Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore. 2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985. 3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni. 4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità. 5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese. 6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio. 7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i.. 8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 5 contracts
Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Orario di lavoro. 1. Per L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro.
2. Considerato:
a. la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i lavoratori ai quali periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si applica il concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’allegato 6, che forma parte integrante del presente CCNLcontratto, la durata dell’orario particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si stabilisce:
I) la durata massima settimanale del lavoro è fissata in 39 pari a 54 ore;
II) la durata media settimanale di lavoro è pari a 48 ore ed è realizzata come media nell’arco comprensive delle ore di un periodo plurisettimanale straordinario ai sensi di compensazione di 26 settimane consecutivequanto previsto dall'articolo 4, comma 2 e dell'articolo 5, comma 2 del D.lgs. La 8 aprile 2003 n. 66;
III) la durata media dell’orario di lavoro non può viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, DLgs 8 aprile 2003, n. 66 in ogni caso superare, per ogni riferimento ad un periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario 12 mesi per i rapporti di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo determinato e di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario 8 mesi per i rapporti di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985tempo indeterminato.
3. A livello aziendalePrevio esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997se non costituita, ove sussista ancora le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, è ammesso il ricorso al lavoro straordinario in eccedenza al limite di cui al secondo comma, punto I), nei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, nei casi di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un regime pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di orario inferiore a quello nazionalemanifestazioni collegate all’attività produttiva, potranno essere definiti il suo adeguamento nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e le compensazionidelle piste.
4. Nelle aziende ove, nonostante Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la previsione maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessosuccessivo art.18, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità20%.
5. Al fine Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e48 ore, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale riferimento di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.punto
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1I. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
II. Per i lavoratori ai quali si applica L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
III. Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli interessati con un preavviso di 48 ore.
IV. L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il presente CCNL, la durata dell’orario lavoratore.
V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato mediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica.
VI. L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivenormalmente ripartito dal lunedì al sabato.
VII. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario minuti, formerà oggetto di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che confronto con la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, fatti salvi gli accordi aziendali firmati in materia. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
VIII. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero entro trenta con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dall’insorgenza dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive ogni ventiquattro ore. Per esigenze legate all’articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell’ambito della situazione contrattazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamentesecondo livello, su richiesta dell’ente affidantepotranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, programmi fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell’arco del mese.
X. E’ facoltà del dipendente richiedere riscontro delle ore di servizio straordinari riferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti, attestate dal sistema di trasporto pubblico connessi rilevazione delle presenze. Tali richieste dovranno essere presentate alle competenti strutture di risorse umane, che si obbligano a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato dare tempestiva risposta entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratosuccessivo a quello della richiesta. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaiscritto.
Appears in 5 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale ordinario è fissata in 39 di 36 ore settimanali ed è realizzata come media nell’arco funzionale all’orario di un periodo plurisettimanale servizio e di compensazione apertura al pubblico. Ai sensi di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente commadisposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro settimanale è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 7 ore e il limite minimo 12 minuti e di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 6 ore.
2. L’organizzazione L’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale persegue i seguenti obiettivi: - ottimizzazione delle risorse umane; - miglioramento della qualità della prestazione; - ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza particolarmente finalizzato all’eliminazione delle liste di compensazione è attesa; - miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre amministrazioni pubbliche; - erogazione dei servizi sanitari ed amministrativi nelle ore pomeridiane per le esigenze dell’utenza; - conciliazione tempi di pertinenza aziendale. Al fine vita e di verificare l’equilibrata utilizzazione lavoro; - equa distribuzione dei lavoratori nella redazione dei turni carichi di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985lavoro.
3. A livello aziendaleLa distribuzione dell’orario di lavoro, nell’ambito tenuto conto che diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere, è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del negoziato previsto dall’artlavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario continuato ed articolato in turni laddove le esigenze del servizio richiedano la presenza del personale nell’arco delle dodici o ventiquattro ore. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997La programmazione oraria della turnistica deve essere, ove sussista ancora un regime di norma, formalizzata almeno entro il giorno 20 del mese precedente;
c) orario inferiore a quello nazionaledi lavoro articolato, al di fuori della lettera b), con il ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali ed annuali con orari inferiori alle 36 ore settimanali. In tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere definiti previsti periodi con orari di lavoro settimanale, fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi fino a quattro mesi all’anno, con orario di lavoro settimanale fino ad un massimo di 44 ore settimanali;
d) assicurazione, in caso di adozione di un sistema di orario flessibile, della presenza in servizio di tutto il suo adeguamento personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
e) la previsione, nel caso di lavoro articolato in turni continuativi sulle 24 ore, di periodi di riposo conformi alle previsioni dell’art.7 del D.Lgs. n. 66/2003 tra i turni per consentire il recupero psico-fisico;
f) una durata della prestazione non superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore;
g) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e le compensazionifamiliare dei genitori di figli minori di 12 anni con particolare riguardo alla casistica riguardante genitori entrambi lavoratori turnisti e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
h) nel caso di genitori, anche adottivi, di figli studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento (DSA) impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa ai sensi dell’art. 6 della Legge 8 ottobre 2010, n. 170;
i) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con la organizzazione del lavoro delle strutture, per l’assolvimento della funzione genitoriale dei dipendenti genitori di figli minori, entrambi turnisti, consentendo ai medesimi lo svolgimento di turni di servizio opposti;
j) tendenziale riallineamento dell’orario reale con quello contrattuale.
4. Nelle aziende oveQualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, nonostante il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la previsione disciplina di cui all’art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all’art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma 3 lett. g).
5. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 9.
6. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare dei gruppi e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale la responsabilità di durata settimanale ogni addetto nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
7. L’osservanza dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore da parte del dipendente è accertata con efficaci controlli di tipo automatico. In casi particolari, modalità sostitutive e controlli ulteriori sono definiti dalle singole Aziende ed Enti, in relazione alle oggettive esigenze di servizio delle strutture interessate. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero del debito orario entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 92 (Struttura della retribuzione delle aree del personale di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari) e dall’art. 93 (Struttura della retribuzione dell’area del personale di elevata qualificazione). Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dai CCNL vigenti.
8. Con riferimento all’art.4 del D. Lgs. n. 66/2003, il limite di quattro mesi, ivi previsto come periodo di riferimento per il calcolo della durata media di quarantotto ore settimanali dell’orario di lavoro, comprensive delle ore di lavoro straordinario, è elevato a sei mesi.
9. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all’accettazione, al trattamento e alle cure delle strutture ospedaliere e territoriali, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e di Unità Operativa e alle iniziative di formazione obbligatoria determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle undici ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi tre giorni fino al completamento delle undici ore di riposo. 00.Xx tutti i casi di assenza giornaliera giustificata, ai fini del computo del debito orario, va riconosciuto al dipendente un orario giornaliero pari alla misura dell’orario convenzionale di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, articolo fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto diversamente previsto dal precedente comma 5CCNL o dalle disposizioni legislative vigenti. 11.Nei casi in cui il personale del ruolo sanitario, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 ruolo sociosanitario e del D.Lgs n. 234/2007 profilo del ruolo tecnico addetto all’assistenza, debba indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario le operazioni di lavoro nei limiti medio vestizione e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materiasvestizione, per i servizi ragioni di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendaleigiene e sicurezza, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la debbano avvenire all’interno della sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino ad un massimo a 10 minuti complessivi e forfettari destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente miglior favore in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaessere.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLFerma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed è realizzata come media nell’arco al servizio di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, di cui al- l’art. 4 comma 3 del D. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per ogni il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 26 settimane6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, le 48 orein caso di particolari esigenze organizzative, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore l’azienda e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco la rsu potranno concordare l’estensione del periodo plurisettimanale da 6 a 12 mesi. Le Parti si danno inoltre atto che l’obbligo di compensazione è comunicazione di pertinenza aziendalecui all’art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali4, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandocomma 5 del Decreto non si applica a norma dell’art. 16, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3comma 1, lett. c)n) e dell’art. 17, dell’AN 12 luglio 1985.
3comma 5 del Decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto inter- vento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. A livello aziendale, nell’ambito 27 del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento presente CCNL - e le compensazioni.
4. dei tele-lavoratori.l Nelle aziende ove, nonostante la previsione che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di durata settimanale riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del CCNL ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a tempo pieno inferiore concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla RSU 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a quello tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l’orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le Parti si danno atto, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 51, comma 2, lett. C) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell’orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 del presente articoloDecreto. Le Parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le prestazioni lavorative eccedenti detta durata parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e fino al limite medio responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività sop- presse, riduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera -, in particolari pe- riodi dell’anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall’azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al citato comma 1riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le Parti si danno atto che, primo capoversofermo restando quanto previsto negli articoli 24, vengono considerate lavoro supplementare volontario 25 e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale27, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine potranno essere concordate diverse modalità di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo articolazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti riposo di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 11 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendagiornaliere.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale di ricercatori e tecnologi è fissata in 39 di 36 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oremedie settimanali nel trimestre.
2. L’organizzazione dell’orario I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985criteri organizzativi dell’Ente.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime Lo svolgimento dell’attività al di orario inferiore a quello nazionale, potranno fuori della sede di servizio deve essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniautocertificato mensilmente.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 I ricercatori e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario tecnologi possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello indicato al punto 1) in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte dell’Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all’Ente medesimo da parte dell’interessato.
5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie goduti e delle assenze di cui agli artt. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensazione prevista per le altre ore in difetto dal primo periodo del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio . Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale 22 giorni di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseassenza compensativa all’anno.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, E’ ammessa la presenza in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno servizio oltre l’orario di lavoro giornaliero. Conseguentementedi cui al comma 1, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di senza che ciò comporti alcun diritto a recuperi o compensi salvo quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziocomma 5.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successiveLe parti si impegnano a costituire, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di dopo la sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato una apposita Commissione paritetica con il presente accordo. In caso compito di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo esaminare la possibilità di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti introduzione in via sperimentale di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede ulteriori modalità di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale gestione dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda1.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLA decorrere dal 1° gennaio 2017, la durata dell’orario normale di lavoro settimanale è fissata in 39 38 ore ed è realizzata settimanali, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L’orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18, potrà inoltre es- sere realizzato anche come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivesettimanale.
3. La durata media massima settimanale dell’orario di lavoro non che può in ogni caso superare, per ogni periodo essere richiesta e deve es- sere prestata è di 26 settimane, le 48 ore.
4. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro che può essere richiesta e deve es- sere prestata è di 9 ore.
5. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, comprensive previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del lavoro straordinariopre- sente CCNL.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente commaA termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro settimanale è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore la- voro e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgsnell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario L’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione lavorativa fino all’ora in capo al cui il lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la è tenuto alla prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavorativa.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario L’orario giornaliero di lavoro nei limiti medio e massimi può essere svolto nell’ambito di nastri lavorativi anche differenziati, la cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo definizione è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni oggetto di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello contrattazione aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..contenuto solo normativo.
8. Entro il Le operazioni accessorie quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. all’inizio ed al termine del turno di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale lavoro vanno effettuate oltre la durata dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo1, fermi restando fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative aziendali e per l’utilizzo di specifici DPI; i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo tempi delle operazioni suddette si intendono già considerati nella retribuzione di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula all’art. 27 del presente CCNL.
9. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito, ovvero fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione due ore dalla fine del turno.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamentelavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall’azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
11. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, su richiesta dell’ente affidante8 e Q, programmi in materia di servizio straordinari orario di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di carattere nazionaleun prestabilito orario di lavoro.
12. In caso di adozione dell’orario spezzato, regionale o locale, con termine intendendosi per tale l’orario che prevede un intervallo non retribuito per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini consumazione dei pasti principali, la durata di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • tale in- tervallo non deve essere superiore a due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaore.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1Per la durata dell'orario si fa riferimento alle norme di legge ed alle relative deroghe ed eccezioni. Per i lavoratori La durata dell'orario contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto disposto ai quali si applica il presente CCNLsuccessivi artt. 32 e 33. Ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 66/2003, la durata dell’orario di lavoro media settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un periodo plurisettimanale non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di compensazione secondo livello, in relazione a necessità connesse a variazioni di 26 settimane consecutiveintensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, produttive ed organizzative settoriali Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l, il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi. La durata media dell’orario prestazione è distribuita in 5 giorni lavorativi consecutivi. I 2 giorni di lavoro non può in ogni caso superareriposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo. In deroga a quanto sopra, per ogni periodo esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale, l'altro giorno di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno riposo può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo fruito nell'arco della settimana. L'attuazione di 50 ore quanto sopra e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione sarà portata a conoscenza dei lavoratori nella redazione dei turni interessati con almeno 15 giorni di lavoro anticipo o comunque con congruo anticipo. Con le Rappresentanze sindacali aziendali, tale che ovvero con la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandoRappresentanza sindacale unitaria, se non sporadicamenteassistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, flessi e picchi della potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali. Nel caso di prestazione lavorativa nel 6° giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con la maggiorazione del 25%, calcolata sulla retribuzione base. A partire dall'entrata in capo al lavoratore medesimovigore del presente c.c.n.l., negli accordi di secondo livello, sottoscritti ai sensi dell'art. 3 del presente c.c.n.l., le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione superiore al minimo contrattuale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessoall'art. 33 del presente c.c.n.l., persista un regime dell'orario contrattuale di durata settimanale dell’orario individuale di lavoro a tempo pieno inferiore a quello concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artsuccessiva riduzione dell'orario concordato.". 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno La distribuzione giornaliera dell'orario di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, essere articolata in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi frazioni. In base a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 66/2003 il riposo giornaliero di 11 ore deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da due frazioni di lavoro durante la giornata. In ogni caso sarà garantito un riposo giornaliero di almeno 8 ore consecutive. Quanto concordato nel presente comma è stabilito in attuazione dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 66/2003. Xxxxx restando le situazioni in atto, con decorrenza 2 maggio 1980, è abolita la possibilità di concordare un terzo turno giornaliero ex art. 22, comma 8, del c.c.n.l. 13 dicembre 1977. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25 per ognuno degli anni cento calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di calendario ricompresi fino maggiorazione di cui all'8° e 11° comma (prestazione nel sesto giorno della settimana e prolungamento orario) non sono cumulabili fra di loro (nel senso che la maggiore esclude la minore) e non sono altresì cumulabili con le maggiorazioni previste nel successivo art. 38 (Lavoro straordinario, notturno, festivo). L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al 31.12.2017lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa, non retribuita, per le aziende di cui al primo capoversola consumazione del pasto. L'impresa, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei nel fissare i turni di servizio lavoro o di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le parti procedonoesigenze dell'azienda, ai sensi dell’artsiano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni L'orario di lavoro determinatesi ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia relativamente all’andamento stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti delle due ore. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e come tale retribuita. Le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per ragioni di lavoro nel corso della situazione sua prestazione giornaliera - comprese quelle derivanti da spostamenti da un posto all'altro di crisi economico-finanziaria dell’aziendalavoro, anche se rientranti fra quelli abituali - sono rimborsate dall'impresa. In qualsiasi momento intervengaSono escluse dal rimborso le spese di viaggio che il lavoratore sopporta per raggiungere il posto di lavoro, l’accordo per l'inizio della sua prestazione giornaliera, e per rientrare al proprio domicilio. Il tempo che il lavoratore impiega per trasferirsi da un posto all'altro, tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendal'inizio ed il termine della prestazione, è considerato come prestazione lavorativa a tutti gli effetti.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissata di 36 ore settimanali di norma suddivise in 39 sei ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orecontinuative antimeridiane.
2. L’organizzazione In sede di contrattazione integrativa nazionale saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione lavoro, ivi inclusa la disciplina dei lavoratori nella redazione ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei turni seguenti criteri: - l’orario di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; - ottimizzazione dell’impiego delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi risorse umane; - miglioramento della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; -programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artL’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario La pausa non può essere inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni30 minuti.
4. Nelle aziende oveIn quanto autorizzate, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolocompatibilmente con gli stanziamenti d'istituto, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata l'orario di servizio sono retribuite con le modalità e fino al limite medio nella misura definite in sede di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàcontrattazione integrativa nazionale.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, coinvolto in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri all’utenza e/o settimanali ed comprendenti particolari gravosità, è compensato secondo criteri concordati applicata, a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi decorrere dalla data di sottoscrizione entrata in vigore del presente accordocontratto integrativo, ai sensi dell’artuna riduzione d’orario a 35 ore settimanali. 3La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, lett. e)nel quadro degli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi, dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato il relativo costo sia fronteggiato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario proporzionali riduzioni di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale straordinario oppure con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario stabili modifiche degli assetti organizzativi che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaportano all’autofinanziamento.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro non può per la generalità delle imprese del settore è fissato in ogni caso superare, per ogni periodo 40 (quaranta) ore settimanali di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orecui almeno cinque giorni consecutivi.
2. L’organizzazione dell’orario La durata di lavoro nell’arco del cui al comma precedente può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa /territoriali in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985materia.
3. A livello aziendaleLa durata massima dell'orario di lavoro, nell’ambito prevista in 48 ore dall'art. 4 c. 4 del negoziato previsto dall’artD. lgs. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997n. 66/2003, ove sussista ancora come media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un regime periodo non superiore a sei mesi; tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di orario inferiore secondo livello, in relazione a quello nazionalenecessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniproduttive ed organizzative settoriali.
4. Nelle aziende oveAi fini del computo, nonostante la previsione per orario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le pause di durata settimanale dell’orario superiori a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi necessari alla eventuale vestizione / svestizione o per la preparazione di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolomateriali e strumenti, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.etc..
5. Al fine Il datore di adeguare lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresedurata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
6. Al fine Durante l'orario di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalavoro, decorso la lavoratrice e il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza lavoratore non potranno lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno non potrà uscire dall’impresa senza esserne autorizzato il trattenersi nell'ambiente di lavoro giornaliero. Conseguentementeda parte del lavoratore per sue determinate esigenze, l’azienda può provvedere alla rielaborazione come il tempo dei turni riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavoro.
7. Per le autolinee quanto concerne ipotesi di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo flessibilità dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale ulteriori di cui al presente comma, l’azienda CCNL il periodo di riferimento è tenuta, su richiesta del lavoratore, comunque pari a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..dodici mesi.
8. Entro La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
9. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
10. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il termine riposo domenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artriposo può essere fruito nell'arco della settimana.
11. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti accordi che prevedano nella programmazione e sarà portata a conoscenza dei turni lavoratori interessati con almeno 15 giorni di servizio del personale anticipo o comunque con congruo anticipo.
12. Con le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, assistite dalle Organizzazioni sindacali territoriali, potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
13. La contrattazione di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo II livello potrà definire diverse modalità di 60 minuti del limite medio settimanale organizzazione dell’orario di lavoro settimanale prevedendone la distribuzione in sei giorni.
14. L'orario di cui lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'impresa per l'inizio dell'attività lavorativa.
15. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al comma 1 lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato.
16. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del presente articolopasto.
17. La direzione aziendale nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, fermi restando curerà che compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
18. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dall'impresa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
19. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo delle 2 ore.
20. Il tempo passato a disposizione dell'impresa - in attesa di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedonoimpiego, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente spostamenti da un incremento dell’orario posto all'altro di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimaneanche quando fossero quelli abituali, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendacome prestazione lavorativa e come tale retribuita.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superarequella concordata fra le parti e comun- que, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando fatto salvo quanto previsto al precedente commacomma 2, l’orario con un massimo di: – 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di lavoro settimanale 54 ore settimanali, per i la- voratori conviventi; – 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 40 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007settimanali, entro il limite massimo di 60 oredistribui- te su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. L’organizzazione dell’orario I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, posso- no essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settima- nali; il loro orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di compensazione è 10 ore al giorno non consecutive, in non più di pertinenza aziendaletre giorni settimanali. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei A questi lavoratori nella redazione dei turni dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro aziendalios- servato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, tale che una retribuzione pari a quel- la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandoprevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavora- tive eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al suc- cessivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se non sporadicamente, flessi e picchi collocate temporalmente all’interno della prestazione lavorativa tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saran- no retribuite in capo al lavoratore medesimo, ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’artmag- giorazioni previste dall’ art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 198516.
3. A livello aziendaleL’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sotto- scritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di la- voro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano inte- gralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, re- datto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi ele- menti, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concor- data ai sensi del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento convivenza di cui al comma 2 e le compensazioniviceversa.
4. Nelle aziende oveIl lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nel- l’arco della stessa giornata e, nonostante qualora il suo orario giornaliero non sia interamen- te collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. Durante tale riposo il lavorato- re potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la previsione de- stinazione di cui al precedente comma 3 tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche. È consentito il recupero consensuale e sino all’attuazione dello stessoa regime normale di eventuali ore non la- vorate, persista un regime contrattuale in ragione di durata settimanale non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello è fissata dal datore di lavoro, nell’ambito della durata di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato nei confronti del personale convivente a livello aziendale, servizio intero; per il personale convivente con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale servizio ridotto o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate non convivente è concor- data fra le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseparti.
6. Al fine Salvo quanto previsto per i rapporti di favorire incrementi cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considera- to lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di efficienza produttiva complessiva dell’impresafatto ora- ria, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordose straordinario, in assenza e fino alla definizione quanto prestato oltre il normale orario di un accordo che dia completa attuazione a quanto lavoro, così co- me previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornalierodall’art. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio16.
7. Per le autolinee Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successiveservizio, il computo saranno effettuate dal lavoratore fuori dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all’osservanza di cui ai commi 1 e 2un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, secondo capoversoove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la frui- zione del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normativepasto, ovvero, in difetto di erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale. Ai fini Il tempo necessario alla fruizione del presente accordo si adottano pertantopasto, in quanto applicabilitrascorso senza effettuare prestazioni lavorative, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, sarà concordato fra le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’arte non retribui- to.
9. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addet- ti all’assistenza di cui al comma 1 del presente articolopersone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, fermi restando i limiti massimi epo- trà assumere in servizio uno o più lavoratori, ove previstoconviventi o meno, il limite minimo di cui al comma 2, da inquadrare nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale livelli CS o localeDS, con termine per prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base del- la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendatabella “G” comprensiva delle maggiorazioni previste.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1Le aziende attuano una gestione dell’orario di lavoro funzionale al presidio dei pro- cessi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella ef- fettiva della forza lavoro all’interno del processo produttivo e per concorrere a: • conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; • realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; • ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; • far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell’attività lavorativa. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLFerma restando la disciplina legale dell’orario di lavoro e le relative deroghe ed ec- cezioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 38 ore e 30 minuti set- timanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed è realizzata come media nell’arco al servizio di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La pub- blica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1 gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, di cui al- l’art. 4 comma 3 del d. Lgs. n. 66/2003 va calcolata prendendo a riferimento un pe- riodo di 12 mesi per ogni il personale turnista addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 26 settimane6 mesi per gli altri lavoratori. con riferimento a questi ultimi, le 48 orein caso di particolari esigenze organizzative, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore l’azienda e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco la rsu potranno concordare l’estensione del periodo plurisettimanale da 6 a 12 mesi. Le parti si danno inoltre atto che l’obbligo di compensazione è comunicazione di pertinenza aziendalecui all’art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali4, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandocomma 5 del decreto non si applica a norma dell’art. 16, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3comma 1, lett. c)n) e dell’art. 17, dell’AN 12 luglio 1985.
3comma 5 del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto inter- vento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all’ultimo comma dell’art. A livello aziendale, nell’ambito 27 del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento presente ccNL - e le compensazioni.
4. dei tele-lavoratori.l Nelle aziende ove, nonostante la previsione che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l’orario medio contrattuale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale 2 si realizza anche attraverso l‘assorbimento delle 68 ore di durata settimanale riduzione dell’orario di lavoro previste dall’art. 17 del ccNL assoGas/FederestrattIVa 18.7.95; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione glo- bale fino a tempo pieno inferiore concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l’articolazione giornaliera dell’orario vengono defi- nite dall’azienda previa comunicazione alla rsU 20 giorni prima della sua attuazione. a quello tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l’orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L’azienda definisce tali regimi di orario, previa co- municazione alla r.s.U. 20 giorni prima della sua attuazione. a tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei rispettivi ruoli. Nell’ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: • orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retri- buito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere in- feriore a 3 ore; la durata dell’intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; • orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; • differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di la- voratori interessati dagli stessi processi/attività; • orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del decreto Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui al comma 1 del presente articolo, l’orario di lavoro ecceda le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato 6 ore giornaliere è normal- mente prevista nell’articolazione degli orari in atto a livello aziendale, . con una maggiorazione pari riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, lavoro in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5turno, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizioparti si danno atto, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornalieroanche ai fini dell’applicazione dell’art. Conseguentemente51, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3comma 2, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 t.U.I.r., che, in considerazione delle particolari esigenze di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo organizzazione dell’orario di lavoro nei limiti medio in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di la- voro, le modalità operative e massimi le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell’art. 8 comma 1 del decreto. Le parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la r.s.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più op- portune nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità per l’esercizio dei ri- spettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui ai commi 1 e 2sopra può prevedersi l’utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività sop- presse, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertantoriduzioni collettive dell’orario - anche su base giornaliera -, in quanto applicabiliparticolari pe- riodi dell’anno (pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall’azienda non necessario per le definizioni esigenze di servizio. Nel caso in cui all’artvengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. 4 Le variazioni temporanee dell’orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del richiamato Regolamento e all’artpersonale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall’art. 3 7 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgsd.Lgs. n. 234/200766/2003. Le parti si danno atto che, art. 8fermo restando quanto previsto negli articoli 24, comma 2 25 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo27, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, aziendale potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni concordate diverse modalità di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco articolazione del periodo plurisettimanale di compensazione riposo di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda11 ore giornaliere.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all’art.77. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, sette giorni le 48 oreore , comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione straordinario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artall’art.59. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoTale media, in assenza e fino alla definizione ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, ai sensi dell’art. 3senza soluzione di continuità, lett. e)ottimali livelli di assistenza, dell’AN 12 luglio 1985 così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di rinnovo del CCNLassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in tal senso viene dalle parti integrato con regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il presente accordolavoro supplementare e straordinario. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatoCon riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo- Parti Sociali del 22/12/98, le parti Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a livello aziendalegruppi o categorie di lavoratori, anche disgiuntamentemediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di livello nazionale che lavoro quelle comprese nei successivi 20 giorni attiveranno la turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell'art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 3 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. (Art.25 del CCNL 9.8.2000 e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore settimanali ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può norma suddiviso dall’Amministrazione in ogni caso superarecinque giorni settimanali, per ogni periodo di 26 settimanecon una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, le 48 oreda parte degli utenti, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente commanelle ore pomeridiane e che, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007comunque, entro il limite massimo di 60 oreassicuri l’ottimale funzionamento delle strutture.
2. L’organizzazione L’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di compensazione è adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di pertinenza aziendaleinformazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 19859.
3. A livello aziendaleLe tipologie dell’orario di lavoro, nell’ambito nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulate dall’Amministrazione, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario di lavoro e dei servizi, in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del negoziato previsto dall’artmonte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997In tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario;
e) priorità nell’impiego flessibile, purchè compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente;
f) il personale addetto alla guida degli autoveicoli, ove sussista ancora per ragioni di servizio venga applicato alla guida per un regime periodo superiore all’ordinario orario di orario inferiore servizio, ha diritto al pagamento delle ore di straordinario eccedenti, in misura conforme a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniquanto riportato sull’apposito libretto di servizio.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale L’adattamento delle tipologie dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata 3 alle esigenze di organizzazione e fino al limite medio funzionamento dei servizi è oggetto di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàcontrattazione integrativa.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualepersonale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, nazionale o aziendaleè applicata, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario a 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, nel quadro degli obiettivi di efficienza ed organizzativamente possibileefficacia dei servizi, senza oneri aggiuntivi per le impreseil relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno L’orario di lavoro massimo giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni salva diversa disciplina riferita a particolari tipologie di servizio eprestazione professionale, nel qual caso, le parti, al solo fine è di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio9 ore.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario Qualora l'orario di lavoro nei limiti medio giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e massimi di la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento attenuare il lavoro monotono e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..ripetitivo.
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro Nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopraprecedente, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedonodifetto di disciplina collettiva integrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, per effetto del presente accordoal lavoratore deve essere concessa una pausa, alla programmazione dei turni anche sul posto di lavoro, prevedendo per tra l'inizio e la fine di ogni dipendente un incremento dell’orario periodo giornaliero di lavoro fino ad un massimo lavoro, di 13 ore nell’arco durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimaneprocesso lavorativo, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolocome previsto dal d. lgs. 8.4.2003, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendan. 66.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore ed settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro, previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8 del presente contratto, è realizzata come media nell’arco articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di un periodo plurisettimanale continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di compensazione collegamento con le strutture di 26 settimane consecutivealtri uffici pubblici.
2. La durata media dell’orario L’orario di lavoro non può è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in ogni caso superareconformità agli artt. 16, per ogni periodo di 26 settimanecomma 1, le 48 orepunto d) e 17. comma 2, comprensive del lavoro straordinariod.lgs. Fermo restando quanto previsto al precedente comman. 29 del 1993. A tal fine, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’aziendaviene determinato sulla base dei seguenti criteri : • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione da parte dell’utenza; - miglioramento dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. A livello aziendalePer la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, nell’ambito anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. - orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; - turnazioni : da attivare ai sensi dell’art.12 del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997DPR 266/87, ove sussista ancora un regime nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario; - orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e le compensazioniannuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario L’orario di lavoro a tempo pieno massimo giornaliero è di nove ore, ai sensi della normativa comunitaria. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàai 30 minuti.
5. Al fine di adeguare completare la prestazione effettiva disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino nel rispetto della legge 23 dicembre 1994, n.724, e del d.lgs. n. 29 del 1993, si procederà entro il 31 marzo 1995 ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaapposita contrattazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. In caso di superamento delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di 10 dipendenti, l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di riferimento di 4 mesi, le competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs n. 66/2003. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLtutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata dell’orario di lavoro massima dell'orario medio settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può potrà, in ogni caso superarecaso, per ogni periodo di 26 settimane, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. Fermo restando quanto previsto 31 ed al precedente commasesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, l’orario la durata massima dell'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente lavoro, a tempo pieno qualsiasi titolo prestato, non può essere programmato dall’azienda: • entro superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di 50 ore attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007orari prolungati durante la giornata, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalipossono adottarsi, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimociascuna Azienda, le parti seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 1.Orario standard E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e periodico previsto dall’artcon eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. 32.Orario su nastro lavorativo ampio Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare che prevede la prestazione effettiva all’orario contrattualegiornaliera effettuata in più riprese, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro a settimana. 3.Orario in turno Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al comma successivo art. 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 del presente articolo(una) ora di lavoro a settimana, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo mentre nel caso di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni effettuazione di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavorotipo B, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario la riduzione di orario di lavoro fino ad un massimo è di 13 2 (due) ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaa settimana.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Di Rinnovo Del CCNL Federculture, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 1666 ore all'anno, corrispondenti ad una media di 37 ore settimanali. La media oraria di 37 ore settimanali può essere realizzata attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziata per settori ed unità, con possibilità di articolazione anche in periodi ciclici su base annua, che prevedano fasi di sospensione di attività. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLtutte le tipologie di articolazione dell’orario di lavoro ivi disciplinate, la durata dell’orario di lavoro massima dell'orario medio settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può potrà, in ogni caso superarecaso, per ogni periodo di 26 settimane, superare le 48 ore, comprensive del lavoro supplementare e dello straordinario, per ogni periodo di 7 giorni, da calcolarsi con riferimento ad un arco temporale non superiore a 4 mesi, fatti salvi diversi accordi aziendali, in ragione delle peculiari esigenze organizzative che caratterizzano i settori rappresentati dal presente CCNL, esplicitate all'art. Fermo restando quanto previsto 31 ed al precedente commasesto periodo della presente disposizione contrattuale. In ogni caso, l’orario la durata massima dell'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente lavoro, a tempo pieno qualsiasi titolo prestato, non può essere programmato dall’azienda: • entro superare le 11 ore giornaliere per lo svolgimento delle attività ordinarie dell’Azienda e può raggiungere il limite massimo consentito dalla normativa vigente, in occasione di 50 ore attività ed eventi di natura straordinaria. Date le particolari esigenze di servizio delle Aziende aderenti a Federculture, per le quali si richiede l'apertura al pubblico e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente la disponibilità del servizio nell'arco dell'intera settimana, ivi compresi domeniche e giorni festivi in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007orari prolungati durante la giornata, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalipossono adottarsi, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimociascuna Azienda, le parti seguenti tipologie di orari funzionali ad assicurare il servizio: 1.Orario standard E' quello effettuato con 37 ore settimanali distribuite su 6 giorni a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo settimana in modo continuato o su 4 o 5 giorni con intervallo e periodico previsto dall’artcon eventuale flessibilità di inizio e fine orario di lavoro. 32.Orario su nastro lavorativo ampio Si considera lavoro distribuito su nastro lavorativo ampio, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare che prevede la prestazione effettiva all’orario contrattualegiornaliera effettuata in più riprese, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 2, in un arco temporale giornaliero compreso fra le 10 e le 14 ore. Nei periodi di effettuazione della prestazione secondo tale tipologia di orario i lavoratori interessati fruiscono della riduzione di ½ (mezza) ora di lavoro a settimana. 3.Orario in turno Si considera lavoro in turno quello prestato, anche a squadre, da più lavoratori, in modo programmato, ciclico ed avvicendato, i quali occupano il medesimo posto di lavoro per il quale la prestazione viene svolta ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Nei periodi di effettuazione dell'orario in turno di tipo A di cui al comma successivo art. 38 i lavoratori interessati fruiscono, a compensazione del maggior disagio, della riduzione di 1 del presente articolo(una) ora di lavoro a settimana, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo mentre nel caso di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni effettuazione di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavorotipo B, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario la riduzione di orario di lavoro fino ad un massimo è di 13 2 (due) ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaa settimana.
Appears in 2 contracts
Samples: CCNL Federculture, Accordo Di Rinnovo
Orario di lavoro. (Art. 25 del CCNL 9.8.2000 e artt. 7 e 12 CCNL 27.01.2005)
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore settimanali ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può norma suddiviso dall’Amministrazione in ogni caso superarecinque giorni settimanali, per ogni periodo di 26 settimanecon una pianificazione dei rientri che consenta la fruizione dei servizi, le 48 oreda parte degli utenti, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente commanelle ore pomeridiane e che, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007comunque, entro il limite massimo di 60 oreassicuri l’ottimale funzionamento delle strutture.
2. L’organizzazione L’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale servizio è determinata dai dirigenti responsabili e, negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di compensazione è adeguati servizi sociali. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di pertinenza aziendaleinformazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art9(PAG. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 198518)30.
3. A livello aziendaleLe tipologie dell’orario di lavoro, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività formulate dall’Amministrazione, ove sussista ancora un regime sono improntate ai seguenti criteri di orario inferiore a quello nazionaleflessibilità, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.che possono anche coesistere:
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione a) utilizzazione in maniera programmata di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordodei servizi, in assenza e fino funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) ricorso alla definizione programmazione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno calendari di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. riferimento;
c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNLorario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in tal senso viene dalle parti integrato con servizio di tutto il presente accordopersonale addetto alla medesima struttura. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto tali ipotesi deve essere garantita la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che presenza in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.servizio
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore. Per i lavoratori ai L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello di Istituzione con le rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con le aspirazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno della stessa Istituzione, e/o nelle singole unità operative, potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario riferito al primo comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali si applica è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il presente CCNL, la durata dell’orario diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 medio diverse da 38 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivecon le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione Le quattro festività abolite di cui alla Legge 5 marzo 1977 n. 54 ed al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e DPR 28 gennaio 1985 n. 792 sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario state assorbite nell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, ) Ferma restando la durata dell’orario settimanale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed dagli articoli 4A, 4B, e 4C del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell’arco nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione riferimento di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare4 mesi, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore fatti salvi i limiti minimi e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oremassimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale od aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L’organizzazione dell’orario Nel caso in cui il periodo di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimotre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti a aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello aziendale effettueranno l’esame preventivo superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e periodico previsto dall’art. 3nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, lett. c)al caso di specie, dell’AN 12 luglio 1985una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente conducente, il tempo trascorso a bordo dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è compensato secondo retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri concordati stabiliti a livello aziendale. Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, laddove non previgentin. 3820, entro tre in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo ed interruzioni.
4) In ogni caso trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione firma del presente accordoaccordo le parti provvederanno ad effettuare, ai sensi dell’art. 3in sede nazionale, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 una verifica sull'applicazione di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato quanto disposto con il presente accordoarticolo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello Sono abrogati gli articoli 10 e 12 dell'accordo nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art11 aprile 1995. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre N.d.R.: L'accordo 2 marzo 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.prevede quanto segue:
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1L’orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata La gestione dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco sarà definita secondo quanto previsto dal- l’art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di la- voro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calen- xxxxx di lavoro annuale, l’utilizzo di un periodo plurisettimanale predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro non può in ogni caso superarecon orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più fa- vorevole all’attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artcui alla tabella approvata con r.d. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997dicembre 1923, ove sussista ancora un regime n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso1° comma, persista un regime contrattuale restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di durata settimanale legge in vigore. Agli operai addetti per l’intero orario ordinario giornaliero a lavori conside- rati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell’orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l’im- porto della retribuzione giornaliera. Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cin- que ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo pieno inferiore indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore. Ai lavoratori a quello tempo determinato la predetta riduzione di orario non com- pete in quanto computata nel 3° elemento. Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze azien- dali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumula- tivo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di pre- stazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi. Il lavoratore dovrà segnalare l’intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma 1 precedente all’inizio di periodi lavorativi individuati in sede di con- trattazione decentrata e dando comunicazione all’impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo. Comunque la possibilità di istituzione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi monte ore individuale e di livello aziendale vigenti frui- zione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in materia, per i servizi sede decentrata così come le specifiche modalità di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendautilizzazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica Nell’ambito di quanto previsto dall’art. 53 del CCNL/06, all’inizio di ogni anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di seguito denominato anche DSGA, il presente CCNLDirigente Scolastico, conclusi positivamente gli incontri di contrattazione con la durata R.S.U. sulle materie previste adotta il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco lavoro:
a. Gli incontri dovranno svolgersi, di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007norma, entro il limite massimo mese di 60 oresettembre.
b. Gli incarichi e le mansioni rispetteranno l’organico funzionale previsto per l’Istituto.
c. Per ogni incarico o mansione particolare, potrà essere previsto un monte ore di formazione/aggiornamento.
d. Per ogni incarico o mansione, dovrà essere prevista una chiara definizione degli ambiti di responsabilità e di autonomia. I criteri per l’assegnazione degli incarichi dovranno: − Garantire pari opportunità di formazione. − Garantire pari opportunità di sviluppo professionale. − Garantire, tenuto conto delle specifiche competenze, il principio di rotazione delle mansioni e degli incarichi all’interno di ogni singolo profilo professionale. − Garantire una distribuzione delle risorse equa e aderente alle competenze di ognuno; − Garantire una distribuzione dei carichi di lavoro equilibrata e commisurata alle richieste scritte del personale stesso, nel rispetto dei criteri sopra descritti.
e. L’ orario del personale di segreteria potrà essere articolato in modo flessibile, tenendo prioritariamente conto delle esigenze della scuola.
f. L’orario del personale collaboratore scolastico è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’ utenza. Viene stabilito un orario che rispetti oltre le esigenze della scuola anche le possibili richieste del personale stesso.
g. Rispetto alla flessibilità oraria, potranno essere autorizzate ulteriori forme di flessibilità, per motivate esigenze personali o familiari, ma dovranno essere preventivamente concordate con il DSGA e primariamente dovrà essere rispettato l’obbligo della prestazione delle 36 ore settimanali di servizio.
2. L’organizzazione Una volta definito il piano concernente le modalità di prestazione dell’orario di lavoro nell’arco lavoro, diviene parte integrante del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985CCEI.
3. A livello aziendaleL’orario di lavoro del Personale A.T.A. si articola, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. in 36 h. settimanali distribuite su 6 dell’A.N. 25 luglio 1997giorni; non deve essere normalmente inferiore alle 4 h. di lavoro giornaliere, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniné superiore alle 9.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione Nel caso l’orario giornaliero continuativo superi le 7h e 12 minuti il lavoratore ha diritto ad avere una pausa pasto di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità30 minuti.
5. Al fine Salvo motivate esigenze di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualeservizio, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresel’articolazione dell’orario di lavoro del Personale A.T.A. ha durata annuale.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione Va tenuto conto specificatamente dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni settori di servizio ee delle unità di personale da ripartire, nel qual caso, le parti, al solo fine usando un’equilibrata distribuzione dei carichi di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavoro; quando non sia possibile assegnare i compiti in maniera omogenea si deve ricorrere alla rotazione.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, Le eventuali graduatorie riguardanti il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratoreA.T.A., a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007qualsiasi titolo elaborate, art. 8, comma 2 e s.m.i..dovranno essere portate a conoscenza delle R.S.U.
8. Entro Ogni ulteriore o diverso adempimento previsto sia dalla contrattazione nazionale/regionale che dalle norme dovrà essere oggetto di valutazione congiunta tra il termine Dirigente scolastico e R.S.U.
9. Nel caso di scadenza necessità il DSGA può organizzare il servizio con intensificazione del presente accordolavoro a rotazione, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato concordandolo con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio personale.
10. Le ore eccedenti per l’intensificazione del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario le attività aggiuntive e le ore di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimanestraordinario, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente verranno conteggiate nella BANCA ORE secondo le modalità previste dal successivo articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Integrativo, Contratto Collettivo Integrativo
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all’art.77. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, sette giorni le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione straordinario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artall’art.59. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoTale media, in assenza e fino alla definizione ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, ai sensi dell’art. 3senza soluzione di continuità, lett. e)ottimali livelli di assistenza, dell’AN 12 luglio 1985 così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di rinnovo del CCNLassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in tal senso viene dalle parti integrato con regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il presente accordolavoro supplementare e straordinario. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatoCon riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le parti Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a livello aziendalegruppi o categorie di lavoratori, anche disgiuntamentemediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di livello nazionale che lavoro quelle comprese nei successivi 20 giorni attiveranno la turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell'art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore ed è realizzata come media nell’arco settimanali. Ai sensi di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivequanto disposto dall' art. La durata media dell’orario 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'orario di lavoro non può in ogni caso superare, è articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per ogni periodo i servizi da erogarsi con carattere di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore continuità e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreche richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L’organizzazione dell’orario L'orario di lavoro nell’arco è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendaled.lgs. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985n. 29 del 1993.
3. A livello aziendaleLa distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità:
a. utilizzazione in materia programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, nell’ambito in funzione di un'organica distribuzione dei carichi di lavoro. I diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro possono anche coesistere;
b. ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora monte ore complessivo;
c. in caso di adozione di un regime sistema di orario inferiore flessibile giornaliero, deve essere garantita la presenza in servizio di tutto il personale in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell'utenza;
d. priorità nell'impiego flessibile, purchè compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a quello nazionalefavore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, potranno essere definiti il suo adeguamento sociale e le compensazionifamiliare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario L'osservanza dell'orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello da parte dei dipendenti è accertata mediante efficaci controlli di cui al comma 1 del presente articolotipo automatico. In casi particolari, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata modalità sostitutive e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e controlli ulteriori sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordodefiniti dalle singole amministrazioni, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziorelazione alle esigenze delle strutture interessate.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica Nell’ambito dell'assetto organizzativo dell'Ente, il presente CCNL, personale dell’area medica assicura la durata dell’orario propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario e i propri impegni di lavoro non può anche esterni correlandoli in ogni caso superaremodo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell' incarico affidato, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore in relazione agli obiettivi e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreai programmi da realizzare.
2. L’organizzazione dell’orario L'orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al stabilito in 38 ore settimanali, al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione assicurare l'efficienza dei lavoratori nella redazione dei turni servizi e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali correlate all'incarico affidato nonché quelle di aggiornamento, di didattica e ricerca. L'orario di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi dei medici previdenziali a tempo definito è stabilito in 28 ore e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 198530 minuti settimanali.
3. A livello aziendalePer i medici della Croce Rossa Italiana, nell’ambito la presenza in particolari servizi dell'ente e/o del negoziato previsto dall’artterritorio deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana, mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di presenza. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997Con l'articolazione del normale orario di lavoro, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. Utilizzando le procedure dell'informazione preventiva di cui all’art. 81, l'ente individua i servizi ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno la presenza medica deve essere definiti il suo adeguamento e le compensazionigarantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore.
4. Nelle aziende oveNello svolgimento dell'orario previsto per i medici previdenziali e per gli altri medici e veterinari, nonostante quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività di aggiornamento nonché didattica e ricerca sulle materie di competenza istituzionale degli enti, ivi compresa la previsione prevenzione e sicurezza sul lavoro. Tale riserva di ore non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno ovvero utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze retribuite di cui al precedente comma 3 all'art. 19 del CCNL 6/7/1995. Tale riserva, va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale organizzative dell'ente e non può in alcun caso comportare una mera riduzione dell'orario di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàlavoro.
5. Al fine Gli enti, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa ed ordinamentale, individuano le attività per lo svolgimento delle quali è consentito eventualmente l’eccezionale ricorso a ore di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreselavoro straordinario.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della Il presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’artarticolo sostituisce l’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previstoCCNL 14/4/1997, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso quale viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendapertanto disapplicato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L'orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno settimanali e può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo articolato su cinque giorni ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di 50 ore continuità e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreche richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana.
2. L’organizzazione dell’orario L'orario di lavoro nell’arco è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico, la cui articolazione è determinata, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt.16 comma 1 punto d) e 17 comma 2, del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985d.lgs.29 del 1993.
3. A livello aziendaleLa distribuzione dell'orario di lavoro è improntata ai seguenti criteri di flessibilità :
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, nell’ambito in funzione di un'organica distribuzione della prestazione lavorativa; i diversi sistemi di articolazione dell’orario di lavoro possono anche coesistere;
b) ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alla 36 ore settimanali nel rispetto del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997monte ore complessivo, ove sussista ancora un regime con particolare riguardo alle tipologie di orario inferiore da adottare per lo svolgimento delle attività fuori sede, e in caso di temporanea chiusura di strutture;
c) orario flessibile giornaliero, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di inizio o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell’orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura.
d) particolari forme di flessibilità purché compatibili con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a quello nazionalefavore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, potranno essere definiti il suo adeguamento sociale e le compensazionifamiliare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale L’osservanza dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e tipo automatico. In casi particolari modalità sostitutive sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordodefinite dai singoli Enti, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziorelazione alle esigenze delle strutture interessate.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 é di 36 ore ed è realizzata come media nell’arco settimanali. Ai sensi di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivequanto disposto dall'art. La durata media dell’orario 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'orario di lavoro non può in ogni caso superareè articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze di servizio da erogarsi con carattere di continuità, che richiedano orari continuativi o prestazioni per ogni periodo tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di 26 settimane, collegamento con le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario strutture di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orealtri uffici pubblici.
2. L’organizzazione dell’orario L'orario di lavoro nell’arco è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell' art. 22 della legge n. 724 del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale23 dicembre 1994, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali, dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993. A tal fine, l'orario di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito viene determinato sulla base dei seguenti criteri: - ottimizzazione dell' impiego delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi risorse umane; - miglioramento della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. A livello aziendalePer la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, nell’ambito anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. - orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane; - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; - turnazioni : da attivare ai sensi dell’art. 10 del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997DPR n. 269 del 1987, ove sussista ancora un regime nel caso di attività i cui risultati non siano conseguibili mediante l’adozione di altre tipologie di orario; - orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e le compensazioniannuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario Dopo massimo sei ore continuative di lavoro a tempo pieno deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, ai 30 minuti. Sono fatte salve le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàcondizioni diverse eventualmente esistenti in azienda.
5. Al fine di adeguare completare la prestazione effettiva disciplina contrattuale di tutti gli istituti relativi all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio elavoro, nel qual casorispetto della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs d.lgs. n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive29 del 1993, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, procederà entro tre mesi sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino CCNL ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaapposita contrattazione.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative. L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13, legge 4 luglio (rectius: 24 giugno) 1997, n. 196. Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 55 del presente contratto. Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle RSU ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su 6 giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 45. Per i lavoratori il personale impiegatizio addetto ai quali si applica il presente CCNL, lavori di cantiere la durata dell’orario regolamentazione dell'orario di lavoro settimanale è fissata quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in 39 1 anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore. I permessi individuali maturano in misura di 1 ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato. Agli effetti di cui sopra si computano le ore ed d'assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio. Il permesso è realizzata come media nell’arco concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di un periodo plurisettimanale lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di compensazione ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso di 26 settimane consecutivemancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 45. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinariopresente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoversolegge 5.3.77 n. 54, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuitecosì come modificato dal DPR 28.12.85 n. 792, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5seguente. In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di serviziosoppresse dalla citata legge, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e agli impiegati per i servizi extraurbani che rientrano nel campo mesi di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 giugno e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo novembre è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertantodovuto, in quanto applicabiliaggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa. Sono fatte salve le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati pattuizioni a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data territoriale per la fruizione in via collettiva di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’artriposi individuali. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario Le riduzioni d'orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. Chiarimento a verbale. Le parti si danno atto che le attività previste dal RD 6.12.23 n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia. Norma transitoria. Sino al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo 30.9.00 per gli impiegati addetti ai lavori di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale cantiere restano ferme le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3disposizioni contenute nell'art.44, lett. cB), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNLcommi 3 e 4, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaCCNL 5.7.95.
Appears in 2 contracts
Samples: Rinnovo Del CCNL, Rinnovo Del CCNL
Orario di lavoro. 1L’orario di lavoro è di 38 ore settimanali. L’orario settimanale viene di norma distribuito in 5 giorni. A livello di integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l’arti- colazione e la regolamentazione settimanale dell’orario anche per una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente indi- viduare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di orario not- turno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le RSA/RSU di possibili forme di flessibilità giornaliera. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLcontrollori zootecnici, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo fermo restando quanto previsto al precedente primo comma, l’orario di lavoro settimanale è determinato in considerazione della disconti- nuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condi- zioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. È comunque esclusa la prestazione dell’attività lavo- rativa per l’effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrati- vo regionale. Ad ogni dipendente a tempo pieno può controllore della produzione lattiera dovrà essere programmato dall’azienda: • entro il limite assegnato un numero massimo di 50 ore e animali in lattazione, tale che il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal controllo sia ese- guito a norma del Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgsufficiale dei controlli funzionali. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario La norma ordinaria giornaliera di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di compensazione è due mun- giture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di pertinenza aziendalelavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell’o- rario stabilito dal primo comma. Al fine È facoltà del datore di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei lavoro, sentite le RSA/RSU, a fronte di obietti- ve necessità (Centri Elaborazione Dati e Centro Stampa AIA) di distribui- re l’orario di lavoro settimanale in turni di lavoro aziendali, tale giornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che la rotazione degli stessi nell’ambito non possono essere iniziati prima delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi ore sette né cessare dopo le ore ven- tuno e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordotrenta. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l’ora di inizio del quale verrà stabili- ta dal datore di lavoro in accordo con le RSA/RSU. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contempora- neamente. Tra la fine di un turno e l’inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti. La distribuzione dell’orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le RSA/RSU nell’ambito di quanto stabilito in sede di integrativi. Le Parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale ido- neo per la consumazione dei pasti caldi per il personale anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la «Banca ore» in base alla quale il lavoratore può recu- perare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, com- misurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall’accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di mino- re attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l’Associazione e i lavoratori interessati, sentite le RSA/RSU. Trascorso il periodo di tre 18 mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta retribuzione del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima momento del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendapaga- mento.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali La durata normale dell’orario di lavoro, per tutto il personale cui si applica il presente CCNL, la durata limitazione dell’orario di lavoro settimanale lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria del presente articolo, è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco settimanali, con riparti- zione di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivenorma su cinque giorni.
2. La durata media normale dell’orario di lavoro giornaliero non può eccedere le otto ore.
3. In relazione ad esigenze produttive predeterminabili, in ogni caso superare, per ogni periodo quanto connesse a specifiche produzioni previste dai piani di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente commaproduzione, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo distribuito su sei giorni, previa comunicazione alle XX.XX. – nei ter- mini del Protocollo delle Relazioni Industriali – nella misura massima di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniventi settimane nel corso dell’anno solare.
4. Nelle aziende oveIn via normale e quando consentito dalle esigenze del servizio o della pro- duzione l’orario di lavoro giornaliero sarà continuativo. Ove vengano adot- tati orari spezzati, nonostante la previsione durata di ciascun semiturno giornaliero non potrà esse- re inferiore a due ore e trenta e l’intervallo tra i due semiturni non potrà esse- re inferiore a due ore né superiore a quattro. Tale ultimo limite non si appli- ca nel caso in cui l’orario di lavoro degli impiegati e degli operai debba esse- re uniformato agli orari di lavoro delle masse artistiche. Quando ciò avven- ga, e per i giorni in cui avviene, l’orario normale di lavoro di tali impiegati ed operai supererà di un’ora quello delle masse artistiche stesse con un mas- simo, per i lavoratori con mansioni continue, di sette ore, nel caso di ripar- tizione dell’orario settimanale su 5 giorni, e di sei ore, nel caso di riparti- zione dell’orario settimanale su 6 giorni.
5. Il lavoratore non può essere chiamato al lavoro se non siano trascorse 11 ore dalla cessazione del turno precedente. Tale interruzione può tuttavia essere ridotta fino a 7 ore qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano: in tal caso al lavoratore sarà corrisposta una maggiorazione del 30 per cento sulla retribuzione per le ore di lavoro compiuto in anticipo sull’ora di inizio normale del suo turno. L’intervallo minimo di cui innanzi (7 ore) deve inter- correre tra la fine della prestazione di lavoro effettivamente compiuta e l’ef- fettivo inizio della prestazione successiva. L’intervallo tra un turno di servi- zio e l’altro, qualora intercorra il giorno di riposo settimanale, non può esse- re inferiore a 35 ore.
6. La determinazione preventiva dei criteri di massima per la fissazione degli orari di lavoro del personale verrà comunicata alla R.S.U. di ciascuna unità produttiva per la ricerca di soluzioni condivise; tale fase deve esaurirsi entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione. Trascorso tale termine la Società può comunque adottare i provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze dei lavoratori e fatta salva la sfera delle rispettive prerogati- ve e ruoli.
7. Gli orari di lavoro del personale a turno sono fissati settimanalmente e comunicati al personale interessato con apposite tabelle con 48 ore di anti- cipo.
8. Nel lavoro a turno, ciascuna unità del turno cessante non può abbandonare il posto di lavoro e cessare di attendere alle proprie mansioni se non quan- do sia stata sostituita dalla corrispondente unità del turno successivo e comunque non oltre due ore dalla cessazione del turno stesso.
9. Si computa nell’orario di lavoro il tempo trascorso dal lavoratore non in tra- sferta sui mezzi di trasporto dalla sede al luogo di lavoro e viceversa, quando: – in caso di servizi in esterno, il lavoratore sia tenuto a partire dalla sede o a ritornare in sede; – per il personale addetto ai trasmettitori, il lavoratore sia tenuto, all’inizio o al termine del viaggio, a presentarsi in sede.
10. Le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro, per i soli lavoratori che professionalmente non debbano compiere viaggi, vengono retribuite a paga normale.
11. Per i centralinisti telefonici destinati, nelle ore diurne, a posti di lavoro di particolare faticosità, l’orario di lavoro è di 36 ore. La riduzione non si applica a coloro che, per qualsiasi causa, godano di orari di lavoro ridotti.
12. Il presente articolo non si applica ai lavoratori di cui al precedente comma 3 successivo art. 35 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 della norma transitoria dell’art.34.
1. Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo n.66 dell’8 aprile 2003, in funzione della peculiarità dell’attività lavorativa della Rai e delle altre Società del Gruppo, si conviene che per il periodo di vigenza contrattuale il periodo di riferimento per il calcolo della durata media settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro dei lavoratori dipendenti viene fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. In relazione a quanto previsto ai commi 6 e 7 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta Parti convengono che, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali stabiliti al comma 1 dell’art. 33, per le esigenze relative alla fiction ed alle produzioni seriali in genere nonché per le realizzazioni connesse ad avvenimenti di grande rilievo nazionale ed internazionale di durata com- plessiva almeno settimanale, previo confronto con le R.S.U., nella comu- nicazione settimanale degli orari di lavoro, la Società potrà indicare in tabella anche l’arco orario di previsione del lavoro complessivo giorna- liero. Per le produzioni di durata superiore a quattro mesi consecutivi, la Società concorderà con le R.S.U. le modalità e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàle figure professionali interessate alla rotazione.
53. Al fine I centralinisti, che osservano l’orario settimanale di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale36 ore, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione fruiranno di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, ulteriore permesso giornaliero retribuito compatibilmente con le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni esi- genze di servizio, nella misura massima entro il 31 dicembre di 5 minuti per ogni turno ciascun anno.
4. Nei settori aziendali in cui l’attività lavorativa non è organizzata su turni di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni successivi e semprechè le esigenze produttive lo consentano è concesso al lavoratore di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine usufruire dell’orario flessibile con possibilità di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza inizio della prestazione fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario un’ora oltre l’orario prefissato, con compensazione giornaliera. Tale flessibilità viene appli- cata ai lavoratori che osservino gli orari di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente inizio alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.ore
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale è fissata fissato in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orepersonale.
2. L’organizzazione Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì’.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori firmatarie il presente CCNL , potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalicorrispondenti periodi con minori orari lavorativi, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi località stagionali e picchi simili);
d) Modalità per l’applicazione della prestazione lavorativa in capo sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo successivo comma 6.
5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.
36. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata settimanale dell’orario tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di lavoro a tempo pieno inferiore a quello effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di cui al comma 1 tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta viene concordemente definita la durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1sopra nelle seguenti misure, primo capoversoriferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: • per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuitefino ad ore 1,45’ (comprese); • per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della retribuzione oraria normale rilevazione della durata di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, sopra si farà riferimento alla situazione in assenza e fino atto nella singola agenzia alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordoCCNL; allo stesso fine, ai sensi dell’artsaranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafenomeno.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la La durata contrattuale dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore settimanali, distribuite di norma su 5 o 6 giorni della settimana ed è realizzata come media nell’arco funzionale all’orario di un periodo plurisettimanale servizio e di compensazione apertura al pubblico ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni sindacali, dal direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di 26 settimane consecutiveadeguati servizi sociali
2. La durata media dell’orario Per le finalità di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto cui al precedente commacomma precedente, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
a) ottimizzazione delle risorse umane;
b) miglioramento della qualità delle prestazioni;
c) ampliamento della fruibilità dei servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.da parte dell’utenza;
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione d) miglioramento dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime L’osservanza dell’orario di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazionilavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
4. Nelle aziende oveIn caso di superamento delle 48 ore settimanali, nonostante la previsione comprensive dello straordinario, nell'ambito delle singole unità produttive con più di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso10 dipendenti, persista un regime contrattuale l'Azienda è tenuta ad informare, alla scadenza del periodo di durata settimanale dell’orario riferimento di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo6 mesi, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata competenti autorità amministrative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del d.lgs n. 66/2003. Il predetto periodo di 6 mesi è elevabile in sede di contrattazione collettiva decentrata fino al limite medio a dodici mesi a fronte di cui al citato comma 1ragioni obiettive, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro. 5.Le parti si danno atto che l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 34, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo comma 5 del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, decreto 66/2003 non si applica a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi norma dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 817, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza 5 del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio Decreto nei confronti del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolodirettivo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, identificati nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata lavoratori appartenenti ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaQuadri.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti in- quadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappre- sentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell’assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall’Amministrazione, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l’orario settimanale in turni giornalie- ri, nell’ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sinda- cali di cui all’art.77; l’orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a se- conda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentan- ze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all’art.77. La durata media dell’orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, sette giorni le 48 oreore , comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale straordinario di ogni dipendente cui all’art.59. Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sani- taria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscri- zione del presente contratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tute- lando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro il limite massimo di 50 ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della dero- ga che precede. Le ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo al- le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a quello nazionalegruppi o categorie di lavoratori, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale mediante particolari articolazioni dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio articolo sono considerate ore di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati quelle compre- se nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
dal 7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, ° comma del- l’art.59 del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normativecontratto. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale settima- nale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • - entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • - limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati di- sciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale plurisettima- nale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione pre- stazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionalenaziona- le, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma com- ma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro la- voro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale nazio- nale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa com- pleta attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono proce- dono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. ConseguentementeConseguente- mente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto pre- visto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla dal- la nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni de- finizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo se- condo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove laddo- ve non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra so- pra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre sot- toporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratorelavora- tore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordoac- cordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione program- mazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • - l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente oggettiva- mente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • - l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio all’i- nizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette pre- dette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione programmazio- ne dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario dell’ora- rio di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente prece- dente ha una durata massima pari a: • - due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • - alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazionel’at- tivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio ser- vizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti ef- fetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economicoeconomi- co-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
9. La presente disciplina abroga: gli artt. 4 a), fatta eccezione per l’ultimo periodo del punto 4/A.1, 4 b), 4 c), commi da 1 a 4, del CCNL 23 luglio 1976; l’art. 4 dell’A. N. 12 luglio 1985; il punto 12 dell’ A. N. 2 ottobre 1989; l’art. 8 dell’ A. N. 25 luglio 1997; l’art. 6 dell’ A. N. 27 novembre 2000.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1) La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLL’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l’azienda e la RSU, la durata potranno concordare particolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è fissata settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare prevista in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, calce al presente articolo per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orel’industria dei laterizi.
2. L’organizzazione dell’orario ) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo cui al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. cpunto 1), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniindifferibili od occasionali.
4. Nelle aziende ove) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, nonostante indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la previsione di cui al precedente comma 3 Direzione e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.la RSU
5) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine ) È ammesso, osservando le norme di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalegge, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni — dietro corresponsione di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo una maggiorazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale 27% computata su paga base e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza contingenza — fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro di cui al comma 1 straordinario effettuato ai sensi dei punti 3), 4) e 9) del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine .
8) Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6straordinario, le parti procedonoore non lavorate per ricorrenze festive, ai sensi dell’art. 3nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, lett. cinfortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per xxxxx, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 11), dell’AN 12 luglio 1985 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
9) Per l’effettuazione dei lavori di rinnovo del CCNLmanutenzione, che in tal senso viene dalle parti integratoriparazione, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazionecarico e scarico e pulizia, sia relativamente alle condizioni è data facoltà all’azienda di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendasabato.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo: - tempo definito a 30 ore settimanali; - tempo pieno a 38 ore settimanali. Il prefissato orario settimanale è fissata in 39 potrà essere articolato su periodi pluriset- timanali nell’arco dell’anno, ai sensi del DLgs n.66/03 con tetti settima- nali non inferiori a 30 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivee non superiori a 46 ore per i medici a tempo pie- no, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo de- finito. La Ai fini del calcolo della durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 precedente, il limi- te rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere rife- rito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art.4 comma 3 DLgs n.66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sotto- scrizione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino contratto. Ciò al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali li- velli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la prestazione effettiva all’orario contrattualedelicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, nazionale o aziendaleil medico ha di- ritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sal- ve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali. I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno sta- biliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione giudizio dell'Amministrazione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successiveStruttura sanitaria, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2rap- porto part time, che sarà regolato secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti norme della legislazione in materia, e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per i servizi il tempo definito. Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part time (e viceversa) dell'orario di trasporto esercitati lavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative del- la Struttura sanitaria, previa intesa con il doppio conducente medico interessato e sentita la RSM Cimop. Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giorna- liero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizza- zione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribu- zioni del Direttore Sanitario. Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordome- dico ha diritto, ai sensi dell’artdi quanto disposto dall’art.8 del DLgs 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno sta- bilite in sede aziendale d’intesa con la RSM Cimop. 3Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, lett. e)detti turni potranno es- sere modificati, dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNLd’intesa con la RSM Cimop, che in tal senso viene dalle parti integrato anche nel corso dell’anno, con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo un preavviso di tre mesi sopra indicatomesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario. Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell’art.13 comma 1 DLgs 66/2003, le parti a livello aziendaleconvengono, anche disgiuntamenteal fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “sta- bilire il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il più ampio termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con sette giorni sul quale calcolare come media il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni limite delle otto ore di servizio del personale lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di esercizio l’eccedenza fino ad un tetto massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 24 ore di lavoro notturno all’interno di cui al comma 1 del presente articoloun arco temporale di sette giorni, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, non potendo però superare il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale singolo tur- no notturno le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaore.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale è fissata fissato in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orepersonale.
2. L’organizzazione Le ore di lavoro settimanali possono essere distribuite in 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato. Nelle Agenzie con articolazione dell’orario di lavoro nell’arco su 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, sarà facoltà del periodo plurisettimanale datore di compensazione è lavoro, in particolari periodi e per comprovate esigenze organizzative, con almeno una settimana di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalipreavviso, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi richiedere l’effettuazione della prestazione lavorativa nella giornata del sabato in capo luogo ed in sostituzione di una delle giornate lavorative dal lunedì al lavoratore medesimovenerdì. In tal caso, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito fermo restando il rispetto del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione limite del lavoro ordinario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso1, persista un regime contrattuale nessuna maggiorazione sarà dovuta al lavoratore.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di durata settimanale 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori firmatarie il presente CCNL, potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in uscita;
b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a tempo pieno inferiore livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a quello fronte di cui corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
d) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 1 6.
5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e c), potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.
6. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta viene concordemente definita la durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1sopra nelle seguenti misure, primo capoversoriferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: - per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, vengono considerate fino ad ore 1,45’ (comprese); - per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fino ad ore 2 (comprese). L’intervallo tra i due turni di lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato non può comunque essere inferiore a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% trenta minuti. Agli effetti della retribuzione oraria normale rilevazione della durata di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, sopra si farà riferimento alla situazione in assenza e fino atto nella singola agenzia alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordoC.C.N.L.; allo stesso fine, ai sensi dell’artsaranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafenomeno.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1In relazione alle particolari esigenze del settore ittico, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi stagionali, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, con le procedure indicate nel successivo articolo 10, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro:
a.1) 40 ore settimanali Si realizza mediante la concessione di mezza giornata di riposo in coincidenza con la chiusura infrasettimanale prevista dalle norme locali in vigore, e per le restanti 4 ore mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale. Per i Tenuto conto delle aspirazioni dei lavoratori ai di usufruire di una delle mezze giornate congiuntamente alla domenica, le parti concordano di costituire a livello territoriale le commissioni paritetiche al fine di cercare adeguate soluzioni. Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura o chiusura dei negozi, nelle quali si applica il prima dell'entrata in vigore del presente CCNL, la durata dell’orario contratto - l'orario di lavoro settimanale è fissata era distribuito in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco 5 giorni, restano immutate le situazioni di un periodo plurisettimanale fatto esistenti. Negli altri casi, e sempre con riferimento alle aziende o a singole unità delle stesse non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore apertura e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione chiusura dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimonegozi, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime concordano di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione esaminare - in sede di commissione di cui al precedente II comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale della presente lettera
a.1) la pratica realizzazione della settimana lavorativa di durata settimanale dell’orario 40 ore mediante la concessione di lavoro a tempo pieno inferiore a quello un'intera giornata di riposo.
a.2) 40 ore settimanali con opzione ed utilizzo di flessibilità. Nel caso in cui l'azienda faccia ricorso al sistema di flessibilità previsto dall'art.10 il monte ore di permessi di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materiaall 'art.19 sarà, per l'anno di riferimento, di complessive 64 ore. Il suddetto monte ore sarà disciplinato con i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, e le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendamodalità previste dall'art.13.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Premessa
1. Per Premesso che nulla viene innovato circa la disciplina della durata settimanale dell’orario di lavoro ordinario in quanto disciplinata da norme di legge e che i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLmutamenti rapidi dello scenario di settore nonché le esigenze di produttività e competitività delle imprese possono comportare un ricorso a regimi d’orario sempre più articolati e rispondenti all’evoluzione degli assetti tecnico-organizzativi, la durata contrattuale dell’orario normale di lavoro settimanale lavoro, salvo quanto previsto per il personale turnista e semiturnista, è fissata stabilita in 39 38 ore settimanali con ripartizio- ne, di norma, dal lunedì al venerdì.
2. Avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative del settore ed è realizzata come media nell’arco al servizio di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le Parti stabiliscono che, con de- correnza 1° gennaio 2007, la durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 26 settimane12 mesi per il personale addetto alle attività tecnico operative per assicurare la continuità del servizio (turni/semiturni) ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavo- ratori. Con riferimento a questi ultimi le Aziende, in caso di particolari esigenze organizzative, potranno concordare con le 48 oreRSU o, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente commain mancanza, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco con le Organizzazioni sindacali competenti l’estensione del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti da 6 a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985mesi.
3. A livello aziendaleAi sensi dell’art. 4, nell’ambito comma 5, del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997decreto legislativo n. 66/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni, ove sussista ancora un regime la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, sul superamento delle 48 ore settimanali, attraverso prestazioni di orario inferiore lavoro straordinario, da eseguire entro trenta gior- ni dalla scadenza del periodo di riferimento di cui al comma precedente, è effettuata presso la Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui si trova la sede legale dell’Azienda e/o la sede principale dell’unità produttiva così come da assetto aziendale qualora questa sia dislocata in più province afferenti ad uno stesso ambito o a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazionipiù ambiti regionali.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata L’articolazione settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello sarà definita, nel rispetto delle esigenze organizzative dell’Azienda e delle normative di cui al comma 1 del presente articololegge in materia, con accordo tra Direzione ed RSU. Qualora entro 5 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’ac- cordo, la proposta sarà esaminata con le Organizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata Parti, nella sfera delle rispettive prerogative e fino al limite medio ruoli, potranno assumere le determinazioni che riterranno più opportune nell’ambito della propria libertà di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàiniziativa.
5. Al fine Per far fronte ad eccezionali e urgenti esigenze di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualeservizio con caratteristiche di straordina- rietà e temporaneità, nazionale o aziendalele Aziende potranno attuare una diversa distribuzione dell’orario settima- nale di lavoro dandone preventiva e immediata comunicazione alle RSU; fermo restando che il protrarsi di dette esigenze per un arco temporale superiore a 15 giorni, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni comporta l’applica- zione di quanto previsto al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresecomma 4.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla La definizione di un orari multiperiodali nonché la ripartizione settimanale dell’orario su 4 o 6 giorni, avverrà previo accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5tra Direzione ed RSU. Qualora entro 10 giorni lavorativi dalla data di convocazione non venga raggiunto l’accordo, la proposta sarà esaminata con le Or- ganizzazioni sindacali competenti entro i 5 giorni successivi. Trascorso detto termine, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizioParti, nella misura massima sfera delle rispettive prerogative e ruoli, potranno assumere le determinazioni ritenute opportune nell’ambito della propria libertà di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizioiniziativa.
7. Per In caso di flessibilità multiperiodale le autolinee di competenza statale ore settimanali programmabili oscilleranno nella fa- scia 30 - 46 ore con compensazione a livello annuo e con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria, così come definita dall’art. 35 (“struttura retributiva”), per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normativele ore prestate oltre la 40esima.
8. Ai fini della definizione delle fasce di flessibilità in entrata/uscita, con compensazione anche ultragiornaliera, si procederà con accordo tra Direzione e RSU, ferma restando l’esigenza di garantire una compresenza non inferiore a 6 ore e trenta minuti, tenuto conto altresì delle caratteristiche del presente accordo contesto urbano in cui si adottano pertantosvolge l’attività lavorativa. L’orario giornaliero, set- timanale e plurisettimanale sarà esposto in quanto applicabiliapposita tabella, da affiggersi.
9. Per le Aziende che, alla data del 30 giugno 2005, applicano un orario di lavoro di 39 ore settimanali, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materiamodalità attuative per il passaggio alle 38 ore settimanali, per i servizi di trasporto esercitati lavoratori non turnisti/semiturnisti, saranno definite con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, accordo in sede aziendale entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre 6 mesi dalla stipula del presente CCNL.
10. L’orario normale dei lavoratori turnisti, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione vale a dire coloro che prestano la loro opera in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, è di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente40 ore settimanali.
11. Gli schemi di turno, su richiesta dell’ente affidanteche saranno oggetto di esame congiunto tra Azienda e RSU, programmi potranno prevedere le modalità attuative relative all’utilizzo delle ore di servizio straordinari riduzione orario, ex festività e permessi aggiuntivi di trasporto pubblico connessi cui al presente articolo.
12. Le Aziende stabiliranno una turnazione settimanale in modo che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte.
13. La misura di 40 ore settimanali dell’orario di lavoro si intende applicabile anche ai semitur- nisti, vale a particolari eventi programmati dire a coloro che prestano la loro opera in turni di carattere nazionalelavoro con solo due prestazioni giornaliere. Al riguardo sono fatti salvi regimi d’orario settimanali inferiori alle 40 ore, regionale o localeladdove vigenti e definiti da contrattazione collettiva di livello nazionale preesistente.
14. Gli schemi di turnazione dovranno prevedere una turnazione settimanale tale da richiede- re ai lavoratori prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, con termine per limiti di intervallo tali da evitare sequenze oltre 6 giorni lavorativi consecutivi e con fruizione di riposo settimanale non inferiore alle 24 ore.
15. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratopausa giornaliera è normalmente prevista nell’articolazione degli orari di lavoro definiti in sede aziendale. Decorsi i rispettivi termini Con riferimento al personale addetto ai processi produttivi presidiati in turno continuo avvicendato e/o in semiturno, con la necessità di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni permanere ininterrottamente nel posto di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario le Parti si danno atto che le vigenti prassi a livello aziendale o territoriale già consentono la fruizione della pausa minima di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimanelegge, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articoloagli effetti dell’applicazione dell’art. 51, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. lettera c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaTUIR.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica Fatte salve le prerogative e le responsabilità della direzione aziendale nel provvedere alla complessiva organizzazione e conduzione dell’azienda, le Parti convengono che il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, articolo disciplina:
a) l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orelavoro;
b) la flessibilità dell’orario.
2. L’organizzazione è rimessa alla contrattazione tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali aziendali assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali l’individuazione di soluzioni idonee sotto il profilo dell’efficienza dell’azienda e tenendo conto dell’interesse dei lavoratori, in ordine all’adozione di turni, nastri orari e distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985lavoro.
3. A livello aziendale, nell’ambito La durata normale del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime lavoro è di orario inferiore 38 ore settimanali a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazionidecorrere dal 01 gennaio 1993.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione Per il personale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro farmacia tale orario deve svolgersi nei limiti medio e massimi delle ore di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi apertura e di livello aziendale vigenti in materiachiusura stabiliti dalle competenti autorità; può essere fatta eccezione per il personale di farmacia, che rimane aperta 24 ore su 24, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordoquale può essere definito, a livello aziendale, un orario continuato.
5. L’orario settimanale è, di norma, ripartito su cinque giorni consecutivi; quando esigenze locali o disposizioni dell’autorità competente, ovvero opportunità aziendali ne suggeriscono la scelta, può essere definita in azienda un’articolazione su giorni non consecutivi.
6. Quando l’orario di lavoro è ripartito su 5 giorni, il secondo giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni altro effetto.
7. Qualora il lavoratore sia comandato a prestare servizio in sede diversa dall’abituale, ma nell’ambito dello stesso Comune, l’orario di lavoro ha inizio sul posto di lavoro. Qualora gli viene richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, verrà computato nell’orario di lavoro il tempo strettamente necessario per il rientro. Eventuali spese di trasporto e vitto, quando preventivamente autorizzate, saranno rimborsate dall’azienda.
8. Poiché l’orario di apertura e chiusura della farmacia, fissato dall’autorità competente, non è corrispondente alla durata del negoziato previsto dall’art. 3lavoro settimanale stabilita dal contratto, lett. e)è consentita l’adozione di turni, dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNLnastri orari, distribuzione dell’orario di lavoro, che in tal senso viene dalle parti integrato con assicuri il presente accordomiglioramento della produttività, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nonché recuperi nella programmazione dei turni qualità del lavoro e del servizio.
9. Nell’adozione di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro turni, nastri orari e distribuzione dell’orario, di cui al comma 1 del presente articoloprecedente, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, non potranno essere superati il limite minimo di cui al comma 234 ore settimanali, né quello massimo di 42 ore da compensarsi tra loro. L’azienda provvederà a comunicare ai lavoratori interessati quanto definito dalle Parti
10. I lavoratori coinvolti nella flessibilità dell’orario percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei casi periodi di superamento che in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni quelli di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratoriduzione dell’orario contrattuale.
11. Decorsi i rispettivi termini di cui sopraNelle zone ad intensa attività turistica stagionale, in assenza dell’accordo sede aziendale le predette aziende procedonopotranno essere individuati fino a due periodi, complessivamente non superiori a 90 giorni nell’arco dell’anno solare, se trattasi di zone con doppia stagionalità; durante tali periodi l’orario di lavoro settimanale può essere modificato rispetto al restante periodo dell’anno per effetto del presente accordofar fronte alle maggiori richieste dell’utenza. Le eventuali prestazioni aggiuntive richieste ed effettuate in detto periodo massimo di 90 giorni saranno recuperate in altri periodi dell’anno a minore intensità lavorativa, alla programmazione dei turni entro i quattro mesi successivi al/i periodo/i stesso/i.
12. In caso necessità di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento regolamentazione dell’orario di lavoro fino ad un massimo riferite a particolari orari di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale apertura delle Farmacie o a particolari flussi di compensazione di 26 settimaneclientela (zone turistiche o altro), anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al previsti dal comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario 9 e 11 che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di precedono potranno essere diversamente identificati con accordi a livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaaziendale.
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione degli orari in grado di supportare il miglioramento dell'efficienza della gestione aziendale. A tale scopo, viene concordato quanto segue:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, ) Ferma restando la durata dell’orario settimanale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed dagli artt. 4A, 4B, e 4C del CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell’arco nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione riferimento di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare4 mesi, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore fatti salvi i limiti minimi e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oremassimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L’organizzazione dell’orario Nel caso in cui il periodo di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimotre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti a aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello aziendale effettueranno l’esame preventivo superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e periodico previsto dall’art. 3nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, lett. c)al caso di specie, dell’AN 12 luglio 1985una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente conducente, il tempo trascorso a bordo dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è compensato secondo retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri concordati stabiliti a livello aziendale. Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, laddove non previgentin. 3820, entro tre in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo e interruzioni.
4) In ogni caso trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione firma del presente accordoaccordo le parti provvederanno ad effettuare, ai sensi dell’art. 3in sede nazionale, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 una verifica sulla applicazione di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato quanto disposto con il presente accordoarticolo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell'accordo nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda11 aprile 1995.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali possono essere distribuite in 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto orario, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. Con accordi territoriali promossi da almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori ai quali si applica firmatarie il presente CCNL, la durata potranno essere raggiunte intese in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro settimanale è fissata giornaliero, sia in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può entrata che in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.uscita;
2. L’organizzazione b) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale settimanale (in particolari situazioni organizzative, località stagionali, piccoli centri con mercato il sabato, e simili);
c) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalicorrispondenti periodi con minori orari lavorativi, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi località stagionali e picchi simili);
d) Modalità per l’applicazione della prestazione lavorativa in capo sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo successivo comma 6.
5. A seguito di intese sui precedenti punti b) e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985potranno essere convenute riduzioni di orario, su base annua, per un massimo di 15 ore.
36. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale Qualora l’intervallo fra i due turni sia di durata settimanale dell’orario tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per la consumazione del pasto, verrà erogata al lavoratore, per i giorni di lavoro a tempo pieno inferiore a quello effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di cui al comma 1 tale prestazione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta viene concordemente definita la durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1sopra nelle seguenti misure, primo capoversoriferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: • per i comuni con numero di abitanti inferiore a 200.000, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuitefino ad ore 1,45’ (comprese); • per i comuni con numero di abitanti superiore a tale numero, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della retribuzione oraria normale rilevazione della durata di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, sopra si farà riferimento alla situazione in assenza e fino atto nella singola agenzia alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordoCCNL; allo stesso fine, ai sensi dell’artsaranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafenomeno.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) manutenzione, pulizie, riparazione degli impianti quando tali operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;
b) vigilanza dell'azienda e degli impianti;
c) trasporti terrestri, rimorchiatori o natanti;
d) lavoro a turni; sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia consentito periodicamente di poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato. Il lavoratore non potrà rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Egli deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficeranno di mezz'ora retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell'ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo. Per i lavoratori ai quali si applica il attività le cui condizioni tecnico-organizzative non consentano l'effettivo godimento del beneficio sopra indicato, verranno concordate soluzioni alternative a livello aziendale. Fatto salvo quanto già previsto dal presente CCNLarticolo, è permessa la durata dell’orario deroga al riposo minimo giornaliero per le attività di lavoro settimanale a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e su richiesta scritta, è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 sarà almeno pari ad 8 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgstale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello La Direzione aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa l'utilizzo della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizioderoga.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Si conviene che l'orario di lavoro contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, fermo restando che la durata normale dell'orario di lavoro è quella prevista dalle norme di legge e dalle relative deroghe ed eccezioni. L'orario contrattuale di 40 ore settimanali verrà distribuito di norma uniformemente su 5 giorni, salvo particolari esigenze organizzative aziendali o di singole unità produttive, previo incontro informativo con le rappresentanze sindacali. Restano salvaguardate le situazioni in atto. E’ fatto salvo il principio dello scorrimento della seconda giornata non lavorativa per il singolo lavoratore limitatamente al lunedì seguente. Resta peraltro fermo che a tutti gli effetti degli istituti contrattuali il sabato, o comunque la seconda giornata non lavorativa per effetto della ripartizione dell’orario su 5 giorni alla settimana, sarà considerata giornata lavorativa. Nel caso di orario spezzato, la pausa giornaliera non potrà di norma essere superiore alle due ore e sarà collocata di massima, a metà dell’orario di lavoro giornaliero, cosicché le singole
(1) Legge 20 dicembre 1970, n. 300, art. 13. frazioni non saranno superiori tendenzialmente al 50% di detto orario giornaliero. Per i turnisti e per coloro che svolgono lavoro continuato, sarà riconosciuta una mezz'ora di pausa retribuita nell'arco della giornata lavorativa, fatta eccezione per il sabato, nella quale giornata non si farà luogo alla attribuzione della pausa, salvo che in detta giornata tali lavoratori non prestino orario pieno. La pausa dovrà essere applicata in modo da non causare detrimento alla produzione e pertanto gli impianti ed i macchinari dovranno rimanere in funzione. In alternativa potrà essere concordata una indennità sostitutiva della mezzora di pausa. . La distribuzione dell'orario di lavoro sarà effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni Interne. Gli istituti contrattuali riferiti a giornata lavorativa sono ragguagliati a giornate di retribuzione pari a 1/6 dell'orario settimanale contrattuale. Fermo restando l’orario ordinario settimanale stabilito dal presente articolo, la media di 48 ore settimanali di cui all’articolo 4, comma 4, del D.lgs n° 66/2003 potrà essere realizzata in un arco temporale di 9 mesi, al termine del quale sarà effettuata la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro sul superamento delle 48 ore settimanali attraverso prestazioni straordinarie e fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore, per i quali la scadenza del contratto rappresenta il limite entro il quale rispettare tale media. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia alle norme sull'orario di lavoro eventualmente contenute negli accordi particolari di settore. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario discontinui o svolgenti mansioni di attesa e custodia l'orario contrattuale di lavoro settimanale è fissata in 39 di 48 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivesettimanali. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, Ferma restando per ogni periodo di 26 settimanedetti lavoratori la retribuzione mensile fino a 40 ore settimanali prevista dal presente C.C.N.L., le ore effettuate oltre le 40 e fino alle 48 ore, comprensive verranno compensate con altrettante quote orarie determinate con i criteri di cui all'art. 17 del lavoro straordinariopresente C.C.N.L. Per la categoria dei guardiani notturni ci si richiama alle speciali disposizioni e consuetudini. Fermo restando quanto previsto al precedente commal'orario settimanale contrattuale di 40 ore, l’orario verrà effettuata su base annua, una riduzione di lavoro settimanale cinque gruppi di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 8 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3ciascuna. A livello aziendalepredetto monte ore di riduzione contrattuale su base annua, nell’ambito del negoziato previsto dall’artsaranno aggiunte a decorrere dal 1° gennaio 2002, ulteriori 10 ore di riduzione di orario, sempre su base annua. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997Tale riduzione, ove sussista ancora un regime al pari delle precedenti, non si applica, fino a concorrenza, nelle situazioni in atto aziendalmente per effetto di riduzioni di orario inferiore a quello nazionalevario titolo già intervenute, potranno essere definiti il suo adeguamento comportanti regimi di orario più favorevoli per i lavoratori. Restano confermati i criteri già previsti dalla normativa contrattuale relativamente ad attuazione e fruizione della riduzione di orario su base annua: nell'arco dell'anno solare e tenendo conto delle esigenze tecnico-produttive Qualora l'orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione, solo le compensazioni.
4. Nelle aziende oveore eccedenti, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello nel ciclo stesso, persista un regime contrattuale l'orario predeterminato. In relazione di durata settimanale quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n° 66 relativamente ad aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordosalvaguardia, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5particolare, le aziende procedono alla riduzione della prestazione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatolavoratori, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti si danno atto che l’applicazione della normativa contrattuale in materia di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario orario di lavoro di cui al comma 1 presente articolo debba risultare in tutto coerente con la predetta normativa di legge. Ciò anche al fine di assicurare che alla distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro nei diversi giorni della settimana non derivi pregiudizio all’esigenza, da parte dei lavoratori, di poter fruire del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo riposo giornaliero in termini congrui. L’Osservatorio nazionale costituisce sede di cui al comma 2, nei casi monitoraggio dell’andamento applicativo della regolamentazione contrattuale in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni materia di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni orario di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando sulla base degli elementi concernenti i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaregimi praticati nelle aziende.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLLe parti, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale prendendo atto che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandoprecedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative, se non sporadicamente, flessi intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e picchi della prestazione lavorativa di maggiore certezza. A tal fine convengono che in capo al lavoratore medesimo, le parti presenza di particolari esigenze aziendali da programmare e comunicare preventivamente a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3di unità produttiva o di singolo reparto, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale godimento dei permessi di cui all’art. 391 potrà essere attuato, punto 1usufruendo degli stessi in misura non inferiore ad un’ora, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto assorbendo dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza monte ore annuo fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario novantasei ore, usufruendo degli stessi in misura di una o due ore settimanali nell'arco di quarantotto settimane. In tali casi il monte ore annuo è elevato a centoventi ore e le ore residue rispetto a quelle assorbite saranno fruite con le modalità di cui all'art. 91. La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle R.S.U./R.S.A. o al delegato aziendale, ove esistenti. Il suddetto regime è applicabile esclusivamente alle aziende iscritte alle Associazioni datoriali facenti parte delle Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro di cui al comma 1 firmatarie del presente articolo, fermi restando contratto. Le unità produttive o i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di singoli lavoratori cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per non si applicherà la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini disciplina di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale continueranno a godere dei permessi retribuiti, come previsto dall’art. 91, nella misura (104 ore annue) e con le predette modalità del precitato articolo. Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, convengono quanto segue. Nelle aziende procedonodi ristorazione collettiva operanti negli ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. In particolare, per effetto sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui condizioni di salute - a giudizio della direzione sanatoria - possano risultare pregiudicate dalla mancata somministrazione dei pasti. Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni. Le controversie concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili, saranno esaminate e possibilmente risolte, mediante il ricorso alle procedure di cui all'art. 25 del presente accordocontratto. Gli scioperi di qualsiasi genere, alla programmazione dei turni dichiarati o in corso di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di lavoro fino ad un massimo epidemie e/o di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale altri avvenimenti eccezionali di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaparticolare gravità.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica In riferimento a quanto definito nell’accordo sottoscritto il presente CCNL4 agosto 2020, la durata nelle disposizioni finali, in materia di incrementi e produttività che possano favorire forme di riduzione dell’orario di lavoro, verrà demandata ad una apposita Commissione il compito di studiare soluzioni applicative per forme di rimodulazione dell’orario di lavoro settimanale è fissata coerente con quanto previsto dall’art. 26 comma 1 del vigente CCNL TLC, individuando altresì specifici kpi di misurazione di efficacia e di efficienza aziendale complessiva. La realizzazione pratica sarà avviata solo alla fine del periodo di espansione. Con specifico riferimento all’impegno sottoscritto dalle Parti nella nota a verbale del capitolo “Orario di lavoro” ex accordo 4 dicembre 2019 in 39 ore ed è realizzata cui era previsto un apposito incontro, entro il primo trimestre 2020, “al fine di definire specifiche sperimentazioni relative alla ricomposizione degli orari di lavoro su base mensile dei livelli 6 e 7 con l’obiettivo di estendere gradualmente tale modalità a tutto il personale interessato”, si evidenzia come media nell’arco l’emergenza pandemica - verificatasi a inizio 2020 e ancora perdurante - non abbia consentito alle Parti di osservare quanto convenuto. In proposito, le parti concordano di rinnovare il predetto impegno stabilendo, sin da ora, la fissazione di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media incontro finalizzato a delineare una specifica sperimentazione in ordine alla ricomposizione dell’orario di lavoro non può dei livelli 6 e 7. Le Parti confermano altresì le previsioni della nota a verbale del capitolo “Orario di lavoro” ex accordo 4 dicembre 2019 con specifico riferimento all’impegno “ad avviare una ricognizione delle turnistiche attualmente in ogni caso superare, per ogni periodo essere al fine di 26 settimane, le 48 ore, comprensive valutare il possibile superamento di disomogeneità nel rispetto delle effettive esigenze di presidio”. Con specifico riferimento all’impegno sottoscritto dalle Parti nella nota a verbale del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente capitolo “Reperibilità” ex accordo 4 dicembre 2019 in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007cui era prevista “una ricognizione, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al primo trimestre 2020, delle reperibilità in essere al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione valutare la coerenza dei lavoratori nella redazione dei turni presidi rispetto al mutato contesto organizzativo e tecnologico e di lavoro aziendalieffettuare un’analisi dell’attuale articolazione delle modalità di remunerazione della reperibilità”, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se si evidenzia come l’emergenza pandemica - verificatasi a inizio 2020 e ancora perdurante - non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimoabbia consentito alle Parti di osservare quanto convenuto. In proposito, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3concordano di rinnovare il predetto impegno stabilendo, lett. c)sin da ora, dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione fissazione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti incontro per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizioeffettuare tale ricognizione.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Samples: Verba Di Accordo
Orario di lavoro. 1) Orario di lavoro settimanale. La durata massima dell'orario normale di lavoro è quella stabilita dalla legge con relative deroghe ed eccezioni. Le deroghe ed eccezioni sono quelle previste dal RDL 15 marzo 1923, n. 692 e dal relativo regolamento. La durata massima dell'orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferme restando le deroghe ed eccezioni di cui sopra. L'orario settimanale contrattuale viene distribuito su 5 giorni con riposo, di norma, cadente il sabato con possibilità per l'Azienda di far fruire la seconda giornata, non lavorata, o nel giorno precedente o susseguente le domeniche e tutte le altre festività, compatibilmente con le esigenze tecniche e organizzative del lavoro verificate con il Consiglio di fabbrica. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimaneturnisti su tre turni, le 48 ore40 ore settimanali dell'orario contrattuale si intendono mediamente realizzate nell'arco di 5 settimane. Il ricorso al lavoro supplementare e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, comprensive del lavoro straordinarioindifferibili e occasionali. Fermo restando quanto previsto al Al di là dei limiti previsti dal precedente comma, l’orario l'eventuale ricorso ai casi di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore supplementare e straordinario sarà preventivamente concordato tra la Direzione e il limite minimo Consiglio di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8fabbrica. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate consentiti dalla legge e dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini norme di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale il lavoratore non può rifiutarsi di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Non è riconosciuto, né compensato, il lavoro supplementare, straordinario festivo e notturno eseguito senza la preventiva disposizione dell'Azienda. Non possono essere adibiti al lavoro notturno gli uomini di età inferiori ai 18 anni e le predette aziende procedonodonne, salve le eccezioni e le deroghe di legge. L'Azienda fornirà mensilmente al Consiglio di Fabbrica il numero globale delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate dai lavoratori, indicandone le motivazioni. L'orario verrà affisso nell'ingresso dello stabilimento o di altra sede di lavoro. Chiarimenti a verbale.
1) Ai soli effetti della determinazione del lavoro supplementare e straordinario, le ore non lavorate per ricorrenze festive nazionali e infrasettimanali, per effetto assenze dovute a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio - fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo per riduzione di orario - le ore non lavorate per xxxxx e permessi retribuiti saranno computate ai fini del presente accordoraggiungimento dell'orario contrattuale.
2) Le parti, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro con le norme di cui al comma 1 del presente articolosopra, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle hanno inteso modificare condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione miglior favore di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafatto esistenti.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l’orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell’orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è viene fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivecon le procedure previste dall’art. La 3, comma 3, dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
3. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 la durata media massima dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimanesette giorni, le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di lavoro straordinario - che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’attività svolta, vanno calcolate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12 mesi (1° gennaio - 31 dicembre).
4. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l’orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 – 06; 06 – 14; 14 - 22. Qualora l’Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un’equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U. o R.S.A..
5. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, comprensive della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite turno notturno e dell’anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 50 ore e il limite minimo 18 volte l’anno. Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, definizione tra le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’arto di unità produttiva. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l’importo di cui all’art. 311, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresecomma 12.
6. Al fine Le prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale sono compensate con le modalità di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornalierocui al successivo art. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio11.
7. Per Qualora dall’andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l’orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le autolinee misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell’arco di competenza statale e per i servizi extraurbani più settimane (in funzione del turno prescelto).
8. I lavoratori, come individuati all’art. 43, lettera a), che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario protraggono l’orario di lavoro nei limiti medio oltre le 8 ore giornaliere per l’espletamento dei lavori complementari, percepiscono un’indennità nella misura e massimi con le modalità di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNLallo stesso articolo.
9. Al personale di cui al presente commaprecedente comma 4 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l’effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L’effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la R.S.U. o R.S.A. localmente costituita. Per l’effettuazione di detta pausa dovranno essere, l’azienda è tenutacomunque, su richiesta osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all’inizio e al termine dell’orario giornaliero;
b) ai fini dell’effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima momento più idoneo in relazione all’andamento del registro traffico. Le parti si danno atto che la previsione in ordine alla pausa di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle situazioni di fatto che connotano il normale svolgimento della prestazione giornaliera di lavoro.
10. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al D.Lgs. n. 234/2007precedente comma 4, art. 8viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al comma 2 che segue, e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, portata mensilmente a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio conoscenza del personale interessato.
11. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di esercizio l’eccedenza fino riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche. Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad un massimo eccezione del trattamento di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario fine rapporto. Nel caso di lavoro prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, di cui al comma 1 3 dell’art. 10, oltre all’importo di cui al comma precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo. L’individuazione delle modalità di preavviso e ulteriori esigenze di flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
12. Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all’inizio di ciascun mese e che viene determinato, per il personale operante in turni continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti. Per il personale operante in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà procedere, nel xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx giornaliero programmato ai sensi del comma 4 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi per un massimo di otto volte l’anno, di cui non più di due nella giornata di domenica e/o in un giorno festivo (ad esclusione delle giornate di Natale, ove previstodel 1° gennaio e della Pasqua) e/o nel turno notturno. La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso minimo di cinque giorni di calendario. Al lavoratore che, il limite a richiesta dell’Azienda, abbia effettuato tale prestazione, spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 22, comma 1.
13. Nei settori operativi collegati all'esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l'impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l'orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
14. La distribuzione dell'orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
15. L'articolazione dell'orario di lavoro di tale personale viene determinata dall'Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell'arco della settimana, con riferimento sia all'inizio dell'orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l'inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
16. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell'arco notturno (22- 06).
17. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula 9 del presente CCNLarticolo.
18. Qualora dall'andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l'orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell'arco di un periodo di quattro mesi.
19. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio straordinari e dalle modalità di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati traffico, le prestazioni individuali di carattere nazionaledetto personale, regionale o localead eccezione di 4 giorni nel mese, sono programmate con cadenza mensile, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato un minimo di 16 prestazioni. L'assegnazione delle ulteriori prestazioni dovrà essere comunicata di volta in volta entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini le ore 20 di cui sopraciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni con un preavviso di almeno 10 ore prima dell’inizio della eventuale prestazione di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro .
20. Nella programmazione di cui al comma 1 precedente dovranno essere garantiti ogni mese 8 riposi, compresi quelli settimanali di legge. Xxxxxxx assicurati per due volte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali riposi dovrà coincidere con la domenica.
21. Al personale di cui sopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, mediante affissione nella sede di lavoro, con le seguenti modalità: • all'inizio del presente articolomese per una parte del personale; • dal 10 al 9 del mese successivo per un'altra parte del personale; • dal 20 al 19 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
22. L'orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di tutte le giornate di permesso ad esso spettanti, fermi restando i limiti massimi ead esclusione di quelle previste ai commi 2, ove previsto3, il limite minimo 4, 6 e 7 dell'art. 15.
23. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del correlato espletamento dei lavori complementari al predetto personale che operi nell'ambito dell'esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l'indennità di cui al comma 23 dell'art. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari 43, lettera a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane).
24. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l'orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le aziende modalità di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende successivo art. 11.
25. Il personale di cui al primo capoverso, secondo alinea, comma 4 del presente comma 6. Entro articolo potrà chiedere di essere impiegato secondo la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio normativa di cui al primo alinea comma 13 e seguenti. L'Azienda si riserva di accettare la richiesta, compatibilmente con le proprie esigenze.
26. La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art.17 del precedente capoverso Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 dello stesso Decreto Legislativo si considerano discontinui gli autisti di Direzione, ferme restando le disposizioni in materia di lavoro straordinario e relative maggiorazioni.
27. In attuazione di quanto stabilito al punto 7 dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 ed all’art. 46 lettera “B” del presente comma 6contratto, le parti procedonoanche ai fini di una nuova regolamentazione degli schemi di orario previsti dal presente articolo, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo a livello aziendale potranno essere concordate tra le parti diverse modalità di livello aziendale effettuazione della prestazione, fermo rimanendo quanto stabilito in ordine alla durata dell’orario di lavoro settimanale ed al numero di riposi annui che, per il personale turnista, non possono essere inferiori a quelli derivanti dall’applicazione dello schema 4 – 2 o equivalenti. In caso di accordo, nel nuovo schema di orario confluiranno, in via prioritaria, con le modalità ed i tempi che dovranno essere concordati, i lavoratori cui al primo capoverso del presente si applica l’art. 9 comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda13 e seguenti.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all’art.77. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, sette giorni le 48 oreore , comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione straordinario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artall’art.59. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoTale media, in assenza e fino alla definizione ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, ai sensi dell’art. 3senza soluzione di continuità, lett. e)ottimali livelli di assistenza, dell’AN 12 luglio 1985 così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di rinnovo del CCNLassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in tal senso viene dalle parti integrato con regime di orario xxxxxxxxxxxxxxxx, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il presente accordolavoro supplementare e straordinario. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatoCon riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le parti Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a livello aziendalegruppi o categorie di lavoratori, anche disgiuntamentemediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di livello nazionale che lavoro quelle comprese nei successivi 20 giorni attiveranno la turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal 7° comma dell'art.59 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori ai quali il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si applica il presente CCNL, la durata dell’orario divisore mensile di un ventiduesimo; ai lavoratori il cui orario normale di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco ripartito su 6 giorni si applica il divisore mensile di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreventiseiesimo.
2. L’organizzazione La durata massima settimanale dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi (comprensiva dell’orario normale contrattuale e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. cdell’orario straordinario), dell’AN 12 luglio 1985ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. A livello aziendaleLa prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la generalità dei dipendenti, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime che potrà essere superato per gli istruttori di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniguida.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario L'orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione fino all'ora in cui al comma 1 del presente articoloil lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio eventuali ore di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàinoperosità.
5. Al fine Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di adeguare intervallo non retribuita per la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseconsumazione del pasto.
6. Al fine Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di favorire incrementi cinque ore giornaliere. In conformità all'art. 175 del decreto legislativo n. 81/2008, il lavoratore addetto ai videoterminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine attività. La durata di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione tali interruzioni dovrà essere pari a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 venti minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo centoventi minuti di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui continuativa al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendavideoterminale.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su 5 giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale. Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con RD 6.12.23 n. 2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime limiti di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo1, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore. Per i fanciulli trovano applicazione le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio norme di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario alla legge 17.10.67 n. 977 e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato successive modifiche (35 ore settimanali). Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a livello aziendale, lavori con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale siderati pesanti o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordonocivi, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, successivo art. 822 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, comma 2 e s.m.i..
8fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera. Entro il termine di scadenza del presente accordo, Gli operai possono essere addetti a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che lavori in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad acqua per un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo5 ore giornaliere, fermi restando i limiti massimi edovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, ove previstoinoltre, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo monte ore aggiuntivo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale permessi retribuiti di compensazione 16 ore. Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di 26 settimane, anche eventualmente orario non compete in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, quanto computata nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda° elemento.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLLa giornata in smart working è equiparata, la durata dell’orario a tutti gli effetti di legge e di contratto, ad una giornata di "orario normale" di lavoro settimanale è fissata con sospensione della flessibilità ultragiornaliera. Dunque, l’attività lavorativa in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario modalità di lavoro non può agile sarà effettuata, di massima, in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, correlazione temporale con l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orenormalmente praticato.
2. L’organizzazione dell’orario Durante le giornate di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale agile non è richiesta l'effettuazione di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni prestazioni di lavoro aziendalistraordinario; non sono, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandodunque, se non sporadicamenteconfigurabili prestazioni supplementari, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimostraordinarie, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985notturne e/o festive.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime Le Parti si danno atto che tali modalità di effettuazione della prestazione consentono al lavoratore il rispetto dei limiti di orario inferiore a quello nazionalee dei tempi di riposo previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali.
4. Durante la giornata di smart working, potranno essere definiti degli orari nei quali sarà necessario garantire l’attività lavorativa. Tali fasce di contattabilità/disponibilità corrispondono, indicativamente, alle seguenti fasce orarie: - disponibilità antimeridiana: 9.30– 12:30; - disponibilità pomeridiana: 14:30 – 16:30 Eventuali variazioni, non di durata, ma di organizzazione delle fasce all’interno della giornata lavorativa, verranno definite d’accordo con il suo adeguamento responsabile, sulla base delle necessità di copertura del servizio e le compensazionidelle esigenze organizzative aziendali, all’interno dell’Accordo individuale in allegato (Allegato 1). All’interno di tali fasce, il lavoratore sarà tenuto a rispondere tempestivamente a richieste di interlocuzione per ragioni di servizio.
45. Nelle aziende oveDurante le fasce di contattabilità/disponibilità, nonostante il lavoratore può richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la previsione fruizione dei permessi orari previsti dalle norme di cui al precedente comma 3 legge o dal CCNL di settore, quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali e sino all’attuazione dello stessofamiliari, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 333 della Legge n. 104/1992. Il lavoratore, punto 1che fruisce dei suddetti permessi, dell’A.N. 27 novembre 2000 per la durata degli stessi è sollevato dagli obblighi derivanti dalle fasce di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5disponibilità. Al 0.Xx fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello salvaguardare il benessere della popolazione aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione e promuovere l’utilizzo della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno modalità di lavoro giornaliero. Conseguentementeagile in modo da salvaguardare le esigenze di conciliazione vita lavoro dei dipendenti vengono individuate alcune linee guida che dovranno essere osservate dai responsabili e dai dipendenti per assicurare fuori dalle normali fasce lavorative la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro quali a titolo esemplificativo: - preventiva pianificazione delle attività della giornata lavorativa (videoconference, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni call, ect nell’arco del normale orario di servizio lavoro di riferimento; - rispetto della pausa pranzo evitando le riunioni tra le 12.30 e le 14.30 - Previsione e rispetto di una fascia oraria di disconnessione nella quale sono escluse le attività di lavoro in modalità agile ricompresa fra le ore 19.00 e le ore 7.30 - invio delle e, nel qual caso, le parti, al solo fine -mail durante la normale giornata lavorativa evitando la fascia serale/notturna il week end e giorni festivi; - alternare i momenti di verificare la corretta elaborazione sedentarietà con momenti dedicati a piccole attività motorie e di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.rilassamento;
7. Per le autolinee la giornata di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo smart working, la Sogin riconoscerà il buono pasto corrispondente con esclusione di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario qualsiasi trattamento di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendamissione.
Appears in 1 contract
Samples: Verbal Agreement
Orario di lavoro. 1. Per L’orario di lavoro è funzionale agli orari di servizio e di apertura al pubblico e viene definito, con specifico Regolamento aziendale, sulla base dei seguenti criteri:
a) articolazione in turni rigidi laddove le esigenze del servizio richiedano che i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro settimanale è fissata in 39 secondo un ritmo rotativo, anche discontinuo, che comporti l’esecuzione del lavoro a ore ed è realizzata come media nell’arco di differenti su un periodo plurisettimanale determinato e una presenza continuativa per un arco di compensazione tempo non inferiore a dodici ore; articolazioni non rispondenti alle caratteristiche descritte non sono considerate turnazione per tutti gli effetti che il CCNL collega a questa definizione;
b) miglioramento della qualità delle prestazioni;
c) ampliamento della fruibilità dei servizi in favore dell’utenza in particolare ai fini dell’eliminazione delle liste di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario attesa e dell’erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane;
d) miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi e amministrazioni pubbliche;
e) ottimizzazione delle risorse umane, tenendo conto delle esigenze individuali con particolare riferimento a quelle di lavoro non può in ogni caso superarecrescita professionale;
f) priorità nell’impiego flessibile, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, per ogni periodo i dipendenti in situazione di 26 settimanesvantaggio personale, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario sociale e familiare o impegnati in attività di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orevolontariato ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la materia.
2. L’organizzazione La distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale tra gli operatori delle strutture è improntata ai seguenti criteri, nel rispetto delle norme previste dal d. lgs n. 66/2003 e s.m.i.:
a) omogeneità nell’assegnazione dei carichi di compensazione è lavoro, degli obiettivi e dei turni;
b) l’articolazione dell’attività giornaliera in due spezzoni non può prevedere, ordinariamente, un intervallo superiore alle due ore, fatte salve situazioni specifiche;
c) possibilità di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni programmare calendari di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se plurisettimanali ed annuali anche con orario settimanale diverso dalle 36 ore di norma con un minimo non sporadicamente, flessi inferiore a 28 ore settimanali e picchi della prestazione lavorativa in capo un massimo non superiore al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico limite previsto dall’art. 34, lettcomma 2, d. lgs. c), dell’AN 12 luglio 1985.66/2003;
3d) valorizzazione del ruolo interdisciplinare dei gruppi e responsabilizzazione di ogni operatore al rispetto dei propri obblighi istituzionali. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale 3.L’articolazione dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata con specifico Regolamento aziendale da adottare previo confronto ed esame congiunto con le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàrappresentanze sindacali.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la La durata dell’orario dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 40 ore ed settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è realizzata come media nell’arco possibile in attuazione di un periodo plurisettimanale provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di compensazione di 26 settimane consecutiveapertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda (come, ad esempio, ipermercati e centri commerciali). La durata media dell’orario L'orario giornaliero di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo è di 26 settimane, le 48 norma di 8 ore, comprensive del ma considerate le particolari caratteristiche dei settori della acconciatura e dell'estetica, in ciascuna settimana lavorativa l'orario di lavoro straordinariopuò essere diversamente distribuito. Fermo restando Resta confermato quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgsdall'art. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, 17 circa le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame competenze delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’artsociali. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario Le prestazioni effettuate oltre l'orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo primo capoverso saranno retribuite con le maggiorazioni di cui agli artt. 16 e 17. L'orario settimanale di lavoro stabilito sarà esposto e portato a conoscenza dei lavoratori. Per la determinazione della retribuzione oraria, a partire dal periodo di paga in corso al comma 230 giugno 1992, si divide la retribuzione mensile per 173. Le parti convengono che, a partire dal 1° luglio 1992, ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 16 ore per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e lavoratori, singolarmente o collettivamente, compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive dell'impresa e prioritariamente nei casi periodi di minor attività, in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni gruppi di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine 4 o di 8 ore. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi, considerando un dodicesimo la definizione frazione di mese pari o superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale tutto o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al lavoratore entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato31 gennaio dell'anno successivo. Decorsi i rispettivi termini Al fine di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale migliorare la competitività delle imprese e le predette aziende procedonoprospettive occupazionali, per effetto assecondare la variabilità delle richieste del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazionemercato, nel limite rispetto delle regole, delle procedure e del sistema di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6relazioni sindacali stabiliti dagli accordi interconfederali dell'artigianato, le parti procedonoconvengono che le modalità di attuazione dei seguenti schemi di orario o diverse distribuzioni od articolazioni dell'orario settimanale di cui ai punti a) e b) saranno concordate fra le parti stipulanti il presente c.c.n.l. al livello di contrattazione collettiva regionale, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 o su delega di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni quest'ultima a livello territoriale:
a) distribuire diversamente l'orario contrattuale di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento nell'ambito della situazione settimana o su cicli di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervengapiù settimane;
b) articolare l'orario contrattuale di lavoro su cicli plurisettimanali multiperiodali, l’accordo tra le parti per realizzarlo in regime ordinario come media in un periodo di livello aziendale 6 mesi prorogabili a 12 mesi, alternando periodi di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendalavoro con orario diverso.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali per la scuola secondaria di 2° grado; articolate, di norma, in non meno di cinque giorni secondo la seguente articolazione:
a) Ogni docente sarà impegnato, di norma, per un massimo di quattro ore per la scuola secondaria di 2° grado ;
b) Ogni docente potrà usufruire di un giorno libero settimanale a sua scelta. Per Non potrà usufruire del giorno libero chi chiede di prestare servizio oltre l’orario di cattedra e fino a ventiquattro ore settimanali per la scuola sec. di 2° grado; in caso di concorrenza di richiesta del giorno libero sarà attuata una rotazione pluriennale.
c) Il numero delle c. d. ―ore buche‖ non può superare, di norma, le tre ore settimanali.
d) La prima e l’ultima ora di lezione dovranno essere distribuite equamente. .Diversa articolazione è possibile su preciso progetto inserito nel POF e fatto salvo il rispetto del monte ore annuo di servizio del docente e comunque nel limite massimo di unità orarie settimanali di docenza frontale. Le attività curriculari della scuola iniziano alle ore 8.05/13.40 e saranno articolate in cinque/sei/ ore giornaliere antimeridiane per sei giorni . Il Sabato e Giovedi la chiusura è fissata per le ore 13.05 tenendo conto delle attività previste nel POF. L’orario di lavoro può essere strutturato su base settimanale e riflettere i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata criteri di flessibilità. Nella stesura dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore si terrà conto dei casi tutelati dalla Legge e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreda accordi.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo d'Istituto
Orario di lavoro. Sostituire il 3° comma con il seguente: Per far fronte ad obiettivi di produttività complessiva, anche attraverso il miglior utilizzo degli impianti e corrispondere positivamente alle esigenze connesse alla produzione, allo stoccaggio, anche con riferimento ai limiti di durabilità dei prodotti, a fluttuazioni di mercato, a caratteristiche di stagionalità, e/o alla disponibilità della materia prima, l’orario settimanale di 40 ore del singolo lavoratore può, a decorrere dal 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL° luglio 2003 e previa contrattazione con la RSU, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata essere realizzato come media nell’arco in un arco temporale annuo fino ad un massimo – per il superamento dell’orario settimanale medesimo – di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive72 ore, per anno solare o per esercizio. La durata media dell’orario di lavoro non può Fermo restando in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il nuovo limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma precedente, sono fatte salve le intese già esistenti a livello aziendale sulla medesima materia. E’ considerato lavoro notturno: per i lavoratori di cui ai gruppi 1 del presente articoloe 2 dell’art. 12 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi fra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane. per i lavoratori di cui ai gruppi 3 e 4 dell’art. 12 quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 antimeridiane. Si considera lavoro notturno ai fini legali, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1Dlgs n. 66 del 2003, primo capoversoquello effettivamente prestato nel periodo intercorrente fra le ore 22 e le ore 5 alle condizioni di cui al decreto medesimo, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale ferme restando le esclusioni di cui all’art. 311, punto 1secondo xxxxx, dell’A.N. 27 novembre 2000 del citato provvedimento (donne, dall’accertamento dello stato di rinnovo gravidanza fino al compimento di un anno di età del CCNLbambino; la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, fatta esclusione in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni). L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui al primo comma dell’art. 12 del decreto legislativo. A tali Organizzazioni va anche estesa l’informativa di cui al secondo comma della disposizione sopra citata. In relazione alle peculiarità proprie del sistema produttivo oleario e margariniero rigidamente condizionato dagli andamenti del mercato e dalle materie prime le parti riconoscono l’importanza che le realtà industriali possano ricercare ulteriori strumenti concordati atti a favorire l’opportunità di crescita ed affermazioni con conseguenti positive implicazioni sulle condizioni e le opportunità di lavoro. Le parti, nel confermare l’impianto normativo dell’art. 16, riconoscono che, per rispondere alle esigenze di flessibilità delle imprese attraverso soluzioni che tengano in opportuna considerazione anche le condizioni dei lavoratori, possono essere attivati negoziati per la definizione di intese, anche a titolo sperimentale, riferite all’intera azienda o a parti di essa, che prevedano il ricorso a soluzioni di orario ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dall’art. 16 e 16 ter. Tali intese potranno anche individuare, per i ratei dipendenti coinvolti diverse articolazioni dell’orario di 13^ lavoro inferiori a quello del precedente art. 16, correlando la distribuzione nel tempo, la durata e 14^ mensilità.
5la remunerazione della prestazione. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, Le suddette intese a livello aziendale vanno contrattate potranno altresì consentire ai lavoratori interessati da prestazioni eccedenti quanto contemplato dall’art. 16 di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, equivalenti sul piano dei costi, da utilizzare anche individualmente nel rispetto delle esigenze aziendali ed entro 12 mesi dalla maturazione (ad es. banca ore). Sono fatte salve le saturazioni disposizioni e le soluzioni già definite a livello aziendale. Alla lettera f) la maggiorazione del 10% di cui all’art. 17 punto 9) viene elevata al massimo 20%. Inserire il seguente articolo 16 ter Fermo restando il limite di durata massima settimanale della prestazione di 48 ore comprese le ore di straordinario (di cui al comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 2003), la durata media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi. Tale periodo potrà essere elevato tramite contrattazione a livello tecnicamente ed organizzativamente possibileaziendale a fronte di ragioni obiettive, senza oneri aggiuntivi tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro da verificare a tali livelli. Le parti si danno reciprocamente atto che le procedure per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il calcolo medio del termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura durata massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.LgsD.l.g. n. 234/200766 del 2003, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro non comportano variazione alcuna né del trattamento economico concernente le maggiorazioni per il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione straordinario spettante ai lavoratori né della collocazione temporale del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendapagamento.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, La durata normale del lavoro è fissata in 40 ore settimanali. Se l’orario di lavoro viene ripartito in 5 giorni (settimana corta) la durata normale dell’orario giornaliero è fissata in 8 ore.
2. La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è viene fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivecon le procedure previste dall’art. La 3, comma 3, dell’Accordo Interconfederale 18 aprile 1966.
3. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 la durata media massima dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimanesette giorni, le 48 ore medie settimanali - comprese le ore di lavoro straordinario - che, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’attività svolta, vanno calcolate, a decorrere dal 1° gennaio 2005, con riferimento a un periodo di 12 mesi (1° gennaio - 31 dicembre). Il suddetto periodo di riferimento, che non modifica la vigente disciplina contrattuale in materia di effettuazione del lavoro straordinario e di corresponsione delle relative maggiorazioni, rileva al fine della eventuale comunicazione di cui al comma 5 dello stesso articolo.
4. Per il personale turnista che svolge di norma le proprie prestazioni in turni continui ed avvicendati l’orario contrattuale di 40 ore settimanali viene realizzato come segue: 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) con prestazione di 8 ore giornaliere, secondo il seguente orario: 22 – 06; 06 – 14; 14 - 22. Qualora l’Azienda, in relazione ad esigenze di servizio, intenda adottare un’equivalente turnazione diversamente articolata dovrà concordarla con la R.S.U..
5. In conformità al comune e più volte ribadito impegno di consentire una maggiore flessibilità degli orari di lavoro, per il personale che opera in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà ricorrere, fino a due volte nel corso del mese, ad una anticipazione o posticipazione, con un massimo di 2 ore, comprensive della prestazione giornaliera assegnata in turno - con esclusione del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite turno notturno e dell’anticipazione del secondo turno (6 - 14) - per un massimo di 50 ore e il limite minimo 18 volte l’anno. Necessità derivanti da ulteriori esigenze saranno oggetto di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, definizione tra le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’arto di unità produttiva. 3Al lavoratore che abbia effettuato tale prestazione spetta l’importo di cui all’art. 11, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985punto 12.
36. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artLe prestazioni effettuate oltre il normale orario giornaliero e il normale orario settimanale sono compensate con le modalità di cui al successivo art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni11.
47. Nelle aziende oveQualora dall’andamento del turno derivi che in una settimana venga superato l’orario di 40 ore e che in altra esso non venga raggiunto, nonostante non si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, compensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 40 ore nell’arco di più settimane (in funzione del turno prescelto).
8. Per quel che attiene all’orario di lavoro dei capi casello/capi stazione potrà essere concordato, a livello di azienda, con accordo tra la previsione stessa e la R.S.U., che la prestazione giornaliera venga effettuata stabilmente con orario spezzato e, quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno. In tal caso non competerà l’indennità turni spezzati. Qualora, su richiesta dell’Azienda, il capo casello/capo stazione effettui occasionalmente la propria prestazione giornaliera con orario spezzato, e quindi, con un intervallo variabile da un’ora e mezza a tre anche in funzione del periodo estate-inverno, allo stesso verrà corrisposta l’indennità turni spezzati di cui all’art. 43, lettera b).
9. I lavoratori di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessopunto 4, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario come individuati all’art. 43, lettera a), che protraggono l’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello oltre le 8 ore giornaliere per l’espletamento dei lavori complementari, percepiscono un’indennità nella misura e con le modalità di cui al comma 1 del presente allo stesso articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL10. Al personale di cui al presente commaprecedente punto 4 (ad eccezione dei turni nei quali sia in servizio un solo lavoratore) è consentita l’effettuazione di una pausa retribuita di 20 minuti nelle 8 ore di servizio. L’effettuazione viene regolamentata previa intesa tra la competente Direzione e la R.S.U. localmente costituita. Per l’effettuazione di detta pausa dovranno essere, l’azienda comunque, osservati i seguenti criteri:
a) la pausa non potrà essere effettuata all’inizio e al termine dell’orario giornaliero;
b) ai fini dell’effettuazione della pausa si dovrà tenere conto del momento più idoneo in relazione all’andamento del traffico. Le parti si danno atto che la previsione in ordine alla pausa di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003 n. 66 si intende realizzata nelle situazioni di fatto che connotano il normale svolgimento della prestazione giornaliera di lavoro.
11. La turnazione dei riposi, secondo le cadenze previste al precedente punto 4, viene programmata in via definitiva, fatto salvo quanto previsto al punto che segue, e portata mensilmente a conoscenza del personale interessato.
12. Fermo restando il numero complessivo annuo delle giornate di riposo previste per il personale operante in turni continui ed avvicendati, si potrà procedere, in relazione alle esigenze del servizio, alla assegnazione di 6 giornate di prestazione in sostituzione di altrettante giornate annue di riposo, con esclusione delle giornate di riposo coincidenti con le domeniche e festivi e delle doppie giornate di riposo coincidenti con sabati e domeniche. Per ciascuno degli eventi sopra indicati al lavoratore interessato verrà corrisposto un importo pari a € 12,91. Tale importo non è tenutautile ai fini del computo di altri istituti contrattuali ad eccezione del trattamento di fine rapporto. Nel caso di prestazione richiesta nella giornata di riposo di legge, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgspunto 3 dell’art. n. 234/200710, artoltre all’importo di cui al punto precedente, verrà corrisposta la sola maggiorazione prevista per il lavoro festivo. 8, comma 2 L’individuazione delle modalità di preavviso e s.m.i..
8. Entro il termine ulteriori esigenze di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti flessibilità formeranno oggetto di definizione tra le parti accordi a livello aziendale o di unità produttiva. I corrispondenti riposi confluiscono nella Banca ore di cui all’art. 12 e verranno fruiti secondo le modalità espressamente previste dallo stesso articolo.
13. Per turno definitivo si intende quello affisso nella sede di lavoro all’inizio di ciascun mese e che prevedano nella programmazione dei viene determinato, per il personale operante in turni di servizio continui ed avvicendati, dallo svolgimento teorico del turno, avuto riguardo a tutti i fatti noti a quel momento che determineranno assenze tra i turnisti. Per il personale di esercizio l’eccedenza fino ad operante in turni continui e avvicendati l’Azienda potrà procedere, nel xxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx giornaliero programmato ai sensi del punto 4 del presente articolo, per un massimo di 60 minuti otto volte l’anno, di cui non più di due nella giornata di domenica e/o in un giorno festivo (ad esclusione delle giornate di Natale, del limite medio 1° gennaio e della Pasqua) e/o nel turno notturno. La variazione del turno giornaliero sarà comunicata con un preavviso minimo di cinque giorni di calendario. Al lavoratore che, a richiesta dell’Azienda, abbia effettuato tale prestazione, spetta un importo pari al 15% della retribuzione giornaliera di cui all’art. 22, punto 1.
14. Nei settori operativi collegati all’esercizio (ad esempio: esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7 giorni, l’impiego del personale addetto avviene anche con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui ed avvicendati. Per tale personale turnista l’orario di lavoro è fissato in 37 ore settimanali, con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere.
15. La distribuzione dell’orario contrattuale settimanale si intende rapportata a 5 giorni lavorativi e 2 di riposo e viene realizzata con le modalità espressamente disciplinate nei successivi punti.
16. L’articolazione dell’orario di lavoro di tale personale viene determinata dall’Azienda, in funzione della copertura delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, anche in modo non uniforme nell’arco della settimana, con riferimento sia all’inizio dell’orario di lavoro giornaliero che alla sua durata. Resta inteso che l’inizio della prestazione giornaliera non potrà essere collocato dopo le ore 24 e prima delle 5.
17. La prestazione giornaliera di durata non inferiore a 7 ore può essere suddivisa in due periodi, ciascuno dei quali non inferiore a 3 ore. Tale modalità di prestazione potrà essere effettuata per un numero massimo di 6 prestazioni nel mese e non potrà essere collocata nell’arco notturno (22- 06).
18. Qualora la prestazione giornaliera sia di durata non inferiore alle 8 ore consecutive trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1 punto 10 del presente articolo.
19. Qualora dall’andamento delle prestazioni giornaliere assegnate derivi che in una settimana venga superato l’orario di 37 ore e che in altra esso non venga raggiunto, fermi restando i limiti massimi enon si dà luogo a compensi aggiuntivi o detrazioni, ove previstocompensandosi tra di loro le misure delle prestazioni settimanali e realizzandosi le 37 ore nell’arco di un periodo di quattro mesi.
20. Al fine di poter consentire adeguate risposte alle mutevoli situazioni derivanti dalle esigenze di servizio e dalle modalità di traffico, il limite le prestazioni individuali di detto personale, ad eccezione di 4 giorni nel mese, sono programmate con cadenza mensile, con un minimo di 16 prestazioni. L’assegnazione delle ulteriori prestazioni dovrà essere comunicata di volta in volta entro le ore 20 di ciascuno dei giorni precedenti quelli non programmati, con un preavviso di almeno 10 ore prima dell’inizio della eventuale prestazione di lavoro.
21. Nella programmazione di cui al comma 2punto 20 dovranno essere garantiti ogni mese 8 riposi, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni compresi quelli settimanali di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque legge. Xxxxxxx assicurati per due volte al mese due riposi consecutivi; nel mese uno di tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale riposi dovrà coincidere con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratodomenica.
22. Decorsi i rispettivi termini Al personale di cui soprasopra la distribuzione della programmazione viene comunicata mensilmente, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni mediante affissione nella sede di lavoro, prevedendo con le seguenti modalità: − all’inizio del mese per ogni dipendente un incremento dell’orario una parte del personale; − dal 10 al 10 del mese successivo per un’altra parte del personale; − dal 20 al 20 del mese successivo per la rimanente parte del personale.
23. L’orario settimanale del personale operativo non operante in turni continui ed avvicendati è comprensivo di lavoro fino tutte le giornate di permesso ad un massimo esso spettanti, ad esclusione di 13 ore nell’arco quelle previste ai punti 2, 3, 4, 7, 8 e 12 dell’art.15.
24. Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della prestazione e del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza correlato espletamento dei lavori complementari al limite medio settimanale dell’orario di lavoro predetto personale che operi nell’ambito dell’esazione e del centro radio informativo viene riconosciuta l’indennità di cui al comma 1 del presente articolopunto 3 dell’art. 43, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, lettera a).
25. Le prestazioni effettuate da tale personale oltre l’orario giornaliero programmato - ovvero oltre il limite minimo determinato dalle 37 ore settimanali medie nel quadrimestre, escludendosi a questi effetti quelle già retribuite come straordinario - sono compensate con le modalità di cui al comma 2successivo art. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende 11.
26. Il personale di cui al primo capoverso, primo alinea, punto 4 del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma articolo potrà chiedere di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende essere impiegato secondo la normativa di cui al primo capoversoai punti 14 e seguenti. L’Azienda si riserva di accettare la richiesta, secondo alineacompatibilmente con le proprie esigenze.
27. La normativa in materia di orario di lavoro è valida per tutto il personale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art.17 del presente comma 6Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 316 dello stesso Decreto Legislativo si considerano discontinui gli autisti di Direzione, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che ferme restando le disposizioni in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni materia di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendastraordinario e relative maggiorazioni.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica Il/la dipendente potrà distribuire liberamente l’attività lavorativa in modalità di telelavoro nell’arco della giornata (massimo 9 h/giorno), garantendo il presente CCNL, la durata dell’orario rispetto del monte ore di lavoro settimanale è fissata in 39 36 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, settimanali e rispettando l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007reperibilità, entro il limite massimo di 60 orefatte salve riduzioni previste da normativa vigente.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che Per ogni singolo progetto sono concordati con il Responsabile della struttura uno o più spazi temporali in cui il/la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985dipendente deve essere reperibile.
3. A livello aziendaleIn caso di impossibilità da parte del/della lavoratore/trice a rendersi reperibile in questi orari, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore il/la stesso/a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento dovrà darne tempestiva e le compensazionimotivata comunicazione al proprio Responsabile via email o per via telefonica.
4. Nelle aziende oveIl/la dipendente è tenuto/a a segnalare la propria presenza in servizio per via telematica, nonostante attraverso l’inserimento delle timbrature attestanti l’inizio e la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessofine del lavoro attraverso il portale Time&Web per la rilevazione informatizzata delle presenze, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàproprie credenziali d’accesso.
5. Al fine Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualelavoro, nazionale non sono configurabili prestazioni aggiuntive nell’arco della settimana (quali ore di lavoro straordinario, notturno o aziendalefestivo), a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibilepermessi brevi, senza oneri aggiuntivi e non sono ammissibili compensi per le impreselavoro disagiato, reperibilità e conto terzi.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, Sono previsti rientri in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni sede pianificabili sulla base del tipo di servizio e, svolto e sulla necessità della struttura di riferimento con una frequenza preventivamente programmata ed indicata nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziosingolo progetto individuale.
7. Per le autolinee di competenza statale e L’Amministrazione può convocare il/la dipendente per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche riunioni ed integrazioni successiveincontri specifici, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..previo congruo preavviso.
8. Entro Durante le giornate lavorative in modalità di telelavoro presso il termine proprio domicilio il/la dipendente non ha diritto al rimborso del pasto non fruito. Solo nei giorni di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previstorientro presso la struttura dove il/la dipendente lavora, il limite minimo medesimo potrà fruire del servizio mensa secondo le modalità di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaattribuzione previste.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. Le parti individuano nella presente normativa uno strumento di flessibilizzazione della gestione degli orari in grado di supportare il miglioramento dell'efficienza della gestione aziendale. A tale scopo, viene concordato quanto segue:
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, ) Ferma restando la durata dell’orario settimanale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed dagli artt. 4A, 4B, e 4C del CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni, per tutto il personale tale durata è realizzata come media nell’arco nell'arco di un periodo plurisettimanale di compensazione riferimento di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare4 mesi, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore fatti salvi i limiti minimi e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oremassimi laddove esistenti.
2) Aziendalmente, entro tre mesi dalla stipula del presente contratto, di intesa tra le parti, dovrà essere realizzata operativamente la necessità di avvicinare al massimo con l'obiettivo di raggiungere la coincidenza tra la prestazione effettiva e l'orario contrattualmente vigente a livello nazionale o aziendale ove previsto, attraverso un riesame degli accordi che prevedono orari e/o turnazioni, che disciplinano i tempi per le prestazioni accessorie e complementari, i riposi aggiuntivi e quant'altro sarà ritenuto utile al raggiungimento dell'obiettivo medesimo. L’organizzazione dell’orario Nel caso in cui il periodo di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimotre mesi sopra indicato dovesse trascorrere senza risultati utili, le parti a aziendali, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la questione all'esame delle parti di livello aziendale effettueranno l’esame preventivo superiore che si riuniranno entro 10 giorni dalla richiesta e periodico previsto dall’art. 3nei successivi 20 giorni adotteranno le necessarie iniziative per garantire, lett. c)al caso di specie, dell’AN 12 luglio 1985una corretta e compiuta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente conducente, il tempo trascorso a bordo dal secondo autista a bordo del veicolo è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed settimanali. Il tempo di cui al precedente periodo è compensato secondo retribuito, a seconda del tipo di prestazione effettuata, con criteri concordati stabiliti a livello aziendale. Per i servizi in parola trova applicazione la disciplina del Regolamento CEE 20 dicembre 1985, laddove non previgentin. 3820, entro tre in tema di tempi di guida, nastro lavorativo, periodi di riposo e interruzioni.
4) In gni caso trascorsi sei mesi dalla data di sottoscrizione firma del presente accordoaccordo le parti provvederanno ad effettuare, ai sensi dell’art. 3in sede nazionale, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 una verifica sulla applicazione di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato quanto disposto con il presente accordoarticolo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello Sono abrogati gli artt. 10 e 12 dell'accordo nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda11 aprile 1995.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1LAzienda esaminere valutercon il CDA le proposte di una diversa distribuzione dellorario di lavoro, mantenendo la attuale condizione di flessibilitgiornaliera di 1.5 ora. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLLe proposte di cambiamento, la durata dell’orario presentate dal Capo Servizio, dovranno tendere alla ricerca di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco soluzioni che migliorino lefficienza dellorganizzazione. Con lo stesso criterio verranno esaminate le richieste di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente estendere al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgspart-time la flessibilit dellorario di lavoro. n. 234/2007(08/07/87) Le parti, entro ritenendo che il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario rapporto di lavoro a tempo pieno inferiore parziale possa essere uno strumento che, correttamente gestito, rispetto a quello di cui al comma 1 specifiche e reali esigenze produttive e nellambito della definizione pi complessiva dellorganizzazione del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ possa costituire mezzo idoneo ad agevolare lincontro tra domanda e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni offerta di lavoro, prevedendo per ogni dipendente nellintento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un incremento dell’orario corretto ed equo regime normativo, concordano di istituire il rapporto di lavoro fino ad part-time allinterno del Gruppo. Al riguardo si conviene quanto segue: A)Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un massimo orario ridotto rispetto a quello stabilito dal CCNL del Turismo del 08/07/82. Il rapporto di 13 ore nell’arco lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilitdella forza lavoro in rapporto ai flussi di attivitnellambito della giornata, della settimana, del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimanemese o dellanno; risposte alle esigenze individuali dei lavoratori, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario gioccupati. B)Linstaurazione del rapporto a tempo parziale dovrrisultare da atto scritto, nel quale siano indicati: 1)Il periodo di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando prova per i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una nuovi assunti; 2)La durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono della prestazione lavorativa ridotta e le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.modalit
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Integrativi Aziendali
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissata in 39 di 36 ore settimanali ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale norma articolato su cinque giorni settimanali, ovvero su sei giorni per i servizi da erogarsi con carattere di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oretutti i giorni della settimana.
2. L’organizzazione L’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale servizio è determinata dal CONI, al fine della armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali dell’utenza. I criteri generali per tale articolazione sono oggetto di compensazione è informazione e, a richiesta, di pertinenza aziendaleconcertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali10, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985comma 1.
3. A livello aziendaleLe tipologie dell’orario di lavoro, nell’ambito nel rispetto della programmazione dei servizi e delle attività stabilite dal CONI, sono improntate ai seguenti criteri di flessibilità, che possono anche coesistere:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell’organizzazione del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997lavoro e dei servizi, ove sussista ancora un regime in funzione di un’organica distribuzione dei carichi di lavoro;
b) orario flessibile, che consiste nel consentire di anticipare o posticipare l’orario di entrata o di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà; in tali ipotesi deve essere garantita la presenza in servizio del personale necessario in determinate fasce orarie al fine di soddisfare in maniera ottimale le esigenze dell’utenza;
c) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
d) turnazione, che consiste nella rotazione ciclica dei dipendenti in prestabilite articolazioni di orario inferiore secondo quanto previsto dal successivo art. 42;
e) priorità nell’impiego flessibile, purché compatibile con l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a quello nazionalefavore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, potranno essere definiti il suo adeguamento sociale e le compensazionifamiliare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.
4. Nelle aziende ove, nonostante I criteri generali per la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio 3 sono oggetto di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàcontrattazione integrativa.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno Qualora non venga reso l’intero orario di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successived’obbligo, il computo dell’orario dipendente è tenuto al relativo recupero entro il mese successivo, salvo cause di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordoforza maggiore. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo mancato recupero entro il periodo di tre mesi sopra indicatoi predetti termini, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto si opera la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza proporzionale decurtazione della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaretribuzione.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1Le aziende attuano una gestione dell'orario di lavoro funzionale al presidio dei processi, per permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo e per concorrere a: - conseguire il miglioramento della qualità del servizio reso alla clientela; - realizzare recuperi di produttività, efficienza ed efficacia; - ottenere il migliore utilizzo della forza lavoro, anche al fine del contenimento dello straordinario; - far fronte a fluttuazioni stagionali, eccezionali e/o temporanee dell'attività lavorativa. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLFerma restando la disciplina legale dell'orario di lavoro e le relative deroghe ed eccezioni, la durata dell’orario contrattuale dell'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 38 ore e 30 minuti settimanali medi - da calcolarsi su un arco temporale massimo di 12 mesi - e distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni alla settimana. Avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative del settore ed è realizzata come media nell’arco al servizio di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La pubblica utilità fornito dalle imprese regolate dal presente contratto, le parti stabiliscono che, con decorrenza 1° gennaio 2007, la durata media dell’orario dell'orario di lavoro non può in ogni caso superaredi cui all'art. 4, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive comma 3 del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/200766/2003 va calcolata prendendo a riferimento un periodo di 12 mesi per il personale turnista addetto alle attività tecnico-operative per assicurare la continuità del servizio ed un periodo di 6 mesi per gli altri lavoratori. Con riferimento a questi ultimi, entro il limite massimo in caso di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco particolari esigenze organizzative, l'azienda e la R.S.U. potranno concordare l'estensione del periodo plurisettimanale da 6 a 12 mesi. Le parti si danno inoltre atto che l'obbligo di compensazione è comunicazione di pertinenza aziendalecui all'art. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali4, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandocomma 5 del decreto non si applica, se non sporadicamentea norma dell'art. 16, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3comma 1, lett. c)n) e dell'art. 17, dell’AN 12 luglio 1985.
3comma 5 del decreto, con riguardo alle prestazioni del personale addetto alle aree operative per assicurare la continuità del servizio, quali - a titolo esemplificativo non esaustivo - gli addetti al presidio ed alla vigilanza degli impianti ed al pronto intervento, anche in reperibilità; nonché nei confronti del personale di livello direttivo - da identificarsi nei lavoratori di cui all'ultimo comma dell'art. A livello aziendale, nell’ambito 27 del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento presente C.C.N.L. - e le compensazioni.
4dei telelavoratori. Nelle aziende ove, nonostante la previsione che attualmente applicano un orario contrattuale di 40 ore settimanali l'orario medio contrattuale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale 2 si realizza anche attraverso l'assorbimento delle 68 ore di durata settimanale dell’orario riduzione dell'orario di lavoro previste dall'art. 17 del C.C.N.L. ASSOGAS/FEDERESTRATTIVA 18 luglio 1995; le ore eccedenti tale orario medio contrattuale vengono retribuite con quote orarie non maggiorate di retribuzione globale fino a tempo pieno concorrenza della quarantesima ora e senza riflessi sugli istituti indiretti e differiti. La distribuzione su 5 o 6 giorni e l'articolazione giornaliera dell'orario vengono definite dall'azienda previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi alla comunicazione, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. Laddove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni, il sesto giorno feriale, ancorché non lavorato, è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L'orario medio può realizzarsi attraverso la definizione di calendari che prevedano prestazioni settimanali ordinarie comprese tra un massimo di 48 ore settimanali ed un minimo di 32 ore settimanali. L'azienda definisce tali regimi di orario, previa comunicazione alla R.S.U. 20 giorni prima della sua attuazione. A tale comunicazione segue un esame congiunto da esaurirsi nei 20 giorni successivi, decorsi i quali le parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. Nell'ambito di quanto previsto ai commi precedenti, possono essere inoltre definiti: - orari spezzati, intendendosi per tali gli orari che prevedono un intervallo non retribuito. In tal caso la durata della prestazione di ciascun periodo non può essere inferiore a quello 3 ore; la durata dell'intervallo tra i due periodi non deve essere, di norma, superiore a 4 ore; - orari continuati, intendendosi per tali gli orari che non prevedono intervallo; - differenziazioni/sfalsamenti di orario giornaliero diurno tra lavoratori o gruppi di lavoratori interessati dagli stessi processi/attività; - orari elastici di entrata, di intervallo e di uscita del personale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003, la pausa giornaliera non retribuita nei casi in cui l'orario di lavoro ecceda le 6 ore giornaliere è normalmente prevista nell'articolazione degli orari in atto a livello aziendale. Con riferimento alle prestazioni lavorative dei lavoratori addetti al lavoro in turno, le parti si danno atto, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 51, comma 2, lett. C) T.U.I.R., che, in considerazione delle particolari esigenze di organizzazione dell'orario di lavoro in funzione del presidio ininterrotto del processo produttivo nel posto di lavoro, le modalità operative e le condizioni tecnico-organizzative assicurano il rispetto delle previsioni dell'art. 8, comma 1 del presente articolodecreto. Le parti convengono inoltre che, previo esame congiunto con la R.S.U., da esaurirsi entro 20 giorni - decorsi i quali le prestazioni lavorative eccedenti detta durata parti sono libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze e fino al limite medio responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli - nella realizzazione delle articolazioni di orario di cui sopra può prevedersi l'utilizzazione collettiva di permessi retribuiti derivanti da festività soppresse, riduzioni collettive dell'orario - anche su base giornaliera -, in particolari periodi dell'anno (Pasqua, Ferragosto, Natale, ponti, ecc.) per tutto il personale ritenuto dall'azienda non necessario per le esigenze di servizio. Nel caso in cui vengano introdotti regimi di orario elastico, dagli stessi sono esclusi i lavoratori che operano in turno, in squadra o comunque siano vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio. Le variazioni temporanee dell'orario giornaliero di lavoro devono essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso. L'azienda, nel fissare le articolazioni giornaliere di orario ed i turni di lavoro o riposo del personale, opera nel rispetto del diritto dei lavoratori al citato comma 1riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66/2003. Le parti si danno atto che, primo capoversofermo restando quanto previsto negli artt. 24, vengono considerate lavoro supplementare volontario 25 e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale27, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine potranno essere concordate diverse modalità di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo articolazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti riposo di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 11 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendagiornaliere.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata L’articolazione dell’orario di lavoro settimanale risponde a criteri di efficienza, efficacia e di funzionalità per conciliare le esigenze dell’utente con quelle dei lavoratori. L’orario di lavoro è fissata in 39 di 36 ore settimanali ed è realizzata come media nell’arco funzionale all’orario di un periodo plurisettimanale servizio e di compensazione di 26 settimane consecutiveapertura al pubblico. La durata media regolamentazione degli orari è distinta per l’area amministrativa e per l’area dell’assistenza sanitaria in genere: ־ nel primo caso la disciplina deve essere sostanzialmente omogenea, per avere uniformità di orari, salvo situazioni particolari da individuare e motivare specificatamente; ־ nel secondo caso necessita un’organizzazione degli orari conforme alle peculiarità delle prestazioni, in relazione soprattutto al loro carattere di continuità, con una maggiore attenzione alla massima soddisfazione dell’utenza. Il personale afferente l’area amministrativa, il cui l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni lavorativi, osserva le seguenti fasce orarie: ־ lunedì 8.00 / 14.00 ־ martedì 8.00 / 14.00 pomeriggio 15.00 / 18.00 ־ mercoledì 8.00 / 14.00 ־ giovedì 8.00 / 14.00 pomeriggio 15.00 / 18.00 ־ venerdì 8.00 / 14.00 La flessibilità dell’orario di lavoro in entrata ed in uscita, a seconda delle condizioni lavorative dei singoli servizi o strutture, è consentita per non più di 30 minuti. Nei giorni di rientro pomeridiano il tempo impiegato per il consumo del pasto e, comunque, per la pausa necessaria per il recupero psicofisico, non può in essere inferiore a 30 minuti. I 30 minuti vanno rilevati e conteggiati. In ogni caso superaredovrà essere rispettata una pausa, per non retribuita o computata come orario di lavoro, non inferiore a dieci minuti tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di 26 settimanelavoro. Nell’area dei servizi dell’assistenza sanitaria, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione l’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale è su: ־ tre turni per l’assistenza continua; ־ su due turni per l’assistenza nelle dodici ore o per l’utilizzo, nel periodo, di compensazione è macchinari e strumentazioni che possono essere utilizzati costantemente nella giornata; ־ altre forme di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, articolazione potranno essere definiti determinate dall’azienda previa concertazione. Per quanto riguarda il suo adeguamento e personale turnista, il numero sostanzialmente equilibrato dei tre turni svolti [ n. 4 o 5 turni a seconda la peculiarità della struttura di appartenenza], al fine del pagamento della relativa indennità, potrà essere considerato prendendo come riferimento un bimestre calendarizzato [febbraio / aprile /giugno / agosto / ottobre / dicembre], tenuto conto comunque della programmazione del turno predisposto. Per tutte le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista aree può essere previsto un regime contrattuale di durata settimanale impiego flessibile della distribuzione dell’orario di lavoro, purché compatibile con l’organizzazione del lavoro delle strutture, per i dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e per i dipendenti impegnati in attività di volontariato [L. 266/1991]. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 quanto definito all’art. 26 del CCNL 7 aprile 1999. Si intendono inoltre incluse nel presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1disposizioni contenute, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendaleDecreto Legislativo 8 aprile 2003, laddove non previgentin. 66, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordointegrato e modificato dal Decreto Legislativo 19 luglio 2004, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda213.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLPremesso che la durata massima dell’orario normale è disciplinata dalle norme di legge, con le relative deroghe ed eccezioni, la durata settimanale dell’orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore, normalmente distribuite in 5 giorni.
2. Saranno altresì considerati normali regimi di prestazioni lavorative di 39 ore settimanali, realizzati assorbendo i corrispondenti riposi di cui all’art. 35.
3. Eventuali distribuzioni diverse dell’orario settimanale stesso potranno essere effettuate mediante accordo tra direzione e RSU.
4. A fronte di temporanee esigenze produttive, tecnologiche ed organizzative, diverse distribuzioni dell’orario settimanale, prima di essere applicate, dovranno essere oggetto di contrattazione, in tempi rapidi e compatibili con le esigenze di cui sopra, tra direzione e RSU contestualmente ad un’analisi sugli aspetti dell’organizzazione del lavoro e degli organici.
5. La distribuzione dell’orario di lavoro e la sua articolazione dovranno armonizzarsi con le altre componenti del processo produttivo per essere funzionali al pieno utilizzo degli impianti; esse dovranno altresì consentire la riconosciuta esigenza di flessibilità generale degli orari connessa alle molteplici esigenze del mercato e della produzione. In relazione alle esigenze di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le Parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie, delle ferie residue, dei riposi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo, e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni ed altre assenze retribuite.
6. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
7. Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi: le esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna; le iniziative di lancio commerciale; il raggiungimento del programma settimanale è fissata di produzione, ove non realizzato per cause non dipendenti dalla volontà delle Parti; gli adempimenti amministrativi o di legge concentrati e in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco particolari momenti dell’anno; le punte anomale di un periodo plurisettimanale assenze dal lavoro. Le esigenze di compensazione cui sopra saranno comunicate alla RSU tempestivamente.
8. Al di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario là dei casi previsti nel comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro non può straordinario saranno preventivamente contrattati tra direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Unitarie. Tali ore prestate in ogni caso superare, per ogni periodo eccedenza rispetto al normale orario di 26 settimane, lavoro saranno fruite secondo le 48 ore, comprensive del lavoro straordinariomodalità definite mediante accordo tra le Parti.
9. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, A far data dal 1° gennaio 2008 le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro settimanale effettuato ai sensi del comma 7 del presente articolo sono compensate, nel mese di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’aziendacompetenza, con le relative maggiorazioni e, secondo quanto previsto dal successivo punto, con una delle seguenti opzioni: • entro il limite massimo - 50% di 50 quote orarie retributive e 50% di riposi compensativi; - 100% di riposi compensativi; - 100% di quote orarie retributive. Il lavoratore dovrà formalmente manifestare la propria volontà in merito alle opzioni di cui sopra. I riposi compensativi saranno accantonati nel conto ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessosuccessivo punto. La corresponsione delle quote retributive avverrà nel mese di competenza. Il lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno potrà modificare con formale comunicazione la propria opzione per l’anno successivo. Nel caso in cui ciò non avvenga si intenderà confermata per l’anno successivo l’opzione in essere.
10. Per quanto attiene alle quote orarie le Parti concordano sull’istituzione di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di essere messi in condizione di fruire di riposi compensativi a fronte di prestazioni straordinarie prestate. A tal fine le Parti istituiscono il conto ore individuale nel quale confluiscono le prestazioni straordinarie, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario effettuate in aggiunta agli orari di lavoro a tempo pieno inferiore a quello contrattualmente definiti, per essere eventualmente fruite in forma di riposo compensativo (anche parziale).
11. Non rientrano nel conto ore individuale di cui al comma 1 del presente articolo, 9 e al comma 10 le ore di lavoro straordinario effettuate dai lavoratori reperibili in occasione di prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendalereperibilità.
12. L’utilizzazione delle ore accantonate, con una maggiorazione pari riferimento ai tempi, alla durata ed al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione, punto 1dovrà essere resa possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ organizzative e 14^ mensilitàproduttive.
513. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualeI lavoratori, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi oltre che per le impreseattività formative, potranno utilizzare i recuperi relativi alle ore maturate anche per necessità personali o familiari entro l’anno successivo a quello di maturazione. Eventuali ore residue potranno essere fruite secondo modalità da definirsi in accordo con le RSU.
614. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresaCon cadenza semestrale le direzioni aziendali e le RSU esamineranno gli andamenti del lavoro straordinario.
15. Le ore accantonate saranno evidenziate in busta paga.
16. Per il personale addetto alle lavorazioni in turni, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5ai successivi commi 20 e 21, l’orario contrattuale potrà essere realizzato attraverso turni plurisettimanali con riposi compensativi; qualora l’orario settimanale dei turnisti venga predeterminato mediante un ciclo plurisettimanale, verranno considerate ore straordinarie e compensate con la relativa maggiorazione solo le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio eore eccedenti, nel qual casociclo stesso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziol’orario medio predeterminato.
717. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario L’orario normale di lavoro di cui al comma 1 del presente articoloarticolo può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane. A tal fine le aziende attueranno, fermi previa contrattazione delle modalità operative da effettuarsi anche tenendo conto delle informazioni sulle previsioni produttive di mercato, programmi comprendenti settimane con prestazioni lavorative superiori alle 40 ore e settimane a prestazioni lavorative inferiori a tale limite. Gli scostamenti dal programma definito saranno tempestivamente portati a conoscenza della Rappresentanza Sindacale Unitaria.
18. Per il lavoro prestato dagli operai addetti ai forni ed alle apparecchiature in servizio continuativo nelle 24 ore, soltanto ove la prestazione effettiva di lavoro superi le 6 ore continuative, sarà concessa mezz’ora di riposo intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando venga aggiunta ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma restando invece la retribuzione con retribuzione di fatto per 8 ore quando siano effettivamente lavorate solo 7 ore e 30 minuti.
19. Per gli altri turnisti, soltanto qualora siano richieste prestazioni effettive di lavoro oltre le 6 ore continuative, saranno concessi 20 minuti di riposo giornaliero intermedio da retribuirsi con minimo ed IPO quando vengano aggiunti ad orari di effettive 8 ore di lavoro, ferma invece la retribuzione con retribuzione di fatto quando siano compresi nel computo dell’orario giornaliero.
20. L’orario di lavoro dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su due turni per sette giorni settimanali è pari a 232,5 giornate lavorative annue.
21. La collocazione dei 28,5 giorni conseguenti, che comprendono sia i limiti massimi eriposi a fronte di festività, ove previsto, il limite minimo sia quelli di cui al comma 2successivo art. 35, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni le 40 ore di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione riduzione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini orario di cui sopraall’Accordo Interconfederale 22 gennaio 1983, sia le ulteriori 6,5 giornate, sia quanto a qualsiasi titolo concesso o concordato nelle aziende, sarà contrattata a livello aziendale, senza operare conguagli individuali tra i giorni in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale questione e il numero delle festività lavorate.
22. Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articoloai punti precedenti assorbono quanto, fermi restando i limiti massimi ea qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende.
23. Nel caso di passaggio da uno a più turni giornalieri l’orario di lavoro dei lavoratori interessati sarà ricavabile previo esame delle Parti, ove previstoricorrendo alla utilizzazione, in aggiunta a quelle previste per il limite minimo personale giornaliero (quattro giornate), di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.
24. L’attuazione dei regimi di orario di cui al comma 2precedente è finalizzata a realizzare una più elevata utilizzazione degli impianti tenendo conto dei problemi occupazionali e territoriali nelle aree del Nord e a favorire lo sviluppo dell’occupazione nel Mezzogiorno.
25. La programmazione dei Tale normativa non si applica qualora i regimi di turnazione di cui sopra siano parzialmente vigenti nell’ambito dell’azienda.
26. L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella.
27. I lavoratori non possono esimersi, tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
28. Nei turni regolari periodici, laddove il mantenimento del flusso produttivo lo richieda, il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione dal lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, nonché l’iniziativa dell’azienda per la ricerca del sostituto, e nell’osservanza degli obblighi di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi legge.
29. Nei casi di compensazione distribuzione dell’orario normale su un arco di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende più settimane di cui al precedente comma 17 non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre le 40 ore settimanali. Comunque, in tali circostanze, le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 12%.
30. Alla fine di ciascun anno solare, o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2024 ore (2530 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 22) comprendenti le ore non prestate per ferie, festività coincidenti con giornate lavorative, per assemblee retribuite, permessi sindacali retribuiti, permessi per lutto di parenti di primo capoversogrado, primo alineariposi aggiuntivi e riduzione di orario annuo di cui all’art. 35, per la donazione di sangue e di midollo osseo nei limiti previsti dalla legge, permessi per la nascita del presente comma 6figlio di cui all’art. 39, qualora permangono le relative causali; • alla durata per la fruizione dei permessi accantonati nel conto ore che si riferiscano a prestazioni che nell’anno di effettuazione non abbiano inciso sulla determinazione del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel premio in quanto eccedenti rispetto al limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017120 ore.
31. Per i lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo, per verranno considerate come lavorate anche le aziende giornate di cui al primo capoverso, secondo alinea, comma 21 del presente comma 6articolo.
32. Entro la scadenza La predetta maggiorazione verrà corrisposta nella retribuzione del mese di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni gennaio e calcolata sulla retribuzione di servizio fatto del mese di dicembre precedente.
33. In caso di cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, di assunzione o di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le 2024 ore (o le 2530) e le 120 ore di cui al primo alinea del precedente capoverso comma 30 del presente comma 6articolo si intendono adeguatamente riproporzionate. Per i lavoratori che prestano l’orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali è prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all’orario di lavoro previsto. Conformemente al disposto dell’art. 20 della Legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei minori, come modificato dal Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e successive modifiche ed integrazioni si conviene che il riposo intermedio del personale minorile potrà essere ridotto ad un’ora al giorno nei casi di prestazione superiore alle 8 ore giornaliere ed a mezz’ora al giorno nei casi di prestazioni non superiori alle 8 ore giornaliere. Con riferimento alla Legge 22 febbraio 1934, n. 370, le parti procedonoParti stipulanti si danno atto che, ai sensi dell’arta fronte di significative innovazioni tecnologiche, le lavorazioni a ciclo continuo comprendono la macinazione, la pressatura, la smaltatura e la scelta nel settore ceramico ferma restando la contrattazione delle modalità attuative a livello aziendale. 3, lettLe significative innovazioni tecnologiche di cui sopra ed il loro impatto sulla struttura produttiva e sul prodotto saranno verificate in tempo utile a livello aziendale. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, Le Parti si danno atto dell’esigenza che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni la distribuzione dell’orario normale di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervengafaccia salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafinalizzate alla più proficua utilizzazione degli stessi.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario L'orario di lavoro non può superare le 38 ore settimanali. L'orario settimanale viene di norma distribuito in ogni caso superare5 giorni. A livello integrativo regionale e nazionale, si dovranno fissare l'articolazione e la regolamentazione settimanale dell'orario anche per ogni periodo una maggiore omogeneizzazione su base territoriale, ed eventualmente individuare le forme disincentivanti le prestazioni nella fascia di 26 settimaneorario notturno, ferma restando la definizione a livello aziendale con le 48 oreR.S.A./R.S.U. di possibili forme di flessibilità giornaliera. Per i controlli zootecnici, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando fermo restano quanto previsto al precedente 1º comma, l’orario l'orario di lavoro è determinato in considerazione della discontinuità delle prestazioni e tenuto conto delle diversità di ambiente e condizioni di lavoro esistenti, secondo il numero dei capi di bestiame affidati e le relative mansioni. E' comunque esclusa la prestazione dell'attività lavorativa per l'effettuazione dei controlli funzionali nei giorni festivi. Eventuali eccezioni dovranno essere concordate in sede di integrativo regionale. Ad ogni controllore della produzione lattiera dovrà essere assegnato un numero massimo di animali in lattazione, tale che il controllo sia eseguito a norma del Regolamento ufficiale dei controlli funzionali. La norma ordinaria giornaliera di lavoro del controllore degli animali da latte (bovini, bufalini, ovini, ecc.) non può contemplare più di due mungiture giornaliere. Qualora la giornata lavorativa comprenda anche una terza mungitura, il tempo di lavoro attribuibile a questa mungitura dovrà essere retribuito come lavoro straordinario, ancorché esso rientri nell'orario stabilito dal 1º comma. E' facoltà del datore di lavoro, sentite le R.S.A./R.S.U., a fronte di obiettive necessità (Centri elaborazione dati e Centro stampa AIA) di distribuire l'orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendaligiornalieri a carattere continuativo di uniforme durata. Normalmente possono essere effettuati due turni giornalieri che non possono essere iniziati prima delle ore 7, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, nè cessare dopo le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordoore 21,30. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro necessità di lavoro può essere effettuato un terzo turno che non ricada in regolari turni periodici, l'ora di inizio del quale verrà stabilita dal datore di lavoro in accordo con le R.S.A./R.S.U. A questo turno, comunque, devono essere adibiti almeno due dipendenti contemporaneamente. Tra la fine di un turno e l'inizio di un turno seguente il dipendente dovrà fruire di un intervallo di almeno dieci ore. Data la particolare natura del lavoro, è concesso durante il turno un intervallo minimo di trenta minuti. La distribuzione dell'orario di lavoro ed eventuali forme di flessibilità saranno concordate con le R.S.A./R.S.U. nell'ambito di quanto stabilito in sede di integrativi. Le parti contraenti interverranno presso le singole Associazioni, là ove si presentino le necessità affinché mettano a disposizione un locale idoneo per la consumazione dei pasti caldi per il personale, anche mediante eventuali convenzioni con locali o mense aziendali vicini. Viene istituita la "Banca ore" in base alla quale il lavoratore può recuperare tutte le ore di lavoro supplementare o straordinario svolto, commisurando in ore anche le maggiorazioni contrattualmente previste. Tale recupero è previsto in un periodo di 18 mesi dall'accumulo delle ore e delle relative maggiorazioni, tenuto conto dei periodi di minore attività e sarà regolamentato con atto sottoscritto tra l'Associazione e i lavoratori interessati, sentite le R.S.A./R.S.U. Trascorso il periodo di tre 18 mesi sopra indicato, le ore eventualmente non ancora recuperate saranno retribuite con la retribuzione del momento del pagamento. Le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti convengono che nella distribuzione dell'orario si dovranno ricercare forme di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede flessibilità tenendo presente le esigenze di conciliazione fornire servizi adeguati agli allevatori e di cui all’artrecuperare una maggiore produttività e qualificazione della prestazione lavorativa. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 In applicazione di rinnovo quanto previsto all'art. 57 sono fatte salve le condizioni di CCNL. Al personale miglior favore in materia di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro determinazione dell'orario di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza lavoro esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendac.c.n.l.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, Alla ditta assegnataria è richiesto di eseguire la durata dell’orario pulizia dei locali: - nella fascia oraria dalle ore 14 alle ore 19 nelle giornate di lavoro settimanale è fissata in 39 lunedì – mercoledì – venerdì - nella fascia oraria dalle ore ed è realizzata come media nell’arco 18 alle ore 20 nelle giornate di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.martedì – giovedì
2. L’organizzazione dell’orario Inoltre, dovrà essere sempre assicurata, durante la giornata, la reperibilità di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale un addetto, per poter intervenire in casi di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985necessità.
3. A livello aziendale, nell’ambito Rimane inteso che per situazioni specifiche l’orario di servizio andrà concordato con i responsabili del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime servizio interessato tenendo anche in considerazione gli orari di orario inferiore a quello nazionale, potranno attivazione di eventuali impianti di allarme e potrà comunque essere definiti modificato durante il suo adeguamento e periodo dell’appalto secondo le compensazioniesigenze dell’Amministrazione Comunale.
4. Nelle aziende oveGli ambienti che dovessero risultare occupati durante l’orario programmato per le pulizie (ad esempio: ufficio del Sindaco, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 ufficio del Segretario, Sala Giunta, sala riunioni ufficio tecnico) dovranno essere puliti in altro orario e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàcomunque prima dell’inizio delle attività.
5. Al fine di adeguare In ogni caso la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni pulizia deve essere eseguita in ore tali da non ostacolare il regolare svolgimento del servizio e da non arrecare incomodo al massimo livello tecnicamente pubblico e da non creare intralcio alle attività lavorative ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseistituzionali.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il Negli stabili non custoditi la ditta e’ tenuta a responsabilizzare i propri dipendenti sulla corretta custodia dello stabile stesso sino al termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziodelle operazioni relative.
7. Per le autolinee Nel corso dell’appalto, ogni variazione di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo orario non darà luogo al riconoscimento di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso compensi maggiori o rimborsi aggiuntivi a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendatitolo.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Pulizia
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale e integrativo di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivelavoro. La durata media dell’orario Le giornate di lavoro svolte in modalità agile non può sono frazionabili ad ore e non sono cumulabili nei mesi successivi in ogni caso superaredi mancato utilizzo. In caso di specifiche esigenze di servizio è comunque facoltà del Dirigente/Direttore/Responsabile della Struttura ammettere variazioni del calendario con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, per ogni periodo di 26 settimanecomunque, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto almeno il giorno prima e il rientro in servizio non comporta il diritto al precedente comma, l’orario recupero delle giornate di lavoro settimanale agile non fruite a partire dal mese successivo, pertanto, il recupero potrà essere recuperato solo nel mese di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro riferimento (per il personale dei livelli IV – VIII). Anche ai lavoratori dei livelli IV – VIII è riconosciuta la facoltà di poter variare la propria programmazione mensile in modalità agile, nel rispetto del limite massimo del numero di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente giornate in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula lettera d) del presente CCNLregolamento. Tale facoltà può essere esercitata dal lavoratore/lavoratrice, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione con un preavviso di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamentealmeno il giorno prima, su richiesta dell’ente affidanteprevio consenso del proprio Dirigente/Direttore/Responsabile. Nelle giornate di lavoro agile, programmi per il personale dei livelli IV – VIII, il numero delle ore di servizio straordinari è quello previsto dall’orario individuale del lavoratore per quelle giornate. Il lavoratore ha comunque autonomia nel determinare l’articolazione oraria all’interno della giornata, purché in accordo con il proprio dirigente/direttore/responsabile per gli aspetti legati alle interazioni eventualmente prescritte e necessarie all’esecuzione della prestazione lavorativa. La fascia di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati operatività all’interno della quale il lavoratore potrà organizzare la propria prestazione va dalle ore 07:00 alle ore 21:00. La fascia oraria di carattere nazionalecontattabilità per le/i dipendenti in lavoro agile è definita dalle ore 08:00 alle ore 19:00. Il personale deve garantire, regionale o locale, con termine nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro almeno 5 ore (per il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratopersonale dei livelli IV – VIII). Decorsi i rispettivi termini Anche al lavoratore in lavoro agile è garantito un periodo minimo di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni riposo continuativo di 11 ore ogni ventiquattro ore e 15 minuti di pausa dal video terminale ogni 2 ore di lavoro, prevedendo per ogni . Il lavoratore che svolge la prestazione in lavoro in modalità agile è obbligato a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dal contratto collettivo nonché nell’ambito della regolamentazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciascun dipendente un incremento dovrà – nell’ambito dell’orario concordato nell’accordo individuale – rendersi disponibile e contattabile tramite gli strumenti messi a disposizione al fine di lavoro fino ad un massimo garantire un’ottimale organizzazione delle attività e permettere le abituali occasioni di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale contatto e coordinamento con i colleghi e il Responsabile di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendastruttura.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Sul Lavoro Agile
Orario di lavoro. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimanesette giorni, le 48 ore, comprensive del comprese le ore di lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di La durata media dell’ orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al punto 1 deve essere calcolata con riferimento ad un periodo non superiore a 26 settimane. L’arco temporale di riferimento per il predetto calcolo potrà essere variato dalla contrattazione collettiva di secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto, a fronte di specifiche ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro da enunciarsi formalmente nei verbali di accordo.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 1 5 del presente articoloDlgs.66/03, fermi restando i limiti massimi eper le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti le aziende comunicano alla competente DPL il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, ove previstointervenuto mediante ricorso al lavoro straordinario, il limite minimo alla scadenza del periodo semestrale di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine punto sub 2 che precede.
4. La durata massima per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento singola settimana dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 non potrà superare in ogni caso le 54 ore, comprese le ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro straordinario, salvo diverso accordo di cui secondo livello fra le Parti stipulanti il presente contratto
5. Fermo restando l'orario normale di lavoro come definito al comma 1 del presente articolo1, fermi restando tutti i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo lavoratori matureranno per dodicesimi 28 ore annue di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma permessi retribuiti.
6. Entro la scadenza Tali permessi verranno goduti da ogni singolo lavoratore per gruppi di sei mesi dall’attivazione 8 ore o frazioni di esse tenendo conto delle esigenze di continuità dell'attività produttiva.
7. Tali permessi verranno goduti da parte aziendale dei turni ogni singolo lavoratore per gruppi di servizio 8 ore o frazioni di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 esse tenendo conto delle esigenze di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendacontinuità dell'attività produttiva.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Orario di lavoro. 12.9.1 L’orario di lavoro è stabilito dall’Azienda ed esposto nel luogo di lavoro. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLLe ore di lavoro sono conteggiate tramite l’orologio marcatempo aziendale, la o altro sistema equivalente.
2.9.2 L’orario giornaliero di lavoro è normalmente ripartito in due periodi, di norma di quattro ore ciascuno, separati tra loro da un periodo di riposo. I turni di lavoro che iniziano tra le ore 20:00 e le ore 04:00 hanno carattere continuativo.
2.9.3 La durata normale dell’orario di lavoro settimanale è fissata nella misura settimanale di 40 ore, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
2.9.4 La durata normale della pausa pranzo è di 60 minuti. Per il personale impiegato in 39 turni avvicendati, il turno di lavoro deve prevedere una pausa la cui durata sarà fissata in almeno 30 minuti; tale pausa verrà di norma effettuata dopo 4 ore di lavoro, compatibilmente con le esigenze di servizio. Le parti si incontreranno nel corso dell’anno 2004 per valutare eventuali modalità/flessibilità all’orario di lavoro attualmente previsto nelle due sedi aziendali (Malpensa e Direzione Generale), fermo restando quanto stabilito a tale titolo nell’accordo del 8 Luglio 2002.” (A riferimento si riporta di seguito il testo: “Verrà attuato un orario flessibile in ingresso (8-10) ed è realizzata come media nell’arco di in pausa pranzo con conseguente flessibilità dell’orario in uscita che verrà fissato dopo un periodo plurisettimanale di compensazione 8 ore aumentato dei minuti dedicati alla pausa pranzo (minimo 30, massimo 60). Per quanto riguarda l’orario dei turnisti aziendali, esso viene fissato in 8 ore comprensive di 26 settimane consecutiveuna pausa non superiore a 30 minuti che verrà effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali. Durante tale pausa il lavoratore rimarrà in servizio e dovrà garantire la reperibilità tramite adeguati strumenti telefonici al fine di assicurare la copertura di indifferibili esigenze aziendali.”) [nota a verbale: le previsioni di cui sopra decorrono dal 1 Marzo 2004, ferma restando fino a tale data la pre-esistente normativa].
2.9.5 Per il dipendente che presti servizio in un sistema di turni avvicendati, il cui orario di lavoro preveda, oltre ai normali riposi settimanali, ulteriori giornate libere dal servizio, è consentito il superamento, senza farsi luogo a compenso per lavoro straordinario, del limite dell’orario settimanale entro le 48 ore di lavoro purché mediamente, nell’arco del ciclo completo del turno previsto il limite stesso sia rispettato
2.9.6 Per il personale turnista, qualora in una settimana di calendario entrambe le giornate di riposo cadano in giorni diversi dalla domenica, la seconda di loro sarà considerata a tutti gli effetti “riposo compensativo” (sostitutivo della domenica).
2.9.7 Per il distacco minimo tra la fine del servizio e l’inizio del turno successivo di lavoro si rimanda a quanto previsto in merito dalle disposizioni di legge (D.L. 66 del 8 Aprile 2003, art. 7), salvo diverse esigenze operative aziendali. L’Azienda fornirà in una apposita riunione da concordare tra le parti, entro e non oltre il 30 Settembre 2004, i dati relativi a quanto sopra.” [nota a verbale: le previsioni di cui sopra decorrono dal 1 Marzo 2004, ferma restando fino a tale data la pre-esistente normativa].
2.9.8 La durata media ripartizione dell’orario di lavoro non può in ogni caso superaresu 5 giorni si applica a tutti i dipendenti, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato diversa distribuzione da determinarsi a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine 2.9.9 L’orario di adeguare lavoro può essere modificato con un preavviso minimo di 16 ore in relazione a sopravvenute esigenze operative.
2.9.10 Non è consentito l’ingresso o la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendalepermanenza del dipendente nel luogo di lavoro in ore non comprese nel suo orario di lavoro, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresemeno che non vi sia un esplicito permesso.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa2.9.11 Il dipendente non può esimersi dall’effettuare lavoro straordinario, decorso il termine di tre mesi festivo o notturno, che sia richiesto dall’Azienda, entro i limiti stabiliti dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza legge e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione con l'eccezione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lettdall'art. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio1.8.2.
7. Per le autolinee di competenza statale e per 2.9.12 E’ considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo limiti dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti settimanale.
2.9.13 In ottemperanza alle disposizioni legislative in materia, i limiti annuali e trimestrali previsti per il lavoro straordinario sono rispettivamente fissati in 250 e 80 ore. Tali limiti sono elevati rispettivamente a 400 e 133 per i servizi settori operativi oppure in casi di trasporto esercitati eccezionali esigenze tecnico-produttive dell’azienda.
2.9.14 E’ da considerarsi lavoro festivo quello definito dall’articolo 2.15.2.
2.9.15 E’ considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22:00 e le ore 08:00.
2.9.16 Al lavoratore è data la possibilità di iniziare il servizio fino a 30 minuti dopo l’orario previsto di inizio del servizio stesso (2.9.1.) sempre che, fatta salva la pausa per il pranzo, il tempo di servizio sia di (almeno) 8 ore. In questo caso il ritardo in entrata potrà essere recuperato abbreviando di pari tempo la pausa pranzo.
2.9.17 Quanto sopra non si applica al personale che svolga servizio su turni avvicendati, fatti salvi i casi particolari preventivamente concordati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaproprio responsabile.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Aziendale
Orario di lavoro. 1) La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente normativa. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLL’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la RSU. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti, l’azienda e la durata RSU potranno concordare particolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è fissata settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare prevista in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, calce al presente articolo per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orel’industria dei laterizi.
2. L’organizzazione dell’orario ) Il lavoro straordinario decorre dai limiti di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo cui al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. cpunto 1), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniindifferibili od occasionali.
4. Nelle aziende ove) Al di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, nonostante indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la previsione di cui al precedente comma 3 Direzione e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.la RSU
5) Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare il lavoro straordinario e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine ) È ammesso, osservando le norme di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalegge, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni — dietro corresponsione di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo una maggiorazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale 27% computata su paga base e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza contingenza — fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7) Su richiesta della RSU l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro di cui al comma 1 straordinario effettuato ai sensi dei punti 3), 4) e 9) del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine .
8) Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6straordinario, le parti procedonoore non lavorate per ricorrenze festive, ai sensi dell’art. 3nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, lett. cinfortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per xxxxx, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 11), dell’AN 12 luglio 1985 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
9) Per l’effettuazione dei lavori di rinnovo del CCNLmanutenzione, che in tal senso viene dalle parti integratoriparazione, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazionecarico e scarico e pulizia, sia relativamente alle condizioni è data facoltà all’azienda di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendasabato.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all’art.77. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimanesette giorni le 48 ore , comprese le ore di lavoro straordinario di cui all’art.59. straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo- Parti Sociali del 22/12/98, le 48 oreStrutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, comprensive mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario. Agli effetti del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario presente articolo sono considerate ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati quelle comprese nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
dal 7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, ° comma dell'art.59 del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normativecontratto. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLA decorrere dal 1° gennaio 2017, la durata dell’orario normale di lavoro settimanale è fissata in 39 38 ore ed è realizzata settimanali, distribuite, di norma, su 5 o 6 giorni la settimana.
2. L’orario, così come previsto secondo le modalità del successivo art. 18, potrà inoltre essere realizzato anche come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivesettimanale.
3. La durata media massima settimanale dell’orario di lavoro non che può in ogni caso superare, per ogni periodo essere richiesta e deve essere prestata è di 26 settimane, le 48 ore.
4. La durata massima giornaliera dell’orario di lavoro che può essere richiesta e deve essere prestata è di 9 ore.
5. L’orario di lavoro viene stabilito dall’azienda con apposito ordine di servizio, comprensive previo esame congiunto con i soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del lavoro straordinariopresente CCNL.
6. Fermo restando quanto previsto al precedente commaA termini dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 66/2003, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente è inteso come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario disposizione del datore di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendalee nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni L’orario di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi giornaliero va conteggiato dall’ora fissata dall’azienda per l’inizio della prestazione lavorativa fino all’ora in capo al cui il lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la è tenuto alla prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavorativa.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario L’orario giornaliero di lavoro nei limiti medio e massimi può essere svolto nell’ambito di nastri lavorativi anche differenziati, la cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo definizione è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni oggetto di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello contrattazione aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..contenuto solo normativo.
8. Entro il Le operazioni accessorie quali indossare o togliere gli indumenti di lavoro, doccia, ecc. all’inizio ed al termine del turno di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale lavoro vanno effettuate oltre la durata dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo1, fermi restando fatte salve particolari situazioni derivanti dalle esigenze legate alle realtà logistiche ed organizzative aziendali e per l’utilizzo di specifici DPI; i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo tempi delle operazioni suddette si intendono già considerati nella retribuzione di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula all’art. 27 del presente CCNL.
9. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito, ovvero fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione due ore dalla fine del turno.
10. Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamentelavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell’orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello indicato dall’azienda nella lettera di assunzione o per nuova assegnazione.
11. Nei confronti dei lavoratori inquadrati nei livelli 7, su richiesta dell’ente affidante8 e Q, programmi in materia di servizio straordinari orario di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati lavoro si applica esclusivamente quanto stabilito dall’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, salvo che non sia richiesto loro dall’azienda il rispetto di carattere nazionaleun prestabilito orario di lavoro.
12. In caso di adozione dell’orario spezzato, regionale o locale, con termine intendendosi per tale l’orario che prevede un intervallo non retribuito per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini consumazione dei pasti principali, la durata di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • tale intervallo non deve essere superiore a due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaore.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la La durata dell’orario normale dell'orario di lavoro settimanale per la generalità delle cooperative del settore è fissata in 39 40 (quaranta) ore ed è realizzata come media nell’arco settimanali di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orecui almeno cinque giorni consecutivi.
2. L’organizzazione dell’orario La durata di lavoro nell’arco del cui al comma precedente può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa /territoriali in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985materia.
3. A livello aziendaleLa durata massima dell'orario di lavoro, nell’ambito prevista in 48 ore dall'art. 4 comma 2 del negoziato previsto dall’artD.lgs. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997n. 66/2003 e s.m.i., ove sussista ancora come media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un regime periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di orario inferiore secondo livello, in relazione a quello nazionalenecessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniproduttive ed organizzative settoriali.
4. Nelle aziende oveAi fini del computo, nonostante la previsione per orario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le pause di durata settimanale dell’orario superiore a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi necessari alla eventuale vestizione/svestizione o per la preparazione di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolomateriali e strumenti, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.etc..
5. Al fine Il datore di adeguare lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresedurata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
6. Al fine Durante l'orario di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalavoro, decorso la lavoratrice e il termine di tre mesi lavoratore non potranno lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potranno uscire dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno cooperativa senza esserne autorizzati; il trattenersi nell'ambiente di lavoro giornaliero. Conseguentementeda parte del lavoratore per sue determinate esigenze, l’azienda può provvedere alla rielaborazione come il tempo dei turni riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non è considerato “tempo” a disposizione del datore di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavoro.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi quanto concerne l'orario multiperiodale di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, all’articolo 24 del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro CCNL il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti riferimento è comunque pari a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..dodici mesi.
8. Entro La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
9. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
10. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il termine riposo domenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artriposo può essere fruito nell'arco della settimana.
11. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le parti accordi che prevedano nella programmazione e sarà portata a conoscenza dei turni lavoratori interessati con almeno 15 giorni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articoloanticipo o comunque con congruo anticipo.
12. Con le rappresentanze sindacali aziendali, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale ovvero con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula l’assistenza delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione potrà essere concordata una distribuzione in 6 giornate in relazione alle esigenze aziendali.
13. Nel caso di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o localeprestazione nel sesto giorno sarà corrisposta la retribuzione globale oraria per le ore lavorate, con termine la maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. A partire dall’entrata in vigore del presente CCNL, negli accordi di secondo livello, le Parti stipulanti potranno concordare la non applicazione di tale maggiorazione qualora la prestazione in sesta giornata sia stabilita in attuazione di un aumento strutturale dell’orario contrattuale individuale di lavoro concordato tra le parti; ciò verrà meno in caso di successiva riduzione dell’orario concordato. Le ore prestate oltre le 40 ore settimanali saranno compensate con una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione base. Le percentuali di maggiorazione di cui sopra non sono cumulabili tra loro e non sono, altresì, cumulabili con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario, notturno e festivo.
14. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dalla cooperativa per l'inizio dell'attività lavorativa.
15. Qualora il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovesse essere adibito al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, ha diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avesse lavorato.
16. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la definizione consumazione del relativo accordo pasto.
17. La direzione aziendale fissato nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze della cooperativa, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
18. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla cooperativa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
19. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratoi limiti delle 2 ore.
20. Decorsi i rispettivi termini Il tempo passato a disposizione della cooperativa - in attesa di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedonoimpiego, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente spostamenti da un incremento dell’orario posto all'altro di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimaneanche quando fossero quelli abituali, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario e per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendacome prestazione lavorativa e come tale retribuita.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro settimanale è fissata fissato in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orepersonale.
2. L’organizzazione Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto ora- rio, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso il beneficio potrà essere conces- so ad uno solo dei genitori.
5. Su richiesta di almeno una delle Associazioni datoriali o delle XX.XX. dei lavoratori, firmatarie del presente CCNL, potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro giornaliero, sia in entrata che in usci- ta;
b) Eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13.
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al comma 3;
d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale settimanale, in particolari situazioni organizzative, ad esempio: località stagiona- li, piccoli centri con mercato il sabato, e simili;
e) Flessibilità a livello annuale (maggiori orari lavorativi settimanali in alcuni periodi dell’anno, a fronte di compensazione è corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) orario giornaliero continuato dell’agenzia, ferma restando l’applica- zione della vigente normativa in materia di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi intervallo per il pranzo;
g) Modalità per l’applicazione della prestazione lavorativa in capo sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al lavoratore medesimosuccessivo comma 10, compreso il valore della prestazione sostitutiva della mensa;
h) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento previsti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o am- ministrative, cui si applicano le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’artdisposizioni dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 9 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della Le suddette intese/accordi territoriali dovranno essere sottoscritte da almeno una delle Associazioni datoriali firmataria del presente ipotesi di accordo, in assenza contratto e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornalierodalle XX.XX. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo territoriali firmatarie del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziopresente contratto.
7. Per le autolinee A seguito di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successiveintese sui precedenti punti b), il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2c), secondo capoversod), del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e) e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data f) potranno essere convenute riduzioni di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenutaorario, su richiesta del lavoratorebase annua, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro per un massimo di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..26 ore.
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. eQualora localmente non sia stato possibile raggiungere l’accordo sui punti b), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNLd), che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra e) e/o f) le parti di sono impegnate a demandare, anche non congiuntamente, la vertenza a livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendanazionale, interessando le Parti Sociali firmatarie.
9. Sono fatte salve eventuali intese già raggiunte a livello territoriale e/o aziendale.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario normale dell'orario di lavoro non può per la generalità delle cooperative, consorzi e società consortili del settore è fissato in ogni caso superare, per ogni periodo 38 (trentotto) ore settimanali di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orecui almeno cinque giorni consecutivi.
2. L’organizzazione dell’orario La durata di lavoro nell’arco del cui al comma precedente può essere calcolata anche come durata media delle prestazioni in un periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro non superiore ai dodici mesi, salvi gli accordi aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa /territoriali in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985materia.
3. A livello aziendaleLa durata massima dell'orario di lavoro, nell’ambito prevista in 48 ore dall'art. 4 comma 2 del negoziato previsto dall’artD.lgs. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997n. 66/2003 e s.m.i., ove sussista ancora come media settimanale della prestazione lavorativa, compreso lo straordinario, viene calcolata con riferimento ad un regime periodo non superiore a sei mesi. Tale termine potrà essere aumentato fino a dodici mesi con accordi di orario inferiore secondo livello, in relazione a quello nazionalenecessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa nonché ad esigenze tecniche, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniproduttive ed organizzative settoriali che saranno specificatamente individuate.
4. Nelle aziende oveAi fini del computo, nonostante la previsione per orario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale lavoro si intende quello effettivo. Sono pertanto escluse le pause di durata settimanale dell’orario superiore a 15 minuti, il tempo per raggiungere la sede assegnata, i tempi necessari alla eventuale vestizione/svestizione o per la preparazione di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolomateriali e strumenti, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.etc..
5. Al fine Il datore di adeguare lavoro deve esporre in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutto il personale interessato l’orario di lavoro con indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresedurata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
6. Al fine Durante l'orario di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalavoro, decorso la lavoratrice e il termine di tre mesi lavoratore non potranno lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potranno uscire dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno cooperativa senza esserne autorizzati; il trattenersi nell'ambiente di lavoro giornaliero. Conseguentementeda parte della lavoratrice e del lavoratore per loro determinate esigenze, l’azienda può provvedere alla rielaborazione come il tempo dei turni riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della propria persona, non sono considerati “tempo” a disposizione del datore di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziolavoro.
7. Per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all’articolo 23 del presente CCNL il periodo di riferimento è comunque pari a dodici mesi.
8. La prestazione è distribuita in almeno 5 giorni lavorativi consecutivi.
9. I due giorni di riposo devono comprendere la domenica salvo i casi di attività lavorative nei settori di pubblica utilità e di quelli di attività a ciclo continuo.
10. In deroga a quanto sopra, per esigenze tecniche o produttive ovvero organizzative, fermo restando il riposo domenicale o in altro giorno della settimana, l'altro giorno di riposo può essere fruito nell'arco della settimana.
11. L'attuazione di quanto sopra e la programmazione dei riposi avverrà previo confronto tra le autolinee parti e sarà portata a conoscenza delle lavoratrici e dei lavoratori interessati con almeno 15 giorni di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo anticipo o comunque con congruo anticipo.
12. La contrattazione di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo II livello potrà definire diverse modalità di organizzazione dell’orario di lavoro nei settimanale prevedendone la distribuzione in sei giorni.
13. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dalla cooperativa per l'inizio dell'attività lavorativa.
14. Qualora la lavoratrice e il lavoratore, presentandosi nell'ora preventivamente fissata per l'inizio della prestazione giornaliera, non dovessero essere adibiti al lavoro o gli venisse richiesta una prestazione di durata inferiore all'orario predisposto, hanno diritto al trattamento retributivo che gli sarebbe spettato come se avessero lavorato.
15. Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto almeno a un'ora di pausa, non retribuita, per la consumazione del pasto.
16. La direzione aziendale nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che compatibilmente con le esigenze della cooperativa, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
17. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti dalla cooperativa in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
18. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, entro i limiti medio delle 2 ore.
19. Il tempo passato a disposizione della cooperativa - in attesa di impiego, per spostamenti da un posto all'altro di lavoro anche quando fossero quelli abituali, e massimi per eventuali inoperosità nel corso dell'orario di cui ai commi 1 lavoro per esigenze aziendali - è computato nell'orario effettivo di lavoro come prestazione lavorativa e 2, come tale retribuita.
20. Le parti attraverso la contrattazione di secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni livello di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione 6 del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 CCNL potranno prevedere specifiche e differenti norme in tema di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni orario di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola entro il 1° trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia della assistenza del malato. L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione, con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le rappresentanze sindacali di cui all'art. 77; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con un minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le rappresentanze sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all'art. 77. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, 7 giorni le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione straordinario di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artall'art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
559. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoTale media, in assenza e fino alla definizione ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto; ciò è reso necessario dalla esigenza di garantire sempre, ai sensi dell’art. 3senza soluzione di continuità, lett. e)ottimali livelli di assistenza, dell’AN 12 luglio 1985 così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di rinnovo del CCNLassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.). Le parti si incontreranno entro 24 mesi per verificare l'applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 ore in tal senso viene dalle parti integrato con regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il presente accordolavoro supplementare e straordinario. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatoCon riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione, formalizzato nell'Intesa Governo-Parti sociali del 22.12.98, le parti Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative rivolte a livello aziendalegruppi o categorie di lavoratori, anche disgiuntamentemediante particolari articolazioni dell'orario di servizio, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di livello nazionale che lavoro quelle comprese nei successivi 20 giorni attiveranno la sede turni di conciliazione di cui all’art. 1servizio, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007fermo restando quanto previsto dal comma 7, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza 59 del presente accordo, contratto. Il lavoratore ha diritto a livello 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale, è previsto un sistema di flessibilità dell’orario giornaliero che permette l’entrata dalle ore 8 alle ore 9, fatte salve le diverse prassi in atto per gli addetti non direttamente collegati alla produzione. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata quanto concerne le Contrazioni dell’orario di lavoro settimanale è fissata lavoro, si possono utilizzare ferie e PAR per la loro copertura. Per quanto, invece, concerne i Recuperi produttivi, questi possono essere effettuati nelle giornate di sabato o in 39 ore altri turni aggiuntivi ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinarioentro i sei mesi successivi. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario i sistemi di orario di lavoro settimanale già in uso negli stabilimenti, il cambiamento dello schema di ogni dipendente turnazione orario sarà preceduto da un periodo di consultazione con le RSA pari a tempo pieno può 15 giorni. Nel caso particolare di adozione dello schema dei 18 turni, lo stesso sarà articolato in modo tale che si abbiano 1 settimana a 6 giorni lavorativi ed una settimana a 4 giorni (in tal modo nelle settimane a 4 giorni sarà possibile fruire di 2 giorni consecutivi di riposo oltre la domenica); il diciottesimo turno, cadente tra le 22 del sabato e le 6 della domenica, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività del 4 novembre, con una o due festività cadenti di domenica, con i permessi spettanti ai lavoratori addetti al terzo turno (xxxx’ora lavorata sul terzo turno con la relativa retribuzione accantonata per 16 turni notturni effettivamente lavorati pari ad 8 ore) e con la fruizione di PAR fino a concorrenza. Infine, la mezz’ora retribuita per la refezione potrà essere programmato dall’azienda: • collocata a fine turno, previa verifica tra le Parti; qualora la sua fruizione sia impedita da esigenze tecniche o di servizio, ai lavoratori verranno corrisposti 30 minuti di retribuzione ulteriore a regime ordinario. Per quanto riguarda i PAR, si segnala la possibilità per i lavoratori di mantenere il diritto alla loro fruizione per 42 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, fatta salva la possibilità di chiederne la monetizzazione al termine dei 24 mesi dalla conclusione dell’anno di maturazione. Lo straordinario da effettuarsi al sabato o nella giornata libera è elevato a 120 ore annue pro capite, ma l’azienda “terrà conto di esigenze personali entro il limite massimo del 20% con sostituzione tramite personale volontario”; inoltre la relativa maggiorazione viene elevata al 60%. Non è ripreso l’istituto della Banca ore, né quello dell’Orario plurisettimanale, la cui vigenza contrattuale è quindi da considerarsi superata. L’istituto della Reperibilità è oggetto di 50 ore e il limite minimo di 27 oreun sostanziale rinvio alla sede aziendale; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente analoghe considerazioni valgono per le Trasferte, che saranno trattate secondo le prassi in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato atto a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1Fermo restando che l'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6 ore e 30 giornaliere, la riduzione di orario di 1 ora rispetto alle 40 ore lavorative settimanali, pari a 52 ore annue, sarà utilizzata sotto forma di permessi individuali retribuiti. La flessibilità prevista dall'art. 28 del vigente C.C.N.L., vale per il periodo della raccolta della frutta e della vendemmia, cioè dallo 01 settembre al l0 Novembre di ciascun anno, durante il quale, per un periodo massimo di 70 giornate, potrà essere aumentato di 3 ore settimanali l'orario ordinario di lavoro, ricuperandolo in altro, corrispondente periodo dell' anno. Agli operaio addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne. In base alIe vigenti norme di Xxxxx, l'orario di lavoro per i fanciulli liberi da obblighi scolastici, non può superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali; per gli adolescenti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Per i lavoratori ai quali lavori considerati nocivi, come stabilito dal successivo art. 41, è prevista una riduzione dell' orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 20 minuti per ogni otto ore di esposizione al rischio. Il rientro nelle colture trattate con sostanze chimiche non potrà avvenire se non dopo che siano trascorse almeno 24 ore dal trattamento ed a meno che la normativa vigente o la confezione del prodotto utilizzato non portino indicazioni diverse, nel qual caso ci si applica atterrà a tali prescrizioni. Resta inteso che la mezza giornata o l' intera giornata libera coincidente con il sabato non è considerata festiva agli effetti del calcolo delle ferie. Nelle Aziende agricole di natura pubblica in cui viene applicato il presente CCNLC.C.P.L., la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive specifici accordi aziendali potranno prevedere l'automatico allineamento del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore salario e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario dell'orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello dei dipendenti di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio ruolo pubblico impiegati con la mansione di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàoperaio Agricolo presso la stessa Azienda.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, che possono essere distribuite anche in maniera non uniforme nei singoli giorni destinati al lavoro. Per Considerato: • la peculiarità dello svolgimento del servizio durante i lavoratori periodi, prevalentemente stagionali, di esercizio in cui si concretizza l’utilizzazione piena degli impianti e le attività complementari di preparazione della neve e delle piste, come evidenziato nell’appendice A che forma parte integrante del presente contratto, • la particolarità dell’utilizzo della forza lavoro caratterizzata dalla preponderanza dei dipendenti con contratto di lavoro a termine rispetto ai quali dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applica il presente CCNL, stabilisce:
I) la durata dell’orario massima settimanale del lavoro è pari a 54 ore,
II) le aziende ricorrono al lavoro straordinario nei limiti delle 48 ore di lavoro durata media settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivedisposto dall’art. La 4, comma 2, e dall’art. 5, comma 2, DLgs 8 aprile 2003 n. 66,
III) la durata media dell’orario di lavoro non può viene calcolata ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, DLgs 8 aprile 2003, n. 66 in ogni caso superare, per ogni riferimento ad un periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario mesi per i rapporti di lavoro a tempo pieno inferiore determinato e di 8 mesi per i rapporti di lavoro a quello di cui al comma 1 del presente articolotempo indeterminato. Previo esame congiunto tra l’azienda e la RSU o, se non costituita, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’artRSA delle XX.XX. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso stipulanti il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordocontratto o, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5mancanza, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizioXX.XX. medesime, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di è ammesso il ricorso al lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente straordinario in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolosecondo comma, fermi restando i limiti massimi epunto I), ove previstonei casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità a fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, il limite minimo nei casi di forza maggiore o in cui la mancata prestazione costituisca un pericolo o un danno alle persone o all’attività produttiva, nei casi di manifestazioni collegate all’attività produttiva, nei casi imprevedibili sia di natura tecnica che ambientale legati al funzionamento degli impianti e delle piste. Le ore eccedenti le 40 settimanali sono considerate straordinarie e vengono retribuite con la maggiorazione della retribuzione ordinaria di cui al comma 2successivo art.18, pari al 20% dalla 41a alla 48a ora e al 25% oltre la 48a ora. La programmazione dei turni Esclusivamente ai fini del rispetto della media settimanale di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi 48 ore, nel periodo di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende riferimento di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.punto
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque con un massimo di: - 10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali, per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata conviventi. L’orario settimanale dei lavoratori conviventi sarà ridotto di mezz’ora a decorrere dal 1°gennaio 2002 e di un’altra mezz’ora a decorrere dal 1°gennaio 2003. La riduzione dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superarelavoro, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un diverso accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, tra le parti, al solo fine sarà settimanale; - 8 ore giornaliere, non consecutive per un totale di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente48 ore settimanali, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materiadistribuite su 5 oppure su 6 giorni, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove lavoratori non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’artconviventi. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In Nel caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo distribuzione delle 48 ore settimanali su 5 giorni, l'orario di tre mesi sopra indicatolavoro giornaliero sarà conseguentemente riproporzionato. L’orario di lavoro dei lavoratori non conviventi sarà ridotto fino a raggiungere le 44 ore settimanali, le parti con la seguente gradualità: - 47 ore a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’artpartire dal 1.4.2001; - 46 ore a partire dal 1.1.2002; - 45 ore a partire dal 1.1.2003; - 44 ore a partire dal 1.1.2004. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNLLa retribuzione oraria rimarrà inalterata. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino Il lavoratore convivente ha diritto ad un massimo riposo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario almeno 8 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore. E' consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. L'orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi è fissato in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni concreto dal datore di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una nell'ambito della durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoversocomma, primo alinea, nei confronti del presente comma 6, qualora permangono le relative causalipersonale a servizio intero; • alla durata del programma nel caso di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazioneridotto o ad ore, nel limite di non più di due eventi sarà concordato fra le parti. Salvo quanto previsto per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende i rapporti di cui al primo capoversoai precedenti articoli 12 e 13 ed escluso il richiamo alla tabella B contenuto nell'art.13, secondo alineaè considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00 ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del presente comma 620% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, con la maggiorazione prevista dal successivo art.18. Entro Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro. Il tempo per la scadenza consumazione del pasto, sul posto di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6lavoro, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo sarà convenuto tra le parti e non retribuito. Al lavoratore tenuto all'osservanza di livello aziendale un orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di cui lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al primo capoverso suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, non viene computato nell’orario di servizio nel frattempo adottata dall’aziendalavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo: • tempo definito a 30 ore settimanali; • tempo pieno a 38 ore settimanali. Il prefissato orario settimanale è fissata in 39 potrà essere articolato su periodi plurisettimanali nell’arco dell’anno, ai sensi del DLgs n.66/03 con tetti settimanali non inferiori a 30 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivee non superiori a 46 ore per i medici a tempo pieno, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo definito. La Ai fini del calcolo della durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articoloprecedente, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata il limite rispettivamente delle 46 ore e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendaledelle 36 ore settimanali potrà essere riferito, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibilefronte di ragioni tecniche, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine obbiettive ovvero di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoparticolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in assenza e fino alla definizione deroga al dettato dell’art.4 comma 3 DLgs n.66/2003, ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione dodici mesi a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi partire dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto. Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il medico ha diritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, salve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali. I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno stabiliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop. Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rapporto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia, e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito. Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part time (e viceversa) dell'orario di lavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative della Struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la RSM Cimop. Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giornaliero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribuzioni del Direttore Sanitario. Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il medico ha diritto, ai sensi dell’artdi quanto disposto dall’art.8 del DLgs 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno stabilite in sede aziendale d’intesa con la RSM Cimop. 3Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, lett. e)detti turni potranno essere modificati, dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNLd’intesa con la RSM Cimop, che in tal senso viene dalle parti integrato anche nel corso dell’anno, con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo un preavviso di tre mesi sopra indicatomesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario. Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica. La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici. Ai sensi dell’art.13 comma 1 DLgs 66/2003, le parti a livello aziendaleconvengono, anche disgiuntamenteal fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “stabilire il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il più ampio termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con sette giorni sul quale calcolare come media il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni limite delle otto ore di servizio del personale lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di esercizio l’eccedenza fino ad un tetto massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 24 ore di lavoro notturno all’interno di cui al comma 1 del presente articoloun arco temporale di sette giorni, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, non potendo però superare il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale singolo turno notturno le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaore.
Appears in 1 contract
Samples: CCNL 2002 2005 Del Personale Medico
Orario di lavoro. La durata e la distribuzione dell'orario di lavoro sono determinate in armonia con il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66. L'orario settimanale di lavoro ordinario è di 38 ore; l'orario giornaliero non può superare normalmente le 8 ore; la sua distribuzione settimanale è di norma su 5 o 6 giorni lavorativi. Le lavoratrici ed i lavoratori hanno diritto ad una riduzione di orario su base annuale pari a 5 (cinque) giornate lavorative, assimilate convenzionalmente a 33 (trentatre) ore, comprensive delle festività abolite di cui alla legge 5 marzo 1977, n 54 ed al D.P.R. 28 dicembre 1985, n 792 nonché della festività del 4 novembre; detta riduzione di orario sarà fruibile di norma in giornate intere o in frazioni orarie non inferiori a due ore. Tali riduzioni verranno assorbite fino a concorrenza, nel caso di enti, opere ed istituti e/o lavoratrici o lavoratori non a tempo parziale che eventualmente attuino orari lavorativi inferiori a 38 ore settimanali. L'utilizzo delle riduzioni di orario, così come previsto, sarà definito in sede locale nell'ambito del rapporto tra le parti. L'articolazione degli orari di lavoro sarà discussa a livello locale con le Rappresentanze sindacali e/o le XX.XX. al fine di conciliare, per quanto possibile, le esigenze prioritarie dei servizi con quelle dei lavoratori. L'orario di cui sopra è riferito alle ore di lavoro effettivamente prestate. All'interno dello stesso ente, opera ed istituto potranno coesistere più forme di distribuzione dell'orario secondo le esigenze dei servizi. In relazione alla peculiarità del settore, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi plurisettimanali anche in fasce orarie differenti. Nell'organizzazione di detti sistemi si tenderà, per quanto possibile, al superamento degli orari spezzati fermo restando che da ciò non deve derivare un maggior onere economico per l'istituzione. I sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro comportano una compensazione tra orario settimanale effettuato in misura superiore o inferiore rispetto a quello ordinario (da un minimo di 24 ad un massimo di 48 ore) riferito al 1° comma. Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane di durata inferiore a quella prevista dal presente articolo non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione. Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni di durata superiore alle 38 ore settimanali non potrà superare le sei consecutive, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Possono essere concordate durate dell'orario di lavoro settimanale medio diverse da 38 ore con le adeguate compensazioni e inoltre articolazioni basate su una quantificazione annuale. Per le lavoratrici e i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo di cui al R.D. n. 2657/1923 (portinai, custodi, ecc.) ovvero in attività presso Comunità residenziali l'orario e l'organizzazione del lavoro seguono le norme che li riguardano in materia. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLdocenti in scuole dell'infanzia, la durata dell’orario primarie e secondarie l'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore prevede la distinzione tra orario di cattedra ed è realizzata come media nell’arco un orario destinato alle attività di un periodo plurisettimanale istituto (per le scuole secondarie, di compensazione norma, l'orario di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione cattedra è di pertinenza aziendale. Al fine 18 ore settimanali e quello destinato alle attività di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni istituto è convenzionalmente di lavoro aziendali20 ore); è possibile prevedere il prolungamento nell'orario di cattedra, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 8 ore settimanale, che comportano il riconoscimento della relativa indennità oraria. Tale materia è demandata alla contrattazione decentrata. Le parti convengono che qualora intervengano disposizioni legislative in materia di durata dell'orario di lavoro si rincontreranno al fine di cui al comma 1 rapportare alle stesse i contenuti del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. PERSONALE NON VIAGGIANTE
1. Per i lavoratori ai quali si applica La durata del lavoro contrattuale settimanale per il presente CCNL, la durata dell’orario personale non viaggiante è normalmente di 39 ore settimanali per un massimo di 8 ore giornaliere.
2. L'orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivepotrà essere distribuito dal lunedì al sabato.
3. La durata media dell’orario di lavoro della settimana lavorativa non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, potrà superare le 48 ore, comprensive del comprese le ore di lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario da calcolarsi su un arco temporale di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/20076 mesi ai netto delle giornate non lavorate, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazionima retribuite.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione In ogni caso non potranno essere superati i limiti di cui al precedente comma 3 prestazione settimanale stabiliti dal d.lgs. n. 66/2003 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.s.m.i..
5. Al fine I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di adeguare la norma, in 26 annui. La prestazione effettiva all’orario contrattualeminima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresementre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno Le ore di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare prestate il sabato saranno retribuite con la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo maggiorazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio18%.
7. Per Se il lavoro prestato nella giornata di sabato ha carattere di occasionalità, dà luogo al pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale oraria maggiorata del 50%. Detta percentuale assorbe, fino a concorrenza, le autolinee maggiorazioni per il lavoro straordinario.
8. Nel caso sia concesso il riposo compensativo la suddetta percentuale è ridotta al 20%.
9. Le modalità di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo flessibilità ai limiti ed alle modalità di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo erogazione dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi sopra indicati, con le relative eventuali conseguenze economiche, potranno essere concordate in sede di cui ai commi 1 e contrattazione di 2, secondo capoverso, ° livello per:
a. esigenze legate alla funzionalità del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni processo lavorativo;
b. necessità di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e maggiore richiesta di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi produzione dell’azienda;
c. periodi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri minore intensità lavorativa;
d. periodi legati alla stagionalità;
e. periodi di riduzione di commesse e/o settimanali ed crisi.
10. L'orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata nel luogo di lavoro per l’inizio della prestazione fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è compensato secondo criteri concordati a livello messo in libertà, comprese le eventuali ore d’inoperosità.
11. Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, laddove per la consumazione del pasto ha diritto ad una pausa non previgenti, entro tre mesi dalla data retribuita di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 un minimo di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino minuti ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario 120 minuti.
12. Gli addetti all'uso di lavoro attrezzature munite di videoterminali e dei call-center saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al comma 1 del presente articolod.lgs. n. 81/2008.
A. Lavoro a turno
a. L’eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, fermi restando nonché l’eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i limiti massimi diversi reparti produttivi, dovranno essere concordate a livello sindacale e, ove previsto/o tra le parti.
b. Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno due ore prima o dopo l’inizio dell’orario normale di lavoro.
c. L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
d. Nel caso di lavoro a turni, il limite minimo personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di cui al comma 21 ora.
B. Mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
x. Xxx i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni quali custodi, portieri e guardiani, l’orario normale lavorativo è di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale44 ore settimanali, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 9 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6giornaliere.
b. Tali lavoratori saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora permangono le relative causali; • alla durata il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendalavoro.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e dall’art. 6 del D.L. 28/03/1997 convertito dalla L. 140/97, l’orario di lavoro, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici, che vengono stabilite in contrattazione integrativa ai sensi del comma 3.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4 (contrattazione collettiva integrativa), comma 3 lett. B) dai dirigenti responsabili. A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri : - ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; - miglioramento della qualità delle prestazioni; - ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; - miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario: - orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo. - orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane ai sensi del D.L. n. 79 del 1997; - orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera; - turnazioni; - orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. Per il personale dell’Agenzia delle Dogane possono essere previste specifiche articolazioni dell’orario di lavoro in relazione alla necessità di garantire i lavoratori servizi istituzionali.
5. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai quali si applica il presente CCNL30 minuti.
6. Le assenze per l’intera giornata non possono essere calcolate in ore, quale che sia la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco della giornata di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.iassenza..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il La durata dell’orario normale contrattuale viene stabilita in 40 ore settimanali, ferma restando la possibilità di computo su periodi plurisettimanali prevista al punto 10) della presente CCNLnormativa. L’orario settimanale di lavoro viene distribuito su 5 giorni o su 6 giorni previo accordo tra la Direzione aziendale e la R.S.U. In presenza di particolari esigenze produttive connesse alla maggiore utilizzazione degli impianti l’azienda e la R.S.U., la durata potranno concordare particolari forme di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è fissata settimanale, comportanti lo scorrimento dei giorni di riposo. Resta ferma la normativa particolare prevista in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, calce al presente articolo per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orel’industria dei laterizi.
2. L’organizzazione dell’orario Il lavoro straordinario decorre dai limiti di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo cui al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. cpunto 2), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendaleIl ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in ragioni obiettive, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniindifferibili od occasionali.
4. Nelle aziende oveAl di fuori dei casi giustificati da ragioni obiettive, nonostante indifferibili od occasionali, il ricorso al lavoro straordinario sarà preventivamente concordato tra la previsione di cui al precedente comma 3 Direzione e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.la R.S.U.
5. Al fine Entro i limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, nessun lavoratore può rifiutarsi di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattualeeffettuare il lavoro straordinario e festivo, nazionale o salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Il lavoro straordinario e festivo deve essere autorizzato dalla Direzione aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine È ammesso, osservando le norme di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresalegge, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno superamento dell’orario contrattuale individuale di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni — dietro corresponsione di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo una maggiorazione del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale 27% computata su paga base e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza contingenza — fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di 1 ora al giorno per i lavori preparatori e complementari, come la messa a punto delle macchine e la loro pulizia.
7. Su richiesta della R.S.U. l’azienda, a scopo informativo, fornirà chiarimenti e indicazioni sul lavoro di cui al comma 1 straordinario effettuato ai sensi dei punti 5), 6) e 11) del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine .
8. Ai soli effetti della determinazione delle maggiorazioni per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6straordinario, le parti procedonoore non lavorate per ricorrenze festive, ai sensi dell’art. 3nazionali e infrasettimanali — fatta eccezione per quelle coincidenti con il giorno di riposo — per assenze dovute a malattia, lett. cinfortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, nonché le ore non lavorate per xxxxx, permessi retribuiti e riduzioni di orario previste al successivo punto 13), dell’AN 12 luglio 1985 saranno computate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
9. Per l’effettuazione dei lavori di rinnovo del CCNLmanutenzione, che in tal senso viene dalle parti integratoriparazione, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazionecarico e scarico e pulizia, sia relativamente alle condizioni è data facoltà all’azienda di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione superare l’orario normale contrattuale giornaliero e settimanale anche mediante prestazioni lavorative nella giornata di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendasabato.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e 3e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, Conseguentemente ,l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 11.1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLRelativamente al punto 2.2. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale, la durata dell’orario massima della prestazione giornaliera programmabile per i servizi di lavoro settimanale andata e ritorno collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00 è ampliabile sino a 11 ore.
1.2. Relativamente al punto 2.3. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale per i servizi di andata e ritorno interessanti la fascia oraria 0.00 – 5.00, la durata massima della prestazione giornaliera programmabile è ampliabile sino a 9 ore;
1.2.1. Relativamente al punto 2.3. del Contratto Aziendale la durata massima della prestazione giornaliera programmabile per i servizi di andata e ritorno che iniziano alle ore 4.00 o che terminano alle ore 1.00 è ampliabile sino a 10 ore.
1.2.2. I servizi di cui al precedente punto 1.2.1. sono considerati a tutti gli effetti servizi notturni e rientrano nel computo dei limiti numerici al servizio notturno di cui al punto 2.10. dell’articolo 1 del Contratto Aziendale.
1.3. Relativamente al punto 2.4. del Contratto Aziendale, per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza (RFR), la durata massima della prestazione giornaliera programmabile è fissata dal presente accordo in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 9 ore, comprensive del lavoro straordinariofermo restando il limite massimo di 16 ore come prestazione complessiva programmabile determinata dalla somma prestazione (andata) + prestazione (ritorno) ≤ 16 ore;
1.3.1. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 orepunto 1.3.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi programmati di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso solo ritorno a bordo dal secondo autista è considerato seguito di un RFR avente durata minima di 6 ore così come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendaleindicato al punto 2.8.1. dell’articolo 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie, laddove la durata massima della prestazione giornaliera non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’artpotrà in ogni caso superare le 8 ore.
1.3.2. 3, lettIn ogni caso l’assenza della residenza non potrà essere programmata per periodi superiori alle 24 ore così come indicato al punto 2.6.5. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo dell’articolo 22 del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo.
1.4. In caso assenza di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione funzionali soluzioni alternative e nel rispetto dei limiti massimi giornalieri di cui all’artall’articolo 1 punto 2.3 del Contratto Aziendale e precedenti punti 1.2. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra1.2.1., in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedonoriferimento al punto 2.8.1 del CCNL delle Attività Ferroviarie, per effetto fermo restando quanto previsto all’articolo 1 punti 2.4, 2.6, 2.7 e 2.7.1 del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.Contratto Aziendale e precedenti punti
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Di Confluenza
Orario di lavoro. 1(Riferito all’art. 30 del C.C.N.L.) Con decorrenza 10 luglio 2002 l’orario medio di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a ore 6.30 giornaliere. L’orario si intende iniziato e finito nella sede aziendale abituale. Gli addetti alle stalle ed agli allevamenti e alle attività a queste connesse, seguiranno l’orario medio giornaliero di cui sopra. Per gli operai dipendenti da aziende florovivaistiche l’orario di lavoro e’ stabilito in 39 ore settimanali. La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro viene stabilita in funzione dell’organizzazione aziendale e potrà essere ripartita: □ su 5 giorni per un totale di 8 ore lavorative giornaliere dal lunedì al giovedì e di 7 ore lavorative il venerdì; □ su 6 giorni per un totale di 6,30 ore lavorative giornaliere dal lunedì al sabato; Le aziende florovivaistiche che hanno strutture di vendita al dettaglio potranno stabilire un orario distribuito su 6 giorni settimanali compresa la domenica. I lavoratori impegnati in questa attività usufruiranno di un riposo settimanale di 24 ore consecutive. Per tutti gli altri lavoratori (ad accezione degli addetti al lavoro di monda, trapianto e raccolta riso per i lavoratori ai quali quali, ferme restando le 39 ore settimanali, è prevista una diversa distribuzione secondo le consuetudini locali) l’orario di lavoro viene stabilito come segue: □ Dal 1º novembre al 28 febbraio: ore 33 settimanali □ Dal 1º marzo al 31 ottobre: ore 42 settimanali L’orario di lavoro stabilito si applica indistintamente per ogni tipologia di rapporto di lavoro (O.T.I. e O.T.D.). Per gli O.T.D. le ore straordinarie vengono calcolate dopo l’orario di lavoro giornaliero. L’orario giornaliero di lavoro, relativamente ai predetti periodi, viene indicato, di massima, rispettivamente in : □ ore 6 su cinque giorni e ore 3 al sabato per il presente CCNLperiodo da novembre a febbraio □ ore 8 su cinque giorni e ore 2 al sabato per il periodo da marzo a ottobre Le aziende agricole e quelle faunistico-venatorie potranno stabilire, la durata d’intesa con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superarediversa da quella sopra indicata, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoanche su cinque giorni, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziofunzione dell’organizzazione aziendale.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro
Orario di lavoro. 1. lavoro discontinuo o di semplice attesa) Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLquelle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, addetti alla reception, inservienti, centralinisti, personale addetto agli impianti di condizionamento e riscaldamento, personale addetto alla conduzione di piscine ed al controllo dei bagnanti, badanti condominiali ed altri eventuali profili individuati dall'Ente Bilaterale in sede di interpretazione contrattuale), la durata dell’orario dell'orario di lavoro normale settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 fissata nel contratto d'assunzione in 45 ore ordinarie, fermo restando che la retribuzione mensile lorda normale sarà proporzionata all'orario settimanale ordinario pattuito. Tali lavoratori discontinui, a norma dell'Art. 16 d) e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal p) del D.Lgs. n. 234/200766/2003, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi sono esclusi dall'ambito d'applicazione della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria disciplina legale dell'orario normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui all'Art. 3 dello stesso decreto legislativo, ma, al comma 1 del presente articolocontrario, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo sono soggetti alla disciplina sulla durata massima settimanale di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratoall'Art. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario 4. L'orario settimanale di lavoro fino ad un massimo può essere svolto con diversi sistemi (su 5 o 6 giorni) che dovranno essere indicati nella lettera di 13 ore nell’arco assunzione, fermo restando che, quando la variazione è richiesta dalla natura del periodo plurisettimanale servizio, potrà essere effettuata in qualsiasi momento, ordinariamente tramite comunicazione scritta al Lavoratore da effettuarsi 10 giorni prima dell'inizio del mese in cui la variazione avrà effetto. Per il Lavoratore dipendente con mansioni discontinue o di compensazione di 26 settimanesemplice attesa e custodia, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario una volta superato l'orario di lavoro normale di cui al comma 1 45 ore settimanali, decorre la qualificazione straordinaria del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi lavoro con la maggiorazione del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, 15% per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, prime 8 ore settimanali e del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, 20% per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6ore eccedenti. Entro Riepilogo delle maggiorazioni per lavoro discontinuo (ordinario fino a 45 ore settimanali) Descrizione Maggiorazione X.X.X. (2) Straordinario dalla 46° alla 53° ora settimanale 15% Straordinario eccedente la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.54° ora settimanale 20%
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i La durata dell'orario normale del lavoro effettivo è di 39 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, e potrà essere ripartito su 5 o 6 giorni a seconda della natura dell'attività dell'azienda e delle mansioni del lavoratore. Ai lavoratori il cui orario normale è ripartito su 5 giorni si ap- plica il divisore mensile di un ventiduesimo; ai quali lavoratori il cui orario norma- le di lavoro è ripartito su 6 giorni si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco divisore mensile di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 oreventi- seiesimo.
2. L’organizzazione La durata massima settimanale dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi (comprensiva dell’orario normale contrattuale e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. cdell’orario straordinario), dell’AN 12 luglio 1985ferma restando la durata media di 48 ore ai sensi del decreto legislativo n.66/2003, non può superare le 57 ore settimanali.
3. A livello aziendaleLa prestazione di lavoro giornaliera sarà compresa in un nastro lavorativo di durata non superiore alle 12 ore giornaliere per la gene- ralità dei dipendenti, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime che potrà essere superato per gli istruttori di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioniguida.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario L'orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata nel luogo di lavoro per l'inizio della presta- zione fino all'ora in cui al comma 1 del presente articoloil lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio eventuali ore di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàinoperosità.
5. Al fine Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di adeguare intervallo non retribuita per la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseconsumazione del pasto.
6. Al fine Gli impiegati addetti ai videoterminali non potranno essere adibiti all'uso dei medesimi per più di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornalierocinque ore giornaliere. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lettIn conformità all'art. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo 175 del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE decreto legislativo n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive81/2008, il computo dell’orario lavoratore addetto ai video- terminali, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive per tutta la settimana lavorativa, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2attività. La programmazione dei turni durata di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima tali interruzioni dovrà essere pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi a venti minuti ogni centoventi minuti di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino appli- cazione continuativa al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendavideoterminale.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori L’orario di lavoro è fissato in 37 ore e 30 minuti settimanali per tutto il personale.
2. Le ore di lavoro settimanali sono distribuite in 5 giorni, dal lunedì al venerdì.
3. La misura delle ore giornaliere non potrà superare il numero di 8 ore su due turni di cui uno antimeridiano ed uno pomeridiano con chiusura delle agenzie e termine dell’attività lavorativa non oltre le ore 19 fatte salve le situazioni in atto che prevedano chiusura anteriore al detto ora- rio, ovvero diverse pattuizioni derivanti da Accordi territoriali.
4. A norma della Legge 8 ottobre 2010, n° 170, ai quali si applica genitori di minori che presentano disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (D.S.A.) e disturbo pervasivo dello sviluppo (D.S.P.), potranno essere assegnati turni di lavoro con le caratteristiche indicate al successivo comma 5, lett. a). La relativa circostanza dovrà essere comprovata da apposita documentazione. In ogni caso il presente CCNLbeneficio potrà essere conces- so ad uno solo dei genitori.
5. Potranno essere raggiunte intese/accordi territoriali, la durata a valere anche per una singola agenzia, in merito a:
a) Flessibilità dell’orario di lavoro settimanale è fissata giornaliero, sia in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può entrata che in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. uscita;
b) Fermo restando quanto previsto dal terzo comma del presente ar- ticolo, eventuale apertura nel turno antimeridiano del sabato, con termine alle ore 13:00;
c) Un orario di chiusura e termine dell’attività lavorativa diverso da quello indicato al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.comma 3;
2. L’organizzazione d) Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendalisettimanale, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandoin particolari situazioni organizzative, se non sporadicamentead esempio: località stagiona- li, flessi piccoli centri con mercato il sabato, e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico simili;
e) fermo restando quanto previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 10 lettera b “articolazio- ne plurisettimanale su cinque giorni” del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio forme di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato flessibilità a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendaleannuale (maggiori orari lavorativi settimanali In alcuni periodi dell’anno, a livello aziendale vanno contrattate fronte di corrispondenti periodi con minori orari lavorativi, località stagionali e simili);
f) Modalità per l’applicazione della prestazione sostitutiva di mensa, diverse da quelle previste al successivo comma 8, compreso il va- lore della prestazione sostitutiva della mensa;
g) Modalità di organizzazione e fruizione dei corsi di aggiornamento pre- visti dalla normativa vigente per l’iscrizione al RUI-ISVAP ovvero di altri corsi formativi resi necessari da disposizioni di legge o ammini- strative, cui si applicano le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impresedisposizioni dell’art. 9 del presente CCNL. Le suddette intese/accordi dovranno essere sottoscritte da ANAPA Rete ImpresAgenzia e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del presente contratto.
6. Al fine A seguito di favorire incrementi intese sui precedenti punti b), c), d), e) potranno essere convenute riduzioni di efficienza produttiva complessiva dell’impresaorario, decorso il termine su base annua, per un massimo di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio26 ore.
