Common use of POLIZZE ASSICURATIVE Clause in Contracts

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati33.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del verbale ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavorisaldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 31.2 I massimali delle 33.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell'Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R.. 33.9. In ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattopredette polizze. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati33.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.22.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del verbale ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavorisaldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 31.2 I massimali delle 33.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell'Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricenon procedere a disdette, attività dell’assicurato, periodo sospensioni di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni copertura o risoluzioni anticipate del contratto di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado assicurazione senza un preavviso di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il almeno trenta giorni da darsi alla Committente potrà risolvere il Contrattoa mezzo lettera raccomandata a/r o pec. 31.3 Qualsiasi rischio33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto danessuno escluso, per conto di, e unicamente nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a rischio dell’Appaltatoretermini delle predette polizze.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati1. L’Appaltatore è tenuto in possesso di polizza assicurativa a stipulare copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto e a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, per qualsiasi danno a beni e/o persone, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. Tali polizze devono includere: a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi; b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del contratto; 2. La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatorisosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, con primario istituto assicurativocompresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per tutta la durata del Contrattodanni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, le seguenti quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. 3. L’Appaltatore deve consegnare al Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’avvio dei servizi, copia delle predette polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla attestazione del pagamento del relativo premio. Se l’Appaltatore ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di inizio dell’Opera scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. 5. Le franchigie, gli scoperti e termine alla data le limitazioni di emissione del verbale copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. 6. Le garanzie di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoridanni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)9. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momentomomento l’esistenza, l’esistenza e la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà può risolvere il Contrattocontratto ai sensi dell’articolo 24, comma 4, con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract for Waste Treatment and Transport Services, Contratto Di Servizi Di Trattamento E Trasporto Rifiuti

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni E’ a carico dell’I.A. la responsabilità per infortunio o eventuali danni eventualmente procurati arrecati dai propri dipendenti, a persone o terzi ed agli utenti del servizio, nonché a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operacose, anche a mezzo sia del Comune che di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatiterzi, durante il periodo dell’appalto, tenendo sollevato al riguardo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatoriL’I.A. dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all’Amministrazione prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una specifica assicurazione, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contrattodell’appalto, le seguenti polizze: suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (iRCT) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro e verso i propri Dipendenti prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno cose, derivanti dall’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni ed euro 2.500.000,00 per persona infortunataattività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL prevedere i seguenti massimali minimi: MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per infortuniogni sinistro; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con massimale non inferiore il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona. L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatastipulare apposita polizza infortuni che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con decorrenza dalla data almeno i seguenti capitali assicurati minimi: • Caso morte: € [3.000.000,00] • Caso invalidità permanente: € [3.000.000,00] Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi scoperti e/o sinistri occorsi nel termine franchigie previsti nelle prescritte polizze. Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della data stabilita per l’inizio di durata ed efficacia esecuzione del Contrattoservizio e, nonché del successivo Periodo qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattorate, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della dell’avvenuta quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattopagamento del premio. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Appalto Dei Servizi Di Integrazione Scolastica

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore L'Assuntore è tenuto obbligato a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in apposita polizza specifica per il presente appalto comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia. La polizza dovrà essere da eventuali subappaltatoristipulata per un massimale non inferiore ad €.3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ogni sinistro, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contrattocontratto, per danni a persone, animali e beni mobili e immobili, anche preesistenti, ivi compreso il danno ambientale. Non è consentito il cumulo con polizze già in essere. Nel caso che l’Appaltatore sia costituito da un raggruppamento di imprese, le seguenti polizze: coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. Nella definizione di TERZO danneggiato la polizza dovrà comprendere sia le persone che hanno un rapporto diretto con l’Amministrazione, sia i dipendenti del comune di Ortovero, sia altri soggetti presenti sul territorio del comune; sono comprese le cose (ibeni mobili ed immobili) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso proprietà comunale. La garanzia dovrà coprire i propri Dipendenti e/danni derivanti da incendio di cose di proprietà della ditta appaltatrice (cassonetti, mezzi ecc.ra), quelli derivanti da inquinamento dovuto a causa accidentale subitanea, nonché danni derivanti da interruzioni, danneggiamento o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunatasospensione totale o parziale di attività di terzi (di qualunque tipo). La polizza dovrà includere inoltre comprendere la rivalsa INAIL per infortuni; garanzia di responsabilità civile derivante da danni a terzi nell’espletamento del servizio, ivi compreso, in particolare, il danno ambientale derivante dal trasporto (iiR.S.U., rifiuti speciali, inerti, ecc.ra) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza ed operazioni di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera carico e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00scarico da automezzi. La polizza dovrà coprireprevedere le seguenti condizioni particolari : _ La Società garantisce tutti i rischi di esecuzione dei servizi da qualsiasi causa determinati, oltre senza alcuna applicazione di franchigie; _ L’omesso o ritardato pagamento del premio o di eventuali ratei non comporta inefficacia della garanzia; _ La Società indennizza integralmente tutti i danni, senza applicazione della regola proporzionale; _ Non applicazione della riduzione delle somme assicurate a eventuali nuove spese seguito di progettazionesinistro: in caso di pagamenti a seguito di un sinistro, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto dadovranno essere automaticamente reintegrati agli importi antecedenti, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatorefermo restando l’obbligo del contraente al pagamento del conguaglio del premio; _ Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza: la stazione appaltante dovrà risultare titolare di tutti i diritti derivanti dalla polizza.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati 1. Saranno a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operacarico dei subconcessionari, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto di subconcessione, gli oneri e le spese derivanti dalle seguenti coperture assicurative per tutta la durata della Convenzione: a) polizza incendio a copertura dei beni immobili e mobili ed attrezzature contenute negli spazi oggetto dell’attività svolta, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto da concordare con GEASAR. Tale copertura dovrà essere estesa a coprire il rischio “ricorso vicini” per un massimale unico per sinistro di € 3.000.000 (tremilioni/00); b) polizza di Responsabilità Civile per danni a terzi - R.C.T. che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel Contratto, le seguenti polizzeper un massimale unico per sinistro di € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) con la clausola di reintegro automatico. 2. Nelle polizze a) e b) dovrà essere convenuto che: (i) Polizza Responsabilità Civile - non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del Datore contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di Lavoro verso i propri Dipendenti GEASAR; eventuali sospensioni e/o incaricati con massimale non inferiore mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 giorni, previo avviso a euro 5.000.000,00 per sinistro anno GEASAR delle motivazioni del provvedimento; - la Compagnia di Assicurazione dovrà riconoscere a GEASAR la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; - dovranno essere considerati “terzi” anche GEASAR ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere i suoi dipendenti, la rivalsa INAIL per infortuniPubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la - l’assicuratore rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti di XXXXXX (art. 1916 c.c.). 3. GEASAR si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi. 4. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità dei Subconcessionari che si obbligano a dare tempestiva comunicazione scritta a GEASAR di ogni eventuale danno verificatosi a persone, infrastrutture, cose ed animali. 5. I massimali di cui al presente articolo, non rappresentano il limite del Committentedanno da risarcire da parte dei Subconcessionari; pertanto per la parte degli importi residui non coperti dalle polizze assicurative ne risponderanno i Subconcessionari stessi. 6. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla Le polizze dovranno essere consegnate a GEASAR contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza Contratto definitivo di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattosubconcessione. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Subconcession Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio 1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente: a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a copertura: (i) dei danni eventualmente procurati subiti dal Concedente a persone causa del danneggiamento o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operadella distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a mezzo € 2.000.000,00 (duemilioni); (ii) della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale è pari a 3.000.000,00 (tremilioni/00); (iii) della responsabilità Civile verso Prestatori di propri subappaltatori Lavoro (RCO) con un massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona; 2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, punto a), decorre dalla data di Consegna e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o terzi suoi incaricatidel Certificato di Regolare Esecuzione e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. 3. L’Appaltatore è tenuto Il Concessionario si impegna a stipulare ovvero stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria”, una polizza assicurativa a fare stipulare copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e mantenere in essere da eventuali subappaltatoriattività connesse, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del ContrattoCertificato di Collaudo dell’Opera con esito positivo. A tal fine, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del Datore ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata[2.000.000,00]. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 4. Il Concessionario si impegna a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataconsegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio della concessione. 5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con decorrenza dalla data compagnie di inizio dell’Opera assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e termine s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla data Fase di emissione del verbale di accettazione provvisoria Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,003.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La polizza dovrà copriresomma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, oltre ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a eventuali nuove spese terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di progettazionequalsiasi natura e origine, anche i maggiori costi se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che il Committente dovrà sopportare possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione; c) le spese per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi la riparazione e/o sinistri occorsi nel termine la sostituzione di durata ed efficacia del Contrattoopere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del successivo Periodo pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del CommittenteConcedente. 6. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di 15 giorni dalla sottoscrizione qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del ContrattoConcedente, copia anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di ogni evento chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurativeper l’erogazione dei Servizi. 7. I certificati assicurativi dovranno riportare Le franchigie, gli estremi delle scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo restano a totale carico del Concessionario. 8. Le garanzie di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e scoperti, principali esclusioni di garanzia)subfornitrici. 9. Qualora l’Appaltatore il Concessionario non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momentomomento l’esistenza, l’esistenza e la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà Concedente può risolvere il ContrattoContratto ai sensi dell’articolo 39 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati Contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare alla GE.S.A.C. copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento della GE.S.A.C. a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la GE.S.A.C. ed i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimale massimali non inferiori ai seguenti: □ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): non inferiore ad euro 20.000.000,00 □ Responsabilità Civile Inquinamento, qualora sia previsto l’uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti: • non inferiore a euro 5.000.000,00 €1.000.000, per sinistro anno; (iii) Polizza piccole quantità di materiale stoccato, • non inferiore a € 2.000.000 per altre quantità di materiale stoccato. □ Responsabilità Civile Professionale verso Prestatori d’Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 1.000.000,00 con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data il limite di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale 2.000.000,00 di euro 5.000.000,00per singolo infortunato. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contrattoriferimento per sinistro. Le polizze devono dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l’intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni – nessuna esclusa - per la rinuncia dell’assicuratore al diritto polizza di rivalsa nei confronti RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) di cui allegato sub A. “Programma Assicurativo AIN”. Le polizze dovranno essere mantenute in vita per l’intera durata contrattuale e l’appaltatore dovrà fornire alla GE.S.A.C. documentazione attestante il regolare pagamento del Committentepremio. L’Appaltatore L’inadempimento degli obblighi di cui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni. Inoltre l’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e consegnare alla GE.S.A.C. per ciascun autoveicolo copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricerelativa Polizza RC Auto, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti con limite di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto danon inferiore al limite della RCT per area funzionale, per conto di, ivi compreso il ricorso terzi da incendio non inferiore ad euro 20.000.000,00 e unicamente a rischio dell’Appaltatore.dovrà prevedere tutte le condizioni di cui al già richiamato “Programma Assicurativo AIN”

