Common use of Inadempienze e penali Clause in Contracts

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 6 contracts

Samples: www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura del Centro dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Centro per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, All. A. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura al Centro un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: www.uslcentro.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura RSA dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura RSA per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura RSA dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016contratto. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura RSA un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 2 contracts

Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Don Bosco Per La Gestione Di 6 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso Villa Matilde Di Pescia (Pt) Anno 2019, Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Rsa Sereni Orizzonti s.r.l. Per La Gestione Di

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni irregolarità e inadempienze da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione di Contemplazioni nello svolgimento delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali attività previste dal presente articolo atto, compreso il mancato rispetto del cronoprogramma, il Comune formulerà un richiamo scritto per il primo episodio confermato. Nel caso inadempienze, tali da non preclude concretare le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo successivo, il diritto dell’Azienda Comune si riserva la facoltà di applicare sulla prima fatturazione utile una penale pari all’1% (unopercento) fino a richiedere il risarcimento degli eventuali un massimo del 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale di cui alla presente Convenzione, ferma restando la richiesta dei danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordosubiti, anche d’immagine, dal Comune. La richiesta e/o valutazione della percentuale di penale da applicare sarà effettuata caso per caso, in relazione alla natura e alla gravità dell’episodio, a insindacabile giudizio del Comune. Le irregolarità e le inadempienze riscontrate sono contestate per iscritto, via pec, entro il pagamento giorno lavorativo successivo al rilevamento da parte del Comune dell’infrazione oggetto di contestazione, a prescindere dalla data effettiva in cui il fatto si sia verificato. E’ fissato un termine non superiore a 5 giorni, naturali e consecutivi, per la presentazione di eventuali giustificazioni in forma scritta da parte di Contemplazioni. L’importo delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero sopra viene trattenuto in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo sede di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi liquidazione degli importi di cui all’art. 4 8 punto e). Nel caso di ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione di cui all’articolo successivo, il Comune applicherà penali calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare a insindacabile giudizio del Comune in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, comunque non superiori complessivamente al 10% (diecipercento) dell’ammontare netto contrattuale. Qualora l'inosservanza delle condizioni contrattuali risulti ripetuta e contestata per iscritto per almeno due volte, è facoltà del Comune risolvere la presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016Convenzione. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza Rimane impregiudicata ogni altra azione per danni arrecati al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoComune.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Realizzazione Della Mostra “Disobbedisco. La Rivoluzione Di d'Annunzio a Fiume 1919 1920” Ex Pescheria – Salone Degli Incanti

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura Casa di Cura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Casa di Cura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura Casa di Cura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura Casa di Cura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E La Casa Di Cura Villa Delle Terme s.p.a. Di Firenze Per Acquisizione N° 5 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 2 DGRT 909/2017 E N°3 Posti Letto Di Lungodegenza (Sovraffollamento Pronto Soccorso)

Inadempienze e penali. Nel caso Il Comune ha facoltà di riscontrate inadempienze al presente contrattoverificare in ogni momento, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro i propri dipendenti e non oltre funzionari, il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioniregolare funzionamento ed andamento del servizio. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni grave e documentata inadempienza da parte dell’Aziendadel concessionario, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato Comune si rivarrà incamerando, anche in parte, la cauzione definitiva, secondo criteri di proporzionalità e graduateragionevolezza, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di recesso di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penalecomma successivo. L’Azienda L’Ente si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere revocare in qualsiasi momento l’incarico all'aggiudicataria con preavviso di 60 giorni qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente atto, diversi da quelli di cui all’artal precedente comma, ovvero dall' offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Bagno a Ripoli provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al concessionario 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. 4 In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell’Amministrazione, a giustificare il comportamento del presente contratto ed in generale concessionario verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di: €. 1.000,00 (euro mille e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, salvo l’eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere; €. 100,00 (euro cento e centesimi zero) a valere sull’ammontare della cauzione definitiva, per ogni giorno di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dall’Ente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoescludono e sono cumulabili tra loro.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area a Parcheggio Prospiciente

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al alla presente contrattoconvenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto iscritto, tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il dell’Azienda la competente Ufficio struttura aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 1.000,00, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le i servizi e prestazioni reseresi. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude precluderanno il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del della presente accordoconvenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce costituirà esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è sarà inadempiente e che ha avrà fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili rivalersi sulle strutture inadempienti ai sensi dell’art. 7 in caso di inadempienza penalizzazione economica derivata dal mancato invio o dall’invio scorretto invio della rilevazione mensile delle presenzedei flussi informatici. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto la convenzione qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del della presente contratto convenzione ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.201617.11.2016 e s.m.i. all. A, lettera D.7. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattola convenzione.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Tra Azienda Usl Toscana Centro E Consorzio Sociale Comars Sede Rsa Villone Puccini Per La Gestione Di 14 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Anni 2022 2023

