Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto D’appalto, Contract for the Provision of Educational Services
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale di € , pari al 10, % dell’importo contrattualecontrattuale mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Aggiornamento Software, Contratto Di Fornitura Di Hardware E Software, Contratto Di Appalto Per La Fornitura Di Hardware E Servizi
Deposito cauzionale. A copertura L’Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneimpegni assunti in base al presente capitolato, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 105% dell’importo contrattualedel contratto stesso, con una delle ovvero il diverso importo previsto dalla legge in relazione alla percentuale di ribasso. La cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositomodi:
a) Fideiussione bancaria.
b) Polizza fideiussoria assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti Impresa di creditoassicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP. Detta garanzia La polizza fidejussoria dovrà coprire l’intero periodo prevedere apposita clausola di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termine di cui all’art. 1957 comma 2 cc e clausola di escutibilità a prima ed incondizionata richiesta, secondo la seguente formula: Qualora la Ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornideposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: “la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione dell’Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi”. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta scritta dell’Istituto entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo Società fidejubent, che espressamente rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art.1957 cc, o della fideiussione e/ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o delle polizze assicurativecondizioni alcune o invocate decadenze di alcun genere, per l’ulteriore periodo di affidamento neppure in caso di proroga tecnicaordine all’avvenuta scadenza della polizza, al momento della scadenza, costituisce inadempimento mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto garantito e la ditta contraente.” Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. Essa rimarrà vincolata fino ad un anno oltre il termine del rapporto contrattuale dell’affidatario e comporta sarà restituita all’Impresa dopo la revoca dell’affidamentoliquidazione definitiva secondo le modalità previste dall’art. 113 comma 3 Dlgs 163/2006.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale di € pari al 10% dell’importo contrattualenetto del contratto, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti mediante polizza fidejussoria bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassicurativa, presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Professionali, Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Consulenza Specialistica
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedel contratto, il soggetto affidatario dovrà dovrà, prima della consegna dell’immobile, prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedi questa Amministrazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Entea quest’Amministrazione; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in nel caso di rinnovo del servizio e di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportoal termine della stessa e dopo verifica dello stato manutentivo degli immobili, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziodelle attrezzature, degli impianti e dell’area a verde di ogni struttura. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 8 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Atto Di Appalto, Contratto Di Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento 1. All’atto della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti stipula del contratto di somministrazione o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno rapporto, è facoltà del depositoGestore di addebitare all’Utente in due rate, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatea garanzia dei pagamenti relativi al servizio erogato anticipatamente, un importo a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedeposito cauzionale.
2. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata L’importo di cui sopra è commisurato all’equivalente di tre mesi del corrispettivo del servizio idrico integrato calcolato sulle tariffe vigenti, escluso imposte, sulla base del consumo reale accertato.
3. S’intende per consumo reale accertato quello risultante da compagnie assicurative o istituti lettura non contestata ovvero, se contestata, decisa attraverso l’esaurimento della procedura di creditoreclamo.
4. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in Nel caso di proroga tecnicaconsumi annui accertati superiori ai 2.000 mc, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione allorquando non riguardino usi abitativi, è in facoltà del rapporto, dopo la verifica Gestore richiedere in luogo della regolare esecuzione del serviziocauzione una fideiussione il cui valore garantito si riferisca all’equivalente di sei mesi di consumo.
5. Per le sanzioni All’atto dell’allacciamento ed in assenza di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare consumo l’importo della garanzia entro 15 giorni cauzione è determinato in via provvisoria per tutte le tipologie di usi nella misura corrispondente al consumo indicato nel limite superiore della fascia base della tipologia di utenza richiesta.
6. L’importo della cauzione è oggetto a semplice richiesta dell’Entevariazione in più o in meno allorquando si accertano modifiche significative dei consumi che, con rinuncia espressa per le utenze i cui consumi sono inferiori a 1.000 mc annui, riguarderanno classi di consumo di 100 mc. mentre, per i consumi annuali superiore a tali limite la classe di consumo varia ogni 500 mc.
7. La cauzione non è soggetta ad iva ma è produttiva di interessi al diritto tasso legale che vengono erogati nel caso di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio liquidazione parziale o totale della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele cauzione nel caso di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione disdetta e/o delle polizze assicurativevoltura del contratto, fatta salva la possibilità per l’Utente cessante di autorizzarne il trasferimento all’Utente subentrante.
8. In ciascuna fattura è esposto l’ammontare della cauzione versata e gli interessi maturati.
9. La cauzione può essere prelevata dal Gestore allorquando si verifichi una morosità d’importo superiore alla cauzione, a causa del mancato pagamento di corrispettivi reali accertati sempreché questi non siano contestati ovvero esaurita la fase del reclamo.
10. L’Utente è informato dell’avvenuto prelievo nella prima bolletta utile nella quale è fatturata la nuova cauzione.
11. La cauzione non è dovuta , e se versata è restituita, per l’ulteriore periodo tutte le utenze i cui consumi reali accertati annui siano inferiori a 500 mc. e il pagamento sia domiciliato presso un istituto di affidamento credito.
12. Il deposito cauzionale è restituito entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, comprensivo degli interessi legali maturati.
13. Qualora l’Utente abbia già costituito un deposito cauzionale altrimenti denominato è convertito nella cauzione disciplinata dai commi precedenti fermo restando il suo adeguamento o restituzione della differenza se l’importo esorbita quello determinato in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentobase alle modalità indicate nel presente articolo.
14. Sono prevalenti le disposizioni dell’AEEG che contrastino con le disposizioni del presente articolo.
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Samples: Regolamento Del Servizio Idrico Integrato, Regolamento Del Servizio Idrico Integrato
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Al ricevimento della gestionecomunicazione di aggiudicazione del servizio, il soggetto affidatario l’appaltatore dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualecostituire, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatenei tempi che gli verranno comunicati dall’Amministrazione, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentegaranzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall’art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza113, 1° comma , del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/fideiussione o polizza assicurativa/bancaria , rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve espressamente prevedere la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione dell’Amministrazione. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita anche in contanti e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, in contestualità all’emissione del certificato finale di affidamento in regolare prestazione del servizio. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione . Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, al momento della scadenzail soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la garanzia, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentosu semplice richiesta scritta dell’Amministrazione . In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l’Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto, Capitolato Generale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione1. Ai sensi dell’art. 113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in Nel caso di proroga tecnicaprocedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa). Per le sanzioni La garanzia di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della stazione appaltante preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso alle AA.OO. delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’Appaltatore è obbligato a costituire, prima della gestionestipulazione del presente Contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, fidejussoria con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, modalità e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni gli importi di cui al presente Capitolatoall’art. 103, il Comune potrà rivalersi sulla D.Lgs. n. 50/2016. Resta inteso che tale garanzia prestata fidejussoria dovrà prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest’ultima, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell’ipotesi di cui al precedente art. 9. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell’affidamento della commessa. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnicadiritto del presente Contratto, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoai sensi del successivo art. 14.
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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto Per Servizio Di Manutenzione Del Verde
Deposito cauzionale. A copertura L’Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneimpegni assunti in base al presente capitolato, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 5% dell’importo del contratto stesso (la percentuale del 10% dell’importo contrattualeviene infatti ridotta al 5% in considerazione dell'obbligo di certificazione dell'ISO), con una delle ovvero il diverso importo previsto dalla legge in relazione alla percentuale di ribasso. La cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositomodi:
a) Fideiussione bancaria.
b) Polizza fideiussoria assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti Impresa di creditoassicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP. Detta garanzia La polizza fidejussoria dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per l’ulteriore periodo la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di affidamento polizza fidejussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: “la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione dell’Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi”. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell’Istituto entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della Società fidejubent, che espressamente rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art.1957 cc, o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o condizioni alcune o invocate decadenze di alcun genere, neppure in caso di proroga tecnicaordine all’avvenuta scadenza della polizza, al momento della scadenza, costituisce inadempimento mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto garantito e la ditta contraente.” Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. Essa rimarrà vincolata fino ad un anno oltre il termine del rapporto contrattuale dell’affidatario e comporta sarà restituita all’Impresa dopo la revoca dell’affidamentoliquidazione definitiva su richiesta dell’Impresa stessa.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per Al momento della sottoscrizione del Contratto ed esclusivamente a tutela dei beni di proprietà di Sky concessi in comodato d’uso all’Abbonato, Sky potrà richiedere all’Abbonato il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare pagamento di una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione somma di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, denaro a titolo di pegno deposito cauzionale infruttifero di interessi corrispondente al valore della tipologia di decoder Sky concesso all’Abbonato in comodato d’uso gratuito. Il deposito cauzionale dovrà essere corrisposto dall’Abbonato a favore dell’Ente committenteSky con la modalità indicata nella Richiesta di Abbonamento, prescelta dall’Abbonato tra le modalità disponibili. Non saranno accettati versamenti direttamente allo Successivamente alla risoluzione del Contratto o alla cessazione dello stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata avvenuta per causa non imputabile all’Abbonato, Sky provvederà, entro 90 (novanta) giorni dalla data di riconsegna da compagnie assicurative o istituti parte dell’Abbonato del decoder concesso in comodato d’uso gratuito, a restituire all’Abbonato la somma versata a titolo di creditodeposito cauzionale, previa compensazione di eventuali crediti vantati da Sky nei suoi confronti ed esclusivamente ove il decoder risulti perfettamente funzionante e pronto all’uso. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoDiversamente, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e Xxx non sarà svincolata dal Comune solamente tenuta alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziorestituzione dell’importo. Per le sanzioni di cui al presente CapitolatoFatto salvo quanto sopra, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso deposito cauzionale sarà restituito all’Abbonato con assegno di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.ctraenza.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Abbonamento Residenziale Sky, Abbonamento
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per garanzia di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente Locazione nonché a garanzia di ogni eventuale danno e/o passività cagionati anche indirettamente a Sogemi, il Conduttore costituisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente, un deposito cauzionale infruttifero, pari ad una trimestralità di canone, a mezzo assegno circolare n. [-] emesso in data [-] dall’Istituto [-] all'ordine non trasferibile in favore di Sogemi. In alternativa, il Conduttore potrà rilasciare il suddetto deposito mediante (i) il versamento in conto corrente infruttifero dedicato intestato a Sogemi ovvero mediante (ii) la consegna a Sogemi di una fidejussione bancaria autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, concessa da istituto bancario di primario standing. Ogniqualvolta il predetto deposito dovesse essere utilizzato, il Conduttore si obbliga a reintegrarlo entro 10 giorni liberi dall’utilizzo. Decorsi 30 giorni dalla cessazione (anche anticipata) della presente Locazione, qualora non fosse necessario utilizzare il deposito, questo verrà restituito al Conduttore. La mancata costituzione del Deposito Cauzionale o il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo reintegro dello stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, utilizzo costituisce motivo di inadempienza grave e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo legittima la verifica risoluzione della regolare esecuzione del serviziopresente Locazione ai sensi dell’art. Per le sanzioni 1456 c.c. e con gli effetti di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionesuccessivo Art. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c9.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Commercial Lease Agreement, Contratto Di Locazione Commerciale
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’Impresa Aggiudicataria per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, il soggetto affidatario dovrà prestare una denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93 commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (cfr. art.103 comma 1 del Codice). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e sarà svincolata dal Comune solamente del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla conclusione data di emissione del rapportocertificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizioreintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Per le sanzioni Alla garanzia di cui al presente Capitolatoarticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria (cfr. art.103 comma 1 del Codice). La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il Comune potrà rivalersi completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso per provvedere al pagamento di liquidazionequanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell'appalto (cfr. Le fideiussioni art.103 comma 2 del Codice). La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolocomma 1, nonché le polizze art.103 del Codice, determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria (cfr. art.103 comma 3 del Codice). La garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo trattasi, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del garante decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di pagare l’importo della solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con deve prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/(cfr. art.103 comma 4 del Codice). Ai sensi dell’art.103 comma 9 del Codice, le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoloro rappresentanze (attualmente D.M. n.31 del 19 gennaio 2018).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per Per ogni nuovo contratto attivato, l’ACKV potrà prevedere un deposito cauzionale a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dello stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere. In tal caso il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento deposito cauzionale è versato dall’Utente al momento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: stipula del contratto di somministrazione. Il deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile cauzionale è restituito all’Utente in caso di proroga tecnicachiusura del rapporto contrattuale, comunque ed in ogni caso dopo il pagamento della bolletta di chiusura. L’importo restituito si intende maggiorato degli interessi maturati pari al Tasso Ufficiale di Riferimento. Il deposito cauzionale può essere trattenuto dall’ACKV a conguaglio di mancati pagamenti risultati alla data della prevista restituzione, ancora, nel caso di sospensione dell’erogazione del servizio per morosità secondo le procedure previste dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio. Xxxx Xxxxxx, che richiedono la domiciliazione bancaria non sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione richiesto alcun deposito cauzionale. Nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo dalla stipula del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni contratto di cui al presente Capitolatosomministrazione, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionedeposito cauzionale sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa. Le fideiussioni di cui al presente articoloAnalogamente, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnicarevoca della domiciliazione, si provvederà all’addebito del deposito cauzionale con la prima fattura utile successiva alla registrazione della revoca stessa. L’entità del deposito cauzionale è determinata, a seconda della tipologia di utenza, arrotondato al momento della scadenzaeuro, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario del consumo idrico come di seguito indicato alle rispettive tariffe in vigore alla data del versamento:
a) allaccio permanente – uso domestico - per ogni unità abitativa un importo pari al costo di 60 mc;
b) allaccio permanente – uso domestico non residente - per ogni utenza un importo pari al costo di 100 mc;
c) allaccio permanente – uso agricolo agevolazione parziale e comporta totale - per ogni utenza un importo pari al costo di 100 mc;
d) allaccio permanente – uso allevamento - per ogni utenza un importo pari al costo di 100 mc;
e) allaccio permanente – altri usi - per ogni utenza un importo pari al costo di 100 mc;
f) allaccio temporaneo o stagionale – altri usi - per ogni utenza un importo pari al costo di 100 mc;
g) allaccio idrante - per ogni idrante un importo pari al costo di 100 mc; I Comuni Soci non versano alcun deposito cauzionale per gli allacci a qualsiasi uso destinati. Nei casi accertati di ripetitività negli ultimi due anni di pagamenti ritardati degli importi regolarmente fatturati a singoli Utenti l’ACKV può stabilire l’obbligo per l’Utente moroso del versamento di depositi cauzionali pari al costo dei consumi medi annui dell’utenza interessata. Il deposito cauzionale così stabilito non può essere inferiore al doppio del deposito cauzionale stabilito nei modi ordinari. Ogniqualvolta la revoca dell’affidamentodifferenza tra il valore del deposito cauzionale versato ed il valore del deposito cauzionale dovuto per i nuovi allacci supera il 10% del versato si procede all’integrazione o al rimborso dei versamenti eseguiti dagli utenti per importi pari alla differenza. Di norma la variazione avviene mediante addebito o accredito dell’importo nella fattura dei consumi. Le modalità per la determinazione e la gestione del deposito cauzionale possono essere soggette a variazioni nel caso in cui previste dalla normativa stabilita dalle Autorità competenti.
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Deposito cauzionale. A copertura L’Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della sottoscrizione del contratto, un deposito cauzionale, a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneimpegni assunti in base al presente capitolato, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 5% dell’importo del contratto stesso (la percentuale del 10% dell’importo contrattualeviene infatti ridotta al 5% in considerazione dell'obbligo di certificazione dell'ISO), con una delle ovvero il diverso importo previsto dalla legge in relazione alla percentuale di ribasso. La cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositomodi:
a) Fideiussione bancaria.
b) Polizza fideiussoria assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti Impresa di creditoassicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, l’elenco delle quali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo – ISVAP. Detta garanzia La polizza fidejussoria dovrà coprire l’intero periodo prevedere apposita clausola di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termine di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornicc e clausola di escutibilità a prima ed incondizionata richiesta, secondo la seguente formula: “la liberazione fidejussoria potrà avvenire solo a seguito di apposita comunicazione dell’Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell’Istituto medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi”. Il pagamento dell’importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta scritta dell’Istituto entro 30 giorni dalla stessa senza che da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo Società fidejubente, che espressamente rinuncia ad avvalersi dei termini di cui all’art.1957 cc, o della fideiussione e/ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o delle polizze assicurativecondizioni alcune o invocate decadenze di alcun genere, per l’ulteriore periodo di affidamento neppure in caso di proroga tecnicaordine all’avvenuta scadenza della polizza, al momento della scadenza, costituisce inadempimento mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l’Istituto garantito e la ditta contraente.” Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo. Essa rimarrà vincolata fino ad un anno oltre il termine del rapporto contrattuale dell’affidatario e comporta sarà restituita all’Impresa dopo la revoca dell’affidamentoliquidazione definitiva su richiesta dell’impresa stessa.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa, ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale di € , pari al 10% dell’importo contrattualenetto del contratto, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti mediante polizza fidejussoria bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassicurativa, presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione10.1 Ove esplicitamente richiesto da Powergas, il soggetto affidatario dovrà prestare cliente deve provvedere al rilascio di una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, somma a titolo di pegno deposito cauzionale. Tale deposito escutibile a favore dell’Ente committenteprima richiesta e con l’espressa rinuncia da parte del cliente alle facoltà previste dagli articoli: 1944,1945 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni eccezione deve intendersi rimossa. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizzaTale importo potrà essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata o dei tributi in modo da compagnie assicurative o istituti di creditorisultare sempre pari al massimo degli importi previsti. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di somma a deposito cauzionale resterà in vigore per tutta la durata dell’affidamento, essere rinnovabile del presente contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita con deroga quindi all’art. 1957 del c.c. La Powergas potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle mancato pagamento delle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante cliente. In caso di pagare l’importo mancato pagamento protratto per più di 30 (trenta) giorni, la Powergas si riserva il diritto di escutere in pagamento la somma a deposito cauzionale ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura. Qualora la somma a deposito cauzionale venga incamerata in toto od in parte dalla Powergas, il cliente sarà tenuto a ricostruirla per l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione della garanzia entro 15 stessa.
10.2 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, alla cessazione degli effetti del contratto di vendita, decurtandolo nell’ultima fattura di chiusura, o in alternativa a 30 giorni dal pagamento della fattura di chiusura, (qual’ora non trattenuto in tutto o in parte a semplice saldo di eventuali fatture insolute), tramite bonifico bancario.
10.3 Per i clienti che non usufruiscono del diritto al bonus sociale, nei casi di morosità reiterata, il deposito cauzionale previsto potrà essere raddoppiato e qualora non versato passibile di una richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio sospensione della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cfornitura per morosità.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Deposito cauzionale. A copertura In considerazione degli oneri investimenti richiesti in termini di strutture, personale ed attrezzature, a cui l’appaltatore dovrà far fronte per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi l’esecuzione dei servizi in appalto, a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall’affidamento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’ appaltatore è obbligato, prima della gestionestipula del contratto (ai sensi del l’art.113 del D.Lgs.163/2006 e art.123 del D.P.R.207/2010), il soggetto affidatario dovrà prestare a depositare una garanzia fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare nei limiti di cui all’art. 113 comma 1) del D.lgs. 163/2006 e determinato pari al 10all’10% dell’importo contrattualedi contratto. E’ fatta salva la possibilità della riduzione prevista dalla norma di legge, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicapossesso della certificazione di qualità. Il modulo di fideiussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui all’art. 127, comma 3, D.P.R.207/10 “Regolamento del Codice dei Contratti”. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al presente Capitolato10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fidejussione bancaria o la cui entità polizza assicurativa dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere Codice Civile , nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il appaltante. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette è automatico, senza necessità di benestare dell’ASM TERNI SPA, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento, in originale o in copia autenticata attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del gestore, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La polizza depositata dovrà espressamente stabilire che l’Istituto fideiussore rinuncia all’esercizio del beneficio della preventiva escussione della società obbligata e ad apporre l’eventuale mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in pagamento del premio assicurativo. In caso di proroga tecnicaescussione parziale della fidejussione prestata l’ appaltatore dovrà reintegrare la stessa entro il termine di 30 giorni dall’apposita richiesta avanzata dall’ASM TERNI SPA al fine di ricostituire il deposito cauzionale pari all’ammontare percentuale stabilito, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodell’importo di contratto.
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Samples: Accordo Quadro Di Appalto Di Servizi
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi delle obbligazioni, derivanti dall’affidamento della gestionedal capitolato in oggetto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale affidato, con una delle seguenti modalità: deposito e comunque calcolato in contanti base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, Le stesse dovranno essere rinnovabile redatte in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni modo conforme al modello di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla D.M. 123/2004. La garanzia prestata deve espressamente prevedere la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/del Comune di Firenze. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’A.C., e il rimborso delle polizze assicurativespese sostenute dall’A.C. ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25. Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, per l’ulteriore periodo il Comune di affidamento in Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, al momento il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della scadenzacauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoil Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi L’Aggiudicataria del servizio, a garanzia dei patti contrattuali derivanti dall’affidamento dall’aggiudicazione dell’Appalto deve costituire, prima della gestionefirma del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari cauzione commisurata al 10% dell’importo contrattuale(dieci per cento) del canone complessivo d’affidamento pluriennale e comunque secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La suddetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo è condizionata all’accettazione da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedell'Amministrazione Comunale e dovrà: ⮚ prevedere, con espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa ⮚ la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento appaltante; ⮚ in caso di proroga tecnicaescussione da parte dell’Amministrazione Comunale, al momento essere reintegrata fino all’intera somma garantita nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione Comunale avrà diritto di avvalersi d’autorità della scadenzacauzione prestata come sopra. Al termine dell’appalto, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario liquidata e comporta saldata ogni pendenza, sentiti i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali, l’Aggiudicataria sarà liberata dal vincolo del deposito cauzionale. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Aggiudicataria, la revoca dell’affidamentocauzione di cui sopra sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale, fino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’Aggiudicataria e fatte salve ulteriori azioni a titolo risarcitorio. Qualora l'importo della cauzione medesima non fosse sufficiente a coprire l'indennizzo dei danni, l'Amministrazione avrà la facoltà di promuovere il sequestro di macchine ed automezzi di proprietà dell’Aggiudicataria nelle necessarie quantità.
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Samples: Capitolato d'Onere
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Laddove richiesto dal Fornitore nell’Offerta Economica, Il Cliente sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale in accordo alle disposizioni della delibera AEEGSI n. 229/01 e successive modifi- che ed integrazioni, e di valore pari a quanto previsto dal TIVG. Il versamento del deposito costituirà condizione per la richiesta di attivazione del Servizio da parte del Fornitore al Distributore Locale. In alternativa al deposito di cui alla prima parte del presente articolo, qualora il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Cliente abbia consumi inferiori a 5000 Smc/anno, quest’ultimo potrà optare per la domiciliazione bancaria con procedura di addebito diretto su conto corrente quale garanzia equivalente al deposito cauzionale. Qualora i con- sumi del Cliente fossero superiori ai 5000 mc/anno le due forme di garanzia dovranno concorrere: qualora l’attivazione della gestioneprocedura di addebito diretto su conto corrente non abbia avuto esito positi- vo per cause indipendenti dal Fornitore, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateCliente sarà tenuto a versare, a titolo di pegno idonea garanzia sulla prima fattura emessa, il suddetto deposito cauzionale, salvo che tale clausola non sia stata espressamente derogata all’interno dell’Offerta Economica. Qualora nel corso dell’erogazione del servizio l’importo del deposito cauzionale fosse incamerato dal Fornitore, in tutto o in parte, nel rispet- to della disciplina vigente, il Cliente sarà tenuto a favore dell’Ente committentericostituirlo con addebito sulla prima fattura utile. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizzaIl deposito cauzionale sarà restituito ove venga riattivata la procedura di addebito diretto su conto cor- rente qualora le due forme di garanzia siano alternative. In caso di consumi superiori ai 5000 Smc/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative anno il deposito sarà restituito entro 30 giorni dal termine del rapporto, qualora non trattenuto in tutto o istituti in parte a copertura di creditoeventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoSu richiesta del Fornitore, essere rinnovabile il Cliente si obbliga ad adeguare l‘importo del deposito cauzionale in caso di proroga tecnicairregolarità nell’uso del Servizio, ritardi nei pagamenti e/o aumento nei consumi di gas naturale, ferma l’applicazione di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione dalla legge. In caso di mancato adeguamento dell‘importo del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del servizio. Per le sanzioni di cui al presente CapitolatoFornitore, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture Fornitore si riserva il diritto di addebitare al Cliente, nella prima fattura utile, l’ammontare corrisponden- te all’adeguamento richiesto. Il Cliente si obbliga altresì a reintegrare il deposito cauzionale in corso caso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo avvenuta escussione dello stesso da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteFornitore, con rinuncia espressa addebito nella prima fattura utile. Il de- posito cauzionale, oltre agli interessi eventualmente maturati, che saranno calcolati sulla base del tasso di interesse legale, verrà restituito al diritto Cliente nella fattura di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrannochiusura, inoltre: contenere l’espressa rinuncia come previsto ai sensi del garante al beneficio della preventiva escussione TIF, salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interes- si di mora applicati ai sensi del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cTIMG.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Gas Supply Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare L’offerta deve essere corredata di una garanzia pari al 102% (due per cento) dell’importo contrattualea base di gara, costituita con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele modalità di cui all’art. 1957 comma 2 93 del c.cD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I depositi cauzionali provvisori saranno restituiti, subito dopo l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, alle Imprese/Cooperative/ Associazioni concorrenti che non risultassero vincitrici; la cauzione provvisoria della IMPRESA AGGIUDICATARIA sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione definitiva. A garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, l’IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a costituire nei modi di legge e prima della stipula del contratto d’appalto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, eventualmente aumentata in conformità all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; prevedere l'operatività , secondo le modalità ivi previste. La garanzia non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l’IMPRESA AGGIUDICATARIA, sempre che all’Ente appaltante non competa il diritto di incameramento della garanzia medesima cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta all’Ente appaltante pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sull’IMPRESA AGGIUDICATARIA grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro quindici giorni, il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 gg. dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Ente appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Ente appaltante ha facoltà di escutere la polizza fideiussoria a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentorichiesta.
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Samples: Concession Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti con il presente atto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualecomprensivi del pagamento del canone, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria la Concessionaria presterà cauzione per complessive € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) mediante polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicurative banca o istituti da primario istituto di creditoassicurazione, o intermediario finanziario ex art. Detta garanzia 113 ai sensi del D.Lgs 163/2006. Copia della polizza dovrà coprire l’intero periodo essere trasmessa al Comune di durata dell’affidamentoCasnate con Xxxxxxx, della stessa dovrà essere rinnovabile in caso fatto espresso richiamo all’atto della sottoscrizione della presente convenzione. Il Comune di proroga tecnica, Casnate con Xxxxxxx provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica da parte dell’ufficio tecnico del puntuale e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziocorretto adempimento degli obblighi assunti. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui rinuncia al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entescritta dell’ufficio tecnico. Inoltre a garanzia dell’esecuzione delle opere di investimento, di cui agli articoli 7 e 8, dovrà essere prestata adeguata garanzia finanziaria pari al 100% dell’importo delle opere previste, con scadenza alla restituzione dell’originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere; la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta del concessionario, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo. La garanzia è prestata con la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’arte non trova applicazione l’art. 1944 1944, secondo comma, del c.c.; contenere l’espressa codice civile, nonché con la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del c.ccodice civile.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al L’Affidatario deve costituire la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattualedell'ammontare del contratto previsto in sede di gara e segnatamente, con una delle seguenti modalità: deposito di euro, nelle forme e nei termini indicati dalle leggi vigenti in contanti o in titoli materia, ai sensi dell’ art. 103 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso D.Lgs 50/2016 e s.m.i. La suddetta è soggetta alle percentuali di riduzione qualora l’Affidatario rientri nelle condizioni di cui all’ art. 93 comma 7 del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateD.Lgs 50/2016 e s.m.i. La garanzia definitiva è presentata, a titolo scelta dell’Affidatario, sotto forma di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/cauzione o fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per con le sanzioni modalità di cui al presente Capitolatoall’art. 93, il Comune potrà rivalersi sulla comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui la garanzia prestata definitiva venga costituita a mezzo fideiussione la cui entità dovrà stessa dovrà: essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni rilasciata, a scelta dell'aggiudicatario, da imprese bancarie o sulle fatture in corso assicurative che rispondano ai requisiti di liquidazione. Le fideiussioni solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui al presente articoloall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, nonché le polizze n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del garante decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: - prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo xxxxx, del c.c.; prevedere codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 25 richiesta scritta della stazione appaltante Il appaltante; - prevedere che il mancato rinnovo della versamento dei premi non sia opponibile all’Ente garantito; - constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma la fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo ed i suoi poteri di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta impegnare la revoca dell’affidamentosocietà che rilascia la fideiussione.
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Samples: Schema Di Convenzione
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio1. Per le sanzioni autorizzazioni o concessioni, la Provincia richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per un importo come da tabella di cui al all’allegato “B” del presente CapitolatoRegolamento, da aggiornare annualmente con delibera dell’Organo esecutivo, nei particolari casi da valutare discrezionalmente da parte dei tecnici provinciali.
2. Per gli Enti pubblici, Consorzi ed altri Enti o Ditte erogatori/erogatrici di pubblici servizi (Telecom, Enel, Snam, SAL, Aziende municipalizzate, ecc. ecc.) può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno.
3. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
4. Per lo svincolo del deposito cauzionale l’interessato dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla dichiarazione di regolare esecuzione con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o concesso.
5. La U.O. Concessioni Demanio Stradale ha facoltà di richiedere, per interventi di notevole rilevanza e consistenza (es: opere pubbliche, interventi soggetti a convenzione e particolari manufatti ed infrastrutture), il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata collaudo di regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, rinuncia anticipata comunicata con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.clettera raccomandata.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione1. Ai sensi dell’art. 113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in Nel caso di proroga tecnicaprocedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa). Per le sanzioni La garanzia di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera.
2. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della stazione appaltante preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione.
4. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbiano eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
5. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione.
6. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneAi sensi dell’art.113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in In caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportola garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziol'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Per le sanzioni La garanzia di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della stazione appaltante preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti con il presente atto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia la Concessionaria presterà cauzione per complessivi €. 7.437,00 (pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalitàad un’annualità di canone) mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o primario istituto di assicurazione. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante: deposito quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – xxxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxxxx; fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 106 del D. lsg. n. 385/1993. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ufficio Gestione impianti sportivi del Comune di Monza. Il Comune provvederà allo svincolo della polizza al corso termine della concessione previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del giorno puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti. La cauzione definitiva si intende prestata, conformemente alle prescrizioni dell’art.113 del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateD. Lgs. N. 163/2006, a garanzia: ▪ dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, comprensivi dei canoni di concessione annui dovuti all’Amministrazione Comunale; ▪ dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; ▪ del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale fosse eventualmente obbligata a sostenere durante la gestione, a causa di pegno a favore dell’Ente committenteinadempimento delle obbligazioni. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata beneficio alla preventiva escussione e la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entescritta dell’Ufficio gestione impianti sportivi. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovrannoil deposito dovrà essere reintegrato, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima pena decadenza, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoapposita comunicazione da parte del Committente.
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Samples: Convenzione Per La Gestione in Concessione Del Laghetto Di Pesca Sportiva Comunale
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneDEFINITIVO L’Appaltatore è tenuto a prestare un deposito cauzionale definitivo costituito, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualeai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti mediante fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale polizza assicurativa fidejussoria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria fidejussione rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni dagli Intermediari iscritti nell’albo di cui al presente Capitolatoall’articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n° 385, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni che svolgono in via esclusiva o sulle fatture in corso prevalente attività di liquidazione. Le fideiussioni rilascio di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteD.Lgs. 24/02/1998, con n. 58. La fideiussione dovrà prevedere espressamente:
1. la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’arted alla applicabilità dell’articolo 1957 del Codice Civile;
2. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele il pagamento dell’intera somma assicurata entro il termine di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni 15 (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il appaltante. L’importo della cauzione verrà determinato ai sensi degli artt. 113 del D.Lgs.163/2006 La garanzia copre gli oneri per il mancato rinnovo od inesatto adempimento. La mancata costituzione della fideiussione e/garanzia determina la decadenza dall’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’affidamento della fornitura al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia fideiussoria in questione è svincolata all’atto dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessita del benestare dell’Appaltatore, con la sola condizione della preventiva consegna, da parte di quest’ultimo, del documento, in originale o delle polizze assicurativein copia autentica, per l’ulteriore periodo attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di affidamento 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di proroga tecnicainadempimento a tale obbligo, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentol’ARPAS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Globale Della Strumentazione Analitica
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario L’Affidatario dovrà prestare costituire una garanzia pari fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale10 per cento, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al corso del giorno del deposito20 per cento, presso una sezione l'aumento è di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, a titolo scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pegno cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a favore dell’Ente committenteciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola: L’ISTITUTO BANCARIO O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE, SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRÀ VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE, QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI NEL PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 15 GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA. Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della fideiussione e/preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni: - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - di aver preso visione dell’avviso, del disciplinare, del capitolato d’appalto e degli atti ivi richiamati; La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o delle polizze assicurativein parte, per l’ulteriore periodo l’applicazione delle penalità di affidamento in caso cui al presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di proroga tecnicaaver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali, al momento compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto. La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza. La mancata costituzione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.
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Samples: Support Management Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedella stazione appaltante. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da compagnie assicurative dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o istituti prevalente attività di creditorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoper ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’offerta dovrà, altresì, essere rinnovabile in caso corredata, a pena di proroga tecnicaesclusione, e sarà svincolata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal Comune solamente presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità riportate dal DLgs 50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla conclusione sola fornitura base avente validità sino allo scadere del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni termine di cui al presente Capitolatosecondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso fatte salve le modalità di liquidazione. Le fideiussioni svincolo di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente successivo art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del garante certificato di pagare l’importo regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entegara, con e dovranno contenere: ▪ Espressa menzione degli eventi garantiti; ▪ La clausola di rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa ▪ La clausola di rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c.2; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, ▪ La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di affidamento in caso qualsiasi natura e genere; A pena di proroga tecnicaesclusione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore e comporta la revoca dell’affidamento.dovrà essere autenticata da notaio;
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Samples: Leasing Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri 0.Xx deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titolo di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli devono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della gestionecostituzione del deposito e, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualeper i titoli soggetti a tassazione, con una delle seguenti modalità: detrazione dell’importo relativo), ovvero deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, effettuato presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o uno degli istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni credito di cui al presente Capitolatodecreto legislativo 1 settembre 1993, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la cui entità ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture redatta in corso bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate). 0.Xx alternativa al deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi, la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l’escussione della somma garantita a prima richiesta e dovranno, altresì, contenere l’espressa dichiarazione del rilasciante di liquidazioneavere preso integralmente conoscenza del bando. Le fideiussioni Un fac-simile di cui modello di fideiussione bancaria è allegato al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.disciplinare come allegato E
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Samples: Disciplina Di Gara
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuale, il soggetto affidatario Fornitore dovrà prestare una garanzia effettuare un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo contrattualedi aggiudicazione, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli ai sensi dell’art. 113 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenteD.Lgs. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria 163/2006. Tale garanzia deve essere rilasciata da compagnie assicurative o istituti impresa di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, seguente clausola: “la società si impegna ad effettuare il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni pagamento a semplice richiesta dell’Entedell’Ente garantito, con rinuncia espressa senza opporre eccezioni, comprese quelle dell’art. 1945 c.c., sino ad integrale soddisfacimento degli obblighi inerenti al diritto di opporre contratto per il quale è prestata la presente garanzia, rinunciando espressamente a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio valersi della preventiva escussione del debitore principale decadenza prevista dall’art. 1944 1957 x.x., 0° xxxxx”. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del c.c.; contenere l’espressa rinuncia 2%, presentata in sede d’offerta. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del garante debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai diritti sensi del presente capitolato. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che A.S.P. ha diritto a rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti di A.S.P., a seguito della piena ed alle tutele di cui all’artesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e secondo quanto previsto al successivo art. 1957 comma 2 20 del c.c.; prevedere l'operatività presente atto. Qualora l’ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta il termine di 10 giorni dal ricevimento della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentorelativa richiesta.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall’affidamento dal contratto relativo al servizio in questione, la Ditta appaltatrice è obbligata a costituire, prima della gestionestipula del contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli . Ai sensi del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecomma 7 dell’art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica93, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione dell’art. 103 del rapportoD.lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia, dopo la verifica e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle relative percentuali previste dai citati articoli qualora l’operatore economico sia in possesso dei requisiti prescritti al momento della regolare esecuzione del serviziopresentazione dell’offerta. Per le sanzioni fruire di tale beneficio, l’operatore economico, segnala preventivamente il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle leggi vigenti. La presentazione di una cauzione dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente segnalato costituisce causa di esclusione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto appaltante. Tale polizza rimarrà vincolata nell’ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa l’Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativelettera di richiesta in tal senso dell’Istituto, per l’ulteriore periodo sorgerà in quest’ultimo la facoltà di affidamento risolvere il contratto, affidando l’appalto ad altra ditta in caso danno di proroga tecnicaquella contraente. L’Istituto si riserva la facoltà di autorizzare lo svincolo di parte del deposito costituito, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoin relazione alle prestazioni eseguite.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’Appaltatore è obbligato a costituire, prima della gestionestipulazione del presente Contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, fideiussoria con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, modalità e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni gli importi di cui al presente Capitolatoall’art. 113, il Comune potrà rivalersi sulla D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che tale garanzia prestata fideiussoria deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell’ipotesi di cui al precedente art. 10. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 16.
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Samples: Servizio Di Intervento E Trasporto Per Soccorso Con Autoambulanza
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare L’offerta deve essere corredata di una garanzia pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (certificazione del sistema di qualità conforme conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000), costituita con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 A garanzia degli obblighi contrattuali assunti la ditta affidataria presenterà la cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattualestimato dell’appalto, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli nelle forme e modalità stabilite dall’art. 103 del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenteD.Lgs. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di crediton. 50/2016. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo L’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (certificazione del sistema di qualità conforme conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000). La garanzia deve prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia dovrà essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell’affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Tale cauzione garantirà l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Ente appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativedovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per l’ulteriore periodo fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l’Ente, l’esperimento di affidamento ogni altra azione nel caso in caso cui la cauzione risultasse insufficiente. La Ditta affidataria sarà obbligata a reintegrare la cauzione, di proroga tecnicacui l’Ente abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Tale cauzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata alla fine di ciascun anno scolastico nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'importo annuo inizialmente garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della stazione appaltante, a condizione che l'aggiudicatario consegni preventivamente all'istituto garante un documento, in originale o copia autenticata, dal quale risultino gli stati di avanzamento o analogo documento, in originale o copia autenticata, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al momento 25% (venticinque percento) dell'iniziale importo annuo garantito, sarà svincolato alla fine dell’appalto previa autorizzazione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoStazione appaltante a seguito di accertato regolare svolgimento del servizio.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento I partecipanti alla gara dovranno costituire, a favore del Comune di Boffalora Sopra Ticino, specifica garanzia, valida fino allo svincolo della gestionestessa, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una (dieci per cento) del prezzo di base d’asta per l’acquisto delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentearee (€ 153.909,00). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/La cauzione dovrà essere presentata mediante fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative Azienda di credito autorizzata a norma di legge o istituti con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese di creditoassicurazione autorizzate a norma di legge. Detta La fideiussione dovrà avere durata sino allo svincolo della stessa. La garanzia dovrà coprire l’intero periodo verrà svincolata, con liberazione del partecipante da ogni obbligo relativo, all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di durata dell’affidamentocompravendita, essere rinnovabile in caso se aggiudicatario, ovvero entro 20 (venti) giorni dalla data di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneaggiudicazione definitiva se non aggiudicatario. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 bancarie ed assicurative dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 1944 del c.c.Codice Civile; prevedere l'operatività - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Boffalora Sopra Ticino. Tutte le fideiussioni devono essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, i brokers, i funzionari e, in ogni caso, i soggetti muniti di rappresentanza dell’istituto di credito e compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione deve essere accompagnata, da copia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa le fideiussioni devono essere corredate da autenticazione notarile della stazione appaltante Il mancato rinnovo firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Entro 45 (quarantacinque) giorni successivi a quello del ricevimento della fideiussione e/o delle polizze assicurativecomunicazione dell’aggiudicazione definitiva, per l’ulteriore periodo l’aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere il contratto preliminare di affidamento in caso compravendita, davanti a notaio scelto di proroga tecnicacomune accordo tra le parti ed a provvedere a tutte le necessarie attività tecniche volte alla sottoscrizione dello stesso; contestualmente dovrà versare la caparra confirmatoria così come meglio esplicitato al successivo punto 10. Comune di Boffalora Sopra Ticino - Prot. n. 4603 del 21-05-2018 Qualora l’aggiudicatario entro il termine predetto non provveda alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita, al momento della scadenzail Comune di Boffalora Sopra Ticino incamererà a titolo di penale, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario senza ulteriori formalità, la garanzia costituita a suo favore e comporta la revoca dell’affidamentoresterà libero da ogni impegno nei confronti dell’aggiudicatario.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario 1. La Ditta Aggiudicataria del servizio dovrà prestare una garanzia fideiussoria mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, valore contrattuale quale importo a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Entebase d’asta; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in nel caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la verifica della regolare esecuzione del serviziogaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20% la garanzia è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso.
2. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla La garanzia prestata fideiussoria deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 comma c. 2 del c.c.; prevedere l'operatività Cod. Civ. e l’operatività della garanzia medesima stessa entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante.
3. La garanzia fideiussoria sarà restituita nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo sulla base di documentazione attestante l’avanzamento del lavoro in pari misura percentuale; il restante 25% sarà svincolato al termine del contratto previa verifica della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento esattezza e regolarità degli adempimenti.
4. La mancata costituzione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta garanzia determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
5. In ogni caso competerà all'Amministrazione Comunale un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo.
6. Alla Ditta aggiudicataria incomberà l'obbligo di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedal presente capitolato, il soggetto affidatario dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda dovesse sostenere, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, la Ditta dovrà prestare versare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Azienda e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una garanzia cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattualedel valore complessivo dell’appalto su base quinquennale, XXX XXXXXXX. (art. 40 D. Lgs. 163/2006: Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’articolo 75 e dall’articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento (105). Comma così modificato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 2, X.Xxx. 31 luglio 2007, n. 113. Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con una delle seguenti modalità: Det. 11 settembre 2007, n. 7/2007 (Gazz. Uff. 25 settembre 2007, n. 223), ha interpretato il presente comma nel senso che la riduzione del deposito cauzionale in contanti o misura del cinquanta per cento per le imprese in titoli possesso della certificazione di qualità è applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture). La cauzione può consistere nel versamento presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero mediante costituzione di idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve contenere in modo espresso la rinuncia del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussore alle facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. Tale fideiussione dovrà avere validità fino al presente Capitolatotermine del contratto e contenere, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articoloaltresì, nonché l’impegno del fideiussore ad erogare all’Azienda le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia somme dovute dietro semplice richiesta entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedalla medesima. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Azienda e la Ditta, con rinuncia espressa al sempre che all’Azienda non competa il diritto di opporre incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Azienda pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Azienda dovesse risultare creditrice a quest’ultimo qualsiasi eccezionetitolo. DovrannoSulla Ditta graverà l’obbligo, inoltre: contenere l’espressa rinuncia sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’artprovvedimento stesso. 1944 del c.cResta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Servizio Di Noleggio, Lavatura E Stiratura Biancheria
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneL’Appaltatore è obbligato a costituire, il soggetto affidatario dovrà prestare nei termini e modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefideiussione bancaria o polizza assicurativa. Resta inteso, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositonaturalmente, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta che tale garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo fideiussoria deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del 2, c.c.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi sopportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nella ipotesi di cui al successivo art. 11. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’inadempimento. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento del servizio. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 17.
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Samples: Contratto d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario Ogni concorrente dovrà prestare costituire una garanzia pari cauzione provvisoria dell’importo di € 2.113,00 (Euro duemilacentotredici/00) corrispondente al 1020% dell’importo contrattualedel prezzo a base d’asta, con una delle validità non inferiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data prevista per l’espletamento dell’asta pubblica. La garanzia potrà essere costituita tramite deposito con versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Terni presso l’Unicredit Banca di Roma S.p.A. attraverso le seguenti modalitàcoordinate bancarie nazionali: IBAN: IT 06W0200814411000040454881 - Corso Tacito n. 6-TERNI, ovvero con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma di legge o con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge. Le fidejussioni bancarie e le polizze assicurative dovranno prevedere espressamente la formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ai concorrenti non aggiudicatari in via definitiva o non ammessi alla gara verrà rilasciata dichiarazione di svincolo del deposito cauzionale infruttifero, ovvero restituita la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o il deposito cauzionale dell’aggiudicatario saranno restituiti previo versamento all’Ufficio Economato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a pena di decadenza, della corrispondente somma che verrà introitata a titolo di acconto prezzo. Nel caso in contanti o cui l’aggiudicatario receda dall’acquisto, non si presenti per la stipula del contratto, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositocaso di sua decadenza dall’aggiudicazione, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatel’Amministrazione, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti penale, incamererà la cauzione, salvo il risarcimento di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.ceventuali ulteriori danni.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Bando Di Vendita Immobiliare
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneL’Appaltatore è obbligato a costituire, il soggetto affidatario dovrà prestare nei termini e nelle modalità di cui all’art. 113 del CODICE, una garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefideiussione bancaria o polizza assicurativa. Resta inteso, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositonaturalmente, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta che tale garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo fideiussoria deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c2, cod. civ.; prevedere l'operatività , nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Stazione Appaltante. Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora, a causa di un grave inadempimento dell’Appaltatore ed una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto anziché domandarne l’adempimento. Tale importo sarà, altresì, trattenuto in misura pari ai costi supportati dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest’ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all’Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra impresa, nell’ipotesi di cui al successivo articolo 18. In tali casi, l’ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dai danni patiti in conseguenza dell’adempimento. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra, determinerà la revoca dell’affidamento dei lavori e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata quale garanzia a corredo dell’offerta economica, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il mancato rinnovo della fideiussione e/reintegro del deposito cauzionale entro trenta giorni dalla sua escussione totale o delle polizze assicurativeparziale, per l’ulteriore periodo costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di affidamento in caso risoluzione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto del presente contratto ai sensi del successivo articolo 17.
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Samples: Contratto d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato MODALITA’ DI COSTITUZIONE
1) Con reale e valida cauzione in numerario od inesatto adempimento degli obblighi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa;
2) Con fideiussione bancaria rilasciata da Azienda di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
3) Con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni privata, approvato con D.P.R 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento danni derivanti dall’affidamento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. L’importo della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia cauzione definitiva è pari al 10% (dieci) per cento dell’importo contrattualecomplessivo di affidamento. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, con una delle seguenti modalità: deposito la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. La cauzione definitiva, in contanti qualunque forma prestata, sarà svincolata soltanto dopo che il Responsabile dell’esecuzione del contratto, avrà accertato la completa e regolare esecuzione dell’appalto e liquidata ogni ragione contabile. Qualora la cauzione definitiva, sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere 2) e 3) del punto 16.1, la fideiussione o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di durata dell’affidamentovalidità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, essere rinnovabile su semplice richiesta della Stazione Appaltante, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione opposizione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni soggetto aggiudicatario ovvero di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneterzi aventi causa. Le fideiussioni di parti inoltre, in deroga al disposto in cui al presente articoloall’art. 1944, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entecomma 2 c.c., con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio non possono convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’artprincipale. 1944 Espressamente si assume infine, tra le norme del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’artpresente articolo, l’art. 1957 comma 2 del c.ccodice civile.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Deposito cauzionale. A Prima della stipula della Convenzione di Utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il Consorzio una cauzione a garanzia del regolare pagamento dei canoni e/o a copertura degli oneri per il di eventuali danni derivanti dal mancato od inesatto rispetto del presente Regolamento e/o del Contratto di Utenza. L’importo del deposito cauzionale è pari al 10 % del canone annuo ( comprensivo di IVA ) e viene calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula. Esso sarà corrisposto mediante versamento in denaro o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fidejussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall’Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi. Per i conferimenti di rifiuti liquidi, l’importo del deposito cauzionale viene fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi. Il deposito cauzionale ( o la garanzia fidejussoria ) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento degli di tutti gli obblighi derivanti dall’affidamento previsti a carico dell’Utente. Anche la revisione dell’autorizzazione e/o della gestioneConvenzione di Utenza è soggetta all’aggiornamento dell’importo del deposito cauzionale. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, il soggetto affidatario dovrà prestare versamento del deposito cauzionale può essere richiesto, a discrezione del Consorzio, a garanzia della buona esecuzione dell’allacciamento e/o del regolare pagamento dei canoni. In particolare i comuni associati sono tenuti, dalla data di comunicazione dell’avvio del servizio, a corrispondere al Consorzio una garanzia somma pari al 1020% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli + iva del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatecanone annuale previsto, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti anticipazione sugli oneri di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cgestione.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Regolamento Fognario
Deposito cauzionale. 4.1 A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi di tutte le obbligazioni derivanti dall’affidamento della gestionedal presente Contratto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari Cliente versa al 10% dell’importo contrattualeConcedente il Deposito entro la data calendarizzata per l’ingresso.
4.2 Qualunque inadempimento del Cliente ai sensi del precedente articolo darà titolo e ragione al Concedente di prelevare e trattenere dal Deposito ogni ammontare ad esso dovuto, con una fatto salvo il diritto ad ogni maggior danno che resterà risarcibile ai sensi dell’art. 1382 Cod. Civ., 1°co. ultima parte.
4.3 Il Deposito non esime il Cliente dal regolare pagamento del Canone e non potrà in alcun modo essere utilizzato o computato dal Cliente in acconto Canone o portato in compensazione rispetto al Canone dovuto.
4.4 Il Deposito non produrrà interessi e sarà restituito al Cliente entro 30 giorni lavorativi dalla riconsegna dell’Alloggio previa verifica dello stato e delle seguenti modalità: deposito condizioni (anche manutentive) dello stesso e dell’avvenuto pagamento da parte del Cliente di tutte le cifre da esso dovute in contanti o base al Contratto ed alla Tabella Servizi e Costi. Eventuali costi bancari ed amministrativi per la restituzione del Deposito al Cliente saranno automaticamente dedotti dallo stesso.
4.5 Il Cliente prende atto che, essendo il Canone determinato in titoli base a tariffe agevolate applicate anche in ragione della Durata fissa, nel caso di interruzione anticipata da parte del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso Cliente, non preceduta da un preavviso di 30 giorni naturali consecutivi, l’intero ammontare del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, Deposito verrà trattenuto dal Concedente a titolo di pegno penale ed a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentocopertura dei Canoni non incassati, essere rinnovabile fatto salvo il diritto ad ogni maggior danno.
4.6 Il Cliente riconosce al Concedente il diritto a dedurre dal Deposito, nel corso della Durata del presente Contratto, eventuali somme dovute dal Cliente in caso di proroga tecnica, base alla Tabella Servizi e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteCosti se dovuti, con rinuncia espressa obbligo del Cliente di reintegrare l’ammontare dedotto entro 7 giorni dalla detrazione al fine di ripristinare l’ammontare iniziale del Deposito.
4.7 Il Cliente riconosce al Concedente il diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.ctrattenere il Deposito qualora il Cliente venga allontanato dall’Alloggio per motivi disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Hospitality Agreement
Deposito cauzionale. 1. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionegaranzia di ogni obbligo contrattuale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia Concessionario deve rilasciare idonea cauzione, mediante polizza fidejussoria della durata di anni 6 (sei) per un importo pari al 10% dell’importo contrattualecomplessivo del contratto. I soggetti fidejubenti prescelti devono, con una delle seguenti modalitàai sensi di legge, risultare iscritti in appositi elenchi gestiti da entità governative quali: deposito in contanti o in titoli - BANCHE e ISTITUTI DI CREDITO: assoggettate alla vigilanza della Banca d’Italia; - COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE: autorizzate all’esercizio del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committenteramo 15 “Cauzioni” e iscritte all’Albo Imprese tenuto dall’IVASS; - INTERMEDIARI FINANZIARI: iscritti alla Banca d’Italia. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia La polizza fidejussoria dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del c.ccodice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. La cauzione verrà restituita dopo la scadenza del contratto di concessione e solo quando sia stato pienamente accertato l’adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario e che non esistano danni o cause per fatto o colpa del Concessionario medesimo o del personale da esso dipendente.;
2. La cauzione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante, nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 103, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
3. Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo Concessionario ha l’obbligo di affidamento reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia in caso di proroga tecnicaescussione totale o parziale da parte del Concedente durante il periodo di validità della stessa entro il termine perentorio di 15 giorni, e di darne puntuale comunicazione al momento Concedente.
4. La prestazione della scadenzagaranzia, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoai sensi del presente articolo, non limita l’obbligo del Concessionario di provvedere all’integrale risarcimento dei danni, ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
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Samples: Concession Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento 8.1 Il Cliente, all’atto della gestionestipula del contratto di fornitura, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari versa a Bea Gestioni S.p.a. un anticipo sui consumi commisurato all'entità ed alle caratteristiche della fornitura e comunque determinato al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione momento dell’attivazione del servizio. Per le sanzioni L’anticipo viene restituito al Cliente a seguito della cessazione del contratto, senza necessità di cui esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
8.2 In sostituzione dell'anticipo sui consumi Bea Gestioni S.p.a. si riserva di chiedere al presente CapitolatoCliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fidejussione per un importo equivalente ad un trimestre di fornitura, assumendo come volume mensile il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata quantitativo mensile massimo consentito dall'impianto. Il Fornitore si riserva la cui entità dovrà facoltà di richiedere modifiche delle garanzie in funzione delle variazioni dei prezzi di vendita successivi, oppure delle eventuali modifiche nei consumi dell'utenza.
8.3 Può essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso richiesta anche la costituzione di liquidazione. Le fideiussioni di cui un adeguato deposito cauzionale, oltre al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte pagamento del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativedebito pregresso, per l’ulteriore periodo ottenere la riattivazione di affidamento utenze interrotte per morosità.
8.4 Il deposito sarà restituito a compensazione dell'ultima fattura emessa in seguito alla cessazione del contratto o con assegno di traenza se nell'ultima fattura non vi è sufficiente capienza.
8.5 In caso di proroga tecnicainadempimento del Cliente, fatta salva ogni azione derivante dal contratto e dalla Legge, Bea Gestioni S.p.a. potrà compensare con tali anticipi i propri crediti. In questo caso il Cliente dovrà al momento della scadenzapiù presto ricostruire l’anticipo nella sua integrità.
8.6 In caso che il Cliente adotti il sistema di domiciliazione bancaria degli addebiti delle fatture, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentol’anticipo sui consumi non verrà richiesto, o nel caso in cui fosse già stato versato, sarà restituito sotto forma di storno nella fattura conseguente.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Tutti i concorrenti per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento essere ammessi alla gara dovranno presentare la documentazione attestante l’avvenuta costituzione di una cauzione, a garanzia dell’offerta, corrispondente al 2% dell’importo posto a base della gestionegara. Dopo l’aggiudicazione definitiva le cauzioni provvisorie saranno restituite ai concorrenti non aggiudicatari, il soggetto affidatario mentre quello della ditta aggiudicataria resterà vincolato e dovrà prestare una garanzia pari al essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. La cauzione dell’aggiudicatario verrà trattenuta fino alla sua sostituzione con cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, da presentare su richiesta della stazione appaltante, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli le stesse modalità ed avente validità per tutta la durata del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di creditocontratto. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione verrà restituita nel rispetto di durata dell’affidamentoquanto previsto dalla vigente normativa in materia, essere rinnovabile purché non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali o per risarcimento danni. A tal fine la stazione appaltante, fatti salvi i diritti che la legge le assicura in caso materia di proroga tecnicacontratti, avrà facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo per i danni che dovesse subire per l’inadempienza agli obblighi contrattuali da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entedell’Impresa aggiudicataria. La cauzione, con provvisoria e definitiva, deve espressamente prevedere la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, nonché quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della fideiussione estipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/o delle polizze assicurativecauzione nei termini assegnati, per l’ulteriore periodo di affidamento l’Amministrazione comunale lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentograduatoria. Saranno a carico dell’impresa inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al versamento del diritto per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, l’istruttoria e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo per la verifica della regolare esecuzione dei lavori, al versamento della tassa per l’occupazione temporanea e/o definitiva del serviziosuolo pubblico così come stabilito da leggi e regolamenti vigenti. Per le sanzioni L’autorizzazione è subordinata all’effettuazione di cui un deposito cauzionale o al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni rilascio di una fideiussione bancaria o sulle fatture assicurativa nella misura di minima forfetaria di Euro 500,00 a manomissione oppure:
a) Euro 50,00 al metro quadrato per pavimentazioni in corso conglomerato bituminoso e/o ghiaia
b) Euro 100,00 al metro quadrato per pavimentazioni in materiale lapideo calcolato sull’area di liquidazioneeffettivo ripristino così come previsto all’articolo 23. Le fideiussioni tariffe saranno oggetto di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente artrevisione annuale in relazione all’adeguamento ISTAT. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente. Il deposito cauzionale viene costituito a garanzia della stazione appaltante regolare esecuzione dei lavori e di possibili danni alle opere comunali, della eventuale esecuzione d’Ufficio per la rimozione delle terre esuberanti e comunque ingombranti la sede stradale, e di eventuali penalità per trasgressione alle condizioni dell’autorizzazione. Detto deposito costituirà anche garanzia del costo dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale che sarà effettuato a cura dell’Amministrazione Comunale qualora si riscontreranno deficienze nella esecuzione dei lavori. Il mancato rinnovo deposito sarà svincolato decorsi 180 (centottanta) giorni dalla verifica positiva della fideiussione e/o regolare esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle polizze assicurative, pavimentazioni nello stato quo ante compresa la regolare pendenza dei manti per l’ulteriore periodo il corretto deflusso delle acque. Tale verifica dovrà essere iniziata in corso d’opera e dovrà essere ultimata non prima di affidamento in 30 (trenta) giorni e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla riconsegna della superficie stradale al Comune a cura del Settore Tecnico. In caso di proroga tecnicaesito negativo delle verifiche suddette, il Settore Tecnico potrà richiedere l’esecuzione di tutti i lavori necessari per garantire il ripristino a regola d’arte assegnando all’uopo un termine finale, dopo il quale si procederà, avuto esito negativo dalla nuova verifica, all’esecuzione del ripristino a cura del Comune con rivalsa sui richiedenti l’autorizzazione così come stabilito al momento successivo articolo 14 del regolamento. Tutti coloro che eseguono scavi lungo le vie cittadine sono obbligati in corso d’opera alla pulizia quotidiana delle zone limitrofe lo scavo con il lavaggio completo della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario pavimentazione e comporta l’umidificazione dello scavo stesso per ridurre la revoca dell’affidamentopolverosità.
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Samples: Regolamento Per l'Esecuzione Di Scavi E Canalizzazioni
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento L’Appaltatore deve prestare cauzione definitiva a garanzia della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia perfetta esecuzione del contratto pari al 105% dell’importo contrattualenetto annuo del contratto d’appalto, arrotondato ai 50 € superiori, deposito da costituire a norma di legge con una delle seguenti modalità: deposito in contanti :
a. fideiussione bancaria;
b. polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e prevedere:
1. l’impegno della Banca o in titoli della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta del debito pubblico garantiti dallo Stato Committente e con rinuncia al corso beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del giorno codice civile;
2. la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. L’Appaltatore è, inoltre tenuto, prima dell’avvio del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateservizio e della sottoscrizione del contratto, a titolo prestare una fideiussione di pegno valore non inferiore al 50% dell'importo annuo di contratto dell’appalto pari ad € .................... a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata copertura di eventuali mancati pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, parte dell'impresa medesima nei confronti dei propri dipendenti e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazionesoci occupati nell’appalto. Le fideiussioni garanzie di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, rilasciarsi con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell’amministrazione committente, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cservizio e dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per 21.1 Il Cliente si impegna a versare, su richiesta motivata di FASTWEB, un deposito cauzionale infruttifero il mancato cui importo sarà commisurato al valore dei Servizi richiesti e delle Apparecchiature fornite. FASTWEB potrà richiedere in ogni momento l’integrazione del deposito cauzionale, nel caso in cui esso non risulti più adeguato.
21.2 Ferme restando le disposizioni del precedente art. 21.1, qualora l’Offerta Commerciale lo preveda e il Cliente abbia scelto come modalità di pagamento dei Servizi FASTWEB il bollettino postale, FASTWEB richiede espressamente il pagamento di un deposito cauzionale infruttifero (“Anticipo Servizi”) di un importo pari a quanto indicato nella Proposta e/o nell’Offerta Commerciale. Tale importo verrà addebitato al Cliente nella prima fattura e non sarà assoggettato ad IVA, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia fiscale.
21.3 FASTWEB potrà sospendere i Servizi, previo avviso telefonico, qualora il Cliente non adempia tempestivamente a quanto previsto ai paragrafi precedenti. In caso di sospensione, i Servizi saranno riattivati successivamente al versamento od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneadeguamento del deposito cauzionale e/o dell’Anticipo Servizi dovuto. Accettate dal Cliente.
21.4 Per la soddisfazione dei propri crediti vantati ad ogni titolo verso il Cliente, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, FASTWEB potrà rivalersi sulle somme eventualmente versate dal Cliente a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione deposito cauzionale e/o delle polizze assicurativedi Anticipo Servizi.
21.5 FASTWEB provvederà, per l’ulteriore periodo entro 60 (sessanta) giorni dalla data di affidamento in cessazione del Contratto a restituire al Cliente le somme versate a titolo di deposito cauzionale e/o di Anticipo Servizi, purché risultino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto.
21.6 Nel caso di proroga tecnicavariazione della modalità di pagamento richiesta dal Cliente, a favore di una modalità di pagamento che non preveda il versamento dell’Anticipo Servizi, FASTWEB provvederà a restituire al momento Cliente le somme versate a titolo di Anticipo Servizi, purché risul- tino interamente adempiute le obbligazioni derivanti dal Contratto stesso. Tali somme saranno accreditate nelle fatture che verranno emesse successivamente alla modifica della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentomodalità di pagamento.
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Samples: Subentro Per Clienti Residenziali
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionePer essere ammessi all’asta pubblica, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari l’offerta relativa al lotto in oggetto, deve essere corredata da un deposito cauzionale costituito nella misura del 10% dell’importo contrattualedel bene posto a base d’asta, pari ad € 2.760,00 (Euro duemilasettecentosessanta/00). Tale deposito cauzionale potrà essere costituito, in alternativa, con una delle le seguenti modalità: deposito in contanti - bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Sondrio - Piazza Lega Lombarda, 15 Lecco (per informazioni: tel. 0341/506.001), codice IBAN IT 48 E 00000 00000 000000000X00 - con indicazione del nominativo dell’offerente e del suo codice fiscale, della causale del versamento. - fidejussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria polizza fidejussoria rilasciata da compagnie assicurative primario Istituto di credito o istituti primaria compagnia assicuratrice autorizzata, avente validità di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo almeno 365 giorni dalla data di durata dell’affidamentoapertura delle offerte come sotto riportata, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo recante la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con clausola che l’istituto emit- tente rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art(art. 1944 del c.cII comma cod. civ.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività ), nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta xxxxxx- sta scritta della stazione appaltante del Comune, ogni eccezione contraria rimossa. Al fine di consentire lo svincolo del deposito cauzionale si invitano i concorrenti a compilare quanto prescritto nell’allegato 3). Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo deposito cauzionale provvisorio verrà svincolato in favore dei soggetti non aggiudicatari previa adozione del provvedimento di affidamento aggiudicazione definitiva ed ef- fettuati tutti i controlli su quanto autocertificato in sede di gara. In caso di proroga tecnicaaggiudicazione, tale deposito, se prestato in contanti, avrà carattere di acconto sul prezzo. La cauzione provvisoria, se prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, verrà svincolata solo al momento della scadenzapagamento dell’intero importo di aggiudicazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoprevio idoneo provvedimento amministrativo.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento garanzia delle obbligazioni assunte e della gestioneregolarità dell’esecuzione del contratto, il soggetto affidatario l’Aggiudicatario dovrà prestare costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Se la ditta è in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. La fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentela polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:
1. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’artprincipale;
2. 1944 del c.c.; contenere l’espressa la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 comma c. 2 del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile;
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’ATS. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della stazione appaltante Il mancato rinnovo medesima determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della fideiussione e/cauzione provvisoria da parte dell’ATS che affiderà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente il service oggetto del presente capitolato. Nel caso in cui l’ATS dovesse chiedere la prosecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali, come previsto dall’art. 2, la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni previste nel presente articolo per un periodo non inferiore a quello di estensione dei termini di scadenza. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o delle polizze assicurativeper qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS. È fatto salvo l’esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per l’ulteriore periodo eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentopreventiva azione giudiziaria.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri All’atto della stipula del contratto l'Utente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è determinato in sede di prima applicazione: a) per le utenze domestiche applicando gli importi unitari delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione (se fornite) ad un consumo stimato pari agli scaglioni di tariffa agevolata e base, rapportandoli ad un trimestre; b) analogamente per le utenze non domestiche con riferimento al minimo contrattuale impegnato. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta con consumi annui fino a 500 mc, all'atto della stipula del contratto è prevista la richiesta del 50 % del valore del deposito che verrà restituita al momento dell’attivazione di detta domiciliazione. Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneGestore sia a conoscenza. Per le utenze condominiali, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia deposito cauzionale massimo è pari al 1060% dell’importo contrattualedella somma dei valori dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi. Il gestore richiede, con una delle seguenti modalità: al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato. La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato è rateizzata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedue bollette, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio. Il deposito cauzionale viene restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. Per le sanzioni di cui al presente Capitolatogli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il Comune potrà rivalersi sulla gestore può prevedere forme di garanzia prestata che l'Utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale. Il deposito cauzionale è adeguato annualmente in funzione delle variazioni del consumo storico dell’Utente, secondo la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cnormativa vigente.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Contratto Di Somministrazione Del Servizio Idrico Integrato
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri La cauzione provvisoria, da costituirsi da parte delle ditte concorrenti per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela partecipazione alla gara, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia è pari al 10% dell’importo contrattuale2%, con ai sensi dell’Art. 75 del Dlgs 163/06, così come previsto dal bando e disciplinare di gara. Tale cauzione potrà essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Essa dovrà avere una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositovalidità di almeno 180 giorni dalla data della presentazione dell’offerta e dovrà prevedere, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateespressamente, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo la rinuncia all’eccezione di affidamento in caso di proroga tecnica, cui all’art. 1957 2° comma CC . La cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della scadenzasottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni. La cauzione definitiva, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario stabilita nella misura e comporta nei modi previsti dall’Art 113 d.Lgs 163/06 calcolata sull’intera durata del contratto, può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni. Tale fideiussione dovrà prevedere, espressamente, la revoca dell’affidamentorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 2° comma CC e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall’Art.40 comma 7 del d.Lgs 163/06 In ogni caso, il deposito cauzionale resta vincolato fino al termine dell’Appalto ed alla avvenuta riconsegna all’Amministrazione di tutti gli impianti oggetto del presente capitolato e viene restituito all’Appaltatore solo dopo il soddisfacimento, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi e gli oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti, e dopo l’avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte dell’Amministrazione.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Energia E Gestione Integrata Degli Impianti Termici Ed Elettrici
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneLa cauzione provvisoria sarà pari al 2% dell’importo a base d’asta, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari quella definitiva al 10% dell’importo contrattuale. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. (articolo 113 del D. Lgs. 163/06). La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune di Vidigulfo, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con una l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l’importo della cauzione medesima non fosse sufficiente per l’indennizzo dei danni, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere macchine ed automezzi di proprietà della Concessionaria nella necessaria quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatemaggiori spese per il Comune. La fideiussione, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al presente Capitolatoall’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n° 385, il Comune potrà rivalersi sulla che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia prestata deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L’importo della stazione appaltante Il mancato rinnovo garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della fideiussione eserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/o delle polizze assicurativeIEC 17000, per l’ulteriore periodo la certificazione del sistema di affidamento qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in caso sede di proroga tecnicaofferta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia di cui al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del medesimo decreto da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto al termine del contratto.
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Samples: Capitolato d'Onere
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia del puntuale e corretto adempimento degli obblighi delle obbligazioni derivanti dall’affidamento della gestionedal contratto di concessione del servizio di rimozione auto e gestione del parcheggio del P.O. Bassini, il soggetto affidatario concessionario dovrà prestare una garanzia cauzione definitiva pari al valore del 10% dell’importo contrattualedel canone quadriennale concessorio, con una delle seguenti modalità: deposito avente validità per l'intera durata della concessione. La cauzione potrà essere costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria dell'Amministrazione Ospedaliera, ovvero mediante fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoassicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo che dovranno prevedere espressamente: - la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 80% dell’importo iniziale. A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della stazione appaltante garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda concedente, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, a causa di inadempimenti totali e/o delle polizze assicurativeparziali, ovvero di negligenze del concessionario. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per l’ulteriore periodo le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La cauzione definitiva rimarrà vincolata presso l'Amministrazione finché il Gestore non abbia diligentemente e integralmente adempiuto ai propri obblighi contrattuali, e sino alla completa e definitiva risoluzione di affidamento in caso di proroga tecnicaqualsiasi eventuale controversia inerente il rapporto concessorio, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoche fosse insorta tra le parti.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Custodia E Manutenzione Dell'area Adibita Ad Autoparcheggio
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuali assunti la Società assicuratrice, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell’art.103 del D.Lgs 50/2016, costituisce un deposito cauzionale per Euro pari al 10% dell’importo contrattualenetto del contratto, ridotto del 50% in quanto applicabile il beneficio di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, mediante polizza fidejussoria/fidejussoria bancaria, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo all’integrale adempimento delle obbligazioni cui la Ditta è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione anche in deroga all’articolo 1957 del Codice civile. La garanzia è corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e xx.xx., con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli allegato un documento di identità del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture sottoscrittore in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entevalidità, con la quale il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. La garanzia deve prevedere prevede espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia è svincolata automaticamente alla conclusione dell’esecuzione del contratto, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della stazione appaltante Il mancato rinnovo preventiva consegna, all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Qualora l’ammontare della fideiussione e/o delle polizze assicurativecauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, per l’ulteriore periodo la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di affidamento 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, al momento venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad esecuzione in danno ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. Non è in alcun modo ammessa, l’eventuale richiesta, da parte della scadenzaSocietà, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Insurance Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionedi concessione, il soggetto affidatario dovrà prestare una Concessionario ha costituito garanzia pari al 10% dell’importo contrattualefidejussoria di € 5.000,00, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell’affidamento, a semplice richiesta dell’Entemezzo , con rilasciata da ……………………………….. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: - la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.Codice civile; prevedere l'operatività - l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Il Comune avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse così come previsto dalla normativa vigente. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. Il mancato rinnovo Comune si riserva il diritto di valersi della fideiussione e/o garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle polizze assicurativeleggi e dei regolamenti sulla tutela, per l’ulteriore periodo protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia dovrà restare in vigore sino al termine della concessione. Lo svincolo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodetta garanzia sarà disposto dalla stazione appaltante previo accertamento degli adempimenti contrattuali.
