Attività oggetto dell’incarico Clausole campione

Attività oggetto dell’incarico. Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD èincaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: ➢ informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative allaprotezione dei dati; ➢ sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento odel responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; ➢ fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; ➢ cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; ➢ fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cuiall’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunquealtra questione; ➢ svolgere ulteriori compiti, purché non comportino situazioni di incompatibilità, quali, in senso esemplificativo e non esaustivo: tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare ed attenendosi alle istruzioni impartite; assicurare il corretto livello di interlocuzione con il RPD dei gestori di dati esterni (a mero titolo di esempio: registro elettronico, segreteria digitale, ...). ➢ Dare supporto al titolare alla predisposizione delle misure adeguate di sicurezza dei dati (informatiche, logiche ed organizzative); ➢ Mettere in essere attraverso la pianificazione le misure minime di sicurezzainformatica previste dalla circolare AGID n. 2/2017 del 18/04/2017; ➢ Garantire, anche attraverso opportune verifiche periodiche, l’applicazione costantedelle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici; ➢ sorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità; ➢ collaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una...
Attività oggetto dell’incarico. 1. In aderenza a quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con la presente Convenzione il Depositario si impegna, per ciascun comparto del Fondo oggetto dell’Incarico, a:
Attività oggetto dell’incarico. L’incarico consiste nel garantire idonea assistenza tecnica al Committente per la realizzazione delle attività di comunicazione e disseminazione delle sperimentazioni pilota dei progetti europei INNOMED-UP (Programma ENI CBC MED) e SMARTY (Programma Interreg Europe). L’incaricato dovrà in particolare supportare il Committente nella realizzazione delle seguenti attività:
Attività oggetto dell’incarico. Le prestazioni professionali oggetto del presente avviso sono elencate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nell’Allegato A al presente avviso. Le prestazioni dovranno espletarsi presso la sede dell’Unità di Ricerca Clinica ubicata presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.
Attività oggetto dell’incarico. L’incarico consiste nel garantire idonea assistenza tecnica al Committente per la realizzazione delle attività di comunicazione e disseminazione del progetto PUJ – Prato Urban Jungle. L’incaricato dovrà in particolare supportare il Committente nella realizzazione delle seguenti attività:
Attività oggetto dell’incarico. L’incarico consiste nel garantire idonea assistenza tecnica al Committente per la realizzazione delle attività di gestione e coordinamento tecnico-finanziario complessivo del progetto PUJ – Prato Urban Actions (Programma Urban Innovative Actions). L’incaricato dovrà in particolare supportare il Committente nella realizzazione delle seguenti attività: - gestione tecnico-finanziaria del progetto PUJ, attraverso il supporto in-situ al Committente, l’interazione con il segretariato del programma UIA e il coordinamento dei rapporti con i partner progettuali; - redazione dei report di avanzamento finanziario del progetto PUJ, in linea con quanto previsto dal regolamento del programma Urban Innovative Actions (controllo di primo livello e eventuale secondo livello); - definizione, reperimento e archiviazione della documentazione necessaria alla corretta rendicontazione delle spese sostenute dal Committente e da tutti i partner progettuali per la realizzazione del progetto PUJ; - organizzazione (per le funzioni assegnate) e partecipazione agli incontri dedicati alla gestione e coordinamento del progetto PUJ, con l’obiettivo di monitorare la coerenza complessiva dell’avanzamento tecnico-finanziario. Per la corretta realizzazione delle suddette attività è richiesta la partecipazione, con cadenza di norma settimanale e comunque connessa alle effettive esigenze del progetto, a incontri di coordinamento con il Committente, con il gruppo di lavoro cui è affidata la realizzazione del progetto e con il personale dell’Ente cui è affidata l’attività ordinaria connessa alla gestione del progetto. Tali riunioni si terranno di norma presso gli uffici del servizio o in altra sede, eventualmente anche telematica, concordata fra le parti.
Attività oggetto dell’incarico. Il Dirigente incaricato è deputato alle seguenti attività specifiche:
Attività oggetto dell’incarico. La suddetta figura professionale incaricata dovrà in particolare supportare e assistere allo svolgimento delle seguenti attività di progetto, così come suddivise per ciascun partner e assegnate alla Città Metropolitana di Venezia:
Attività oggetto dell’incarico. 1) L’esperto incaricato in qualità di Project Manager del progetto Interreg “AI SMART” dovrà svolgere in particolare le seguenti attività: ‐ pianificazione delle attività necessarie alla ottimale attuazione del progetto “AI SMART” e definizione della relativa tempistica; ‐ coordinamento delle figure coinvolte nella gestione ed implementazione del progetto fornendo la necessaria collaborazione alla stesura dei capitolati tecnici di bandi ed avvisi nonché di tutta la documentazione amministrativa necessaria fino al corretto completamento di tutte le attività previste; ‐ coordinamento e monitoraggio delle aree pilota; ‐ revisione e redazione documentale (verbali, pianificazione, etc); ‐ conduzione di tavoli di lavoro con gruppi multidisciplinari su tematiche specifiche inerenti l’implementazione del progetto “AI SMART”; ‐ partecipazione ad eventi come relatore per la illustrazione delle attività poste in essere dalla Regione Puglia in qualità di Lead Partner del progetto “AI SMART”; ‐ partecipazione a conference call con gli altri team del progetto di cooperazione europea; ‐ gestione e coordinamento delle attività di tutti i soggetti coinvolti nella attuazione del progetto facilitando il regolare e completo scambio delle informazioni ed il corretto coinvolgimento di tutti gli stakeholder; ‐ coordinamento e monitoraggio della compilazione ed inserimento della documentazione tecnico‐ amministrativa nel Monitoring Information System; ‐ produzione di report mensili relativi all’andamento del progetto ed alle attività poste in essere; ‐ proattività nella individuazione delle problematiche e criticità e conseguente proposizione di opportune soluzioni ed eventuali necessarie azioni correttive; ‐ attività di comunicazione interna ed esterna alla partnership progettuale; ‐ predisposizione della documentazione richiesta dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto nel corso del progetto; ‐ coordinamento e monitoraggio delle attività realizzate dai partner e dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, ‐ monitoraggio del budget complessivo del progetto “AI SMART” garantendo che le risorse economiche allocate al progetto siano spese correttamente, in linea con il budget previsto ed assicurando che i progetti siano completati nei limiti dello stesso.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: