Common use of Obbligazioni specifiche del Fornitore Clause in Contracts

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo gara richiamati nelle premesse della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigenterispettare, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo quanto applicabili al servizio di trasporto (inteso come trasmissionein oggetto, distribuzione le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione l’assicurazione della fornituraqualità delle proprie prestazioni; c) manlevare e tenere indenne l’Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Approvvigionamento emesse da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìAi sensi dell’art. 118, secondo comma 11 del D. Lgs. n. 163/06, con riferimento a tutti i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto sub-contratti stipulati dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere per l’esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di modificare comunicare, all’Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione nome del sub-contraente, prima l’importo del terzo mese antecedente la scadenza contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaservizi affidati. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Accesso a Risorse Informative, Convenzione Per La Fornitura Di Ulteriori Risorse Informative

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle dalle presenti Condizioni GeneraliGenerali di Contratto, anche a: a) assistere fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionecondizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti necessari all’attivazione della fornituraa garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) garantire che assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le forniture spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiterzi. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare le forniture i servizi connessi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentedal Punto Ordinante, nel rispetto di fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìQualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, secondo i termini e le modalità non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo far valere nei limiti della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoprescrizione. 4. Nell’ipotesi Nel caso di cui al precedente commaprestazione di Servizi, ove la Consip abbia accettato tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione dimostrare, con apposita documentazione, che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o aver provveduto ad eseguire la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostomanutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad dovrà in ogni Amministrazione contraentecaso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, prima i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaPunto Ordinante. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”norme inerenti la sicurezza sul lavoro. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Il Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16è obbligato, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutivenell'esecuzione dei Servizi, ad eccezione osservare tutte le vigenti normative in materia di quelle di natura eminentemente commercialesicurezza e salute dei lavoratori, i commi nn. 2prevenzione infortuni, 3igiene del lavoro, 4 prevenzione incendi e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionetutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti. 8. A parziale deroga dell’art. 15L'Amministrazione, Allegato “D” - Condizioni Generalinel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9emergenza. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimopropri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a rendere disponibile: - forniture controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a prezzo fisso, per sviluppare un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicocostante controllo durante l'esecuzione delle attività. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura E Stampa Di Locandine E Pieghevoli, Fornitura Di Tagliandi Postali

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in altre parti della Convenzione relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio altri servizi previsti dai documenti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della fornitura; c) garantire che propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le forniture variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di energia elettrica siano erogate vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura in oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore s’impegna altresìsi assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, secondo i termini di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e le modalità tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente commatentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, ove la Consip abbia accettato stessa, fermo restando il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere diritto al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionicontratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, fatto salvo il diritto di non accettare agire per il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad risarcimento di ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ulteriore conseguente danno subito ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art1382 Cod. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazioneCiv. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Supply of Pharmaceuticals

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in altre parti della Convenzione relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio altri servizi previsti dai documenti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della fornitura; c) garantire che propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le forniture variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di energia elettrica siano erogate vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura in oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore s’impegna altresìsi assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, secondo i termini di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e le modalità tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente commatentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, ove la Consip abbia accettato stessa, fermo restando il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere diritto al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionicontratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, fatto salvo il diritto di non accettare agire per il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad risarcimento di ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ulteriore conseguente danno subito ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art1382 Cod. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazioneCiv. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel presente contratto, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionea. garantire la continuità delle forniture prese in carico coordinandosi anche con l’ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato; b) stipulareb. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m. in conformità con la normativa vigentemateria di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, per proprio nome nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivati; c) garantire c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.cui sopra; 2. Il Fornitore s’impegna ad d. erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di Prelievo gara; e. manlevare e tenere indenne l’A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che verranno indicati nell’Ordinativo i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di Fornitura privativa vantati da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.terzi; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini f. predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute; h. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVAsopra; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Approvazione Atti E Indizione Della Procedura Aperta, Contratto Di Affidamento Lotto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo prestare i servizi oggetto della ConvenzioneConvenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico; b) stipulare, in conformità con garantire la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti nella tabella 3 di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei contratti attuativisingoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il contratto relativo singolo Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al servizio risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di trasporto (rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e quale altra parte degli accordi di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui sopra; c) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile e consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) fornire, ai canoni, alle tariffe, percentuali, prezzi indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a propria cura e spese, nonché tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse; e) garantire che gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le forniture Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico; f) eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con l’Ordinativo di energia elettrica siano erogate Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte nella sezione 8 del Capitolato Tecnico, nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; g) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio; h) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica in conformità alla sezione 2 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; i) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi; j) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto indicato nel presente documento di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni indicate nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati; k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; l) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno impartite e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; m) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; n) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; o) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; p) osservare e conformarsi e/o adeguarsi, alle previsioni del Regolamento UE 531/2012 ed eventuale successiva normativa comunitaria o nazionale, senza avere nulla a pretendere nei relativi Allegaticonfronti di Xxxxxx S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti; q) provvedere tempestivamente al versamento all’erario della tassa di concessione governativa addebitata, ove dovuta ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia; 2. Il Nel caso in cui le Amministrazioni Contraenti richiedano, quale requisito di esecuzione dei Contratti di Fornitura, con particolare riguardo ai servizi di installazione, assistenza e manutenzione di cui al Capitolato Tecnico che fossero richiesti, in ragione della tipologia di classificazione delle informazioni da trattare, il possesso da parte del Fornitore s’impegna del N.O.S.I. per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Fornitore medesimo (o, per le prestazioni di cui all’art. 15, il subappaltatore) si impegna ad erogare ottenere tale Nulla Osta e a fornire alle Amministrazioni Contraenti una dichiarazione che ne attesti il possesso ai sensi del D.P.R. 445/2000. Rimane inteso che saranno le forniture oggetto della Convenzione nei Punti singole Amministrazioni ad indicare, in sede di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo emissione dell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione ContraenteFornitura, nel rispetto la relativa classifica di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatisegretezza. Nel caso in cui il Fornitore o il subappaltatore siano sprovvisti del N.O.S.I. nonostante abbiano dichiarato di esserne in possesso, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del Contratto di Fornitura. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi obbliga a produrre a Consip S.p.A., secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicose richiesto da quest’ultima, a certificare la produzione di Energia Verde copia per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura estratto dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contratti e/o la relativa licenza d’usoaccordi modificativi, restando inteso che integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, oppure, nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionisia un Operatore Mobile Virtuale, queste saranno liberedegli accordi da esso stipulati per la messa a disposizione dell’infrastruttura dell’operatore mobile licenziatario, a proprio insindacabile giudizioprevio impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore. 4. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di non accettare il Logo o Marchio propostoeventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente all’invio delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo e non esaustivopena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16documentazione, comma 2se esistente, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione comprovante la prestazione dei servizi (fatta eccezione per il traffico effettuato sulle SIM ricaricabili) oggetto della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9fatturazione. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, si impegna altresì a rendere disponibile: - forniture a prezzo fissodisponibile il dettaglio del traffico effettuato sulle SIM ricaricabili, per un quantitativo almeno pari nelle modalità stabilite al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico. 106. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento Resta inteso che in caso di un quantitativo complessivo pari al: - 25% inadempimento e/o ritardo del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli Fornitore nell’adempimento agli obblighi di comunicazione specifici di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoai precedenti commi ovvero alle obbligazioni tutte assunte ai sensi della presente Convenzione e dei suoi Allegati, Consip S.p. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per A. e/o le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno per quanto di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzionecompetenza, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’artpotranno rifiutare l’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 12 1460 del Capitolato Tecnico oCodice Civile, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicaprevia contestazione degli addebiti. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Consip Telefonia Mobile, Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in altre parti della Convenzione relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio altri servizi previsti dai documenti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della fornitura; c) garantire che propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le forniture variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di energia elettrica siano erogate vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura in oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore s’impegna altresìsi assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, secondo i termini di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e le modalità tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tuttigli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente commatentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, ove la Consip abbia accettato stessa, fermo restando il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere diritto al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionicontratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, fatto salvo il diritto di non accettare agire per il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad risarcimento di ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ulteriore conseguente danno subito ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art1382 Cod. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazioneCiv. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere garantire che le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione Apparecchiature, fornite ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionecui all’Offerta Tecnica – Allegato “B” – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione erogare i servizi connessi e, successivamentecomunque, mantenere attivo ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per tutta la durata dei contratti attuativiloro realizzazione, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranegli Allegati; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini predisporre tutti gli strumenti e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicometodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a certificare la produzione di Energia Verde per le consentire alle singole Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usoa Consip S.p.A. di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionianche mediante organismi terzi accreditati, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell’Offerta Tecnica e nell’Offerta Economica; 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a d) manlevare l’Amministrazione contraente e Consip S.p.A., due mesi prima per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della scadenza della presente Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa e degli Ordinativi di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.Fornitura; 7. Posto e) garantire che la lex specialis prestazione del servizio di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, comma 2nonché il collaudo, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, siano svolti da tecnici specializzati in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite possesso dei requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito garantire la presenza, nel proprio organico, del Responsabile del servizio Generale e del Responsabile della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraenteFornitura, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) definiti e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente con i requisiti stabiliti nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura in Acquisto Di Personal Computer E Servizi Connessi, Fornitura Di Personal Computer E Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 5020% del Quantitativo massimo massimale del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di forniturarelativo contratto attuativo, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, comma 5, Allegato “D” D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e ed in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture disponibile Forniture a prezzo fisso, per Prezzo Fisso fino al raggiungimento di un quantitativo almeno massimo, pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture . Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo di cui sopra, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso fisso ed è obbligato a 18 mesicomunicare tempestivamente a Consip, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l’esaurimento della disponibilità della Fornitura a Prezzo Variabile Fisso. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione, inibendo a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% Sistema l’acquisto del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicoprodotto a Prezzo Fisso. 10. Il fornitorefornitore nel caso decida, nei seguenti casi, successivamente al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fissodella suddetta soglia percentuale, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, Prezzo fisso è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoprecedente comma. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del dell’All. A – Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesiVariabile. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 10 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13dell’All. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del A – Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Servizi Connessi, Convenzione Consip Per Fornitura Di Energia Elettrica

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva competenza; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità della fornitura”; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Beneficiarie ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi , indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 4 ed al Capitolato Tecnico Parte Generale. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio Beneficiarie e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni Beneficiarie e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteavvalersi di personale specializzato, prima in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a Fornitore verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivapreventivamente tali procedure. 6. 6.7 Il Fornitore si impegnaprende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, altresìcomma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a trasmettere tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di a. eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulareb. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, in conformità con le modalità atte a garantire la normativa vigentevita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d. erogare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARIC e alle singole Amministrazioni Contraenti di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti; cx. xxxxxx (ove richiesto dal capitolato tecnico) garantire il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate cui sopra; h. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio; i. manlevare e tenere indenne ARIC nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in conformità relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e relativi Allegati.degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità k. su richiesta scritta di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le ARIC o delle singole Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal FornitoreContraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% eventuale risarcimento del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicodanno. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per l'Acquisizione Del Servizio Cup

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo Quadro, anche a: a) assistere eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare i servizi oggetto dell’Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le forniture strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell’Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di Fornitura il Logo o il Marchio propostoinottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionestrutture ed il personale necessario per la loro realizzazione; b) stipulareadottare nell'esecuzione di tutte le attività, in conformità con le modalità atte a garantire la normativa vigentevita e l'incolumità dei propri dipendenti, per proprio nome dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivati; c) garantire che a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le forniture strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentegara, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitoresopra; f) su richiesta scritta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Amministrazione in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie rendicontazione del servizio secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Outsourcing Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 6.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 1. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di fornituracomunicare, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere garantire che le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione apparecchiature ed i dispositivi e servizi opzionali forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneesecuzione degli Ordinativi di Fornitura; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione erogare i servizi connessi e, successivamentecomunque, mantenere attivo ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a loro realizzazione secondo quanto indicato nel stabilito nella presente documento Convenzione e nei relativi Allegati; c)predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime; d) manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture garantisce che tutti i prodotti offerti (Personal Computer Portatili, Tablet e dispositivi opzionali) ed oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e relativi Allegatiche, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità Qualora l’Amministrazione contraente dei singoli contratti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato ne faccia espressa richiesta tramite il Logo o il Marchio proposto dal Fornitorerelativo ordinativo, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore fornitore aggiudicatario si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di fornire tutti i Punti dati identificativi del/dei prodotto/i oggetto del contratto di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie fornitura stesso, necessari al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”consentirne la codificazione NATO. Ogni informazione in merito è pubblicata sul sito internet: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Personal Computer Portatili E Tablet

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione, a: - fornire i beni e prestare i servizi connessi (inclusi o meno nel canone di noleggio) oggetto della Convenzione impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico, nella documentazione tecnica e nelle Condizioni Generalinella documentazione di gara; - eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento richiesto e nei relativi Allegatisottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17; - garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; - adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc. 2), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore s’impegna istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale regionale di committenza di monitorare la conformità dalla fornitura dei beni e della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione, nella documentazione di gara e negli Ordinativi di fornitura.; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; - utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall’Amministrazione. A tal fine il Fornitore si impegna ad erogare impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le forniture leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i beni proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale regionale di committenza e/o delle Amministrazioni; Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3Fornitura. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partieventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 4. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di fornituracomunicare, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere eseguire tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.beni pubblici o privati; 2. Il Fornitore s’impegna ad d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteed a prestare i servizi connessi, nel rispetto di impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto stabilito nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Aghi, Siringhe, Aghi Cannula E Tappi Per Catetere

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generaliquadro, anche si obbliga a: a) assistere a. fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nella predisposizione documentazione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulareb. fornire esclusivamente prodotti uguali a quelli offerti in sede di gara, fatta salva la sostituzione per innovazione tecnologica e la sostituzione per la messa fuori produzione, laddove si sia Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria ottenuta una valutazione positiva dalla Aziende sanitarie e la stessa sia stata comunicata alla Centrale regionale e formalizzata in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraun atto; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture c. eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo gara in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo nelle Richieste di Fornitura consegna emessi da ciascuna Amministrazione ContraenteAzienda sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella nel presente Contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. d. conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo dei singoli Ordinativi di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4(es. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio nuove direttive statali e/o la relativa licenza d’usocomunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, restando inteso che nel caso importazione ed immissione in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionicommercio) senza alcun aumento di prezzo, queste saranno liberenonché a sostituire, a proprio insindacabile giudizioonere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini delle Amministrazioni contraenti; e. non dare esecuzione all’Ordinativo di fornitura se proveniente da un soggetto non legittimato alla sua emissione ovvero abbia ricevuto Ordinativi oltre la concorrenza del quantitativo massimo della fornitura, informando tempestivamente l’Amministrazione sanitaria e la Centrale regionale di committenza; f. manlevare e tenere indenne la Regione, nonché le Aziende sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; g. osservare tutte le indicazioni operative, di non accettare il Logo o Marchio proposto.indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di rispettiva ragione; 5. Il Fornitore si impegna a h. comunicare ad ogni Amministrazione contraentetempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, prima del terzo mese antecedente la scadenza indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.nuovi referenti 62. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivociascuna Azienda sanitaria contraente, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo fatture relative a ciascun periodo di fornitura - “Elenco punti riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione. Direzione generale della Centrale regionale di prelievo”.committenza Servizio spesa sanitaria 73. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto cheIl Fornitore, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione seguito al ricevimento di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi ciascun Ordinativo di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino si impegna a nominare un Responsabile della fornitura cui è demandato il compito di interfaccia unica verso le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto ItaliaAziende sanitarie contraenti. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a: a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara; b) manlevare e tenere indenne l’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico; e) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 alla stipula del Capitolato TecnicoContratto, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo un numero di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)telefono, un file in formato concordatoindirizzo e-mail e PEC, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere attivo per tutto l’anno h/24 per le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazioneemergenze, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento nonché per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) richieste riferite al servizio e per le PA che ne facciano richiesta, un servizio l’inoltro di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiareclami. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipresente Convenzione, anche a: a) assistere fornire le Amministrazioni Pubbliche apparecchiature ed i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed erogare i servizi connessi e quelli opzionali impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione, negli Allegati e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con garantire la normativa vigente, fornitura - per proprio nome ulteriori 2 (due) anni successivi alla scadenza dei primi 36 mesi di assistenza e manutenzione - da eventuali difetti dovuti ai materiali o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprocesso produttivo; c) garantire la reperibilità delle parti di ricambio delle Apparecchiature fornite per almeno 2 (due) anni successivi alla scadenza dei primi 36 (trentasei) mesi di assistenza e manutenzione; d) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, ovvero a danni derivanti dall’uso delle apparecchiature fornite; e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di energia elettrica siano erogate Fornitura, nonché, in conformità particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; g) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e dalla Consip S.p.A., per quanto indicato nel presente documento di rispettiva ragione; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti e nei relativi Allegatialla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la fornitura e ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo i servizi connessi e quelli opzionali in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione o Ente Contraente, nell’area di competenza del Lotto oggetto della presente Convenzione, nel rispetto di quanto previsto nella nel presente Convenzione atto e relativi Allegatinel Capitolato Tecnico, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Ente Contraenti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìè in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, secondo i termini o, in difetto, si obbliga a) a subappaltare alle condizioni e le modalità nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, b) a richiedere tale xxxxx xxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoaggiudicazione, a certificare la produzione di Energia Verde ciò per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo far fronte agli Ordinativi di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei Punti servizi di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione installazione, assistenza e comunque fino al raggiungimento manutenzione, da parte di un quantitativo pari al 50% soggetti in possesso del Quantitativo massimo del Lottonulla osta stesso. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., prima del terzo mese antecedente in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la scadenza documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei Contratti di fornituraservizi prestati, eventualmente anche tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel documento di fatturazioneCapitolato Tecnico, nonché i dati e la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione documentazione necessaria per la fornitura di energia elettrica attivail Sito delle Convenzioni. 65. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ciascun Ordinativo di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrea pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnicocomunque, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dell’inesigibilità dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualicrediti, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto documentazione comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionefatturazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle dalle presenti Condizioni GeneraliGenerali di Contratto, anche a: a) assistere fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica e dall’eventuale RDO. b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti necessari all’attivazione della fornituraa garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica, nell’eventuale RDO e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) garantire che assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le forniture spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiterzi. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare le forniture i servizi connessi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentedal Punto Ordinante, nel rispetto di fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìQualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, secondo i termini e le modalità non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo far valere nei limiti della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoprescrizione. 4. Nell’ipotesi Nel caso di cui al precedente commaprestazione di Servizi, ove la Consip abbia accettato tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione dimostrare, con apposita documentazione, che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o aver provveduto ad eseguire la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostomanutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad dovrà in ogni Amministrazione contraentecaso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, prima i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaPunto Ordinante. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”norme inerenti la sicurezza sul lavoro. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Il Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16è obbligato, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutivenell'esecuzione dei Servizi, ad eccezione osservare tutte le vigenti normative in materia di quelle di natura eminentemente commercialesicurezza e salute dei lavoratori, i commi nn. 2prevenzione infortuni, 3igiene del lavoro, 4 prevenzione incendi e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionetutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti. 8. A parziale deroga dell’artL'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. 15Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo a sviluppare un diverso accordo fra le particostante controllo durante l'esecuzione delle attività. 9. Il Fornitore s’impegna inoltredovrà osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso in vigore per il periodo di durata della fornitura e per la località dove si svolge il servizio medesimo, secondo i termini anche nelle ipotesi di scadenza dei contratti collettivi e le modalità definite nel Capitolato Tecnicodegli accordi locali e comunque fino alla loro sostituzione, indipendentemente che sia o non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, della natura giuridica dell'impresa (industriale, artigiana, ecc.), della sua struttura, della sua dimensione, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicoda ogni altra qualificazione tecnica-giuridica-economica- sindacale. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche inoltre a: a) assistere eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità fornire tutti i contenitori e le etichette e provvedere ai ritiri degli stessi con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentefrequenze concordate, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione statuito nel Capitolato Tecnico e relativi Allegati.nell’Offerta Tecnica; 3. Il Fornitore s’impegna altresìc) eseguire le attività di pesatura, secondo i termini di rilevazione della radioattività e tutte le modalità analisi, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, nel rispetto di cui all’Articolo 6 del quanto statuito nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica; d) effettuare le operazioni di trasporto esterno per il conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; f) garantire il supporto in tutte le attività di registrazione (FIR, Registro, MUD, SISITRI) cosi come richiesto nel Capitolato Tecnico; g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; h) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a certificare garantire la produzione vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; i) dotare il personale delle divise di Energia Verde modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; l) osservare, integralmente, tutte le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione Leggi, Norme e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi Regolamenti di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo personale rispetti integralmente le disposizioni di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. sopra; Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Azienda Ospedaliera in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristicherendicontazione quali: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Di Appalto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneorari ed i giorni non lavorativi; b) stipulare, in conformità con garantire la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti alla sezione 3 Capitolato Tecnico. Il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura. In difetto di tale copertura, ogni Amministrazione ovvero l’Agenzia, oltre all’applicazione delle penali di cui oltre, potranno dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l’Ordinativo di Fornitura e la presente Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei contratti attuatividanni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o all’Agenzia. Peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il contratto relativo al servizio Fornitore medesimo risponderà di trasporto (eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e quale altra parte degli accordi di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui sopra; c) effettuare, su richiesta dell’Agenzia e/o delle Amministrazioni contraenti, in qualunque momento, verifiche straordinarie di copertura che il Fornitore dovrà effettuare entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, consegnando all’Agenzia e/o all’Amministrazione richiedente relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) eseguire, in ogni caso annualmente, la verifica ordinaria di copertura radiomobile territoriale; e) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli atti e documenti in essa richiamati e, comunque, nel Capitolato Tecnico; f) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni contraenti, entro i termini indicati nella sezione 9 del Capitolato Tecnico; g) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, di cui alla sezione 9 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; h) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata, entro il termine di cui al paragrafo 9.5 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; i) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni, mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio “fisso-mobile” i cui al paragrafo 9.7 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; j) attivare il servizio di accesso alla Intranet dell’Amministrazione contraente, di cui al paragrafo 9.8 del Capitolato Tecnico, qualora richiesto, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; k) applicare sulle utenze le variazioni di profilo di cui al paragrafo 9.6 del Capitolato Tecnico, nei termini ivi previsti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; l) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, i servizi di push e-mail, nei termini di cui al paragrafo 9.9 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; m) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale di cui al paragrafo 3.2.2. del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio; n) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione; o) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; p) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di energia elettrica siano erogate Fornitura, e, in conformità a quanto indicato nel presente documento particolare, ai parametri di qualità predisposti; q) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei relativi Allegatidegli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; r) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione ContraenteAmministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, di cui all’Articolo 6 del al Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle alle singole Amministrazioni contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione di cui al paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, comprovante la prestazione delle forniture e l’indicazione dei servizi oggetto della scadenza fatturazione. 5. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto Ordinativi di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, quale parte integrante dell’Offerta Tecnica, piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimole successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fissose migliorativi o integrativi, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, tutto secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. quanto stabilito nella sezione 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente ConvenzioneIn particolare, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico osi impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, in alternativase migliorativi o integrativi, il servizio pena l’applicazione delle penali di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicacui oltre. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 146. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualisi impegna, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di in tutti i consumi stimati dei PoD per casi, a fornire tutti i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazioneservizi descritti nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Telecommunications

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione, negli Allegati e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con la normativa vigentemanlevare e tenere indenne gli Aderenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità; d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire agli Aderenti, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli ordinativi di fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dagli Aderenti, per quanto di rispettiva ragione; f) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatifornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli ordinativi di Fornitura fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraenteciascun Aderente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìLa merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottomerce stessa subisca avaria durante il trasporto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere alla Regione Puglia, prima del terzo mese antecedente in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la scadenza documentazione di rendicontazione delle forniture e dei Contratti di fornituraservizi prestati, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.secondo quanto previsto dal successivo articolo 12; 65. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A.ciascun Aderente, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)per quanto di rispettiva ragione, un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazioneriferimento, a titolo indicativo e non esaustivopena di irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16comunque, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dell’inesigibilità dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualicrediti, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionefatturazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Capitolato Tecnico, anche a: a) assistere fornire, ai prezzi ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui al Lotto impiegando, a sua cura e spese, tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella predisposizione Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara di cui alle premesse; b) stipulareeseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, in conformità dettagliatamente descritte nelle sezioni 5.1.1.e 5.1.2 c) eseguire secondo le modalità indicate nell’Offerta Tecnica i Servizi Aggiuntivi eventualmente offerti; d) fornire con la normativa vigenteriguardo agli apparati radiomobili garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per proprio nome mancanza di qualità promesse ed essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 24 mesi a partire dalla data di accettazione di fornitura, come disciplinata nel successivo art. 11; e) applicare sulle utenze le variazioni di profilo comunicate, previste nella sezione 5.1.3 del Capitolato Tecnico, non oltre le 36 ore dalla richiesta; f) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e Consip S.p.A., per conto dell’Amministrazione equanto di propria competenza, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misuraFornitura; g) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione della fornituraa consentire alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati; ch) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi i) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; j) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; k) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; l) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatila continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraenteo Ente Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìè in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, secondo i termini o, in difetto, si obbliga a) a subappaltare alle condizioni e le modalità nei limiti stabiliti nel successivo articolo 26, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, b) a richiedere tale xxxxx xxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoaggiudicazione, a certificare la produzione di Energia Verde ciò per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo far fronte agli Ordinativi di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei Punti servizi da parte di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% soggetti in possesso del Quantitativo massimo del Lottonulla osta stesso. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini eventuali variazioni della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostoEnti Contraenti. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere a Consip S.p.A., prima del terzo mese antecedente pena l’applicazione delle penali di cui oltre, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la scadenza documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei Contratti di fornituraservizi prestati, eventualmente anche tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 14 e nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaCapitolato Tecnico. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo e non esaustivopena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16comunque, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dell’inesigibilità dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualicrediti, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionefatturazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Satellitare

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo eseguire la fornitura oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritta nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) garantire che adottare nell'esecuzione di tutte le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteattività, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoatte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo beni pubblici o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWhprivati; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile erogare la fornitura oggetto della Convenzione ed a prestare i seguenti servizi:servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) fatturazione unica o aggregata (ad es. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per centri di costo, per tipologia d’utenza,...)l’espletamento del servizio; f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per osservare, integralmente, tutte le attività Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzioneanche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; h) su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per le PA che ne facciano richiestaun eventuale risarcimento del danno; i) predisporre e trasmettere all’Amministrazione/Azienda Sanitaria Contraente, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi a due mesi dal termine dell’Ordinativo di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italiail documento Allegato 6 “Dati di sintesi” in formato open, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali pena l’applicazione delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiapenali. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Gas Naturale

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione assicurare il numero di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneesercizi convenzionati nel rapporto (n.esercizi/n.utilizzatori per sede di utilizzo) indicato nell’offerta tecnica e secondo quanto indicato nel paragrafo 4.1.2 del Capitolato Tecnico; b) stipulareassicurare la spendibilità dei Buoni pasto negli Esercizi Convenzionati di cui alla precedente lettere a); c) provvedere, su richiesta motivata delle Amministrazioni Contraenti e/o delle Unità Approvvigionanti, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla precedente lettera a) nei casi e con le modalità previste nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico; d) inviare a ciascuna Unità Approvvigionante gli elenchi riportanti le informazioni relative agli Esercizi Convenzionati, e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato tecnico; e) comunicare alla Consip S.p.A., su richiesta della stessa, e comunque almeno ogni 4 mesi, gli elenchi aggiornati relativi agli Esercizi Convenzionati in conformità con la normativa vigenteattuazione degli obblighi assunti in sede di Offerta - contenenti le informazioni indicate nel facsimile “tabella A – Elenco degli esercizi convenzionati nel Lotto” e a quelli convenzionati successivamente in adempimento delle prescrizioni indicate nei paragrafi 4.1.2, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico; f) mantenere, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuatividel Contratto di fornitura, il contratto relativo al servizio numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di trasporto cui alle precedenti lettere d) ed e), inviati alla Consip S.p.A. e/o alle Unità Approvvigionanti; g) provvedere, nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione di tali esercizi, entro 10 (inteso come trasmissionedieci) giorni lavorativi dalla disdetta, distribuzione e misuracon altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.1.4. del Capitolato Tecnico; h) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti comunicare agli esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraalla Consip S.p.A. il calendario dei pagamenti relativo alle fatture emesse dagli Esercenti stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nonché rispettare le date di calendario ivi riportate, in linea con quanto indicato in offerta tecnica; ci) garantire che le forniture attivare, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico, due call center con numero verde per il rilascio di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento informazioni, uno dedicato agli Esercenti ed uno dedicato alle Amministrazioni Contraenti e nei relativi Allegati.alle Unità Approvvigionanti; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto j) rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni relativi alla Commissione offerta ed ai termini massimi di pagamento a favore degli Esercenti, dichiarati nell’Offerta Tecnica, secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara; k) rispettare, per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, gli impegni assunti nei Punti Progetti Tecnici (“Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto elettronico presso gli utilizzatori”; “Progetto per la valorizzazione e diffusione del buono pasto elettronico presso gli esercenti”; “Progetto per la valorizzazione degli strumenti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo gestione delle comunicazioni degli esercenti”), in linea con quanto descritto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentegara; l) sopportare i costi delle verifiche ispettive effettuate successivamente alla stipula della Convenzione, nel rispetto di secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, provvedendo ad effettuare i relativi Allegati.pagamenti all’Organismo di ispezione; 3. Il Fornitore s’impegna altresìm) accettare la “restituzione”, da parte delle Amministrazioni Contraenti, dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo ad emettere la nota di credito e, sulla base delle richieste delle Amministrazioni stesse, a portare a discarico o rimborsare tale nota di credito oppure a “sostituire” i Buoni pasto scaduti con altri di nuova emissione, secondo i termini quanto previsto nei paragrafi 3.2 e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico; n) eliminare, a certificare la produzione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, le disfunzioni di Energia Verde qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 8.3. del Capitolato Tecnico, ferma restando l’applicabilità del minor termine ovvero di eventuali penali secondo quanto previsto dalla Convenzione per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo singole fattispecie; 2. In ragione dell’oggetto della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente commaConvenzione, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal FornitoreFornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per la nomina e a rispettare i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.conseguenti obblighi

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga altresì a: • fornire i beni oggetto del contratto e a prestare i servizi connessi, oltre impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione di gara; • manlevare e tenere indenni l’Azienda USL della stazione appaltante per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; • in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalla stazione appaltante entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto in altre parti della Convenzione dai documenti di gara; • confezionare, etichettare e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; • predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella documentazione di gara; • comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della fornitura; c) garantire che propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto indicando analiticamente le forniture variazioni intervenute. Nel periodo di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento validità del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all’U.O. Acquisti Aziendali ed agli Uffici Ordini dell'UO Homecare e nei relativi Allegati. 2. tecnologie domiciliari della stazione appaltante • Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidalla stazione appaltante . 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Beni

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.beni pubblici o privati; 2. Il Fornitore s’impegna ad d) erogare le forniture i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteed a prestare i servizi connessi, nel rispetto di impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto stabilito nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Acquisition Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.beni pubblici o privati; 2. Il Fornitore s’impegna ad d) erogare le forniture i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteed a prestare i servizi connessi, nel rispetto di impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto stabilito nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di Fornitura il Logo o il Marchio propostoinottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per L’acquisizione Di Servizi Specialistici Per La Gestione Del Sistema Di E Learning

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e nell’Offerta Tecnica ed economica, ove migliorativa: b) stipulareprestare i servizi/le forniture oggetto di gara nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico, in conformità con la normativa vigentenei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione enel rispetto di quanto previsto nel Contratto, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione nel Capitolato Tecnico e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranella Offerta Tecnica ove migliorativa; c) garantire eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa; d) manlevare e tenere indenne l’Assemblea dalle pretese che le forniture di energia elettrica siano erogate i terzi dovessero avanzare in conformità a relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto indicato previsto nel presente documento Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emilia ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) allegato al AL/2017/0056474 del 06/11/2017 09:53:56 e) predisporre tutti gli strumenti e nei le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi Allegatialla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Assemblea di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad erogare eseguire le forniture prestazioni oggetto della Convenzione del Contratto nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteindicati, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione nel medesimo Contratto e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Assemblea. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere all’Assemblea in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione delle prestazioni rese, di cui all’Articolo 6 del al Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresìin tutti i casi, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se eventualmente prorogata)non espressamente riportate nel presente Contratto. 5. Il Fornitore, un file in formato concordatonel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere durata del Contratto, rispettare le informazioni necessarie al buon fine eventuali norme regolamentari di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, emanazione locale oltre che rispettare le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, Tecnico e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecniconell’offerta tecnica proposta dal Fornitore stesso. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contract for Subscription Services

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, nei suoi Atti Aggiuntivi e nell’Offerta Tecnica ed economica, ove migliorativa: b) stipulareprestare i servizi/le forniture oggetto di gara nelle modalità indicate nel Capitolato tecnico, in conformità con la normativa vigentenei suoi Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Intervento, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione enel rispetto di quanto previsto nel Contratto, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione nel Capitolato Tecnico e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranella Offerta Tecnica ove migliorativa; c) garantire eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa; Assemblea Legislativa della Regione Xxxxxx-Romagna ( r_emilia ) Assemblea Legislativa ( AOO_AL ) AL/2017/0055691 del 31/10/2017 11:02:35 d) manlevare e tenere indenne l’Assemblea dalle pretese che le forniture di energia elettrica siano erogate i terzi dovessero avanzare in conformità a relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto indicato previsto nel presente documento Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; e) predisporre tutti gli strumenti e nei le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi Allegatialla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Assemblea di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad erogare eseguire le forniture prestazioni oggetto della Convenzione del Contratto nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteindicati, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione nel medesimo Contratto e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Assemblea. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere all’Assemblea in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione delle prestazioni rese, di cui all’Articolo 6 del al Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresìin tutti i casi, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se eventualmente prorogata)non espressamente riportate nel presente Contratto. 5. Il Fornitore, un file in formato concordatonel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere durata del Contratto, rispettare le informazioni necessarie al buon fine eventuali norme regolamentari di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, emanazione locale oltre che rispettare le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, Tecnico e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecniconell’offerta tecnica proposta dal Fornitore stesso. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Atti di gara e negli Allegati; b) stipulare, in conformità con manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Agenzia in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere cartaceo ed elettronico le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrerelative ai servizi prestati, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicosuccessivo articolo 12. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. 1 Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione del contratto/accordo quadro e nelle Condizioni Generalinel Capitolato tecnico, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegarantire il servizio oggetto del contratto/accordo quadro alle condizioni stabilite nel Capitolato tecnico; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio eseguire gli ordini di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate fornitura in conformità a quanto indicato nel presente documento stabilito nei Preventivi di spesa accettati, pena l'applicazione del e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lottopenali; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16;- c) eseguire le prestazioni previste negli ordini di fornitura alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportate nel presente contratto/accordo quadro , impiegando tutte le attrezzature ed il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWhpersonale necessario per la loro realizzazione. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione deve avvenire secondo quanto disciplinato, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il fornitore e l’Amministrazione Contraente ; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi:xxxxxxxsi alle disposizioni emanate dall’Amministrazione contraente, nel rispetto degli orari di lavoro concordati- e) fatturazione unica adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...)privati; f) account dedicato - persona fisica - organizzare una struttura tale da garantire che svolga da riferimento per tutte ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzionemodalità previste e concordate con l’Amministrazione contraente e risultanti dagli ordini di fornitura ; g) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di ogni a tra norma e/o disposizione che sarà impartita dall'Amministrazione contraente. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale e a dotare il proprio personale di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; h) osservare, integralmente, tutte e leggi, norme e regolamenti di cui al a vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quel e che verranno emanate nel corso di validità del Contratto/accordo quadro e dei singoli ordini di fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i dipendenti rispettino integralmente le PA disposizioni di cui sopra; i) controllare che ne facciano richiestail personale addetto mantenga un contegno decoroso, un servizio di reportistica relativo irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione collaborazione; j) utilizzare attrezzature certificate e conformi al e prescrizioni antinfortunistiche vigenti' k) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnicoper quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nel contratto/accordo quadro , ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi ) mantenersi in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni assenso da parte di Pubbliche Amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.contratto/accordo quadro ;

