Qualifiche e standard degli operatori impegnati Clausole campione

Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati: 1. Educatore/Coordinatore d'equipe: in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con documentata esperienza almeno biennale in materia di accoglienza, integrazione e tutela in favore del target in parola; 2. Figure professionali di II livello (Ai sensi del R.R. 4/2014) Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l’accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria superiore con formazione specifica su tematiche socio- assistenziali e di assistenza alla persona, con esperienza di almeno dodici mesi nell'ultimo triennio (2014- 2016) in interventi per persone senza dimora 3. Figure professionali di III livello (Ai sensi del R.R. 4/2014) Operatori in possesso di titoli formativi rilasciati da enti autorizzati/accreditati dalla Regione Campania o da altre Regioni, di titoli rilasciati in altri Stati della Comunità europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della vigente normativa, attinenti alle tematiche sociali, per l’accesso ai quali sia previsto come requisito il possesso del titolo della scuola secondaria superiore con formazione specifica su tematiche socio- assistenziali e di assistenza alla persona, con esperienza di almeno dodici mesi nell'ultimo triennio (2014- 2016) in interventi per persone senza dimora Al Coordinatore spetta il compito di organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo riunioni di equipe anche al fine di svolgere un'azione di programmazione, monitoraggio, verifica e valutazione condivisa. Il Coordinatore curerà la promozione di reti territoriali definendo ogni possibile sinergia con altri servizi, progettualità e agenzie territoriali, nonché il raccordo costante con il Servizio Politiche di Inclusione Sociale-Città Solidale. Il Coordinatore adotterà tutti gli strumenti, anche informatici, per il costante monitoraggio delle attività, per l’elaborazione di report periodici final...
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei seguenti titoli/esperienze:  Assistenti Sociali con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema della violenza sulle donne e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di prevenzione, contrasto, presa in carico di donne vittime di violenza.  Psicologi con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema della violenza sulle donne e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di valutazione, sostegno, supporto psicologico e accompagnamento di donne vittime di violenza  Sociologo, esperienza professionale di almeno 24 mesi nel coordinamento di attività di monitoraggio ed elaborazione dati, elaborazione strumenti e carta dei servizi, organizzazione eventi di divulgazione e scientifici sul tema della violenza sulle donne  Operatori dell’Accoglienza (tecnici dell’accoglienza/animatore – figura di II livello) esperienza professionale di almeno 24 mesi in attività di accoglienza e ascolto, filtro e orientamento di donne vittime di violenza  Avvocati con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema della violenza sulle donne e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di assistenza e consulenza legale sul tema delle vittime di violenza I gestori dei CAV devono avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere, secondo quanto sancito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del novembre 2014, art.3 comma 1 ll gestore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone l’Amministrazione comunale. Il gestore è tenuto a fornire, prima della aggiudicazione definitiva dell’appalto ed entro un termine massimo di 7 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti. Gli operatori dell’Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy...
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati: 1. Educatore/Coordinatore d'equipe: in possesso di laurea magistrale in psicologia o in sociologia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, in scienze dei servizi sociali, o equipollenti, con documentata esperienza almeno triennale in materia di gestione dei servizi a tutela in favore del target in parola; 2. Figure professionali di I livello (Ai sensi del R.R. 4/2014): operatori in possesso di qualifica di operatore socio-assistenziale di seguito O.S.A. ovvero con qualifica di Operatore socio sanitario di seguito O.S.S., con esperienza nei servizi di assistenza alla persona disabile e/o anziana di durata non inferiore a due anni Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro ed al numero di utenza. Il monte ore complessivo per l'assistenza domiciliare di base sarà definito sulla base dei progetti personalizzati. In sede di partecipazione alla gara, l'Ente dovrà dichiarare l’impegno a disporre, in fase di aggiudicazione, di una equipe minima composta dal coordinatore, da n. 15 figure professionali di primo livello. In caso di aggiudicazione qualora l'Amministrazione valuti che il personale non sia sufficiente per la gestione del servizio suddetto, l'ente dovrà procedere all'integrazione degli operatori garantendo il possesso delle qualifiche professionali richieste. In caso di aggiudicazione di più lotti, l’Ente dovrà presentare una equipe operativa distinta per ciascuno dei lotti. Il possesso del requisito di esecuzione dovrà essere comprovato successivamente all'aggiudicazione, entro dieci giorni dalla richiesta del RUP, attraverso la presentazione dei curricula, ove dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, ai corsi di specializzazione, alla formazione specifica e all'esperienza professionale acquisita nel settore. Al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale l’eventuale ente gestore subentrante dovrà impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico – organizzative previste. (CLAUSOLA SOCIALE DI CUI ALL’ART. 50 DEL CODICE) Secondo q...
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati: Per gli interventi previsti nell’ambito del One Stop Shop: 1 ASSISTENTE SOCIALE COORDINATORE
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. Per lo svolgimento del Servizio richiesto, l’ente aggiudicatario che realizzerà le attività dovrà avvalersi di una Equipe minima di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati: • 1 Coordinatore, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, Sociologia, Scienze del servizio Sociale, Scienze dell'Educazione, in Scienze della formazione o equipollenti con significativa esperienza di almeno 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio (in riferimento alla data di pubblicazione gara) nel coordinamento di attività e/o equipe multiprofessionali. In particolare, il coordinatore sarà unico e dovrà seguire tutte le linee di azione della C.O.S essendo prestazioni indivisibili e coordinate tra di loro, garantendo, in tal modo, l’unitarietà del processo. Quest’ultimo sarà l’unica interfaccia con l’Amministrazione per le attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione delle attività.
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. Per l'espletamento del servizio l'operatore economico dovrà avvalersi di un'équipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati:
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario che realizzerà le attività dovrà avvalersi di una Equipe minima di la- voro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati: 1 Coordinatore, in possesso di laurea in Psicologia, Sociologia, Scienze del servi- zio Sociale, Scienze dell'Educazione, con significativa esperienza di almeno 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio (2018-2019-2020) nel coordinamento di attività e/o equipe multiprofessionali per servizi inerenti interventi in favore di minori e/o giovani;
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una equipe minima di lavoro composta da operatori in possesso dei seguenti titoli/esperienze: • n. 1 Coordinatore in possesso di laurea in Sociologia, Psicologia, Scienze del Servizio Sociale (è requisito minimo la Laurea triennale o Laurea vecchio ordinamento) ed esperienza lavorativa di almeno tre anni nel coordinamento di attività e/o equipe multiprofessionali per servizi inerenti interventi nell’ambito della prevenzione/trattamento dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. • Assistenti Sociali con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema dell'abuso e del maltrattamento della durata di almeno 30 ore e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività inerenti la prevenzione/trattamento dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. • Psicologi con iscrizione all’Albo Professionale, percorsi formativi specifici sul tema dell'abuso e del maltrattamento della durata di almeno 30 ore e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di valutazione, sostegno e accompagnamento nel campo dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia. All’intera Equipe operativa dovrà essere garantita l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente ed in coerenza con la tipologia del servizio affidato, da trasmettere al Servizio Politiche per l‘infanzia e l'Adolescenza entro 10 giorni dall’inizio delle attività unitamente agli UNILAV. Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà produrre idonea attestazione circa l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile). L'ente si impegna a garantire che le figure professionali componenti l'equipe i cui curriculum saranno presentati siano gli stessi ad essere effettivamente impegnati nella realizzazione delle attività. L’ente dovrà garantire per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze equivalenti a quelli posseduti dall'...
Qualifiche e standard degli operatori impegnati. L’ente aggiudicatario dovrà realizzare tutte le attività previste avvalendosi di una èquipe multiprofessionale di lavoro, che opera per tutta la durata del progetto, composta da operatrici, esclusivamente donne, così come previsto dal Regolamento della Regione Campania n. 4/2014 e dalle direttive dalla Convenzione di Istanbul e dall’Accordo Stato Regioni. Le operatrici dell’equipe dovranno essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienze: 🟃 Assistenti Sociali, sociologhe, psicologhe, pedagogiste o titoli equipollenti con iscrizione all’ordine professionale, ove previsto, con esperienza professionale di almeno 24 mesi nelle attività di coordinamento delle azioni progettuali e coordinamento di attività di monitoraggio ed elaborazione dati, elaborazione strumenti e carta dei servizi, organizzazione eventi di divulgazione e scientifici sul tema della violenza sulle donne. Eventuali altri profili sociali, per il ruolo di coordinamento, dovrà possedere i medesimi requisiti di esperienza professionale previsti per le assistenti sociali e/o sociologhe. 🟃 Assistenti sociali, sociologhe, o titoli equipollenti con iscrizione all’ordine professionale ove previsto, percorsi formativi specifici sul tema della violenza sulle donne e comprovata esperienza non inferiore a 24 mesi in attività di prevenzione, contrasto, presa in carico di donne vittime di violenza. Una quota parte delle ore destinate per tale tipologia di figura saranno utilizzate nella formula a chiamata ovvero nelle ore notturne in caso di accertata necessità a tutela delle donne ospiti e dei loro figli minori.

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  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni? Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.