Considerazioni introduttive Clausole campione

Considerazioni introduttive. Nel precedente capitolo è stata stigmatizzata la debolezza teoretica delle categorie negoziali applicate dai giusnaturalisti alla sfera della scienza giuridica dello Stato, concludendo per l’impossibilità di fondare un concetto di sussidiarietà attraverso le loro dottrine contrattualistiche. Anche per quanto riguarda Xxxxx, nonostante alcune interpretazioni favorevoli da parte della dottrina, tuttavia, abbiamo ritenuto che il Body Politick fosse comunque l’esito consensuale di un principio soggettivistico radicato nella filosofia politica liberale. Pertanto, lo scopo del presente capitolo è valutare se la visione politica di Xxxxx sia idonea a incardinare il principio di sussidiarietà nella modernità, in modo tale che esso sia coerente con i fondamenti dogmatici della sovranità statuale. Nei confronti del pensiero individualistico elaborato da Xxxxxxx, Xxxxxx e Xxxxx, la severa critica del valore scientifico del diritto privato costituisce il tema principale attorno al quale la dottrina pubblicistica hegeliana sviluppa il proprio sistema concettuale. Xxxxx premettere, sin da questo momento, che la censura hegeliana non è rivolta al diritto romano in quanto tale. A tale proposito, una dottrina sostiene che il filosofo di Jena non disconosca la categoria del contratto, ma le riconosca validità solo nella sfera del diritto privato. Secondo tale interpretazione, la teoria del contratto sociale, elaborata dai giuristi della scuola del diritto naturale, costituirebbe un’indebita trasposizione di un istituto civilistico, quale è il negozio giuridico, nella sfera del diritto pubblico1. Xxxxx ritiene che la libertà individuale della filosofia contrattualistica non sia la libertà vera e oggettiva, ma sia soltanto l’espressione dell’arbitrio soggettivo, cioè la manifestazione di una concezione razionalmente inadeguata ed errata della libertà. Attraverso la stesura del presente capitolo si tende ad una triplice finalità. Inizialmente, l’intento è individuare i capisaldi concettuali dell’idea di libertà formulata dal filosofo tedesco, partendo dall’analisi critica, effettuata dallo stesso Xxxxx, del carattere astratto e indeterminato dell’imperativo morale kantiano. Successivamente, dopo aver fornito una breve spiegazione sulla connessione presente fra l’individualismo giuridico di Xxxx e la teoria del contratto sociale di Xxxxxxxx, si cercherà di dimostrare che la concezione hegeliana della libertà si realizza, da un punto di vista speculativo, nelle istituzioni etich...
Considerazioni introduttive. Il contratto di arbitrato50 lega le parti processuali ai soggetti chiamati a svolgere funzioni di arbitro; l’istituzione arbitrale non svolge funzioni giurisdizionali e ne è estranea51. In dottrina e giurisprudenza52, anzi, si afferma prevalentemente l’impossibilità di affidare le funzioni di arbitri a soggetti diversi dalle persone fisiche, stante la natura intuitu personae del contratto d’arbitrato53 ed il carattere intellettuale dell’attività oggetto del 50 La locuzione "contratto di arbitrato", utilizzata in questa sede con riferimento al mandato arbitrale conferito dai litiganti ai soggetti chiamati a dirimere la controversia (v. in tal senso ex plurimis DITCHEV, Le contrat d’arbitrage – Essai sur le contrat ayant pour objet la mission d’arbitrer, in Rev. Arb., 1981, 394), può altresì essere impiegata per identificare la diversa pattuizione contrattuale finalizzata a deferire in arbitri la risoluzione della lite (patto compromissorio): in tale secondo senso x. XXXXXXXXX, L’arbitrato, Torino, 2005, Cap. 3.
