FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Service Agreement
FATTO. Il ricorrentePrevia produzione del reclamo, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutarigettato dall’intermediario, il secondo invece con ricorrente agisce nei confronti dell’intermediario mutuante, ai fini dell’accertamento del diritto nei confronti di questi ad una dilazione serie di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − adeguamenti delle rate del contratto di mutuo (rapporto contrattuale che questo Collegio ha già avuto modo di conoscere in corso relazione a separato ricorso oggetto di cureprecedente decisione). L’art. 4 del contratto di mutuo e surrogazione definisce “il tasso nominale annuo da applicare al mutuo”, apprendeva prevedendo la possibilità per il mutuatario, a determinate condizioni e scadenze, di passare dal tasso fisso a quello variabile e viceversa. L’ultimo paragrafo dell’articolo citato prevede che l’ammontare delle rate dovrà essere determinato di volta in volta e l’importo dovrà essere preventivamente comunicato alla parte mutuataria. L’art. 4 non prevede che, a seguito dell’esercizio dell’opzione, si debba aggiungere un eventuale spread agli Euribor 6M rilevati sul mercato, bensì dispone che la clinica era chiusa parte mutuataria ha la facoltà “di optare per una differente individuazione della misura del tasso di interessi”. Dal 5 maggio 2012, “il mutuo in oggetto è regolato a tempo indeterminato tasso variabile con parametro Euribor 6M e, stante quanto si evince dal documento di sintesi allegato al contratto di mutuo, tale parametro è da rilevare e utilizzare con base 360”. Nondimeno, l’intermediario resistente asserisce che era stata depositata istanza prefallimentare; − dalla rata 37 del 4 giugno 2012 è stato applicato un tasso pari al 2,298%, ottenuto dall’Euribor 6M pari a 1,198% più lo spread di 1,10%. La mutuante afferma altresì che il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera contratto di diffida ad adempieremutuo è regolato a tasso variabile da aggiornare ogni sei mesi ma, in realtà, avrebbe applicato il tasso determinato a partire dalla rata di giugno 2012 per sette mesi consecutivi. Infine, il contratto di mutuo e surrogazione è l’ultimo rapporto instaurato e l’unico esistente con l’avvertenza l’intermediario. Il ricorrente lamenta che “la banca non ha mai inviato alcun documento (fatta eccezione per i riscontri ai reclami) presso il” suo indirizzo PEC. In conclusione, il ricorrente chiede che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBrispetto della corretta applicazione delle condizioni contrattuali a seguito dell’esercizio dell’opzione “scelta tasso”, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.banca:
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Samples: Mutual Loan Agreement
FATTO. Il La controversia attiene alla richiesta di rimborso di somme sottratte fraudolentemente alla parte ricorrente mediante utilizzo della sua carta di debito, emessa dall’intermediario resistente, dopo un furto. La ricorrente, anche attraverso in particolare, ha allegato e dedotto che in data 03.02.2015, alle ore 15.40, la documentazione allegatastessa parcheggiava la propria autovettura, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era “regolarmente chiusa a tempo indeterminato chiave”, nei pressi della scuola materna frequentata dalla relativa figlia e che era stata depositata istanza prefallimentaresi allontanava; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBtrascorsi 15 minuti circa, la risoluzione dei contratti ricorrente, tornata alla vettura, si accorgeva che ignoti, rompendo il vetro anteriore destro, avevano sottratto la borsa contenente anche il bancomat. Immediatamente, la stessa parte provvedeva a richiedere il blocco della propria carta bancomat e ad sporgere denuncia/querela all’A.G. Nel corso della successiva settimana, appreso il fatto che con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamentobancomat rubato erano stati effettuati due prelievi, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo ella formulava richiesta di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad per un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44euro 750. La banca attualmente resistente respingeva tale domanda, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUBsicchè la parte reiterava la propria richiesta con ricorso all’Arbitro. L’intermediario, nelle controreplicheoltre a rilevare come tra il furto e la prima operazione fraudolenta fosse decorso uno spazio temporale molto breve, riepiloga i fatti sottolinea in via preliminare come la carta con cui sono state realizzate le operazioni fraudolente non è intestata alla parte ricorrente ma ad altro soggetto. Pertanto, oltre al fatto che al titolare della carta Bancomat in parola sarebbe imputabile un primo inadempimento contrattuale, per aver lo stesso concesso l’uso della stessa alla ricorrente, laddove “il bancomat è uno strumento di pagamento personale e ribadisce non può essere ceduto a terzi, salvo diverso accordo scritto tra la banca e il titolare stesso”, tale difformità darebbe anche luogo ad una carenza di essere disponibile legittimazione attiva della parte ricorrente, che ha sottoscritto il ricorso in proprio, ad accettare agire per la richiesta restituzione delle somme sottratte con l’utilizzo del bancomat rubato. Alla luce di risoluzione del contratto ciò l’intermediario resistente ha chiesto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esamerespingere il ricorso, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUBdichiarandolo improcedibile e/o in ogni caso infondato”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Not Specified
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni La questione oggetto della controversia attiene alla nullità di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento per violazione dell’art. 117 TUB e, comunque, all’usurarietà per effetto dell’arbitraria modifica del premio assicurativo. Con ricorso presentato il 22 maggio 2015 – preceduto da reclamo del 5 gennaio 2015, riscontrato dall’intermediario in data non precisata, ma con esito insoddisfacente, secondo la prospettazione dell’istante – il ricorrente ha esposto di € 4.950,00 avere stipulato con l’intermediario resistente un prestito personale nel giugno 2008. In esecuzione del contratto, la resistente procedeva ad un arbitrario e rappresenta quanto segue: − ingiustificato aumento della rata per effetto dell’inclusione di aver comunicato alla controparte un premio assicurativo superiore a quello indicato in contratto; ciò in violazione dell’art. 117, comma 3 e dell’art. 124, comma 4 del TUB. In particolare, il ricorrente ha precisato di essersi resa disponibile avveduto della modificazione dopo aver visionato il documento di sintesi n. 1 del 13 luglio 2009 prodotto dall’intermediario su sua specifica richiesta, sicché si deve ritenere che la modifica sia stata attuata con tale documento e pertanto la questione rientri nella competenza temporale dell’ABF. Ciò premesso, ha rilevato, altresì, che l’aumento del costo assicurativo debba condurre a provvedere una rideterminazione del TAEG del finanziamento e, per tale via, alla chiusura sua usurarietà; e che, comunque, l’aumento della rata è stato la causa diretta della propria insolvenza e della conseguente segnalazione nei SIC con conseguenti danni alla propria attività imprenditoriale. Il ricorrente si è rivolto, quindi, all’Arbitro bancario finanziario ed ha chiesto: “considerare la variazione contrattuale come un comportamento dell’ [intermediario] successivo al 1 gennaio 2009; dichiarare usurario il contratto di finanziamento con la consequenziale dichiarazione di nullità della clausola degli interessi; condannare l’[intermediario] alla restituzione degli interessi già pagati a far data dal 13 luglio 2009 sino alla rata n. 54 del 27 dicembre 2012, pari a euro 7.749,51 ed una rideterminazione del debito a sofferenza il quale dovrà essere decurtato della componente interessi di mora/spese/commissioni e quindi dovrà essere pari al debito residuo risultante dall’ultima rata pagata n. 54 del 27 dicembre 2012 pari a € 10.621,91 a cui va aggiunta la quota capitale delle rate insolute pari a € 1368,29; restituzione di tutti i costi/commissioni/assicurazioni/interessi di mora addebitati pari a € 3.012,80 (2.629,90 assicurazione + € 300,00 commissioni + € 82,90 interessi di mora); il riconoscimento di un danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa in € 5.000,00; il riconoscimento di un rimborso per l’istruttoria del presente ricorso da quantificarsi in via equitativa in € 250,00 per l’intervento tecnico contabile. In via subordinata, si richiede: - di concedere il diritto, a far data dal 13 luglio 2009 data in cui l’[intermediario] ha inviato il documento di sintesi con le variazioni contrattuali, di recesso così come previsto per le modifiche unilaterali del contratto art. 125 ter del TUB con il relativo ristorno delle commissioni/spese/Polizze, utilizzando il criterio proporzionale, in quanto nel contratto non vengono specificate le commissioni up-front e recurring, quantificate come segue (omissis) totale € 1.527,27; - ricalcolo del debito residuo al 13 luglio 2009 pari a € 19.937,95; - rimborso rate pagate dalla n. 13 alla n. 54 pari ad € 16.568,60; - il rimborso dei premi assicurativi pagati in eccedenza, senza alcuna autorizzazione da parte del ricorrente, pari a € 1.148,00”. Nelle controdeduzioni presentate il 16 luglio 2015, l’intermediario ha preliminarmente eccepito l’incompetenza temporale dell’Arbitro in quanto le contestazioni del ricorrente si riferiscono a operazioni antecedenti al 1° gennaio 2009; in particolare, la stipula del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo cui il ricorrente lamenta l’usurarietà risale a giugno 2008 e, analogamente, il primo addebito della quota rata nella misura contestata (€ 447,80) è avvenuto a settembre 2008. Nel merito, la resistente ha eccepito la validità del contratto posto che il medesimo, sottoscritto in ogni sua parte, contiene tutte le indicazioni previste dall’art. 117, comma 3, del TUB (importo erogato, numero di rate, costo delle commissioni, costo dei servizi accessori e ad adesione volontari [assicurazione], totale importo finanziato, Tan, Taeg). Ha poi precisato di avere escluso l’assicurazione dal calcolo del TAEG, attesa la natura facoltativa della medesima, come previsto dalle Disposizioni di Trasparenza della Banca d’Italia; quanto al TEG del finanziamento ha sottolineato che il medesimo risultava inferiore alla soglia vigente al momento della stipula per la specifica categoria “operazioni di prestito personale da intermediari non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione bancari” (18.525%). La resistente ha poi fornito alcune informazioni in merito all’attuale situazione contabile amministrativa del ricorso”; − prestito precisando di aver verificato con la società fornitrice dichiarato il ricorrente decaduto dal beneficio del termine nel novembre 2013 a fronte dell’interruzione dei pagamenti intervenuta nel precedente mese di marzo. In relazione all’aumento della rata mensile, dovuta all’adesione a una ulteriore copertura assicurativa, ha reso noto che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziateha pagato complessivamente 48 rate, pari ad per un totale importo complessivo di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a 671,85 in più rispetto al piano di ammortamento inizialmente previsto (€ 937,4414,00 in più su ciascuna rata). In ogni caso, in ottica conciliativa e al fine di aver pertanto rimborsatoevitare il giudizio, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento l’intermediario si è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere dichiarato disponibile ad accettare la richiesta il pagamento a saldo e stralcio della somma di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso€ 9.600,00.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
FATTO. Il La ricorrente, anche attraverso la documentazione allegatatitolare di ditta individuale, riferisce quanto seguedi essere titolare di un conto corrente assistito da apertura di credito “nel quale sono confluite anche altre competenze e spese di rapporti accessori eccessivamente elevate”. In particolare contesta alla banca: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi - di aver capitalizzato sin dall’accensione del rapporto “interessi ultralegali, commissioni e competenze varie, in aperta violazione della norma imperativa di cui all’art. 1283 c.c., ma anche gli artt. 1346 e 1418 c.c.”, nonostante le sentenze della Corte di Cassazione del marzo 1999 e della Corte costituzionale n. 425/2000 avessero sancito “la nullità della pratica della moltiplicazione esponenziale geometrica dell’interesse”; - di aver aumentato senza alcuna comunicazione le condizioni della fidejussione dal 2% al 3,20% (a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente luglio 2014), nonché “le spese fisse mensili che nel gennaio 2016 ammontavano a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con 75,00”; - di non aver tempestivamente svincolato un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento BTP del valore di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − 65.000,00, nonostante le numerose richieste avanzate determinando un aggravio di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente interessi pari a € 937,4426.000,00 alla data del 17/9/2015; - di aver raddoppiato nel luglio 2014 il tasso d’interesse del conto corrente dal 7% al 14%superando il xxxxx xxxxxx xxxxx. Sulla base di ciò la ricorrente adisce l’Arbitro per chiedere “la restituzione delle somme derivanti dagli interessi illecitamente percepiti dall’istituto di credito”. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali, con riferimento alla contestata applicazione di interessi anatocistici, ha precisato che il conto corrente è stato acceso dalla ricorrente il 29/10/2007 e il relativo contratto prevede la medesima periodicità di capitalizzazione su base trimestrale degli interessi creditori e debitori in conformità alla delibera CICR del 9/2/2000. Ha poi precisato che la ricorrente risultava altresì beneficiaria di un’apertura di credito in conto corrente, garantita da pegno, di un castelletto per anticipazione fatture salvo buon fine, di n. 7 fideiussioni a prima richiesta rilasciate a favore di terzi, pure garantite da pegno. Con riferimento a queste ultime ha negato di aver pertanto rimborsatomai effettuato alcun aumento dei costi suscettibile di comunicazione precisando di aver rilasciato - su richiesta della ricorrente e previo accordo scritto con la stessa, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (allanche con riferimento ai relativi costi - n. 7 fideiussioni a prima richiesta a favore di terzi in tempi e per importi differenti. 2 ctd), l’importo Ciò risulta evidente anche dalla documentazione prodotta dalla cliente che allega tre contabili riferite ad altrettanti rapporti. In merito al ritardo nella vendita dei titoli BTP ha sottolineato che tali titoli erano stati costituiti in pegno a garanzia sia dell’apertura di € 371,22credito in conto corrente che delle fideiussioni. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la La richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto svincolo dei titoli non è applicabile l’artmai stata accompagnata dalla proposta di sostituzione della garanzia con altro bene di equivalente valore ovvero da alcuna dichiarazione di recesso/rinuncia da parte dei terzi beneficiari alle fideiussioni, né tantomeno dalla materiale restituzione delle stesse. 125-quinquies TUB”La resistente ha quindi negato ogni responsabilità nella produzione degli interessi nel frattempo maturati sul conto corrente, essendosi limitata a proteggere e tutelare il proprio rischio di credito provvedendo a vendere i titoli solo a seguito dell’escussione delle fideiussioni avvenuta a ottobre 2015 sanando le relative esposizioni oltre a quella generatasi a seguito della revoca, a settembre 2015, dell’apertura di credito. Parte Infine con riferimento all’asserita usurarietà del tasso come modificato nel luglio 2014 ha precisato di non poter fare alcuna valutazione in quanto la ricorrente così conclude: Parte non specifica a quale rapporto si riferisce la doglianza; ha comunque osservato che dalla documentazione in possesso della banca non si evince alcuna modifica del tasso dal 7% al 14%. Ha soggiunto che qualora la cliente intendesse riferirsi al tasso applicato all’apertura di credito in conto corrente pari al 14,918% il medesimo risultava inferiore al tasso soglia vigente all’1/7/2014 (16,750%) per la categoria di appartenenza. Pertanto il resistente conclude, nelle controdeduzioni, ha chiesto il al Collegio di respingere il ricorso in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoquanto infondato.
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Samples: Banking Dispute Resolution
FATTO. Con ricorso presentato in data 09.08.2021, parte ricorrente si è rivolta all’Arbitro Bancario Finanziario esponendo i fatti e formulando le domande che di seguito, sinteticamente, si riportano. Il ricorrentericorrente ha riferito di aver stipulato in data 02.09.2016 un contratto di prestito personale con l’intermediario convenuto, per l’importo complessivo erogato di € 34.689,72, all’interno del quale era riportata l’applicazione di un TAEG determinato nella misura del 12,61% ed un TEG del 16,90. Il ricorrente sostiene che il TAEG indicato in contratto sia errato, in quanto nel suo calcolo l’intermediario non avrebbe incluso il costo della polizza assicurativa CPI stipulata contestualmente al prestito. Parte ricorrente sostiene che dall’analisi delle condizioni contrattuali si comprende che la polizza sottoscritta svolgeva una funzione di copertura del credito e che contratto di prestito e polizza assicurativa sono caratterizzati da una connessione genetica e funzionale, come confermato anche attraverso dal fatto che l'indennizzo è parametrato all’importo del debito residuo, che l’intermediario ha incassato una provvigione per la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni sua collocazione e che non è stata riconosciuta all’assicurato la facoltà di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutarecedere senza costi dalla polizza. Per tali motivi, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza ricorrente ha chiesto che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB125, comma 7, del TUB il Collegio disponga la sostituzione del tasso applicato con il tasso Bot minimo registrato nei 12 mesi precedenti la stipula del contratto, pari allo 0,2%, così disponendo il rimborso degli importi pagati in eccesso per € 10.500,00, oltre al ricalcolo delle rate a scadere. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha evidenziato che, in occasione della stipulazione del finanziamento, parte ricorrente ha sottoscritto una polizza creditor protector e una polizza personal protection, ma ha precisato che l’adesione alle polizze non ha rappresentato una condizione per l’erogazione del prestito al ricorrente, il quale avrebbe deciso liberamente di sottoscriverle. Con specifico riguardo alla polizza contestata (creditor protector), l’intermediario ha precisato che la facoltatività dell’adesione è esplicitata dalla documentazione contrattuale, oltre ad essere desumibile dalla riconosciuta facoltatività di recesso entro 60 giorni dalla stipula, nonché, a partire dal quinto anno, a ogni ricorrenza annuale. In ogni caso, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − banca ha evidenziato di aver comunicato alla controparte offerto condizioni simili di essersi resa disponibile prestito a provvedere alla chiusura del contratto clienti aventi il medesimo merito creditizio e senza richiedere la stipulazione della polizza. Alla luce di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruitiquanto esposto, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione l’intermediario ha chiesto il rigetto del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza Parte ricorrente espone che, dopo aver stipulato, in caso contrariodata 18 aprile 2018, un contratto di locazione (docc.1 - 2) ha richiesto all’intermediario convenuto una garanzia fideiussoria a prima richiesta per un importo complessivo di euro 9.600,00 in sostituzione del deposito cauzionale, come previsto dal contratto. Come garanzia per il rilascio della fideiussione sono stati concessi i titoli n. *785 negoziati nel conto *330 aperto presso la banca resistente; Tanto detto, il contratto di locazione si sarebbe è risolto e i locali sono stati riconsegnati al locatore il 16 aprile 2020 (doc.3); la garanzia fideiussoria non è stata attivata dal locatore nei 60 giorni successivi alla risoluzione del contratto (né del resto è stata attivata successivamente), sicché deve considerarsi estinta. Parte ricorrente lamenta di diritto ai sensi dell’artaver più volte chiesto invano che la banca provvedesse a svincolare i titoli di credito posti a garanzia della fideiussione; il diniego deriverebbe dalla constatazione che il terzo garantito non ha restituito l’originale del contratto alla filiale. 1454 c.c.Tale decisione non è convincente e si pone in contrasto con i principi che regolano il rilascio delle garanzie personali rispetto all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario la riconsegna dell’originale, infatti, non è previsto come elemento costitutivo della fattispecie estintiva dalla garanzia. Argomenta inoltre parte ricorrente che: - il 24.7.2020fideiussore può restare obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale nel solo caso in cui venga proposta istanza contro il debitore entro due mesi dalla cessazione del rapporto; - dal momento che, nel caso di specie, tale istanza non è stata proposta, il creditore non ha alcuna residua pretesa e pertanto si può definire soddisfatto; - subordinare, peraltro, l’estinzione della fideiussione e con essa la liberazione dei titoli posti a sua garanzia alla riconsegna dell’originale da parte di un soggetto terzo (il creditore) rispetto al contratto fideiussorio è irragionevole dal momento che il debitore è condizionato dal comportamento, in quantoipotesi disattento o anche scorretto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBdel creditore il quale - pur anche se perfettamente soddisfatto - potrebbe non avere alcun interesse alla riconsegna dell’originale; - la polizza fideiussoria è stata costituita, in luogo del deposito cauzionale, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico del conduttore; - sebbene la fideiussione abbia durata sino al 17 maggio 2024, dal momento che il contratto di locazione si è risolto è venuta meno la causa per la quale la garanzia è stata richiesta; - l’indicazione della durata al 17 maggio 2024 si giustificava in ragione della potenziale estensione del rapporto locatizio sino a tale data, ma evidentemente cede rispetto alla più breve durata concreta del rapporto medesimo; - va, infatti, rilevato che nel contratto di locazione, l’obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto nel momento in cui viene rilasciato l’immobile locato per qualunque ragione la risoluzione dei contratti con e il centro odontoiatrico comporta conseguente rilascio avvengano; - se il locatore trattiene la risoluzione dei contratti somma senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di finanziamento/dilazione specifici danni subiti o di pagamentoimporti rimasti impagati, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.il conduttore può esigerne la restituzione; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito - pertanto, anche la garanzia richiesta come deposito cauzionale esaurisce la sua funzione al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura termine del contratto di finanziamento locazione o, più precisamente, al termine di ogni obbligazione nascente dal contratto di locazione, inclusa quella oggetto della garanzia in esame; - la liberazione del garante dall’obbligazione di garanzia libera a sua volta i valori economici che sono stati messi a disposizione dell’istituto bancario per consentire il rilascio della polizza fideiussoria, nel caso di specie i titoli negoziati nel conto n. *330; - il diniego da parte dell’istituto di credito di svincolare tali titoli appare pertanto illegittimo, anche sotto il profilo penale in relazione al divieto di trattenere indebitamente somme di denaro o altri valori economici senza autorizzazione o consenso da parte del rispettivo titolare; - in aggiunta, la condotta della banca sta arrecando un danno al medesimo in quanto non può utilizzare nè negoziare i predetti titoli. L’intermediario chiede il rigetto del ricorso ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica eccepisce quanto segue: - l’inadempimento in data 9 maggio 2018, a garanzia di un contratto di locazione, ha rilasciato una fideiussione bancaria “a prima richiesta” nell’interesse della Ditta M.G. ed in favore del locatore fino alla concorrenza di euro 9.600,00 (all. 1); - in merito alla scadenza, nel testo dell’impegno è graveriportato che lo stesso è valido fino al 17 maggio 2024 e che, decorsi 30 giorni senza richiesta alla Banca da parte del beneficiario - ma solo in questo caso - l’impegno si intenderà decaduto, anche senza la materiale restituzione dell’atto in originale; - il ricorrente a garanzia della fideiussione bancaria ha rilasciato un mandato irrevocabile di vendita di euro 4.000, che agli artt. 2 e 4 prevede l’indisponibilità e la vendita dei titoli fino a che non configurabile siano estinte le obbligazioni garantite; - la fideiussione bancaria con indicazione della data di scadenza e di un termine perentorio entro il quale adempimento parziale eessa può essere validamente escussa si estingue alla maturazione di tale termine finale; - il decorrere di tale termine senza che sia pervenuta una richiesta di pagamento consentirà di ritenere definitivamente estinto l’impegno della Banca anche in assenza della restituzione dell’atto; - anticipatamente ai termini sopra descritti, “la garanzia potrà essere ritenuta estinta solo a seguito di restituzione dell’originale della garanzia con accompagnatoria di svincolo del beneficiario ovvero al ricevimento di una lettera liberatoria incondizionata del medesimo; - come già precisato nel riscontro al reclamo, l’autorizzazione allo svincolo da parte del beneficiario viene ritenuta validamente acquisita e dotata di carattere ricettizio solo se pervenuta alla banca direttamente dal locatore a mezzo raccomandata o con altri mezzi aventi pari valore legale, quali ad esempio una PEC con firma digitale; - nel caso di specie detta liberatoria non è stata ricevuta né è a conoscenza dell’espletamento di concreti tentativi in tal senso; - contrariamente a quanto asserito dal cliente, infatti, trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata garanzia autonoma “a prima richiesta”, come tale indipendente dalle vicende del rapporto sottostante, l’impegno della banca verso il beneficiario non è in alcun modo vincolato nella durata alla possibile risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto locazione sottostante; - la data di cure odontoiatriche anticipata estinzione del citato contratto di locazione non interrompe i termini entro cui il beneficiario potrebbe rivalersi sulla Banca per inadempimenti del conduttore; - pertanto, la restituzione della documentazione originale fideiussoria o in alternativa la liberatoria del beneficiario sono contrattualmente previste e necessarie prima della scadenza del termine (cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione 8522/2014); - come da documentazione allegata dal ricorrente, il verbale di riconsegna dell’immobile locato, sottoscritto dal dalle parti in data 18 aprile 2020, fa esplicito riferimento a riserve di eventuali danni circa lo stato manutentivo del cespite; - infine, il ricorrente e ha sottoscritto all’atto del rilascio della garanzia (allegato 2) una manleva che prevede espressamente al punto 4 che l’impegno è sussistente fino a che non sia stata data integrale ed incondizionata liberatoria del beneficiario. Entrambe le parti hanno depositato repliche. In conclusione, parte ricorrente chiede che la banca provveda a svincolare i titoli di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsocredito posti a garanzia della fideiussione.
