Responsabilità e manleva Clausole campione

Responsabilità e manleva. 1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente Contratto.
Responsabilità e manleva. Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili. La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata della presente Lettera Contratto. In particolare, si specifica che – in caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali – l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Responsabilità e manleva. 1. Promos Italia e Camera di Commercio di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx non potranno essere ritenuti responsabili, per alcun motivo, degli eventuali disservizi che dovessero verificarsi a causa diretta o indiretta di interruzioni, sospensioni, malfunzionamenti delle piattaforme digitali utilizzate per rendere i Servizi.
Responsabilità e manleva. La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili ai dipendenti, ausiliari e collaboratori della STRUTTURA stessa e assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche se eseguite da terzi.
Responsabilità e manleva. 12.1. Il Cliente dichiara e riconosce di essere il solo ed esclusivo responsabile per le attività svolte attraverso i Servizi o a lui direttamente o indirettamente riferibili, e ciò anche nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto il Contratto per conto di terzi da lui autorizzati all’utilizzo dei Servizi.
Responsabilità e manleva. 1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.
Responsabilità e manleva. Tektime non assume nessuna responsabilità verso terzi inerente la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione economica relativa all'Audiolibro inserito nel Portale dal DDD e tradotto dal Narratore, per la sua distribuzione attraverso il Portale e nei canali di distribuzione di Tektime. In relazione all'Audiolibro e a suoi contenuti, il DDD dichiara e garantisce di disporre di ogni necessario diritto di utilizzazione economica, inclusi, per esempio, il diritto di pubblicazione, di riproduzione, di distribuzione, di comunicazione e il diritto di noleggio dell’Audiolibro e dei suoi contenuti in Italia e all’Estero nonché tutti i diritti secondari e connessi, a riguardo restando cura esclusiva dello stesso DDD di fornire ogni indicazione e avvertenza a tutela dei propri interessi e diritti all’interno dell’Audiolibro stesso. L’Autore si impegna a tenere indenne Tektime, a semplice richiesta di quest’ultima, da qualsivoglia pretesa di terzi inerente la proprietà intellettuale e diritti di utilizzazione economica relativi all'Audiolibro e ai suoi contenuti. Qualora Tektime. ricevesse contestazioni o rivendicazioni da parte di soggetti terzi inerenti i diritti di proprietà intellettuale relativi alle opere distribuite tramite il Portale e i canali di distribuzione di Tektime, ne darà notizia al DDD, sospendendo cautelativamente la distribuzione dell'Audiolibro, salvo quanto previsto al presente articolo in termini di garanzia, responsabilità e manleva da parte del DDD. In caso di qualsiasi rivendicazione o pretesa avanzata da terzi a causa dei contenuti pubblicati dal DDD e da lui distribuiti tramite Tektime, o comunque a causa dell’utilizzo da parte del DDD dei servizi predisposti da Tektime. in violazione delle condizioni di cui al presente Contratto e delle dichiarazioni, garanzie e obblighi di cui al presente articolo, il DDD rimarrà l’unico responsabile nei confronti dei terzi e, comunque, si obbliga a mantenere indenne Tektime da ogni pregiudizio, responsabilità, danno, anche arrecato a terzi, derivante da violazioni di legge o di quanto stabilito dal presente Contratto. Tektime non sarà in alcun modo responsabile nei riguardi del DDD e del Narratore, per qualsiasi danno diretto o indiretto procurato, inclusi mancati profitti o perdite di opportunità, che possano essere rivendicati da parte del DDD o dal Narratore.
Responsabilità e manleva. 7.1 Qualora nel corso dello Studio un Partecipante dovesse subire effetti dannosi derivanti direttamente ed esclusivamente dall’effettuazione dello Studio stesso, e se tale effetto vero o presunto desse origine ad una pretesa nei confronti dell’Azienda e/o dei Ricercatori, la Società si impegna ad indennizzare e a mantenere indenni l’Azienda, i suoi dipendenti e rappresentanti, come anche i Ricercatori, da eventuali danni, ivi comprese le spese di giudizio e i ragionevoli onorari dei legali relativi a tale pretesa, a condizione che:
Responsabilità e manleva. Laser Lab non può essere intesa come un garante. Il Cliente che intende garantirsi contro perdite o danni deve sottoscrivere una apposita polizza di assicurazione. I Rapporti di Prova sono emessi sulla base di informazioni, documenti e/o campioni forniti dal Cliente, o per suo conto, pertanto Laser Lab non è responsabile di risultati inesatti dovuti a informazioni incomplete o errate fornite dal Cliente. Inoltre, Laser Lab non è responsabile di ritardi o mancanza nel servizio richiesto nel caso in cui il Cliente non abbia ottemperato ai propri obblighi. In caso di rimborsi, Laser Lab prevede che l’ammontare dello stesso non ecceda un massimo di 10 volte l’ammontare dei corrispettivi pagati in relazione al servizio che ha generato il reclamo e in ogni caso il rimborso non potrà superare i 10.000,00 euro.
Responsabilità e manleva. 1. La Comunità Montana è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.