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Samples: Contract for the Concession and Management of the Multipurpose Hall
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario L’Affidatario dovrà prestare costituire una garanzia pari fidejussoria all’atto della stipula del contratto, alle condizioni e nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale10 per cento, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al corso del giorno del deposito20 per cento, presso una sezione l'aumento è di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione, a titolo scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di pegno cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a favore dell’Ente committenteciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni fideiussoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata comma 1 deve prevedere espressamente la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo appaltante. Nella polizza fidejussoria bancaria o assicurativa dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola: Dovrà essere prevista inoltre l’esclusione da parte del fidejussore della fideiussione e/preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell’art. 1957 del Codice Civile. Dovrà contenere altresì le seguenti clausole e dichiarazioni: - mancata produzione di effetti nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale; - di aver preso visione dell’avviso, del disciplinare, del capitolato d’appalto e degli atti ivi richiamati. La garanzia dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l’Amministrazione la incameri, in tutto o delle polizze assicurativein parte, per l’ulteriore periodo l’applicazione delle penalità di affidamento in caso cui al presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale è tenuta allo svincolo della garanzia fidejussoria definitiva soltanto dopo che l’affidatario avrà dimostrato di proroga tecnicaaver provveduto all’ottemperanza di tutti gli obblighi contrattuali, al momento compresi quelli retributivi, contributivi e previdenziali verso gli operatori impiegati nel servizio nel corso dell’appalto. La cauzione comunque sarà svincolata non prima che siano state definite le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale pendenza. La mancata costituzione della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamentodell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria, se esistente.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione3.1 - Ai sensi dell’art.113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni15gg, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale.
3.2 - A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Acquisizione beni e servizi riilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della stazione appaltante garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione.
3.3 - Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’Azienda Sanitaria delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura garanzia dell’offerta, i candidati sono tenuti a presentare congiuntamente all’offerta, l’attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2,5 % dell’ammontare presunto dell’appalto, secondo le modalità indicate nella lettera di xxxxxx. Tale deposito verrà restituito all’Impresa aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale, mentre agli altri concorrenti la restituzione avverrà non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione della gara d’appalto. A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’ammontare presunto dell’appalto, a garanzia degli oneri per il mancato od o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento delle obbligazioni assunte, fino alla data di emissione del certificato di conformità e dovrà contenere la clausola che comunque anche oltre il suddetto termine, cesserà di essere operante solo a seguito di lettera liberatoria della gestioneStazione appaltante. Le forme previste sono: • fideiussione bancaria, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti polizza assicurativa o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria polizza rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al presente Capitolatoall’art. 107 del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. Tale cauzione, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolovalida per tutta la durata del contratto, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con dovrà espressamente prevedere la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima operativa entro quindici giorni, a giorni dietro semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo Stazione Appaltante. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore della fideiussione e/o delle polizze assicurativeStazione appaltante, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnicala mancata presentazione della cauzione nei termini indicati, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare E’ dovuta una garanzia fideiussoria, secondo le disposizioni dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, che si intende qui integralmente richiamato, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento. La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentare entro 10 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva, cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione contrattuale fatta salva la risarcibilità di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedanni ulteriori, a titolo garanzia dei seguenti impegni: − esatto e puntuale adempimento di pegno tutte le obbligazioni assunte con l’Amministrazione concedente; − riconsegna, a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti fine gestione, dell’immobile, delle strutture tutte e dell’area verde oggetto della manutenzione in buono stato manutentivo e di creditoconservazione. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione sarà trattenuta dall’Amministrazione, indipendentemente dalla prova del danno, nei casi di durata dell’affidamentoinadempimento, essere rinnovabile in caso ritardo nell’adempimento, nei casi di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni risoluzione contrattuale di cui al presente Capitolatosuccessivo art. 13 e nei casi di applicazione delle penali di cui allo stesso punto. In caso di utilizzazione totale o parziale della cauzione, se non si è verificata la risoluzione del contratto e la revoca dell’affidamento, la Cooperativa aggiudicataria dovrà reintegrare la stessa sino all’importo convenuto entro il Comune termine perentorio di 15 (quindici) giorni successivi all’erosione della cauzione. Detta cauzione, fatti salvi i casi di inadempimento o parziale inadempimento, sarà restituita integralmente alla Cooperativa aggiudicataria all’esito naturale del rapporto contrattuale, non potrà rivalersi sulla essere svincolata prima di apposito sopralluogo che accerti lo stato dei luoghi, come stabilito al successivo art. 13. La garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni presentata mediante fidejussione bancaria o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957 comma 2 107 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniD. lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a semplice ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. In caso di necessità l’Istituto emittente dovrà effettuare il pagamento della cauzione all’Amministrazione concedente su emanazione di determinazione dirigenziale contenente la richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e la relativa motivazione, il richiamo ai documenti necessari per comprovare il rapporto di garanzia e/o delle polizze assicurativedi assicurazione intercorrente con il debitore, per l’ulteriore periodo senza possibilità da parte dell’istituto di affidamento in caso opporre eccezioni di proroga tecnicasorta, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentonè richiedere altre prove e/o documentazioni. E’ escluso il beneficio dell’escussione preventiva del debitore.
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Samples: Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente1. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa da , sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti della Amministrazione verso l’Impresa.
2. L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Capitolatocontratto, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata pena la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso risoluzione di liquidazionediritto del medesimo.
3. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con La cauzione prevede espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/scritta.
4. La Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o delle polizze assicurativein parte, per l’ulteriore periodo i danni che essa affermi di affidamento aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione a garanzia di tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali.
6. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Amministrazione.
7. In caso di proroga tecnicainadempimento a tale obbligo la Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoai sensi dell’art.1456 c.c..
8. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione10.1 Ove esplicitamente richiesto da Powergas, il soggetto affidatario dovrà prestare Cliente deve provvedere al rilascio di una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, somma a titolo di pegno deposito cauzionale. Tale deposito escutibile a favore dell’Ente committenteprima richiesta e con l’espressa rinuncia da parte del Cliente alle facoltà previste dagli articoli: 1944,1945 e 1957 c.c., a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto, ogni eccezione deve intendersi rimossa. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizzaTale importo potrà essere adeguato nel caso in cui vi siano aumenti dei prezzi e/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata o dei tributi in modo da compagnie assicurative o istituti di creditorisultare sempre pari al massimo degli importi previsti. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo somma a titolo di deposito cauzionale resterà in vigore per tutta la durata dell’affidamento, essere rinnovabile del presente contratto e conserverà validità fino all’esatto adempimento dell’obbligazione garantita con deroga quindi all’art. 1957 del c.c. Powergas potrà avvalersi del vincolo a suo favore in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo mancato pagamento delle bollette sintetiche da parte del garante Cliente. In caso di pagare l’importo mancato pagamento protratto per più di 30 (trenta) giorni, Powergas si riserva il diritto di escutere in pagamento la somma a deposito cauzionale ricevuta in via preventiva a copertura sia della linea capitale che degli interessi di mora maturati fino alla data dell’escussione e calcolati secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di fornitura. Qualora la somma a deposito cauzionale venga incamerata in toto od in parte da Powergas, il Cliente sarà tenuto a ricostruirla per l’intero ammontare entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione della garanzia entro 15 stessa.
10.2 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali maturati, alla cessazione degli effetti del contratto di vendita, decurtandolo nell’ultima bolletta sintetica di chiusura, o in alternativa a 30 giorni dal pagamento della bolletta sintetica di chiusura, (qualora non trattenuto in tutto o in parte a semplice saldo di eventuali bollette sintetiche insolute), tramite bonifico bancario.
10.3 Per i clienti che non usufruiscono del diritto al bonus sociale, nei casi di morosità reiterata, il deposito cauzionale previsto potrà essere raddoppiato e qualora non versato passibile di una richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio sospensione della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cfornitura per morosità.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri 1. I partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto devono prestare una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 75 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni e dal Disciplinare di gara. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, la cauzione provvisoria è escussa qualora il mancato od inesatto concorrente o l’aggiudicatario non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa richiesti.
2. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, l'Appaltatore deve prestare, all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo del contratto al netto di IVA, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonchè del rimborso delle spese che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari maggior prezzo che l’Amministrazione comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa gestione del servizio, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'Appaltatore.
3. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% dell’importo contrattualela garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
4. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti tutto o in titoli parte, durante l'esecuzione del debito pubblico garantiti dallo Stato contratto.
5. La cauzione deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa con primaria compagnia, avente scadenza successiva di almeno tre mesi rispetto al corso termine del giorno contratto e con l’esclusione del depositobeneficio nella preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatecomma 2, a titolo di pegno del Codice Civile; la stessa deve inoltre prevedere il pagamento a favore dell’Ente committentedell’Amministrazione comunale a semplice richiesta scritta ed entro 15 giorni dalla stessa.
6. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, Il deposito cauzionale sarà svincolato e sarà svincolata dal Comune solamente alla restituito all’Appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo la verifica della che sia stato accertato il regolare esecuzione del serviziosoddisfacimento degli obblighi contrattuali.
7. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento L’importo cauzionale sarà automaticamente incamerato dall’Amministrazione Comunale in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentorescissione del contratto ai sensi del successivo articolo 23.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione9.1 Ai sensi dell’art.113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in In caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportola garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, dopo la verifica della regolare esecuzione del serviziol'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Per le sanzioni La garanzia di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 gg,. a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale.
9.2 A richiesta dell’aggiudicatario, la S.C. Provveditorato Economato rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della stazione appaltante garanzia è svincolato al termine del periodo di garanzia di 24 mesi).
9.3 Il mancato rinnovo deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. ICP delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante il periodo di garanzia, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della fideiussione cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurativesulle fatture in attesa di liquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
9.4 La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per l’ulteriore periodo le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione.
9.5 Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Fornitura in Noleggio Di Un Ecografo Multidisciplinare
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri 1. Per alcune tipologie di autorizzazioni o concessioni, la Città metropolitana richiede la costituzione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o, eventualmente, di cauzione in denaro, prima del rilascio del provvedimento per il mancato od inesatto un importo determinato in base all’allegato “B” del presente Regolamento, con possibilità di aggiornamento annuale con Decreto del Sindaco
2. L’entità della cauzione non fruttifera di interessi, ovvero della fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta, di cui al paragrafo precedente, è stabilita di volta in volta, tenuto conto del tipo di occupazione e dei possibili danni relativi all’area/struttura pubblica ed è dovuta comunque in ogni caso, quando:
a) l’occupazione comporti la manomissione dell’area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell’area stessa nelle condizioni originarie;
b) dall’occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
c) per particolari motivi e circostanze che lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
3. La cauzione/fideiussione costituisce garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento di cui alla concessione/autorizzazione ed è stabilita dal Dirigente o figura apicale dell’ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all’entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi, ed al danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario/titolare dell’autorizzazione. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l’estinzione della gestionegaranzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso in cui venissero riscontrati danni, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito la cauzione verrà incamerata in contanti tutto o in titoli parte a copertura dei danni stessi, salvo il maggior danno. Analogamente si darà seguito all’incasso della fideiussione.
4. Per gli Enti pubblici/Società erogatori/erogatrici di pubblici servizi, può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi d’urgenza da rilasciare nel corso dell’intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositosuolo stradale, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.
5. Per le sanzioni sole opere finalizzate al miglioramento del livello di sicurezza della circolazione stradale (marciapiede e/o camminamento pedonale, impianto di pubblica illuminazione, rilevatori di velocità, ecc.), da realizzare da parte di Amministrazioni Comunali, queste ultime sono esentate dall’obbligo di prestare garanzie.
6. Nel caso di scavi, la presentazione del certificato di regolare esecuzione è prodromica allo svincolo della polizza fidejussoria e alla restituzione del deposito cauzionale di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al comma 8 del presente articolo, nonché le polizze
7. L’Ufficio competente ha facoltà di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativerichiedere, per l’ulteriore periodo interventi di affidamento in caso notevole rilevanza e consistenza l’attestazione di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta regolare esecuzione dell’opera a firma di tecnico professionista abilitato laddove trattasi di interventi di particolare complessità che consiglino l’utilizzo di tale procedura. Ai fini del presente comma per “termine dei lavori” si intende anche la revoca dell’affidamentorinuncia anticipata comunicata a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento All’offerta dovrà essere allegato assegno circolare non trasferibile, intestato all'ASP Prendersi Cura, quale deposito cauzionale della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia somma di € 3.000,00 pari al 10% dell’importo contrattuale, con una del canone annuo. Al termine delle seguenti modalità: procedure di aggiudicazione i depositi cauzionali dei concorrenti non aggiudicatari verranno restituiti. Il deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e cauzionale dell’aggiudicatario sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti considerato acconto delle garanzie ed alle tutele obbligazioni assunte di cui all’art. 1957 11 dello schema di contratto allegato. - Progetto di Arredo comprendente tavole grafiche in scala 1:100, relazione tecnica dei materiali, particolari tipo di arredo di una stanza, computo metrico di stima dell’investimento, documentazione fotografica del tipo di arredo proposto, la valutazione degli elementi economici ed estetici rilevanti riguarda unicamente gli arredi con fornitura a carico del concorrente; - Relazione sui servizi aggiuntivi offerti; contratti, collaborazioni e accordi, in originale, con realtà del territorio, in grado di promuovere e valorizzare l’offerta ricettiva; - Relazione illustrativa dei profili di ecosostenibilità rilevanti dell’attività che evidenzi le modalità migliorative di raccolta differenziata rispetto agli standard territoriali, i materiali utilizzati per l’igiene degli ospiti e per la pulizia dei locali. L’offerta tecnica potrà inoltre contenere: - Relazione inerente progetto di intervento su soffitta riguardante completamento intervento di ristrutturazione di locali posti all’ultimo piano ala destra comprendente quadro economico, destinazione dello spazio e tempi di inizio e di esecuzione dei lavori; - ogni ulteriore elemento/documento ritenuto dal concorrente utile e significativo ai fini della valutazione dell’offerta Tecnica, in applicazione del criterio di aggiudicazione previsto e disciplinato dal presente avviso. L’OFFERTA ECONOMICA, in bollo, conforme all’allegato B indicante la misura del canone annuo offerto in aumento, rispetto al canone annuo posto a base di gara pari ad € 30.000,00, espressa in cifre ed in lettere. L’offerta, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile per esteso dell’offerente (persona fisica o legale rappresentante dell’impresa), va redatta in modo chiaro e leggibile. Nell’ipotesi di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione a norma dell’art. 72, comma 2 2, del c.cR.D. n. 827/1924. I documenti per partecipare alla gara vanno redatti esclusivamente in lingua italiana.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Lease Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri 1. L’Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Amministrazione appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia un importo pari al 10% dell’importo contrattualedel prezzo di aggiudicazione, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso contratto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del giorno del depositoD. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso superiore al 10%, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità fideiussoria dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici, rilasciata in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolofavore dell’INVALSI, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con prevede espressamente la rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo quadro e degli Appalti Specifici.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in prestazioni nel caso di proroga tecnicarisoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.