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione verificare che l’Ordinativo di tutti gli atti necessari all’utilizzo della ConvenzioneFornitura emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione Contraente sia stato da quest’ultima correttamente emesso sulla base dei criteri esposti di seguito nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico; b) stipulareconseguentemente, non dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura erroneamente emessi in conformità con la normativa vigenteriferimento ai menzionati criteri, previa immediata segnalazione per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione iscritto dell’errore all’Amministrazione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiConsip S.p.A. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare criterio in base al quale le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo Amministrazioni dovranno emettere gli Ordinativi di Fornitura da ciascuna nei confronti degli aggiudicatari dei Lotti di cui alla gara in premessa è quello della tipologia di Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatiin ragione della suddivisione stabilita nell’Allegato “F”. 3. Il Fornitore s’impegna altresìgarantisce, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, oltre a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso quanto previsto in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza altre parti della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)e dei suoi Allegati, un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti prodotti, i sistemi e le apparecchiature forniti in esecuzione della presente Convenzione hanno le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti cui all’Offerta Tecnica, e sono conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVAesecuzione degli Ordinativi di Fornitura; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 per le forniture, per i servizi e, comunque, per ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegherà tutte le strutture ed il Lotto 16;personale necessario per la loro esatta realizzazione, anche secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati. c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile 4. Il Fornitore garantisce che tutti i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri prodotti offerti e oggetto di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito fornitura della presente convenzione;Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e che, altresì, sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica. g) 5. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che richiedano il ritiro di apparecchiature/apparati per le PA che ne facciano richiestalo smaltimento, un servizio il Fornitore dichiara di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’arte si impegna a svolgere dette attività nel rispetto degli adempimenti stabiliti dalle disposizioni previste dagli artt. 13 e 24 del D.Lgs. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi marzo 2014, n. 49 nonché dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia. 6. Con riferimento alle modalità di attivazione della fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo consapevole ed accetta le modalità indicate all’art. 15 e gli adempimenti stabiliti nel paragrafo 1.4 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Adesione Al Lotto 3 Della Convenzione Consip Con Telecom Italia

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a1) assistere uniformarsi a tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione disposizioni di tutti gli atti necessari all’utilizzo legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione; b2) stipularefornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione. 3) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità con la alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; 4) fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ; 5) controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall’Amministrazione cui questo è inserito; 6) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirlo nei tempi previsti nell’offerta tecnica; 7) il fornitore è tenuto relativamente ai lavoratori a uniformarsi alla disciplina prevista dal vigente CCNL e ad eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigentevigente in materia. 8) osservare, integralmente, il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente ed eventuali contratti integrativi, per proprio nome o i dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future 9) il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni 10) il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione contraente 11) Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per conto dell’Amministrazione el’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni 12) Il Fornitore è obbligato nei confronti del lavoratori alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai dipendenti delle aziende di somministrazione 13) Il fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall’Amministrazione contraente 14) A uniformarsi a tutte le Leggi, successivamenteNorme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativiigiene del lavoro, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione prevenzione incendi e misuratutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui sopra; c15) garantire che comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; 16) Il Fornitore, in conformità seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a quanto indicato nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel presente documento e nei relativi AllegatiCapitolato Tecnico. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo 17) Su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopuò opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 5. 18) Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività contrattuali, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare allo svolgimento delle attività contrattuali personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale. 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. 4. Il Fornitore si impegna, oltre obbliga a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigenteconsentire alla Stazione appaltante, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio quanto di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudiziopropria competenza, di non accettare il Logo o Marchio propostoprocedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la prima delle quali avverrà alla scadenza dei primi 45 giorni, naturali e consecutivi, di vigenza del Contratto, prestando ogni utile collaborazione. 5. Il Fornitore si impegna obbliga a comunicare ad dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni Amministrazione contraente, prima circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaContratto. 6. Il Fornitore si impegnaobbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, altresìnell’esecuzione del Contratto, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (delle norme e prescrizioni anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa tecniche e di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”sicurezza vigenti. 7. Posto che Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16migliore pratica professionale, comma 2nel rispetto delle norme, dell’Allegato “D” - Condizioni Generalianche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le Partimodalità ed i termini indicati nel Contratto, ferme ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, Parti in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionecontrattuali. 8. A parziale deroga dell’art. 15tal fine, Allegato “D” - Condizioni Generaliil Fornitore dichiara di disporre di figure professionali specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 nonché di adeguati mezzi, beni e s.m.i.servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, esclusivamente in caso altresì, che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cambio cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, e capacità di operare nel settore delle forniture oggetto del fornitoreContratto, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà come di recedere unilateralmente dal Contratto di Forniturafatto opera, fatto salvo un diverso accordo fra le particon propri capitali, mezzi ed attrezzature. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrepersonale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali, secondo da svolgersi presso i termini locali della Stazione appaltante, potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione alla Stazione appaltante e/o agli altri enti e/o amministrazioni, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e le modalità definite nel Capitolato Tecnicodati anagrafici, e in particolare unitamente agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per estremi di un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicodocumento di identificazione. 10. Il fornitoreFornitore si impegna affinché, nei seguenti casidurante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, al raggiungimento il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di un quantitativo complessivo pari al: - 25% eseguire attività diverse da quelle oggetto del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida Contratto presso i luoghi di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoesecuzione dello stesso. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste In caso di connessione (nuove connessioni)inadempimento, anche temporaneeda parte del Fornitore, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie danno, ha la facoltà di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesidichiarare risolto di diritto il Contratto. 12. Per le Amministrazioni ContraentiIl Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Stazione appaltante l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, aventi indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non meno autorizzati dalla Stazione appaltante costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di 5 Punti legge e di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicacontratto. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 Nell’esecuzione del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiestaContratto, il Fornitore è obbligato si obbliga ad allineare applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci (in caso di cooperative) o dipendenti, le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito norme contenute nei CCNL di settore vigenti al momento dell’esecuzione del Lotto ItaliaContratto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni. 14. Il Fornitore è obbligato si obbliga, altresì, ad accettare solo applicare i CCNL e gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per accordi locali integrativi degli stessi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionesoci. 15. Il fornitore Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è obbligato finalizzato il Contratto. 16. Nell’ipotesi di inadempimento anche a prendere in carico richieste uno solo degli obblighi di voltura secondo le modalità indicate all’art. cui ai commi da 13 a 15 del Capitolato Tecnicopresente articolo, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

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Samples: Contract for the Establishment of the Office and Collection Agent for the Province of Campobasso of Equitalia Polis s.p.A.

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i prodotti oggetto della gara, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionestrutture ed il personale necessario per la loro realizzazione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico; b) stipularemanlevare e tenere indenne la Centrale regionale di committenza, in conformità con la normativa vigentenonché le Aziende Sanitarie contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti dei prodotti oggetto della gara, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) garantire osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Azienda Sanitaria contraente e dalla Centrale regionale di committenza, per quanto di rispettiva ragione; d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.servizi 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo gara in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli ordini di Fornitura consegna emessi da ciascuna Amministrazione ContraenteAzienda Sanitaria contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione Convenzione, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e relativi Allegatidella dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìè tenuto inoltre ad erogare i servizi accessori di seguito illustrati: ✓ Servizio di accesso dati su web: Il Fornitore, secondo al fine di pubblicare i termini prodotti nel sistema xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione relativa alle Convenzioni, si obbliga a consegnare alla Centrale regionale di committenza, la seguente documentazione: • la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche e il rispettivo codice identificativo (AIC) o del codice prodotto in assenza di AIC; • le informazioni sull’azienda produttrice; • il numero di telefono e indirizzo e-mail del servizio informativo; • altra documentazione si renda necessaria per la pubblicazione della Convenzione. Quanto trasmesso e le modalità ulteriori informazioni relative alla Convenzione oggetto di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicogara, a certificare la produzione saranno visualizzate in una pagina web con i relativi prezzi di Energia Verde per aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Aziende Sanitarie/Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo potranno: • scegliere il tipo e le quantità dei prodotti da ordinare, con relativo costo globale; • produrre il documento “Ordinativo di Fornitura per fornitura”; • inviare l’Ordinativo di fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore. Al Fornitore verrà fornito un ammontare non inferiore collegamento con il predetto Sito, anche al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti fine di: • ricevere gli Ordinativi di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento fornitura; • monitorare costantemente il database degli Ordinativi di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4fornitura. Nell’ipotesi ✓ Servizio di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5reportistica. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti consegnare su richiesta della Centrale regionale di fornitura, eventualmente anche nel documento committenza e/o di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)ciascuna Azienda Sanitaria, un file report di sintesi relativo al servizio erogato, sulla base del modello di rendicontazione approvato con determinazione rep. n. 336 prot. n. 8003 del 29/11/2018, entro 15 giorni dalla richiesta. I report, in formato concordato, contenente l’anagrafica completa elettronico (excel) dovranno pervenire mediante trasmissione a mezzo PEC. La reportistica deve riportare i seguenti dati per ciascuna Direzione generale della Centrale regionale di tutti i Punti committenza Servizio forniture e servizi Azienda Sanitaria: quantità e tipologia dei prodotti consegnati e relativi costi. La Centrale regionale di Prelievo attivati nel corso della committenza si riserva la facoltà di applicare le penali di cui allo Schema di Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà mancata produzione di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partitale reportistica. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Soluzioni Infusionali E Fialaggio

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo massimale del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, comma 5, Allegato “D” D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture disponibile un quantitativo a prezzo fisso, per un quantitativo fisso almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture , di cui almeno la metà deve essere disponibile per l’acquisto a Prezzo Fisso a 18 mesi. Il Fornitore, per un quantitativo pari al raggiungimento dei suddetti limiti quantitativi, ha facoltà di non accettare gli ordinativi di fornitura a Prezzo Fisso a 12 o a 18 mesi (in quanto è stata raggiunta la rispettiva soglia del 25% del massimale iniziale iniziale) o, in generale di non accettare ulteriori Ordinativi di Fornitura a prezzo fisso (in quanto complessivamente è stata raggiunta la soglia a prezzo fisso del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 2550% del massimale iniziale iniziale) ed è obbligato a comunicare tempestivamente a Consip, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), l’esaurimento della disponibilità. Sarà premura di Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione, inibendo a Sistema l’acquisto del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicoprodotto a Prezzo Fisso a 12 e/o a 18 mesi. 10. Il fornitorefornitore nel caso decida, nei seguenti casi, successivamente al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fissodella suddetta soglia percentuale, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a Prezzo fisso a 12 o a 18 mesi o, in generale a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoprecedente comma. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Consip Energia Elettrica

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo quadro, anche a: a) assistere eseguire tutti le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione forniture oggetto dell’Accordo quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare le forniture oggetto dell’Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli Atti di energia elettrica gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell’Accordo quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di secondo quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatial successivo articolo 13. 3. [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI] Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità deve consegnare all’Agenzia una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui all’Articolo alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all’Agenzia entro 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione mesi dalla stipula dell’Accordo quadro. La violazione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo tale obbligo comporta l’applicazione della penale di Fornitura per un ammontare non inferiore cui al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottosuccessivo articolo “Penali”. 4. Nell’ipotesi [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] Il Fornitore deve consegnare all’Agenzia una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Agenzia entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo quadro. La violazione di tale obbligo determina l’applicazione della penale di cui al precedente commasuccessivo articolo “Penali”, ove la Consip abbia accettato il Logo nonché l’impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o il Marchio proposto dal Fornitorein parte, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo con le risorse di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso propostacui all’art. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere 47 al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostocomma 1 del DL n. 77/2021. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo quadro o per la fornitura realizzazione di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegnaattività ad essa connesse o strumentali, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzionetal fine, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con dovrà produrre, su richiesta dell’Agenzia, apposita dichiarazione contenente le informazioni minime indicate all’artrelative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell’Accordo quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. 12 La violazione del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito presente obbligo determina l’applicazione della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni penale di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiaal successivo articolo “Penali”. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Sono a carico del Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulareoneri e i rischi relativi alla prestazione delle attività e del Servizio nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello stesso o, in conformità con la normativa vigentecomunque, opportuna per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione corretto e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegaticompleto adempimento delle obbligazioni previste. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare si obbliga a rispettare tutte le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi obbliga a consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, secondo i termini in qualsiasi momento e le modalità anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottotali verifiche. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostosicurezza vigenti. 5. Il Fornitore si impegna obbliga a comunicare ad rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni Amministrazione contraente, prima circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivacontratto. 6. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare al Servizio personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli obblighi di legge nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle dovessero essere emanate. 7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. 8. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. 9. A tal fine, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto; il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 10. Il Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto; b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. L’eventuale sostituzione di unità di personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per la “Stazione appaltante” e dovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali. 11. Il Fornitore prende atto che la “Stazione appaltante” per le attività di propria competenza potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati. 12. Il presente contratto non attribuisce al Fornitore un diritto di esclusività per la fruizione dei servizi da parte della “Stazione appaltante”. 13. Il Fornitore si impegna, altresìinoltre, a trasmettere a Consip S.p.A.a: - osservare tutte le indicazioni operative, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dalla “Stazione appaltante”; - comunicare tempestivamente alla “Stazione appaltante”, un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa per quanto di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivopropria competenza, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che assicurare la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, totale riservatezza in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, merito a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiaviene a conoscenza per motivi professionali. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività che, anche non espressamente indicate nel contratto e negli altri documenti di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) gara, si rendessero necessarie per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazioneil migliore svolgimento del Servizio. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste In caso di voltura secondo inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi previsti ai precedenti commi, la “Stazione appaltante”, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto con le modalità indicate all’arte le conseguenze di cui al successivo art.16 1. 15 La “Stazione appaltante”, nell’arco della durata del presente contratto, effettuerà l’attività di controllo circa il rispetto di quanto richiesto e prescritto nello stesso, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnicod’appalto. 2. Detta attività di controllo potrà essere effettuata direttamente dal personale della “Stazione appaltante” o da esperti esterni da essa incaricati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga a fornire alla “Stazione appaltante”, o agli esperti esterni dalla stessa incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali ed a prestare piena collaborazione per rendere possibile la menzionata attività di controllo.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo prestare i servizi oggetto della ConvenzioneConvenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico; b) stipularegarantire i requisiti di sicurezza cibernetica, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraattenendosi alle prescrizioni del par. 1.1.1 del Capitolato Tecnico; c) garantire una copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti nella tabella 3 di cui al paragrafo 2.1 del Capitolato Tecnico; il rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A.; peraltro, qualora il Fornitore abbia comprovato la copertura del territorio attraverso accordi stipulati con altri operatori di rete mobile licenziatari, il Fornitore medesimo risponderà di eventuali disservizi e/o inefficienze e/o mancata copertura, anche parziale, del territorio anche per il fatto del terzo, quest’ultimo inteso quale altra parte degli accordi di cui sopra; d) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile e consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le forniture relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di energia elettrica siano erogate cui oltre; e) fornire, ai canoni, alle tariffe, percentuali e prezzi indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a propria cura e spese, nonché tutte le strutture e il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse; f) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 8.1 e 8.2 del Capitolato Tecnico; g) eseguire tutte le attività propedeutiche all’attivazione dei servizi richiesti con l’Ordinativo di Fornitura e con gli Ordinativi Collegati, dettagliatamente descritte nella sezione 8 del Capitolato Tecnico, nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; h) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio; i) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica in conformità alla sezione 2 del Capitolato Tecnico e nel “Piano della Copertura”, nonché nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; j) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che soggetti terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi; k) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto indicato nel di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni indicate nella Convenzione, negli Ordinativi, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati; l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; m) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno impartite e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; n) non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; o) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; p) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; q) osservare e conformarsi e/o adeguarsi, alle previsioni del Regolamento UE 531/2012 e s.m.i. ed eventuale successiva normativa comunitaria o nazionale, senza avere nulla a r) provvedere tempestivamente al versamento all’erario della tassa di concessione governativa addebitata, ove dovuta ai sensi di legge, in conformità alle disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente documento Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e nei relativi Allegatia rispettare i conseguenti obblighi. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo roaming (nazionale) in essere, o degli accordi stipulati dal Fornitore per la messa a disposizione dell’infrastruttura da parte di Fornitura operatori mobili licenziatari, previo impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da ciascuna Amministrazione Contraentequelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del servizio, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatiattraverso la documentazione prodotta dal Fornitore. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo prende atto ed accetta che i termini servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del LottoContraenti. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente all’invio delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo e non esaustivopena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16documentazione, comma 2se esistente, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione comprovante la prestazione dei servizi (fatta eccezione per il traffico effettuato sulle SIM ricaricabili) oggetto della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9fatturazione. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, si impegna altresì a rendere disponibile: - forniture a prezzo fissodisponibile il dettaglio del traffico effettuato sulle SIM ricaricabili, per un quantitativo almeno pari nelle modalità stabilite al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico. 105. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento Resta inteso che in caso di un quantitativo complessivo pari al: - 25% inadempimento e/o ritardo del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli Fornitore nell’adempimento agli obblighi di comunicazione specifici di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoai precedenti commi ovvero alle obbligazioni tutte assunte ai sensi della presente Convenzione e dei suoi Allegati, Consip S.p. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per A. e/o le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno per quanto di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzionecompetenza, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’artpotranno rifiutare l’adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi dell’art. 12 1460 del Capitolato Tecnico oCodice Civile, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicaprevia contestazione degli addebiti. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Di Telefonia Mobile

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionefornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica, i Prodotti, con relative personalizzazioni, nei limiti dei quantitativi massimi indicati al precedente articolo 4; b) stipularefornire, in conformità con la normativa vigenteai prezzi indicati nell’Offerta Economica e su richiesta dell’Amministrazione o Ente contraente, fino ad un numero massimo di 1 (una) per ciascuna tipologia di Opzione di prodotto, tra quelle indicate nel Capitolato Tecnico, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraciascun Prodotto; c) fornire, ai prezzi indicati nell’Offerta Economica e su richiesta dell’Amministrazione o Ente contraente, una sola volta ed in relazione a ciascun Prodotto, l’Opzione di servizio; d) garantire per ciascun Prodotto, Opzione di prodotto e pezzo di ricambio, per un periodo di 12 mesi (e/o per il periodo maggiore eventualmente indicato nell’Offerta Tecnica) a decorrere dalla data di accettazione del Prodotto, dell’Opzione di Prodotto e/o del pezzo di ricambio, l’assenza di vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), la presenza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.) ed il buon funzionamento (art. 1512 c.c.); e) garantire, nel periodo di durata della garanzia di cui alla precedente lettera d), la riparazione e, ove necessario, la sostituzione gratuita dei Prodotti, delle Opzioni di prodotto e di singole componenti affette da vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità essenziali e/o malfunzionamenti, nonché assicurare il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei Prodotti forniti, mediante tecnici specializzati e/o punti di assistenza convenzionati; f) effettuare, sempre con riferimento alla garanzia di cui alla precedente lettera d) e qualora non sia possibile un ripristino immediato, la diagnosi entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del vizio e/o del difetto di funzionamento, ovvero nel minor tempo indicato nell’Offerta Tecnica e ad eseguire gli interventi di riparazione e sostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione della diagnosi effettuata, ovvero nel minor tempo indicato nell’ Offerta Tecnica; g) garantire, per ciascun Prodotto, Opzione di prodotto e pezzo di ricambio la conformità alle norme vigenti, alle caratteristiche e ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, la conservazione e il trasporto degli stessi in modo tale che siano mantenute le forniture caratteristiche proprie dei medesimi Prodotti forniti; h) garantire la disponibilità delle parti di energia elettrica siano erogate ricambio dei Prodotti e delle Opzioni di Prodotto per un periodo di 15 (quindici) anni dalla data di accettazione del Prodotto stesso, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in conformità a volta vigenti. La fornitura delle parti di ricambio dei Prodotti dovrà essere effettuata, durante il periodo di vigenza della Convenzione, ai prezzi risultanti dai listini allegati all’Offerta Economica. Tali prezzi, al netto dello sconto indicato in sede di Offerta Economica, sono riassunti nell’Allegato E alla presente Convenzione; i) consegnare, unitamente ai Prodotti ed alle Opzioni di prodotto oggetto degli Ordinativi di Fornitura, quanto indicato nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico, gli originali o le copie autentiche dei certificati attestanti la sussistenza dei requisiti di conformità di cui al paragrafo 4 del medesimo Capitolato Tecnico, nonché la conformità dei Prodotti offerti a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, nonché una lista di ricambi e materiali di consumo come meglio specificato nel paragrafo 5.4.2. del Capitolato Tecnico; j) prestare l’attività di assistenza e manutenzione relativamente al Prodotto e alle eventuali Opzioni di prodotto, qualora richiesta dall’Amministrazione o Ente Contraente, per un periodo di 60 (sessanta) mesi e/o fino al raggiungimento di 250.000 (duecentocinquantamila) Km di percorrenza, decorrenti dalla data di accettazione dei Prodotti, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 22, secondo le modalità indicate al paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico, e sulla base dei corrispettivi indicati in sede di Offerta Economica e riassunti nell’Allegato E alla presente documento Convenzione; k) rispettare, sempre con riferimento al servizio di assistenza e manutenzione di cui alla precedente lett. j), i seguenti tempi di intervento: (1) per la manutenzione programmata, il Fornitore si obbliga ad effettuare i controlli ed i conseguenti interventi entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dalla data di consegna del bene, ovvero nel minor termine indicato nell’Offerta Tecnica; (2) per la manutenzione su chiamata, il Fornitore si obbliga a diagnosticare il guasto entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del malfunzionamento e a ripristinare la funzionalità del bene entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla comunicazione per iscritto della diagnosi effettuata, ovvero nel minor termine indicato nell’Offerta Tecnica; l) garantire e rispettare, secondo quanto meglio specificato nei relativi Allegatiparagrafi 5.2 e 6.2.1 del Capitolato Tecnico, un indice di disponibilità dei Prodotti pari all’80% (o alla maggiore percentuale indicata in Offerta Tecnica) delle giornate solari di ogni semestre (180 giorni); m) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei Prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche); n) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a consentire alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura; o) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione; p) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dalle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o dalla Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione; q) a non opporre alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; r) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Ente Contraenti e alla Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi del nuovo Responsabile del Servizio di cui al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico; s) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad erogare le forniture eseguire la fornitura e i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraenteo Ente Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo i termini quanto previsto al successivo articolo 13 e le modalità di cui all’Articolo 6 del nel Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo e non esaustivopena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16comunque, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dell’inesigibilità dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualicrediti, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionefatturazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Autobus Urbani E Sub Urbani

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo Quadro, anche a: a) assistere eseguire tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione forniture oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità delle forniture presi in conformità carico coordinandosi per l’esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraeventuali Fornitori ai quali è subentrato; c) garantire che adottare nell'esecuzione di tutte le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteattività, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoatte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Ausl della Romagna nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo beni pubblici o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWhprivati; d) emessi da un unico Punto Ordinantead effettuare la fornitura oggetto dell’Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di gara; • rendere disponibile i seguenti servizi:predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Ausl della Romagna di monitorare la conformità della prestazione, alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei contratti applicativi, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costoosservare, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per integralmente, tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiestaLeggi, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni Norme e Regolamenti di cui alle precedenti lettere b) alla vigente normativa in materia di sicurezza e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il Fornitore è obbligato ad allineare personale rispetti integralmente le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi disposizioni di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.cui sopra;

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere garantire e prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneattrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; b) stipulareeseguire gli OF, anche Xxxxxxxxxx, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell’Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20; c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell’Esecuzione dell’/gli immobile/i per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con la normativa vigenteil Direttore dell’Esecuzione; d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività manutentiva, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione ; e) attivare tutti gli interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell’Ordinativo di Fornitura - entro e non oltre 5 (cinque) giorni; f) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei contratti attuativiterzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti; h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il contratto relativo al servizio D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. nonché quelle che verranno emanate nel corso di trasporto validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (inteso come trasmissioneprevenzione infortuni, distribuzione igiene del lavoro, prevenzione incendi e misuratutela dell’ambiente) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti verificare che anche gli atti necessari all’attivazione della fornituraEsecutori rispettino integralmente dette disposizioni; cl) garantire comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute; m) mantenere, nel corso della durata degli OF i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti; n) eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che le forniture verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento eventuali variazioni della consistenza e nei relativi Allegatidella dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’OAF. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti Fornitore, in seguito al ricevimento di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo ciascun Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Fornitura, si impegna a nominare un Responsabile del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, convertito in L n. 133/2008, e/o dalla normativa vigente. Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Il Fornitore s’impegna altresìdeve, secondo inoltre: 1. osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i termini regolamenti e le modalità disposizioni normative in materia di cui all’Articolo rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro; 2. applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e integrativi di lavoro alla data di stipula della presente convenzione alla categoria e nella località di svolgimento delle attività; 3. rispettare quanto previsto all’art. 30, commi 3, 4, 5 e 6 e all’art. 105, comma 9, del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.D.Lgs. 50/2016; 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato esibire su richiesta il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.libro unico del lavoro; 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteall’Amministrazione Contraente, prima dell’inizio del terzo mese antecedente servizio i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione e fornire la scadenza documentazione di valutazione dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza rischi ai sensi del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaD.Lgs 81/08. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Facility Management Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della presente Convenzione; b) stipulare, in conformità con manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: - garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico e nel Piano Dettagliato delle Attività; - prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati delle Attività alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; - eseguire gli Ordinativi Principali di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato delle Attività sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore; - garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; - organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione e risultanti dal Piano Dettagliato delle Attività; - adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi Principali di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; - utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta; - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi Principali di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni; Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato delle Attività. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordine Aggiuntivo. 2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuatividi fornitura, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissionead assorbire, distribuzione ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. 50/2016 e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatis.m.i. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente secondo i termini e le condizioni previste nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019. L’elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, soggetto all’applicazione della clausola sociale, eventualmente riassorbile, sarà comunicato dall’Amministrazione in fase di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi AllegatiRichiesta Preliminare di Fornitura, come meglio precisato nel capitolato tecnico. 3. Il Fornitore s’impegna altresìaltresì si obbliga, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoai fini dell’applicazione della clausola sociale, a certificare la produzione fornire all’Amministrazione, con cadenza semestrale, le informazioni sul personale utilizzato nel corso di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo esecuzione del Contratto di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del LottoFornitura. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti predisporre e trasmettere alla Centrale Regionale di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file Committenza in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza rendicontazione dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie servizi prestati, secondo quanto previsto al buon successivo Articolo 12, anche al fine di un’attivazione, consentire alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi Principali di Fornitura e di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato delle Attività relativi a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partiove richiesto. 95. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico oFornitore, in alternativaseguito al ricevimento di ciascun Ordinativo Principale di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ossia un Responsabile Operativo cui è demandato il servizio compito di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicainterfaccia unica verso l’Amministrazione come descritto nel capitolato tecnico. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipresente Convenzione, anche a: a) assistere fornire gli Apparati del tipo e con le Amministrazioni Pubbliche caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed erogare i Servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione, negli Allegati e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con la normativa vigentemanlevare l’Amministrazione Contraente e Consip, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di propria competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque ovvero a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituradanni derivanti dall’uso delle apparecchiature stesse; c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9000 per la gestione e l’assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9002; d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; f) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip, per quanto di rispettiva ragione; g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la fornitura degli Apparati e ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo i Servizi, laddove previsto nel Capitolato Tecnico, in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi suoi Allegati, fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìè in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, secondo i termini (o, in difetto, dichiara di subappaltare alle condizioni e le modalità di cui all’Articolo 6 nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso del Capitolato Tecnicopredetto nulla osta), a certificare la produzione di Energia Verde ciò per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo far fronte agli Ordinativi di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei Punti servizi di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione installazione, assistenza e comunque fino al raggiungimento manutenzione, da parte di un quantitativo pari al 50% soggetti in possesso del Quantitativo massimo del Lottonulla osta stesso. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore è in possesso della autorizzazione di cui al precedente commaall’art. 4 D.M. 23 maggio 1992 n. 314, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitorerilasciata dalle competenti autorità, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo (o, in difetto, dichiara di subappaltare alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 25, ad individuata ditta in possesso della predetta autorizzazione), ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura il Logo o il Marchio propostocon installazione, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed ècollaudo, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore allacciamento e manutenzione di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, rete pubblica di non accettare il Logo o Marchio propostotelecomunicazioni. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere a Consip, prima del terzo mese antecedente in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la scadenza documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei Contratti di fornituraservizi prestati, eventualmente anche tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 13 e nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaCapitolato Tecnico. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le alle singole Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrea pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, secondo i termini comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione delle forniture e le modalità definite nel Capitolato Tecnicodei servizi oggetto della fatturazione, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione nonché la reportistica di cui all’art. 3 al successivo articolo 12, comma 15 del Capitolato Tecnico3. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Della Fornitura Di Soluzioni E Servizi Di Contact Center

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a Fermo restando quanto previsto in altre parti della Convenzione nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione documentazione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativigara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, nonché delle attrezzature e dell’organizzazione idonea alla gestione dell’appalto oggetto del presente contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) pertanto solleva la Fondazione da ogni e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiqualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell’appalto stesso. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentesi obbliga, nel rispetto di oltre a quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto negli altri articoli del presente appaltocontratto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale garantire la continuità, regolarità e ad un unico codice fiscale/partita IVAcompletezza della fornitura; b) siano presenti non meno eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 gara impiegando tutte le strutture ed il Lotto 16personale necessario per l’esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWhmanlevare e tenere indenne la Fondazione delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi:rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO9000 per la gestione e assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO9001; e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Fondazione di costo, per tipologia d’utenza,...)monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara; f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per osservare tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzioneindicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e comunicate dalla Fondazione; g) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contralto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti; h) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all’adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Fondazione da qualsivoglia responsabilità in merito; i) informare e formare i propri operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto circa le misure idonee per le PA la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all’esecuzione stessa, nonché garantire che ne facciano richiestagli operatori medesimi siano provvisti, un servizio ove necessario, di reportistica relativo dispositivi di protezione individuale in conformità alla trasmissione dei dati normativa vigente con oneri a carico del Fornitore; j) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell’esecuzione dell’appalto, degli obblighi di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni condotta di cui alle precedenti lettere bal d.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”) e c)di cui al “Codice di comportamento etico e giuridico” della Fondazione, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell’art. In tali casi2, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiestacomma 3, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto ItaliaDecreto medesimo, ai “collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fermo restando quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell'Accordo Quadro, anche a: a) assistere a. eseguire la fornitura comprensiva di tutte le Amministrazioni Pubbliche attività oggetto dell'Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Accordo Quadro e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulareb. manlevare e tenere indenne l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata, in conformità con la normativa vigentenonché le Aziende Sanitarie contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con dalle pretese che i competenti esercenti e comunque terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 3. Il Fornitore s’impegna altresìc. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto degli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra indicando analiticamente le parti.variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, d. eseguire tutte le attività richieste secondo i termini e le modalità definite concordate con le Aziende Sanitarie contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico; e. garantire la continuità, regolarità e in particolare completezza dell'esecuzione delle prestazioni di cui all'Accordo Quadro ed agli artt. 2 Ordinativi di fornitura; f. predisporre tutti gli strumenti e 8 del medesimole metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a rendere disponibile: - forniture garantire elevati livelli di qualità, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitoreconsentire l’A.O. San Xxxxxxxx Addolorata di monitorare la conformità dello svolgimento delle attività alle norme previste nell'Accordo Quadro, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi Contratti di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli negli Ordinativi di fornitura (d’ora e, in poi anche Ordine Diretto particolare, ai parametri di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiaqualità predisposti. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di 2. eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionei servizi oggetto del Contratto e garantire la continuità dei servizi presi in carico; b) stipulare3. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, in conformità con le modalità atte a garantire la normativa vigentevita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 4. erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per proprio nome o per conto dell’Amministrazione ela loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, successivamentenegli atti di gara e nell’Offerta tecnica, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi a quanto previsto nel Contratto, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; c) garantire 5. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; 6. osservare, integralmente, la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità disposizioni di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.sopra; 47. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitoresu richiesta scritta dell’Amministrazione, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopuò opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 58. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Amministrazione in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”rendicontazione del servizio. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contract for the Provision of Training Services in Project Management and Smart Leadership for the Years 2021/2022/2023

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico; d. eseguire i lavori su impianti e immobili tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati; e. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; f. ottemperare a tutti gli atti necessari all’utilizzo obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; g. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. h. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. i. applicare le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque x. xxxxxxxxxxx a tutte le previsioni espressamente riportate nel Capitolato Tecnico; k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; c) garantire l. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; m. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate cui sopra; n. manlevare e tenere indenne la Regione Lazio nonché l’Amministrazione Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in conformità relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; o. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e relativi Allegati.degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo p. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o il Marchio proposto dal Fornitoredell’Amministrazione Contraente, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Xxxxxx non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il suddetto Logo o Marchio Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; q. predisporre e trasmettere annualmente alla Regione Lazio su supporto informatico, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, articolata per prestazioni a canone e prestazioni a misura entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza di ogni anno di riferimento. La Regione Lazio si riserva di richiedere l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o la relativa licenza d’usoin via telematica, restando inteso che saranno stabiliti nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, periodo di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito vigenza della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicaConvenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Impianti

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti della presente Convenzione, all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli atti di gara; - manlevare e tenere indenne CUC-SA nonché le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in altre parti relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende del SSR FVG entro i termini stabiliti, secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a CUC-SA, per il tramite di ARCS, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti Derivati; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nelle Condizioni Generalidei Contratti Derivati, anche aindicando analiticamente le variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente ad ARCS, che le riceverà per conto della CUC-SA, e alle Aziende del SSR FVG le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione1. Scadenza del brevetto; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti Variazioni dei prezzi di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.vendita al pubblico; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini Carenze di fornitura per iscritto e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.tempestivamente; 4. Passaggio ad altro operatore economico dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne la CUC-SA e le Aziende del SSR FVG dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti della CUC-SA e delle Aziende del SSR FVG in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne i soggetti succitati dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui gli stessi dovessero essere condannati con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini tentata nei confronti della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio CUC-SA e/o la relativa licenza d’usodelle Aziende del SSR FVG, le stesse, per quanto di rispettiva competenza, fermo restando inteso che il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazionila pretesa azionata sia fondata, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto dichiarare la risoluzione di Fornituradiritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo un diverso accordo fra le partiil diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convention for the Supply of Vaccines

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulareper lo svolgimento del servizio di Contact-Center e sollecito personalizzato è richiesto il possesso della licenza ex art. 115 X.X. 00 giugno 1931, in conformità con la n. 773 (TULPS), ovvero di altra abilitazione allo svolgimento delle attività di cui al capitolato, ai sensi della normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura;. c) garantire che la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; d) adottare nell'esecuzione di tutte le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità attività, le modalità atte a quanto indicato nel presente documento garantire la vita e nei relativi Allegati.l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 2. Il Fornitore s’impegna ad e) erogare le forniture i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteed a prestare i servizi connessi, nel rispetto di impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto previsto stabilito nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; g) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione di Energia Verde per verificare che anche il personale rispetti integralmente le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi disposizioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo sopra; h) su richiesta scritta dell’Agenzia o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi Ed Entrate Comunali

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo Quadro, anche a: a) assistere eseguire la fornitura comprensiva di tutte le Amministrazioni Pubbliche attività oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorative, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Accordo Quadro e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con la normativa vigentemanlevare e tenere indenne l’Azienda Sanitaria Roma 6, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da prestazioni rese in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) garantire che comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, dei Contratti attuativi e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare d) eseguire tutte le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteattività richieste secondo le modalità concordate con l’Azienda Sanitaria Roma 6, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico; f) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.cui all’Accordo Quadro ed agli Ordinativi di fornitura; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini g) predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoqualità, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.riservatezza; 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 52. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere all’Azienda Sanitaria Roma 6 un flusso informativo, prima su base mensile, entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di riferimento, contenente le seguenti informazioni minime: – elenco del materiale ordinato; – denominazione commerciale del materiale ordinato; – quantitativi ordinati; – numero e data di riferimento dell’Ordinativo di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis ; – lotto di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lottoriferimento; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo – importo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi dell’Ordinativo di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito ; – prezzi unitari del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni materiale ordinato; – codice di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiariferimento secondo la classificazione CND. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Impianti Per Interventi Di Traumatologia

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo di finanziamento, a: a) eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa; b) prestare i servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa; c) eseguire le prestazioni oggetto di Accordo di finanziamento nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa; d) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo di finanziamento e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. h) garantire il rimborso dei contributi del fondo viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. 2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione. 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’ Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui all'Accordo di finanziamento. 4. Il Fornitore si impegna, oltre in tutti i casi, a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato se non espressamente riportate nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti Accordo di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostofinanziamento. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteFornitore, prima nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti presente Accordo di forniturafinanziamento, eventualmente anche dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel documento corso della durata dell'Accordo di fatturazionefinanziamento, la data le eventuali norme regolamentari di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaemanazione locale oltre che le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”deve attenersi alle eventuali indicazioni del Comitato Foncooper-Regione Xxxxxx- Romagna. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, si obbliga a rendere disponibile: - forniture tenere a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo disposizione della Regione Xxxxxx-Romagna tutta la documentazione relativa alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni)operazioni effettuate, anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesinei 5 anni successivi alla chiusura delle operazioni. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Di Finanziamento

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione nei documenti di gara (Disciplinare, Convenzione, Offerte tecnica ed economica e nelle Condizioni Generalipresente Capitolato), anche a: a) assistere garantire e prestare i servizi oggetto dell'appalto alle condizioni stabilite nel presente Capitolato, nella Convenzione, nel PDS e negli OF alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato stesso e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; b) eseguire gli OF, anche Xxxxxxxxxx, in conformità a quanto stabilito nel PDS e nell’Ordinativo di Fornitura sottoscritto da ciascuna Amministrazione/Ente, pena l’applicazione delle penali di cui al precedente art. 14; c) attenersi alle disposizioni emanate dal Direttore dell’Esecuzione per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Direttore dell’Esecuzione; d) utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché dotarsi di quelle necessarie ad una corretta e tempestiva gestione dell’attività manutentiva, che dovrà avere a disposizione per tutta la durata della Convenzione e dei singoli OF/OAF; e) attivare tutti gli atti necessari all’utilizzo interventi di ripristino gratuito richiesti dalle Amministrazioni/Enti, qualora abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel PDS e/o nell’Ordinativo di Fornitura - entro e non oltre 5 (cinque) giorni; f) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Enti nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati; g) vigilare che il personale addetto alle prestazioni osservi le prescrizioni del codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e di quello delle amministrazioni contraenti; h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Direttore dell’esecuzione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; i) osservare integralmente la vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e, in particolare, il D.lgs. n.81 del 2008 nonché quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli OF in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente dette disposizioni; l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli OF, indicando analiticamente le variazioni intervenute; m) mantenere, nel corso della durata degli OF, i mezzi e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte del SA e/o delle Amministrazioni/Enti Contraenti; n) eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in tutti i luoghi che verranno indicati nel PDS. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’OAF; o) eseguire le prestazioni extracanone di cui all’art. 25.2 del Capitolato nei casi ed alle condizioni previste, utilizzando personale qualificato e certificato secondo le necessità normative. Nel caso in cui tali prestazioni si configurassero come lavori, quindi rientrassero nell’ambito di applicazione del titolo IV del D. Lgs. 81/08, il Fornitore deve elaborare il POS, redatto nel rispetto dei contenuti minimi di cui al del DM 9/9/2014 e, nel caso in cui fossero presenti più imprese, la redazione del POS si deve configurare come elemento di dettaglio del PSC, che rimane a carico della PA; p) trasmettere al SA un report bimestrale contenente la rappresentazione aggiornata dei dati relativi al numero di enti aderenti, ai relativi importi contrattuali e alla capienza residua della Convenzione; bq) stipulare, in conformità con la normativa vigente, collaborare per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiaggiornamenti del DUVRI. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti Fornitore, all’atto di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo accettazione di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteciascun OF, nel rispetto nomina un Responsabile di quanto previsto nella presente Convenzione Commessa e/o Responsabile Locale o figura equivalente, a cui sono demandati i compiti di interfaccia di Commessa e relativi Allegatitecnico- operativa verso la PA. 3. Il Su richiesta delle singole Amministrazioni, il Fornitore s’impegna altresìdovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza si applica quanto previsto dal DL n. 112/2008, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoconvertito in L. n. 133/2008, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoe/o dalla normativa vigente. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna obbliga altresì a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteinviare al SA, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltotramite PEC, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, DGUE aggiornato nel caso decida del sopravvenire di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione alcuna delle fattispecie di cui all’artall'art. 3 comma 15 80 del Capitolato TecnicoD.lgs. n. 50/2016. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Facility Management Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 3. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di fornituracomunicare, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere garantire che i Prodotti Software nonché i Servizi Connessi forniti ai sensi della presente Convenzione abbiano le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneesecuzione degli Ordinativi di Fornitura; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione erogare i Servizi Connessi e, successivamentecomunque, mantenere attivo ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranegli Allegati; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati; d) manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; e) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato la presenza nel presente documento proprio organico del Responsabile Generale del Servizio, così come definito e nei relativi Allegaticon i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture garantisce che i Prodotti Software oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatisono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi. 3. Il Fornitore s’impegna garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell’ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, secondo che i termini e beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoopportune cautele. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Prodotti Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di accettazione della fornitura di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostosuccessivo articolo (garanzia). 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Adesione Al Lotto 2 Della Convenzione

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo prestare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli Atti di gara; b) stipulare, in conformità con manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Agenzia in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere cartaceo ed elettronico le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrerelative ai servizi prestati, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicosuccessivo articolo 12. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione del contratto con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c. garantire tempi e modalità di attivazione dei servizi previsti dal Capitolato Tecnico; d. eseguire i lavori su impianti e immobili tutto così come disciplinato nel Capitolato Tecnico di gara e nei suoi allegati; e. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; f. ottemperare a tutti gli atti necessari all’utilizzo obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; g. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione. h. far rispettare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione. i. applicare le disposizioni di cui all’art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., a salvaguardia dell’adempienza contributiva e retributiva; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque x. xxxxxxxxxxx a tutte le previsioni espressamente riportate nel Capitolato Tecnico; k. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; c) garantire l. dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; m. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate cui sopra; n. manlevare e tenere indenne la Regione Lazio nonché l’Amministrazione Contraente per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in conformità relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; o. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e relativi Allegati.degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo p. su richiesta scritta dalla Regione Lazio o il Marchio proposto dal Fornitoredell’Amministrazione Contraente, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il suddetto Logo o Marchio Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; q. predisporre e trasmettere annualmente alla Regione Lazio su supporto informatico, la documentazione di reportistica e monitoraggio delle attività prestate, articolata per prestazioni a canone e prestazioni a misura entro il termine perentorio di 10 giorni successivi alla scadenza di ogni anno di riferimento. La Regione Lazio si riserva di richiedere l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o la relativa licenza d’usoin via telematica, restando inteso che saranno stabiliti nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, periodo di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito vigenza della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicaConvenzione e dalla stessa comunicati al Fornitore. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere a. eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulareb. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, in conformità con le modalità atte a garantire la normativa vigentevita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Regione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d. erogare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara; e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi alle norme previste nel presente contratto, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti; cf. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale (dpi) garantire previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate cui sopra; h. manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in conformità relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto indicato previsto nel presente documento e nei relativi Allegati.Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare i. comunicare tempestivamente le forniture oggetto eventuali variazioni della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentepropria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitorej. su richiesta scritta dalla Regione Lazio, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopuò opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 510. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere alla Regione, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltreforniture, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento successivo articolo 10 “Servizi di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato TecnicoGoverno”. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste La rilevazione dell'orario di connessione (nuove connessioni)lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri, anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesiche dovranno rimanere nella disponibilità della Regione per gli opportuni controlli. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente atto, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A. e/o da AgID, per quanto di rispettiva competenza; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento “Indicatori di qualità della fornitura”; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) mallevare e tenere indenne le Amministrazioni beneficiarie e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Beneficiarie ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi , indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni Beneficiarie qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa”, di cui al Capitolato Tecnico ed al Capitolato Tecnico – Parte Generale. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio Beneficiarie e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni Beneficiarie e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteavvalersi di personale specializzato, prima in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a Fornitore verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivapreventivamente tali procedure. 6. 6.7 Il Fornitore si impegnaprende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente atto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, altresìcomma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a trasmettere tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di 1. eseguire tutti gli atti necessari all’utilizzo i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipulare2. erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, in conformità con impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto prestazione dei servizi alle norme previste nella presente Convenzione e relativi Allegati.negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 3. Il Fornitore s’impegna altresìosservare, secondo i termini integralmente, tutte le Leggi, Norme e le modalità Regolamenti di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a certificare la produzione verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.cui sopra; 4. Nell’ipotesi predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di cui al precedente commaservizio, ove ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto.Fornitura; 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentetempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva.indicando analiticamente le variazioni intervenute; 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.istruire il proprio personale affinchè indossi abiti sobri ed eleganti; 7. Posto che la lex specialis istruire il personale a seguire norme di gara non richiede comportamento ispirate al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione criterio di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 cortesia e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.buona educazione; 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 istruire il personale a condurre i mezzi nel pieno rispetto del codice della strada e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.ad osservare la massima puntualità; 9. Il Fornitore s’impegna inoltreistruire il personale a non diffondere, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnicoin alcun modo, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari informazioni di cui venisse al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico.corrente durante l'esecuzione delle prestazioni; 10. Il fornitoreconcordare con le Amministrazioni, nei seguenti casi, la composizione dei gruppi ristretti (due/tre autisti) di gradimento a ciascun singolo utilizzatore come descritto nel Capitolato Tecnico di gara al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico.paragrafo 6.3; 11. Il fornitore è obbligato a prendere mantenere i mezzi in carico richieste buono stato di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesimanutenzione ed efficienza. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle dalle presenti Condizioni GeneraliGenerali di Contratto, anche a: a) assistere fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica e dall’eventuale RDO. b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti necessari all’attivazione della fornituraa garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica, nell’eventuale RDO e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) garantire che assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le forniture spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiterzi. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare le forniture i servizi connessi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentedal Punto Ordinante, nel rispetto di fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìQualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, secondo i termini e le modalità non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo far valere nei limiti della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoprescrizione. 4. Nell’ipotesi Nel caso di cui al precedente commaprestazione di Servizi, ove la Consip abbia accettato tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione dimostrare, con apposita documentazione, che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o aver provveduto ad eseguire la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostomanutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad dovrà in ogni Amministrazione contraentecaso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, prima i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaPunto Ordinante. 6. Il Fornitore si impegnaè obbligato, altresìnell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”farle rispettare ai propri dipendenti. 7. Posto che L'Amministrazione, nel caso la lex specialis prestazione consista nell’effettuazione di gara non richiede Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore apposita polizza assicurativa ex artdettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. 16Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione a controllare l'applicazione delle misure di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 prevenzione e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionea sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività. 8. A parziale deroga dell’art. 15Il Fornitore dovrà osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi dello stesso in vigore per il periodo di durata della fornitura e per la località dove si svolge il servizio medesimo, Allegato “D” - Condizioni Generalianche nelle ipotesi di scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e comunque fino alla loro sostituzione, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 indipendentemente che sia o non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, della natura giuridica dell'impresa (industriale, artigiana, ecc.), della sua struttura, della sua dimensione, e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partida ogni altra qualificazione tecnica-giuridica-economica sindacale. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, si obbliga a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli rispettare gli obblighi di comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 15 alla L.136 del Capitolato Tecnico13/08/2010 e ss.mm.ii. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Condizioni Generali Relative Alla Fornitura Di Beni E Servizi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto nelle altre clausole del Contratto, a: Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 7 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx a. garantire la continuità dei servizi presi in altre parti della Convenzione carico coordinandosi anche con l’ausilio del Responsabile del Procedimento, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionecon eventuali terzi indicati dal Committente; b) stipulare, in conformità con la normativa vigenteb. utilizzare, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione el'erogazione dei servizi, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativipersonale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito della preparazione professionale minima richiesta nel Capitolato di gara. A tal fine, il contratto relativo Fornitore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al servizio proprio personale anche sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione prevenzione e misura) protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di dispacciamento dell’energia elettrica con tutela ambientale; c. comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i competenti esercenti e comunque a nominativi dei nuovi responsabili; d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza nonché atti a consentire alla Regione e/o al Committente di monitorare la conformità della fornituraprestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e in particolare ai parametri di qualità predisposti; c) garantire e. controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento del Committente e/o della Regione Lazio; f. osservare tutte le forniture indicazioni operative, di energia elettrica siano erogate in conformità indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente, per quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.di rispettiva ragione; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto Ai sensi dell’art. 7 della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentelegge Regionale 18 settembre 2007, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. n. 16, comma 2, dell’Allegato D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità Disposizioni dirette alla tutela del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casilavoro, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% contrasto e all’emersione del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di lavoro non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzioneregolare”, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le all’adempimento dei seguenti caratteristicheobblighi: a) i Punti a. rispetto ed applicazione dei C.C.N.L. sottoscritti dalle associazioni dei datori e prestatori di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco lavoro nazionali comparativamente più rappresentative e di quelli di secondo livello; b. previsione e rispetto delle clausole contrattuali dirette alla salvaguardia dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale livelli occupazionali e salariali, all’uniformità dei trattamenti contrattuali e ad un unico codice fiscale/partita IVAassicurare i diritti acquisiti dei lavoratori; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata c. possesso del D.U.R.C. (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...Documento Unico Regolarità Amministrativa); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio d. rispetto degli indici di reportistica relativo alla trasmissione dei dati congruità di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato cui all’art. 14 del Capitolato Tecnico1, commi 1173 e 1174, della Legge n. 296/2006; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 8 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx e. adempimento relativo all’eventuale inserimento dei disabili di cui alle precedenti lettere b) all’art. 1 della legge Regionale del 21 ottobre 2008, numero 17. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e c)fino alla loro sostituzione. In tali casicaso di inadempimento ai suddetti obblighi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiestail contratto si risolverà automaticamente. 3. A fine di certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, impiegati nell’espletamento del servizio fine, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito s'impegna a produrre e trasmettere al Committente la seguente documentazione relativa al personale impiegato nell’espletamento del Lotto Italiaservizio, a seguito della stipulazione del Contratto e, successivamente, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno di esecuzione del servizio: - fotocopia libro matricola del personale impiegato abitualmente, occasionalmente o promiscuamente nell'esecuzione del Contratto; - variazioni del personale in servizio - cessazioni, destituzioni, nuove assunzioni; - numero di matricola desunto dal libro matricola, eventuale badge assegnato corredato da fotografia identificativa, luogo di lavoro, qualifica, livello retributivo. 144. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualitutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazioneprevidenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel Contratto, anche a: a) assistere eseguire le Amministrazioni Pubbliche prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della ConvenzioneOfferta Tecnica ove migliorativa; b) stipulareprestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dal Committente, in conformità con la normativa vigentenel rispetto di quanto previsto nel Contratto, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione nel Capitolato Tecnico e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranella Offerta Tecnica ove migliorativa; c) garantire eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa; d) manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che le forniture di energia elettrica siano erogate i terzi dovessero avanzare in conformità a relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto indicato previsto nel presente documento Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; e) predisporre tutti gli strumenti e nei le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi Allegatialla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; f) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad erogare eseguire le forniture prestazioni oggetto della Convenzione del Contratto nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteindicati, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione nel medesimo Contratto e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere al Committente in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione delle prestazioni rese, di cui all’Articolo 6 del al Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente commaIl Fornitore si impegna, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo in tutti i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno liberecasi, a proprio insindacabile giudizio, di fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non accettare il Logo o Marchio propostoespressamente riportate nel presente Contratto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteFornitore, prima nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di fornitura, eventualmente anche emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaCapitolato Tecnico. 6. Il Fornitore si impegnaimpegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, altresìregolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a trasmettere tutte le persone che esplicano attività a Consip S.p.A.favore dello stesso, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti consulenza o di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e si impegna a mantenere indenne il Committente in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicorelazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione, a: - garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nelle Condizioni Generalinel Piano Dettagliato degli Interventi; - prestare i servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi e nei Verbali Tecnici alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; - eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulareaggiuntivi, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato stabilito nel presente documento Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile/i per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore; - utilizzare i prodotti corrispondenti a quelli presentati in sede di offerta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché aspiratori per polveri muniti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge; - organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi e dal Verbale Tecnico; - attivare, per le attività a frequenza giornaliera o a giorni alterni di cui agli Allegati 8, 9 e 10 e per le prestazioni a richiesta previste nell’Allegato 12, tutti gli interventi di ripristino richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, fatta salva l’applicazione delle penali; - attivare, per le prestazioni a frequenza settimanale o superiore (mensile, trimestrale, ecc.), tutti gli interventi di ripristino (gratuito) richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta/contestazione dell’Amministrazione, fatta salva l’applicazione delle penali; - adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli Esecutori o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; - utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei relativi Allegaticasi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di camici con l’indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire il riconoscimento dell’addetto/a; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in sede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni contraenti. - Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nel Piano Dettagliato degli Interventi. I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordinativo di Fornitura Aggiuntivo e/o dal Verbale Tecnico. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione appaltante in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione dei servizi prestati, secondo quanto previsto al successivo Articolo 13, anche al fine di consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo e negli Ordinativi di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentee di consegnare alla stessa copia del Piano Dettagliato degli Interventi relativi a ciascun Ordinativo di Fornitura, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatiove richiesto. 3. Il Fornitore s’impegna altresìFornitore, secondo i termini e le modalità in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui all’Articolo 6 del è demandato il compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo Su richiesta scritta della Stazione appaltante o il Marchio proposto dal Fornitoredelle singole Amministrazioni, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di Fornitura il Logo o il Marchio propostoresa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopuò opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Stazione appaltante in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza rendicontazione dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie servizi secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della presente Convenzione;. b) stipularegarantire che i Personal Computer Convertibili 2 in 1 (detachable), in conformità con i dispositivi opzionali e i servizi connessi forniti siano conformi ai requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e dichiarati nell’Offerta Tecnica. c) manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misuraprivativa vantati da terzi. d) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura. e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della fornitura;propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. cf) garantire consegnare, all’atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che le forniture i prodotti consegnati nel corso dell’Ordinativo di energia elettrica siano erogate Fornitura sono i medesimi presentati in conformità a quanto indicato nel presente documento sede di gara e nei relativi Allegatiuna copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Agenzia in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere elettronico le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrerelative ai servizi prestati, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicosuccessivo Articolo 12. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 5. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di fornituracomunicare, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad assegnare allo svolgimento dei Servizi personale regolarmente assunto, in regola con i contributi previdenziali e con tutti gli altri obblighi di legge, nonché ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di vigenza contrattuale. 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore. 4. Il Fornitore si impegna, oltre obbliga a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigenteconsentire alla Stazione appaltante, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio quanto di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudiziopropria competenza, di non accettare il Logo o Marchio propostoprocedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la prima delle quali avverrà alla scadenza dei primi sei mesi di vigenza del Contratto, prestando ogni utile collaborazione . 5. Il Fornitore si impegna obbliga a comunicare ad dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante di ogni Amministrazione contraente, prima circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaContratto. 6. Il Fornitore si impegnaobbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, altresìnell’esecuzione del Contratto, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (delle norme e prescrizioni anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa tecniche e di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”sicurezza vigenti. 7. Posto che Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16migliore pratica professionale, comma 2nel rispetto delle norme, dell’Allegato “D” - Condizioni Generalianche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le Partimodalità ed i termini indicati nel Contratto, ferme ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, Parti in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede merito alle modalità ed ai termini di esecuzione delle prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionecontrattuali. 8. A parziale deroga dell’art. 15tal fine, Allegato “D” - Condizioni Generaliil Fornitore dichiara di disporre di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 nonché di adeguati mezzi, beni e s.m.i.servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte; esso garantisce e dichiara, esclusivamente in caso altresì, che l’attività oggetto del Contratto costituisce ordinaria attività di cambio del fornitorecui al proprio oggetto sociale, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà nonché di recedere unilateralmente dal Contratto essere dotato di Forniturapropria autonomia organizzativa e gestionale, e capacità di operare nel settore dei Servizi, come di fatto salvo un diverso accordo fra le partiopera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrepersonale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali, secondo i termini da svolgersi presso gli uffici della Stazione appaltante e/o di altri enti e/o amministrazioni, potrà accedere agli stessi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza, previa comunicazione alla Stazione appaltante e/o agli altri enti e/o amministrazioni, almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare dati anagrafici unitamente agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per estremi di un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicodocumento di identificazione. 10. Il fornitoreFornitore si impegna affinché, nei seguenti casidurante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, al raggiungimento il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di un quantitativo complessivo pari al: - 25% eseguire attività diverse da quelle oggetto del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida Contratto presso i luoghi di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoprestazione dei Servizi. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste In caso di connessione (nuove connessioni)inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, anche temporaneela Stazione appaltante, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 fermo restando il diritto al risarcimento del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie danno, ha la facoltà di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesidichiarare risolto di diritto il Contratto. 12. Per le Amministrazioni ContraentiIl Fornitore dovrà richiedere per iscritto alla Stazione appaltante l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla Stazione appaltante, aventi indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non meno autorizzati dalla Stazione appaltante costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di 5 Punti legge e di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unicacontratto. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco Nell’esecuzione dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiestaServizi, il Fornitore è obbligato si obbliga ad allineare applicare integralmente, per tutti gli addetti, soci o dipendenti, le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italianorme contenute nei CCNL di settore vigenti al momento dell’esecuzione dei Servizi e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi anzidetti. 14. Il Fornitore è obbligato si obbliga, altresì, ad accettare solo applicare i CCNL e gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per accordi locali integrativi degli stessi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionesoci. 15. Il fornitore Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Stazione appaltante, la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è obbligato finalizzato il Contratto. 16. Nell’ipotesi di inadempimento anche a prendere in carico richieste uno solo degli obblighi di voltura secondo le modalità indicate all’art. cui ai commi da 13 a 15 del Capitolato Tecnicopresente articolo, la Stazione appaltante, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) al medesimo Fornitore, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo. Tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