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Samples: Contract of Lease
FATTO. Il ricorrenteI ricorrenti censurano, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni prima di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutatutto, il secondo invece contegno tenuto dalla banca resistente durante le trattative contrattuali volte alla concessione di un mutuo ipotecario prodromico all’acquisto e alla ristrutturazione di un immobile da adibire a prima casa; al contempo, lamentano l’eccessiva onerosità di un affidamento alternativo sottoscritto con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − l’istituto resistente in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza cheattesa dell’erogazione del prestito principale. In particolare, in caso contrariobase alla dinamica riferita dagli istanti, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo i clienti avanzavano nei confronti dell’intermediario una richiesta per la concessione di mutuo. Poiché al momento del rogito il 24.7.2020finanziamento non era stato ancora deliberato, i proponenti, in quantodata 25 giugno 2013, acconsentivano a sottoscrivere – “come suggeritogli dalla direzione della filiale” –, un’apertura di credito in conto corrente a tempo determinato di euro 35.000,00, in seguito rinnovata “in più occasioni”. Perdurando la situazione, i clienti intimavano alla banca, a mezzo del proprio legale di fiducia, di concludere l’istruttoria a suo tempo avviata per la concessione del mutuo ipotecario. L’intermediario respingeva ogni richiesta di controparte evidenziando che l’erogazione non avrebbe potuto essere accordata a causa dell’inagibilità dell’immobile compravenduto; asserzione, quest’ultima, che i ricorrenti dichiarano non corrispondere a verità, come risulta peraltro dalla certificazione di inizio attività edilizia datata 21 agosto 2013 e dall’attestazione – anch’essa prodotta in atti – redatta da un tecnico professionista operante nel comune di localizzazione del fabbricato. I clienti, preso atto dell’ostruzionismo della banca, chiedono pertanto all’Arbitro di disporre la conclusione dell’istruttoria per la concessione del mutuo. In via subordinata, i proponenti – considerando che “stanno già provvedendo a pagare il debito mediante versamenti [periodici] in misura abnorme e con interessi elevati” – invocano un ridimensionamento delle rate mensili, da ricondurre a misura congrua alle proprie condizioni economiche; al contempo, chiedono di dichiarare compensato, con quanto già pagato a titolo di “interessi elevati [...] ma non dovuti”, il residuo debito derivante dagli affidamenti accesi. Alle contestazioni replica la convenuta. L’istituto di credito osserva, prima di tutto, come, a seguito di richiesta dei ricorrenti volta alla concessione di un mutuo, il tecnico incaricato della valutazione dell’immobile effettuò sopralluogo e nel mese di aprile 2013 rilasciò il rapporto di xxxxxxx – allegato alle controdeduzioni –, certificando che il fabbricato non era “immediatamente utilizzabile”. Il perito, altresì, non attribuiva alcun valore di mercato prudenziale ai sensi dell’artfini fondiari. 125 quinques TUBPrecisa l’intermediario che, non avendo l’immobile in questione l’agibilità, non poteva essere istruita la pratica di mutuo. “Al fine di agevolare i clienti”, che si erano impegnati a svolgere quei lavori di manutenzione/ristrutturazione necessari all’ottenimento dell’agibilità sul bene oggetto di investimento e per consentire loro di “far fronte agli impegni assunti con il venditore”, fu concessa agli istanti, “dietro loro espressa richiesta”, un’apertura di credito in conto corrente, dell’importo di euro 35.000,00, con scadenza al 30 ottobre 2013, “termine entro il quale avrebbero effettuato i lavori necessari”. Alla scadenza del 30 ottobre non era stato effettuato alcun tipo di intervento sull’immobile. L’affidamento fu quindi prorogato al 31 dicembre 2013, su richiesta dei clienti, con l’intesa che entro tale data si sarebbero dovuti effettuare i lavori programmati per la sistemazione del fabbricato. Decorso senza novità il termine del 31 dicembre 2013, la risoluzione filiale chiese l’autorizzazione agli organi deliberanti per una linea temporanea “a fronte dello sconfinamento non rientrato” e, contestualmente, propose una nuova perizia con conferimento incarico nel febbraio 2014 e sopralluogo effettuato nel marzo successivo. Dal documento in atti rilasciato dal tecnico emerge come “nessun lavoro fosse stato eseguito”. A fronte di tale situazione la posizione riceveva valutazioni negative sia interne alla banca, che dalla compagnia assicurativa. A causa del mancato rientro negli obblighi contrattuali derivanti dall’apertura di credito, nonché del mancato perfezionamento dei contratti con lavori necessari per ottenere l’agibilità dell’immobile, l’istituto intimava alle controparti, in data 14 agosto 2014, il centro odontoiatrico comporta pagamento del dovuto, cui fece seguito la risoluzione dei contratti sottoscrizione di finanziamento/dilazione un piano di pagamentorientro, poiché ricorrono poi non rispettato dai ricorrenti, tanto da indurre la resistente a segnalare la posizione in vertenza alla struttura di recupero del credito. Xxxxxxx, inoltre, la convenuta che, come dimostrano gli allegati estratti conto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, i proponenti non hanno mai provveduto “ad alcun versamento cui si erano impegnati”. Nel merito, aggiunge la convenuta, che i clienti giudicano non fondate le condizioni dell’artperizie effettuate in aprile 2013 e in marzo 2014. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile Per opporsi a provvedere alla chiusura tali valutazioni peritali, i ricorrenti esibiscono una “attestazione” – datata 26 marzo 2013, quindi prima del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato rapporto intercorso con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione banca – di un problema geometra che, però, in nessuna parte del documento afferma l’agibilità dell’immobile, bensì attesta la possibilità di saluteampliamento “solamente in base alle leggi Regional[i]” e che lo stesso era utilizzato dalla parte venditrice e dal marito “come abitazione di campagna”. Tutto ciò premesso, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato la resistente ritiene che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fattinessuna responsabilità o violazione possa essergli contestata, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede chiede dunque all’Arbitro il rigetto di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoogni pretesa prospettata dalle controparti.
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Samples: Mutuo Ipotecario
FATTO. Il ricorrenteI ricorrenti, anche attraverso la documentazione allegataassistiti da avvocato di fiducia, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava premettevano di aver stipulato – nel giugno 2012 – con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con l’intermediario intimato un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento “per consentire” al proprio figlio il noleggio di € 4.950,00 un’autovettura. Allegavano che quest’ultimo, in data 11 giugno 2012, aveva sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine presso un esercente, il quale gli aveva dichiarato che il canone mensile di locazione sarebbe stato versato all’intermediario in qualità di delegato alla ricezione dei pagamenti e rappresenta che per effettuare tale operazione “era necessaria la sottoscrizione dei genitori” e che la locatrice avrebbe emesso periodicamente – come infatti avveniva – le fatture relative ai pagamenti. Evidenziavano che, dal mese di gennaio 2013, pur essendo stati corrisposti regolarmente i canoni di noleggio, la vettura diveniva inutilizzabile in quanto segue: − la società locatrice non aveva provveduto alla stipula del contratto di aver comunicato alla controparte assicurazione RCA e non erogava più i servizi connessi e che, poco dopo, la stessa società in liquidazione comunicava la risoluzione del contratto di essersi resa disponibile locazione a provvedere alla chiusura far data dal 31 dicembre 2012, invitando il cliente - “al fine di ottimizzare i tempi per l’estinzione del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiticollegato” - a far pervenire un conto estintivo dello stesso. Precisavano, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44quindi, di aver pertanto rimborsatoscoperto che il contratto di finanziamento non aveva ad oggetto la locazione dell’autovettura a lungo termine in favore del figlio, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 bensì l’acquisto della stessa a loro nome (all. 2 ctd)circostanza peraltro mai avvenuta) e che se non avessero continuato a pagare si sarebbero esposti alle azioni della finanziaria, l’importo nonchè di aver trovato – per tale ragione – un accordo finalizzato all’acquisto dell’autovettura a nome del figlio dal liquidatore della società al prezzo di € 371,2212.000,00: somma che non veniva incassata dal venditore, bensì compensata con l’importo necessario ad estinguere il finanziamento in essere, ammontante ad € 15.541,21. Il ricorrente replica Ritenendo che lo stesso intermediario non avesse alcun titolo per richiedere il pagamento delle somme indicate nel contratto di finanziamento e considerato che “l’autovettura è stata acquisita” dal proprio figlio e che il danno subito “è limitato alla differenza tra quanto segue: - l’inadempimento è graveversato dopo la risoluzione del contratto di locazione a lungo termine per l’estinzione del debito e il prezzo di acquisto dell’autovettura”, non configurabile quale adempimento parziale echiedevano la restituzione della somma di € 3.541,21, oltre interessi e rivalutazione, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione indebito”. Con tempestive controdeduzioni, l’intermediario precisava che il finanziamento sottoscritto dai ricorrenti in data 28 giugno 2012 era finalizzato a “concludere un contratto per la fornitura di un problema veicolo” con l’esercente, al quale – come previsto nel credito al consumo – veniva erogata l’anticipazione di salute€ 17.000,00, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se pari all’importo finanziato e che tale circostanza era peraltro nota ai ricorrenti, essendo debitamente firmata l’apposita sezione del contratto. Ribadito che il problema permanefinanziamento risultava estinto sulla base del conteggio richiesto il 20 giugno 2013, evidenziava come il contratto fosse “assolutamente chiaro e comprensibile”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento essendo – per espressa previsione della sezione 2 – “finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente veicoli” e non risultando in alcuna parte che l’intermediario fosse un mero delegato al pagamento per conto dell’esercente. Precisava, altresì, di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esameessere a conoscenza “dei presunti accordi” intervenuti tra i ricorrenti ed il fornitore del veicolo, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parzialecui peraltro non vi è alcuna prova” e ai quali era rimasto estraneo. Rilevato che, tra l’altrose messo tempestivamente al corrente di tali accordi, non dimostrabile nei fattiavrebbe potuto rammentare ai ricorrenti che in realtà la somma richiesta in pagamento per l’acquisto dell’autovettura era già stata versata al fornitore del bene, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzionichiedeva, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata via principale, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e, in via subordinata, la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsorideterminazione dell’importo eventualmente da rimborsare in € 1.583,22.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il La società ricorrente, anche attraverso con ricorso presentato in data 12/06/2015, chiede la documentazione allegatarestituzione di somme addebitate dalla banca per interessi illegittimi e per l’applicazione di “commissioni disponibilità fondi” di importo complessivo pari a euro 17.512,64 più le somme non quantificate per il 2015 a causa del mancato invio degli estratti conto. Invoca, riferisce quanto segue: − altresì, la nullità di un contratto di conto corrente per difetto di forma scritta e la restituzione degli interessi passivi addebitati pari a euro 11.403,41 e domanda, infine, il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni riconoscimento delle spese legali per l’assistenza legale dinnanzi all’ABF per un importo di servizi odontoiatrici euro 1.591,20. In particolare, dichiara di importi aver stipulato in data 27/02/2010 un contratto di conto corrente presso la banca resistente, sul quale veniva concesso un affidamento sotto forma di scoperto di conto corrente, di euro 150.000,00 al tasso debitore annuo del 4,924% senza la previsione di alcuna “commissione disponibilità fondi”. In data 19/10/2011 accettava relativamente al citato contratto un incremento del tasso debitore di 1,5 punti percentuali. Sul medesimo conto il 21/02/2013, la società rimodulava i finanziamenti concessi ed otteneva uno scoperto di conto corrente per euro 70.000,00 (garantiti da pegno di pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato importo). Successivamente otteneva un fido, con un prestito finalizzato piano di pari importo concesso dall’odierna convenutarientri mensili prestabiliti e senza possibilità né di utilizzare né di reintegrare la provvista, il secondo invece con una dilazione su altro conto corrente, di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − cui, tuttavia, viene invocata la nullità per mancanza di forma scritta. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità e infondatezza della pretesa avversa rilevando, in corso via preliminare, l’indeterminatezza e la genericità della domanda, poiché non suffragata da conteggi, argomentazioni di curenatura tecnico-contabile e criteri di calcolo in base ai quali è stato determinato l’importo richiesto. Nel merito precisa che, apprendeva contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la commissione sull’affidato era contrattualmente prevista in entrambi i contratti sottoscritti dalla società e presente dai rendiconti inviati, precisando che la clinica commissione di affidamento per la prima apertura di credito era chiusa inizialmente prevista nella misura del 1,25% per essere incrementata unilateralmente, dapprima, a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera 1,75% e, poi, a 2%. Inoltre produce prova dell’avvenuta redazione scritta di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione uno dei contratti con il centro odontoiatrico comporta e afferma che gli interessi sono stati calcolati correttamente, precisando come la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono controparte non abbia fornito alcuna indicazione circa le condizioni dell’art. 1455 c.cpresunte errate applicazioni del tasso.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Commission Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto seguericorrente ha affermato: − il 5/10/2019 stipulava - che ha stipulato con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza chel’intermediario resistente, in caso contrariodata 8 novembre 2018, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al un contratto di finanziamento per un importo totale del credito pari a € 10.568,15 (importo totale dovuto pari a € 10.674,24) finalizzato al pagamento dell’intero corrispettivo convenuto con un terzo soggetto per la fornitura di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato prestazioni odontoiatriche; - che, nonostante il regolare pagamento delle rate previste, nei mesi successivi alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura conclusione del contratto di finanziamento ed prestazione d’opera professionale, ha usufruito soltanto di una parte delle prestazioni in origine concordate con il fornitore; - che ha proceduto all’invio al relativo rimborso “fornitore di comunicazione formale, ai fini della sua costituzione in mora, nel mese di luglio 2020, rimasta priva di riscontro; - che ha comunicato all’intermediario, nel mese di agosto 2020, l’avvenuta risoluzione del contratto di fornitura e, di conseguenza, del contratto di finanziamento, chiedendo la restituzione delle rate sino a quel momento incassate; - che l’intermediario gli chiedeva la produzione del dettaglio del piano di cura originariamente concordato con il fornitore, una certificazione rilasciata da diverso professionista di fiducia con indicazione degli interventi non completati o solo parzialmente eseguiti dal fornitore e del preventivo di spesa per il loro completamento; - che, rivoltosi ad un diverso studio dentistico, gli veniva rilasciato un preventivo per il completamento dei lavori rimasti ineseguiti per un costo complessivo di € 3.750,00; - che nel frattempo, l’inadempimento in cui è incorso il fornitore assumeva carattere definitivo a seguito della quota cessazione della sua attività d’impresa e della chiusura dei servizi non usufruiticentri dentistici su tutto il territorio nazionale. Ciò posto, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − ricorso presentato il 9.11.2020, con l’assistenza di aver verificato con la società fornitrice che un professionista, il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziateha chiesto, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44fronte dell’inadempimento del fornitore, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità in applicazione dell’art. 125- quinquies quinques del TUBTesto Unico Bancario (d.lgs. L’intermediario1° settembre 1993 n. 385 – T.U.B.), nelle controreplicheche, riepiloga i fatti accertata la rilevanza dell’inadempimento e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di messa in mora del fornitore, sia dichiarato il proprio diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto e per l’effetto sia disposta la restituzione integrale a proprio favore delle somme già corrisposte all’intermediario oppure, in xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ingiustamente incassate e corrispondenti alle prestazioni non godute, oltre al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nel godimento delle cure mediche/odontoiatriche e per la grave condotta tenuta dal fornitore nonché al rimborso delle spese di assistenza professionale. L’intermediario ha resistito al ricorso affermando che: - le istanze del cliente sono state attivate tardivamente, avendo questi prodotto in atti le missive del luglio e agosto 2020, successive alla stipula del contratto di finanziamento collegato risalente al novembre 2018, e che non è pertanto ragionevole ritenere che, essendo il contratto di fornitura risalente al 2018 e la cessazione di attività del fornitore intervenuta solo nel mese di marzo 2020, il cliente non abbia nel frattempo completato il piano di cure odontoiatriche sottoscritto concordate; - che il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio gravante su di esso, non avendo provato in alcun modo la gravità dell’inadempimento del fornitore, rilevando che, ove l’inadempimento fosse stato effettivamente di non scarsa importanza, non avrebbe potuto attendere circa due anni per agire ai fini della risoluzione contrattuale; - che la documentazione prodotta dal ricorrente è, in ogni caso, inidonea a provare l’inadempimento del fornitore, essendosi limitato a produrre un nuovo preventivo rilasciato da diverso studio dentistico, privo di relazione medica specifica circa lo stato di completamento dei lavori acquistati dal fornitore nonché di una chiara indicazione di quali siano stati gli interventi effettivamente eseguiti tra quelli espressamente previsti nel preventivo originario; - che comunque, ove dimostrasse di non aver beneficiato di una parte delle cure pattuite e fosse in grado di volere rimborsare solo quelle dimostrare il controvalore delle cure non fruitericevute, il ricorrente sarebbe comunque tenuto al pagamento di tutte le rate corrispondenti al controvalore delle prestazioni ricevute; - che la domanda risarcitoria è inammissibile e/o infondata non potendosi imputare alcuna condotta negligente in capo ad esso, in quanto del tutto estraneo ai fatti oggetto di controversia. Afferma Ciò posto, ha chiesto pertanto che il ricorso sia respinto. Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni deducendo, dopo aver contestato integralmente le difese dell’intermediario resistente: - che il carattere di assoluta gravità dell’inadempimento in cui è incorso il fornitore risulta già dimostrato in atti, in forza del nuovo preventivo rilasciato da diverso studio medico, per un’ulteriore spesa di € 3.750,00 a carico del paziente; - che tale preventivo risulta ulteriormente suffragato dalla specifica relazione medica datata 15 gennaio 2021 che, con specifico riferimento al preventivo originario rilasciato dal fornitore, accerta come non eseguito l’intervento di installazione di “Overdenture su 4 impianti”; - che la situazione di grave dissesto economico in cui versava il fornitore era di certo ben nota all’intermediario, come facilmente dimostrato dalla visura allegata in atti e risalente al 31 dicembre 2017, in epoca addirittura antecedente alla conclusione dei contratti di cui al presente ricorso, circostanza questa di per sé sufficiente a dimostrare la condotta negligente tenuta dall’intermediario resistente nel monitoraggio del fornitore e nella concessione di crediti in convenzione con lo stesso; - che il carattere definitivo dell’inadempimento ha, infine, trovato conferma nella sentenza di fallimento della società fornitrice in data 22 ottobre 2020. Nella seduta tenutasi il 16 marzo 2021 il Collegio di Milano, territorialmente competente a pronunciarsi sul ricorso in questione, osserva che l’applicazione al caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’artspecie dell’art. 125-quinquies TUB”del T.U.B., peraltro pacifica, involge questioni di particolare importanza con riguardo alle quali si registrano precedenti non sempre conformi tra i Collegi territoriali dell’Arbitro. Parte Nello specifico fa riferimento alle seguenti questioni: se ricada sul consumatore ricorrente così conclude: Parte resistente concludel’onere della prova dell’inadempimento di non scarsa importanza ovvero ricada sul finanziatore provare che il fornitore ha adempiuto la propria prestazione; l’ammissibilità di una pronuncia di risoluzione parziale del contratto di finanziamento a fronte di un inadempimento pur sempre grave del fornitore, nelle controdeduzionima comunque parziale, avendo questi adempiuto almeno in questi termini: In sede parte alle obbligazioni assunte con il contratto di controrepliche chiede dichiararsi cessata fornitura; l’ammissibilità di pretese risarcitorie del cliente nei confronti del finanziatore per i danni che sono conseguenza dell’inadempimento del fornitore; se la materia possibilità di agire ex art. 125quinques T.U.B. permanga immutata anche dopo l’intervenuto rimborso del contendere e comunque rigettarsi il ricorsofinanziamento.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
FATTO. La controversia origina dall’inadempimento parziale del fornitore di cure mediche finanziate con contratto di credito al consumo stipulato dal ricorrente con l’intermediario convenuto. Più precisamente, in data 27/06/2013, il ricorrente stipulava con l’odierna convenuta un contratto di credito al consumo, finalizzato al finanziamento di cure dentistiche, per l’importo di € 14.000,00. Nell’aprile 2014, inoltrava al centro medico fornitore della prestazione una raccomandata in cui segnalava l’inadempienza alle cure preventivate, sollecitando una soluzione tempestiva; la raccomandata tornava al mittente per compiuta giacenza. Il ricorrentericorrente ha rappresentato che: - il centro medico non ha ultimato le cure dentistiche preventivate, anche attraverso causandogli problemi alla salute; - si tratta di “palese inadempimento del fornitore”, quale previsto dall’art. 10 delle condizioni generali del contratto di prestito. Il ricorrente ha chiesto all’ABF “la documentazione allegatarestituzione di quanto […] versato e l’annullamento del contratto di finanziamento come previsto dal TUB […] e dall’articolo 1455 del Codice Civile”. Nelle proprie controdeduzioni, riferisce l’intermediario ha riepilogato i fatti all’origine della controversia ed ha successivamente eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto fondato sull’inadempimento di un soggetto, il fornitore del servizio finanziato, che non è parte dell’odierno procedimento. Nel merito, la parte resistente ha osservato quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta- non è provato né l’inadempimento del fornitore, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che né la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto sua gravità ai sensi dell’art. 1454 c.c.1455 C.C.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020- dall’esposto inviato alla Procura della Repubblica risulta, in quantoinvece, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBche una parte delle cure dentistiche sono state prestate; - si tratta, la dunque, di un inadempimento parziale, non “così grave da portare alla risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso alla restituzione delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorsorate pagate dal [cliente]”; − - la resistente stessa conserva, pertanto, il proprio diritto di aver verificato credito fino a quando l’istante non avrà ottenuto, in contraddittorio con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% centro medico, una pronuncia risolutiva del contratto di fornitura delle cure acquistate dentistiche e finanziatedel contratto di prestito in questione, essendo comunque “disponibile a ridurre l’ammontare del finanziamento in misura pari ad un totale al valore delle cure di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44cui il [ricorrente] ha beneficiato, previa [sua] quantificazione”. La convenuta ha chiesto all’ABF, in via preliminare, di aver pertanto rimborsatodichiarare l’inammissibilità del ricorso per le ragioni dedotte in narrativa; in subordine, mediante bonifico effettuato di rigettare il 27.10.2020 (all. 2 ctd)ricorso, l’importo di € 371,22ribadendo la propria disponibilità alla riduzione proporzionale dell’ammontare del finanziamento. Il ricorrente replica quanto segueha replicato che: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale epur avendo ricevuto parzialmente le cure dentistiche preventivate, “trattandosi per mancanza di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se assistenza successiva e conseguentemente per il problema permane”deteriorarsi dei materiali provvisori [è] stato costretto […] a rivolger[si] ad altro specialista” con i conseguenti oneri economici; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni gli è stata fornita la protesi dentaria definitiva del valore di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso€ 6.000,00 al netto dell’IVA.
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Samples: Credit Agreement
FATTO. Con ricorso presentato in data 29 dicembre 2014, il ricorrente chiede che venga riconosciuta la nullità della “clausola del tasso minimo (…) non concordata e vessatoria”, applicata dalla parte convenuta al contratto di mutuo fondiario ipotecario stipulato con la stessa nell’aprile del 2009. L’istanza del ricorrente si fonda su una consulenza resa al ricorrente medesimo da apposita società e oggetto di articolo pubblicato sul quotidiano “Il ricorrenteSole 24 Ore”. In tale articolo viene rilevato come, anche attraverso la documentazione allegatasuddetta clausola, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni venga inserito, all’interno del contratto di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con mutuo, un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna vero e proprio strumento derivato (opzione floor), senza però che la parte convenuta, quale acquirente del derivato, provveda al pagamento dell’opzione acquistata (premio) e, dapprima, informi il secondo invece con suo cliente circa la previsione di tale clausola, venendo meno così al dovere di trasparenza. In tal modo dunque, sarebbe stato violato il TUF. Richiede pertanto che sia eliminata la suddetta clausola e che sia risarcito il danno causato. In sede di repliche alle controdeduzioni, il ricorrente ha precisato ancora come: - la clausola che dispone una dilazione soglia minima al tasso d’interesse variabile (c.d. floor al 2,65%), non è “mai stata pubblicizzata e/o rappresentata al cliente prima della stipula e peraltro non adeguatamente evidenziata nemmeno nel contratto di pagamento mutuo”. Di fatti l’intermediario non dimostra di aver consegnato al ricorrente il foglio informativo contenente le condizioni economiche che sarebbero poi state trasfuse nel contratto, limitandosi a produrre un foglio informativo relativo ad una tipologia di finanziamento differente a quello poi stipulato; - la clausola de qua riproduce sostanzialmente un derivato che copre unicamente l’intermediario da un’eccessiva caduta dei tassi e a fronte della cui stipula, innanzitutto, non è stato riconosciuto al mutuatario alcun corrispettivo. Il ricorrente pertanto è stato costretto a pagare quasi sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cureil tasso minimo del 2,65%, apprendeva anziché il meno gravoso tasso variabile, senza che la clinica era chiusa parte convenuta a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera titolo di diffida “corrispettivo” gli avesse riconosciuto alcuna agevolazione, come ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrarioesempio la riduzione dello spread. In virtù di quanto osservato, il contratto si sarebbe risolto ricorrente asserisce la violazione degli obblighi di diritto ai sensi dell’arttrasparenza previsti dal TUB oltre che delle norme che richiedono la specifica e informata accettazione delle clausole vessatorie da parte del consumatore e delle disposizioni del TUF in materia di prodotti finanziari. 1454 c.c.10 centesimi superiori, aumentato di 1,10 punti percentuali di spread; − presentava infruttuosamente reclamo per espressa previsione contrattuale, il tasso dell’operazione come sopra quantificato non poteva essere inferiore a 2,65% (c.d. tasso minimo o floor). Ciò premesso in fatto, quanto alle contestazioni mosse dal ricorrente ritiene che l’articolo comparso nell’ottobre del 2014 sul “Il Sole 24 Ore” (la cui pubblicazione è stata sollecitata dallo stesso ricorrente) sia “privo di qualsiasi fondamento giuridico e giurisprudenziale”. Infatti, tale tipologia di clausola è diffusamente presente nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020contratti di finanziamento degli intermediari bancari, in quanto, ai sensi dell’artlungi dal perseguire meri fini speculativi, consente agli intermediari stessi di “mantenere una minima redditività alle operazioni di finanziamento anche in presenza di un forte ribasso dei tassi, il tutto senza dover gravare il cliente finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante”. 125 quinques TUBRichiama a tal proposito la pronuncia n. 305/2012 del Collegio di Napoli, che fa notare come tale clausola presenti anche un vantaggio per il cliente. Infatti, nel caso specifico, detta clausola ha consentito all’intermediario di applicare uno spread più favorevole dell’1,10%, a fronte dello spread dell’1,80%, standard, applicato normalmente alla clientela alla stessa tipologia di contratto (“Progetto casa mix”). Quanto alla presunta vessatorietà della clausola medesima, si rileva come non sia determinato alcuno squilibrio di diritti e obblighi a carico del consumatore. Inoltre, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta parte convenuta ha osservato come la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono clausola rispetti le condizioni dell’artrichieste dall’art. 1455 c.c.34 del codice del consumo, in quanto sono individuati in modo chiaro e comprensibile gli elementi della stessa. Non solo. Il contratto è stato stipulato con la forma dell’atto pubblico da un notaio e ciò è di per sé garanzia di massima trasparenza e chiarezza, nonché prova della conoscenza e conoscibilità delle suddette clausole. Richiama a sostegno della sua posizione taluni precedenti dell’ABF in materia di clausole vessatorie (decisioni n. 668/2011 e n. 2688/2011). Infine, quanto alla richiesta di risarcimento del danno, eccepisce la carenza di elementi probatori comprovanti il danno lamentato. [l’intermediario] – relazione della [società di consulenza] – ulteriore recente sentenza Tribunale Reggio Xxxxxx). Se anche fosse opzione floor sarebbe contraria a quanto previsto dal TUF (v. relazione predetta e mancato pagamento dell’opzione acquistata, dovere di trasparenza); − 2) rimborso dell’attuale danno causato quantificato sempre dalla risoluzione deriva l’obbligo [società di rimborso delle rate già pagateconsulenza] (indipendente) in euro 1.900,00 (millenovecento); 3) eliminazione della predetta clausola contrattuale a spese dell’[intermediario]”. L’intermediario controdeduce in merito al contratto chiede che l’Arbitro Bancario Finanziario voglia “dichiarare la legittimità della clausola prevedente un tasso di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo interesse minimo; dichiarare pertanto infondata la richiesta della quota dei servizi non usufruitiparte ricorrente e, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del conseguentemente, rigettare il ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Mutuo Fondiario
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni Attraverso un’associazione di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaconsumatori, il secondo invece con ricorrente (che aveva stipulato una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida polizza assicurativa abbinata ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al un contratto di finanziamento a copertura dei rischi di € 4.950,00 decesso, invalidità, inabilità e rappresenta disoccupazione) contestava il rifiuto di dar corso al richiesto indennizzo oppostogli dalla compagnia, nonostante fosse stato licenziato. Questa rispondeva il 30 maggio 2013, confermando la propria posizione, adducendo che l’assicurato era socio di una cooperativa e in quanto segue: − tale parificato ad un lavoratore autonomo, con conseguente inoperatività della copertura per il licenziamento. Sempre a mezzo della medesima associazione, l’assicurato, con lettera del 15 luglio 2013, presentava quindi reclamo all’intermediario con il quale aveva stipulato il contratto di finanziamento, alla compagnia con la quale aveva concluso il collegato contratto di assicurazione e alla banca che aveva erogato il prestito, per formalizzare la richiesta di corresponsione di un indennizzo in misura pari alle rate di rimborso del finanziamento con scadenza successiva all’intervenuto licenziamento, costituendo questo il rischio assicurato. La finanziaria rispondeva, facendo semplicemente presente di avere inoltrato la richiesta alla compagnia, che, dal canto suo, ancora una volta confermava la precedente posizione. Il cliente adiva quindi l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo disporsi, sulla base del collegamento funzionale tra contratto bancario e polizza, che gli venisse corrisposto “l’indennizzo assicurativo in misura pari all’ammontare delle rate del finanziamento a far data dall’evento (perdita impiego) fino all’estinzione del finanziamento stesso, oltre interessi legali alla data del reclamo al saldo”. Accludeva al ricorso, oltre alla corrispondenza scambiata con la compagnia e la finanziaria, il modulo di adesione alla polizza collettiva in esame, la lettera di licenziamento con effetto al 30 settembre 20012 della cooperativa di cui era dipendente, un attestato di inserimento nelle liste di mobilità e una comunicazione della resistente, datata 19 luglio 2013, di sollecito di pagamento delle rate di rimborso del finanziamento inevase. La parte resistente faceva pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo in primo luogo e in via preliminare l’incompetenza dell’ABF a conoscere della vertenza in esame in quanto avente ad oggetto l’interpretazione di clausola di contratto assicurativo; in via subordinata chiedeva rigettarsi la domanda per proprio difetto di legittimazione passiva, risultando legittimata solo la compagnia, e, in estremo subordine nel merito, di rigettarsi il ricorso perché infondato. Sotto quest’ultimo profilo, sosteneva che la copertura assicurativa stipulata fosse meramente facoltativa e che non sussistesse alcun elemento utile a fondare una propria responsabilità precontrattuale per aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile tenuto un comportamento contrario a provvedere alla chiusura buona fede al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo e della quota dei servizi non usufruitipolizza. Versava agli atti, oltre alla corrispondenza intercorsa con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziatein fase di reclamo, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione copia del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto e della richiesta di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e adesione alla polizza collettiva, nonché delle condizioni generali di volere rimborsare solo quelle polizza non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsosottoscritte però dall’assicurato.
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FATTO. Il ricorrenteCon precipuo ricorso – preceduto da reclamo – il cliente, anche attraverso la documentazione allegatarappresentato da avvocato di fiducia, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava premetteva di aver sottoscritto con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni l’intermediario intimato, nel settembre 2010, un contratto di servizi odontoiatrici prestito personale da rimborsare in 7 anni tramite rate mensili di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza circa 280 euro. Evidenziava che, dall’inizio del 2014, le proprie condizioni economiche - già precarie a causa della sua impossibilità a svolgere attività lavorativa in caso contrarioquanto invalido al 100% - erano peggiorate, dovendo provvedere anche al sostentamento del figlio, rimasto disoccupato, e della sua famiglia e che, non potendo far fronte al pagamento dei ratei, nel novembre 2014, riceveva l’avviso di decadenza dal beneficio del termine e di segnalazione nelle centrali dei rischi. Avviato il contratto si sarebbe risolto procedimento di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020mediazione presso la Camera di Conciliazione del Ministero della Giustizia – al quale l’intermediario non partecipava a causa della “indeterminatezza dell’oggetto del contendere” – nell’aprile 2015, formulava una richiesta di definizione transattiva della controversia, offrendo in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), pagamento l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave3.000,00, non configurabile quale adempimento parziale eaccettato a causa dell’esiguità della somma offerta. Chiedeva di “ridurre la somma che deve essere corrisposta ovvero concludere che nessun’altra somma dovrà essere corrisposta”. Con tempestive controdeduzioni, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salutel’intermediario rilevava che l’importo offerto in via transattiva, unitamente a quanto già versato dal ricorrente (€ 12.557,16), non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario era idoneo a rimborsare l’importo finanziato (€ 16.931,64) e che, comunque, si rendeva disponibile a valutare un’ulteriore proposta oppure a concordare un piano di rientro. Evidenziava che la valutazione del merito creditizio – in origine non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzionierrata, in questi termini: In sede quanto per i primi 4 anni il prestito era stato regolarmente onorato – doveva basarsi sulle condizioni esistenti al momento della richiesta del finanziamento e andava condotta in considerazione delle esigenze di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere sana e comunque rigettarsi prudente gestione degli intermediari. Chiedeva, conclusivamente, il ricorsorigetto della domanda.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso titolare di conto corrente presso la documentazione allegatabanca convenuta, riferisce lamenta ripetute riduzioni del tasso di interesse creditore del conto in assenza di comunicazioni a norma dell’art. 118 T.U.B. e domanda, conseguentemente, il ripristino delle condizioni illegittimamente modificate e l’accredito dei maggiori interessi non percepiti, oltre interessi sulla somma asseritamente spettantegli. Più precisamente, il ricorrente, titolare di conto corrente presso la banca convenuta, ha esposto quanto segue: − - in data 15.11.2008 l’intermediario “conveniva di riconoscer[gli] un tasso di interesse creditorio lordo del 2%” sul predetto conto; - tuttavia, a decorrere dal 01.01.2009 la convenuta modificava unilateralmente il 5/10/2019 stipulava tasso attivo riducendolo dal 2% all’1% e, a far data dal 10.02.2009, lo diminuiva ulteriormente allo 0,01% lordo; - in sostanza, dal 15.11.2008 al 21.01.2015 (data di spedizione del reclamo) la banca variava più volte unilateralmente il tasso di interesse creditore in violazione della disciplina di cui all’art. 118 T.U.B. che dispone l’invio della proposta di modifica; - soltanto dalla lettura degli estratti conti il cliente apprendeva delle variazioni in peius del tasso di interesse attivo, fatto salvo un momentaneo miglioramento nell’agosto 2014; - nonostante le sue lamentele, l’intermediario non forniva prova dell’avvenuto recapito delle proposte di modifica unilaterale del contratto e, in data 30.12.2014, accreditava sul suo conto l’importo di € 445,65 chiedendogli, al contempo, la sottoscrizione di una dichiarazione di quietanza e rinuncia ad ogni ulteriore contestazione; - il tenore di tale dichiarazione induceva il ricorrente a procedere per le vie formali, dapprima bonariamente e quindi con una clinica dentale il reclamo del 21.01.2015; - in sede di riscontro al reclamo la banca forniva copia di due contratti relativi a prestazioni proposte di servizi odontoiatrici modifica unilaterale del contratto del 21.11.2008 e del 18.12.2008, in realtà mai ricevute e comunque non esaustive nell’indicazione del giustificato motivo; - il ricorrente ribadiva quindi la violazione dell’art. 118 T.U.B. con lettera del 20.02.2015, ma le sue doglianze venivano respinte dalla banca con nota del 12.03.2015; - la circostanza che “i nuovi tassi di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: interesse fossero indicati nell’estratto del conto corrente via via inviati e nel documento di sintesi non sana l’irregolarità dell’Istituto di Credito”; - secondo il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva ricorrente la legge prevede che la clinica era chiusa a tempo indeterminato proposta di modifica unilaterale del contratto sia effettivamente ricevuta dal cliente, trattandosi di dichiarazione recettizia, ed il relativo onere della prova incombe sull’intermediario; - in mancanza di tale prova lo ius variandi non è correttamente esercitato e rimane privo di effetti, da ciò derivando l’applicazione delle precedenti condizioni contrattuali e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Il ricorrente ha chiesto all’ABF che era stata depositata istanza prefallimentare“l’Istituto di Credito proceda al ripristino delle condizioni (tasso creditore) illegittimamente modificate ed al conseguente riaccredito della somma di Nelle proprie controdeduzioni, parte resistente ha riepilogato i fatti all’origine della controversia, ricordando che l’istante ha acceso il conto corrente in oggetto in data 24.04.2002 e rilevando: - che “[s]alvo errori o disguidi non […] risulterebbe mai pervenuta la comunicazione su[lla] regolarizzazione” disposta dal Presidente del Collegio di Milano con provvedimento n. 2775/2015; − il 3/7/2020 inviava - di limitare le proprie difese al professionista una lettera periodo successivo al 1° gennaio 2009, di diffida ad adempierecompetenza dell’ABF, con l’avvertenza chenonostante le richieste attoree riguardino un arco temporale decorrente dal 15.11.2008 al 21.10.2014. Nel merito, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto seguel’intermediario ha osservato: − - di aver correttamente provveduto all’invio di tutte le dovute proposte di variazione unilaterale del contratto, riservando al cliente la facoltà di recesso, peraltro mai esercitata; - di aver costantemente aggiornato il cliente sulle complessive condizioni che regolano il rapporto di conto corrente, tramite l’invio degli estratti conti, dei documenti di sintesi e di ogni altro documento contabile/informativo “all’indirizzo comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorsodal cliente”; − di aver verificato con la società fornitrice - che il ricorrente aveva ricevuto l’11% usufruisce dal settembre 2011 del servizio “Documenti on line”, ricevendo e potendo visionare “tutti i documenti prodotti relativi ai rapporti intrattenuti con la Banca”, inclusi i documenti pregressi relativi al conto corrente che sono stati ivi inseriti, e tra questi “la comunicazione del 2008 in contestazione”; - pertanto, “il Ricorrente non può non sostenere di avere avuto contezza delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22variazioni/modifiche del tasso creditore del conto a lui intestato”; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, - di aver pertanto rimborsatocomunque accreditato al cliente, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd)a seguito delle sue lamentele sulla scarsa remunerazione dei tassi applicati e senza alcun riconoscimento di responsabilità, l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, 445,00 “ad oggi peraltro non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso accettato in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUBvia definitiva”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.La convenuta ha chiesto all’ABF:
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Samples: Banking Agreement
FATTO. Il ricorrente, che nel 2008 aveva stipulato con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento nell’ambito del quale era anche attraverso concessa una carta di credito associata ad un fido rotativo, esprime in relazione al rapporto molteplici ragioni di doglianza. Sostiene che la documentazione allegatacarta di credito, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava a suo tempo concessa con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato modalità assai poco trasparenti in connessione con un prestito finalizzato finanziamento per l’acquisto di pari importo concesso dall’odierna convenutabeni di consumo, era stata estinta nell’aprile 2012 con il secondo invece con una dilazione pagamento del residuo saldo debitorio. Xxxxxxx, a tal riguardo, che il tasso di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − interesse applicato è stato in corso di curerapporto modificato a più riprese con importanti rialzi. A comprova di quanto asserito, apprendeva che allega un dato: il TAEG indicato in contratto era fissato al 16,49%, mentre nell’estratto conto di aprile 2012 – cioè, nel momento in cui l’esponente decise di estinguere la clinica carta di credito revolving – era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava aumentato fino al professionista una lettera di diffida ad adempiere21,84%, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice senza che il ricorrente aveva cliente avesse mai ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22comunicazione né tanto meno alcuna motivazione dell’intervenuta variazione. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento riferisce che sorprendentemente nell’ottobre 2015, quindi in data successiva alla estinzione della carta di credito, l’intermediario ha dato seguito a una richiesta di anticipo contanti per € 4.000,00 effettuata tramite canale web sulla medesima linea di credito rotativo che si riteneva essere stata precedentemente estinta. Sostiene che la richiesta sarebbe stata effettuata fraudolentemente dal cointestatario del conto corrente su cui è gravestato accreditato l’importo finanziato, un ex socio che «impadronendosi del mio [del ricorrente] PC portatile, effettuava l’accesso al sito web area privata della finanziaria (accessibile da chiunque, infatti dopo un primo accesso con user e password, basta cliccare per gli accessi futuri semplicemente il pulsante “entra”) e alla voce richiedi contanti richiedeva a mia insaputa l’importo da bonificare». A giudizio del ricorrente, l’accaduto dimostra l’assoluta inadeguatezza delle misure di sicurezza a presidio dell’operatività del conto on line, per la quale si prevedeva un sistema di identificazione limitato ad un solo fattore, non configurabile in linea con gli standard tecnologici. Sotto altro profilo, l’esponente rileva che il finanziamento è stato erogato senza che fosse sottoscritto alcun contratto, in violazione quindi dell’art. 117 TUB. In riscontro al reclamo, l’intermediario ha qualificato l’operazione come un utilizzo del fido associato alla carta di credito; nella documentazione ivi allegata, si precisa pure che l’anticipo è stato addebitato in conto ad una carta (identificata da un numero), che tuttavia non è mai stata in possesso del ricorrente il quale adempimento parziale eaveva già tempo prima esercitato facoltà di recesso. Conclude quindi il ricorrente che il nuovo finanziamento «nulla ha a che vedere» con il pregresso rapporto, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione è stato erogato in mancanza di un problema di salutevalido contratto ed è, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’artquindi, da considerarsi nullo. 125- quinquies del TUB. L’intermediarioLa parte infine contesta l’illegittimo trattamento da parte dell’intermediario dei suoi dati personali, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parzialecomunicati senza autorizzazione a terzi, tra l’altrocui la società incaricata del recupero. Soprattutto, non dimostrabile nei fattia fronte di un credito inesistente e senza neanche una comunicazione di preavviso, e pertanto non è applicabile l’artsi duole dell’iscrizione da parte dell’intermediario del proprio nominativo in un sistema di informazione creditizia privato, con lesione della sua reputazione di buon pagatore, nonché in Centrale d’allarme interbancaria con i disagi che ne sono derivati per il conseguente blocco di tutti gli strumenti di pagamento in suo possesso, connessi a un conto corrente intrattenuto con altro istituto. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente concludeChiede, nelle controdeduzionipertanto, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.che:
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Samples: Contract of Financing
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso assistente capo della Polizia di Stato, con ricorso del 27 settembre 2016 ha adito la Commissione avverso l’accesso parziale consentito con riferimento a diverse istanze di accesso agli atti, finalizzate a verificare la correttezza di contestazioni disciplinari sollevate a suo carico e l’irrogazione della relativa sanzione. L’amministrazione adita aveva escluso dall’accesso la visione delle segnalazioni di prestazione di lavoro straordinario presentate dagli altri dipendenti in servizio nel periodo di riferimento indicato dall’istante. L’amministrazione resistente, con propria memoria del 30 settembre 2016, dichiarava di aver provveduto a verificare quanto lamentato dal ricorrente, operando essa stessa quel controllo che avrebbe voluto effettuare l’istante, e come conseguenza – avendo verificato la propria inesattezza - di aver derubricato il provvedimento sanzionatorio elevato a suo carico. Nella seduta del 27 ottobre 2016 la Commissione, rilevando che l’amministrazione non avesse, di fatto, osteso la documentazione allegatarichiesta, riferisce quanto segue: − avendo proceduto ad un mero esame in proprio della stessa (e per l’effetto aveva derubricato il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi provvedimento sanzionatorio a prestazioni carico del ricorrente) invitava il ricorrente a specificare se dovesse ritenersi ancora sussistente il proprio interesse all’accesso de quo, interrompendo i termini di servizi odontoiatrici legge. Successivamente, pervenuta la comunicazione del ricorrente di importi pari rispettivamente attualità del proprio interesse all’accesso de quo la Commissione, nella seduta del 15 dicembre 2016, interrompendo nuovamente i termini, invitava l’amministrazione a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato procedere alla notifica dell’istanza e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto del ricorso ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quantosoggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con 3 del DPR 184/2006. Con ulteriore istanza del 18 gennaio 2017 il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’artsig. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale….. rappresentava, tra l’altro, che l’amministrazione adita non dimostrabile nei fattiavesse ancora proceduto alla notifica ai soggetti controinteressati e che il proprio interesse all’accesso sarebbe stato soddisfatto anche attraverso la visione della documentazione relativa agli altri dipendenti in servizio con debita schermatura dei loro nomi, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede chiedendo alla Commissione di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsovalutare tale modalità di accesso.
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Samples: Accesso Agli Atti
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 La ricorrente stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con l’intermediario convenuto, nel marzo 2012, un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal un’autovettura, del quale lamenta: 1) usurarietà ed anatocismo (pari al 25,98%), dimostrabile, a suo avviso, dalla combinazione del T.A.E.G. (pari al 10,98%) con gli interessi di mora (pari al 15%), “oltre il piano d’ammortamento alla francese e senza aggiungere le spese incasso rata (pari a 2,90 al mese per 72 rate per un totale di 208,80 euro)”; 2) sproporzione ed eccessiva onerosità delle spese assicurative (pari ad euro 1.324,01) rispetto al servizio offerto; 3) sproporzione delle spese di istruttoria pari ad euro 250,00; 4) violazione delle norme sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari. In virtù di tali vizi, la ricorrente richiedeva, in sede di reclamo, il ricalcolo del finanziamento in quanto “a tasso usura”, oltre alla sospensione del pagamento delle rate per un anno. Riscontrato negativamente il reclamo, l’istante chiede al Xxxxxxxx ABF il ricalcolo del finanziamento per usura e per tutte le altre gravi irregolarità lamentate, oltre che alla sospensione per almeno un anno del pagamento delle rate ricalcolate e, in subordine, il rimborso per danni di impoverimento indebito economici, familiari e di volere rimborsare solo quelle salute pari ad euro 10.000,00. Costituitosi ritualmente, l’intermediario chiede il rigetto di tutte le doglianze avanzate dalla ricorrente poiché irricevibili, inammissibili e comunque nel merito totalmente infondate. Precisato anzitutto che il contratto di finanziamento stipulato dalla ricorrente prevede la restituzione del finanziamento mediante il versamento di n° 47 (e non fruite72 come asserito dall’istante) rate mensili dell’importo di euro 216,00 ciascuna e di una rata finale pari ad euro 3.238,00, la resistente eccepisce in via preliminare, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per genericità della domanda e per la sua non corrispondenza con la richiesta specificata nel preventivo reclamo trasmesso in data 5 ottobre 2015. Afferma che nel caso Nel merito, l’intermediario resistente sottolinea l’assoluta infondatezza delle doglianze inerenti all’usurarietà ed all’asserito anatocismo applicato al contratto di finanziamento in esame, “ci troviamo rilevando in particolare che: 1) il tasso del finanziamento al momento della stipula del contratto non superava il tasso soglia di fronte ad un inadempimento parzialeusura giacché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, gli interessi di mora applicati al contratto di finanziamento non vanno computati nel calcolo del TEG; 2) l’asserito effetto anatocistico discende dall’erroneo convincimento dell’istante che il sistema di ammortamento alla francese comporti la capitalizzazione degli interessi, che trascurerebbe il necessario distinguo tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, le due diverse nozioni di interesse semplice e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsointeresse composto.
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Samples: Contract of Financing
FATTO. Il ricorrenteNel proprio ricorso parte ricorrente ha affermato di aver sottoscritto, anche attraverso unitamente al cointestatario del ricorso, una fideiussione omnibus con l’intermediario resistente in data 17/12/2015 per garantire le obbligazioni di una società. Ha dichiarato di essersi avveduto, a seguito di rilascio di copia del contratto nel gennaio 2022, del fatto che il contratto suddetto risultava conforme allo schema contrattuale predisposto dall’ABI, “con conseguente nullità delle clausole contrattuali come disposto dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia”, come recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 41994/2021. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario resistente ha osservato, in via preliminare, che il ricorso sarebbe stato presentato dal ricorrente come “consumatore” e ha conseguentemente contestato l’erroneità di tale qualifica. A questo proposito ha osservato che il ricorrente avrebbe sottoscritto la documentazione allegatafideiussione omnibus a garanzia dei rapporti contrattuali della società nella qualità di amministratore unico della stessa. L’intermediario ha, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutainoltre, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cureeccepito l’incompetenza per materia dell’arbitro, apprendeva ritenendo che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava verifica dell’esistenza, al professionista momento della sottoscrizione della fideiussione, di una lettera intesa anticoncorrenziale dovrebbe essere rimessa alle sezioni specializzate in materia di diffida ad adempiereimpresa e, dunque, esulerebbe dalla competenza dell’ABF. Nel merito ha evidenziato che: - la Banca d’Italia, con l’avvertenza il provvedimento n. 55/2005, non ha accertato alcuna condotta vietata dalla normativa antitrust, essendosi limitata a concludere che lo schema elaborato dall’ABI conteneva alcune disposizioni che, se applicate in caso contrariomodo uniforme, sarebbero risultate in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) L. 287/1990. Ha richiamato, a tale proposito, la pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 30818/2018) secondo cui «il provvedimento della Banca d’Italia non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici» la sussistenza dell’intesa anticoncorrenziale; - il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova in ordine all’applicazione, con riferimento al contratto sottoscritto nella specie, di norme uniformi fra le banche, né avrebbe prodotto testi di fideiussione sottoscritti nel medesimo periodo da altri clienti presso altri istituti di credito, al fine di dimostrare la sussistenza di un uso uniforme delle clausole contestate; - secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di merito, laddove il contratto di fideiussione sia stato stipulato a distanza di anni dal periodo analizzato dal provvedimento della Banca d’Italia, tale provvedimento non può costituire una “prova privilegiata” e parte attrice dovrebbe dimostrare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale al momento della sottoscrizione del contratto, non potendosi dare alcun rilievo alla circostanza per cui la fideiussione sottoscritta “ricalca” lo schema ABI dell’ottobre 2002, che la ricorrente neanche avrebbe allegato al ricorso; - in ordine all’invocata inefficacia della fideiussione per decadenza del termine ex art. 1957 c.c., il contratto prevede la clausola di garanzia c.d. “a prima richiesta” (cfr. art. 7 condizioni contrattuali), per cui si sarebbe risolto in presenza di diritto un contratto autonomo di garanzia e non di una fideiussione e, pertanto, «non sarebbe intervenuta alcuna decadenza dai termini previsti dall’art. 1957 c.c. in quanto la disciplina di tale articolo non è applicabile al caso di specie». - l’obbligazione garantita non risulterebbe ancora scaduta, in quanto il conto corrente intestato alla società, attualmente a debito, è ancora in essere e, pertanto, non si sarebbe ancora verificato il dies a quo (chiusura del conto corrente) da cui si dovrebbero far decorrere i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c. - anche se si ritenesse estinta l’obbligazione principale, l’intermediario avrebbe comunque interrotto la decadenza dei termini, avendo inviato, sia al debitore principale che ai sensi dell’artgaranti, la lettera di preavviso di revoca degli affidamenti ed intimazione di pagamento. 1454 Ritiene sul punto l’intermediario che la fideiussione non si estingua se il creditore, entro il termine previsto dall’art. 1957 c.c., abbia avanzato anche solo una semplice richiesta stragiudiziale. Tanto premesso, l’intermediario ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, essendo richiesti all’ABF accertamenti sottratti alla sua competenza; − presentava infruttuosamente reclamo in subordine, di respingerlo, in quanto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di qualsiasi supporto probatorio circa i fatti e le circostanze a fondamento della pretesa. In sede di repliche, parte ricorrente ha allegato il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005. Ha poi sostenuto la infondatezza della qualificazione del contratto non come fideiussione omnibus, ma come contratto autonomo di garanzia, sostenendo che la clausola “a semplice richiesta scritta”, in assenza di altri elementi, non sarebbe sufficiente per affermare siffatta qualificazione. Ha poi contestato quanto sostenuto dall’intermediario resistente, secondo cui il dies a quo da cui si dovrebbero conteggiare i sei mesi previsti dall’art. 1957 c.c. non sarebbe cominciato a decorrere, affermando che la diffida del 04/09/2019 non sarebbe mai stata recapitata al debitore principale, essendo stata spedita a un indirizzo errato. Ha precisato, in ogni caso, che il rapporto principale sarebbe stato ripartito in scadenze e il creditore aveva l’obbligo di avviare “serie iniziative” entro sei mesi dalle singole scadenze e che, secondo quanto affermato dalla Corte Cassazione, in presenza di un rapporto principale ripartito in scadenze periodiche per il debitore, il dies a quo a partire dal quale decorre il termine di decadenza del termine fissato dall’art. 1957 c.c. va individuato nella data delle singole scadenze, e non già nel termine “finale” del rapporto principale (Cass. 15902/2014 e 2301/2004). Nelle controrepliche, l’intermediario ha eccepito la tardività del deposito in sede di replica della copia del provvedimento di Banca d’Italia n. 55/2005, ribadendone, comunque, l’irrilevanza, rispetto alla fattispecie in esame, che riguarderebbe un contratto concluso ad anni di distanza dal predetto provvedimento. Quanto all’interruzione della decadenza dal termine previsto dall’art. 1957 c.c., ha fatto presente che la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente a tal fine la semplice richiesta di pagamento stragiudiziale, trasmessa anche solo nei confronti dell’intermediario del garante, qualora sia presente nel contratto la clausola “a prima richiesta” (come nel caso di specie). Ha infine evidenziato che parte ricorrente non ha negato di aver ricevuto l’intimazione della banca, ribadendo per il 24.7.2020resto le proprie argomentazioni. Il Collegio rimettente ha preliminarmente affermato la fondatezza dell’eccezione relativa alla qualificazione di parte resistente, richiamando la decisione n. 5368/2016 del Collegio di Coordinamento, nella quale, affrontando la questione del c.d. “professionista di rimbalzo”, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società` commerciale, spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Rilevato che, nel caso di specie, parte ricorrente ha sottoscritto la fideiussione omnibus a garanzia dei rapporti contrattuali della società in quantoqualità di amministratore unico della stessa, ha affermato che avrebbe agito come non consumatore. Quanto alla seconda eccezione preliminare sollevata da parte resistente, il Collegio rimettente ne ha affermato la infondatezza, richiamando la pronuncia del Collegio di Coordinamento, decisione n. 14555/2020, nella quale si statuisce che, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB33, la risoluzione 2° comma, della legge n. 287/90 (e successive modificazioni), le sezioni specializzate in materia d’impresa sono esclusivamente competenti per «le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV». Tale disposizione legislativa è applicabile alle domande di accertamento della nullità di intese anticoncorrenziali e di condanna al conseguente risarcimento del danno, ma non anche alle domande di accertamento della nullità dei contratti con stipulati “a valle” di tali intese (in senso conforme, cfr. XXX Xxxx, decisione n. 13895/21; ABF Napoli, decisione n. 5064/22). Ciò premesso il centro odontoiatrico comporta Collegio rimettente, preso atto della complessità e importanza delle questioni rilevate e della sussistenza di orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi territoriali, ha sospeso la risoluzione dei contratti trattazione del ricorso e ha rimesso la decisione a questo Collegio di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.ccoordinamento.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Fideiussione
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso titolare di un contratto di leasing stipulato con l’intermediario resistente in data 30 settembre 2006, chiedeva nel novembre 2009 il riscatto anticipato del bene locato e la documentazione allegataconseguente estinzione del relativo finanziamento. Con nota del 2 dicembre 2009 l’intermediario, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni nel comunicare l’accoglimento della richiesta, liquidava in € 14.546,00 l’importo dovuto dall’utilizzatore per l’acquisto del bene, pari all’ammontare dei venti canoni residui attualizzati (€ 11.950,71), maggiorati di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaIVA e spese per “estinzione anticipata” e “trapasso”. L’utilizzatore, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cureritenendo eccessivo l’importo liquidato, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente formulava reclamo nei confronti dell’intermediario in data 9 gennaio 2010. Questi replicava il 24.7.202019 gennaio 2010, precisando che il contratto non prevede un’opzione di riscatto anticipato a favore dell’utilizzatore e che, in quantoconformità alla propria prassi interna, ai sensi dell’artl’importo dei canoni residui, comprensivo degli interessi maturandi, è stato attualizzato applicando un tasso di sconto dell’1%. 125 quinques TUBNon soddisfatto dei chiarimenti forniti dall’intermediario, la risoluzione il cliente ha presentato ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario in data 8 marzo 2010. Preso atto della mancata previsione nel contratto della facoltà di riscatto anticipato e, tuttavia, dell’accoglimento della richiesta in tal senso avanzata nel caso di specie, il ricorrente si richiama alle “regole del mercato” e chiede l’intervento dell’Arbitro affinché: a) il prezzo di riscatto sia equamente ricondotto all’importo dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamentoventi canoni a scadere (al momento della formulazione della richiesta), senza applicare gli interessi maturandi e/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.o ulteriori penalità; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagateb) che siano forniti adeguati chiarimenti sulle spese addebitate. L’intermediario controdeduce in merito ha replicato al contratto di finanziamento ricorso con controdeduzioni depositate il 15 aprile 2010. Dopo aver riportato nel dettaglio le spese conteggiate (€ 11.950,71 costituiti dall’ammontare dei canoni residui, maggiorato di € 4.950,00 300 quale prezzo per l’opzione di acquisto, nonché € 171,65 per spese di estinzione e rappresenta quanto segue: − trapasso), ed aver ribadito che l’importo del credito residuo è stato attualizzato applicando un tasso dell’1%, ha sottolineato che la mancata previsione della facoltà di aver comunicato estinzione anticipata del rapporto sarebbe coerente con la peculiare natura del leasing finanziario, generalmente caratterizzato da un piano di ammortamento di durata predeterminata, non coincidente di regola (anzi, di gran lunga inferiore) rispetto alla controparte vita economica del bene. Il riscatto anticipato sarebbe, dunque, da considerarsi operazione di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura natura “straordinaria”, il cui prezzo non può non tener conto dei finanziamenti accesi dalla società di leasing per l’operazione, nonché dei tempi di ammortamento delle spese di gestione del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiticontratto. L’intermediario ha chiesto, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione perciò, il rigetto del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Leasing Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con In relazione ad un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 06.08.2015 ed estinto anticipatamente, in corrispondenza della 54^ rata di rimborso, previa emissione di conteggio estintivo rilasciato in data 27.03.2020, il ricorrente, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolgeva all’Arbitro al quale chiedeva, previo richiamo della sentenza C-383/18 della Corte di Giustizia UE, la condanna del resistente al pagamento della somma complessiva di € 4.950,00 1.930,90, a titolo di commissioni non maturate a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto contrattuale, oltre interessi legali, le spese di presentazione del ricorso e rappresenta quanto seguele spese di assistenza legale. In particolare, il ricorrente, applicando per tutte le voci di costo il criterio pro rata temporis, chiedeva, al netto dell’importo di € 3.175,76 già decurtato in sede di conteggio estintivo, il rimborso: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura i) della commissione per il perfezionamento del contratto di finanziamento cui alla lett. a) dello stesso contratto per € 410,85; ii) della commissione di gestione (lett. b) per € 410,85; iii) delle provvigioni per l’intermediario del credito di cui alla lett. c) per € 334,52; iv) delle imposte e tasse (lett. d) per € 32,51; v) degli interessi corrispettivi per € 1.396,86. Costituitosi, l’intermediario si opponeva alle pretese del ricorrente, deducendo che: a) il contratto oggetto di ricorso, redatto in conformità alle previsioni di legge, specificava analiticamente le voci di costo up front, vale a dire - oltre a imposte e tasse - le commissioni per il perfezionamento del contratto e le provvigioni all’intermediario, che – anche in caso di estinzione anticipata del rapporto - rimangono interamente a carico del cliente perché sostenute a fronte di attività esauritesi già al momento della conclusione dell’accordo, precisando sul punto che le provvigioni all’intermediario sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento; b) la correttezza dei rimborsi già effettuati a favore del cliente per quanto attiene alle voci di costo recurring; c) l’infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi calcolati sulla base del criterio pro rata temporis, posto che gli interessi maturano nel tempo secondo il piano di ammortamento sottoscritto dal cliente e che, di conseguenza, sulla base del medesimo piano devono essere stornati; d) la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica. Parte resistente sosteneva inoltre la inapplicabilità della sentenza Lexitor al relativo rimborso “solo della quota dei servizi caso in esame sul rilievo che: i) le direttive europee non usufruitihanno efficacia fra privati, come confermato, con rinuncia specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; ii) la Direttiva 2008/48/CE, pure nell’interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non già in quelli fra privati; iii) l’obbligo di interpretazione conforme è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia confliggente con la norma sovranazionale e che pertanto deve ritenersi erronea l’interpretazione data dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26529/2019; iv) l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano, quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza, determinando distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); v) la sentenza Lexitor, in considerazione del suo tenore testuale, è applicabile solo ai costi unilateralmente determinati dal finanziatore e che, diversamente, l’obbligo per lo stesso finanziatore di rimborsare al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione cliente costi fatturati da terzi, si porrebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano; vi) l’applicazione della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili. Nonostante ciò, l’intermediario metteva comunque in atto i principi derivanti dalla sentenza Lexitor, rimborsando volontariamente al cliente gli importi degli oneri non goduti, anche con riferimento a quelli ritenuti come costi di tipo up front, seguendo il medesimo criterio previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi. Il resistente chiedeva pertanto il rigetto del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che , ritenendo le pretese del ricorrente infondate. Con successive repliche il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate insisteva per l’accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, riportandosi nuovamente alla sentenza Lexitor, nonché alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento. Dall’analisi della documentazione contrattuale prodotta, risultano essere state corrisposte dal ricorrente, quali costi del credito, la commissione mandataria per il perfezionamento del finanziamento per € 747,00, la commissione gestione per € 747,00 e finanziatele provvigioni per l’intermediario per € 1.494,00. Risulta inoltre che la resistente, pari ad un totale in sede di conteggio estintivo, abbia già decurtato l’importo di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari 654,69 a € 937,44, titolo di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato commissioni mandataria per il 27.10.2020 (all. 2 ctd)perfezionamento/gestione, l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi 487,02 a titolo di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione provvigioni per l’intermediario e quello di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso€ 2.033,89 per interessi corrispettivi.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − Con ricorso in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBdata 26/11/2020, la risoluzione dei contratti ricorrente ha esposto: — di aver stipulato con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al l’intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, poi estinto anticipatamente; — di aver presentato reclamo all’intermediario chiedendo il rimborso del complessivo importo di € 4.950,00 1.693,42 a titolo di restituzione delle commissioni e rappresenta quanto segue: − dei premi assicurativi versati anticipatamente e non maturati per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento stesso e di aver comunicato alla controparte € 100,14 a titolo di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso restituzione della “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorsopenale d’estinzione”; − — che “la penale d’xxxxxxxxxx, di aver verificato con cui si chiede la società fornitrice restituzione integrale, risulta addebitata in violazione dell’articolo 125 sexies TUB, comma 3, lettera D”; — che l’intermediario aveva riscontrato il reclamo offrendole la somma di €1.693,42. Insoddisfatta del riscontro dato dall’intermediario al reclamo, la ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto alla restituzione di tutti gli importi indicati nel reclamo stesso, oltre interessi legali. Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha affermato che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento finanziamento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato stato concluso prima che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso entrasse in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile vigore l’art. 125-quinquies sexies TUB; ha ribadito l’offerta dell’importo complessivo di € 1.714,06, di cui € 1.176,05 a titolo di restituzione della quota non maturata delle “commissioni intermediario incaricato”, € 78,83 a titolo di restituzione della quota non maturata degli “oneri e spese istruttorie”, € 439,18 a titolo di rimborso del “premio assicurativo” e € 20,00 a titolo di rimborso delle spese per la presentazione del ricorso. Ha affermato, altresì, che la penale di estinzione anticipata è stata correttamente applicata per cui non deve essere restituita. Su quest’ultimo punto, ha fatto presente che in relazione al contratto di cui trattasi, in quanto antecedente all’entrata in vigore dell’art. 125-sexies TUB, troverebbe applicazione la Delibera CICR 8 luglio 1992, art. 3, comma n.1, in cui era previsto che “Il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all’uno per cento del capitale residuo”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente concludeRisulterebbe pertanto la natura novativa e non ricognitiva dell’art. 125-sexies introdotto dal D. Lgs. n.141/2010. Ha precisato inoltre che nell’art. 9 del regolamento contrattuale, nelle controdeduzioniconformemente alla normativa vigente all’epoca della stipula del contratto, è previsto per il caso di anticipata estinzione un “compenso pari all’1% del capitale residuo”. Ciò premesso, l’intermediario ha chiesto che sia dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere, nonché il rigetto della domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata. La ricorrente, in questi termini: In sede replica alle controdeduzioni dell’intermediario, si è limitata a confermare di controrepliche chiede dichiararsi cessata aver ricevuto dall’intermediario la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsosomma di € 1.714,06.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne l’inadempimento di un contratto di factoring, con conseguente revoca del plafond pro soluto, convenzionalmente pattuito. Con ricorso del 20 febbraio 2014 – preceduto da reclamo del 7 agosto 2013, riscontrato dall’intermediario il successivo 5 settembre 2013 – il ricorrente esponeva che, giusta contratto del 14 giugno 2012, aveva ceduto in massa alla resistente tutti i crediti vantati nei confronti di un proprio debitore, pattuendo, in particolare, la natura pro soluto della cessione entro un limite massimo stabilito in € 200.000,00; in esecuzione delle obbligazioni contrattuali, aveva provveduto alla regolare consegna all’intermediario di tutte le fatture emesse nei confronti del debitore medesimo. Ciò nonostante, con nota del 28 febbraio 2013 la banca aveva comunicato la revoca del plafond pro soluto concesso sul debitore ceduto; con il reclamo del 7 agosto 2013, la revoca era contestata dalla ricorrente, anche attraverso che sulla base di controlli effettuati riscontrava il regolare invio di tutte le fatture emesse nei termini contrattuali e, pertanto, richiedeva più volte la verifica della posizione contabile della ricorrente. Queste ultime richieste rimanevano inevase, ma, con nota del 5 settembre 2013, in riscontro al reclamo, l’intermediario motivava la revoca con il mancato rispetto degli accordi contrattuali da parte della ricorrente, che non aveva provveduto alla cessione della fattura n. 84/2013, determinando in questo modo il venir meno della garanzia pro soluto. Seguiva ulteriore corrispondenza tra le parti, nella quale la ricorrente produceva documentazione allegataattestante l’invio della fattura in questione, riferisce quanto segue: − in data 15 aprile 2013, e ne chiedeva l’anticipo ai sensi degli artt. 14 e 16 del contratto, rilevando, inoltre, che dai controlli contabili emergeva, altresì, che la banca, in violazione delle norme contrattuali, aveva anticipato solo parzialmente altre due fatture, contraddistinte dai nn. 1003/2012 e 1088/2012. Tuttavia, l’intermediario non solo perdurava nell’inadempimento, ma, con successiva nota del 18 dicembre 2013, chiedeva il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni rimborso per l’esposizione dei conti correnti, per un importo di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta4.722,04, il secondo invece con una dilazione oltre interessi e spese successive. Accanto alla violazione degli obblighi di pagamento sempre dei crediti ceduti, la ricorrente contestava, inoltre, di avere informato tempestivamente il factor della negativa situazione patrimoniale del debitore ceduto, che, tuttavia, non ne teneva adeguatamente conto, fino a che si apprendeva dell’ammissione del ceduto alla procedura di concordato preventivo. L’istante deduceva, infine, che, da una lettura degli estratti conto, aveva modo di verificare l’addebito di commissioni dovute per la cessione pro soluto sino a dicembre 2013 per € 716,46, nonostante la revoca del relativo plafond disposta il 28 febbraio 2013. In forza di tale premessa, la ricorrente chiedeva all’Arbitro bancario finanziario di pronunciarsi “in merito alla richiesta avanzata con il reclamo proposto in data 7 agosto 2013 […] rivolta ad ottenere il rispetto delle condizioni contrattuali di cui all’accordo del 14 giugno 2012, ossia l’anticipo della corresponsione dei crediti di cui alle fatture regolarmente consegnate”. Con controdeduzioni pervenute il 7 aprile 2014, l’intermediario, dopo avere illustrato lo schema negoziale adottato nello svolgimento della propria attività (su cui infra), precisava di avere stipulato con la ricorrente un contratto di factoring e due connessi contratti di conto corrente preordinati alla disciplina del dare e dell’avere reciproco e recanti annotazioni speculari; in relazione al factoring, su richiesta della ricorrente, veniva concesso un plafond pro soluto di € 200.000,00, con conseguente assunzione in capo alla cessionaria del mancato pagamento da parte della debitrice ceduta. In esecuzione di tale contratto, la ricorrente cedeva i crediti portati da n. 7 fatture (tra le quali la n. 53/13) a fronte dei quali, su richiesta della ricorrente, venivano effettuati anticipi parziali per € 270.000,00. Con comunicazione del 28 febbraio 2013, la banca comunicava la revoca del plafond pro soluto concesso. Successivamente, nel mese di luglio 2013, la ricorrente tramite l’odierna convenutail proprio legale rendeva nota la propria intenzione di dare avvio a procedure di recupero dei crediti portati dalle fatture nn. 53 del 31 ottobre 2013 e 84 del 28 febbraio 2013; − in corso di curetale occasione, la banca apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera ricorrente, contravvenendo agli obblighi contrattuali, aveva omesso di diffida ad adempierecedere la fattura n. 84 per € 60.897,32, cosicché, con l’avvertenza chenota del 2 agosto 2013, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quantoveniva pertanto comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB15 lett. a) delle condizioni generali di contratto, la risoluzione dei contratti decadenza dalla copertura pro soluto con conseguente riassunzione in capo alla ricorrente della garanzia della solvenza del debitore ceduto. Il successivo 9 agosto veniva depositato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’impresa ceduta; il centro odontoiatrico comporta decreto, concesso l’8 novembre 2013, non poteva tuttavia essere posto in esecuzione a cagione dell’ammissione della società debitrice alla procedura di concordato preventivo. Dopo aver ricostruito i fatti come sopra esposti, la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono resistente ha richiamato le condizioni dell’artdisposizioni normative (art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate4 della L.52/1991) e contrattuali (artt. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 12-15) relative alla presentazione prestazione della garanzia pro soluto entro i limiti del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice plafond eventualmente concesso, a condizione che il ricorrente aveva ricevuto l’11% fornitore ceda indistintamente tutti i crediti nei confronti di un determinato debitore. Nel caso di specie, rilevava che la mancata consegna della fattura n. 84/2012 era circostanza riconosciuta dal legale della ricorrente, né, d’altra parte, la documentazione fornita dalla controparte, attestante diversamente l’invio, era idonea a darne adeguata dimostrazione. La conseguenza dell’applicazione delle cure acquistate norme contrattuali è stata che, venuto il carattere di rotatività, connesso alla concessione del plafond, i crediti a tale data non rientranti nello stesso sono stati ricondotti al regime proprio della cessione pro solvendo; in particolare alla data della revoca, i crediti ceduti e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari non ancora incassati ammontavano a € 937,44449.857,60, di aver pertanto rimborsatoquesti ne venivano incassati € 189.688,83 che la banca legittimamente imputava ai crediti ancora risultanti garantiti (art. 14); tale importo veniva contabilizzato sui conti della società a deconto dell’esposizione debitoria. Alla luce di ciò la resistente ha precisato di ritenere legittimo il diniego alla corresponsione del credito portato dalla fattura n. 84, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare così come la richiesta di risoluzione del contratto restituzione delle anticipazioni erogate (art. 10) in considerazione tra l’altro dell’intervenuto stato di finanziamento finalizzato all’acquisto insolvenza della debitrice. Quanto alla contestazione relativa al mancato anticipo di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruitealcune fatture, ha precisato che tale anticipo, previsto dall’art. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro10 delle disposizioni contrattuali, non dimostrabile nei fatticostituisce un diritto del cliente ma una facoltà che la banca può esercitare, su richiesta del cedente, dopo aver valutato i profili di rischio dell’operazione; e che, comunque, non erano mai pervenute richieste ulteriori rispetto a quelle relative alle tre anticipazioni concesse. Quanto all’asserita sottovalutazione della situazione del debitore ceduto, negava di aver mai ricevuto alcuna comunicazione nel gennaio 2013, né di potere desumere aliunde elementi di criticità di cui è venuta a conoscenza solo nel luglio 2013, allorquando, su richiesta della ricorrente, come contrattualmente previsto (art. 1, lett. C), si era provveduto ad attivare in sede monitoria i crediti ceduti e impagati. Infine, in relazione all’illegittimo addebito di commissioni, aveva rilevato effettivamente l’esistenza di un errore e, pertanto, aveva provveduto a porre rimedio procedendo allo storno delle commissioni non dovute. Concludeva, quindi, per il rigetto del ricorso. La società ricorrente formulava repliche alle controdeduzioni, nelle quali ribadiva di avere idoneamente provato l’invio della fattura n. 84, insisteva nell’imputare alla banca il mancato diligente avvio delle iniziative di recupero coattivo dei crediti inadempiuti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsocontestava lo storno delle commissioni indebitamente applicate.
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Samples: Factoring Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso soggetto non correntista della convenuta, lamenta la documentazione allegatamancata negoziazione di un assegno emesso dal suo datore di lavoro (ai fini del pagamento dello stipendio mensile) e tratto sulla medesima convenuta. Più precisamente, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni ricorrente riceveva il pagamento del suo stipendio tramite assegno bancario emesso su carnet rilasciato dall’odierna convenuta e il 13 agosto 2014 si recava presso la stessa dipendenza traente, al fine di servizi odontoiatrici incassarlo. Il ricorrente, non correntista della convenuta, si vedeva opporre il rifiuto di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed quest’ultima al “cambio” dell’assegno in contanti; dapprima poiché “superiore ad € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato ” e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza chepoi, in caso contrariofase di reclamo, perché la banca si dichiarava non “obbligata per legge al pagamento di un assegno bancario”. Gli venivano inoltre rappresentate ragioni di verifica della sua “solvibilità” benché il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’arttitolo avesse “copertura certa”. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice Dal momento che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziatetale assegno, pari ad un totale € 1.350,00, rappresentava il suo stipendio mensile, il ricorrente pativa “numerosi disagi”. Conclusasi infruttuosamente la fase di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44reclamo, di aver pertanto rimborsatosi rivolgeva all’ABF, mediante bonifico effettuato chiedendo il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22risarcimento del danno patito e la refusione delle spese sostenute. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è graveha chiesto il risarcimento del danno nella misura di € 2.000,00 “o di quella ritenuta di giustizia” oltre “ad € 500,00 per l’intervento legale e spese”. Nel presentare le proprie controdeduzioni, la convenuta ha precisato di aver dato riscontro al reclamo ed eccepisce preliminarmente di non configurabile quale adempimento parziale eaver trovato documenti, “trattandosi riferibili alla data indicata dal ricorrente (13 agosto 2014), che attestino la presentazione all’incasso dell’assegno. Ha sostenuto, comunque, di prestazione sanitaria finalizzata non essere obbligata alla risoluzione negoziazione di un problema assegno “a chiunque si presenti allo sportello [...] soprattutto se persona non conosciuta”, anche alla luce del parere ABI 1031/2009 in materia di salute“Cambio di assegni bancari”. Ha citato, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni inoltre, della giurisprudenza di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente merito e di volere rimborsare solo quelle non fruitelegittimità sull’accettazione dell’assegno bancario e sull’assenza di un rapporto cartolare tra banca trattaria e prenditore dell’assegno. Afferma La resistente ha chiesto che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoricorso venga rigettato.
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Samples: Not Specified
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni 1. In data 27 aprile 2022 è stato disposto l’avvio di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto procedimento istruttorio ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.20206 del Regolamento, con riferimento alle condotte, poste in essere da Facile Energy S.r.l. (d’ora innanzi anche “Facile Energy” o “la Società”), consistenti: i) nella conclusione di contratti e nell’attivazione di forniture non richieste, in quantoassenza della sottoscrizione del consumatore o del suo consenso, unitamente all’omesso invio della documentazione contrattuale e alla richiesta di pagamento di corrispettivi non dovuti; ii) nella diffusione di informazioni non rispondenti al vero, inesatte o incomplete e omissione di informazioni rilevanti circa l’identità del Professionista e le caratteristiche delle offerte, al fine di condizionare indebitamente le scelte dei consumatori e attivare forniture non richieste; iii) nell’imposizione di ostacoli non contrattuali onerosi o sproporzionati all’esercizio dei diritti contrattuali da parte del consumatore, con riferimento all’esercizio del diritto di ripensamento/recesso; iv) nella disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso. In particolare, il procedimento istruttorio è volto a verificare le ipotesi di violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, 26 lett. f) in combinato disposto con l’articolo 66 quinquies, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del Codice del Consumo del Codice del Consumo.
2. In data 5 maggio 2022 sono stati svolti accertamenti ispettivi presso la sede legale di Facile Energy; il Professionista in data 17 maggio 2022 ha presentato una memoria, e relativa documentazione, ai sensi dell’artfini della valutazione dei presupposti per l’eventuale sospensione provvisoria della pratica e, in data 26 maggio 2022, ha fornito il riscontro alla richiesta di informazioni formulata contestualmente alla comunicazione di avvio dell’istruttoria, ribadendo e precisando i propri argomenti difensivi.
3. 125 quinques TUBLe ulteriori evidenze acquisite nel corso dell’istruttoria hanno reso opportuno estendere l’oggetto del procedimento alle ulteriori condotte emerse, poste in essere da Facile Energy, consistenti: i) nell’addebitare in fattura gli “oneri di sistema” in contrasto con l’azzeramento degli stessi, disposto con gli interventi normativi e regolatori di seguito richiamati e ii) nella diffusione di informazioni ingannevoli in sede di risposta ai reclami dei consumatori relativi all’addebito ingiustificato dei predetti oneri di sistema, in quanto suscettibili di integrare una violazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
4. Tali oneri costituiscono voci di spesa di natura tariffaria a carico dei clienti finali di energia elettrica e gas, configurati dalla regolazione vigente come maggiorazioni dei corrispettivi del servizio di distribuzione, addebitati in bolletta e destinati ad essere trasferiti dagli operatori energetici alla Cassa per i servizi Energetici ed Ambientali o al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a seconda della natura delle componenti1. In considerazione della necessità e dell’urgenza di introdurre misure di sostegno a famiglie e soggetti in condizione di fragilità economica e fisica, finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, gli oneri di sistema sono stati azzerati fino al 30 giugno 2022 per gli utenti domestici, grazie a specifiche previsioni inserite nei dd. ll. n. 130 del 27 settembre 2021 e n. 17 del 1° marzo 2022, nonché nella l. 30 dicembre 2021 n. 234 (c.d. “Legge Bilancio 2022”) e attuate xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX 00 dicembre 2021 n. 635/2021/R/com e 31 gennaio 2022 35/2022/R/eel.
5. Al contrario, sulla base delle denunce recentemente pervenute all’Autorità2, risulta che il Professionista continuerebbe ad addebitare tali oneri nelle fatture, emesse da novembre 2021 in poi, 1 Tali componenti sono previste a partire dall’art. 3, comma 11, del d.lgs. n. 79/99, al fine di contribuire alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per lo stato, quali lo smantellamento delle centrali nucleari, gli incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, le agevolazioni a favore delle imprese cc.dd. energivore etc. 2 Cfr. denunce prott. nn. 44299 del 27 maggio 2022, 45460 del 1° giugno 2022, 46479 dell’8 giugno 2022, 46485 dell’8 giugno 2022 e 46490 dell’8 giugno 2022 (tutte relative all’addebito in fattura degli per oneri di sistema, pari a 20,17 euro in una fattura emessa nel mese di maggio 2022 per consumi relativi al mese di aprile u.s.), 46459 dell’8 giugno 2022, 46782 del 9 giugno 2022, 47221 del 10 giugno 2022, 47474 del 13 giugno 2022 e 47544 del 13 giugno 2022. rigettando le richieste di rimborso dei clienti, diffondendo altresì informazioni fuorvianti e ingannevoli in sede di riscontro ai reclami dei clienti.
6. Si veda, ad esempio, la risoluzione denuncia dell’associazione di consumatori Centro Tutela Consumatori Utenti, la quale ha segnalato, per conto dei contratti con propri iscritti, la condotta di Facile Energy riguardante l’addebito degli oneri di sistema, per un ammontare di circa 27 euro mensili, in almeno due bollette (afferenti rispettivamente ai mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022) nonché ad un’analoga richiesta di pagamento nell’ambito di una terza fattura, emessa per il centro odontoiatrico comporta mese di febbraio 2022.
7. Inoltre, dall’esame del materiale istruttorio acquisito in occasione dell’attività ispettiva svolta in data 5 maggio u.s. presso la risoluzione sede di Facile Energy, emerge come il Professionista non solo parrebbe consapevole di addebitare oneri dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamentoquali i consumatori contestano la legittimità dell’applicazione, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo ma fornirebbe risposte alle richieste di rimborso avanzate dai consumatori del tutto fuorvianti - oltre che tardive -, alla luce della normativa sopra menzionata.
8. Inoltre, dalle fatture allegate a varie segnalazioni ricevute a partire dal mese di febbraio 20227, si evince l’addebito sostanzialmente generalizzato degli oneri di sistema da parte di Facile Energy (di ammontare variabile da circa 11 ad oltre 20 euro).
9. A sostegno di tali evidenze depone la documentazione che, in data 6 giugno u.s., l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha trasmesso all’Autorità, per i profili di competenza, pervenutale dallo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente8. Tale documentazione consta delle rate segnalazioni di consumatori afferenti alle condotte già pagatecontestate a Facile Energy nella comunicazione di avvio del procedimento in oggetto, in alcune delle quali si 3 Cfr. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura e-mail 2022-04-07 1821, acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruitifascicolo ispettivo). 4 Cfr. e-mail 2022-04-07 1501, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctdfascicolo ispettivo), l’importo di € 371,225 Cfr. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è gravee-mail 2022-05-02 1755, non configurabile quale adempimento parziale acquisita nella cartella RECLAMI RISPOSTE.zip (doc. 1348 del fascicolo ispettivo). 6 Cfr. e-mail 2022-04-29 0850, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di saluteacquisita nella cartella RECLAMI RICEVUTI.zip (doc. 1347 del fascicolo ispettivo). 7 Cfr. ad es. denunce prott. nn. 21346 del 21 febbraio 2022, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies 42864 del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti 23 maggio 2022 e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione 44520 del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso30 maggio 2022.
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FATTO. Il ricorrente, con reclamo e, insoddisfatto del riscontro, con ricorso contesta l’importo richiesto dalla banca resistente ai fini dell’estinzione anticipata (con surroga di altro istituto) di un finanziamento stipulato in data 22 ottobre 2004 per l’importo di euro 90.000 e con durata 20 anni. In particolare, il ricorrente lamenta che il conteggio estintivo conteneva, oltre ad addebiti ed interessi, indicizzazione valutaria e spese, anche attraverso una ulteriore voce “rivalutazione” per il significativo importo di euro 20.798,06, determinando così il debito residuo da saldare ai fini della surroga in euro 69.237,44. Contesta, pertanto, la documentazione allegatavalidità della clausola di indicizzazione inserita in contratto in violazione degli obblighi normativamente previsti a tutela del consumatore, riferisce in quanto segue: − trasforma un contratto tipico commutativo in un contratto atipico ed aleatorio, peraltro con caratteristiche di opacità e difficilmente comprensibili per un soggetto che riveste la qualità di consumatore. Chiede, pertanto, l’annullamento di tutte le clausole del mutuo ed, in particolare, di quelle che prevedono la determinazione del tasso di interesse con rideterminazione di quest’ultimo. Costituitosi, l’intermediario ha eccepito preliminarmente l’incompetenza temporale dell’Arbitro, in quanto il 5/10/2019 stipulava ricorrente contesta un vizio genetico del contratto di mutuo stipulato in data 22 ottobre 2004. Eccepisce, infatti, che non essendosi perfezionata l’estinzione anticipata del rapporto, non è stata concretamente applicata la clausola controversa e dunque non si sono configurate o concretizzate quelle operazioni o comportamenti successivi al gennaio 2009 che vengono addotte dal ricorrente a sostegno dell’affermazione della competenza temporale dell’Arbitro. Nel merito, afferma che il finanziamento, liberamente sottoscritto dal ricorrente, è denominato in euro con una clinica dentale due contratti relativi valuta di riferimento, ai fini del calcolo delle rate, in franchi svizzeri, a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato tasso variabile e con un prestito finalizzato doppio criterio di pari importo concesso dall’odierna convenutaindicizzazione, l’uno legato all’andamento di un tasso di mercato, il secondo invece LIBOR, l’altro all’andamento del franco svizzero. Chiarisce, poi, che gli aggiustamenti determinati dall’applicazione dei meccanismi di indicizzazione finanziaria e valutaria sono regolati attraverso conguagli semestrali, rimanendo inalterato il piano di ammortamento concordato al momento della stipulazione con una dilazione rata costante per tutta la durata del finanziamento. Gli eventuali scostamenti determinati dall’applicazione dei due parametri di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − riferimento generano conguagli negativi o positivi da addebitare su uno speciale rapporto di deposito fruttifero. Sostiene, altresì, che in corso caso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza estinzione anticipata non può realizzarsi l’attualizzazione che, in costanza di rapporto, è assicurata dall’indicizzazione valutaria, per cui il capitale residuo è riportato al valore in franchi svizzeri, secondo il tasso di cambio convenzionale, e, successivamente convertito in euro al tasso di cambio corrente al momento ella estinzione. Ne deriva che, qualora il tasso di cambio vigente al momento dell’estinzione sia sfavorevole rispetto a quello convenzionale, come è accaduto nel caso contrariodi specie, l’equivalente in euro da rimborsare sarà maggiore rispetto a quello da piano di ammortamento. Eccepisce che le modalità di indicizzazione sono chiaramente illustrate in contratto e che il contratto si sarebbe risolto cliente, sia in sede di diritto conclusione che in corso del rapporto, è stato edotto sia dei rischi sia dei criteri che presiedono alla determinazione del capitale residuo, con illustrazione della formula ai sensi dell’artfini della rivalutazione del capitale residuo in una nota riepilogativa indirizzata al ricorrente in data 1° marzo 2013. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020Conclude rigettando qualsiasi censura di vessatorietà, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBconformemente alla giurisprudenza di Cassazione, la risoluzione valutazione circa un eventuale squilibrio contrattuale è circoscritta alla componente normativa del contratto, restando preclusa in relazione all’adeguatezza del corrispettivo dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti beni e servizi o ai criteri di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’artdeterminazione del prezzo. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice Chiede che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioniricorso sia dichiarato irricevibile o, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.subordine, sia rigettato perché infondato. Tanto premesso, si rileva quanto segue in
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FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegatatitolare di una carta di credito e di una carta bancomat, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale espone di aver subito in data 11.08.2020 due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento truffe telematiche di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all390,00 ciascuna. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segueRiferisce nello specifico: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, che in data 11.08.2020 gli veniva richiesto via mail un aggiornamento dei dati della carta di credito e del relativo conto corrente “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di consistente in un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permanemero click”; - che alle ore 16:00 del giorno successivo veniva avvisato dall’Ufficio frode dell’intermediario convenuto che l’11.08.2020 era stato disposto, tramite la carta bancomat, un pagamento on line a sua insaputa, rivelatosi poi essere un’operazione di € 390,00, subito disconosciuta; - che l’intermediario ha provveduto al blocco dello home banking in data 11.08.2020 per “operazione/flusso anomalo”; - che agli inizi del settembre 2020 si accorgeva che, sempre nella giornata dell’11.08.2020, era stata compiuta un’ulteriore operazione di € 390,00, questa volta tramite la carta di credito, parimenti disconosciuta. Afferma che le transazioni sono avvenute senza alcuna richiesta né comunicazione di PIN/credenziali e senza alcuna autenticazione forte sostenendo che le stesse “non sono state effettuate con l’accesso tramite credenziali, avendo sia l’home banking che la carta di credito PIN che nulla hanno a che vedere con le credenziali di accesso, peraltro anch’esse mai inserite”. Lamenta la negligenza dell’intermediario per non aver bloccato preventivamente i movimenti anomali “da esso stesso identificati come tali”. Ritiene che la truffa informatica occorsa sia identificabile come “home banking e phishing/man-in-thebrowser” richiamando l’obbligo per gli intermediari di adottare accorgimenti adeguati per prevenire l’illecita captazione di dati attraverso il phishing, onde evitare accessi non autorizzati. Afferma che “[q]ualora si verifichi un accesso non autorizzato o l’impiego dei dati raccolti per finalità non conformi alla legge, il gestore risponde ex art. 2050 c.c.” trattandosi di responsabilità oggettiva “aggravata” e che pertanto il prestatore del servizio, per andare esente da responsabilità, non deve solo dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno sofferto, ma fornire altresì la prova positiva di una causa esterna. Sostiene che, nel caso di specie, l’intermediario non ha provato adottato la diligenza professionale richiesta, né dimostrato l’adeguatezza dei presidi di sicurezza predisposti; in particolare non ha dimostrato che le operazioni sono state eseguite con un sistema dinamico di autenticazione né la presenza di un servizio di SMS Alert. Inoltre non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare ha sospeso in via precauzionale la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoseconda transazione sospetta.
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FATTO. Il In riferimento a due contratti di prestito mediante cessione di quote della retribuzione e delegazione di pagamento, sottoscritti il 30/11/2015 ed estinti anticipatamente sulla base dei conteggi estintivi emessi il 17/3/2021, la parte ricorrente, anche attraverso non soddisfatta dell’interlocuzione avuta con l’intermediario in sede di reclamo e richiamando la documentazione allegatadecisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/2019, riferisce si è rivolta a mezzo rappresentante volontario all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo, in applicazione del criterio proporzionale, che l’intermediario retroceda la somma complessiva di euro 4.868,58, oltre interessi legali, le spese di assistenza e di procedura. In via gradata l’attrice ha invocato per le sole voci “up front” l’applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi. Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese della ricorrente e, con riferimento a entrambi i contratti, evidenzia quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici seguito esposto. In conformità alle disposizioni contrattuali, la cliente ha ottenuto, in sede di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaconteggio estintivo, il secondo invece ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la Commissione per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Eccepisce, poi, la natura up front delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. a) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c) in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturate all’atto dell’estinzione. Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito la resistente richiama: da un lato il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”. Fa presente, inoltre, che l’accordo distributivo sottoscritto con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di curel’intermediario ex art. 106, apprendeva circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività che la clinica era chiusa a tempo indeterminato si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva. Precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza chedebitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del costo totale del credito, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020rimborso anticipato, in quantoquanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Tale approccio è in linea con recenti decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. nn. 2052/20 e 2782/20). La voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura “up-front” anche in caso d’intervento di un intermediario ex. 106 T.U.B (la resistente cita numerose decisioni dei Collegi ABF). A sostegno delle sue argomentazioni cita anche alcune decisioni della giurisprudenza di merito. Con riferimento, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBpoi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la risoluzione convenuta afferma che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”). Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata (a dire della banca finanziatrice) l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si è espresso anche il Collegio di Roma con una recentissima decisione n. 12183 dell’11/5/2021. Anche la giurisprudenza di merito avrebbe fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 19 settembre 2019). Con riferimento poi a uno dei contratti con il centro odontoiatrico comporta (n. xxx570) e alla richiesta relativa alla commissione di estinzione anticipata, l’intermediario evidenzia che tale commissione è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento dell’estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la risoluzione dei contratti vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento/dilazione finanziamento e che impegnano diverse strutture. Ritiene, altresì, non dovute la richiesta di pagamento, poiché ricorrono restituzione delle spese di assistenza difensiva in quanto non risultano presenti le condizioni dell’art. 1455 c.c.per il rimborso stabilite dal Collegio di Coordinamento dell’ABF (cfr decisioni n. 3498/12 e n. 6167/14); − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito particolare oltre al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura requisito dell’accoglimento del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice ricorso è necessario che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate si avvalga dell’assistenza difensiva sin dal reclamo e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, dimostri di aver pertanto rimborsatosostenuto il relativo costo). La convenuta svolge anche alcune considerazioni critiche in merito alla sentenza Xxxxxxx che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni: le Direttive europee, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo secondo la stessa Corte di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è graveGiustizia Europea, non configurabile quale adempimento parziale ehanno efficacia fra privati come confermato, “trattandosi con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione Napoli con sentenza n. 10489/2019 e dal Tribunale di un problema di saluteVicenza con sentenza n. 1907/20); la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il problema permane”; - l’intermediario non Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha provato che non ricorrono le condizioni ritenuto di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediariopoter superare questo principio, nelle controreplicheinterpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare osserva la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che resistente, è precluso nel caso in esamecui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE); Il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “ci troviamo significato proprio delle parole secondo la connessione di fronte ad un inadempimento parzialeesse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Xxxxxxx è applicabile l’artquindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-quinquies sexies, c. 1 TUB”; l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente concludeTra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca); la sentenza Lexitor, nelle controdeduzionisue stesse parole, è applicabile, sempre secondo la banca, solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in questi terminipalese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; l’applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: In sede per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni “contra legem” e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori. Conclude e chiede all’ABF di controrepliche chiede dichiararsi cessata ritenere congrua la materia del contendere somma offerta e comunque rigettarsi il ricorsodi rigettare ogni altra pretesa della ricorrente.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La controversia sottoposta alla cognizione del Xxxxxxxx s’incentra sulla richiesta del ricorrente di liberazione dalla garanzia fideiussoria rilasciata in favore di una società in nome collettivo, avendo egli ceduto la propria partecipazione sociale ad un soggetto terzo. I fatti oggetto del procedimento possono essere così riassunti. Con atto di “cessione di quote e modifica di patti sociali” del 18 febbraio 1994 il ricorrente cedeva ad un terzo l’intera quota detenuta nella predetta società in nome collettivo, in favore della quale aveva in precedenza rilasciato garanzia personale. Per effetto della cessione, il ricorrente risultava dunque estromesso dalla società, la cui ragione sociale veniva modificata, unitamente alla conformazione dei patti sociali. Con nota inviata il 15 settembre 2014, il ricorrente, tenuto conto dell’avvenuta cessione della quota societaria e della conseguente radicale modifica dei patti societari, comportanti “un rischio sopravvenuto, imprevedibile ed incontrollabile” a suo carico, diffidava la banca convenuta a liberarlo dalla garanzia personale per obbligazioni generiche prestata in favore dell’originaria società, oggi non più esistente, richiamando l’art. 1956 del codice civile. Non avendo ottenuto alcun riscontro al reclamo, il ricorrente reitera le proprie doglianze innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, sottolineando come la garanzia personale originariamente prestata fosse diretta ad agevolare l’accesso al credito della società, alla quale attualmente egli è del tutto estraneo. Il ricorrente, anche attraverso nel rinviare alla diffida precedentemente inviata alla banca, chiede la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − liberazione dalla garanzia personale per obbligazioni generiche prestata in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’artfavore dell’originaria società. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche controdeduzioni la banca convenuta, precisato che la garanzia di cui il ricorrente chiede dichiararsi cessata la materia revoca è stata rilasciata in data 13 giugno 1991 per £ 70.000.000, rappresenta che, ad oggi, il c/c intestato alla società presenta un saldo debitore di € 35.150,00 circa. A fronte della richiesta di “surroga” della garanzia personale avanzata dal ricorrente nel settembre 2014, la banca, con missiva del contendere e comunque rigettarsi successivo 3 novembre inviata sia alla società sia ai garanti, comunicava la revoca del fido, con rientro dall’esposizione debitoria. Precisava inoltre, con riferimento alla posizione del ricorrente, che lo stesso in qualità di fideiussore solidale è tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore principale fino a concorrenza di € 51.645,69. Nel rappresentare che “da ulteriori controlli effettuati” dalle competenti funzioni della banca la garanzia rilasciata dal ricorrente “risulta ancora vincolante nell’assetto societario”, chiede al Collegio di respingere il ricorso.
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Samples: Fideicommissary Guarantee Release
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso esperita infruttuosamente la fase del reclamo, ha adito il Collegio ABF di Roma per chiedere ai sensi dell’art.125 sexies TUB il rimborso della somma di euro 3.419,75 (di cui euro 152,98 per commissioni bancarie, euro 2.921,41 per commissioni all’intermediario finanziario ed euro 345,36 per premi assicurativi), oltre interessi e spese legali, a titolo di commissioni e oneri assicurativi non maturati e non ristornati a seguito dell’anticipata estinzione, alla rata 63 (su totali 120), di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. La resistente, con le controdeduzioni, non ha contestato l’esistenza del contratto e neppure la sua estinzione anticipata alla rata n.63, ma ha eccepito la propria carenza di legittimazione in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto e ha proposto, sulla base di 57 rate a scadere alla data dell’ 11.3.2016, la restituzione dell’importo di euro 2.770,42 di cui euro 2.750,42 a titolo di commissioni finanziarie (al netto della somma di euro 171,00 già asseritamente rimborsata in sede di estinzione) ed euro 20,00 per refusione delle spese di procedura, oltre agli interessi legali fino alla data dell’effettivo pagamento, deducendo la natura istantanea delle commissioni bancarie (esame documenti, oneri acquisizione provvista, conversione tasso ed elaborazione dati ex D.Lgs.n.231/2007 etc). Nessuna delle parti, peraltro, ha prodotto il conteggio di anticipata estinzione. Il ricorrente, a sostegno della dedotta pretesa, ha allegato la prima pagina del contratto, costituita dal documento di sintesi, nonché un prospetto di liquidazione da cui risulta il capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata, di guisa che dagli atti acquisiti al procedimento non è possibile procedere all’esame delle clausole contrattuali aventi ad oggetto le commissioni richieste, né sarebbe possibile la verifica degli importi abbuonati. Stante la incompletezza della documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni prodotta (in particolare l’assenza del contratto completo e del conteggio di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaestinzione anticipata), il secondo invece con una dilazione Collegio di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − Roma, nella seduta del 4.5.2017, ha sospeso il procedimento e ha rimesso la decisione al Collegio di Coordinamento prospettando in corso di cureparticolare la questione relativa al rilievo del principio dell’onere della prova nel procedimento ABF, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava rispetto al professionista una lettera di diffida ad adempierequale non si sono finora registrati orientamenti uniformi all’interno dello stesso collegio territoriale. Il Collegio rimettente, con l’avvertenza premesso che, in caso contrariola natura up front delle commissioni bancarie affermata dall’intermediario dovrebbe dedursi dalla descrizione completa indicata nel contratto, di cui il ricorrente ha prodotto solo la prima pagina, ha sollevato il dubbio se sia il ricorrente a dover provare la natura continuativa delle commissioni o se invece sia l’intermediario a doverne dimostrarne la natura istantanea e se, dalla carente documentazione prodotta nel procedimento debba discenderne l’accoglimento o il rigetto della domanda. In relazione al quesito, il contratto si sarebbe risolto Collegio di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario Roma ha posto peraltro un problema preliminare, osservando che, essendo il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “documentato nella specie da un modulo composto da un solo della quota dei servizi non usufruitifoglio, debitamente sottoscritto, potrebbe dedursene che esso esaurisca la documentazione contrattuale, con rinuncia al rimborso la conseguenza che, dovendo l’Arbitro decidere sulla base delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − allegazioni delle parti (come statuito dal Collegio di aver verificato Coordinamento con la società fornitrice decisione n. 10929 del 15.12.2016) e mancando la possibilità di esaminare il tenore delle clausole, tutti gli oneri e le commissioni dovrebbero considerarsi recurring, in linea con la decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento, e come tali rimborsabili. In via alternativa, ha osservato che se invece si ritenga consentito al Collegio decidente presumere, sulla base di quanto normalmente avviene in casi consimili, che il ricorrente aveva ricevuto l’11% regolamento contrattuale sia integrato da atti allegati contenenti per l’appunto la descrizione delle cure acquistate clausole controverse (con il rischio però di sconfinare nell’uso della scienza privata), allora si pone la questione teorica del riparto dell’onere della prova circa la natura up front o recurring delle commissioni convenute nel contratto e, in proposito, ha esplicitato il proprio convincimento, fondandolo sulla decisione n.6167/2014 del Collegio di Coordinamento, e finanziatecioè che la natura up front delle clausole deve non solo essere eccepita ma anche dimostrata dall’intermediario, pari ad sul quale grava l’obbligo di esporre in modo trasparente i costi up front e quelli recurring, con la conseguenza che ove non sia possibile desumerne la natura dal contratto, unilateralmente predisposto dalla banca, tutti i costi dovrebbero considerarsi ripetibili per la quota non maturata alla data di estinzione anticipata del finanziamento. In conclusione la questione demandata al Collegio di Coordinamento è stata così formulata: “se la qualificazione di una clausola come up front individui un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato fatto contrario alla pretesa esercitata dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 ai sensi della norma citata (all. 2 ctdart.125 sexies TUB), l’importo con ciò che ne consegue tanto con riguardo all’onere di € 371,22eccepire la circostanza ad opera dell’intermediario quanto alla distribuzione dell’onere della prova ai sensi dell’art.2697, 2° comma,c.c., ovvero se l’onere della prova incomba in ogni caso sul ricorrente, con la conseguenza che tutte le volte in cui il contratto prodotto dal ricorrente non contenga tale ripartizione la domanda deve essere integralmente rigettata, finanche per quella parte degli oneri che, costituendosi, l’intermediario non abbia contestato avere natura recurring”. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è graveCollegio di Roma, nel sollevare il problema, non configurabile ha mancato di sottolineare anche il rilievo da attribuire alla carenza documentativa nel caso di mancata costituzione dell’intermediario, tenuto conto del dovere di cooperazione previsto a suo carico dalle Disposizioni emesse dalla Banca di Italia (cfr. Sez. VI,par.1, ult. cpv.), il quale adempimento parziale edovrebbe implicare l’obbligo di mettere a disposizione dell’ABF i documenti rilevanti, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto a prescindere dal comportamento tenuto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma finanche a prescindere dai poteri che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, al cliente siano riconosciuti dagli artt.117 e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies 119 TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Collegio Di Coordinamento Decision
FATTO. Il Con riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 15.10.2014 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo del 02/04/2021, la ricorrente, anche attraverso insoddisfatta dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all’Arbitro al quale chiede, richiamando i recenti orientamenti della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, di dichiarare l’intermediario tenuto al rimborso al ricorrente della quota parte non goduta degli oneri pro quota e degli interessi maturati a seguito dell’anticipata estinzione del finanziamento, in applicazione del criterio pro rata temporis, per l’importo complessivo di € 2.922,23, oltre interessi legali; in xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx rimanendo l’applicazione del suddetto criterio per i costi ritenuti recurring, chiede una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front. Chiede altresì la documentazione allegatarefusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 e delle spese della procedura per euro 20,00. L’intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese della ricorrente ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaevidenzia che in conformità alle disposizioni contrattuali, il secondo invece cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la “Commissione della mandataria per la gestione del finanziamento”, di cui alla lett. b) del contratto. In merito agli altri costi oggetto di domanda, l’intermediario eccepisce la natura up front delle Commissioni in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. a) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c), in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturati all’atto dell’estinzione. Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito richiama, da un lato, il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro, la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h), del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”. L’intermediario fa presente, inoltre, che l’accordo distributivo sottoscritto con una dilazione l’intermediario ex art. 106 Tuf, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività tutte che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva nel caso di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di curespecie. Precisa, apprendeva poi, che la clinica era chiusa a tempo indeterminato le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza chedebitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del costo totale del credito, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020rimborso anticipato, in quantoquanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Sostiene altresì che la voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali, ai sensi dell’artritenendo la stessa di natura up-front anche in caso d’intervento di un intermediario ex art. 125 quinques 106 TUB, ed a sostegno delle sue argomentazioni cita anche diverse decisioni della giurisprudenza di merito. Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta resistente precisa che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la risoluzione dei contratti cui caratteristica è quella di finanziamento/dilazione avere “rate costanti, interessi decrescenti e quote di pagamentocapitale crescente”, poiché ricorrono le condizioni dell’artcome risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento. Sostiene che sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si sono espressi anche i Collegi territoriali, e che anche la prevalente giurisprudenza di merito ha fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese. Con riferimento poi alla “commissione di estinzione anticipata”, l’intermediario evidenzia che la stessa è stata calcolata nel rispetto delle rate già pagatecondizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento della richiesta di estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture. L’intermediario controdeduce svolge, inoltre, alcune considerazioni critiche proprio in merito alla sentenza Lexitor che ritiene non sarebbe applicabile al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo in quanto le Direttive europee, secondo la stessa Corte di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altroGiustizia Europea, non dimostrabile hanno efficacia fra privati, come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019; che la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei fattisoli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva il resistente, è preclusa nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale; sostiene che il diritto nazionale (art. 12, comma. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e pertanto non vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma , ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Xxxxxxx è applicabile l’artquindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-quinquies sexies, comma 1, TUB”; afferma che l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento, la ragionevolezza. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente concludeTra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe in maniera ineguale sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei. L’intermediario aggiunge infine che la sentenza Lexitor, nelle controdeduzionisue stesse parole, è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi; e che la sua applicazione pedissequa produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni contra legem e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori. L’intermediario conclude chiedendo il rigetto del ricorso, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia quanto le richieste del contendere ricorrente sono infondate in fatto e comunque rigettarsi il ricorso.in diritto. Tanto premesso, si rileva quanto segue in
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il La ricorrente ha affermato che: -sarebbe stata titolare di due conti correnti presso la banca resistente, uno c.d. ordinario e l’altro c.d. anticipi; -a partire dal 2012, la banca resistente avrebbe più volte addebitato su tali conti una “commissione utilizzi oltre disponibilità fidi”, per l’importo complessivo di € 13.659,50; -sarebbero stati inoltre addebitati interessi eccedenti la soglia imperativamente posta dall’art. 644, 3° comma, c.p. e dell’art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), per quanto la banca resistente abbia di volta in volta annotato un loro storno parziale a titolo di “riduzione interessi (l. 108/1996)”; -entro il limite di tale eccedenza, gli interessi addebitati dovrebbero essere pertanto restituiti dalla banca resistente; -il 28 maggio 2012, le parti avrebbero stipulato un contratto di transazione; -durante la trattativa che ha preceduto la stipulazione di tale contratto, la banca resistente non avrebbe anticipato gli importi delle fatture emesse dalla società ricorrente, anche attraverso sebbene fossero inferiori al limite massimo dell’apertura di credito concessale; -poiché la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto banca resistente si sarebbe risolto rifiutata di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBesibire i conteggi richiesti, la risoluzione dei contratti con società ricorrente sarebbe stata di fatto costretta a incaricare un proprio consulente tecnico. Ciò premesso, la società ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento degli importi addebitati sui conti correnti della società ricorrente a titolo di “commissione utilizzi oltre disponibilità fidi”; -la banca resistente sia condannata al pagamento degli interessi addebitati sui medesimi conti correnti, nella parte in cui eccedano il centro odontoiatrico comporta limite imperativamente posto dalla legislazione anti-usura; -sia ordinato alla banca resistente che i tassi d’interesse pattuiti tra le parti mediante la risoluzione dei contratti transazione del 29 maggio 2012 siano applicati retroattivamente dall’inizio della trattativa che ha preceduto la sua stipulazione, ovvero quanto meno dal 1° gennaio 2012 circa; -la banca resistente sia condannata al pagamento di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo € 3.000,00 a titolo di rimborso delle rate già pagatespese sostenute dalla società ricorrente per il compenso di un consulente contabile; -la banca resistente sia condannata al risarcimento del danno cagionato dalla eventuale segnalazione negativa alla Centrale rischi. L’intermediario controdeduce in merito La banca ha resistito al ricorso, affermando che: -stipulando il contratto di finanziamento transazione del 28 maggio 2012, la società ricorrente avrebbe rinunciato a contestare giudizialmente la tenuta dei conti correnti di cui era titolare, segnatamente per quanto riguarda la liquidazione e il computo degli interessi debitori; -avrebbe altresì dichiarato di aver regolarmente ricevuto gli estratti conto, recanti l’indicazione delle condizioni economiche applicate e delle loro modifiche periodiche; -mediante la comunicazione n. 16 del 20 luglio 2012, la banca ricorrente avrebbe riportato in maniera chiara le nuove disposizioni relative alla “commissione utilizzi oltre la disponibilità fondi” e i relativi tassi applicati in relazione all’entità degli sconfinamenti; -gli interessi addebitati sui conti correnti della società ricorrente non avrebbero mai ecceduto il limite imperativamente posto dalla legislazione anti-usura; -i sistemi informatici della banca resistente avrebbero infatti automaticamente provveduto a mantenere gli interessi addebitati entro tale limite, accreditando la loro eventuale eccedenza; -durante il 2012, sul conto c.d. anticipi della società ricorrente sarebbe stata a tale titolo accreditata la somma di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − 3.701,94, laddove gli interessi da essa dovuti sarebbero stati complessivamente pari a € 8.100,19; -rientrerebbe nella libertà privata della banca di aver comunicato alla controparte decidere se anticipare o meno l’importo delle fatture emesse da un cliente affidato, anche laddove il loro importo non superi il limite massimo dell’affidamento; -nel caso di essersi resa disponibile specie, il mancato rimborso dei fidi temporanei che erano nel frattempo scaduti avrebbe indotto la banca resistente a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruitirinnovare la loro concessione, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato concordando piuttosto con la società fornitrice ricorrente un piano di rientro; -la spesa sostenuta dalla società ricorrente per il compenso di un consulente contabile costituirebbe la conseguenza di una sua libera scelta, la quale non potrebbe essere imputata alla banca resistente; -la banca resistente sarebbe tenuta a segnalare alla Centrale Rischi la posizione debitoria complessiva di ciascun cliente; -nel caso della società ricorrente, la categoria di censimento sarebbe stata quella dei rischi a revoca per l’importo accordato di € 271.000,00 e il relativo utilizzo di € 264.000,00. Ciò posto, l’intermediario resistente ha chiesto che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoricorso sia rigettato perché infondato.
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Samples: Banking Dispute Resolution
FATTO. Il ricorrentericorrente afferma di aver stipulato, anche attraverso in data 08 luglio 2009, un contratto di mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa. Tale contratto, assitito da garanzia ipotecaria e indicizzato al Franco svizzero, veniva erogato per l’importo di € 200.000,00 da rimborsarsi in venticinque anni. Afferma, poi, di aver formulato richiesta di conteggio per l’estinzione anticipata del rapporto e che la documentazione allegatabanca comunicava che il capitale residuo dovuto al 01 maggio 2015 ammontava ad € 164.212,61, oltre € 76.974,66 a titolo di rivalutazione ed € 1.292,84 a titolo di indicizzazione valutaria (sottratti e 528,03 quale indicizzazione valutaria ed € 1.576,90 quale saldo del conto deposito) per un totale di € 240.375,18 “ossia il 20,19 % in più di quanto erogato dalla stessa banca sei anni prima e dopo il versamento di circa 70 rate pari ad una cifra di circa € 65.000”. Il cliente, allora, riferisce quanto seguedi aver successivamente proposto reclamo all’intermediario, contestando il suddetto conteggio estintivo ed evidenziando la natura abusiva dell’art. 7 del contratto, relativo, appunto, all’estinzione anticipata. Non avendo ottenuto riscontro soddisfacente dall’intermediario, propone ricorso all’Xxxxxxx, sottolineando che : − - il 5/10/2019 stipulava rapporto di indicizzazione con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni il Xxxxxx Xxxxxxxx è, di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con fatto, “mediato” da un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutaderivato, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, tuttavia, avrebbe dovuto comportare il rispetto delle norme comportamentali previste dal TUF e dalla normativa Consob, essendo stato il contratto, invece, stipulato in caso contrarioassenza di qualsivoglia informativa preventiva in materia; - l’inserimento nel mutuo fondiario di un fattore come quello su cui si verte, il “ne modifica lo schema tipico del contratto si sarebbe risolto commutativo, mediante l’aggiunta di diritto un rischio che a quello schema è estraneo, rendendo, per tale effetto, assolutamente aleatorio e nei fatti impeditivo, tanto della rinegoziazione previa estinzione anticipata, quanto della portabilità con violazione dell’art. 120 TUB”; - l’art. 7 del contratto non ha consentito di avere contezza della portata economica della relativa clausola con conseguente nullità ai sensi dell’art. 1454 c.c.33, comma 2, lett. f) del Codice del consumo; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario - i conteggi della banca vengono applicati sul capitale residuo, mentre nel contratto si usa la parola restituito; - il 24.7.2020fondo fruttifero viene sottratto al debito residuo solo dopo il calcolo della rivalutazione monetari e non prima come indicato, in quantoinvece, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al nel contratto di finanziamento mutuo; - gli elaborati semestrali ed il conteggio estintivo erano errati, avendo la banca fatto riferimento ad un tasso convenzionale pari a 1,527, pur essendo indicato nel contratto di € 4.950,00 mutuo un tasso pari a 1,5099; - sono innumerevoli le pronunce dell’ABF che hanno accolto le rimostranze dei consumatori per casi simili; - la banca ha tenuto una condotta complessivamente poco trasparente, tanto nella fase precontrattuale che nella fase esecutiva, fornendo al cliente un documento nel quale veniva esplicitata la formula matematica di calcolo per l’ipotesi di anticipata estinzione solo nel 2015, e rappresenta quanto segue: − solo a seguito di aver comunicato alla controparte un intervento dell’Autorità di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura Xxxxxxxxx. Il ricorrente conclusivamente chiede che:“- in via primaria sia dichiarata la nullità del contratto di finanziamento mutuo;- in via secondaria, previa espunzione dal regolamento negoziale dell’art. 7 del vigente contratto di mutuo, in quanto clausola abusiva e nulla, la [resistente] voglia provvedere al calcolo delle somme dovute per addivenire all’estinzione anticipata del vigente contratto di mutuo, si che, come disposto dall’Arbitro Bancario, il capitale residuo (da restituire) sia pari alla differenza tra la somma mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, senza praticare la duplice conversione”. L’intermediario si oppone alle pretese del cliente ed osserva : -relativamente alle caratteristiche del prodotto in questione, che si tratta di un mutuo in Euro indicizzato al relativo Franco Svizzero, ossia un mutuo la cui erogazione e le cui rate di rimborso “solo della quota dei servizi non usufruitisono regolate in Euro, con rinuncia al rimborso ma la cui valuta di riferimento ai fini del calcolo delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”suddette rate è il Franco Svizzero; − di aver verificato con la società fornitrice - che il ricorrente aveva ricevuto l’11% meccanismo di indicizzazione previsto nel contratto di mutuo (cioè le modalità con le quali le variazioni dei tassi incidono sull’ammontare delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctdrate del mutuo), l’importo avviene mediante “conguagli semestrali”, come esplicato all’art. 4 del contratto; in particolare, mentre la rata mensile (in Euro) è convenzionalmente pattuita in misura costante secondo il piano di € 371,22ammortamento allegato (calcolato sulla base del tasso interesse convenzionale e del tasso di cambio convenzionale), sono fatti salvi gli aggiustamenti effettuati periodicamente sulla base dei menzionati conguagli: al termine di ogni semestre, infatti, la Banca determina la differenza tra i tassi (di interesse e di cambio) convenzionali e i tassi reali rilevati sul mercato l’ultimo giorno di ogni semestre. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è graveL’importo così rilevato genera un conguaglio (positivo o negativo) da accreditare ovvero da addebitare su un “conto di deposito fruttifero”, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”appositamente acceso presso la banca a nome della stessa parte mutuataria; - l’intermediario non relativamente al procedimento previsto per il calcolo del capitale da rimborsare in caso di estinzione anticipata del mutuo, previsto dall’art. 7 del contratto, che lo stesso si articola in due fasi, e precisamente: in un primo momento, si converte in Xxxxxxx Xxxxxxxx il capitale residuo espresso in Euro nel piano di ammortamento allegato al mutuo, applicando il tasso di cambio convenzionale adottato al momento della stipula (ossia moltiplicando il capitale residuo, espresso in euro, per il menzionato tasso convenzionale contrattualmente pattuito); in un secondo momento, per calcolare la somma che il mutuatario deve in concreto corrispondere alla Banca (somma corrisposta in Euro), si deve riconvertire in Euro il capitale residuo, come sopra calcolato, adottando il tasso di cambio attuale esistente al momento dell’estinzione (c.d. “tasso di periodo”), a tal fine dividendo l’importo del capitale residuo in Franchi svizzeri per tale tasso di periodo; - quanto all’asserita opacità della clausola determinativa delle modalità di estinzione, che la stessa deve ritenersi assolutamente chiara nell’esplicitazione dei due passaggi logici da seguire per il calcolo del capitale residuo dovuto dal mutuatario in caso di estinzione anticipata del prestito: invero, l’esplicitare i passaggi logici in termini discorsivi rende senz’altro molto più chiaro ed intellegibile al consumatore medio (ma anche a quello più avveduto) il meccanismo di funzionamento rispetto alla sua eventuale trascrizione mediante formule matematiche; - sull’asserita mancanza di trasparenza precontrattuale, che il ricorrente, oltre all’adeguata informativa precontrattuale (foglio informativo) e a quella contrattuale, ha provato che non ricorrono le condizioni avuto piena consapevolezza delle principali caratteristiche del mutuo (con particolare riferimento ai meccanismi di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente indicizzazione e di volere rimborsare solo quelle rivalutazione in caso di estinzione anticipata) con le note prodotte in atti; - in merito all’asserita vessatorietà della clausola determinativa delle modalità di estinzione anticipata, che al caso di specie non fruitesono applicabili tout court gli artt. Afferma 33 e 36 del codice del consumo al caso di specie, posto che nel caso le clausole contrattuali di indicizzazione non determinano alcuno squilibrio tra le parti in esamequanto l’andamento del Franco svizzero può concretizzarsi in uno svantaggio ma anche in un vantaggio per il cliente. La resistente, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parzialesulla base delle considerazioni esposte, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi che il ricorsoricorso venga respinto perché infondato.
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Samples: Mutuo Fondiario
FATTO. Il La ricorrente, anche attraverso fideiussore della società beneficiaria in un contratto di mutuo ipotecario erogato dall’intermediario convenuto, riceveva da quest’ultimo, soltanto in data 17/06/2015, una missiva del 16/12/2014, a mezzo della quale veniva comunicata “la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − segnalazione dello status di sofferenza in centrale dei rischi (…) in relazione alle esposizioni di mutuo ipotecario per il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni quale la stessa risulta sottoscrittrice di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’artfidejussione specifica”. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBDi conseguenza, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti ricorrente presentava all’intermediario una richiesta contenente un elenco di finanziamento/dilazione documenti e di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce informazioni da fornire in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − debito principale. Dichiara di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura allo stato ricevuto solo una parte dei documenti richiesti, fra cui copia del contratto di finanziamento mutuo fondiario sottoscritto, documento di sintesi e condizioni economiche, la garanzia presente nel contratto di mutuo e la lettera di revoca della linea di credito oggetto della garanzia. La ricorrente veniva altresì informata che la posizione in oggetto presentava una esposizione debitoria pari ad € 18.247,07 oltre interessi, spese ed al relativo rimborso oneri maturati e maturandi. Per tale motivo, in data 12/01/2016 la ricorrente presentava ulteriore reclamo a mezzo del quale rappresentava che “solo della quota dei servizi gli atti trasmessi non usufruitirisulta[vano] conformi alle richieste avanzate” e tornava a domandare tutta la documentazione contrattuale già richiesta nelle precedenti missive, ma non ancora ottenuta, ovverossia: - copia del piano di ammortamento del mutuo da cui evincere le rate già pagate e la loro data, con rinuncia al rimborso espressa indicazione di quanto pagato a titolo di quota di capitale e quanto a titolo di quota di interesse, nonché di eventuale mora; - copia delle € 20,00 relative perizie eseguite sull’immobile e/o fattura del tecnico che eseguì tale perizia; - movimentazione bancaria a partire dalla data di sottoscrizione e fino alla presentazione del ricorso”data odierna; − - intera corrispondenza inoltrata alla ricorrente dall’inizio della prestazione di aver verificato con garanzia ad oggi. In assenza, di nuovo, di riscontro, la società fornitrice ricorrente decideva di adire l’Arbitro Bancario Finanziario. L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quale, in via preliminare, chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile attesa l’incompetenza temporale dell’Organo adito. Ciò in quanto “il rapporto di mutuo ed il successivo accollo (rapporti per i quali la ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziateinterviene nella qualità di garante)” al centro dei fatti qui controversi “si sono instaurati antecedentemente al 1° gennaio 2009”. Nel merito la resistente, pari pur ammettendo un ritardo nella comunicazione alla ricorrente della segnalazione dello status di sofferenza del debitore principale, dovuto ad un totale non meglio precisato “disguido tecnico”, ritiene le censure destituite di € 566,22fondamento. In particolare, rileva che “la qualifica di fideiussore della ricorrente non le dà titolo per esercitare il diritto od ottenere copia della documentazione relativa ad un rapporto di cui non è parte; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari tale principio, oltre a € 937,44discendere dalle regole generali, è ribadito anche dall’art. 4 del protocollo di aver pertanto rimborsatointesa stipulato tra l’ABI e le Associazioni di Consumatori il 2/10/2002, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd)come emendata da Provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2/05/2005, l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento che stabilisce che la banca è gravetenuta a comunicare al fideiussore, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la a richiesta di risoluzione quest’ultimo, solo l’entità dell’esposizione complessiva del contratto debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, ma non anche a dargli informazioni di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma dettaglio sull’andamento del rapporto, né meno che nel caso in esamemai la relativa documentazione, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUBciò potendo avvenire unicamente previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale”. Parte ricorrente così conclude: Parte Ritiene infine sfornito di prova l’asserito danno patito dalla ricorrente. La resistente concludechiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile ratione temporis, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede infondato nel merito e carente di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoprova.
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Samples: Fideicommissum Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il Parte ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica ha esposto quanto segue: - l’inadempimento in data 25/06/2015, stipulava con l’intermediario un contratto di prestito personale; - da un’analisi effettuata, il TAEG effettivo del finanziamento risulta essere pari a 8,893%, difforme da quello contrattualmente indicato (7,44%). Tale differenza risiede nel mancato inserimento del premio dovuto a polizza assicurativa CPI obbligatoria nel calcolo del TAEG. Sussistono, infatti, gli indici di cui al Collegio di Coordinamento e in particolare: (i) la polizza ha una funzione di copertura del credito; (ii) esiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione; (iii) l'indennizzo è graveparametrato al debito residuo; (iv) manca nel contratto o nella documentazione informativa indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa; (v) esiste un vincolo dell'indennizzo direttamente in favore della banca; (vi) non è garantito il diritto di recesso dalla polizza per tutto il corso del finanziamento, senza costi e senza riflessi sul costo del credito. In conclusione, il cliente chiede di dichiarare la nullità della clausola di determinazione del TAEG e di applicare il tasso sostitutivo previsto dalla legge, con condanna alla restituzione dell’eccedenza percepita. Nelle controdeduzioni l’intermediario afferma quanto segue: - di aver correttamente escluso le polizze dal calcolo del TAEG, in quanto l’adesione alle stesse risultava del tutto facoltativa. A sostegno evidenzia anzitutto che in sede precontrattuale il ricorrente ha sottoscritto il modulo ‘Informazioni europee di base sul credito ai consumatori’, ove è indicato che non configurabile quale adempimento parziale eè obbligatorio sottoscrivere una polizza per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte; - le polizze in esame sono da ritenersi facoltative anche in quanto non sussiste il vincolo a favore dell’intermediario, in quanto le Condizioni di assicurazione prevedono che, qualora si verifichi un sinistro, le società corrispondano la prestazione all’assicurato o al beneficiario designato; - inoltre, l’assicurato ha facoltà di recedere dalle coperture assicurative nelle modalità e nei termini di cui all’art. 19 delle Condizioni di assicurazione; - inoltre, la banca ha aderito nel mese di giugno 2014 al Protocollo ABI/Assofin/Associazioni dei Consumatori aderenti al CNCU, che ha previsto che – nel caso di manifestate esigenze assicurative da parte del cliente – è necessario esporre nella documentazione precontrattuale del finanziamento, oltre al TAEG, anche il cosiddetto “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione costo complessivo del credito”, calcolato con le stesse modalità del TAEG, ma che include il costo dei servizi accessori facoltativi tra i quali quelli relativi alle polizze CPI; - in ottemperanza a tale accordo, è stata evidenziata nella documentazione precontrattuale il costo complessivo del finanziamento, con e senza la polizza: a fronte di un problema TAEG pari al 7,44% (senza costo della polizza), è stato indicato un indice del costo complessivo del credito (calcolato con la stessa formula del TAEG), con inclusa la polizza CPI, pari al 10,86%. - tale comparazione dei costi è stata visionata dal ricorrente, che ha dichiarato “…di saluteaver ricevuto un esemplare del documento Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permanecomposto da 7 fogli uniti fra loro, nella copia consegnata al Consumatore, da una fascetta olografica”. I fogli 5, 6, 7 e 8 del documento, che va considerato unitario, costituiscono l’allegato che prevede la comparazione dei costi richiesta dal Collegio di Coordinamento per provare la facoltatività della polizza; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni la banca allega altresì copia di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile alcuni moduli contrattuali nei fatti, e pertanto quali non è applicabile l’artpresente alcuna copertura assicurativa. 125-quinquies TUB”A fronte di condizioni del finanziamento assimilabili a quelle proposte al cliente, sia con riguardo all’importo erogato che al tasso applicato, l’intermediario ha quindi stipulato nel medesimo periodo contratti senza polizza. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente concludeAlla luce di tali considerazioni, nelle controdeduzioni, in questi termini: l’intermediario chiede il rigetto del ricorso. In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata repliche, parte ricorrente, per quanto attiene alla prova “di aver offerto condizioni simili, senza la materia stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, evidenzia che non risulta nella documentazione agli atti dichiarazione alcuna circa l'uguaglianza del contendere merito creditizio degli altri soggetti. In merito all’affermazione di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e comunque rigettarsi del TAEG), il ricorsocliente contesta l'avvenuta ricezione della comunicazione. D'altronde l'Intermediario non ha fornito prova dell'effettiva ricezione del documento, che risulta infatti privo di data o firma.
