Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti, potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
1) turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2) eventuali forme di flessibilità;
3) part-time;
4) determinazione dei turni feriali ai sensi dell'art. 148;
5) contratti a termine;
6) contratti d'inserimento/reinserimento di cui all'art. 41 per gli aspetti espressamente rinviati;
7) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
8) parità di opportunità nel lavoro uomo-donna secondo quanto previsto dall'art. 13;
9) azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
10) modalità di svolgimento dell'attività dei Patronati;
11) quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21 della legge n. 300/1970 "Statuto dei lavoratori";
12) erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate la parte variabile, mentre la parte fissa sarà conservata in cifra;
13) altre materie espressamente demandate dagli articoli dei singoli istituti del presente c.c.n.l. In materia di classificazione del personale, possono essere oggetto di esame, ove già non siano previste nel...
Materie. Anche con riferimento agli incontri di cui al precedente art. 1, al livello di competenza le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali realizzeranno confronti finalizzati al raggiungimento di accordi in materia di politiche attive del lavoro con particolare riferimento a:
1) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o direttive dei pubblici poteri anche a livello nazionale o comunitario;
2) interventi di formazione e riqualificazione professionale connessi ad iniziative o funzioni attribuite alle parti sociali;
3) programmi di formazione, promossi anche dagli enti bilaterali , finalizzati a favorire il reinserimento dei lavoratori delle aree che presentano rilevanti squilibri occupazionali o dei lavoratori che hanno difficoltà a reinserirsi a causa dell’età, per i quali non sia possibile attivare i contratti di inserimento di cui all’accordo interconfederale 14 febbraio 2004 e art. 41 del CCNL;
4) azioni positive per la flessibilità di cui all’art. 9 della legge 53/2000, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
5) altre iniziative che le parti dovessero attivare in tema di mercato del lavoro;
6) definizione di accordi in materia di apprendistato e contratti d’inserimento/reinserimento di cui agli articoli da 41 a 62 per gli aspetti espressamente rinviati. Potranno, inoltre, essere realizzate, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo – donna e di pari opportunità, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile; le eventuali intese conseguenti saranno coerenti con quanto convenuto in materia a livello nazionale. In materia di classificazione del personale ed in coerenza con quanto definito all’art. 15, verranno svolte analisi ed avanzate...
Materie. L’Osservatorio svolge funzioni di studio approfondimento e valutazione congiunta sia in ordine allo scenario competitivo del settore, sia in ordine alle condizioni di lavoro in Italia ed all’estero. In particolare, costituiscono oggetto di analisi: - le prospettive strategiche e produttive del mercato dei servizi postali anche nelle relative evoluzioni; - gli impatti derivanti dai processi di integrazione europea sul rapporto di lavoro; - la situazione occupazionale nel settore e le relative linee di tendenza con particolare riferimento all’occupazione giovanile e a quella femminile; - lo sviluppo delle tecnologie e il loro eventuale effetto sull’occupazione e sull’evoluzione delle figure professionali e sui cicli produttivi; - le possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le esigenze dell’Azienda e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti; - l’assetto previdenziale del settore; - la rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni sociali finalizzate ad una migliore integrazione delle persone appartenenti alla categoria dello svantaggio sociale, nell’ambito delle norme di legge che regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo, nazionale e regionale.
Materie. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Materie. Le parti concordano di eliminare l'articolo 10.
Materie. Non Approvate” ha il significato di cui all’Articolo 6.5.
Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa provincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
Materie. Nelle aziende che abbiano, anche in più unità decentrate nell’ambito di una stessa pro- vincia, più di trenta dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
Materie. Eliminato
Materie. ART. 7 (Criteri guida)