Common use of DIRITTO Clause in Contracts

DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si deve premettere che i contratti di cui si tratta contengono una clausola del seguente tenore: “Ferma restando la facoltà per la Banca di far valere le cause di risoluzione del contratto disciplinate dall’art. 40 del T.U. e salvo gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto e dall’allegato capitolato, la banca avrà facoltà di ritenere risolto il riconoscimento presente contratto di mutuo, ex art. 1456 c.c., nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive del diritto mutuo stesso” e analoga previsione è contenuta nell’allegato A agli stessi contratti (v. ivi, art. 15, I° co.). Si deve anche rilevare che le esposizioni maturate dal ricorrente per i singoli contratti di mutuo, al momento di inoltro della parte ricorrente relativa comunicazione di risoluzione, erano le seguenti: n. 12 rate, per complessivi € 9.525,19 per il muto n. 305-179551000; n. 1 rata di € 1.120,74 per il mutuo n. 305-338028000; n. 2 rate per complessivi € 2.075,38 per il mutuo n. 305-339087000 e n. 1 rata di 1.097,69 per il mutuo n. 305-409026000, mentre nessuna rata arretrata risultava per l’ulteriore quinto mutuo. Con riferimento alle modalità di imputazione dei pagamenti, negli allegati A ai contratti di mutuo di cui si verte è previsto che: “Qualunque somma pagata alla Banca dalla Parte Mutuataria o da terzi verrà imputata al pagamento delle spese di qualunque natura … … e di quant’altro fosse stato pagato dalla Banca per conto della Parte Mutuataria, quindi, per ogni rata scaduta, a partire dalla più antica, al regolamento degli interessi di mora, degli accessori, degli interessi ordinari ed infine alla restituzione del capitale mutuato e ciò salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.” (v. ivi, art. 14). Ciò posto, si deve considerare che la clausola contrattuale sopra citata deve interpretarsi nel senso che la facoltà di deroga agli ordinari criteri di imputazione dei pagamenti ivi riconosciuta alla banca è legittimamente esercitabile solo in senso più favorevole al mutuatario, dovendosi altrimenti ritenere nulla in parte degli interessi e degli oneri qua in applicazione del principio di “nullità (parziale o totale) ex articolo 1418 cod. civ. della clausola … per contrasto con il precetto dell’art. 2 Cost. (per il profilo dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà)” (Corte Cost., ord., 21/10/13 n. 248), non essendo compatibile con tali doveri la previsione di una totale discrezionalità dell’intermediario che penalizzi immotivatamente il mutuatario con l’adozione di un diverso criterio di imputazione dei pagamenti ricevuti. Secondo quanto dedotto dal ricorrente, nel caso di specie, applicando correttamente le previsioni negoziali sopra citate, la banca avrebbe potuto dichiarare risolto il solo contratto n. 305-179551000 con n. 12 rate arretrate, mentre non avrebbe potuto farlo con riferimento agli altri contratti e tale assunto appare corretto anche ove la compensazione con quanto dovuto per canone locativo fosse stata imputata (non al montante complessivo dell’esposizione del mutuatario conseguente alla risoluzione di finanziamento mediante cessione tutti i contratti, come fatto dall’intermediario, ma) al mutuo con il maggior numero di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitorate arretrate. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, Anche in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octiesinfatti, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto clausola risolutiva espressa non avrebbe potuto utilmente invocarsi per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei gli altri contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, essendo per questi maturato il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa ritardo minimo di cui all’art. 11-octies40 T.U.B.. In proposito questo Xxxxxxx ha già avuto modo di pronunciarsi nel senso di escludere che “tale disposizione (art. 40, comma 2°II° co., ultimo periodoT.U.B., d.l. 25 maggio 2021n.d.r.) possa essere derogata in senso più sfavorevole per il mutuatario” rilevando che “La sua formulazione rende … evidente che, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima ai fini della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale risoluzione del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero gli estremi del mancato pagamento di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero una rata di rate residue”mutuo possono ritenersi realizzati solo quando siano decorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza” (ABF Coll. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamentoRoma dec. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula15/03/13 n. 1430), come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazioneritenuto anche dalla Banca d’Italia (v. Comunicazione febbraio 1194, e prevede che le rate sono di importo costante e hannoChiarimenti sul Testo Unico, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescentiD. Lgs. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020385/93). A In difetto di riscontri documentali a tale streguaspecifico riguardo e stante il mancato deposito di controdeduzioni da parte dell’intermediario, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata si deve presumere che, trattandosi di rate mensili, i ritardi di una o due rate non potessero essere superiori ai 180 giorni e che non si siano verificati almeno sette volte nel corso dei rispettivi rapporti e non potesse perciò dichiararsi la risoluzione di diritto dei contratti nn. 305- 338028000 (1 rata arretrata), 305-339087000 (2 rate arretrate) e 305-409026000 (1 rata arretrata), dovendosi conseguentemente ritenere illegittima la condotta al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul puntoriguardo tenuta dall’intermediario. Quanto invece alla voce “Commissioni per Il Collegio accoglie il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione ricorso nei sensi di cui all’artin motivazione. 125 sexiesDispone, comma 2inoltre, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri cheai sensi della vigente normativa, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 (euro duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla ricorrente la somma di € 20,00 (euro venti/00) quale rimborso dell’importo versato alla presentazione del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordricorso., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La Dall’esposizione delle parti e dalla documentazione prodotta emerge come i fatti posti a base della controversia siano sostanzialmente pacifici: ciò vale sia quanto al recesso, che alle comunicazioni intercorse, nonché alle iniziative assunte dall’intermediario ed alla segnalazione stessa. Del pari, provato è che il ricorrente, al pari degli altri destinatari, sia stato messo in mora, poiché la missiva del 21 maggio 2008 è stata espressamente indirizzata ai garanti. Ciò su cui le parti hanno posizioni opposte sono i principi da applicare in punto di diritto. Punto di partenza del discorso, tenuto conto che per il ricorrente la prima ragione di illegittimità della segnalazione discende dall’estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., è la qualificazione della garanzia di cui si discute, tenuto conto che, com’è noto, detta norma (a prescindere dalla deroga pattuita nella specie, come si dirà tra poco) è applicabile alle fideiussioni, ma non ai contratti autonomi di garanzia. Emerge dalla copia prodotta che si tratta di due cd. fideiussioni omnibus rilasciate rispettivamente in data 26 settembre 2001 per Lire 1.300.000.000 e in data 15 luglio 2002 per € 1.800.000,00 da più soggetti tra cui l’odierno ricorrente. Il testo, che sembra – per la parte leggibile – identico per entrambe le garanzie, prevede, per quanto rileva in questa sede (i) la facoltà di recesso del garante mediante lettera raccomandata da inoltrare alla filiale della banca presso cui è radicato il rapporto garantito, con efficacia decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione stessa (art. 4); (ii) l’efficacia della garanzia fino a totale estinzione di ogni credito della banca nei confronti del debitore garantito, in espressa deroga all’art. 1957 c.c. (art. 6); (iii) l’obbligo del garante di pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in presenza di opposizione del debitore (art. 7); (iv) l’espressa previsione che la garanzia è “astratta e autonoma, e che pertanto la sua efficacia prescinde dalla validità ed efficacia degli atti generanti le obbligazioni principali” (art. 8); (v) la responsabilità di ciascuno dei fideiussori per l’intero ammontare del debito (art. 10). Ad avviso del Collegio, la garanzia oggetto della segnalazione contestata va qualificata, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, come contratto autonomo di garanzia, dal momento che le parti hanno non solo espressamente previsto la sua astrattezza ed autonomia (cfr. art. 8), ma anche una clausola di pagamento “a prima richiesta” e non sussistendo nel testo alcuna “evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass. civ. Sez. Unite, 18 febbraio 2010, n. 3947): “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, …., contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad oggetto un altro il riconoscimento del diritto rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di medesima prestazione principale. … L'inserimento in un contratto di finanziamento mediante cessione fideiussione di quote della pensione, una clausola di pagamento "a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoprima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. cGarantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione”, salvo, appunto, quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. Da tali premesse, la Corte ha fatto discendere il corollario secondo cui “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 c.c., sull'onere del d.l. 25 maggio 2021creditore garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, n. 73 poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come convertito dalla l. n. 106 tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del 23 luglio 2021vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma” (sentenza citata). A seguito identiche conclusioni è pervenuto anche questo Arbitro laddove si è occupato della suddetta modificavalidità della clausola (comunque presente anche nella specie) che subordina la liberazione dalla garanzia all’integrale estinzione del credito nei confronti del debitore principale. Con la decisione n 253/2011, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021ad esempio, il Collegio di Roma Roma, in una fattispecie in cui le parti avevano espressamente derogato all’art. 1957 c.c., ha rimesso notato come, pur in presenza della deroga “il fideiussore … potrebbe far valere l’inoperatività della deroga qualora il comportamento del creditore sia improntato a mala fede, e dunque la persistenza del vincolo fideiussorio derivante da detta deroga consegua in sostanza a un abuso del diritto da parte del creditore medesimo”. Tuttavia, tale condotta abusiva va provata, cosa che nella specie non è. Tutto ciò a prescindere dalla validità della deroga al citato art. 1957 c.c.. Se questi sono i principi applicabili nella specie, appare chiaro come diventi del tutto irrilevante la questione, pur sollevata dall’intermediario, se la missiva di costituzione in mora della debitrice, indirizzata anche al ricorrente, valga ai fini dell’art. 1957 c.c. tenuto conto che nei 6 mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale (da individuarsi nella data della lettera di messa in mora) la banca non ha attivato alcun mezzo di tutela giurisdizionale del proprio credito, al pari di quella della valenza da assegnare sempre a questi fini dell’avvenuta insinuazione del credito della banca nello stato passivo del fallimento della società garantita. Sotto un profilo sostanziale, pertanto, sembrano sussistere i presupposti per la segnalazione in Centrale Rischi delle garanzie di cui si discute. In proposito, è bene ricordare che le disposizioni afferenti la Centrale Rischi (si veda in particolare per gli aspetti applicativi la Circolare della Banca d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 e successive modificazioni) prevedono che “Sono comprese nella categoria di censimento garanzie ricevute le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari allo scopo di rafforzare l'aspettativa di adempimento delle obbligazioni assunte dalla clientela nei loro confronti. In particolare devono essere segnalate, previa valorizzazione dell'apposita variabile di classificazione, le garanzie reali esterne, cioè le garanzie reali rilasciate da soggetti diversi dall’affidato (ad es. terzo datore di ipoteca); le garanzie personali di “prima istanza”; le garanzie personali di “seconda istanza”, la cui efficacia è condizionata all'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza” così come “L'obbligo di segnalazione della garanzia [sorga] contestualmente al perfezionamento dell'operazione garantita salvo che la garanzia venga acquisita successivamente” e che “In caso di inadempimento del soggetto garantito e di infruttuosa escussione della garanzia che assiste il finanziamento, la segnalazione deve permanere nella categoria di censimento garanzie ricevute - indicando nello stato del rapporto “garanzia attivata con esito negativo” - fintanto che esiste il rapporto garantito. … Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante; …”. Come questo Arbitro ha già avuto modo di notare (cfr. decisione n. 6319/2015) “Le garanzie ricevute non devono essere più segnalate quando si estingue l'obbligazione del garante” e “Nell’ipotesi in cui il rapporto garantito viene ad estinguersi ma l’intermediario vanti ancora un credito verso il garante, questo dovrà essere segnalato tra i crediti per cassa” (cfr. sul punto anche la decisione n. 3089/2012 del Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con e decisione n. 21676 6542/2015 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodoMilano). InveroDunque, in base al primo periodo dell’artai fini della decisione, rilevano gli specifici svolgimenti di fatto che consentono di affermare come i presupposti per la cancellazione non si siano verificati o, almeno, che sia quanto meno dubbio il loro verificarsi, tenuto altresì conto che l’onere della prova dei fatti che consentano di ritenere venuto meno il rapporto di garanzia incombe su chi contesta la legittimità della segnalazione. 11 octiesQuanto alla dedotta illegittimità sotto il profilo procedurale della segnalazione de qua, cpv.il ricorrente eccepisce di non aver ricevuto il preavviso prescritto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i Sistemi di informazioni creditizie e dall’art. 125 del T.U.B.. In proposito si deve tuttavia rilevare che la prima delle disposizioni richiamate si riferisce alle segnalazioni di contenuto negativo mentre l’art. 125 del T.U.B. trova applicazione soltanto per i contratti stipulati dopo clienti consumatori. Inoltre, appare dalla stampa prodotta che la segnalazione concerne soltanto la garanzia rilasciata per € 1.800.000,00 e sempre con il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novellacodice 179, che si riferisce a “rapporti non può ragionevolmente contestati; garanzia non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitorattivata”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectiusnon, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazionecioè, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamentorisultanze negative. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legalicancellazione di altre eventuali segnalazioni nei SIC, essa non merita di essere accoltanulla è stato prodotto in proposito, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Collné allegato. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la Il mancato accoglimento della domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, esime il Collegio dispone dall’esame della richiesta risarcitoria, che ha ad oggetto soltanto il rimborso in favore pregiudizio non patrimoniale, ad avviso del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27in re ipsa e rispetto al quale, con arrotondamento ad euro 1.062,00pertanto, oltre interessi legali dalla data del reclamonulla è stato allegato.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionedei costi del finanziamento, a seguito della sua avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. , dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies, sexies del TUB, il cui testo diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è stato oggetto confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente modifica ad opera dell’artdecisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. 11-octiesCon domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, comma paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2008/48/CE del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaaprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolareparticolare di chiarire se tale disposizione, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: nel prevedere che Il il consumatore può rimborsare anticipatamente ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, caso egli ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua ad una riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposteche comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto; il comma 2, altresìincluda o meno tutti i costi del credito, precisa compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio totale del costo ammortizzato”. Il secondo comma credito include tutti i costi posti a carico del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europeaconsumatore”. Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione A seguito della Novella legislativa sentenza 11 settembre 2019 della Corte di cui all’art. 11-octiesGiustizia Europea, comma 2°immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore tutte le componenti del citato provvedimento normativocosto totale del credito, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. compresi i costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, questo in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio rilevadecidente secondo equità, venendo al caso mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la abbia statuito sulla richiesta di estinzione retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la scadenza naturale norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, dividendo ciascun importo massimo come si deve necessariamente concludere, per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga In secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborsoluogo, il Collegio rileva di coordinamento, rilevato che, con quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo alla voce un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile Commissioni a favore consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di cui alla lettcosto…”. a)Le parti, l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (“commissione relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di gestione” coordinamento, il compito di cui alla lett. b): secondo la regola contrattualeintegrare il regolamento contrattuale incompleto, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componentee, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata relazione al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento contenuto del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, né in base ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”una disposizione normativa suppletiva, il Collegio rileva afferma che tale commissione, prevista dall’art“…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.). 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul A questo punto il Collegio di Coordinamentocoordinamento, con premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione n. 5909/20del merito del ricorso, ha espresso in relazione al quale “…ritiene peraltro che il seguente principio criterio preferibile per quantificare la quota di diritto: “La previsione di cui all’artcosti up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso Ciò significa che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio riduzione dei costi eventualmente sostenuti up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo.corrispettivi

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DIRITTO. La controversia 9.- Come già sopra si è richiamato (cfr. nel n. 1), il ricorrente non ha ad oggetto il riconoscimento contestato la legittimità del diritto della parte ricorrente comportamento dell’intermediario in ordine alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, causazione dell’estinzione anticipata del rapporto a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitodi una sopravvenuta ipotesi di decadenza dal beneficio del termine. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaHa contestato, in particolareeffetti, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momentosolo il successivo comportamento di questi, in tutto o punto di «liquidazione» del dare e dell’avere inerente al rapporto così venuto a cessare. Sembra comunque opportuno qui ricordare, sebbene solo in partevia incidentale, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novellaovvero liminare, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione – secondo i principi del sistema vigente e secondo pure il tenore della clausola dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo - la decadenza del debitore dal benefico del termine non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea si verifica sulla base del mero ricorrere del presupposto oggettivo (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUEcessazione del rapporto di lavoro del mutuatario cedente) abbia efficacia direttae dunque in via automatica. Suppone, per contro, anche il rilascio di un’apposita dichiarazione del creditore - di volersi effettivamente attivare lo strumento della decadenza -, che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli sia pure comunicata ex artt. 11 1334 e 117 1335 c.c. al debitore. Al riguardo, è bene anche precisare in via ulteriore che - trattandosi nella specie di un mutuo con annessa cessione del quinto stipendiale in funzione solutoria – la detta comunicazione costitutiva della Costituzione resterebbe aperta la possibilità decadenza va (a pena di sollevare questione inefficacia) rivolta in modo diretto e immediato nei confronti della persona del cedente: quale mutuatario nel rapporto di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” prestito e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dunque portatore finale del debito in legge n. 106 del 23 luglio 2021questione, in caso effetti, quest’ultimo è il destinatario primo della dichiarazione del creditore; e va pure trasmessa, naturalmente, anche alla persona del ceduto, quale soggetto tenuto in via primaria al pagamento del mutuo (dubbi, non meno liminari peraltro, non possono non sorgere, poi, sulla rappresentazione meramente convenzionale di estinzione anticipata cause di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore decadenza dal beneficio del termine ulteriori rispetto a quelle ex art. 1186 c.c., secondo quanto propriamente procede il testo del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.dart. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia16, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipataal disposto dell’art. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies33, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato lett. t. cod. consumo, sia pure rispetto a quello del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazionecomma 2 dell’art. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord1341 c.c., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoI fatti sono pacifici. La domanda merita banca ha prestato fideiussione “fino alla concorrenza dell’importo massimo di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva euro 15.000,00” “per le somme che la questione del rimborso anticipato dei contratti [ricorrente] fosse [stata] tenuta a versare alla parte locatrice in caso di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito mancato adempimento delle obbligazioni assunte in dipendenza della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzatolocazione”. Il secondo comma del citato contratto di fideiussione prevede l’espressa rinuncia della banca ad avvalersi della possibilità di limitare la durata allo stesso termine dell’obbligazione principale (ex art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso 1957 2° c.). Sulle modalità di escussione della garanzia, il contratto prevede che il ricorso in discussione riguarda proprio il casogarante “è obbligato a versare a semplice richiesta della parte locatrice e senza opporre eccezione alcuna le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente fideiussione, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima con esclusione del beneficio della data di entrata in vigore della legge di conversione preventiva escussione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa debitore garantito di cui all’art. 11-octies1944 C.C. Il pagamento sarà eseguito dalla [banca] entro trenta giorni dalla richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento […] senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito, comma 2°che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute.”. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ultimo periodoche questo Collegio ha già avuto modo di condividere (cfr. Decisioni 1528/13 e 830/13), d.l“l’'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up frontGarantievertrag). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso Esso risulta infatti incompatibile con il nesso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione accessorietà che caratterizza il contratto di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hannofideiussione, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 del Codice Civile (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto Cass., 21 maggio 2008, n. 13078; Cass., 11 gennaio 2006, n. 394). Sotto questa luce, non sembra potersi dubitare che le parti abbiano previsto un contratto autonomo, con pagamento immediato e senza eccezioni. La Corte suprema insegna poi come l’exceptio doli sia proponibile soltanto in caso di escussione manifestamente fraudolenta, quando il debitore somministri la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento prova c.d. “alla franceseliquida: così Collegio Napoli, ossia immediata e incontestabile, della inesistenza del debito garantito o della sua estinzione (Cass., sez. un., n. 11611/2020 e 21740/20203947/10, cit.; negli stessi termini anche Collegio Bari, Cass. n. 8952/2020 e già 3964/1999; Cass. n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/202010652/2008). A tale stregua, considerato Risulta evidente che l’estinzione anticipata è avvenuta l’astrazione della garanzia autonoma dal debito principale sarebbe insanabilmente frustata se il garante fosse in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata ogni caso tenuto ad indagare le vicende del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lettbase ed a verificare la correttezza dell’escussione. b): secondo Il carattere abusivo dell’escussione deve emergere ictu oculi e rendere assolutamente evidente la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento mala fede del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”creditore. Nel caso di specienostro caso, la ricorrente non fornisce alcuna offre prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediariocerta e liquida dell’inesistenza del debito garantito o della nullità del relativo titolo. Risultano al contrario indizi, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata tali da escludere il carattere immediatamente abusivo e fraudolento dell’escussione e cosi precludere la stessa proponibilità dell’exceptio doli da parte del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016)garante. Si aggiunga ricava, infatti, dai documenti prodotti dalla banca che le contestazioni, riguardanti presunti danni al pavimento dell’immobile, erano risalenti all’aprile 2011. In particolare, è allegata una missiva del 20 aprile 2011 (cfr. all 6) con cui la domanda locatrice “ribadisce” l’esistenza di “danni al pavimento in cemento resina dell’immobile per la cui riparazione è in corso la redazione del relativo preventivo”. La medesima locatrice ha poi inviato (3 maggio 2011, all. 2 alle controdeduzioni) comunicazione di trasmissione dei preventivi di rifacimento e “della richiesta di fermo per l’esecuzione dei lavori”, intimando la debitrice che, qualora non è stata presentata anche in sede di reclamofosse stato risarcito il danno, ed avrebbe escusso la fideiussione. Le circostanze del caso portano escludere qualsiasi frode manifesta tale da giustificare l’exceptio doli seu presentis, sicché il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relativepagamento eseguito dalla Banca appare conforme alla disciplina contrattuale. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.IL PRESIDENTE

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento È in atti copia del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di conteggio estintivo, allegato da entrambe le parti, che riporta 63 rate scadute su 120 complessive, con decorrenza dal 31/08/2019. Risulta in atti anche la quietanza liberatoria, che conferma l’effettiva estinzione del finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitocon decorrenza dal 31.08.2019. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUBCiò premesso, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23 luglio 202123/7/2021 di conversione del D.l. A seguito della suddetta modifican.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), in particolare, è stato riformulato l’art. 125-sexies125 sexies TUB. La medesima legge di conversione prevede, comma 1con riferimento alla successione delle norme nel tempo, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del presente decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 dell’articolo 125-sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio Sulle implicazioni di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente consideratatale intervento normativo, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx intervenuto con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octiesCoordinamento, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato esprimendo il seguente principio di diritto: “In in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativonormativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue Ne deriva la retrocedibilità necessità di distinguere nell’ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi up - front ( costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia ) e costi recurring ( costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell’intero sviluppo del rapporto). Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti ovviamente , della quota non maturata. Venendo al caso di specie, L’intermediario ha prodotto in sede di controdeduzioni l’allegato al modulo SECCI, di cui il ricorrente ha dichiarato di avere ricevuto copia, da cui risultano le attività svolte dagli intermediari del credito. L’intermediario allega l’accordo di distribuzione (doc. 4, CTD) e la fattura relativa alla provvigione dell’intermediario del credito (doc. 5 CTD). Venendo alla qualificazione degli oneri controversi, secondo il consolidato orientamento dei primi Collegi, le Commissioni mandataria per il perfezionamento del contratto (A) e le Provvigioni intermediario del credito (C), vanno considerate upfront; mentre le Commissioni mandataria per la gestione del contratto (B), vanno considerate recurring. L’intermediario allega copia delle CGA relative all’assicurazione impiego e vita (all. 7), di cui risulta che il cliente abbia preso visione. Per quanto riguarda entrambe le coperture, le condizioni di assicurazione descrivono i criteri di calcolo della quota di premio da restituire al cliente in caso di estinzione anticipata. Secondo i più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, con riguardo al rimborso dei premi assicurativi, si applicano le condizioni di polizza, richiamate nel contratto di finanziamento, in quanto tali condizioni indicano il criterio di rimborso, sebbene non indichino anche la formula di calcolo. L’intermediario afferma che la Compagnia assicuratrice ha già provveduto al rimborso dei secondipremi, limitatamente alla determinato a norma delle CGA sopra riportate, per un totale di € 864,45. Allega evidenza contabile, comprensivo di codice CRO. Il ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli stessi interessi, calcolata in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”misura proporzionale alla vita residua del finanziamento facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all’estinzione anticipata. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al L’intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di specie e con riferimento estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI. Tuttavia, mentre alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione sez. 2 del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alla sez. Tale piano risulta accettato 4 dello stesso modulo, a cui fa espresso rinvio l’art. 11 del contratto, gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il criterio pro rata temporis. In merito all’applicabilità del criterio del pro rata temporis alla restituzione degli interessi in base a quanto previsto nel contratto in caso di anticipata estinzione del finanziamento, l’orientamento prevalente dei Collegi (cfr. decisioni del Collegio di Milano nn. 13473 del 27/05/2021, 23481 del 22/12/2020 e visionato dal cliente all’atto 3820 del 16/02/2021) è nel senso che - per l’ambiguità della stipulaclausola - si applichi il criterio pro rata temporis anche per la restituzione della quota interessi, come se oggetto di specifica domanda, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazioneun lato, e prevede che gli interessi vadano restituiti con il criterio pro rata temporis e, dall’altro, che le rate del finanziamento sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF. Nel caso di specie risulta prodotto dall’intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi (non sottoscritto dal cliente), come sostenuto dall’intermediarioed un prospetto di liquidazione (sottoscritto dal cliente “per accettazione”), indicante solo la quota capitale residuo - e non anche la quota interessi - dovuta dopo ciascuna rata di rimborso Tutto ciò premesso, ribadito che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del secondo i principi espressi dal Collegio di CoordinamentoXxxxxxxxxxxxx nella decisione pocanzi ricordata, per i contratti stipulati prima del 25/7/2021 sono retrocedibili i soli costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. Tuttaviacosti recurring) e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene pertanto il seguente risultato: Numero di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx pagamenti all'anno 12 Quota di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio rimborso pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base 47,50% Data di inizio del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo prestito 01/06/2014 Quota di rimborso degli piano ammortamento - interessi non maturati, in aggiunta all’importo 25,36% rate pagate 63 rate residue 57 Importi Natura onere Percentuale di euro 1.935,56, rimborso Importo dovuto Rimborsi già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “effettuati Residuo Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario (A) 932,88 Upfront 0,00% 0,00 0,00 Commissioni per ila gestione (B) 932,88 Recurring 47,50% 443,12 443,37 -0,25 Provvigioni Intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi ( C ) 1.435,20 Upfront 0,00% 0,00 0,00 Premi assicurativi (G-H) 2.052,88 Criterio contrattuale 864,45 864,45 0,00 Interessi 9.781,61 Recurring 47,50% 4.646,26 2.480,56 2.165,70 L’importo da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabilirimborsare è da arrotondare a E. 2.165,00. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che Non può essere accolta la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, legali in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la considerazione della natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordgiudizio avanti all’ABF e della serialità del ricorso., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento materia del diritto contendere va esaminata alla luce della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione recente riformulazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. 125 sexies TUB introdotto con la legge n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, 23/7/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021 in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, relazione alla quale la medesima legge di conversione ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il previsto quale criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre temporale che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del presente decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 dell’articolo 125-sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio Sulla portata di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente consideratatale intervento normativo, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx intervenuto con la pronuncia decisione n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse21676/2021, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della NovellaCoordinamento, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato espresso il seguente principio di diritto: “In in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativonormativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondiDunque, allo stato attuale, sono retrocedibili i primi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione e non i secondi. Ciò premesso in punto di diritto, risulta dal conteggio estintivo, elaborato dopo la scadenza di n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate48 rate sulle 120 complessive al 31/1/2019, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato che a parte ricorrente sono stati riconosciuti € 380,16 a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della pro quota di interessi e di delle ‘commissioni mandataria’. Gli oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che contrattuali applicati sono le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione commissioni per il perfezionamento del contratto”finanziamento, di cui alla lettcommissioni per la gestione del finanziamento (cd. a), l’altra commissioni mandataria) e provvigioni per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata l’intermediario del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lettcredito. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, Il contratto prevede che in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più anticipata è dovuto sul puntoil rimborso solo delle commissioni per la gestione del finanziamento. Quanto invece alla voce “Commissioni alle citate provvigioni, nel modulo SECCI vengono indicati due distinti soggetti quali intermediario del credito, apparentemente qualificati come intermediario finanziario ex art. 106 TUB. Tuttavia, nel contratto vi è evidenza dell’intervento solo di uno di questi due soggetti che, inoltre, non risulta iscritto all’elenco degli intermediari finanziari ex art.106, e non espone nel timbro il riferimento all’iscrizione all’elenco degli agenti in attività finanziaria. L’altro soggetto indicato nel SECCI risulta essere un intermediario finanziario iscritto all’elenco art. 106 TUB (e come tale riveste la qualifica di intermediario del credito) ma non risulta intervenuto in contratto. Non sono stati prodotti l’eventuale accordo distributivo con l’intermediario del credito, né la relativa fattura. Dunque, tenuto anche conto del tenore delle disposizioni contrattuali, vi è assoluta incertezza sul ruolo svolto dal soggetto effettivamente intervenuto, stante la mancata spendita del ruolo di agente e la non iscrizione all’albo degli intermediari finanziari. Alla luce di quanto precede, vanno qualificati come costi recurring le citate ‘commissioni mandataria’ per la gestione del finanziamento e le provvigioni dell’intermediario del credito e come upfront le commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario finanziamento. Pertanto, trattandosi di contratto stipulato prima del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti 25/7/2021 e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda tenuto conto di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”quanto già riconosciuto, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata conteggio delle somme dovute a parte ricorrente in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il estinzione anticipata va effettuato come segue, in linea con i principi espressi dal Collegio di Coordinamento, con Coordinamento nella richiamata decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio n.21676/21: Numero di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso anticipato pro rata temporis 60,00% Data di inizio del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda prestito 01/02/2015 Quota di rimborso delle spese legali, essa non merita piano ammortamento - interessi 40,63% rate pagate 48 rate residue 72 Importi Natura onere Percentuale di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni mandataria perfezionamento ( A ) 633,60 Upfront 0,00% 0,00 0,00 0,00 Commissioni mandataria gestione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.B) 633,60 Recurring 60,00% 380,16 380,16 0,00 Provvigioni intermediario (C) 2.534,40 Recurring 60,00% 1.520,64 0,00 1.520,64

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento Oggetto del diritto della parte ricorrente alla restituzione presente procedimento è la richiesta di parte riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoartt. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies121, comma 1, lett. ce) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del d.lcredito, e 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 25 maggio 2021In base all’orientamento finora consolidato dell’ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 73 come convertito dalla l. n. 106 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni up front), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale (commissioni recurring), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio pro rata temporis: l’importo da restituire si ottiene dividendo l’importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell’estinzione anticipata). In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell’individuarne la natura up front o recurring, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l’intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare. All’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaaprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, l’art. 125-sexiesal fine di chiarire se tale disposizione, comma 1, Tuf così dispone: nel prevedere che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua ad una riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro comprende gli interessi e i criteri costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva “il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio totale del costo ammortizzatocredito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito , investito della questione relativa agli effetti del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021)citato provvedimento, applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di Coordinamento hadiritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, in particolareimmediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamenteriduzione dei costi istantanei, invecein mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi le disposizioni dell’artgli orientamenti consolidati dell’ABF. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla data della sottoscrizione retrocessione dei contratticosti up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Il Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesseaderisce, il Collegio di Coordinamento ha precisato ritenuto che “all’interno il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del nuovo artcosto totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. 11 octiesAlla luce di tutto quanto sopra, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella nel caso di specie, considerato che la Direttiva interpretata dalla CGUEcommissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l’intermediario intervenuto hanno natura up front poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito ha natura recurring ma è stata rimborsata (per importo leggermente superiore al dovuto) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali mediante l’abbuono nel conteggio estintivo e le imposte non sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a rimborsabili poiché tecnicamente non un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto “costo” ai sensi della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 sopra richiamata decisione della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato , il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021resistente è tenuto, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi per il rimborso dei costi up front), al pagamento delle seguenti somme: rate complessive 120 rate scadute 48 Importi Natura Rimborsi dovuti Rimborsi già effettuati Residuo rate residue 72 TAN 6,70% Denominazione % rapportata al TAN 39,27% Commissione mandataria perfezionamento prestito 695,52 € Up front 273,13 € 273,13 € Commissione mandataria gestione prestito 695,52 € Recurring 417,31 € 417,60 € -0,29 € Provvigioni intermediario del credito 3.047,04 € Up front 1.196,57 € 1.196,57 € oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo. Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra Circa la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contrattorefusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis provare documentalmente (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/203498/2012) e da avanzare già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexiesdecisione n. 4618/2016), comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che data la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale serialità del contenzioso in questione esame in base all’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (Collcfr. coorddecisione n. 6167/2014), essa va rigettata., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha concerne il comportamento tenuto dalla banca nella gestione delle operazioni di estinzione anticipata del mutuo del ricorrente. Parte ricorrente contesta il comportamento della resistente per avergli addebitato un importo superiore a quello in precedenza comunicato in sede di conteggio per estinzione anticipata. Chiede pertanto la restituzione dell’eccedenza pari ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli € 2.049,48. La resistente deduce che tale somma è giustificata (oltre che dagli interessi e degli oneri maturati successivamente al conteggio) dalla penale per estinzione anticipata, in un primo momento non conteggiata a causa di un contratto errore nell’inquadramento dell’operazione (surroga anziché estinzione). Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che il mutuo è stato stipulato il 3/5/2004 ed estinto il 24/3/2015; si trattava di finanziamento mediante cessione mutuo a tasso fisso e durata ventennale, ed in seguito alla istruttoria disposta dal Collegio si è accertato che il regolamento contrattuale prevedeva l’applicazione di quote della pensione, a seguito della sua una penale di estinzione anticipata rispetto pari al termine convenzionalmente pattuito3%; l’ammortamento aveva scadenza originaria 30/6/2024; la sospensione dei pagamenti dall’1/9/13 al 28/2/14 ha determinato lo slittamento in avanti del piano di ammortamento, con nuova data scadenza 30/9/2025, per cui l’ammortamento sarebbe giunto a metà soltanto il 30/9/2015. La domanda merita Dal punto di essere accolta solo parzialmentevista normativo occorre richiamare quanto previsto dall’art. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125120-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octiester, comma 1, lett. c)TUB, del d.l. 25 maggio 2021secondo il quale «E’ nullo qualunque patto o clausola, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto anche posteriore alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua conclusione del contratto, degli interessi con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l’estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullità del contratto». In base poi all’art. 161, comma 7-ter, TUB, «Le disposizioni di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter si applicano ai contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri mutuo per l'acquisto della prima casa stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per l’acquisto o per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costiristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a seguito di frazionamento, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio anche ai sensi del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 3122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima dell'importo della penale dovuta per il Collegio rileva che caso di estinzione anticipata o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter stipulati [come quello ora in esame] antecedentemente al 2 febbraio 2007 è quella definita nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del d.l. 25 maggio 2021decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, 206». Ricostruito in questi termini il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octiesquadro normativo, la struttura testuale misura massima della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto penale dovuta per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato contratti di mutuo immobiliare stipulati, qual è quello oggetto di controversia, prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo2 febbraio 2007, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento è quella prevista dall’Accordo ABI – CNCU del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare2 maggio 2007, richiamato dal modulo SECCI dove dalla resistente. Sul punto, le previsioni dell’Accordo sono chiare nel prevedere che «per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000» la misura massima della penale è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale pari a «1,90 punti percentuali nella prima metà del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia periodo di ammortamento del finanziamentomutuo»; con la precisazione che, qualora le «penali contrattualmente previste» siano «in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate», le penali così previste subiscono un’ulteriore riduzione pari, per i «mutui a tasso fisso» stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, a «0,25 punti percentuali». InfattiOrbene, sempre nel modulo SECCIdalla lettura del contratto di mutuo, Sezione 2concluso dalla ricorrente, “Caratteristiche principali risulta la previsione di una penale per il caso di anticipata estinzione nella misura del prodotto di credito”3%, nel riquadro relativo misura evidentemente superiore a “Ratequella massima richiamata dall’Accordo ABI – CNCU del 2 maggio 2007. Deve, ed eventualmentepertanto, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato ritenersi corretta e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce conforme al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che dettato normativo la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediariocondotta dell’intermediario resistente, che ha citato nelle controdeduzioni provveduto a determinare la decisione n. 10003/2016 penale dovuta dalla ricorrente per l’estinzione del Collegio contratto di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto mutuo a stornare gli interessi tasso fisso stipulato nell’anno 2004 nella misura più favorevole dell’1,9%, anziché del 3% come contrattualmente previsto, senza applicare l’ulteriore riduzione dello 0,25%, prevista unicamente per il clientel’ipotesi di penale negozialmente fissata in una misura pari o inferiore all’1,90% indicato dall’Accordo ABI – CNCU del 2 maggio 2007. Sulla base di questi dati risulta dunque correttamente applicata la penale dell’1,90% sul capitale residuo, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis pari a: 100.014,61 x 0,019 = 1.900,27 euro. I restanti euro 149,21, addebitati al momento dell’estinzione anticipata (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.eccesso rispetto a quanto in precedenza comunicato), sembrerebbero riferibili agli interessi maturati successivamente al primo conteggio effettuato, ma sul punto non vi è specifica contestazione da parte del ricorrente. Non può dunque essere accolta la domanda restitutoria. Ciò posto la condotta della banca deve dunque prevalere su quella relativa essere scrutinata sotto il profilo della conformità ai canoni di correttezza e diligenza che ne devono informare l’operato, al calcolo degli interessi secondo fine di verificare la sussistenza di una responsabilità in capo alla medesima. Ed invero deve rilevarsi che non è contestato il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato fatto che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano la discordanza tra l’importo comunicato al ricorrente euro 1.062,27, e quello a titolo costui addebitato sia dovuto ad un errore ascrivibile alla resistente nell’effettuare il primo conteggio di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui estinzione; altrettanto incontestata è la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, circostanza – ancor più grave - per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”stato preventivamente informato del maggior addebito. Nel caso in esame ad avviso del Collegio emerge infatti una palese violazione dei princìpi di speciecorrettezza e buona fede e di protezione della controparte che avrebbero dovuto caratterizzare l’agire dell’intermediario resistente. Non senza ribadire come il grado di diligenza cui è tenuto l’intermediario nell’esecuzione delle disposizioni che gli siano state impartite dal cliente è particolarmente elevato e qualificato, infatti, deve essere individuato nella diligenza del c.d. bonus argentarius (cfr. Cass., 12 giugno 2007, n. 13777, secondo cui «ai sensi dell’art. 1176 c.c., 2° comma, la ricorrente banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non fornisce alcuna prova dell’assenza solo con riguardo all’attività di oggettiva giustificazione dell’indennizzo esecuzione di contratti bancari in questione senso stretto, ma anche in favore dell’intermediario, limitandosi relazione ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda ogni tipo di rimborso delle spese legali, essa non merita atto o di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione operazioni oggettivamente esplicati») (Coll. coord.Roma, dec. n. 4618/20161362/2014). Si aggiunga Appare evidente come nella vicenda in contestazione la banca resistente sia venuta meno a tale obbligo di diligenza qualificata nella fase di estinzione del contratto non comunicando preventivamente ed in maniera puntuale e trasparente l’importo dovuto dal cliente che si è ritrovato addebitato un importo superiore rispetto a quello preventivato. Tuttavia a fronte della acclarata responsabilità della banca, appare del tutto assente qualsiasi indicazione, da parte del ricorrente, circa il pregiudizio che al medesimo sarebbe derivato dal ritardo e dalle modalità con le quali è venuto a conoscenza dell’importo realmente dovuto per l’estinzione, non potendo quindi trovare accoglimento la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamorisarcitoria.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività. Dalla documentazione versata in atti dall’Agenzia delle Dogane risulta che l’istanza di accesso del signor ........................ pervenne all’Amministrazione in data 27.10.2010. Essendo decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta data, si deve ritenere che in data 26.11.2010 si è formato il riconoscimento silenzio-rigetto della predetta istanza, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90. Stante la natura decadenziale del diritto termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-rigetto in questione, ne deriva la tardività del ricorso proposto dal signor avverso il rigetto della parte ricorrente alla restituzione sua istanza di parte degli interessi accesso, proposto in data 7.1.2010, ai sensi del combinato disposto dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/90 e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionedell’art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184/2006, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva nulla rilevando la circostanza che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifical’Amministrazione, in particolaredata 2.12.2010 abbia esplicitamente rigettato l’istanza di accesso in questione. Giova richiamare il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momentosecondo il quale, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua ragione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale carattere decadenziale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa termine di cui all’art. 11-octies25, comma 4, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in della legge n. 106 241/90, laddove non sia stato tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego o la formazione del 23 luglio 2021silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, in caso non è consentita né la reiterazione dell’istanza di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore accesso, né l’impugnazione del citato provvedimento normativosuccessivo diniego, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento laddove al secondo xxxxxxx non possa non esser riconosciuto carattere meramente confermativo del rapporto negoziale primo (c.dcfr. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.dC.d.S., sent. costi up frontn. 6 2006; C.d.S., sent. n. 7/2007; C.d.S., sent. n. 442/2010). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la non essendo stati rappresentati dal ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza nuovi elementi di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediariofatto o di diritto rispetto a quelli contenuti nell’istanza originaria, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga si deve concludere che la domanda successiva impugnazione della nota del 2.12.2010 non è stata presentata anche vale ad escludere l’irricevibilità del presente ricorso, proposto ben oltre la scadenza del termine per l’impugnazione del silenzio-rigetto formatosi in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo26.11.2010.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento sottoposta all’esame del diritto Collegio attiene alla richiesta di rimborso di somme a titolo di commissioni ed interessi percepiti dall’intermediario in eccesso rispetto alle condizioni pattuite. In particolare la ricorrente lamenta, in relazione al rapporto intrattenuto presso l’intermediario, la mancata applicazione del tasso contrattualmente previsto; la mancata ricezione delle comunicazioni di variazione unilaterale in relazione alle commissioni applicate; la commissione di errori da parte della parte ricorrente alla restituzione banca nella rilevazione dell’euribor o incremento dello spread a partire dal 10 febbraio 2017; la mancata consegna dei conteggi di parte liquidazione delle competenze per euro 918,58, addebitate in data 4 dicembre 2009 (scalare, conteggio interessi e conteggio CFA; tale ultima documentazione sarebbe stata allegata alle controdeduzioni, nonché, da ultimo, l’introduzione della commissione CFA). L’intermediario, dal canto suo, ammessa l’erroneità degli interessi applicati tra il 23.6.2009 e degli oneri il 20.11.2009 e l’addebito del corrispettivo di un sconfinamento rapporto (CSR) nel primo trimestre del 2010 e 2011 non essendo più presente uno sconfinamento, una volta applicati i tassi d’interesse nella misura indicata dal cliente, sarebbe disponibile a riconoscere al cliente € 1.492,28. Dalla documentazione in atti è possibile riscontrare che in data 23.06.2009 le parti sottoscrivevano il contratto di finanziamento a medio termine mediante cessione apertura di quote della pensionecredito in conto corrente con garanzia ipotecaria n. **12573.91; il contratto di conto corrente prevedeva un tasso debitore del 3,550% fino al 30.06.2009; uno spread dell’1,485% con possibilità di maggiorazione di 2,250 punti, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita una commissione trimestrale di essere accolta solo parzialmentemassimo scoperto dello 0,125%. Il Collegio rileva che contratto prevedeva, inoltre, la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga possibilità di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati le condizioni economiche applicate al finanziamento rispettando, in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor variazioni sfavorevoli al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021)cliente, applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa prescrizioni di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l118 TUB e successive variazioni e modificazioni. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021L’intermediario afferma di aver inviato, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima data 30/06/2009, una modifica delle condizioni contrattuali, tuttavia non fornisce documentazione comprovante la ricezione della entrata in vigore stessa la quale, comunque, fa riferimento ad una comunicazione del citato provvedimento normativo22/05/2009, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari ossia precedente alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale sottoscrizione del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha domanda avanzata dalla parte ricorrente, nei termini in cui è stata formulata (“si richiede…di svincolare immediatamente i titoli”), parrebbe volta ad ottenere una condanna dell’intermediario ad un facere specifico. Come noto, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle questioni “aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione l’accertamento di parte degli interessi diritti, obblighi e degli oneri facoltà” (Sez. I, § 4) sicché risulta preclusa all’ABF la possibilità di un contratto esaminare richieste finalizzate ad ottenere pronunce di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitocarattere costitutivo. La domanda merita del ricorrente, tuttavia, va correttamente interpretata alla stregua di essere accolta solo parzialmenteuna richiesta di accertamento della sopravvenuta inefficacia della fideiussione e della conseguente illegittimità del diniego opposto dalla banca rispetto alla richiesta di svincolo dei titoli (cfr. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexiesRoma, TUBdecisione n. 20143/2021, il cui testo è stato oggetto per un caso analogo, e v. anche Collegio di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021Roma, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi 7741/2020 e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/202013375/2021 quanto ai criteri interpretativi da adottarsi). A tale streguaXxxxxx, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta con contratto sottoscritto in corrispondenza data 9/05/2018 l’intermediario convenuto rilasciava la predetta garanzia in favore della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al parte locatrice sino a concorrenza dell’importo di euro 9.600,00 (cfr. infra). Contestualmente la parte ricorrente euro 1.062,27si impegnava a mantenere indenne la banca dalle conseguenze derivanti dal contratto di fideiussione (cfr. All. 2 alle controdeduzioni: dichiarazione di manleva) e conferiva altresì alla banca, a titolo di rimborso degli interessi non maturaticontrogaranzia, mandato irrevocabile a vendere i titoli detenuti sul conto n. *330 (cfr. All. 1 alle controdeduzioni). E’ pacifico tra le parti che il contratto di locazione è stato risolto in via anticipata e l’immobile riconsegnato alla parte locatrice in data 18 aprile 2020 (cfr. verbale di riconsegna dell’immobile). Con il presente ricorso la parte ricorrente contesta dunque la legittimità del diniego opposto dalla banca alla richiesta di svincolo dei titoli osservando che la risoluzione anticipata del contratto di locazione, in aggiunta all’importo assenza di euro 1.935,56escussione della garanzia ad opera della parte locatrice, già rimborsato dall’intermediarioavrebbe determinato l’estinzione dell’obbligazione fideiussoria e conseguentemente il venir meno del vincolo imposto sui titoli offerti in controgaranzia. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuitoPer contro, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio banca resistente rileva che, con riguardo alla voce trattandosi di garanzia autonoma Commissioni a favore della mandatariaprima richiesta”, la liberazione del garante prima della scadenza del termine finale di efficacia richiede la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario. Tanto premesso in punto di fatto, la questione sottoposta all’attenzione del Collegio riguarda l’accertamento della cessazione o meno dell’efficacia della garanzia e la valutazione della legittimità o meno della condotta della banca per aver negato lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti svincolo dei titoli oggetto di costomandato irrevocabile a vendere. A tal proposito, entrambe dovute a titolo si evidenzia che la garanzia rilasciata dalla banca appare qualificabile – indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti, notoriamente non vincolante la qualificazione – come contratto autonomo di corrispettivo alla società mandatariagaranzia, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”attesa la presenza delle clausole di pagamento dietro semplice richiesta e, quel che conta, di cui rinuncia alle eccezioni relative al rapporto principale, rispetto al quale la garanzia è dunque insensibile, venendo a perdere il requisito dell’accessorietà. Dalle pattuizioni contrattuali emerge che la garanzia ha validità dal 9/05/2018 sino al 17/05/2024 (data di scadenza del contratto di locazione) e perde efficacia ”trascorsi 30 giorni da quest’ultimo termine, senza che sia pervenuta alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione Banca richiesta di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo pagamento Il contratto non disciplina tuttavia espressamente gli effetti della seconda componente, garanzia in caso di estinzione anticipatarisoluzione anticipata del contratto di locazione ovvero non chiarisce se, per determinare l’immediato scioglimento del vincolo, sia necessaria la restituzione del documento originale o il rilascio di una liberatoria da parte del beneficiario. Dalla dichiarazione di manleva emerge, tuttavia, che gli obblighi assunti dalla parte ricorrente in dipendenza del rilascio della garanzia perdurano “sino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria da parte del beneficiario ovvero a giudizio della banca l’impegno assunto possa considerarsi estinto” (cfr. art. 4). Xxxxxx, nel caso contratto di specie è stata già rimborsata al cliente locazione (cfr. supra) si prevede, inoltre, che “in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexiesrilascio anche anticipato dell’immobile la fideiussione dovrà essere restituita dal locatore entro 60 giorni dalla liberazione dell’immobile, comma 3, T.U.B.previa verifica del corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal … contratto…”. Nel caso di specie, non consta in atti evidenza di una dichiarazione liberatoria rilasciata dal beneficiario, né emerge una inequivoca volontà del soggetto garantito di liberare il garante. Di contro, all’atto della riconsegna dell’immobile (cfr. verbale del 18/04/2020) il locatore contestava “l’omesso ripristino dell’immobile ed il conseguente inadempimento contrattuale e si riserva[va] ogni più opportuna iniziativa a tutela dei propri diritti, avendone già richiesto con raccomandata del 4/02/2020 la demolizione e regolarizzazione ad opera e spese del conduttore”. Dalla natura autonoma della garanzia deriva che, quand’anche il rapporto garantito fosse estinto e non residuassero pretese di sorta del locatore (il che, per quanto osservato, appare smentito) il conduttore sarebbe unicamente legittimato non già a pretendere dal garante di vedere svincolati i titoli vincolati alla stregua di garanzia per l’esercizio del regresso nei confronti del ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza (per il caso di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediarioescussione della fideiussione), limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio bensì a pretendere dal proprio creditore, sussistendo puntuale adempimento dei costi eventualmente sostenuti propri obblighi contrattuali, il rilascio di una quietanza liberatoria e, per l’estinzione anticipata del finanziamentoquanto qui rileva, la liberazione dalla garanzia prestata (art. Quanto alla domanda 1200 c.c.), con restituzione della polizza. Inoltre, i titoli oggetto di rimborso delle spese legali, essa non merita mandato irrevocabile di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi vendita sono posti a garanzia della “fideiussione bancaria” nonché “di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga ogni altra esposizione che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamoBanca venisse a vantare direttamente o indirettamente, ed a qualsiasi titolo nei confronti del ricorrente” e che il ricorrente ha assunto, limitatamene all’importo di euro 4.000,00, l’impegno a non allega notule o parcelle ad esse relativedisporre dei titoli né diminuirne il valore senza il preventivo consenso della banca. Pertanto, Ne deriva in conclusione che il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamoricorso non può essere accolto.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione Comune di parte degli interessi Catania. A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell’articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e degli oneri dell’articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un contratto provvedimento di finanziamento mediante cessione diniego espresso o tacito di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021accesso ovvero, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativodeterminazione che consente l’accesso, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette presentati dal soggetto controinteressato, a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondicondizione, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturatiperò, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale linearel’amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato. Qualora, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota viceversa, si tratti di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo impugnare un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipulaprovvedimento emanato da un’amministrazione locale, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata specie, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al cliente in sede di conteggio estintivoDifensore Civico competente per ambito territoriale. Inoltre, anche tralasciando, per l’importo ipotesi, tale profilo di euro 259,20inammissibilità, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexiesl’articolo 12, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno d.P.R. n. 184/2006, dispone che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo gravame avverso provvedimenti di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”xxxxxxx e/o differimento dell’accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la ricorrente prospettazione della parte ricorrente, che ha inteso impugnare il silenzio dell’amministrazione avverso la richiesta del 25 gennaio 2010, la scrivente ritiene che il provvedimento da impugnare fosse il diniego del 13 gennaio 2010, e che la presentazione di analoga e successiva istanza di accesso, senza che sia fornito alcun elemento nuovo in fatto o in diritto, non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediariovalga a far rivivere i termini per la presentazione del presente gravame (C.d.S., limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordXx.Xx., 20.4.2006 n. 4618/20167). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, considerato che il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva provvedimento di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla xxxxxxx reca la data del reclamo13 gennaio 2010 e che il gravame è del 9 marzo 2010, tale termine è decorso.