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Samples: Facility Management Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare eseguire le forniture prestazioni oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatinei limiti esposti dal Capitolato Tecnico allegato. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convention for the Supply, Installation, and Maintenance of Internal and External Signage for Regional Health Companies

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione del presente Contratto e nelle Condizioni Generalinel Capitolato Tecnico, anche a: a) assistere garantire sull’intero territorio nazionale ed entro i termini massimi previsti per l’esecuzione del servizio, la disponibilità giornaliera di mezzi, attrezzature e personale, per le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione tre modalità di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionetrasporto: Modalità Ordinaria, Modalità d’Urgenza e Modalità di Emergenza, secondo quanto meglio specificato nel paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico; b) stipularegarantire la disponibilità di attrezzature idonee e sufficienti per la corretta esecuzione del servizio; c) inviare il Piano dei trasporti regolarmente compilato entro i termini stabiliti, in conformità secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) effettuare ciascun servizio di trasporto presso il Luogo di Consegna entro il termine massimo indicato nel Piano dei trasporti approvato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; e) comunicare all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla stipula del presente Contratto, un elenco con la normativa vigentele generalità del personale incaricato al ritiro dei materiali, nonché le targhe degli automezzi che saranno impiegati per proprio nome o per conto dell’Amministrazione el’esecuzione del servizio di trasporto nelle diverse modalità di impiego (ordinaria, successivamenteurgente, mantenere attivo di emergenza), pena l’applicazione delle penali di cui oltre. Tale elenco avrà validità per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo del Contratto e tutte le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2Dipartimento. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti sarà ritenuto responsabile per eventuali disguidi dovuti alla mancata o ritardata comunicazione; f) ritirare i materiali presso i Luoghi di Prelievo che verranno prelievo indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.Piano dei trasporti approvato; 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente g) in caso di cambio del fornitorerichiesta, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà attivare i Moduli Logistici di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltreTrasporto e Movimentazione nella configurazione massima o in quella necessaria e nei tempi stabiliti, secondo i termini e le modalità definite quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; h) utilizzare per i ritiri e le consegne automezzi conformi alle caratteristiche di cui alla normativa vigente in particolare agli artt. 2 materia di trasporto e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture quanto specificato nel Capitolato; i) a prezzo fisso, dotare i propri automezzi di appositi dispositivi antineve per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, i tratti stradali/autostradali ove si rendessero necessari nei seguenti casiperiodi invernali, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida fine di non accettare più ordinativi pregiudicare il buon andamento dei servizi; j) ottenere le autorizzazioni necessarie all’esecuzione del servizio nell’ipotesi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico.trasposto eccezionale; 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche k) effettuare la rendicontazione nei tempi e nelle modalità indicate all’art. 11 del nel Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesitecnico. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Transport Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipresente scrittura privata, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione fornire il sistema entro 30 gg. solari dalla data di sottoscrizione del presente contratto presso la sede dei locali delle U.O. e S.O. sopra indicati. Rimarranno altresì a carico del fornitore tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;altri oneri inclusi i costi di trasferimento dell'apparecchiatura b) stipularefornire materiale di consumo ai prezzi indicati nell’offerta economica n. del , in conformità con la normativa vigentenella quantità indicate nel provvedimento n. , entro 5 gg. solari a decorrere dalla data di invio dell’ordine trasmesso per proprio nome o per conto dell’Amministrazione emezzo fax presso i recapiti del Fornitore, successivamentepena l’applicazione delle “penali”. In casi eccezionali, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativiquando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell’ordinativo di fornitura, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissioneFornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore solari dal ricevimento della richiesta medesima. Detti prodotti dovranno essere consegnati, a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione cura e spesa della fornitura;Ditta aggiudicataria, presso i Magazzino di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari così come indicati negli ordinativi d’ordine e secondo le quantità che verranno specificate in ciascun ordinativo d’acquisto che verrà emesso sulla base delle necessità dei laboratori interessati. c) garantire Il Fornitore dovrà ritirare a propria cura e spese entro 24 ore dalla chiamata, le merci che dovessero risultare difettose, o non conformi ai requisiti, anche se manomesse o sottoposte ad esame di controllo. In pendenza o in mancanza del ritiro i prodotti forniti resteranno a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte dell’azienda Ospedaliera per eventuale degrado o deprezzamento che dovessero subire. Qualora le forniture spese di energia elettrica siano erogate stoccaggio fossero rilevanti, le stesse saranno a carico del fornitore e saranno detratte dalla cauzione prestata, ovvero dall’importo delle fatture in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiattesa di liquidazione. 2d) La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna. e) Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall’Ordinativo. f) L’accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleverà il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti ed occulti riscontrati all’atto del consumo. La firma per ricevuta non impegnerà in ogni caso l’azienda ospedaliera se non come attestazione della quantità dei colli ricevuti; La quantità può essere accertata dall’Azienda Ospedaliera anche in un secondo momento e deve, comunque, essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Azienda Ospedaliera procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce, addebitando l’eventuale differenza di prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno fatte salve le penali; l’Azienda Ospedaliera si riserverà il diritto di comunicare le proprie osservazioni ed eventuali contestazioni, per iscritto. Il Fornitore s’impegna ad erogare fornitore dovrà impegnarsi a rifondere il materiale perso per problemi dovuti al cattivo funzionamento delle apparecchiature; g) sostituire le forniture oggetto della Convenzione nei Punti attrezzature qualora previste come dal capitolato, che dovessero nel corso del presente atto risultare difettose o inutilizzabili a causa di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.guasti irreparabili; 3. Il Fornitore s’impegna altresìh) il fornitore dovrà impegnarsi a fornire adeguata formazione al personale tecnico impiegato, secondo i termini e le modalità contenute nella propria offerta tecnico-organizzativa al fine di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, consentire a certificare la produzione quest’ultimo di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati gestire nel corso della Convenzione con esecuzione della scrittura privata, autonomamente l’apparecchiatura in oggetto; i) manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’utilizzo dei beni oggetto del presente atto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; j) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti alla sicurezza e l’indicazione riservatezza; k) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della scrittura privata, indicando analiticamente le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”.variazioni intervenute; 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa l) garantire l’Amministrazione contraente contro l’evizione ex art. 16art.1476, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8c.c. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nonché la conformità dell’Apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico, Tecnico e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVAdichiarate nell’offerta tecnica; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Supply Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle dalle presenti Condizioni GeneraliGenerali di Contratto, anche a: : a) assistere fornire i prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipularecondizioni, nei tempi, con le modalità e, in conformità con la normativa vigentegenerale, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento stabilito dalla RDO-Processo/i d’acquisto o nell’Ordine; b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei beni e servizi, e dei servizi connessi indicati nella RDO-Processo/i d’acquisto, nelle eventuali schede tecniche e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, tenendo indenne il Punto Ordinante Interno di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei relativi Allegaticonfronti dello stesso Punto Ordinante Interno azione giudiziaria da parte di terzi. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la prestazione dei servizi e la fornitura dei prodotti e ad erogare le forniture i servizi connessi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentedal Punto Ordinante Interno, nel rispetto di fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’art. 5 con riferimento alla attivazione dei servizi o alla consegna dei prodotti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìNel caso di prestazione di servizi, secondo tutti i termini mezzi e le modalità attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinante Interno, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare aver provveduto ad eseguire la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione manutenzione ordinaria e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoprogrammata presso ditte specializzate. 4. Nell’ipotesi di cui Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopatrimonio del Punto Ordinante Interno. 5. Il Fornitore si impegna è obbligato, nell'esecuzione dei servizi, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivafarle rispettare ai propri dipendenti. 6. Il Punto Ordinante Interno, nel caso la prestazione consista nell’effettuazione di servizi, attraverso operatori idonei, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui gli stessi sono destinati ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegnaimpegna a portare a conoscenza di tali rischi, altresìattraverso la redazione dell’apposita documentazione sulle interferenze, i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a trasmettere controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), sviluppare un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti costante controllo durante l'esecuzione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”attività. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, si obbliga a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli rispettare gli obblighi di comunicazione tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L. 136 del 13-8-2010 e succ. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicomodif. e integr. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo quadro, anche a: a) assistere eseguire tutti i servizi oggetto dell’Accordo quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Amministrazione e degli Enti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare i servizi oggetto dell’Accordo quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo quadro e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione e agli Enti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell’Accordo quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica cui sopra; g) su richiesta scritta dell’Amministrazione o degli Enti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano erogate integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; h) ottemperare all’impegno di apertura delle sedi da utilizzate per l’espletamento del servizio nei territori individuati al punto 2 del capitolato, qualora offerte in sede di gara; i) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente Atto; j) fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso l’Amministrazione e gli Enti per cui viene formulato l’Ordinativo di Fornitura come stabilito nel Capitolato tecnico; k) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità alle richieste pervenute dall’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; l) fornire il personale nella categoria professionale richiesta e predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare, secondo quanto offerto in sede di gara; m) controllare che il personale si uniformi al Codice di comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna e degli Enti ove si esercita l’attività lavorativa; n) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a quanto indicato nel presente documento suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e nei relativi Allegatia sostituirli; o) di farsi carico di tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore su richiesta si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie rendicontazione del servizio secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere garantire che i Prodotti Software, il rinnovo della manutenzione e i Servizi Connessi prestati ai sensi della Convenzione abbiano le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzioneesecuzione degli Ordinativi di Fornitura; b) stipulareerogare il rinnovo della manutenzione, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione i Servizi Connessi e, successivamentecomunque, mantenere attivo ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituranegli Allegati; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati; d) manlevare l’Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; e) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato la presenza nel presente documento proprio organico del Responsabile Generale della Fornitura, così come definito e nei relativi Allegati.con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture garantisce che i Prodotti Software oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati.sono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi 3. Il Fornitore s’impegna garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell’ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, secondo che i termini e beni consegnati sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoopportune cautele. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Prodotti Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di n. 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione delle prestazioni di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostosuccessivo articolo. 5. In ragione dell’oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall’Amministrazione Contraente “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE sulla base dell’atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per la nomina e a rispettare i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazioneconseguenti obblighi. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Prodotti Software E Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi anche con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica l’ausilio del Responsabile del Procedimento con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria contraente nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla CUCRS di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le forniture disposizioni di energia elettrica siano erogate cui sopra; g) impegnarsi, su segnalazione dell’Azienda Sanitaria contraente a rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare l’intero servizio; h) Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla CUCRS in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.formato elettronico, tutti i dati 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo gara in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’Azienda Sanitaria contraente nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitarie medesima. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e dovrà documentare la fornitura eseguita con le modalità definite dagli atti di cui all’Articolo 6 gara e concordate prima dell’avvio del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.servizio stesso 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file ciascuna Azienda Sanitaria contraente in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti dati e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza documentazione comprovante la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesioggetto della fatturazione. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione dell’Accordo Quadro, a: − uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e nelle Condizioni Generalidi regolamenti concernenti il servizio oggetto del presente atto; − fornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni per cui viene formulato l’Ordinativo di Fornitura nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nel presente atto; − eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulareAggiuntivi, in conformità con la normativa vigentealle richieste pervenute dall’Amministrazione, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione epena l’applicazione delle penali di cui oltre; − fornire il personale nella categoria professionale richiesta, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata predisporre il piano di formazione dei contratti attuativi, lavoratori da assegnare; − controllare che il contratto relativo personale si uniformi al servizio Codice di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna; − essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatisostituirxx. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di Fermo quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatial successivo articolo 27, il Fornitore si impegna a porre a disposizione dell’Amministrazione in via prioritaria i lavoratori che abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo provvederà ad informare i termini e le modalità prestatori di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione lavoro di Energia Verde per le Amministrazioni tutti i rischi connessi all’attività produttiva in generale che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto.il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini Decreto del Presidente della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostoRepubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni. 5. Il Su richiesta scritta il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente dovrà presentare il libro matricola e la scadenza dei Contratti documentazione INPS con certificazione di fornitura, eventualmente anche nel documento resa di fatturazioneconformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la data medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di scadenza cui sopra. La detrazione del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per la fornitura di energia elettrica attivaun eventuale risarcimento del danno. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file su richiesta in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa tutti dati e la documentazione di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”rendicontazione. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della dell’Accordo/Convenzione e nelle Condizioni Generaliquadro, anche a: a) assistere eseguire tutti le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione forniture oggetto dell’Accordo/Convenzione quadro, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo/Convenzione quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, garantire la continuità dei servizi presi in conformità carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque eventuali Fornitori a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituracui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire che la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare le forniture oggetto dell’Accordo/Convenzione quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo/Convenzione quadro e negli Atti di energia elettrica gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nell’Accordo/Convenzione quadro e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; g) su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno; 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di secondo quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatial successivo articolo 13. 3. [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 DIPENDENTI] Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità deve consegnare all’Agenzia una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui all’Articolo alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La documentazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata all’Agenzia entro 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione mesi dalla stipula dell’Accordo/Convenzione quadro. La violazione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo tale obbligo comporta l’applicazione della penale di Fornitura per un ammontare non inferiore cui al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottosuccessivo articolo “Penali”. 4. Nell’ipotesi [IN CASO DI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50] Il Fornitore deve consegnare all’Agenzia una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’attestazione dell’avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Agenzia entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo/Convenzione quadro. La violazione di tale obbligo determina l’applicazione della penale di cui al precedente commasuccessivo articolo “Penali”, ove la Consip abbia accettato il Logo nonché l’impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o il Marchio proposto dal Fornitorein parte, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo con le risorse di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso propostacui all’art. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere 47 al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostocomma 1 del DL n. 77/2021. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione dell’Accordo/Convenzione quadro o per la fornitura realizzazione di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegnaattività ad essa connesse o strumentali, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzionetal fine, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con dovrà produrre, su richiesta dell’Agenzia, apposita dichiarazione contenente le informazioni minime indicate all’artrelative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza dell’Accordo/Convenzione quadro con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere. 12 La violazione del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito presente obbligo determina l’applicazione della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni penale di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiaal successivo articolo “Penali”. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo/Convenzione Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della presente Convenzione; b) stipularegarantire che i Personal Computer, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione i dispositivi accessori e misura) i servizi connessi accessori forniti siano conformi ai requisiti a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituradichiarato nell’Offerta Tecnica; c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato tecnico per l’intero periodo di validità della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; f) consegnare, all’atto della prima fornitura eseguita a ciascuna Amministrazione, una dichiarazione attestante che le forniture i prodotti consegnati nel corso dell’Ordinativo di energia elettrica siano erogate Fornitura sono i medesimi presentati in conformità a quanto indicato nel presente documento sede di gara e nei relativi Allegatiuna copia della scheda tecnica di ogni singolo prodotto. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Agenzia in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere elettronico le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrerelative ai servizi prestati, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicosuccessivo Articolo 12. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaSono a carico del Fornitore, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generaliintendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulareoneri, in conformità con la normativa vigentei rischi relativi e/o connessi, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione enonché le spese anche di trasferta, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che tutte le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel attività oggetto del presente documento e nei relativi Allegaticontratto. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare si obbliga a rispettare tutte le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi obbliga a consentire alla “Stazione appaltante” di procedere, secondo i termini in qualsiasi momento e le modalità anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottotali verifiche. 4. Nell’ipotesi Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la “Stazione appaltante” da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostosicurezza vigenti. 5. Il Fornitore si impegna obbliga a comunicare ad rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla “Stazione appaltante”, nonché a dare immediata comunicazione a quest’ultima di ogni Amministrazione contraente, prima circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivacontratto. 6. Il Fornitore si impegnaobbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, altresìsecondo la migliore pratica professionale, a trasmettere a Consip S.p.A.nel rispetto delle norme, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)deontologiche ed etiche, un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti vigenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere secondo le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivocondizioni, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo modalità ed i termini indicati nel presente contratto, ovvero nel rispetto di fornitura - “Elenco punti quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità ed ai termini di prelievo”esecuzione delle prestazioni contrattuali. 7. Posto che la lex specialis A tal fine, il Fornitore dichiara di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto chedisporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, in considerazione della natura dell’oggetto ogni caso di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto; il Fornitore garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente appaltocontratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutivee che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, ad eccezione capace di quelle operare nel settore dei servizi in oggetto, come di natura eminentemente commercialefatto opera, i commi nn. 2con propri capitali, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionemezzi ed attrezzature. 8. A parziale deroga dell’artIl Fornitore prende atto ed accetta che la sostituzione delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: a) su richiesta della “Stazione appaltante”, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima non adeguata alla perfetta esecuzione del presente contratto; b) su richiesta motivata del Fornitore, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. 15, Allegato L’eventuale sostituzione di unità di personale non comporterà alcun onere aggiuntivo per la DStazione appaltante- Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partidovrà essere assicurata la continuità delle prestazioni contrattuali. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini personale preposto all’esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della “Stazione appaltante” e/o di altri Enti e/o Amministrazioni dalla stessa indicati potrà accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicoaccesso. 10. Il fornitoreFornitore s’impegna affinché, nei seguenti casidurante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, al raggiungimento il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di un quantitativo complessivo pari al: - 25% eseguire attività diverse da quelle oggetto del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% presente contratto presso i luoghi di prestazione del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnicoservizio. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste In caso di connessione (nuove connessioni)inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, anche temporaneela “Stazione appaltante”, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 fermo il diritto al risarcimento del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie danno, ha la facoltà di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesidichiarare risolto di diritto il presente contratto. 12. Per le Amministrazioni ContraentiIl Fornitore prende atto che la “Stazione appaltante”, aventi non meno per l’esecuzione delle attività di 5 Punti propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzioneproprio personale, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio sia di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica.esperti esterni da essa incaricati; 13. Con riferimento al Lotto 17 - ItaliaIl Fornitore garantisce che il servizio verrà eseguito con la massima cura, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco diligenza e tempestività, con organizzazione dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale mezzi necessari e ad un unico codice fiscale/partita IVAcon gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) s’impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto e negli allegati, che si rendessero necessarie per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazioneil migliore svolgimento del servizio. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Servizio Di Trasporto Valori