6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte dell’INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI.
8. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al momento reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della scadenzarelativa richiesta.
9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro e, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario del pari, il Contratto di fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.
10. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comporta la revoca dell’affidamentodei singoli Contratti di Fornitura, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura Il concessionario, a garanzia degli obblighi e degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento riconducibili alla presente concessione e prima della gestione, il soggetto affidatario dovrà stipula della medesima deve prestare una garanzia pari cauzione della somma complessiva di € 20.000,00.pari al 10% dell’importo contrattualepresunto della concessione, costituendola mediante fideiussione bancaria o con una delle seguenti modalità: deposito in contanti polizza fideiussoria assicurativa. In particolare la fideiussione bancaria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria dovrà essere rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoprimario istituto bancario ovvero da primario istituto assicurativo autorizzato, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaincondizionata, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniprincipale, a nonché la sua operatività su semplice richiesta scritta entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o relativa richiesta effettuata dall’ente, senza eccezioni opponibili alle stesse, anche per il recupero delle polizze assicurativepenali contrattuali. La cauzione dovrà avere validità corrispondente alla durata del contratto e sarà svincolata in forma scritta dall’ente, per l’ulteriore periodo previa deduzione di affidamento in caso di proroga tecnicaeventuali crediti dell’ente verso il concessionario, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali garantite saranno state adempiute. La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni della scadenzaconcessione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazioni e comporta la revoca dell’affidamentorinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Uso Di Impianti Sportivi
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Entro il termine indicato per il mancato od inesatto la stipula del contratto, l’appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del giorno versamento in contanti od in titoli del depositodebito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata, presso una sezione in contestualità all’emissione del certificato finale di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione prestazione del servizio. Per le sanzioni In caso di cui al presente Capitolatodecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione . Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all’appaltatore stesso, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia soggetto garante è obbligato a versare l’importo per il quale è stata prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articologaranzia, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in dell’Agenzia. In caso di proroga tecnicanon ottemperanza a quanto sopra indicato, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentol’Agenzia ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento 1. Il Gestore, al momento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo costituzione del rapporto contrattuale, con si riserva la facoltà di richiedere all’utenza il versamento di una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, somma a titolo di pegno deposito cauzionale, il cui importo viene definito ed erogato con le modalità di cui alla Carta dei Servizi.
2. Il versamento del deposito cauzionale non potrà essere richiesto qualora l’Utente fruisca di agevolazioni tariffarie di carattere sociale, od utilizzi, come modalità di pagamento, la domiciliazione bancaria (SEPA) o postale, a favore dell’Ente committentecondizione, in tale ultima ipotesi, che i suoi consumi annui non siano superiori a 500 mc.
3. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso EnteIl Gestore, in conformità alla vigente normativa, non potrà procedere alla sospensione della fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari all’ammontare del deposito eventualmente versato. In siffatta ipotesi, il Gestore provvederà a trattenere quanto versato a titolo di deposito cauzionale, fatturando nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito nella bolletta successiva.
4. Il Gestore, alla cessazione del rapporto contrattuale è tenuto, con le modalità di cui alla Carta dei Servizi, alla restituzione dell’eventuale importo versato, salvo l’Utente non abbia provveduto all’estinzione di debiti pregressi derivanti dal contratto di somministrazione; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti l’azienda, in tal caso, provvederà a detrarre dall’importo versato a titolo di creditodeposito la somma dovuta, restituendo all’utente l’eventuale importo residuale.
5. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e Il deposito cauzionale sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizioaggiornato secondo le regole previste dall’Autorità competente.
6. Per le sanzioni La disciplina relativa al deposito di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo articolo è da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cconsiderarsi integrata dalle disposizioni contemplate dalla Carta dei Servizi.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Convenzione Di Gestione
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale presunto a base di gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria nell’interesse anche delle imprese mandanti, con l’espressa indicazione che l’oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti. La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentedella stazione appaltante. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da compagnie assicurative dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o istituti prevalente attività di creditorilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Detta Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoper ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva e su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. L’offerta dovrà, altresì, essere rinnovabile in caso corredata, a pena di proroga tecnicaesclusione, e sarà svincolata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l’esecuzione del contratto, la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal Comune solamente presente capitolato l’Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) secondo le modalità riportate dal DLgs 50/2016, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione relativo alla conclusione sola fornitura base avente validità sino allo scadere del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni termine di cui al presente Capitolatosecondo comma dell’art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell’appalto), il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso fatte salve le modalità di liquidazione. Le fideiussioni svincolo di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente successivo art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo 14. L’elenco delle compagnie assicurative autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l’impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del garante certificato di pagare l’importo regolare esecuzione. Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Entegara, con e dovranno contenere: Espressa menzione degli eventi garantiti; La clausola di rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa La clausola di rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del c.c.2; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, La dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeappaltante, per l’ulteriore periodo ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di affidamento in caso qualsiasi natura e genere; A pena di proroga tecnicaesclusione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario la cauzione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal procuratore del soggetto fideiussore e comporta la revoca dell’affidamento.dovrà essere autenticata da notaio;
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Samples: Leasing Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento titolo di garanzia degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneassunti, il soggetto affidatario dovrà prestare l’Impresa ai sensi degli articoli 113, comma 1, e 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 163/2006, come modificato dalla Legge 12/07/2011, n. 106, e del successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207, ha costituito una garanzia deposito cauzionale a mezzo fideiussione nr. rilasciata in data da , con sede legale e direzione generale in , , di € , pari al 10% dell’importo contrattualedel valore, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli al netto dell’I.V.A., del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso contratto, ridotto del giorno 50% ai sensi dell’articolo 40, comma 7, del depositoDecreto Legislativo 163/2006 di € _ , presso una sezione senza eccezioni ed oneri di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentepreventiva escussione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo Tale polizza prevede espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore dell’Amministrazione. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di affidamento completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di proroga tecnicainottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all’Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. La polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento della scadenzain cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta anche in deroga all'art. 1957 del Codice Civile. Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, - anche in presenza di un gravame giurisdizionale - volta ad ottenere la revoca dell’affidamentosospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contract
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestioneIl gestore, il soggetto affidatario dovrà risultato aggiudicatario in sede di gara, sarà tenuto a prestare una garanzia in sede di stipulazione del contratto un deposito cauzionale in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatead €. ………….., a titolo garanzia dell’adempimento di pegno a favore dell’Ente committentetutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di creditoLa mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoIl deposito cauzionale, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità che dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui costituito secondo quanto indicato al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo successivo punto dovrà riportare: l’espressa rinuncia da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 del c.c.Codice Civile; prevedere l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante; la clausola di validità della garanzia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La suddetta garanzia, a scelta dell’offerente, può essere bancaria, assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari inseriti nell'elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 che svolgano, in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il mancato rinnovo gestore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione decidesse di valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione della fideiussione e/o delle polizze assicurativeconvenzione. Il gestore otterrà lo svincolo della garanzia solo a conclusione del rapporto, per l’ulteriore periodo a seguito della completa e regolare esecuzione di affidamento in caso tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di proroga tecnicaogni eventuale contestazione, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentosu presentazione di regolare istanza scritta.
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Samples: Gestione Della Tensostruttura
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti L’Appaltatore deve prestare entro 10 giorni dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia sarà ridotto del ridotta del 50% nel caso in cui all’Appaltatore sia stata rilasciata da organismi accreditati - ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’affidamento - può essere costituita nei seguenti modi: - mediante garanzia fideiussoria, con rilasciata da una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositoimprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Enten. 635; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria - mediante polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicurative o istituti una delle imprese di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaassicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapportodecreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; - mediante polizza fideiussoria, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui al presente Capitolatoall’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata n. 385. La fideiussione deve prevedere espressamente, tra l’altro, la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante appaltante. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione dell’affidamento per cui l’Appaltatore sia riconosciuto inadempiente e verrà svincolata progressivamente nella misura massima del 75% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo del 25% dell'importo iniziale garantito sarà svincolato ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. 207/2010. Il mancato rinnovo Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Appaltatore per inadempienze o per danni alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della fideiussione e/o delle polizze assicurativecauzione per quanto sopra, per l’ulteriore periodo l'Appaltatore è obbligata nel termine di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la revoca dell’affidamentocauzione stessa.
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Samples: Determinazione Dirigenziale
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L'appaltatore per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionela sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, il soggetto affidatario dovrà prestare una denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.lgs, 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo cauzione deve essere costituita in uno dei seguenti modi: · versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera dell’Ente appaltante; · fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di durata dell’affidamentocui all’art.106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti alla revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998. Detta cauzione dove essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicacompresa eventuale proroga, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo deve prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del c.c.; prevedere l'operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. Tale cauzione, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell'appalto, sarà a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, del risarcimento di eventuali danni occorsi durante l’appalto, nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere durante la durata del contratto a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativeditta, per l’ulteriore periodo ivi comprese le somme relative all’eventuale applicazione di affidamento penali, qualora l’importo relativo non possa essere detratto dai pagamenti successivi e fermo restando l’obbligo, in questo caso, di reintegrare la cauzione fino all’importo originario entro 15 giorni a pena di decadenza dall’appalto. Alla scadenza del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. Nel caso di proroga tecnicaanticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa appaltatrice, al momento della scadenzala cauzione di cui sopra sarà incamerata per intero dal Comune, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentocon riserva di richiedere i maggiori danni.
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta E Trasporto Dei Rifiuti Urbani
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto Il Gestore deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi delle obbligazioni, derivanti dall’affidamento della gestionedal capitolato in oggetto, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale affidato, con una delle seguenti modalità: deposito e comunque calcolato in contanti base all’art. 113 del d.lgs. 163/06, mediante fidejussione bancaria e/o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositopolizza assicurativa, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti imprese di creditoassicurazione debitamente autorizzate all’esercizio ramo cauzioni. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, Le stesse dovranno essere rinnovabile redatte in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni modo conforme al modello di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla D.M. 123/2004. La garanzia prestata deve espressamente prevedere la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa principale, la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele termini di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima C.C. e la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/del Comune di Firenze. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca del presente capitolato e resterà vincolata per intero per tutta la durata del contratto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del d.lgs. 163/2006. La cauzione sarà svincolata al termine del contratto, previa verifica del corretto svolgimento da parte del Gestore degli obblighi contrattuali assunti. La cauzione garantirà il risarcimento di eventuali danni subiti dall’amministrazione comunale, e il rimborso delle polizze assicurativespese sostenute dall’amministrazione comunale ivi compresa la stipula di un nuovo contratto o indizione di una gara e per tutte le ipotesi previste dal presente capitolato ed in particolare dall’art. 24 e 25. Qualora il Gestore non adempia a tali obblighi, per l’ulteriore periodo il Comune di affidamento in Firenze si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico del Gestore, la spesa all’uopo sostenuta rivalendosi, ove il deposito cauzionale non sia sufficiente, su eventuali crediti del Gestore. In caso di proroga tecnicadecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, al momento il Gestore è obbligato a reintegrare l’importo originario della scadenzacauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoil Comune di Firenze ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri L’Aggiudicatario, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare alla Stazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, conforme allo schema tipo vigente approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia un importo pari al 10% dell’importo contrattualedel prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli decorrenza dalla data di stipula del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del depositocontratto. Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnicaaggiudicazione con ribasso superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso fosse superiore al 20 %, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %. La garanzia fideiussoria cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione della certificazione oppure di copia della stessa autenticata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all’originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegazione di fotocopia del proprio documento di identità. In caso di escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica l’acquisizione della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni cauzione provvisoria di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazioneall’art. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art93 del D.Lgs. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo n. 50/2016 da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’EnteStazione Appaltante, con che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria. La fideiussione prodotta dovrà contenere l’indicazione dell’espressa rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del c.c.; contenere l’espressa rinuncia codice civile, nonché l'esplicito impegno del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima a pagare entro quindici 15 giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoStazione Appaltante il valore dell'intero deposito cauzionale.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento All’atto della gestionestipula del contratto di fornitura, il soggetto affidatario dovrà prestare una Gestore richiede all’Utente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati. L’importo del deposito è calcolato in misura pari al 10% dell’importo contrattualevalore dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico , in conformità alla disciplina sul deposito cauzionale stabilita dall’ARERA con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, deliberazione n.86/2013 e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizios.m.i. Per le sanzioni utenze condominiali il deposito cauzionale è pari al 60% dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico. In fase di attivazione della fornitura, non essendo noto il consumo effettivo dell’utente, viene addebitato il deposito cauzionale standard della tipologia di utenza d’appartenenza, pari al valore medio dei corrispettivi dovuti per tre mensilità di consumo storico delle utenze della tipologia d’uso a cui al presente Capitolatol’utente appartiene. Per le utenze condominiali il deposito cauzionale standard è calcolato nella misura del 60% della somma dei depositi cauzionali standard delle unità immobiliari costituenti il condominio. L’addebito del deposito avviene per il 50% nella prima bolletta utile e per il restante 50% suddiviso in due rate nelle bollette successive. Decorso almeno un anno di consumo, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà deposito cauzionale è aggiornato in base al valore effettivo del corrispettivo dovuto per tre mensilità di consumo storico dell’utente. La differenza, se a suo favore, viene restituita interamente nella prima bolletta utile; viceversa viene addebitata in due rate uguali nelle prime due bollette successive. Con le medesime modalità di addebito il deposito può essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo soggetto ad aggiornamento periodico da parte del garante Gestore. Il deposito cauzionale viene restituito alle Utenze beneficiarie di pagare l’importo bonus idrico e alle utenze con domiciliazione bancaria o postale delle bollette e con consumi annui inferiori a 500 metri cubi. In caso di revoca della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, domiciliazione il Gestore provvederà all’addebito del deposito cauzionale in due rate uguali con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezionele bollette successive alla revoca stessa. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia Il deposito è dovuto anche dalle Utenze che usufruiscono del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione solo servizio fognatura e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in depurazione. In caso di proroga tecnicamorosità dell’Utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e a provvedere al momento riaddebito del deposito nella bolletta successiva. All’atto della scadenzarisoluzione del contratto, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoqualora non risultino pendenze per bollette non pagate dall’Utente, sarà restituito il deposito cauzionale, maggiorato degli interessi legali maturati; se l’Utente al contrario risulterà moroso, il deposito cauzionale sarà trattenuto sino a concorrenza del debito pregresso.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione3.1 - Ai sensi dell’art.113, il soggetto affidatario dovrà prestare comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentecontrattuale (iva esclusa). Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata sopra deve prevedere espressamente: - la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.principale; contenere l’espressa - la rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele all’eccezione di cui all’art. 1957 all’art.1957, comma 2 del c.c.codice civile; prevedere l'operatività - la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni15gg, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Sanitaria. La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale. La progressione dello svincolo è a cadenza annuale come di seguito esposto: 1 anno 25% 2 anno 40% 3 anno 60% 4 anno 80% 5 anno 100%
3.2 - A richiesta dell’aggiudicatario, l’U.O. Acquisizione beni e servizi riilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’ammontare residuo della stazione appaltante garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, da effettuarsi normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza. Il mancato rinnovo termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione, rimane sospeso in caso di contestazioni sul servizio da parte dell’Azienda Appaltante, opportunamente comunicati all’aggiudicatario. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di definizione della fideiussione contestazione.