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DIRITTO. La controversia ha questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la presunta violazione della disciplina in materia di usura ed anatocismo in relazione ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione conto corrente assistito da un’apertura di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUBcredito, il cui testo accordato è variato nel corso del rapporto ed è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’artripetuti sconfinamenti. 11-octiesMovendo dall’esame delle doglianze relative alla presunta usurarietà del rapporto, comma 1va anzitutto rilevato che la forma tecnica di concessione del credito, lettoggetto del presente ricorso, rientra tra i cc.dd. cfinanziamenti “a utilizzo flessibile” (c.d. revolving), per i quali il tasso effettivo – in ragione delle specifiche regole di rilevazione (tutti i conti in essere nel trimestre di riferimento) e dei valori presi a riferimento (ammontare utilizzato nel trimestre appena concluso) – è calcolato periodo per periodo, per tutto il corso della durata del d.lrapporto: ciò al fine di appurare se il tasso effettivo globale medio, all’atto della stipula del finanziamento convenuto nei limiti legali, superi in alcuni trimestri il tasso soglia. 25 maggio 2021Il Collegio deve al riguardo richiamare il nuovo indirizzo della Cassazione (3 aprile 2013, n. 73 come convertito 1796), secondo cui la norma d’interpretazione autentica recata dalla l. 28 febbraio 2001, n. 106 24, esclude la rilevanza dell’usura sopravvenuta ai soli fini della declaratoria di nullità della clausola ex art. 1815, 2° comma, c.c.; non consente anche, per converso, di consolidare l’efficacia, nel corso del 23 luglio 2021rapporto, degli interessi divenuti nel frattempo usurari. A seguito della suddetta modificaSviluppando tale impostazione, questo Collegio ha distinto opportunamente gli effetti dell’usura a seconda se riferiti al momento genetico dell’accordo o invece al momento funzionale (v., in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021ABF Napoli, n. 31796/2013, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021e poi da ult., ABF Napoli, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 4664/2016); distinguo assai rilevante, poiché schiude il varco da un lato all’esclusione della ricorrenza di una fattispecie – qui palesemente inammissibile – di invalidità sopravvenuta del 23 luglio 2021contratto di finanziamento o di una sua specifica clausola, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente dall’altro lato alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021)configurazione, applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, di una mera inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti rispetto al tasso soglia legale, trimestralmente rilevato. Ad avviso di questo Collegio non vale a smentire siffatta impostazione l’assenza, nel presente contesto, di una norma che richiami l’istituto della integrazione automatica della clausola difforme da quella legislativa, contemplato dall’art. 1339 c.c., stante la Direttiva interpretata portata generale e non già eccezionale di quest’ultimo, ben chiarita dalla CGUECassazione (26 gennaio 2006, n. 1689) abbia efficacia direttae da un’acuta dottrina. Su questa scia, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento Banca d’Italia ha quindi enunciato il seguente principio fornito agli intermediari l’indicazione di diritto: condurre sistematicamente una verifica trimestrale sul rispetto delle soglie pro tempore vigenti per tutti i finanziamenti In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale utilizzo flessibile” (c.d. costi recurringrevolving) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione (cfr. i “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del prestito (c.d. costi up front3 luglio 2013). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUBIn via preliminare, il cui testo è stato oggetto Collegio dispone la riunione dei ricorsi n. 1392932/2016 e 1392995/2016 in ragione della connessione soggettiva e oggettiva. l ricorrente chiede di recente modifica ad opera dell’artaccertare, ex art. 11-octies125 - sexies T.U.B., comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I credito corrispondente all’importo delle commissioni e dei premi assicurativi non maturati a causa dell’estinzione anticipata di due contratti di credito indicano finanziamento. Secondo il consolidato orientamento dell’ABF - confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017) e pienamente condiviso da questo Collegio - il principio di equa riduzione del costo del finanziamento impone la restituzione della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell’estinzione anticipata del prestito, un’ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata. Nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i criteri per costi imputabili a prestazioni concernenti la riduzione proporzionale degli interessi fase delle trattative e degli altri costidella formazione del contratto (costi up front, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021ripetibili), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra sia gli oneri e i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero riferibili all’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring, rimborsabili pro quota). In difetto di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005, l’intero importo di ciascuna delle voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare determinata secondo un criterio proporzionale. Fermo restando il carattere up front delle spese di istruttoria, il contratto n. 443877 riferisce, sub A1), le commissioni finanziarie «a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato ecc.».; nonché prevede le commissioni intermediario - sub A2) - «per 1) l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) la definizione dei rapporti contabili; 3) l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; 4) la prestazione della garanzia del “non riscosso per riscosso” (se e costi relativi ad adempimenti preliminari in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla concessione differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7) provvigione, compenso sostenuti per l’intervento dell’agente, del prestito (c.dmediatore incaricato e/o di ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede», con espressa inclusione della provvigione agente mediatore, ancorché dalla documentazione contrattuale, non risulti la conclusione del contratto per il tramite di un soggetto abilitato all’offerta fuori sede, come può desumersi anche dall’indicazione della ragione sociale dell’intermediario erogante nello spazio destinato alle generalità del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede. Il contratto, insomma, non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi up front), sia gli oneri e i costi recurring. Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo un criterio proporzionale, le commissioni finanziarie (euro 4.182,52) e le commissioni intermediario (euro 4.183,77 di interessi e cui euro 2.347,20 per provvigione agente) devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante - in presenza di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta rate di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun eguale importo massimo per - dal rapporto fra il numero di quote previste dal finanziamento complessivo delle rate (centoventi) e moltiplicandolo per il numero di delle rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis residue (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020settantuno). A tale stregua, considerato che l’estinzione seguito dell’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° quarantanovesima rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente l’importo delle commissioni finanziarie non maturato è pari a euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati2.474,66 e, in aggiunta all’importo considerazione della detrazione di euro 1.935,56113,60, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per residua l’importo di euro 259,202.361,06; l’importo delle commissioni di intermediazione è pari a euro 1.086,64; quello delle provvigioni agente a euro 1.388,76. Alla ricorrente, come è pacifico tra le parti, è stata corrisposta, successivamente alla proposizione del ricorso, la somma di euro 4.836,45. Con riferimento al secondo contratto, fermo restando il carattere up front delle spese di istruttoria, le commissioni finanziarie sono convenute «a convenuta copertura - in accezione non solo unitaria e inscindibile ma anche aleatoria - delle attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito, quali ad esempio, l’esame della documentazione, gli oneri per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece la conversione e la convertibilità, da variabile a fisso, del saggio degli interessi o per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell’operazione; gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista; la elaborazione dei dati in funzione della legge 197/1991; le perdite per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi e delle commissioni nel periodo di preavviso delle mutate condizioni di mercato ecc.»; le commissioni intermediario sono previste - sub A2) - «per 1) l’attività istruttoria del prestito, comprensiva dell’acquisizione della documentazione necessaria, di notificazione del contratto di mutuo agli enti interessati, di rimessa del netto ricavo al cedente; 2) la definizione dei rapporti contabili; 3) l’eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal mutuatario; 4) la prestazione della garanzia del “non riscosso per riscosso” (se e in quanto dovuta); 5) la gestione delle rate di rimborso in scadenza; 6) le perdite relative alla voce “Commissioni differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell’ammortamento; 7) provvigione, compenso sostenuti per l’intervento dell’agente, del mediatore incaricato e/o di ogni altro soggetto abilitato all’offerta fuori sede», con espressa inclusione della provvigione agente mediatore, ancorché dalla documentazione contrattuale, non risulti la conclusione del contratto per il perfezionamento tramite di un soggetto abilitato all’offerta fuori sede, come può desumersi anche dall’indicazione della ragione sociale dell’intermediario erogante nello spazio destinato alle generalità del soggetto incaricato dell’offerta fuori sede. Il contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura insomma, non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile sia gli oneri e i costi up front, sia gli oneri e i costi recurring. Al fine della quantificazione della quota da rimborsare secondo un criterio proporzionale, le commissioni finanziarie (euro 1.244,49) e le commissioni intermediario (euro 1.244,86 di cui euro 698,40 per provvigione agente mediatore) sono moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell’estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, la quota non maturata delle commissioni finanziarie è pari a euro 736,32 e, in considerazione della detrazione di euro 113,60, in sede di conteggio estintivo, residua l’importo di euro 622,72; le quote non maturate delle commissioni di intermediazione e delle provvigioni agente ammontano, rispettivamente, a euro 323,32 e euro 413,22. Alla ricorrente, come è pacifico tra le parti, è stata corrisposta, successivamente alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABFproposizione del ricorso, e dunque esse non sono rimborsabilil’ulteriore a somma di euro 1.359,27. Con riferimento L’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso dei premi assicurativi non può essere accolta in conformità del costante riconoscimento - operato da ABF - della “Commissione sussistenza della legittimazione passiva dell’intermediario finanziatore in considerazione delle linee-guida riassunte nell’accordo ABI-ANIA del 22 ottobre 2008 e alla luce del rapporto di estinzione anticipata”accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto creditizio, il Collegio rileva che tale commissionedelle prassi invalse in ordine alle modalità di pagamento del premio e del ruolo svolto e dell’interesse concretamente perseguito dal finanziatore (ex multis, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattualeABF, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/206167/2014; ABF, ha espresso il seguente principio di diritto: “Collegio Napoli, decisione n. 679/2016). La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante quota non maturata del premio assicurativo relativo al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accoltan. 443877 (euro 563,33), in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi conformità del riferito costante orientamento dell’ABF, deve essere determinate su base proporzionale, tenendo conto della residua frazione temporale del rapporto di questo Arbitrofinanziamento (settantuno rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi) sì che è pari a euro 333,30; quella del contratto n. 443882 (euro 167,62) - determinata su base proporzionale, stante la natura seriale tenendo conto della residua frazione temporale del contenzioso in questione rapporto di finanziamento (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non settantuno rate) a fronte del numero totale delle rate (centoventi)- è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relativepari a euro 99,18. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente con riferimento al contratto n. contratto n. 443877 l’intermediario è tenuto alla restituzione della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00333,31 corrispondente alla differenza tra le quote determinate sulla base del criterio proporzionale e gli acconti ricevuti (2.474,66 + 1.086,64 + 1.388,76 + 333,30 - 113,60 - 4.836,45), oltre interessi legali dalla data del reclamo; con riferimento al contratto n. 443882, l’intermediario è tenuto alla restituzione della somma di euro 99,17 corrispondente alla differenza tra le quote determinate sulla base del criterio proporzionale e gli acconti ricevuti (736,32 + 323,32 + 413,22 + 99,18 - 113,60 - 1.359,27), oltre interessi dalla data del reclamo, il tutto per la complessiva somma di euro (333,31 + 99,17 =) 432,48, oltre interessi dalla data del reclamo. La domanda di rimborso della rata insoluta addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del primo e del secondo finanziamento è infondata. La resistente ha affermato e documentato, a mezzo allegazione del relativo bonifico, il rimborso della rata erroneamente addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del contratto n. 443877, nonché il rimborso della rata erroneamente addebitata all’atto dell’estinzione anticipata del contratto n. 443882. La richiesta delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta per la natura seriale delle questioni sottoposte.