Inadempienze e penali. Nel caso Città di riscontrate inadempienze al Veglie - Prot. n. 0010419 del 10/08/2017 16:41 - ARRIVO Nell’esecuzione dei Servizi oggetto di appalto, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti i Servizi stessi. Qualora nell’esecuzione dei servizi si verifichi inosservanza e/o inadempienza dell’Impresa agli obblighi e/o condizioni del presente contrattocapitolato, l’Azienda è tenuta facoltà dell’amministrazione appaltante di applicare a contestare carico dell’appaltatore, previa contestazione per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento iscritto, penali secondo la gravità dei casi. La misura delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazionepenali sarà stabilita dall’amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio, da un minimo di € 400,00 500,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione 3.000,00. Il Responsabile del Procedimento renderà tempestivamente edotta la Ditta appaltatrice dell’applicazione di eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, invitando la stessa a formulare le proprie controdeduzioni entro termine perentorio. L’importo delle penalità sarà trattenuto all’atto della liquidazione delle rate mensili, oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, il cui ammontare dovrà essere immediatamente reintegrato. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione dei servizi, secondo quanto dispone l’art. 1662 del c.c., accertato che l’esecuzione non prosegue secondo le condizioni stabilite nelle modalità di gestione e dell’offerta come presentate dalla ditta aggiudicataria secondo le linee guida del capitolato, l’Amministrazione aggiudicatrice può fissare un congruo tempo entro il quale l’aggiudicatario deve uniformarsi alle condizioni indicate, trascorso inutilmente il quale, essa ha facoltà di risolvere “ ipso facto e de iure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata o invio di pec con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo dichiara di pagamento avvalersi della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi clausola di cui all’art. 4 1456 del presente contratto ed c.c. incamerando tutta o parte della cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l’accertamento dei maggiori danni, che devono essere risarciti. L’Amministrazione appaltante, inoltre, avrà la più ampia facoltà di revocare in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte tutto o in parte l’affidamento dei servizi, senza che l’aggiudicatario possa nulla a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodopretendere o eccepire a qualsiasi titolo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.nei seguenti casi:

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.veglie.le.it

Inadempienze e penali. Nel caso Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell’aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di riscontrate inadempienze ritardo addebitabile all’aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al presente contrattonetto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, l’Azienda la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è tenuta ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni accettata dal ricevimento delle contestazioniMinistero. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaaccettazione della sostituzione il Ministero ne dà avviso entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un esperto contabile o esperto tecnico agrario e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Responsabile operativo o di un Esperto informatico. In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Direttore dell’esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle penalità commisurate specifiche norme. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al danno arrecato e graduateDirettore dell’esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata. Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in base alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, alla gravità della violazionescadenza dei termini stessi, da un minimo di € 400,00 ferma restando l’applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il del Ministero al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata del danno. In tal caso all’Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l’incameramento parziale o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento totale della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattocauzione definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: www.politicheagricole.it

