SUBCONTRATTI Clausole campione

SUBCONTRATTI. Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere, quali ad esempio noli a caldo e forniture con posa in opera, il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
SUBCONTRATTI. Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se: - singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo minore di 100.000€; - l'incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti: - nominativo dei sub-contraenti; - importo del sub-contratto; - oggetto del sub-contratto ed eventuali modifiche di tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, non si configura come attività affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.lgs n.50/2016. È in ogni caso considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due) per cento dell’importo dei lavori affidati con il singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente lotto e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare con il singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente lotto.
SUBCONTRATTI. 1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici. 2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto, previsto dal capitolato, è funzionale alla natura del contratto.80 3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell’Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.
SUBCONTRATTI. Ai sensi dell’art 105 comma 2 del codice, l’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dello stesso articolo. Il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai subcontraenti costituisce adempimento contrattuale. Nei contratti di appalto di lavori, costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Appaltatore delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e comunicati all’Amministrazione. Il fornitore dell'Appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell’Appaltatore inviano all’Amministrazione e all’affidatario copia delle fatture inevase. Il RUP invita l'Appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni; in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo. L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine suddetto, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell’importo delle fatture inevase. L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo. Ai fini dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l’Amministrazione verifica l’integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all’integrale p...
SUBCONTRATTI. Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera in cantiere il committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
SUBCONTRATTI. I contratti di subappalto e tutti subcontratti (anche non assoggettati alla normativa sul subappalto), devono contenere disposizioni di tenore simile a quelle di seguito riportate: Le parti dichiarano dei ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 13.8.2010 n. 136 il subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale devono essere effettuati i pagamenti e dichiara che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti Cognome Nome Nato a Il Residente a Codice Fiscale Il subappaltatore s’impegna altresì a comunicare all’appaltatore ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra entro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo. Ogni transazione posta in essere e relativa al presente contratto deve indicare il Codice unico Progetto come previsto dall’art. 3 comma 5 della Legge 13.8.2010 n. 136 e C.I.G.
SUBCONTRATTI. I subcontratti sono tutti i contratti stipulati dall’appaltatore per l’esecuzione dell’appalto che, a differenza dei subappalti, non consistono nell’esecuzione di una parte dell’appalto ad esso affidato. Come specificato al punto 6.1, ai fini autorizzativi, sono equiparati ai subappalti anche i subcontratti aventi ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, a prescindere dall'importo e dalla percentuale di incidenza della manodopera, nonché i subcontratti aventi ad oggetto attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 53, della L. 190/2012. L'importo del subcontratto non incide sulla quota dell'importo massimo subappaltabile. I subcontratti diversi da quelli assimilati ai subappalti di cui al precedente punto 6.1 sono comunque soggetti ad autorizzazione subordinata alla verifica di completezza dei documenti richiesti dal Committente e presentati dall’Appaltatore; nel caso tali subcontratti siano di importo superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) €, l’autorizzazione sarà preceduta da verifica antimafia. La lettera di richiesta di autorizzazione al subcontratto dovrà essere redatta conformemente al modello predisposto dal Committente ed essere corredata degli allegati indicati dal Committente come da Allegato 13 all’Istruzione Aziendale ITH-IOP-036-R01 e secondo i modelli forniti dal Committente. Le prestazioni oggetto del subcontratto potranno avere inizio solo dopo che il Committente avrà comunicato all’Appaltatore l’esito positivo delle verifiche effettuate dal Committente in merito alla documentazione presentata. L’esecuzione, sia in subappalto sia in subcontratto, di prestazioni rientranti fra quelle di cui all’art. 1, c. 53, della L. 190/2012, potrà essere svolta solo da imprese iscritte in un elenco di cui all’art. 1, c. 52, della L. 190/2012 e s.m. (c.d. “ White List”). La comunicazione di subcontratto-non-assimilato-a-subappalto deve pervenire al Committente almeno 60 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni che si intendono affidare in subcontratto, stante la necessità da parte del Committente di verificare i requisiti dichiarati relativamente al subcontraente e di eseguire la verifica antimafia nel caso di importo maggiore di 15.000,00 (quindicimila/00) €. Il Gestore del Contratto provvederà ad effettuare le verifiche necessarie sulla documentazione presentata dall’Appaltatore. A seguito delle verifiche positive sulla documentazio...
SUBCONTRATTI. Non costituiscono subappalto le forniture con posa in opera e i noli a caldo se: - singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo minore di 100.000€; - l'incidenza del costo della manodopera e del personale non superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti: - nominativo dei sub-contraenti; - importo del sub-contratto; - oggetto del sub-contratto ed eventuali modifiche di tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. L'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre comunque effettuare comunicazione alla stazione appaltante, non si configura come attività affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 105 comma 3 del D.lgs n.50/2016.
SUBCONTRATTI. Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti. Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite l’indirizzo PEC del Committente: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:
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