TIROCINI. Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi alla prima infanzia. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario, nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Tali figure non potranno in ogni caso svolgere funzioni educative con presa in carico dei bambini e delle bambine. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Servizi all’Infanzia del Comune di Firenze ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l’Amministrazione comunale.
TIROCINI. Le attività di tirocinio sono finalizzate a far acquisire allo studente abilità specifiche di interesse professionale. Per conseguire tali finalità formative, si possono attivare convenzioni con strutture, sia in Italia che all’estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal decreto 24 settembre 1997 n. 229. I 60 crediti minimi riservati al tirocinio sono da intendersi come impegno complessivo necessario allo studente per raggiungere il profilo di competenze atteso. Annualmente, il Direttore della didattica professionale presenta al Consiglio di Corso di Laurea la Programmazione dell’apprendimento clinico dell’anno. Il tirocinio clinico comprende: • Sessioni tutoriali che preparano lo studente all’esperienza; • Esercitazioni e simulazioni in cui si sviluppano le abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o durante la sperimentazione nei contesti reali; • Esperienza pratica diretta sul campo con supervisione e sessioni di riflessione e rielaborazione dell’esperienza e feedback costanti; • Compiti didattici (elaborati e approfondimenti scritti specifici) e mandati di studio guidato. Con sede di tirocinio si intende il Servizio che accoglie lo studente per un periodo di tempo definito. Le sedi di tirocinio devono essere selezionate accuratamente per la qualità dell’ambiente di apprendimento e delle prestazioni e cure erogate. I criteri prioritari con cui selezionare le sedi sono: • L’offerta di opportunità di apprendimento rilevanti e coerenti con le esigenze dello studente e con gli obiettivi o standard formativi (esempio numero e tipologia di utenti, varietà e complessità delle situazioni cliniche e organizzative e delle procedure assistenziali, diagnostiche e terapeutiche, preventive e riabilitative); • Presenza di professionisti motivati all’insegnamento e alla supervisione degli studenti, disponibili ad aderire a progetti di formazione al tutorato sul campo; • Rapporti intra-equipe ed equipe-studenti basati sul confronto e collaborazione; • Garanzia delle condizioni di sicurezza dello studente. Possono essere considerati altri aspetti per la scelta delle sedi quali: • Presenza di modelli professionali e/o organizzativi innovativi; • Orientamento ad adottare pratiche basate sulle evidenze scientifiche; • Presenza di spazi per incontri con gli studenti riservati all’elaborazione, alla discussione di casi, alla consultazione di testi e/o materiale scientifico; ...
TIROCINI. Il tirocinio curriculare (che avviene durante il percorso di studi), consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o Professionale, esterna alla struttura didattica dell’Istituto, con l’obiettivo di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento. Le attività di tirocinio presso strutture esterne prevedono necessariamente la stipula di apposita convenzione, corredata da progetto formativo, in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, tempi e modalità di svolgimento dello stesso, funzioni del soggetto ospitante e del soggetto promotore.
TIROCINI. Il Comune potrà disporre, sulla base di apposite convenzioni con Istituti Scolastici e Universitari, l’assegnazione di tirocinanti in numero non superiore contemporaneamente a uno per ogni struttura. Tutti gli oneri di carattere assicurativo restano di competenza dell’Amministrazione Comunale e/o dell’Istituto inviante. La Ditta dovrà in tale caso effettuare un programma di utilizzo del tirocinante compatibile con l’organizzazione del servizio. Il tirocinante non potrà avere accesso a documenti riservati e lo stesso non potrà essere utilizzato in maniera sostitutiva degli operatori preposti. L’invio del tirocinante è formalizzato con nota scritta del Responsabile del Servizio comunale.
TIROCINI. TIROCINI “A.F.P.” Attività Formativa professionalizzante
1) Il presente accordo quadro regola i rapporti tra Università e ASST, “soggetto ospitante”, concernenti l’attivazione di tirocini A.F.P. a favore di studenti frequentatori il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.
2) L’ASST si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti per lo svolgimento del tirocinio curriculare.
3) L’attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso l’ASST è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa in stage.