Inadempienze e penali. Nel In caso di riscontrate inadempienze al inadempimento delle obbligazioni contrattuali, di quanto indicato negli articoli del presente Capitolato, negli atti di gara e in caso di cattiva o insoddisfacente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l’Azienda è tenuta sarà facoltà del Comune di Cormano applicare a contestare suo insindacabile giudizio, penalità dell’importo variabile, a seconda della tipologia del disservizio, del mancato e/o del tardivo adempimento; inoltre il servizio non svolto secondo le prescrizioni del presente Capitolato comporterà per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazionila Ditta la ripetizione degli interventi. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaparziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduateferma restando la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, la Ditta appaltatrice, oltre all’obbligo di ovviare, in base alla gravità della violazioneun termine stabilito dal Responsabile Tecnico del Comune di Cormano, all’infrazione contestatale ed al pagamento di una penale da un minimo di € 400,00 50,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto 500,00, da graduarsi in rapporto alla Struttura per le prestazioni resegravità e alla recidività dell’inadempienza. L’applicazione delle penali previste deve essere preceduta da regolare contestazione scritta a mezzo pec dell’inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 giorni dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordoricevimento della predetta nota. La richiesta e/o il pagamento delle penali penale così determinata, sarà comunicata formalmente alla Ditta, e dedotta dall’importo della fattura in fase di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleliquidazione. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di Indipendentemente da quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodosuccessivo articolo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza la Ditta appaltatrice ometta di eseguire anche parzialmente gli interventi, l’Amministrazione Comunale potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale degli interventi omessi dall’assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoComune.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.cormano.mi.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contrattoOve venissero riscontrati gravi difetti nell’esecuzione del servizio in argomento e nei risultati raggiunti, l’Azienda è tenuta si provvederà a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Appaltatore. Dopo due contestazioni scritte e motivate l’Ente avrà facoltà di rescindere immediatamente il contratto senza alcuna altra formalità se non con il preavviso scritto da comunicarsi 15 giorni prima del termine del rapporto con raccomandata con avviso di ricevimento. Quanto sopra non toglie all’Ente la più ampia facoltà e riserva di richiedere il risarcimento dei danni in conseguenza dell’interruzione del servizio. Al fine di garantire un’analisi obiettiva degli eventi ed allo scopo di favorire eventuali controdeduzioni azioni di arbitrato nelle forme previste dalla vigente normativa ed a garanzia degli utenti, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo la seguente modalità: incontro tra il legale rappresentante del Comune ed il legale rappresentante della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non Ditta. Possono dare luogo all’erogazione di una penalità i seguenti casi: 1.qualora l'appaltatore si presenti sul luogo stabilito dal personale comunale o delegato per l'inizio delle operazioni oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni un’ora dalla chiamata da parte dell’Aziendadel referente il servizio, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali termine migliorativo offerto in sede di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso gara, sarà applicata una penale pari ad euro 200,00.- (duecento/00) che verrà reiterata per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ciascuna ora (o frazione di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva ora) di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato ritardo rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato per il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.disservizio;

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.lissone.mb.it

Inadempienze e penali. Poiché le prestazioni contemplate sono di pubblica utilità, la ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà esimersi dall’eseguirle o non eseguirle del tutto o in parte. L’appaltatore nell‘esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso. Nei casi in cui l’A.C. rilevi la non conformità delle prestazioni rese dall’operatore economico affidatario. al presente capitolato, alle normative di legge e al contenuto dell’offerta tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, procederà alla contestazione per iscritto dell’inadempimento riscontrato segnalando la penale di cui all’allegato A) al presente capitolato prevista per la fattispecie (o la più assimilabile); in relazione alla natura della contestazione e se del caso potrà essere assegnato un termine congruo per adempiere, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 34 e fermo restando l’obbligo dell’operatore economico affidatario. di adoperarsi comunque per la cessazione immediata degli effetti dell’inadempienza tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli utenti. L’appaltatore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire all’A.C. idonee giustificazioni per l’inadempimento contestato; in assenza di comunicazione da parte dell’appaltatore o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, l’A.C. procederà, entro i 30 giorni successivi, all’adozione del provvedimento di applicazione delle penali, comunicandolo all’operatore economico affidatario; il procedimento per determinare l’ammontare della penale è effettuato dall’A.C. secondo le proprie norme interne di funzionamento. Per i casi non specificatamente previsti dall’allegato sopraccitato l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più assimilabile. E’ altresì facoltà dell’A.C., in caso di inadempimento nel termine prescritto, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare svolgimento dei servizi in appalto, ponendo a carico dell’appaltatore tutte le spese conseguenti, senza eccezione, restando impregiudicati per l’A.C. il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso ed alla risoluzione del contratto. L’A.C. procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo l'adozione del provvedimento ovvero mediante l'incameramento, anche parziale, della cauzione. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente applicazione di penali che comportino la parziale o totale escussione della cauzione, e sempre che l’inadempimento non comporti la risoluzione del contratto, l’Azienda l’appaltatore è tenuta tenuto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per ricostituire la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattogaranzia prevista.

Appears in 1 contract

Samples: www.provincia.sp.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate Le inadempienze al a qualunque obbligo derivanti dal presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto contratto comporteranno ad insindacabile giudizio dell’Ente la comunicazione tramite PEC le inadempienze stesse; le di apposita contestazione scritta degli addebiti e la conseguente applicazione della penalità pari a € 200,00 per ogni contestazione addebitata, fatto salvo comunque l’obbligo di adempimento. Il gestore potrà presentare eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro a giustificazione dell’inadempienza nei tempi e non oltre il termine massimo nei modi indicati nella comunicazione di 15 giorni dal ricevimento delle contestazionicontestazione. L’ente deciderà nel merito applicando o meno le penali. In caso di non accoglimento recidiva delle controdeduzioni da parte dell’Aziendainadempienze si potrà addivenire alla risoluzione del contratto. Art. 13 – Clausola risolutiva espressa Ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità presente contratto si intenderà risolto per fatto o colpa del conduttore nel caso di: - violazione della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi destinazione d’uso del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali contratto; - violazione del divieto di sublocazione anche parziale e di cessione del contratto, di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo precedente art. 15; - mancato pagamento del canone di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il locazione; - mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79piano di gestione nella sua globalità; - mancata manutenzione dell’area; - mancato rinnovo/R aggiornamento delle polizze assicurative prescritte. Costituisce altresì causa espressa di risoluzione del 17.11.2016. Di fronte contratto il fallimento del conduttore o l’assoggettamento dello stesso ad altra procedura concorsuale o a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoliquidazione volontaria.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione Del Rifugio Escursionistico Pian Dei Ciclamini in Comune Di Lusevera

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura del Consorzio dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura al Consorzio per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura il Consorzio dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016contratto. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Consorzio Sociale Comars Onlus Per La Gestione Di 14 Posti Letto Di Cure Intermedie Setting 3 Residenzialità Assistenziale Intermedia Ex d.g.r.t. 909/2017 Presso La Rsa Villone Puccini Di Monte San Savino (Pt) Anno 2019

Inadempienze e penali. Nel caso Il servizio di riscontrate inadempienze al ristorazione previsto dal presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno Capitolato dovrà essere comunicate all’Azienda eseguito entro i periodi disposti e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioninei tempi e nelle modalità concordate dalle parti e/o specificamente previste nel capitolato stesso. In caso di ritardo nell’attivazione del servizio, ed in particolar modo non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità tempo per l’avvio della violazione, da un minimo manifestazione la Fondazione applicherà una penale di € 400,00 ad un massimo 20.000,00 (Euro Ventimila/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno derivante da ritardo. Resta fermo che la Fondazione si impegna a consegnare le aree oggetto del servizio di cui all’appalto entro le date di consegna previste all’art. 8 e/o comunque in tempo utile per l’attivazione del servizio. Nel caso di inadempienza nelle modalità di svolgimento del servizio, di modifica degli orari stabiliti o di assenza di servizio, non motivati da cause oggettive non dipendenti dall’aggiudicatario, la Fondazione si riserva di applicare una penale di € 1.000,00 5.000,00 (Euro Cinquemila/00) per ogni infrazione che pregiudichi la qualità o l’efficienza del servizio stesso. Qualora si dovessero altresì verificare inadempienze che procurino danneggiamenti alle aree concesse dalla Fondazione e a arredi e/o materiali di proprietà della Fondazione o di terzi, la Fondazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni compresi quelli causati a terzi. Nessun indennizzo e/o risarcimento verrà riconosciuto dalla Fondazione all’aggiudicatario in caso di maltempo, cancellazione di spettacoli per cause non imputabili alla Fondazione, scioperi o analoghe manifestazioni anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura qualora posti in essere dai dipendenti della Fondazione medesima. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per le prestazioni resedanni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza inviata tramite PEC avverso la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo l’Affidatario avrà facoltà di pagamento presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della medesima penalecontestazione stessa. L’Azienda si riserva Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della Fondazione, in caso di gravi violazioni, di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso servizio e di inadempienza o scorretto invio affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto parte inadempiente ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoimmediata escussione della garanzia definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: Fondazione Di Partecipazione Umbria Jazz

Inadempienze e penali. Nel In caso di riscontrate inadempienze al mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contrattoservizio, l’Azienda la cui gravità non integri il presupposto per la risoluzione contrattuale, il Comune attuatore potrà applicare all’aggiudicatario una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell’esecuzione degli adempimenti previsti nel presente Capitolato e/o nell’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara. L’applicazione della penalità di cui sopra è tenuta a contestare indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste dal codice civile per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali violazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, essendo così fatta salva ogni azione volta ad ottenere il risarcimento dell’eventuale maggior danno o a risolvere il contratto. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 10 giorni dal ricevimento delle contestazionidella contestazione. In caso Qualora le predette controdeduzioni non pervengano al Comune attuatore nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali stabilite al comma 1 del presente articolo a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le penalità ed ogni altro genere di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione provvedimento saranno comunicate all’aggiudicatario con raccomandata A/R o per posta certificata. Si procede al recupero delle penalità commisurate attivando la garanzia fidejussoria, senza bisogno di diffida, con conseguente obbligo di reintegro come previsto al danno arrecato e graduatesuccessivo art. 17, in base alla gravità della violazioneultimo comma o mediante ritenuta diretta sul primo corrispettivo dovuto all’aggiudicatario. Le penali applicate non potranno comunque superare complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, da un minimo pena la risoluzione di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordocontratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero esonera in alcun nessun caso per la Struttura l’aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Inadempienze e penali. Nel caso L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente capitolato e delle attività previste nell’offerta tecnica-economica determinerà l’applicazione nei confronti dell’aggiudicatario di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, una penale da un minimo di € 400,00 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione 5.000,00,oltre le spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non eseguiti o male effettuati, previa contestazione dell’addebito e previa valutazione delle controdeduzioni dell’aggiudicatario, secondo la gravità dell’inadempienza accertata, con quanto dovuto alla Struttura provvedimento motivato del Dirigente del Settore Finanziario e Contabile, su proposta del RUP. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe dell’Aggiudicatario. È comunque fatto salvo il risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 del Codice civile, del maggior danno patito a richiesta del Comune di Sulmona. La contestazione dell’addebito verrà fatta a mezzo PEC, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa. L’Aggiudicatario avrà un termine di 15 giorni,o inferiore se ritenuto essenziale e qualora indicato nella comunicazione di addebito, per presentare le prestazioni rese. L’applicazione proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali e procederà all’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per 5 (cinque) volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto, a seguito di diffida da comunicare con raccomandata A/R o da notificare tramite messo comunale. Qualora l’Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all’applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di cui contestazione. Qualora l’Aggiudicatario non proceda al presente articolo non costituisce esonero pagamento,l’Amministrazione potrà rivalersi in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente sede di liquidazione periodica dei compensi e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledegli aggi pattuiti. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 Tutte le clausole del presente capitolato, nonché gli impegni assunti dall’Aggiudicatario nell’offerta tecnica- economica, sono comunque essenziali; pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre la risoluzione del contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodostesso, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattoprevia diffida scritta.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.sulmona.aq.it

Inadempienze e penali. Tutte le clausole del presente Capitolato - Schema di contratto sono da intendersi come essenziali. Ogni disservizio e/o inadempienza rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato - Schema di contratto ad opera dell'Impresa aggiudicataria sarà oggetto di contestazione scritta (a mezzo pec). A tal fine la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a produrre giustificazioni e comunque conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contrattoin cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’Impresa aggiudicataria, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura che dovranno essere comunicate all’Azienda pervenire alla Fondazione entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di stabilito nella diffida, non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendafossero ritenute soddisfacenti, il competente Ufficio aziendale si procederà all’applicazione di una penalità variabile da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 in ragione dell'importanza delle irregolarità, del disservizio provocato e del ripetersi nel tempo delle manchevolezze. L'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere esclude il risarcimento degli eventuali dei danni derivanti dalla mancata dal mancato o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordoservizio. La Nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria sia incorsa in almeno tre distinte contestazioni assoggettate a penalità, la Fondazione potrà procedere alla risoluzione immediata ex art. 1456 c.c., con richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento risarcimento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periododanni tutti, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligoanche indiretti, si procederà a sospendere il contrattocausati dagli inadempimenti contestati.

Appears in 1 contract

Samples: www.fondazionepetruzzelli.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura Fondazione dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura Fondazione per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura Fondazione dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016, all. A. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura Fondazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Contrattuale Tra Azienda Usl Toscana Centro E Fondazione Filippo Turati Onlus Di Pistoia Per La Gestione Di Un Modulo Di 20 Posti Per Degenza Extraospedaliera a Media Complessita’ Assistenziale (Cure Intermedie) Setting 2, Sede Di San Marcello Piteglio (Pt). Anno 2019

