Common use of Deposito cauzionale Clause in Contracts

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale di € , pari al 10, % dell’importo contrattualecontrattuale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Locazione nonché a garanzia di ogni eventuale danno e/o passività cagionati anche indirettamente a Sogemi, il Conduttore costituisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente, un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una trimestralità di canone, a mezzo assegno circolare n. [-] emesso in data [-] dall’Istituto [-] all'ordine non trasferibile in favore di Sogemi. In alternativa, il Conduttore potrà rilasciare il suddetto deposito mediante (i) il versamento in conto corrente infruttifero dedicato intestato a Sogemi ovvero mediante (ii) la consegna a Sogemi di una fidejussione bancaria autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, concessa da istituto bancario di primario standing. Ogniqualvolta il predetto deposito dovesse essere utilizzato, il Conduttore si obbliga a reintegrarlo entro 10 giorni liberi dall’utilizzo. Decorsi 30 giorni dalla cessazione (anche anticipata) della presente Locazione, qualora non fosse necessario utilizzare il deposito, questo verrà restituito al Conduttore. La mancata costituzione del Deposito Cauzionale o il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo reintegro dello stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, utilizzo costituisce motivo di inadempienza grave e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo legittima la verifica risoluzione della regolare esecuzione del serviziopresente Locazione ai sensi dell’art. Per le sanzioni 1456 c.c. e con gli effetti di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionesuccessivo Art. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c9.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale, Contratto Di Locazione Commerciale

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’Appaltatore è obbligato a costituire, prima della gestionestipulazione del presente Contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, fidejussoria con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, modalità e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni gli importi di cui al presente Capitolatoall’art. 103, il Comune potrà rivalersi sulla D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che tale garanzia prestata fidejussoria dovrà prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest’ultima, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell’ipotesi di cui al precedente art. 9. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell’affidamento della commessa. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnicadiritto del presente Contratto, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoai sensi del successivo art. 14.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per Al momento della sottoscrizione del Contratto ed esclusivamente a tutela dei beni di proprietà di Sky concessi in comodato d’uso all’Abbonato, Sky potrà richiedere all’Abbonato il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare pagamento di una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione somma di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, denaro a titolo di pegno deposito cauzionale infruttifero di interessi corrispondente al valore della tipologia di decoder Sky concesso all’Abbonato in comodato d’uso gratuito. Il deposito cauzionale dovrà essere corrisposto dall’Abbonato a favore dell’Ente committenteSky con la modalità indicata nella Richiesta di Abbonamento, prescelta dall’Abbonato tra le modalità disponibili. Non saranno accettati versamenti direttamente allo Successivamente alla risoluzione del Contratto o alla cessazione dello stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata avvenuta per causa non imputabile all’Abbonato, Sky provvederà, entro 90 (novanta) giorni dalla data di riconsegna da compagnie assicurative o istituti parte dell’Abbonato del decoder concesso in comodato d’uso gratuito, a restituire all’Abbonato la somma versata a titolo di creditodeposito cauzionale, previa compensazione di eventuali crediti vantati da Sky nei suoi confronti ed esclusivamente ove il decoder risulti perfettamente funzionante e pronto all’uso. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoDiversamente, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e Xxx non sarà svincolata dal Comune solamente tenuta alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziorestituzione dell’importo. Per le sanzioni di cui al presente CapitolatoFatto salvo quanto sopra, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso deposito cauzionale sarà restituito all’Abbonato con assegno di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.ctraenza.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: Condizioni Generali Di Abbonamento Residenziale Sky* (Valide Dal 1 Luglio 2015), img.tim.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Al ricevimento della gestionecomunicazione di aggiudicazione del servizio, il soggetto affidatario l’appaltatore dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualecostituire, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatenei tempi che gli verranno comunicati dall’Amministrazione, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentegaranzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall’art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza113, 1° comma , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/fideiussione o polizza assicurativa/bancaria , rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve espressamente prevedere la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione dell’Amministrazione. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita anche in contanti e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di affidamento in regolare prestazione del servizio. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione . Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, al momento della scadenzail soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentosu semplice richiesta scritta dell’Amministrazione . In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

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Samples: 158.255.242.116, 158.255.242.116

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale di € pari al 10% dell’importo contrattualenetto del contratto, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti mediante polizza fidejussoria bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassicurativa, presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it, www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedel contratto, il soggetto affidatario dovrà dovrà, prima della consegna dell’immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedi questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Entea quest’Amministrazione; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in nel caso di rinnovo del servizio e di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportoal termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo degli immobili, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziodelle attrezzature, degli impianti e dell’area a verde di ogni struttura. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 8 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: Atto Di Appalto, www1.comune.fi.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per All’atto della stipula del contratto di somministrazione il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionegestore richiede all’utente finale il versamento di un deposito cauzionale, non soggetto ad i.v.a. e fruttifero di interessi al saggio legale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia cui importo è determinato secondo quanto previsto nel “Tariffario Deposito cauzionale” (allegato A). Al momento dell’attivazione il gestore applica all’utente un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore complessivo determinato secondo l’allegato A la rimanente metà viene rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all’attivazione del servizio. Anche i titolari di fornitura già esistente sono tenuti al versamento del deposito cauzionale. L’importo dovuto è rateizzato in tre rate, la prima di importo pari alla metà del deposito cauzionale dovuto e le rimanenti due rate ciascuna di importo pari ad un quarto del deposito. Per le utenze con consumi medi annui fino a 500 mc, che usufruiscono del pagamento tramite domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito cauzionale. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa; qualora la domiciliazione bancaria o postale venga revocata, il gestore provvederà all’addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile dopo la registrazione della revoca. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 1060% dell’importo contrattualedella somma dei depositi cauzionali dei songoli utenti sottesi. Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato al saggio degli interessi legali, salvo acquisizione da parte del gestore a concorrenza di eventuali morosità. In caso di insolvenza dell’utente finale, il gestore incamera il deposito cauzionale fino a concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dalle altre norme contrattuali e dalla legge. In caso del ripristino del rapporto contattuale, l’utente deve ricostituire il deposito cauzionale nella sua integrità. All’utente finale non viene sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. L’ammontare del deposito cauzionale può essere soggetto ad aggiornamento da parte dell’Autorità all’inizio di ciascun periodo regolatorio; in tal caso, e comunque ogni volta avvenga una modifica degli importi dovuti per deposito cauzionale, il gestore provvede al ricalcalo dei conguagli per gli utenti finali con una contratto di somministrazione in essere. Qualora i conguagli debbano essere versati dall’utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in due bollette; qualora i conguagli debbano essere versati dal gestore all’utente finale si procede nella prima bolletta utile. Il deposito cauzionale non è dovuto da utenti finali che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. L’Utente è obbligato ad utilizzare la fornitura solo per gli usi previsti dal contratto, e non può cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto. Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall’Utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà l’Utente responsabile degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte relative all’utilizzazione effettiva, secondo i criteri indi- cati negli articoli delle seguenti modalità: deposito presenti condizioni e con riserva da parte dell’Azienda di sospendere la fornitura dandone preavviso, e fatta salva ogni azione giudiziaria in contanti sede competente. L’Utente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o da in titoli locazione i/il locali / occupa- ti/o ove si trovino impianti idrici in attività, deve – salvare diverse espresse specificazioni – darne avviso ai Servizi Commerciali dell’Azienda almeno 10 giorni prima. L’Utente, sulla base del debito pubblico garantiti dallo Stato tipo di contratto stipulato, deve pagare i relativi corrispettivi fino al corso momento in cui cesserà l’erogazione del giorno servizio, e solleva l’Azienda da ogni responsabilità riguardante la cessazione da lui richiesta. L’Azienda cesserà l’erogazione, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall’Utente, ma non risponderà di ritardi ad essa non imputabili ovvero dovuti a cause di forza maggiore inclusa l’impossibilità di accedere ai contatori. L’Utente è obbligato a comunicare ai Servizi Commerciali dell’Azienda il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell’utenza. L’Utente, che non osserverà quanto sopra determinato, resterà direttamente responsabile del depositopagamento del servizio idrico integrato effettuato da eventuali subentranti che non abbiano regolato il loro rapporto con l’Azienda, presso una sezione oltre ad ogni altra spesa e/o danni connessi e conseguenti all’uso degli impianti. Resta salvo, in tal caso, il diritto dell’Azienda di tesoreria provinciale sospendere immediatamente la fornitura. A richiesta dell’Utente o presso le aziende autorizzateper ragioni imputabili allo stesso, qualora sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell’impianto, si è tenuti per ogni intervento, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenterimborso, al pagamento della prestazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente L’Azienda provvede alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni realizzazione degli impianti occorrenti fino al punto di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionesuccessivo articolo e ne rimane proprietaria. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni L’Utente è tenuto a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione corrispondere all’Azienda i contributi e/o le spese d’allaccio, senza che ciò comporti passaggio di proprietà dei beni e delle polizze assicurativeopere corrispondenti. Tali impianti potranno essere utilizzati dell’Azienda anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comportino diritto alcuno per l’ulteriore periodo l’Utente o per il proprietario, il rimborso di affidamento quote di corrispettivi versati o di canoni per servitù o d’altre somme in genere. In particolare, ove motivi tecnici lo richiedano, l’Utente è tenuto a concedere all’Azienda la disponibilità di uno o più locali con diretto accesso dalla strada, idonei all’installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione della fornitura. L’Azienda rimane proprietaria degli impianti ed apparecchi che installerà in detti locali e potrà utilizzarli per altre forniture; la disponibilità dei locali è gratuita e se del caso sarà sancita da apposita convenzione. La fornitura è da intendersi subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione ed all’esercizio degli impianti occorrenti. L’Utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di proroga tecnicaservitù di passaggio, al momento d’appoggio o d’infissione a favore dei servizi e in ogni caso dovrà agevolare l’Azienda per il migliore esercizio della scadenzafornitura. La servitù s'intende gratuita se non diversamente pattuito. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario in altre parole qualora fosse necessario a servizio dell’immobile, l’installazione dell’autoclave prima del punto di consegna della fornitura e/o del contatore – tale impianto preventivamente autorizzato, e comporta la revoca dell’affidamentosuccessivamente sigillato e controllato dall’Azienda – resterà di proprietà ed in gestione all’Utente che lo ha richiesto e fatto installare.