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DIRITTO. La controversia domanda ha sostanzialmente ad oggetto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario che eccepisce la compensazione della somma pervenuta sul conto corrente intestato alla ricorrente con il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione proprio credito nei confronti di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoquest’ultima. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato involge il tema più ampio della sorte dei contratti pendenti durante la procedura di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, concordato: in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I dei contratti bancari caratterizzati dalla concessione di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Inveroautoliquidante, nel suo tenore letteralequale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattualecioè, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano finanziamento avviene con l’incasso dei crediti smobilizzati dai terzi debitori. E’ opportuno, quindi, accennare al quadro normativo e giurisprudenziale di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”riferimento. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato c.d. in bianco, introdotta nella legge fallimentare dall’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l’art. 161 l.f.: procedura caratterizzata dal fatto che il debitore ne chiede l’ammissione senza depositare contestualmente il piano e la proposta ai creditori e, quindi, al fine, e con l’effetto, di beneficiare da subito del blocco delle azioni esecutive. Ai fini che qui interessano, in dottrina è stato osservato che, in realtà, la nuova forma di concordato non fornisce alcuna prova dell’assenza ha modificato il regime giuridico dei contratti pendenti: ciò in quanto, dall’introduzione dell’art 169 bis l.f. (ex art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), si è rafforzato il principio della continuazione dei contratti in corso di oggettiva giustificazione dell’indennizzo esecuzione, argomentando a contrariis dalla necessità dell’autorizzazione del tribunale per procedere alla sospensione o allo scioglimento (in questione vero, tale conclusione era sostenuta anche nella disciplina previgente, in favore virtù del mancato richiamo dell’art. 72 l.f. nella disciplina del concordato preventivo). La continuazione dei contratti pendenti deve essere coordinata, comunque, con il principio della cristallizzazione del patrimonio della società, che comporta il divieto di soddisfare i creditori in forme diverse da quelle che sono (o saranno, nel concordato c.d. in bianco) previste nel piano. Il problema, come accennato, si pone in modo particolare per i contratti di credito modulati sullo schema del c.d. rischio autoliquidante, perché esige di ricercare i termini di un raccordo tra la cristallizzazione del patrimonio dell’impresa e il diritto della banca, che ha effettuato il finanziamento mediante l’anticipazione sui crediti vantati dal cliente nei confronti dei terzi, con forme che possono essere oltremodo diversificate, al rimborso mediante incameramento, parziale o totale, delle somme rinvenienti dal pagamento del terzo: problema che risulta accentuato dalla necessità di identificare il momento genetico del diritto della banca, che può essere individuato i) nell’atto della stipula del contratto con il cliente (ma questo è un caso non frequente nella prassi, che presupporrebbe un obbligo della banca di procedere ad ogni anticipazione richiesta quale mero atto esecutivo, senza poter valutare discrezionalmente la propria convenienza alla singola operazione), oppure, se il contratto ha una struttura di tipo normativo regolando i termini delle singole operazioni di volta in volta effettuate, ii) nel momento in cui è effettuata l’anticipazione, o iii) in quello in cui è pervenuto il pagamento del terzo. In sintesi, e prescindendo qui dalle questioni teoriche che si accompagnano alla scelta tra l’una o l’altra opzione, la giurisprudenza, sia pure con qualche incertezza, distingue le seguenti ipotesi: a) la cessione di credito ritualmente notificata al debitore ceduto, pur rappresentando una cessione in garanzia – per cui l’anticipazione eseguita dalla banca non ha causa corrispettiva della cessione, ma assolve ad una funzione creditizia – perfeziona il diritto della banca a esigere la prestazione anche dopo l’ammissione del creditore cedente alla procedura di concordato, in virtù della disciplina sancita dagli artt. 1260 ss. cod. civ. e 45 e 169 l.f.; b) in mancanza di cessione, si è in presenza di un mandato all’incasso che, però, non determina la caducazione del diritto della banca a incamerare il pagamento del terzo se il contratto contempla espressamente un patto di compensazione (sovente definito dalla giurisprudenza come clausola di elisione o di annotazione, ad attestare come non sia pacifica la riconducibilità ad una forma di compensazione vera e propria, quanto piuttosto alla integrità delle pattuizioni contrattuali rimaste vigenti tra le parti: Xxxx. 1 settembre 0000, x. 00000; c) in mancanza, soccorrono i principi dell’art. 56 l.f. (espressamente richiamato dall’art. 169 l.f.), in forza dei quali il credito restitutorio della banca si costituisce al momento del pagamento del terzo, e se questo è effettuato dopo la decorrenza degli effetti del concordato, fa sorgere diversamente un obbligo di restituzione a carico della banca (Cass. 7 maggio 2009, n. 10548). Ciò premesso, nella controversia all’esame del Collegio, le allegazioni delle parti consentono di specificare il thema decidendum nella disciplina applicabile ai pagamenti pervenuti alla società istante sui conti correnti intrattenuti presso l’intermediario nel periodo successivo al 19 dicembre 2012; infatti, la domanda della ricorrente ha ad oggetto la rimessione degli accrediti da tale data, in cui è stata depositata la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. A tale proposito, è da rilevare come, nella prospettiva della società ammessa al concordato, l’apertura di un conto corrente sul quale fare affluire le disponibilità, così come la riscossione dei crediti, costituiscano atti di ordinaria amministrazione, conformemente al criterio distintivo dagli atti straordinari, elaborato dalla giurisprudenza e fondato sull’attitudine degli atti a conservare l’attività di impresa senza incidere negativamente sul suo patrimonio (si è ritenuto, in particolare, che non vi sia pregiudizio nell’accredito di somme sui conti correnti della società: Trib. Milano 11 dicembre 2012). Nella prospettazione dell’intermediario, limitandosi ad obiettare e, in particolare, dalla documentazione depositata, si evince che il rapporto avrebbe avuto i caratteri di una “linea di credito per smobilizzo portafoglio commerciale”; tuttavia, nessuna delle parti ha prodotto i contratti che disciplinavano il rapporto negoziale, per cui si versa nell’ipotesi indicata sub c), e l’intermediario potrebbe invocare il suo diritto all’incameramento solo a monte della linea di confine rappresentata dal perfezionamento dell’opponibilità del concordato preventivo ai terzi. La questione va risolta, quindi, richiamando la disciplina dell’art. 168 l.f., in forza del quale i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore – e, quindi, nemmeno ricevere altrimenti la prestazione – dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (così per la modifica disposta all’art. 168 dall’art. 33 del citato d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”, con effetto dall’ 11 settembre 2012, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis): disciplina che va letta in combinato disposto con l’art. 184 l.f., che stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso (qui, la modifica del ricordato art. 33 ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato”). Nel caso di specie, l’iscrizione della domanda di ammissione nel registro delle imprese è avvenuta il 27 dicembre 2012; né possono ritenersi equipollenti alla pubblicità legale le comunicazioni della società che si sono succedute a partire dalla prima lettera del 20 dicembre 2012. A questo punto, dall’esame dell’estratto conto depositato dalla società ricorrente si evince che dal 19 dicembre 2012 – lo si ripete, dies a quo indicato dalla ricorrente - erano pervenuti tre bonifici a favore della società: a) in data 24 dicembre 2012 per € 3.156,00; b) in data 27 dicembre 2012 per € 3.660,00; c) in data 6 febbraio 2013 per € 18.150,00. In ragione del criterio normativo sopra indicato la ricorrente ha diritto alla restituzione delle somme pervenute a fare data dal 27 dicembre 2012, e, quindi, relative ai bonifici indicati sub b) e c). Ai fini di una eventuale estensione temporale di tale diritto, sì da ricomprendervi anche il primo bonifico, si palesano del tutto inconferenti i richiami della società ricorrente alla conoscenza che l’intermediario potrebbe avere avuto delle difficoltà patrimoniali della società, atteso che si tratta di un elemento rilevante solo in tema di azione revocatoria, come d’altronde evoca in via astratta l’istante, ma che non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti ha alcuna sede nel presente procedimento. Mentre, per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legalialtro verso, essa non merita di essere accoltasono irrilevanti le vicende contrattuali successive, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitroe, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertantosegnatamente, il Collegio dispone il rimborso in favore recesso esercitato dall’intermediario solo nel mese di giugno 2013, così come la preventiva “sospensione” degli affidamenti che si colloca, comunque, nell’aprile 2013, che, come evidente, non possono spiegare alcun effetto sull’attuazione del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamorapporto nel periodo antecedente a tali eventi.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto Commissione, preso atto della memoria di parte resistente di cui alle premesse in fatto, rileva in parte l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere quanto ai documenti inviati dall’amministrazione. Quanto ai dati contenuti nell’archivio dei rapporti finanziari, il riconoscimento ricorso deve essere accolto, in considerazione del diritto fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l’accesso preordinato all’acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell’accedente, garantito dal comma 7 dell’art. 24 della legge n. 241/1990, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato all’istanza di accesso documentazione inerente alla restituzione pendenza dinanzi al Tribunale di parte degli interessi ….. del giudizio di separazione personale, iscritto al n. …../….., riunito al n. …../….. Ad avviso della Commissione l’accesso ai documenti amministrativi, previsto e degli oneri tutelato dalla legge 241/90, deve essere consentito in presenza di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensioneinteresse diretto, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, concreto ed attuale in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie capo all’accedente e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane una strumentalità tra la richiesta di estinzione l’interesse dedotto e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge. Deve pertanto conservarsi la possibilità per il numero privato di quote previste dal finanziamento ricorrere agli ordinari strumenti offerti dalla L. n. 241 del 1990 per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare all'Amministrazione di consegnare. La Commissione sottolinea che con sentenza n. 6825 il Consiglio di Stato (Sez. IV, 03-12-2018) ha recentemente sostenuto che “tutte le informazioni risultanti dai documenti inseriti nell'archivio dei rapporti finanziari devono, pertanto, ritenersi pienamente accessibili per la tutela in giudizio delle proprie posizioni giuridiche, tanto più che si tratta di atti e moltiplicandolo documenti di fatto utilizzati dalla stessa Amministrazione finanziaria per il numero di rate residuel'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (Cons. St., IV, 14 maggio 2014, n. 2472)”. InveroTale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5347/2019, nonché da ultimo dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 19,20 e 21 del 2020, senza necessità di ulteriori specificazioni, bastando l’indicazione della causa già pendente. La giurisprudenza è d’altronde ferma nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto ritenere che il rimborso controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che "Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti", senza che l'amministrazione possa scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta (sul punto cfr. altresì Consiglio di Stato n. 461 del debito avvenga secondo un piano 29 gennaio 2014). In conclusione, la Commissione ritiene di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato dare seguito al proprio costante orientamento e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione conseguentemente deve essere affermato il diritto della ricorrente riportata ad ottenere l'accesso ai documenti in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati questione relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuitoconiuge, detenuti dall'Agenzia delle entrate, senza necessità di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordintegrazione documentale., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. 1. La controversia ha ad oggetto questione interpretativa rimessa al vaglio di questo Collegio riguarda il riconoscimento tema dell’applicabilità del diritto della parte ricorrente alla restituzione disposto di parte degli interessi e degli oneri cui all’art.125-novies del T.U. bancario (D.lgs. n. 385/1993) in relazione a due clausole di un contratto di finanziamento mediante con cessione del quinto dello stipendio, che prevedono, rispettivamente, “commissioni” a favore della “mandataria” e “provvigioni all’Intermediario del credito” (cfr. documento xxx.xx al contratto, denominato “Informazioni europee di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di base sul credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione consumatori”, lettere b) e c)). Nel ricorso si contesta la vessatorietà delle suddette clausole nel presupposto che sussista una sproporzione nell’ammontare dei costi ivi indicati rispetto alla media dei compensi della specie risultante da un’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia, nonché l’opacità delle clausole stesse e altresì la violazione del disposto dell’art. 125-sexiesnovies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresìdel TUB, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione con riguardo alle previsioni riguardanti il criterio della proporzionalità lineare o il criterio compenso versato all’intermediario del costo ammortizzatocredito. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021In proposito, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati nella sua Ordinanza sottolinea il fatto che uno dei due intermediari remunerati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato virtù delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che contestate previsione negoziali non è un organo giurisdizionale” e non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up frontavendo assunto, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di speciecontratto, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza veste di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata “mandatario” della banca erogatrice del finanziamento; pertanto non potrebbe essere annoverato fra i soggetti cui si rende applicabile il disposto dell’art. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta125-novies del TUB. L’osservazione appare corretta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione quanto nel richiamato documento informativo (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga quadro 1) è riportata una chiara distinzione fra l’intermediario che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia domanda ha sostanzialmente ad oggetto l’illegittimità del comportamento dell’intermediario che eccepisce la compensazione della somma pervenuta sul conto corrente intestato alla ricorrente con il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione proprio credito nei confronti di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoquest’ultima. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato involge il tema più ampio della sorte dei contratti pendenti durante la procedura di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, concordato: in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I dei contratti bancari caratterizzati dalla concessione di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Inveroautoliquidante, nel suo tenore letteralequale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattualecioè, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano finanziamento avviene con l’incasso dei crediti smobilizzati dai terzi debitori. E’ opportuno, quindi, accennare al quadro normativo e giurisprudenziale di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”riferimento. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva chiesto l’ammissione alla procedura di concordato c.d. in bianco, introdotta nella legge fallimentare dall’art. 82 del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l’art. 161 l.f.: procedura caratterizzata dal fatto che il debitore ne chiede l’ammissione senza depositare contestualmente il piano e la proposta ai creditori e, quindi, al fine, e con l’effetto, di beneficiare da subito del blocco delle azioni esecutive. Ai fini che qui interessano, in dottrina è stato osservato che, in realtà, la nuova forma di concordato non ha modificato il regime giuridico dei contratti pendenti: ciò in quanto, dall’introduzione dell’art 169 bis l.f. (ex art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134), si è rafforzato il principio della continuazione dei contratti in corso di esecuzione, argomentando a contrariis dalla necessità dell’autorizzazione del tribunale per procedere alla sospensione o allo scioglimento (in vero, tale conclusione era sostenuta anche nella disciplina previgente, in virtù del mancato richiamo dell’art. 72 l.f. nella disciplina del concordato preventivo). La continuazione dei contratti pendenti deve essere coordinata, comunque, con il principio della cristallizzazione del patrimonio della società, che comporta il divieto di soddisfare i creditori in forme diverse da quelle che sono (o saranno, nel concordato c.d. in bianco) previste nel piano. Il problema, come accennato, si pone in modo particolare per i contratti di credito modulati sullo schema del c.d. rischio autoliquidante, perché esige di ricercare i termini di un raccordo tra la cristallizzazione del patrimonio dell’impresa e il diritto della banca, che ha effettuato il finanziamento mediante l’anticipazione sui crediti vantati dal cliente nei confronti dei terzi, con forme che possono essere oltremodo diversificate, al rimborso mediante incameramento, parziale o totale, delle somme rinvenienti dal pagamento del terzo: problema che risulta accentuato dalla necessità di identificare il momento genetico del diritto della banca, che può essere individuato i) nell’atto della stipula del contratto con il cliente (ma questo è un caso non frequente nella prassi, che presupporrebbe un obbligo della banca di procedere ad ogni anticipazione richiesta quale mero atto esecutivo, senza poter valutare discrezionalmente la propria convenienza alla singola operazione), oppure, se il contratto ha una struttura di tipo normativo regolando i termini delle singole operazioni di volta in volta effettuate, ii) nel momento in cui è effettuata l’anticipazione, o iii) in quello in cui è pervenuto il pagamento del terzo. In sintesi, e prescindendo qui dalle questioni teoriche che si accompagnano alla scelta tra l’una o l’altra opzione, la giurisprudenza, sia pure con qualche incertezza, distingue le seguenti ipotesi: a) la cessione di credito ritualmente notificata al debitore ceduto, pur rappresentando una cessione in garanzia – per cui l’anticipazione eseguita dalla banca non ha causa corrispettiva della cessione, ma assolve ad una funzione creditizia – perfeziona il diritto della banca a esigere la prestazione anche dopo l’ammissione del creditore cedente alla procedura di concordato, in virtù della disciplina sancita dagli artt. 1260 ss. cod. civ. e 45 e 169 l.f.; b) in mancanza di cessione, si è in presenza di un mandato all’incasso che, però, non determina la caducazione del diritto della banca a incamerare il pagamento del terzo se il contratto contempla espressamente un patto di compensazione (sovente definito dalla giurisprudenza come clausola di elisione o di annotazione, ad attestare come non sia pacifica la riconducibilità ad una forma di compensazione vera e propria, quanto piuttosto alla integrità delle pattuizioni contrattuali rimaste vigenti tra le parti: Xxxx. 1 settembre 0000, x. 00000; c) in mancanza, soccorrono i principi dell’art. 56 l.f. (espressamente richiamato dall’art. 169 l.f.), in forza dei quali il credito restitutorio della banca si costituisce al momento del pagamento del terzo, e se questo è effettuato dopo la decorrenza degli effetti del concordato, fa sorgere diversamente un obbligo di restituzione a carico della banca (Cass. 7 maggio 2009, n. 10548). Ciò premesso, nella controversia all’esame del Collegio le allegazioni delle parti consentono di specificare il thema decidendum nella disciplina applicabile ai pagamenti pervenuti alla società istante sul conto corrente intrattenuto presso l’intermediario successivamente al 19 dicembre 2012. Infatti, la domanda della ricorrente ha ad oggetto la rimessione degli accrediti dal 19 dicembre 2012, data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo; a tale proposito, è da rilevare come, nella prospettiva della società ammessa al concordato, l’apertura di un conto corrente sul quale fare affluire le disponibilità, così come la riscossione dei crediti, costituiscano atti di ordinaria amministrazione, conformemente al criterio distintivo dagli atti straordinari, elaborato dalla giurisprudenza e fondato sull’attitudine degli atti a conservare l’attività di impresa senza incidere negativamente sul suo patrimonio (si è ritenuto, in particolare, che non vi sia pregiudizio nell’accredito di somme sui conti correnti della società: Trib. Milano 11 dicembre 2012). La questione va risolta, quindi, richiamando la disciplina dell’art. 168 l.f., in forza del quale i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore – e, quindi, nemmeno ricevere altrimenti la prestazione – dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (così per la modifica disposta all’art. 168 dall’art. 33 del citato d.l. 22 giugno 2012, n. 83, che ha sostituito le parole “presentazione del ricorso” con le parole “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese”, con effetto dall’ 11 settembre 2012, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis): disciplina che va letta in combinato disposto con l’art. 184 l.f., che stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso (qui, la modifica del ricordato art. 33 ha sostituito le parole “al decreto di apertura della procedura di concordato”). Nel caso di specie, l’iscrizione della domanda di ammissione nel registro delle imprese è avvenuta il 27 dicembre 2012; e, pertanto, le somme affluite successivamente sul conto corrente dovrebbero essere automaticamente acquisite dalla procedura di concordato preventivo. L’intermediario, però, ha allegato e prodotto i contratti del conto anticipi e del conto corrente di corrispondenza, stipulati il 17 dicembre 2011, che, nell’art. 8, in due clausole di identica collocazione nel testo negoziale e di identico contenuto, tra l’altro autorizzano la resistente ad avvalersi della compensazione legale e volontaria. La fattispecie, pertanto, rientra nella lett. b) dell’esemplificazione sopra riportata, con la conseguente vigenza del rapporto contrattuale inter partes: rapporto che – come osservato in dottrina e giurisprudenza – deve essere inteso in modo unitario, sicché il patto di compensazione, collegato al mandato a riscuotere, costituisce manifestazione di un programma negoziale unico (e ciò soprattutto nel rapporto di conto corrente, nel quale si innestano le diverse forme di concessione di credito, tra cui le operazioni c.d. autoliquidanti). Peraltro, come sopra accennato, non si verserebbe nemmeno in una ipotesi di compensazione secondo lo schema modellato dal legislatore negli artt. 1241 ss. cod. civ. e nell’art. 56 l.f., per quanto riguarda le procedure concorsuali con gli opportuni adattamenti di disciplina, giacché, piuttosto, l’utilizzo della banca delle somme incassate dai terzi rientra nell’esecuzione del contratto stipulato con il cliente: nella giurisprudenza di merito si legge, dunque, che si verifica “un mero effetto contabile dell’esercizio del diritto spettante al correntista, di variare continuamente la sua disponibilità: in altri termini l’annotazione delle riscossioni e dei pagamenti non fa sorgere crediti o debiti in senso giuridico, ma serve a rappresentare le modificazioni quantitative che il rapporto subisce nel suo svolgimento, e quindi ad attuare un continuo regolamento contabile dei singoli crediti” (Trib. Bergamo 21 novembre 2011; oltre la pronuncia di legittimità sopra citata, si cfr. anche Trib. Monza 27 novembre 2013; Trib. Roma 21 aprile 2010). Il Collegio condivide l’interpretazione in parola, e rileva, altresì, che un ulteriore elemento di fondatezza può rinvenirsi sistematicamente nel fatto che la società in concordato preventivo ha la possibilità di paralizzare o escludere definitivamente gli effetti derivanti dal vincolo contrattuale, esercitando la facoltà attribuita dall’art. 169 bis l.f. di chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento del contratto; facoltà che, nella fattispecie in esame, la società ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza ha ritenuto evidentemente conforme ai propri interessi, di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare guisa che non può sottrarsi all’applicazione delle regole pattizie. Nemmeno può ottenere ciò con i richiami inconferenti alla conoscenza che l’intermediario potrebbe avere avuto delle difficoltà patrimoniali della società, atteso che si tratta di un elemento rilevante solo in tema di azione revocatoria, come d’altronde evoca in via astratta l’istante, ma che non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in ha alcuna sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relativenel presente procedimento. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamoricorso è da ritenere infondato.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionedei costi del finanziamento, a seguito della sua avvenuta estinzione anticipata dello stesso rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’art. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB125 sexies T.U.B., il cui testo è stato oggetto di recente modifica diritto del soggetto finanziato ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), ottenere una riduzione del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 costo totale del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: credito pari all’importo degli interessi e dei costi Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla dovuti per la vita residua del contratto”. Tenuto conto dell’estinzione anticipata e della relativa disciplina pattizia, degli interessi e si richiama la decisione del Collegio di tutti Coordinamento ABF n. 26525/2019, che ha recepito i costi compresi principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza dell’11.9.2019 nella causa C-383/2018 (cd. “sentenza Lexitor”), statuendo che l’art. 125 sexies T.U.B. debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti compresi i costi di credito indicano in modo chiaro i criteri natura up-front ed esclusi solo gli oneri erariali. Con riferimento al criterio per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso restituzione degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegniup-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premessefront, il Collegio di Coordinamento ha precisato stabilito che “all’interno del nuovo art. 11 octiesla riduzione dei costi istantanei, comma 2°in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 comunque, basata su un principio di proporzionalità soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplinadeve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…secondo equità. In siffatta situazionequest’ottica, i Collegi territoriali ABF ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile debba essere analogo a un Giudice quello che ritenesse eventualmente le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Diversamente, per i costi di ravvisare un contrasto della norma nazionale con natura recurring nonché per gli arttoneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’Arbitro. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancarioA tale proposito, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva10003/2016, venendo al caso di specie 10017/2016 e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati10035/2016, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che nonché le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediarioin merito alla distinzione tra voci di costo up-front e recurring e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere recurring. Con riguardo agli oneri assicurativi, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio si richiama il principio per cui il loro rimborso può avvenire secondo una metodologia di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo calcolo alternativa al criterio pro rata temporis (in questo sensotemporis, questo Collegio ha già ritenuto a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere ex ante piena cognizione dell’esistenza del criterio alternativo. Nella fattispecie, si osserva che non consta agli atti documentazione riguardante la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pattuizione di un criterio alternativo a quello pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento rimborso del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”premio assicurativo. Nel caso di specie, l’intermediario ha trasmesso, per quanto concerne la “polizza rischio vita”, la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione della ricorrente per l’avvenuto ritiro del fascicolo informativo, nonché il fascicolo informativo, privo di sottoscrizione della cliente ma della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (ediz. marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto, riportante la clausola di estinzione anticipata; e, per quanto concerne la “polizza rischio impiego”, la proposta di assicurazione recante la sottoscrizione della ricorrente per l’avvenuto ritiro del fascicolo informativo, nonché il relativo fascicolo informativo della stessa compagnia assicurativa indicata nel modulo di proposta e con data (ediz. marzo 2013) compatibile con quella di stipula del contratto. E’ orientamento condiviso da tutti i Collegi ABF considerare applicabili le condizioni di polizza, in quanto sono richiamate nel contratto di finanziamento e indicano il criterio di rimborso, anche se non fornisce alcuna prova dell’assenza riportano una formula di oggettiva giustificazione dell’indennizzo calcolo. Per quanto concerne il rimborso della quota non goduta dei premi assicurativi, parte ricorrente dà atto dell’avvenuto rimborso da parte dell’intermediario di 385,30 euro. L’intermediario allega la comunicazione ricevuta dalla compagnia assicurativa, precisando che il rimborso dei premi assicurativi non maturati è avvenuto secondo le condizioni contrattuali portate a conoscenza ex ante della ricorrente al momento della sottoscrizione della polizza. Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi ABF in questione in favore dell’intermediariotema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo, limitandosi ad obiettare che l’intermediario purché oggetto di domanda: cfr. la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013) e di non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso ristorabilità delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la considerazione della natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016)materia di cessione del quinto. Si aggiunga riporta dunque di seguito una tabella degli importi dovuti, elaborata sulla base degli elementi agli atti e degli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF: L’importo non coincide con la somma richiesta dalla ricorrente (1.158,32 euro), che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed ha utilizzato il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone criterio pro rata temporis per il rimborso di tutte le voci di costo richieste. Si precisa che, trattandosi di ricorso presentato successivamente all’entrata in favore del ricorrente vigore, in data 1.10.2020, delle nuove “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della somma complessiva Banca d’Italia, ai sensi di euro.1.062,27quanto previsto nella nota 3 di pagina 25 delle predette, con arrotondamento ad l’importo contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro 1.062,00(per eccesso, oltre interessi legali dalla data del reclamose la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento sottoposta all’esame del diritto Collegio verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso da parte dell’intermediario dell’importo della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento mediante contro cessione del quinto dello stipendio (o con delegazione di quote della pensionepagamento), a seguito della sua estinzione dell’estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitodello stesso. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexiesSecondo il consolidato orientamento dell’ABF, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati in nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraentedello stesso (cfr. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza ; Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d’Italia vigenti alla data 10 novembre 2009; Comunicazione della Banca d’Italia 7 aprile 2011; art. 49 del Regolamento Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater d.l. n. 179/2012; lettera al mercato congiunta di sottoscrizione Banca d’Italia e Ivass del 26 agosto 2015). Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione contratto (rectiuscosti up front, non applicazioneripetibili) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, e quali sono quelli che intercorrono tra banche oneri e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione maturino nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring, rimborsabili pro quota); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up front e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione recurring, anche in applicazione dell’art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell’art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del prestito 2005 (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondisecondo cui, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione dubbio sull’interpretazione di quanto già rimborsato a titolo una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l’intero importo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al rimborso fine della individuazione della quota parte da rimborsare (risultano, pertanto, privi di interessi e rilievo i richiami dell’intermediario resistente ad un «indebito connotato punitivo» della qualificazione recurring di oneri non ancora maturatatutti i costi derivante dall’opacità delle relative clausole); tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto(3) l’importo da rimborsare deve essere determinato, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Inverocom’è noto, nel suo tenore letteralesecondo un criterio proporzionale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattualeper cui l’importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che risultante (se le rate sono di importo costante eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote il numero delle rate residue; (4) altri metodi alternativi di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi computo non maturati secondo il piano di ammortamento “possono considerarsi conformi alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del disciplina vigente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). TuttaviaÈ principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di fronte all’antinomia sopra evidenziataintermediazione, ma anche i Xxxxxxx costi assicurativi relativi alla parte di questo Arbitro hannofinanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, con orientamento condivisocomma 15-quater, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, d.l. n. 179/2012). Principio su cui questo Collegio ha si è già ritenuto ampiamente pronunciato e che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 in questa sede non può che essere confermato (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, decisione n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/20206167/2014). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano Come correttamente evidenziato dall’ordinanza di rimessione al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con riguardo ai costi assicurativi, se c’è ormai consenso tra i Collegi territoriali (anche sulla scorta della posizione espressa dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/206167/2014) sul fatto che obbligato al rimborso (in via solidale) sia (anche) l’intermediario mutuante, il quale non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per tramite dello stesso intermediario mutuante), sussiste ancora incertezza circa i criteri da seguire per la quantificazione dell’importo da rimborsare e, più in particolare, circa la valutazione di conformità delle previsioni negoziali contenute nella polizza assicurativa (e richiamate dal contratto di finanziamento) alle disposizioni normative di riferimento (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater e quinquies, d.l. n. 179/2012), xxxxx restando la necessità che il criterio di calcolo sia comunque chiarito ex ante (decisione n. 6167/2014). In relazione agli indicati esiti della elaborazione giurisprudenziale dei Collegi ABF, in xxx xxxxxxxxxxx xx rendono, peraltro, opportune alcune considerazioni e precisazioni di rilievo generale con riguardo agli spazi che la legge riserva all’autonomia contrattuale nel determinare l’ammontare dei costi del finanziamento retrocedibili nel caso di sua anticipata estinzione, segnatamente circa la possibilità per le parti di definire il criterio di determinazione del rimborso dovuto ai sensi dell’art. 125-sexies, primo comma, TUB e, più in particolare, circa la possibilità di derogare al criterio pro rata temporis. L’art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha il diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha espresso anche il seguente principio diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall’art 121, secondo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di diritto: “determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all’importo (…) dei costi dovuti per la vita residua del contratto» e non ad una parte soltanto di tali costi. La norma, in sé autosufficiente, enuncia quindi la regola che il criterio e la base di calcolo degli importi da retrocedere devono essere determinati e applicati oggettivamente e non secondo riferimenti soggettivi (anche) fondati su un accordo tra le parti. Una limitazione dell’importo dovuto al consumatore, attraverso la previsione di cui all’artun criterio di rimborso difforme da quello della competenza economica esplicitato dall’art. 125 125-sexies, primo comma, TUB, oltre a contrastare con il diritto così riconosciuto al consumatore è, inoltre, preclusa (o comunque circoscritta) dalla lettera del secondo comma 2dello stesso art. 125-sexies TUB, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso il quale ha cura di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che disciplinare e delimitare il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore titulus retentionis dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti ossia il diritto di ritenere somme in ragione del pregiudizio economico sofferto per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda : «In caso di rimborso delle spese legalianticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, essa se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non merita di essere accoltapuò superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto» (art. 125-sexies, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitrosecondo comma, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016TUB). Si aggiunga che Tale disposizione impone alla parte di qualificare la domanda causa dell’attribuzione patrimoniale quale «equo indennizzo» per l’estinzione anticipata, predeterminandone l’importo massimo al fine di remunerare i costi direttamente collegati al rimborso anticipato del finanziamento. E’ chiaro il nesso tra le due previsioni normative dell’art. 125-sexies TUB, per il quale non è stata presentata anche in sede possibile che, attraverso una artificiosa indicazione negoziale dei criteri di reclamorimborso, ed si possa sforare l’ammontare massimo dell’«equo indennizzo» (peraltro non sempre dovuto, art. 125-sexies, terzo comma, TUB), così vulnerando il ricorrente diritto del consumatore alla riduzione del costo del credito «pari» ai costi dovuti per la vita residua del contratto. L’autonomia delle parti si ferma alla determinazione dell’oggetto del rapporto e, segnatamente, delle prestazioni recurring e dei relativi corrispettivi. Una volta stabilito tale sinallagma, l’estinzione anticipata implica l’automatico effetto della restituzione degli importi corrispondenti ai servizi non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertantoresi, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27per i quali viene, con arrotondamento ad euro 1.062,00quindi, oltre interessi legali dalla data del reclamo.a mancare ogni ragione

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento (…) Ai fini del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicatopresente giudizio, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), deve preliminarmente rilevare che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata secondo quanto accertato dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza provvedimento della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto si è già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”detto, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti uniforme predisposto dall’ABI ha costituito un’intesa anticoncorrenziale diretta a «fissare direttamente o indirettamente i prezzi di costoacquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali», entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandatariarisultando così contrario all’art. 2, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”2° comma, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata della legge n. 287 del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett1990. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va Tale disposizione legislativa dev’essere interpretata nel senso che essa vieti altresì di stipulare contratti i quali uniformemente recepiscano i prezzi di acquisto o di vendita o le altre condizioni che un’intesa anticoncorrenziale abbia fissato in precedenza (Cass., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Per le ragioni già chiaramente esposte dalla decisione dell’ABF Milano n. 16558 del 4 luglio 2019, si ritiene provato ai fini del presente giudizio che le clausole contrattuali di cui si tratta siano oggetto di applicazione uniforme e che sostanzialmente riproducano gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI: esse sono state pertanto stipulate in violazione della norma imperativa dettata dall’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990. Poiché tale norma è finalizzata a proteggere l’interesse generale alla tutela della concorrenza e del mercato, si deve ritenere che, ai sensi dell’art. 1418, 1° comma, x.x., xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (Xxxx., sez. I, 12 dicembre 2017, n. 29810). Si tratta dunque di una nullità parziale del contratto “a valle”, la commissione quale è assoggettata alla disciplina generale dettata dall’art. 1419 c.c. (Cass., sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044); in particolare, essa «importa la nullità dell’intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità» (art. 1419, 1° comma, c.c.). Com’è stato più in generale chiarito in dottrina, il riferimento a ciò che le parti avrebbero voluto non è il riferimento a un dato reale ma solo una congettura, che sfugge a ogni obiettivo accertamento, e dalla quale non può quindi dipendere la validità o invalidità del contratto. Ai sensi dell’art. 12 disp. prel. c.c., l’art. 1419 c.c. deve essere piuttosto interpretato teleologicamente, ossia in considerazione della sua ragione giustificativa, che è quella di estinzione anticipata prevista conservare il contratto salvo che la modifica del contenuto sia tale da non giustificarne obiettivamente il mantenimento. Ciò che si richiede è quindi una valutazione di compatibilità della modifica del contratto con la causa concreta di esso, dovendosi in definitiva accertare se la modifica abbia o no importanza determinante tenuto conto dell’interesse delle parti. Il criterio coincide, così, con quello previsto dall’art. 1420 c.c. per la nullità parziale in senso soggettivo. In altri termini, si deve ritenere che, qualora la nullità parziale del contratto entro le soglie di legge è dovuta “a valle” riguardi clausole accessorie, esso resti valido per il resto; qualora invece tale nullità riguardi clausole essenziali, esso sia integralmente nullo, a meno che non siano previsti dalla legge strumenti per integrare la sua lacuna (ad es., secondo quanto prevede l’art. 1474 c.c. a proposito della vendita, ovvero l’art. 117, ult. comma, t.u.b. a proposito dei contratti bancari). A tali fini, le clausole contrattuali sono qualificabili come “accessorie” quando, ove esse non fossero state apposte al contratto, quest’ultimo avrebbe comunque avuto un oggetto determinato (o almeno determinabile), ai sensi degli artt. 1346 ss. c.c.; dev’essere peraltro fatta salva la volontà delle parti contraenti di pattuire (espressamente ovvero tacitamente) che una qualsiasi clausola del loro accordo sia “essenziale”. In base a tale criterio, è indubbio che, ai fini del presente giudizio, le clausole specificamente contestate dalla ricorrente siano da qualificarsi come “accessorie”, cosicché la loro nullità non si estende al resto del contratto. Discende da quanto fin qui osservato che la domanda principale della ricorrente, volta all’accertamento della nullità integrale del contratto da essa stipulato con la banca resistente, può essere accolta solo in parte, ossia limitatamente alle clausole contrattuali che sono state specificamente contestate nel ricorso. Alla nullità (parziale ovvero integrale) del contratto, la quale peraltro può essere fatta valere solo dal ricorrente ed è rilevabile d’ufficio soltanto nel suo interesse, consegue che egli può domandare la restituzione delle prestazioni ivi previste, ove le abbia nel frattempo eseguite. Per quanto obiter dictum in questa sede, si deve rilevare che, ove il ricorrente non alleghi e dimostri faccia valere la nullità (parziale ovvero integrale) del contratto, dovrà a sua volta restituire le prestazioni ivi previste, ove l’intermediario resistente le abbia nel frattempo eseguite; resta peraltro fermo che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte secondo quanto statuito dall’art. 125 sexiesbis, comma 3ult. comma, T.U.B.”t.u.b., «in caso di nullità del contratto, il consumatore non può essere tenuto a restituire più delle somme utilizzate e ha facoltà di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicità prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili». Inoltre, la parte che aveva partecipato all’intesa anticoncorrenziale risponderà del danno che abbia cagionato al ricorrente, a titolo di responsabilità extracontrattuale (Cass., sez. un., 20 febbraio 2005, n. 2207). Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce ha esercitato alcuna prova dell’assenza pretesa restitutoria ovvero risarcitoria nei confronti della banca resistente. Per quanto riguarda il recesso dal contratto di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediariofideiussione che la ricorrente afferma di aver esercitato a partire dal 7 maggio 2018, limitandosi ad obiettare che l’intermediario la banca resistente non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata ha contestato specificamente tale fatto, il quale può dunque considerarsi pacifico ai fini del finanziamentopresente giudizio. Quanto alla domanda di rimborso La banca resistente ha tuttavia obiettato (a p. 8 delle spese legali, essa non merita di essere accoltacontrodeduzioni) che, in adesione virtù di quanto statuito nell’art. 4 del suddetto contratto, la ricorrente deve ritenersi comunque obbligata al pagamento di quanto fino a tale data risulti dovuto dal debitore principale. L’obiezione è fondata e deve essere pertanto accolta. Al fine di dare sinteticamente una risposta ai conformi indirizzi concordati tra tutti quesiti posti dall’ordinanza di rimessione, questo Collegio enuncia in conclusione i Collegi seguenti principi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.diritto:

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento Oggetto del diritto della parte ricorrente alla restituzione presente procedimento è la richiesta di parte riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitoartt. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies121, comma 1, lett. ce) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del d.lcredito, e 125 sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 25 maggio 2021In base all’orientamento finora consolidato dell’ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 73 come convertito dalla l. n. 106 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni up front), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell’intera durata del rapporto negoziale (commissioni recurring), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio pro rata temporis: l’importo da restituire si ottiene dividendo l’importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell’estinzione anticipata). In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell’individuarne la natura up front o recurring, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l’intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare. All’esito di un procedimento avviato ai sensi dell’art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaaprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, l’art. 125-sexiesal fine di chiarire se tale disposizione, comma 1, Tuf così dispone: nel prevedere che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua ad una riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro comprende gli interessi e i criteri costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell’art. 16 della Direttiva “il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio totale del costo ammortizzatocredito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito , investito della questione relativa agli effetti del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021)citato provvedimento, applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di Coordinamento hadiritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, in particolareimmediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamenteriduzione dei costi istantanei, invecein mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi le disposizioni dell’artgli orientamenti consolidati dell’ABF. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla data della sottoscrizione retrocessione dei contratticosti up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Il Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesseaderisce, il Collegio di Coordinamento ha precisato ritenuto che “all’interno il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del nuovo artcosto totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. 11 octiesAlla luce di tutto quanto sopra, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in nel caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale streguaspecie, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione mandataria per il perfezionamento del contratto”prestito e le provvigioni per l’intermediario intervenuto hanno natura up front poiché remunerano attività solo preliminari, di cui alla lett. a), l’altra mentre la commissione mandataria per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata la gestione del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie prestito ha natura recurring ma è stata già rimborsata al cliente in sede di abbuonata nel conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più il resistente è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accoltatenuto, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme: rate complessi ve 1 20 rate scadute 49 Import i Collegi di questo ArbitroNatu ra Rimborsi dovuti Rimb orsi già effett uati Residuo rate residue 71 TAN 4,77 % Denominazione % rapportata al TAN 37,4 1% Commissione mandataria perfezionamento prestito 685,26 € Up front 256,36 € 256,36 € Commissioni intermediario del credito 3.499, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, 20 € Up front 1.309,05 € 1.309,05 € oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. Preliminarmente, il Collegio osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo. Sulla base della parte documentazione versata agli atti, risulta che il reclamo sia stato presentato in data 26.01.22, mentre il ricorso risulta trasmesso in data 22.02.22: pertanto, al momento della presentazione del ricorso non era decorso il termine di 60 giorni previsto dalle Disposizioni ABF (Sez. VI, § 1). Si fa presente che è in atti il riscontro al reclamo, avente data 21.02.22. Sul punto, il Collegio di Coordinamento (decisione n. 15400 del 22/06/2021), pur riconoscendo l’inammissibilità del ricorso trasmesso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo, ha statuito che “resta salva l’ipotesi di ricorso presentato prima della scadenza del predetto termine, ma in data successiva alla replica dell’intermediario che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo. La sussistenza del diritto del ricorrente alla restituzione trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di parte cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e degli oneri “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. E’ appena il caso di un contratto premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di finanziamento mediante cessione di quote circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente pattuitoconvenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. La pro rata temporis. Con domanda merita di essere accolta solo parzialmentepronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. Il Collegio rileva che la questione 1, della Direttiva 2008/48/CE del rimborso anticipato dei Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexiesconsumatori, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaConsiglio e, in particolare, l’art. 125-sexiesdi chiarire se tale disposizione, comma 1, Tuf così dispone: nel prevedere che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C- 383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzioneriduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo xxxxxx, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Si fa presente che l’art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l’art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso “in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il . In relazione al caso in esame, rileva però la disposizione di cui al comma 2successivo dello stesso articolo che prevede, altresìper i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, precisa che l’applicazione de I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo l'articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, testo unico di un contratto stipulato prima cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio A tal proposito, si richiama il principio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata diritto espresso dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx Coordinamento, con la pronuncia decisione n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno 21676/21 del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto15/10/21: “In in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportateproposito, questo Collegio rilevasi rappresenta che, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo luce degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta orientamenti condivisi dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni si ritiene la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce front delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.seguenti commissioni:

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione Il Collegio è tenuto preliminarmente a pronunciarsi in ordine all’eccezione sollevata dall’intermediario resistente fondata sull’esistenza di parte degli interessi una quietanza liberatoria, sottoscritta dal ricorrente, con la quale lo stesso avrebbe rinunciato a qualsivoglia domanda e degli oneri di un azione inerente al contratto di finanziamento mediante cessione in esame. Al riguardo, giova richiamare la decisione del Collegio di quote Coordinamento n. 8827 del 21/07/2017, intervenuta su tale questione, in cui si afferma che affinché siffatte quietanze possano efficacemente impedire qualunque ulteriore richiesta di rimborso è necessario che contengano, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della pensionerinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinuncia; dall’altro, che esprimano in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a seguito dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite. Rilevato che nella specie la quietanza, allegata agli atti non presenta nessuno dei requisiti sopraindicati, l’eccezione deve essere respinta. Relativamente alla applicabilità nel caso di specie dell’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18, contestata dalla parte resistente, si deve evidenziare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno con l’art. 125 sexies TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza “Lexitor”. E’, in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art. 3 della Direttiva, sia dall’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art. 16 par.1 della stessa Xxxxxxxxx, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, “che l’art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, finanziamento il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua a una riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale pari” all’importo degli interessi e degli altri costi“dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, indicando in modo analitico se trovi applicazione non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il criterio della proporzionalità lineare o il criterio consumatore ha diritto a una riduzione del costo ammortizzato. Ove totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, giacché non sia diversamente indicato, si applica il criterio può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo ammortizzatodel credito che è “pari” a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che “comprende” esattamente le medesime voci”. Il secondo comma In altri termini, prosegue il Collegio, “sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento […]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del citato artdiritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-Ne discende che l’art.125 sexies del Premesso TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell’art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione diritto alla riduzione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies costo del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell’obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore contraente. In particolare…se consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale disposizione legislativa imponga speciale tutela a fronte di disapplicare il principio regole generali che nei rapporti di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor durata consentirebbero comunque al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data recedente di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (25.7.2021art.1373, comma 2, c.c.), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione n. 21676 del 15/10/2021 il coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia decisione n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse525/2019, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, ricorda preliminarmente il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato proprio pregresso orientamento secondo il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxx recurring), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della entrata formazione dell’accordo (costi up- front); b) in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) oneri e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato somma da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale lineareratione temporis, richiamato dal modulo SECCI dove tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo suddiviso per il numero di quote previste dal finanziamento complessivo delle rate e moltiplicandolo poi moltiplicato per il numero di delle rate residue; d) l’intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti ex ante (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri up-front e oneri recurring, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l’art. 16 della direttiva 2008/48 “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore. Invero, nel suo tenore letteralesenza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l’effettività di tale norma convenzionale diritto “risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”, considerato che, da un lato, vi può essere “il rischio che il consumatore si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto contratto di credito”, nel riquadro relativo a riducendo Rateal minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”; e che, ed eventualmentedall’altro, loro ordine è “molto difficile la determinazione, da parte di imputazione” un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”. In materia è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipulaintervenuto, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto già detto, il Collegio di liquidazioneCoordinamento che, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni con la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20525/2019, ha espresso formulato il seguente principio di diritto: “La previsione A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di cui all’art. 125 sexiesGiustizia Europea, comma 2immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up-front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Si ricorda, altresì, che la Banca d’Italia, con le “linee orientative” del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha voluto fornire il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti… gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri cherimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.lineare oppure costo ammortizzato)”. Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto, in via principale, il rimborso dell’importo complessivo di € 1.493,00, calcolato sulla base, in parte, del metodo pro rata temporis, in parte, del criterio della curva degli interessi. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo pro rata, costantemente utilizzato dall’ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la ricorrente quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch’essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”. Con riguardo alla classificazione degli oneri, tenuto conto della documentazione in atti, nonché degli orientamenti espressi dai Collegi, si devono ritenere di natura recurring le Commissioni a favore dell’intermediario anche con riguardo alla quota definita non fornisce alcuna prova dell’assenza rimborsabile (la clausola negoziale distingue, infatti, una quota non rimborsabile - € 1.588,78 - e una quota rimborsabile - € 680,91 -), in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione acquisizione della provvista" (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5031/2017), nonché le Commissioni di distribuzione in favore dell’intermediariodell’agente in attività finanziaria, limitandosi ad obiettare dal momento che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei remunerano anche «pubblicità» e «presidio del territorio». Applicando ai costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso recurring il criterio pro rata temporis elaborato dai Collegi ABF, tenuto conto delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche restituzioni già intervenute in sede di reclamoestinzione o in corso di procedimento, ed il ricorrente si ottiene quanto segue: Numero di pagamenti all'anno 12 Quota di rimborso pro rata temporis 57,50% Data di inizio del prestito 01/01/2015 Quota di rimborso piano ammortamento - interessi 35,50% rate pagate 51 rate residue 69 Importi Natura onere Percentuale di rimborso Importo dovuto Rimborsi già effettuati Residuo Commissioni intermediario finanziario - quota non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva ripetibile 1.588,78 Recurring 57,50% 913,55 913,55 Commissioni di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.distribuzione 1.632,00 Recurring 57,50% 938,40 938,40 Totale 3.220,78 1.851,95

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DIRITTO. La prima questione di merito che questo Collegio è chiamato a dirimere attiene alla validità della fideiussione rilasciata dal ricorrente (e da altro soggetto cointestatario del ricorso) a garanzia delle obbligazioni contratte da una società nei confronti dell’intermediario resistente, asseritamente riproduttiva dello schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI e censurato dalla Banca d’Italia, perché ritenuto contrastante con la disciplina Antitrust. Più precisamente, il ricorrente si duole della conformità di tale fideiussione allo schema uniforme predisposto dall’ABI e ha chiesto di accertare la nullità delle clausole dichiarate illegittime dalla Banca d’Italia col provvedimento n. 55/2005 e, conseguentemente, di affermare l’avvenuta estinzione della fideiussione per il decorso del termine semestrale entro cui il creditore avrebbe dovuto attivarsi per far valere le sue ragioni ex art. 1957 c.c. Dall’analisi della documentazione in atti è possibile riscontrare che la fideiussione omnibus oggetto di contestazione è stata stipulata dal ricorrente nel 2015 per l’adempimento delle obbligazioni contratte da una società fino a concorrenza dell’importo di € 6.500,00 (poi elevato, nel 2016, a € 13.000). Il ricorrente non ha prodotto il testo dello schema ABI, né ha riferito in modo specifico le proprie contestazioni ad alcuna delle clausole del contratto sottoscritto. In sede di repliche, tuttavia, ha allegato copia dello schema ABI e del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 e ha precisato che la nullità parziale del contratto dovrebbe limitarsi «alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 (nn. 2, 6 e 8)». La questione alla base della presente controversia trae origine dal provvedimento n. 55 del 2.05.2005 emesso dalla Banca d’Italia in funzione di autorità garante della concorrenza tra banche, ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990. Nel citato provvedimento Banca d’Italia ha ad oggetto il riconoscimento dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI nell’ottobre del diritto 2002 contenessero disposizioni in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a) della parte ricorrente alla restituzione Legge n. 287/1990 (Legge Antitrust), «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme». La Banca d’Italia, che – è bene rammentarlo – all’epoca rivestiva la qualità di parte autorità garante della concorrenza per le banche, ha ritenuto che la standardizzazione contrattuale fosse anticoncorrenziale, nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti rilevanti del contratto, tali da impedire «un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti» e da ostacolare la possibilità di una diversificazione del prodotto offerto, in ragione della loro costante e uniforme applicazione. Più specificamente, la natura anticoncorrenziale di siffatte clausole è stata ravvisata nella loro attitudine, in quanto uniformemente applicate, ad addossare in capo al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote atti estintivi della pensionestessa, senza risultare funzionali a seguito della sua estinzione anticipata rispetto garantire l’accesso al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmentecredito bancario. Il Collegio rileva che la questione menzionato provvedimento, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, costituirebbe prova privilegiata in relazione alla sussistenza del rimborso anticipato comportamento accertato e del suo eventuale abuso. A seguito dell’accertamento condotto dalla Banca d’Italia si è posto il problema della sorte dei contratti stipulati “a valle”, ossia delle fideiussioni rilasciate in epoca posteriore a detto provvedimento da soggetti terzi a beneficio di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUBintermediari finanziari, il cui testo è stato contenuto riproduca le clausole del modello di fideiussione omnibus oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento censura da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”d’Italia. Sulla scorta di tali premesseAl tale proposito, il Collegio di Coordinamento ha precisato giova ricordare che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/2014555/20, dopo aver preliminarmente osservato che «lo schema contrattuale uniforme predisposto dall’ABI ha costituito un’intesa anticoncorrenziale diretta a “fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, risultando così contrario all’art. 2, 2° comma, lett. a), della legge n. 287 del 1990», ha espresso il seguente affermato la nullità parziale delle clausole de quibus, in applicazione del principio di diritto: “La previsione di cui all’artconservazione del contratto. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. PertantoIn particolare, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva ha enunciato i seguenti principi di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.diritto:

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DIRITTO. 1 - Preliminarmente, devesi ritenere l'ammissibilità dei proposti ricorsi. L'art. 53 del d. lgs. n. 231/01, che disciplina il sequestro preventivo, in verità, nel fare rinvio alle norme codicistiche relative allo stesso istituto, non richiama espressamente l'art. 325 c.p.p. sul ricorso per cassazione, il che ha indotto alcuni studiosi della materia ad escludere la praticabilità di tale mezzo d'impugnazione sia avverso la decisione del riesame, sia - per saltum - avverso il provvedimento dispositivo della misura. La controversia ha ad oggetto tesi non può essere condivisa. Xxxxxxx, invero, la Corte che la lettura ragionevole e sistematica della norma di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 231 impone di ritenere in essa implicitamente richiamato l'art. 325 c.p.p.. La previsione, infatti, del riesame del provvedimento di sequestro preventivo (con richiamo espresso all'art. 322 c.p.p., che rinvia all'art. 324) e dell'appello avverso gli altri e diversi provvedimenti in materia (con esplicito richiamo all'art. 322bis c.p.p.) comporta il riconoscimento rinvio al complessivo regime delle impugnazioni previsto al riguardo dal codice di rito, stante lo stretto e diretto collegamento delle norme di cui agli art. 322bis e 324 con quella di cui all'art. 325 c.p.p.. Né tale conclusione è contraddetta dall'art. 52 del diritto della parte ricorrente alla restituzione d. lgs. n. 231 che, in tema di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionemisure interdittive, prevede espressamente, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitodifferenza dell'art. 53 sulla cautela reale, oltre all'appello il ricorso per cassazione, quasi a voler sottolineare una deliberata scelta del legislatore di differenziare, per le due situazioni, la regolamentazione delle impugnazioni. La domanda merita diversa formulazione delle due norme è giustificata, invece, dalla peculiarità del regime delle impugnazioni disciplinato dall'art. 52, che, al contrario dell'art. 53, non recepisce in toto la disciplina dell'appello di essere accolta solo parzialmentecui all'art. Il Collegio rileva 322-bis c.p.p. e quindi implicitamente quella dell'eventuale ricorso per cassazione, ma richiama i soli commi 1-bis e 2 della norma da ultimo citata, con la conseguente necessità, per intuitive ragioni di coordinamento, di una esplicita previsione del ricorso di legittimità, che altrimenti non avrebbe trovato spazio. E' sufficiente considerare, per comprendere la ragione dell'omesso rinvio, nell'art. 52/1° d. lgs. n. 231, all'intera disciplina dell'art. 322-bis c.p.p., che la questione legittimazione a proporre appello avverso la misura interdittiva è riservata soltanto al pubblico ministero e all'ente, per mezzo del rimborso anticipato dei contratti suo difensore, dato questo che avrebbe reso distonico il recepimento tout court anche della disposizione di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’artcui al primo comma dell'art. 125-sexies, TUB322 bis c.p.p.; ed ancora, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octiesrinvio, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che52, alle disposizioni di cui all'art. 325 c.p.p. deve ritenersi circoscritto ai soli commi 3 e 4 della medesima norma, gli unici concretamente applicabili: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il comma 1 dell'art. 325, infatti, è inapplicabile, prevalendo la disposizione specifica di cui all'art. 52/2° d. lgs. n. 231; anche il comma 2 dell'art. 325, disciplinando il ricorso in discussione riguarda proprio il casodiretto per cassazione, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invecepuò trovare operatività, dal secondo periodo)momento che oggetto dell'impugnazione prevista dall'art. Invero, in base al primo periodo dell’art52/2° è soltanto la decisone del giudice di appello e non anche il provvedimento genetico della misura. 11 octies, cpv., soltanto L'ammissibilità del ricorso per i contratti stipulati dopo cassazione avverso il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione riesame del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, sequestro preventivo è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma sostenuta anche in base al testo e al significato delle disposizioni alla considerazione che il giudizio di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”riesame, ai sensi del comma 6 dell'art. Sulla scorta di tali premesse324 c.p.p., si svolge con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., il Collegio di Coordinamento ha precisato quale al comma 7 stabilisce che “all’interno del nuovo art. 11 octies, "il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella1, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo possono proporre ricorso per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francesecassazione". Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipulaopzione ermeneutica, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazioneperò, e prevede che le rate sono di importo costante e hannosi rivela piuttosto riduttiva (porterebbe, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”infatti, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei escludere il ricorso per saltum) ed è superata dalle argomentazioni di più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordampio respiro sistematico innanzi sviluppate., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto Sul ricorso presentato la Commissione osserva non può che dichiarare la propria incompetenza, essendo competente solo per il riconoscimento riesame del diritto diniego di accesso opposto alle istanze presentate ex lege 241/’90, nel rispetto dei relativi principi e prescrizioni. L’istanza della parte ricorrente alla restituzione è stata proposta, per la tutela del diritto di parte degli interessi accesso civico previsto e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionedisciplinato dal d.lgs. n. 33 del 2013, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitomodificato dal d.lgs. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo è stato oggetto di recente modifica ad opera dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. n. 25 maggio 20212016, n. 73 come convertito dalla 97, né è sorretta da un interesse qualificato, ai sensi della l. 241 del 1990. In generale, si ricorda che i recenti interventi normativi contenuti nel x.x.xx n. 106 33 del 23 luglio 20212013 e nel d.lgs n. 97 del 2016, hanno introdotto l’accesso civico e l’accesso civico generalizzato quali strumenti di controllo democratico sull’apparato pubblico e misura fondamentale per la prevenzione ed il contrasto anticipato della corruzione, spettante a chiunque. A seguito della suddetta modifica, in particolareOrbene, l’art. 125-sexies5, comma 17 del d.lgs. n. 33 del 2013, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momentocome modificato dall’art. 6 del d.lgs n. 97 del 2016, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa stabilisce che “I contratti nei casi di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citatatrasparenza, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novellaall'articolo 43, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”decide con provvedimento motivato, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con entro il termine di venti giorni……Avverso la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021decisione dell'amministrazione competente o, in caso di estinzione anticipata richiesta di un finanziamento stipulato prima riesame, avverso quella del responsabile della entrata in vigore prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del citato provvedimento normativoCodice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014104”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportateIl successivo comma 8 della medesima disposizione stabilisce, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto altresì che “la previsione della retrocessione Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborsoenti locali, il Collegio rileva cherichiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lettove costituito. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse Qualora tale organo non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di speciestato istituito, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti competenza è attribuita al difensore civico competente per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coordl'ambito territoriale immediatamente superiore”., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto questione concerne la mancata restituzione della quota parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e non maturata degli oneri anticipati in seguito all’estinzione anticipata di un contratto 2 finanziamenti. Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di finanziamento mediante cessione di quote della pensioneassistenza tecnica per euro 200,00, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuitole spese procedurali e gli interessi legali. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. 125-sexies, TUB, il cui testo materia è stato oggetto di recente modifica ad opera modifiche; da ultimo l’intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell’art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modifica, in particolare, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”; il comma 2, altresì, precisa che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB). A seguito dell’entrata della precitata norma, il Collegio di Roma ha rimesso rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”. Il Collegio di Coordinamento ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio rileva, venendo al caso di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, Giova ricordare che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto, dividendo ciascun importo massimo per il numero di quote previste dal finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue”. Invero, nel suo tenore letterale, tale richiamata norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, di fronte all’antinomia sopra evidenziata, i Xxxxxxx di questo Arbitro hanno, con orientamento condiviso, recentemente ritenuto che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione degli interessi secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipata. Tale disposizione, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.), deve dunque prevalere su quella relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napoli, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020). A tale stregua, considerato che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 48° rata, sulla base del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle spese legali, essa non merita di essere accolta, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord., n. 4618/2016). Si aggiunga che la domanda non è stata presentata anche in sede di reclamo, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore del ricorrente della somma complessiva di euro.1.062,27, con arrotondamento ad euro 1.062,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.prevede testualmente quanto appresso:

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DIRITTO. La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte degli interessi e degli oneri di un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensionedei costi del finanziamento, a seguito della sua avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito. La domanda merita di essere accolta solo parzialmente. Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l’applicazione dell’art. , dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies, sexies del TUB, il cui testo diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è stato oggetto confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. up front). Si è ugualmente consolidato l’orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla “riduzione” dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis. In questo quadro interpretativo si inserisce la recente modifica ad opera dell’artdecisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF. 11-octiesCon domanda di pronuncia pregiudiziale in base all’articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l’esatta interpretazione dell’articolo 16, comma paragrafo 1, lett. c), della Direttiva 2008/48/CE del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2021. A seguito della suddetta modificaaprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolareparticolare di chiarire se tale disposizione, l’art. 125-sexies, comma 1, Tuf così dispone: nel prevedere che Il il consumatore può rimborsare anticipatamente ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, caso egli ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua ad una riduzione del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposteche comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto; il comma 2, altresìincluda o meno tutti i costi del credito, precisa compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto. La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l’articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la il diritto del consumatore alla riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio totale del costo ammortizzato”. Il secondo comma credito include tutti i costi posti a carico del citato art. 11-octies stabilisce inoltre che: “L’articolo 125-sexies del Premesso che il ricorso in discussione riguarda proprio il caso, contemplato dalla norma appena citata, di un contratto stipulato prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del menzionato d.l. 25 maggio 2021, n. 3, il Collegio rileva che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, il Collegio di Roma ha rimesso al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”. Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 il Collegio di Coordinamento ha, in particolare, osservato che “nel comma 2° dell’art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo). Invero, in base al primo periodo dell’art. 11 octies, cpv., soltanto per i contratti stipulati dopo il 25 luglio 2021 trova applicazione l’art. 125 sexies TUB nella nuova formulazione introdotta con la conversione del Decreto sostegni-bis”….. “Ben diversamente, invece, per i contratti stipulati anteriormente, il secondo periodo del citato art. 11 octies, comma 2°, afferma che “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] x xx xxxxx xxxxxxxxxx […] xxxxxxx alla data della sottoscrizione dei contratti”. Il Collegio di Xxxxxxxxxxxxx ha altresì precisato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Xxxxxxxxxxxxx con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, il Collegio di Coordinamento ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB - e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europeaconsumatore”. Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell’11 dicembre 2019, ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “In applicazione A seguito della Novella legislativa sentenza 11 settembre 2019 della Corte di cui all’art. 11-octiesGiustizia Europea, comma 2°immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore tutte le componenti del citato provvedimento normativocosto totale del credito, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. compresi i costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”. In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, questo in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio rilevadecidente secondo equità, venendo al caso mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di specie e con riferimento alla domanda avente ad oggetto l’integrazione di quanto già rimborsato a titolo di interessi non maturati, un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che la ricorrente invoca l’applicazione del criterio proporzionale lineare, richiamato dal modulo SECCI dove è previsto espressamente che: “il Cliente avrà diritto al rimborso della quota di interessi e di oneri non ancora maturata; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane tra la abbia statuito sulla richiesta di estinzione retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”. Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, “…sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari…”, in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d’ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell’articolo 1419, comma 2, c.c. con la scadenza naturale norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, dividendo ciascun importo massimo come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front. In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l’importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “…come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo…”. Le parti, quindi, potranno “…declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità…”. Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che “…non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.). A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale “…ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il numero conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di quote previste riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal finanziamento piano di ammortamento…”, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “…allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e moltiplicandolo per il numero della diversa natura della controprestazione…”, e che “…essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione del costo del credito sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di rate residuecui l’art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva…”. InveroAggiunge, infine, che “…non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi…”. Questo Collegio, nel suo tenore letterale, tale norma convenzionale si pone in palese antinomia con altra disposizione contenuta nel medesimo modulo contrattuale, che definisce la metodologia di ammortamento del finanziamento. Infatti, sempre nel modulo SECCI, Sezione 2, “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, nel riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione” è previsto che il rimborso del debito avvenga secondo un piano di ammortamento dare piena attuazione alla francese. Tale piano risulta accettato e visionato dal cliente all’atto della stipula, come da sottoscrizione della ricorrente riportata in calce al prospetto di liquidazione, e prevede che le rate sono di importo costante e hanno, periodo per periodo, quote interessi decrescenti e quote di capitale crescenti. Il Collegio rileva in proposito che la legittimità del calcolo degli interessi non maturati secondo il piano di ammortamento “alla francese” è stata in passato riconosciuta dai Collegi ABF, come sostenuto dall’intermediario, che ha citato nelle controdeduzioni la decisione n. 10003/2016 del Collegio di Coordinamento. Tuttavia, ed ai principi di fronte all’antinomia sopra evidenziatadiritto esposti nel suo dispositivo, i Xxxxxxx ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di questo Arbitro hannocalcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, con orientamento condivisocondividendo pienamente, recentemente ritenuto e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che l’intermediario sia tenuto a stornare gli interessi individua nella misura più favorevole per il cliente, riconoscendo a quest’ultimo l’integrazione dello storno già operato fino a concorrenza di quanto dovuto secondo criterio pro rata temporis (in questo senso, questo Collegio ha già ritenuto che “la previsione della retrocessione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l’importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo il pro rata temporis è inserita nelle disposizioni contrattuali specifiche sull’estinzione anticipataequità. Tale disposizioneIl Collegio ritiene inoltre, sia perché speciale sia per effetto della interpretazione ex art. 1370 (e 35 cod. cons.)sempre quale principio generale di diritto, deve dunque prevalere su quella che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al calcolo degli interessi secondo il piano d’ammortamento c.d. “alla francese”: così Collegio Napolicredito ai consumatori, n. 11611/2020 e 21740/2020; negli stessi termini anche Collegio Bari, n. 8952/2020 e già n. 14967/2019; Collegio Milano, n. 13232/2020; Collegio Torino, n. 18629/2020; Collegio Bologna, n. 7701/2020)nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE. A tale streguariguardo, considerato appare innanzitutto significativo l’espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l’estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza l’articolo 16 della 48° rata, sulla base nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del conteggio estintivo datato 05/03/2020 spettano al ricorrente euro 1.062,27, a titolo di rimborso degli interessi non maturati, in aggiunta all’importo di euro 1.935,56, già rimborsato dall’intermediario. Venendo alle voci inerenti agli oneri non maturati relativi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, di cui la ricorrente chiede il rimborso, il Collegio rileva che, con riguardo alla voce “Commissioni a favore della mandataria”, lo schema contrattuale riporta distintamente due componenti di costo, entrambe dovute a titolo di corrispettivo alla società mandataria, l’una per attività istruttorie e preparatorie (“commissione per il perfezionamento consumatore ad una riduzione del contratto”, di cui alla lett. a), l’altra per prestazioni ricorrenti nel corso dell’intera durata costo del rapporto (“commissione di gestione” di cui alla lett. b): secondo la regola contrattuale, è perciò dovuta la retrocessione pro quota solo della seconda componente, in caso di estinzione anticipata, che nel caso di specie è stata già rimborsata al cliente in sede di conteggio estintivo, per l’importo di euro 259,20, per cui nulla più è dovuto sul punto. Quanto invece alla voce “Commissioni per il perfezionamento del contratto” ed alla voce “Provvigione all’intermediario del credito”, ad esse va riconosciuta natura up front, alla luce delle circostanze emerse dalla documentazione agli atti e dei più recenti indirizzi condivisi da tutti i Collegi ABF, e dunque esse non sono rimborsabili. Con riferimento alla domanda di rimborso della “Commissione di estinzione anticipata”, il Collegio rileva che tale commissione, prevista dall’art. 11 del Regolamento contrattuale, è stata addebitata in sede di conteggio estintivo per un importo pari a € 110,24. Sul punto il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore credito in caso di rimborso anticipato anticipato, sostituendo alla nozione generica di “equa riduzione” quella “più precisa di “riduzione del finanziamento va interpretata nel senso costo totale del credito” e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare “gli interessi e i costi”, così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato. A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazionemateria anche prima dell’introduzione dell’articolo 125-sexies del TUB. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”. Nel Venendo al caso di specie, la ricorrente non fornisce alcuna prova dell’assenza di oggettiva giustificazione dell’indennizzo in questione in favore dell’intermediario, limitandosi ad obiettare che l’intermediario non allega alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento. Quanto alla domanda di rimborso delle avanzata dalla ricorrente con riguardo alle spese legali, essa e agli oneri non merita maturati risulta riferita alle spese di essere accoltaistruttoria. Secondo questo Collegio, in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i linea con la posizione condivisa dai restanti Collegi ABF, deve riconoscersi natura up front a tale commissione, riferibile ad attività e servizi destinati ad esaurirsi in una fase precedente la stipulazione del contratto (in senso analogo cfr. Collegio di questo Arbitro, stante la natura seriale del contenzioso in questione (Coll. coord.Bologna, n. 4618/20166186/2017). Si aggiunga Tale voce di costo deve pertanto essere rimborsata secondo il metodo di riduzione progressiva in base alla curva degli interessi, analogamente a quello che la domanda non è stata presentata anche le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). In linea con il richiamato orientamento e tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di reclamoestinzione in conformità alle previsioni contrattuali, ed il ricorrente non allega notule o parcelle ad esse relative. Pertanto, il Collegio dispone il rimborso in favore deve concludersi per l’accoglimento delle richieste del ricorrente della somma complessiva nella misura riportata nella seguente tabella: Il Collegio precisa infine che, trattandosi di euro.1.062,27ricorso presentato successivamente all’entrata in vigore delle nuove Disposizioni ABF, con arrotondamento ad ai sensi di quanto previsto nella nota (3) di pag. 25 delle predette Disposizioni, l’importo finale contenuto nelle pronunce di accoglimento è arrotondato all’unità di euro 1.062,00(per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, oltre se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5). All’accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamoreclamo al saldo.

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