Materie Clausole campione

Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
Materie. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Materie. Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
Materie. Il Comitato Nazionale Gruppo Poste svolge funzioni di studio e approfondimento dei principali aspetti relativi alle prospettive strategiche e produttive delle aree di business del Gruppo, con particolare riferimento allo scenario competitivo in cui si collocano i singoli comparti. In particolare, costituiscono oggetto di analisi: - le prospettive evolutive dei mercati di riferimento per il Gruppo Poste Italiane; - la situazione occupazionale nel Gruppo Poste Italiane, le connesse dinamiche e le relative linee di tendenza con particolare riferimento ai trend evolutivi delle professionalità, all’occupazione femminile, ai fenomeni demografici anche legati all’occupazione giovanile ed ai risultati delle politiche attive del lavoro, così come delineate nel relativo protocollo (Allegato 21 al presente CCNL); - gli investimenti, con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico degli asset del Gruppo Poste Italiane; - i processi di innovazione tecnologica, di prodotto/servizio e di mercato, in grado di produrre rilevanti effetti sui business e sulla competitività del Gruppo; - gli impatti sul Gruppo che derivano dall’evoluzione del modello previdenziale. Inoltre, il Comitato esprimerà osservazioni in merito all’individuazione ed al corretto utilizzo delle principali leve di politica attiva del lavoro - da attivarsi tempo per tempo in relazione alla realizzazione dei piani industriali - anche con riferimento agli strumenti che favoriscano l’occupazione. Le materie oggetto di discussione nell’ambito del Comitato assumono il carattere della riservatezza ai sensi dell’art.7 del presente CCNL. Pertanto, è vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale documentazione distribuita da parte dell’Azienda.
Materie. Le parti concordano di eliminare l'articolo 10.
Materie. Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a: 1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario; 2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali; 3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL; 4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; 5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro; 6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 60 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate...
Materie. Titolo III
Materie. Non Approvate” ha il significato di cui all’Articolo 6.5.
Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa pro- vincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
Materie. ART. 7 (Criteri guida)