Indennità di reperibilità Clausole campione

Indennità di reperibilità. Con riferimento all’art. 38 lettera “e” del vigente CCNL, previo accordo con la RSU/RSA o in assenza delle stesse con le XX.XX. Territoriali da sottoscriversi presso l’ANCE Napoli, qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna. La reperibilità obbliga l’operaio a garantire l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata, fatto salvo il tempo necessario per recarsi sul luogo. Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, l’azienda provvederà ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta. Nel caso in cui non sia utilizzato il mezzo aziendale ed il lavoratore reperibile utilizzi mezzi pubblici di trasporto ovvero sia autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo dell’intervento, le spese di viaggio saranno rimborsate. L’operaio viene individuato secondo turnazione almeno settimanale, per fasce di 8 ore. Si precisa che le ore lavorate per l’intervento in reperibilità sono da considerarsi come da CCNL Edile Industria. Il personale direttivo è escluso dall’applicazione della presente indennità. In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 del Codice civile, le Parti convengono che il presente trattamento economico sia escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Gli eventuali accordi aziendali possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente articolo.
Indennità di reperibilità. 1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta- re da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il crite- rio della rotazione tra il personale interessato. 2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Dalla data di sottoscrizione del presente accordo, ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari: - a € 8 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massimo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta); - a € 16 per ogni turno di reperibilità di cui al comma 7 richiesto nei giorni conside- rati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta). Nel caso in cui, nell’arco temporale di reperibilità, il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività, l’indennità di cui al periodo precedente è incrementata di: - € 5 per il turno di reperibilità dal lunedì al venerdì; - € 9 per il turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi 3. Sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e comunque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipendenti per le esigenze del servi- zio. 4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il tratta- mento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore, che decor- rono dal momento in cui il dipendente raggiunge il luogo di lavoro. Fermo restando il trat- tamento retributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate con- corrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario. Qualora la prestazione sia resa in parte durante il periodo di reperibilità e in parte durante l’orario di lavoro ordinario, verranno retribuite con il trattamento previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo le sole ore effettivamente lavorate nell’arco temporale di reperibilità. 5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ...
Indennità di reperibilità. 1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'articolo 23 del CCNL 14 settembre 2000 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è: a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali; b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato; c) non può essere superiore 6 periodi al mese per lavoratore o lavoratrice; d) se il servizio è frazionato, comunque in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%; e) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato; f) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata in servizio remunerate come lavoro straordinario o, se richiesto dal lavoratore, con equivalente riposo compensativo; g) la corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità é effettuata unitamente al pagamento del salario accessorio a consuntivo. 2. Il lavoratore, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti dalla chiamata in servizio secondo le modalità e con gli strumenti individuati dall’Amministrazione. 3. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento l’indennità per reperibilità non é corrisposta. 4. I servizi in cui è stata istituita la pronta reperibilità e le risorse destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti: a) servizio di vigilanza urbana, b) servizio pronto intervento palazzi comunali, c) servizi tecnici a tutela dell’incolumità pubblica. 5. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la produttività collettiva.
Indennità di reperibilità. Ai lavoratori eventualmente tenuti, a rotazione, ad assicurare la propria reperibilità per ragioni di servizio di ordine tecnico-manutentivo è dovuta una indennità giornaliera della entità percentuale di seguito indicata, da calcolarsi in relazione alle ore impegnate ed alle retribuzioni orarie non maggiorate: - reperibilità fino ad 8 ore: 10%; - reperibilità fino a 12 ore: 15%. Per ogni ora di reperibilità eventualmente compresa nella fascia notturna (dalle 22 alle 6) le suddette percentuali sono raddoppiate. Qualora la reperibilità richiesta riguardi giornate festive ai sensi del precedente articolo 47, punto 1, l’indennità giornaliera è maggiorata di un ulteriore 10%. Qualora la reperibilità richiesta interessi un arco orario che attraversa fasce orarie (notturne, diurne o festive) diverse, la relativa indennità è calcolata per quota con le percentuali sopra indicate. Gli eventuali turni di reperibilità non sono sostitutivi né in tutto né in parte del normale debito orario giornaliero.
Indennità di reperibilità. 1. Si applica la disciplina prevista dall’articolo 20 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle XX.XX del comparto Funzioni Centrali il 12.02.2018, con le modifiche e integrazioni indicate ai successivo comma 2 2. Per un turno di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità di € 17,50. Per turni di durata inferiore alle 12 ore, la predetta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10 per cento. L’indennità di reperibilità di cui al presente comma non compete durante l’orario di servizio, a qualsiasi titolo prestato.
Indennità di reperibilità. 1. Si dà atto che l’indennità di reperibilità di cui all’art. 23 del CCNL 14/09/2000 viene corrisposta nell’ambito delle strutture individuate in apposito disciplinare.
Indennità di reperibilità. Ai sensi dell’art. 55 del CCRL 01/08/2002, si confermano, in attesa di una revisione globale dell’istituto, le aree di pronto intervento individuate dall’Amministrazione con le apposite deliberazioni giuntali e secondo la procedura di cui all’art. 7 comma 2 del CCRL 01/08/2002.
Indennità di reperibilità. L'indennità di reperibilità viene confermata come segue: a) indennità di reperibilità diurna euro 15,49 b) indennità di reperibilità notturna e/o festiva euro 20,66 Gli importi di cui sopra si riferiscono alla turnazione massima di 12 ore. Turni di reperibilità di durata inferiore sono compensati con riduzioni proporzionali dell'indennità.
Indennità di reperibilità. L'indennità di reperibilità viene confermata come segue: a) indennità di reperibilità diurna L. 30.000 b) indennità di reperibilità notturna e/o festiva L. 40.000 Gli importi di cui sopra si riferiscono alla turnazione massima di 12 ore. Turni di reperibilità di durata inferiore sono compensati con riduzioni proporzionali dell'indennità.
Indennità di reperibilità. (art. 7, comma 4, lett. i) e k), e art. 24, comma 4, CCNL) 1. Il personale coinvolto nel servizio di reperibilità e pronto intervento ha titolo a percepire la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 2. Nel caso lo richiedano particolari esigenze organizzative o per l’ampliamento dei servizi o in situazioni di carenza di personale da porre in rotazione nei turni di reperibilità, è possibile aumentare fino a 6 il numero delle volte in cui il singolo dipendente può essere messo in reperibilità nel corso di un mese. In periodi di particolare attività detto numero può essere ulteriormente elevato, fermo rimanendo il limite massimo di n. 10 turni di reperibilità nel corso di un periodo quadrimestrale da intendersi a scorrimento.18 3. Nel caso di cui al comma precedente l’indennità base di reperibilità è pari ad € 13,00 per 12 ore al giorno, e tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva. 4. L’indennità in oggetto compete anche al personale addetto all’ufficio di stato civile di volta in volta individuato nei limiti di un’unità, reperibile nei giorni festivi e limitatamente ai casi di almeno due festività consecutive. 5. L’erogazione dell’indennità avviene entro il trimestre successivo a quello di maturazione del diritto, sulla base dei dati comunicati dal competente dirigente/responsabile di settore.