Modalità di attuazione dell'accordo. Per la pratica realizzazione di quanto indicato nel presente allegato, le Parti stabiliranno a livello nazionale la misura del contributo da destinare all'Opn, sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le agenzie attraverso l’Ente Bilaterale;
2. per le Regioni nelle quali eventualmente non fossero stati nominati gli RLST, le parti stipulanti iI presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative.
Modalità di attuazione dell'accordo a. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 11) ed al punto 6b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all'Opr sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
a) La definizione congiunta di progetti pilota e dimostrazioni sul territorio regionale;
b) La messa a disposizione da parte dell’ASI dei dati satellitari, sia su aree di test che su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei piani di acquisizione già esistenti a livello nazionale e della data policy delle singole missioni, secondo specifiche che verranno concordate tra i due referenti dell’Accordo;
c) La messa a disposizione da parte della Regione Toscana di dati in situ e ausiliari, sia su aree di test che su tutto il territorio regionale, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione definiti dalla Giunta Regionale e degli eventuali vincoli sui dati stessi, secondo specifiche che verranno concordate tra i due referenti dell’Accordo;
d) Il supporto e la partecipazione di ASI alle sperimentazioni promosse dalla Regione Toscana;
e) Il supporto e la partecipazione della Regione Toscana alle sperimentazioni promosse dall’ASI;
f) La predisposizione di documentazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;
g) La promozione e la divulgazione dei risultati.
4. Ogni Parte designerà il proprio Referente per l’Accordo.
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. Per l’attività di collaborazione oggetto del presente Accordo le parti si avvarranno ciascuna delle proprie competenze, strutture e attrezzature, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei propri regolamenti interni.
2. La collaborazione tra le Parti si realizzerà anche attraverso l’avvio di tirocini formativi, workshop e conferenze.
3. Previa valutazione congiunta fra le Parti, il presente Accordo potrà coinvolgere altri enti di ricerca o pubbliche amministrazioni.
Modalità di attuazione dell'accordo a. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al punto 11) ed al punto 6b le parti stabiliranno a livello regionale la misura del contributo da destinare all'Opr sulla base dei seguenti criteri:
1. previa definizione del bilancio preventivo, alla copertura dei costi concorrono tutte le aziende;
2. per i costi legati ai rappresentanti territoriali per la sicurezza designati in base al punto 6b, concorrono le sole aziende interessate.
3. Successivamente al 2 marzo 1998, le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale per verificare lo stato di attuazione degli Opr.
4. Per le regioni nelle quali eventualmente non fossero stati costituiti gli Opr, le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno a livello nazionale per esaminarne le cause, al fine di rimuoverle ovvero di adottare soluzioni alternative, e conseguentemente di concordare congiuntamente la misura del contributo.
Modalità di attuazione dell'accordo. Le parti partecipano all’accordo in posizione di equi-ordinazione, non al fine di porre in essere uno scambio di prestazioni di carattere patrimoniali, ma per coordinare i rispettivi ambiti di intervento su azioni di interesse comune, in questo caso individuate nella migliore tutela di ecosistemi di particolare rilievo anche ai fini della loro funzione ecostistemici e quindi di pubblica rilevanza e utilità. Al fine di giungere ad un'effettiva e reale divisione di compiti e responsabilità pubbliche che devono essere svolte ed assunte dalle parti nell’ambito del presente accordo, DBIOS e PNGP intendono partecipare all’effettiva esecuzione delle azioni previste in base ad una suddivisione dei compiti propria di ciascuna specializzazione. In tal senso, il DBIOS si impegna a: definire, di concerto con il PNGP, il piano di campionamento e quello delle ricerche; effettuare, con proprio personale, le attività di prelievo e di analisi e di fornire i dati e la relazione finale con esposizione dei risultati ottenuti, perché si possano ricavare indicazioni utili alla conservazione degli ecosistemi acquatici compresi nel Parco; a collaborare, per rendere pubblica la rilevanza dei dati ottenuti nel presente accordo, con il PNGP alla realizzazione di azioni di diffusione dei risultati, sia in momenti di divulgazione tecnico-scientifica, sia rivolti al grande pubblico. Il PNGP, attraverso i suoi servizi e funzionari, si impegna a: collaborare con il DBIOS per la definizione del piano di campionamento e quello delle ricerche; rendere disponibili i dati pregressi ottenuti in ricerche svolte sui sistemi acquatici del Parco; tenere i rapporti con enti gestori degli impianti idroelettrici (vedi in particolare allegato D) al fine di valutare le ricadute di conservazione e pubbliche - e private - delle azioni connesse con lo sfruttamento idrico a fini di produzione energetica; organizzare gli eventi di Public Engagement per la disseminazione dei risultati; fornire, se le condizioni di emergenza sanitaria in atto lo consentiranno, le proprie strutture ricettive per il pernottamento dei ricercatori, secondo quanto previsto dagli specifici regolamenti dell'Ente e con le relative priorità.
Modalità di attuazione dell'accordo. 1. La realizzazione dei progetti di cui al comma 3 dell’articolo 2 avverrà sulla base di un’equa compartecipazione e quindi in forma congiunta e coordinata attraverso il reciproco ricorso al personale e alle dotazioni delle Università operante sia nelle sedi del Consorzio che in quelle delle sedi naturali di appartenenza.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Con riferimento a ciascun progetto, le Parti potranno, se necessario, sottoscrivere apposite Convenzioni operative.
4. Le Convenzioni operative dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti, la definizione degli oneri finanziari e delle loro modalità di erogazione, i deliverables e le milestones, il regime e la disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile ai risultati scientifici e quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività progettuali.
5. Le Convenzioni operative saranno, di volta in volta, sottoscritte dai rappresentanti delle Parti sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni
Modalità di attuazione dell'accordo. Si conferma anche per il periodo 2023 – 2025, l’articolazione del progetto, da svolgere prevalentemente presso i locali della Scuola Superiore di Polizia, secondo il percorso di seguito descritto:
Modalità di attuazione dell'accordo. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2, i soggetti firmatari del presente Accordo di collaborazione si avvarranno di un gruppo di coordinamento composto dal dirigente della competente struttura regionale o suoi delegati e dal responsabile di Caritas Toscana o suoi delegati, che dovrà occuparsi del monitoraggio delle azioni previste, della valutazione dell'andamento dell'Accordo nel suo complesso e approvare il piano delle attività che Caritas predisporrà per ogni annualità.
Modalità di attuazione dell'accordo. L'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione si impegna a garantire la dotazione di risorse umane per come illustrata e motivata in sede di relazione assunta al prot. n. r_puglia/AOO_192/PROT/28/11/2022/0011506. Le attività da realizzare, per come specificate in sede di relazione su riferita, possono essere inquadrate in 3 macro-ambiti: a) Servizi per inclusione e accessibilità a supporto delle reti (Promozione dell’offerta turistica accessibile nel periodo di sperimentazione delle iniziative pilota; Organizzazione e gestione di attività formative su competenze legate all'accessibilità dei servizi turistici; Definizione e implementazione di linee guida per personale, strutture e servizi collegati all'offerta turistica accessibile); b) Servizi di comunicazione (Comunicazione generale del progetto: progettazione immagine coordinata, LOGO, stampa materiali, organizzazione di incontri informativi, ufficio stampa, compresi gadget e altri materiali); c) Attivazione e sperimentazione delle comunità turistiche accessibili e inclusive, costituite in 6 reti territoriali.