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Deposito cauzionale. A copertura Il concessionario, a garanzia degli obblighi e degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento riconducibili alla presente concessione e prima della gestione, il soggetto affidatario dovrà stipula della medesima deve prestare una garanzia pari cauzione della somma complessiva di € 20.000,00.pari al 10% dell’importo contrattualepresunto della concessione, costituendola mediante fideiussione bancaria o con una delle seguenti modalità: deposito in contanti polizza fideiussoria assicurativa. In particolare la fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria dovrà essere rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoprimario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaincondizionata, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniprincipale, a nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o relativa richiesta effettuata dall’ente, senza eccezioni opponibili alle stesse, anche per il recupero delle polizze assicurativepenali contrattuali. La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dall’ente, per l’ulteriore periodo previa deduzione di affidamento in caso di proroga tecnicaeventuali crediti dell’ente verso il concessionario, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della scadenzaconcessione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazioni e comporta la revoca dell’affidamentorinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

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Deposito cauzionale. A copertura garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a presentare congiuntamente all’offerta, l’attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2,5 % dell’ammontare presunto dell’appalto, secondo le modalità indicate nella lettera di xxxxxx. Tale deposito verrà restituito all’Impresa aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale, mentre agli altri concorrenti la restituzione avverrà non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione della gara d’appalto. A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’ammontare presunto dell’appalto, a garanzia degli oneri per il mancato od o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento delle obbligazioni assunte, fino alla data di emissione del certificato di conformità e dovrà contenere la clausola che comunque anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere operante solo a seguito di lettera liberatoria della gestioneStazione appaltante. Le forme previste sono: • fideiussione bancaria, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti polizza assicurativa o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria polizza rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al presente Capitolatoall’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. Tale cauzione, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolovalida per tutta la durata del contratto, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con dovrà espressamente prevedere la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima operativa entro quindici giorni, a giorni dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo Stazione Appaltante. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore della fideiussione e/o delle polizze assicurativeStazione appaltante, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnicala mancata presentazione della cauzione nei termini indicati, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri 0.Xx deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della gestionecostituzione del deposito e, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualeper i titoli soggetti a tassazione, con una delle seguenti modalità: detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, effettuato presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o uno degli istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni credito di cui al presente Capitolatodecreto legislativo 1 settembre 1993, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la cui entità ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture redatta in corso bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate). 0.Xx alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno, altresì, contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di liquidazioneavere preso integralmente conoscenza del bando. Le fideiussioni Un fac-simile di cui modello di fideiussione bancaria è allegato al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.disciplinare come allegato E

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Samples: Disciplinare Di Gara

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 delle “Condizioni Generali per le Concessioni Demaniali Marittime assentite mediante licenza dalla Autorità Portuale di Trieste”, il mancato od inesatto adempimento concessionario è obbligato a costituire un deposito cauzionale a favore della PTS, a garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli di pagamento degli importi addebitati da quest’ultima ai sensi del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentesuccessivo art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio6. Per le sanzioni di cui concessioni aventi ad oggetto locali ad uso ufficio il deposito cauzionale non deve essere inferiore ad euro 780,00. Per le concessioni aventi ad oggetti locali ad uso spogliatoio il deposito cauzionale non deve essere inferiore ad euro 1.700,00. Detta cauzione sarà restituita al presente Capitolatotermine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti. È facoltà della PTS chiedere l’adeguamento della cauzione nel corso della concessione. Qualora, in applicazione dell’art. 47 Cod. Nav., sia pronunciata la decadenza della concessione, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata concessionario presta sin d’ora il proprio incondizionato assenso per sé e per i proprio aventi causa affinché la PTS, senza bisogno di alcun provvedimento dell’Autorità giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche l’intero suo ammontare. La cauzione, qualunque sia il motivo per cui entità dovesse essere decurtata, dovrà essere ripristinata reintegrata dal concessionario nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso termine di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cdall’intimazione che all’uopo gli sarà notificata dalla PTS.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: www.porto.trieste.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e dei conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione, ogni concorrente, prima di presentare la domanda, dovrà costituire, a pena di esclusione, per ciascun lotto un deposito cauzionale provvisorio pari Euro 8.540,00 moltiplicato per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia numero dei lotti per i quali viene proposta l’offerta (ove Euro 8.540,00 è pari al 10% dell’importo contrattuale, del valore posto a base d’asta di ogni singolo lotto). La stessa potrà essere costituita con una delle seguenti modalità: - tramite deposito in contanti (secondo i limiti previsti dalle leggi vigenti) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassegni circolari intestati a “Comune di Milano”, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatela Tesoreria Comunale (previo appuntamento - tel. 00000000 - xxx Xxxxxx Xxxxxxx, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenten.16, Milano, piano terra dal lunedì al giovedì – orario: 8,30 - 13,00). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso EnteLa prova del deposito dovrà essere acclusa, in originale, nel plico contenente la documentazione per la partecipazione all’asta; polizza/fideiussione assicurativa/- con fidejussione bancaria rilasciata da compagnie assicurative Azienda di credito autorizzata a norma di legge o istituti con fidejussione assicurativa rilasciata da Imprese di creditoassicurazione autorizzate a norma di legge. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo La fidejussione avrà validità per una durata di durata dell’affidamento365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, essere rinnovabile in caso fatte salve richieste di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizioproroghe per esigenze dell’Amministrazione comunale. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla La garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario verrà svincolata, con liberazione del partecipante da ogni obbligo relativo, al momento dell’effettivo adempimento dell’obbligazione di acquisto della proprietà immobiliare, se aggiudicatario, ovvero entro dieci 60 giorni o sulle fatture in corso dalla data del provvedimento di liquidazioneaggiudicazione definitiva, se non aggiudicatario, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento alla Tesoreria Comunale. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 fidejussioni bancarie e assicurative dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente la formale rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 1944 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniC.C. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta scritta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Le fidejussioni dovranno essere accompagnate da autenticazione notarile della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativefirma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, per l’ulteriore periodo la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l’offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione dell’atto di affidamento in compravendita nel termine fissato, il deposito provvisorio sarà automaticamente incamerato dall’Amministrazione Comunale, salvi eventuali ulteriori risarcimenti. In caso di proroga tecnicacomprovati gravi motivi, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta l’Amministrazione Comunale può valutare la revoca dell’affidamentopossibilità di posticipare la stipula dell’atto o di non procedere alla stessa.

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Samples: portale.assimpredilance.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi delle obbligazioni derivanti dall’affidamento della gestionedal contratto di concessione del servizio di rimozione auto e gestione del parcheggio del P.O. Bassini, il soggetto affidatario concessionario dovrà prestare una garanzia cauzione definitiva pari al valore del 10% dell’importo contrattualedel canone quadriennale concessorio, con una delle seguenti modalità: deposito avente validità per l'intera durata della concessione. La cauzione potrà essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Ospedaliera, ovvero mediante fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo che dovranno prevedere espressamente: - la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 80% dell’importo iniziale. A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della stazione appaltante garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda concedente, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, a causa di inadempimenti totali e/o delle polizze assicurativeparziali, ovvero di negligenze del concessionario. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per l’ulteriore periodo le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La cauzione definitiva rimarrà vincolata presso l'Amministrazione finché il Gestore non abbia diligentemente e integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, e sino alla completa e definitiva risoluzione di affidamento in caso di proroga tecnicaqualsiasi eventuale controversia inerente il rapporto concessorio, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoche fosse insorta tra le parti.

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Samples: www.asst-nordmilano.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionepresente contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare Conduttore versa al Locatore una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione somma di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, Euro 300,00.= (trecento/00) a titolo di pegno deposito cauzionale, non imputabile in conto canoni e non produttiva d’interessi. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e dell’osservanza d’ogni obbligazione contrattuale. Nell’ipotesi d’inadempimento ad uno o più obblighi contrattuali, il Locatore è autorizzato espressamente, fin da ora, dal Conduttore che acconsente, a favore dell’Ente committentesoddisfare i propri crediti sul deposito di cui sopra. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizzaIl Conduttore s’impegna al rispetto del regolamento condominale, che viene consegnato al medesimo contestualmente alla firma del presente atto, e di cui il Conduttore dichiara di aver preso visione. In particolare il Conduttore s’impegna a rispettare il Regolamento esposto al pubblico e le seguenti condizioni generali per l’uso degli spazi utilizzati a parcheggio incustodito: - La vettura deve essere parcheggiata dentro il box con portiere chiuse a chiave, con la serranda chiusa, avendo comunque accortezza che nulla sporga dai limiti fisici del box. - Nel box possono sostare esclusivamente autoveicoli. Tassativamente escluso il deposito di suppellettili e attrezzature di qualsiasi genere e tipo. - Per nessun motivo il Conduttore può sostare, neanche per brevi periodi, nell’Autosilo all’esterno del box. In difetto, e fatto salvo il diritto di risoluzione di Apr per fatto e colpa del Conduttore, gli sarà addebitato un importo corrispondente al corrispettivo della sosta nell’Autosilo a rotazione di Piazza Repubblica e, a discrezione del Locatore, il veicolo potrà essere rimosso a spese del Conduttore. - Nella sua veste di Xxxxxxxxxx, il contraente assume tutti gli obblighi, diritti e responsabilità derivanti dal suo status giuridico sia nei confronti dei terzi che della proprietà immobiliare e/fideiussione assicurativao suoi aventi causa. - A suo insindacabile giudizio il Locatore si riserva ogni più ampia facoltà di variare in qualsiasi momento il regolamento contrattuale d’utilizzo del parcheggio. - Per nessun motivo i corridoi di scorrimento e gli altri spazi comuni possono essere occupati, neanche temporaneamente e/bancaria rilasciata o occasionalmente. - E’ vietato l’accesso nell’Autosilo sia alle vetture alimentate a gas metano e/o GPL che a quelle munite di gomme chiodate o catene da compagnie assicurative o istituti neve. - Nell’interno dell’Autosilo i conducenti sono tenuti sia al rispetto delle norme della circolazione stradale che di creditoquelle stabilite dalla Direzione dell’APR. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo - Il veicolo deve essere posteggiato con osservanza di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in quanto richiesto dalle vigenti disposizioni sia della legge di P.S. che del regolamento interno. - All’interno del parcheggio la circolazione va effettuata tassativamente “a passo d’uomo”. - In caso di proroga tecnicamancata possibilità di godimento del posto auto per causa e/o colpa attribuibile ad APR o suoi incaricati e/o aventi causa, nessun risarcimento a qualsiasi titolo o causa sarà dovuto da Autosilo Piazza Repubblica o chi per essa, al Conduttore tranne il rimborso del rateo del canone di locazione pagato e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizionon goduto. Per le sanzioni L’inosservanza delle obbligazioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata articolo provocherà la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionerisoluzione del contratto ai sensi dell’art. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte 1456 Codice Civile per fatto e colpa del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cConduttore.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: Contratto Di Locazione Di Box Singolo

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti con il presente atto, ivi compreso il regolare pagamento del canone, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia Concessionario ha costituito deposito cauzionale fruttifero pari al 10% dell’importo contrattualedel canone, con una [sarà onere della D.R. indicare la modalità di costituzione della cauzione] giusta deposito nazionale numero e provinciale numero ----------, aperto in data ------- presso il Ministero dell’Economia e delle seguenti modalità: deposito in contanti Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di --------------, codice di riferimento --- . a mezzo di fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria polizza assicurativa rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile Assicurazione in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 348 del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni 10 giugno 1982 di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi all’elenco pubblicato sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneGazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003 compilato dall’IVASS. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 predette cauzioni dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del 1944 c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; - la relativa operatività entro quindici 15 giorni, a su semplice richiesta scritta dell’Agenzia. L’Agenzia del Demanio darà adesione allo svincolo ed alla restituzione della stazione appaltante Il mancato rinnovo cauzione all’avente diritto soltanto quando siano stati pienamente regolarizzati e liquidati tra l’Agenzia stessa ed il Concessionario i rapporti di qualsiasi specie dipendenti dal presente contratto e non esistano danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario oppure a terzi per il fatto dei quali il Concedente debba risponderne. L’Agenzia del Demanio ha diritto di valersi della fideiussione e/cauzione versata per il recupero dei crediti dalla stessa garantiti senza bisogno di diffida o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoprocedimento giudiziario.

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Samples: Atto Di Concessione Temporanea

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneL’Appaltatore è obbligato a costituire, il soggetto affidatario dovrà prestare nei termini e modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefideiussione bancaria o polizza assicurativa. Resta inteso, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositonaturalmente, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta che tale garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo fideiussoria deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del 2, c.c.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui al successivo art. 11. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 17.

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Samples: Contratto D’appalto Per Il Servizio Di Manutenzione Del Verde Nelle Aree Dei Mercati All’ingrosso Di Milano Gestiti Da so.ge.m.i. s.p.A.

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Al momento della gestionestipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, il soggetto affidatario dovrà prestare ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva in favore dell’Azienda, in una garanzia delle forme previste dalla legge, d’importo pari al 1010 % dell’importo contrattualenetto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui a sopra citato art. 103, comma 1. La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca dell’aggiudicazione, con una delle seguenti modalità: deposito ulteriore azione in contanti danno dell’Impresa e l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o in titoli connessione della gestione del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso servizio oggetto del giorno del depositopresente capitolato. L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Azienda o a terzi, presso una sezione di tesoreria provinciale per fatto proprio o presso le aziende autorizzatedei suoi dipendenti e collaboratori, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione nell’esecuzione del servizio, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. Per le sanzioni A tale scopo l’Appaltatore s’impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e per danni comunque derivanti all'Azienda causati dal proprio personale e in cui al presente Capitolatosia esplicitamente indicato che l’Azienda è considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze dovranno essere stipulate sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila). Copia delle polizze dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, consegnata all’Azienda al momento della scadenzafirma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all’Azienda l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo. L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoinfortuni o altro evento che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

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Samples: www.dsu.toscana.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedi concessione, il soggetto affidatario dovrà prestare una Concessionario ha costituito garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefidejussoria di € 5.000,00, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell’affidamento, a semplice richiesta dell’Entemezzo , con rilasciata da ……………………………….. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.Codice civile; prevedere l'operatività - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Il Comune avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse così come previsto dalla normativa vigente. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. Il mancato rinnovo Comune si riserva il diritto di valersi della fideiussione e/o garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle polizze assicurativeleggi e dei regolamenti sulla tutela, per l’ulteriore periodo protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia dovrà restare in vigore sino al termine della concessione. Lo svincolo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodetta garanzia sarà disposto dalla stazione appaltante previo accertamento degli adempimenti contrattuali.

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Samples: Contratto Per La Concessione E La Gestione Della Sala Polivalente “Aldo Salvi” Sita in Piazza 1° Maggio Di Proprieta’ Comunale

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuali assunti la Società assicuratrice, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo contrattualenetto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. La garanzia è corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e xx.xx., con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli allegato un documento di identità del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture sottoscrittore in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entevalidità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. La garanzia deve prevedere prevede espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia è svincolata automaticamente alla conclusione dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della stazione appaltante Il mancato rinnovo preventiva consegna, all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Qualora l’ammontare della fideiussione e/o delle polizze assicurativecauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, per l’ulteriore periodo la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di affidamento 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, al momento venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della scadenzaSocietà, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi delle obbligazioni, derivanti dall’affidamento della gestionedal capitolato in oggetto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale affidato, con una delle seguenti modalità: deposito e comunque calcolato in contanti base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, Le stesse dovranno essere rinnovabile redatte in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni modo conforme al modello di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla D.M. 123/2004. La garanzia prestata deve espressamente prevedere la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/del Comune di Firenze. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’A.C., e il rimborso delle polizze assicurativespese sostenute dall’A.C. ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25. Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, per l’ulteriore periodo il Comune di affidamento in Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, al momento il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della scadenzacauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoil Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

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Samples: www1.comune.fi.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare E’ dovuta una garanzia fideiussoria, secondo le disposizioni dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, che si intende qui integralmente richiamato, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento. La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentare entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione contrattuale fatta salva la risarcibilità di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedanni ulteriori, a titolo garanzia dei seguenti impegni: − esatto e puntuale adempimento di pegno tutte le obbligazioni assunte con l’Amministrazione concedente; − riconsegna, a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti fine gestione, dell’immobile, delle strutture tutte e dell’area verde oggetto della manutenzione in buono stato manutentivo e di creditoconservazione. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione sarà trattenuta dall’Amministrazione, indipendentemente dalla prova del danno, nei casi di durata dell’affidamentoinadempimento, essere rinnovabile in caso ritardo nell’adempimento, nei casi di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni risoluzione contrattuale di cui al presente Capitolatosuccessivo art. 13 e nei casi di applicazione delle penali di cui allo stesso punto. In caso di utilizzazione totale o parziale della cauzione, se non si è verificata la risoluzione del contratto e la revoca dell’affidamento, la Cooperativa aggiudicataria dovrà reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il Comune termine perentorio di 15 (quindici) giorni successivi all’erosione della cauzione. Detta cauzione, fatti salvi i casi di inadempimento o parziale inadempimento, sarà restituita integralmente alla Cooperativa aggiudicataria all’esito naturale del rapporto contrattuale, non potrà rivalersi sulla essere svincolata prima di apposito sopralluogo che accerti lo stato dei luoghi, come stabilito al successivo art. 13. La garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni presentata mediante fidejussione bancaria o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957 comma 2 107 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniD. lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a semplice ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. In caso di necessità l’Istituto emittente dovrà effettuare il pagamento della cauzione all’Amministrazione concedente su emanazione di determinazione dirigenziale contenente la richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e la relativa motivazione, il richiamo ai documenti necessari per comprovare il rapporto di garanzia e/o delle polizze assicurativedi assicurazione intercorrente con il debitore, per l’ulteriore periodo senza possibilità da parte dell’istituto di affidamento in caso opporre eccezioni di proroga tecnicasorta, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentonè richiedere altre prove e/o documentazioni. E’ escluso il beneficio dell’escussione preventiva del debitore.

