Common use of PREMESSA Clause in Contracts

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments DirectiveNell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva, a partire decorrere dal 1° novembre 200725/6/2020 – con DPCM dell’11/6/2020 – è stato consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Pro- vince Autonome che, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa Governo delegata in materia di servizi sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in materia. Allo stato, pertanto, la Presidenza Nazionale del CSI ha aggiornato il proprio Protocollo del 22/7/2020 in tema di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, per fornire indicazioni di carattere generale idonee a consentire l’espletamento delle attività in capo alle imprese sicurezza, integrandolo anche con quanto suggerito dalla “Sezione di investimento l’obbligo Igiene, Dipartimento Scienze della Vita e Sanità Pubblica dell’Università cattolica del Sacro Cuore” e con la super- visione della professoressa Xxxxxxxx Xxxxxx, Professore ordinario di intraprendere Igiene. Si ricorda che il presente Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo stante il continuo mutare delle condizioni legate al contagio da COVID-19 e dovrà essere integrato con le nor- mative vigenti ai vari livelli con un rimando, per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che saranno emanati dalle autorità competenti. Ancora una volta si esortano tutti i comitati CSI, i tesserati, nonché tutti i soci del CSI, a seguire, scrupolosamente e con responsabilità, le prescrizioni del presente Protocollo in tema di svol- gimento dell’attività ‘in sicurezza’ sia per gli sport individuali sia per gli sport di squadra, anche di contatto. Il Protocollo è stato stilato partendo dal presupposto che le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno del sito sportivo e sono volte a garantire la sicurezza dello svolgimento dell’attività da parte di tutti i soggetti affiliati. Al riguardo la Presidenza Nazionale ha catalogato tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)proprie discipline sportive in base alla gravità del fattore di rischio da COVID-19, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:così come indicato nell’allegato 1.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’acuirsi della crisi dei debiti sovrani e il peggioramento del quadro macroecono- mico internazionale e dell’Area euro in particolare, acronimo hanno reso il contesto econo- mico e le condizioni delle banche del nostro Paese estremamente complessi. A questo si aggiungono importanti e penalizzanti misure regolamentari che incidono sulla tradizionale capacità del settore bancario di Markets in Financial Instruments Directivesvolgere un importante ruolo di supporto nei confronti delle famiglie e delle imprese; – la prevista caduta del prodotto interno lordo metterà a ulteriore rischio i livelli di redditività delle banche italiane, peraltro già fortemente vincolati dai riflessi che il peggioramento del merito di credito dell’Italia produce sul costo della raccolta; – le Parti stipulanti sono consapevoli che l’attuale andamento dell’economia e dei mercati finanziari – che è perfino peggiore di quello registrato a partire dal 1° novembre 2007metà degli anni ’90 – richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione fermi restando i rispettivi ruoli e le diverse conseguenti responsabilità, realizzino le opportune convergenze per la crescita, per una rinnovata competitività e per l’occupazione, per la difesa del potere di acquisto dei servizi salari; – le Parti stipulanti condividono l’intento di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoindividuare soluzioni di carattere ecce- zionale che, inoltrenel quadro di una politica salariale compatibile con il sostegno del- l’occupazione, con il recupero della redditività e la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela crescita dalla produttività, valorizzino la solidarietà generazionale e l’equità del contributo al dettaglio”Fondo di soste- gno all’impiego stabile dei giovani, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti istituito con l’accordo 19 gennaio 2012 di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile rin- novo del ccnl 8 dicembre 2007 per i propri clientiquadri direttivi e le aree professionali, nel- l’interesse comune delle imprese e dei lavoratori/lavoratrici. Riprendendo * * * Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idirigenti costituisce una normazione unitaria e inscindibile. Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1). L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggior- nato delle imprese destinatarie del contratto stesso, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte nonché le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:successive variazioni.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDA quasi cinque anni dalla fusione tra le società Nuova Tirrena e Groupama Assicurazioni spa e Groupama Vita spa, acronimo si è consolidato il processo di Markets in Financial Instruments Directiveriorganizzazione della Compagnia. Attraverso il livello qualitativo delle Relazioni Industriali sono stati conseguiti importanti risultati, formalizzati con significativi impegni ed accordi fra le Parti, allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi reinternalizzare le attività svolte all’esterno e contemporaneamente a perseguire l’obiettivo della redditività aziendale. L’Azienda e le OOSS concordano quindi nel ritenere centrale la figura del Lavoratore in tutti i processi di investimento sugli strumenti finanziarisviluppo aziendale. La normativa primaria ha introdottovalorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione mirata e la formazione continua, inoltrecostituisce l’ elemento strategico per perseguire gli obiettivi comuni, in tal senso l’Azienda conferma il proprio impegno alla concreta attuazione degli istituti contrattuali deputati allo sviluppo professionale dei lavoratori. Le Parti concordano che: l’Azienda nel quadro della responsabilità sociale d’impresa così come definita dall’allegato 19 al vigente CCNL proseguirà nell’impegno di conciliare i valori dell’etica e del business in tutti i processi aziendali nell’ambito della salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, del riconoscimento e della valorizzazione del loro ruolo, ribadendo la suddivisione volontà di contrastare ogni forma di discriminazione. In tal senso l’Azienda valuterà le indicazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale Paritetico istituito in sede Ania con finalità di monitoraggio della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”diffusione e della applicazione dei principi del dialogo sociale condivisi tra le parti sociali; ciò anche con riferimento alla Dichiarazione Congiunta sottoscritta dalle Parti Sociali a livello di gruppo il 15 febbraio 2013, “clientela professionale” che si intende qui riportata. sia necessario riaffermare e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti consolidare la comune volontà di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente partecipazione e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia confronto – finalizzata ad una fattiva e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo positiva ricerca della soluzione dei problemi alla base della stipula del presente accordo; Quanto sopra è da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 intendersi parte integrante del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:presente c.i.a.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014, Contratto Integrativo Aziendale

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Nella società esistono una funzione di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, risk-management che applica controlli di secondo livello all’attività aziendale e una funzione di revisione interna che applica i controlli di terzo livello. Entrambe le funzioni sono indipendenti l’una dall’altra e rispondono al Consiglio di Amministrazione societario. Verifiche sindacali sul loro operato vengono effettuate con cadenza almeno trimestrale. Intermonte ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi una cultura aziendale di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: clientela al dettagliorischio contenuto”, “clientela professionale” trattandosi di una società di tipo cooperativo in cui il management è anche il principale azionista. Il modello di business della società porta a identificare nel rischio di posizione e nel rischio di credito e controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela i principali rischi aziendali. Il primo rischio deriva dal fatto che il gruppo, attraverso la propria controllata Intermonte Sim, gestisce in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniconto proprio parte del proprio patrimonio ed è dal 2013 market maker su IDEM. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) Questo ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa comportato un aumento della rischiosità delle posizioni in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)derivati, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi un modesto aumento del rischio complessivo del portafoglio di negoziazione. Da quanto sopraIl secondo rischio deriva dall’attività principale di Intermonte Sim come intermediario sui mercati italiani, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono principalmente il mercato azionario (MTA) e dall’attività di negoziazione in conto proprio di derivati OTC fatti con la propria clientela. La funzione di Risk Management giornalmente monitora la situazione di rischiosità del portafoglio di negoziazione e l’affidamento della clientela e delle controparti con cui Intermonte lavora, comunicando all’organo decisionale aziendale (Comitato Esecutivo) le situazioni di eventuali superamenti dei limiti vigenti. Le decisioni in merito sono responsabilità del comitato, il quale comprende i principali membri del comitato direttivo di Intermonte Sim. Idonee procedure aziendali sono state redatte a riguardo, riepilogando tutti i limiti in essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:e tutti i poteri spettanti al comitato.

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Samples: Prospetto Delle Variazioni Del Patrimonio Netto Anno 2019 €/000 Esistenze Al 31/12/2018, www.intermonte.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX MiFID II , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:

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Samples: www.bppb.it, www.bppb.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, acronimo detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di Markets prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri della sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. L’aggiudicatario, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in Financial Instruments Directivenessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. Nel caso in cui, a partire dal 1° novembre 2007durante lo svolgimento del servizio, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei si renda necessario apportare varianti al contratto, il Comune di Limana provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoe forniture, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: non può considerarsi un documento clientela al dettagliostatico”, ma necessariamente clientela professionale” dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti quindi si configurino nuovi potenziali rischi di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniinterferenze. In applicazione tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di tale Direttivasvolgimento delle attività, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ragionevoli atte ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti). Le disposizioni del presente documento non si applicano ai rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischi connesso con la specifica attività svolta da quest’ultima. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa tutti gli adempimenti in materia di servizi salute e sicurezza nei luoghi di investimento Direttiva MiFID II lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (2014/65/UEvalutazione dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, attrezzature di lavoro, ecc) pone in capo e l’impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle imprese attività specifiche previste nell’appalto. Ai fini della redazione del presente documento, si definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di investimento l’obbligo attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica sia di spazio, con l’obiettivo nonché di assicurare una più ampia protezione degli investitori contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue somministrazione, anche l’obiettivo qualora in essere al momento della data di mettere entrata in concorrenza piattaforme diverse vigore del succitato decreto e sistemi secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di contrattazionesomministrazione di beni e servizi essenziali, oltre che mercati con imprese 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in relativi alla sicurezza del lavoro con particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it, cdn1.regione.veneto.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDGli appalti pubblici di lavori, acronimo servizi e forniture rappresentano ai sensi del piano nazionale anticorruzione (approvato con deliberazione della CIVIT –ANAC- n. 72/2013) un’area a forte rischio di Markets in Financial Instruments Directivecorruzione. Il piano triennale di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.7 del 21.01.2015 prevede la sottoscrizione del patto di integrità come misura di prevenzione della corruzione. Il presente patto risponde quindi alla volontà del comune di Roncade di prevenire il rischio corruzione mediante l’attuazione di misure concrete. Attraverso la stipula del presente patto il Comune di Roncade e i partecipanti a procedure aperte, ristrette e negoziate di acquisizioni di forniture servizi e lavori si impegnano reciprocamente a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per conformare i propri clienticomportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Riprendendo Si impegnano espressamente a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcere la regolarità’ della fase di esecuzione del contratto. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, gli esecutori dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, dei consorzi fra imprese artigiane, dei consorzi stabili, per conto dei quali i consorzi medesimi presentano offerta. L’obbligo di improntare i propri comportamenti ai principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idi lealtà, la normativa in materia trasparenza e correttezza di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione cui al presente articolo riguarda anche i soggetti cosiddetti "ausiliari" degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentooperatori economici qualora essi, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneofferta, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:indichino l’intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

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Samples: Patto Di Integrita’, Patto Di Integrita’

PREMESSA. La Direttiva Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea MiFIDEuropea, acronimo di Markets in Financial Instruments Directivealla luce delle nuove normative introdotte, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato seguito del Patto per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivalavoro del 24 Settembre 1996, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa della legge 19 Luglio 1997 n.196 in materia di servizi promozione dell’occupazione, ed in particolare in adempimento all’art. 16 che disciplina l’apprendistato e al decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile, in un quadro che consenta di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in capo alle imprese considerazione dei processi di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori trasformazione e di favorire informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alla mutevoli e diversificate esigenze della clientela. A tal fine le parti, condividendo la competizione fra mercatinecessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze degli Istituti finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. La disciplina persegue anche l’obiettivo Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di mettere in concorrenza piattaforme diverse diritto-dovere di istruzione e sistemi di contrattazioneformazione, oltre che mercati con imprese il contratto di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi apprendistato e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono' definito secondo le seguenti tipologie:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Istituti Di Vigilanza Privata

PREMESSA. Tale documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese di investimento: ⮚ operino in modo equo, professionale ed onesto; ⮚ adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai Clienti. La materia degli incentivi è disciplinata dall’art. 26 della Direttiva dell’Unione Europea MiFID2006/73/CE, acronimo dal CESR (ora ESMA) nei documenti “Inducements under MiFID – Recommendations” del 29 maggio 2007 e “Inducement: Report on good and poor practices” del 19 aprile 2010, dall’art. 6 del Dlgs 58/1998 cosiddetto Testo Unico della Finanza (“TUF”) e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Intermediari Consob n. 16190/2007 (di Markets seguito anche “Regolamento Intermediari”). La disciplina XxXXX non attribuisce al termine “incentivo” un’accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi. - a tutte le tipologie di pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relazione alla prestazione dei servizi di investimento sugli e/o accessori; - a tutti gli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” ; - a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie imprese disciplinate dalla MiFID; - ai soggetti rilevanti che agiscono per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’intermediario in materia relazione alla prestazione di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi. - ai pagamenti effettuati all’interno delle imprese di investimento l’obbligo (es. programmi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executionbonus interni), con l’obiettivo ; - alle regalie e alle forme di assicurare una più ampia protezione degli investitori ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo volumi di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:intermediazione.

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Samples: www.bancaifis.it, www.bancaifis.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe linee guida contengono indicazioni sull’ammissibilità delle spese, acronimo sulla modalità di Markets rendicontazione delle stesse e sulla modalità di erogazione dei contributi connessi alla realizzazione dei progetti riferiti al bando FAR-FAS 2014. Le linee guida forniscono indicazioni per la registrazione, sulla piattaforma ARTEA, delle spese sostenute, descrivendo le modalità di inserimento a sistema dei dati relativi ai costi rendicontati e i documenti che è necessario allegare al fine di comprovare l’effettività dei costi stessi. Le linee guida non derogano alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida si deve far riferimento al bando FAR FAS 2014, in Financial Instruments Directivequanto lex specialis regolatrice delle modalità di selezione, a partire dal 1° novembre 2007esecuzione e rendicontazione dei progetti finanziati. Il Responsabile del controllo e pagamento si riserva di modificare, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoaggiornare e/o integrare, inoltrein qualsiasi momento, quanto riportato nella presente versione delle “Linee Guida per la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglioRendicontazione”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti in relazione al sopravvenire di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordininuove disposizioni normative e/o specifiche esigenze operative nel corso dell’esecuzione delle linee d’intervento sopracitate. In applicazione caso di tale Direttivamodifica delle linee guida sarà cura del Responsabile del procedimento di controllo e pagamento darne avviso ai beneficiari attraverso avviso pubblico, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientisul sito ARTEA, ovvero con comunicazione via PEC al domicilio dei beneficiari stessi. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo Le modifiche alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), linee guida saranno approvate con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 decreto del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dirigente regionale responsabile del procedimento.

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Samples: Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013, Accordo Di Programma Miur Regione Toscana DGRT 1208/12 Accordo Di Programma Quadro Miur Mise Regione Toscana DGRT 758/2013

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal Dal novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell’8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento sugli strumenti finanziari(cd BMR- Benchmarks Regulation). La normativa primaria ha introdotto, inoltreIl BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la suddivisione della clientela diffusione e l’utilizzo da parte degli Enti vigilati (tra i quali banche e intermediari finanziari1) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l’importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari2 che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito. Con riferimento ai prodotti bancari, l’art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell’ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori. Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre tipologiecategorie di soggetti: “clientela al dettaglio” fornitori di indici di riferimento3, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti cioè degli Enti che controllano la fornitura di tutela un indice di riferimento in termini di diritto ad un’informativa chiara raccolta dei dati, loro lavorazione e trasparente determinazione dell’indice;  contributori di dati4, cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di garanzia indici di Best Executionriferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;  Enti vigilati5, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte tra i quali rientrano le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia Banche e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti altri Intermediari finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:vigilati.

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Samples: www.bancadiarborea.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe Parti che hanno negoziato e stipulato il presente CCNL (nel prosieguo, acronimo per brevità, indicate come Parti) si danno atto di Markets aver realizzato i contenuti del Protocollo 4.6.97 e dell’Accordo Quadro 28.2.98 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in Financial Instruments Directiveuna logica di efficienza e competitività internazionale, a partire dal 1° novembre 2007dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo. In attuazione degli impegni ivi assunti, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi le Parti hanno definito l’Accordo per l’istituzione del Fondo di investimento solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale per il personale del credito cooperativo e hanno definito i contratti collettivi applicati allo stesso personale concordando sugli strumenti finanziarinecessari a raggiungere gli obiettivi condivisi e in particolare l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività complessiva del sistema del credito cooperativo, nell’ambito più generale del sistema del credito, e con riferimento al sistema del credito nell’ambito europeo. La normativa primaria ha introdottoIn questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di quel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale. Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Credito Cooperativo protagonista e risorsa strategica del sistema del Credito Cooperativo. In questo contesto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: è stato dato risalto alla peculiarità del ruolo di clientela al dettagliodirettore”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente riconoscendogli il carattere centrale e di garanzia di Best Executionresponsabilità che sempre ha avuto nello sviluppo del Credito Cooperativo. Xxxxx del direttore al quale va riconosciuta, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaal massimo livello, la Banca Popolare di Puglia piena responsabilità della gestione, nell’ambito degli indirizzi e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa degli obiettivi fissati dagli Organi amministrativi delle Aziende in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori un rapporto proficuo e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:costante.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIn conformità ai principi generali dell’ordinamento comunitario in materia di regolazione delle condizioni di concorrenza nel mercato nonché ai fini dello sviluppo industriale del sistema di gestione dei rifiuti, acronimo le Parti riconfermano il ruolo fondamentale del Contratto Collettivo Nazionale per le imprese e società esercenti servizi ambientali, in quanto contratto identitario del settore specificamente rappresentato con riguardo sia all’ambito di Markets applicazione “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” sia ai soggetti stipulanti quali “associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, come attestato anche dal Ministero del lavoro con la validazione delle Tabelle di costo ai fini della predisposizione delle offerte nelle gare di appalto. In tale premessa, anche a fronte della perdurante situazione di sofferenza delle disponibilità finanziarie degli Enti locali, il negoziato sviluppatosi nel rinnovo del c.c.n.l. ha dato luogo a una riflessione ampia sui principali istituti, che ha comportato un significativo protrarsi dei tempi di definizione del rinnovo stesso, al fine di individuare ulteriori soluzioni atte a favorirne la più ampia diffusione e applicazione – coerente con i principi affermati dal nuovo “Codice degli appalti” (D.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d. lgs. n. 56/2017) - per la migliore tutela della tenuta delle imprese e dell’occupazione. L’impegno delle parti si è dunque concentrato sul miglioramento del sistema di regole per accrescere la qualità, l’efficienza e l’efficacia del servizio e, insieme, - con specifico riguardo all’avvicendamento delle imprese nella gestione in Financial Instruments Directiveappalto – sul rafforzamento delle tutele contrattuali degli addetti, anche alla luce del “Jobs act”: perfezionamento delle garanzie occupazionali dei lavoratori del comparto rappresentato; certezza normativo- retributiva e correntezza contributiva; condizioni di lavoro coerenti con la tutela della salute/sicurezza del lavoro; ulteriore rafforzamento e sviluppo del sistema di welfare contrattuale (previdenza complementare, assistenza sanitaria integrativa, misure di agevolazione all’esodo per inidoneità). In questo contesto, le Parti rinnovano il proprio giudizio positivo per l’approvazione del nuovo “Codice degli appalti” e la propria adesione a partire dal 1° novembre 2007quanto in esso stabilito, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione in particolare, in tema di: determinazione del costo del lavoro “sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva” del settore (art. 23); “Princìpi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti”, con particolare riguardo all’individuazione del contratto nazionale di riferimento in quanto “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto” (art. 30). Coerentemente, le Parti si impegnano a dare attuazione all’Avviso Comune 21 aprile 2015 con la costituzione dell’Osservatorio paritetico nazionale dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarigestione dei rifiuti, cui la Presidenza dell’Anci ha già dato la sua adesione. La normativa primaria ha introdottoNel contempo, inoltre, confermano la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela propria disponibilità a partecipare al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti Tavolo di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionconfronto sulle problematiche tipiche del mercato dei servizi ambientali, che impone alle imprese la Presidenza dell’Anci si è impegnata a realizzare. Le Parti ribadiscono, infine, che l’integrale applicazione del presente c.c.n.l., sia nella parte normativa che in quella economica, ivi comprese le regolari contribuzioni ai fondi Previambiente e Fasda, nonché al costituendo fondo di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivasolidarietà bilaterale, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzionecostituisce requisito imprescindibile, ai sensi dell’articolo 1, commi 1175 e 1176, della direttiva XxXXX XX legge n. 296/2006, per usufruire dei benefici contributivi e delle agevolazioni di qualsiasi natura e da ultimo, in particolare dell’art. 64particolare, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dei benefici di legge per nuove assunzioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di Imprese E Società Esercenti Servizi Ambientali

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDVengono di seguito esplicitati alcuni principi di comportamento specificamente destinati a scongiurare il rischio di reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tali principi possono costituire integrazione ed ulteriore specificazione di alcuni principi già espressi dal presente Codice, acronimo oppure l’introduzione a presidi di Markets controllo più puntuali presenti nella Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società. Si precisa che, per alcuni reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001, la più efficace prevenzione è costituita proprio dall’aderenza comportamentale del personale alle prescrizioni impartite dal presente Xxxxxx, più che da puntuali presidi organizzativi o tecnologici predisposti dalla Società: in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione talune circostanze la piena consapevolezza del personale con riferimento ai reali rischi dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaripropri comportamenti (awareness) è lo strumento preventivo maggiormente efficace. La normativa primaria ha introdottoSocietà, inoltresensibile all’esigenza di assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, rispetta la normativa in materia di servizi utilizzo e circolazione di investimento Direttiva MiFID II (2014/65monete, carte di pubblico credito e valori di bollo. E’ vietato falsificare banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata nell’interesse e/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatio vantaggio della Società. La disciplina persegue anche l’obiettivo di È altresì vietato mettere in concorrenza piattaforme diverse circolazione (accettando, acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e sistemi carta filigranata falsi. Chiunque riceva in pagamento banconote o monete o carte di contrattazionepubblico credito false o rubate, oltre che mercati con imprese di investimentoper rapporti imputabili alla Società, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dovrà tempestivamente informare la Direzione e l’Organismo.

