L'articolato Clausole campione

L'articolato. Il contenuto dell'articolato può essere sintetizzato come segue. L'articolo 1 reca l'oggetto e la struttura del contratto. In particolare prevede che formi oggetto del contratto: la realizzazione di investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, il miglioramento della qualità dei servizi e l'upgrading dei livelli di sicurezza al fine di ottemperare ad innovazioni normative e tecnologiche; L'articolo disciplina i criteri per la selezione degli investimenti per la sicurezza e l'adempimento degli obblighi di legge e per l'eventuale integrazione delle risorse destinate a tale scopo e specifica che anche le Tavole di sintesi le Tabelle e la Relazione informativa allegata costituiscono parte integrante del Contratto e vincolano le parti. Le nove appendici hanno invece funzione meramente informativa. Per l'analisi di dettaglio della struttura del contratto si veda infra. L'articolo 2 contiene le definizioni. L'articolo 3 dispone che il contratto abbia validità a decorrere dalla sottoscrizione e la relativa scadenza e' fissata al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, la società si impegna, su richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai medesimi patti e condizioni del Contratto, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi. Fino all'entrata in vigore del nuovo contratto dovranno essere assicurati i trasferimenti di risorse relativi alle opere di cui alla sezione 1 (opere in corso). Su richiesta di ciascuna Parte contrattuale, a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, le Parti provvederanno alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento, d'intesa tra le parti e con il MEF, per tener conto di interventi legislativi che abbiano impatto sui contenuti sostanziali del Contratto. Si prevede inoltre che qualora intervengano disposizioni normative o delibere CIPE che provvedano a destinare risorse a specifici interventi o programmi, esse avranno efficacia immediata per il gestore, ma le parti provvederanno comunque a recepire le parti stesse nel primo aggiornamento utile al contratto. L'articolo 4 individua analiticamente gli obblighi gravanti sul Gestore, imponendogli, tra l'altro di: attuare i piani di potenziamento e sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nel rispetto delle norme, sviluppando anche tecnologie innovative per la sicurezza...
L'articolato. L’art. 1 sostituisce l’art. 24. Viene data, al comma 1, la definizione dei tirocini, quali modalità formative, non costituenti rapporto di lavoro, finalizzate a sostenere le scelte professionali ed a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta nel mondo del lavoro; ai commi 2 e segg. ne vengono definite le modalità di realizzazione: promozione da parte di un soggetto terzo rispetto a tirocinante e soggetto ospitante sulla base di una convenzione tra promotore e ospitante e attuazione sulla base di un progetto formativo individuale, i cui modelli verranno definiti dalla Giunta regionale, obbligo di assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante (comma 3). Il comma 4 introduce la previsione dell’obbligo di invio, da parte del soggetto promotore, di convenzione e progetto formativo alla Regione nel rispetto dei termini stabiliti per la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, attraverso il sistema informativo regionale, che la Regione mette a disposizione della Direzione territoriale del lavoro e delle organizzazioni sindacali (comma 4), obbligo di assicurazione del tirocinante (comma 5). Al comma 6 viene ribadito l’obbligo di comunicazione, in capo al soggetto ospitante, di avvio del tirocinio. Il comma 7 introduce, come previsto nelle “Linee guida”, una novità rispetto alla regolamentazione precedente, e cioè che la normativa trova applicazione per i tirocini realizzati nel territorio regionale, anche se ospitati da datori di lavoro multilocalizzati. Viene comunque prevista la possibilità per la Giunta regionale, di definire accordi con altre Amministrazioni regionali, volte a tener conto delle esigenze delle imprese multilocalizzate. L’art. 2 sostituisce l’art. 25. definisce le differenti tipologie di tirocinio e le relative durate, riprendendole dalle “Linee guida”. In particolare, al comma 1 vengono previste le seguenti tipologie: tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità, persone svantaggiate nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell’art.18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’i...
L'articolato. Il contenuto dell'articolato del Contratto di programma - Parte Servizi può essere sintetizzato come segue. L'articolo 1 stabilisce che le premesse e gli allegati al Contratto di programma (v. infra) ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono pienamente vincolanti tra le Parti. L'articolo 2 contiene le definizioni. L'articolo 3 stabilisce che è oggetto del Contratto la disciplina del complesso di obbligazioni intercorrenti tra il Ministero ed il Gestore relativamente al finanziamento:
L'articolato. Il contenuto dell'articolato del Contratto di programma - Parte Investimenti può essere sintetizzato come segue. L'articolo 1 chiarisce che il Contratto ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti con riguardo alla realizzazione di investimenti per lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative, nonché alle relative modalità di finanziamento. Come il precedente Contratto 2017-2021, il piano degli investimenti in corso e programmatici è articolato in 4 sezioni, delle quali la prima contiene le opere da realizzare dotate di integrale copertura finanziaria, mentre le altre hanno carattere programmatico, in quanto rappresentano la pianificazione tecnico-economica di massima per un periodo temporale almeno decennale dei fabbisogni finanziari di competenza, come quadro di riferimento a supporto della programmazione di finanza pubblica per la selezione e la sostenibilità del piano degli investimenti del DSMF da avviare. Nello specifico, le sezioni sono le seguenti:

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).