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali per infortunio o il personale impiegato nello svolgimento del servizio, sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile. Eventuali gravi violazioni di tali obblighi costituiscono motivo di immediata risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’amministrazione committente, nonché motivo di denuncia alle competenti autorità. L’Amministrazione Comunale non risponde di danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operaderivanti dal consumo dei pasti consegnati, anche a mezzo pertanto l’Impresa si impegna ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, riferita all’esercizio delle attività di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto preparazione e consegna pasti per il per i Centri estivi del Comune di Firenze nelle scuole indicate nell’allegato C, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare ovvero uno o più atti aggiuntivi a fare stipulare polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente Capitolato. Tale Polizza RCT/RCO, stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione nella quale venga indicato espressamente che l’Amministrazione Comunale (suoi amministratori e mantenere in dipendenti) sia considerata “terza” a tutti gli effetti dovrà: - riferirsi inequivocabilmente e specificamente al servizio affidato con indicazione del relativo CIG; - prevedere massimale RCT di Euro 10.000.000,00 e RCO di almeno Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00 per ogni utente del servizio; - contenere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’A.C., suoi amministratori e dipendenti; - essere da eventuali subappaltatoriestesa alla RC personale di tutti i dipendenti ed addetti al servizio; - prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della compagnia di assicurazione, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti senza scoperti e/o incaricati con massimale non inferiore franchigie superiori a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore € 300,00 a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatacarico dell’appaltatore, con decorrenza dalla data richiesta all’assicurazione di inizio dell’Opera e termine alla data pagamento diretto al terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 Codice Civile, comma 2. In caso di emissione del verbale aggiudicazione di accettazione provvisoria per un massimale più lotti è possibile stipulare un’unica polizza complessiva, riportando comunque i CIG di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contrattociascun lotto. Le copie digitali/conformi all’originale delle suddette polizze o delle eventuali estensioni devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti essere consegnate all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del Committenteservizio. L’Appaltatore L’appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia tenere indenne l’AC dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore danni eventualmente non sia in grado di provarecoperti, in qualsiasi momentotutto o in parte, l’esistenza e la validità delle dalle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale Per Fornitura Pasti

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in Il Concessionario si impegna ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativopersonale, e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.lgs 626/94 e xx.xx.. Per tale motivo, a maggiore garanzia, il Concessionario costituisce e consegna all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonea polizza assicurativa a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla gestione affidata con le seguenti caratteristiche: Polizza R.C.T. / X.XX. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro): - espressamente stipulata con riferimento all'affidamento in concessione della Casa di Riposo Comunale “Hermitage” di Fiuggi; - con durata pari a quella della concessione affidata; - con massimale unico per sinistro di euro 5.000.000,00= - con il limite di euro 5.000.000,00 per R.C.T. e - con il sottolimite di euro 2.500.000,00 per R.C.O.; con previsione della rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti - fatti salvi i casi di dolo; La polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale originale, dal Concessionario all'Amministrazione comunale prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contrattocontratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi quietanze relative alle annualità successive dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi essere prodotte all'Amministrazione alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.relative scadenze

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Samples: Concession Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità Sono a carico dell’esecutore tutte le misure e tutti gli adempimenti per infortunio o evitare il verificarsi di danni eventualmente procurati alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto; l'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a persone cose o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operaterzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, a tal fine l’appaltatore ha dimostrato il possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatiqualsiasi titolo della committente. L’Appaltatore è tenuto I massimali previsti sia per la garanzia a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale copertura RCT che della RCO non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per persona infortunataogni evento dannoso. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL prevedere che i massimali base, i sotto massimali ed i limiti di indennizzo siano a disposizione di ConSer V.C.O. per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi l’intera durata dell’appalto e per ciascun sinistro. L’appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata, e per i contratti soggetti a regolazione del premio con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza cadenza annuale, copia dell’appendice di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00conguaglio quietanzata. La polizza dovrà coprireespressamente prevedere le seguenti coperture: ⮚ Postuma su veicoli – le garanzie di polizza dovranno essere estese ai danni cagionati a terzi dopo l’esecuzione dei lavori sui veicoli, oltre a eventuali nuove spese che siano diretta conseguenza dei lavori di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi riparazione e/o sinistri occorsi nel termine manutenzione previsti dai costruttori del veicolo, a condizione che i lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto durante il periodo di durata validità dell’appalto e denunciato non oltre 180 giorni dopo l’esecuzione dei lavori stessi. ⮚ Xxxxx arrecati da incendio del veicolo conseguenti ai lavori effettuati, che si verifichino al di fuori dei fabbricati della ditta aggiudicataria o delle aree in uso alla stessa; ⮚ I danni subiti dal veicolo oggetto di riparazione/manutenzione. ⮚ Xxxxx ai veicoli in consegna e custodia, ovvero sotto riparazione: la garanzia di polizza dovrà essere estesa ai danni subiti dai veicoli anche sollevati, in consegna e custodia all’assicurato, ovvero sotto manutenzione o riparazione, che si verifichino nell’officina o relativa pertinenza e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o riparazione. La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta; danni a cose da incendio; inquinamento accidentale. Lo scoperto di polizza sarà a carico dell’impresa aggiudicataria. Per tutto quanto non coperto da società assicuratrici, fatti salvi gli interventi in favore della ditta appaltatrice parte di queste ultime, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed efficacia del Contrattoesclusivo carico qualsiasi risarcimento, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al senza diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine o di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza compensi da parte di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il ContrattoConSer V.C.O. S.p. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.A..

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Samples: Contratto Di Appalto

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati31.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 31.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione della realizzazione dell’Opera, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 31.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Attività. 31.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. 31.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.21.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione ultimazione dell’Opera. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoricorrispettivo dell’Appaltatore sarà subordinata all’accensione delle dette polizze. 31.2 I massimali delle 31.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell’Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 31.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 31.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricenon procedere a disdette, attività dell’assicurato, periodo sospensioni di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni copertura o risoluzioni anticipate del contratto di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado assicurazione senza un preavviso di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il almeno trenta giorni da darsi alla Committente potrà risolvere il Contrattoa mezzo lettera raccomandata a/r o pec. 31.3 Qualsiasi rischio31.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto danessuno escluso, per conto di, e unicamente nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a rischio dell’Appaltatoretermini delle predette polizze.

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Samples: Contract for Works

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati31.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 31.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione della realizzazione dell’Opera, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 31.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Attività. 31.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. 31.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.21.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione ultimazione dell’Opera. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoricorrispettivo dell’Appaltatore sarà subordinata all’accensione delle dette polizze. 31.2 I massimali delle 31.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell’Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 31.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 31.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricenon procedere a disdette, attività dell’assicurato, periodo sospensioni di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni copertura o risoluzioni anticipate del contratto di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado assicurazione senza un preavviso di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il almeno trenta giorni da darsi alla Committente potrà risolvere il Contrattoa mezzo lettera raccomandata a/r o pec. 31.3 Qualsiasi rischio31.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto danessuno escluso, per conto di, e unicamente nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a rischio dell’Appaltatoretermini delle predette polizze.

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Samples: Contract for Works

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore. 2. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione. 3. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo civile nei confronti di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata derivante dall’esecuzione del Contratto, le seguenti polizzesaranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. 4. La suddetta polizza deve: (i) Polizza - prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro civile verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; prestatori d’opera (iiRCO) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale minimo di euro 5.000.000,00Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona; - essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto. 5. La Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo. 6. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 7. Nella polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di progettazione, anche tutti i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei lavoriterzi sia nei confronti dell’Università di Bologna. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi 8. L’esistenza e/o sinistri occorsi nel termine di durata , quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattopertanto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e provare la validità delle polizze assicurativecopertura assicurativa di cui trattasi, il Committente potrà risolvere il ContrattoContratto si risolverà di diritto ai sensi del precedente art. 14 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti 9. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatorequalunque genere su di essa incombenti.

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Samples: Consulting Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni Il soggetto aggiudicatario deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro civile verso i propri Dipendenti e/o incaricati terzi, che sono a totale carico del gestore con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza esclusione di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al ogni diritto di rivalsa nei confronti del CommittenteComune di Firenze e di ogni indennizzo. L’Appaltatore dovrà inviare In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: 1. deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; 2. deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 3. deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; 4. deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; 5. devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; 6. deve essere considerato terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; 7. deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii.; 8. deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al Comune di Firenze, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel termine caso di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattoproroga, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e fornendo copia della quietanza di avvenuto pagamentorinnovo. L’Appaltatore Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dei dipendenti per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà avvisare inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per iscritto il Committente di ogni sinistro tutta la durata dell’appalto e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricesu semplice richiesta scritta del Comune, attività dell’assicuratoapposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, periodo di efficacia€ 150.000,00 per invalidità permanente, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto€ 5.000,00 per spese mediche. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato d'Appalto

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione. 2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del contratto, in relazione all’attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a beni in occasione qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università. La suddetta polizza deve: - prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona; - essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione dell’Operadel Contratto. 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, anche a mezzo eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatioperatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo; 6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e condizione essenziale per tutta la durata l’esecuzione del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatapertanto, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e provare la validità delle polizze assicurativecopertura assicurativa di cui trattasi, il Committente potrà risolvere il ContrattoContratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 31.3 Qualsiasi rischio7. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatorepresenti nella polizza accettata dalla stazione appaltante alla sottoscrizione del contratto.

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Samples: Service Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati1. L’Appaltatore è tenuto in possesso di polizza n. 403528173, stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia 007600/Matera, a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore copertura dei rischi di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto, per qualsiasi danno a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi beni e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contrattopersone, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti intendendosi per tali anche i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT sono pari a euro 10.000.000,00 per ogni evento dannoso. Tali polizze includono: a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi; b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del contratto; 2. La garanzia deve, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni a cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. 3. L’Appaltatore ha consegnato al Committente copia delle suddette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se l’Appaltatore ha diviso in rate il premio, dovrà inviare produrre entro la data di scadenza stabilita nel termine contratto di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamentopagamento della rata medesima. 5. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di ogni sinistro copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. 6. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)subfornitrici. 9. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momentomomento l’esistenza, l’esistenza e la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà può risolvere il Contrattocontratto ai sensi dell’articolo 25 con conseguente incameramento della cauzione prestata, fatto salvo l’obbligo a carico dell’Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contratto Di Servizi

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati33.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. Tali assicurazioni dovranno essere stipulate nelle forme previste dalla legge. 33.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione dell’esecuzione dei lavori, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 33.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 33.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia 33.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art. 22.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del verbale ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In tale ipotesi la liquidazione della rata di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavorisaldo sarà subordinata all’accensione delle polizze. 31.2 I massimali delle 33.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell'Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 33.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 33.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricenon procedere a disdette, attività dell’assicurato, periodo sospensioni di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni copertura o risoluzioni anticipate del contratto di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado assicurazione senza un preavviso di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il almeno trenta giorni da darsi alla Committente potrà risolvere il Contrattoa mezzo lettera raccomandata a/r o pec. 31.3 Qualsiasi rischio33.9. In ogni caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto danessuno escluso, per conto di, e unicamente nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a rischio dell’Appaltatoretermini delle predette polizze.

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Samples: Capitolato Generale d'Appalto

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio 1. Il Concessionario stipula le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice o danni eventualmente procurati comunque richieste ai sensi della normativa vigente: a) polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: copertura: (i) Polizza Responsabilità Civile dei danni subiti dal Concedente a causa del Datore danneggiamento o della distruzione totale oparziale di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo pari a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; € 2.000.000,00 (duemilioni); (ii) Polizza Responsabilità Civile della responsabilità civile verso Terzi con terzi, il cui massimale non inferiore è pari a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; 3.000.000,00 (tremilioni/00); (iii) Polizza della responsabilità Civile verso Prestatori di Responsabilità Civile Professionale Lavoro (RCO) con specifico riferimento all’Opera progettataun massimale unico di garanzia non inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona; 2. La copertura assicurativa di cui al comma 1, con decorrenza punto a), decorre dalla data di inizio dell’Opera Consegna e termine cessa alla data di emissione del verbale Certificato di accettazione provvisoria Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione/verifica di conformità e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. 3. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice e del paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento deiservizi di architettura e ingegneria”, una eventuale polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e attività connesse, per tutta la durata dei lavori e sinoalla data di emissione del Certificato di Xxxxxxxx dell’Opera con esito positivo. A tal fine, il Concessionario produce idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea. La polizza decorre dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo e deve avere un massimale non inferiorea euro [2.000.000,00]. La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nellaredazione del Progetto Esecutivo e del Progetto Definitivo che abbiano determinato nuove spesedi progettazione e/o maggiori costi. 4. Il Concessionario si impegna a consegnare le polizze tassativamente prima dell’inizio della concessione. 5. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, concompagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 es.m.i, una o più polizze assicurative a copertura della responsabilità civile derivante dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro 5.000.000,003.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro ed euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La polizza dovrà copriresomma assicurata deve essere rivalutata dalConcessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, oltre ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a eventuali nuove spese terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni e rischi, di progettazionequalsiasi natura e origine, anche i maggiori costi se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che il Committente dovrà sopportare possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione; c) le spese per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi la riparazione e/o sinistri occorsi la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonchédi apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione delpagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel termine contratto di durata ed efficacia assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo,del ContrattoCodice, nonché l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del successivo Periodo Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confrontidel Concedente. 6. Il Concessionario è responsabile dei danni o pregiudizi di garanzia relativa alle prestazioni oggetto qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del ContrattoConcedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi. 7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore restano a totale carico del Concessionario. 8. Le garanzie di cui al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causatidalle imprese subappaltatrici e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)subfornitrici. 9. Qualora l’Appaltatore il Concessionario non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momento, l’esistenza e momento l’esistenza,la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà Concedentepuò risolvere il ContrattoContratto ai sensi dell’articolo 39 con conseguente incameramento della cauzioneprestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: General Conditions

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 11.1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in proprio riferimento a) L’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a FER ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operaelemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, anche a mezzo ivi compreso il caso di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti omesso e/o incaricati con massimale non inferiore ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica dell’omesso o ritardato pagamento, onde consentire a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. FER di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio; b) La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatarinuncia alla surroga, con decorrenza la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa. c) L’obbligo per la compagnia di risarcire a FER i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti; d) L’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, alle stesse condizioni, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di inizio dell’Opera ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato; e) L’obbligo della Compagnia a estendere gli effetti della copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione di cui all’Art. 27 delle Condizioni Generali; In difetto FER si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e termine per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a FER dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla data Compagnia dei seguenti atti e documenti: a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni descritte nell’elenco allegato all’offerta ex 118, comma 2, n. 1 del D. Lgs. 163/2006 (già in possesso della compagnia), b) notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni; c) testimoniali di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprirestato, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contratto Pubblico Di Lavori

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità 1. Il Concessionario è responsabile per infortunio i danni che lo stesso o danni eventualmente procurati i suoi dipendenti o incaricati dovessero arrecare a persone e/o cose di terzi, compresa la Stazione Appaltante, nell’esecuzione delle attività previste dalla presente Concessione. Il Concessionario per quanto sopra si impegna a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatoriessere, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contrattocontratto, le seguenti polizzepolizze assicurative: ----- • polizza di Responsabilità civile verso terzi (iRCT) Polizza con un massimale non inferiore ad € 6.000.000,00 (sei milioni di Euro) per sinistro e per anno, che comprenda le seguenti garanzie:- - danni alle cose trovantisi in ambito dei lavori - danni alle cose oggetto dei lavori ---------- - responsabilità civile postuma di 12 (dodici) mesi per l’esecuzione del servizio ---------- - responsabilità civile dei subappaltatori; --- • polizza di Responsabilità Civile del Datore civile prestatori d’Opera (RCO) con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati Euro) per sinistro con il limite per prestatore infortunato non inferiore ad € 2 500.000,00 (duemilionicinquecentomila Euro); -------------- • polizza di Responsabilità civile Professionale con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 € 1 500.000,00 (unmilionecinquecentomila Euro) a copertura dei danni conseguenti ad errori od omissioni derivanti dal progetto. ------------------------ Resta intesto che eventuali franchigie, scoperti e limiti di polizza rimarranno a totale carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà trasmettere copia delle polizze con attestazione del pagamento del relativo premio o, in alternativa, relativa dichiarazione di esistenza di tali polizze emessa dalla Compagnia di assicurazioni, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto. Resta inoltre inteso che il Concessionario dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL per infortuni; (ii– prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) Polizza e le assicurazioni della Responsabilità Civile verso Terzi Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a euro 5.000.000,00 quello previsto dalla legge per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza l’utilizzo e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattocircolazione di veicoli del Concessionario nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Concessione Dei Servizi Di Gestione E Manutenzione

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente a carico dell’Appaltatore. 2. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione e a quelle meglio descritte negli altri articoli del Capitolato Tecnico, sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio; - la responsabilità per danni cagionati dall’Appaltatore, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’espletamento del servizio a terzi, all’Università o al personale Universitario. 3. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per infortunio o la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, e cose. 4. La suddetta polizza deve: - prevedere un “massimale unico minimo” di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche a mezzo la garanzia di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatoriResponsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), con primario istituto assicurativoun massimale minimo, per sinistro/anno, non inferiore a Euro 2.500.000,00 e di Euro 1.000.000,00 per persona; - essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio di esecuzione del servizio e essere valida per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoriservizio. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto5. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti Parti convengono che i massimali della polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del Committentedanno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo. 6. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 7. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo franchigie, diminuzioni o storni di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattotutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Università. 8. L’esistenza e, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere quindi, la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratriceed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto e, attività dell’assicuratopertanto, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e provare la validità delle polizze assicurativecopertura assicurativa di cui trattasi, il Committente potrà risolvere il ContrattoContratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti 9. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatorequalunque genere su di essa incombenti.

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Samples: Service Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume La Ditta aggiudicataria dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato. La Ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in proprio relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata del presente appalto, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile in caso di eventuale inos- servanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, la Ditta aggiudicataria deve essere in possesso di: - polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentami- lioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da rite- nersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla co- pertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni eventualmente procurati involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche: - la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico; - la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a beni mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, borse e bagagli in occasione dell’esecuzione dell’Operagenere che, anche per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi; - la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a mezzo di propri subappaltatori terzi o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo; - la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli della Ditta Aggiudicataria alla sede stra- dale e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, relativi manufatti e pertinenze; - la responsabilità per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti danni ai trasportati e/o incaricati a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati; - la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle ope- razioni di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o dan- neggiato; - la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti; - polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto della Ditta Aggiudicataria o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conse- guenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose; - polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimite di 1.000.000 (unmilione/00) per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 persona. Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico. La Ditta aggiudicataria, dovrà fornire alla Direzione competente del Comune di Firenze copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d’appalto ovvero prima dell’affidamento del servizio. Nel caso in cui gli automezzi non fossero dotati di copertura assicurativa per persona infortunatai massimali richiesti, le Ditte partecipanti alla gara si impegnano, in caso di aggiudicazione, al loro adeguamento, nei termini indicati dall’Amministrazione comunale, pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL risultare in regola con il pagamento del relativo premio per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale l’intero periodo dell’appalto: a tale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare alla Direzione competente del Comune di Firenze, mediante Pec, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00oltre trenta giorni dall'inadempimento. La polizza dovrà coprireDitta aggiudicataria assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, oltre rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a eventuali nuove spese qualsiasi azione di progettazionerivalsa, anche i maggiori costi presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto sollevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico della Ditta aggiudicataria, il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione risarcimento degli importi dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o sinistri occorsi nel termine franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di durata ed efficacia del Contrattoassicurazioni insufficienti, nonché del successivo Periodo la cui stipula non esonera in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto legge, su di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non sia in grado di provarecoperti, in qualsiasi momentotutto o in parte, l’esistenza e la validità delle dalle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Service Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità 1. Il Concessionario ha presentato idonea polizza assicurativa, a copertura di qualsiasi danno cagionato a terzi per infortunio o fatto degli addetti della cui attività il Concessionario si avvalga a qualsiasi titolo, per un massimale minimo di € 1.000.000 per sinistro e € 3.000.000 per persona e per danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operacose, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunatadella Concessione. La somma assicurata dovrà essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale polizza dovrà includere includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimi e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l'erogazione del Servizio; b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell'ambito della Concessione; 2. Il Concessionario s’impegna a presentare, entro e non oltre la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera avvio dei Lavori accessori, una polizza assicurativa che tenga indenne il Concedente e termine gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei Lavori accessori. Tali polizze verranno stipulate nella forma “Contractor all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti. 3. Il Concessionario s’impegna altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione Europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei Lavori accessori e sino alla data di emissione del verbale dei relativi certificati di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00collaudo. La polizza Detta polizza, che dovrà coprire, coprire oltre a eventuali alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi abbiano determinato, a carico del Concedente, nuove spese di progettazione e/o sinistri occorsi nel termine maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore a euro 1.000.000. 4. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente, almeno 30 giorni prima della data prevista per la consegna dei Lavori accessori, copia delle polizze, unitamente ai relativi certificati di assicurazione. 5. Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 120 giorni dall'inizio di ogni anno di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattodella Concessione, copia dei certificati assicurativi di assicurazione attestanti l’esistenza delle coperture assicurative il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza. 6. Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle proprie attività al Concedente e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare ai dipendenti e ai consulenti del Concedente, anche per iscritto il Committente di ogni sinistro fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratricechiunque egli si avvalga, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provareper l’esecuzione dei Lavori accessori sia per l’erogazione del Servizio, in qualsiasi momento, l’esistenza e nessun caso potrà invocare la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattoresponsabilità del Concedente per i danni o i pregiudizi di cui al presente Articolo 34. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento in Concessione

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 6.1 Il Concessionario ha consegnato al Concedente le seguenti polizze assicurative, per quanto compatibili, in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operaconformità agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004, che riportano, nel novero dei soggetti assicurati, anche il Concedente ed escutibili a mezzo prima richiesta da Explora: a. polizza assicurativa di propri subappaltatori tipo all risks operante per tutta la durata della Concessione a copertura dei danni materiali diretti e/o indiretti subiti dai beni del Concessionario utilizzati per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione causati da qualsivoglia evento e qualunque sia la causa - massimale di importo non inferiore a € 1.000.000 (euro un milione); b. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi operante per tutta la durata della Concessione per danni alle persone e alle cose imputabili a responsabilità del Concessionario, a quella dei suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e collaboratori o del suo personale dipendente per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunataservizio oggetto della Concessione. La polizza assicurativa dovrà includere specificamente prevedere la rivalsa INAIL copertura dei danni ai passeggeri, qualunque sia il titolo in base al quale sia effettuato il trasporto, ed ai danni cagionati a soggetti non passeggeri in conseguenza della navigazione o della giacenza in acqua dell’imbarcazione nonché la copertura dei danni derivanti da urti contro altre imbarcazioni ovvero manufatti idraulici, sponde delle vie navigabili, pontili, approdi, corpi galleggianti o fissi. Il massimale di importo per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale danni alla persona non è inferiore a € 5.000.000 (euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un cinque milioni). Il massimale di importo per danni alle cose non è inferiore a € 1.000.000 (euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoriun milione). 31.2 I massimali 6.2 Resta inteso tra le Parti che, in caso di proroga del presente Contratto, il Concessionario è obbligato ad estendere il periodo di validità delle polizze assicurative sono di cui al precedente comma, lett. a) e b) per tutta la durata della concessione. 6.3 Il Concessionario dovrà in ogni caso tenere indenne Explora da qualsiasi danno che possa derivare a terzi nello svolgimento delle ulteriori attività organizzate dal Concessionario sulle proprie imbarcazioni quali, a mero titolo esemplificativo, eventi, meeting, feste e cerimonie. 6.4 Eventuali franchigie e scoperti presenti nelle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia delle attestazioni di pagamento dei premi relativi agli eventi dannosi eal periodo di validità delle polizze. In caso di ritardato o mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente ai sensi del successivo art. 10.2. Allo scopo, le polizze di cui al precedente articolo 6.1, lett. a) e b) dovranno contenere apposita clausola che impegni le relative compagnie assicurative a dare avviso al Concedente del mancato pagamento del premio da parte del Concessionario (da effettuarsi via raccomandata A/o sinistri occorsi nel R con ricevuta di ritorno) e mantenere vigente la copertura fino a 60 (sessanta) giorni dalla data dell’invio dell’avviso. 6.5 Il Concessionario ha consegnato a Explora una garanzia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice, sotto forma di (•) rilasciata al Concessionario da (•), del valore di Euro (•) ((•)), pari al (•) del valore massimo stimato del contratto di concessione a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del mancato pagamento della fee di cui al punto 5.1 del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia prevede espressamente, ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Codice, a favore del Concedente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. La garanzia dovrà avere una durata estesa a 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 5.2 che precede. 6.6 Resta inteso tra le Parti che in caso di proroga del presente Contratto, il Concessionario dovrà estendere la durata ed efficacia della polizza fideiussoria di cui al precedente comma 5, compatibilmente con la durata del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract for Temporary Experimental Navigation Concession

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati31.1. L’Appaltatore L'Appaltatore è tenuto a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività. 31.2. L'Appaltatore si impegna a stipulare una congrua copertura assicurativa che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione dal qualsiasi causa determinati e a copertura di tutti i danni che, in ragione della realizzazione dell’Opera, possano essere causati a terzi ovvero alla Committente a fare stipulare causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni, impianti ed opere, anche preesistenti. 31.3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle Attività. 31.4. L’Appaltatore deve trasmettere copia delle polizze assicurative per danni di esecuzione e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi entro 10 giorni dalla sottoscrizione del Contratto e l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. 31.5. Se richiesto nel Disciplinare Tecnico e/o incaricati con massimale non inferiore nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Acquisto, a euro 5.000.000,00 garanzia delle ipotesi specificatamente previste dagli artt. 1667 e 1669 cc, per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 come, quest’ultimo articolo, specificato nella clausola di cui all’art.21.3, e a garanzia della responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore danni cagionati a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza terzi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare presso primaria compagnia assicurativa polizze assicurative indennitarie, conformi ai requisiti indicati nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell’Ordine di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataAcquisto, della durata di 2 anni o di 10 anni e con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione ultimazione dell’Opera. In tale ipotesi la liquidazione della rata di saldo del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoricorrispettivo dell’Appaltatore sarà subordinata all’accensione delle dette polizze. 31.2 I massimali delle 31.6. Tutte le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi devono essere conformi ai requisiti specificati nel Disciplinare Tecnico e/o sinistri occorsi nel termine Contratto Quadro e/o nell’Ordine di durata Acquisto e devono contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed efficacia del Contrattoautorizzazioni di qualunque specie. 31.7. Ai fini della copertura della responsabilità Civile Terzi la Committente, nonché del successivo Periodo l'Appaltatore, Subappaltatori e Fornitori dovranno essere considerati in polizza come tutti "terzi" tra loro. 31.8. Tutte le polizze di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso i terzi dovranno prevedere la rinuncia dell’assicuratore validità della copertura anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e colpa grave e/o dolo dei suoi dipendenti e/o persone del cui operato l'Assicurato deve rispondere a norma di legge. Dette polizze dovranno inoltre prevedere la rinunzia dell'Assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti della Committente (e suoi Amministratori e/o suoi dipendenti e/o persone del cui operato questa deve rispondere) e delle Società da questa controllate o con questa collegate. Dovranno inoltre prevedere l'impegno, da parte della Compagnia di assicurazione, di non liquidare al Contraente alcun danno senza il previo consenso della Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di non procedere a disdette, sospensioni di copertura o risoluzioni anticipate del contratto di assicurazione senza un preavviso di almeno trenta giorni da darsi alla Committente a mezzo lettera raccomandata A.R. 31.9. In ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità caso l'Appaltatore si assume tutti i rischi inerenti ai lavori oggetto del contratto e si impegna a risarcire tutti i danni, nessuno escluso, nelle ipotesi in cui detti danni non siano risarcibili o risarciti a termini delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattopredette polizze. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract for Work

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio A garanzia dei danni e/o danni eventualmente procurati a persone o a del perimento dei beni in occasione dell’esecuzione dell’Operamobili e immobili appartenenti al ramo d’azienda oggetto del presente contratto di affitto, anche a mezzo la Promissaria Affittuaria consegnerà alla Promittente Concedente al momento della consegna del ramo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, azienda le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa per la copertura contro i rischi per i danni derivanti al Fabbricato e ai beni mobili in esso contenuti da scoppio, allagamenti ed incendi, qualunque sia la causa, per un MASSIMALE di Lavoro verso Euro __________; polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa per la copertura contro i propri Dipendenti rischi per i danni o furto agli arredi ed alle attrezzature, per un MASSIMALE di Euro ___ con franchigia massima di Euro ___. Entrambe le polizze saranno emesse con vincolo di pagamento a favore della Promittente Concedente o di chi risulterà proprietario dell’immobile e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza del ramo di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie azienda nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 degli anni. Le polizze dovranno coprire l’intero periodo di validità del contratto di affitto del ramo di azienda e la Promissaria Affittuaria dovrà comunicare alla Promittente Concedente entro e non oltre 15 (quindici) giorni l’avvenuto rinnovo annuale delle stesse consegnando l’originale della quietanza. In difetto, la Promittente Concedente potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. ed escutere la fideiussione bancaria trattenendola quale deposito cauzionale. I massimali delle medesimi obblighi sopra previsti competeranno alla Promissaria Affittuaria nel caso in cui si rendesse necessario modificare le polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi a seguito delle modifiche intervenute negli assetti proprietari del ramo di azienda e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia dell’immobile ai sensi dell’articolo 15 del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattopresente contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Preliminary Agreement for Business Lease

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione. 2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo civile nei confronti di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata derivante dall’esecuzione del Contratto, le seguenti polizzesaranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve: (i) Polizza - prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità Civile del Datore di Lavoro civile verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; prestatori d’opera (iiRCO) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale minimo di euro 5.000.000,00Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona; - essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto. 3. La Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Appaltatore medesimo. 4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 5. Nella polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di progettazione, anche tutti i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei lavoriterzi sia nei confronti dell’Università di Bologna. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi 6. L’esistenza e/o sinistri occorsi nel termine di durata , quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contrattopertanto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e provare la validità delle polizze assicurativecopertura assicurativa di cui trattasi, il Committente potrà risolvere il ContrattoContratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti 7. L’operatività delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatorequalunque genere su di essa incombenti.