Considerazioni introduttive. Il d.lgs. n. 23/2015 ha dato attuazione all’art. 1, co. 7, lett. c, l. n. 183/2014, introducendo, per le nuove assunzioni, il «contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio». Sebbene il titolo del decreto sia avvolgente e onnicomprensivo («Disposizioni in materia di con- tratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (…)»), in realtà le norme di cui esso si compone sono dedicate esclusivamente alla disciplina del «regime di tutela nel caso di licenziamento ille- gittimo» (art. 1), così rivelando l’esorbitanza terminologica del plurale utilizzato (chiaro residuo della versione della norma approvata al Senato), posto che l’unica “crescita” (peraltro non illimi- tata812), collegata all’«anzianità di servizio», attiene al quantum di tutela economica riconoscibile, appunto, allorché il licenziamento risulti viziato813. D’altra parte, che la preoccupazione principale del legislatore delegante fosse quella di predeter- minare i costi del licenziamento è dato di tutta evidenza, se solo si consideri che la previsione di «un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio» costituisce uno dei prin- cipi e criteri direttivi dell’introduzione del contratto a tutele crescenti, e che l’esigenza di “cer- tezza” è viepiù accentuata dall’ulteriore (ma, in realtà, superflua814 e, di fatto, inattuata) previ- sione di «termini certi per l’impugnazione del licenziamento». L’obiettivo di rendere certo quel costo è stato perseguito essenzialmente forfetizzando l’ammon- tare del risarcimento nelle ipotesi di licenziamento ingiustificato (art. 3, co. 1) nonché di licenzia- mento collettivo viziato solo per violazione delle procedure o dei criteri di scelta (art. 10, co. 1), di licenziamento ingiustificato purché sia provata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ma ciò limitatamente al periodo che precede la pronuncia di reintegrazione (v. l’art. 3, co. 2, e, per i datori di lavoro che non raggiungono i requisiti dimensionali per l’applicazione dell’art. 18 St. lav., l’art. 9, co. 1), di licenziamento affetto da vizi formali e procedurali, anche se disposto da «piccole imprese» (artt. 4 e 9, co. 1): tutto ciò sulla falsariga di quanto, in realtà, già previsto dall’art. 18 St. lav. (nel testo novellato dall’art. 1, co. 42, l. n. 92/2012), che pure aveva percorso la medesima xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx minimi e massimi, sebbene avesse preservato un margine di ...
Considerazioni introduttive. Le decisioni annotate, emesse dal medesimo Tribunale, a breve distanza di tempo l’una dall’altra, si segnalano per l’affinità delle questioni trattate concernenti, in entrambi i casi, la procedura di gara bandita per l’affidamento di un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria. In ambedue le fattispecie si è trattato di appalti aggiudicati nel settore della gestione di infrastrutture aeroportuali e dunque in un ambito che il legislatore comunitario ha tradizionalmente sottoposto, unitamente ad altri settori nominalmente individuati (ovvero quelli del gas, dell’energia termica, dell’elettricità, dell’acqua, dei servizi di trasporto, dei servizi postali, dello sfruttamento di area geografica), ad un regime normativo ad hoc, quello appunto dedicato ai c.d. “settori speciali”1. La particolarità che accomuna i casi trattati dalle pronunce sopra riportate attiene anche alla circostanza che in entrambe le ipotesi l’appalto è stato aggiudicato in applicazione delle regole procedimentali interne alla S.A. e, più precisamente, delle norme stabilite da una propria disciplina regolamentare, la quale per taluni aspetti diverge significativamente non solo da quanto stabilito dal Codice dei contratti per la generalità dei committenti pubblici, ma anche da quanto previsto per gli stessi appalti dei settori speciali di importo superiore alla soglia comunitaria. Di qui l’interrogativo di fondo che i giudici sono stati chiamati a dipanare nelle sentenze sopra riportate, concernente, da un lato, la sussistenza o meno, nelle concrete fattispecie esaminate, dei presupposti in presenza dei quali alla S.A. è consentito aggiudicare un 1 In un primo tempo il legislatore comunitario decise di escludere i settori in questione dall’ambito di applicazione delle prime direttive comunitarie in materia di appalti: di qui la denominazione di “settori esclusi” inizialmente assegnata al comparto in esame proprio a significare l’esenzione dall’obbligo di applicazione delle procedure comunitarie in materia di appalti pubblici. Detta denominazione è in seguito mutata in quella di “settori speciali” in coincidenza con la sottoposizione di tali attività ad una disciplina ad hoc rispetto a quella applicabile alla generalità della committenza pubblica che in un primo tempo era contenuta nella direttiva 90/531/CE, poi sostituita dalla direttiva 1993/38/CEE (in seguito modificata dalla direttiva 98/4/CE) ed oggi confluita integralmente nella direttiva 2004/17/CE di coordinamento delle pro...
Considerazioni introduttive. Le due vicende esaminate nel seguito di questa relazione (convenzionalmente note come “Santorini” e “Alexandria”), pur con molte differenze e specificità su cui ci soffermeremo nel seguito, rispondono entrambe a un’identica matrice, che giova qui richiamare preventivamente al lettore. In tutti e due i casi infatti: - dopo lo scoppio della crisi finanziaria nell’estate 2007, BMPS – già impegnata in uno straordinario sforzo economico-patrimoniale a seguito dell’acquisizione della Banca Antonveneta – subisce rilevanti perdite connesse a un investimento pregresso (un derivato su azioni Intesa Sanpaolo nel caso di Santorini, un portafoglio di collateralized debt obligations per quanto riguarda Alexandria); - il management della banca desidera occultare tali perdite per mantenere indenni dai loro effetti il conto economico e il capitale di vigilanza; - seguendo uno schema valido sia per Xxxxxxxxx che per Alexandria, in ognuna delle due vicende si costruiscono (con l’assistenza di primarie banche internazionali, che agiscono come controparti di BMPS in cambio di consistenti profitti) due operazioni finanziarie apparentemente indipendenti ma in realtà intrinsecamente collegate tra loro. La prima (“operazione di salvataggio”) ripiana le perdite dell’investimento pregresso, la seconda (“operazione in perdita”) serve unicamente a finanziare la prima ed espone la banca a un rilevante danno economico e patrimoniale, oltre che al rischio di ulteriori, consistenti perdite (cfr. laFigura 11 ). In altri termini, si crea un provento per dare ossigeno alla società-veicolo, ma lo si fa a danno della banca, che stipula un’operazione nata in perdita la cui unica “logica”, se così si può dire, è quella di occultare le perdite originarie; 1 Figure e tabelle di questa relazione operano, in alcuni casi, una stilizzazione della realtà (omettendo di riportare per esteso alcuni elementi di dettaglio comunque descritti nel testo), e ciò al solo fine di fornire una rappresentazione maggiormente intuitiva al lettore.