4) Per ciascun tirocinante, inserito nel “soggetto ospitante” in base al presente accordo quadro, verrà predisposto un Progetto Formativo.
5) L’ASST può ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti correlato alla propria attività assistenziale specifica delle relative discipline e al numero di dirigenti medici in organico.
6) L’ASST si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.
7) Durante lo svolgimento dei tirocini curriculari i tirocinanti sono tenuti a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio Il tirocinio AFP è previsto nei periodi in cui è programmata attività didattica frontale.
1) In quanto previsto dalle norme vigenti il tirocinio pratico-valutativo, finalizzato al conseguimento dell’abilitazione per l’esercizio della professione di Medico-Chirurgo (ai sensi del DL n. 18 del 17.3.2020), da svolgersi nel periodo pre-laurea, prevede un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi ed anche nei periodi in cui non è programmata attività didattica frontale: un mese di area chirurgica, un mese di area medica, un mese nello specifico ambito della Medicina Generale.
2) Tale accordo quadro prevede la frequenza dei TPVES di area medica e chirurgica nell’ASST per un numero di tirocinanti proporzionato all’attività clinica delle discipline coinvolte, al numero di dirigenti medici in organico e al numero di ...
TIROCINI. 1. Il tirocinio post-diploma o durante il percorso di studi, consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
2. Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra l’Accademia e la struttura proposta e lo studente sarà seguito nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3. La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4. Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
5. Il tirocinio deve terminare entro la sessione precedente di tesi.
TIROCINI. 1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante , non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale. DICHIARAZIONE ASSESSORE XXXXXXXXX X tirocini attivati da aprile 2012 (data di avvio, della legge) al dicembre dello stesso anno, registrati dalla banca dati dei servizi dell’impiego (Idol) sono in tutto 6732, per 2937 di questi (43,63%) è stata fatta richiesta di rimborso sulla base della legge regionale della quota di 300 euro a fronte dei 500 erogati. LA SENTENZA N. 287 DEL 19 DICEMBRE 2012, L'ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, CHE ADOTTA LE "LINEE-GUIDA IN MATERIA DI TIROCINI", I PUNTI PER NOI “SBAGLIATI” rilascia una attestazione dei risultati,
TIROCINI. 7.1.Richiesta di liquidazione
TIROCINI. Compatibilmente con il regolare andamento del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di inserire a scopo di tirocinio formativo - didattico (in maniera non sostitutiva rispetto all'organico previsto) allievi frequentanti Istituti superiori, Università o corsi di formazione per il conseguimento di uno dei titoli di studio riconosciuti dalla Regione Toscana per le figure professionali operanti nei servizi educativi. I tirocini di cui sopra potranno essere attivati direttamente dal soggetto aggiudicatario nel rispetto delle procedure assicurative previste dagli accordi. Le modalità ed i tempi di svolgimento dei tirocini suddetti, saranno concordati tra il Servizio Attività Educative e Formative del Comune di Firenze ed il soggetto aggiudicatario, senza oneri per l’A. C.
TIROCINI. E’ previsto un Accordo Stato-Regioni con linee guida secondo i seguenti principi: ❑ contrasto all’uso distorto ❑ individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio; ❑ riconoscimento di una congrua indennità, con sanzione tra 1000 e 6000 euro in caso di mancata corresponsione Inclusione lavorativa dei soggetti deboli Incentivi all’occupazione In luogo del contratto di inserimento e degli incentivi all’assunzione di lavoratori in mobilità, vengono introdotti i seguenti incentivi per le assunzioni dal 1º gennaio 2013, in relazione a : ❑ lavoratori di eta` non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi ❑ donne prive di un impiego da almeno 6 mesi, residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali UE e nelle aree a disagio occupazionale (donne sottorappresentate in alcuni settori produttivi) individuate con decreto interministeriale ❑ donne prive di un impiego da almeno 24 mesi, ovunque residenti. ❖ se il contratto è a tempo determinato anche in somministrazione: riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi ❖ se il contratto e` trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione ❖ se l’assunzione è sin dall’inizio a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione