Common use of FATTO Clause in Contracts

FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo ricorso pervenuto a questa Commissione il 6 febbraio 2017 il cittadino italiano ….. ha evidenziato, anche per conto della moglie ….. (cittadina albanese): - che il 3 febbraio 2015 xxxxxx aveva presentato istanza per ottenere la cittadinanza italiana; - che dal sito Internet del Ministero dell’Interno era stato possibile appurare che l’istruttoria riguardante tale istanza, a cui era stato attribuito il numero …../C/….., risultava completata il 7 ottobre 2015 in virtù del parere emesso dal Ministero degli Affari Esteri; - che tuttavia, nonostante tre solleciti inviati dal ….. tra il marzo e il settembre dello scorso anno e benché fosse spirato il termine biennale entro cui ex lege andava concluso il procedimento introdotto con la predetta istanza, il Ministero dell’Interno non aveva ancora emesso il provvedimento di arbitrato attribuzione della cittadinanza italiana in data 23.2.2018favore della …..; - che vana si era rivelata anche un’istanza con la quale, il 3 gennaio 2017, il ….. aveva chiesto al Ministero dell’Interno di ottenere “… copia dello stato corrente ed aggiornato della pratica … e di tutta la Società documentazione ad essa collegata …”, nonché di conoscere i “… termini di conclusione della pratica …” stessa, di cui era stata altresì sollecitata la positiva conclusione. Pertanto il ….. ha domandato a r.l. Centria, questa Commissione di vagliare “… la legittimità del diniego/differimento opposto dall’Amministrazione …” e di assumere “… ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’arte per gli effetti dell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza 25 della legge o dell’accordo inter partesn° 241/90, … le conseguenti determinazioni”. In via istruttoria, si Nessuna memoria difensiva è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costpervenuta dal Ministero dell’Interno., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo La ricorrente lamenta l’inadempimento del fornitore e per l’effetto chiede all’intermediario finanziatore la restituzione delle rate versate, oltre a spese e interessi legali. Più precisamente, la ricorrente, assistita da un legale, ha rappresentato i seguenti fatti. In data 18.12.12, la ricorrente commissionava a una ditta terza la fornitura e l’istallazione di arbitrato una piscina; chiedeva a tal fine un finanziamento alla società resistente per l’importo di € 16.940,00, sottoscrivendo il relativo contratto presso il fornitore. Il contratto veniva sottoscritto anche dal marito in qualità di coobbligato. Approssimandosi il periodo estivo senza aver avuto alcuna notizia dalla società fornitrice circa i tempi della consegna ed avendo tutto approntato per ricevere la prestazione (consistente nello scavo della piscina), la ricorrente tentava infruttuosamente di contattare i responsabili della società fornitrice. In seguito, veniva fissata la consegna per il giorno 8.07.2013 alle ore 6.00, ma a quella data non si presentava alcun incaricato della società. A seguito di un incontro con il responsabile della società fornitrice venivano in quella sede convenute e riportate nel testo contrattuale le precise date di consegna e di installazione della piscina, con il primo termine per la consegna in data 23.2.201818.07.2013. In data 09.07.2013, la Società ricorrente contattava l’intermediario resistente al fine di discutere “la questione relativa ai disagi in quel momento subiti a r.lcausa dei ritardi nella consegna del bene e della sospensione dei pagamenti”. CentriaNon avendo ricevuto risposta, seguiva una nuova mail, anch’essa non riscontrata. In data 18.07.2013, la ricorrente non riceveva il materiale atteso e conseguentemente non veniva effettuato alcun montaggio della piscina. Il giorno 19.07.2013, la ricorrente inviava alla società fornitrice un atto di messa in mora con contestuale diffida ad adempiere entro e non oltre il 2.08.2013. In data 23.07.2013 la ricorrente informava di tale fatto anche la banca resistente. Non seguiva nessun riscontro alla predetta missiva da parte della banca, così come nessun riscontro o effetto sortivano sia la diffida ad adempiere che il sollecito inviato alla società fornitrice dalla difesa della ricorrente. Il contratto con il fornitore doveva, quindi, considerarsi risolto. Con raccomandata del 5.08.2013, ricevuta dalla resistente in data 19.08.2013, la ricorrente riportava il fatto che la società fornitrice non aveva adempiuto alle proprie obbligazioni entro il 02.08.2013 e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 10 del contratto, il contratto era da considerarsi risolto. In data 12.09.2013, la ricorrente riceveva dalla resistente una missiva semplice, datata 5.08.2013, nella quale veniva riscontrata la comunicazione del 23.07.2013 e veniva richiesto l’invio di copia della clausola compromissoria contenuta nell’artmessa in mora al fine di sottoporla al fornitore, “sollecitandolo ad intervenire”. 23 Nella medesima data seguiva un’ulteriore missiva semplice, datata 13.08.2013, nella quale, senza riferimento alcuno a comunicazioni dalla ricorrente, l’intermediario dichiarava di non poter procedere alla valutazione di merito dell’inadempimento della società fornitrice, non essendo stata riscontrata da parte della società terza la richiesta di informazioni inviata alla società di credito Non essendovi alcuna possibilità di verificare l’effettiva data di invio delle missive predette, non essendovi timbro postale sulle buste, la ricorrente le riscontrava con raccomandata in data 17.09.2013, ricevuta dalla resistente in data 23.09.2013. In tale missiva si ripercorrevano le fasi della vicenda, si allegava nuovamente la messa in mora e la diffida ad adempiere e si contestava, peraltro, il fatto che venisse negata la gravità dell’inadempimento sulla scorta dalla mancata risposta della ditta fornitrice. Veniva, infine, chiesta la rivalutazione dell’accertamento della risoluzione del contratto. Secondo la ricorrente, ricorrono nel caso di specie i requisiti previsti dall’art.125-quinquies, t.u.b affinché il contratto di credito venga dichiarato risolto. I contratti di credito e quello di fornitura risultano collegati in quanto nel contratto con la società resistente v’è un riferimento al bene da acquistarsi. La ricorrente ha provveduto alla messa in mora del fornitore con contestuale diffida ad adempiere e sussistono ictu oculi i requisiti della gravità dell’inadempimento. Infine, la prova dell’inadempimento, per giurisprudenza pacifica, non è onere della ricorrente creditrice, ma grava piuttosto sul debitore inadempiente. Nel caso di specie, stante il collegamento negoziale, la prova liberatoria dovrebbe essere fornita dalla banca resistente. A nulla giova, quindi, quanto assunto dalla Banca resistente in ordine al mancato riscontro della società fornitrice alla richiesta di informazioni posto che tale comportamento non può essere opposto alla ricorrente. Con ricorso protocollato il 20.10.2013 la ricorrente ha chiesto che il Collegio ABF: - accerti e dichiari la risoluzione del contratto di credito al consumo stipulato con l’intermediario resistente e per l’effetto condanni la società resistente alla restituzione delle rate versate, oltre spese sostenute, oltre interessi legali dalla ricezione della missiva di risoluzione al saldo. - ordini alla società resistente la cancellazione dei dati relativi alla ricorrente (e al coobbligato nel finanziamento) dai sistemi di informazione creditizia. Nelle proprie controdeduzioni, protocollate in data 6.12.2013, l’intermediario ha affermato che: - in data 9.1.2013, la ricorrente, volendo acquistare una piscina del 17.9.2002costo complessivo di € 16.940,00 da una società terza fornitrice, stipulato domandava alla resistente l’erogazione di un finanziamento per l’intero importo; - la società resistente erogava l’anticipazione di € 16.940,00 alla società terza e la ricorrente avrebbe dovuto rimborsare la medesima somma mediante versamento di n. 18 rate da essa € 941,12; - il contratto non menzionava la circostanza per la quale la ricorrente avrebbe corrisposto 10.000,00 € a titolo di anticipo prezzo direttamente a mani della società con i Comuni di Montevarchifornitrice, Cavigliaindicando, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvinvece, che la somma erogata serviva a pagare l’intero costo della piscina; - nel luglio del 2013 la ricorrente comunicava per la prima volta alla società resistente il ritardo che la società fornitrice avrebbe maturato nell’istallazione della piscina. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende Nell’agosto del 2013 la ricorrente comunicava l’intervenuta risoluzione del contratto con il fornitore e di quello, collegato, con la società resistente; - la società resistente rispondeva con le missive del 17.9.20025.08.2013, avente 13.08.2013 e 30.09.2013, evidenziando che, allo stato, non sussistevano le condizioni per considerare risolto il contratto di finanziamento. Ciò nonostante, con la comunicazione del 30.09.2013 la società resistente comunicava alla ricorrente di aver interrotto a tempo indeterminato le azioni di recupero nei suoi confronti e di aver provveduto ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio aggiornare le segnalazioni nei SIC; - la domanda avversaria si fonda sul dedotto inadempimento di distribuzione del gas naturaleun soggetto, formulava le seguenti conclusioni: in via principalela società fornitrice, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 parte del presente procedimento: non si vede, dunque, come possa essere dichiarata la risoluzione del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002di finanziamento in ragione di vizi che riguardano un contratto stipulato dalla cliente con una parte terza; - inoltre, dopo la scadenza società resistente contesta la sussistenza dei presupposti per risolvere il contratto di finanziamento, dal momento che non è provato l’inadempimento della società terza e comunque che tale inadempimento sia di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio acquisto ex art. 141455, c. 7c.c.; - l’unico soggetto che, d.lgs. n. 164/2000allo stato, sta patendo un danno è la società resistente, che vede il finanziamento sottoscritto dalla cliente interrotto per un inadempimento del fornitore, peraltro non provato, sebbene abbia adempiuto alle obbligazioni assunte; - la società resistente conserva, dunque, il proprio diritto di credito sino al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutimomento in cui, in coerenza contradditorio anche con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitola società terza, in aderenza ai principi generali la ricorrente non avrà ottenuto pronuncia risolutiva del contratto di fornitura e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase quello di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunefinanziamento. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è convenuta ha chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.ABF:

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018Parte ricorrente chiede nel ricorso del 14 maggio 2015, la Società a r.l. Centriadepositato il 18 maggio 2015, ai sensi un “intervento finalizzato alla risoluzione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 problematica” relativa alla cessione del contratto di leasing “con intestazione in via esclusiva al ricorrente quale socio e amministratore della società” ricorrente. Il ricorrente era socio della società in nome collettivo la quale ha stipulato un contratto di leasing con l'intermediario convenuto. A seguito del 17.9.2002venir meno della pluralità dei soci e della mancata ricostituzione della stessa nel termine di legge, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvil ricorrente proseguiva l'attività d'impresa come ditta individuale. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende Ha quindi chiesto all'intermediario la conseguente "modifica/variazione" dell'intestazione del contratto del 17.9.2002di leasing, avente ad oggetto l’affidamento cui subordina il pagamento dei canoni insoluti. Il ricorrente era socio e amministratore, unitamente alla sig.ra R., della società in concessione del servizio di distribuzione del gas naturalenome collettivo Alfa. A seguito dei dissidi tra i soci, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ricorrente presentava ricorso ex art. 14700 c.p.c. al Tribunale di Venezia il quale disponeva la sospensione della sig.ra R. da ogni potere di gestione, c. amministrazione e rappresentanza della società Alfa. Dal 27/12/2012, la sig.ra R. recedeva dalla società Alfa. Per effetto del menzionato recesso e della conseguente mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi previsto dalla legge, la società Alfa “si trasformava” in ditta individuale intestata al ricorrente, la quale proseguiva l’attività in precedenza svolta dalla società Alfa. Il ricorrente è anche legale rappresentante della società Beta che svolge attività tricologica in forza di un contratto di franchising e in regime di continuità aziendale con la società Alfa e la ditta individuale intestata al ricorrente. Nel corso delle “travagliate vicende societarie” di cui sopra, il ricorrente, nel marzo 2012, aveva preso personalmente contatti con l’intermediario per avere informazioni sulle “modalità di subentro nel contratto di leasing già in essere con la società [Alfa] e relativo all’immobile in cui veniva e viene svolta l’attività tricologica”. Il ricorrente incaricava un legale di seguire la questione relativa alla cessione del contratto di leasing. Il legale, attuale procuratore del ricorrente, contattava l’intermediario nel maggio 2014 per comprendere quale fosse la prassi operativa della banca nei casi di cessione del contratto. Alla data di presentazione del ricorso non è tuttavia pervenuta alcuna comunicazione indicante le formalità e l’iter per la cessione/subentro del contratto di leasing. Il ricorrente ha più volte chiesto alla banca indicazioni sullo stato della pratica offrendo nel contempo il pagamento dei canoni dovuti, previa la necessaria “variazione dell’intestazione del contratto per esigenze fiscali e di contabilizzazione degli importi” e ha altresì proposto alla banca formale reclamo. Il ricorrente asserisce di essere in grado di versare in un’unica soluzione gli importi dovuti, previa la rettifica sopra indicata. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso in quanto “relativamente alla controversia in questione sono già pendenti diversi procedimenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ed è attualmente pendente anche una procedura di mediazione, giunta peraltro al 7° incontro”. Nel mese di marzo 2015, d.lgsl'intermediario procedeva, come già accennato, con la presentazione di ricorso per decreto ingiuntivo e con ricorso ex art. n. 164/2000702 bis c.p.c. per il rilascio dell'immobile. Il decreto ingiuntivo è stato emesso in data 20/4/2015 e notificato in data 19/5/2015. In data 18/5/2015, tuttavia, il ricorso all'ABF è stato depositato presso la Segreteria Tecnica e poi regolarizzato in data con precisazione dell'intermediario convenuto (cfr. sopra 1.5). Per la rilevanza della data di deposito del ricorso al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuticonsiderare pendente il procedimento ABF, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione cfr. Coll. Mil. n. 1545/15 e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata7453/15. In data 30.12.202129/6/2015, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione parte ricorrente ha presentato atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (con richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa dell'intermediario convenuto) formulando altresì "in via riconvenzionale", domanda di condanna dell'intermediario "alla modifica del giudiziocontratto come conseguenza della trasformazione" della società Alfa snc in ditta individuale. Con decreto del 13.1.2022Parte ricorrente riferisce, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionaleinoltre, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto attualmente risulta ancora pendente la procedura di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto mediazione civile avviata dall’intermediario davanti alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale di Roma. Tale procedura, dopo vari rinvii, è stata differita in attesa di conoscere l'esito dell'istruttoria avviata dall'intermediario e finalizzata a valutare le modalità concrete per permettere di mantenere - come chiesto dal ricorrente - il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionerapporto di leasing immobiliare.

