Penalizzazioni Clausole campione

Penalizzazioni. Al Gestore, che non fornisca adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo: 1. in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito; 2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di Servizio previsti nel Disciplinare tecnico; 3. in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio previsti nel Disciplinare tecnico, alle scadenze e nei formati previsti; 4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida. Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata una penalizzazione così determinata: - per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento; - per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stesso. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%. La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula: DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X) Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 24 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni. Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro. Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo . In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino ad un massimo di 5000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della care...
Penalizzazioni. 1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo: a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore; b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore; c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della Legge Regionale. 2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ai sensi dell’articolo 26 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale”), l’Autorità applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) € (Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della Legge Regionale. L’Autorità devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della Legge Regionale. 3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 25 (“Comunicazione dati sui servizi”) ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”), l’Autorità applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il [•] ([•])% ed il [•] ([•])% del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore. 4. Le modalità di determinazione dei presupposti e di pagamento delle penalizzazioni sono precisate dal capitolo ...
Penalizzazioni. 1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le penalizzazioni previste dal presente articolo, che dovranno essere corrisposte a favore dell’Ufficio d’ambito ove non diversamente previsto: a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali di cui al precedente articolo 15 (“Obiettivi strutturali e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione per ogni mese di ritardo pari ad Euro 5 (cinque) per ogni Euro 1.000 (mille) di valore programmato degli interventi per i quali non è stato presentato all’Ufficio d’Ambito e validato dallo stesso il certificato di regolare esecuzione, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore; la penalizzazione di cui alla presente lettera non si applica peri primi tre mesi di ritardo calcolati a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’intervento è previsto in Piano d’Ambito, oppure per i primi tre mesi a decorrere dalla data di prevista consegna del certificato di regolare esecuzione dell’opera ove il crono programma della stessa implichi a priori un termine di consegna successivo al 31 dicembre dell’annualità di riferimento; b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al precedente articolo 16 (“Obiettivi di qualità e relativi indicatori”) entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra 10.000 (diecimila) e 100.000 (centomila) Euro per ogni evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, fatti salvi i casi di caso fortuito e forza maggiore; c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a), della Legge Regionale. 2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi ai sensi dell’articolo 31 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale risorse e servizi”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 (cinquemila) e 10.000 (diecimila) Euro per ciascun evento, determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b), della Legge Regionale. L’Ufficio...
Penalizzazioni. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo in caso di: 1) mancato raggiungimento degli standard prestazionali di servizio specificati nel Piano d’Ambito, nel Disciplinare Tecnico e nella Carta dei Servizi; 2) difetto o ritardo nelle comunicazioni di dati e di informazioni all’Agenzia; 3) difetto di attuazione degli investimenti: quando l’Agenzia accerta che il gestore ha effettuato investimenti in misura inferiore a quelli previsti dal Piano d’Ambito. Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore di qualità sono contenute nel Disciplinare Tecnico.
Penalizzazioni. 36.1 Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal Disciplinare e dal presente articolo: a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 100.000 e € 300.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, calcolata se non viene rispettato il 90% delle tempistiche relative alla realizzazione delle opere indicate nel Piano quinquennale degli interventi alla scadenza del piano quinquennale stesso, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore e di mancato ottenimento dei permessi, nulla osta, autorizzazioni e concessioni. Il Piano quinquennale corrisponde ai periodi temporali indicati all’art. 5 del Disciplinare Tecnico; b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra € 100.000 e € 200.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore; c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta dei Servizi, una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della L.R. n. 26/2003. 36.2 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni alla Regione Lombardia l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemila Euro) e 10.000 € (diecimila Euro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della L.R. n. 26/2003. L’Ufficio d’Ambito devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della L.R. n. 26/2003. 36.3 In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 24 (“Comunicazione dati sui servizi”) e di cui all’art. 23.2 ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 23.3 dell’articolo 23 (“Controllo da parte dell’Ufficio d’Ambito”), l’Ufficio d’Ambito applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il € 10.000 € e € 20.000 determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggio...
Penalizzazioni. Articolo 48 bis (sanzioni)
Penalizzazioni. Al Gestore saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente Capo VII in caso di mancato raggiungimento: 1) degli obiettivi strategici entro i tempi e nei modi prescritti; 2) dei livelli minimi di prodotto e di servizi. Sarà altresì sottoposto a penale qualunque inadempimento, anche non grave, qualora comporti la non corretta esecuzione delle previsioni convenzionali e venga rilevato dagli enti preposti agli ordinari controlli o su segnalazione degli utenti. Le penalizzazioni applicabili con riferimento a ciascuna area ed a ciascun fattore sono contenute nel Disciplinare Tecnico derivato dal Piano d’Ambito. L’Agenzia avvia la procedura di applicazione delle penalizzazioni di cui al presente articolo mediante comunicazione scritta inviata al gestore dalla quale risulti la penalizzazione da comminare e la relativa motivazione. Il soggetto Gestore può presentare controdeduzioni scritte entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. L’Agenzia decide sull’applicazione della penalizzazione entro 10 giorni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni e ne dà comunicazione al soggetto Gestore.
Penalizzazioni. 13.1 Tutti i tiratori che partecipano ad una competizione accettano i regolamenti della FITASC e dichiarano di conoscere il presente regolamento di Percorso di Caccia. Partecipando alle competizioni accettano di subire le sanzioni e le altre conseguenze che derivano dalla inosservanza dei regolamenti o dal rifiuto degli ordini o delle decisioni arbitrali. 13.2 La violazione di un articolo del regolamento dà luogo ad un AVVERTIMENTO da parte dell’arbitro e della giuria.