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Samples: www.comune.latina.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedella stazione appaltante. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da compagnie assicurative dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o istituti prevalente attività di creditorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoper ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’offerta dovrà, altresì, essere rinnovabile in caso corredata, a pena di proroga tecnicaesclusione, e sarà svincolata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal Comune solamente presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità riportate dal DLgs 50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla conclusione sola fornitura base avente validità sino allo scadere del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni termine di cui al presente Capitolatosecondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso fatte salve le modalità di liquidazione. Le fideiussioni svincolo di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente successivo art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del garante certificato di pagare l’importo regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entegara, con e dovranno contenere: ▪ Espressa menzione degli eventi garantiti; ▪ La clausola di rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa ▪ La clausola di rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c.2; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, ▪ La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di affidamento in caso qualsiasi natura e genere; A pena di proroga tecnicaesclusione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore e comporta la revoca dell’affidamento.dovrà essere autenticata da notaio;

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneAi sensi dell’art.113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in In caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportola garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziol'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Per le sanzioni La garanzia di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della stazione appaltante preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario L’Affidatario dovrà prestare costituire una garanzia pari fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale10 per cento, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al corso del giorno del deposito20 per cento, presso una sezione l'aumento è di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, a titolo scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pegno cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a favore dell’Ente committenteciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola: Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della fideiussione e/preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni: - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - di aver preso visione dell’avviso, del disciplinare, del capitolato d’appalto e degli atti ivi richiamati. La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o delle polizze assicurativein parte, per l’ulteriore periodo l’applicazione delle penalità di affidamento in caso cui al presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di proroga tecnicaaver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali, al momento compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto. La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza. La mancata costituzione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedella stazione appaltante. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da compagnie assicurative dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o istituti prevalente attività di creditorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoper ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’offerta dovrà, altresì, essere rinnovabile in caso corredata, a pena di proroga tecnicaesclusione, e sarà svincolata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal Comune solamente presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità riportate dal DLgs 50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla conclusione sola fornitura base avente validità sino allo scadere del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni termine di cui al presente Capitolatosecondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso fatte salve le modalità di liquidazione. Le fideiussioni svincolo di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente successivo art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del garante certificato di pagare l’importo regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entegara, con e dovranno contenere:  Espressa menzione degli eventi garantiti;  La clausola di rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa  La clausola di rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c.2; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,  La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di affidamento in caso qualsiasi natura e genere; A pena di proroga tecnicaesclusione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore e comporta la revoca dell’affidamento.dovrà essere autenticata da notaio;

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Deposito cauzionale. A copertura In considerazione degli oneri investimenti richiesti in termini di strutture, personale ed attrezzature, a cui l’appaltatore dovrà far fronte per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi l’esecuzione dei servizi in appalto, a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’affidamento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’ appaltatore è obbligato, prima della gestionestipula del contratto (ai sensi del l’art.113 del D.Lgs.163/2006 e art.123 del D.P.R.207/2010), il soggetto affidatario dovrà prestare a depositare una garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare nei limiti di cui all’art. 113 comma 1) del D.lgs. 163/2006 e determinato pari al 10all’10% dell’importo contrattualedi contratto. E’ fatta salva la possibilità della riduzione prevista dalla norma di legge, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicapossesso della certificazione di qualità. Il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui all’art. 127, comma 3, D.P.R.207/10 “Regolamento del Codice dei Contratti”. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al presente Capitolato10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fidejussione bancaria o la cui entità polizza assicurativa dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere Codice Civile , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il appaltante. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette è automatico, senza necessità di benestare dell’ASM TERNI SPA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autenticata attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del gestore, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La polizza depositata dovrà espressamente stabilire che l’Istituto fideiussore rinuncia all’esercizio del beneficio della preventiva escussione della società obbligata e ad apporre l’eventuale mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in pagamento del premio assicurativo. In caso di proroga tecnicaescussione parziale della fidejussione prestata l’ appaltatore dovrà reintegrare la stessa entro il termine di 30 giorni dall’apposita richiesta avanzata dall’ASM TERNI SPA al fine di ricostituire il deposito cauzionale pari all’ammontare percentuale stabilito, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodell’importo di contratto.

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Samples: Accordo Quadro Di Appalto Di Servizi

Deposito cauzionale. A copertura 10.1. Qcom potrà richiedere al Cliente il versamento di un congruo deposito cauzionale infruttifero o un suo adeguamento rispetto alla somma eventualmente richiesta in precedenza, qualora il Cliente abbia dato luogo a irregolarità o ritardi nel pagamento degli oneri per importi dovuti, oppure qualora il medesimo abbia effettuato un utilizzo dei Servizi che comporti un livello anomalo di traffico rispetto al consumo abituale del Cliente, ovvero qualora il deposito cauzionale appaia totalmente o parzialmente escusso da Qcom ai sensi delle presenti Condizioni Generali. 10.2. In caso di mancato od inesatto tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedi quanto disposto al punto 9.1 da parte del Cliente, e dopo aver contattato il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari medesimo al 10% dell’importo contrattualefine di controllare che lo stesso sia consapevole del traffico anomalo effettuato o dell’inadempimento in essere, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli Qcom potrà sospendere l’erogazione dei Servizi informandone immediatamente il Cliente. In seguito all’avvenuto adempimento da parte del debito pubblico garantiti dallo Stato Cliente, Qcom riattiverà il Servizio sospeso. Qualora il Cliente non adempia entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta sospensione Qcom potrà esercitare la facoltà di cui al corso del giorno del depositosuccessivo art. 16., presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate10.3. Per gli importi non pagati e non contestati ai sensi dell’art. 14, Qcom potrà rivalersi sulle somme eventualmente corrisposte dal Cliente a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedeposito cauzionale. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito10.4. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in In caso di proroga tecnica, cessazione del presente Contratto e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo l’integrale pagamento da parte del garante Cliente di pagare l’importo della garanzia tutti gli importi dovuti, Qcom restituirà al Cliente le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale entro 15 30 (trenta) giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto dalla data di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia cessazione del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cContratto.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: www.qcom.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuale, il soggetto affidatario Fornitore dovrà prestare una garanzia effettuare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo contrattualedi aggiudicazione, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli ai sensi dell’art. 113 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenteD.Lgs. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria 163/2006. Tale garanzia deve essere rilasciata da compagnie assicurative o istituti impresa di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, seguente clausola: “la società si impegna ad effettuare il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni pagamento a semplice richiesta dell’Entedell’Ente garantito, con rinuncia espressa senza opporre eccezioni, comprese quelle dell’art. 1945 c.c., sino ad integrale soddisfacimento degli obblighi inerenti al diritto di opporre contratto per il quale è prestata la presente garanzia, rinunciando espressamente a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio valersi della preventiva escussione del debitore principale decadenza prevista dall’art. 1944 1957 x.x., 0° xxxxx”. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del c.c.; contenere l’espressa rinuncia 2%, presentata in sede d’offerta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del garante debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai diritti sensi del presente capitolato. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che A.S.P. ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti di A.S.P., a seguito della piena ed alle tutele di cui all’artesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e secondo quanto previsto al successivo art. 1957 comma 2 20 del c.c.; prevedere l'operatività presente atto. Qualora l’ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta il termine di 10 giorni dal ricevimento della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentorelativa richiesta.

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Samples: www.aspareanord.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’Appaltatore è obbligato a costituire, prima della gestionestipulazione del presente Contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, fideiussoria con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, modalità e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni gli importi di cui al presente Capitolatoall’art. 113, il Comune potrà rivalersi sulla D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che tale garanzia prestata fideiussoria deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell’ipotesi di cui al precedente art. 10. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 16.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri All'atto della stipulazione del presente contratto, l’Utente deve versare al Fornitore un deposito cauzionale di importo commisurato alla potenza contrattualmente impegnata. L’ammontare del deposito cauzionale applicato è pari a quanto stabilito nella delibera 200/99 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Gas e successive modifiche e integrazioni. Il deposito è fruttifero e può variare nel corso del contratto sulla base delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia della gestioneregolazione dei contratti per la somministrazione dell’energia elettrica agli utenti in regime di maggior tutela e salvaguardia. In sostituzione del deposito cauzionale, il soggetto affidatario dovrà prestare una Fornitore si riserva di richiedere all’Utente la prestazione di idonea garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: in forma di fideiussione. Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in contanti tutto o in titoli parte dal Fornitore, l’Utente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Il deposito cauzionale verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati. Tutti gli oneri fiscali relativi all'esecuzione del debito pubblico garantiti dallo Stato presente contratto, ivi inclusi quelli riguardanti l'attività del Gestore della rete, sono a carico dell’Utente. Il Cliente che usufruisca della domiciliazione bancaria o postale o di altre forme di domiciliazione a garanzia indicate dal Fornitore non è tenuto al corso versamento della garanzia. Il Gestore della rete per la determinazione dei prelievi di energia e di potenza installerà, se non presenti, i gruppi di misura, controllo e limitazione che riterrà necessari. L’Utente s'impegna ad usare i propri apparecchi ed impianti (cioè quelli situati a valle del giorno punto di consegna) in modo tale da non essere di disturbo all'esercizio ed alla rete del deposito, presso una sezione porto né di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo danno agli altri Utenti. Detti impianti debbono: a) rispondere alle norme C.E.I. ed essere conformi alle vigenti disposizioni di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti legge ed alle tutele regole di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.connessione adottate dal Gestore della rete; prevedere l'operatività b) essere progettati e realizzati nel rispetto della garanzia medesima entro quindici giorni, normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'incolumità delle persone e cose e utilizzando materiali e componenti realizzati ed installati a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.regola d'arte;

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Samples: Contratto

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per All’atto della stipula del contratto di somministrazione il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionegestore richiede all’utente finale il versamento di un deposito cauzionale, non soggetto ad i.v.a. e fruttifero di interessi al saggio legale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia cui importo è determinato secondo quanto previsto nel “Tariffario Deposito cauzionale” (allegato A). Al momento dell’attivazione il gestore applica all’utente un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore complessivo determinato secondo l’allegato A la rimanente metà viene rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all’attivazione del servizio. Anche i titolari di fornitura già esistente sono tenuti al versamento del deposito cauzionale. L’importo dovuto è rateizzato in tre rate, la prima di importo pari alla metà del deposito cauzionale dovuto e le rimanenti due rate ciascuna di importo pari ad un quarto del deposito. Per le utenze con consumi medi annui fino a 500 mc, che usufruiscono del pagamento tramite domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito cauzionale. Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa; qualora la domiciliazione bancaria o postale venga revocata, il gestore provvederà all’addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile dopo la registrazione della revoca. Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari al 1060% dell’importo contrattualedella somma dei depositi cauzionali dei songoli utenti sottesi. Il deposito cauzionale sarà restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato al saggio degli interessi legali, salvo acquisizione da parte del gestore a concorrenza di eventuali morosità. In caso di insolvenza dell’utente finale, il gestore incamera il deposito cauzionale fino a concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dalle altre norme contrattuali e dalla legge. In caso del ripristino del rapporto contattuale, l’utente deve ricostituire il deposito cauzionale nella sua integrità. All’utente finale non viene sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva. L’ammontare del deposito cauzionale può essere soggetto ad aggiornamento da parte dell’Autorità all’inizio di ciascun periodo regolatorio; in tal caso, e comunque ogni volta avvenga una modifica degli importi dovuti per deposito cauzionale, il gestore provvede al ricalcalo dei conguagli per gli utenti finali con una contratto di somministrazione in essere. Qualora i conguagli debbano essere versati dall’utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in due bollette; qualora i conguagli debbano essere versati dal gestore all’utente finale si procede nella prima bolletta utile. Il deposito cauzionale non è dovuto da utenti finali che usufruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. cederla sotto qualsiasi forma a terzi, né utilizzarla per propri scopi in locali ed ambienti diversi e non indicati nel contratto. Qualsiasi utilizzazione della fornitura effettuata dall’Utente, anche per interposta persona, per usi diversi da quelli previsti, renderà l’Utente responsabile degli eventuali danni da liquidarsi con versamento di un importo corrispondente al consumo, calcolato secondo le tariffe e le imposte relative all’utilizzazione effettiva, secondo i criteri indi- cati negli articoli delle seguenti modalità: deposito presenti condizioni e con riserva da parte dell’Azienda di sospendere la fornitura dandone preavviso, e fatta salva ogni azione giudiziaria in contanti sede competente. L’Utente che vende o cede a qualsiasi titolo, abbandona o da in titoli locazione i/il locali / occupa- ti/o ove si trovino impianti idrici in attività, deve – salvare diverse espresse specificazioni – darne avviso ai Servizi Commerciali dell’Azienda almeno 10 giorni prima. L’Utente, sulla base del debito pubblico garantiti dallo Stato tipo di contratto stipulato, deve pagare i relativi corrispettivi fino al corso momento in cui cesserà l’erogazione del giorno servizio, e solleva l’Azienda da ogni responsabilità riguardante la cessazione da lui richiesta. L’Azienda cesserà l’erogazione, compatibilmente con i propri programmi operativi e tenendo possibilmente conto delle indicazioni date dall’Utente, ma non risponderà di ritardi ad essa non imputabili ovvero dovuti a cause di forza maggiore inclusa l’impossibilità di accedere ai contatori. L’Utente è obbligato a comunicare ai Servizi Commerciali dell’Azienda il recapito al quale inviare la chiusura contabile dell’utenza. L’Utente, che non osserverà quanto sopra determinato, resterà direttamente responsabile del depositopagamento del servizio idrico integrato effettuato da eventuali subentranti che non abbiano regolato il loro rapporto con l’Azienda, presso una sezione oltre ad ogni altra spesa e/o danni connessi e conseguenti all’uso degli impianti. Resta salvo, in tal caso, il diritto dell’Azienda di tesoreria provinciale sospendere immediatamente la fornitura. A richiesta dell’Utente o presso le aziende autorizzateper ragioni imputabili allo stesso, qualora sia necessario chiudere o riaprire la presa stradale dell’impianto, si è tenuti per ogni intervento, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenterimborso, al pagamento della prestazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente L’Azienda provvede alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni realizzazione degli impianti occorrenti fino al punto di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionesuccessivo articolo e ne rimane proprietaria. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni L’Utente è tenuto a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione corrispondere all’Azienda i contributi e/o le spese d’allaccio, senza che ciò comporti passaggio di proprietà dei beni e delle polizze assicurativeopere corrispondenti. Tali impianti potranno essere utilizzati dell’Azienda anche per altre forniture a terzi, senza che ciò comportino diritto alcuno per l’ulteriore periodo l’Utente o per il proprietario, il rimborso di affidamento quote di corrispettivi versati o di canoni per servitù o d’altre somme in genere. In particolare, ove motivi tecnici lo richiedano, l’Utente è tenuto a concedere all’Azienda la disponibilità di uno o più locali con diretto accesso dalla strada, idonei all’installazione delle apparecchiature necessarie per l’esecuzione della fornitura. L’Azienda rimane proprietaria degli impianti ed apparecchi che installerà in detti locali e potrà utilizzarli per altre forniture; la disponibilità dei locali è gratuita e se del caso sarà sancita da apposita convenzione. La fornitura è da intendersi subordinata all’ottenimento ed alla permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant’altro necessario alla costruzione ed all’esercizio degli impianti occorrenti. L’Utente è obbligato a consentire o ad ottenere da terzi la costituzione di proroga tecnicaservitù di passaggio, al momento d’appoggio o d’infissione a favore dei servizi e in ogni caso dovrà agevolare l’Azienda per il migliore esercizio della scadenzafornitura. La servitù s'intende gratuita se non diversamente pattuito. Ove motivi tecnici lo rendano necessario, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario in altre parole qualora fosse necessario a servizio dell’immobile, l’installazione dell’autoclave prima del punto di consegna della fornitura e/o del contatore – tale impianto preventivamente autorizzato, e comporta la revoca dell’affidamentosuccessivamente sigillato e controllato dall’Azienda – resterà di proprietà ed in gestione all’Utente che lo ha richiesto e fatto installare.

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Samples: www.sasispa.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneIl gestore, il soggetto affidatario dovrà risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare una garanzia in sede di stipulazione del contratto un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatead €. ………….., a titolo garanzia dell’adempimento di pegno a favore dell’Ente committentetutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di creditoLa mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoIl deposito cauzionale, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità che dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui costituito secondo quanto indicato al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo successivo punto dovrà riportare:  l’espressa rinuncia da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa  la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 del c.c.Codice Civile; prevedere l'operatività  l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante;  la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La suddetta garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato rinnovo gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fideiussione e/o delle polizze assicurativeconvenzione. Il gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, per l’ulteriore periodo a seguito della completa e regolare esecuzione di affidamento in caso tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di proroga tecnicaogni eventuale contestazione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentosu presentazione di regolare istanza scritta.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Della Tensostruttura in Localita’ Curigliana

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Qualora il richiedente l’atto autorizzativo debba eseguire lavori che possono pregiudicare la buona conservazione della strada provinciale e sue pertinenze, ovvero intralciare il traffico, è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale. L’entità del deposito cauzionale è determinata come indicato nell’allegato prospetto Tabella E. La cauzione è vincolata all’adempimento delle condizioni imposte con il provvedimento autorizzativo e sarà restituita, a richiesta dell'interessato, a lavori ultimati e regolarmente eseguiti, e comunque non prima di 36 mesi dall'ultimazione dei lavori. Per i lavori di cui ai punti 3), 4) e 5) della Tabella E, sopra richiamata la cauzione sarà svincolata non prima di 12 mesi dall'ultimazione dei lavori. Quando le opere eseguite comportino, nell’arco di 36 mesi, la necessità di ulteriore manutenzione della strada e delle sue pertinenze, detto deposito sarà trattenuto per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento tempo necessario a garanzia della gestioneregolare esecuzione dei lavori. Qualora il richiedente rinunci alla domanda avrà diritto ad ottenere la restituzione integrale della cauzione. Possono essere esonerati dall’effettuare il deposito cauzionale gli Enti, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualele Società e chiunque gestisca un pubblico servizio di acquedotto, con una delle seguenti modalità: gasdotto, telefonico, elettrico, ecc. quando tale diritto discenda da legge o regolamento dello Stato, oppure quando sia provato, in base a contratto, che l’impresa appaltatrice dei lavori abbia costituito idonea polizza fideiussoria anche per la perfetta esecuzione dei ripristini. E’ consentito, inoltre, anche alle ditte richiedenti private, nel caso in cui ne facciano richiesta, di ricorrere alla polizza fideiussoria in luogo del previsto deposito in contanti cauzionale. La restituzione del deposito cauzionale o in titoli polizza fidejussoria verrà effettuata dal Servizio Concessioni Stradali entro i termini sopra richiamati previo deposito del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione certificato di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata collaudo redatto da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, un tecnico abilitato e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante personale tecnico della Provincia della perfetta esecuzione dei lavori eseguiti. La manutenzione delle opere realizzate, resterà a totale carico del concessionario e dei suoi aventi causa, per tutta la durata dell’ atto autorizzativo. Qualora, durante la validità dell’atto autorizzativo, dovessero verificarsi danni al corpo stradale, quali avvallamenti, cedimenti, lesioni, smottamenti ecc., riconducibili alla realizzazione dei lavori autorizzati, la Provincia, al fine di pagare l’importo garantire la conservazione del tratto di strada interessato nonché la sicurezza della garanzia entro 15 giorni circolazione veicolare a semplice richiesta dell’Entesalvaguardia della pubblica incolumità, con rinuncia espressa al diritto si riserva la facoltà di opporre a quest’ultimo ordinare in qualsiasi eccezione. Dovrannomomento, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele tutti gli interventi di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniriparazione ritenuti necessari, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativecui la ditta concessionaria dovrà immediatamente adempiere, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentosenza nulla a pretendere.

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Samples: www.provincia.chieti.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionePer essere ammessi all’asta pubblica, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari l’offerta relativa al lotto in oggetto, deve essere corredata da un deposito cauzionale costituito nella misura del 10% dell’importo contrattualedel bene posto a base d’asta, pari ad € 2.760,00 (Euro duemilasettecentosessanta/00). Tale deposito cauzionale potrà essere costituito, in alternativa, con una delle le seguenti modalità: deposito in contanti - bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Piazza Lega Lombarda, 15 Lecco (per informazioni: tel. 0341/506.001), codice IBAN IT 48 E 00000 00000 000000000X00 - con indicazione del nominativo dell’offerente e del suo codice fiscale, della causale del versamento. - fidejussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria polizza fidejussoria rilasciata da compagnie assicurative primario Istituto di credito o istituti primaria compagnia assicuratrice autorizzata, avente validità di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo almeno 365 giorni dalla data di durata dell’affidamentoapertura delle offerte come sotto riportata, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo recante la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con clausola che l’istituto emit- tente rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art(art. 1944 del c.cII comma cod. civ.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività ), nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta xxxxxx- sta scritta della stazione appaltante del Comune, ogni eccezione contraria rimossa. Al fine di consentire lo svincolo del deposito cauzionale si invitano i concorrenti a compilare quanto prescritto nell’allegato 3). Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo deposito cauzionale provvisorio verrà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari previa adozione del provvedimento di affidamento aggiudicazione definitiva ed ef- fettuati tutti i controlli su quanto autocertificato in sede di gara. In caso di proroga tecnicaaggiudicazione, tale deposito, se prestato in contanti, avrà carattere di acconto sul prezzo. La cauzione provvisoria, se prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, verrà svincolata solo al momento della scadenzapagamento dell’intero importo di aggiudicazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoprevio idoneo provvedimento amministrativo.

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Samples: www.comune.lecco.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L'appaltatore per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, il soggetto affidatario dovrà prestare una denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs, 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi: · versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Ente appaltante; · fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di durata dell’affidamentocui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. Detta cauzione dove essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicacompresa eventuale proroga, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento di eventuali danni occorsi durante l’appalto, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeditta, per l’ulteriore periodo ivi comprese le somme relative all’eventuale applicazione di affidamento penali, qualora l’importo relativo non possa essere detratto dai pagamenti successivi e fermo restando l’obbligo, in questo caso, di reintegrare la cauzione fino all’importo originario entro 15 giorni a pena di decadenza dall’appalto. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di proroga tecnicaanticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, al momento della scadenzala cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentocon riserva di richiedere i maggiori danni.

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Samples: www.comune.santamarinella.rm.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario L’Affidatario dovrà prestare costituire una garanzia pari fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale10 per cento, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al corso del giorno del deposito20 per cento, presso una sezione l'aumento è di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, a titolo scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pegno cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a favore dell’Ente committenteciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola: L’ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRÀ VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA. Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della fideiussione e/preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni: - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - di aver preso visione dell’avviso, del disciplinare, del capitolato d’appalto e degli atti ivi richiamati; La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o delle polizze assicurativein parte, per l’ulteriore periodo l’applicazione delle penalità di affidamento in caso cui al presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di proroga tecnicaaver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali, al momento compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto. La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza. La mancata costituzione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.

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Samples: trasparenza.comune.avezzano.aq.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale a mezzo fideiussione nr. rilasciata in data da , con sede legale e direzione generale in , , di € , pari al 10% dell’importo contrattualedel valore, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli al netto dell’I.V.A., del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso contratto, ridotto del giorno 50% ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del depositoDecreto Legislativo 163/2006 di € _ , presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza prevede espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'art. 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, - anche in presenza di un gravame giurisdizionale - volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

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Samples: www.poliziadistato.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneL’Appaltatore è obbligato a costituire, il soggetto affidatario dovrà prestare nei termini e nelle modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefideiussione bancaria o polizza assicurativa. Resta inteso, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositonaturalmente, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta che tale garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo fideiussoria deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell’ipotesi di cui al successivo articolo 18. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’adempimento. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento dei lavori e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell’offerta economica, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente contratto ai sensi del successivo articolo 17.

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Samples: Contratto D’appalto

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi delle obbligazioni, derivanti dall’affidamento della gestionedal capitolato in oggetto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale affidato, con una delle seguenti modalità: deposito e comunque calcolato in contanti base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, Le stesse dovranno essere rinnovabile redatte in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni modo conforme al modello di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla D.M. 123/2004. La garanzia prestata deve espressamente prevedere la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/del Comune di Firenze. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale, e il rimborso delle polizze assicurativespese sostenute dall’amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25. Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, per l’ulteriore periodo il Comune di affidamento in Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, al momento il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della scadenzacauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoil Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

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Samples: www1.comune.fi.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 102% dell’importo contrattualecomplessivo dell’Accordo Quadro, con IVA esclusa, e dunque pari ad € 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) da prodursi secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art.93 D.Lgs. 50/16. La garanzia deve avere una delle seguenti modalità: deposito validità di almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato cui al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentemomento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoessere riferita alla gara in oggetto, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, indicare come soggetto beneficiario l’A.O.R.N. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. di cui all’articolo 1944 del c.c.; contenere l’espressa Codice Civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2 del garante Codice Civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Appaltante. L’offerta, a pena d’esclusione dell’operatore economico dalla gara, deve altresì essere corredata, ai diritti ed sensi dell’art.93 comma 8 d.lgs. 50/16, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all‘art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l’operatore economico candidato risultasse affidatario della gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto alle tutele condizioni e con le modalità di cui all’art. 1957 93, comma 2 7, D.Lgs. 50/16. La dimostrazione del c.c.; prevedere l'operatività possesso della certificazione di qualità ai fini della riduzione dell’importo può avvenire per tramite di specifica indicazione sull’attestato SOA o mediante allegazione di copia del certificato accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi Ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia medesima entro quindici giornila certificazione di qualità, a semplice richiesta scritta ovvero gli altri requisiti e con- dizioni che consentono la riduzione dell’importo della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione garanzia, devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. La cauzione deve essere unica e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnicaATI non costituita, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentointestata a tutti i soggetti associati.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi L’Aggiudicataria del servizio, a garanzia dei patti contrattuali derivanti dall’affidamento dall’aggiudicazione dell’Appalto deve costituire, prima della gestionefirma del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari cauzione commisurata al 10% dell’importo contrattuale(dieci per cento) del canone complessivo d’affidamento pluriennale e comunque secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La suddetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo è condizionata all’accettazione da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedell'Amministrazione Comunale e dovrà: ⮚ prevedere, con espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa ⮚ la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento appaltante; ⮚ in caso di proroga tecnicaescussione da parte dell’Amministrazione Comunale, al momento essere reintegrata fino all’intera somma garantita nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione Comunale avrà diritto di avvalersi d’autorità della scadenzacauzione prestata come sopra. Al termine dell’appalto, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario liquidata e comporta saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, l’Aggiudicataria sarà liberata dal vincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicataria, la revoca dell’affidamentocauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’Aggiudicataria e fatte salve ulteriori azioni a titolo risarcitorio. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione avrà la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell’Aggiudicataria nelle necessarie quantità.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall’affidamento dal contratto relativo al servizio in questione, la Ditta appaltatrice è obbligata a costituire, prima della gestionestipula del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli . Ai sensi del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecomma 7 dell’art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica93, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione dell’art. 103 del rapportoD.lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia, dopo la verifica e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle relative percentuali previste dai citati articoli qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti al momento della regolare esecuzione del serviziopresentazione dell’offerta. Per le sanzioni fruire di tale beneficio, l’operatore economico, segnala preventivamente il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. La presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente segnalato costituisce causa di esclusione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto appaltante. Tale polizza rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l’Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativelettera di richiesta in tal senso dell’Istituto, per l’ulteriore periodo sorgerà in quest’ultimo la facoltà di affidamento risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in caso danno di proroga tecnicaquella contraente. L’Istituto si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoin relazione alle prestazioni eseguite.

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Samples: www.urp.cnr.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti L’Appaltatore deve prestare entro 10 giorni dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia sarà ridotto del ridotta del 50% nel caso in cui all’Appaltatore sia stata rilasciata da organismi accreditati - ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’affidamento - può essere costituita nei seguenti modi: - mediante garanzia fideiussoria, con rilasciata da una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoimprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Enten. 635; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria - mediante polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicurative o istituti una delle imprese di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaassicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportodecreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; - mediante polizza fideiussoria, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui al presente Capitolatoall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata n. 385. La fideiussione deve prevedere espressamente, tra l’altro, la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione dell’affidamento per cui l’Appaltatore sia riconosciuto inadempiente e verrà svincolata progressivamente nella misura massima del 75% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo del 25% dell'importo iniziale garantito sarà svincolato ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. 207/2010. Il mancato rinnovo Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze o per danni alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della fideiussione e/o delle polizze assicurativecauzione per quanto sopra, per l’ulteriore periodo l'Appaltatore è obbligata nel termine di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la revoca dell’affidamentocauzione stessa.

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Samples: imperia.etrasparenza2.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Entro il termine indicato per il mancato od inesatto la stipula del contratto, l’appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del giorno versamento in contanti od in titoli del depositodebito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, presso una sezione in contestualità all’emissione del certificato finale di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione prestazione del servizio. Per le sanzioni In caso di cui al presente Capitolatodecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione . Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articologaranzia, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in dell’Agenzia. In caso di proroga tecnicanon ottemperanza a quanto sopra indicato, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentol’Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