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FATTO. Con atto introduttivo La ricorrente espone di arbitrato avere ricevuto in data 23.2.2018subappalto l’affidamento di una parte dei lavori relativi alla costruzione di una rete di collettori a servizio del comprensorio Medio Sarno, intervento rientrante tra quelli dichiarati necessari per il superamento dello stato di emergenza socio/economico/ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno. Soggiunge che l’affidamento dei lavori è avvenuto mediante la stipula di due distinti contratti di subappalto (inerenti i subcomprensorii nn. 2 e 4) con due distinte A.T.I., la Società a Medio Sarno s.c.a.r.l. per il comprensorio n. 2 e la Dondi Costruzioni S.p.a. per il comprensorio n. 4, nella loro qualità di aggiudicatarie degli appalti relativi ai detti subcomprensorii. Con ordinanza n. 377 del 12 gennaio 2006, il Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ha disposto quanto segue: la revoca dell’autorizzazione concessa alla Medio Sarno S.c.a r.l. Centriaper l’affidamento in subappalto alla Impregica Costruzioni S.r.l. delle lavorazioni inerenti la realizzazione delle opere del collettore subcomprensoriale n. 2 "Rete di collettori comprensoriali al servizio dei comuni di Ottaviano, ai sensi Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Terzigno, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx x Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx" appaltate all’ATI Tecnis S.p.a. (capogruppo mandataria) e Xx.Xxx.Xx. S.p.a. (mandante cooptata) concessa con ordinanza n. 470/Sarno del 26.3.2003 e ordinanza n. 183 prot. 5831/ORD 4 del 17.4.2004; il diniego di autorizzazione alla concessione di ampliamento di subappalto alla Impregica Costruzioni S.r.l., richiesta con nota del 14.4.2005 da parte della clausola compromissoria contenuta nell’artTecnis S.p.a. 23 Di talchè, la Tecnis, con nota del contratto del 17.9.200217 gennaio 2006, stipulato da essa società ha ordinato alla ricorrente l’allontanamento con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro decorrenza immediata dal cantiere di propria competenzacompetenza di uomini, mezzi e quant’altro di sua pertinenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio Il ricorso – con cui la Impregica Costruzioni premette di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo ritenere illegittima la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, revoca relativa al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. subcomprensorio n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria 2 in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito le presunte irregolarità riscontrate in relazione al territorio subcomprensorio n. 4 non sarebbero idonee a riverberare i loro effetti su lavori diversi – è articolato nei seguenti motivi: Violazione di ciascun Comunelegge. La Centria S.r.lViolazione del principio del contrarius actus. provvedeva alla designazione Violazione dell’art. 20 del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di un diverso arbitro, nella persona dell’Avvpotere per travisamento dei fatti e dei presupposti. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale Il provvedimento impugnato sarebbe viziato per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta la violazione del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: principio del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro contrarius actus; la revoca dovrebbe essere adottata con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato le stesse forme e le stesse modalità procedimentali previste per l’atto da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documentirevocare. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque ordinanza revocate erano state adottate sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione pareri espressi dal Direttore dei lavori e dal responsabile del settoreprocedimento conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del capitolato d’appalto, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per mentre la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio revoca non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costsarebbe stata preceduta da detti pareri., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo In data 30 marzo 2005 H.D.A.P., X. e A. e C.M.C. trasmettevano, a mezzo di arbitrato in data 23.2.2018lettera raccomandata, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 F.M. copia del contratto del 17.9.2002preliminare di compravendita di taluni terreni agricoli confinanti, stipulato fra i promittenti venditori e P.L., promittente ac- quirente per sé o per persona da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) onominare, al più tardifine dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione agricola di cui alla l. 26 maggio 1965, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015)n. 590, art. 8. In via subordinata, accertare e dichiarare data 23 aprile 2005 la F. comunicava a tutte le parti il proprio intendimento di esercitare il diritto di Centria a rideterminare il canone prelazione, informandole di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza oaver inoltrato, al più tardipresso l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Teramo, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito concessione di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022un mutuo agevolato. Il Collegio arbitrale22 marzo 2006 la F. invitava i promittenti venditori alla stipulazione del contratto definitivo. Invece, riunitosi in via telematica data 11 maggio 2006 i promissari acquirenti trasferivano per rogito notarile la proprietà dei fondi alla Società Agri- cola Pappafico S.r.l. La F., deducendo di essere in possesso dei requisiti di legge e di aver tempestivamente esercitato il 20 aprile 2022diritto di prelazione agraria, ritenuto necessaria ai fini conveniva i venditori e l’acquirente innanzi al Tribunale di Xxxxxx, al quale chiedeva di dichiarare l’inefficacia dell’atto di compravendita e il subentro della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le partistessa nel contratto, con condanna dei venditori al risarcimento dei danni. La Società Agricola Pappafico s.r.l. si costituiva per resistere alle domande attoree. I venditori, invece, restavano contumaci. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che non fossero stati provati dall’attrice i presupposti di legge per l’esercizio della prelazione agraria, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuniqualifica di coltivatrice diretta da oltre due anni, assegnava un doppio termine alle parti: al requisito della capacità lavorativa, alla mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente, nonché alla circostanza che il primoterreno oggetto di riscatto fosse confinante con quello di proprietà della retraente. La decisione veniva appellata dalla F., fino al 3 maggioche insisteva per l’accoglimento della domanda. La Società Agricola Pappafico S.r.l. chiedeva il rigetto del gravame. Gli altri appellati restavano contumaci. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di L’Aquila, in totale riforma della decisione di primo grado, riteneva sussistenti i requisiti richiesti dalla L. n. 590 del 1965, per l’esercizio della prelazione agraria, dichiarava inefficace il deposito contratto di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondocompravendita stipulato tra le parti e disponeva la sostituzione ex tunc della F. nella posizione contrattuale della Società Agricola Pappafico S.r.l.. Rigettava, fino al 10 maggioinvece, per eventuali note difetto di replicaprova la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla retraente. Completato il deposito degli scritti Avverso tale pronuncia, la Società Agricola Pappafico S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattordici motivi. F.M. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale. H.D.A.P. e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed Società Agricola Pappafico S.r.l. hanno separatamente resistito con controricorso al ricorso incidentale. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difen- siva. Il pubblico ministero non ha pronunciato la seguente decisionedepositato conclusioni scritte. La F. ha depositato memorie difensive ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.

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FATTO. Con atto introduttivo La parte ricorrente riferiva di arbitrato essere erede legittimo di S. M., deceduto in data 23.2.201813.04.2020 e titolare, alla data del decesso, di rapporti - conto corrente e deposito titoli ordinario - presso l’intermediario resistente. Dopo aver tempestivamente comunicato all’intermediario la Società propria qualità di erede legittimo, unitamente al fratello W. M, formalizzava la richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, stante l’indisponibilità del fratello a r.l. Centria, ai sensi una gestione congiunta della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni pratica; nel mese di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni luglio depositava la documentazione utile a provvedere dare corso alla designazione dell’arbitro richiesta di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta liquidazione dei rapporti e/o di riscossione degli importi. Successivamente sollecitava la nullità richiesta di liquidazione pro quota dei rapporti in essere, ricevendo inizialmente un netto rifiuto. Per quanto riguarda il rapporto assicurativo, dopo una iniziale collaborazione, l’agenzia eccepiva l’estraneità del rapporto. Il 20.07.2020 proponeva formale contestazione all’intermediario, reiterando la medesima richiesta e ricevendo, il 26.08.2020, la comunicazione di accoglimento dell’istanza, con invito a fissare un appuntamento per la formalizzazione dell’operazione (liquidazione pro quota delle consistenze del conto corrente e del deposito titoli); con la medesima comunicazione veniva altresì indicata la piena disponibilità dell’intermediario ad inserire la richiesta di liquidazione della clausola compromissoria contenuta nell’artsuddetta polizza. 23 A seguito del contratto inter partesparere favorevole dell’intermediario, l’agenzia assumeva un atteggiamento evasivo, riferendo la necessità di una non meglio precisata “autorizzazione finale allo svincolo della successione”. Essendo socio unico e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere amministratore di una s.r.l. operante nel settore dell’edilizia, sta patendo gravi conseguenze anche sul piano imprenditoriale (decreto ingiuntivo), in conseguenza anche dell’impossibilità di attingere alle risorse ereditarie per fronteggiare la controversia; situazione economica in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenzacorso e pagare, respingere senza ulteriori aggravi, le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidereesposizioni debitorie. In via riconvenzionaleseguito alla pec dell’intermediario, con la quale si motivava il diniego alla liquidazione pro quota del coerede richiamando la formalizzazione di diffida dell’altro coerede (W. M.), in data 29.09.2020 veniva richiesta la condanna di Centria integrato il citato reclamo. Il 02.10.2020, riceveva un secondo decreto ingiuntivo, riferito sempre a debiti della s.r.l., che sarebbe stato anch’esso evitato, se incassate al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunetempo le risorse ereditarie. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta diffida del 17.10.201807.09.2020, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: firma del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.coerede W.

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FATTO. Con atto il ricorso introduttivo del procedimento, il ricorrente espone che: - il 20 settembre 2014, l’intermediario odierno resistente rilasciava a suo favore una fideiussione, per garantire il pagamento di arbitrato alcuni canoni di locazione da parte di un consorziato del resistente medesimo; - stante l’inadempimento di tali canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio del 2015, il ricorrente intimava all’intermediario resistente di provvedere al pagamento, ma senza ottenere alcun risultato; - in data 23.2.2018seguito, non sarebbero stati pagati neppure i canoni di locazione per i mesi di giugno e luglio del 2015. Ciò posto, il ricorrente chiede che l’intermediario resistente sia condannato al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti. L’intermediario non ha resistito al ricorso. Il Collegio di Roma, nella riunione del 5 novembre 2015, ha sollevato: (i) il problema di stabilire se questo Arbitro possa pronunciarsi nel merito di una controversia sottoposta al suo giudizio anche quando l’intermediario fosse bensì iscritto nel relativo elenco (o albo) al giorno della presentazione del ricorso, ma, nelle more del giudizio, sia stato poi cancellato (come accaduto in questo caso); (ii) la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 difformità di orientamenti emersi nei Collegi ABF in ordine alla validità ovvero alla nullità del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza garanzia concluso da un anno oltre confidi in violazione dei limiti che la scadenza e con riferimento disciplina di settore pone alla fase sua operatività. Ritenendo che la soluzione delle anzidette questioni fosse di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nominaparticolare importanza, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede di Roma ha rimesso l’esame del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata ricorso al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisioneCoordinamento.

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FATTO. Con atto introduttivo Il Sig. ….., Ispettore Capo della Polizia di arbitrato Stato, ha presentato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi 3 gennaio 2017 all’Amministrazione resistente un’istanza di accesso alla seguente documentazione: “rappresentazione della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002problematica, avente principalmente carattere tecnico, al servizio NOIPA citata nella lettera, a firma del Dirigente cui la presente è rivolta, n. prot. ….. del 23/09/2016 con oggetto: Problematiche stipendiali legate al passaggio con il sistema NOIPA. Corresponsione assegno ad oggetto l’affidamento personam e. verifica conteggio della tredicesima mensilità dicembre 2015, inviata allo scrivente e di altri documenti eventualmente negli stessi richiamati ed appartenenti allo stesso procedimento”. In risposta a tale istanza la Questura inviava, in concessione data 10 gennaio 2017 la richiesta al Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. di …... In data 30/01/2017 la Questura, acquisita la risposta del Ministero dell’Interno, faceva presente che “Nel confronto tra i due schemi di dettaglio della tredicesima 2015 e 2016 ottenuti attraverso l'applicazione disponibile sul sistema Mef-Noipa (allegato n. 1 e 2) si rileva una precisa coincidenza degli importi liquidati non rinvengono pertanto le "differenze retributive" lamentate dal dipendente. E' appena il caso di rammentare, in merito alla comparazione tra voci, che la stessa è effettuata attraverso il confronto tra importi lordi . Infatti anche nella gestione delle indennità operative incardinata nell'applicativo del cedolino unico, dal 10 gennaio 2015, si procede alla scelta della modalità del cumulo da applicare mensilmente - di cui alla legge 505/78 - attraverso il confronto tra gli importi a lordo Irpef degli emolumenti spettanti a titolo di indennità operative e di indennità pensionabile al personale aeronavigante della Polizia di Stato e dal 1 gennaio 2016 anche della guardia di Finanza .” L’Amministrazione ha allegato al provvedimento gli atti disponibili relativi all'elaborazione delle competenze stipendiali liquidate attraverso le procedure informatizzate del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.Noipa :

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato Il sig. , premesso che: - in data 23.2.201813/04/2015 si è utilmente collocato in graduatoria nel Sistema di Reclutamento e Selezione da parte dell'Associazione “…..” per il Progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI e in data 16/04/2015 ha iniziato, in qualità di volontario, le attività di Servizio Civile Nazionale presso la sede dell'Istituto ….. della Casa Religiosa sita in ; - che il progetto EDUCAZIONE NEI QUARTIERI 2014 – GARANZIA GIOVANI è stato inserito tramite l'Associazione “ ” nel bando per la selezione di n. 2005 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale per l’attuazione del Programma europeo “Garanzia Giovani” 2014/2015 nella Regione “…..” pubblicato su sito intranet del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale il 14/11/2014; - in data 05/08/2015, senza alcun preavviso, ha ricevuto, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DGSCS, la Società lettera prot. N. ….. del 31/07/2015 relativamente all'interruzione del servizio, a r.lseguito della cancellazione dell'Associazione “…..” dall'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile, giusto Decreto n. …../2015 datato 28/07/2015 del D.G.S.C.N., in qualità di volontario per le attività di Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani svolte dal 16/04. Centriaal 06/08/2015; - in data 03/01/2016 ha presentato istanza, inviata via pec, all’Istituto “…..” per il rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite e della certificazione delle presenze presso l’Istituto dal 16/04/2015 al 06/08/2015, in qualità di volontario per le attività di servizio nazionale – garanzia giovani; - formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza in data 11/02/2016 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto D.P.R. n. 184 del 17.9.200212/04/2006 - ricorreva alla Commissione affinché, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare una volta riconosciuto il diritto del sottoscritto al rilascio delle Certificazioni, invitasse a consentire al rilascio di Centria a rideterminare quanto richiesto. - la Commissione per l’accesso si è pronunciata sul gravame il canone 28/04/2016 affermando quanto segue “Sul gravame presentato dal sig. ….. la Commissione prende atto della memoria della amministrazione resistente, la quale dichiara di cui all’artnon poter rilasciare la documentazione oggetto di richiesta ostensiva. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio Il ricorso nei confronti dell’Istituto ….. deve pertanto ritenersi inammissibile ex art. 1425 comma 2 legge 241/90. In ogni caso la Scrivente rileva che ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16/01/2013, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo 13 “ In linea con gli enti locali convenutiindirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in coerenza con contesti formali, non formali o informali, il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., prove definiti nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo delle linee guida di cui al citato d.m.comma 5”. Invita, nonché conformemente alle norme conseguentemente, l’Istituto ….. a trasmettere la domanda d’accesso all’autorità competente al rilascio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 D.P.R. 12/4/2006 n. 184, affinché si possa pronunciare sulla stessa, dandone comunicazione all’interessato” - nonostante l’invito rivolto ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitralesensi dell’art. I Comuni 6 DPR 2006 n. 184 all’autorità competente, nulla è stato rilasciato alla parte ricorrente, nonostante le reiterate richieste di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro rilascio del “documento di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversiavalidazione”; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva - in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale20/01/2017 il ricorrente - per tutelare i propri diritti, sede ai sensi del CollegioD.P.R. n. 184 del 12/04/2006 – ha proposto nuovamente ricorso alla Commissione affinché, ed assegnava alle parti un doppio termine per una volta riconosciuto il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano diritto al deposito di una prima memoria e di memorie di replicarilascio delle Certificazioni, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva invitasse a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base consentire al rilascio di quanto previsto dalla disciplina di settorerichiesto. L’AdIM s.r.l. con memoria del 20/02/2017 ha precisato che, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata avendo ricevuto alcuna comunicazione in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso al progetto Educazione nei Quartieri • Garanzia Giovani 2014 da parte dell’Associazione ….., non dispone di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione alcuna documentazione e chiesto il rigetto delle domande non è pertanto in grado di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionerilasciare alcuna validazione.

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FATTO. Con atto introduttivo B.E. e Xx.Xx., in proprio e quali genitori rappresentanti del figlio minore B.S. (divenuto maggiorenne e costituitosi in proprio nel corso del giudizio di arbitrato merito), hanno agito in data 23.2.2018giudizio nei confronti della ASL (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto per ottenere il risarcimento dei danni a loro dire subiti da quest’ultimo in conseguenza di trattamenti sanitari inadeguati cui sarebbe stato sottoposto in occasione della nascita, la Società a r.l. Centriaavvenuta con parto prematuro, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015presso l’Ospedale di(OMISSIS). In via subordinataNel corso del giudizio di primo grado sono state chiamate in causa la Regione Marche e la Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto. La Regione Marche ha a sua volta chiamato in causa le proprie compagnie di assicurazione (Assitalia S.p.A., accertare Axa Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxxxx S.p.A., Unipol S.p.A., Zurigo S.A.). Il Tribunale di Ascoli Xxxxxx ha rigettato la domanda nei confronti della ASL (OMISSIS) di San Benedetto del Tronto e dichiarare il diritto ha dichiarato inammissibili quelle proposte nei confronti della Regione Marche e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di Centria a rideterminare il canone San Benedetto del Tronto, ritenendo quindi assorbite quella di cui all’artmanleva proposte dalla Regione nei confronti delle proprie compagnie di assicurazione. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase La Corte di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine Appello di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiAncona, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione parziale accoglimento dell’appello proposto dagli attori, ha dichiarato valida la chiamata in causa della Regione Marche e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e della Gestione liquidatoria della USL n. (OMISSIS) di settore, dall’art. 5, c. 5, San Benedetto del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partesTronto, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere ammissibili le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionaleproposte nei loro confronti, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabileche però ha rigettato nel merito, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine confermando per il deposito resto la decisione di memorie primo grado. Ricorrono B.E. e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replicaS., entrambe con corredo documentale. In sede di prima memorianonchè Xx.Xx., Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi sette motivi. Resiste con controricorso la Regione Marche. Non hanno svolto attività difensiva in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante questa sede gli altri intimati. I ricorrenti hanno depositato memoria ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sensi dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.378 c.p.c..

