Tracciabilità Clausole campione

Tracciabilità. 1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Tracciabilità. L’aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e garantisce che gli obblighi di tracciabilità sono rispettati da tutti i soggetti coinvolti nella filiera. A tal fine, l’Agenzia si riserva di richiedere copia o estratti dei contratti tra l’aggiudicataria e gli altri soggetti coinvolti nella filiera. L’aggiudicataria si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, l'aggiudicataria si impegna a trasmettere -su istanza del R.U.P. ed entro e non oltre i 7 giorni dalla richiesta stessa, pena la risoluzione del contratto- copia del/i contratto/i o di estratto del/i contratto/i sottoscritti con i subcontraenti della filiera, nel/i quale/i deve risultare l'inserimento della clausola di tracciabilità dei flussi finanziari. Si precisa che ove i contratti della filiera non contengano la clausola di tracciabilità, il contratto con ARPA Puglia dovrà intendersi nullo per violazione di legge, con diritto dell'Agenzia all'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il maggior danno.
Tracciabilità. 1. È fatto obbligo ad ASSET di applicare la normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
Tracciabilità. 1. L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
Tracciabilità. Il Soggetto attuatore, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto , sono i seguenti: - Banca - ………………………………………. - Agenzia / Filiale - …………………………… - Intestatario del conto - ………………………. - Codice IBAN: ……………………………….
Tracciabilità. L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Tracciabilità. 1. Il Subfornitore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Tracciabilità. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 29, comma 4. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:  per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  i pagamenti di cui sopra devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui sopra;  i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi da quanto precede, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del presente appalto Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’...
Tracciabilità. Il Policlinico Sassarese della Labor S.p.A garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni. (Disposizioni Finali) Il presente atto, verrà registrato solo in caso d’uso a cura della parte interessata, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, con imposta di bollo a carico del contraente privato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 642/1972. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Per quanto non espressamente esplicitato nella presente convenzione si rimanda alla normativa vigente nazionale e regionale in materia. Il personale coinvolto sia del policlinico sia dell’AOU è tenuto, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, ad attenersi rigorosamente a quanto previsto dalla normativa in materia. L’AOU non risponde di eventuali danni provocati dal Policlinico nei confronti di terzi. Il presente atto, composto da n. 7 pagine e n. 3 allegati, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. Xxxxx, approvato e sottoscritto in data L’Amministratore Delegato Il Commissario Straordinario Policlinico Sassarese della Labor S.p.A Azienda Ospedaliero Universitaria di SS Xxx. Xxxxxx Xxxxx Argenti Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Soro
Tracciabilità. Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.P.A.. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), presso il seguente Istituto: Sono abilitati ad operare sul predetto conto i soggetti di seguito indicati: NOME FIRMATARIO DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA CODICE FISCALE L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto. Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente. Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante. In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti. Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.