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Samples: www.arpa.piemonte.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Laddove richiesto dal Fornitore nell’Offerta Economica, Il Cliente sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale in accordo alle disposizioni della delibera AEEGSI n. 229/01 e successive modifi- che ed integrazioni, e di valore pari a quanto previsto dal TIVG. Il versamento del deposito costituirà condizione per la richiesta di attivazione del Servizio da parte del Fornitore al Distributore Locale. In alternativa al deposito di cui alla prima parte del presente articolo, qualora il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Cliente abbia consumi inferiori a 5000 Smc/anno, quest’ultimo potrà optare per la domiciliazione bancaria con procedura di addebito diretto su conto corrente quale garanzia equivalente al deposito cauzionale. Qualora i con- sumi del Cliente fossero superiori ai 5000 mc/anno le due forme di garanzia dovranno concorrere: qualora l’attivazione della gestioneprocedura di addebito diretto su conto corrente non abbia avuto esito positi- vo per cause indipendenti dal Fornitore, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateCliente sarà tenuto a versare, a titolo di pegno idonea garanzia sulla prima fattura emessa, il suddetto deposito cauzionale, salvo che tale clausola non sia stata espressamente derogata all’interno dell’Offerta Economica. Qualora nel corso dell’erogazione del servizio l’importo del deposito cauzionale fosse incamerato dal Fornitore, in tutto o in parte, nel rispet- to della disciplina vigente, il Cliente sarà tenuto a favore dell’Ente committentericostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizzaIl deposito cauzionale sarà restituito ove venga riattivata la procedura di addebito diretto su conto cor- rente qualora le due forme di garanzia siano alternative. In caso di consumi superiori ai 5000 Smc/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative anno il deposito sarà restituito entro 30 giorni dal termine del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o istituti in parte a copertura di creditoeventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoSu richiesta del Fornitore, essere rinnovabile il Cliente si obbliga ad adeguare l‘importo del deposito cauzionale in caso di proroga tecnicairregolarità nell’uso del Servizio, ritardi nei pagamenti e/o aumento nei consumi di gas naturale, ferma l’applicazione di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione dalla legge. In caso di mancato adeguamento dell‘importo del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del servizio. Per le sanzioni di cui al presente CapitolatoFornitore, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente, nella prima fattura utile, l’ammontare corrisponden- te all’adeguamento richiesto. Il Cliente si obbliga altresì a reintegrare il deposito cauzionale in corso caso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo avvenuta escussione dello stesso da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteFornitore, con rinuncia espressa addebito nella prima fattura utile. Il de- posito cauzionale, oltre agli interessi eventualmente maturati, che saranno calcolati sulla base del tasso di interesse legale, verrà restituito al diritto Cliente nella fattura di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrannochiusura, inoltre: contenere l’espressa rinuncia come previsto ai sensi del garante al beneficio della preventiva escussione TIF, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interes- si di mora applicati ai sensi del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cTIMG.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: greennetworkenergy.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri La cauzione provvisoria, da costituirsi da parte delle ditte concorrenti per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela partecipazione alla gara, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia è pari al 10% dell’importo contrattuale2%, con ai sensi dell’Art. 75 del Dlgs 163/06, così come previsto dal bando e disciplinare di gara. Tale cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Essa dovrà avere una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositovalidità di almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta e dovrà prevedere, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateespressamente, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo la rinuncia all’eccezione di affidamento in caso di proroga tecnica, cui all’art. 1957 2° comma CC . La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della scadenzasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni. La cauzione definitiva, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario stabilita nella misura e comporta nei modi previsti dall’Art 113 d.Lgs 163/06 calcolata sull’intera durata del contratto, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Tale fideiussione dovrà prevedere, espressamente, la revoca dell’affidamentorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 2° comma CC e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall’Art.40 comma 7 del d.Lgs 163/06 In ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dell’Appalto ed alla avvenuta riconsegna all’Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente capitolato e viene restituito all’Appaltatore solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedal presente capitolato, il soggetto affidatario dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda dovesse sostenere, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta dovrà prestare versare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Azienda e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una garanzia cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattualedel valore complessivo dell’appalto su base quinquennale, XXX XXXXXXX. (art. 40 D. Lgs. 163/2006: Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (105). Comma così modificato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 2, X.Xxx. 31 luglio 2007, n. 113. Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con una delle seguenti modalità: Det. 11 settembre 2007, n. 7/2007 (Gazz. Uff. 25 settembre 2007, n. 223), ha interpretato il presente comma nel senso che la riduzione del deposito cauzionale in contanti o misura del cinquanta per cento per le imprese in titoli possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture). La cauzione può consistere nel versamento presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero mediante costituzione di idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve contenere in modo espresso la rinuncia del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussore alle facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. Tale fideiussione dovrà avere validità fino al presente Capitolatotermine del contratto e contenere, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articoloaltresì, nonché l’impegno del fideiussore ad erogare all’Azienda le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia somme dovute dietro semplice richiesta entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedalla medesima. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Azienda e la Ditta, con rinuncia espressa al sempre che all’Azienda non competa il diritto di opporre incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Azienda pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Azienda dovesse risultare creditrice a quest’ultimo qualsiasi eccezionetitolo. DovrannoSulla Ditta graverà l’obbligo, inoltre: contenere l’espressa rinuncia sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’artprovvedimento stesso. 1944 del c.cResta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: www.gchiaba.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti con il presente atto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia la Concessionaria presterà cauzione per complessivi €. 7.437,00 (pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalitàad un’annualità di canone) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o primario istituto di assicurazione. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante: deposito quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx; fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D. lsg. n. 385/1993. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Gestione impianti sportivi del Comune di Monza. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al corso termine della concessione previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del giorno puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti. La cauzione definitiva si intende prestata, conformemente alle prescrizioni dell’art.113 del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateD. Lgs. N. 163/2006, a garanzia: ▪ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale; ▪ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ▪ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di pegno a favore dell’Ente committenteinadempimento delle obbligazioni. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata beneficio alla preventiva escussione e la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entescritta dell’Ufficio gestione impianti sportivi. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrannoil deposito dovrà essere reintegrato, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima pena decadenza, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoapposita comunicazione da parte del Committente.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale Di via Boscherona E Relativa Gestione Dei Servizi

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 25 L’Affidatario deve costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattualedell'ammontare del contratto previsto in sede di gara e segnatamente, con una delle seguenti modalità: deposito di euro, nelle forme e nei termini indicati dalle leggi vigenti in contanti o in titoli materia, ai sensi dell’ art. 103 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La suddetta è soggetta alle percentuali di riduzione qualora l’Affidatario rientri nelle condizioni di cui all’ art. 93 comma 7 del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateD.Lgs 50/2016 e s.m.i. La garanzia definitiva è presentata, a titolo scelta dell’Affidatario, sotto forma di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per con le sanzioni modalità di cui al presente Capitolatoall’art. 93, il Comune potrà rivalersi sulla comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui la garanzia prestata definitiva venga costituita a mezzo fideiussione la cui entità dovrà stessa dovrà: essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o sulle fatture in corso assicurative che rispondano ai requisiti di liquidazione. Le fideiussioni solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui al presente articoloall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, nonché le polizze n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del garante decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: - prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo xxxxx, del c.c.; prevedere codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 25 richiesta scritta della stazione appaltante Il appaltante; - prevedere che il mancato rinnovo della versamento dei premi non sia opponibile all’Ente garantito; - constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma la fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo ed i suoi poteri di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta impegnare la revoca dell’affidamentosocietà che rilascia la fideiussione.

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Samples: www.comune.ventasso.re.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva. Tale garanzia deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’affidamento della gestionedall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, il soggetto affidatario dovrà prestare l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di di Milano, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario dall’Amministrazione, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. È facoltà dell’ATS di Milano incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti modalitàforme: deposito in contanti o in titoli - quietanza del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/versamento oppure fideiussione assicurativa/bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 1957 comma 2 107 del c.c.D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018; prevedere l'operatività - ricevuta di versamento a favore dell’ATS della garanzia medesima entro quindici giorniCittà Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, a semplice D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXXXXX&xxxxx ectUrl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per la fornitura di licenze d’uso subscription Oracle necessarie alla realizzazione del progetto di migrazione in Cloud dell’applicativo gestionale Oracle”. In caso di proroga, verrà richiesta scritta all’aggiudicatario l’estensione della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, cauzione per l’ulteriore l’intero periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoprosecuzione.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’Aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare alla Stazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia un importo pari al 10% dell’importo contrattualedel prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli decorrenza dalla data di stipula del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositocontratto. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso fosse superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità. In caso di escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica l’acquisizione della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni cauzione provvisoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneall’art. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art93 del D.Lgs. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo n. 50/2016 da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteStazione Appaltante, con che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria. La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c.; contenere l’espressa rinuncia codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima a pagare entro quindici 15 giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoStazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’Impresa Aggiudicataria per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, il soggetto affidatario dovrà prestare una denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (cfr. art.103 comma 1 del Codice). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e sarà svincolata dal Comune solamente del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla conclusione data di emissione del rapportocertificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizioreintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Per le sanzioni Alla garanzia di cui al presente Capitolatoarticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria (cfr. art.103 comma 1 del Codice). La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il Comune potrà rivalersi completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso per provvedere al pagamento di liquidazionequanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell'appalto (cfr. Le fideiussioni art.103 comma 2 del Codice). La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolocomma 1, nonché le polizze art.103 del Codice, determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art.103 comma 3 del Codice). La garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo trattasi, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del garante decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di pagare l’importo della solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con deve prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/(cfr. art.103 comma 4 del Codice). Ai sensi dell’art.103 comma 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoloro rappresentanze (attualmente D.M. n.31 del 19 gennaio 2018).

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Tutti i concorrenti per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento essere ammessi alla gara dovranno presentare la documentazione attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione, a garanzia dell’offerta, corrispondente al 2% dell’importo posto a base della gestionegara. Dopo l’aggiudicazione definitiva le cauzioni provvisorie saranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari, il soggetto affidatario mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà prestare una garanzia pari al essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La cauzione dell’aggiudicatario verrà trattenuta fino alla sua sostituzione con cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, da presentare su richiesta della stazione appaltante, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli le stesse modalità ed avente validità per tutta la durata del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di creditocontratto. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione verrà restituita nel rispetto di durata dell’affidamentoquanto previsto dalla vigente normativa in materia, essere rinnovabile purché non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali o per risarcimento danni. A tal fine la stazione appaltante, fatti salvi i diritti che la legge le assicura in caso materia di proroga tecnicacontratti, avrà facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo per i danni che dovesse subire per l’inadempienza agli obblighi contrattuali da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedell’Impresa aggiudicataria. La cauzione, con provvisoria e definitiva, deve espressamente prevedere la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della fideiussione estipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/o delle polizze assicurativecauzione nei termini assegnati, per l’ulteriore periodo di affidamento l’Amministrazione comunale lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentograduatoria. Saranno a carico dell’impresa inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare L’offerta deve essere corredata di una garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (certificazione del sistema di qualità conforme conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000), costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 A garanzia degli obblighi contrattuali assunti la ditta affidataria presenterà la cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualestimato dell’appalto, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli nelle forme e modalità stabilite dall’art. 103 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenteD.Lgs. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di crediton. 50/2016. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo L’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (certificazione del sistema di qualità conforme conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000). La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell’affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Tale cauzione garantirà l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Ente appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativedovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per l’ulteriore periodo fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l’Ente, l’esperimento di affidamento ogni altra azione nel caso in caso cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta affidataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, di proroga tecnicacui l’Ente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata alla fine di ciascun anno scolastico nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'importo annuo inizialmente garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, a condizione che l'aggiudicatario consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o copia autenticata, dal quale risultino gli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autenticata, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al momento 25% (venticinque percento) dell'iniziale importo annuo garantito, sarà svincolato alla fine dell’appalto previa autorizzazione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoStazione appaltante a seguito di accertato regolare svolgimento del servizio.