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FATTO. Con atto introduttivo 1) Il Comune di arbitrato in data 23.2.2018Prato nell’anno 2002, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del avendo contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società diversi mutui con i Comuni istituti di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost.credito, ha sospeso il giudizio deciso di procedere alla ristrutturazione del suo debito e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU ha pubblicato un "avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione dell’advisor… nella definizione delle strategie di possibile trasformazione dell’indebitamento e nell’assistenza, consulenza e gestione in operazioni di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio temporeInterest Rate Swap". Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte CostituzionaleSono pervenute sette proposte e, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso a seguito del loro esame da parte di Centriauna commissione tecnica appositamente nominata, è stata individuata come migliore quella formulata da Xxxxx Xxxxxxx s.p.a. (nel seguito: “Dexia”) che pertanto è stata nominata advisor con determinazione dirigenziale 29/7/2002 n. 2331. Successivamente è stato sottoscritto l’accordo quadro ISDA Master Agreement il quale prevede, tra l’altro, l’applicazione al medesimo della legge inglese e la deroga alla giurisdizione italiana a favore di quella britannica relativamente a “qualsiasi causa, azione o procedimento legale” riguardante il medesimo. Infine, con determinazione dirigenziale 4/12/2002 n. 3842, il Comune di Prato ha approvato il testo della proposta irrevocabile da formulare a Dexia per la stipula del contratto di Interest Rate Swap, poi concluso con l’accettazione della predetta società nella medesima data del 4/12/2002 con decorrenza 30/6/2002 e scadenza 30/6/2012. Nell’anno 2003 il Comune ha approvato l’emissione di un prestito obbligazionario per il finanziamento di opere pubbliche sottoscritto integralmente da Dexia, su proposta della quale è stato sciolto l’originario contratto e sono stati stipulati due nuovi contratti di Interest Rate Swap a copertura di ulteriori posizioni debitorie dell’Amministrazione. Nell’anno 2004 questa ha poi deciso l’emissione di buoni obbligazionari e Dexia ha quindi fornito, in qualità di advisor, una proposta complessiva per l’estinzione anticipata, mediante l’emissione di un prestito obbligazionario, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionalemutui che essa aveva contratto conla Xxxxx Xxxxxxxxx Prestiti s.p.a. Ha ritenuto e con Cariprato-Cassa di risparmio di Prato s.p.a. mediante emissione di prestiti obbligazionari e la causa matura ristrutturazione dello swap in essere, per adeguarlo all’avvenuta modifica delle passività sottostanti. Conseguentemente il Consiglio comunale, con deliberazione 28/12/2004 n.214, hastabilito la decisione conversione dei mutui con emissione di prestito obbligazionario sottoscritto interamente da Dexia e chiesto la contestuale stipulazione del contratto di swap. Con determinazione dirigenziale 29 dicembre 2004 n. 3956 il rigetto Comune di Prato e Dexia hanno sciolto il contratto di Interest Rate Swap in essere e stipulato due nuovi contratti a copertura delle domande ulteriori emissioni obbligazionarie. Le operazioni suddette sono state poi oggetto di Centria una ulteriore ristrutturazione e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, determinazione dirigenziale 28/6/2006 n. 1691 l’Amministrazione ha stabilito di sciogliere i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito tre contratti swap all’epoca in essere con Dexia e di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022stipulare un nuovo contratto sulle medesime posizioni debitorie. Il Collegio arbitrale, riunitosi nuovo contratto swap è stato stipulato mediante scambio di proposta irrevocabile del Comune in via telematica data 28/6/2006 e accettazione da parte di Dexia il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione29/6/2006.

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FATTO. Per la fornitura del servizio di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale nel periodo marzo 2014 - 30 giugno 2016 il Comune di Bologna aderiva alla Convenzione stipulata da Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Xxxxxx Xxxxxxx con il RTI MegASP S.r.l. (mandataria)/GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale S.p.A. (mandante), impegnando la spesa complessiva di € 13.950.000,00. Con atto introduttivo determinazione dirigenziale P.G. n. 224849/2016 del 30 giugno 2016 veniva autorizzato il rinnovo dell’affidamento dei servizi di arbitrato gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada forniti in convenzione dal suddetto RTI dal 1 luglio al 31 dicembre 2016, impegnando la spesa complessiva di € 4.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 429098/2016 del 27 dicembre 2016 veniva disposto un ulteriore rinnovo fino al 31 dicembre 2017, impegnando la spesa complessiva di € 7.000.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 433676/2017, esecutiva dal 14.12.2017 veniva integrato l’impegno 0317001615 di euro 1.970.000,00 e contestualmente veniva disposto l’affidamento dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada al RTI MegASP S.r.l./GE.FI.L. Gestione Fiscalità Locale. Con determinazione dirigenziale P.G. n. 456890/2017 del 19 dicembre 2017 veniva autorizzato il rinnovo dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada fino al 31 marzo 2018 al sopra citato RTI impegnando la spesa complessiva di € 2.500.000,00. Con determinazione dirigenziale P.G. n.102672/2018 del 13 marzo 2018 veniva autorizzato il rinnovo fino al 30 settembre 2018 dei servizi forniti in convenzione relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada allo stesso RTI impegnando la spesa complessiva di euro 5.000.000,00. Medio tempore, il 20 dicembre 2016 era stato pubblicato sul portale di Intercent-ER il Bando di gara per i servizi di gestione delle sanzioni amministrative relative alle attività della Polizia Municipale, suddivisa in due lotti, il cui Lotto 1 aveva ad oggetto la gestione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti comunali. La gara Intercent-ER veniva aggiudicata alla Sapidata S.p.A. con determina n. 279 del 21.9.2017. L’aggiudicazione è stata oggetto di ricorso giurisdizionale presso il Tar Xxxxxx Xxxxxxx, il quale rigettava il ricorso con sentenza n. 517/2018 del 20.6.2018. La sentenza del Tar veniva appellata dinnanzi al Consiglio di Stato con udienza fissata al 7 febbraio 2019, per cui Intercent-ER comunicava sul proprio sito che non sarebbe stato possibile procedere alla stipula della convenzione prima del mese di marzo 2019. Sul sito di Inrercent-ER risultava pubblicato infatti il seguente avviso: «si comunica che la ditta MEGASP, dopo la sentenza emessa dal T.A.R. per l’Xxxxxx- Romagna che respingeva il ricorso presentato dalla stessa, è ricorsa in appello al Consiglio di Stato. All’udienza del Consiglio di Stato l’appellante (MEGASP) ha rinunciato al cautelare, con fissazione del merito al 7 febbraio 2019. Pertanto non sarà possibile procedere alla stipula della Convenzione prima del mese di marzo». Il Comune di Bologna, ritenendo necessario garantire la continuità del servizio di postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada, e ritenendo che la stipula della convenzione Intercent-ER non poteva essere ragionevolmente attesa prima della primavera 2019, stimando i tempi tecnici di adesione alla stessa a tutto il 30.6.2019, in data 23.2.201814 settembre 2018 richiedeva all’aggiudicataria della gara Intercent-ER Sapidata S.p.A. un’offerta per la fornitura del servizio di cui trattasi. In data 18 settembre 2018 Sapidata S.p.A. presentava la propria offerta. I prezzi offerti da Sapidata, analoghi a quelli indicati nella gara Intercent-ER venivano ritenuti congrui dal Comune di Bologna in quanto più bassi di quelli praticati dal precedente fornitore. Pertanto, con determinazione dirigenziale dell’Area Sicurezza Urbana Integrata P.G. n. 388808/2018 del 28.9.2018 il Comune affidava alla Sapidata S.p.A. la Società fornitura del servizio di postalizzazione degli atti relativi a r.l. Centriaviolazioni al codice della strada e comunque correlati a sanzioni amministrative di pertinenza della Polizia Municipale di Bologna, fino al 30 giugno 2019, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’artdel comma 2, lettera c) dell’art. 23 63 del contratto del 17.9.2002d. lgs. 50/2016, stipulato da essa società con i Comuni per un importo complessivo di Montevarchi€ 6.900.000,00, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenzacui € 73.260,00 per Iva. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende provvedimento del contratto 1° ottobre 2018 veniva effettuata la consegna anticipata del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione servizio. L’affidamento del servizio di distribuzione postalizzazione degli atti relativi a violazioni del gas naturalecodice della strada e sanzioni amministrative a Sapidata S.p.A. avvenuto con d.d. n. 388808/2018 è stato effettuato dal Comune di Bologna ai sensi dell’art. 63 comma 2, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’artlett. 6 c) del contratto repd.lgs. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso 18 aprile 2016 n. 50 (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015Codice dei contratti pubblici). In via subordinatabase a tale norma, accertare e dichiarare il diritto le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di Centria un bando di gara dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a rideterminare il canone giustificazione del ricorso alla procedura di cui all’artal presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici». 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza oSia l’Autorità che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sul presupposto dell’estrema urgenza, al più tardiche legittima l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e anche con riferimento alla fase previgente disciplina dell’art. 57 comma 2 lett. c) del d.lgs. 163/2006, di gestione ope legis contenuto pressoché identico a quello dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/20161. E’ stato quindi precisato che l’urgenza prevista dalla norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non la rendano compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. 1 Cfr. Ex multis Cons. St., sez. V, 6 maggio 2015 n. 2272; sez. V, 28 luglio 2014 n. 3997; Delibere Anac n. 30 del 9.3.2011; Parere sulla Normativa del 13.3.2013 - rif. AG28/12 . In particolare, lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti. Inoltre, l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità. E’ stato chiarito, inoltre, che la procedura in parola costituisce una deroga al principio cardine dell’evidenza pubblica, che guida la materia degli appalti e che pertanto i casi in cui essa è prevista dal legislatore sono da ritenersi tassativi e da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione motivare espressamente ed in modo rigoroso la sussistenza dei presupposti giustificativi. Anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’estrema urgenza, non è comunque consentito l’affidamento diretto. Infatti, in base al comma 6 dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016, applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione». Va ricordato, inoltre, che con l’entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, i servizi postali fanno parte dei servizi specifici di cui agli art. 140 e seguenti ed Allegato IX del Codice, relativamente ai quali la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in € 750.000,00 (art. 35 comma 1 lett. d e Allegato IX del d.lgs. 50/2016). Relativamente a tale affidamento, nella comunicazione di avvio dell’istruttoria è stato evidenziato come l’estrema urgenza sia stata motivata dal fatto che la convenzione relativa alla gara Intercent- ER, aggiudicata definitivamente il 21 settembre 2017 non era stata ancora sottoscritta, in quanto la gara è stata oggetto di un doppio grado di giudizio amministrativo. In base alle comunicazioni di Intercent-ER per cui non sarebbe possibile procedere alla stipula della Convenzione prima del mese di marzo 2019, il Comune ha valutato che la relativa adesione del Comune non avrebbero potuto avvenire prima del 30 giugno 2019. Nella determina a contrarre, si dà atto, altresì, che i ritardi nell’adozione degli atti utili a consentire l’adesione alla Convenzione non sono ascrivibili a condotta del Comune di Bologna, e che è necessario comunque garantire la continuità del servizio ex di postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni al codice della strada. Inoltre, si fa riferimento alla necessità di attuare il principio di rotazione, ricorrendo ad un fornitore diverso rispetto all’attuale (RTI MegASP S.r.l./GE.FI.L.). Nella determina si evidenzia, altresì, che Sapidata aveva offerto anche un servizio ulteriore rispetto a quello già in uso, ovvero la visura dei domicili digitali in possesso dei soggetti passivi delle violazioni, che avrebbe consentito al Comune di adeguarsi alle disposizioni che prevedono obbligatoriamente la notifica tramite PEC2.. Inoltre i prezzi offerti da Sapidata, analoghi a quelli indicati nella gara Intercent-ER sono stati ritenuti congrui dal Comune in quanto più bassi di quelli praticati dal precedente fornitore. Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria era stato evidenziato come in base agli atti acquisiti non emergesse la sussistenza, nel caso concreto, delle ragioni di urgenza e contingibilità richieste dall’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016. Infatti l’affidamento al RTI MegASP in adesione alla Convenzione Intercent-ER era scaduto il 30 giugno 2016, e successivamente il Comune ha proceduto a n. 4 rinnovi in favore del suddetto RTI, dal 1 luglio 2016 al 30 settembre 2018 (oltre che ad un’integrazione del servizio avvenuta con d.d. n. 433676/2017). Dall’esame delle determinazioni con le quali è stato disposto il rinnovo, è emerso che: ⮚ il primo rinnovo per il periodo luglio-dicembre 2016 è avvenuto ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006, ovvero ripetizione di servizi analoghi (d.d. 224849/2016); ⮚ il secondo rinnovo fino al 31 dicembre 2017 è avvenuto genericamente ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016 vale a dire con procedura negoziata senza bando (d.d. 429098/2016), ⮚ il terzo rinnovo fino al 31 marzo 2018 è avvenuto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, ovvero per estrema urgenza (d.d. 456890/2018), ⮚ il quarto rinnovo fino al 30 settembre 2018 è avvenuto ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del d.lgs. 50/2016, cioè anche in questo caso per estrema urgenza (d.d. 102672/2018). L’importo complessivo degli affidamenti tramite procedura negoziata senza bando al RTI MegASP, Iva inclusa, ammonta a € 20.470.000,00 Successivamente, il Comune ha affidato il servizio alla Sapidata S.p.A. fino al 30 giugno 2019 per un importo di € 6.900.000,00, adottando quantomeno per la terza volta la procedura di estrema urgenza di cui all’ art. 14, c. 7, d.lgs63 comma 2 lett. n. 164/2000, al fine x xxx x.xxx. 00/0000 (x.x. 388808/2018). Alla luce di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiquanto sopra non emergeva che il Comune di Bologna, in coerenza vista della scadenza del 30 giugno 2016 del contratto con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitoRTI MegASP, si fosse attivato in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis tempo utile assumendo le necessarie determinazioni per l’affidamento del servizio, anche previa apposita C.T.U.o tramite gara autonoma o tramite adesione a convenzione. Infatti, nel successivamente alla scadenza, ha fatto ricorso alla ripetizione di servizi analoghi ed all’estrema urgenza, dapprima tramite affidamento diretto al RTI MegASP, poi a Sapidata S.p.A. Nelle proprie controdeduzioni il Comune di Bologna ha evidenziato, in primo luogo, la complessità dell’iter procedurale dei servizi in questione, che consistono in: rilevazione delle violazioni, acquisizione delle proprietà dei veicoli, repertoriazione dei dati, stampa e spedizione degli atti, acquisizione della rendicontazione delle notificazioni; acquisizione e imputazione dei pagamenti in vista delle fasi eventuali e successive di riscossione coattiva rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale verbali per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare quali non è pervenuto il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.lpagamento.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Il signor X.X. xx convenuto in giudizio la società alfa sostenendo di aver lavorato per questa ultima presso il complesso di piscine e servizi di ristorazione denominato (…) negli anni (…), durante i periodi estivi di apertura degli impianti. Il ricorrente deduceva la natura subordinata dei rapporti di lavoro, da ritenersi a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione, oppure, gradatamente, da quelle successive, e chiedeva che venisse dichiarata appunto l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal giugno 1995, con condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e delle differenze retributive. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Roma dichiarava la nullità dei termini apposti ai successivi contratti annuali, e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, condannava la società a riammettere in servizio il lavoratore a corrispondergli le retribuzioni dall’ottobre 2000, data di offerta delle prestazioni, e fino al ripristino del rapporto, oltre ad una somma a titolo di differenze retributive. Con atto introduttivo di arbitrato sentenza n. 5274, in data 23.2.201824 giugno/10 novembre 2005, la Società Corte d’Appello di Roma accoglieva in parte l’impugnazione della alfa, e dichiarava che tra le parti si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline partire dal primo giugno 1995 e Incisa Valdarno designava tuttora in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardicorso, con decorrenza da un anno part-time verticale dal primo giugno a 15 settembre 1995 di ogni anno. Condannava perciò la società a riammettere in servizio l’appellato e a corrispondergli le retribuzioni spettanti, per i mesi sopra indicati, dall’anno 2001 al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione; confermava, infine la scadenza e somma già riconosciuta in primo grado a titolo di differenze retributive. Avverso la sentenza di appello, notificata il 14 febbraio 2006, la società alfa ha proposto ricorso per cassazione, con riferimento alla fase due motivi di gestione ope legis del servizio ex art. 14impugnazione, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutinotificato, in coerenza termine, il 14 aprile 2006. L’intimato signor X. ha resistito con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitocontroricorso notificato, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nominatermine, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive24 maggio 2006. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionedepositato memorie.

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionaled'appello di Milano, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.202116.6.2017 n. 2682, ha rigettato l'appello principale proposto da M.L., titolare della ditta individuale MDA Stampi ed ha parzialmente accolto l'appello incidentale proposto da Mediocredito Italiano s.p.a., confermando la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato inammissibile infondata la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione domanda principale del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale M. volta ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento della locatrice e la condanna alla restituzione di tutti i canoni nonchè al risarcimento del danno, ed aveva invece accolto la domanda subordinata di svincolo del pegno costituito dal M. a favore della concedente. La Corte distrettuale ha rilevato che: a seguito del mancato pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022dei canoni di leasing immobiliare da parte della ditta individuale utilizzatrice, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto avevano sottoscritto, in data 14.4.2009, un accordo inteso a disciplinare la prosecuzione del rapporto, con svincolo parziale del pegno costituito a favore della concedente a copertura dei canoni insoluti maturati fino al 31.3.2009 il contratto era stato risolto consensualmente a maggio 2010, avendo l'utilizzatrice, con l'assenso della concedente, restituito il bene immobile e cessato il pagamento dei canoni non poteva trovare applicazione al contratto di risoluzione per mutuo consenso l'art. 1526 c.c. difettando il presupposto di un "indebito vantaggio" conseguito dalla società locatrice la quale oltre alla discussionerestituzione del bene aveva trattenuto i canoni versati a titolo di "indennizzo" cure, all’esito con conseguente condanna del M. al rimborso dell'ulteriore metà a favore della quale il Collegio si società di leasing. La sentenza di appello, non notificata, è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 stata ritualmente impugnata da M.L. n.q. di titolare della ditta individuale MDA Stampi, con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrato da memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. per il deposito godimento del bene esercitato "medio tempore" dalla ditta individuale, corrispondendo tale importo al valore locativo dell'immobile, come emerso dalla c.t.u. svolta in primo grado la prevalente soccombenza del M. sulla domanda principale legittimava la compensazione delle spese di note lite, nella diversa misura del 50%, in riforma del relativo capo della sentenza di precisazione delle istanze istruttorie prime Resiste con controricorso la intimata Mediocredito Italiano s.p.a., e per con lo stesso atto ha spiegato intervento volontario INTESA San Xxxxx XXXXXX s.p.a., assistita dai medesimi difensori, allegando che nelle more risulta trasferito all'interveniente il deposito rapporto oggetto di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenticontroversia, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase virtù di atto di scissione parziale in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionedata 22.9.2015.

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FATTO. Con atto introduttivo 1.- La società Xxxxxx Xxxxxxxx AG ha interposto appello nei confronti della sentenza 26 gennaio 2021, n. 1025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti esperiti dalla Aebi Xxxxxxx Italia s.r.l. avverso gli atti della procedura aperta telematica indetta nel novembre 2019 da Autostrade per l’Italia (ASPI) s.p.a. per la “fornitura e trasporto a destino presso le Direzioni di arbitrato tronco di Autostrade per l’Italia s.p.a. di n. 118 spargisale […]” (lotto n. 1, del valore a base d’asta di euro 3.525.250,00), ed in data 23.2.2018particolare avverso l’aggiudicazione in favore dell’appellante, nonché avverso il sopravvenuto contratto. La Commissione di gara, nella seduta pubblica del 21 gennaio 2020, ha disposto il soccorso istruttorio (per entrambi i lotti, il secondo, che non viene in questa sede in rilievo, concerne la Società a r.l. Centriafornitura di 40 innaffiatrici di cloruri in soluzione) nei confronti della Xxxxxx Xxxxxxxx, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000elvetico, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, acquisire la traduzione in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione lingua italiana della garanzia provvisoria e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso dell’impegno al rilascio della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevatadefinitiva. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio6 maggio 2020 ASPI ha comunicato ai concorrenti il provvedimento di aggiudicazione di entrambi i lotti in favore della Xxxxxx Xxxxxxxx. Con decreto del 13.1.2022il ricorso di primo grado la Aebi Xxxxxx Italia s.r.l., il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattualerisultata seconda graduata, ha ribadito le sue domandeimpugnato gli atti di gara ed in particolare l’aggiudicazione, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti deducendone l’illegittimità nell’assunto dell’invalidità (per difformità dalla regolazione legge oltre che dalla lex specialis) della garanzia provvisoria, consistente in assenza una lettera di incrementi frutto UBS Switzerland AG, intestata “bid bond”, e dell’impegno al rilascio della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati definitiva presentati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisioneXxxxxx Xxxxxxxx.

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FATTO. Con atto introduttivo Alla presente decisione il Collegio di arbitrato coordinamento è chiamato in data 23.2.2018base alla Ordinanza del Collegio di Roma, n. 260/2014 del 17.01.2014, pronunciata in ordine al ricorso n. 661736 dell’11.07.2013. Nella predetta Ordinanza, il caso, alla luce di quanto rappresentato dai ricorrenti e dall’intermediario resistente risulta così riassunto. “I ricorrenti hanno affermato che il 15 settembre 2010, avrebbero stipulato con la Società a r.lbanca resistente un contratto di credito fondiario, il quale prevederebbe un TAEG del 4,114% e un tasso degli interessi moratori del 5,75%. CentriaSecondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell’art. 644, 4° comma, c.p., gli interessi moratori concorrerebbero al superamento del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari: a tal fine, occorrerebbe pertanto sommare il tasso degli interessi moratori a quello degli interessi corrispettivi. Nel caso di specie, tale somma sarebbe pari al 9,864%, laddove nel terzo trimestre del 2010 il limite oltre il quale gli interessi di un mutuo a tasso fisso sono sempre usurari sarebbe stato del 7,485%. Gli interessi pattuiti tra le parti avrebbero pertanto superato tale limite e sarebbero usurari senz’altro, ai sensi dell’art. 644, 3° comma, c.p. e dell’art. 2, 4° comma, della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002legge 7 marzo1996, stipulato da essa società con i Comuni n. 108 (Disposizioni in materia di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015usura). Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto che la banca resistente sia condannata alla restituzione della quota di interessi di ciascuna rata pagata dai ricorrenti, aumentata degli interessi legali dal giorno del suo pagamento a oggi, e che sia accertato che i ricorrenti sono obbligati al pagamento della sola quota di capitale delle rate non ancora scadute, e non anche della rispettiva quota di interessi. La banca ha resistito al ricorso, affermando che si sarebbe attenuta alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, che sono emanate dalla Banca d’Italia. Al paragrafo C4 (Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG), in particolare, le suddette Istruzioni prevederebbero espressamente che dal calcolo del tasso effettivo globale medio siano esclusi “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo”. Tale esclusione sarebbe stata altresì ribadita dalla Banca d’Italia nei chiarimenti resi il 3 luglio 2013. Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato, perché infondato”. Nella Ordinanza, in diritto, si evidenzia che: “Si deve anzitutto rilevare che, se partitamente considerati, né il tasso degli interessi corrispettivi, né quello degli interessi moratori che sono stati convenuti dalle parti sono superiori al limite imperativamente posto dall’art. 644, 3° comma,c.p. e dall’art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura). I ricorrenti hanno tuttavia allegato che tale limite sarebbe stato superato dalla somma dei medesimi tassi. In via subordinataun precedente analogo, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000questo Xxxxxxx ha ritenuto che, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo accertare se il suddetto limite sia stato superato, il tasso convenzionale degli interessi moratori non debba essere sommato a quello degli interessi corrispettivi, laddove il contratto preveda che gli uni siano sostitutivi degli altri (decisione ABF, Collegio di Napoli, n. 5877 del 2013). Se si muove dagli orientamenti interpretativi della Suprema Corte di Cassazione richiamati dai ricorrenti, tali considerazioni potrebbero non essere tuttavia decisive ai fini del presente giudizio. Si deve rilevare infatti che il decorso degli interessi moratori sostituisce quello degli interessi corrispettivi soltanto a partire dal giorno in cui il mutuante provochi la risoluzione del contratto per l’inadempimento del mutuatario. Quest’ultimo deve allora provvedere sì «alla immediata restituzione della quota di capitale ancora dovuta, ma non al pagamento degli interessi conglobati nella semestralità a scadere, dovendosi invece calcolare, sul credito così determinato, gli interessi di mora a un tasso corrispondente a quello contrattualmente pattuito, se superiore al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 1224, 1° comma, c.c.» (Cass. civ., sez. un., 19 maggio 2008, n. 12639). Ciò non toglie che, com’è stato chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione che è stata appena menzionata, il mutuatario resti obbligato «al pagamento integrale delle rate già scadute» prima della risoluzione del contratto per il suo inadempimento: egli sarà pertanto obbligato al pagamento degli interessi moratori non soltanto sulla quota di capitale, ma anche su quella di interessi che è incorporata in ciascuna delle rate già scadute. In tal senso, si è più recentemente pronunciata anche Cass. civ., sez. I, 25 settembre 2013, n. 21885: «In tema di mutuo fondiario è prevista la decorrenza automatica degli interessi corrispettivi maturati alle singole scadenze e l’applicabilità degli interessi di mora sugli importi a tale titolo dovuti, al pari del capitale versato». In altri termini, quanto dovuto dal mutuatario a titolo di interessi corrispettivi produce a sua volta interessi moratori, verificandosi così un fenomeno di anatocismo ai sensi dell’art. 120, 2° comma, t.u.b. Se ne trova del resto un’espressa conferma nella deliberazione che, proprio sulla base di tale disposizione di legge, è stata emanata dal CICR il 9 febbraio 2000 (Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, 2° comma, del testo unico bancario, come modificato dall’art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999), il cui art. 3, 1° comma, così prevede: «Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con gli enti locali convenutiscadenze temporali predefinite, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla ordinaria amministrazione e con quanto scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, in aderenza ai principi generali produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento […]». E’ pertanto evidente che, rispetto alle rate scadute, gli interessi moratori (non si sostituiscono, ma) vengono ad aggiungersi a quelli corrispettivi. A ciò consegue che, laddove l’art. 644, 4° comma, c.p. fosse ritenuto applicabile anche agli interessi xxxxxxxx, il loro tasso dovrebbe essere sommato a quello degli interessi corrispettivi convenuti tra le parti contraenti, al fine di settore, accertare se sia stato superato il limite imperativamente posto dall’art. 5644, c. 53° comma, c.p. e dall’art. 2, 4° comma, della legge n. 108 del contratto tipo approvato con d.m1996. 5.2.2013A sostegno delle loro domande, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio i ricorrenti hanno invocato l’applicazione del principio di diritto che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.mè stato affermato da Cass., nonché conformemente alle norme 9 gennaio 2013, n. 350, secondo il quale «ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: superano il limite stabilito dalla legge al momento in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/cui sono promessi o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partescomunque convenuti a qualunque titolo, e quindi l’incompetenza anche a titolo d’interessi moratori». Nella motivazione di tale sentenza si richiama espressamente il precedente di Xxxx. civ., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, il quale ha stabilito che: «In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del Collegio Arbitrale 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori […]». Si richiama inoltre la sentenza della Xxxxx Xxxx., 00 febbraio 2002, n. 29, la quale, sia pure in un passaggio incidentale della motivazione, ha affermato che: «va in ogni caso osservato – ed il rilievo appare in sé decisivo – che il riferimento contenuto all’art. 1,1° comma, del decreto-legge n. 394 del 2000 agli interessi “a decidere la controversia; qualunque titolo convenuti” rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l’assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori». Già in ipotesi impugnata precedenza, Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286 aveva infatti deciso che: «L’usurarietà del superamento del “tasso soglia” di rigetto dell’eccezione cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108 vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori». Potrebbe peraltro obbiettarsi che il dettato dell’art. 644, 1° comma, c.p. inequivocabilmente stabilisce che possano essere usurari gli interessi dati o promessi «in corrispettivo di incompetenzauna prestazione di denaro o di ogni altra utilità», respingere le domande formulate da Centria ossia quegli interessi che si qualificano appunto come corrispettivi, in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata costituiscono la prestazione sinallagmatica della dazione di una somma di denaro da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento parte del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; mutuante e del Prof. Avvsuo passaggio in proprietà del mutuatario, ai sensi dell’art. Xxxx Xxxxx1814 c.c. Tali evidentemente non sono gli interessi moratori, Componentei quali, designato dai Comunisecondo quanto si desume in modo in equivoco fin dalla rubrica dell’art. Intervenuta l’accettazione della nomina1224 c.c., il Collegio si costituiva costituiscono invece una preventiva e forfetaria liquidazione del danno risarcibile che l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria ha cagionato al creditore. Né varrebbe in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare contrario osservare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’artgià menzionato art. 1, c. 4531° comma, legge del d.l. n. 232/2016 394 del 2000, provvedendo a interpretare autenticamente l’art. 644 c.p. e l’art. 1815, 2° comma, c.c., avrebbe chiarito che possono essere usurari gli interessi promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo», e pertanto anche quelli moratori. Per quanto qui rileva, già il dettato dell’art. 644, 1° comma, c.p. fa riferimento agli interessi che una parte «si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma», ma ciò non toglie che essi siano proprio e solo quelli corrispettivi: l’inciso finale di tale espressione legislativa chiarisce piuttosto che possono essere usurari anche quegli interessi (corrispettivi) che siano dissimulati o che comunque, in conformità frode al divieto imperativo posto dalla medesima disposizione di legge, siano convenuti in un apposito patto aggiunto o contrario al contratto stipulato tra le parti. Poiché l’espressione di interessi «promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo» che è impiegata dall’art. 1, 1° comma, del diritto comunitario e delle norme costituzionalid.l. n. 394 del 2000 non risulta avere un significato diverso, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria deve ritenere che l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento legislativo non abbia ampliato l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 644 c.p. e la rimessione alla Corte costituzionale della questione dell’art.1815, 2° comma, c.c. a una categoria di legittimità della medesima disposizioneinteressi (quelli moratori, appunto) che in precedenza non vi rientrava. In via ulteriormente subordinatarealtà, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale l’autonomo contenuto precettivo dell’art. 1, co. 4531° comma, della l. del d.l. n. 232/2016394 del 2000 è consistito nel limitare l’applicazione delle suddette disposizioni legislative agli interessi (corrispettivi) che fossero usurari al giorno in cui essi sono promessi o comunque convenuti «a qualunque titolo», in relazione escludendo invece che esse siano altresì applicabili agli arttinteressi (corrispettivi) che siano divenuti usurari durante l’esecuzione del contratto. 3 Ciò risulta chiaro, se si considera che i presupposti di necessità e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine di urgenza per il deposito delle istanze l’emanazione del decreto-legge di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile cui si tratta sono espressamente individuati negli «effetti che la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionaledi cassazione n. 14899/2000 può determinare in ordine alla stabilità del sistema creditizio nazionale»: gli effetti di tale sentenza si riferiscono infatti all’usurarietà c.d. sopravvenuta degli interessi corrispettivi, dai quali deduce che l’art.1non riguardando invece quelli moratori. ***La tesi secondo la quale il tasso degli interessi moratori non è suscettibile di determinare il superamento del limite imperativamente posto dall’art. 644, comma 4533° comma, c.p. e dall’art. 4, 2° comma, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza n. 108 del canone contrattuale1996 risulta del resto coerente con quanto statuito dall’art. 19, ha ribadito le sue domande2° paragrafo, insistendo perché della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, secondo il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza quale «al fine di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a tal fine che venga disposta apposita CTU pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionaledelle spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che tenga conto competono al consumatore all'atto dell'acquisto, in contanti o a credito, di merci o di servizi» (sottolineatura aggiunta). In termini analoghi, l’art. 4, n. 13), della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi a immobili residenziali (COM(2011)142), la quale è stata approvata dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilitàParlamento europeo il 10 settembre 2013 con emendamenti, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura espressamente prevede che dal costo totale del credito «sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la decisione e chiesto il rigetto delle domande mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionecredito».

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FATTO. Con atto introduttivo Il docente di arbitrato in data 23.2.2018ruolo dell’Istituto scolastico resistente ….. ha formulato all’Amministrazione un’articolata istanza di accesso diretta ad acquisire una serie di documenti per verificare l’attribuzione delle ore aggiuntive per le quali aveva manifestato la sua disponibilità, deducendo di avere diritto di precedenza rispetto ai supplenti non specializzati. L’Amministrazione ha riscontrato l’istanza ed avverso tale nota l’istante ha adito nei termini la Società a r.l. CentriaCommissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della clausola compromissoria contenuta nell’artlegge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 23 L’Istituto ha depositato una nota in cui rileva di aver accolto l’istanza di accesso rendendo disponibili i seguenti documenti: - decreto n. ….. del contratto …..USP - nomina classe di concorso …..; - conferimento nomina USP classe di concorso ….. - Prot. ….. del 17.9.2002….., stipulato di seguito allegata. Xxxxxx, poi, che da essa società con i Comuni tali documenti “si evince che la nomina per n. ore relative al corso serale per adulti, classe di Montevarchiconcorso ….., Cavigliaè stata espletata dall'Ufficio Scolastico delle e non dal Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Nella seduta del ….. la Commissione rilevava preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avvrelazione alla documentazione ostesa dall’Amministrazione. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni Per il resto la Commissione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, rilevava che a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenzanorma dell’art. Con lo stesso atto6, dopo avere esposto le vicende comma 2, del contratto del 17.9.2002, avente d.p.r. n. 184/2006 “La richiesta formale presentata ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno amministrazione diversa da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare quella nei cui confronti va esercitato il diritto di Centria accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a rideterminare quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”. Sulla base di tale disposizione, qualora un’istanza pervenga ad un Ufficio incompetente questo deve farsi carico di trasmettere l’istanza di accesso affinché il canone procedimento possa concludersi fisiologicamente nel termine di cui all’arttrenta giorni, decorrenti, in questo caso, dalla ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio competente a pronunciarsi. 6 L’Istituto è stato pertanto invitato, a norma dell’art. 6, comma 2, del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgsd.p.r. n. 164/2000184/2006, al fine a trasmettere direttamente l’istanza di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiaccesso del ricorrente all’Ufficio he ritiene competente, affinché quest’ultimo si potesse pronunciare sulla stessa. L’istante ha, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato data ….. chiesto alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e Commissione di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedurariesaminare la decisione; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva l’Istituto ha provveduto all’incombente istruttorio in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale….. e, sede del Collegiosuccessivamente, ed assegnava alle parti un doppio termine per l’istante ha fatto pervenire una nuova nota alla Commissione alla quale allega il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replicariscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico delle ….., entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costma insiste nel suo ricorso contro l’Istituto., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo un esposto anonimo l’Autorità è stata notiziata dell’esistenza, da circa dieci anni, di arbitrato in data 23.2.2018Accordi di programma stipulati tra il Ministero dell’Interno e l’Università di Tor Vergata finalizzati «allo sviluppo sperimentale e applicazione di tecnologie innovative nei settori della I.T. inerenti ai Servizi Demografici e per il progetto CIE». In particolare, secondo la segnalazione, l’anomalia più rilevante sarebbe costituita dal trasferimento di consistenti risorse finanziarie (ovvero quelle messe a disposizione dal Ministero per finanziare i progetti sottesi all’accordo) ad una società di diritto privato, denominata Xxxxxx Xxxxx, spin off dell’Università di Tor Vergata, costituita nel 2003 e partecipata anche da ANCITEL Spa, da ATS Srl e UNCEM Servizi Srl, la Società a r.lquale svolgerebbe di fatto, per conto dell’Università, tutte le attività previste dai citati accordi di programma. CentriaSecondo la ricostruzione dei fatti prospettata nell’esposto, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni la formula dell’accordo di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio programma ex art. 1415 della legge n. 241/90 sarebbe stata utilizzata dal Ministero e dall’Università per aggirare l’applicazione del Codice dei Contratti, c. 7ovverosia con l’intento di eludere le gare ad evidenza pubblica, d.lgssottraendo al libero mercato una serie di servizi il cui importo ammonterebbe a svariati milioni di euro. n. 164/2000La segnalazione evidenzia ulteriori effetti pregiudizievoli legati ai citati accordi di programma: poiché essi prevedono anche l’implementazione del processo di inizializzazione della carta di identità elettronica (CIE), le iniziative, di fatto, avrebbero consentito all’Università di T.V. (e più precisamente alla Xxxxxx Xxxxx) di entrare in possesso dei dati sensibili di milioni di cittadini, come risultato finale del passaggio dal sistema di emissione della CIE da parte del Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Direzione dei Servizi Demografici presso il Ministero dell’Interno. Sulla base di tali informazioni e della verificata presenza di due interrogazioni parlamentari sulla CIE (v. Atti Camera 3-00330 e 4-04268), nelle quali espressamente sono state chieste spiegazioni al fine Ministero dell’Interno, a quello dell’Economia e a quello per le Riforme e l’Innovazione nella P.A., tra le altre cose, circa il ruolo della società privata Nestor nell’ambito dello sviluppo e coordinamento dei progetti CIE e CNSD, è stata avviata l’istruttoria d’ufficio nei confronti del Ministero dell’Interno e dell’Università di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiT.V., in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione chiedendo chiarimenti sulla natura, sul numero e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali sulla normativa di riferimento degli Accordi di programma; sui rapporti tra detto Ministero e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedurala società Xxxxxx Xxxxx; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di ordine alle ragioni per cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione ritenuto di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine esperire procedura ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022evidenza pubblica. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso Ministero dell’Interno ha riscontrato la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.richiesta esponendo quanto segue:

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FATTO. Con atto introduttivo Il Tribunale di arbitrato Torre Annunziata, in data 23.2.2018parziale accoglimento dell'opposizione proposta da M.A. e M.R. avverso il decreto ingiuntivo per Euro 28.334,17, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx notificato ad istanza dell'avvocato A.R. ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento somme per compensi dovuti per prestazioni professionali di quest'ultimo, ha ritenuto valido il patto di quota lite intercorso tra le parti in concessione data 15-12-2009 (in quanto sottoscritto nell'arco temporale di vigenza del servizio di distribuzione D.L. n. 223 del gas naturale2006 - c.d. decreto Bersani - che aveva abrogato la norma che ne sanciva il divieto), formulava ma non dovute le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti spese generali ed errata la predeterminazione dell'IVA; ha quindi revocato il canone di concessione previsto all’artd.i. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partesopposto, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria condannato gli opponenti al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabiledella minor somma di Euro 20.014,25, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudiziooltre accessori. La Corte costituzionaled'Appello di Napoli ha rigettato l'appello; in particolare la Corte, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021per quanto ancora rileva, ha dichiarato inammissibile ritenuto che con la questione stipula del patto di costituzionalità sollevataquota lite, legittimo (come detto) in virtù del predetto D.L. n. 223 del 2006, art. In data 30.12.20212, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per poteva derogare anche ai compensi tariffari massimi; al riguardo la prosecuzione del giudizioCorte ha evidenziato che la previsione della possibilità di pattuire compensi "sganciati" dalla tariffa professionale e riferiti al risultato perseguito ed ottenuto (art. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.12, comma 4531 lett. a d.l. cit.) non poteva che comportare che i detti compensi potessero essere anche superiore ai massimi tariffari; la Corte, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattualeinfine, ha ribadito ritenuto irrilevanti le sue domandesollevate obiezioni di natura deontologica, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto concernenti un piano diverso rispetto a quello della libera volontà della parte contraentevalidità dell'accordo. Avverso detta sentenza M.A. e M.R. hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi resistito con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.controricorso A.R..

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FATTO. Con atto introduttivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "Su ricorso della società FIDIA S.r.l. il Pretore di arbitrato Pavia pronunciò, in data 23.2.201827.2.1999, ingiunzione di pagamento a carico della società BANCHI MAISON S.r.l. per la Società somma di L. 36.043.000. La ricorrente aveva allegato di aver dato esecuzione ad un incarico conferitole dalla BANCHI MAISON S.r.l., consistente nel porre in essere tutte le pratiche utili e necessarie per farle ottenere dal MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO, e con l'intervento del MEDIOCREDITO CENTRALE, un finanziamento agevolato di L. 2.503.000.000 in base alla L. n. 394 del 1981, nel contesto di un programma di introduzione commerciale nei paesi dell'Est europeo. Aveva anche precisato che la mandante le aveva promesso un compenso pari al 2% dell'importo finanziato nel caso in cui le pratiche fossero andate a r.lbuon fine; che tale esito si era in concreto verificato, poichè il MINISTERO aveva in effetti stipulato con la BANCHI MAISON S.r.l. Centriail contratto di finanziamento; che pertanto essa aveva maturato il complessivo credito di L. 60.072.000, di cui le era stato pagato però in acconto solo l'importo di L. 24.028.800, residuando, così, il minor credito di L. 36.043.000, I.V.A. compresa. Avverso il decreto ingiuntivo propose opposizione la BANCHI MAISON S.r.l. con atto di citazione notificato il 20.4.1999. Si costituì in causa la FIDIA resistendo all'opposizione. Con sentenza n. 68/2003 pubblicata in data 14.2.2003 il Tribunale di Pavia, nel frattempo succeduto all'adito Pretore, ha respinto l'opposizione condannando l'opponente anche alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'opposta. Il Tribunale è pervenuto a tale decisione ritenendo infondate le due domande riconvenzionali proposte dalla BANCHI MAISON con l'atto di opposizione e inammissibile l'ulteriore domanda da essa svolta per la prima volta in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Con la prima domanda l'opponente aveva chiesto l'annullamento, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’artdell'art. 23 1439 cod. civ., del contratto intercorso con la FIDIA, sostenendo di essere rimasta vittima di raggiri dolosi. A tale riguardo aveva precisato che, pur essendo stato in effetti stipulato il contratto di finanziamento, in esso era stato previsto che la materiale erogazione delle somme finanziate avrebbe potuto avvenire solo se fosse stata prodotta, a garanzia di ogni obbligo restitutorio, una fideiussione rilasciata da un istituto di credito gradito al MEDIOCREDITO CENTRALE; che pur dinanzi a tale condizione la BANCHI MAISON si era indotta a stipulare il contratto, promettendo alla FIDIA il pagamento del 17.9.2002compenso e pagandole poi anche un acconto, stipulato da solo per effetto dei raggiri posti in essere dal Sig. M.S., incaricato della FIDIA con cui essa società aveva trattato, avendole costui assicurato che sarebbe stato facile ottenere la garanzia fideiussoria richiesta per la erogazione del finanziamento, mentre poi di fatto nè lui, nè la FIDIA avevano svolto alcuna concreta attività per consentirle l'ottenimento di tale garanzia, in questo modo impedendo anche la concreta erogazione del finanziamento. A detta dell'opponente, essa non si sarebbe mai indotta a concludere il contratto se fosse mancata l'azione ingannatrice con i Comuni la quale le era stato fatto credere di Montevarchipoter ottenere agevolmente la garanzia fideiussoria. Aveva pertanto chiesto, Cavigliain via consequenziale, Figline che il Giudice adito dichiarasse che nulla era dovuto alla FIDIA e Incisa Valdarno designava che condannasse quest'ultima alla restituzione della somma di Euro 12.409,43, pari a L. 24.028.800, già versatale in seno acconto. Riguardo a tale complessa domanda il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, che l'incarico conferito dalla BANCHI MAISON alla FIDIA avesse natura mediatoria, e che per buon fine dell'affare, atto a far sorgere l'obbligo di pagamento della pattuita provvigione, dovesse intendersi l'approvazione - in effetti avvenuta - del finanziamento, per ottenere il quale la FIDIA aveva svolto la sua attività di intermediaria. Ha escluso invece che la necessità di fornire una garanzia fideiussoria per ottenere la concreta erogazione del finanziamento fosse condizione necessaria per il maturare del compenso mediatorio e che tale necessità fosse stata dalla FIDIA, o dal suo procacciatore d'affari M.S., rappresentata ingannevolmente al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere legale rappresentante della BANCHI MAISON, che del resto aveva sottoscritto il contratto di finanziamento pur consapevole che, alla designazione dell’arbitro di propria competenzaluce della pattuizione in esso specificamente inserita, sarebbe stato necessario procurarsi una garanzia fideiussoria per ottenere le somme finanziate. Con lo stesso attola seconda domanda, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento proposta in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare l'opponente aveva chiesto che il Giudice adito dichiarasse che il comportamento ingannatorio del responsabile della FIDIA e dichiarare dell'agente di quest'ultima, sig. M.S., aveva comunque indotto il diritto di Centria legale rappresentante della BANCHI MAISON a rideterminare pattuire il canone compenso di cui all’art. 6 del citato contratto alla citata lettera d'incarico con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza le modalità e con le scadenze ivi descritte, piuttosto che con riferimento alla fase di gestione ope legis al momento dell'effettiva erogazione del servizio finanziamento, come invece gli era stato promesso verbalmente, e che conseguentemente dichiarasse, in relazione al danno così subito, che ex art. 141440 cod. civ., c. 7nulla avrebbe dovuto essere pagato alla FIDIA fino al momento dell'effettiva erogazione del finanziamento. Anche tale domanda è stata ritenuta infondata dal Tribunale sulla base delle medesime considerazioni sopra illustrate. Con la terza domanda, d.lgsproposta per la prima volta in ulteriore subordine nell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'opponente aveva chiesto che il Tribunale dichiarasse che l'affare di cui alla ripetuta lettera d'incarico per la pratica di finanziamento agevolato non era stato condotto a buon fine e che pertanto nulla era dovuto alla FIDIA o, comunque, che le era dovuta una somma inferiore a quella pattuita in relazione all'opera prestata, con ogni conseguente provvedimento. n. 164/2000Sul punto, come s'è detto, il Tribunale ha ritenuto che fosse stata tardivamente proposta una domanda nuova, e, quindi, l'ha dichiarata inammissibile. Per la riforma di tale sentenza ha interposto gravame avanti a questa Corte d'Appello la BANCHI MAISON (ora in veste di S.p.A.) con atto di citazione notificato in data 3.4.2003. Si è costituita in giudizio l'appellata società FIDIA resistendo al fine gravame. Così integrato il contraddittorio, negata poi all'appellante la sospensione della provvisoria esecuzione dell'impugnata sentenza e precisate di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiseguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, questa Corte ha infine trattenuto la causa in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione decisione all'udienza del 2.3.2004, concedendo alle parti - nei limiti temporali previsti dagli artt. 190 e con quanto stabilito352 cod. proc. civ. - i termini, in aderenza ai principi generali rispettivamente, di cinquanta e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 venti giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 comparse conclusionali e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di delle memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti terminiCon sentenza 19.5-1.6.2004 la Corte d'Appello di Milano, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.definitivamente pronunciando, provvedeva come segue: "1) respinge l'appello confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 68/2003 del Tribunale di Pavia, pubblicata in data 14.2.2003;

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018ricorso protocollato il 21 maggio 2014, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002il ricorrente espone che, stipulato da essa società con i Comuni l’intermediario (8 novembre 2012) un mutuo ipotecario per l’acquisto di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente un immobile ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) ouso abitativo, al più tardiquale erano associate due polizze assicurative, trascorso un anno da predetta scadenza una (30.9.2015polizza A) per il rischio “morte e invalidità permanente” (per € 5480,26) e l’altra (polizza B) per “i casi di inabilità temporanea totale, perdita di impiego e ricovero ospedaliero” (per € 519,75), i cui premi non gli venivano tuttavia proporzionalmente retrocessi, nonostante la parziale estinzione anticipata del citato mutuo, avvenuta nel corso del 2013. Contesta la motivazione sottesa al diniego oppostogli dalla parte resistente, fondato sulla mancata integrale estinzione del finanziamento, presupposto necessario, secondo quanto affermato dall’intermediario, per ottenere il richiesto rimborso. A supporto della domanda restitutoria richiama taluni precedenti pronunciamenti del Collegio romano dell’ABF (nn. 823/2010; 1129/2011; 1142/2011; 449/2013) e al “principio di buona fede contrattuale”. Nelle controdeduzioni la parte resistente conferma le ragioni del rigetto della domanda restitutoria già prospettate in sede di riscontro al reclamo, richiamandosi alla regolamentazione convenzionale dei rapporti de quo, che non contempla l’estinzione parziale del mutuo “tra i casi che prevedono la restituzione dei premi assicurativi” (vengono citati in tal senso l’art. 7 del fascicolo informativo relativo alla polizza per i casi di inabilità etc. e gli artt. 4.3. e 9 del fascicolo informativo concernente la polizza per i casi di morte etc.). In via subordinatarelazione alle rispettive argomentazioni, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 ricorrente chiede “la restituzione dei premi assicurativi in misura corrispondente alla parziale estinzione anticipata del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comunemutuo”. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare parte resistente chiede che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costricorso sia rigettato., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con delibera di G.M. n° 46 del 24.2.19891 veniva affidato l’incarico di progettazione preliminare della strada di collegamento Calaggio – Fondovalle toscano - Lacedonia allo studio professionale denominato Delta Studio, costituito dagli architetti R. C. – G. D. S. – A. F.. Dalla relazione tecnica dell’originario progetto si desumono gli obiettivi dell’incarico, ed infatti si legge: “Il presente progetto preliminare realizza le aspirazioni dell'Amministrazione Comunale di Lacedonia, espresse anche attraverso l'adozione del Piano Regolatore Generale che, seppure con un tracciato leggermente modificato, prevede la realizzazione dell'opera oggetto della presente relazione” e gli interventi progettuali previsti, così esplicitati: 1 Delibera più volte citata dal RUP e nelle determine comunali successive ma non trasmessa all’Ufficio di vigilanza. Per la seconda parte, attualmente con corpo stradale di circa m. 4,50 e senza alcuna protezione, si è previsto il completo rifacimento del tracciato con la realizzazione di due varianti. La prima variante, alla confluenza con la strada proveniente dal capoluogo e che si diparte dal tornante successivo alla nuova Casa per anziani in direzione Bisaccia, in massima parte su viadotto e con sviluppo complessivo di Km, 0,42 ha la duplice funzione di eliminare una curva a doppio flesso e di riportare la pendenza entro quelle applicabili alla tipologia di strada prevista per l'intero percorso, senza peraltro limitare l'uso della viabilità' esistente che svolgerà' di seguito la sola funzione dì raccordo interpoderale. La seconda variante, anch'essa in parte su viadotto, ha partenza all'incrocio con la Comunale Pila-Bisaccia, risale verso monte, aggira il recente rimboschimento, incrocia la Comunale Serra Xxxxxxxx-Fontana e si aggancia, infine, alla SS, per Bisaccia…”. L’importo dei lavori originariamente previsto era pari a Lire 3.250.000.000; gli elaborati del progetto suddetto erano complessivamente 7 compresa la relazione di cui 5 planimetrie, un profilo e una valutazione estimativa. - con delibera di G.M. n° 372 dell’11.11.19962 venivano approvati i documenti facenti parte della richiesta di finanziamento P.O.R. FESR tra i quali gli elaborati del progetto preliminare redatto a firma dell’Arch. G. D. S. - con nota prot. 74 del 7.01.19983 sul suddetto progetto preliminare veniva chiesto il parere di competenza del Comitato Tecnico Regionale di Avellino (C.T.R.); - con nota prot. 4885 del 15.1.19984 il C.T.R. comunicava il proprio parere favorevole con prescrizioni5; - riferisce il RUP che “con atto introduttivo deliberativo di arbitrato C.C. n. 1 del 23.01.1998, si approvava il progetto definitivo dei lavori in data 23.2.2018argomento, la Società a r.l. Centriain variante rispetto al P.R.G. vigente, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’artdell‘ Art. 23 del contratto del 17.9.20021 legge 3.1-1978 n. 1, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’artmodalità previste dagli artt. 6 e seguenti della L. 18-04-1962 n. 167 e che dette procedure sono in corso; successivamente con Delibera di Giunta Municipale del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, Febbraio 1998 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della strada Lacedonia Fondovalle Toscano e per l’ampliamento ed ammodernamento dell’ultimo tratto della strada in questione; per poter partecipare al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone Parco Progetti regionale di cui all’artal BURC n. 5 del 19.01.2007, nel gennaio dell’anno 2007 fu chiesto al progettista, il totale aggiornamento del progetto esecutivo, di cui sopra, compreso gli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; - Il 12.02.2007 il gruppo di lavoro trasmetteva il progetto esecutivo, nuovamente rielaborato secondo le indicazioni dell’Xxx.xx Comunale, che prevedeva una spesa complessiva di €. 6 4.999.434,44 di cui €. 3.931.304,04 per lavori; - nella stessa data del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o12.02.2007 il progetto veniva validato dal Responsabile dell’area tecnica, al più tardiquindi veniva esaminato dal “Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici” della Regione Campania ed inserito nello “Allegato 1 – PPR – Progetti materiali ammessi – I sessione” del BURC n. 11 del 17.03.2008; - nel 2018 l’Amministrazione Comunale esprimeva l’intenzione di riattivare le procedure di finanziamento dell’opera pubblica e stipulava pertanto, in data 16 maggio 2018, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex artil “Delta Studio”, il cui titolare originario progettista arch. 14G.D.S. era intanto deceduto, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, una convenzione professionale al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutiprocedere all’aggiornamento tecnico - contabile del progetto, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale tanto nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.linee previsionali

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FATTO. Con atto introduttivo Il CST Messenia ha affidato, mediante procedura selettiva, la concessione relativa alla prestazione dei servizi di arbitrato e-government per gli enti territoriali che lo compongono. La gara di livello comunitario è stata indetta mediante bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 23.2.201817.12.2013 ed è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Nexus scarl, la Società unico partecipante, in data 19.12.2014. Nel capitolato tecnico era inserita una clausola che obbligava il contraente scelto “a r.l. Centriaprestare pari servizi e alle medesime condizioni nei confronti di soggetti terzi (pubblici o privati) che ne facciano richiesta”, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del poi riprodotta nel contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv19 dicembre 2014. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza Successivamente all’acquisizione della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di CentriaNexus, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto diversi Enti locali (stando alle segnalazioni pervenute: Comuni di Piazza Armerina, Avola, Caltagirone, Acate, Modica, Biancavilla, Piedimonte Etneo, Città Metropolitana di Catania) non ricadenti nell’area territoriale rappresentata dal CST Messenia, nonché il rigetto delle domande Libero Consorzio di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta Catania, hanno dato corso ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022atti deliberativi, tenutasi con modalità telematicaogni evidenza redatti su un comune schema, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio in cui si è riservato la decisione assegnando alle parti termine approvato e recepito un “accordo fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90. Le deliberazioni richiamavano espressamente lo svolgimento della predetta gara e il ruolo di concessionario del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le partiservizio rivestito da Nexus, con particolare riferimento l’effetto di costituire i presupposti per l’instaurazione di un rapporto contrattuale tra tali Comuni e il Consorzio Nexus, in applicazione della clausola di estensione contrattuale inserita nel capitolato. In merito alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede concessione così congegnata l’esposto della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ANACAP ha pronunciato la seguente decisione.sollevato le seguenti obiezioni:

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato ricorso ricevuto in data 23.2.201801/02/2018, i ricorrenti hanno esposto: di agire in qualità di eredi del titolare di una carta Bancomat emessa dall’intermediario resistente; che tale titolare era deceduto in data 28/04/2016 nell’ospedale dove era stato ricoverato dal 03/04/2016; che, dopo il decesso, il personale ospedaliero aveva consegnato loro gli effetti personali del defunto; che solo in seguito i ricorrenti si erano accorti che non era stato riconsegnato loro il portafoglio del de cuius; che in data 05/05/2016 uno dei ricorrenti, recatosi in una filiale dell’intermediario resistente, era stato informato che tra il 19/04 e il 23/04/2016 ignoti avevano effettuato con la suddetta carta Bancomat n. 5 prelievi per un totale di € 4.750,00 e, più precisamente, n. 4 prelievi da € 1.000,00 ciascuno e n. 1 prelievo da € 750,00; che in data 06/05/2016 era stata sporta denuncia in relazione a quanto accaduto e il giorno successivo era stato presentato all’intermediario il modulo per il disconoscimento delle operazioni di cui sopra; che, a seguito del riscontro negativo dato dall’intermediario alla richiesta di rimborso delle operazioni sopra indicate, i ricorrenti avevano presentato un nuovo reclamo, pure respinto dall’intermediario stesso. Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto al Collegio territoriale di accertare il loro diritto al rimborso integrale dei prelievi disconosciuti. L’intermediario ha presentato le proprie difese ed eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, atteso che: dai documenti allegati al ricorso risultava che i ricorrenti non erano gli unici eredi del de cuius; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Società partecipazione al giudizio dei coeredi poteva essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del proprio debito; in casi analoghi, i Xxxxxxx ABF avevano affermato il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti in assenza di una domanda promossa da tutti i coeredi (decisioni n. 8371/16 e n. 7591/15). Nel merito, l’intermediario ha contestato la fondatezza del ricorso e allegato che: tutte le operazioni disconosciute erano state effettuate immediatamente dopo il furto della carta e prima del blocco della stessa, con l’utilizzo del dispositivo originale e la corretta digitazione del PIN e in assenza di qualsivoglia anomalia; dal breve lasso temporale intercorso tra il furto e l’utilizzo dello strumento di pagamento poteva desumersi, non soltanto che il PIN fosse conservato unitamente alla carta sottratta, ma anche che il suddetto codice fosse facilmente individuabile e associabile alla carta; tali circostanze dimostravano la colpa grave dell’utilizzatore nella custodia della carta di pagamento e delle relative credenziali, in violazione delle previsioni del d.lgs. n. 11/2010 e degli obblighi posti a r.lsuo carico dal contratto relativo alla carta di pagamento; in altri casi caratterizzati dalle medesime circostanze di fatto l’ABF aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell’utilizzatore (ex multis, Collegio di Roma, decisioni n. 7166/15 e n. 9854/16). CentriaCiò premesso, l’intermediario ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso inaccoglibile. I ricorrenti hanno presentato una memoria di replica, con la quale hanno affermato che le SS.UU. della Suprema Corte avevano affermato il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, sicché ciascuno dei partecipanti può agire anche singolarmente per far valere il diritto di credito, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi (sentenza n. 24657 del 28/11/2007). Con propria ordinanza in data 10 ottobre 2018, il Collegio di Bologna ha rimesso la decisione del ricorso al Collegio di coordinamento, ai sensi del punto 5 della clausola compromissoria contenuta nell’artSez. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni III delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settoreoperazioni e servizi bancari e finanziari e dell’art. 8, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. comma 1, c. 453del Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente dell’ABF, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta sottoponendo al Collegio di coordinamento stesso la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della seguente questione di legittimità diritto: “se, a fronte della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinatacaduta del credito in comunione, giusta l’apertura della successione a causa di morte del creditore, sussista o meno il potere del singolo coerede di pretendere l’adempimento dell’obbligazione pro quota ovvero per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attualil’intero, si è chiesto di accertare senza che il diritto di Centria a rideterminare debitore possa rifiutare l’adempimento ovvero eccepire il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto legittimazione deducendo la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento necessità del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionelitisconsorzio”.

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FATTO. Con atto introduttivo 1. L’ATI con capogruppo mandataria il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC società cooperativa impugnava davanti al TAR Lazio – sede di arbitrato Roma il provvedimento del 4 giugno 2012 (n. di prot. 80861), con il quale l’Azienda per la Mobilità del Comune di Roma – ATAC s.p.a. disponeva la revoca in autotutela degli atti della procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di un deposito tranviario nell’area ex “Centro Carni” ed opere connesse, che il raggruppamento ricorrente si era aggiudicato con deliberazione del consiglio d’amministrazione n. 81 del 14 novembre 2005, stipulando il conseguente contratto d’appalto in data 23.2.201819 maggio 2006. Con motivi aggiunti il predetto Consorzio impugnava la nota dell’Azienda del 19 ottobre 2012 (prot. n. 147684), con la Società a r.l. Centriaquale questa chiedeva la riconsegna delle aree di cantiere sul presupposto, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 espressamente dichiarato, dell’intervenuta caducazione del contratto per effetto della precedente revoca. L’azienda aveva motivato l’atto di revoca sulla base di plurimi motivi di interesse pubblico, consistenti: nella “sostanziale non esecuzione” dell’appalto; nell’aggravio dei costi prospettati dall’appaltatrice; nelle proprie sopravvenute mutate esigenze operative; nell’inserimento del 17.9.2002, stipulato da essa società deposito tramviario in un piano di dismissioni immobiliari deliberato dall’assemblea di Roma Capitale; nell’incertezza in ordine all’effettiva disponibilità di risorse per finanziare l’opera. Aveva quindi preannunciato che con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone separato provvedimento avrebbe corrisposto all’appaltatrice l’indennizzo di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o21-quinquies, al più tardicomma 1-bis, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost241/1990., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo Il Sig. ….. in proprio e nella sua qualità di arbitrato amministratore unico e legale rappresentante di ….. S.r.l., ha presentato un’istanza di accesso agli Uffici della ASL ad una serie di atti e documenti riguardanti una complessa ed annosa vicenda riguardante una presunta transazione con l’Azienda dalla quale sarebbero scaturiti pregiudizi alla società dallo stesso amministrata. Nella ricostruzione della vicenda l’istante fa riferimento ad altre istanze di accesso non accolte, o accolte solo in data 23.2.2018parte, all’esistenza di procedimenti penali, all’esecuzione parziale di un’ordinanza del GIP, a successivi esposti ed iniziative giudiziarie sempre in relazione alla medesima vicenda ed, infine, a presunte responsabilità o conflitti di interessi di soggetti coinvolti. Deducendo la Società a r.l. Centriaformazione del silenzio rigetto sulla sua ultima istanza del 18 aprile 2016 il ricorrente ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego così opposto dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della clausola compromissoria contenuta nell’artlegge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni. 23 L’Amministrazione ha fatto pervenire a mezzo PEC alla Commissione una serie di documenti, peraltro in parte illeggibili riferiti alla vicenda in questione. Nella seduta del contratto del 17.9.20027 luglio 2016 la Commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso alla luce della seguente, stipulato da essa società con i Comuni testuale, motivazione: ‹‹ In data 06/12/2016 il Sig. ….. ha presentato una nuova istanza di Montevarchiaccesso agli atti ribadendo il proprio interesse difensivo ed evidenziando che la Asl, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni casodegli anni non avrebbe, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizioillegittimamente, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare soddisfatto le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.lrichieste. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 A tale istanza ha dato riscontro la ASL con nota del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.29/12/2016 rilevando:

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FATTO. Il Sindaco di Xxxxx ha ordinato con provvedimento n. 21 del 23.3.2005 ai curatori fallimentari (FAS) di provvedere agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti stante la situazione di grave inquinamento rinvenuta nella zona (previa predisposizione di progetto preliminare e definitivo di bonifica). Con atto introduttivo ricorso notificato il 3.5.2005 e depositato il successivo 6.5 i curatori Xxxxxxxx x Xxxxxx, autorizzati dal giudice fallimentare, hanno impugnato la suddetta ordinanza. I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di arbitrato gravame: - illegittima individuazione, quale soggetto passivo, dei Curatori fallimentari, che non hanno alcuna responsabilità in data 23.2.2018ordine all’inquinamento verificatosi a seguito dell’attività industriale esercitata dalle Ferriere-Acciaierie sarde, attività cessata nel mese di ottobre 1994 – insussistenza di colpa o di dolo in capo ai curatori. Alla Camera di consiglio del 25.5.2005 l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza n. 216/05. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 fondatezza del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenzagravame. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende ulteriore memoria depositata in vista dell'udienza di merito i ricorrenti insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione. Alla pubblica udienza del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni 14 novembre 2007 i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori procuratori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale hanno chiesto porsi il Collegio arbitrale si riservava la ricorso in decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionenelle rispettive conclusioni.

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FATTO. Con atto introduttivo Il ricorrente espone di arbitrato essere socio di una società a responsabilità limitata, alla quale in data 23.2.201827.2.2009 la banca resistente concedeva un mutuo ipotecario. Riferisce inoltre di aver sottoscritto con la banca unitamente agli altri soci, la Società a r.l. Centriail successivo 24 marzo, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni un accordo di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, postergazione avente ad oggetto l’affidamento l’impegno irrevocabile a non esigere, né incassare dalla società comune debitrice le somme alla stessa erogate a titolo di “finanziamento soci” fino all’estinzione integrale di ogni debito della società nei confronti della banca. Insoddisfatto delle risposte fornite in concessione fase di reclamo, propone ricorso all’ABF al fine di ottenere dalla banca l’accesso alle informazioni relative al regolare pagamento dei ratei del servizio di distribuzione del gas naturalemutuo da parte della società. Ritiene, formulava le seguenti conclusioni: infatti, che il diniego opposto dalla convenuta sia illegittimo in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare quanto il diritto di Centria accesso del socio alle informazioni e alla documentazione relativa alla società è espressamente riconosciuto dalla legge (cita l’art. 2261 c.c. relativo alle società di persone nonché l’art. 2476 c.c. relativo alla s.r.l.); sottolinea inoltre che anche l’ABF ha riconosciuto il diritto del socio (di società di persone) ai sensi dell’art. 119 TUB in quanto “potenziale destinatario degli effetti sostanziali conseguenti al rapporto tra banca e società” (così Collegio di Roma, decisione n. 3793/12 – cfr. infra) e che il medesimo principio sia applicabile al caso di specie, tenuto conto dell’accordo di postergazione sottoscritto. Sottolinea, inoltre, le affinità esistenti tra le società a rideterminare responsabilità limitata e le società di persone, richiamando anche la disciplina dell’accesso alle informazioni contenuta nella Centrale dei Rischi, i cui dati possono essere richiesti dai “soci di srl e i soci illimitatamente responsabili […] che possono conoscere i dati della società relativi al periodo in cui sono stati soci e a quello precedente al loro ingresso nella società”. Sulla base di ciò, il canone ricorrente formula la domanda di “accesso alle informazioni bancarie relative alla predetta società ed in particolare al regolare pagamento del mutuo concesso con atto del 27 febbraio 2009”. La resistente ha presentato controdeduzioni nelle quali precisa di aver già rigettato la richiesta del ricorrente finalizzata all’accesso alle informazioni bancarie riferite alla società di cui all’artquest’ultimo è socio, tenuto conto dell’estraneità del ricorrente al rapporto di mutuo in questione. 6 Il diniego veniva ribadito nei riscontri forniti al successivo reclamo e ad un esposto indirizzato all’organo di vigilanza. Peraltro nella nota del citato contratto con decorrenza 23.11.2015 la banca consigliava al ricorrente di far valere la propria pretesa direttamente nei confronti della società, domandando eventualmente un provvedimento monitorio nei confronti degli amministratori, “non vantando purtroppo [il ricorrente] alcun titolo ad ottenere informazioni dalla scadenza obanca verso la quale, peraltro, lo stesso non risponde neppure in via sussidiaria (quale garante o socio illimitatamente responsabile) per le obbligazioni derivanti dal rapporto di mutuo”. La resistente conferma quindi la correttezza del proprio operato, evidenziando che i precedenti ABF e giurisprudenziali citati dal ricorrente si riferiscono a diritti spettanti a soci di società di persone, in ragione delle peculiarità di tale struttura societaria. Peraltro osserva che la stessa decisione citata dal ricorrente nega, nel solco di analoga determinazione già assunta dal Garante della privacy, che un siffatto diritto di accesso possa essere riconosciuto al più tardisocio accomandante, con decorrenza da proprio a motivo dell’assenza di una sua responsabilità illimitata. Precisa, infine, che l’accordo di postergazione sottoscritto dal socio non vale a conferire legittimazione alla pretesa del ricorrente, in quanto il predetto patto non è destinato ad alterare, né eliminare la posizione di alterità del socio rispetto alla società di capitali, dallo stesso discendendo solo un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase obbligo della banca di gestione ope legis comunicare ai soci l’estinzione del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000mutuo, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso consentire loro l’esercizio delle proprie pretese creditorie nei confronti della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.msocietà., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo B.C. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di arbitrato Torino il notaio D.L.N., per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in data 23.2.2018occasione della stipula di un contratto preliminare, la Società a r.lda lui concluso per sè o per persona da nominare con i coniugi C.V. e Xx.Xx. Centria, e trascritto ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’artdell’art. 23 2645 bis c.c., per violazione del "dovere di consiglio". In particolare, ha esposto di essersi rivolto al notaio nel luglio 2002, e di aver pattuito con i promittenti venditori che il rogito notarile per il contratto definitivo avrebbe dovuto eseguirsi entro il 30.6.2011, data in cui sarebbe scaduta l’ultima rata di mutuo che egli s’era accollato. Il notaio avrebbe consigliato di trascrivere il preliminare, rassicurandolo circa l’assenza di condizioni pregiudizievoli per la stabilità del futuro acquisto, nonostante il notevole lasso di tempo pattuito con i promittenti. Senonchè, nel 2006, rivoltosi il B. al notaio D.L. per la stipula del contratto del 17.9.2002definitivo, stipulato ci si accorgeva che nelle more, sull’immobile promesso in vendita, era stata iscritta ipoteca in favore di Uniriscossioni; ciò comportava l’impossibilità di procedere al rogito, e la perdita della caparra frattanto ottenuta dal B. da essa società un terzo promissario acquirente, che l’avrebbe sostituito nel contratto definitivo con i Comuni coniugi C.. Secondo il B., il notaio avrebbe violato il "dovere di Montevarchiconsiglio", Caviglianon avendolo opportunamente avvertito che la trascrizione del preliminare avrebbe perduto efficacia qualora, Figline e Incisa Valdarno designava entro tre anni, non fosse intervenuto il contratto definitivo. Il Tribunale di Torino accolse la domanda con sentenza del 27.4.2010, condannando il notaio al risarcimento del danno patito dal B. in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente misura pari ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno Euro 21.690,74 oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partesaccessori, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare rigettò la domanda riconvenzionale di garanzia proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza dal notaio D.L. nei confronti della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base terza chiamata Xxxxx’x of London per intervenuta prescrizione dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudiziodiritti dell’assicurato. La Corte costituzionaled’appello di Torino, con sentenza n. 239/2021del 9.10.2013, pubblicata accolse però l’appello proposto dal D.L., assolvendolo dalle domande avanzate dall’odierno ricorrente e condannando quest’ultimo alla restituzione di quanto nelle more ottenuto. B.C. ricorre ora per cassazione, affidandosi a tre motivi. Gli intimati resistono con controricorso. Sia il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti ricorrente che il D.L. hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionedepositato memoria.

