventuali implicazioni che tale riduzione potrà comportare su quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieredal presente articolo.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario All'ora stabilita per l'inizio del lavoro, il lavoratore deve trovarsi al posto assegnatogli e deve iniziare il lavoro stesso; egli ha l'obbligo di non abbandonarlo senza permesso fino al momento fissato per la cessazione. Nel caso di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno a turno ciascuna unità del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire turno cessante non può abbandonare il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario suo posto di lavoro e le relative deroghe sue mansioni se non quando sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo, restando inteso che il prolungamento del normale orario di lavoro verrà considerato come straordinario. In linea normale, i turni di servizio devono essere compilati almeno per la durata di una settimana ed ec- cezioniesposti in apposito quadro sul luogo del lavoro. La durata normale dell'orario di lavoro effettivo è di 38 ore settimanali. A partire dal 1° gennaio 1990, la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è viene fissata in 38 39 ore settimanali per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e 30 minuti set- timanali medi custodia ed in 45 ore settimanali di effettiva disponibilità per gli autisti e le guardie notturne. Le ore effettivamente richieste e prestate in eccedenza alle 39 settimanali saranno retribuite con un compenso pari a quello previsto per il lavoro straordinario. Le eventuali pause intermedie, richieste e concesse per la refezione, sono escluse dall'orario di lavoro e dovranno essere restituite con prestazioni di pari durata. In mancanza di tale restituzione si procederà alla trattenuta della corrispondente quota di retribuzione nel mese di gennaio di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Nella scelta delle giornate si cercherà di evitare il giorno domenicale. Per esigenze di lavoro particolari, diversi accordi potranno essere concordati localmente con le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Gli orari settimanali di lavoro sono dalla Società articolati di norma in orari giornalieri costanti od in modo che siano osservati, comunque nella media, i limiti delle prestazioni effettive sopra specificate. Resta inoltre inteso che, anche nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia concentrato in un numero di giornate inferiore a sei, saranno considerati "lavorativi" - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi a tutti gli effetti contrattuali - e distribuite, di norma, su 5 o 6 i giorni alla non festivi della settimana. Al fine Nel quadro del comune impegno di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario realizzare articolazioni dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo funzionali alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo al suo miglioramento, le parti concordano sulla necessità che siano attuate soluzioni corrispondenti ai fini predetti; i nuovi schemi di 6 mesi per gli altri lavoratoriorario e/o di turnazioni e le relative modalità di attuazione, costituiranno oggetto di confronto con le strutture delle XX.XX. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori stipulanti secondo le procedure di cui all’ultimo comma dell’artall'art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto3, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. cpunto 3) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccdell'Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Della Societa' Italcable
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al presidio dei pro- cessicomma 1), restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le norme di cui alla legge 17.10.67 n. 977 e successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per permettere l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di 5 ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi predetta riduzione di produttivitàorario non compete in quanto computata nel terzo elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorocompatibilmente con le esigenze aziendali, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionalidi riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, eccezionali rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o temporanee dell’attività lavorativamaggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario usufruire della facoltà di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione all'inizio di un orario periodi lavorativi individuati in sede di lavoro effettivo settimanale contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di 38 istituzione del monte ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo individuale e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in cui l’orario di lavoro ecceda sede decentrata così come le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse specifiche modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereutilizzazione.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica si fa riferimento alle norme di legge e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di cui al precedente comma norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore giorni di riduzione dell’orario riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di lavoro previste dall’artattività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino In deroga a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle quanto sopra, per esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio programmazione dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto riposi avverrà previo confronto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSA o RSU, ove le stesse esistano e sarà portata a conoscenza dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 15 giorni di anticipo o comunque con congruo anticipo. A livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e RSA o RSU, ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di presta zione nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20%, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, EDR). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolat a in non più di 2 giorni lavorativi turni. L'orario di preavvisolavoro va conteggiato dall'ora preventivamene fissata dalla impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. L’aziendaQualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornalie ra, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor l avoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere ha diritto almeno a 1 ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime quali fiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del personaleturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, opera entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosi tà nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero corso dell'orario di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le Parti si danno atto chespese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazion e giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, fermo restando quanto previsto negli articoli 24anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il po sto di lavoro, 25 per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e 27per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavo rativa a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieretutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere Ai soli fini contrattuali la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavorodurata, anche al fine come media su periodi plurisettimanali, dell'orario normale del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro singolo lavoratore è fissata in 38 40 ore. La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non inseriti in turni e non discontinui è fissata in 39 ore settimanali, anche come media su periodi plurisettimanali, a tal fine utilizzando il monte ore annuo di riduzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 19 della presente Parte II. Da tali regimi di orario sono esclusi i Xxxxxx e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo le figure professionali cui siano riconosciute mansioni direttive. Qualora ragioni tecnico-organizzative o di 12 mesi - e distribuitemercato dovessero comportare il mantenimento del regime di orario di 40 ore, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario rendessero necessario che strutturalmente le 39 ore settimanali di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione si realizzino come media su cicli plurisettimanali su base annua, le aziende attiveranno un apposito incontro con le Rappresentanze sindacali territoriali FAI FLAI UILA per la programmazione ed il godimento delle ore di un orario riduzione dell'orario di lavoro, di cui all'art. 19, non utilizzate. La determinazione dell'orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi ed agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi. In relazione alla esigenza di una rigorosa attuazione dell'orario contrattuale di lavoro effettivo le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite. L'orario settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività lavoro sarà di cui ai commi norma concentrato su 5 e 6 del- l’artgiorni. 29 del presente CCNLFatte salve differenti situazioni già in atto, ovvero attraverso l’adozione di un orario le parti potranno concordare differenti distribuzioni anche individuali dell'orario settimanale di lavoro effettivo per comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive, distributive. Ai soli fini contrattuali e fatti salvi gli istituti contrattuali che prevedono l'effettiva prestazione, le ore non lavorate per l'utilizzo dei vari istituti contrattuali, che comportino l'erogazione dell'intera retribuzione a carico del datore di lavoro, saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro settimanale. Il lavoratore presterà la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti od uffici. L'adozione dell'orario settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento ore comporta l'assorbimento di 24 un'ora alla settimana dalla quantità di ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artall'art. 29 comma 8 del presente CCNL19 (Riduzione dell'orario di lavoro) e ciò a prescindere dall'eventuale coincidenza nella settimana stessa di vari motivi di assenza con diritto o meno alla retribuzione. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendaDiscende da quanto sopra che se si dovesse adottare l'orario di 39 ore per un numero di settimane inferiore alle 52, l’orario contrattuale l'assorbimento sarà limitato ad un'ora per ciascuna settimana con prestazione di lavoro 39 ore. Fermo restando il limite di 38 durata massima settimanale della prestazione di 48 ore e 30 minuti comprese le ore di straordinario - di cui al comma 2 ovvero 2, art. 4 del D.Lgs. n. 66/2003 - la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi. Tale periodo potrà essere elevato dalla contrattazione collettiva regionale a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro. E' considerato straordinario, ai soli fini contrattuali, il lavoro eseguito oltre le 8 ore giornaliere (6 ore e 40 minuti se il lavoro è svolto nell'arco di 6 giornate settimanali), o l'orario giornaliero stabilito o le 40 ore settimanali. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di 39 riposo compensativo o nelle festività. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dai lavoratori che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, fatta salva la maggiorazione. Per il lavoro straordinario, festivo, notturno ed a turno sono corrisposte le seguenti maggiorazioni, in aggiunta alla normale retribuzione, da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale: - lavoro straordinario diurno: 30%; - lavoro straordinario notturno (compreso e non compreso in turni avvicendati): 50%; - lavoro compiuto nei giorni festivi: 40%; - lavoro straordinario festivo e domenicale: 60%; - lavoro domenicale con riposo compensativo: 10%; - lavoro notturno: 30%; - lavoro straordinario festivo notturno: 60%; - lavoro a turni in ciclo continuo notturno: 30%. Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di lavoro straordinario svolte, compresa la traduzione in termini di quantità oraria delle relative maggiorazioni secondo le modalità di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento , se risultante da atto sottoscritto tra impresa e lavoratore, può avvenire per l'intero ammontare delle condizioni di miglior favore garantite per effetto ore straordinarie prestate e della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione. Tale recupero si realizzerà entro un periodo di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue 12 mesi dalla data di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale sottoscrizione dell'atto di cui al precedente comma 2 si realizza comma, prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva o di caduta ciclica dell'attività stessa. Il suddetto recupero può avvenire anche attraverso l‘assorbimento sulla base delle 68 esigenze del lavoratore interessato, compatibilmente con quelle tecnico-produttive dell'impresa. L'azienda dovrà evidenziare mensilmente, in busta paga, la quantità di ore di riduzione dell’orario straordinario accantonata ai fini del presente istituto. Trascorso il periodo dei 12 mesi, al lavoratore verrà liquidato l'importo corrispondente al monte ore eventualmente non ancora recuperato a quella data; tale importo sarà calcolato sulla base della paga oraria in atto al momento della liquidazione. Per ogni ora prestata ed accantonata, ai fini del presente istituto, verrà riconosciuta, in aggiunta alla relativa maggiorazione contrattuale prevista nel presente articolo, una ulteriore quota oraria pari al 4%. Sono ammesse, in sede di confronto a livello regionale, diverse regolamentazioni del recupero del lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora supplementare e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro straordinario di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimial presente articolo e, in comunque, nel caso di particolari esigenze organizzativecostituzione di meccanismi di gestione di banca ore, l’azienda tale recupero seguirà la regolamentazione e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano previste per la stessa banca ore. Salvo revoca di una delle parti, alla scadenza dell'atto sottoscritto il rispetto delle previsioni dell’artmedesimo si intende tacitamente rinnovato. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere N.d.R.: L'ipotesi di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, imprese alimentari non artigiane fino a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.15 dipendenti:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima settimanale del lavoro ordinario viene fissata in 40 ore. La durata massima settimanale del lavoro ordinario può essere computata anche come durata media in un periodo non superiore ai dodici mesi secondo quanto previsto dall'articolo 21 e dal comma settimo del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'orario giornaliero di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi sarà esposto su apposita tabella da affiggersi secondo norme di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativalegge. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Le ore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario sono contate con l'orologio di stabilimento o reparto. La ripartizione giornaliera dell'orario di lavoro è fissata settimanale contrattuale viene stabilita dalla direzione aziendale anche in 38 modo non uniforme, previo esame con le rappresentanze sindacali unitarie. Nel caso di ripartizione dell'orario settimanale su 6 giorni, il lavoro cessa di massima alle ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite13,00 del sabato, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari fatta eccezione in azienda, l’orario ogni caso per le attività di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 12 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione articolo e quanto previsto dall'articolo 21. Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui 7 giorni alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007settimana, la durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo potrà risultare da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce Nei casi di più turni, per prestazioni che richiedano continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine massimo di un numero di ore corrispondente alla metà del turno. Quando non sia possibile addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni siano tali regimi che dalla sua assenza possa derivare pregiudizio alla produzione ed al lavoro di orarioaltri lavoratori, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviin via eccezionale, decorsi i quali le parti sono libere il termine di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità cui innanzi potrà essere prolungato per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso tutta la durata della del turno. Queste prolungate prestazioni per le ore che eccedono l'orario ordinario giornaliero sono considerate straordinarie e come tali retribuite. Al lavoratore che abbia prolungato la sua prestazione per le otto ore del turno successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria. Allo scopo di ciascun periodo non può essere in- feriore evitare che una parte delle maestranze abbia a 3 ore; prestare la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresua opera esclusivamente in ore notturne, le aziende, in conformità alla distribuzione dell'orario stabilito, cureranno l'alternarsi dei lavoratori nei diversi turni. Quando l'assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisce una innovazione, sarà consentito al lavoratore di norma, superiore far accertare dal medico la sua idoneità a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personaleprestare lavoro in ore notturne. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario L'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.addetto a:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e è quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le stabilita dalla legge con relative deroghe ed ec- cezionieccezioni. Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata dell'orario normale contrattuale dell’orario di lavoro è fissata viene stabilita in 38 40 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanasettimanali. Al fine di omogeneizzare gli orari fuori delle deroghe ed eccezioni, e in azienda, l’orario particolare a quelle di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione capitolo successivo "orario normale in regime di un orario flessibilità", per ogni ora di lavoro effettivo prestata dal lavoratore oltre l'orario settimanale di 38 sopra indicato e sino a 48 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui settimanali, in aggiunta alla normale retribuzione, l'azienda corrisponderà, ai commi 5 e 6 del- l’artsoli effetti contrattuali, una maggiorazione del 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza più eventuale terzo elemento). 29 Ai soli effetti del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di trattamento economico del lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; straordinario le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, assenze dovute a concorrenza della quarantesima ora malattia, infortunio, gravidanza e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattopuerperio, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), fatta eccezione per tutto quelle coincidenti con il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario giorno di riposo per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi riduzione di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio- saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario contrattuale. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero L'orario settimanale contrattuale di lavoro devono viene distribuito su 5 giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento - fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentesi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario contrattuale dovranno comunque mediamente essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi realizzate nell'arco di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i più settimane attraverso una opportuna distribuzione dei turni di lavoro o riposo e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierelavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Per la durata dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi si fa riferimento alle norme di produttività, efficienza legge ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le alle relative deroghe ed ec- cezioni, la eccezioni. La durata dell'orario contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale settimanali, salvo quanto disposto al successivo art. 25. La prestazione è distribuita di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore norma in 5 giorni lavorativi consecutivi. I due giorni di riduzione dell’orario riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di lavoro previste dall’artattività lavorativa nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino In deroga a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle quanto sopra, per esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, l’azienda fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di quanto sopra e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio programmazione dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto riposi avverrà previo confronto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, e sarà portata a conoscenza dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 15 giorni lavorativi di preavvisoanticipo o comunque con congruo anticipo. L’aziendaA livello aziendale tra imprese e lavoratori, o tra imprese e R.S.A. o R.S.U. ove le stesse esistano, potrà essere concordata una distribuzione in sei giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione nel 6º giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 20 per cento, calcolata sulla retribuzione base (paga base, contingenza, E.d.r.). La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di due turni. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore con rapporto di lavoro superiore alle 5 ore giornaliere, ha diritto almeno ad un'ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto. L'impresa nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del personaleturno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, opera entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero corso dell'orario di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le Parti si danno atto chespese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro, fermo restando quanto previsto negli articoli 24di lavoro, 25 anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e 27per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieretutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia, l'orario di lavoro funzionale contrattuale viene fissato in 38 ore settimanali, di regola distribuite su cinque giorni. Il sesto giorno, anche in caso di prestazione settimanale' su cinque giorni, viene considerato a tutti gli effetti contrattuali e di legge giornata lavorativa. Nel corso della giornata lavorativa sarà concessa al presidio dei pro- cessilavoratore una pausa intermedia di un'ora che non sarà retribuita. Tale pausa dovrà di regola, e salvo casi eccezionali, cadere con margini di elasticità tollerabile in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa e avrà inizio nel periodo compreso tra le ore 12 e le 14. La giornata lavorativa non potrà protrarsi per oltre sei ore continuative nè prima nè dopo la pausa. In caso di convocazione pomeridiana la pausa di un'ora dovrà essere concessa fra le 21 e le 23. Nella giornata lavorativa, e salvo il caso delle lavorazioni notturne, l'orario sarà compreso tra le 7 e le 21 in inverno e fra le 7 e le 22 nell'estate (inverno: 1° ottobre- 31 marzo; estate: 1° aprile-30 settembre). Nelle riprese in interni l'orario di lavoro avrà inizio fra le 7 e le 10 del mattino. Ove l'inizio dell'orario di lavoro sia successivo alle ore 10 del mattino verrà applicato l'orario continuato previsto appresso,salvo i casi seguenti: -inizio della lavorazione determinata da esigenze di lavorazione legate alla luce naturale (sia in interni dal vero che in esterni, anche in esterni in stabilimento); -lavorazione con inizio nel pomeriggio in interni dopo una lavorazione in notturno (avendo la troupe regolarmente fruito delle 11 ore di riposo) e in tal caso dovranno essere effettuate tutte le ore contrattualmente previste per un massimo di due volte nel corso del film e nelle giornate di venerdì; nel caso di riprese di programmi televisivi il numero di queste giornate potrà essere determinato ai sensi dell'accordo aggiuntivo relativo al sistema informativo prima dell'inizio delle riprese. -necessità di abbinamento nella stessa giornata di riprese in ambienti interni ed esterni (anche in stabilimento) per esigenze nascenti dagli ambienti stessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno un massimo di due volte nel corso delle riprese del processo produttivo e film; nel caso di riprese di programmi televisi il numero di queste giornate potrà essere determinato con i lavoratori prima dell’inizio delle riprese. Nelle riprese per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi le qual sia previsto l'impiego di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali un elevato numero di attori e/o temporanee dell’attività lavorativafigurazioni, generici, comparse, acrobati, corpi di ballo, ecc. Ferma restando la disciplina legale dell’orario in un numero non inferiore a 55, o in relazione a particolari necessità di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionitrucco, vestizione e/o preparazione, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 parte della troupe non direttamente interessata a tali attività potrà essere convocata fino a due ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitedopo l'inizio dell'orario normale. La Produzione dovrà comunicare l'ora d'inizio del lavoro, di normaregola, su 5 o 6 giorni alla settimanaalmeno 12 ore prima. Al Tra la fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario una giornata lavorativa e l'inizio di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 quella seguente dovranno intercorrere almeno 11 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Dl Lavoro 7 Dicembre 1999
Orario di lavoro. LAzienda esaminere valutercon il CDA le proposte di una diversa distribuzione dellorario di lavoro, mantenendo la attuale condizione di flessibilitgiornaliera di 1.5 ora. Le aziende attuano una gestione dell’orario proposte di cambiamento, presentate dal Capo Servizio, dovranno tendere alla ricerca di soluzioni che migliorino lefficienza dellorganizzazione. Con lo stesso criterio verranno esaminate le richieste di estendere al personale part-time la flessibilit dellorario di lavoro. (08/07/87) Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessia tempo parziale possa essere uno strumento che, per permettere correttamente gestito, rispetto a specifiche e reali esigenze produttive e nellambito della definizione pi complessiva dellorganizzazione del lavoro aziendale, possa costituire mezzo idoneo ad agevolare lincontro tra domanda e offerta di lavoro, nellintento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano di istituire il rapporto di lavoro part-time allinterno del Gruppo. Al riguardo si conviene quanto segue: A)Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL del Turismo del 08/07/82. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della funzione di consentire: flessibilitdella forza lavoro all’interno in rapporto ai flussi di attivitnellambito della giornata, della settimana, del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientelamese o dellanno; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavororisposte alle esigenze individuali dei lavoratori, anche al fine gioccupati. B)Linstaurazione del contenimento dello straordinariorapporto a tempo parziale dovrrisultare da atto scritto, nel quale siano indicati: 1)Il periodo di prova per i nuovi assunti; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro 2)La durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.modalit
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessicontrattuale è, per permettere di norma, di 40 ore settimanali e, di norma, di 8 ore giornaliere; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, fatto salvo quanto previsto dall'art. 31 "Flessibilità dell'orario di lavoro" e i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale saranno compensate con la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica retribuzione oraria normale di fatto maggiorata delle percentuali di cui agli artt. 31, 33 e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi 35. Le ore non lavorate in dipendenza di produttività, efficienza festività nazionali ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario raggiungimento dell'orario di lavoro contrattuale. Al fine di migliorare la competitività delle imprese e le relative deroghe ed ec- cezioniprospettive occupazionali, per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del mercato, le parti convengono che sarà possibile: distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di più settimane; articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, o su delega di quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. La durata contrattuale dell’orario massima dell'orario di lavoro è fissata in 38 48 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitemedie settimanali, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 comprese le ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriastraordinario, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti calcolate su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi, così come previsto dall'art. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 164, comma 14, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. decreto legislativo n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero La durata massima dell'orario di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereè fissata dalla legislazione vigente.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessiordinario settimanale, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttivitàfissato dal CCNL in 36 ore, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitearticolato, di norma, in sei giorni ed è funzionale a garantire lo svolgimento delle attività didattiche ed il regolare funzionamento degli uffici. Il personale collaboratore scolastico garantisce il servizio per l’apertura pomeridiana per almeno 3 giorni alla settimana con una turnazione fissa stabilita a richiesta degli interessati. In caso di particolari esigenze di turnazioni non programmabili, si ricorrerà ad ore di lavoro straordinario. L’orario di servizio del personale assistente amministrativo prevede: - 4 unità con articolazione orario su cinque giorni lavorativi con xxxxxxx xxxxxxxxxxx; - 2 unità con orario di 7,12 x. xxxxxxxxxxx; - 1 unità effettua un rientro pomeridiano settimanale e riposo compensativo ogni 2 settimane; - 1 unità presta il servizio di 6 ore giornaliere 8-14. L’orario così predisposto consente il funzionamento degli uffici e l’apertura al pubblico anche in orario pomeridiano. Il recupero compensativo, previo accordo con il DSGA, viene effettuato nei giorni di sabato, lunedì e giovedì/ venerdì. L’orario degli assistenti tecnici dell’area AR02 prevede una unità che effettua il servizio su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare e le altre unità, compatibilmente con gli orari in aziendadi laboratorio, il ricorso a rientri pomeridiani o prolungamento dell’orario, con a turnazione un giorno libero, previo accordo con il DSGA. L'orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive. Le modalità di articolazione delle diverse tipologie dell’orario di servizio deve avvenire sulla scorta dei seguenti criteri: - l’orario di cui al comma precedente lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; - programmazione su base plurisettimanale dell’orario. Il personale interessato deve concordare con il DSGA la tipologia di orario che intende espletare. La richiesta da parte dell’unità di personale della tipologia di orario può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore concessa dal DSGA solo se coerente con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività profilo di cui ai commi 5 appartenenza e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, se tale da non entrare in contrasto con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 6. Qualora a seguito dell’articolazione del precedente comma 6, si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore dovessero verificare condizioni di riduzione dell’orario parità fra le unità di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, personale che richiedono la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità stessa tipologia di articolazione del periodo dell’orario, si utilizzano i seguenti criteri di riposo di 11 ore giornaliere.priorità:
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo D’istituto a.s. 2013 2014