Inadempienze e penali. Nel caso Per inadempienze derivanti da obblighi contrattuali, inefficienze ed inadeguatezza dei servizi resi da parte dell’aggiudicatario, potranno essere applicate penali giornaliere. Per ogni giorno di riscontrate inadempienze ritardo addebitabile all’aggiudicatario rispetto ai termini previsti, la penale applicata sarà pari allo 0,6 per mille dell’importo contrattuale al presente contrattonetto di IVA. Se il ritardo riguarda più organismi pagatori, l’Azienda la predetta penale sarà applicata separatamente per ciascuno di essi. Qualora l’aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata comunicazione al Ministero, indicando i nominativi e le referenze dei sostituti di quelli indicati in sede di offerta. L’eventuale sostituzione di componenti del gruppo di lavoro è tenuta ammessa solo se i sostituti presentino un curriculum analogo o più qualificato rispetto a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno quello delle persone sostituite e, comunque, tale sostituzione può non essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni accettata dal ricevimento delle contestazioniMinistero. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaaccettazione della sostituzione il Ministero ne dà avviso entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. In caso di mancata comunicazione dell’avvenuta sostituzione, si applicherà una penalità di euro 5.000,00 per ogni sostituzione non comunicata di un Esperto revisore, o di Esperto agrario, o di un Esperto informatico e di euro 10.000,00 per ogni sostituzione non comunicata del Responsabile del servizio o di un Responsabile operativo. In presenza di inadempienze, inefficienze e inadeguatezza dei servizi resi, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Direttore dell’esecuzione del contratto intimerà entro cinque giorni lavorativi all’aggiudicatario, a mezzo di posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle penalità commisurate specifiche norme. In ogni caso, l’Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al danno arrecato e graduateDirettore dell’esecuzione del contratto a mezzo di posta elettronica certificata, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accettabili a giudizio del Ministero, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine massimo stabilito, potranno essere applicate le penali 0,6 per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA per ogni giorno di persistenza di ciascuna contestazione formalizzata. Nel caso di applicazione delle penali, il Ministero provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in base alternativa, ad incamerare la cauzione definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere, alla gravità della violazionescadenza dei termini stessi, da un minimo di € 400,00 ferma restando l’applicabilità delle predette penali, il contratto potrà essere risolto dal Ministero ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude insindacabile giudizio dello stesso, relativamente agli organismi pagatori interessati o a tutti gli organismi pagatori, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, fatto salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il del Ministero al risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata del danno. In tal caso all’Appaltatore, oltre alla suddetta risoluzione contrattuale, verrà applicato l’incameramento parziale o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento totale della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattocauzione definitiva.

Appears in 1 contract

Samples: Bozza Di Contratto

Inadempienze e penali. In caso di inosservanza di norme contenute nel presente capitolato ed inadempienza di norme contrattuali, saranno applicate penalità variabili tra € 250,00 ed € 2.500,00, secondo l’importanza dell’irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze ad esclusiva discrezione della S.A.. Ove si verificassero inadempienze nell’esecuzione del contratto (non si dia inizio all’erogazione dei servizi nella data stabilita; non siano forniti i servizi in conformità alle condizioni contrattuali; non sia impiegato il personale e/o le attrezzature e/o i locali d’archivio con i requisiti stabiliti in sede di gara; non sia garantita la sicurezza della documentazione) la S.A. a titolo di risarcimento del danno arrecatole o ad indennizzo del minor valore del servizio reso nonché dell’eventuale maggior spesa sopportata per l’acquisizione del servizio effettuato direttamente da altra Ditta, potrà, in relazione ad ogni singolo caso, applicare a suo insindacabile giudizio, in ragione della gravità delle inadempienze verificatesi, una penale fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivamente fatturato in relazione all’attività svolta nel trimestre precedente a quello in cui si ravvisa l’inadempienza. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la S.A. potrà rivalersi su eventuali crediti della D.A. nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contrattograve inadempienza la S.A. avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et iure” il contratto mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo lettera raccomandata o pec, l’Azienda è tenuta trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo titolo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazionipenalità ed indennizzo dovuto alla S.A. salvo l’esercizio di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In particolare il contratto sarà risolvibile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: - singola grave violazione degli obblighi assunti; - violazione non grave degli obblighi assunti, ripetuta per almeno tre volte; - in caso di non accoglimento fallimento; - subappalto, anche parziale, al di fuori delle controdeduzioni da parte dell’Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali ipotesi previste dal presente articolo non preclude capitolato. Nei casi sopra indicati di risoluzione del contratto la D.A. sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e delle maggiori spese, che si residuassero a seguito di rivalsa sulla cauzione e su eventuali crediti dell’Impresa, alle quali la S.A. dovrà andare incontro per il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata rimanente periodo contrattuale sia in caso di esecuzione diretta del servizio sia in caso di nuovo appalto o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordodi affidamento ad altra impresa. La richiesta S.A. avrà inoltre la facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di tre mesi senza che la D.A. possa pretendere alcunché a titolo di rimborso od indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, qualora lo stesso risulti incompatibile con disposizioni normative e/o il pagamento delle penali regolamentari successivamente intervenute o per motivi di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattointeresse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo.