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Samples: Fornitura Di Un Sistema Optoelettronico

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 1. L’Appaltatore assume in proprio ogni ha trasmesso certificazione del possesso di polizza assicurativa R.C. RISCHI AZIENDE n° 404923072 stipulata con AXA Assicurazioni S.p.A. – Agenzia generale di Varese a copertura dei rischi che potrebbero conseguire all’esecuzione dell’appalto e a garanzia della conseguente responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o terzi, per qualsiasi danno a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operae/o persone, intendendosi per tali anche i dipendenti e i collaboratori a qualsiasi titolo del Committente. I massimali previsti per la garanzia a copertura RCT non sono inferiori ad euro 2.500.000,00 per ogni evento dannoso. Tali polizze devono includere: a. i danni o pregiudizi causati al Committente, ai dipendenti e consulenti del Committente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità dell’Appaltatore o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei servizi; b. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Committente e a mezzo terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dall’Appaltatore nell’ambito del contratto; c. rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di propri subappaltatori o trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativotrasportate sui mezzi stessi, e per tutta la durata del Contrattodanni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, le seguenti quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso della ditta. 2. L’Appaltatore deve consegnare al Committente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l’avvio dei servizi, copia delle predette polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla attestazione del pagamento del relativo premio. Se l’Appaltatore ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di inizio dell’Opera scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. 3. Le franchigie, gli scoperti e termine alla data limitazioni di emissione del verbale copertura presenti nelle polizze restano a carico dell’Appaltatore. 4. Le garanzie di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoridanni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momentomomento l’esistenza, l’esistenza e la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà può risolvere il Contrattocontratto ai sensi dell’articolo 24 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico dell’Appaltatore di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio6. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto dascorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte dell’Appaltatore. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, per conto dianche solo parzialmente, e unicamente eventuali richieste della compagnia a rischio dell’Appaltatorecarico dell’Appaltatore sul Committente.

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Samples: Transportation Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità 18.1 Le parti danno atto che L’Esecutore ha consegnato alla CNPADC la polizza assicurativa stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e degli articoli 5.4 e 5.5 del capitolato speciale d’appalto, - con un massimale di € ……. (il cui importo deve corrispondere all’importo contrattuale) per infortunio danni di esecuzione e per dei danni subiti dalla CNPADC a causa del danneggiamento o danni eventualmente procurati a persone della distruzione totale o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operadi impianti ed opere, anche a mezzo preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori, - e un massimale complessivo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati€ 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per responsabilità civile verso terzi, emessa in data …….. dalla Società …… Agenzia di ……. 18.2 La copertura assicurativa di cui al precedente articolo 18.1. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza decorre dalla data di inizio dell’Opera Consegna dei Lavori e termine cessa alla data di emissione del verbale certificato di accettazione provvisoria per un massimale Collaudo Provvisorio dei Lavori o del certificato di euro 5.000.000,00. La polizza regolare esecuzione o, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato, e dovrà coprire, oltre espressamente prevedere la qualifica di terzi a eventuali nuove spese CNPADC e ai dipendenti e consulenti di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoriCNPADC. 31.2 I massimali delle 18.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine restano a totale carico dell’Esecutore. 18.4 L’Esecutore dovrà consegnare alla CNPADC, almeno 20 giorni prima della data di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla Consegna dei Lavori e - in ogni caso - prima della sottoscrizione del Contratto, copia i certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative premi relativi al periodo di validità della polizza di cui al precedente comma 12.1 del presente articolo. 18.5 Resta in ogni caso inteso che l’Esecutore, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività alla CNPADC ai dipendenti e copia consulenti della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare CNPADC, anche per iscritto il Committente di ogni sinistro fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provarechiunque egli si avvalga per l’esecuzione dei Lavori, in qualsiasi momento, l’esistenza e nessun caso potrà invocare la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattoresponsabilità della CNPADC per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Manutenzione E Ristrutturazione

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 1. L’Appaltatore assume si obbliga a stipulare, per ciascuno dei Contratti Applicativi affidati sulla base del presente Accordo, le polizze di assicurazione di cui al presente articolo con Compagnia di assicurazione (“Compagnia”) classificata con rating non inferiore a quelli che verranno indicati con “Comunicazione trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione” emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in proprio ogni vigore al momento della emissione della garanzia. 2. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione (Polizza CAR). La “Polizza per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operacopertura assicurativa rischi di esecuzione, anche a mezzo responsabilità civile terzi e garanzia di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatimanutenzione” deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi di cui al numero 8 e 9 dell’articolo 11 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero trasmettere a fare stipulare Ferrovie il testo della polizza CAR almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori del singolo Contratto Applicativo, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia. La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie e mantenere l’Appaltatore, per ogni contratto applicativo, dovrà prevedere: - per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (articolo 11.8 delle Condizioni Generali), massimali non inferiori ai singoli valori degli interventi; - per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (articolo 11.9 delle Condizioni Generali) massimali non inferiori a un milione di euro per sinistro per anno. Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in essere da eventuali subappaltatorimateria e a quant’altro previsto nella presente Convenzione, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con primario istituto assicurativole quali siano previsti: a) il reintegro dei massimali utilizzati, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; b) l’obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a Ferrovie ogni elemento ogni elemento che possa inficiare la validità e per tutta la durata del Contrattol’efficacia della garanzia, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore ivi compreso il caso di Lavoro verso i propri Dipendenti omesso e/o incaricati con massimale non inferiore ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (iiFerrovie di subentrare all’Appaltatore nel pagamento del premio; c) Polizza una specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettataTerzi, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione la quale tutte le Società del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori.stessa; 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere d) la rinuncia dell’assicuratore al diritto alla surroga, con la quale l’assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; e) l’obbligo per la Compagnia di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, eventuali franchigie e scoperti; f) l’obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, principali esclusioni alle stesse condizioni, per un periodo massimo di garanzia)dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato; g) l’obbligo della Compagnia ad estendere gli effetti della copertura assicurativa fino alla data di approvazione dell’ultimo certificato di collaudo; h) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte Ferrovie, del Foro indicato all’articolo 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nel presente Accordo. Qualora l’Appaltatore non sia in grado In difetto Ferrovie si avvarrà della facoltà di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattosingolo Contratto Applicativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. In relazione a dette polizze l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Ferrovie dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti: • copie delle richieste e autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta ex articolo 118 comma 2, n. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (già in possesso della compagnia); • notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni; • testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza interessati. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Accordo Quadro