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato Il Sig. ….. ha presentato in data 23.2.201806/12/2016 all’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di ….. - richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: Atto di variazione di classamento n. /2013 - nel Classamento del 25/11/2013 protocollo n. ….. in atti dal 25/11/2013. Unità immobiliare sita in ….. via ….. n. ….. int. , locata dal medesimo. Ha dedotto a fondamento della propria richiesta di accesso la Società circostanza che non ha potuto procedere all’acquisto della predetta unità immobiliare di proprietà dell’Inps. Infatti essendo stato l’immobile dichiarato di pregio a r.lseguito della revisione del classamento, è stato escluso dai benefici previsti dalla normativa nel processo di dismissione del patrimonio immobiliare da reddito degli enti di previdenza (art. Centria3 comma 3 legge 23 novembre 2001 n. 401, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 valutazione al prezzo di mercato corrente diminuito del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con 30% per i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015singoli acquisti). In via subordinataL’Amministrazione resistente ha negato l’accesso con provvedimento prot. n. ….. del 19 dicembre 2016, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardiatteso che la revisione è stata comunicata alla proprietà, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis nota del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U.10/12/2013, nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso quale vengono indicate le motivazioni della procedura arbitralerevisione. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nominaContro tale diniego, il Collegio si costituiva ….. ha presentato ricorso in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevataCommissione chiedendone l’accoglimento. In data 30.12.2021, le parti 8 febbraio u.s. l’amministrazione ha fatto presente che il 9 gennaio 2017 ha trasmesso all’accedente una nota dal seguente tenore contenente l'individuazione dei criteri adottati che hanno prodotto congiuntamente istanza per comportato la prosecuzione revisione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU classamento dell'unità immobiliare interessata e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità segnatamente l’inserimento nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.microzona ….. "….. …..:

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FATTO. Con atto introduttivo Il ricorrente, titolare di arbitrato un B.F.P., appartenente alla serie “Q/P”, sottoscritto in data 23.2.201815.10.1987, del valore di £ 500.000, deduceva di aver chiesto il rimborso e di averlo ricevuto per un importo inferiore rispetto a quello spettante secondo i termini dei rendimenti riportati a tergo dei titoli. In considerazione dell’esito negativo del reclamo esperito il 16/09/2020, il ricorrente si rivolgeva all’A.B.F. in data 01/03/2021, per sentir dichiarare l’obbligo dell’intermediario a rimborsare il B.F.P., secondo le condizioni previste per la Società a r.l. Centriaserie “Q/P”, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende relativi rendimenti stampigliati sul retro del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenutititolo, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilitonessuna modifica correttiva era stata apportata in ordine ai rendimenti degli ultimi 10 anni, in aderenza ai principi generali e di settoreche devono, dall’artpertanto, essere liquidati secondo la tabella originaria posta sul retro del titolo. 5L’intermediario convenuto si costituiva ritualmente, c. 5eccependo, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 l’irricevibilità del contratto inter partesricorso per incompetenza ratione temporis, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria il ricorso è volto a censurare un comportamento dell’intermediario che si colloca prima del 01.01.2009. In xxx xxxxxxxxxxx, il resistente eccepiva, altresì, l’irricevibilità del ricorso per incompetenza ratione materiae, in quanto inutile al fine i BPF sono prodotti finanziari emessi da Cassa Depositi e Prestiti, collocati dal resistente, regolati da leggi speciali e non assoggettati alla disciplina del T.U.B. Secondo il resistente, le disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che siano sottratte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario le controversie attinenti ai servizi e alle attività di regolazione investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del settoreT.U.B ai sensi dell’art. 23, secondo comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58. Nel merito, l’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei B.F.P., in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osservava che: 1) il criterio B.F.P. appartiene alla serie di emissione “Q”, emesso sul modulo cartaceo delle precedenti serie “P”, aggiornato con l’indicazione della remunerazione serie di appartenenza ”Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi (sul retro), come previsto dall’art. 5 del capitale investitoDM 13.06.1986; 2) il suddetto D.M. 13.06.1986 pubblicato sulla GU n.148 del 28/06/1986 (prodotta in allegato) ha istituito la nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q" e stabilito i nuovi tassi fino al 20° anno (con interesse composto) e l’importo bimestrale da corrispondere dal 21° al 30° anno, riconosciuto dalla regolazione tariffaria calcolato con l’applicazione dell’interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12% come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro. Secondo l’intermediario, la presenza dei timbri, aggiunti sia sul lato frontale che sul retro, indica la presenza di variazioni, rispetto ai tassi risultanti sul modulo, che annullano e sostituiscono i precedenti. Pertanto, avendo aggiornato il modulo della serie P conformemente a quanto previsto dal citato decreto, nonché corrispondendo alla parte ricorrente i rendimenti previsti per la parte di impianto degli enti concedentiserie Q, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta l’intermediario ritiene legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Costcondotta., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo 1.- Il Comune di arbitrato Catanzaro ha interposto appello avverso la sentenza 13 dicembre 2016, n. 2435 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, che ha accolto il ricorso dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catanzaro, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, del Collegio dei Geometri e del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell’ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della “procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico”, nonché del capitolato speciale, ed ancora avverso la presupposta delibera di Giunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando contemplante incarichi professionali a titolo gratuito. La delibera di Giunta, dando attuazione alla deliberazione consiliare n. 25 del 13 maggio 2015 disponente la predisposizione di un nuovo strumento urbanistico generale, rilevava l’assenza di copertura finanziaria per una spesa stimata in data 23.2.2018circa euro 800.000,00; e stabiliva, previo parere favorevole della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Società Calabria, del 29 gennaio 2016, di formulare un bando che prevedesse incarichi professionali da affidare a r.ltitolo gratuito, delegando il dirigente del Settore Pianificazione Territoriale all’approvazione dello stesso. CentriaTali atti sono stati impugnati dagli indicati ordini professionali con il ricorso in primo grado, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 articolato in censure incentrate sull’illegittimità del bando di gara nella parte in cui ha previsto la natura gratuita del contratto del 17.9.2002di appalto di servizi, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) oindicando, al più tardipunto 2.1 del bando, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinatacorrispettivo pari ad euro uno, accertare e dichiarare il diritto di Centria laddove l’appalto si caratterizza come contratto a rideterminare il canone di cui all’art. 6 titolo oneroso, sia nella disciplina del citato contratto con decorrenza dalla scadenza oCodice civile, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, sia in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.mquella dei contratti pubblici., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo ricorso all’ABF del 06.10.2015 il ricorrente ha affermato quanto segue. In data 31.03.2015, richiedeva alla parte resistente, con la quale aveva in essere un rapporto di arbitrato conto corrente e di mutuo, chiarimenti in data 23.2.2018ordine alla perdurante segnalazione del proprio nominativo in Centrale Rischi, connessa ad un suo pregresso obbligo fideiussorio, nonché circa la Società a r.lprova dell’avvenuta sua messa in mora. CentriaOttenuta la documentazione in merito, con lettera del 21.05.2015, sollecitava la cancellazione della suddetta segnalazione, risultando non più tenuto alla garanzia fideiussoria ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’artdell’art. 23 1957 c.c., posto che l’intermediario, comunicata nel luglio 2011 al debitore garantito la revoca del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardiprestito, con decorrenza da un anno oltre contestuale intimazione di pagamento delle somme dovute, non aveva “nei 36 mesi successivi intrapreso ovvero continuato con diligenza alcuna attività di recupero del credito nei confronti del debitore principale”. Invitato dalla parte resistente a contattare il soggetto incaricato del recupero, non riceveva adeguati riscontri; rivoltosi nuovamente alla parte resistente, non otteneva ulteriori chiarimenti. Tutto ciò premesso, il ricorrente chiede al Xxxxxxxx che, accertata la scadenza e con riferimento alla fase decadenza di gestione ope legis del servizio ogni suo obbligo fideiussorio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m1957 c.c., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano provveda alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona cancellazione del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto suo nominativo dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisioneCentrale Rischi. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevataprecisato quanto segue. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.202222.01.2010, il Presidente ricorrente si era costituito fideiussore a favore di una società fino all’importo di € 65.000. Inviato il 05.05.2011 un sollecito al debitore garantito in ragione del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza mancato pagamento di quanto dallo stesso dovuto, a seguito del perdurare dell’inadempimento, con raccomandata del 23.06.2011 comunicava di ritenere risolto il contratto di finanziamento. In data 28.07.2011 intimava sia alla società, debitore principale, sia al ricorrente, in qualità di fideiussore, di pagare quanto dovuto, informando il garante che, in caso di inadempimento, avrebbe proceduto alla segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi, in ottemperanza alla normativa sulla vigilanza bancaria. Perdurando l’insolvenza, il 09.09.2011 conferiva ad un terzo l’incarico per il giorno 1.2.2022recupero giudiziale dei crediti. Relativamente alle contestazioni del ricorrente, assegnando alle parti il termine richiama l’art. 4 del 26.1.2022 per il deposito contratto di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa fideiussione circa l’obbligo del fideiussore di Centriatenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata anche richiedendo alla banca comunicazioni in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio temporeall’entità dell’esposizione debitoria; quanto al riferimento all’art. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale1957 c.c. ne contesta l’applicabilità, affermando di aver operato con continuativa diligenza nel tentativo di recuperare l’importo dovuto dal debitore principale; sottolinea, inoltre, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionaleil ricorrente risulta ancora obbligato nei suoi confronti, non avendo riscosso quanto a lui dovuto e permanendo quindi la posizione debitoria in gestione alla società di recupero crediti. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilitàTutto ciò premesso, per difetto di iniziative in tal senso da la parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto resistente chiede al Collegio il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionericorso.

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FATTO. Con atto introduttivo In data 02.09.2009, l’intermediario resistente, in qualità di arbitrato mandatario di altro intermediario, concedeva alla ricorrente un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per l’importo nominale di Euro 30.000,00, rimborsabile in data 23.2.2018120 rate mensili di Euro 250,00 ciascuna. All’inizio del 2012, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la Società ricorrente provvedeva all’estinzione anticipata del prestito dopo il pagamento delle prime 29 rate. Nel reclamo del 9.03.2012 e nel successivo ricorso all’ABF del 22.05.2012, la ricorrente contesta il conteggio estintivo predisposto dalla convenuta, affermandone il contrasto con l’art. 125 sexies T.U.B. “che stabilisce che il costo del credito per il consumatore sia ridotto di un ammontare pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto non trovando applicazione perché nulla la clausola secondo cui le commissioni non sono rimborsabili”. Più in particolare, precisato che la lettera di reclamo “non ha avuto risposta soddisfacente … se non con riferimento al solo rimborso di €250” della rata di dicembre 2011 considerata insoluta in sede di conteggio estintivo del prestito, la ricorrente contesta integralmente la commissione dell’Agente, riferendo di non aver sottoscritto alcun contratto per il conferimento di tale incarico ed affermando che tale contratto dovrebbe rivestire la forma scritta a r.l. Centria, pena di nullità ai sensi dell’art. 11 del Provvedimento UIC del 29.04.2005. In definitiva, la ricorrente chiede il rimborso delle commissioni non maturate e della clausola compromissoria contenuta nell’artcommissione “Mediatore Creditizio” per un totale di Euro 5.276,58, oltre Euro 142,56 per spese di istruttoria, o comunque il rimborso delle somme “veriori accertande”. 23 del contratto del 17.9.2002Nelle controdeduzioni, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: eccepita in via principalepreliminare la propria carenza di legittimazione passiva, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti avendo contratto il canone finanziamento oggetto della presente controversia in qualità di concessione previsto all’artmandataria (con rappresentanza) di banca terza, l’intermediario: - contesta l’applicabilità dell’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002125 sexies T.U.B., dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone affermando invece l’operatività delle previsioni di cui all’artai previgenti artt. 6 125 T.U.B. e 3 D.M. 8 luglio 1992 in forza dell’art. 30 della Direttiva 2008/48/CE ed osserva che la quantificazione dell’importo da restituire in caso di estinzione anticipata del citato prestito deve essere determinata sulla scorta del comma 2 del menzionato art. 3 “volendo partire dal presupposto che il contratto con decorrenza in questione non dettagli l’importo degli oneri ricorrenti nel tempo”; - afferma che la somma richiesta alla ricorrente “a titolo di estinzione anticipata porta un capitale residuo quantificato in applicazione della formula matematica contenuta nell’allegato 2 al D.M. 8 luglio 1992”, osservando che “nelle definizioni del DM 8 luglio 1992 per «rata di rimborso» s’intende ogni pagamento a carico del consumatore relativo al rimborso del capitale, degli interessi e di ogni altro onere connesso all’utilizzo del credito”; - dichiara di essersi uniformato, nella predisposizione del conteggio estintivo, anche al Comunicato della Banca d’Italia del 10.11.2009 provvedendo ad “un ulteriore, sebbene non dovuto, «rimborso oneri gestionali» pari ad Euro 400,40”; - precisa al riguardo che, “[c]ontrariamente a quanto sostenuto dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e ricorrente con riferimento alla fase presunta «mancanza di gestione ope legis trasparenza» circa gli oneri maturati e non maturati in caso di anticipata estinzione … il contratto di prestito è invece estremamente chiaro nell’esposizione degli oneri e costi non rimborsabili in caso di anticipata estinzione sia nell’art. 1 che nel documento di sintesi” e prosegue evidenziando che l’“unica voce che ha natura ricorrente nel tempo è indicata al punto 1.1 b) del servizio ex art. 14contratto” ed è stata “correttamente” restituita pro quota, c. 7mentre per le “altre voci di costo il contratto è estremamente chiaro nello specificare che trattasi di oneri non ricorrenti e dunque non rimborsabili in caso di anticipata estinzione del prestito”; - con riferimento alle commissioni applicate per l’attività di mediazione, d.lgs. l’intermediario rileva che la ricorrente “si è rivolta discrezionalmente all’Agenzia … e … [ha] accettato i costi relativi … sottoscrivendo i seguenti documenti attestanti tali costi: il contratto (pagina n. 164/20003), il documento di sintesi, il riepilogo delle condizioni economiche (inviato … anche all’agente)”; - sul punto osserva ancora che il Provvedimento dell’UIC richiamato dalla ricorrente non si applica nel caso di specie poiché la società intervenuta per la stipula del prestito è agente in attività finanziaria; - per quanto concerne il premio assicurativo, riferisce che: i) il contratto per la copertura del rischio impiego è stato perfezionato direttamente tra la ricorrente e la compagnia assicuratrice e, pertanto, l’istante “deve rivolgersi direttamente a … [quest’ultima] al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, ottenere il rimborso”; ii) l’assicurazione per la copertura del rischio morte conserva efficacia in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione caso di estinzione anticipata del prestito e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e “la contraenza di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio essa verrà automaticamente trasferita all’assicurato … che potrà essere enucleato nel corso della presente proceduradesignare un nuovo beneficiario; in ogni caso, determinare mancanza di tale designazione la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.mpolizza andrà a beneficio degli eredi”., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato La rappresentate legale della società ricorrente, in data 23.2.20187/11/2011, avanzava formale reclamo all’intermediario resistente, facendo presente che: - in pari data aveva appreso presso uno degli sportelli bancari che, il 4/11/2011, l’intermediario “aveva provveduto alla chiusura del conto corrente della società”; - censurava tale condotta e lo diffidava a “riattivare il conto corrente bancario e a rimettere sullo stesso conto la somma corrispondente al saldo del conto corrente del 3/11/2011”. Il reclamo restava privo di risposta. La ricorrente inoltrava un altro reclamo, in data 11/11/2011, rilevando che: - il direttore della filiale ove aveva acceso il conto corrente, le aveva riferito che “in quanto “mero esecutore” aveva provveduto ad effettuare in data 04/11/2011 le operazioni di chiusura del c/c 35xxxx/x7 della scrivente società a seguito delle istruzioni impartite via e-mail dal Dott. M. C. e che nulla sapeva rispondere al perché di quanto accaduto”; - con successiva telefonata aveva interpellato il Dott. M. C., il quale così affermava: “Sig.ra il contratto di conto corrente è stipulato tra due parti, una delle due ha deciso di recedere, punto e basta, ho visto che ha provveduto ad informare Banca d’Italia, si tuteli pure!”. L’ufficio Reclami dell’intermediario riscontrava il suddetto reclamo, in data 15/11/2011, comunicando alla ricorrente che la sua posizione era seguita dall’Ufficio Sofferenze e Ufficio Gestione Incagli, invitandola a contattare tali funzioni per ogni eventuale chiarimento. Con ricorso del 1/2/2012, la Società a r.l. Centriaricorrente, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato formula la seguente decisione.domanda:

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FATTO. Con atto introduttivo La Città di arbitrato in data 23.2.2018Viterbo, la Società a r.l. Centriacon determinazione dirigenziale n. 2518 del 4 agosto 2010, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni ha deliberato di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro all’espletamento di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione per il periodo 1.10.2010 – 30.9.2011 del servizio di distribuzione trasporto urbano a chiamata alternativo al trasporto di linea per i cittadini permanentemente o temporaneamente disabili, mediante invito a presentare un’offerta ad almeno cinque operatori economici e pubblicazione di apposito avviso anche sul sito internet del gas naturaleComune di Viterbo. La determina a contrarre ha specificato che l’aggiudicazione avrebbe avuto luogo al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo complessivo del servizio posto a base di gara di € 70.000,00 oltre IVA se ed in quanto applicata, formulava le seguenti conclusioni: per l’intero periodo. L’amministrazione, con determinazione n. 3080 de 13 settembre 2010, ha aggiudicato in via principaledefinitiva la gara alla ditta Xxxxxxxx Xxxxxxx, accertare alle condizioni tutte del capitolato speciale di appalto e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti verso il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone corrispettivo di cui all’artall’offerta economica presentata, pari a complessivi € 66.031,00 oltre IVA. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza oLa cooperativa ricorrente, al più tardiquale “seconda graduata”, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex artha proposto il presente ricorso, articolando i seguenti motivi d’impugnativa: Violazione dell’art. 1481, c. 7comma 2, d.lgs. n. 164/2000163 del 2006. Eccesso di potere per travisamento, al fine difetto di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo istruttoria, contraddittorietà e illogicità manifesta. La scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso sarebbe illogica e contrastante con gli enti locali convenutil’impostazione, relativa alla procedura di accreditamento, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, precedenza adottata dall’Ente nonché irrispettosa del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo precetto di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme alla norma in epigrafe. La determinazione del 4 agosto 2010 e ai principi richiamati e l’avviso del 12 agosto 2010 sarebbe caratterizzati da contraddittorietà essendo stata trascurata ogni altro eventuale criterio attenzione per i profili che potrà essere enucleato nel corso avevano costituito il perno centrale della procedura arbitraledi accreditamento “fallita”. I Comuni Il criterio di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano aggiudicazione del prezzo più basso sarebbe comunque inadeguato rispetto alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis natura del servizio. In subordineViolazione degli artt. 7, nell’ipotesi commi 1 e 2, e 8, commi 1 e 2, l. n. 21 del 1992. Violazione della lex specialis di gara. La ditta Xxxxxxx Xxxxxxxx sarebbe carente del requisito stabilito nella tabella facente parte dell’art. 2 del capitolato speciale, vale a dire della titolarità di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente. La formula del capitolato speciale di disponibilità di un autoveicolo “abilitato al servizio N.C.C.”, infatti, implicherebbe necessariamente la titolarità dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio del noleggio con conducente. Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, titolare della ditta individuale aggiudicataria, sarebbe privo dell’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, requisito essenziale per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. Né il controinteressato potrebbe avvalersi della prestazione di un soggetto terzo titolare di autorizzazione amministrativa o acquisire la stessa a titolo di conferimento. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa, deducendo gli stessi vizi già prospettati nell’atto introduttivo del giudizio che si trasmetterebbero in via derivata, ad altri atti, tra cui l’informativa dell’avvenuta stipula del contratto di appalto in data 28 dicembre 2010 con Autoservizi Tuscia Srl; inoltre, prendendo atto che la stipulazione del contratto ha avuto luogo nell’osservanza del termine dilatorio di legge, ha formulato domanda di dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 122 c.p.a. Il Comune di Viterbo ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse atteso che il Collegio non ritenga di poter interpretare l’artcontratto d’appalto avrebbe già prodotto tutti i suoi effetti. 1Nel merito, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria il Comune e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, controinteressata hanno contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico rigetto del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessariaricorso. All’udienza pubblica del 16.4.201929 gennaio 2014, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la causa è stata trattenuta per la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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FATTO. Con atto introduttivo di arbitrato in data 23.2.2018, la Società a r.l. Centria, ai sensi della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto del 17.9.2002, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchi, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza1. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ricorso ex art. 14702-bis c.p.c., c. 7T.G. LA GIURISPRUDENZA: Successivamente, d.lgsi coniugi si separavano esponeva al Tribunale di Avellino di aver donato con atto a rogito notaio G. del 27.06.2006 alla resistente, M.C.V., divenuta successivamente sua moglie per matrimonio concordatario celebrato il 2/09/2006, i diritti immobiliari di nuda comproprietà, pari ad un terzo dell'intero, da lui ricevuti, insieme ad altri cespiti, dalla successione ex lege dallo zio, e tanto allo scopo di potersi avvalere del beneficio fiscale cd. n. 164/2000"di prima casa". consensualmente alle condizioni omologate dal Tribunale di Avellino con provvedimento del 16.09.2009 in conformità ai patti di cui alla scrittura privata datata 11.06.2009, sottoscritta dai coniugi ed allegata al fine ricorso congiunto di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuticonversione della separazione giudiziale in consensuale, depositato in udienza. Segnatamente, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, detta sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, assistite dai rispettivi difensori, manifestavano il consenso a separarsi in conformità ai patti ed alle condizioni indicati nella separata scrittura che chiedevano di allegare al verbale di udienza, con particolare riferimento cui dichiaravano di disciplinare le questioni patrimoniali relative alla domanda riconvenzionale dei Comuniquota di nuda proprietà sull'immobile donato. Nell'allegata scrittura i coniugi convenivano che i diritti trasferiti alla moglie per atto notaio G. venissero ritrasferiti al marito, assegnava ragione per la consenso al trasferimento o alla costituzione di un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisionediritto.

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FATTO. Con atto introduttivo La Sig.ra ….. ha formulato a Poste Italiane S.p.A. – Ufficio del personale - un’istanza di arbitrato accesso diretta alla visione ed estrazione copia della seguente documentazione: - tabelle di classifica di qualità di rendicontazione e tracciatura dei prodotti postali "Linea Evolution" e "Posta 1"; - la propria scheda di valutazione delle prestazioni e dei risultati e qualsivoglia documento attestante dichiarazioni relative all’attività dalla stessa svolta; - i documenti relativi i procedimenti, le modalità e i criteri di assunzione/rinnovo/proroga dei portalettere del CMP ….. di …... A sostegno dell’istanza ha dedotto di essere un ex dipendente di Poste e di voler verificare che non fossero state rese “dichiarazioni mendaci nei sui confronti, che abbiano ad oggi pregiudicato la possibilità di essere prorogata o riassunta”, pur essendo stata la prima nella classifica relativa la qualità della tracciatura dei prodotti postali sopra indicati. L’istante ha anche dedotto nel ricorso di essere un utente residente in data 23.2.2018una delle zone di recapito del CMP e perciò interessata a verificare la qualità del servizio. Deducendo la formazione del silienzio-rigetto sulla sua istanza di accesso, l’istante ha adito la Società a r.l. CentriaCommissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell’istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della clausola compromissoria contenuta nell’artlegge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni. 23 Poste Italiane S.p.A. ha fatto pernvenire, in limine, una memoria difensiva in cui chiede il rigetto del contratto del 17.9.2002ricorso rilevando che, stipulato da essa società con i Comuni di Montevarchinella fattiscpecie, Caviglia, Figline e Incisa Valdarno designava in seno al costituendo Collegio arbitrale quale proprio arbitro l’avv. Xxxx Xxxxx ed invitava i suddetti Comuni a provvedere alla designazione dell’arbitro di propria competenza. Con lo stesso atto, dopo avere esposto le vicende del contratto del 17.9.2002, avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, formulava le seguenti conclusioni: in via principale, accertare e dichiarare che Centria richieste dell’istante non è tenuta a riconoscere ai Comuni convenuti il canone di concessione previsto all’art. 6 del contratto rep. N. 304 del 17.9.2002, dopo la scadenza del contratto stesso (30.9.2014) o, al più tardi, trascorso un anno da predetta scadenza (30.9.2015). In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di Centria a rideterminare il canone ricadrebbero nella disciplina dell’accesso agli atti di cui all’art. 6 del citato contratto con decorrenza dalla scadenza o, al più tardi, con decorrenza da un anno oltre la scadenza e con riferimento alla fase di gestione ope legis del servizio ex art. 14, c. 7, d.lgs. n. 164/2000, al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico complessivo con gli enti locali convenuti, in coerenza con il regime gestionale ope legis limitato alla ordinaria amministrazione e con quanto stabilito, in aderenza ai principi generali e di settore, dall’art. 5, c. 5, del contratto tipo approvato con d.m. 5.2.2013, nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati nel presente atto e ad ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della presente procedura; in ogni caso, determinare la misura del canone spettante agli enti affidanti nella fase di gestione ope legis del servizio, anche previa apposita C.T.U., nel rispetto dell’equilibrio giuridico-economico del rapporto complessivo con detti enti e in coerenza con il regime di gestione limitata all’ordinaria amministrazione e con quanto stabilito dal contratto tipo di cui al citato d.m., nonché conformemente alle norme e ai principi richiamati e ogni altro eventuale criterio che potrà essere enucleato nel corso della procedura arbitrale. I Comuni di Montevarchi, Cavriglia, Figline e Xxxxxx Xxxxxxxx, con atto datato 15.3.2018, provvedevano alla designazione dell’arbitro di loro competenza nella persona del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, formulando le seguenti conclusioni: in via preliminare, dichiarare l’inefficacia sopravvenuta e/o la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 23 del contratto inter partes, e quindi l’incompetenza del Collegio Arbitrale a decidere la controversia; in ipotesi impugnata di rigetto dell’eccezione di incompetenza, respingere le domande formulate da Centria in quanto infondate in fatto e in diritto e respingere l’istanza istruttoria formulata da Centria in quanto inutile al fine di decidere. In via riconvenzionale, veniva richiesta la condanna di Centria al pagamento del canone contrattuale nella sua quota fissa e nella sua quota variabile, previo ordine a Centria S.r.l. di fornire ai Comuni i dati relativi al valore della produzione detratto il costo di acquisto del gas per l’anno 2017, ripartito in relazione al territorio di ciascun Comune. La Centria S.r.l. provvedeva alla designazione di un diverso arbitro, nella persona dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, ed il Consiglio della Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l’ANAC provvedeva, nella seduta del 17.10.2018, a nominare il Collegio arbitrale nelle persone: del Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, terzo arbitro con funzioni di Presidente, dell’Avv. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Componente, designato da Centria S.r.l.; e del Prof. Avv. Xxxx Xxxxx, Componente, designato dai Comuni. Intervenuta l’accettazione della nomina, il Collegio si costituiva in data 5.2.2019 presso la Camera Arbitrale, sede del Collegio, ed assegnava alle parti un doppio termine per il deposito di memorie e documenti. Le parti provvedevano al deposito di una prima memoria e di memorie di replica, entrambe con corredo documentale. In sede di prima memoria, Centria provvedeva a riformulare le sue conclusioni nei termini che seguono: in via principale, accertare e dichiarare l’insussistenza dell’obbligo di Centria S.r.l. di corrispondere ai Comuni convenuti il canone di concessione nella medesima misura prevista dall’art. 6 del contratto inter partes, per tutto il periodo di gestione ope legis intercorrente tra la scadenza del suddetto contratto e la decorrenza del nuovo affidamento; dichiarare conseguentemente infondata e rigettare la domanda riconvenzionale proposta dai Comuni; accertare e dichiarare che il canone spettate ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis dopo la scadenza della concessione deve essere determinato sulla base di quanto previsto dalla disciplina di settore, ovvero comunque sulla base dei principi in materia di regolazione tariffaria affermati dall’Autorità di regolazione del settore, secondo il criterio della remunerazione del capitale investito, riconosciuto dalla regolazione tariffaria per la parte di impianto degli enti concedenti, salva ogni precisazione in fase istruttoria e tenendo conto dei dedotti ulteriori fattori di alterazione del sinallagma contrattuale; accertare conseguentemente, previa apposita C.T.U., la misura del canone spettante ai Comuni nella fase di gestione ope legis del servizio. In subordine, nell’ipotesi in cui il Collegio non ritenga di poter interpretare l’art. 1, c. 453, legge n. 232/2016 in conformità del diritto comunitario e delle norme costituzionali, si è chiesta la disapplicazione della suddetta interpretazione per illegittimità comunitaria e la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità della medesima disposizione. In via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima ed efficace la proroga delle condizioni attuali, si è chiesto di accertare il diritto di Centria a rideterminare il suddetto canone e l’obbligo dei Comuni di rinegoziarlo al fine di rispettare l’equilibrio economico-giuridico del rapporto complessivo con i medesimi Comuni in forza della legge o dell’accordo inter partes. In via istruttoria, si è chiesto di disporre C.T.U. ai fini della determinazione del canone annuo spettante ai Comuni convenuti nella fase di gestione ope legis del servizio in applicazione dei criteri indicati e previa ogni specificazione ritenuta opportuna o necessaria. All’udienza del 16.4.2019, esperito senza risultato il tentativo di bonario componimento, i difensori delle parti procedevano alla trattazione orale della controversia all’esito della quale il Collegio arbitrale si riservava la decisione. Con lodo non definitivo sottoscritto in data 26-27 settembre 2019 il Collegio arbitrale ha accertato la validità e l’efficacia della clausola compromissoria e dichiarato la propria competenza a decidere la controversia, rinviando ogni altra statuizione e prorogando di 180 giorni il termine per la pronuncia. Con lodo parziale del 16.12.2019, il Collegio, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 453, della l. n. 232/2016, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost241/1990., ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti alla Corte costituzionale, fissando in 30 giorni dal deposito della decisione della Corte costituzionale il termine per il deposito delle istanze di prosecuzione del giudizio. La Corte costituzionale, con sentenza n. 239/2021, pubblicata il 7.12.2021 e comunicata al Collegio in data 29.12.2021, ha dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità sollevata. In data 30.12.2021, le parti hanno prodotto congiuntamente istanza per la prosecuzione del giudizio. Con decreto del 13.1.2022, il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la nuova udienza per il giorno 1.2.2022, assegnando alle parti il termine del 26.1.2022 per il deposito di memorie difensive. Entrambe le parti hanno provveduto a depositare ulteriori note difensive. La difesa di Centria, muovendo dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, dai quali deduce che l’art.1, comma 453, l. n.232/2016 non comporta necessariamente l’assoluta invarianza del canone contrattuale, ha ribadito le sue domande, insistendo perché il canone venga ricondotto ai livelli normali previsti dalla regolazione in assenza di incrementi frutto della libera volontà della parte contraente. Ha chiesto a tal fine che venga disposta apposita CTU e di presentare deduzioni istruttorie per precisarne l’oggetto nonché documentazione integrativa ed aggiornata in ordine ai dati economici e tariffari e ai pagamenti intervenuti medio tempore. Tanto salva e impregiudicata ogni determinazione in ordine ad una eventuale nuova rimessione alla Corte Costituzionale, che tenga conto della inutilizzabilità nella specie dei rimedi indicati dal giudice costituzionale. La difesa dei Comuni ha ribadito le proprie argomentazioni e sostenuto l’impraticabilità, per difetto di iniziative in tal senso da parte di Centria, dei rimedi indicati dalla Corte Costituzionale. Ha ritenuto la causa matura per la decisione e chiesto il rigetto delle domande di Centria e l’accoglimento della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al pagamento del canone concessorio. All’udienza del 1.2.2022, tenutasi con modalità telematica, i difensori del le parti hanno proceduto alla discussione, all’esito della quale il Collegio si è riservato la decisione assegnando alle parti termine del 4 marzo 2022 per il deposito di note di precisazione delle istanze istruttorie e per il deposito di ulteriori documenti. Entrambe le parti hanno provveduto al deposito delle note e dei documenti, acconsentendo inoltre concordemente alla proroga del termine per il deposito del lodo fino al 31 maggio 2022. Il Collegio arbitrale, riunitosi in via telematica il 20 aprile 2022, ritenuto necessaria ai fini della decisione una ulteriore fase in contraddittorio tra le parti, con particolare riferimento alla domanda riconvenzionale dei Comuni, assegnava un doppio termine alle parti: il primo, fino al 3 maggio, per il deposito di note difensive ed eventuali ulteriori documenti; il secondo, fino al 10 maggio, per eventuali note di replica. Completato il deposito degli scritti e dei documenti nei suddetti termini, il Collegio si è riunito presso la sede della Camera Arbitrale il giorno 18 maggio 2022 ed ha pronunciato la seguente decisione.

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