Appears in 1 contract

Samples: www.arnascivico.it

Inadempienze e penali. Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, o di non accoglimento puntuale adempimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendastesse che non comporti per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione Responsabile del Procedimento contesta con lettera raccomandata le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale determinazione. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni prodotte dall’aggiudicatario e delle ragioni per le quali l’Amministrazione Comunale ritiene di disattenderle. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini previsti, siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. Le penali sono applicabili per mancato rispetto dei livelli di servizio specificati nel presente capitolato, ovvero per ritardo nella esecuzione delle attività o mancato svolgimento delle stesse. Per ritardo o mancato svolgimento si intendono quelli non giustificati e non sanati con sospensioni o proroghe accordate dal Responsabile del Procedimento ed esclusivamente imputabili a cause dovute alla Ditta affidataria o da essa provocate. L’ammontare della penale varia a seconda della gravità e dell’inadempienza accertata. Costituiscono causa specifica per l’applicazione della penale la mancata prestazione del servizio o il ritardo dello stesso. Le penali applicate saranno trattenute dalle fatture ovvero, a richiesta del Responsabile del Procedimento, trasformati in attività aggiuntive. La Ditta aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare le penali secondo le modalità sopra espresse. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento propone all’Amministrazione la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Salvo la risoluzione del contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno e l’eventuale responsabilità sancita dal diritto penale e più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l’Amministrazione Comunale, a tutela delle norme contenute nel presente contratto e qualora le stesse vengano disattese dall’Aggiudicatario, applicherà le seguenti specifiche penalità commisurate detraendole direttamente dal primo pagamento utile: - apertura e chiusura del Palazzo dei Congressi al danno arrecato e graduate, in di fuori degli orari richiesti: la penale parte dalla base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 300,00 ed aumenta di ulteriori € 100,00 per ciascuna ora di ritardo rispetto alle richieste effettuate dal Servizio Turismo, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun intervento; - abbandono del Palazzo dei Congressi, anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni resedi un solo addetto, negli orari in cui deve essere presidiato: 500,00 €. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo - mancato controllo del buon funzionamento degli impianti (elettrici, illuminazione, dati, riscaldamento/raffrescamento): 300,00 €. - inosservanza della normativa sulla sicurezza (come consentire di introdurre attrezzature non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta autorizzate e/o mancato controllo ingombro uscite di emergenza e/o controllo preventivo impianti per la sicurezza): 500,00 €; - Comportamento scorretto del personale o lesivo dell’incolumità e della moralità da € 300,00 a € 500,00, in relazione alla gravità del comportamento. - mancata sostituzione del personale, nonostante la formale e motivata richiesta di sostituzione dall’Ente: € 500,00 per ogni giorno di inosservanza e allontanamento immediato del personale. - inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e ogni altro comportamento non coerente con quanto disposto dal capitolato: € 500,00 oltre alla responsabilità civile e penale conseguenti all’inosservanza. - da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell’infrazione, per ogni altro tipo di impedimento delle obbligazioni del presente contratto non comportante risoluzione. Se l’impresa verrà sottoposta al pagamento di tre penali per anno solare, sarà facoltà della Committenza risolvere il pagamento contratto. Per l’applicazione delle penali di cui al disposizioni contenute nel presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo Committenza potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva formalità di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì sorta, salvo la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi avanzare richieste di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattorisarcimento per danni ulteriori.