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Samples: www.ge-sat.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente capitolato ha per oggetto l’affidamento della fornitura, acronimo stampa e la consegna dei di Markets prodotti tipografici di uso comune agli uffici delle Direzioni Centrali dell’Agenzia delle Entrate ubicate in Financial Instruments DirectiveRoma alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, a partire dal 1° novembre 2007426 c/d, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi Xxx Xxxxxxxxx, 000, Xxxxx Xxxxxxxx, 0, Via X.Xxxxxx,12. Vengono di investimento sugli strumenti finanziariseguito riportate le indicazioni in merito alle tipologie di prodotti, alle tempistiche ed alle modalità di consegna. L’Agenzia intende stipulare con la Società aggiudicataria un contratto di durata biennale per effetto del quale la Società si obbliga ad eseguire le forniture richieste mediante appositi ordini di fornitura che saranno emessi dall’ Ufficio fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica per i quantitativi effettivamente necessari, fino ad esaurimento dell’importo complessivo massimale previsto. La normativa primaria ha introdottosottoscrizione del contratto non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura; pertanto, inoltrele obbligazioni reciproche sorgeranno solo a seguito dell’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura, la suddivisione della clientela per i quali non vige l’obbligo di un quantitativo minimo. L’Agenzia non assume alcun obbligo in tre tipologie: “clientela merito al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinicompleto utilizzo del massimale contrattuale. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (I quantitativi dei prodotti di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte specificati sono il risultato di un’analisi dei consumi degli anni precedenti ed è, pertanto, possibile che si verifichino degli scostamenti rispetto a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa quanto indicato in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre virtù dei reali fabbisogni che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sorgeranno.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDPer rafforzare la capacità delle Amministrazioni impegnate nell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, acronimo il Governo ha adottato importanti provvedimenti in questa direzione. Nello specifico, il 28 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni) che reca, in primo luogo, disposizioni in ordine all'organizzazione della gestione e del Piano Nazionale di Markets in Financial Instruments DirectiveRipresa e Resilienza. In tal senso, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione lo stesso D.L. 77/2021 definisce specifiche misure attuative per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento e ac- celerare l’attuazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisuddetti investimenti pubblici. La normativa primaria ha introdotto, inoltreIn particolare, la suddivisione della clientela norma prevede che le ammini- strazioni interessate possano avvalersi, mediante apposite convezioni, del supporto tecnico-operativo di società in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del Codice deicontratti pubblici. Le stesse società possono fornire supporto tecnico-operativo anche per le attività di monitoraggio e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara valutazione degli interventi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte per le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinidi rafforzamento della capacità amministrativa. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa I provvedimenti in materia di semplificazioni vanno sostenuti anche attraverso l’attivazione di servizi trasversali in grado di aumentare la capacità produttiva dei soggetti attuatori quali a titolo esemplifica- tivo e non esaustivo: servizi tecnici connessi alla progettazione e approvazione degli interventi, nonché quelli riguardanti la committenza e il supporto tecnico operativo in tutte le fasi di realizzazione dell’in- tervento Lo stesso PNRR individua, per l’attuazione degli interventi, l’opportunità di “ricorrere al supporto tec- xxxx-operativo di task force attivate attraverso società pubbliche qualificate che istituzionalmente af- f iancano le PA nelle attività di definizione e attuazione delle politiche di investimento Direttiva MiFID II pubblico per lo sviluppo”. Ai sensi dell’art. 14 del D.L. 77/2021, le citate misure e le procedure di accelerazione e semplificazione, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni, si applicano anche agli investimenti contenuti nel PNC di cui all’articolo 1 del D.L. n. 59/2021. In questo contesto, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (2014/65/UEMEF-RGS) pone in capo alle imprese al f ine di investimento l’obbligo rafforzare la capacità tecnico-operativa e i presidi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione controllo sull’ef- f icacia amministrativa, di accelerare la realizzazione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori investimenti e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi tempi di negoziazione. Da quanto sopraattraversa- mento, ne consegue che ha inteso promuovere una specifica azione di supporto mediante la quale il MEF-RGS e le amministrazioni interessate all'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR, dal Piano na- zionale per gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità investimenti complementari al PNRR, possano avvalersi di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Invitalia.

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Samples: Convenzione Cup: G51e15000670001 Tra Maddaloni

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Nel 2010 ha avuto luogo il perfezionamento del percorso di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata integrazione societaria tra Realty Vailog S.p.A. (di seguito la BancaRealty”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire ed Industria e Innovazione finalizzato alla rifocalizzazione del business del Gruppo nel settore delle energie rinnovabili, da realizzarsi anche attraverso la progressiva dismissione del portafoglio di attività immobiliari, e coerentemente al Piano Economico Finanziario presentato agli azionisti e dettagliato nel progetto di fusione per incorporazione inversa di Industria e Innovazione in Realty. In tale ambito in data 29 dicembre 2011, Industria e Innovazione aveva sottoscritto con CIE – di cui già deteneva una partecipazione del 10% - un Accordo di Programma volto ad approfondire possibili forme di collaborazione industriale, commerciale e tecnologica, al fine di sviluppare congiuntamente i rispettivi business, valorizzando al meglio gli assets e diversificando il miglior risultato possibile per i propri portafoglio clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire cui il contestuale acquisto da parte di Industria e Innovazione di una partecipazione del 10% in Energrid - società allora controllata al 100% da CIE ed attiva nel settore della fornitura di energia elettrica e di gas naturale – rappresentava la competizione fra mercatiprima concreta forma di interazione e collaborazione. La disciplina persegue anche l’obiettivo Nel luglio 2012 CIE, a fronte del percorso di mettere in concorrenza piattaforme diverse studio e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, approfondimento intrapreso ai sensi dell’Accordo di Programma, aveva manifestato l’interesse – poi riconfermato nel successivo mese di ottobre - ad avviare con Industria e Innovazione una fase di progetto finalizzata alla valutazione di possibili forme di integrazione tra le rispettive attività nel settore dell’energia da realizzarsi attraverso operazioni anche di natura straordinaria. Nel corso del presente esercizio, Industria e Innovazione ed il Gruppo Gavio, preso atto che le ipotizzate operazioni di integrazione non sono più realizzabili, anche in conseguenza dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nelle valutazioni strategiche di CIE, hanno deciso di risolvere l’Accordo di Programma e di sciogliere i legami rappresentati dalla Partecipazione CIE e dalla Partecipazione Energrid, nonché di rimodulare i termini di rimborso della direttiva XxXXX XX quota del Prestito Obbligazionario, in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:detenuta da Argo Finanziaria.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDDurante una recente audizione presso la Commissione Finanze del Senato, acronimo il Governatore Bankitalia Xxxxxxx Xxxxx si è soffermato sul tema della trasparenza del sistema creditizio italiano e sulla imprescindibile necessità di Markets rafforzare il grado di fiducia nelle banche da parte della clientela, particolarmente di quella meno in Financial Instruments Directivegrado di comprendere il rischio dell’investimento in prodotti finanziari evoluti spesso assai complessi. Tale utenza – ha fatto notare Xxxxx – va “resa pienamente consapevole del fatto che potrebbe dover contribuire al risanamento di una banca anche nel caso in cui investa in strumenti finanziari diversi dalle azioni, a partire dal 1° novembre 2007il che fa venir meno la certezza del mantenimento del valore del capitale investito, fino ad ora radicata nella consapevolezza dell’investitore.”1 E’ il noto principio del “bail in” per la risoluzione delle crisi bancarie in Europa. Visco infine ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione ricordato che nel sistema italiano “c’è una parte importante di esternalità negative e di difficoltà” di cui necessariamente tutti gli operatori economici devono tener conto. Scopo di questa nota è illustrare brevemente come l’Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL dei lavoratori bancari si muova proprio in questa direzione: affiancare alla tutela dei lavoratori del settore (attraverso adeguati aumenti retributivi, F.O.C., salvaguardia degli inquadramenti, etc.) la tutela della variegata fascia di utenti dei servizi bancari (attraverso trasparenza e promozione di investimento sugli strumenti finanziariazioni di vendita eticamente corrette e svincolate da incongrue pressioni commerciali). La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione Utilizzeremo a tal fine il concetto proprio della clientela in tre tipologie: teoria economica di clientela al dettaglioesternalità positive”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:questo caso derivanti proprio dall’azione sindacale.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDNell’ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) sono state approfondite alcune problematiche fiscali, acronimo sulle quali si forniscono chiarimenti con la presente circolare, riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di Markets lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891. In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in Financial Instruments Directivemateria di adempimenti contabili, a partire dal 1° novembre 2007di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi. Sono affrontate, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione altresì – in risposta ad ulteriori specifici quesiti – alcune questioni concernenti l’applicazione, in favore delle medesime associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei servizi soci e di investimento sugli strumenti finanziarialtre categorie di soggetti normativamente individuati. La normativa primaria ha introdottoViene, inoltre, la suddivisione della clientela fornita risposta in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa relazione alla previsione agevolativa in materia di servizi imposta di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone bollo per taluni organismi sportivi. Le risposte fornite nella presente circolare in capo ordine alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:tematiche sopra citate sono

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDRegione Campania ha previsto una serie di iniziative volte a promuovere la competitività del sistema regionale per accrescere e sfruttare la dotazione di capacità innovativa già esistente, acronimo valorizzando, nel contempo, le potenzialità presenti nel territorio per attrarre investimenti esogeni. Sulla base degli orientamenti comunitari definiti con il Consiglio di Markets Lisbona, la Regione Campania – per attuare la sua politica di innovazione – si è dotata di un Sistema Regionale dell’Innovazionei i cui obiettivi sono riconducibili all’esigenza di (a) sviluppare in Financial Instruments Directivemaniera coordinata il sistema universitario, a partire dal 1° novembre 2007(b) potenziare la ricerca, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei (c) aprire la regione alla società dell’informazione e della conoscenza in maniera globale, (d) costruire delle interfacce tra la scienza e l’imprenditoria, e (e) valorizzare la ricerca con la creazione e la crescita di imprese innovative. La strategia, dunque, si basa su una concezione sistemica dell’innovazione, secondo cui l’azione di policy deve riguardare, allo stesso tempo, diversi fattori che vanno dagli aspetti normativi, al sistema della formazione, alle infrastrutture per la ricerca, alla società dell’informazione, ai servizi di investimento sugli strumenti finanziarisupporto all’innovazione. La normativa primaria In tale contesto si inserisce il presente Atto Integrativo teso alla realizzazione dell’ampliamento strutturale del Centro di Ricerca Ceinge Biotecnologie Avanzate, società consortile a partecipazione pubblica costituita nel 1983 e operante nel campo delle biotecnologie avanzate e delle sue applicazioni nel settore della salute. Il processo di programmazione europea per gli anni 2007\2013 ha introdotto, inoltrepreso avvio a livello comunitario con dichiarazioni della Commissione Europea e del Consiglio europeo nel corso del 2005 e 2006 che hanno inteso ridare nuovo slancio alla Strategia di Lisbona. In particolare, la suddivisione della clientela in tre tipologie: Commissione ha inviato il 2 febbraio 2005 una comunicazione al Consiglio Europeo, dal titolo clientela al dettaglioLavoriamo insieme per la crescita e l’occupazione. Un nuovo slancio per la strategia di Lisbona, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivadocumento viene sottolineata l’importanza del rilancio delle priorità politiche della strategia, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in particolar modo in materia di servizi crescita e occupazione e vengono individuate nuove iniziative da implementare, che a livello comunitario e nazionale avranno il compito di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercaticontribuire alla realizzazione della visione sottesa alla strategia stessa. La disciplina persegue anche l’obiettivo strategia rinnovata individua 3 obiettivi primari ben comprensibili, onde rispondere alle critiche rivolte alla strategia precedente, secondo cui questa era talmente complessa e dotata di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi un numero di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo priorità tale da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove risultare poco intelligibile per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonola maggior parte dei cittadini:

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Samples: Accordo Di Programma Quadro “Ricerca Scientifica E Innovazione Tecnologica” Ii Atto Integrativo – Allegato Tecnico

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Negli ultimi anni, la disciplina del subappalto nei lavori pubblici è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, finalizzati ad uniformare la normativa italiana a quella europea. L’intervento legislativo più recente in materia è la Legge n. 238 del 2022, meglio conosciuta come Legge Europea MiFID2019-2020, acronimo che ha apportato interessanti modifiche in chiave semplificativa alla disciplina del subappalto. Sul punto, le modifiche più significative riguardano l’eliminazione del divieto per il subappaltatore di Markets partecipare alla procedura di gara e la rimozione dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in Financial Instruments Directivesede di offerta. Prima dell’entrata in vigore della normativa richiamata, la procedura di adeguamento alla legislazione Europea è iniziata con il Decreto “Sblocca cantieri” che ha sancito, in via transitoria, fino al 30 giugno 2021, l’innalzamento del limite del subappalto dal 30% al 40%. Successivamente, il Decreto “Semplificazioni bis” ha innalzato la soglia del subappalto al 50% fino al 31 ottobre 2021, per poi eliminare definitivamente tale limite, a partire dal primo novembre 20072021[1]. L’Europa ha sempre guardato con favore l’istituto del subappalto considerandolo un efficace strumento di tutela della concorrenza, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarifinalizzato a garantire l’accesso delle PMI al mercato degli appalti pubblici. La normativa primaria ha introdottonazionale, invece, predilige l’esecuzione in proprio delle prestazioni concesse in appalto, sottoponendo a stringenti condizioni il loro affidamento a terzi. In questo breve saggio, saranno esaminate le principali tipologie contrattuali che risultano assimilate al subappalto secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia, fornendo all’utente un valido strumento interpretativo. Saranno esaminate, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela le ragioni di politica economica per cui l’Europa incentiva il ricorso al dettaglio”subappalto senza particolari preclusioni. Prima di esaminare il tema principale del presente lavoro, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a è opportuno comprendere le ragioni per cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo legislatore italiano predilige l’esecuzione dei lavori pubblici da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 parte del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:diretto aggiudicatario dell’appalto.

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Samples: rivista.camminodiritto.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl processo di cambiamento, acronimo conseguente alla strategia di Markets crescita e sviluppo del Gruppo Hera, richiede una continua evoluzione culturale ed organizzativa, che può essere assicurata attraverso un efficace processo di dialogo sociale, confronto e soluzioni attraverso percorsi condivisi. Con la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, Il Gruppo Hera e le Rappresentanze Sindacali, intendono consolidare un modello di Relazioni Industriali, basato su una matura, concreta e consapevole partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, attraverso una trasparenza informativa, che riguarda tutti gli ambiti della vita dell’impresa e finalizzata a favorire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella promozione dei valori che stanno a fondamento dell’impresa e della sua competitività. Tutto ciò, passando anche dalle strategie organizzative, orientate al consolidamento della cultura della sicurezza, al benessere dei lavoratori, allo sviluppo occupazionale dell’impresa, nonché ai progetti condivisi di riorganizzazione ed efficientamento operativo, in Financial Instruments Directivecoerenza con il modello di relazioni industriali. Gli strumenti che le Parti hanno implementato e condiviso negli ultimi anni sono diventati un punto di riferimento per il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa e per il confronto con le loro rappresentanze sindacali. A titolo di esempio si ricordano il Protocollo Appalti del 26 ottobre 2016, a partire dal 1° novembre 2007il Protocollo delle Relazioni Industriali del 28 luglio 2015 e l’accordo su Welfare del 11 aprile 2016. Successivamente, il contesto pandemico ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottofatto emergere un nuovo scenario, inoltreall’interno del quale le Parti si sono dovute confrontare fin da subito per condividere le azioni, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela che l’inaspettata discontinuità imponeva in termini di diritto cambiamento. Gli accordi ponte del 2020 e del 2021 hanno quindi dimostrato, non solo il livello di maturità delle relazioni industriali fra le Parti, ma anche l’efficacia degli strumenti implementati dalle stesse, evidenziando così anche la tenuta (nel tempo) dei Protocolli sopra menzionati. Altro esempio di concrete e buone Relazioni Industriali è rappresentato dai Protocolli Covid Aziendali sottoscritti ad un’informativa chiara aprile e trasparente maggio del 2020 e rivelatisi strumenti utili e necessari per la gestione dell’emergenza, anche in occasione dell’ondata pandemica dovuta alla “variante Omicron”. I Comitati Covid dei 3 ambiti territoriali hanno lavorato costantemente, con forte impegno delle Parti e questo ha permesso la gestione di garanzia tutte le discontinuità, generate, spesso, dai numerosi provvedimenti legislativi. Le Parti intendono valorizzare anche questa particolare esperienza Covid, così come già emerso nei Progetti di Best ExecutionPartecipazione (15 gruppi di lavoro negli ultimi due anni), che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per hanno concluso i propri clientilavori a fine 2021, producendo tante idee in relazione a molteplici ambiti (Sicurezza, Formazione, conciliazione dei tempi vita e lavoro, …). Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID ICon la consapevolezza del solido percorso sin qui condiviso, la normativa è opportuno affrontare le prossime sfide industriali del Gruppo, anticipando, anche in materia questa occasione, soluzioni relative a scenari che ancora non paiono del tutto delineati. Per questo motivo, il presente Contratto Integrativo Aziendale, rappresenta ancora una volta l’espressione condivisa delle Parti, del migliore percorso da affrontare rispetto al difficile contesto di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:riferimento.

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Samples: Contratto Integrativo Gruppo Hera 2022 2024

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe Parti che hanno negoziato e stipulato il presente c.c.n.l. (nel prosieguo, acronimo per brevità, indicate come Parti) si danno atto di Markets aver realizzato i contenuti del Protocollo 4 giugno 1997 e dell’accordo quadro 28 febbraio 1998 che hanno tracciato le linee guida per la riorganizzazione, in Financial Instruments Directiveuna logica di efficienza e competitività internazionale, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dell’intero settore del Credito con specifica attenzione alle peculiarità del sistema del Credito Cooperativo. È stato possibile raggiungere gli obiettivi programmati dai predetti accordi per la volontà di attuare un sistema condiviso di relazioni sindacali che aveva già trovato nel Protocollo per le relazioni sindacali del Credito Cooperativo dell’11 maggio 2000 una prospettazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinisuoi enunciati generali. In applicazione questo contesto si è reso possibile il graduale avvio di tale Direttivaquel tendenziale processo di omogeneizzazione dei trattamenti normativi ed economici presenti nel settore del Credito e nel sistema del Credito Cooperativo, garantendo a quest’ultimo un ruolo competitivo all’interno di un mercato sempre più concorrenziale. Tale processo consente, da una parte, di consolidare lo sviluppo del Credito Cooperativo nel solco tracciato nel Convegno di Riva del Garda del dicembre 1999, dall’altra parte garantisce il rafforzamento e l’allargamento dei livelli occupazionali, lo sviluppo professionale e la Banca Popolare valorizzazione delle competenze del personale dipendente dalle Banche di Puglia Credito Cooperativo protagonista, e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 risorsa strategica del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sistema del Credito Cooperativo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa UniCredit Allianz Vita S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziariassicurativo di tipo multiramo denominato “MIXA PROTECTION” contiene, tra le possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in tre tipologie: merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo clientela al dettaglioInformativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione ai Fondi Interni clientela professionaleCreditRas Sostenibile Target 50” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionCreditRas Azionario Internazionale Sostenibile”, che impone alle imprese promuovono caratteristiche di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDRegione Lazio, acronimo in seno al Programma Interregionale Agricoltura Qualità, con nota n. 120039/13/21 del 22/08/2006 da mandato ad ARSIAL di Markets in Financial Instruments Directiveredigere un progetto per la validazione del metodo biodinamico; la proposta presentata dall’Agenzia è stata approvata con deliberazione della Regione Lazio n. 777 del 02/10/2007 ed il progetto è stato avviato con Deliberazione ARSIAL n. 533 del 25/9/2008. Il progetto si è posto l’obiettivo di acquisire conoscenze sul funzionamento di sistemi produttivi costituiti da colture erbacee ed orticole di pieno campo, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo coltivate secondo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Idell'agricoltura organica in ambito regionale, conoscenze finalizzate a fornire indicazioni agli agricoltori, per migliorare il processo produttivo ed ottenere prodotti di qualità nel rispetto degli equilibri dell'agro-ecosistema; ad informare i produttori e i consumatori, per valutare compiutamente la normativa qualità dei prodotti; oltre che a supportare i decisori in materia di servizi politica agraria ed ambientale, per formulare proposte sulla tecnica- agronomica, economica ed ambientale. L’attività è stata indirizzata prevalentemente a sistemi produttivi orticoli, valutando soluzioni agronomiche per aziende senza allevamento zootecnico, vista la loro maggiore diffusione in ambito regionale, sebbene non si sia trascurata l’opportunità di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone lavorare anche sulla valorizzazione della sostanza organica tramite il processo di compostaggio, introducendo in capo alle imprese itinere anche una prova su compost aziendale. Ci si è proposto di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini raggiungere risultati su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonodue tematiche principali:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo cedolare secca al 10% per i contratti a canone concordato troverà applicazione in maniera stabile senza che sia necessario di Markets volta in Financial Instruments Directive, volta un intervento di proroga; a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziariprevederlo è la Manovra 2020. La normativa primaria ha introdotto“cedolare secca” quale regime facoltativo, inoltreart. 3 D.Lgs. n. 23/2011, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e “controparte qualificata” delle addizionali sui redditi derivanti dall’affitto di unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abi- tativo (anche per ottenere il miglior risultato i locali commerciali per il cliente nell’esecuzione degli ordinisolo 2019) e per le relative pertinenze. In applicazione Per i contratti sotto cedolare secca non vanno pagate l’imposta di tale Direttivaregistro e l’imposta di bollo, la Banca Popolare ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatilocazio- ne. La disciplina persegue anche l’obiettivo cedolare secca non sostituisce l’imposta di mettere in concorrenza piattaforme diverse registro per la cessione del contratto di loca- zione. La cedolare non sostituisce l’imposta di registro per la cessione (subentro) del contratto di locazione. È, dunque, un regime opzionale, cui può accedere il locatore (non nell’esercizio dell’attività d’impresa). Tale regime non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:dipendenti.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’attenzione nei confronti delle MR si è sviluppata in Italia a partire dagli anni ’90 ed è cresciuta negli ultimi anni, acronimo insieme alla consapevolezza che, in un’ottica di Markets sanità pubblica, queste malattie condividono una serie di problemi e richiedono politiche specificamente indirizzate. Le politiche di sviluppo dell’assistenza per le MR, le strategie, gli obiettivi e le azioni illustrati dal presente Piano sono in Financial Instruments Directivegran parte oggetto di precedenti interventi normativi, che hanno individuato nelle MR un’area di priorità nella sanità pubblica e hanno confermato l’interesse per questo settore, secondo linee di attività condivise e concertate con le Regioni. Il Piano, quindi, si propone di costruire un quadro d’insieme e fornire indicazioni utili ad affrontare il problema delle MR in maniera organica, nell’ambito di una governance da attuarsi ai diversi livelli istituzionali e nelle diverse aree assistenziali, come le cure primarie, palliative, di riabilitazione e l’assistenza domiciliare. L’assistenza alle persone affette da MR è finanziata principalmente attraverso le risorse ordinariamente destinate al Ssn e ripartite annualmente tra le Regioni, con un livello di spesa variabile tra le Regioni anche in relazione alla rispettiva disponibilità di bilancio. Per un triennio, a partire dal 1° novembre 20072007 sono state destinate specifiche risorse alle attività di programmazione e di organizzazione dell’assistenza per questo settore. Infatti, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi al fine di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltrerimuovere gli squilibri sanitari tra le varie realtà regionali, la suddivisione legge finanziaria n. 296/2006 ha inserito le MR tra le materie oggetto del cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale (PSN), riservando loro una quota di 30 milioni di euro da assegnare alle Regioni con decreto del Ministro della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”salute, “clientela professionale” previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti le Province autonome di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente Trento e di garanzia Bolzano. Una quota del fondo di Best Executioncui sopra, che impone alle imprese pari a 2,5 milioni di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato euro per il cliente nell’esecuzione degli ordinimedesimo triennio 2007-2009, è stata riservata dalla stessa legge finanziaria ad iniziative nazionali realizzate dal Ministero della salute ed è stata destinata all”ISS. In applicazione Il decreto ministeriale 28 febbraio 2009 ha definito la ripartizione alle Regioni del fondo per l’anno 2007; per tale annualità, le Regioni hanno condiviso un unico progetto e la ripartizione è stata effettuata su base capitaria. Per gli anni 2008 e 2009, sono state rispettivamente assegnate le somme di tale Direttiva4.482.008 e di 4.984.727 di euro alle Regioni che hanno presentato progetti sulle MR. Per gli anni 2010-2012, la Banca Popolare una quota non aggiuntiva (20 milioni di Puglia e Basilicata euro/anno) del Fondo sanitario nazionale (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte FSN), ripartito tra le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile Regioni secondo i criteri fissati da un Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i propri clientirapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, è stata vincolata alla realizzazione di obiettivi di PSN finalizzati all’area delle malattie rare. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID IAncora, la normativa per l'anno 2010, si è confermato il vincolo di 15 milioni di euro per interventi in materia di servizi Biobanche di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:materiale umano tenute a scopo terapeutico.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDCon questa intesa l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali intendono favorire il mantenimento e il rafforzamento della coesione sociale nei campi di azione dell’Amministrazione locale e creare le condizioni per un processo di ripresa e di crescita della realtà economica e occupazionale. Inoltre, acronimo è condivisa la preoccupazione per la continua e rilevante riduzione delle risorse statali destinate agli enti locali, che per il Comune di Markets Bazzano si tradurrà, nel 2012, in Financial Instruments Directiveuna riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio di circa euro 898.406 (valore stimato ad oggi), e per i vincoli del Patto di stabilità, che comporteranno per il 2012 il raggiungimento di un saldo positivo dell’ordine di 658.737 euro (fatte salve eventuali modificazioni agli attuali parametri), a scapito delle possibilità di pagamento e di investimento, con effetti recessivi di notevole portata. L’amministrazione dichiara che non utilizzerà nessuna quota degli oneri di urbanizzazione per raggiungere l’equilibrio economico finanziario. Tutti gli oneri, previsti per il 2012 di 273.000 euro, serviranno pertanto a coprire gli investimenti. Le parti convengono sull’obiettivo fondamentale del mantenimento e, per quanto possibile, della qualificazione ulteriore, del sistema dei servizi socio assistenziali, educativi e di welfare in grado di fronteggiare i crescenti e nuovi bisogni. Per concretizzare questo obiettivo è stato attivato un confronto a livello distrettuale, tuttora in corso (e che il 26/3 ha già prodotto un primo accordo), anche sui temi della piattaforma sindacale del gennaio scorso, condivisibili e affrontabili in quella sede, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata da quelli riguardanti gli anziani (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executiondocumento delle XX.XX allegato alla piattaforma), ma anche sul lavoro e sul contrasto alla crisi, sugli appalti, sugli assetti istituzionali (unioni, fusioni, ecc.). L'Amministrazione prevede un trasferimento ad ASC di risorse proprie di 530.000 euro. Le parti ritengono che sia indispensabile continuare a valorizzare i servizi scolastici che il Comune eroga, con l’obiettivo funzioni e risorse proprie, al posto dello Stato; anche quest’anno il comune prevede di assicurare una più ampia protezione degli investitori integrare l’offerta formativa con 20.000 euro di risorse. Sette i punti dell’accordo: Si conviene sulla definizione delle seguenti aliquote: • abitazione principale: applicazione dell’aliquota dello 0,46% (per un gettito complessivo stimato di circa € 690.000), anche per le abitazioni sfitte di proprietà di anziani ricoverati e con residenza in RSA/Case di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere riposo; • abitazioni locate a canone concordato o concesse in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazionecomodato gratuito (fino 3° grado) aliquota dello 0,76%; • abitazioni non locate o 2° case aliquota dello 1,06%; • abitazioni locate a canone libero aliquota dello 0,91%; • immobili destinati all’attività d’impresa, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:commerciale ed artigianale: aliquota dello 0,91 %; • aree edificabili aliquota dello 1,06%; • terreni agricoli aliquota dello 0,76%; • fabbricati rurali strumentali aliquota dello 0,1%.

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Samples: Verbale Di Accordo Sul Bilancio Previsionale 2012 Del Comune Di Bazzano‌

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDÈ noto che gli appalti e i contratti pubblici hanno un notevole peso sulla spesa pubblica e nel mercato. Secondo i dati comunitari, acronimo i soli appalti regolati dalle direttive rappresentano il 18% del PIL; in ambito nazionale la spesa complessiva di Markets tutti i contratti si aggira sul 20% del PIL; secondo dati dell’ANAC, nel 2014 il valore complessivo dei contratti di importo superiore a 40.000 euro in Financial Instruments Directivetutti i settori (ordinario e speciale) si è attestato attorno ai 101,4 miliardi di euro; il settore degli appalti pubblici costituisce un mercato rilevante di grande importanza1 e costituisce uno dei più importanti aggregati della spesa pubblica che complessivamente raggiunge 130 miliardi di euro. Nell’ordinamento generale il profilo finanziario dell’attività contrattuale ha preminente considerazione nel documento di programmazione economica, nella legge di stabilità, ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dal patto di stabilità europeo e del giusto equilibrio del rapporto tra sviluppo dell’economia e contenimento della spesa, e negli strumenti di programmazione operativa ai fini della ripartizione e dell’accorto utilizzo delle risorse. Il diritto comunitario, secondo una comunicazione interpretativa della Commissione CE (2006/C 179/02 del 23 giugno 2006), intende aiutare le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso metodi di aggiudicazione aperti e concorrenziali idonei ad attirare una gamma più ampia di potenziali offerenti e a partire dal 1° novembre 2007beneficiare di offerte più vantaggiose assicurando un uso, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi il più efficace possibile, del denaro pubblico che è di investimento sugli strumenti finanziariparticolare importanza per gli esistenti problemi di bilancio. La normativa primaria ha introdottoTale prospettiva rappresenta, inoltrenon tanto l’abbandono dell’iniziale approccio preferenziale alla libertà di mercato in un’area comune, ma piuttosto la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela presa di coscienza che il corretto uso delle risorse pubbliche contribuisce al dettaglio”mantenimento degli equilibri di bilancio e al coordinamento delle politiche economiche, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato necessari per il cliente nell’esecuzione degli ordinisostegno della moneta unica europea; ciò non toglie che le regole comunitarie restino finalizzate non certo alla tutela dell’interesse egoistico delle singole amministrazioni pubbliche, bensì alla salvaguardia dei valori della concorrenza e quindi della libertà competitiva delle singole imprese2. In applicazione Nel parere del Consiglio di tale DirettivaStato sul testo del nuovo codice (Comm. Spec. Comm. spec. 1 aprile 2016 n. 855) si riconosce (punto 1.a) che i contratti pubblici relativi a lavori, la Banca Popolare di Puglia servizi e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)forniture sono una voce particolarmente significativa della spesa pubblica, con l’obiettivo una duplice implicazione, costituendo una leva importante della politica economica e sociale di assicurare una più ampia protezione degli investitori un Paese, e si da atto che nell’approccio eurounitario, i contratti pubblici sono regolati nell’ottica di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo un’adeguata tutela della concorrenza e del mercato, al fine di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:abbattere le

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDAlla luce degli obiettivi individuati dal Piano, acronimo il Mipaaf ha avviato progetti di Markets ricerca, sperimentazione ed innovazione al fine di diffondere presso le realtà produttive il bagaglio conoscitivo derivante dall’attività di ricerca in Financial Instruments Directiveagricoltura biologica. L’amministrazione ha attuato le attività sia tramite affidamento diretto ai due enti vigilati, a partire dal 1° novembre 2007Ismea e Crea, ai quali ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi chiesto di investimento sugli strumenti finanziaripresentare specifiche proposte progettuali, sia tramite la pubblicazione di bandi di ricerca. La normativa primaria Su richiesta di questa Sezione, il Mipaaf ha introdottospecificato che la collaborazione con gli enti vigilati è disciplinata da apposita convenzione, inoltreai sensi dell’art. 15 l. n. 241/1990, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi accordi pubblici. Come visto nei precedenti capitoli del presente rapporto, il Piano si articola in azioni, da realizzarsi tramite progetti. Le tabelle che seguono rappresentano lo stato di investimento Direttiva MiFID II (2014/65avanzamento dei progetti relativi agli esercizi 2016-2022, aggiornato ad aprile 2022. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 8/2022/UE) pone G Tabella 9 - Progetti iniziati nell’anno 2016 Nome del progetto Descrizione del progetto Data programmata di inizio e fine Costo totale del progetto Stato di avanzamento Stato di avanzamento finanziario Chiarimenti forniti dall’amm. da avviare in capo alle imprese corso concluso anticipo % acconto saldo RISOBIO SYSTEMS Valutazione aggregata e condivisa degli elementi di investimento l’obbligo maggiore criticità dell’attuale modello produttivo dominante dei sistemi colturali sostenibili per la risicoltura biologica, elaborazione di intraprendere tutte le azioni necessarie strumenti ed indicazioni utili allo sviluppo di sistemi agricoli resilienti e garantiti per ottenere il miglior risultato produzioni risicole sostenibili e certificate. 19 dicembre 2016 10 agosto 2020 560.000 SI 336.000 60% - - Da liquidare - in corso di verifica delle spese RETIBIO Realizzazione di attività di ricerca e supporto tecnico-scientifico nel settore dell’agricoltura biologica finalizzate all’esecuzione di quanto previsto dal “Piano strategico nazionale per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercatilo sviluppo del sistema biologico”. La disciplina persegue anche l’obiettivo realizzazione di mettere in concorrenza piattaforme diverse tali azioni è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi principali: rafforzamento delle filiere delle produzioni del grano duro, delle produzioni avicole, delle produzioni frutticole con particolare riferimento alle drupacee. Inoltre, assicurare attività di supporto nel settore dell’agricoltura biologica per l’attuazione del Piano strategico nazionale per lo sviluppo del sistema biologico, attraverso personale specializzato con riconosciuta esperienza di natura tecnica e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazionelegislativa nel settore delle produzioni biologiche. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:20 dicembre 2016 25 gennaio 2020 1.945.821 € SI 1.167.493 60% Convenzione Mipaaf Crea termine 31.12.2021 BIODU RUM 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020 Rendicontazi one entro il 30 giugno 2022 TIPIBIO 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020 BIOPAC 20 dicembre 2016 31 dicembre 2020

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDQuesto quarto rapporto fornisce un quadro di sintesi delle analisi svolte nel corso del II semestre 2023, acronimo evidenziando per ciascuno degli interventi di Markets PNRR e PNC esaminati lo stato di attuazione al 31 dicembre, nonché gli eventuali profili di criticità rilevati dalla Sezione e/o segnalati alle Amministrazioni titolari. Al fine di aggiornare le risultanze rilevate al 30 giugno 2023, l’attività ha riguardato 29 misure già oggetto di controllo durante il I semestre, ad eccezione dell’iniziativa denominata “Rinaturazione dell’area del Po” (M2C4I3.3), per la quale si fa comunque rimando al rapporto approvato con delibera n. 49/2023/G, i cui esiti sono peraltro confluiti nella precedente relazione. Inoltre, l’attenzione è stata posta su 27 iniziative esaminate nel corso del 2022, allo scopo di monitorarne ulteriormente l’avanzamento finanziario, fisico e procedurale rispetto alle evidenze già riscontrate, nonché riguardo ai relativi Milestone & Target. Nei due grafici che seguono è rappresentata la rilevanza economico-finanziaria delle misure attenzionate dalla Sezione sulla base delle delibere di programmazione n. 3/2022/G e n. 7/2023/G, rispetto all’ammontare delle risorse complessivamente previste dai Piani. A riguardo è opportuno precisare che, in Financial Instruments Directiveseguito alla modifica approvata con decisione di esecuzione del Consiglio europeo datata 8 dicembre 2023, l’ammontare del PNRR è stato rideterminato in 194,42 miliardi di euro, importo che tiene conto sia dei de–finanziamenti totali o parziali di alcune iniziative, sia del nuovo ambito di intervento denominato REPowerEU, per il quale sono stati previsti fondi pari a partire 11,18 miliardi. Al nuovo importo del PNRR si aggiungono i 30,62 miliardi già previsti dal decreto–legge 6 maggio 2021, n. 159 (convertito dalla legge novembre 2007luglio 2021, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi n. 101) per quanto concerne il PNC, conseguentemente le risorse ammontano ad un totale di investimento sugli strumenti finanziari225,04 miliardi4. La normativa primaria ha introdottoIl primo grafico descrive l’incidenza percentuale degli interventi di PNRR e PNC oggetto di interesse, inoltrearticolati per annualità di programmazione del relativo controllo. In particolare, la suddivisione della clientela in tre tipologie: i valori delle porzioni clientela al dettaglio”, “clientela professionaleProg. 2022” e “controparte qualificataProg. 2023si riferiscono, rispettivamente, ai 27 monitoraggi eseguiti sulle misure già osservate nel 2022 ed ai 30 nuovi controlli effettuati durante il 2023, dai quali deriva un’area di osservazione pari a cui sono associati livelli decrescenti 51,25 miliardi di tutela in termini euro (al netto delle iniziative totalmente “stralciate” dal PNRR), ossia il 22,77 percento delle risorse complessive. Le voci “Prog. 2024” e “Prog. 2025”, invece, afferiscono a futuri report su investimenti e riforme, da effettuare sulla base delle suddette delibere di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionprogrammazione, che impone alle imprese determinano un’area “da osservare” pari al 29,53%. Infine, per area “non osservata” si intende l’insieme di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaquelle iniziative al momento escluse dal novero dei controlli oggetto della presente relazione, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte dunque anche le misure ragionevoli atte a garantire costituenti il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:REPowerEU recentemente approvato.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl sistema finanziario italiano e` tradizionalmen- te orientato agli intermediari (1). Questo si spie- ga attraverso molteplici ragioni, acronimo principalmente riconducibili al fatto che il tessuto industriale nazionale e` per la stragrande maggioranza com- posto di Markets Piccole Medie Imprese (PMI). E` stato, quindi, in Financial Instruments Directiveprimo luogo l’imprenditore a predili- xxxx come partner quello bancario, rispetto a partire dal 1° novembre 2007forme tradizionalmente piu` invasive quali pos- sono essere da un lato il mercato (rappresentato dalla quotazione in borsa) e dall’altro il private equity. Da qui lo sviluppo di un sistema orientato agli intermediari soprattutto per cio` che con- cerne il capitale di credito, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione con l’intermedia- rio banca in posizione nettamente preponde- rante. Alla vigilia della crisi finanziaria del 2008- 2009 lo scenario dei servizi mercati globali evidenzia- va una enorme liquidita`, tassi di investimento sugli strumenti finanziariinteresse as- sai bassi e un eccessivo utilizzo della leva fi- nanziaria. Cio` in quanto era diffusa l’idea fra le banche che le continue operazioni di carto- larizzazione avrebbero permesso di smobiliz- zare l’enorme credito erogato. La normativa primaria crisi dei mercati finanziari ha introdottoinvece portato ad un ra- zionamento del credito, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti accentuato anche dai nuovi standard prudenziali stabiliti dal Comi- tato di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionBasilea, che impone alle hanno richiesto in capo al- le banche un monitoraggio molto piu` stringen- te del rating delle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordiniaffidate. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire questo contesto il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), legislatore nazionale e` intervenuto con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e facilitare il passaggio del si- stema finanziario verso un paradigma di favorire la competizione fra mercatimer- cato. La disciplina persegue anche l’obiettivo In particolare, per cio` che concerne il ca- pitale di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazionecredito, oltre che mercati con imprese di investimentosono stati introdotti nuovi strumenti finanziari, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi equali i minibond, conseguentementele (*) Dottori commercialisti, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopraStudio GDC Corporate & Tax, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Milano.

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Samples: gdctax.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente lavoro di ricerca prende le mosse da una premessa di ordine economico. Il fenomeno delle reti di impresa, acronimo infatti, nasce dalla realtà economica dei mercati. In tale contesto non può prescindere dal delineare un quadro della situazione- anche di Markets in Financial Instruments Directivecrisi- congiunturale che ha visto coinvolte specialmente le imprese italiane. In tale prospettiva, a partire dal 1° novembre 2007si è reso necessario indagare il fenomeno della globalizzazione, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi con riferimento alle sue origini, caratteristiche e conseguenze. Si è imposta un’analisi delle fonti, anche giuridico- economiche, sul punto. Chiarificatrice si è comunque rivelata la lettura del fondamentale testo di investimento sugli strumenti finanziariXxxxxxx “ Il commercio. La normativa primaria ha introdotto, inoltreSaggi di economia del diritto”. Tra i fenomeni connessi alla globalizzazione si è inteso con particolare approfondire il ruolo dell’evoluzione tecnologia sui mutamenti economici, la suddivisione globalizzazione finanziaria e finanziarizzazione dell’economia, nonché il fondamentale ruolo dell’informazione nell’attività di impresa. D’altra parte, si è resa necessaria una ricostruzione in chiave analitica del fenomeno della clientela delocalizzazione della produzione e del decentramento della produzione, per i rilevanti nessi con la parte della ricerca in tre tipologie: “clientela al dettaglio”cui si approfondisce il ruolo del collegamento contrattuale nella fase produttiva e distributiva. L’ultima caratteristica di marcato rilevante ai fini della ricerca, “clientela professionale” che ha costituito oggetto di analisi, è l’ internazionalizzazione dei mercati stessi, alla base della nascita e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti dello sviluppo delle reti transnazionali. Tali reti, presentando elementi di tutela in termini estraneità, necessitano di una disciplina di diritto internazionale privato. Sul punto, si è rivelato d’obbligo il richiamo alla lex mercatoria. Di fronte ad un’informativa chiara una realtà economica di tal sorta, peculiare importanza rivestono i rapporti di fiducia che legano gli imprenditori e trasparente e si fanno collante delle aggregazioni di garanzia di Best Executioncui sopra, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinianche in prospettiva della trattazione finale dell’aspetto della responsabilità della rete. In applicazione tale ottica si è inteso approfondire la tematica delle risorse di tale Direttivafiducia dell’imprenditore al servizio della rete. Tra di queste, nell’ottica del mercato italiano, primaria importanza assume la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Iquestione del made in Italy, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), anche con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX riferimento alla tematica delle pratiche commerciali scorrette, in particolare dell’artsotto il profilo della ingannevolezza. 64Dopo un’opportuna quanto necessaria premessa di carattere economico, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:le reti vengono analizzate dunque sotto il profilo normativo.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDSocietà Consortile Energia Toscana (CET scrl), acronimo al fine di Markets garantire un’adeguata realizzazione degli interventi per l’incremento dell’efficienza energetica negli impianti e negli edifici pubblici siti in Financial Instruments Directiveregione Toscana, intende stipulare con più operatori economici n. 8 accordi quadro per la successiva aggiudicazione di appalti specifici relativi alla realizzazione di tutti i servizi che si rendessero necessari nel periodo di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di ogni singolo Accordo Quadro. Il presente capitolato detta la disciplina relativa a partire dal 1° novembre 2007tutti gli accordi quadro, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto convenzionale e quella relativa al rilancio del confronto concorrenziale, nell’affidamento di uno o più servizi. I servizi potranno essere svolti su tutto il territorio della regione Toscana, senza che l’Appaltatore possa avanzare riserve o pretese di qualsiasi genere. Con la conclusione dei singoli accordi quadro, gli operatori economici aggiudicatari si impegnano a partecipare all’affidamento dei singoli appalti specifici con i quali assumeranno i servizi energetici richiesti dalle singole Stazioni Appaltanti, entro il limite massimo previsto per ciascun lotto ed entro il periodo di investimento sugli strumenti finanziarivalidità dell’accordo stesso. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, conclusione degli accordi quadro non impegna in alcun modo la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto Stazione Appaltante ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di appaltare servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:nell’importo definito dagli Accordi stessi.

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Samples: Accordo Quadro Sul Quale Basare

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha necessità di dotarsi di strumenti e strategie di comunicazione digitale allo scopo di rafforzare e promuovere l’immagine dell’Istituzione e accrescere il coinvolgimento degli stakeholder online, acronimo presentando in maniera coordinata il MAECI e le sue Direzioni Generali, mettendo a sistema la rete delle Ambasciate e degli Istituti Italiani di Markets in Financial Instruments DirectiveCultura. Per questi motivi questa Amministrazione, per il tramite del Servizio per la Stampa e la Comunicazione Istituzionale, intende avviare una collaborazione affidando, un contratto di fornitura di servizi ad un’Agenzia professionale esperta nel settore che possa coadiuvare le risorse interne di comunicazione. Si ricorre, a partire dal 1° novembre 2007tal fine, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi a procedura telematica di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata acquisto (di seguito la anche BancaSistema”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientiai sensi dell’art. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I36 comma 2, la normativa in materia lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite “richiesta di servizi di investimento Direttiva MiFID II offerta” (2014/65/UERDO) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (best executionMEPA), Bando Servizi – Servizi di informazione, comunicazione e marketing. I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono specificati all’interno del presente documento e indicati anche nella RDO a sistema. Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con l’obiettivo altre disposizioni delle Condizioni Generali di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Contratto.

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Samples: www.esteri.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa Allianz Global Life dac intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziariassicurativo di tipo Unit Linked denominato “Allianz Active4Life” contiene, tra i possibili Fondi Interni tra cui scegliere dove investire il premio, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in due distinti paragrafi. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in tre tipologie: merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo clientela al dettaglioInformativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione al Fondo Interno clientela professionaleAGL Allianz Strategy Select Europe 40 ESGe “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti che promuove caratteristiche di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked (Tariffa Usl5s02)

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDprima parte dell’articolo è dedicata all’analisi dello strumento giuri- dico del contratto di rete introdotto in Italia dalla Legge n. 33 del 9 aprile 2009 ed all’esame della sua diffusione sul territorio nazionale. Xxxxxxxx”, acronimo stipulato in Toscana tra otto imprese operanti nel settore dei ser- vizi, in particolare nella consulenza di Markets direzione alle imprese. La scelta del caso specifico è legata agli elementi di innovatività che lo contraddistinguo- no. Esso rappresenta il primo contratto di rete stipulato con l’intenzione di creare una comunità professionale di esperti nell’ambito della consulenza alle imprese che prevede anche il coinvolgimento di liberi professionisti. L’obiettivo perseguito è, da un lato, quello di unire le forze delle piccole imprese per sconfiggere la concorrenza delle società di consulenza multi- nazionale ed aggredire clienti di medie dimensioni e, dall’altro lato, quello di mantenere le peculiarità distintive delle aziende di minore dimensione come la flessibilità, la vicinanza al cliente e la conoscenza del territorio. Nel corso degli ultimi decenni le sfide poste dal mercato globale, sem- pre più complesso e caratterizzato da forti elementi di discontinuità, hanno evidenziato le criticità delle strutture organizzative delle imprese integrate verticalmente che si erano diffuse in Financial Instruments Directive, Italia a partire dal 1° novembre 2007dagli anni ’60, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione adatte per lo sfruttamento delle economie di scala, ma meno efficaci nel fronteg- giare l’attuale turbolenza ambientale. Per tale motivo, le imprese hanno iniziato a dotarsi di organizzazioni snelle e flessibili, più adatte a cogliere le opportunità offerte dagli scenari macroeconomici e a sopportare minacce sempre meno pianificabili. In particolare, le imprese hanno sperimentato nuove configurazioni organizzative, caratterizzate da legami orizzontali e forme di interazione tra aziende, realizzando percorsi di sviluppo “ester- no” basati sull’adozione di strategie reticolari (Xxxxxxxxx, 2003). Le imprese hanno privilegiato forme di crescita e di affermazione sul mercato basate sulle relazioni interaziendali che hanno portato inevitabilmente a ridise- gnare i loro confini, hanno quindi sperimentato diverse tipologie di accordi di cooperazione, tra i quali: joint venture, consorzi, forme di outsourcing e di spin-off industriali. Ciò è ancora più evidente in relazione alle piccole e medie imprese (PMI) che, consapevoli di non essere autosufficienti e pre- parate ad affrontare le difficoltà dei servizi mercati e di investimento sugli strumenti finanziaridover mantenere un’eleva- ta flessibilità per operare in scenari ad elevata incertezza, hanno sviluppato molteplici forme di collaborazione che rientrano nella generica definizione di reti di imprese (Lorenzoni, 1992). La normativa primaria ha introdottoSecondo alcuni autori (Xxxxx, inoltre1999; Xxxxxxx, 0000; Xxxxx e Xxxxx-Xxxxxx, 2004), la suddivisione necessità di dare forma or- ganizzata alla flessibilità e di effettuare investimenti per differenziarsi e recuperare un posizionamento competitivo minacciato dai competitor low cost e dall’affermarsi di nuove abitudini al consumo, impone alle impre- se di realizzare investimenti in conoscenza che superano le possibilità di ciascuna considerata in modo indipendente. Per poter offrire prodotti e servizi innovativi e qualitativamente migliori, è spesso necessario l’uso di un sistema di competenze e di esperienze che può essere realizzato solo collegando in rete imprese diverse. I membri della clientela rete, in tre tipologie: “clientela al dettaglio”virtù dello spi- rito di collaborazione che contraddistingue questa forma di aggregazione, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela apportano ognuno il proprio contributo in termini di diritto ad un’informativa chiara conoscenze e trasparente risorse complementari, apprendono reciprocamente, ed incrementano il proprio patrimonio intangibile. Dunque, le reti di impresa sono delle forme orga- nizzative che, a differenza di altre configurazioni aggregative, attuano una condivisione della conoscenza che consente ai singoli membri di realizzare progetti complessi e di garanzia di Best Executioninnovativi, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinisenza minarne l’autonomia individuale. In applicazione di tale Direttivacontesto, la Banca Popolare crescita qualitativa e la generazione di Puglia valore all’interno delle reti di impresa diviene un obiettivo condiviso, pur continuando cia- scuno a mantenere la propria indipendenza ed individualità e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte condividen- do solo alcune fasi del processo produttivo o alcuni specifici investimenti. Attraverso le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle reti le imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonorealizzano:

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Samples: rivistapiccolaimpresa.uniurb.it

PREMESSA. L’Accordo di Programma (AdP) è uno strumento attraverso il quale gli enti territoriali (le regioni, le province e i comuni) assicurano il coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento di carattere regionale. L’Atto Integrativo all’Accordo di Programma Fiera è stato promosso da Regione Lombardia con la finalità di raccordare e rendere coerenti le previsioni di due accordi di programma, più precisamente, l’Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo (per semplicità denominato AdP Fiera) e l’Accordo di Programma per la realizzazione dell’EXPO 2015 d'ora in avanti denominato AdP Expo) e di risolvere le interferenze tra i due, dando altresì atto che tale raccordo potrà prevedere una riperimetrazione dell’AdP Fiera ed avere quindi anche effetti di variante alla disciplina urbanistica1. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpromozione dell’Atto Integrativo all’AdP Fiera è stata condivisa tra tutti i soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma Fiera e di quelli sottoscrittori dell'Accordo di Programma Expo. L’Atto Integrativo definisce obiettivi e azioni per il territorio e potrebbe avere effetti sull’ambiente. Per questo motivo è sottoposto al processo di valutazione ambientale strategica (VAS), acronimo in coerenza con la normativa vigente. La VAS è una procedura che permette di Markets garantire un’adeguata considerazione degli aspetti ambientali nella pianificazione o programmazione di una specifica area. La prima fase della VAS, di cui il documento conclusivo è il Documento di Scoping, è costituita da una valutazione preliminare dell’Atto integrativo e ha la finalità di definire i criteri e le modalità operative attraverso cui elaborare l’intero processo di VAS. La seconda fase, in Financial Instruments Directivecui si sviluppa la vera e propria valutazione degli aspetti ambientali, ha come documento fondamentale conclusivo il Rapporto Ambientale (RA). Nel RA vengono raccolti i principali effetti ambientali potenziali causati dal Piano o Programma, le alternative considerate, le eventuali misure per prevenire tali effetti, per mitigarli o compensarli. Infine viene redatta, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltreconclusione delle analisi, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale con l’obiettivo di assicurare una rendere comprensibili ad un pubblico più ampia protezione degli investitori ampio, tecnici e di favorire la competizione fra mercatinon, i risultati contenuti nel Rapporto Ambientale stesso. La disciplina persegue anche l’obiettivo sostenibilità dell’AI rappresenta la capacità di mettere prendere decisioni in concorrenza piattaforme diverse grado di garantire un adeguato uso delle risorse a disposizione, che sia coerente con i bisogni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. All’interno del RA la sostenibilità dell’Atto Integrativo è valutata considerando criteri e sistemi obiettivi che divengono veri e propri punti di contrattazioneriferimento per l’analisi da svolgere. Il presente Rapporto Ambientale si riferisce alla Proposta di Variante urbanistica che accompagna l’AI AdP Fiera, oltre che mercati con imprese e considera tutto il processo decisionale di investimentocarattere istruttorio, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi sviluppato dagli organi dell’Accordo di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità programma (Segreteria tecnica e Comitato per l’Accordo di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Programma).

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Samples: www.comune.milano.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Banca Sella S.p.A. (di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaseguito Banca Sella, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la o l’Emittente) è, a far data dal 1/1/2016 Bancaemittente diffuso) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 1999, in quanto emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. In particolare dell’artla Banca è stata ammessa alla negoziazione dei propri titoli nel sistema multilaterale di negoziazione HIMTF. 64Ciò, par.1,comma 2 comporta, tra le altre, l’applicazione della disciplina in tema di gestione e comunicazione della informazioni privilegiate. Si rende necessario per la Banca e le società da essa controllate adottare una policy per la (i) gestione, il trattamento e la pubblicazione delle informazioni privilegiate e (ii) la gestione e il trattamento delle altre informazioni che seppure non privilegiate devono intendersi rilevanti ai fini della presente policy. In particolare nella Policy: - si definiscono le funzioni organizzative deputate alla gestione e trattazione delle informazioni rilevanti e di quelle privilegiate; - si individuano i tipi di informazioni rilevanti; - si definiscono i criteri che portano ad individuare quando una informazione è rilevante e quando una informazione rilevante assume carattere privilegiato; - si descrive la procedura da adottare per la gestione e pubblicazione della informazione privilegiata. La presente policy è parte essenziale del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:sistema di controllo interno e del complesso di regole di prevenzione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/01.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’articolo 1, acronimo commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito un credito d’imposta in favore delle imprese per lo svolgimento di Markets attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in Financial Instruments Directivecorso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti, elevato al 15 per cento qualora i costi siano riferiti a partire dal contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (comma 280). I costi ammissibili non possono superare l’importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta (comma 281). L’articolo 1° novembre , comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottola norma, inoltre, elevando al 40 per cento la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie misura del credito d’imposta per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazionericerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed aumentando a 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta l’importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d’imposta. Da quanto sopraCon decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità previsto al comma 283 della legge finanziaria 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92 del 18 aprile 2008, è stato adottato il regolamento recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi di sedi comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di esecuzioneaccertamento e verifica delle spese per il credito d’imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo”. Con la presente circolare vengono forniti alcuni chiarimenti sull’applicazione del credito d’imposta, laddove sotto forma di risposta a quesiti formulati da soggetti interessati. I riferimenti normativi, per sede semplicità espositiva, sono effettuati direttamente ai commi della legge finanziaria 2007 come modificati dalla legge finanziaria 2008 e al decreto di esecuzioneattuazione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:di seguito decreto ricerca.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Il World Water Forum definisce, già nel 20001, i Contratti di fiume come forme di accordo che permettono di "adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". Era già allora acquisita la consapevolezza che il traguardo di un simile obiettivo richiede uno sforzo di natura non solo istituzionale, ma anzitutto culturale, affinché le acque, non solo i fiumi ma anche gli ambienti acquatici e, più in generale, i territori dei bacini possano essere percepiti e governati come “paesaggi di vita”2. Questo approccio culturale trova riscontro sia nelle politiche del Parlamento Europeo sulle risorse idriche3, che, in campo internazionale, dalle Nazioni Unite. Queste ultime eleggono infatti il bacino idrografico quale unità di riferimento per le politiche di sostegno alla biodiversità4. I Contratti di fiume fanno propri i principi comunitari di partecipazione democratica alle decisioni, che costituiscono l‟asse portante del recente Trattato di Lisbona: quali processi partecipati territoriali colgono appieno quella “dimensione regionale e locale” che l‟Unione Europea MiFID, acronimo intende indagare con le consultazioni e riflettere nelle proprie proposte legislative5. I Contratti di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoFiume sono, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”strumenti che possono fattivamente contribuire a sperimentare un nuovo sistema di governance per uno sviluppo sostenibile, “clientela professionale” che passa inevitabilmente attraverso un approccio integrato tra politiche di sviluppo e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela ambientale. Questo in termini coerenza con lo spirito della Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile - Rio+20 - in cui si fa risaltare l'indifferibilità di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte caratterizzare in tal senso le azioni necessarie a scala sia internazionale sia locale evidenziando il ruolo fondamentale della partecipazione e della corresponsabilità nei processi decisionali nelle scelte per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:lo sviluppo.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Con la nota prot. 1347 del 19.01.2017 la Direzione Generale dell’Assessorato Dell’Industria ha trasmesso al Capofila copia firmata del Project Partnership Agreement in seguito alla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto, con nota trasmessa il 13.01.2017 dal Comitato di Monitoraggio di Interreg Europe al Capofila del progetto, “Extremadura Energy Agency”. Il progetto, approvato nell’ambito del II avviso del programma Interreg Europe - Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea MiFID, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 20072014 – 2020 (Reg. Ue n. 1299/2013), ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi come obiettivo generale la promozione di investimento sugli strumenti finanziarinuove policies finanziate dai fondi strutturali e d’investimento europei ed il miglioramento di quelle esistenti per supportare l’integrazione delle risorse energetiche rinnovabili negli edifici. La normativa primaria ha introdottoPer il raggiungimento di questo risultato, inoltreè previsto il coinvolgimento di 175 stakeholders delle 7 regioni coinvolte, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti 37 eventi di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente carattere internazionale e di garanzia diffusione locale, l’individuazione di Best Execution110 buone pratiche da raccogliere in una guida. Il progetto contribuirà quindi alla definizione ed al miglioramento delle politiche regionali in tema di energia e ad una migliore qualità della spesa dei fondi strutturali e d’investimento europei. L’approssimarsi della conclusione della prima fase del progetto Enerselves, che impone alle imprese prevista per dicembre 2018, comporta un’intensificazione delle attività di investimento natura finanziaria del progetto, relative alla rendicontazione, alla redazione dei rapporti sullo stato di intraprendere tutte avanzamento finanziario del progetto, alla domanda di rimborso al capofila e della quota di cofinanziamento nazionale, e la conseguente necessità di rafforzare la gestione finanziaria di progetto, anche in vista della fase 2 del progetto. Valutato, anche tramite ricognizione interna, il fabbisogno professionale necessario per supportare le azioni necessarie attività in essere e quelle da implementare per ottenere concludere la fase 1 del progetto e quelle della fase 2 ed al fine di garantire il miglior risultato perseguimento delle finalità sopra descritte, il Servizio Energia ed Economia Verde necessita di affidare in esterno lo specifico servizio: • servizio di Financial Management per il cliente nell’esecuzione degli ordiniprogetto ENERSELVES. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpresente consultazione di mercato è relativa all’acquisizione della fornitura di prodotti software, acronimo della manutenzione e di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisupporto specialistico IBM per Inail. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione I requisiti e le caratteristiche tecniche e/o funzionali sono meglio specificati nel corpo del presente documento. Ai sensi della clientela in tre tipologie: Determinazione dell’ANAC clientela al dettaglioLinee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, tenuto conto delle modifiche intervenute nella legge 120/2020 clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best ExecutionDecreto Semplificazioni”, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere Consip S.p.A. informa pertanto il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (mercato della fornitura circa gli elementi di seguito riportati, con l’obiettivo di: garantire la “Banca”) ha adottato tutte massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle informazioni ed un celere svolgimento delle procedure di acquisto; verificare l’effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati; pubblicizzare al meglio le misure ragionevoli atte caratteristiche qualitative e tecniche dei beni e servizi oggetto di analisi; ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato avuto riguardo a garantire eventuali soluzioni alternative, purché rispondenti in toto alle esigenze dell’Amministrazione di seguito riportate, anche tenuto conto del contesto di riferimento in cui si colloca l’acquisizione, nonché alle condizioni di prezzo mediamente praticate. Ciò anche al fine di confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentono ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 il miglior risultato possibile per i propri clientiricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando. Riprendendo i principi già sanciti Vi preghiamo di fornire il Vostro contributo - previa presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il presente questionario e inviandolo entro 15 giorni solari dalla Direttiva MiFID Idata odierna all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx. Tutte le informazioni da Voi fornite con il presente documento saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. Consip S.p.A., la normativa salvo quanto di seguito previsto in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II trattamento dei dati personali, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte con il presente documento. Dati Azienda Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (2014/65/nel seguito anche “Regolamento UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), Vi informiamo che la raccolta ed il trattamento dei dati personali (d’ora in poi anche solo “Dati”) da Voi forniti sono effettuati al fine di consentire la Vostra partecipazione all’attività di consultazione del mercato sopradetta, nell’ambito della quale, a titolo esemplificativo, rientrano la definizione della strategia di acquisto della merceologia, le ricerche di mercato nello specifico settore merceologico, le analisi economiche e statistiche. Il trattamento dei Dati per le anzidette finalità, improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di protezione dei dati personali, avrà luogo con l’obiettivo modalità sia informatiche, sia cartacee. Il conferimento di assicurare Dati alla Consip S.p.A.: l'eventuale rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di acquisire da parte nostra le informazioni per una più ampia protezione degli investitori compiuta conoscenza del mercato relativamente alla Vostra azienda. I Dati saranno conservati in archivi informatici e cartacei per un periodo di favorire la competizione fra mercatitempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. La disciplina persegue anche l’obiettivo All’interessato vengono riconosciuti i diritti di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto: i) di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentorevocare, in modo da aumentare l’efficienza qualsiasi momento, il consenso; ii) di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, nonché l’accesso ai propri dati personali per conoscere la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli scambi stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, conseguentementeove possibile, ridurre i costi la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, di negoziazioneopporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX 20 del regolamento UE. Se, in particolare dell’artcaso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. 64, par.1,comma 2 da 15 a 22 del Regolamento Delegato 2017/565UE, si intendono:la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione. L’invio a Consip S.p.A. del Documento di Consultazione del mercato implica il consenso al trattamento dei Dati personali forniti. Titolare del trattamento dei dati è Consip S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00 D/E. Le richieste per l’esercizio dei diritti riconosciuti di cui agli artt. da 15 a 23 del regolamento UE, potranno essere avanzate al Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente Capitolato detta le Norme Tecniche per definire le lavorazioni necessarie per dare le opere previste nell’Appalto in oggetto, acronimo compiute a regola d’arte. Le Norme Tecniche contenute all’interno del Capitolato Speciale possono essere di Markets tipo prescrittivo o prestazionale. Le Norme del primo tipo si fondano sulla conoscenza della buona riuscita di precedenti realizzazioni, analoghe per tipologia e condizioni di esercizio; in Financial Instruments Directivetal senso l’Impresa viene guidata lungo il percorso realizzativo compreso tra la scelta dei materiali da impiegare e la loro posa in opera. Le Norme del secondo tipo, viceversa, definiscono le prestazioni che l’opera dovrà garantire al termine della sua realizzazione. Tali prestazioni sono associate a grandezze (parametri) di controllo che possono essere valutate, a partire dal 1° novembre 2007prescindere dai materiali che saranno impiegati e dalle tecniche di lavorazione utilizzate (controllo globale), ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione attraverso attrezzature e sistemi di prova specifici. Le prestazioni sono richieste per i materiali costituenti (se lavorati) e, principalmente per i prodotti composti ottenuti con essi ed altri, dopo la posa in opera; in mancanza di queste prestazioni sono previste riduzioni dei servizi prezzi dell’elenco. In considerazione di investimento sugli strumenti finanziariciò, nei singoli articoli, oltre ai criteri per il rispetto delle prescrizioni, sono previsti controlli prestazionali che, in alternativa ai sistemi continui (da preferire, quando possibile), potranno essere di tipo puntuale; inoltre, si precisa che per la scelta dei materiali e dei livelli prestazionali è stato fatto riferimento al volume ed al tipo di traffico che interessa l’infrastruttura, come già descritto nei precedenti livelli di progettazione. La normativa primaria ha introdottoNormativa Tecnica di riferimento è quella C.N.R. integrata, inoltre, la suddivisione della clientela per quei casi in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti disponibili, anche dalle Norme C.E.N.; viceversa nei casi in cui mancano le specifiche Norme C.N.R., sono state utilizzate Norme U.N.I.. Tutti i materiali comunque devono essere della migliore qualità, rispondenti alle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 246 del 21/04/1993 (Regolamento di tutela attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale; ove non si prevedano espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in termini caso di diritto ad un’informativa chiara controversia, saranno osservate le norme U.N.I., C.E.I., C.N.R., quelle stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto dell’A.N.A.S. pubblicato nel 2008 e trasparente quelle relative al Capitolato Speciale di Appalto tipo a carattere prestazionale per l’utilizzo di materiali inerti riciclati da costruzione e demolizione della Regione Toscana, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di garanzia sotto dei quali e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. La D.L. ha la facoltà di Best Executionrichiedere il campionario di quei materiali che riterrà opportuno e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che impone alle imprese vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre è facoltà della Stazione Appaltante chiedere all’Appaltatore di investimento di intraprendere presentare in forma dettagliata e completa tutte le azioni informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele dei conglomerati bituminosi o in calcestruzzo, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo intenzione di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L.; ciò non esenta tuttavia l’Impresa dalla responsabilità della riuscita delle opere anche per quanto dipendente dai materiali stessi. L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di contrattazioneprodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata dalla D.L.. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione. Negli articoli descrittivi dei prodotti, costituenti o finali, sono indicati alcune prescrizioni di base ed i criteri di progetto. L’Impresa, infatti, oltre ad ottenere le prestazioni finali di cui sopra ha anche l’obbligo di fare eseguire a sue spese, le prove necessarie alla preventiva verifica di idoneità degli elementi componenti e delle miscele da Lei progettate (aggregati, bitume, additivi, ecc) e che mercati essa intende adottare per ogni cantiere. Gli studi di progetto, che accompagnano i materiali per le prove di verifica, corredati da una completa documentazione delle formulazioni effettuate devono essere presentati alla D.L. e firmati dal responsabile dell’Impresa. Il rispetto delle formulazioni originali e/o delle loro modifiche, anche se indicate dalla Stazione Appaltante, non eliminano la responsabilità dell’Impresa nell’ottenimento in opera delle prestazioni previste per i singoli strati e per il lavoro complessivo. Durante i lavori, l’Impresa esecutrice deve attenersi alla formulazione definitiva di progetto indicata, operando i controlli di produzione e di messa in opera secondo il Sistema di Qualità da essa adottato. Presso i Cantieri di produzione deve essere a disposizione della Stazione Appaltante un registro, vidimato dalla D.L. in cui siano riportati tutti i controlli di qualità operati dall’Impresa con imprese di investimentoi risultati ottenuti. La D.L. potrà comunque effettuare, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX ogni momento a loro insindacabile giudizio, in particolare dell’artcantiere di stesa ed in impianto, in relazione ai risultati su strada o sui campioni di laboratorio, in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, prelievi, controlli, misure e verifiche sia sui singoli componenti della miscela che sul prodotto finito, sulle attrezzature di produzione, accessorie e di messa in opera: a seguito di questi controlli potrà intervenire in ogni momento sulle operazioni che non garantiscono i risultati richiesti. 64, par.1,comma 2 Le prestazioni vincolanti da ottenere in opera sono riportate negli specifici articoli del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:presente Capitolato nei quali sono specificate anche le detrazioni da applicare qualora non siano state ottenute le prestazioni richieste.

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Samples: Cessione Del Corrispettivo Di Appalto

PREMESSA. Quando si fa riferimento al termine partenariato pubblico-privato (“PPP”) bisogna innanzitutto precisare che si riferisce, in generale a forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio. A livello comunitario una definizione di PPP la si può trovare nel Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al «Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea» (cd. “SEC2010”), secondo il quale i Ppp «sono contratti a lungo termine stipulati tra due unità, sulla base dei quali un’unità acquisisce o costruisce una o più attività, le gestisce per un determinato periodo e quindi le cede a una seconda unità. Tali accordi sono normalmente stipulati tra un’impresa privata e un’amministrazione pubblica, ma non sono escluse altre combinazioni: ad esempio, una società pubblica da una parte e un’istituzione senza scopo di lucro privata dall’altra». Vi è poi, sempre a livello comunitario, un importante documento di riferimento e cioè il “LIBRO VERDE RELATIVO AI PARTENARIATI PUBBLICO-PRIVATI ED AL DIRITTO COMUNITARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI” (Bruxelles, 30.4.2004 COM [2004] 327 definitivo). Da quello prendono spunto le definizioni generali applicabili anche nel nostro Paese. Per il Libro Verde, i seguenti elementi caratterizzano normalmente le operazioni di PPP: ✓ La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDdurata relativamente lunga della collaborazione, acronimo che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di Markets in Financial Instruments Directiveun progetto da realizzare. ✓ La modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte dal settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi soggetti. Spesso, tuttavia, quote di finanziamento pubblico, a partire dal 1° novembre 2007volte assai notevoli, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione possono aggiungersi ai finanziamenti privati. ✓ Il ruolo importante dell’operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto (progettazione, realizzazione, attuazione, finanziamento). Il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini d’interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di investimento sugli strumenti finanziaripolitica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi. ✓ La ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, sul quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico. I PPP non implicano tuttavia necessariamente che il partner privato si assuma tutti i rischi, o la parte più rilevante dei rischi legati all’operazione. La normativa primaria ha introdottoripartizione precisa dei rischi si effettua caso per caso, inoltrein funzione della capacità delle parti in questione di valutare, controllare e gestire gli stessi. Nel corso dell’ultimo decennio, il fenomeno dei PPP si è sviluppato in molti settori rientranti nella sfera pubblica. L’aumento del ricorso a operazioni di PPP è riconducibile a vari fattori. In presenza delle restrizioni di bilancio cui gli Stati membri devono fare fronte, esso risponde alla necessità di assicurare il contributo di finanziamenti privati al settore pubblico. Inoltre, il fenomeno è spiegabile anche con la suddivisione della clientela in tre tipologie: volontà di beneficiare maggiormente del clientela al dettaglio”, “clientela professionaleknow-how” e dei metodi di funzionamento del settore privato nel quadro della vita pubblica. Lo sviluppo dei PPP va d’altronde inquadrato nell’evoluzione più generale del ruolo dello Stato nella sfera economica, che passa da un ruolo d’operatore diretto ad un ruolo d’organizzatore, di regolatore e di controllore. Le autorità pubbliche degli Stati membri ricorrono spesso ad operazioni di PPP per realizzare progetti infrastrutturali, in particolare nel settore dei trasporti, della sanità pubblica, dell’istruzione e della sicurezza pubblica. Sul piano europeo, si è riconosciuto che il ricorso alle PPP poteva contribuire alla realizzazione delle reti transeuropee dei trasporti, realizzazione che ha subito forti ritardi, in particolare a causa di un’insufficienza degli investimenti. Nel quadro dell’iniziativa per la crescita, il Consiglio Europeo ha approvato una serie di misure volte ad aumentare gli investimenti per le infrastrutture della rete transeuropea e nel settore dell’innovazione, nonché della ricerca e dello sviluppo, in particolare tramite l’attuazione di operazioni PPP. Se è vero che la cooperazione tra pubblico e privato può offrire vantaggi microeconomici, consentendo di realizzare un progetto con il miglior rapporto qualità/prezzo, mantenendo al contempo gli obiettivi di pubblico interesse, il ricorso al PPP non può tuttavia essere presentato come una soluzione controparte qualificatamiracoloper un settore pubblico confrontato a cui sono associati livelli decrescenti restrizioni di tutela bilancio. L’esperienza mostra che, per ciascun progetto, occorre valutare se l’opzione del partenariato comporta un plusvalore reale rispetto ad altre opzioni come la stipulazione di un contratto d’appalto di tipo più classico. La Commissione, nel Libro Verde, constata del resto con interesse che alcuni Stati membri e Paesi aderenti hanno creato strumenti di coordinamento e di promozione del PPP, miranti tra l’altro a diffondere ‘buone pratiche’ in materia di PPP all’interno di questi stati o su scala europea. Questi strumenti mirano a condividere la relativa esperienza e a consigliare in tal modo gli utilizzatori sulle diverse forme di PPP e sulle loro tappe, che si tratti della concezione, delle modalità di scelta del partner privato, della migliore ripartizione dei rischi, della scelta adeguata delle clausole contrattuali ovvero ancora dell’integrazione di finanziamenti comunitari (si veda l’esempio dell’Unità Tecnica per la Finanza di Progetto – UTFP in Italia, ecc.). Le autorità pubbliche ricorrono a strutture di partenariato con il settore privato anche per garantire la gestione di servizi pubblici, in particolare a livello locale. Infatti, servizi pubblici incentrati sulla gestione dei rifiuti o sulla distribuzione idrica o elettrica vengono sempre più spesso affidati ad imprese, sia pubbliche sia private o miste. Il Libro verde sui servizi d’interesse generale ricorda a tale riguardo che quando un’autorità pubblica decide di assegnare la gestione di un servizio ad un terzo, è obbligata a rispettare il diritto degli appalti pubblici e delle concessioni, anche se questo servizio è considerato di interesse generale. Il Parlamento europeo ha del resto riconosciuto che il rispetto di queste norme può costituire uno strumento efficace per prevenire inopportuni ostacoli alla concorrenza, permettendo nello stesso tempo ai pubblici poteri di fissare e controllare le condizioni da soddisfare in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente qualità, di disponibilità, di norme sociali e di garanzia tutela dell’ambiente. Il Libro Verde identifica sostanzialmente due tipologie di Best ExecutionPartenariato Pubblico – Privato: Il PPP viene identificato nel Libro Verde della Commissione relativo ai partenariati pubblico- privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni sotto due categorie: ✓ i PPP di tipo puramente contrattuale, nei quali il partenariato tra settore pubblico e settore privato si fonda su legami esclusivamente convenzionali. ✓ i PPP di tipo istituzionalizzato, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere implicano una cooperazione tra il miglior risultato per settore pubblico ed il cliente nell’esecuzione degli ordinisettore privato in seno ad un’entità distinta. In applicazione di tale Direttiva, Questa distinzione è fondata sulla constatazione che la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa diversità delle pratiche in materia di servizi PPP che si incontrano negli Stati membri può essere ricollegata a due grandi modelli. Ognuno di investimento Direttiva MiFID II essi solleva delle questioni particolari riguardo all’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni. Il termine PPP di tipo puramente contrattuale riguarda un partenariato basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti. Esso definisce vari tipi di operazione, nei quali uno o più compiti più o meno ampi – tra cui la progettazione, il finanziamento, la realizzazione, il rinnovamento o lo sfruttamento di un lavoro o di un servizio – vengono affidati al partner privato. In questo contesto, uno dei modelli più conosciuti, spesso denominato “modello concessorio”, è caratterizzato dal legame diretto esistente tra il partner privato e l’utente finale: il partner privato fornisce un servizio al pubblico, “in luogo”, ma sotto il controllo, del partner pubblico. Il modello è caratterizzato anche dal tipo di retribuzione del co-contraente, consistente in compensi riscossi presso gli utenti del servizio, se necessario completata da sovvenzioni versate dall’autorità pubblica. In operazioni di altro tipo, il partner privato è destinato a realizzare e gestire un’infrastruttura per la pubblica amministrazione (2014/65/UE) pone ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un’infrastruttura di trasporto). L’esempio più tipico di questo modello è l’operazione di tipo PFI. In questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in capo alle imprese forma di investimento l’obbligo compensi versati dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico. Questi pagamenti possono essere fissi, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue ma anche l’obiettivo di mettere calcolati in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentomodo variabile, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi efunzione, conseguentementead esempio, ridurre della disponibilità dell’opera o dei servizi ad essa relativi, o anche della frequentazione dell’opera A seconda, invece, dell’oggetto, i costi contratti di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari Partenariato Pubblico – Privato possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonodistinti nel modo seguente:

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Samples: bandieconcorsi.comune.trieste.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’Inps è il principale Ente italiano di sicurezza sociale e con l’integrazione di Inpdap ed Enpals, acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione è divenuto uno dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaripiù grandi Enti previdenziali europei. La normativa primaria ha introdottoplatea degli utenti Inps è pari al 71,2% della popolazione residente in Italia. Ai lavoratori già iscritti, che comprendono la quasi totalità dei dipendenti del settore privato e una frazione del settore pubblico nonché i lavoratori autonomi e gli iscritti alla gestione separata, si aggiungono gli iscritti delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali e i lavoratori dello spettacolo, elevando così la percentuale di lavoratori assicurati complessivi al 97,2% degli occupati totali in Italia. L’Istituto eroga il 90,2% dei trattamenti pensionistici in essere nel nostro Paese, con un’incidenza sul PIL del 16,2%. Il 96,1% dei pensionati in Italia beneficia di una pensione a carico dell’Istituto. L’Inps eroga, inoltre, a differenza degli altri Enti previdenziali europei, una variegata serie di prestazioni a sostegno dell’occupazione (cassa integrazione, indennità di disoccupazione e di mobilità) e a sostegno del reddito familiare (indennità di malattia, di maternità, prestazioni socioassistenziali a favore dei nuclei familiari a basso reddito, ecc.). Il modello funzionale dell’Istituto è un modello orientato al cliente/utente secondo un’attenta logica di customer care ed è costantemente sottoposto a verifiche, miglioramenti e talora radicali revisioni, ciò al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e la suddivisione della clientela qualità dei servizi erogati. L’assetto territoriale, basato su un’articolazione capillare delle Sedi - con diversi livelli di dimensioni e di complessità - attua un decentramento dei servizi utile a garantire sia una effettiva prossimità all’utenza, sia una puntuale risposta alle esigenze di economicità di gestione. Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 667 strutture, tra Direzioni, Sedi e Agenzie e 1.646 Sportelli telematici (i cosiddetti Punti Cliente), mentre all’estero sono attivi 245 presidi presso i Consolati. Per quanto riguarda l’accessibilità ai servizi, oggi l’utente Inps può richiedere una prestazione presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Istituto senza doversi rivolgere alla propria Sede di competenza, ma soprattutto può usufruire dei servizi Inps direttamente on-line. Attualmente, la totalità dei servizi, delle prestazioni e delle comunicazioni con l’utenza utilizza la via telematica, configurando l’Istituto come una Amministrazione completamente digitale, che opera con alta efficienza e con elevati risparmi conseguenti anche all’eliminazione dei flussi cartacei. L’attività principale dell’Istituto consiste nella liquidazione e nel pagamento delle pensioni e indennità di natura previdenziale e di natura assistenziale. Le prestazioni previdenziali sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in tre tipologie: convenzione internazionale per il lavoro svolto all’estero. Le prestazioni assistenziali sono interventi propri dello clientela al dettagliostato sociale”, “clientela professionale” che l’Inps è stato chiamato ad attuare: integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, invalidità civili. In materia di invalidità civile l’Inps ha recentemente acquisito nuove competenze con il trasferimento dagli Enti locali all’Istituto del potere concessorio, della gestione delle domande e “controparte qualificata” con l’inserimento di un proprio medico nella commissione medica di valutazione. L'Inps non si occupa solo di pensioni ma provvede anche ai pagamenti delle prestazioni a cui sono associati livelli decrescenti sostegno del reddito quali, ad esempio, la disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente fine rapporto e di garanzia di Best Execution, quelle che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l’assegno per il cliente nell’esecuzione degli ordininucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai Comuni. L’Inps gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE, indicatore attraverso il quale è possibile stabilire la fruizione o meno di alcune prestazioni sociali agevolate. L’Inps fa fronte alla spesa per le prestazioni tramite il prelievo dei contributi. In applicazione questo ambito si occupa, tra l'altro, dell'iscrizione delle aziende, dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti, autonomi e dei domestici, a seguito della comunicazione obbligatoria del rapporto di tale Direttivalavoro dei datori, del rilascio dell’estratto conto assicurativo e certificativi. Tra le attività dell'Inps rientrano anche: le visite mediche per l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità; le visite mediche per le cure termali; la Banca Popolare revisione delle pensioni agli invalidi civili. Di seguito si riportano i principali indicatori macro dimensionali delle attività istituzionali: L’INPS, nell’ambito della propria attività di Puglia contrasto ai fenomeni di illegalità, coerentemente con gli obiettivi dei “Programmi Operativi Nazionale e Basilicata (di seguito la “BancaComplementare Legalità 2014-2020) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per , intende evolvere e potenziare i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, intelligence in modo da aumentare l’efficienza rafforzare le azioni di individuazione preventiva ed accertamento di comportamenti fraudolenti di cittadini, aziende e lavoratori. A tal fine, l’Istituto partecipa ad un progetto europeo denominato PON LEGALITA’ che finanzierà, tra l’altro, anche tale fornitura nella misura del 75% degli scambi importi erogati. Pertanto, come indicato di seguito, gli ordinativi e le successive fatturazioni dovranno prevedere una separata fatturazione degli importi, con pagamento comunque a carico dell’Istituto. In Italia le azioni fraudolente maggiormente diffuse fanno riferimento all’instaurazione di rapporti di lavoro fittizi (in agricoltura e non), diretti alla percezione di indebite prestazioni previdenziali a fronte dell’evasione degli obblighi contributivi, oppure al pagamento della contribuzione INPS mediante l’utilizzo di presunti crediti verso altre Pubbliche Amministrazioni; tali fenomeni assumono particolare rilievo in ordine alla lesione del corretto svolgimento delle attività imprenditoriali e di tutela delle condizioni del lavoro. Questo documento descrive l’ambito dei servizi da erogare attraverso il presente Appalto Specifico ed ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura dei servizi professionali in oggetto, in quantità, qualità e livelli di servizio. Tali servizi dovranno assicurare la piena operatività, l’evoluzione e l’integrazione di applicazioni, al fine di consentire all’INPS di assolvere ai suoi compiti istituzionali. I servizi, il dimensionamento, le modalità di esecuzione e tutte le indicazioni espresse nel presente capitolato tecnico e relative appendici rappresentano la specificazione necessaria per la presente fornitura e, conseguentementepertanto, ridurre le prescrizioni ivi contenute rappresentano i costi di negoziazionerequisiti minimi della fornitura. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 Questo implica che: Sono parti integranti del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonoCapitolato Tecnico le seguenti appendici:

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDNel mese di febbraio 2022 ha avuto inizio il conflitto in Ucraina, acronimo ove la rapidissima escalation delle ostilità tra le parti coinvolte, sta causando una delle più gravi crisi umanitarie dell’ultimo secolo. Già dai primissimi giorni dell’inizio del conflitto, la Croce Rossa Italiana è stata sempre coinvolta nelle attività di Markets accoglienza e di assistenza, garantendo una risposta efficace e puntuale su più livelli. Le azioni implementate sul territorio sono state molteplici in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaririsposta ai diversi bisogni. La normativa primaria ha introdottoCroce Rossa Italiana, inoltre, già da fine febbraio ha attivato canali ufficiali per raccogliere fondi e beni da destinare all’emergenza in Ucraina. A tal riguardo, i principali canali di donazione posti in essere sono la suddivisione campagna nazionale tramite SMS solidale (in collaborazione con UNHCR e UNICEF), la raccolta fondi ufficiale della clientela in tre tipologie: “clientela CRI e le attività di corporate fundraising, con il coinvolgimento di organizzazioni e aziende. Alla data del 30 giugno, l’86,4% delle donazioni ricevute dall’Associazione ed effettuate da organizzazioni e privati sono state monetarie, mentre il restante 13,6% è riferito al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionvalore dei beni donati, che impone alle imprese vengono consegnati in Ucraina tramite il continuo dispiegamento di investimento convogli umanitari. Una parte delle donazioni monetarie ricevute verrà destinata a nuovi servizi e programmi che si baseranno sull’evoluzione della crisi e, dunque, sulle esigenze reali. Uno degli ambiti nei quali si è deciso di intraprendere tutte intervenire, sfruttando le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinidonazioni raccolte, è quello dell’inclusione lavorativa dei profughi ucraini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata Il presente Capitolato Tecnico dettaglia i servizi necessari all’Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito la seguito, CRI) per l’implementazione di alcune attività del suddetto progetto. Nello specifico, all’operatore economico selezionato (di seguito, Affidatario) si richiedono i seguenti servizi: ● Svolgimento di corsi di formazione professionale destinati ad un numero massimo di 100 beneficiari (profughi provenienti dall’Ucraina). ● Individuazione di aziende per lo svolgimento di tirocini destinati ai beneficiari al termine del percorso professionale. I servizi oggetto dell’Affidamento comprendono varie azioni, i cui risultati dovranno rispondere agli indicatori di progetto, come illustrato nel paragrafo BancaRisultati attesi) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:.

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Samples: cri.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDNel presente capitolo si intendono affrontare quelle che appaiono essere le principali cause del ritardo digitale del sistema paese in generale e della giustizia in particolare. Le criticità che ci pongono agli ultimi posti in Europa anche riguardo la digitalizzazione della giustizia hanno, acronimo come si vedrà, origini sia esogene che endogene. Non può, però, sottacersi il fatto che la digitalizzazione del processo comporta un’attività di Markets ingegnerizzazione sicuramente assai più complessa, ad esempio, di quelle necessarie nel più diffuso ambito di impiego delle ICT (Information and Communication Technologies). A tal fine è apparso opportuno valutare: gli indicatori Desi (Digital and Economic Society Index) elaborati dalla UE; le valutazioni conclusive della relazione della Corte dei conti sull’informatica pubblica; le conclusioni della Commissione parlamentare d’inchiesta; le relazioni sullo stato della giustizia in Financial Instruments DirectiveItalia 2020 e 2021 e le Linee di indirizzo del Ministero per il 2021, sino all’ultimo rapporto Agid sulla spesa ICT nella PA del 2021. Nell’ultimo decennio, la crescita della competitività dei sistemi economici risulta sempre più collegata a politiche industriali non disgiunte da politiche di ricerca e sviluppo tecnologico, che trovano un anello di congiunzione con quelle più generali legate all’innovazione ed in cui il ruolo dei sistemi integrati di comunicazione (Information and Communication techonologies, ICT o TIC) costituiscono leve fondamentali. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 53/2022/G In questa direzione, si muovono, da tempo, le azioni intraprese sia a livello internazionale (Onu, a partire dal 1° novembre 20072009, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi Conferenza Mondiale di investimento sugli Rio) che europeo (Ue, a partire dal 2010, Strategia Europa 2020) a sostegno di uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo. In Europa, a partire dalla crisi economica del 2008, sono stati individuati per la politica comune, 5 obiettivi generali per 3 tipologie di crescita, all’interno delle quali, sono state collocate 7 specifiche iniziative (c.d. faro) da realizzare, utilizzando il coordinamento tra la Ue e gli Stati membri. Come si può osservare dalla figura che segue, il primo riquadro dedicato alla “crescita intelligente” pone in evidenza gli strumenti finanziariche concorrono alla sua concretizzazione ovvero l’innovazione, una società digitale e l’istruzione. La normativa primaria ha introdottoIn particolare, inoltrecon l’Agenda digitale europea del 201052, la suddivisione Ue già si era prefissata di impiegare il potenziale dell’ICT/TIC considerandolo un fattore determinate nell’ottica dell’introduzione di una c.d. economia circolare, con effetti positivi non solo in ambito economico (ad es. sul PIL del paese), ma anche sociale (sulla qualità di vita, sull’ambiente, sulla salute, sulla cultura)53. 52 COM (2010) 546 definitivo. 53 Infatti, sfruttando appieno il potenziale delle TIC, l'Europa potrebbe affrontare in maniera molto più efficace alcuni dei problemi più pressanti per la comunità, come ad esempio i cambiamenti climatici e le altre pressioni sull'ambiente, l'invecchiamento demografico e i costi sanitari crescenti, lo sviluppo di servizi pubblici più efficienti e l'integrazione delle persone con disabilità e la digitalizzazione del patrimonio culturale europeo per metterlo a disposizione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente generazione attuale e di garanzia quelle future. Anche per la valutazione del grado di Best Executioninnovazione, nell’ambito della strategia di Lisbona, sono stati individuati 25 indicatori nel Quadro di valutazione della UE, EIS ovvero European Innovation Scoreboard per fornire una valutazione comparativa della capacità di innovazione degli Stati membri. Corte dei conti | Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato | Delib. n. 53/2022/G 54 Sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e l’innovazione Promuovere un’economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva Promuovere un’economia con un tasso di occupazione che impone alle imprese favorisca la coesione sociale e territoriale Iniziativa faro “L’unione dell’innovazione” Iniziativa faro “Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse” Iniziativa faro “Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie lavoro” Iniziativa faro “L’unione dell’innovazione” Iniziativa faro “Una politica industriale per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, l’era della globalizzazione” Iniziativa faro “Piattaforma europea contro la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la povertà” Iniziativa faro BancaUn’agenda europea digitale) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:

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PREMESSA. La Direttiva L’obiettivo di questo documento è illustrare i problemi di controllo che sono generati, nei progetti di lavori pubblici italiani, dall’assenza nel nuovo Codice della strategica Fase di Identificazione16. Sulla base del confronto con le modalità di gestione del ciclo di progetto nei contratti finanziati con i fondi del budget generale dell’Unione Europea MiFIDEuropea17, acronimo questa nota intende mostrare come l’introduzione della Fase di Markets in Financial Instruments DirectiveIdentificazione nel nuovo codice consentirebbe di ottenere, a partire dal 1° novembre 2007attraverso un contenuto investimento, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione grandi benefici per l’efficacia e l’efficienza dei servizi progetti pubblici. Nel contesto dei progetti pubblici finanziati dagli organismi internazionali è prassi obbligatoria l’impiego nella Fase di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti Identificazione di tutela in termini un Team di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionpochi esperti (2-3), che impone operano per un periodo di tempo assai limitato (da 15 giorni a due mesi, in media). Questo Team di esperti fa leva sulla tecnica detta di Expert Judgment (esperienza di gestione di progetti similari, in contesti normalmente più avanzati) per fornire al Committente pubblico: a) una corretta analisi del fabbisogno; b) la necessaria iniziale verifica di pre-fattibilità dell’intervento (senza ricorso alle imprese onerose indagini di investimento campo); c) una realistica definizione dell’obiettivo e dei risultati attesi del progetto; d) la stima preliminare ma sufficientemente attendibile del budget; e) gli elementi per consentire al decisore pubblico se procedere con la successiva verifica di intraprendere fattibilità e la progettazione dell’intervento (che sono attività onerose); e) gli indicatori per determinare professionalmente le priorità dell’intervento nella programmazione generale; f) i ‘Termini di Riferimento’ per poter mettere a gara le successive fasi di formulazione e approfondimento progettuale dell’intervento; g) il Procurement Plan, ovvero il piano di tutte le azioni gare (di servizi, forniture e lavori) necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)realizzazione del progetto, con l’obiettivo le procedure raccomandate e le scadenze previste. ∗ Docente di assicurare una più ampia protezione Strategy and Organization ai Master Nazionali ed Internazionale di Public Procurement dell’Università degli investitori Studi di Tor Vergata e dell’Università degli Studi di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Cagliari.

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Samples: www.appaltiecontratti.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il servizio di manutenzione programmata e non programmata degli impianti termoidraulici, acronimo di Markets condizionamento ed idrico-sanitari presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, descritto nel dettaglio nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in Financial Instruments Directiveallegato alla RDO. L’Agenzia delle Entrate effettua la procedura negoziata di cui all’art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. in L. 120/2020 (in seguito DL Semplificazioni), mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in seguito MEPA), nel rispetto dei principi di rotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, invitando i sei fornitori che hanno manifestato interesse alla gara. È consentita la presentazione di un’offerta esclusivamente alle imprese, tra quelle sopra richiamate, iscritte a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi MEPA che hanno aderito al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione di investimento sugli strumenti finanziariImpianti idrici e idrico- sanitari (Scheda di RDO). La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela durata dell’affidamento sarà di dodici mesi. Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” forma elettronica sul MEPA e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti avrà valenza di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneaccordo quadro, ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, in particolare dell’artquanto il valore della manodopera è superiore al 50% del valore complessivo del contratto. 64Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del bando di abilitazione MEPA, par.1,comma 2 alle regole del Regolamento Delegato 2017/565sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si allega il file delle consistenze degli impianti, si intendono:tuttavia le consistenze ivi indicate possono essere soggette a variazioni.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIn armonia e coerentemente con l’intesa esplicitata nella premessa del titolo relativo agli assetti retributivi le parti dopo aver valutato le esperienze maturate nella passata vigenza contrattuale hanno condiviso di legare elementi di retribuzione variabile a fronte di positivi risultati conseguiti dalla cooperativa. Le parti hanno pertanto ritenuto di comune interesse contrattare, acronimo coerentemente a quanto stabilito dall’art. 14 del vigente C.C.N.L., elementi retributivi aggiuntivi, strettamente correlati ai risultati della gestione caratteristica sia aziendale che di Markets in Financial Instruments Directiveunità produttiva e al miglioramento di elementi qualitativi, a partire dal 1° novembre 2007così da consentire da un lato una parziale flessibilizzazione del costo del lavoro e dall’altro la possibilità per i lavoratori, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione alla presenza del superamento degli obiettivi prefissati, nonché di espressione di qualità del lavoro,di conseguire quote retributive più consistenti di quelle altrimenti ottenibili attraverso la valorizzazione dei contributi dei lavoratori sia individuali che di gruppo. Le parti hanno condiviso il necessario operare di tutto il sistema Coop Centro Italia per rendere evidente la distintività della Cooperativa quale elemento di successo e di salvaguardia dello sviluppo futuro e pertanto hanno condiviso un sistema di retribuzione variabile che sia articolato nel giusto rapporto esistente fra l’andamento della gestione caratteristica della cooperativa e di espressioni qualitative che determinano la valorizzazione della cooperativa nel contesto di riferimento. Coerentemente con quanto sopra si è inteso inoltre collegare la qualità dei servizi verso gli utenti interni a riconoscimenti di investimento sugli strumenti finanziariretribuzione variabile. La normativa primaria ha introdottoPer il raggiungimento degli obiettivi stabiliti si ritiene fondamentale un impegno congiunto per rendere i lavoratori dipendenti protagonisti attivi delle dinamiche aziendali, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti anche tramite una contrattazione collettiva relativa sia alle sperimentazioni di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli modalità atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Iconsentire l’inserimento e partecipazione consapevole dei lavoratori nell’insieme dei processi produttivi, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori sia agli strumenti che favoriscano un consistente e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:diffuso innalzamento delle professionalità individuali.

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Samples: www.cgilsiena.org

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe linee guida per l’elaborazione e l’approvazione del Piano di Zona Distrettuale per la Salute e il Benessere Sociale per il triennio 2009–2011 nonché per l’adozione del Programma Attuativo Annuale 2009 e degli attuativi per le annualità 2010 e 2011, acronimo con ulteriore proroga per il 2012, ed in seguito per il biennio 2013 – 2014, sono state definite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1682 del 20 Ottobre 2008, nella quale sono state precisati il ruolo dei soggetti da coinvolgere nel processo di Markets programmazione e le indicazioni per assicurare la più ampia partecipazione di tutti soggetti pubblici e privati con competenze inerenti la promozione della salute e del benessere dei cittadini nell’ambito della zona sociale, e successivamente integrate dalla DAL n. 117/2013. Nei medesimi provvedimenti sono indicati i tempi e le procedure per l’adozione dei documenti di programmazione in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007coerenza con i principi fissati nel Piano Sociale e Sanitario. Il processo di programmazione in particolare, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione previsto fin dall’inizio la partecipazione a tavoli tematici appositamente istituiti per aree di intervento, di referenti con competenze sociali e sanitarie, nonché di soggetti e di professionisti che si occupano di sicurezza sociale, di istruzione, di formazione, di lavoro, di sviluppo del territorio e problematiche abitative. Nella zona sociale di Faenza si è consolidata la metodologia di lavoro che vede nel Terzo Settore un interlocutore fondamentale nella programmazione e nell’erogazione dei servizi alla persona, rafforzando l’esperienza maturata negli anni precedenti in cui sono state sviluppate innovative modalità di investimento sugli strumenti finanziarigestione dei servizi, avvalendosi, come previsto dall’art. La normativa primaria ha introdotto43 della legge regionale n. 2/2003, inoltreanche di istruttorie pubbliche per la coprogettazione dei relativi interventi, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del Terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro. Le procedure per l’elaborazione ed approvazione dei documenti di programmazione sociosanitaria a valenza triennale ed annuale prevedono che tale provvedimento venga approvato con un accordo di programma tra i Comuni, l’Unione dei Comuni della zona sociale, l’Azienda USL, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”Provincia di Ravenna, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , quest’ultima in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:per l’attuazione di programmi specifici a valenza sovra distrettuale.

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Samples: Accordo Di Programma Per L’adozione Del Piano Di Zona Distrettuale Per La Salute E Il Benessere Sociale Anni 2013 E 2014 E Del Programma Provinciale a Sostegno Delle Politiche Sociali Anni 2013 E 2014

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl Policlinico Militare di Roma “Celio” ritiene necessario dotarsi di una specifica regolamentazione che disciplini le acquisizioni di beni e servizi per le casistiche di cui all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016, acronimo ed in modo particolare le acquisizioni in regime di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: clientela al dettaglio”, “clientela professionaleinfungibilità” e di controparte qualificataesclusività tecnicaa cui sono associati livelli decrescenti e le modalità procedurali finalizzate ad autorizzare affiancamenti e sostituzioni di tutela prodotti (dispositivi medici) in termini corso di diritto esecuzione di contratto. Tale necessità deriva dallo studio e dal recepimento del nuovo Codice degli Appalti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), dalle indicazioni fornite con specifica Linea Guida dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)1, recepita/attagliata dal dicastero della Difesa2, e le previsioni contenute nel “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019 – 2021” che spingono in direzione di regolamentazioni condivise in materia, finalizzate ad un’informativa chiara omogeneizzare prassi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte procedure ed a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientila loro trasparenza. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia Si è pertanto deciso di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte elaborare le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, presenti “LINEE GUIDA” in modo da aumentare l’efficienza degli scambi epoter testare, conseguentementenella pratica, ridurre i costi le indicazioni procedurali in esse definite, che cercano di negoziazione. Da quanto sopraconiugare l’efficacia del percorso con la sua efficienza: nel caso specifico, ne consegue la necessità di una procedura che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità garantisca il ricorso appropriato alla procedura negoziata senza bando con la definizione di sedi un percorso di esecuzioneacquisto rapido, laddove per sede senza inutili ridondanze e finalizzato all’acquisizione dei prodotti di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:qualità alle migliori condizioni economiche possibili.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDPremessa all’accordo 21 dicembre 2004 è sostituita dalla seguente: Le Parti ribadiscono la valenza strategica del ruolo manageriale quale fattore di accresci- mento competitivo per affrontare le sfide della concorrenza e del mercato, acronimo nonché di Markets crescita attenta ai valori dell’etica e della responsabilità sociale dell’impresa, in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione particolare nell’attuale fase evolutiva delle imprese dei servizi pubblici. Le Parti confermano pertanto l’esigenza di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti promuovere un modello di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere relazioni industriali coerente con il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori ruolo strategico del Dirigente e di favorire la competizione fra mercatidiffusione di modelli gestionali e retributivi che valorizzino le risorse dirigenziali, dando effettiva attuazione alle previsioni contrattuali in materia di retribuzione variabile incentivante. La disciplina persegue anche l’obiettivo Nell’ambito dell’affermazione di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi tale modello innovativo di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentorelazioni industriali, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi ordine alle politiche retributive e ai sistemi retributivi incentivanti e premianti, ai piani aziendali di formazione continua anche con il finanziamento di Fondirigenti e, conseguentementepiù in generale, ridurre i costi alle stra- tegie e agli assetti organizzativi aziendali, le imprese, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli e prerogative, consulteranno la rappresentanza aziendale o territoriale dei dirigenti nelle forme e modalità che verranno ritenute più idonee. Le Parti affidano all’Osservatorio bilaterale permanente il compito di negoziazione. Da monitorare il livello di presenza e funzionamento delle forme di retribuzione variabile sulla base di quanto stabilito dall’apposita disposizione contrattuale, nonché di adottare iniziative formative congiunte per promuovere l’applicazione di tali sistemi nelle realtà in cui non sono presenti, favorendo la diffusione di “buone pratiche” di attuazione dei modelli di cui sopra, riservando particolare attenzione alle iniziative rivolte al sistema delle piccole e medie imprese, anche attraverso appositi progetti sperimentali in ambito di Fondirigenti. Le Parti concordano inoltre di promuovere riunioni annuali delle Delegazioni plenarie per ri- ferire circa i risultati dell’attività dell’Osservatorio onde assumere ogni conseguente determi- nazione per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il secondo ed il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti tre capoversi: Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2010, a valere dall’anno 2010, è stabilito: • in 57.000,00 (cinquantasettemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • in 72.000,00 (settantaduemila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di ser- vizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2012, a valere dall’anno 2012, è stabilito: • in 61.000,00 (sessantunomila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servi- zio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • in 76.000,00 (settantaseimila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servi- zio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia” da assumere come parametro al 31 dicem- bre 2013, a valere dall’anno 2013, è stabilito: • in 63.000,00 (sessantatremila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di ser- vizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; • in 80.000,00 (ottantamila/00) euro con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell’azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, dopo il terzo nuovo capoverso se ne consegue che gli ordini aggiunge un quarto: L’adeguamento del “trattamento minimo complessivo di garanzia” non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all’esodo nell’ambito di risoluzioni consensuali definite prima della data odierna con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. All’art. 3, II paragrafo, comma 2, il precedente terzo capoverso è confermato e diventa il quinto. All’art. 3, II paragrafo, comma 3, è aggiunto un capoverso: Esclusivamente per il personale dirigente impegnato in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile denominati “Piani Vendita” di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità base mensile ai fini del confronto di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , cui al presente comma verranno prese in particolare considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei medesimi Piani Vendita. Il paragrafo III dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono3 “Disciplina transitoria” è così sostituito:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDScopo del presente documento è quello di individuare prassi condivise di riferimento per le Società Concessionarie aderenti a FISE-ACAP con riguardo alle attività lavorative in presenza di traffico in autostrada. Sulla base del Quaderno AISCAT n. 85 edizione 2004, acronimo rivisitato successivamente da Autostrade per l’Italia con il suo “Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada”, il documento è stato elaborato raccogliendo le conoscenze ed esperienze comuni alle Società Concessionarie aderenti a FISE ACAP, con la finalità di Markets condividere prassi operative e norme comportamentali omogenee nell’ambito del settore, nell’interesse di favorire il miglioramento continuo della sicurezza dei lavoratori e degli utenti autostradali in Financial Instruments Directiveun contesto operativo complesso. Vengono pertanto definiti i criteri minimi da adottarsi rivolti ad integrare le azioni di prevenzione nel quadro più generale della valutazione e riduzione dei rischi professionali. Nel presente documento “Norme Generali per l’esecuzione in sicurezza di attività in autostrada in presenza di traffico veicolare” sono recepiti, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare espressi dal Decreto Interministeriale del 04/03/2013. Questo documento è messo a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi disposizione di investimento sugli strumenti finanziaritutti gli operatori che operano nel settore “autostradale” e vuole dare un’informazione concreta sui comportamenti che devono essere assunti da tutti gli operatori che effettuino attività in autostrada al fine di tutelare la loro salute e sicurezza e quella degli utenti. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela presenza di una attività e/o un cantiere in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” autostrada comporta una serie di difficoltà specifiche e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, particolari che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), s’intrecciano con l’obiettivo di assicurare salvaguardare l’incolumità degli addetti ai lavori e degli utenti. Il documento infatti si prefigge di offrire un supporto utile alla prevenzione dei rischi a favore dei soggetti responsabili dell’esecuzione delle attività, ai quali si richiede una più ampia protezione degli investitori informazione, formazione e addestramento, nonché una professionalità adeguata e la capacità di favorire la competizione fra mercatiarrecare il minor disagio possibile all’utenza. La disciplina persegue anche l’obiettivo Mai come in questi tempi, si è avvertita l’esigenza di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi innalzare il livello di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi sicurezza nelle attività lavorative e, conseguentementepertanto, ridurre i costi la S.p.A. Autovie Venete, ha sentito il dovere di negoziazione. Da quanto sopracondividere tale necessità anche con le altre Società Concessionarie e redigere un “manuale” condiviso, ne consegue con l’auspicio che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzionepossa anch’esso contribuire a diffondere la cultura della sicurezza, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:quale diritto primario e irrinunciabile.

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Samples: www.autovie.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo In data 24 gennaio 2004 è stata sottoscritta la prima Ipotesi di Markets in Financial Instruments DirectiveAccordo per il personale delle Agenzie Fiscali che, a partire decorrere dalla presente tornata negoziale 2002-2005, è ricompreso in uno specifico comparto di contrattazione, secondo quanto previsto dal 1° novembre 2007CCNQ sulla composizione dei comparti del 18 dicembre 2002. Fino alla passata stagione contrattuale, infatti, i dipendenti in questione facevano par te del Compar to dei Ministeri, ma a seguito dei processi di riorganizzazione e trasf ormazione degli apparati centrali dello Stato, attuati con il D.Lgs. n 300/99, per quanto attiene alla materia delle politiche fiscali è stato attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze solo il potere di indirizzo e vigilanza, mentre per gli aspetti operativi, sono state costituite particolari strutture a carattere tecnico, le Agenzie fiscali, con responsabilità di gestione diretta in relazione al conseguimento degli obiettivi nei settori di propria competenza. L’accentuata peculiarità istituzionale ed organizzativa delle Agenzie, di tipo marcatamente aziendalistico, ha modificato l’operatività comportato la necessità di istituire un compar to a sé stante rispetto al settore statale, al fine di individuare, pur nell’ambito dell’erogazione di un quadro di coerenza con i principi generali della contrattazione pubblica, uno spazio negoziale che potesse garantirne gli aspetti di specificità . L’ipotesi di Accordo in esame sicuramente risponde a tale esigenza: molti elementi innovativi sono orientati soprattutto a creare ulteriori flessibilità gestionali per gli istituti direttamente connessi alla particolare realtà lavorativa delle Agenzie e, sotto tale profilo, la specifica regolamentazione è finalizzata a dotare le amministrazioni di una più ampia e mirata strumentazione giuridica che consenta alle stesse di sostenere il processo di rinnovamento in corso, nonché di garantire sempre più elevati standards di qualità dei servizi servizi. Nel quadro delle novità significative, sicuramente l’aspetto più qualificante del testo contrattuale è rappresentato dal nuovo modello di investimento sugli classificazione, che registra una positiva evoluzione della disciplina nell’ottica di una mag giore flessibilità del sistema. Sono state individuate, infatti, una vasta gamma di soluzioni applicativ e particolarmente idonee a coniugare le esigenze organizzativ e delle Agenzie con le aspettative di crescita professionale e retributiv a dei dipendenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento evidenziati nella Sentenza costituzionale n. 194 del 22 maggio 2002. Ulteriori interventi innovativi sono stati apportati in relazione ad alcuni istituti del trattamento economico nell’ottica di conseguire una migliore gestione dei processi lavorativi, attraverso la predisposizione di strumenti finanziarivolti arannewsletter ad incentivare ulteriormente le prestazioni individuali e xxxxxxxxx e, nonché la perequazione retributiva nell’ambito del comparto. Per gli aspetti generali, l’Ipotesi in esame, costituendo il primo quadro contrattuale di riferimento, contiene tutte le disposizioni relative alla regolamentazione del rapporto di lavoro già disciplinate negli altri comparti del pubblico impiego, nell’ambito del processo di contrattualizzazione delle norme pubblicistiche, conclusosi, come previsto dal legislatore, nelle prime due tornate contrattuali. Sotto tale profilo il nuovo contratto ha garantito una linea di continuità con la preesistente disciplina del Comparto Ministeri, in sintonia con l’andamento complessivo delle trattative del settore pubblico: ciò si riscontra soprattutto per quanto attiene alle relazioni sindacali e agli istituti normativi ed economici che riguardano i diritti fondamentali del lavoratore. In taluni casi, l’attività contrattuale, in analogia con quanto già verificatosi per altri CCNL del quadriennio 2002-2005, ha operato inter venti di “manutenzione” degli istituti già priv atizzati, introducendo clausole di chiarimento in relazione alle esigenze manifestate nella fase di applicazione delle norme anche in altri comparti. In altri casi, come ad esempio per le norme disciplinari o per l’orario di lavoro, la rivisitazione delle norme si è resa necessaria per l’adeguamento, della regolamentazione contrattuale già esistente, alle leggi nel frattempo intervenute. Va, altresì, segnalato che, rispetto alla precedente normativa ministeriale, il nuovo testo ha l’indubbio vantaggio pratico di aver costituito l’occasione per unificare, nell’ambito di ogni singolo articolo, la regolamentazione di ciascun istituto che, nei contratti ministeriali, risulta frammentata in diversi testi a seguito di ripetuti molteplici interventi su talune materie, operati nelle successive fasi negoziali. La stessa operazione è stata effettuata per operare gli opportuni raccordi tra normativa primaria ha introdottodi comparto ed Accordi quadro. Il risultato positivo è quello di aver definito una disciplina più organica, che, nel superare le precedenti duplicazioni e sovrapposizioni di norme e di riferimenti, consente anche una lettura più f acile delle norme nel loro complesso. Il nuovo articolato, inoltre, in analogia con quanto avv enuto in tutti gli altri CCNL dell’attuale quadriennio contrattuale, non ha tralasciato di affrontare anche tematiche di grande rilevanza politica e sociale, quali il mobbing e le molestie sessuali, sulle quali si è espresso anche il Parlamento europeo nell’ambito di recenti Risoluzioni indirizzate agli Stati membri dell’Unione. L’ipotesi di Accordo in questione si configura, pertanto, come un testo completo ed avanzato, che, ampliando gli spazi di flessibilità, costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di omologazione delle reg ole del rapporto di lavoro pubblico con quelle del lav oro privato. In tale ambito, l’autonomia collettiva si è indirizzata verso scelte che rappresentano la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” giusta mediazione tra la disciplina del codice civile e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara la salvaguardia dei principi pub blicistici fondamentali e trasparente e di garanzia di Best Executioncostituzionalmente tutelati, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, devono costituire sempre la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi struttura portante della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:regolamentazione contrattuale pubblica.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Le parti riconfermano l’importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull’opportunità di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziaridiffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo. La normativa primaria ha introdottoLe parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente titolo rappresenta parte integrante del trattamento economico-normativo previsto nel presente c.c.n.l. e che, pertanto, deve essere applicato da tutte le imprese, anche non aderenti al sistema associativo del terziario, della distribuzione e dei servizi, secondo le singole disposizioni dei successivi articoli. La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore del terziario e punto di riferimento altrettanto importante per orientare positivamente l’evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese. Le parti, in coerenza con quanto definito con l’accordo sulla governance del 10 dicembre 2009 e con le linee indicate nell’accordo interconfederale del 20 febbraio 2014 tra Confcommercio e CGIL- CISL-UIL, condividono che i principi che devono caratterizzare la suddivisione bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della clientela sostenibilità futura di enti e fondi nazionali e territoriali. Per le stesse ragioni le parti condividono l’obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in tre tipologielinea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori. Sulla base di quanto definito nei precedenti commi, le parti hanno sottoscritto il 19 marzo 2014 l’accordo sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali, allegato al presente c.c.n.l. e che ne costituisce parte integrante. Il mancato rispetto da parte degli Enti bilaterali territoriali delle previsioni del presente c.c.n.l., dell’applicazione degli Statuti tipo, nonché dei principi, criteri e contenuti dell’accordo di cui al comma precedente comporta la facoltà in capo alle Organizzazioni nazionali, che hanno sottoscritto il suddetto accordo, di attivare misure sanzionatorie definite dalle parti stesse. Come previsto nel suddetto accordo le parti procederanno alla definizione dei nuovi Statuti e dei regolamenti tipo che costituiranno parte integrante del presente c.c.n.l. entro il 30 settembre 2015 ed adottati dagli Enti entro il 31 dicembre 2015. L’Ente bilaterale nazionale, in conformità a quanto previsto dagli accordi sulla governance e sui criteri di funzionamento degli Enti e Fondi bilaterali nazionali e territoriali del 2009 e del 2014, svolge le seguenti funzioni: “clientela - assicura l’attività di supporto agli enti territoriali per l’adeguamento di Statuti e regolamenti ai nuovi Statuti e regolamenti tipo e ne monitora il completamento, ricevendone copia aggiornata dagli Enti bilaterali territoriali; - predispone uno schema unico di rendiconto e le relative strumentazioni tecniche, per tutti gli Enti bilaterali territoriali, redatto secondo le regole indicate per i rendiconti dei Fondi, che gli Enti stessi provvederanno a trasmettere annualmente all’Ente bilaterale nazionale; - raccoglie da tutti gli Enti bilaterali territoriali i rendiconti e la relazione annuale sull’andamento della gestione e dell’attività, verificandone la rispondenza alle disposizioni del presente c.c.n.l. e degli accordi di governance di cui al dettaglio”1° comma del presente articolo; - raccoglie i dati degli Osservatori territoriali, “clientela professionale” delle Commissioni apprendistato, delle Commissioni di conciliazione e “controparte qualificata” di ogni altra attività per la quale devono essere comunicati i dati dai territori, anche al fine di implementare e realizzare rapporti e/o documenti finalizzati a cui sono associati livelli decrescenti valorizzare il settore terziario nel panorama economico nazionale. I predetti documenti saranno anche la base per la presentazione di tutela un rapporto sul terziario dell’Ente bilaterale, che potrà essere divulgato una volta all’anno in un’iniziativa pubblica; - censisce gli Enti territoriali che non risultino allineati alle previsioni contrattuali in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente contribuzioni e di garanzia rispetto delle regole e compiti, nonché di Best Executionquanto previsto dai predetti accordi sulla governance; - segnala al Comitato di indirizzo e controllo previsto dall’accordo governance del 2014, ed in tal modo ai firmatari del c.c.n.l., gli Enti bilaterali territoriali che impone alle imprese non rispettano le previsioni del contratto nazionale; - promuove la rete degli Enti bilaterali territoriali che rispettano le previsioni del presente c.c.n.l. attraverso la diffusione di investimento best practices, il sostegno ad iniziative locali coerenti con gli indirizzi della bilateralità e il supporto a progetti sinergici con i compiti attribuiti agli Enti territoriali stessi. L’Ente bilaterale nazionale predispone annualmente una relazione per le parti socie che illustri le buone prassi e le gestioni di intraprendere tutte eccellenza ed evidenzi eventuali criticità, anche al fine di individuare possibili soluzioni ed effettuare un periodico monitoraggio per le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato parti socie, sulla regolarità contributiva. L’Ente bilaterale nazionale per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaterziario svolge, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte inoltre, le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendonoseguenti attività:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Guida per l’attività di Markets in Financial Instruments Directivevigilanza (“Guida”) delinea le modalità del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) secondo uno schema di riferimento unitario per gli addetti alla vigilanza, a partire dal 1° novembre 2007distanza e ispettiva, delle strutture centrali e periferiche dell’Istituto. Considerata la complessità e l’articolazione che assume l’attività di vigilanza sugli intermediari e la molteplicità delle strutture e degli addetti ad essa preposti, la Guida costituisce un punto di riferimento organico atto a garantire la coerenza dei comportamenti. Sono disciplinate tutte le attività di controllo sugli intermediari, ad eccezione della fase costitutiva. Coerentemente con il quadro normativo generale, l’attività di valutazione e controllo ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione quale obiettivo principale la verifica delle condizioni di sana e prudente gestione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziarisoggetti vigilati nonché dell’osservanza della normativa1. La normativa primaria ha introdottoGuida si propone di assicurare che tale obiettivo sia perseguito con efficacia ed efficienza, inoltrenel rispetto del principio di trasparenza. A tale scopo, la suddivisione della clientela in tre tipologiele procedure descritte nella Guida seguono un approccio: - consolidato, volto a cogliere rischi e presidi complessivi degli intermediari, indipendentemente dall’articolazione organizzativa e societaria prescelta; - focalizzato sui rischi (clientela al dettagliorisk-based, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), finalizzato a valutare tutti i rischi rilevanti e i corrispondenti presidi organizzativi con l’obiettivo l’applicazione di assicurare una più ampia protezione schemi di analisi uniformi agli intermediari che operano nei medesimi ambiti di attività, anche se iscritti ad albi diversi; - proporzionale, indirizzato a graduare i controlli in proporzione alla dimensione, alla rilevanza sistemica e alla problematicità degli investitori e di favorire la competizione fra mercatiintermediari. La disciplina persegue anche l’obiettivo proceduralizzazione dell’attività di mettere in concorrenza piattaforme diverse vigilanza, concernente le fasi e sistemi di contrattazionele verifiche fondamentali, oltre non esaurisce gli approfondimenti che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza è possibile effettuare per avere una piena conoscenza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:intermediari.

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Samples: www.bancaditalia.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDpresente Proposta Operativa fa seguito alla richiesta formulata dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla comunicazione prot. DTD-0001308-P del 31 luglio 2020, acronimo avente ad oggetto l’acquisizione del supporto tecnico di Markets Invitalia per la realizzazione delle linee di azione individuate nel Piano strategico nazionale per l’innovazione - Italia 2025, adottato dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. Il supporto richiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale riguarda i seguenti ambiti di intervento: - Scouting delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie coerenti con il Piano strategico nazionale per l’innovazione - Italia 2025 o con altri progetti le cui finalità e obiettivi siano coerenti con quelli indicati nel suddetto Piano strategico, e nelle attività di coordinamento ed indirizzamento dei fondi e delle risorse individuate; - Attuazione della strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del settore pubblico e di eventuali altri progetti, in Financial Instruments Directivecoerenza con le finalità indicate nel Piano strategico, a partire dal 1° novembre 2007attraverso il supporto nello svolgimento di tutte le attività necessarie all’attuazione e gestione delle azioni stesse; - Attività di relazioni internazionali che comportano la partecipazione del Dipartimento alle riunioni, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi ai Gruppi di investimento sugli strumenti finanziariLavoro, alle Task Force presso le istituzioni e gli organismi internazionali preposti ai temi dell’economia digitale. La normativa primaria ha introdottoproposta riporta una descrizione sintetica delle attività, inoltre, insieme alla configurazione del gruppo di lavoro che sarà costituito per la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, loro realizzazione; la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre proposta illustra altresì i costi delle attività, anche al fine di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità fornire elementi utili alla verifica di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzionecongruità economica dell’offerta, ai sensi dell'art. 192 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D.lgs 50/2016. Per la descrizione delle specifiche attività operative si rimanda al Piano esecutivo delle attività, di cui all’art. 2 della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Convenzione.

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Samples: Convenzione

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe esigenze in argomento tendono a far fronte alle necessità operative dei Reparti di Volo della Polizia di Stato che impiegano un totale di otto elicotteri AW139. In relazione alla particolare tipologia del contratto e della sua durata (36 mesi) e tenuto conto che la Polizia di Stato non ha le competenze professionali per svolgere interventi di manutenzione, acronimo sostituzione accessori inefficienti, riparazione e ricerca guasti e, dunque, non ha implementato un magazzino di Markets in Financial Instruments Directiveparti di ricambio, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi si manifesta l’esigenza di investimento sugli strumenti finanziariun supporto tecnico-logistico integrato completo. I predetti aeromobili sono iscritti al Registro degli Aeromobili Militari previsto all’Art. 745 del Codice della Navigazione. La normativa primaria aerea emessa dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A. o Armaereo) disciplina ogni aspetto del servizio di supporto logistico integrato globale da fornire, salvo quanto disposto nel presente Capitolato. A garanzia della buona esecuzione delle prestazioni di seguito dettagliate, con particolare riferimento agli aspetti connessi all’impiego in sicurezza degli elicotteri interessati, delle relative parti, accessori e componenti, costituisce requisito tecnico essenziale per la partecipazione alla gara delle Ditte il possesso di accordi di licenza con la Casa Madre per le attività di cui trattasi. Tali accordi esplicitano che l’aspirante appaltatore ha introdottola capacità, inoltrericonosciuta dalla Casa Madre degli elicotteri AW139, di erogare legittimamente, secondo le norme aeronautiche applicabili e per tutta la durata del contratto che sarà stipulato all’esito della gara, i servizi di manutenzione specificati nel presente capitolato tecnico. Si segnala che sui mezzi della linea AW139 sono in corso modifiche della configurazione ancora in fase di progetto. E’, dunque, necessario che l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura di fornitura si svolga in armonia con le citate attività di sviluppo e modifica, ossia, minimizzando gli effetti delle attività manutentive sulle citate modifiche, nonché gli effetti dello sviluppo ed esecuzione di tali modifiche sui periodi di inefficienza dei mezzi. Pertanto, la suddivisione della clientela Ditta dovrà dimostrare in tre tipologie: “clientela al dettaglio”sede di offerta la vigenza, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti per la durata del rapporto contrattuale, di tutela in termini specifici accordi di diritto ad un’informativa chiara e trasparente sinergia con la Xxxxxxxx s.p.a. per la condivisione delle informazioni di progetto e di garanzia di Best Execution, ogni altra informazione necessaria all’esatto adempimento delle obbligazioni che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinirispettivamente hanno verso l’Amministrazione. In applicazione di tale DirettivaInfatti, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazioneXxxxxxxx s.p.a., oltre ad essere Casa Madre degli elicotteri, è anche Ditta Responsabile di Sistema (D.R.S.) qualificata dalla D.A.A.A.. Altro requisito essenziale è che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, la Ditta sia: • Organizzazione certificata ai sensi della direttiva XxXXX XX Pubblicazione Tecnica (P.T.), emessa dalla D.A.A.A., AER(EP).P-145 (o certificazione equivalente rilasciata extra-Italia su requisito EMAR 145), • sia certificata EASA Part 145 (o titolo riconosciuto equipollente da EASA). Inoltre, qualora la Ditta sia sprovvista dell’approvazione ai sensi della citata P.T. AER(EP).P-145, dovrà impegnarsi, qualora aggiudicataria della gara, a richiedere formalmente tale approvazione alla D.A.A.A. come meglio specificato al paragrafo 12 Aggiudicazione della gara e mezzi di prova. La Ditta dovrà avere disponibile tutta la documentazione che dimostri l’avvenuto rilascio della certificazione di cui sopra. la Ditta dovrà altresì: • disporre (o dotarsi tra l’aggiudicazione e l’inizio dell’esecuzione contrattuale) in Italia di almeno una struttura di Base Maintenance in grado di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'introduzione di modifiche ed aggiornamenti tecnici, nonché, ricorrendone i presupposti, la revisione generale degli elicotteri; • impegnarsi per iscritto a consentire, a semplice richiesta dei competenti Uffici Centrali dell'Amministrazione, l'accesso agli stabilimenti della ditta per seguire le lavorazioni, visionare documenti di interesse ed eseguire le tipiche operazioni di controllo dettagliato dell'Autorità di vigilanza sulle costruzioni/revisioni aeronautiche; • interloquire con l’Amministrazione, durante l’esecuzione del contratto, in particolare dell’artlingua italiana. 64L'aggiudicazione della gara si baserà esclusivamente su quelle offerte che ottemperino ai requisiti indicati nel presente documento. Tutte le normative e le Pubblicazioni Tecniche (XX.XX.) emesse dalla D.A.A.A., par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565applicabili o richiamate in questo documento, si intendono:sono disponibili via internet sul sito: In particolare, gli acronimi, sigle e locuzioni qui utilizzati relativi alla normativa aeronautica militare sono descritti nella P.T. AER.Q-2010.

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Samples: www.poliziadistato.it

PREMESSA. L’integrazione delle attività dei soppressi Inpdap ed Enpals, in applicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214, e il conseguente trasferimento delle relative funzioni all’Inps, ha comportato da una parte la realizzazione di azioni volte alla riduzione dei costi amministrativi di gestione della previdenza pubblica e dall’altra il rafforzamento dei compiti assunti dall’Istituto sia come Ente erogatore di prestazioni e servizi, sia come attore principale nell’attuazione delle politiche previdenziali e sociali. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDdirigenza, acronimo in un quadro normativo in costante evoluzione, assume un ruolo attivo nell’attuazione dei processi di Markets integrazione degli enti soppressi, nella realizzazione delle riduzioni di spesa, nonché nel miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. Il dirigente diventa, quindi, figura centrale per la corretta gestione delle nuove funzioni a garanzia del mantenimento di elevati livelli di servizio. Per tali finalità, con il presente Accordo triennale di programma relativo al periodo 2014-2016, le parti intendono individuare le leve strategiche atte a valorizzare la professionalità e le competenze agite dal personale dirigente, con particolare riferimento a quello operante nelle strutture di produzione e quindi, in Financial Instruments Directiveun contesto più vicino ai fruitori dei servizi erogati dall’INPS che, a partire dal 1° novembre 2007seguito delle disposizioni sopra richiamate, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei è divenuto l’unico soggetto interlocutore per i servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” assistenza e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:previdenza.

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Samples: Accordo Di Programma Per Il Personale Dirigente, Professionista E Medico Relativo Al Triennio 2014 2016

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDL’ennesima proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nella P.A. prevista dalla legge di stabilità 2013 e dal recente decreto legge n. 54 del 21 maggio 2013, acronimo se da lato ripropone il complesso e drammatico problema del precariato nella pubblica amministrazione, sia per l’impatto che ha sulle dinamiche occupazionali e sulla vita civile e sociale di Markets un Paese e sia per la forte e sentita esigenza di individuare i giusti ed idonei strumenti per prevenire tale fenomeno e per la sua definitiva soluzione, dall’altro contiene un importante elemento di novità, cioè quello di tentare di far rientrare nelle procedure ordinarie e non più speciali di reclutamento per l’assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, le stabilizzazioni di detto personale precario. Oggi è possibile condividere l’affermazione secondo cui il lavoro temporaneo è attualmente uno degli indicatori più forti della precarietà (1). Nella pubblica amministrazione italiana l’esistenza del fenomeno del precariato è stato, in Financial Instruments Directiveprimo luogo, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi l’effetto di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui politiche del personale adottate dai diversi Governi che si sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionsuccedute soprattutto nell’ultimo decennio, che impone alle imprese non sono state in grado di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimentoprevenire, in modo adeguato ed efficace, gli abusi e l’uso non corretto ed arbitrario fatto dalle pubbliche amministrazioni delle diverse forme flessibili di impiego del personale previste nel nostro ordinamento, con particolare riguardo al rapporto di lavoro a tempo determinato. Nella P.A., per un determinato arco temporale, le assunzioni di personale con rapporto a tempo determinato e le relative proroghe hanno rappresentato la regola e l’ordinaria forma di reclutamento in quasi tutti i settori e i comparti della pubblica amministrazione (2), per far fronte ed aggirare i continui blocchi delle assunzioni di personale e del turn over che hanno caratterizzato le politiche governative nell’ultimo decennio. Ciò è confermato dalla lettura dei dati estrapolati dall’ultima Relazione della Corte dei Conti relativa all’anno 2012 sul costo del lavoro pubblico, su elaborazione dei dati del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato. Dalla predetta Relazione è possibile rilevare che, nell’arco temporale 2001/2008, si è avuto un incremento percentuale complessivo del 3,2% del numero di unità di personale impiegato nei rapporti di lavoro flessibili nella P.A. (3). In particolare, nella pubblica amministrazione, nel medesimo periodo, il numero dei dipendenti in servizio con contratto a tempo determinato è aumentato del 37,5%, passando da aumentare l’efficienza degli scambi e87.273 unità nell’anno 2001 a 120.002 nell’anno 2008, conseguentementecon un picco nel 2007 di 127.845 unità. Nell’anno 2011, ridurre l’incidenza dei rapporti di lavoro flessibili rispetto a quelli a tempo indeterminato è stata del 10% (il numero complessivo di unità a tempo determinato era di 301.075 su un totale di unità a tempo indeterminato di 3.082.925). Tuttavia, dal medesimo rapporto della Corte dei Conti emerge un’inversione di tendenza nell’arco temporale che va dall’anno 2008 al 2010 che ha visto un’importante riduzione percentuale del 13,1% relativa ai dipendenti con rapporto a tempo determinato. Anche la corrispondente spesa si è ridotta del 9% nel quinquennio 2011/2007, attestandosi appena sotto i costi tre miliardi di negoziazioneeuro. Da quanto sopraI motivi di tale rilevante flessione saranno trattati nel corso del presente contributo. In un periodo di spending review (4), ne consegue tenuto anche conto della recente riforma del mercato del lavoro che ha già subito modifiche da parte dell’attuale Governo (5), ma soprattutto considerata l’attuale situazione di profonda crisi economica e finanziaria in cui versa il Paese, la possibilità di affrontare e risolvere definitivamente il problema del precariato nella P.A. utilizzando gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzioneordinari previsti dal nostro ordinamento giuridico, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX è diventato sempre più difficile e complicato. I tagli lineari delle dotazioni organiche e i vincoli spesso imposti in modo disorganico hanno determinato, in particolare dell’artquasi tutti i settori della P.A., la necessità di rivedere radicalmente gli assetti organizzativi e le macro strutture interne alle amministrazioni, nonché di gestire i relativi esuberi di personale da ricollocare presso le altre amministrazioni che devono presentare le necessarie disponibilità di posti in organico; nei casi in cui ciò non fosse possibile la conseguente e inevitabile dichiarazione di eccedenza di personale determinerebbe nel tempo la definitiva conclusione dei rapporti di lavoro. 64Il compito di trovare le giuste soluzioni a dette problematiche è rimessa a una classe dirigente che deve dimostrare grandi capacità e le giuste conoscenze e controllo delle complesse realtà amministrative presenti nel settore pubblico del nostro Paese. Nel frattempo le scelte fatte dai Governi in questi ultimi anni sono state quelle di rinviare la soluzione del problema mediante la previsione in via legislativa di continue proroghe dei medesimi rapporti di lavoro, par.1,comma 2 tra cui l’ultima prevista dalla legge di stabilità anno 2013 che, secondo la Corte dei Conti, sarebbe anche priva della necessaria copertura dei relativi oneri finanziari (6). Trattasi della normativa di proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013, prevista dagli articoli 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e 1, comma 4 del Regolamento Delegato 2017/565recente decreto legge n. 54/2013. Ciò ha prodotto l’effetto di alimentare ulteriormente le false speranze e le facili aspettative del personale interessato di vedersi stabilizzati i relativi rapporti di lavoro. Le predette normative che prevedono la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato restano, si intendono:tuttavia, sottoposte all’osservanza di alcuni limiti e vincoli di ordine normativo e finanziario che formano oggetto del presente contributo.

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Samples: ilfoglietto.it

PREMESSA. I procedimenti elettorali degli Organi dell’Ateneo rappresentano una manifestazione della volontà della comunità accademica di individuare i propri rappresentanti coerentemente con il principio della democrazia rappresentativa. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDgestione corretta e trasparente del procedimento elettorale riveste, acronimo quindi, un carattere essenziale di Markets garanzia della democraticità attraverso l'imparzialità e l'indipendenza delle garanzie procedurali poste a tutela del rispetto dei principi costituzionali del diritto elettorale, ossia il suffragio universale, uguale, libero, segreto e diretto e la stabilità del diritto elettorale stesso. Negli ultimi decenni, gli interventi del legislatore rivolti alle Pubbliche Amministrazioni hanno dato un forte impulso alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi dell'azione amministrativa; la digitalizzazione degli atti risulta, quindi, fondamentale nel perseguimento di un obiettivo strategico del sistema Paese, quale la costruzione di una Università più trasparente e più innovativa, soprattutto in Financial Instruments Directiveconsiderazione della recente situazione emergenziale. A livello nazionale, ne sono esempio le norme sulla semplificazione amministrativa introdotte con la L. 120/2020 e la L. 108/2021 ma, soprattutto, il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), che si pone come obiettivo quello di rilanciare il Paese e rispondere alla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus attraverso la riforma delle amministrazioni pubbliche intese quali catalizzatori e acceleratori della crescita economica e sociale. A livello di Ateneo, il Piano della Performance 2021 aveva, tra l’altro, già posto il focus sul processo di transizione al digitale e di reingegnerizzazione dei servizi, promuovendo una nuova fase di implementazione di azioni tecnologiche e amministrative, in armonia con le politiche generali di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione volte alla semplificazione ed all’aumento dell’efficienza, della trasparenza e dell’efficacia interna. La digitalizzazione e la semplificazione sono necessità strategiche dell’Ateneo ineludibili per tradurre in azioni concrete le strategie per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione dettate dall’Agenda digitale, italiana ed europea, come recita il Piano strategico di Sapienza 2022-2027. Il nuovo Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) di Sapienza 2022-2024 declina tale visione strategica in specifici obiettivi operativi, tra i quali figura la digitalizzazione delle procedure elettorali di Sapienza (ob. B.6) con la previsione dell’emanazione del nuovo Regolamento sulle procedure elettorali in modalità elettronica. Nel corso del 2020/2021, a partire dal 1° novembre 2007seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Ateneo ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione sperimentato il ricorso straordinario alla modalità online per espletamento del voto per le elezioni della Rettrice, dei servizi Rappresentanti degli studenti negli XX.XX. e nelle Assemblee di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoFacoltà, inoltrenonché per diversi procedimenti elettorali relativi alle suppletive dei rappresentanti dei docenti negli XX.XX., la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela raggiungendo ottimi risultati in termini di diritto ad un’informativa chiara partecipazione del corpo elettorale, efficacia, efficienza ed economicità gestionale. Al fine di dare continuità alle innovazioni organizzative già avviate nel clima emergenziale, il presente Regolamento intende disciplinare a regime la digitalizzazione dei processi e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)delle procedure dei previgenti regolamenti elettorali, con l’obiettivo l’aspettativa che tale cambiamento produrrà sicuri benefici per tutta la comunità accademica. Il presente Regolamento, pur garantendo nella sostanza l’inclusione e il contrasto ad ogni forma di assicurare una più ampia protezione degli investitori discriminazione, deroga alla visibilità di entrambi i generi solo per necessità di sintesi e di favorire la competizione fra mercatiscorrevolezza del testo sotto il profilo linguistico. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere Pertanto, le denominazioni, i nomi comuni, le funzioni e le cariche ivi menzionate, e le disposizioni alle stesse riferite, devono in concorrenza piattaforme diverse ogni caso ritenersi applicabili, declinate e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da concordate tanto al genere maschile quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:al genere femminile.

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Samples: www.uniroma1.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFID, acronimo Il Documento Unico di Markets Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in Financial Instruments Directive, maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente ditte esterne e di garanzia quelle svolte dal personale dell’unità produttiva. Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestione, dal punto di Best Executionvista prevenzionistico, che impone alle imprese delle attività appaltate a terzi all’interno dell’unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di investimento di intraprendere riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l’esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L’obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l’identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi. Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell’esecuzione degli ordiniappalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. In applicazione Parte integrante di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre detto documento sono i costi di negoziazionedella sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi della direttiva XxXXX XX dell’art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:servizi e forniture.

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Samples: www.comune.matera.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDvalutazione del personale, acronimo dirigente e del comparto, costituisce elemento strategico per l’Azienda nelle politiche di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione miglioramento dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Il decreto legislativo 150 del 27.10.2009 ha inoltre previsto importanti novità per la misurazione e valutazione dei comportamenti professionali e organizzativi del personale, in un sistema globale di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione gestione della clientela performance in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti strettamente connesse performance di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara organizzazione e trasparente e di garanzia di Best Executionperformance individuale. Nell’ambito del SSN, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttivaai sensi del medesimo D.Leg.vo 150/09, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’attuazione delle disposizioni in materia di servizi “Misurazione, valutazione e trasparenza della performance” e in materia di investimento Direttiva MiFID “Merito e Premi”, rispettivamente dettate nel Titolo II (2014/65/UE) e III dello stesso D.Leg.vo, avviene mediante adeguamento delle amministrazioni sanitarie dei propri ordinamenti ai relativi principi entro il termine del 31 dicembre 2010. Proprio al fine di testare la nuova normativa e, in particolare, vista la riconosciuta necessità di verificare come le modalità individuate nel D.Leg.vo 150/09 siano nel concreto applicabili alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere è stata avviata una sperimentazione nazionale in materia. Per detta sperimentazione è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa 20 gennaio 2010 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Direttore dell’AGeNaS, il Presidente del Formez, il Presidente della Fiaso e i Direttori di 17 Aziende sanitarie e ospedaliere. . In tale contesto, l’Azienda S.Xxxxx di Terni, tenuto conto delle modalità di attuazione del modello sperimentale avviato dal Protocollo d’intesa citato, e sulla base di quanto previsto in merito dalle disposizioni contrattuali vigenti, si pone l’obiettivo di adottare un sistema integrato di valutazione potenziando le strategie in capo alle imprese atto, soprattutto nell’ottica della progettualità degli obiettivi e degli incarichi in stretta connessione con il sistema di investimento l’obbligo pianificazione, controllo e budget, con il sistema premiante. In particolare, nel rispetto dell’art.6, c.1 lett.b dei CCNL 3 novembre 2005 della Dirigenza Medica e Dirigenza SPTA, devono essere stabiliti i criteri generali di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato valutazione delle attività dei dirigenti. Il sistema integrato di valutazione deve essere semplice, oggettivo, trasparente e contrattato idoneo a riconoscere e valorizzare la qualità e l’impegno della Dirigenza Medica, Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa per il cliente nell’esecuzione conseguimento: ▪ di più elevati livelli di risultato dell’organizzazione; ▪ dell’incremento della soddisfazione degli ordini (best execution)utenti-pazienti. finalizzato a : migliorare le prestazioni degli individui, con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di utilizzando la valutazione come opportunità; premiare il merito individuale attraverso il riconoscimento economico; favorire la competizione fra mercaticrescita professionale degli individui attraverso interventi di sviluppo (affiancamento, mobilità interna, autoformazione, addestramento, ecc.) disporre di informazioni per la migliore gestione delle risorse umane. La disciplina persegue anche l’obiettivo fondato sul rispetto di mettere in concorrenza piattaforme diverse alcuni principi generali quali: ▪ coerenza con gli obiettivi strategici aziendali ed il contesto organizzativo; ▪ partecipazione e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi contraddittorio del valutato; ▪ intensificazione della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:comunicazione interna.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe parti si danno atto che il presente contratto nazionale di lavoro viene stipulato in coincidenza con la fase conclusiva del processo di trasformazione del sistema di riscossione dei tributi e, acronimo pertanto, la sua ristrutturazione e la riorganizzazione, rappresentano un passaggio inderogabile teso ad attuare interventi idonei per realizzare capacità di Markets in Financial Instruments Directivemaggiore efficienza del sistema. Le precedenti fasi - caratterizzate da difficili ed articolati confronti sul piano amministrativo, a partire dal 1° novembre 2007sindacale e legislativo - nelle diverse sedi di competenza - si sono progressivamente sviluppate per approdare al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 che, all’art. 3, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi dettato la disciplina della annunciata riforma. Tale percorso, peraltro, con l’intervento del Fondo di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria sostegno al reddito ed all’occupazione, ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti consentito di tutela in termini pervenire ad un sensibile ridimensionamento del sistema di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, riscossione che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere ha comportato il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordinicontenimento del numero del personale destinatario del presente contratto. In applicazione tale rinnovato scenario, le parti si danno atto della necessità di promuovere, da parte delle aziende concessionarie, un sempre maggiore ed incisivo interesse ed impegno con l’obiettivo di accrescere l’efficienza e la competitività del sistema di riscossione, in particolare attraverso una opportuna riqualificazione del personale. Le parti, pertanto, convengono che il perseguimento di tale Direttivaobiettivo non potrà prescindere dall’attivazione di idonei ed efficaci programmi formativi che trovano riscontro, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID Iperaltro, la normativa anche nelle specifiche previsioni in materia di servizi riconversione e riqualificazione professionale recate dall’art. 5, c. 1, lett. a) del Decreto 24 novembre 2003, n. 375, concernente l’istituzione del citato Fondo di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato solidarietà per il cliente nell’esecuzione degli ordini sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali. Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (best execution)dalla 1ª alla 3ª) – che costituisce una normazione unitaria ed inscindibile – è strutturato in una parte generale, con l’obiettivo comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate alle rispettive specificità. Il rapporto di assicurare una più ampia protezione degli investitori lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è soggetto alle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e di favorire la competizione fra mercatidel D.Lgs. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione26 febbraio 1999, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:n. 46.

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PREMESSA. Il presente documento illustra quanto previsto dalla legislazione comunitaria in materia di incentivi al fine di garantire che le imprese d’investimento: - operino in modo equo, professionale ed onesto; - adempiano alle regole imposte per le diverse fattispecie di remunerazioni ricevute e/o corrisposte in relazione alla prestazione dei servizi resi ai clienti. La materia degli incentivi è disciplinata dall’art. 26 della Direttiva dell’Unione Europea MiFID2006/73/CE, acronimo dal CESR “The Committee of European Securities Regulators” (Inducements under MiFID – Recommendations, May 2007) nonché dall’art. 6 del Testo Unico della Finanza e dagli artt. 52 e 73 del Regolamento Consob Intermediari n. 16190 del 29.10.2007. La disciplina MiFID non attribuisce al termine “incentivo” un’accezione negativa distinguendo fra incentivi ammessi e non ammessi. Il regime degli incentivi si applica: - a tutte le tipologie di Markets pagamenti ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relazione alla prestazione dei servizi di investimento sugli e/o accessori; - a tutti gli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” ; - a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie imprese disciplinate dalla MiFID; - ai soggetti rilevanti che agiscono per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa l’intermediario in materia relazione alla prestazione di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi. Il regime degli incentivi non si applica: - ai pagamenti effettuati all’interno delle imprese di investimento l’obbligo (es. programmi di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best executionbonus interni), con l’obiettivo ; - alle regalie e alle forme di assicurare una più ampia protezione degli investitori ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di favorire la competizione fra mercativolumi di intermediazione. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:2.

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PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLe tematiche relative alla sostenibilità hanno assunto nel corso degli ultimi decenni un’importanza crescente nell’ambito della regolamentazione finanziaria e della disciplina dei mercati e degli intermediari. In tale contesto, acronimo viene in rilievo il programma legislativo europeo elaborato con l’intento di Markets in Financial Instruments Directiveoperare una transizione verso un sistema economico-finanziario più sostenibile e resiliente. Tale intervento legislativo ha condotto, a partire dal 1° tra gli altri, all’adozione del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 20072019, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Il Regolamento (UE) 2019/2088 contiene, tra l’altro, norme sulla trasparenza per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali degli investimenti nonché relativamente ai risultati della valutazione dei probabili impatti dei rischi di sostenibilità sul rendimento dei prodotti offerti. Con la presente informativa UniCredit Allianz Vita S.p.A. intende ottemperare agli obblighi informativi derivanti dal suddetto quadro normativo. Poiché il presente prodotto di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdottoassicurativo di tipo unit-linked denominato “UNIBONUS STRATEGY NEXT” contiene, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte tra le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese possibili opzioni di investimento, sia Fondi Interni che non promuovono caratteristiche di sostenibilità sia Fondi Interni che promuovono tali caratteristiche, l’informativa che segue si articola in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazionedue distinti paragrafi. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, Nell’ambito del primo paragrafo “Informativa ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 dell’articolo 6 del Regolamento Delegato 2017/565(UE) 2019/2088” sono fornite informazioni di carattere generale in merito al modo in cui i rischi di sostenibilità sono integrati nella gestione degli investimenti per tutti i Fondi Interni che non promuovono specificamente caratteristiche di sostenibilità. Nell’ambito del successivo paragrafo “Informativa ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088”, si intendono:invece, sono fornite informazioni circa le specifiche politiche perseguite in relazione al Fondo Interno “CreditRas Azionario Internazionale Sostenibile”, che promuove caratteristiche di sostenibilità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente

PREMESSA. La Direttiva L’obiettivo di questo documento è illustrare i problemi di controllo che sono generati, nei progetti di lavori pubblici italiani, dall’assenza nel nuovo Codice della strategica Fase di Identificazione16. Sulla base del confronto con le modalità di gestione del ciclo di progetto nei contratti finanziati con i fondi del budget generale dell’Unione Europea MiFIDEuropea17, acronimo questa nota intende mostrare come l’introduzione della Fase di Markets in Financial Instruments DirectiveIdentificazione nel nuovo codice consentirebbe di ottenere, a partire dal 1° novembre 2007attraverso un contenuto investimento, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione grandi benefici per l’efficacia e l’efficienza dei servizi progetti pubblici. Nel contesto dei progetti pubblici finanziati dagli organismi internazionali è prassi obbligatoria l’impiego nella Fase di investimento sugli strumenti finanziari. La normativa primaria ha introdotto, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti Identificazione di tutela in termini un Team di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Executionpochi esperti (2-3), che impone operano per un periodo di tempo assai limitato (da 15 giorni a due mesi, in media). Questo Team di esperti fa leva sulla tecnica detta di Expert Judgment (esperienza di gestione di progetti similari, in contesti normalmente più avanzati) per fornire al Committente pubblico: a) una corretta analisi del fabbisogno; b) la necessaria iniziale verifica di pre-fattibilità dell’intervento (senza ricorso alle imprese onerose indagini di investimento campo); c) una realistica definizione dell’obiettivo e dei risultati attesi del progetto; d) la stima preliminare ma sufficientemente attendibile del budget; e) gli elementi per consentire al decisore pubblico se procedere con la successiva verifica di intraprendere fattibilità e la progettazione dell’intervento (che sono attività onerose); e) gli indicatori per determinare professionalmente le priorità dell’intervento nella programmazione generale; f) i ‘Termini di Riferimento’ per poter mettere a gara le successive fasi di formulazione e approfondimento progettuale dell’intervento; g) il Procurement Plan, ovvero il piano di tutte le azioni gare (di servizi, forniture e lavori) necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution)realizzazione del progetto, con l’obiettivo le procedure raccomandate e le scadenze previste.  Docente di assicurare una più ampia protezione Strategy and Organization ai Master Nazionali ed Internazionale di Public Procurement dell’Università degli investitori Studi di Tor Vergata e dell’Università degli Studi di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Cagliari.

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Samples: www.appaltiecontratti.it

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDLepidaSpA, acronimo nell’ambito del suo ruolo di Markets proponente di servizi innovativi agli EELL aderenti alla CNER, capaci di garantire la corretta e aggiornata gestione dei dati, informazioni e servizi, in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007rapporto alle nascenti esigenze dettate dalla normativa sempre in evoluzione, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione colto dagli Enti del territorio dell’Xxxxxx-Romagna la forte esigenza di aggiornare i sistemi di gestione dei servizi siti web istituzionali in uso con strumenti aderenti alla nuova e complessa normativa sulla trasparenza amministrativa. A questa richiesta LepidaSpA ha deciso di investimento sugli strumenti finanziaririspondere creando una propria piattaforma centralizzata per la gestione dei siti e fornire il servizio agli Enti. La normativa primaria Nello stesso tempo LepidaSpA ha introdottocolto l’opportunità di ottimizzare detta gestione attraverso la predisposizione di una piattaforma tecnologica potente, scalabile, tecnologicamente avanzata e la possibilità di creare su detta piattaforma uno standard elevato per rispondere alle richieste della normativa, coniugando il tutto con un risparmio economico globale importante. Lepida SpA, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”come gestore e sviluppatore per conto di Regione Xxxxxx-Romagna del Modello di Amministrazione Digitale, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti ha il compito di tutela in termini costruire il Catalogo Regionale dei Servizi di diritto ad un’informativa chiara e trasparente Anagrafe, di Front-End e di garanzia Back-End, previsto dal PO PitER 2013, un sistema in grado di Best Executionrendere disponibile a tutti gli Enti del territorio uno strumento dove poter iscrivere e consultare i servizi messi a disposizione da Regione Xxxxxx-Romagna e tutti gli Enti della CNER, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato realizzando uno strumento importante per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione funzionamento della rete di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa in materia di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzione, ai sensi dialogo della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 64, par.1,comma 2 del Regolamento Delegato 2017/565, si intendono:Pubblica Amministrazione dell’Xxxxxx-Romagna.

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Samples: Richiesta Di Offerta

PREMESSA. La Direttiva dell’Unione Europea MiFIDIl presente documento espone le condizioni e le regole per la stipula di un accordo quadro per il servizio di conduzione e manutenzione programmata e non programmata degli impianti elevatori presso gli uffici dipendenti dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate, acronimo descritto nel dettaglio nel Capitolato e nei suoi allegati, che sono resi disponibili ai partecipanti in allegato alla RDO. L’affidamento diretto avverrà ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (D.L. semplificazioni), così come convertito dalla L. 120/2020, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), D.L. 77/2021. L’Agenzia delle Entrate procede alla richiesta di Markets in Financial Instruments Directivepreventivi nel rispetto dei principi di economicità, a partire dal 1° novembre 2007efficacia, ha modificato l’operatività nell’ambito dell’erogazione dei servizi tempestività e correttezza, nonché di investimento sugli strumenti finanziarirotazione, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. È consentita la presentazione di un preventivo esclusivamente alle imprese invitate iscritte al bando SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - Manutenzione e Riparazione Impianti Elevatori. La normativa primaria ha introdottodurata dell’affidamento sarà di dodici mesi, inoltrefatte salve eventuali proroghe, la suddivisione della clientela in tre tipologie: “clientela al dettaglio”, “clientela professionale” e “controparte qualificata” a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un’informativa chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini. In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (come di seguito la “Banca”) ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clientiindicato. Riprendendo i principi già sanciti dalla Direttiva MiFID I, la normativa Il contratto sarà stipulato con scrittura privata in materia forma elettronica sul MEPA e avrà valenza di servizi di investimento Direttiva MiFID II (2014/65/UE) pone in capo alle imprese di investimento l’obbligo di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell’esecuzione degli ordini (best execution), con l’obiettivo di assicurare una più ampia protezione degli investitori e di favorire la competizione fra mercati. La disciplina persegue anche l’obiettivo di mettere in concorrenza piattaforme diverse e sistemi di contrattazione, oltre che mercati con imprese di investimento, in modo da aumentare l’efficienza degli scambi e, conseguentemente, ridurre i costi di negoziazione. Da quanto sopra, ne consegue che gli ordini su strumenti finanziari possono essere eseguiti su una pluralità di sedi di esecuzione, laddove per sede di esecuzioneaccordo quadro, ai sensi della direttiva XxXXX XX , in particolare dell’art. 6454 del D.Lgs. 50/2016. I servizi saranno affidati all’impresa che presenterà il preventivo più basso, par.1,comma 2 inteso come sconto percentuale più elevato. Sarà invece ammesso il subappalto, così come indicato nel seguente art. 16. Per quanto non espressamente regolato si fa rinvio alla documentazione del Regolamento Delegato 2017/565bando di abilitazione MEPA, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente. Al fine della migliore formulazione dell’offerta si intendono:allega il file delle consistenze degli impianti, tuttavia le consistenze ivi indicate possono essere soggette a variazioni.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it