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo massimale del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” D - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato D, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, fisso per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi comma 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnicodell’All. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.A -

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Energia Elettrica E Dei Servizi Connessi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliGenerali (Allegato E), anche a: a) assistere : • garantire che i Server e le Amministrazioni Pubbliche componenti opzionali eventualmente fornite ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica (Allegato B), e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura; • fornire le componenti opzionali ed erogare i servizi connessi ed opzionali e comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione di presente Convenzione e negli Allegati; • predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipularea consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., in conformità con la normativa vigentedi eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione ela verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica; • rispettare gli adempimenti legati alla Sezione Siti Internet, successivamentedi cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico; • garantire, mantenere attivo dalla data di attivazione della presente Convenzione, il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto configuratore on-line secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (inteso come trasmissione, distribuzione e misuracfr. paragrafo 5.2) e un apposito Call Center dedicato, con funzione di dispacciamento dell’energia elettrica con centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo gli orari, le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 3.2) pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i competenti esercenti terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto potrà consegnare a Consip una lista di ulteriori componenti opzionali, aggiuntivi e differenti rispetto a quelli di base già presenti in Convenzione, come indicato al paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico. Resta inteso che il prezzo di tali ulteriori componenti opzionali – che in ogni caso non potrà essere superiore al 20% dell’importo complessivo dell’Ordinativo di fornitura da effettuare o già effettuato – è da intendersi quale “prezzo addizionale” rispetto al prezzo dell’apparecchiatura base e/o delle componenti opzionali. Con la sottoscrizione della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione il Fornitore si impegna a praticare, in relazione a tali ulteriori componenti opzionali, le migliori condizioni economiche riservate alla sua primaria clientela. Resta ferma la facoltà di Consip di effettuare opportune verifiche e relativi Allegatiin caso di mancato rispetto del predetto impegno da parte del Fornitore, si riserva il diritto di annullare la lista presentata dal Fornitore. 3. Il Fornitore s’impegna altresìLa Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i termini Contraente/i, e le modalità di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nella presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoall’art. 12 comma 5. 4. Nell’ipotesi Il monitoraggio di cui al precedente commatutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ove la Consip abbia accettato il Logo anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o il Marchio proposto dal Fornitoreda Consip; a tal fine, il Fornitore medesimo dovrà mettere si impegna a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l’altro: • le Amministrazioni Contraenti; • gli Ordinativi di Fornitura il Logo o il Marchio propostoricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di: quantitativo, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èimporto, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore ecc.; • data di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, emissione dell'Ordinativo di non accettare il Logo o Marchio propostoFornitura; • data di Consegna; • gli importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di forniturarendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente anche divisibile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti da Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaparagrafo 5.3 Capitolato Tecnico. 6. Il Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegnaimpegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati, altresìsia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, e comunque, della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, ovvero contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a trasmettere a Consip S.p.A.pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)comunque, un file in formato concordatodell’inesigibilità dei relativi crediti, contenente l’anagrafica completa ovvero nel rispetto dei livelli di tutti i Punti servizio, salva l’applicazione delle penali di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”cui oltre. 7. Posto Il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che la lex specialis saranno stabiliti nel periodo di gara non richiede vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazioneFornitore. 8. A parziale deroga dell’artQualora l’amministrazione Ordinante ne faccia espressa richiesta, il fornitore si impegna a inserire tutti i dati necessari per l’identificazione di ogni prodotto oggetto della fornitura secondo le modalità e le procedure in uso nel sistema informatico denominato SIAC al fine di ottenere la codificazione NATO. 15L’iter codificativo è regolato dalla clausola standard di codificazione a cui il fornitore dovrà attenersi. La clausola, Allegato “D” - Condizioni Generalila normativa in vigore e la procedura per l’accesso al sistema informatico SIAC sono pubblicate e consultabili sul sito internet: xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx. Si rappresenta che la codifica necessaria è quella riferita al solo item finale oggetto dell’acquisizione (il server), fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente anche nei casi in caso cui risultassero già codificati i singoli componenti di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto quest’ultimo. L’Amministrazione Ordinante dovrà richiedere espressamente la codifica nell’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le partil’importo che dovrà corrispondere sarà pari a € 200,00 (IVA esclusa). 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convention for the Supply of Server Technologies and Related Services

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle dalle presenti Condizioni GeneraliGenerali di Contratto, anche a: a) assistere fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica e dall’eventuale RdO/OdA. b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti necessari all’attivazione della fornituraa garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica, nell’eventuale RDO e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza; c) garantire che assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le forniture spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinante azione giudiziaria da parte di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatiterzi. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare le forniture i servizi connessi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraentedal Punto Ordinante, nel rispetto di fermo restando quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegatidall’art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìQualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinante, secondo i termini e le modalità non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo far valere nei limiti della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottoprescrizione. 4. Nell’ipotesi Nel caso di cui al precedente commaprestazione di Servizi, ove la Consip abbia accettato tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo qualora richiesto dal Punto Ordinante, dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione dimostrare, con apposita documentazione, che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o aver provveduto ad eseguire la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostomanutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad dovrà in ogni Amministrazione contraentecaso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, prima i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaPunto Ordinante. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere tutte le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”norme inerenti la sicurezza sul lavoro. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Il Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16è obbligato, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutivenell'esecuzione dei Servizi, ad eccezione osservare tutte le vigenti normative in materia di quelle di natura eminentemente commercialesicurezza e salute dei lavoratori, i commi nn. 2prevenzione infortuni, 3igiene del lavoro, 4 prevenzione incendi e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazionetutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti. 8. A parziale deroga dell’art. 15L'Amministrazione, Allegato “D” - Condizioni Generalinel caso la prestazione consista nell’effettuazione di Servizi, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9emergenza. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimopropri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a rendere disponibile: - forniture controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a prezzo fisso, per sviluppare un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicocostante controllo durante l'esecuzione delle attività. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Condizioni Generali Per La Fornitura Di Beni E Servizi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a: a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara; b) manlevare e tenere indenne l’Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; d) eseguire tutti i servizi richiesti, secondo le modalità concordate, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nell’Allegato Tecnico; e) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 2. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 alla stipula del Capitolato TecnicoContratto, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo un numero di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata)telefono, un file in formato concordatoindirizzo e-mail e PEC, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere attivo per tutto l’anno h/24 per le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazioneemergenze, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento nonché per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) richieste riferite al servizio e per le PA che ne facciano richiesta, un servizio l’inoltro di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiareclami. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Determina a Contrarre

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a1) assistere uniformarsi a tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione disposizioni di tutti gli atti necessari all’utilizzo legge e di regolamenti concernenti il servizio oggetto della Convenzione; b2) stipularefornire e/o sostituire il personale da assegnare presso le Amministrazioni contraenti nei tempi e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione. 3) eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche Aggiuntivi, in conformità con la alle richieste pervenute dalle Amministrazioni contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; 4) fornire alle Amministrazioni contraenti il personale nella categoria professionale richiesta, predisporre il piano di formazione dei lavoratori da assegnare ; 5) controllare che il personale si uniformi al codice di comportamento adottato dall’Amministrazione cui questo è inserito; 6) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quei lavoratori che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento della prestazione e a sostituirlo; 7) il fornitore è tenuto relativamente ai lavoratori a uniformarsi alla disciplina prevista dal vigente CCNL e ad eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigentevigente in materia; 8) osservare, integralmente, il trattamento economico corrispondente a quello previsto dal CCNL vigente ed eventuali contratti integrativi, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione ei dipendenti di pari categoria, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti ivi compresi gli atti necessari all’attivazione della fornituraeventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future; c9) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere si impegna a porre a disposizione dell’Amministrazione contraente in via prioritaria i lavoratori che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo abbiamo maturato precedenti esperienze lavorative presso Pubbliche Amministrazioni; 10) il Fornitore provvederà ad informare i prestatori di lavoro di tutti i rischi connessi all’attività produttiva in generale che il prestatore svolgerà presso l’Amministrazione contraente. 11) Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni. 12) Il Fornitore è obbligato nei confronti dei lavoratori alla contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta ai dipendenti delle aziende di somministrazione. 13) Il fornitore è tenuto a corrispondere eventuali rimborsi per trasferte spettanti al lavoratore che saranno a lui comunicati dall’Amministrazione contraente. 14) A uniformarsi a tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; 15) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; 16) Il Fornitore, in seguito al ricevimento di ciascun Ordinativo di Fornitura, si impegna a nominare un Gestore del Servizio ovvero un Responsabile Operativo cui è demandato il Logo o compito di interfaccia unica verso l’Amministrazione Contraente come descritto nel Capitolato Tecnico. 17) Su richiesta scritta il Marchio propostoFornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed èla medesima comunicherà, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore delle singole fatture corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostopuò opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 5. 18) Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file su richiesta in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 13. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Service Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire i beni oggetto della Convenzione e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella predisposizione Convenzione, negli Allegati e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulare, in conformità con manlevare e tenere indenne la normativa vigenteAgenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione equanto di rispettiva competenza, successivamentedalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivativa vantati da terzi; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire che elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità dei servizi prestati alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, ed, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; d) comunicare tempestivamente le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. 2. Il Fornitore s’impegna si obbliga ad erogare le forniture eseguire la prestazione dei servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo in tutti i luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file all’Agenzia in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere cartaceo ed elettronico le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltrerelative ai servizi prestati, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari quanto previsto al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnicosuccessivo articolo 12. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Personal Computer

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore La Società si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione nel presente Accordo quadro e nelle Condizioni Generalinel Capitolato, anche a: : a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx assicurare la presenza di una convenzione per almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la fornitura distanza di energia elettrica attiva. 61 km dalla Sede di Utilizzo, secondo quanto precisato nel paragrafo 4.2. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto cheCapitolato Speciale e, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoogni caso, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di-almeno tre esercizi per le sedi con meno di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn45 dipendenti; b) assicurare la spendibilità dei Buoni pasto in tutti gli esercizi convenzionati nel lotto - indicati nell’elenco redatto in conformità al modello allegato al Capitolato Speciale (all. 2) - e comunque senza limiti territoriali; c) provvedere, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casisu richiesta motivata dell’Agenzia, al raggiungimento convenzionamento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture esercizi aggiuntivi rispetto a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e c)con le modalità previste nel paragrafo 4.5. In tali casidel Capitolato Speciale; d) inviare all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e Uffici dipendenti gli elenchi riportanti le informazioni relative agli esercizi convenzionati e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto nel paragrafo 4 del Capitolato Speciale; e) mantenere per tutta la durata del contratto almeno il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di cui alla precedente lettera d) inviati all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e gli Uffici territoriali; f) provvedere, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiestasi verificassero casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione degli stessi, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.4. del Capitolato Speciale; g) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo all’emissione di nota di credito, ovvero alla sostituzione degli stessi secondo quanto previsto nei paragrafi 6.2, e 9 lett. j) del Capitolato Speciale; h) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale; i) adeguarsi alle norme di carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che disciplinano il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nel rispetto delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) formalità e dei termini stabiliti da dette leggi; in particolare, per i qualibuoni pasto elettronici, la a titolo esemplificativo e non esaustivo: l) caricare i buoni su una apposita Q.tà ordinatacardpresente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata emessa e distribuita a Sistema dalle PA all’atto cura e spese dell’aggiudicatario, senza alcuna forma di cauzione a fronte del rilascio della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura stessa, secondo le modalità indicate all’art. 15 di cui al paragrafo 5 del Capitolato TecnicoSpeciale; m) sostituire la card suddetta in caso di malfunzionamento della stessa; n) garantire ai singoli dipendenti dell’Agenzia la possibilità di accesso ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare, ad esempio, il profilo utente, l’accredito, l’utilizzo ed il residuo dei buoni pasto; gli esercizi convenzionati, come meglio esplicitato nel paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale; p) predisporre un servizio di blocco carta in caso di smarrimento, furto o distruzione.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Del Servizio Sostitutivo Di Mensa Mediante Buoni Pasto

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) stipularegarantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, in conformità con la normativa vigentesenza oneri per le Amministrazioni o Enti Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con entro i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituratempi previsti dagli accordi interoperatori; c) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, di cui al Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; d) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata; e) attivare i servizi di IP GPRS entro il termine di n. 30 (trenta), o 7 (sette) giorni solari se attivazione successiva, dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; f) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio “fisso-mobile” i cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; g) attivare i servizi di rete intelligente, di cui al paragrafo 3.1.3 del Capitolato Tecnico, qualora richiesto dalle Amministrazioni, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; h) applicare sulle utenze le variazioni di profilo di cui al paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; i) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale di cui al paragrafo 3.1.8 del Capitolato Tecnico; j) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni o Enti contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione; k) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; l) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di energia elettrica siano erogate Fornitura, e, in conformità a quanto indicato nel presente documento particolare, ai parametri di qualità predisposti; m) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei relativi Allegatidegli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute. n) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione ContraenteAmministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere all’Agenzia in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, di cui all’Articolo 6 del al Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”dei servizi oggetto della fatturazione. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 95. Il Fornitore s’impegna inoltresi impegna, secondo in tutti i termini e le modalità definite casi, a fornire i servizi descritti nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di Tecnico anche se non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della espressamente riportati nella presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Telecommunications

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi; b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Supervisore, con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione Amministrazioni, per quanto di tutti gli atti necessari all’utilizzo rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; d) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione; be) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con erogare i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate servizi previsti nei Piani Dettagliati degli Interventi in conformità a quanto indicato stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; f) attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore degli immobili/e per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel presente documento rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore; g) adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; h) utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; i) dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con le Centrali Operative; j) garantire sempre il corretto funzionamento delle Centrali operative di cui dispone; k) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; l) comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato contestualmente all’invio del Piano Dettagliato degli Interventi; m) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all’attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; n) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; o) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi Allegatialla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; p) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; q) su richiesta scritta dell’Agenzia o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file alla Agenzia in formato concordatoelettronico, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Servizi Di Vigilanza E Sicurezza

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidell’Accordo Quadro, anche a: a) assistere fornire i prodotti e prestare tutti i servizi oggetto dell’Accordo Quadro, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico, impiegando tutte le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara; b) stipulareadottare nell'esecuzione di tutte le attività, in conformità con le modalità atte a garantire la normativa vigentevita e l'incolumità dei propri dipendenti, per proprio nome dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituraprivati; c) garantire che fornire i prodotti e prestare tutti i servizi oggetto dell’Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le forniture strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nell’Accordo Quadro e negli Atti di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini gara predisporre tutti gli strumenti e le modalità metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoservizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a certificare consentire alla Agenzia di monitorare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo conformità della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione prestazione delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto negli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico oe, in alternativaparticolare, il servizio ai parametri di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWhqualità predisposti; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi:osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di costoFornitura, per tipologia d’utenza,...)indicando analiticamente le variazioni intervenute; f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) impegna a predisporre e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di trasmettere all’Agenzia in formato elettronico tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata dati e la richiesta d’attivazionedocumentazione di rendicontazione delle forniture previsti dal Capitolato Tecnico allegato e secondo quanto previsto al successivo articolo “Servizi connessi e accessori”. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Accordo Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegnaobbliga, oltre a quanto previsto in nelle altre parti della Convenzione, a: ˗ garantire il servizio oggetto della Convenzione alle condizioni, livelli e nelle Condizioni Generalimodalità stabilite nel Capitolato tecnico e nel Piano dettagliato degli interventi; ˗ garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, anche a: a) assistere tramite il Supervisore, con gli eventuali Fornitori a cui è subentrato; ˗ manlevare e tenere indenne la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione Amministrazioni, per quanto di tutti gli atti necessari all’utilizzo rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei servizi oggetto della Convenzione; b) stipulare, ovvero in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) privativa vantati da terzi; ˗ uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di dispacciamento dell’energia elettrica con regolamenti concernenti i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione servizi oggetto della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate Convenzione; ˗ erogare i servizi previsti nei Piani dettagliati degli interventi in conformità a quanto indicato stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; ˗ attenersi alle disposizioni emanate dal Referente operativo dell’Amministrazione Contraente per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di fornitura nel presente documento rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente stesso ˗ adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; ˗ utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; ˗ dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa; ˗ garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone; ˗ osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; ˗ comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato contestualmente all’invio del Piano Dettagliato degli Interventi; ˗ controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all’attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; ˗ essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; ˗ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi Allegatialla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale unica di committenza regionale di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; ˗ comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute; ˗ su richiesta scritta della Centrale unica di committenza regionale o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al Fornitore, e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere alla Centrale unica di committenza regionale, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di forniturasu supporto informatico, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti dati e la documentazione di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti rendicontazione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie forniture secondo quanto previsto al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”successivo articolo 12. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 16.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto Quadro, il Fornitore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di risorse professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto Quadro, e garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto della fornitura costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. 6.2 Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 6.3 Nella prestazione dei servizi di cui al precedente articolo 3, il Fornitore si obbliga a: a) eseguire dette prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto Quadro e nei relativi Allegati; b) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere predisposte da Consip S.p.A.; c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Consip S.p.A. - con riferimento a tutti i Contratti Esecutivi - ed alla singola Amministrazione contraente - con riferimento al rispettivo Contratto Esecutivo - di misurare e monitorare la conformità dei servizi alle specifiche tecniche di cui al Capitolato Tecnico (Allegato A); d) adottare tutte le necessarie misure di monitoraggio e misurazione delle prestazioni contrattuali secondo le specifiche tecniche di cui al documento Appendice 1 - “Indicatori di qualità della fornitura” di cui all’Allegato A al presente Contratto Quadro; e) osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente Contratto Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti e/o di Consip S.p.A., assumendosene ogni relativa alea; f) xxxxxxxxx e tenere indenne le Amministrazioni contraenti e Xxxxxx S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti; g) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali, nonché comunque entro 10 (dieci) giorni solari dal verificarsi dei seguenti eventi: i) ogni intervenuta modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi; ii) le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei Contratti Esecutivi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; i) non opporre a Consip S.p.A. ed alle Amministrazioni contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi. 6.4 Con la stipula del presente atto il Fornitore si obbliga ad uniformarsi alle prescrizioni inerenti i “Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati”, di cui al Capitolato Tecnico Lotto 2. 6.5 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalipertanto, anche a: a) assistere ad eseguire le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che predette prestazioni salvaguardando le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà esigenze delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio contraenti e/o la relativa licenza d’usodi terzi autorizzati, restando inteso che senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o Marchio propostoda terzi autorizzati. 5. 6.6 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure. 6.7 Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del presente Contratto Quadro devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Beneficiarie. 6.8 Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza tutti i sub– contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione dei Contratti Esecutivi, è fatto obbligo al Fornitore stesso di fornituracomunicare, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti A. e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appaltoall’Amministrazione Beneficiaria interessata, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 nome del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione sub-contraente, così come dettagliato all’art. 14 l’importo del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornituracontratto, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italial’oggetto delle attività, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) delle forniture e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italiadei servizi affidati. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Contratto Quadro

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore dovrà assicurare l’erogazione della fornitura del Gasolio da riscaldamento nel Lotto mediante la consegna a domicilio nei Luoghi di Consegna, ovunque dislocati, delle Amministrazioni Contraenti secondo le indicazioni impartite di volta in volta negli Ordinativi di Fornitura. Il quantitativo minimo di Gasolio da riscaldamento ordinabile per ciascuna Unità Utilizzatrice è di 1.000 litri e sono ordinabili solo multipli di 100 litri. È facoltà del Fornitore, su richiesta delle Amministrazioni Contraenti, senza alcun onere aggiuntivo, accettare Ordinativi di Fornitura per quantitativi inferiori di 1.000 litri e/o non multipli di 100 litri. 2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dell'attività oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si impegnarendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, tra gli altri, quelli relativi: a) alla consegna nei Luoghi di Consegna del Gasolio da riscaldamento delle quantità di volta in volta ordinate; b) al trasporto con propri mezzi (o con mezzi noleggiati), comunque idonei allo scopo, di ogni singola partita di fornitura presso le sedi delle Unità Utilizzatrici; c) a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi. 3. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti e alla Consip, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, ai controlli di cui ai agli articoli 2 e 3 del Capitolato Tecnico sulla piena e corretta esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali controlli. 4. Il Fornitore s’impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidei suoi allegati, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione garantire che il Gasolio da riscaldamento fornito ai sensi della Convenzione presenti caratteristiche fisico – chimiche conformi a quelle fissate dalla legislazione, anche di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionecarattere secondario, tempo per tempo vigente; b) stipulareeseguire le prestazioni oggetto della Convenzione impiegando, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto specificato nella Convenzione, negli atti negoziali ed in conformità con la normativa vigentequelli di gara, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti ivi compresi gli atti necessari all’attivazione della fornituraallegati; c) garantire fornire e/o fare in modo che vengano forniti alle Amministrazioni Contraenti, all’atto della consegna del prodotto, i dati identificativi (ragione sociale/denominazione sociale/ditta individuale, partita i.v.a. e/o codice fiscale) dei soggetti terzi di cui eventualmente lo stesso si avvale per l’attività di trasporto e consegna del prodotto, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 e la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le forniture predette Amministrazioni; d) ad avvalersi di energia elettrica soggetti terzi che effettuano l’attività di trasporto di cui alla precedente lettera c) che siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento regola con la normativa antimafia, non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall’art. 11, D.Lgs. 358/1992 e nei relativi Allegati. 2non siano destinatari di una delle sanzioni previste dal D.Lgs.231/2001 che impediscano di contrattare con le pubbliche amministrazioni, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto 10 e la risoluzione della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo medesima e dei singoli Contratti di Fornitura stipulati con le predette Amministrazioni; a tal fine Consip e le Amministrazioni Contraenti potranno espletare, per quanto di rispettiva competenza, verifiche, anche d’ufficio, al fine di accertare la sussistenza dei suddetti requisiti; e) consegnare il Gasolio da ciascuna Amministrazione Contraenteriscaldamento secondo le quantità, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini tempi e le modalità definiti nella presente documento, nel Capitolato Tecnico e specificamente richiesti negli Ordinativi di Fornitura; f) eliminare, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro rilevazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio; g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A, di eseguire i controlli di cui all’Articolo 6 agli artt. 2 e 3 del Capitolato Tecnico, a certificare ; h) manlevare l’Amministrazione Contraente e la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso del prodotto oggetto della scadenza della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionequali, a titolo indicativo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16terremoto, comma 2fulmini, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...eruzioni vulcaniche); fi) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano rendere disponibili alle Amministrazioni Contraenti su esplicita richiesta, un servizio le schede di reportistica relativo alla trasmissione sicurezza e igiene ambientale per l’utilizzo dei dati prodotti ai sensi del D.Lgs 285 del 16 luglio 1998 “Attuazione delle direttive comunitarie in materia di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraenteclassificazione, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi imballaggio e etichettatura di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioniprodotti pericolosi. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.;

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Samples: Gas Supply Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a: a) eseguire tutte le forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara; b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; d) erogare le forniture oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; 2. Il Fornitore si impegna, oltre qualora richiesto, a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegatisuccessivo articolo 13. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lotto. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, prima del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attiva. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Per Ortopedia

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generalidel presente Accordo di finanziamento, anche a: a) assistere a. eseguire le Amministrazioni Pubbliche prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della ConvenzioneOfferta Tecnica ove migliorativa; b) stipulareb. prestare i servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa; c. eseguire le prestazioni oggetto di Accordo di finanziamento nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa; d. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in conformità con la normativa vigenterelazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio ovvero in relazione a diritti di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a privativa vantati da terzi; e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti necessari all’attivazione della fornituraa garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo di finanziamento e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; c) f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; g. garantire che le forniture la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. h. garantire l'applicazione dell'art. 6 punto 3 del reg. 480/2014 con il livello di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento professionalità, efficienza, trasparenza e nei relativi Allegatidiligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari. 2. Il Fornitore s’impegna si impegna ad erogare eseguire le forniture prestazioni oggetto della Convenzione dell'Accordo di finanziamento nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraenteindicati, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione nel medesimo Accordo e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione. 3. Il Fornitore s’impegna altresìsi impegna a predisporre e trasmettere all’ Amministrazione in formato elettronico, secondo tutti i termini dati e le modalità la documentazione delle prestazioni rese, di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione all'Accordo di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% del Quantitativo massimo del Lottofinanziamento. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente commaIl Fornitore si impegna, ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo in tutti i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno liberecasi, a proprio insindacabile giudizio, fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Accordo di non accettare il Logo o Marchio propostofinanziamento. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraenteFornitore, prima nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del terzo mese antecedente la scadenza dei Contratti presente Accordo di forniturafinanziamento, eventualmente anche dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel documento corso della durata dell'Accordo di fatturazionefinanziamento, la data le eventuali norme regolamentari di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaemanazione locale oltre che le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in deve attenersi alle eventuali indicazioni del “Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico” formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti da rappresentanti del Fornitore stesso e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”dell’Amministrazione. 7. Posto che Il Fornitore si obbliga a tenere a disposizione dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione Xxxxxx-Romagna tutta la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16documentazione relativa alle operazioni effettuate, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e anche nei 5 anni successivi alla chiusura del suddetto articolo 16 non trovano applicazionePOR FESR 2014- 2020. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Financing Agreement

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni GeneraliConvenzione, anche a: a) assistere fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui al Lotto impiegando, a sua cura e spese, tutte le Amministrazioni Pubbliche strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella predisposizione Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzionegara di cui alle premesse; b) stipularegarantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, in conformità con la normativa vigentesenza oneri per le Amministrazioni o Enti Contraenti, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione eentro il termine di n. 15 giorni dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso così come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell’energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornituradescritto nella sezione 3.10.1 del Capitolato Tecnico; c) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, dettagliatamente descritte nelle sezioni 3.10.1, d) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni o Enti nell’Ordinativo di Fornitura, il servizio di fatturazione separata entro il termine di n. 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione, via fax, della documentazione relativa alla richiesta di attivazione delle SIM (sezione 3.10.1 del Capitolato Tecnico), pena l’applicazione delle penali di cui oltre; e) attivare, qualora sia richiesto dalle Amministrazioni o Enti mediante Ordinativo di Fornitura contestuale o successivo a quello relativo ai servizi di telefonia base, il servizio di consegna del traffico IP-GPRS (descritto nella sezione 3.5.4 del Capitolato Tecnico) entro n. 90 (novanta) giorni solari dalla ricezione del predetto Ordinativo, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; f) attivare i servizi di rete intelligente, qualora richiesto dalle Amministrazioni o Enti, entro il termine di n. 90 (novanta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; g) attivare i servizi “fisso-mobile”, qualora richiesto dalle Amministrazioni/Enti, con le modalità indicate nella sezione 3.10.3; h) applicare sulle utenze le variazioni di profilo comunicate non oltre le n. 48 ore solari dalla richiesta di modifica e comunicare l’avvenuta attivazione i) garantire il servizio di fonia mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio; j) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, resa disponibile all’atto di stipula della presente Convenzione, alle Amministrazioni o Enti contraenti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione; k) manlevare l’Amministrazione o Ente Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura; l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati; m) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; n) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte o) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni o Enti Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi; p) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni o Enti Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le forniture eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi AllegatiFornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; q) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 2. Il Fornitore s’impegna ad erogare le forniture si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo luoghi che verranno indicati nell’Ordinativo negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraenteo Ente Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella presente medesima Convenzione e relativi Allegatifermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti. 3. Il Fornitore s’impegna altresìè in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti autorità, secondo i termini o, in difetto, si obbliga a) a subappaltare alle condizioni e le modalità nei limiti stabiliti nel successivo articolo 26, ad individuata ditta in possesso del predetto nulla osta, b) a richiedere tale nulla xxxx xxxxx x. 00 (xxxxx) giorni dalla comunicazione di cui all’Articolo 6 del Capitolato Tecnicoaggiudicazione, a certificare la produzione di Energia Verde ciò per le Amministrazioni che attivano l’Opzione Verde nell’Ordinativo far fronte agli Ordinativi di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura delle Amministrazioni o Enti Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei Punti servizi da parte di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 50% soggetti in possesso del Quantitativo massimo del Lottonulla osta stesso. 4. Nell’ipotesi di cui al precedente commaIl Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., ove la Consip abbia accettato il Logo o il Marchio proposto dal Fornitorese richiesto da quest’ultima, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione che abbia attivato l’Opzione Verde nell’Ordinativo di Fornitura il Logo o il Marchio proposto, secondo i termini della licenza d’uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, previo impegno di Consip alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura del servizio, attraverso la relativa licenza d’uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio propostodocumentazione prodotta dal Fornitore. 5. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni o Enti Contraenti. 6. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraentepredisporre e trasmettere a Consip S.p.A., prima del terzo mese antecedente pena l’applicazione delle penali di cui oltre, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la scadenza documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei Contratti di fornituraservizi prestati, eventualmente anche tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 14 e nel documento di fatturazione, la data di scadenza del medesimo invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una convenzione per la fornitura di energia elettrica attivaCapitolato Tecnico. 67. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l’anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti alle singole Amministrazioni o Enti Contraenti contestualmente alla trasmissione delle Amministrazioni contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un’attivazionefatture, a titolo indicativo e non esaustivopena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di fornitura - “Elenco punti di prelievo”. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 16comunque, comma 2, dell’Allegato “D” - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 16, comma 1, del citato Allegato “D”, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell’art. 15, Allegato “D” - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/16 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti. 9. Il Fornitore s’impegna inoltre, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, e in particolare agli artt. 2 e 8 del medesimo, a rendere disponibile: - forniture a prezzo fisso, per un quantitativo almeno pari al 50% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; - forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi, per un quantitativo pari al 25% del massimale iniziale del Lotto; come meglio indicato all’art. 3 commi 15 e 20 del Capitolato Tecnico. 10. Il fornitore, nei seguenti casi, al raggiungimento di un quantitativo complessivo pari al: - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Fisso a 18 mesi; - 25% del massimale iniziale relativo alle Forniture a Prezzo Variabile a 24 mesi; - 50% del massimale iniziale relativo alle forniture a prezzo fisso, nel caso decida di non accettare più ordinativi di fornitura a prezzo fisso, è tenuto al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3 comma 15 del Capitolato Tecnico. 11. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di connessione (nuove connessioni), anche temporanee, secondo le tempistiche e modalità indicate all’art. 11 del Capitolato Tecnico. Per tali tipologie di utenza la fornitura potrà essere erogata esclusivamente a Prezzo Variabile a 12 mesi. 12. Per le Amministrazioni Contraenti, aventi non meno di 5 Punti di Prelievo attivi nell’ambito della presente Convenzione, il Fornitore è tenuto a rendere disponibile con cadenza mensile un report con le informazioni minime indicate all’art. 12 del Capitolato Tecnico o, in alternativa, il servizio di fatturazione aggregata per centri di costo/fattura unica. 13. Con riferimento al Lotto 17 - Italia, il fornitore è altresì obbligato a: • rifiutare gli Ordinativi di fornitura (d’ora in poi anche Ordine Diretto di Acquisto - ODA) che non presentino le seguenti caratteristiche: a) i Punti di prelievo presenti nell’All. 1 - Elenco dell’inesigibilità dei punti di prelievo (allegato obbligatorio all’ODA) siano intestati ad un'unica ragione sociale e ad un unico codice fiscale/partita IVA; b) siano presenti non meno di 10 Punti di prelievo dislocati su di un’area geografica che insista sugli ambiti territoriali relativi ad almeno 5 dei 16 lotti compresi tra il Lotto 1 ed il Lotto 16; c) il consumo complessivo annuo stimato sia non inferiore a 1 GWh; d) emessi da un unico Punto Ordinante; • rendere disponibile i seguenti servizi: e) fatturazione unica o aggregata (ad es. per centri di costo, per tipologia d’utenza,...); f) account dedicato - persona fisica - che svolga da riferimento per tutte le attività che si rendessero necessarie nell’ambito della presente convenzione; g) per le PA che ne facciano richiesta, un servizio di reportistica relativo alla trasmissione dei dati di fatturazione per via telematica sul server indicato dall’Amministrazione contraente, così come dettagliato all’art. 14 del Capitolato Tecnico; • accettare eventuali ulteriori Ordinativi di fornitura, successivi al primo accettato nell’ambito del Lotto Italia, anche laddove detti ulteriori ordinativi non rispettino le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c). In tali casi, qualora l’Amministrazione contraente ne faccia richiesta, il Fornitore è obbligato ad allineare le scadenze contrattuali delle ulteriori utenze all’ultimo termine presente nel primo ODA accettato nell’ambito del Lotto Italia. 14. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i qualicrediti, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze” o nell’Allegato 2 all’Ordinativo di Fornitura - “Nuove connessioni”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi stimati dei PoD per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazionefatturazione. 15. Il fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di voltura secondo le modalità indicate all’art. 15 del Capitolato Tecnico.

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Samples: Schema Di Convenzione Per La Prestazione Dei Servizi Di Telefonia Mobile