Considerazioni introduttive. L’ipotesi di CCRL del comparto in esame, sottoscritto in data 28 gennaio 2019 dall'Agenzia per la rappresentanza sindacale della Regione siciliana (2) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, costituisce il primo contratto del personale dipendente 2 Da ora in avanti, ARAN Sicilia. del settore pubblico regionale concluso dopo un lungo periodo di sospensione delle dinamiche negoziali, in ragione del susseguirsi di disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa per il personale (3). In attuazione della disciplina nazionale, per i periodi economici contrattuali decorrenti dall’anno 2006, il comma 9 dell’art. 6 della legge regionale n. 26 del 9 maggio 2012, come novellato dal comma 24 dell’art. 49 della successiva legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, ha disposto il divieto di aumenti retributivi superiori all’indennità di vacanza contrattuale già riconosciuta, escludendo il futuro riconoscimento dei mancati incrementi pregressi con le successive contrattazioni. Nell’ottica di un prudente bilanciamento tra la tutela delle libertà sindacali e l’esigenza di una razionale distribuzione delle risorse finanziarie, tuttavia, la Corte costituzionale, nel dichiarare la sopravvenuta illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva, pur escludendo l’ulteriore blocco delle procedure negoziali, ha lasciato comunque impregiudicati, per il periodo oramai trascorso, gli effetti già prodottisi sul trattamento economico dei dipendenti pubblici (sentenza n. 178 del 23 luglio 2015). Al fine di definire l’estensione del comparto di contrattazione interessato dall’ipotesi di accordo, pare opportuno rammentare che l’ambito di applicazione concerne la Regione siciliana e gli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, di cui all’art. 1 della citata legge n. 1 del 2000. La perimetrazione del comparto unico di contrattazione, come delineato dal comma 2 dell’art. 24 della stessa legge, non coincide, però, sotto il profilo dell’individuazione della platea dei destinatari, con l’oggetto del controllo della Corte dei conti. Infatti, ai sensi del comma 7 del successivo art. 27, la certificazione è limitata alla “compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione”, sicché vi rimangono estranee innanzitutto le Camere di Commercio, che gestiscono i rapporti di lavoro attraverso i propri bilanci e servendosi di risorse proprie. In ordine agli altri Enti, o...
Considerazioni introduttive. Il tema del rapporto tra le norme generali del codice civile e i contratti dei mercati regolamentati impone un mutamento rispetto alla prospettiva tradi- zionale, atteso che ci chiede di guardare al diritto privato generale dalla pro- spettiva, senz’altro esterna, della regolazione del mercato. Il quesito su cui imperniare la riflessione è allora se, in che misura e con quali limiti, le norme del codice civile – a iniziare da quello vigente, poi even- tualmente quelle di un futuro codice riformato – possano esprimere principi interpretativi generali anche per la disciplina dei mercati regolamentati. segna- tamente, quale rapporto sussista tra le norme generali del codice civile e la disciplina propria dei contratti dei mercati regolamentati. Mi proverò a formulare una duplice premessa di ordine metodologico alla mia analisi e, poi, svolgerò quattro punti: (i) un punto d’avvio giusrealisticamente significativo del discorso: quanto effettivamente soccorre il codice civile quando si tratta di disciplinare i contratti dei mercati regolamentati (e ciò sarà rilevante anche nella pro- spettiva del legislatore di una futura riforma); (ii) un problema di teoria dell’interpretazione, e cioè se all’interpretazione dei contratti nei mercati regolamentati si applichino le medesime regole di cui ci avvaliamo nell’interpretare le norme del codice; (iii) ancóra, se i due comparti facciano appello e siano governati dagli stessi principi generali e dalle medesime norme generali; (iv) infine, proverò a formulare una qualche conclusione.
Considerazioni introduttive. 1 1.1. Cenni storici e attuale configurazione del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) 6
Considerazioni introduttive. 2. Il contratto di concessione di vendita. – 3. La struttura dell’art. 101, par. 1, TFUE. - 4. L’analisi dell’accordo nell’art. 101, par. 1, TFUE. – 5. L’art. 101 TFUE ed regolamenti di esenzione per categoria. –
Considerazioni introduttive. Attraverso il decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.34 del 24 giugno 2015 ed in vigore dal giorno successivo conformemente a quanto stabilito dall’art. 1 (co. 7) della X. Xxxxx n. 183/2014, sono state apportate diverse modifiche volte a “riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo”. Il Legislatore è intervenuto su una stratificazione normativa complessa e variegata, elaborando un testo più semplice ed efficace, e al contempo innovativo sotto molteplici aspetti. In xxx xxxxxxxxxxx xx rappresenta che la legge in commento interessa i rapporti part-time, il lavoro intermittente, il lavoro a tempo determinato, la somministrazione di lavoro, l’apprendistato, i contratti di collaborazione, il lavoro accessorio, nonché il mutamento di mansioni. Nella presente circolare, pertanto, saranno analizzate quelle che sono le novità principali relative ai contratti a termine e alla somministrazione.