Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi del D. Lgs. 231 del 9/10/2002. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15...
Pagamenti in acconto e a saldo. Il primo pagamento avverrà alla fine del primotrimestre, dalla consegna del servizio. Tutti i pagamenti avverranno trimestralmente, liquidando alla fine del trimestre l’importo al netto del ribasso d’asta e comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza. Entro i 30 giorni successivi la consegna della fattura la Stazione appaltante provvede al pagamento del compenso. Tutti i pagamenti saranno subordinati al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che attesti che l’appaltatore è in regola con i versamenti previdenziali, assicurativi e assistenziali dagli Enti competenti e dopo aver verificato il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.
Pagamenti in acconto e a saldo. I pagamenti in corso d’opera saranno emessi al raggiungimento dell’importo specificato nei contratti-ordinativi attuativi, al netto del ribasso contrattuale e dalle prescritte ritenute di legge, e per quei lavori per i quali la D.L. abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli stessi a regola d'arte, tranne l’ultima rata a saldo.
Pagamenti in acconto e a saldo. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito in base ai prezzi offerti e al netto delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di euro 50.000,00 (euro cinquantamila). In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Per la parte di lavori a corpo si terrà conto delle seguenti percentuali, anche in quota parte, di riferimento per l’avanzamento di ogni categoria di opere: ▪ ..................................................................................................................% (............................) In caso di sospensione dei lavori superiori a 45 giorni, per cause non imputabili all’impresa, è consentita l’emissione di certificati di pagamento in acconto per importi inferiori al minimo come sopra stabilito, e comunque maturati alla data di sospensione. Il certificato di pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque risulti il suo ammontare, sarà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori. L’importo fisso ed invariabile per gli oneri relativi al piano di sicurezza, indicato al precedente art. 2, sarà corrisposto contestualmente ai pagamenti in acconto lavori, in corso d’opera, proporzionalmente all’importo lordo di ogni stato d’avanzamento dei lavori medesimi. Il conto finale dei lavori dovrà essere redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell’appalto non può superare i giorni 45 (quarantacinque) a decorrere dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori. Nel caso l’esecutore non abbia presentato non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di cui sopra decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
Pagamenti in acconto e a saldo. 1. I lavori saranno pagati a stati di avanzamento mensili che dovranno essere redatti entro il mese successivo e comunque quando l’importo contabilizzato sia superiore a 5.000 €. L’emissione da parte dell’Impresa delle relative fatture è subordinata all’avvenuta sottoscrizione da parte del Direttore dei Lavori degli stati di avanzamento mensili e del relativo certificato di pagamento che sarà emesso nel termine massimo di 45 giorni dallo stato di avanzamento. L’emissione del mandato di pagamento è subordinata alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva di INPS, INAIL e Cassa Edile tramite l’acquisizione da parte della stazione appaltante di DURC e il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate.
Pagamenti in acconto e a saldo. Il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate. Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, la Ditta affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che le verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. Ogni pagamento in acconto e a saldo di quanto dovuto dal Comune è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. Si richiama integralmente il contenuto dell’art. 33 “Fatture” del C.S.A..
Pagamenti in acconto e a saldo. Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture mensili o ad altra scadenza da concordare tra le parti. Ciascuna fattura dovrà essere accompagnata da scheda liberatoria, firmata dalla famiglia dei minori ammessi al servizio, attestante la regolare effettuazione del servizio stesso; la stazione appaltante potrà in ogni momento acquisire su semplice richiesta copia delle “schede-percorso” giornaliere (art.1 ultimo comma Capitolato). Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Impresa affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale durante l’esecuzione del servizio e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. (EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO) Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Impresa ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’Impresa . (FINE EVENTUALE). Non saranno corrisposte anticipazioni. Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. In materia di interessi per ritardato pagamento, si applica quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni pagamento in acconto e a saldo è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio (compresi i dipendenti dei subappaltatori). In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 8.
Pagamenti in acconto e a saldo. Durante il corso dell’Appalto le prestazioni verranno così remunerate:
Pagamenti in acconto e a saldo. Il pagamento dei compensi e dei rimborsi spese verrà effettuato, ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Professionale, alle seguenti scadenze: - € alla firma del presente contratto - € ......................................... a ................................................ - € ......................................... a ................................................ - ..........................................................................…………….. Il saldo di tutte le prestazioni, ragguagliato al consuntivo lordo finale o al più attendibile preventivo, deve essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di presentazione della nota finale. Ai sensi del D. Lgs 231/2002 del 09/10/2002 il pagamento della specifica è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della sua presentazione e, trascorso tale periodo, decorreranno sulle somme dovute e non pagate gli interessi legali.
Pagamenti in acconto e a saldo. 1. Le rate di acconto, trimestrali, sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori raggiunge l’ammontare di euro 50.000,00, compresi costi per la sicurezza ed esclusa IVA, come risultante dal Registro di contabilità e dallo stato di avanzamento lavori, come meglio indicato all’art. 20 del CSA.