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dell’Appalto o diverso termine assegnato nella comunicazione di aggiudicazione, a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere produrre idonee coperture assicurative, stipulate da eventuali subappaltatoriprimarie compagnie assicurative, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore contro tutti i rischi di Lavoro verso esecuzione delle prestazioni da qualsivoglia causa determinati che copra i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunatadanni subiti dalla Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione dell’appalto. La polizza dovrà includere Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente tra l’Appaltatore e le compagnie, in quanto la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale stipula delle garanzie non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza solleva in alcun modo l’Appaltatore dalle proprie responsabilità anche in eccedenza ai massimali sotto indicati. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di inizio dell’Opera consegna della fornitura e termine cessa alla data di emissione del verbale certificato di accettazione provvisoria verifica della conformità. Le coperture richieste sono le seguenti: • Ogni autobotte adibita al trasporto del cloruro di calcio dovrà avere apposita polizza di Responsabilità Civile per danni da circolazione, incluse le estensioni ad eventuali danni in fase di carico e scarico a terzi nonché eventuali danni da Inquinamento, con un massimale minimo di euro 5.000.000,00Euro 10.000.000,00 • La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) ed ai prestatori d’opera (RCO) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) per singolo sinistro non inferiore ad Euro: R.C.T. per persona € 3.000.000= per danni a cose e animali € 3.000.000= R.C.O. per sinistro € 3.000.000= per persona lesa € 2.600.000= Devono essere considerati terzi: • La Committente dei lavori ed i suoi dipendenti; • Eventuali subappaltatori, subaffidatari e loro dipendenti; • Gli utenti del tratto autostradale. La polizza dovrà coprireLe garanzie di cui ai commi precedenti, oltre a eventuali nuove spese di progettazioneprestate dall’Appaltatore, devono coprire senza alcuna riserva anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative danni causati dalle imprese subappaltatrici e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)subfornitrici. Qualora l’Appaltatore non sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dalla mandataria dell’Appaltatore in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza nome e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto didi tutti i concorrenti raggruppati o consorziati, e unicamente a rischio dell’Appaltatoreferma restando la responsabilità solidale piena delle imprese raggruppate.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Cloruro Di Calcio

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni Il Concessionario dovrà produrre idonea polizza assicurativa ai sensi dell'art.103 c.7 del D.Lgs.50/16, che tenga indenne l'Amministrazione: ➢ per danni subiti dalla stazione appaltante, per un importo pari a € 1.500.000,00: considerato il fatto che trattasi di interventi manutentivi di patrimonio immobiliare esistente tale importo garantisce il valore dell'immobile esistente oltre al valore delle nuove opere da realizzare; ➢ per responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o civile verso terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (iR.C.T.) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 € 500.000,00. Il Concessionario dovrà inoltre produrre idonea polizza assicurativa per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 la responsabilità civile per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza danni subiti da persone e cose durante l'esercizio dell'attività di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, gestione oggetto della concessione con decorrenza dalla data di avvio della gestione medesima e fino alla Protocollo N.0047148/2018 del 15/06/2018 Class: 6.5 «OPERE PUBBLICHE» Firmatario: XXXXXXXXXX XXXXXXXX scadenza della concessione. La somma assicurata non deve essere inferiore a € 10.000.000,00. La polizza deve prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore fino alla scadenza della concessione La polizza dovrà prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Il soggetto incaricato della progettazione, in base all'art. 24, comma 4, del D.Lgs 50/2016 , dovrà essere assicurato, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, con polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che possano determinare nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, con specifico riferimento ai lavori progettati. Tale polizza, con massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, deve risultare conforme allo schema tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123/2004 e avere decorrenza dalla data di inizio dell’Opera lavori e termine alla data di emissione del verbale certificato di accettazione provvisoria per un massimale collaudo. In occasione della stipula del contratto dovrà essere presentata una dichiarazione di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale contenente l’impegno a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoririlasciare la suddetta polizza. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Concessione Per Lavori Di Riqualificazione

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume La Ditta aggiudicataria è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in proprio ogni favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. L'appaltatore sarà altresì sempre direttamente responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per imprudenza venissero arrecati alle persone e/o alle cose ad esse appartenenti durante l’esecuzione del servizio e terrà perciò indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia. Ogni responsabilità per infortunio in caso di infortuni e/o danni eventualmente procurati a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei servizi ricadrà sulla ditta aggiudicataria, restando completamente sollevata l’Amministrazione Comunale, nonché il personale comunale preposto alla verifica dei servizi stessi. In caso di inosservanza delle modalità di espletamento dei servizi o inadempienza di tutte le prescrizioni, la Ditta aggiudicataria sarà unica responsabile anche penalmente. In relazione a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operaquanto sopra, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare l’appaltatore dovrà pertanto stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatorioperante, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contrattocontratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti euna polizza assicurativa che deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi RCT/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie RCA nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali del servizio, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per il servizio con un minimo di € 500.000,00 esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri, anche in itinere, che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto. In caso di raggruppamento temporaneo d'imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/dovrà essere consegnata all'Amministrazione, in copia resa autentica, prima della firma del contratto o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contrattodell'affidamento d'urgenza. Le polizze devono prevedere essere esclusive per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive oppure deve essere prodotta idonea documentazione dell’assicuratore con la rinuncia dell’assicuratore al diritto quale si attesti che la copertura è espressamente valida anche per il servizio oggetto del presente appalto. Resta inteso che le polizze non liberano l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di rivalsa nei confronti ulteriore garanzia, essendo l’Amministrazione comunale esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall’esecuzione del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattoservizio. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Service Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Opera, anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro Euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro Euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro Euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimitisotto limiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio ogni Ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone (compreso il personale impiegato nel Servizio) o a cose (compresi i beni mobili condotti in occasione dell’esecuzione dell’Operalocazione) dell’Agenzia o di terzi, anche che dovessero derivare dall’espletamento del Servizio o da cause ad esso connesse, si intenderà senza riserve ed eccezioni alcune a mezzo totale carico dell’Operatore economico aggiudicatario. Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto Reception per la sede di Napoli – Via Bracco n. 20 (Lotto 1 CIG 838734935A e per la sede di Milano – Viale dell’Innovazione 1b (Lotto 2 CIG 8387397AF4) – Disciplinare di gara A tale riguardo l’Operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatorigarantire apposita copertura assicurativa, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata del Contrattorapporto contrattuale, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore mediante stipula di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza di assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore e Prestatori di Lavoro (RCT/O) a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione copertura dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi danni eventualmente cagionati all’Agenzia e/o sinistri occorsi nel termine a terzi ivi compresi il personale impiegato, in conseguenza di durata ed efficacia errori, omissioni, negligenze od inadempienze nell’esecuzione del ContrattoServizio, nonché il cui massimale non dovrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno, con il limite di • RCT Euro 3.000.000,00 per danni a cose e persone • RCO Euro 1.500.000,00 per danni a persona Eventuali franchigie o scoperti previsti nella polizza resteranno a carico del successivo Periodo di garanzia Fornitore, assumendo questi l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire alla stazione appaltante idonea documentazione relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza alla vigenza delle coperture assicurative per l’intera durata contrattuale. Pertanto, in caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del servizio, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà fornire copia autentica dell’atto di rinnovo. L'esistenza di tali polizze non libera l’Operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità per danni dallo stesso cagionati e copia della quietanza non garantiti dalla copertura assicurativa, ovvero per danni il cui risarcimento è superiore al massimale di avvenuto pagamentopolizza. L’Appaltatore L’Agenzia resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale impiegato dall’Operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato con il corrispettivo riconosciuto allo stesso. Le suddette coperture non dovranno subire modifiche peggiorative per tutta la durata del contratto, incluse eventuali estensioni di durata dello stesso. L’aggiudicatario dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità inoltre fornire all’Agenzia idonea documentazione relativa alla vigenza delle coperture assicurativeassicurative per l’intera durata contrattuale. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provarePertanto, in qualsiasi momentocaso di polizza con scadenza precedente alla scadenza dell’appalto, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contrattol’aggiudicatario dovrà fornire copia autentica dell’atto di rinnovo. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Disciplinary Regulations for Open Procedure

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume Il Fornitore dovrà attivare, prima dell’inizio del servizio, specifiche polizze assicurative dedicate alla gestione del presente servizio e di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato. Il Fornitore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in proprio relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata degli Ordinativi di Fornitura, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. Il Fornitore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le fermate. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di: − polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni eventualmente procurati involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche: • la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico; • la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a beni mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, borse e bagagli in occasione dell’esecuzione dell’Operagenere che, anche per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi; • la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a mezzo di propri subappaltatori terzi o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo; • la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, relativi manufatti e pertinenze; • la responsabilità per tutta la durata del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti danni ai trasportati e/o incaricati a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati; • la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato; • la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti; − polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e cose; − polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimite di 1.000.000 (unmilione/00) per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 persona. Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico. Il Fornitore, dovrà fornire all’Istituzione copia delle polizze assicurative contestualmente alla stipula del contratto d’appalto ovvero prima dell’affidamento del servizio. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per persona infortunataiscritto, eventuali variazioni per qualsiasi causa. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL risultare in regola con il pagamento del relativo premio per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore !"intero periodo dell’appalto: a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatatale proposito l'assicuratore dovrà espressamente impegnarsi a notificare all’Istituzione dei Servizi Educativi, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera Scolastici e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione Famiglie, mediante lettera raccomandata, ogni sospensione di copertura per mancato pagamento dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi premi o per inadempimento della comunicazione dei dati ai fini della regolazione annuale, entro e non oltre trenta giorni dall'inadempimento. Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve intendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o sinistri occorsi nel termine franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di durata ed efficacia del Contrattoassicurazioni insufficienti, nonché del successivo Periodo la cui stipula non esonera in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto legge, su di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora l’Appaltatore Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non sia in grado di provarecoperti, in qualsiasi momentotutto o in parte, l’esistenza e la validità delle dalle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Service Agreement

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume in proprio 1. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro …………………... per sinistro ed euro ……………………. per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere: a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità per infortunio del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi; b) tutti gli altri danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dell’Operae rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a mezzo terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione; c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di propri subappaltatori opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle strutture gestite dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine. Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione. 2. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o terzi suoi incaricatiil ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente. 3. L’Appaltatore Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. 4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 5. Il Concessionario è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo. 6. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dalla cauzione definitiva. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e per tutta vigente la durata del Contratto, le seguenti polizze: copertura fino a 30 (itrenta) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza giorni dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di emissione mancato pagamento del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavoripremio da parte del Concessionario. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia)7. Qualora l’Appaltatore il Concessionario non sia in grado di provare, provare in qualsiasi momentomomento l’esistenza, l’esistenza e la validità delle polizze assicurativee l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Committente potrà Concedente può risolvere il ContrattoContratto ai sensi dell’articolo 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato. 31.3 Qualsiasi rischio8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto dascorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, per conto dianche solo parzialmente, e unicamente eventuali richieste della compagnia a rischio dell’Appaltatorecarico del Concessionario sul Concedente.

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Samples: Concessione Per La Gestione Di Struttura Per La Somministrazione Di Alimenti E Bevande

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 18.1 Le Parti prendono atto che il Committente ha stipulato con la compagnia [●], ai sensi dell’art. 1891 del codice civile, anche per conto dell’Appaltatore e di tutti coloro che parteciperanno alla realizzazione dell’Opera, un’assicurazione “Construction All Risks” ("Polizza CAR"), con massimale dedicato pari al 10% (dieci percento) del Corrispettivo, a copertura di tutti i rischi di esecuzione dei Lavori, da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, le Cause di Forza Maggiore, i danni relativi alle preesistenze e durata fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera. Tale Polizza CAR inoltre include espressamente con appositi massimali dedicati, la copertura dei danni causati da errori di progettazione e/o di calcolo, la copertura dei danni causati da colpa dell’assicurato e dei danni causati da dolo e/o colpa grave delle persone di cui l’assicurato debba rispondere, ivi inclusi qualsiasi danno, distruzione parziale o totale dell’Opera in proprio ogni responsabilità per infortunio esecuzione, delle preesistenze, dei mezzi di lavoro e dei servizi che avessero luogo nella fase di realizzazione dell’Opera, assicurazione delle attrezzature di proprietà e/o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione uso che saranno utilizzate nel corso dell’esecuzione dell’Opera, anche la copertura di eventuali danni ambientali e, infine, la copertura dei danni causati da catastrofi naturali (tra cui, a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatititolo meramente esemplificativo e non esaustivo, allagamenti, incendio, vento). L’Appaltatore è Resta inteso che l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare ovvero pagare puntualmente tutti i costi, spese, oneri, ivi compreso il premio, relativi alla Polizza CAR e, ove anticipati dal Committente, l’Appaltatore sarà tenuto a fare corrisponderne il relativo importo al Committente entro 30 (trenta) Giorni dalla richiesta. 18.2 L’Appaltatore, ferme restando le proprie responsabilità, dovrà, a propria cura e spese, stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, operanti – con primario istituto assicurativo, primari operatori abilitati e per tutta la durata tutto il periodo di validità del ContrattoContratto e, in ogni caso, fino alla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Finale dell’Opera – le seguenti polizze: polizze assicurative che dovranno essere preventivamente sottoposte al Committente per approvazione e dovranno in ogni caso essere stipulate sulla base di – ed in conformità a – modelli preventivamente condivisi con il Committente: (ia) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro un’ assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso i propri Dipendenti terzi ("Polizza RCT") per qualsiasi danno che possa essere arrecato a terzi (persone, animali o cose) a causa di errori e/o incaricati omissioni durante l’esecuzione dei Lavori, con un massimale per evento per anno non inferiore a euro ad Euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettata, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanziacinque milioni/00). Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e la validità delle polizze assicurative, il Committente potrà risolvere il Contratto. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.;

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Samples: Contract for Works

POLIZZE ASSICURATIVE. 31.1 L’Appaltatore assume 1. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione della fornitura è interamente a carico dell'Appaltatore. Oltre alla responsabilità per l’esecuzione sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni dell’Università di Bologna; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto alla consegna e ed eventualmente presente della verifica di conformità e/o per altre esigenze; - la responsabilità per danni cagionati a terzi, all’Università di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione. 2. La responsabilità suindicata, ed ogni altra forma di responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del contratto, in relazione all’attività svolta attraverso proprio personale dipendente o a beni in occasione qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, intendendosi compresa tra i terzi la stessa Università. La suddetta polizza deve: - prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona; - essere stipulata ed esibita all’Università di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione dell’Operadel Contratto. 3. Le Parti convengono che i massimali sopra riportati, anche a mezzo eventuali esclusioni, scoperti, franchigie e/o qualsiasi altra limitazione di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatioperatività della stessa polizza, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, che ne risponderà comunque nel suo valore complessivo, non essendo esonerato dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. 4. L’Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell’Università in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. 5. Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant’altro previsto nel presente contratto, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole richieste nel presente articolo; 6. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è tenuto a stipulare ovvero a fare stipulare e mantenere in essere da eventuali subappaltatori, con primario istituto assicurativo, e condizione essenziale per tutta la durata l’esecuzione del Contratto, le seguenti polizze: (i) Polizza Responsabilità Civile del Datore di Lavoro verso i propri Dipendenti e/o incaricati con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno ed euro 2.500.000,00 per persona infortunata. La polizza dovrà includere la rivalsa INAIL per infortuni; (ii) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi con massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro anno; (iii) Polizza di Responsabilità Civile Professionale con specifico riferimento all’Opera progettatapertanto, con decorrenza dalla data di inizio dell’Opera e termine alla data di emissione del verbale di accettazione provvisoria per un massimale di euro 5.000.000,00. La polizza dovrà coprire, oltre a eventuali nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovrà sopportare per le varianti resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dei lavori. 31.2 I massimali delle polizze assicurative sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché del successivo Periodo di garanzia relativa alle prestazioni oggetto del Contratto. Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore al diritto di rivalsa nei confronti del Committente. L’Appaltatore dovrà inviare nel termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, copia dei certificati assicurativi attestanti l’esistenza delle coperture assicurative e copia della quietanza di avvenuto pagamento. L’Appaltatore dovrà avvisare per iscritto il Committente di ogni sinistro e di ogni evento che possa ragionevolmente compromettere la validità delle coperture assicurative. I certificati assicurativi dovranno riportare gli estremi delle polizze assicurative dell’Appaltatore (impresa assicuratrice, attività dell’assicurato, periodo di efficacia, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti, principali esclusioni di garanzia). Qualora qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, l’esistenza e provare la validità delle polizze assicurativecopertura assicurativa di cui trattasi, il Committente potrà risolvere il ContrattoContratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 31.3 Qualsiasi rischio, franchigia e importo eccedente i limiti di indennizzo relativi alle polizze assicurative sarà assunto da, per conto di, e unicamente a rischio dell’Appaltatore.

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Samples: Contract for Services