Appears in 1 contract

Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Inadempienze e penali. Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispettasse le clausole del presente capitolato, il Consiglio regionale avrà la facoltà di riscontrate applicare le penali come appresso indicate e/o di risolvere il rapporto ai sensi del successivo par. 23, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Le penali, nel complesso, non potranno superare il 10% dell’importo netto contrattuale, ai sensi dell’articolo 113-bis del D.lgs. n. 50/2016; il superamento di tale soglia comporta la risoluzione di diritto del contratto. Il Consiglio regionale, applicherà una penale: - pari allo 0,30‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, per cause imputabili all’aggiudicatario, nelle attività di posa in opera e installazione del sistema integrato di votazione e amplificazione - pari allo 0,30‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nelle attività di manutenzione rispetto alla tempistica di intervento e/o ripristino definita dal paragrafo 11, per cause imputabili all’aggiudicatario; - pari allo 0,50‰ dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di mancata erogazione, per cause imputabili all’aggiudicatario anche parziale, del servizio di assistenza tecnica di cui al paragrafo 12 per cause imputabili all’aggiudicatario; - pari allo 0,50‰ dell’importo netto contrattuale per ogni eventuale prestazione non adempiuta a regola d’arte per cause imputabili all’aggiudicatario. Le inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare di cui sopra vengono contestate per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e dal responsabile dell’esecuzione. A tal fine lo stesso propone al RUP la fissazione di un termine non oltre il termine massimo di 15 inferiore a dieci giorni dal ricevimento dalla notifica delle contestazioni, entro il quale il fornitore dovrà far pervenire, per iscritto, le proprie controdeduzioni. In caso di Qualora entro il predetto termine l’aggiudicatario non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendainvii le proprie controdeduzioni, ovvero queste ultime non siano ritenute idonee a giustificare l’inadempimento, il competente Ufficio aziendale procederà RUP, su impulso del Responsabile dell’esecuzione, dà corso all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo penali di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni resecui sopra il cui importo sarà trattenuto dalla relativa fattura. L’applicazione Ferma restando l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude nei precedenti commi, sono comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e il diritto dell’Azienda a Consiglio regionale si riserva, altresì, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 del presente accordocodice civile, nonché la risoluzione del contratto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo paragrafo non costituisce esonero esonera in alcun nessun caso l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale le quali si è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento reso inadempiente. L’accettazione della medesima prestazione tardiva non fa venire meno il diritto all’applicazione della penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

Appears in 1 contract

Samples: amministrazionetrasparente.consregsardegna.it

Inadempienze e penali. Nel caso Il Comune ha facoltà di riscontrate inadempienze al presente contratto, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre verificare in ogni momento il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioniregolare svolgimento del servizio. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni grave e documentata inadempienza da parte dell’Aziendadella società il Comune si rivarrà incamerando, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduateanche in parte, in base alla gravità della violazionela cauzione definitiva, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude salvo il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordodi recesso. La richiesta e/o il pagamento delle penali Il Comune di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere revocare l’incarico con preavviso di 30 giorni qualora si verificasse da parte della società il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale; in tal caso il contratto qualora accerti si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. In caso di violazione degli obblighi contrattuali il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte Comune provvederà a tale violazione sarà concesso formalizzare la contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., assegnando alla Struttura società un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati10 per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. Al Qualora le controdeduzioni non fossero presentate nel termine assegnato o non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, ovvero persistesse l’inadempimento, verrà applicata per ogni singola violazione una penale di tale periodoEuro 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’adempimento rispetto al termine indicato dal Comune per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora venga verificato salvo il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattodiritto alla richiesta di risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Proroga Del Servizio Di Consulenza E Brokeraggio Assicurativo – Trennio 2018 2020

Inadempienze e penali. Nel Qualora durante lo svolgimento del servizio l’Istituto di vigilanza dia motivo a rilievi per negligenza ed inadempienze nell’osservanza delle clausole contrattuali, sarà notificata da parte della Stazione Appaltante formale diffida (a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di riscontrate inadempienze al presente contrattourgenza, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all’Azienda mezzo fax). In tal caso l’Istituto di vigilanza potrà produrre, entro e non oltre 10 (dieci) giorni successivi alla suddetta contestazione, le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano, ovvero pervengano oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso dieci giorni, ovvero ancora la Stazione Appaltante non le ritenga condivisibili e/o appropriate, si potrà procedere alla riduzione dell’importo dovuto in proporzione alle ore di servizio non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Aziendaeseguito, il competente Ufficio aziendale procederà all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduateo parzialmente o imperfettamente eseguito; sarà, in base alla gravità inoltre, applicata una penale forfetaria nella misura del 10% della violazionedetrazione operata, da con un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese200,00 (duecento/00). L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta La detrazione del relativo importo sarà effettuata sulla fatturazione mensile, e compensata ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del presente accordocodice civile. La richiesta e/Nel caso, poi, di inadempienze gravi o ripetute da parte dell’Istituto di vigilanza, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il pagamento contratto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’Istituto di vigilanza e salva l’applicazione delle penali disposizioni di cui al comma precedente. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non retribuirà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Istituto di pagamento della medesima penale. L’Azienda si riserva vigilanza nonché sulla cauzione, senza bisogno di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso diffide o formalità di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all’art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contrattosorta.

Appears in 1 contract

Samples: www.ipzs.it