7. Per le autolinee Sono fatte salve eventuali Intese già raggiunte a livello territonaie e/o aziendale.
8. Qualora l’intervallo fra i due turni sia di competenza statale e durata tale da non consentire il rientro del lavoratore al proprio domicilio per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione la consumazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successivepa- sto, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materiaverrà erogata al lavoratore, per i servizi giorni di trasporto esercitati effettiva presenza, una prestazione sostitutiva della mensa. La natura ed il valore di tale presta- zione sostitutiva saranno oggetto di specifico protocollo fra le Parti. Ai soli fini contrattuali, e per la concreta applicazione del presente arti- colo, viene concordemente definita la durata di cui sopra nelle seguenti misure, riferite convenzionalmente alla dislocazione della sede di lavoro del lavoratore: per i comuni con il doppio conducente il tempo trascorso numero di abitanti inferiore a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati 200.000, fino ad ore 1,45’ (comprese); per i comuni con numero di abitanti supe- riore a livello aziendaletale numero, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla fino ad ore 2 (comprese). Agli effetti della rilevazio- ne della durata di cui sopra si farà riferimento alla situazione in atto nella singola agenzia alla data del 12/4/2007 (data di sottoscrizione del presente accordover- bale presso il Ministero del lavoro); allo stesso fine, ai sensi dell’artsaranno considerate utili anche eventuali variazioni di orario, intervenute successivamente a tale data, purché dovute a oggettive comprovate ragioni organizzative. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo Viene demandato all’Ente bilaterale il monitoraggio del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendafenomeno.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1In conformità con l'art. Per i lavoratori ai quali 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si applica il presente CCNL, la durata dell’orario attua ripartendo l'o- rario di lavoro settimanale è fissata (36 ore di massima) in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutivecinque giorni. La durata media dell’orario Direzione competente curerà che l'arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane. Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavo- ro nel giorno in ogni caso superarecui, per ogni periodo effetto della settimana corta, non deve effettuare prestazioni. Tale giornata, nonché il giorno di 26 settimaneriposo settimanale (che l'Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le gior- nate di cui sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei casi, con le 48 ore, comprensive del lavoro straordinariomodalità e con i li- miti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l’Usigrai. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario l’obbligo di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale osservanza dell’orario di lavoro di cui al primo comma 1 del presente articolo, fermi restando in considerazione delle specifiche modalità di esplicazione dell'attività dei giornalisti RAI, l'indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell'art. 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda. La suddetta indennità viene aumentata di un punto percentuale per i limiti massimi egiornalisti in- caricati di svolgere servizi come inviato, ove previstoper i capi servizio e vice capi redattori di “li- ne”, il limite minimo per i capiredattori di “line” ed i corrispondenti dall’estero. In conseguenza della corresponsione della predetta indennità, non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro straordinario di cui ai commi 10, 11, 13, 17 e 18 dell’art. 7 del vigente CNLG. Relativamente al disposto di cui al comma 2, nei casi 14 dell'art. 7 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale Azienda compatibilmente con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al 5° comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al . In relazione a quanto previsto dal quarto e quinto comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 37 CNLG, lett. c)nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo e Rainews 24 - il Direttore, dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo d’intesa con l’Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della nor- ma, dandone preventiva informazione al C.d.R.. Le soluzioni non dovranno comportare un aumento del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni carico di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento per i giornalisti impegnati nella “line”. Le Parti verificheranno lo stato di attuazione della situazione norma, anche in riferimento al monte di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso giorni “extra line” che dovessero accumularsi ed a modi e tempi del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaloro smaltimento.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Integrativo
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la La durata dell’orario massima normale dell'orario di lavoro settimanale è fissata di 40 ore, quella dell’orario giornaliero è di norma di 8 ore. A partire dall’1.1.2002 la durata massima normale dell’o- rario di lavoro settimanale diverrà di 39 ore. L’orario settimanale di 40 ore verrà normalmente distribui- to su 5 giorni nella settimana. Ove l'impresa, per obiettive esigenze economico-operati- ve, anche temporanee, ripartisca su 6 giorni il normale orario contrattuale di lavoro, ne darà preventiva comunicazione alla R.S.U./R.S.A. Nel caso di distribuzione dell'orario di lavoro con presta- zione individuale su 6 giorni, la retribuzione individuale per il 6° giorno viene maggiorata del 18%. Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrige- rante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 40 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle R.S.U./R.S.A., l'eventuale distribuzione su 5 giorni. Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, ter- minai containers, magazzini e centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari neces- sità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in 39 un arco temporale di 10 ore ed è realizzata come media nell’arco decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutiveesame con- giunto tra azienda e R.S.U./R.S.A. o strutture territoriali. La durata media dell’orario istituzione di più turni giornalieri verrà programmata dalle aziende per far fronte ad obiettive esigenze economico- operative. Il lavoratore deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per alcuni re-parti e, tenendo conto delle necessità operative, per periodi predeterminati. Tali periodi daranno comunque comunicati al lavoratore alme-no con 48 ore di anticipo e per non più di una volta alla settimana. Ai lavoratori turnisti operanti su turni di 8 ore competono 30 minuti di pausa retribuita. Nel fissare i turni di lavoro, o di riposo, tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che, compatibilmen- te con le esigenze dell'azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L'orario di lavoro ed i turni devono essere predisposti in tempo dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempe- stiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può in ogni caso superarelasciare il servizio, se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, nel limite massimo di 2 ore salvo casi eccezionali. Ai lavoratori operanti su turni notturni di 8 ore o comun- que che prestano la propria attività per almeno 5 ore nell’in- tervallo compreso tra le ore 22 e le ore 06, per ogni periodo giornata prestata in detta fascia oraria, compete un a riduzione di 26 settimaneora- rio di 15 minuti. Per conducenti addetti esclusivamente a locomotori, stal- lieri, addetti esclusivamente alla manovra dei vagoni, addetti alla pulizia, la nona ora giornaliera, in quanto richiesta dall'a- zienda, viene compensata con una quota oraria del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza. A partire dall' 1.9. 2000 i lavoratori, in aggiunta alla ridu- zione complessiva di 68 ore su base annua prevista dal c.c.n.l. 4 maggio 1995, fruiranno di un'ulteriore riduzione su base annua di 8 ore dell'orario di lavoro. Ulteriori 4 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dall' 1.7.2001. Ulteriori 8 ore di riduzione d'orario, su base annua, verran- no riconosciute a decorrere dal 31.12.2001. A partire dall’1.1.2002, a fronte della riduzione dell’orario normale settimanale a 39 ore, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione riduzione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi lavo- ro di cui ai commi 1 e 2precedenti, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normativepasserà da 88 a 40 ore su base annua (assorbite 48 ore di ROL). Ai fini della effettiva fruizione, detti pacchetti di ore dovranno essere utilizzati per almeno il 50% in relazione alle specifiche esigenze aziendali, con diverse modalità, previo esame congiunto con le R.S.U./R.S.A.; per la parte eventuale residua in relazione alle esigenze del presente accordo si adottano pertantolavoratore, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’artcon fruizione non inferiore al 50% dell'orario individuale giornaliero. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In Nel caso di mancata sottoscrizione dell’accordo permessi individuali, il lavoratore ne farà richiesta con 48 ore di preavviso ed il permesso sarà accorda- to compatibilmente con le esigenze di lavoro. I permessi dovranno essere fruiti entro il periodo l'anno di tre mesi sopra indicatomatura- zione. I permessi eccezionalmente non usufruiti saranno compen- xxxx con la retribuzione calcolata in quote orarie della retribu- zione mensile di fatto in atto al momento della scadenza. La riduzione di orario non maturerà nei periodi di assenza per assenza facoltativa, le parti aspettativa non retribuita, servizio militare e maturerà proquota annuale per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione di mese non inferiore a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti due settimane. Le riduzioni di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale orario di cui al presente commaarticolo saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti sulla stessa materia in sede europea e recepiti dalla legislazio- ne italiana. Le parti concordano che nel monte ore annuo di riduzione di orario resteranno assorbiti fino a concorrenza gli eventuali trattamenti extra contrattuali in materia di permessi indivi- duali e ferie. Le parti si danno atto che, l’azienda è tenutanello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, su richiesta non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del lavoratoreRegio Decreto 15 marzo 1923 n. 692, a fornire copia entro 30 giorni il quale esclude dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgslimitazione dell'orario gli impie- gati con funzioni direttive. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’artA tale effetto ed ai sensi dell'art. 3, lett. edel Regio Decreto Legge dell’ 1 settembre 1923, n. 1955, (regolamento per l'ap- plicazione del Regio decreto Legge sopra citato), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo si conferma che è da considerare personale direttivo escluso dalla limita- zione dell'orario di lavoro: “quello preposto alla direzione tec- nica od amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi”, personale quindi da non identificare necessariamente con quello avente l'inquadramento nel primo livello super e primo livello. Nelle realtà aziendali nelle quali siano in essere regola- mentazioni delle turnazioni differenti da quelle previste con- trattualmente, la sostituzione della maggiorazione del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato 5% (indennità turno) con il presente accordo, potranno essere definiti i 30 minuti di pausa retribuita verrà con- cordata tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaparti.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Per La Definizione Di Un CCNL Per Il Personale Dipendente Dalle Aziende Di Logistica
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superarecon attività svolta su 17 turni settimanali 221 218 219
b) Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, per ogni periodo di 26 settimanecon attività svolta su 18 o più turni settimanali 218,5 215,5 216,5
c) Addetti a tre turni avvicendati giornalieri, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei con attività svolta su 21 turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di settimanali 216,5 213,5 214,5 Il normale orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione annuo di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini stato determinato tenendo conto dei riposi giornalieri e/o settimanali corrispondenti ai sabati ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendalealle domeniche, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data delle giornate di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame riposo e delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario riduzioni dell'orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articoloall'art. 9, fermi restando i limiti massimi edi 20 giorni di ferie, ove previsto, il limite minimo delle festività di cui all'art. 15, escluse la ricorrenza del Santo Patrono e le ferie ulteriori eventualmente spettanti. I programmi attuati dall'azienda per la distribuzione delle giornate lavorative annue dei lavoratori interessati - che potranno anche riguardare singoli reparti o lavorazioni - nonché gli eventuali scostamenti, saranno tempestivamente comunicati e valutati con la R.S.U., mentre la distribuzione dei giorni di riposo e di lavoro collettivi conseguenti sarà oggetto di contrattazione, da esaurirsi, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione effettuata dall'azienda. Quanto stabilito al precedente comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da si applica anche nelle situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità organizzazione dell'attività lavorativa aziendale con termine continuativamente programmata su base annua per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, 16 turni settimanali ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, per 1 o 2 turni giornalieri su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro 5 giorni la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendasettimana.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per L’art.28 del CCNL del 29/11/2007 comma 5 precisa che l’orario obbligatorio di servizio per docenti della scuola secondaria è costituito di 18 ore settimanali di insegnamento e per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLdocenti della scuola primaria di 24 ore settimanali (22 di insegnamento e 2 di programmazione in tempi non coincidenti con le lezioni), la durata dell’orario da svolgere in non meno di lavoro settimanale è fissata cinque giorni alla settimana. I docenti in 39 servizio possono altresì accettare ore ed è realizzata come media nell’arco di insegnamento eccedenti le ore obbligatorie fino a 6 ore settimanali per un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 24 ore complessive. Costituiscono inoltre orario obbligatorio di servizio le attività collegiali funzionali di insegnamento, deliberate dal Collegio Docenti e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgsinserite nel Piano della Attività, previste all’art. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore29 del XXXX 0000-0000.
2. L’organizzazione dell’orario L’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale servizio di compensazione è ogni docente viene definito all’inizio dell’a.s. prima dell’inizio delle lezioni, sia nella parte delle attività di pertinenza aziendaleinsegnamento che in quelle funzionali all’insegnamento, fermo restando la possibilità di attuare tutte le forme di flessibilità didattica previste dall’attuale normativa. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale Il dirigente scolastico vigila che la rotazione l’articolazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi orari sia improntata ai principi della equità e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985rotazione.
3. A livello aziendaleIl Dirigente Scolastico comunica, nell’ambito del negoziato previsto dall’artsulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, ad ogni insegnante l’orario individuale di lavoro che comprende l’orario di insegnamento, l’orario delle attività funzionali all’insegnamento obbligatorie (impegni collegiali, di consiglio e per scrutini ed esami) ed assegna gli incarichi valutabili in ore aggiuntive. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime L’orario individuale di lavoro dovrà contenere l’esatto impegno orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazionisettimanale di ogni insegnante.
4. Nelle aziende oveLa somma massima delle ore di insegnamento e di attività funzionali all’insegnamento obbligatorie non può superare le 8 ore quotidiane, nonostante la previsione salvo imprevedibili prolungamenti del Collegio dei Docenti o dei Consigli di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessoClasse. L’orario settimanale, persista un regime contrattuale su disponibilità del docente di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articoloscuola media, non può superare le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art24h. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità(comprese eventuali supplenze in orario eccedente).
5. Al fine Il numero massimo di adeguare la ore di insegnamento sopportabili da un singolo docente della scuola dell’infanzia e della primaria nell’arco della giornata è di ore 6. L’insegnamento in continuità nei due turni o nelle ore pomeridiane comporta per il docente un indubbio aggravio delle condizioni di lavoro, pertanto appare necessaria l’adozione di uno dei seguenti criteri: - utilizzo di un orario flessibile su base plurisettimanale, per compensare nell’arco del mese le maggiori presenze pomeridiane richieste, in alcune settimane, dalla prestazione effettiva all’orario contrattualedi servizio; - individuazione di un meccanismo annuale di rotazione che permetta, nazionale o aziendalenel tempo, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le impreseun’equa ripartizione tra i docenti dei rientri pomeridiani.
6. Al fine Durante tutti i periodi di favorire incrementi interruzione delle lezioni e dell’attività didattica il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi degli art.28, 29 e 30 del CCNL 2006 – 2009
7. I docenti con orario di efficienza produttiva complessiva dell’impresaservizio inferiore all’orario di cattedra svolgeranno le attività collegiali funzionali all’insegnamento approvate nel Piano delle attività in misura proporzionale al proprio orario settimanale. Tali docenti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico all’inizio dell’anno scolastico il piano presenze.
8. L’articolazione dell’orario di servizio per il personale che usufruisce del diritto allo studio (150 ore) ai sensi del CCIR Xxxxxx-Romagna del 15 marzo 2013, decorso valido per il termine quadriennio 2013-16 sui criteri e le modalità per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, e delle altre assenze per formazione di tre mesi dalla sottoscrizione cui agli articoli 15 e 64 del CCNL 29/11/07, deve essere improntato alla facilitazione massima del personale stesso per quanto riguarda la frequenza della presente ipotesi università/scuola.
9. Nella costruzione dell’orario settimanale dei docenti di accordoscuola primaria si seguiranno di norma i seguenti criteri:
a. evitare la creazione di giorni “vuoti” (con meno di 2 ore) e giorni “pieni” (con più di 6 ore);
b. equa distribuzione dei rientri pomeridiani;
c. evitare più di due spezzati ad uno stesso docente.
10. La compresenza nella scuola primaria è parte integrante dell’attività didattica e come tale deve essere programmata dal Collegio dei Docenti. Soltanto nel caso di programmazione della compresenza che non utilizzi in tutto o in parte le ore a disposizione, il D.S. può utilizzare tali ore per la sostituzione degli insegnanti assenti nello stesso plesso, nel rispetto dei principi enunciati nel successivo articolo 24.
11. Nella scuola secondaria di primo grado di norma le ore di “buco” nell’orario dei singoli docenti sono al massimo 2, 1 ora ogni 9 ore di orario cattedra, ridotte proporzionalmente nei casi di part-time.
12. L’organizzazione dell’orario deve cercare di ridurre al minimo la presenza di “buchi” e di orari di insegnamento non in continuità (spezzato) tra il turno del mattino e il turno del pomeriggio.
13. Sono ammessi scambi, in assenza misura contenuta purché non comportino significative alterazioni dell'orario complessivo delle classi interessate. La richiesta al Dirigente delle variazioni orarie, deve essere effettuata con almeno due giorni di anticipo e fino alla definizione deve essere sottoscritta da tutti i docenti interessati al cambio. Con le stesse modalità possono essere richiesti cambi di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni giorno libero o di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
714. Per le autolinee L’orario di competenza statale servizio comprende inoltre attività di vigilanza in ingresso, prevista 5 minuti prima dell’inizio delle lezionie l’assistenza all’uscita degli alunni medesimi (art 29 c.5 CCNL scuola).E’ altresì orario di servizio l’attività di vigilanza durante la ricreazione e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo durante il servizio di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, mensa (comma 10 art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza 28 CCNL del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e29/11/2007), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissata fissato in 39 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. I criteri per la formulazione dei turni di servizio sono stabiliti, di regola, entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle Direzioni previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 67, sempre fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario e la salvaguardia dell'assistenza del malato. L’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Amministrazione con l'osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni), sentite le Rappresentanze sindacali di cui all’art. 67; l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria di appartenenza, con minimo di 28 ore ed è realizzata come media nell’arco un massimo di un periodo plurisettimanale 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario, sentite le Rappresentanze Sindacali di compensazione di 26 settimane consecutivecui all'art. 67. La durata media dell’orario dell'orario di lavoro lavoro, non può in ogni caso superare, superare per ogni periodo di 26 settimane, sette giorni le 48 oreore , comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario comprese le ore di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale straordinario di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
550. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordoTale media, in assenza e fino alla definizione ragione delle particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente accordocontratto; ciò è reso necessario dall’esigenza di garantire sempre, ai sensi dell’art. 3senza soluzione di continuità, lett. e)ottimali livelli di assistenza, dell’AN 12 luglio 1985 così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di rinnovo del CCNLassistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso deve essere garantita anche a fronte di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatoeventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, etc), le parti si incontreranno entro ventiquattro mesi per verificare l’applicazione della deroga che precede. Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 36/38 in regime di orario plurisettimanale, svolto nell’ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario. Con riferimento al Patto Sociale per lo sviluppo e l’occupazione, formalizzato nell’Intesa Governo-Parti Sociali del 22/12/98, le Strutture sanitarie potranno attivare iniziative formative, rivolte a livello aziendalegruppi o categorie di lavoratori, anche disgiuntamentemediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti fermo restando il debito orario. Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di livello nazionale che lavoro quelle comprese nei successivi 20 giorni attiveranno la turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal successivo 7° comma dell'art. 50 del presente contratto. Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello contrattazione aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale valgono le norme di ogni dipendente legge e quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi nazionali del settore edile. Viene confermato, a tempo pieno può essere programmato dall’aziendatitolo esplicativo, che per tutti gli addetti della Provincia di Ferrara, le ore di permesso individuale retribuite sono così riassunte: • entro il limite massimo Operai e apprendisti = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Tecnici e impiegati = 96 ore annue complessive (88 dai CCNL + 8 dai CIPL) Con la firma del presente accordo di 50 ore e il limite minimo rinnovo, le Parti concordano che nei cantieri della Provincia di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.LgsFerrara si potrà, previo accordo con le RSU e/o le XX.XX. n. 234/2007territoriali, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario stabilire orario di lavoro nell’arco inferiore alle 40 ore settimanali, attraverso un diverso utilizzo dei riposi annui. In deroga a quanto previsto dagli artt. dei CCNL vigenti, relativamente alla modalità di fruizione del periodo plurisettimanale trattamento economico dei riposi annui, in luogo della corresponsione mensile della percentuale prevista dal citato articolo contrattuale, nella Provincia di compensazione è Ferrara, le Imprese continueranno all’assolvimento di pertinenza aziendaletale obbligo tramite l’accantonamento (5,40%) presso la Cassa Edile con i criteri e le modalità oggi in essere. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni Per l’ orario di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, valgono le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime norme di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento legge con le eccezioni e le compensazioni.
4deroghe relative. Nelle aziende oveL’orario normale settimanale resta fissato nel limite di 40 ore distribuite in 5 giorni per tutto il periodo dell’ anno. In deroga a quanto sopra ed in considerazione delle perdite di ore di effettiva produzione nell’ arco dell'intero anno, nonostante è data la previsione possibilità all'impresa, d'intesa con i rappresentanti sindacali dei lavoratori, di cui al precedente comma 3 superare le 40 ore settimanali nei mesi compresi fra maggio e sino all’attuazione dello stessosettembre, persista un con retribuzione a regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuitenormale, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni vigente CCNL in materia di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di serviziorecuperi.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’azienda.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1Art. 11
a) Per il personale viaggiante inquadrato ai parametri retributivi I ed L, impiegato in mansioni discontinue a norma del R.D.L. 15.3.1923 n. 692, X.X. 00.0.0000, x. 0000, X.X. 6.12.1923, n. 2657, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i lavoratori ai quali tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l’alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell’orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
b) L’applicazione di tale regime orario è soggetta alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui sopra con una delle seguenti modalità: - La verifica si applica intende esperita da parte dell’azienda inviando, una sola volta, alle XX.XX. competenti territorialmente stipulanti il presente CCNL, anche per il tramite dell’associazione datoriale cui l’impresa aderisce, un’apposita comunicazione attestante la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito sussistenza delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione condizioni di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso Nella comunicazione dovrà essere indicato il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione numero dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordolavoratori. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo richiesta di incontro da parte delle XX.XX. lo stesso deve tenersi e concludersi positivamente, in ogni caso, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data della comunicazione; - La verifica potrà altresì essere effettuata inviando, una sola volta, per il periodo tramite dell’associazione datoriale cui l’impresa aderisce o conferisce mandato, un apposita comunicazione ad Ebilog o agli enti bilaterali di tre mesi sopra indicato, settore già costituiti tra le parti XX.XX. e le associazioni datoriali i quali ne daranno a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame loro volta comunicazione alle rappresentanze territoriali delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione XX.XX. firmatarie il presente CCNL; La discontinuità si intenderà tacitamente verificata una volta esperito con una delle modalità di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 sopra.
c) L’orario ordinario di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, lavoro pari a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino 39 ore settimanali distribuibile sino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale sei giorni nell’arco della settimana ed è conguagliabile nell’arco di quattro settimane. In ogni caso la durata media massima dell’orario di lavoro settimanale, comprensivo delle ore di lavoro straordinario, non può essere superiore a 48 ore. La prestazione lavorativa giornaliera ordinaria, distribuibile su un nastro lavorativo di 13 ore, può essere articolata con un minimo di due ore di orario ed un massimo di xxxx xxx, che potranno essere estese a 10 nel caso in cui al comma 1 il lavoratore venga adibito, per parte della prestazione, ad attività di magazzino.
d) Agli effetti delle disposizioni del presente articoloarticolo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l’inizio la fine del lavoro. Tale periodo sarà determinato in coincidenza con gli orari indicati dal datore di lavoro compri conoscenza individuale indicativamente settimanali, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo anche mediante utilizzo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti piattaforme multimediali e comunque tali non potranno essere in alcun modo organizzati o sottoposti i turni al lavoratore seguendo il criterio del ranking reputazione male generati anche da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per algoritmi. Il lavoratore dovrà trovarsi, allora Ario previsto quale inizio della prestazione segnata, nell’area prevede finita dal dottore e la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di presenza in servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o localepotrà essere attestata da parte dello stesso lavoratore, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento consideratoassunzione di responsabilità, anche attraverso strumentazioni multimediali, seguendo le apposite procedure che saranno indicate dal datore. Decorsi i rispettivi termini di cui sopraIl lavoratore, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto coincidenza con l’inizio del presente accordo, alla programmazione dei turni proprio orario di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario una volta testato la propria presenza, con relativa decorrenza del tempo di lavoro fino lavoro, si renderà così disponibile ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando eseguire i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni compiti connessi all’attività di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una per la durata massima pari a: • dell’orario assegnato. L’orario giornaliero, e la conseguente retribuzione, quale risultante di uno più riprese, non potrà essere inferiore alle due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendaore complessive.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNLPremesso che non viene introdotta alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell’orario dell'orario di lavoro settimanale è fissata in viene stabilita come segue:
a) 39 ore ed è realizzata come media nell’arco settimanali per il personale soggetto alla limitazione di un periodo plurisettimanale orario di compensazione cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di 26 settimane consecutivenegozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con X.X. 0 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media dell’orario della prestazione annua è, pertanto, stabilita, in 2028 ore per i lavoratori di lavoro non può in ogni caso superarecui al punto a) del comma precedente, per ogni periodo cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell'orario normale contrattuale di 26 settimane2028 e la media annua dell'orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, le 48 in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, comprensive del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto senza dar luogo al precedente comma, l’orario di lavoro settimanale di ogni dipendente ricorso a tempo pieno può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo di 50 ore e il limite minimo di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/2007, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitando, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985prestazioni straordinarie.
3. A livello aziendaleIl personale di cui al punto b) del primo comma, nell’ambito del negoziato previsto dall’artper le ore di lavoro compiute oltre le 39 settimanali e fino alle 45, sarà compensato con il 100% della normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell'art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni23.
4. Nelle aziende oveAi lavoratori del 1° e 2° livello, nonostante ai quali sia richiesta una prestazione lavorativa nella giornata del sabato, dopo la previsione conclusione della settimana lavorativa, per le ore di lavoro prestate sarà riconosciuto un compenso pari alla normale retribuzione oraria ottenuta come stabilito all'ultimo comma dell'art. 23. Dette quote orarie sono assorbibili fino a concorrenza dal compenso che il Consorzio già corrisponde con emolumenti a carattere continuativo, anche a cadenza annuale, aventi la medesima finalità.
5. In sostituzione delle festività religiose soppresse, verranno riconosciuti, con gli stessi criteri stabiliti per le ferie, (rapporto 1,2) quattro giorni (26 ore) di riposo retribuito ogni anno, con facoltà di pagamento a fine anno degli eventuali permessi non usufruiti.
6. Saranno, inoltre, concessi, a titolo di riduzione di orario, permessi retribuiti di otto ore annue. In sede aziendale potranno essere stipulati accordi per il godimento in forma collettiva di detti permessi. I Consorzi potranno eventualmente recuperare nel limite di otto ore all'anno, le mezze festività concesse per tradizione ai dipendenti o convenute negli accordi di secondo livello. Con decorrenza 1° gennaio 2004 ulteriori 4 ore di permesso retribuito all’anno saranno concesse a titolo di riposi individuali al personale che presta la sua attività su tre turni per cinque giorni settimanali. Detti permessi saranno individualmente fruiti per tanti 46esimi quante sono state le settimane di prestazione in turno su tre turni per cinque giorni. In caso di attività organizzata su tre turni per sei giorni settimanali, fermi restando i criteri individuali di fruizione, i permessi retribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sono di 8 ore all’anno. In caso di prestazione su tre turni giornalieri dovrà essere garantito il diritto a un riposo continuativo di undici ore ogni ventiquattro.
7. L'orario settimanale di lavoro, è di norma articolato su cinque giornate lavorative. La distribuzione dell'orario di lavoro per i magazzini e i negozi di vendita, dovrà essere articolata in modo da garantire l'osservanza delle norme comunali che regolano l'apertura degli esercizi commerciali svolgenti analoghe attività.
8. Le modalità di attuazione dell'orario, saranno stabilite previo incontro con le R.S.U./R.S.A. Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito della media annuale di prestazione legale di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stessosecondo comma, persista un regime contrattuale connessi all'intensificazione di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, con una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria normale di cui all’art. 3, punto 1, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione per i ratei di 13^ e 14^ mensilitàdeterminate attività in periodo stagionale.
5. Al fine di adeguare la prestazione effettiva all’orario contrattuale, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual caso, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successive, il computo dell’orario di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo9. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicatopassaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le parti a livello aziendalemodalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le R.S.U./R.S.A..
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, anche disgiuntamenteprevia consultazione delle R.S.U./R.S.A., particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno sottoporre per iscritto recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la vertenza all’esame delle parti durata massima dell'orario di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede lavoro dei lavoratori di conciliazione età inferiore ai 18 anni, valgono le disposizioni di cui all’artalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
12. 1I ritardi sull’inizio della prestazione lavorativa o la sua anticipata cessazione, punto 5fatta salva l’applicazione delle norme disciplinari, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNLcomporteranno una corrispettiva riduzione della retribuzione. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato In sede aziendale con il presente accordo, le RSU/RSA potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopraindividuati, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedonoalternativa al recupero della retribuzione derivante dalla mancata prestazione, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2sistemi compensativi. La programmazione dei turni limitazione di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui orario prevista al primo capoversocomma per i fattorini, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma riguarda sia i lavoratori che abbiano la qualifica di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazionefattorini, sia relativamente alle condizioni i lavoratori che abbiano la qualifica di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione uscieri purché si tratti in entrambi i casi, di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervengaelementi che svolgano compiti promiscui e che, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione quindi, non siano in prevalenza addetti all'annuncio dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendavisitatori o alla sorveglianza degli ingressi degli uffici.
Appears in 1 contract
Orario di lavoro. 1. Per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL, la durata dell’orario di lavoro settimanale è fissata in 39 ore ed è realizzata come media nell’arco di un periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane consecutive. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 26 settimane, le 48 ore, comprensive Gli articoli 32 e 33 del lavoro straordinario. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, CCNL disciplinano l’orario di lavoro per i lavoratori impegnati nel settore dei servizi integrati: essi stabiliscono un orario di 40 ore settimanali, distribuito su 5 giorni lavorativi consecutivi, in ciascuno dei quali non possono essere previsti più di 2 turni, equamente distribuiti tra il personale. Nel caso di variazioni di intensità dell’attività lavorativa, può essere richiesto un orario settimanale di ogni dipendente 45 ore, compensato da periodi da 35 ore settimanali, con il limite delle 10 ore giornaliere. Oltre alle tradizionali festività, i lavoratori hanno diritto a tempo pieno 2 giorni di riposo, tra cui la domenica (salvo nei settori di pubblica utilità e nelle attività a ciclo continuo): se ciò non dovesse essere possibile per esigenze tecniche oppure organizzative, l’altro giorno di riposo può essere programmato dall’azienda: • entro il limite massimo fruito in qualsiasi momento della settimana. In più, ogni 12 mesi di 50 ore e il limite minimo anzianità portano all’assegnazione di 27 ore; • limitatamente al personale viaggiante utilizzato esclusivamente in servizi disciplinati dal Regolamento CE 561/2006 e dal D.Lgs. n. 234/200722 o 26 giorni lavorativi di xxxxx, entro il limite massimo di 60 ore.
2. L’organizzazione dell’orario di lavoro nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione è di pertinenza aziendale. Al fine di verificare l’equilibrata utilizzazione dei lavoratori nella redazione dei turni di lavoro aziendali, tale a seconda che la rotazione degli stessi nell’ambito delle linee assegnate avvenga evitandoprestazione settimanale sia distribuita su 5 o 6 giorni. Il lavoro straordinario, se non sporadicamenteoltre cioè la 40° ora, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo al lavoratore medesimo, le parti a livello aziendale effettueranno l’esame preventivo e periodico previsto dall’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985.
3. A livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 6 dell’A.N. 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni.
4. Nelle aziende ove, nonostante la previsione di cui al precedente comma 3 e sino all’attuazione dello stesso, persista un regime contrattuale di durata settimanale dell’orario di lavoro a tempo pieno inferiore a quello di cui al comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative eccedenti detta durata e fino al limite medio di cui al citato comma 1, primo capoverso, vengono considerate lavoro supplementare volontario e sono retribuite, fatto salvo quanto concordato a livello aziendale, viene retribuito con una maggiorazione pari al 10del 25% della rispetto alla retribuzione oraria normale base; il lavoratore, inoltre, può decidere di far confluire le ore di lavoro oltre la 45° in una banca individuale delle ore, da cui all’artverranno sottratti eventuali riposi compensativi. 3Le altre percentuali di maggiorazione, punto 1rilevanti ai fini contributivi e tra loro non cumulabili, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo del CCNL, fatta esclusione sono: - 50% per i ratei di 13^ e 14^ mensilità.
5il lavoro straordinario notturno (dalle 22 alle 6); - 65% per il lavoro straordinario festivo; - 75% per il lavoro straordinario notturno festivo; - 50% per il lavoro festivo; - 20% per il lavoro notturno in turni avvicendati; - 30% per il lavoro notturno in turni non avvicendati. Al fine di adeguare Se la prestazione effettiva all’orario contrattualenotturna è svolta con carattere continuativo, nazionale o aziendale, a livello aziendale vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi la relativa maggiorazione dovrà essere calcolata anche per le imprese.
6. Al fine di favorire incrementi di efficienza produttiva complessiva dell’impresa, decorso il termine di tre mesi dalla sottoscrizione della presente ipotesi di accordo, in assenza e fino alla definizione di un accordo che dia completa attuazione a quanto previsto dal precedente comma 5ferie, le aziende procedono alla riduzione dei tempi accessori programmati nei turni di servizio, nella misura massima di 5 minuti per ogni turno di lavoro giornaliero. Conseguentemente, l’azienda può provvedere alla rielaborazione dei turni di servizio e, nel qual casofestività, le parti, al solo fine di verificare la corretta elaborazione di quanto previsto al capoverso precedente, procedono ai sensi dell’articolo 3, lett. c) dell’A.N. 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL all’esame congiunto degli effetti prodotti dalla nuova articolazione dei turni di servizio.
7. Per le autolinee di competenza statale e per i servizi extraurbani che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CE n. 561/2006 e del D.Lgs n. 234/2007 e loro rispettive modifiche ed integrazioni successivemensilità straordinarie, il computo dell’orario TFR ed il trattamento di lavoro nei limiti medio e massimi di cui ai commi 1 e 2, secondo capoverso, del presente accordo è disciplinato ai sensi delle predette normative. Ai fini del presente accordo si adottano pertanto, in quanto applicabili, le definizioni di cui all’art. 4 del richiamato Regolamento e all’art. 3 del richiamato Decreto Legislativo. Xxxxx restando gli accordi e di livello aziendale vigenti in materia, per i servizi di trasporto esercitati con il doppio conducente il tempo trascorso a bordo dal secondo autista è considerato come lavoro effettivo ai fini dei riposi giornalieri e/o settimanali malattia ed è compensato secondo criteri concordati a livello aziendale, laddove non previgenti, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai sensi dell’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo. In caso di mancata sottoscrizione dell’accordo entro il periodo di tre mesi sopra indicato, le parti a livello aziendale, anche disgiuntamente, potranno sottoporre per iscritto la vertenza all’esame delle parti di livello nazionale che nei successivi 20 giorni attiveranno la sede di conciliazione di cui all’art. 1, punto 5, paragrafo “il sistema delle relazioni industriali”, dell’A.N. 27 novembre 2000 di rinnovo di CCNL. Al personale di cui al presente comma, l’azienda è tenuta, su richiesta del lavoratore, a fornire copia entro 30 giorni dalla richiesta medesima del registro di cui al D.Lgs. n. 234/2007, art. 8, comma 2 e s.m.i..
8. Entro il termine di scadenza del presente accordo, a livello aziendale, nell’ambito del negoziato previsto dall’art. 3, lett. e), dell’AN 12 luglio 1985di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato con il presente accordo, potranno essere definiti tra le parti accordi che prevedano nella programmazione dei turni di servizio del personale di esercizio l’eccedenza fino ad un massimo di 60 minuti del limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2, nei casi in cui: • l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate dalle parti e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro tre mesi dalla stipula del presente CCNL, ovvero entro trenta giorni dall’insorgenza della situazione di crisi se successiva alla predetta stipula; • l’azienda debba realizzare temporaneamente, su richiesta dell’ente affidante, programmi di servizio straordinari di trasporto pubblico connessi a particolari eventi programmati di carattere nazionale, regionale o locale, con termine per la definizione del relativo accordo aziendale fissato entro il mese precedente all’inizio del corrispondente evento considerato. Decorsi i rispettivi termini di cui sopra, in assenza dell’accordo aziendale le predette aziende procedono, per effetto del presente accordo, alla programmazione dei turni di lavoro, prevedendo per ogni dipendente un incremento dell’orario di lavoro fino ad un massimo di 13 ore nell’arco del periodo plurisettimanale di compensazione di 26 settimane, anche eventualmente in eccedenza al limite medio settimanale dell’orario di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, fermi restando i limiti massimi e, ove previsto, il limite minimo di cui al comma 2. La programmazione dei turni di servizio attivata ai sensi del capoverso precedente ha una durata massima pari a: • due periodi plurisettimanali consecutivi di compensazione di 26 settimane, prorogabile per successivi periodi analoghi ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, primo alinea, del presente comma 6, qualora permangono le relative causali; • alla durata del programma di servizio straordinario che ne ha determinato l’attivazione, nel limite di non più di due eventi per ognuno degli anni di calendario ricompresi fino al 31.12.2017, per le aziende di cui al primo capoverso, secondo alinea, del presente comma 6. Entro la scadenza di sei mesi dall’attivazione da parte aziendale dei turni di servizio di cui al primo alinea del precedente capoverso del presente comma 6, le parti procedono, ai sensi dell’art. 3, lett. c), dell’AN 12 luglio 1985 di rinnovo del CCNL, che in tal senso viene dalle parti integrato, all’esame congiunto sugli effetti prodotti dalla nuova turnazione, sia relativamente alle condizioni di lavoro determinatesi sia relativamente all’andamento della situazione di crisi economico-finanziaria dell’azienda. In qualsiasi momento intervenga, l’accordo tra le parti di livello aziendale di cui al primo capoverso del presente comma 6 sostituisce la programmazione dei turni di servizio nel frattempo adottata dall’aziendainfortunio.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Nei Musei