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Samples: Loan Agreement
FATTO. La parte ricorrente riferisce di avere stipulato in data 20.1.2017, in qualità di consumatore, un contratto di finanziamento per l’importo complessivo di euro 40.000,00; il contratto precisava l’importo del capitale finanziato di euro 40.000,00 e l’importo erogato di euro 39.600,00 (dalla cui differenza si desume una spesa di istruttoria pratica di euro 400,00); quindi l’importo della rata costante di euro 434,11 e la durata mensile di 120 rate (da cui si desume l’importo totale del credito di € 52.093,20 e quello degli interessi sull’operazione di € 12.093,20); al contratto non era allegato alcun piano di ammortamento, non era, inoltre, indicato il regime finanziario applicato, non si menzionava il modo in cui sarebbero stati calcolati gli interessi; non si precisava il divisore annuo (se anno civile 365 gg. ovvero anno commerciale 360 gg.); non si indicava l’importo del tasso periodico equivalente; dal testo non si ravvisavano fattori in grado di far risalire agli elementi mancanti; l’art. 2 delle condizioni generali, nel disciplinare gli interessi, non precisava nulla in merito alla base mensile e al regime finanziario applicato; il contratto, pertanto, non rispetta il Provvedimento Banca d’Italia del 9.2.2011 n. 50863 in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, vigente all’epoca della stipula del contratto; i piani di ammortamento “alla francese” (quale è quello oggetto della controversia) utilizzati dagli istituti bancari fanno scaturire l’importo della rata da una formula di matematica finanziaria che sviluppa esclusivamente il regime di capitalizzazione composta. Va precisato che non è algebricamente ammissibile che nello stesso piano di ammortamento possano convivere gli algoritmi di due diversi regimi finanziari; pertanto se un piano viene originariamente elaborato in regime composto, i relativi interessi non potranno assolutamente rappresentare la risultanza del calcolo in regime di capitalizzazione semplice, ma saranno il frutto del calcolo in regime composto e la risultanza di questa composizione sarà già insita nell’importo della rata; pur non essendo espressamente indicato nel contratto, l’imputazione della rata scaturisce dalla seguente formula matematica: ; il piano di ammortamento è da ritenersi perfetto ogniqualvolta rispetti le condizioni di chiusura e di equità finanziaria. La condizione di chiusura verifica la correttezza del piano di ammortamento dal punto di vista della restituzione (per cui la somma delle singole quote capitale deve essere uguale al capitale prestato); la condizione di equità finanziaria verifica invece la correttezza dal punto di vista della remunerazione (per cui ogni quota capitale deve rappresentare il valore attuale di ogni singola rata e la somma dei valori attuali deve essere pari al capitale prestato); questa digressione è necessaria alla comprensione del fenomeno anatocistico nell’ammortamento alla francese; anche la determinazione della quota interessi sia la risultanza dello sviluppo di una formula di matematica finanziaria: ; per espressa disposizione normativa (art. 821 c.c.) «I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto». Il ricorrenteprincipio generale del nostro ordinamento stabilisce quindi che gli interessi debbano essere improntati ad un criterio di proporzionalità in rapporto al capitale e al tempo. Il regime finanziario che esprime esclusivamente la linearità di questa proporzione è quello dell’interesse semplice; invece, anche attraverso nel piano di ammortamento “alla francese” del ricorrente ogni singola rata comprende una quota capitale sommata ad una quota interessi che tuttavia non viene calcolata in modo proporzionale come stabilisce la documentazione allegatalegge (art. 821 c.c.), riferisce quanto segue: − ma in modo esponenziale. Gli interessi vengono moltiplicati per sé stessi tante volte quante sono le rate residue; generalmente nei mutui viene indicato il 5/10/2019 stipulava con tasso in misura annuale, ma le operazioni vengono effettuate su scala temporale mensile. Per questo motivo occorre porre l’attenzione su come confrontare operazioni effettuate su scale temporali differenti e quindi come trasformare un’operazione di finanziamento (che nel nostro caso prevede interessi annuali del 5,50%) in una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni operazione che preveda interessi mensili. Il principio matematico di servizi odontoiatrici base per effettuare questi confronti è noto come principio di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 equivalenza finanziaria; molto spesso le parti si accordano accettando la convenzione commerciale secondo cui l’anno viene considerato di 360 giorni ed € 1.000,00: ogni mese costituito da 30 giorni. Ovviamente questa convenzione, avendo un denominatore inferiore rispetto alla formula dell’anno civile, offre un risultato più conveniente per il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva soggetto finanziatore che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentarepropone; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto oggetto della controversia non precisa assolutamente il divisore commerciale da 360 giorni ma la banca lo ha arbitrariamente applicato; nel contratto, pertanto, oltre all’anatocismo matematico prodotto dalla naturale composizione degli interessi, vi è anche una quota di anatocismo occulto scaturita dalla surrettizia applicazione di un tasso periodale mensile [0,458%] più alto di quello che sarebbe stato effettivamente corretto applicare [0,447%]; l’applicazione del regime finanziario composto in un contratto dove non si sarebbe risolto è pattuita alcuna deroga al regime finanziario semplice, considerato che il TAN ed il TAEG per loro natura non tengono conto del fattore di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020composizione degli interessi, in quantorende indeterminabile l’oggetto del contratto e produce l’invalidità dell’originaria clausola di interessi, ai sensi dell’art. 125 quinques 117, c. 7, TUB, . La parte ricorrente chiede di ordinare all’intermediario la risoluzione rideterminazione dell’intero piano di ammortamento (120 rate) a tasso fisso nella misura del tasso medio dei contratti BOT emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto. Costituitosi ritualmente l’intermediario precisa ed eccepisce che: a) con il centro odontoiatrico comporta contratto n. ***533 del 20.1.2017 è stata finanziata la risoluzione dei contratti somma di finanziamento/dilazione euro 40.000 da rimborsarsi in 120 rate da euro 434,11 al TAN del 5,50% con TAEG del 5,88%; b) parte ricorrente chiede a codesto spettabile Arbitro Bancario Finanziario di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo valutare la correttezza del piano di rimborso delle applicato con un’indagine che richiederebbe lo svolgimento di una consulenza tecnica, attività estranea al perimetro di cognizione dell’ABF. Infatti, come da disciplina in materia e consolidato orientamento di tutti i Collegi, si definisce “controversia” una contestazione relativa a operazioni e servizi bancari e finanziari, mentre il generico accertamento della correttezza di conteggi e criteri di calcolo degli interessi fuoriesce da tale nozione; c) nel merito, in fase di sottoscrizione del contratto, il ricorrente ha attestato di aver ricevuto adeguata informativa precontrattuale mediante la consegna del PIES; esso contiene l’attestazione del ricorrente di aver ricevuto, già in tale fase, il piano di ammortamento del finanziamento; d) il contratto risulta completo in tutte le sue parti e regolarmente sottoscritto dal cliente, con specifica approvazione dell’articolo 2 relativo alle modalità e ai termini di rimborso; e) il succitato articolo 2, oltre a sancire il diritto del cliente ad ottenere, in qualsiasi momento e senza costi, il piano di ammortamento, prevede esplicitamente che “gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante il piano di ammortamento “alla francese” (…) a rate già pagate. L’intermediario controdeduce mensili costanti con quote crescenti di capitale e quote decrescenti di interessi”; non residuano, pertanto, profili di indeterminatezza; f) nel piano di ammortamento alla francese con rate mensili posticipate, gli interessi computati nella rata sono semplici e vengono calcolati mese per mese solo sul capitale residuo del finanziamento al mese precedente; nel capitale non vengono mai inclusi gli interessi e che quindi non maturano a loro volta interessi; g) pertanto, non vi è alcuna capitalizzazione composta, né alcun fenomeno anatocistico; h) inoltre, non vi è alcuna previsione normativa che impone di esplicitare contrattualmente il regime di capitalizzazione adottato; i) in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di all’invocata applicabilità dell’art. 125- quinquies 125-bis comma 7 del TUBT.U.B., preme ricordare che essa si riferisce alla difformità tra TAEG effettivo e TAEG contrattuale, quale non è il caso di specie; allo stesso modo non possono trovare applicazione le previsioni di cui all’art. L’intermediario117 comma 7, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altroT.U.B, non dimostrabile nei fattipotendosi contestare, nella documentazione contrattuale, la mancanza di qualsivoglia indicazione circa “il tasso di interesse e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUBogni altro prezzo e condizione praticati”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede Alla luce di controrepliche quanto sopra l’intermediario chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi di dichiarare inammissibile il ricorso. Seguono repliche delle parti.
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Samples: Mutuo
FATTO. Il ricorrente afferma che nell’aprile 2010 ha sottoscritto con la convenuta un contratto di finanziamento - finalizzato all’acquisto di beni di consumo – con rimborso attraverso bollettino postale, e per un importo complessivo di euro 345,40. Successivamente gli veniva recapitata gratuitamente una carta di credito, che solo dopo scoprirà essergli stata fornita in forza della sottoscrizione di una clausola a margine del contratto di finanziamento predetto di cui il ricorrente afferma non aver avuto contezza. Dopo aver riscontrato delle anomalie sugli estratti conto e dopo aver registrato l’applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia legislativamente previsto – sulla cui usurarietà però l’attore precisa di non voler proporre taluna questione in questa sede - il ricorrente rileva la nullità del contratto dovuta, a suo avviso, sia ad una presunta carenza di forma scritta sia ad una indeterminatezza dell’oggetto. Quanto alla carenza di forma scritta, evidenzia che “la sottoscrizione [del ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni ] nel modello contrattuale indicato come ‘richiesta facoltativa di servizi odontoiatrici apertura di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa credito a tempo indeterminato indeterminato’ non appare idonea ad integrare i criteri della forma scritta obbligatoria per i contratti bancari” e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrarioquindi, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi vi è stata una violazione dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020117 comma 1 del TUB, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con “non può assumere il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione valore di un problema contratto una clausola riguardante una carta di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni credito revolving inserita in modo illegibile (perché redatta in caratteri minuscoli) e posta a margine di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del un contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche beni di consumo”. L’attore lamenta di essere stato indotto in errore all’atto della firma in quanto – in assenza di informazioni e chiarimenti da parte del venditore – credeva di aver sottoscritto esclusivamente un contratto di “credito finalizzato” e non anche ulteriori aperture di credito. Il ricorrente, definisce la clausola vessatoria (e pertanto nulla) dato il carattere “eccessivamente minuscolo” della scrittura e la sua “posizione a margine” del contratto di finanziamento. Quanto poi alla indeterminatezza dell’oggetto, il ricorrente lamenta la mancanza di ogni specificazione sulle condizioni economiche del credito utilizzabile. Riprova di ciò sarebbe la dicitura: “TAN da 0 a max mai superiore al TAEG – TAEG da 0% al tasso soglia”. Indeterminato sarebbe quindi il tasso di interesse come del tutto assente sarebbe il piano di ammortamento e ogni informazione idonea a chiarire la natura e l’imputazione degli importi dovuti. Alla luce di tutti questi motivi il ricorrente conclude per la violazione degli obblighi di trasparenza imposti agli istituti di credito dall’ordinamento. La resistente, circa il merito della controversia, ha rimarcato l’inadempimento del cliente all’obbligo di restituzione del capitale utilizzato. Il ricorrente con la sottoscrizione del contratto in oggetto ha preso atto della facoltà di concessione dell’apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, e delle relative condizioni generali di utilizzo riportate sul contratto di finanziamento stesso. La predetta carta di credito è stata inviata gratuitamente, inattiva e senza alcun obbligo di utilizzo unitamente ad una lettera di accompagnamento con indicazione delle condizioni previste e dei servizi offerti. Alla data delle controdeduzioni, la linea di credito in contestazione, a fronte di un utilizzo per € 8.936,38, risulta ripianata solo per € 6.744,00, avendo il cliente sospeso ogni versamento dal novembre 2014. Vani sono stati i tentativi di recupero del debito residuo. L’intermediario ha chiesto al Collegio di “confermare il diritto a vedersi corrispondere” dal ricorrente “le rate del finanziamento sino alla copertura degli importi dovuti a titolo di capitale e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUBdegli interessi legali”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il Con ricorso del 23.06.2018, parte ricorrente, anche attraverso la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni titolare di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento a medio termine mediante apertura in c/c con garanzia ipotecaria dell’importo di euro 140.000,00 – ancora in essere –, chiedeva il rimborso di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − 29.250,00 a titolo di aver comunicato alla controparte commissioni ed interessi percepiti dall’intermediario in eccesso rispetto alle condizioni pattuite con accredito in conto corrente, nonché l’applicazione delle corrette condizioni contrattuali anche per il futuro, la produzione di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiticonteggi mancanti nell’estratto conto, con rinuncia oltre al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione di spese legali per 1.200,00 euro. Xxxxxxxx, in particolare, che l’intermediario avrebbe applicato un tasso diverso da quello pattuito, avrebbe addebitato commissioni non previste in contratto, applicato, col tempo, condizioni via via peggiori, incrementando il tasso di interesse e percependo nuove commissioni non contrattualizzate e maggiorate nel corso degli anni, come la Commissione sul fido accordato (CFA), il Corrispettivo di sconfinamento (CSR). Xxxxxxxxx che l’intermediario avrebbe trasferito il rapporto presso una diversa filiale e, malgrado la sua richiesta, non le avrebbe consegnato i conteggi di estinzione; contestava la commissione sugli affidamenti contrattualizzata dalla banca in occasione del ricorso”; − trasferimento del rapporto e lamentava che dall’estratto conto al 31 dicembre 2009 risulterebbe un addebito di aver verificato competenze per euro 918,58 senza dettaglio e con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziatevaluta 3 dicembre 2009. Si doleva, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44infine, di aver pertanto rimborsatoavvenute modifiche del CFA e dello spread, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (allin violazione delle disposizioni di cui all’art. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del 118 TUB. L’intermediario, nelle controreplichecontrodeduzioni, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del affermava che il tasso applicato al contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto apertura di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma credito in c/c al momento della sottoscrizione era corrispondente alla “quotazione media dell’indice Euribor a tre mesi maggiorato del 2,25%”; che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia tali condizioni erano state confermate anche al momento del contendere e comunque rigettarsi il ricorsotrasferimento del rapporto presso una diversa filiale.
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il ricorrente, anche attraverso La parte ricorrente ha rappresentato: - che ha subito la documentazione allegata, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni sottrazione fraudolenta di servizi odontoiatrici € 4.000,00 tramite disposizione di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato bonifico istantaneo on line che non ha mai autorizzato; - che ha appreso dell’introduzione del servizio di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava bonifico istantaneo soltanto dal riscontro al professionista una lettera di diffida ad adempierereclamo del 12 giugno 2020, con l’avvertenza cui l’intermediario convenuto ha riferito che tale servizio è stato introdotto tramite modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 126-sexies del T.U.B., con proposta allegata all’estratto conto del 30.9.2017; - che, in caso contrariocontrariamente a quanto previsto dalla normativa di settore e dalla giurisprudenza ABF, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato tuttavia fornito elementi circa il giustificato motivo sottostante alla modifica né ha allegato prova dell’effettiva ricezione della proposta di modifica; - che l’introduzione del servizio di bonifico istantaneo ha radicalmente modificato la natura del rapporto contrattuale, consentendo pagamenti - di importo massimo fino a € 15.000,00 - connotati dall’irrevocabilità; - che tale caratteristica non ricorrono le condizioni gli ha consentito di applicabilità dell’art. 125- quinquies recuperare la somma sottratta nonostante si sia tempestivamente attivato contattando il call center dell’intermediario; - che nella lettera di riscontro al reclamo l’intermediario afferma di aver inviato sul suo cellulare un SMS in cui faceva riferimento al completamento di un bonifico europeo (che sarebbe stato revocabile) e non di un bonifico istantaneo; - che una serie di elementi quali il destinatario del TUB. L’intermediariopagamento, nelle controrepliche, riepiloga i fatti l’uso di un servizio mai utilizzato in precedenza e ribadisce di essere disponibile l’importo dell’operazione avrebbero dovuto indurre l’intermediario ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso avvisare il cliente o a bloccare in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorsovia prudenziale l’operazione.
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Samples: Not Specified
FATTO. Il La ricorrente, anche attraverso titolare di un contratto di conto corrente presso l’intermediario resistente, afferma: - che in data 12/08/2016 la documentazione allegataresistente comunicava una proposta di modifica unilaterale del rapporto contrattuale, riferisce quanto segue: − il 5/10/2019 stipulava riguardante l’imposizione di un canone annuale per l’uso della carta di debito accessoria al conto, sino ad allora concessa gratuitamente; - che le giustificazioni sottese all’anzidetta modifica unilaterale (l’introduzione, con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni Regolamento UE 2015/751, di servizi odontoiatrici di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione limite alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento sempre tramite l’odierna convenutaeffettuate con carta e l’aumento dei costi di emissione e gestione delle carte, dovuti ad investimenti tecnologici) sono inaccettabili, sotto il profilo sia logico che giuridico; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza - che, in caso contrarioinfatti, il contratto si sarebbe risolto di diritto attraverso l’aumento del canone l’odierna resistente eluderebbe i limiti ai sensi dell’art. 1454 c.c.costi dei pagamenti con carta, imposti dalla normativa europea a tutela dei consumatori; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020- che, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBpertanto, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta modifica unilaterale del contratto proposta dalla resistente non è sorretta dal “giustificato motivo” richiesto a tal fine dall’art. 118 TUB. Per quanto sopra esposto, la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito ricorrente chiede che l’Arbitro “annulli la modifica abusiva apportata unilateralmente” al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’artspecificando i limiti operativi dell’art. 125-quinquies 118 TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata controdeduzioni, l’intermediario eccepisce: - che la materia comunicazione ricevuta dalla cliente indica in modo analitico e puntuale il contenuto delle variazioni delle condizioni economiche del contendere contratto, prevedendo espressamente il diritto di recesso senza penalità e comunque rigettarsi senza spese di chiusura, così come richiesto dalla normativa sulla trasparenza bancaria; - che l’introduzione del canone annuo per la carta di debito è dovuta all’emanazione del Regolamento UE 2015/751, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, avente l’obiettivo di accrescere il livello di concorrenza e di integrazione del mercato europeo delle carte di pagamento; - che la cliente è stata informata circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base (potendo conseguentemente optare per la prosecuzione del rapporto sulla base delle nuove condizioni contrattuali o per il recesso dal contratto). Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso, stante la correttezza del proprio operato.
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Samples: Contract Modification
FATTO. Il Con comunicazione del 13/10/2014 la ricorrente, titolare, sin dal 22/11/2000, di un contratto di finanziamento, della tipologia c.d. Multiconto, inoltra formale reclamo all’intermediario resistente contestando l’illegittimità del suddetto rapporto per violazione dell’art. 117 Tub nonché l’applicazione di tassi di interesse superiori alla soglia usura. Preliminarmente, evidenzia che il finanziamento in oggetto non è stato mai formalizzato con sottoscrizione autografa né, tantomeno, è stato proposto da personale finanziario specializzato; ed invero, l’art. 3 del d.lgs. 25/9/1999, n. 374 prevede che gli intermediari finanziari, per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all’apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività. Contesta inoltre all’intermediario che “da una prima analisi dei pochi estratti di xxxxxxxxx storico inoltrati risulta che sono stati applicati al finanziamento: interessi oltre il tasso soglia mensile di riferimento; interessi non previsti e pattuiti in forma scritta; addebitati importi non previsti e pattuiti quali ad esempio costi di assicurazione, di incasso ed altre spese né, tantomeno, le relative clausole venivano sottoscritte; un tasso di interessi, anche attraverso di mora e, comunque, determinato su base variabile la cui quantificazione risulta impossibile da determinare e verificare, così come gli oneri assicurativi, non pattuiti per iscritto; tali costi, se ricompresi nel calcolo del Taeg del finanziamento – così come dispone la legge – accertano maggiormente l’usurarietà del tasso applicato al finanziamento. Da ultimo, evidenzia che “al finanziamento viene applicato un TAN variabile non supportato da alcuna pattuizione scritta che disciplini la variabilità del tasso applicato”. Tanto premesso, concludendo le proprie doglianze, invita e diffida l’intermediario a: inviare tutta la documentazione allegatain Vs. possesso, riferisce quanto segue: − compreso il 5/10/2019 stipulava contratto finanziario, unitamente agli estratti del conto in oggetto dalla costituzione del rapporto sino alla data odierna, completi dei tassi di interesse del periodo applicato; procedere con una clinica dentale due contratti la rideterminazione del saldo di conto, avendo cura di non inserire tutti gli addebiti relativi a prestazioni ad interessi, spese varie connesse al credito, spese di servizi odontoiatrici assicurazione etc., corrispondendo il relativo saldo attivo; corrispondere, in ogni caso, tutti i costi, spese, premi di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con assicurazione e spese varie mai pattuite, nonché tutti gli interessi addebitati dalla costituzione del rapporto sino alla data odierna”. In assenza di un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenuta, il secondo invece con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiereriscontro positivo alle proprie richieste, con l’avvertenza che, in caso contrario, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUBricorso del 13/11/2014, la risoluzione dei contratti con il centro odontoiatrico comporta ricorrente sottopone la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono questione all’Arbitro Bancario Finanziario formulando le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruiti, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziate, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controrepliche, riepiloga i fatti e ribadisce di essere disponibile ad accettare la richiesta di risoluzione del contratto di finanziamento finalizzato all’acquisto di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruite. Afferma che nel caso in esame, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parziale, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e comunque rigettarsi il ricorso.seguenti richieste:
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Samples: Financing Agreement
FATTO. Il La ricorrente, anche attraverso titolare di un contratto di mutuo chirografario stipulato con l’intermediario, si duole dell’usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto. Rappresenta, in particolare, che la documentazione allegatabanca ha applicato un TAN fisso pari al 6,84% ed un TAEG del 7,689% nonché interessi moratori nella misura di “4 punti percentuali di maggiorazione sul tasso contrattuale in vigore”. Lamenta, riferisce quanto segue: − pertanto, l’usurarietà genetica del contratto, atteso che il 5/10/2019 stipulava con una clinica dentale due contratti relativi a prestazioni TEG del finanziamento erogato supera ab origine il tasso d’usura vigente al momento della stipula del contratto, dovendosi computare nello stesso le spese di servizi odontoiatrici istruttoria, le spese di importi pari rispettivamente a € 4.950,00 ed € 1.000,00: il primo contratto finanziato con un prestito finalizzato di pari importo concesso dall’odierna convenutapagamento rata, il secondo invece premio assicurativo, le spese di invio della comunicazione annuale, le spese di estinzione anticipata nonché gli interessi moratori. Chiede, pertanto, la nullità/annullamento del contratto per usurarietà genetica con una dilazione di pagamento sempre tramite l’odierna convenuta; − in corso di cure, apprendeva che la clinica era chiusa a tempo indeterminato e che era stata depositata istanza prefallimentare; − il 3/7/2020 inviava al professionista una lettera di diffida ad adempiere, con l’avvertenza chetutte le conseguenze ex art. 1815 c.c. o, in caso contrariosubordine, il contratto si sarebbe risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c.; − presentava infruttuosamente reclamo nei confronti dell’intermediario il 24.7.2020l’accertamento dell’erroneità del TAEG indicato del contratto, in quanto, ai sensi dell’art. 125 quinques TUB, la risoluzione dei contratti perché difforme da quello reale con il centro odontoiatrico comporta la risoluzione dei contratti di finanziamento/dilazione di pagamento, poiché ricorrono le condizioni dell’art. 1455 c.c.; − dalla risoluzione deriva l’obbligo di rimborso delle rate già pagate. L’intermediario controdeduce in merito al contratto di finanziamento di € 4.950,00 e rappresenta quanto segue: − di aver comunicato alla controparte di essersi resa disponibile a provvedere alla chiusura conseguente annullamento del contratto di finanziamento ed al relativo rimborso “solo della quota dei servizi non usufruitiper errore essenziale oppure il ricalcolo degli interessi dovuti ex art. 117, con rinuncia al rimborso delle € 20,00 relative alla presentazione del ricorso”; − di aver verificato con la società fornitrice che il ricorrente aveva ricevuto l’11% delle cure acquistate e finanziatecomma 4, pari ad un totale di € 566,22; − essendo l’importo già pagato dal ricorrente pari a € 937,44, di aver pertanto rimborsato, mediante bonifico effettuato il 27.10.2020 (all. 2 ctd), l’importo di € 371,22. Il ricorrente replica quanto segue: - l’inadempimento è grave, non configurabile quale adempimento parziale e, “trattandosi di prestazione sanitaria finalizzata alla risoluzione di un problema di salute, non può ritenersi adempiuta l’obbligazione contrattuale se il problema permane”; - l’intermediario non ha provato che non ricorrono le condizioni di applicabilità dell’art. 125- quinquies del TUB. L’intermediario, nelle controreplicheanzitutto, riepiloga i fatti precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha stipulato con la medesima un finanziamento a tasso fisso e ribadisce non un “prestito personale” e, in tali ipotesi, la valutazione di usurarietà dei tassi di interessi deve essere disponibile ad accettare condotta facendo riferimento al momento in cui gli interessi sono convenuti e non a quello del pagamento. Eccepisce, poi, la richiesta piena legittimità del tasso di risoluzione interesse applicato al finanziamento, atteso che: (i) gli interessi di mora sono esclusi dal computo del TEG; (ii) le spese assicurative esulano dal computo del TAEG in ragione del fatto che, nel caso di specie, la copertura assicurativa non era necessaria ai fini dell’erogazione del finanziamento; (iii) le spese previste per l’ipotesi di estinzione anticipata in misura del 2% anche se computate nel TEG sono tali da mantenerlo comunque al di sotto del tasso soglia. Contesta, inoltre, il lamentato vizio di errore essenziale del contratto ex artt. 1428 e 1430 c.c. nonché il richiamo all’art. 117 TUB, giacché il contratto era chiaramente indicativo di finanziamento finalizzato all’acquisto tutte le voci di cure odontoiatriche sottoscritto dal ricorrente e di volere rimborsare solo quelle non fruitespesa. Afferma che nel caso in esameChiede, “ci troviamo di fronte ad un inadempimento parzialepertanto, tra l’altro, non dimostrabile nei fatti, e pertanto non è applicabile l’art. 125-quinquies TUB”. Parte ricorrente così conclude: Parte resistente conclude, nelle controdeduzioni, in questi termini: In sede di controrepliche chiede dichiararsi cessata la materia il rigetto del contendere e comunque rigettarsi il ricorsoricorso perché infondato.
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Samples: Mutuo Chirografario