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  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Partecipazione Non applicabile

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti minimi che il concorrente deve possedere Se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia A) requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) requisiti di idoneità professionale: 1. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto; 2. le società cooperative ed i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo Economico; C) requisiti di ordine speciale: previsti dalla L.R. 09.08.2002, n. 14, dal D.P.R. 25.01.2000, n. 34, dall’art. 40 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i., in particolare: • Possesso dell’attestato SOA (Società organismi di attestazione), in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche: Descrizione Categ. Class. Fino all’importo di Parte di opera Edifici civili e industriali OG1 I € 258.228,00 Prevalente Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo orizzontale (realizzazione lavori della stessa categoria), i requisiti di ordine speciale (qualificazione) richiesti per i concorrenti singoli devono essere posseduti dal mandatario/capofila o da un consorziato nelle misure minime del 40%; la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri consorziati ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. Il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria, fermo restando che nel complesso si deve possedere il 100% dei requisiti prescritti. Per i raggruppamenti temporanei di imprese, per i consorzi ordinari di concorrenti, per i GEIE, di tipo verticale (realizzazione lavori di categoria prevalente e di categorie scorporate), i requisiti di ordine speciale (qualificazione), sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario/capofila nella categoria prevalente e per il relativo importo; mentre per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da soggetti mandanti devono essere posseduti dal soggetto mandatario con riferimento alla categoria prevalente. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento alla categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se concorrente estero Qualora il concorrente sia stabilito in altri Stati aderenti alla U.E. nonché nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. Pertanto occorre produrre appropriata documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

  • PRESTAZIONI GARANTITE Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito della vita privata, derivante da proprietà, possesso, uso dell’animale domestico per le seguenti garanzie: 1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 2. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; 3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; 4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Opzioni Opzioni: no

  • SANZIONI INTERNAZIONALI Le “Sanzioni Internazionali” indicano l’insieme delle disposizioni nazionali e internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: i) Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) Stati Uniti d'America, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti; (iv) Regno Unito e (v) giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Europ Assistance Italia S.p.A. non è tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle Condizioni di Assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili che disciplinano le presenti Condizioni di Assicurazione. Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli puoi di visitare: La copertura assicurativa non è operante nei seguenti Paesi: Siria, Xxxxx del Nord, Iran, Venezuela, Bielorussia e in Crimea Attenzione!

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Servizi Opzionali I servizi descritti di seguito sono servizi opzionali che prevedono costi supplementari. Sono forniti se indicati separatamente nella Lista dei servizi del formulario d’ordine.