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessinormalmente è di 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, per permettere fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi retribuzione oraria normale di produttivitàfatto maggiorata delle percentuali di cui agli art. 28, efficienza 28bis, 29, 30. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario raggiungimento dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanacontrattuale. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendamigliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, l’orario per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del presente CCNLmercato, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario le parti convengono che sarà possibile: distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di 38 ore più settimane; articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e 30 minuti del sistema di cui relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al comma 2 ovvero quello livello di 39 ore contrattazione collettiva regionale, o su delega di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. Per il Settore Chimica, GommaPlastica, Vetro Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite intervallo retribuito. Con riferimento a quanto previsto per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali lavoratori turnisti le parti concordano che sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruolifatti salvi, a tutti gli effetti, eventuali trattamenti difformi verificatisi prima del 25 luglio 2011. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 20074, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 lavoro, ai fini del D. Lgs. n. 66/2003 va citato decreto legislativo, è calcolata prendendo a con riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed ad un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratorimesi. Con riferimento a questi ultimi, in caso In presenza di particolari esigenze organizzativeorganizzative e produttive, l’azienda e la R.S.U. le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l’estensione l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16Ferme restando le disposizioni di legge, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito sopra delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 40 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi Verranno considerate come ore di orariolavoro notturno quelle lavorate fra le 22 e le 6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile. Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazioneladdove esistano, alle Rappresentanze sindacali aziendali. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviNessun lavoratore può rifiutarsi, decorsi i quali le parti sono libere salvo giustificato motivo di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essereimpedimento, di normaeffettuare il lavoro supplementare o straordinario. Per il lavoro straordinario, superiore festivo, notturno ed a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda turno sono corrisposte le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., cheseguenti maggiorazioni, in considerazione delle particolari esigenze aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di organizzazione dell’orario cottimo per i cottimisti, sulla retribuzione oraria di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità fatto per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.economia:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, ordinario settimanale è fissato in 36 ore per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo in 38 ore per il D4 e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi gli altri dipendenti, da articolare di produttivitànorma su 6 giorni e, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoroladdove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche al fine su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaDirettore sanitario e la salvaguardia della assistenza del malato. Ferma restando la disciplina legale dell’orario L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le relative deroghe ed ec- cezioniattribuzioni di legge del Direttore sanitario, la durata contrattuale dell’orario ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro è fissata plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77. La durata media dell'orario di lavoro, non può in 38 ogni caso superare per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su di lavoro straordinario di cui all'art. 59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un arco temporale massimo periodo di 12 mesi - e distribuite, calcolato dalla data di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 sottoscrizione del presente CCNLcontratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, ovvero attraverso l’adozione senza soluzione di un orario continuità, ottimali livelli di lavoro effettivo settimanale assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di 39 oreassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, con il contestuale riconoscimento che deve essere garantita anche a fronte di 24 ore annue di riduzione di orarioeventi imprevedibili (quali malattie, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendainfortuni, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, pontimaternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le esigenze Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell'orario di servizio, fermo restando il debito orario. Nel caso in cui vengano introdotti regimi Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze lavoro quelle comprese nei turni di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24dal comma 7, 25 e 27, art. 59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di 11 ore giornalierecontrattazione aziendale.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaè fissato dalla Direzione. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la La durata contrattuale dell’orario normale dell'orario di lavoro è fissata in 38 nella misura settimanale di: - 37 ore e 30 minuti set- timanali medi per i lavoratori operanti in turni avvicendati nelle 24 ore o nelle 16 ore; - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, 38 ore per il restante personale; distribuite su 5 o 6 giorni alla la settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario ; la distribuzione dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore su 6 giorni la settimana avverrà con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’artle modalità previste al punto 3, par. 29 C) del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario articolo. La durata normale settimanale dell'orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orepotrà essere calcolata come media in un periodo non superiore a 12 mesi, alternando periodi con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artorario diverso. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007In ogni caso, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro non potrà superare le 48 ore settimanali, comprese le ore di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a lavoro straordinario, con riferimento ad un pe- riodo periodo di 12 mesi mesi, avuto riguardo alle specifiche esigenze tecnico-operative nonché di flessibilità organizzativa che caratterizzano il sistema delle gestioni aeroportuali e dell'assistenza a terra e che sono necessarie per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare garantire la continuità del servizio ed servizio. L'orario giornaliero di lavoro, salvo il caso di turni avvicendati, è ripartito in due periodi separati tra loro da un periodo di 6 mesi riposo non superiore ad un'ora. Possono essere istituiti due o più turni di lavoro ad orario continuato con l'interruzione di 30 minuti per la refezione. Il lavoro notturno sia a turni che straordinario non può essere ripartito. Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di esse sarà considerata, a tutti gli altri lavoratorieffetti contrattuali e di legge, riposo compensativo (sostitutivo della domenica). Con riferimento a questi ultimi, in caso Premesso che il personale delle gestioni aeroportuali rientra tra quello di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’artcui all'art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgsal D.Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti previsioni di cui al lavoro suddetto D.Lgs., ed in turnoparticolare agli artt. 7, le Parti 8, 9 e 17, in relazione alla facoltà di delega concessa dalla legge alla contrattazione collettiva si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., checonviene che per il personale turnista, in considerazione delle particolari esigenze della necessità di organizzazione dell’orario assicurare la continuità dei servizi operativi, si può derogare, a mente del comma 4, dell'art. 17 del citato decreto, a quanto disposto dai sopra richiamati articoli. La durata normale dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di la- voro, le modalità operative semplice attesa e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003custodia è fissata nella misura di 44 ore settimanali. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto ore richieste e prestate oltre le 40 settimanali saranno retribuite con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità un compenso pari a quello previsto per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccil lavoro straordinario.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro normale è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell'ipotesi di settimana corta. Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro. A decorrere dall'1.1.91 la durata dell'orario di lavoro contrattuale è ridotta di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento 56 ore annue (somma delle 68 riduzioni dell'orario di lavoro previste dall'art. 8, CCNL 29.4.87, con le decorrenze ivi previste). Ulteriori 8 ore di riduzione dell’orario annua dell'orario di lavoro previste dall’artsono concesse con decorrenza 1.7.92. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; Le ore di riduzione annua dell'orario di lavoro prevista dai commi precedenti saranno assegnate dall'azienda con modalità da definire in sede aziendale tenute presenti le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora esigenze tecnico-produttive e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario servizio. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, magazzino, o comunque nel luogo di lavoro, per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimilavoratore, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del ultimato il servizio, quali - è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità. Durante la giornata e nelle ore di minore lavoro il lavoratore ha diritto almeno a titolo esemplificativo 1 ora di pausa, non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)retribuita, per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di serviziola consumazione del pasto. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’aziendaL'azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore d'ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del personale, opera nel rispetto turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’artturno successivo. 7 del D.Lgs. n. 66/2003Dichiarazione a verbale. Le Parti parti si danno atto che, fermo restando nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto previsto negli articoli 24disposto dall'art. 1, 25 RDL 15.3.23 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive. A tale effetto e 27ai sensi dell'art. 3, a n. 2, RD 10.9.23 n. 955 (Regolamento per l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere1.
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Samples: Verbale Di Accordo
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata massima dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e è quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e stabilita dalla legge con le relative deroghe ed ec- cezionieccezioni. Ai sensi dell’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, fermo restando che nulla viene innovato rispetto alle disposizioni legislative relative all'orario di lavoro, la durata contrattuale dell’orario dell'orario di lavoro è fissata viene stabilita in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale medie, da calcolarsi in un periodo di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario un anno secondo quanto previsto alla lettera “A) - Orario normale di lavoro previste dall’artin regime di flessibilità” del presente articolo, salvi gli accordi aziendali in materia. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; Si intende lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie settimanali medie. Pertanto, non maggiorate è lavoro straordinario quello effettuato oltre le 40 ore settimanali, qualora si tratti di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario compensazione per l'impiego flessibile dell'orario di lavoro di cui al- l’artalla sopra citata lettera A). 4 comma 3 Per ogni ora di lavoro straordinario, l'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, ai soli effetti contrattuali, una maggiorazione del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative 28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personalecontingenza). Ai sensi e per gli soli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di trattamento economico del lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnostraordinario, le Parti si danno attoore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51assenze dovute a malattia, comma 2infortunio, lett. c) T.U.I.R.gravidanza e puerperio, che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse- fatta eccezione per quelle coincidenti, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), con il giorno di riposo per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi riduzione di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di serviziolavoro. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero L'orario settimanale di lavoro devono viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, verrà concordato in sede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, le 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi realizzate nell'arco di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i più settimane attraverso un’opportuna distribuzione dei turni di lavoro o riposo e dei relativi riposi, che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per tali operai. L'inizio e la cessazione del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalierelavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La prestazione lavorativa in modalità agile si svolge, anche in modo non continuativo, all’interno del periodo temporale giornaliero 8-19, nelle giornate lavorative dal lunedì al venerdì (fatta eccezione per i venerdi c.d. “corti”) e nel rispetto delle seguenti regole: - Il lavoratore deve sempre assicurare la propria presenza lavorativa nelle seguenti fasce orarie: fascia mattutina 10-12 e fascia pomeridiana 14.15- 16.15; durante i venerdì corti, la presenza lavorativa deve essere assicurata nella sola fascia mattiniera. La mancata prestazione in tali fasce orarie dovrà essere adeguatamente giustificata e autorizzata. - Al di fuori delle fasce di presenza lavorativa e nel rispetto della durata media giornaliera prevista dagli accordi vigenti sull’orario di lavoro funzionale applicati nei rispettivi Siti di appartenenza: ⮚ il lavoratore potrà svolgere la prestazione lavorativa residua, rispetto l’orario contrattualmente stabilito, collocandola autonomamente, al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica fine di poter conciliare i tempi di vita e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine nella fascia oraria compresa fra le ore 8.00 e le ore 19.00. ⮚ il responsabile del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativalavoratore potrà richiedere di collocare l’esecuzione della prestazione lavorativa residua in ragione delle esigenze aziendali qualora ricorrano motivi di urgenza ovvero fornendo un congruo preavviso in via del tutto eccezionale Non trova più applicazione la c.d. Ferma restando la disciplina legale dell’orario “flessibilità aggiuntiva SW” prevista nel verbale di accordo del 20.09.2019. Durante le giornate di lavoro in modalità agile non sono previste e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario autorizzate ore di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario straordinario né prestazioni di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 festivo e 6 del- l’artnotturno. 29 del presente CCNLIl lavoratore è tenuto a collocare la pausa pranzo, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 orenella misura prevista dagli accordi in essere, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artsuccessivamente alle 12 e prima delle 14.15 Coerentemente a quanto previsto dall'art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 1619, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative della legge 81/2017 in merito all’individuazione delle misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la continuità disconnessione del serviziolavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale le Parti condividono che tali misure trovino applicazione nel periodo temporale successivo alle 19 e antecedente alle 8 e nelle giornate di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni sabato e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionefestivi. A tale comunicazione segue un esame congiuntoriguardo, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazionesono individuate, decorsi i quali a titolo esemplificativo, le parti sono libere seguenti misure tecniche e regole di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiticomportamento: • orari spezzatinel periodo di disconnessione, intendendosi per tali impostare lo stato off-line degli appositi applicativi informativi di messaggistica istantanea comunemente utilizzati (es. skype, microsoft teams); • evitare sempre nel periodo di disconnessione, salvo urgenze, l’invio di e- mail, l’effettuazione di telefonate, la pianificazione di riunioni; • utilizzare l’opzione di Xxxxxxxxx recapito nell’invio delle e-mail aziendali; • evitare nel weekend, salvo urgenze, l’invio di e-mail, l’effettuazione di telefonate. Più in generale come regole di comportamento: • pianificare gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso impegni/riunioni comuni, attraverso il puntuale utilizzo dell’agenda del calendario outlook e calendari condivisi tenendo conto di eventuali festività nazionali o estere; • mantenere la durata della prestazione degli incontri/riunioni nei tempi strettamente necessari alla realizzazione delle attività, nel rispetto dell’orario di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 orelavoro; • orari continuatirispettare l’orario della pausa pranzo. Rimarrà in vigore per tutti i lavoratori, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003secondo le ordinarie modalità, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative fruzione dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative permessi previsti dalla legge e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccdalla contrattazione collettiva.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Regimi di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario orario L’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali e normalmente di 8 ore giornaliere distribuite nei primi 5 giorni della settimana. Per migliorare la competitività delle imprese, le prospettive occupazionali, e per ridurre i costi per unità di prodotto, le parti riconoscono idonea l’adozione - per stabilimenti o per singoli reparti o uffici, per outlet e showroom riconducibili alla filiera distributiva diretta dell’impresa, o per gruppi di lavoratori - di: altre distribuzioni di orario nell’ambito della settimana o anche di cicli di più settimane; un’articolazione plurisettimanale multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a dodici mesi, alternando periodi con orario diverso. Riduzioni dell’orario di lavoro previste dall’artFermo restando l’insieme della normativa sull’orario di lavoro e sul lavoro straordinario i lavoratori fruiscono delle seguenti riduzioni complessive annue dell’orario di lavoro: giornalieri: 56 ore; addetti alle squadre: 52 ore; addetti alle squadre se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente: ulteriori 8 ore. 17 regimi particolari di orario:Nel caso di introduzione di un’organizzazione del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite lavoro finalizzata al maggior utilizzo degli impianti per sei giorni alla settimana anche limitatamente a determinati reparti o servizi dell’azienda e nei casi di ristrutturazione aziendale, si potrà far ricorso a concordate strutture di orario.Orario di lavoro per un utilizzo degli impianti su sei giorni settimanali con quote orarie non maggiorate prestazione lavorativa di retribuzione glo- bale fino cinque giorni (schema 5 x 8 con riposo a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media scorrimento): riduzione annua dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo pari a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 64 ore; la durata dell’intervallo tra riduzione annua di ulteriori 8 ore al raggiungimento di almeno 50 notti l’anno di prestazione effettiva, per i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in turno, rapporto alle prestazioni notturne maturate nell’anno precedente. Ciascun lavoratore potrà far confluire in una banca individuale delle ore le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell’interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in considerazione delle particolari esigenze cui tali prestazioni sono state effettuate. I riposi potranno essere goduti entro l’anno successivo a quello di organizzazione dell’orario effettuazione della prestazione straordinaria. I riposi non fruiti entro il suddetto termine potranno essere monetizzati. Non danno luogo all’accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione e inventario. Nella banca delle ore - se già attivata da parte del lavoratore - confluiranno anche le ore di recupero della flessibilità se non fruite in funzione occasione del presidio ininterrotto programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Banca ore Festività I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile - anniversario della Liberazione; 1°maggio - Festa del processo produttivo nel posto lavoro; 15 agosto - Assunzione; 1° novembre - Ognissanti; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - Santo Stefano;ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecclavoro.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Samples: www.unimpresa.it
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessinormalmente è di 40 ore settimanali; questo verrà distribuito normalmente sui primi 5 giorni della settimana, per permettere fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 ed i casi di quelle imprese che hanno rapporti diretti con il pubblico ed orari regolamentati dagli enti locali. Resta inteso che le ore lavorate oltre l'orario giornaliero e settimanale, saranno compensate con la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi retribuzione oraria normale di produttivitàfatto maggiorata delle percentuali di cui agli art. 28, efficienza 28-bis, 29, 30. Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario raggiungimento dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanacontrattuale. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendamigliorare la competitività delle imprese e le prospettive occupazionali, l’orario per incrementare l'utilizzo delle capacità produttive e ridurre i costi per unità di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 prodotto, per assecondare la variabilità delle richieste del presente CCNLmercato, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario le parti convengono che sarà possibile: - distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro nell'ambito della settimana o su cicli di 38 ore più settimane; - articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi alternando periodi di lavoro con orario diverso. Nel rispetto delle regole e 30 minuti del sistema di cui relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le modalità di attuazione dei suddetti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al comma 2 ovvero quello livello di 39 ore contrattazione collettiva regionale, o su delega di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti quest'ultima a livello territoriale, attraverso la consultazione dei lavoratori interessati. Per il Settore Chimica, Gomma-Plastica, Vetro Per i lavoratori turnisti, qualora la prestazione superi le sei ore consecutive, si darà luogo a mezz'ora di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite intervallo retribuito. Con riferimento a quanto previsto per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali lavoratori turnisti le parti concordano che sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruolifatti salvi, a tutti gli effetti, eventuali trattamenti difformi verificatisi prima del 25 luglio 2011. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente Ai sensi del decreto legislativo n. 66/2003, art. 4, comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 20074, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 lavoro, ai fini del D. Lgs. n. 66/2003 va citato decreto legislativo, è calcolata prendendo a con riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed ad un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratorimesi. Con riferimento a questi ultimi, in caso In presenza di particolari esigenze organizzativeorganizzative e produttive, l’azienda e la R.S.U. le parti, nell'ambito della contrattazione collettiva regionale, potranno concordare l’estensione l'estensione del suddetto periodo di riferimento da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16Ferme restando le disposizioni di legge, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti verranno considerate come ore di lavoro straordinario tutte le ore lavorate al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito sopra delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 40 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi Verranno considerate come ore di orariolavoro notturno quelle lavorate fra le 22 e le 6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e temporaneo e trovare giustificazione in necessità aziendali di carattere imprescindibile. Qualora si presenti l'esigenza di effettuare lavoro straordinario le aziende ne daranno comunicazione preventiva direttamente ai lavoratori o, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazioneladdove esistano, alle Rappresentanze sindacali aziendali. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successiviNessun lavoratore può rifiutarsi, decorsi i quali le parti sono libere salvo giustificato motivo di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essereimpedimento, di normaeffettuare il lavoro supplementare o straordinario. Per il lavoro straordinario, superiore festivo, notturno ed a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda turno sono corrisposte le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., cheseguenti maggiorazioni, in considerazione delle particolari esigenze aggiunta alla normale retribuzione da calcolarsi sulla retribuzione oraria individuale, più utile di organizzazione dell’orario cottimo per i cottimisti, sulla retribuzione oraria di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità fatto per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.economia:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di La durata media del lavoro funzionale al presidio dei pro- cessieffettivo per la generalità dell'azienda è fissata 40 ore settimanali distribuito su cinque lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione. Ai sensi dell'articolo 4, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno quarto comma, del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionidecreto legislativo n. 66/2003, la durata contrattuale dell’orario media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di lavoro secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali. La prestazione è fissata distribuita in 38 ore 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitequelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di norma, su 5 o 6 giorni alla riposo può essere fruito nell'arco della settimana. Al fine Nel caso di omogeneizzare gli orari prestazione nel 6o giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 vigore del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione negli accordi di secondo livello le parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un orario aumento strutturale, superiore al minimo contrattuale, dell'orario contrattuale individuale di lavoro effettivo settimanale concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di successiva riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artdell'orario concordato. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro può essere articolata in non più di 38 due frazioni. Le ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali prestate oltre le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di cui maggiorazione (prestazione nel 6o giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno, festivo. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorniminor lavoro, il sesto giorno ferialelavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)retribuita, per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di serviziola consumazione del pasto. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, L'impresa nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del personaleturno cessante non può lasciare il servizio, opera se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle 2 ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero corso dell'orario di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le Parti si danno atto chespese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di lavoro, fermo restando quanto previsto negli articoli 24anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. Sono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, 25 per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e 27per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra l'inizio e il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornalieretutti gli effetti.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una gestione media di 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. Per tutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniivi disciplinate, la durata contrattuale dell’orario massima dell'orario medio settimanale non potrà, in ogni caso, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. 31 ed al sesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, la durata massima dell'orario di lavoro, a qualsiasi titolo prestato, non può superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in orari prolungati durante la giornata, possono adottarsi, in ciascuna Azienda, le seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e con eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, quello che prevede la prestazione giornaliera effettuata in più riprese, fino ad un massimo di 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro a settimana. Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al successivo art. 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 (una) ora di lavoro a settimana, mentre nel caso di effettuazione di turni di tipo B, la riduzione di orario di lavoro è fissata in 38 di 2 (due) ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla a settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario Si richiama la Legge del 17.02.1961 n° 7. L'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessicontrattuale è di 39 ore settimanali e viene normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire con il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativasabato vacanza. Ferma restando la disciplina legale dell’orario Distribuzioni diverse dell'orario di lavoro verranno concordate a livello aziendale fra la Direzione e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimanaRappresentanza Sindacale Aziendale. Al fine di omogeneizzare gli orari in aziendaconsentire il miglior svolgimento di alcune attività di servizio si concorda sulla possibilità di definire, l’orario tramite specifici accordi a livello aziendale e/o interconfederale, deroghe dall'ambito di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione applicazione della normativa sull'orario di un orario lavoro. Nei turni di lavoro effettivo settimanale che superano le 6 ore consecutive, è prevista una pausa retribuita di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività 30 minuti. Allo scopo di cui ai commi 5 meglio disciplinare l'inizio dell'orario di lavoro, onde evitare eventuali contestazioni, le aziende collocheranno alle portinerie degli stabilimenti orologi marcatempo e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario preannunceranno l'inizio dell'orario di lavoro effettivo settimanale mediante adeguato segnale acustico. Il dipendente che giunge al lavoro dopo l'orario di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’artinizio sarà ammesso soltanto allo scadere della prima mezz'ora successiva dell'orario stesso. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale L'orario di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto addetti a lavori discontinui o di attesa passerà dal 01.01.1999 da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione48 a 47 ore settimanali, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino mentre dal 01.01.2001 passerà a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 45 ore settimanali. L’azienda definisce Essendo tale categoria di lavoratori esclusa espressamente dalla disciplina di cui all'art. 16 della Legge 17.02.1961 n° 7 (durata delle prestazioni - straordinario), si concorda sulla corresponsione delle seguenti maggiorazioni: - 50% per il lavoro prestato nelle giornate di festività nazionale o religiosa; - 20% per il lavoro prestato nelle giornate domenicali. Le Direzioni Aziendali possono richiedere il completamento dell'orario di lavoro fino al limite di 50 ore settimanali; in tale caso le ore lavorate oltre le 48 e fino alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione del 10%. Xxxxx inteso che le ore eventualmente prestate oltre alle 50 settimanali saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 208 per l'anno 1998, per 204 per gli anni 1999 - 2000 e per 195,5 per l'anno 2001. Premesso che: - i settori produttivi della Repubblica di San Marino, rappresentano una importante realtà economica e occupazionale del Paese; - tali regimi settori industriali contribuiscono in maniera determinante al mantenimento del sistema paese, rappresentando un fondamentale marchio di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali qualità per l'intera Repubblica di San Marino; - le parti sono libere sociali firmatarie il presente accordo, intendono contribuire al mantenimento, e se possibile all'incremento, dell'attuale livello di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenticompetitività, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario rispetto al quale il tema dell'orario di lavoro ecceda è uno degli aspetti gestionali ed organizzativi fondamentali; - è intendimento comune sviluppare l'occupazione e contestualmente migliorare le 6 ore giornaliereattuali condizioni generali di benessere dei lavoratori, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnocon particolare riferimento, le Parti si danno attoper essi, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario tempi di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto e ai tempi di la- voronon lavoro; - vi è la necessità comune di favorire programmi produttivi capaci di dare alle imprese, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre cheattraverso la flessibilità, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere elementi strategici di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.competitività; SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire Si ritiene determinante il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 graduale raggiungimento delle 35 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 oresettimanali, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orariosuperamento dei 52 riposi costituzionalmente previsti, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre per un ottimale recupero psicofisico, sia al fine dell’omogeneizzazione degli orari in aziendadella tutela della salute, l’orario contrattuale sia allo scopo di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti favorire nuova occupazione. Per il P.V. la media lavorativa, comprensiva dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoriatempi accessori, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti va calcolata su base settimanale con quote orarie un periodo multiperiodale (rotazione nella turnazione) non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNLsuperiore alle 7 (sette) settimane. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi non può in ogni caso superare, per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un ogni periodo di 6 mesi 7 settimane, comprensive dell’eventuale lavoro straordinario dovuto a ritardi in linea, le ore: • 40,30 per gli altri lavoratorii servizi urbani • 45 per i servizi extraurbani e di lunga percorrenza. Con riferimento La riduzione dell’orario di lavoro verrà attuato con la riduzione da 39 ore a questi ultimi37 ore entro il primo biennio di valenza contrattuale, con l’obiettivo del raggiungimento delle 35 ore entro il successivo anno. Per il raggiungimento di quanto sopra la riduzione oraria da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e retribuzione, sarà realizzata nell’arco della valenza contrattuale anche mediante il riconoscimento di riposi aggiuntivi rispetto ai 52 costituzionalmente garantiti nella misura di: • 9 giornate a far data dal primo biennio, equivalenti ad una prestazione media giornaliera di ore 6,21 minuti. • Ulteriori 9 giornate a far data dal successivo anno, equivalenti ad una prestazione media giornaliera di ore 6,11 minuti. Nelle aziende in caso cui si sono realizzati accordi applicativi relativamente all’adeguamento della prestazione effettiva all’orario contrattuale nazionale (39 ore), dovranno essere recuperate le giornate di particolari esigenze organizzativeriposo aggiuntive assorbite dai suddetti accordi. Nelle aziende ove vigono condizioni di miglior favore, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione le stesse restano confermate nella misura concordata in sede aziendale. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo da 6 a 12 mesiplurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Le Parti si danno inoltre atto Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che l’art. 16la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, comma 1se non sporadicamente, lett. n) flessi e l’art. 17picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendaleaziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 23, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.dell’AN 12 luglio 1985
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Orario di lavoro. Le L’art. 63 del CCNL fissa l’orario lavorativo settimanale in: - 40 ore, per la quasi generalità delle aziende attuano una gestione dell’orario commerciali; - 45 ore per gli addetti alla distribuzione di carburanti e per i lavoratori con mansioni cosiddette di attesa, cioè portieri, guardiani e custodi (tutti inquadrati al livello 6). Il datore di lavoro funzionale ha comunque facoltà di richiedere ai propri dipendenti prestazioni oltre le 8 ore giornaliere, con un massimo di 2 ore al presidio giorno e fino a 12 ore settimanali; è prevista anche la possibilità dei pro- cessiturni notturni, per permettere i quali il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15% della paga oraria. Ai fini del calcolo della retribuzione, si considera lavoro straordinario quello eccedente il normale orario di lavoro giornaliero e settimanale: l’azienda può richiedere prestazioni straordinarie fino ad un massimo di 200 ore per ciascun lavoratore. Ovviamente ad ogni prestazione straordinaria è correlata una maggiorazione retributiva, sostanzialmente in linea con quanto previsto dagli altri contratti collettivi: - 15% per le prestazioni dalla 41° alla 48° ora; - 20% per le prestazioni dalla 49° ora in poi; - 30% per il lavoro straordinario notturno (cioè dalle 22 alle 6); - 20% per il lavoro straordinario festivo diurno; - 40% per il lavoro straordinario festivo notturno. Per i lavoratori part-time è prevista anche la concreta coincidenza fattispecie del lavoro supplementare, per colmare la differenza d’orario rispetto ai dipendenti a tempo pieno - in alcuni casi particolari - dietro accordo tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario datore di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezionidipendente, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 nel limite delle 60 ore annue e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitecon una retribuzione incrementata del 25%. L’azienda, di normaa seconda delle proprie esigenze, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso richiedere ai quadri l’adozione di un orario flessibile: in breve, l’azienda può - senza alcun onere aggiuntivo, se non un preavviso scritto di almeno 30 giorni - aumentare il carico di lavoro effettivo settimanale di 38 a 48 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto alcuni periodi, salvo poi ridurlo a 32 ore in altri, per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 12 settimane l’anno. In ogni periodo di lavoro, il quadro riceverà la propria retribuzione standard, indipendentemente dal numero di ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanalilavoro effettivamente prestate. L’azienda definisce tali regimi I quadri che non abbiano responsabilità di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere coordinamento o di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze controllo e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedentiche non siano a diretto contatto con il pubblico, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata determinare autonomamente l’articolazione della propria prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto chelavorativa annua, fermo restando quanto il limite minimo contrattuale previsto negli articoli 24, 25 e 27, per il proprio inquadramento. Ogni lavoratore ha diritto a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo 2 giorni di riposo settimanale, compresa la domenica, compatibilmente, per quanto è possibile, con le esigenze dell’azienda; sono inoltre previste le tradizionali festività che danno diritto ai dipendenti alla giornata di 11 ore giornaliereriposo ed alla normale retribuzione giornaliera. Il contratto dà inoltre a ciascun lavoratore un pacchetto irrinunciabile di 26 giorni di ferie, due settimane delle quali sono stabilite dal datore di lavoro nei periodi di minor affluenza da parte della clientela o del pubblico. Infine, il CCNL permette che i lavoratori non a diretto contatto con il pubblico o che non necessitino, nello svolgimento delle proprie mansioni, dell’accesso a strutture o materiali situati presso la sede dell’azienda, possano svolgere le attività assegnate da casa - senza, cioè, occupare gli spazi aziendali - attraverso la prassi del telelavoro (regolata in dettaglio dagli articoli 70-82 del CCNL).
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Samples: Contratto Del Comparto Enti Locali
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma Fermo restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario che l'orario di lavoro è fissata stabilito in 38 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007giornaliere, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni riduzione di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva 1 ora rispetto alle 40 ore lavorative settimanali, pari a 52 ore annue, sarà utilizzata sotto forma di ferie permessi individuali retribuiti. La flessibilità prevista dall'art. 28 del vigente C.C.N.L., vale per il periodo della raccolta della frutta e permessi retribuiti derivanti da festività soppressedella vendemmia, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasquacioè dallo 01 settembre al l0 Novembre di ciascun anno, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.)durante il quale, per tutto un periodo massimo di 70 giornate, potrà essere aumentato di 3 ore settimanali l'orario ordinario di lavoro, ricuperandolo in altro, corrispondente periodo dell' anno. Agli operaio addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne. In base alIe vigenti norme di Xxxxx, l'orario di lavoro per i fanciulli liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 41, è prevista una riduzione dell' orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la normativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o l' intera giornata libera coincidente con il personale ri- tenuto dall’azienda sabato non necessario per le esigenze è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di servizio. Nel caso natura pubblica in cui vengano introdotti regimi di orario elasticoviene applicato il presente C.C.P.L., dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero specifici accordi aziendali potranno prevedere l'automatico allineamento del salario e dell'orario di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati a quello dei dipendenti di ruolo pubblico impiegati con almeno 2 giorni lavorativi la mansione di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliereoperaio Agricolo presso la stessa Azienda.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli
Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario La durata settimanale del lavoro ordinario è di 40 ore, anche come media plurisettimanale nell'arco di 12 mesi. La ripartizione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, a livello giornaliero e settimanale viene stabilita dalla Direzione aziendale previo esame con la Rappresentanza Sindacale Aziendale. Le ore di lavoro sono contate con l'orologio dello stabilimento o reparto. I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per permettere determinati reparti e periodi di tempo. Per i lavoratori turnisti addetti alla produzione e collegati la concreta coincidenza tra mezz'ora retribuita per la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al refezione potrà essere collocata a fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionaliturno, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativaprevia verifica tra le parti. Ferma Xxxxx restando la disciplina legale dell’orario i sistemi di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro è fissata in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNLgià in uso nelle diverse unità produttive a 10,15, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore17, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti 18 turni o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimialtre turnazioni, in caso di particolari esigenze organizzativenecessità tecnico organizzativa e produttiva che comporti il cambiamento dello schema di turnazione/orario, l’azienda l'Azienda, prima di applicare il nuovo schema, avvierà un esame con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e/o la Rappresentanza Sindacale Aziendale dei Lavoratori per illustrare le motivazioni che impongono, valutato anche il ricorso al lavoro straordinario, l'adozione del nuovo schema, i tempi e le modalità di attuazione nonché gli impatti di tipo organizzativo. Tale procedura dovrà esaurirsi entro un periodo massimo di 15 .giorni di calendario dalla data di comunicazione dell'Azienda, al termine del quale si applicherà lo schema di orario indicato dall'Azienda. Qualora la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 produzione, a 12 mesi. Le Parti partire dagli stabilimenti di carrozzeria, si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza dovesse realizzare con l'utilizzo degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana, comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni settimanali, l'attività lavorativa degli addetti alla produzione e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiuntocollegati (quadri, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazioneimpiegati e operai), decorsi a regime ordinario e ferma la durata media dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definitiseguenti orari: • orari spezzatiprimo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità mezz'ora retribuita per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.la refezione dalle ore
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario L'orario settimanale di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessinormale è di 38 ore. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa istituzione, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativanelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. Ferma restando la disciplina legale dell’orario In relazione alle peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioniper periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, la durata contrattuale dell’orario per quanto possibile, al superamento ovvero al contenimento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro è fissata comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuitemisura superiore o inferiore rispetto a quello normale riferito al 1° comma. Conseguentemente, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro effettivo di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate al livello di istituzione durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore settimanali con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività le adeguate compensazioni, anche attraverso l'utilizzo delle ore di riduzione orario di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 all'ultimo paragrafo del presente CCNLarticolo, ovvero attraverso l’adozione di un orario ed inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale; in tal caso il periodo massimo entro il quale realizzare l'orario normale di lavoro effettivo settimanale medio è di 39 oredodici mesi. Allo stesso livello di istituzione, con per particolari esigenze organizzative legate alla continuità del servizio, potrà altresì essere concordato in via eccezionale, che qualora il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orariolavoratore non possa usufruire del riposo settimanale, da utilizzarsi secondo dovrà essere loro garantito un equivalente riposo compensativo. Il predetto riposo compensativo dovrà essere goduto entro i criteri di cui all’artsette giorni successivi. 29 comma 8 del presente CCNLSono fatti salvi gli accordi in materia attualmente in essere. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori Le quattro festività abolite di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitorialegge 5 marzo 1977, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore n. 54 ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contrattoD.P.R. 28 gennaio 1985, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario n. 792 sono state assorbite nel normale orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 16, comma 1, lett. n) e l’art. 17, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratori. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. c) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera - in particolari periodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, eccarticolo.), per tutto il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere.
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Orario di lavoro. Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Ferma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario L'orario normale di lavoro è fissata fissato in 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Al fine di omogeneizzare gli orari in azienda, l’orario di cui al comma precedente può essere realizzato attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 38 ore con il contestuale assorbimento dei permessi ex-festività di cui ai commi 5 e 6 del- l’art. 29 del presente CCNL, ovvero attraverso l’adozione di un orario di lavoro effettivo settimanale di 39 ore, con il contestuale riconoscimento di 24 ore annue di riduzione di orario, da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. Sempre al fine dell’omogeneizzazione degli orari in azienda, l’orario contrattuale di lavoro di 38 ore e 30 minuti di cui al comma 2 ovvero quello di 39 ore di cui al pre- cedente comma possono essere adottati anche nei confronti dei lavoratori di cui alla Norma transitoria in calce al presente articolo; ai fini del mantenimento delle condizioni di miglior favore garantite per effetto della suddetta norma transitoria, verrà riconosciuto il pagamento delle ore eccedenti su base settimanale con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale e senza riflessi sugli istituti indiretti o differiti oppure corrispondenti ore annue di riduzione orario da utilizzarsi secondo i criteri di cui all’art. 29 comma 8 del presente CCNL. La modifica degli orari settimanali in atto per gli effetti dei commi precedenti è definita dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nelle aziende che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di riduzione dell’orario di lavoro previste dall’artsettimanali, come previsto dall'art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed al servizio di pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, in caso di particolari esigenze organizzative, l’azienda e la R.S.U. potranno concordare l’estensione del periodo da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’art. 163, comma 1, lettdel D.Lgs. n) e l’art. 17n. 66 dell'8 aprile 2003, comma 5 del suddetto Decreto hanno riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree ope- rative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esau- stivo - gli addetti al presidio salve tutte le deroghe ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché al personale eccezioni di livello direttivo - da identificarsi nei lavo- ratori di cui all’ultimo comma dell’art. 27 del presente CCNL - ed ai tele lavoratorilegge. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono definite dall’azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazionedurata massima dell'orario di lavoro è di 55 ore settimanali, comprese le ore di lavoro straordinario, salve le deroghe ed eccezioni di legge. A tale comunicazione segue un esame congiunto, da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere Il limite di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 55 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve esseresuperato per accordo aziendale. Per ogni ora di lavoro straordinario, di normal'azienda corrisponderà in aggiunta alla normale retribuzione, superiore a 4 ore; • orari continuatiai soli effetti contrattuali, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita una maggiorazione del personale28% sulla retribuzione base (minimo tabellare più contingenza). Ai sensi e per gli soli effetti dell’art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non re- tribuita, nei casi in cui l’orario di trattamento economico del lavoro ecceda le 6 ore giornaliere, è normalmente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turnostraordinario, le Parti si danno attoore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51assenze dovute a malattia, comma 2infortunio, lett. c) T.U.I.R.gravidanza e puerperio, che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di ferie e permessi retribuiti derivanti da festività soppresse- fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - saranno computate ai fini del raggiungimento dell'orario di lavoro. L'orario settimanale di lavoro viene distribuito su cinque giorni con riposo di norma al sabato e possibilità di scorrimento della seconda giornata non lavorata per il singolo lavoratore nell'arco della settimana. Tale scorrimento, riduzioni collettive dell’orario - anche fatta eccezione per gli addetti alle lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su base giornaliera - più turni, verrà concordato in particolari periodi dell’anno (Pasquasede aziendale. Per gli impianti e le lavorazioni a ciclo continuo o svolgentisi su più turni, Ferragostole 40 ore settimanali dell'orario di lavoro dovranno comunque mediamente essere realizzate, Natalenell'arco di dodici mesi, pontiattraverso un'opportuna distribuzione dei turni di lavoro e dei relativi riposi, ecc.), per tutto che verrà portata a conoscenza delle maestranze mediante affissione. Per il personale ri- tenuto dall’azienda non necessario la cui prestazione è direttamente connessa con il lavoro degli operai addetti alla produzione, può essere adottata, ferma restando la durata stabilita nel presente articolo, la distribuzione determinata per le esigenze tali operai. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda. Resta per altro inteso che nessun lavoratore potrà sottrarsi dall'obbligo di servizioeffettuare la registrazione, tramite apposita strumentazione indicata dall'azienda, delle ore lavorate e dovrà altresì garantire l'inizio dell'effettiva prestazione di lavoro all'ora stabilita dalla Direzione aziendale. Nel caso in cui vengano introdotti L'introduzione di nuovi regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati settimanale e/o plurisettimanale sarà oggetto di preventivo esame congiunto in sede aziendale con almeno 2 giorni lavorativi di preavvisole R.S.U. così come specificato alla successiva lett. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere B). Per quanto non espressamente formato dal presente c.c.n.l. in materia di orario ed i turni di lavoro o riposo del personalelavoro, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori le parti rimandano al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. D.Lgs n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto negli articoli 24, 25 e 27, a livello aziendale potranno essere concordate diverse modalità di articolazione del periodo di riposo di 11 ore giornaliere66 dell'8 aprile 2003 nonché alle altre leggi vigenti.
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