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Samples: www.comune.valledicadore.bl.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento I partecipanti alla gara dovranno costituire, a favore del Comune di Boffalora Sopra Ticino, specifica garanzia, valida fino allo svincolo della gestionestessa, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una (dieci per cento) del prezzo di base d’asta per l’acquisto delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentearee (€ 153.909,00). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/La cauzione dovrà essere presentata mediante fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative Azienda di credito autorizzata a norma di legge o istituti con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di creditoassicurazione autorizzate a norma di legge. Detta La fideiussione dovrà avere durata sino allo svincolo della stessa. La garanzia dovrà coprire l’intero periodo verrà svincolata, con liberazione del partecipante da ogni obbligo relativo, all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di durata dell’affidamentocompravendita, essere rinnovabile in caso se aggiudicatario, ovvero entro 20 (venti) giorni dalla data di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneaggiudicazione definitiva se non aggiudicatario. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 bancarie ed assicurative dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 1944 del c.c.Codice Civile; prevedere l'operatività - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Boffalora Sopra Ticino. Tutte le fideiussioni devono essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, i brokers, i funzionari e, in ogni caso, i soggetti muniti di rappresentanza dell’istituto di credito e compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata, da copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa le fideiussioni devono essere corredate da autenticazione notarile della stazione appaltante Il mancato rinnovo firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Entro 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello del ricevimento della fideiussione e/o delle polizze assicurativecomunicazione dell’aggiudicazione definitiva, per l’ulteriore periodo l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il contratto preliminare di affidamento in caso compravendita, davanti a notaio scelto di proroga tecnicacomune accordo tra le parti ed a provvedere a tutte le necessarie attività tecniche volte alla sottoscrizione dello stesso; contestualmente dovrà versare la caparra confirmatoria così come meglio esplicitato al successivo punto 10. Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 4603 del 21-05-2018 Qualora l’aggiudicatario entro il termine predetto non provveda alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, al momento della scadenzail Comune di Boffalora Sopra Ticino incamererà a titolo di penale, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario senza ulteriori formalità, la garanzia costituita a suo favore e comporta la revoca dell’affidamentoresterà libero da ogni impegno nei confronti dell’aggiudicatario.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per La Vendita Delle Aree a Prevalente Destinazione Industriale

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento All’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile, intestato all'ASP Prendersi Cura, quale deposito cauzionale della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia somma di € 3.000,00 pari al 10% dell’importo contrattuale, con una del canone annuo. Al termine delle seguenti modalità: procedure di aggiudicazione i depositi cauzionali dei concorrenti non aggiudicatari verranno restituiti. Il deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e cauzionale dell’aggiudicatario sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti considerato acconto delle garanzie ed alle tutele obbligazioni assunte di cui all’art. 1957 11 dello schema di contratto allegato. - Progetto di Arredo comprendente tavole grafiche in scala 1:100, relazione tecnica dei materiali, particolari tipo di arredo di una stanza, computo metrico di stima dell’investimento, documentazione fotografica del tipo di arredo proposto, la valutazione degli elementi economici ed estetici rilevanti riguarda unicamente gli arredi con fornitura a carico del concorrente; - Relazione sui servizi aggiuntivi offerti; contratti, collaborazioni e accordi, in originale, con realtà del territorio, in grado di promuovere e valorizzare l’offerta ricettiva; - Relazione illustrativa dei profili di ecosostenibilità rilevanti dell’attività che evidenzi le modalità migliorative di raccolta differenziata rispetto agli standard territoriali, i materiali utilizzati per l’igiene degli ospiti e per la pulizia dei locali. L’offerta tecnica potrà inoltre contenere: - Relazione inerente progetto di intervento su soffitta riguardante completamento intervento di ristrutturazione di locali posti all’ultimo piano ala destra comprendente quadro economico, destinazione dello spazio e tempi di inizio e di esecuzione dei lavori; - ogni ulteriore elemento/documento ritenuto dal concorrente utile e significativo ai fini della valutazione dell’offerta Tecnica, in applicazione del criterio di aggiudicazione previsto e disciplinato dal presente avviso. L’OFFERTA ECONOMICA, in bollo, conforme all’allegato B indicante la misura del canone annuo offerto in aumento, rispetto al canone annuo posto a base di gara pari ad € 30.000,00, espressa in cifre ed in lettere. L’offerta, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile per esteso dell’offerente (persona fisica o legale rappresentante dell’impresa), va redatta in modo chiaro e leggibile. Nell’ipotesi di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione a norma dell’art. 72, comma 2 2, del c.cR.D. n. 827/1924. I documenti per partecipare alla gara vanno redatti esclusivamente in lingua italiana.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: www.aspromagnafaentina.it

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il mancato od inesatto adempimento gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013, richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi derivanti dall’affidamento di pagamento della gestionefornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio. Il deposito cauzionale è determinato: in misura pari al 10valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico. Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l’utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l’utente finale (delibera AEEGSI n° 218/2016). Entro il 2017 per gli utenti finali che non hanno ricevuto alcun sollecito di pagamento nei due anni solari precedenti il deposito è ridotto ad un massimo di due mensilità. Il Gestore ha facoltà di introdurre meccanismi incentivanti, che riducono il numero di mensilità su cui calcolare il deposito cauzionale in funzione del comportamento storico dell’utente. Ogni due anni il gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l’ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 per cento. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti. Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all’utenza condominiale. L’addebito dell’importo contrattuale, del deposito avviene con una delle le seguenti modalità: • per le nuove utenze l’importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all’attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva. • per le utenze preesistenti, l’adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva. Sono escluse dall’applicazione del deposito in contanti cauzionale: • le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale postale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti su carta di credito; • le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria, determinerà di durata dell’affidamentonuovo l’addebito della cauzione. È facoltà del gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell’applicazione del deposito cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana. Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, essere rinnovabile maggiorato degli interessi legali, mediante l’emissione della fattura di cessazione entro 30 gg.solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura. Sempre in caso di proroga tecnicacessazione dell’utenza, e sarà svincolata dal Comune solamente qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla conclusione del rapportodata di riaccredito, dopo il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura. Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l’utente, l’ammontare viene restituito con la verifica della regolare esecuzione del servizio. prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali Per le sanzioni utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti finali di cui scegliere forme alternative al presente Capitolatodeposito cauzionale, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana, come la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni fideiussione assicurativa o sulle fatture in corso bancaria di liquidazioneimporto pari a quello del deposito. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in In caso di proroga tecnicadomiciliazione della bolletta, al momento della scadenzaove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentole utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.

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Samples: Contratto Di Fornitura Del Servizio Idrico Integrato, Ovvero Di Ciascuno Dei Singoli Servizi Che Lo Compongono

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti con il presente atto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualecomprensivi del pagamento del canone, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria la Concessionaria presterà cauzione per complessive € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicurative banca o istituti da primario istituto di creditoassicurazione, o intermediario finanziario ex art. Detta garanzia 113 ai sensi del D.Lgs 163/2006. Copia della polizza dovrà coprire l’intero periodo essere trasmessa al Comune di durata dell’affidamentoCasnate con Xxxxxxx, della stessa dovrà essere rinnovabile in caso fatto espresso richiamo all’atto della sottoscrizione della presente convenzione. Il Comune di proroga tecnica, Casnate con Xxxxxxx provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica da parte dell’ufficio tecnico del puntuale e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziocorretto adempimento degli obblighi assunti. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui rinuncia al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entescritta dell’ufficio tecnico. Inoltre a garanzia dell’esecuzione delle opere di investimento, di cui agli articoli 7 e 8, dovrà essere prestata adeguata garanzia finanziaria pari al 100% dell’importo delle opere previste, con scadenza alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere; la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del concessionario, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo. La garanzia è prestata con la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’arte non trova applicazione l’art. 1944 1944, secondo comma, del c.c.; contenere l’espressa codice civile, nonché con la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del c.ccodice civile.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento in Concessione Del Centro Sportivo Comunale “Renato Rossi” Con Annessi Oneri Di Realizzazione Opere Di Manutenzione – Riqualificazione Implementazione

Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia Concessionario deve effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattualenetto di aggiudicazione così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, con una delle seguenti modalitàprima della sottoscrizione del contratto. Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni: deposito in contanti o in titoli  essere incondizionate e irrevocabili;  prevedere la clausola di “pagamento a prima richiesta”, obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile Fiuggi ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo terzi aventi causa;  prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1957 1944, comma 2 2, Codice Civile;  avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del c.c.; prevedere l'operatività debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del presente appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali. Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Fiuggi. Qualora l’ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro quindici giorniil termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativecompleto carico del Concessionario ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune. Se l’Impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, per l’ulteriore periodo si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997 in quanto ONLUS di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto.

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Samples: www.comune.fiuggi.fr.it