3.3 - Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’Azienda Sanitaria delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione del servizio, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’Azienda Sanitaria potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo sulle fatture in attesa di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoliquidazione. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi L’aggiudicatario dovrà costituire garanza definitiva. Tale garanzia deve essere posta a garanzia della buona esecuzione del contratto concluso, del risarcimento di danni derivanti dall’affidamento della gestionedall’inadempimento delle obbligazioni medesime. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente, il soggetto affidatario dovrà prestare l’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore dell’A.T.S. di di Milano, pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della suddetta cauzione verrà comunicato all’aggiudicatario dall’Amministrazione, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione. La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. È facoltà dell’ATS di Milano incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti modalitàforme: deposito in contanti o in titoli - quietanza del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/versamento oppure fideiussione assicurativa/bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 1957 comma 2 107 del c.c.D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in originale, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018; prevedere l'operatività - ricevuta di versamento a favore dell’ATS della garanzia medesima entro quindici giorniCittà Metropolitana di Milano con le seguenti modalità. La normativa vigente (Decreto Semplificazione, a semplice D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l’unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA. A tal fine, sul Portale Istituzionale dell’ATS della Città Metropolitana di Milano è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS Milano: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxXxxx.xxxx?xxxxXxXxxxxx=XXXXXXXX&xxxxx ectUrl. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta. La cauzione deve riportare la seguente causale: “Cauzione definitiva per la fornitura di licenze d’uso subscription Oracle necessarie alla realizzazione del progetto di migrazione in Cloud dell’applicativo gestionale Oracle”. In caso di proroga, verrà richiesta scritta all’aggiudicatario l’estensione della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, cauzione per l’ulteriore l’intero periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoprosecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4 delle “Condizioni Generali per le Concessioni Demaniali Marittime assentite mediante licenza dalla Autorità Portuale di Trieste”, il mancato od inesatto adempimento concessionario è obbligato a costituire un deposito cauzionale a favore della PTS, a garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale, con una delle seguenti modalità: deposito in contanti o in titoli di pagamento degli importi addebitati da quest’ultima ai sensi del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentesuccessivo art. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio6. Per le sanzioni di cui concessioni aventi ad oggetto locali ad uso ufficio il deposito cauzionale non deve essere inferiore ad euro 780,00. Per le concessioni aventi ad oggetti locali ad uso spogliatoio il deposito cauzionale non deve essere inferiore ad euro 1.700,00. Detta cauzione sarà restituita al presente Capitolatotermine della concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti. È facoltà della PTS chiedere l’adeguamento della cauzione nel corso della concessione. Qualora, in applicazione dell’art. 47 Cod. Nav., sia pronunciata la decadenza della concessione, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata concessionario presta sin d’ora il proprio incondizionato assenso per sé e per i proprio aventi causa affinché la PTS, senza bisogno di alcun provvedimento dell’Autorità giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche l’intero suo ammontare. La cauzione, qualunque sia il motivo per cui entità dovesse essere decurtata, dovrà essere ripristinata reintegrata dal concessionario nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso termine di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.cdall’intimazione che all’uopo gli sarà notificata dalla PTS.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamento.
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Samples: Regolamento Dell'edificio
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestionecontrattuale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia Concessionario deve effettuare un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattualenetto di aggiudicazione così come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/06, con una delle seguenti modalitàprima della sottoscrizione del contratto. Nel caso di deposito cauzionale prestato mediante Fidejussione bancaria o Polizza assicurativa, queste ultime devono prevedere le sottoelencate condizioni: deposito in contanti o in titoli essere incondizionate e irrevocabili; prevedere la clausola di “pagamento a prima richiesta”, obbligandosi il fidejussore, su semplice richiesta del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione Comune di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile Fiuggi ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo terzi aventi causa; prevedere espressamente la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1957 1944, comma 2 2, Codice Civile; avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del c.c.; prevedere l'operatività debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall’esecuzione del presente appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione delle penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fidejussione per l'applicazione delle penali. Il deposito cauzionale deve coprire l’intera durata contrattuale e sarà svincolato, previa deduzione di eventuali crediti del Comune, verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune di Fiuggi. Qualora l’ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro quindici giorniil termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla fornitura, registrazione e diritti di segreteria, sono a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurativecompleto carico del Concessionario ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto che è a carico del Comune. Se l’Impresa aggiudicataria è una Cooperativa sociale, per l’ulteriore periodo si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. n. 460/1997 in quanto ONLUS di affidamento in caso di proroga tecnica, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentodiritto.
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Samples: Concession Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per All'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, il mancato od inesatto adempimento gestore ai sensi della delibera AEEGSI n.86/2013, richiede all'utente finale un deposito cauzionale a garanzia dell’assolvimento degli obblighi derivanti dall’affidamento di pagamento della gestionefornitura. In caso di morosità dell'utente finale, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia gestore si riserva la possibilità di trattenere tale somma fino alla concorrenza dei propri crediti e provvedere all’addebito di nuovo deposito, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge. In caso di morosità per importi minori o uguali al deposito il gestore non potrà limitare o sospendere il servizio. Il deposito cauzionale è determinato: in misura pari al 10valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico. Nei casi in cui il titolo giuridico, in base al quale l’utente ha stipulato il contratto di fornitura, sia di durata inferiore a due anni, il deposito cauzionale sarà sempre determinato nella misura massima. In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base alla raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore o da autoletture necessari per la determinazione del consumo medio annuo, il Gestore procederà a stimarlo in base al valore di riferimento delle tipologie di utenza attribuite nel contratto di fornitura idrica stipulato con l’utente finale (delibera AEEGSI n° 218/2016). Entro il 2017 per gli utenti finali che non hanno ricevuto alcun sollecito di pagamento nei due anni solari precedenti il deposito è ridotto ad un massimo di due mensilità. Il Gestore ha facoltà di introdurre meccanismi incentivanti, che riducono il numero di mensilità su cui calcolare il deposito cauzionale in funzione del comportamento storico dell’utente. Ogni due anni il gestore procede all’aggiornamento dei depositi cauzionali, qualora l’ammontare del consumo medio annuo sia variato in più o in meno del 20 per cento. In ogni caso per tutte le utenze il deposito cauzionale potrà essere aggiornato alle tariffe vigenti. Per le utenze condominiali il deposito è pari al 60% della somma dei depositi cauzionali riferiti ai singoli utenti finali sottesi all’utenza condominiale. L’addebito dell’importo contrattuale, del deposito avviene con una delle le seguenti modalità: • per le nuove utenze l’importo si suddivide in almeno tre rate: 50% all’attivazione; 25% nella prima fattura; 25% in fattura successiva. • per le utenze preesistenti, l’adeguamento dell’importo si suddivide in almeno due rate: 50% nella prima fattura; 50% in fattura successiva. Sono escluse dall’applicazione del deposito in contanti cauzionale: • le utenze che abbiano attivato il pagamento delle fatture con addebito diretto su conto corrente bancario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale postale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti su carta di credito; • le utenze con agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo In tali casi il deposito cauzionale sarà restituito, maggiorato degli interessi legali, fermo restando che la perdita delle condizioni necessarie per l’applicazione dell’agevolazione tariffaria, determinerà di durata dell’affidamentonuovo l’addebito della cauzione. È facoltà del gestore individuare ulteriori cause di esclusione dell’applicazione del deposito cauzionale da attuarsi previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana. Il deposito cauzionale viene restituito alla cessazione del contratto, essere rinnovabile maggiorato degli interessi legali, mediante l’emissione della fattura di cessazione entro 30 gg.solari dalla data della disattivazione, ovvero di voltura della fornitura. Sempre in caso di proroga tecnicacessazione dell’utenza, e sarà svincolata dal Comune solamente qualora l’importo dovuto dall’utente risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla conclusione del rapportodata di riaccredito, dopo il Gestore provvede al rimborso della differenza tramite rimessa diretta entro 45 giorni solari dalla data di disattivazione, ovvero di voltura, della fornitura. Inoltre, al verificarsi delle cause di esclusione o di adeguamento che comportino un credito per l’utente, l’ammontare viene restituito con la verifica della regolare esecuzione del servizio. prima fatturazione utile maggiorato degli interessi legali Per le sanzioni utenze non domestiche con consumi annui superiori a mc. 500 il gestore può dare facoltà agli utenti finali di cui scegliere forme alternative al presente Capitolatodeposito cauzionale, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata previa autorizzazione dell’Autorità Idrica Toscana, come la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni fideiussione assicurativa o sulle fatture in corso bancaria di liquidazioneimporto pari a quello del deposito. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in In caso di proroga tecnicadomiciliazione della bolletta, al momento della scadenzaove si verifichi una morosità determinata da insufficienza di fondi, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentole utenze in oggetto perdono il diritto all’esclusione dall’applicazione del deposito cauzionale.
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Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento Al momento della gestionestipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, il soggetto affidatario dovrà prestare ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva in favore dell’Azienda, in una garanzia delle forme previste dalla legge, d’importo pari al 1010 % dell’importo contrattualenetto di affidamento o superiore nei casi previsti dalla vigente normativa. Tale importo potrà essere ridotto nei casi di cui a sopra citato art. 103, comma 1. La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca dell’aggiudicazione, con una delle seguenti modalità: deposito ulteriore azione in contanti danno dell’Impresa e l’escussione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara. L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevata e indenne l’Azienda da tutti i danni, sia diretti che indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in dipendenza o in titoli connessione della gestione del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso servizio oggetto del giorno del depositopresente capitolato. L’Appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell’Azienda o a terzi, presso una sezione di tesoreria provinciale per fatto proprio o presso le aziende autorizzatedei suoi dipendenti e collaboratori, a titolo di pegno a favore dell’Ente committente. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione nell’esecuzione del servizio, con conseguente esonero dell’Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. Per le sanzioni A tale scopo l’Appaltatore s’impegna a stipulare apposite polizze di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi e per danni comunque derivanti all'Azienda causati dal proprio personale e in cui al presente Capitolatosia esplicitamente indicato che l’Azienda è considerata "terza" a tutti gli effetti. Le polizze dovranno essere stipulate sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 500.000,00.= (cinquecentomila). Copia delle polizze dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c.; contenere l’espressa rinuncia del garante ai diritti ed alle tutele di cui all’art. 1957 comma 2 del c.c.; prevedere l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnica, consegnata all’Azienda al momento della scadenzafirma del contratto. Nelle polizze dovrà essere prevista espressamente una clausola che vincoli la Compagnia assicuratrice a segnalare all’Azienda l’eventuale mancato pagamento nei termini del premio assicurativo. L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentoinfortuni o altro evento che dovesse accadere al personale dipendente dell'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
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Samples: Service Agreement
Deposito cauzionale. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento della gestione, il soggetto affidatario dovrà prestare una garanzia provvisoria pari al 102% dell’importo contrattualecomplessivo dell’Accordo Quadro, con IVA esclusa, e dunque pari ad € 152.000,00 (centocinquantaduemila/00) da prodursi secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art.93 D.Lgs. 50/16. La garanzia deve avere una delle seguenti modalità: deposito validità di almeno 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato cui al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Ente committentemomento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Non saranno accettati versamenti direttamente allo stesso Ente; polizza/fideiussione assicurativa/bancaria rilasciata da compagnie assicurative o istituti di credito. Detta La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamentoessere riferita alla gara in oggetto, essere rinnovabile in caso di proroga tecnica, indicare come soggetto beneficiario l’A.O.R.N. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e sarà svincolata dal Comune solamente alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio. Per le sanzioni di cui al presente Capitolato, il Comune potrà rivalersi sulla garanzia prestata la cui entità dovrà essere ripristinata nel suo ammontare originario entro dieci giorni o sulle fatture in corso di liquidazione. Le fideiussioni di cui al presente articolo, nonché le polizze di cui al precedente art. 7 dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del garante di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. Dovranno, inoltre: contenere l’espressa rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall’art. di cui all’articolo 1944 del c.c.; contenere l’espressa Codice Civile, la rinuncia alle eccezioni di cui all’articolo 1957, comma 2 del garante Codice Civile ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Appaltante. L’offerta, a pena d’esclusione dell’operatore economico dalla gara, deve altresì essere corredata, ai diritti ed sensi dell’art.93 comma 8 d.lgs. 50/16, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all‘art. 103 D.Lgs. 50/16, qualora l’operatore economico candidato risultasse affidatario della gara. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto alle tutele condizioni e con le modalità di cui all’art. 1957 93, comma 2 7, D.Lgs. 50/16. La dimostrazione del c.c.; prevedere l'operatività possesso della certificazione di qualità ai fini della riduzione dell’importo può avvenire per tramite di specifica indicazione sull’attestato SOA o mediante allegazione di copia del certificato accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, di Consorzi Ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia medesima entro quindici giornila certificazione di qualità, a semplice richiesta scritta ovvero gli altri requisiti e con- dizioni che consentono la riduzione dell’importo della stazione appaltante Il mancato rinnovo della fideiussione garanzia, devono essere posseduti da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE. La cauzione deve essere unica e/o delle polizze assicurative, per l’ulteriore periodo di affidamento in caso di proroga tecnicaATI non costituita, al momento della scadenza, costituisce inadempimento contrattuale dell’affidatario e comporta la revoca dell’affidamentointestata a tutti i soggetti associati.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria