Pagamenti in acconto e a saldo Clausole campione

Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15...
Pagamenti in acconto e a saldo. Il primo pagamento avverrà alla fine del primotrimestre, dalla consegna del servizio. Tutti i pagamenti avverranno trimestralmente, liquidando alla fine del trimestre l’importo al netto del ribasso d’asta e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Entro i 30 giorni successivi la consegna della fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del compenso. Tutti i pagamenti saranno subordinati al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti che l’appaltatore è in regola con i versamenti previdenziali, assicurativi e assistenziali dagli Enti competenti e dopo aver verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.
Pagamenti in acconto e a saldoI pagamenti in corso d’opera saranno emessi al raggiungimento dell’importo specificato nei contratti-ordinativi attuativi, al netto del ribasso contrattuale e dalle prescritte ritenute di legge, e per quei lavori per i quali la D.L. abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte, tranne l’ultima rata a saldo.
Pagamenti in acconto e a saldoI pagamenti avvengono per Stati d'Avanzamento Lavori, mediante emissione del Certificati di Pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 30.0000 (trentamila), al netto delle ritenute. La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Al credito netto maturato dall'Appaltatore sarà aggiunto, in proporzione dell'ammontare dei lavori eseguiti in ciascuno stato di avanzamento, l'importo degli oneri della sicurezza che si intendono compensati a corpo. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Ai sensi dell'art.29 del Capitolato generale entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redige la Contabilità ed il Responsabile del Procedimento, entro i 15 giorni, emette il conseguente Certificato di Pagamento. La stazione appaltate provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del succitato Certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore. Qualora il pagamento avvenga in ritardo si procede secondo quanto previsto dal Capitolato Generale. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dell'ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo sarà invece pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Pagamenti in acconto e a saldo. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 50.000,00 (euro cinquantamila). In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per la parte di lavori a corpo si terrà conto delle seguenti percentuali, anche in quota parte, di riferimento per l’avanzamento di ogni categoria di opere: ▪ ..................................................................................................................% (............................) In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all’impresa, è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi. Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell’appalto non può superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori. Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
Pagamenti in acconto e a saldo. Il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, la Ditta affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che le verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. Ogni pagamento in acconto e a saldo di quanto dovuto dal Comune è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. Si richiama integralmente il contenuto dell’art. 33 “Fatture” del C.S.A..
Pagamenti in acconto e a saldo. Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R. 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Impresa affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 8.
Pagamenti in acconto e a saldo. Sono stabiliti i seguenti stati di avanzamento della fornitura, che danno luogo a pagamenti in acconto e a saldo: • collaudo positivo in corso di produzione (paragrafo 7.2.2) – acconto del 10% (dieci per cento) del valore del singolo autobus collaudato, con un minimo di veicoli collaudati pari a 2 per il Lotto A e pari a 7 per il lotto B; • collaudo positivo di fornitura (paragrafo 7.2.3) – acconto del 15% (quindici per cento) del valore dell’intera fornitura; • collaudo positivo di accettazione/consegna (paragrafo 7.2.4) – saldo del 75% (settantacinque per cento) del valore del singolo autobus collaudato/consegnato. Per ognuno dei suddetti stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 113-bis comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà emesso, entro 30 giorni, il certificato di pagamento relativo ai corrispondenti importi dovuti (detratta la quota parte dell’anticipazione).
Pagamenti in acconto e a saldo. In xxxxx x'xxxxx, xxx'Xxxxxxxxxxx xxxxxxx corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00). In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento. Gli oneri della sicurezza evidenziati all’art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta. E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura e con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016 Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l’ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare. Con la sottoscrizione del presente atto, si dichiara di essere consapevoli e di accettare incondizionatamente la circostanza che il pagamento è subordinato all’ accreditamento dei fondi provenienti dalla Regione Campania. Resta inteso che i termini decorrono dall’avvenuto accredito delle somme presso la Tesoreria Comunale. Pertanto, il calcolo del tempo per la decorrenza dell’eventuale ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della richiesta di erogazione dei fondi alla Regione Campania e l’effettivo accredito degli stessi presso la Tesoreria del Comune. I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 5. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto è fissato in quarantacinque giorni a decorrere dalla emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell’articolo 195 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Qualora non sia stata presentata preventivamente dall’Appaltatore la garanzia di cui all’art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l’emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della s...
Pagamenti in acconto e a saldoIl corrispettivo dell'appalto sarà determinato a misura applicando all’importo unitario il ribasso offerto in sede di gara, che rimarrà invariato per tutta la durata dell’appalto. I pagamenti saranno così suddivisi: 1° Pagamento al raggiungimento del 40% del servizio appaltato; 2° Pagamento al raggiungimento del successivo 50% del servizio appaltato; 3° Pagamento del 10% al completamento del servizio appaltato. L’IVA, in regime di Split Payment, nella misura di legge è a carico del Comune. Le fatture elettroniche dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti. L’erogazione dell’anticipo, così come disposto all’art. 26-ter, comma 1 del D.Lgs. 69/2013 e s.m.i., è subordinato alla costituzione di una garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria il cui importo deve essere pari a quello dell’anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale da applicare al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa; l’importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione al progressivo avanzamento del servizio, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte del R.U.P..